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Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012 Giuseppe G. De Cesare

1. Lo stato come comunità politica

2. La giustificazione dello stato

3. Le forme di stato moderne e il costituzionalismo liberaldemocratico

4. Lo Stato costituzionale

Lo StatoLo Stato

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IL PRINCIPE (1513)

Nicolò Machiavelli

["Il Principe" in Wikisource]

(Firenze, 1469-1527)

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• Supremazia interna nei confronti degli ordinamenti particolari (feudali, corporativi, municipali), attraverso il consolidamento della monarchia assoluta

NASCITA DELLO STATO MODERNONASCITA DELLO STATO MODERNO

Trattato di Westfalia (1648)

Gli stati si affermano allorché in varie parti d’Europa alcuni ordinamenti territoriali conquistano progressivamente autonomia e un’identità. Tale processo si svolge in una duplice direzione:

• Autonomia esterna nei confronti dei poteri universali (Papato e Impero), con la fine della Guerra dei Trent’anni e il Trattato di Vestfalia del 1648

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• La politicitàpoliticità: lo stato assume fra le proprie finalità la cura, almeno potenzialmente, di tutti gli interessi generali riferiti alla collettività stanziata sul suo territorio

• La sovranitàsovranità: lo stato afferma la sua supremazia rispetto a ogni altro potere costituito al suo interno e la sua indipendenza rispetto ai poteri esterni

• Il monopolio della forzamonopolio della forza: lo stato agisce tendenzialmente senza resistenze interne e senza interferenze esterne, grazie all’uso della forza legale

CARATTERI DELLO STATO MODERNOCARATTERI DELLO STATO MODERNO

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Per aversi uno stato devono essere presenti tre elementi: un popolopopolo, un territorioterritorio, un governo sovranogoverno sovrano.

• Lo stato federale stato federale (un solo popolo,un solo potere costituente, una sola costituzione, un solo stato)

• La confederazione di stati confederazione di stati (priva di una costituzione, disciplinata dal diritto internazionale)

GLI ELEMENTI DELLO STATOGLI ELEMENTI DELLO STATO

Si può parlare di stato quando una popolazione, sottomettendosi a un potere politico, dà vita a un ordinamento in grado di soddisfare i suoi interessi generali.

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• La sovranitàsovranità è un potere non costituito ma costituentecostituente: solo gli stati sovrani possono darsi o comunque possedere una costituzione

• La sovranità “appartiene” al popolopopolo: fonte di legittimazione di ogni potere statale e titolare dei poteri sovrani

• La sovranità incontra limitilimiti crescenti: limiti di fatto (processi di globalizzazione) e limiti giuridici (evoluzione dell’ordinamento internazionale)

LA CATEGORIA DELLA SOVRANITÀLA CATEGORIA DELLA SOVRANITÀ

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 «Il modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini e il potere politico, vale a dire il rapporto fra governanti e governatirapporto fra governanti e governati, nonché i fini ultimi che si pone fini ultimi che si pone l’ordinamentol’ordinamento»

DEFINIZIONE

DI

FORMA DI STATOFORMA DI STATO

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• Dottrine contrattualisticheDottrine contrattualistiche: lo stato come strumento per la tutela dei diritti naturali dell’uomo (Locke); lo stato come Leviatano che tutti assoggetta al suo potere autoritario (Hobbes) 

• Dottrine statolatreDottrine statolatre: lo stato come totalità che precede gli individui (Hegel); lo stato etico (Gentile)

• Dottrine marxiste:Dottrine marxiste: lo stato come strumento di dominio di una classe, la conquista dello stato e la dittatura del proletariato, l’estinzione dello stato (Marx, Lenin)

DOTTRINE DELLO STATODOTTRINE DELLO STATO

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• Il rifiuto delle dottrine statolatrerifiuto delle dottrine statolatre (l’impostazione antifascista)

• L’influenza delle dottrine liberalcontrattualistichedottrine liberalcontrattualistiche (es.: i «diritti inviolabili dell’uomo» nell’art. 2 Cost.)

• L’influenza del personalismo comunitariopersonalismo comunitario (es.: le «formazioni sociali» nell’art. 2 Cost.)

• L’influenza delle dottrine marxistedottrine marxiste (es.: la promozione dell’eguaglianza nell’art. 3.2 Cost.)

