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5.6.2012
LA SORTE DEI CONTRATTI D’APPALTO PENDENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO: BREVI NOTE
di Maurizio Irrera, Professore, e Michele Vigna, Dottore commercialista
Sommario: 1. Premessa. La disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo - 2. Il
momento determinativo della pendenza del contratto d’appalto - 3. Rapporti fra appalti pendenti e
concordato preventivo
1. Premessa. La disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo
Nel concordato preventivo, come è noto, non trova applicazione l’art. 72 L. fall., per
cui la sorte dei contratti pendenti è regolamentata sulla base delle regole di diritto
comune, fra cui l’art. 1372 c.c., in forza del quale il contratto ha efficacia
obbligatoria tra le parti, con conseguente obbligo delle stesse di dare esecuzione al
rapporto giuridico dedotto in obbligazione1. Com’ è stato efficacemente rilevato, dal
mancato rinvio agli artt. 72 ss. l. fall. consegue che «non può ritenersi sospesa
l’esecuzione del contratto pendente (…) è per questo che il debitore concordatario
rimane