LE BASI FILOSOFICO-POLITICHELE BASI FILOSOFICO-POLITICHEDELLA COSTITUZIONE ITALIANADELLA COSTITUZIONE ITALIANA

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• L’ordinamento feudaleL’ordinamento feudale (Medioevo)• Lo stato assolutostato assoluto (dall’inizio dell’era moderna)• Lo stato liberalestato liberale (Gloriosa Rivoluzione inglese del 1688-89, Rivoluzione americana del 1776, Rivoluzione francese del 1789, rivoluzioni europee del 1848)• Lo stato liberaldemocraticostato liberaldemocratico (dal Novecento)• Lo stato fascistastato fascista (Italia 1922-1943, Germania 1933-1945, Spagna 1936-1975)• Lo stato socialistastato socialista (dalla Rivoluzione russa del 1917 alla caduta del muro di Berlino nel 1989 e alla dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991)• Lo stato confessionalestato confessionale (es.: lo stato islamico)

CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI STATOCLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI STATO

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• La legittimazione del sovrano proviene direttamente da DioDio

• Tutto il potere pubblico è accentratopotere pubblico è accentrato in capo al sovrano, senza distinzione fra le diverse funzioni

• Esiste una rigida divisione in classi socialirigida divisione in classi sociali, con il riconoscimento all’aristocrazia di una condizione particolare grazie a privilegi, immunità, franchigie

LO STATO ASSOLUTOLO STATO ASSOLUTO

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• La fonte di legittimazione del potere è la NazioneNazione

• Il diritto di voto è riservato a coloro che possiedono un determinato censo o determinate capacità (stato monoclassestato monoclasse)

• Sono riconosciuti a tutti i cittadini i diritti di proprietà e di libertà, garantiti da norme generali e astratte, vincolanti anche per la pubblica amministrazione e tutelate da giudici indipendenti (stato di dirittostato di diritto)

LO STATO LIBERALELO STATO LIBERALE

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• La fonte di legittimazione del potere è il popolopopolo

• Il suffragio è esteso ai ceti esclusi, con il riconoscimento dei diritti politici a tutti i cittadini maggiorenni (statostato pluriclassepluriclasse)

• Sono riconosciuti, accanto ai diritti civili e politici, specifici diritti sociali (stato socialestato sociale)

• La tutela dei diritti civili, politici e sociali è fissata in costituzioni rigide (stato costituzionalestato costituzionale)

LO STATO LIBERALDEMOCRATICOLO STATO LIBERALDEMOCRATICO

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IL COSTITUZIONALISMO MODERNOIL COSTITUZIONALISMO MODERNO

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)

Art. 16: «Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione».

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• Il primato dei diritti dell’uomo• I diritti di cittadinanza e il valore della persona umana• Il principio di eguaglianza• La sovranità popolare• Il principio di maggioranza• L’autonomia della sfera politica dalla sfera religiosa e il principio di laicità dello stato• La costituzione scritta e rigida• Il principio lex facit regem• La separazione dei poteri• La rappresentatività delle assemblee legislative• L’indipendenza dei giudici• Il controllo di costituzionalità delle leggi

VALORI, PRINCIPI E TECNICHEVALORI, PRINCIPI E TECNICHEDEL COSTITUZIONALISMO LIBERALDEMOCRATICODEL COSTITUZIONALISMO LIBERALDEMOCRATICO

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Stato costituzionaleStato costituzionale

(secondo P. Häberle)

E’ la forma giuridica della democrazia pluralista: di quel tipo di democrazia che, nell'età contemporanea, si è andata affermando come espressione di una «società aperta», caratterizzata dalla coesistenza di valori diversi, talvolta contrapposti, ma destinati a convivere nel rispetto di un principio di reciproca tolleranza, ispirato alla ragionevolezza delle regole che devono guidare le azioni umane.

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E’ la forma di Stato che ‑ in sequenza naturale con lo «Stato di diritto» e lo «Stato sociale» ‑ viene ad emergere nell'ambito delle esperienze costituzionali europee del secondo dopoguerra e ad affermarsi in un contesto che conduce alla nascita, in successione temporale, dopo il 1945, delle costituzioni francese, italiana, tedesca, portoghese, spagnola e, negli anni più recenti, delle costituzioni di vari paesi dell'est europeo: costituzioni tutte segnate da una connotazione comune, in quanto costruite, in risposta a fasi di assolutismo statale, secondo un modello che ha cercato di innestare nella tradizione del costituzionalismo liberale di matrice continentale, imperniato essenzialmente sul primato della legge, molti elementi del costituzionalismo anglosassone, imperniato in primo luogo sulla tutela dei diritti fondamentali di libertà

Da qui l'originalità del modello di «Stato costituzionale», dove elementi propri della tradizione di civil law si vengono a ibridare con elementi propri della tradizione di common law, aprendo la strada alla definizione di nuovi confini nel sistema dei rapporti tra legge, diritti e giustizia; tra potere costituente e potere legislativo; tra sfera pubblica e sfera privata.

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investe quattro aspetti fondamentali che attengono in particolare:

a) alla natura e alla funzione delle costituzioni: la costituzione, generata dal potere costituente, esprime una dimensione qualitativamente

diversa dalla legge ordinaria

b) al modo di operare dei principio di legalità: legalità

ordinaria legalità costituzionale

c) alla configurazione della nozione di sovranità: nessun soggetto dispone a titolo esclusivo dell'esercizio del potere sovrano, ma tutti i soggetti, al vertice ed alla base, concorrono a tale esercizio secondo le

competenze assegnate dal modello costituzionale

La novità del modello di «Stato costituzionale»novità del modello di «Stato costituzionale»

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d) alla tutela dei diritti fondamentali: i diritti fondamentali trovano la loro base non tanto nella legge, quanto nella costituzione e, pertanto non sono sottoposti alla legge, ma sono bensì in grado di condizionare la legge ai fini del rispetto della costituzione. I diritti fondamentali sono diritti inviolabili e tendenzialmente universali, con una sfera di protezione che tende ad allargarsi a tutti i soggetti viventi. Per il loro legame diretto con la natura dell'uomo precedono la nascita della società politica e dello Stato, ma ottengono dallo Stato riconoscimento e tutela attraverso i principi di civilizzazione espressi dalle carte costituzionali e dalle dichiarazioni dei diritti. Su questo piano le costituzioni recenti operano, dunque, una sorta di «secolarizzazione del diritto naturale», assumendo il carattere di «leggi naturali positivizzate»

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Possibili prospettive future dello «Stato costituzionale»Possibili prospettive future dello «Stato costituzionale»

Häberle parla di una «europeizzazione» e «internazionalizzazione» dello «Stato costituzionale» e della prospettiva della nascita di uno «Stato costituzionale cooperativo», espressione di comunità sovranazionali o di una comunità mondiale fondata sul riconoscimento di diritti a valenza universale.

A livello europeo, è indubbio che il processo di integrazione in atto ‑ pur con tutte le sue evidenti difficoltà ‑ sta sempre più conducendo alla nascita di un Diritto costituzionale europeo che è venuto, sinora, a trovare la sua espressione più avanzata nel Trattato costituzionale europeo del 2004, atto che pur senza aver ancora raggiunto la sua perfezione ed efficacia, resta, nella visione dello «Stato costituzionale», pur sempre significativo, in particolare ove si pensi che, all'art. 2 della sua prima parte, si richiamano, come valori dell'Unione, «il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti ad una minoranza». Questi valori, dalla stessa norma, vengono riferiti ad «una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne». Su questo terreno risulta anche rilevante il richiamo che lo stesso Trattato fa, nell'art. 9 della prima parte, ai diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti «dalle tradizioni comuni degli Stati membri», che entrano a far parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. (Enzo Cheli) Istituzioni di diritto pubblico 2011-2012

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• Sabino CasseseECLISSI O RINASCITA DEL ECLISSI O RINASCITA DEL DIRITTODIRITTO??

inPietro Rossi (a cura di), Fine del diritto?, il Mulino

APPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTI

• Carlo GalliIL DIRITTO E IL SUO ROVESCIO,IL DIRITTO E IL SUO ROVESCIO, Forum, Udine, 2010

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LO STATO ISLAMICOLO STATO ISLAMICO

• Potere statale fondato su basi religiose e diretta applicazione della sharia (complesso di norme tratte dal Corano e da altre fonti basate sugli insegnamenti di Maometto)• Interpretazione di essa affidata ad autorità religiose• Disconoscimento dell’idea stessa di pluralismo e del principio di eguaglianza• Insorgere di rilevanti problemi di compatibilità con la tutela dei diritti umani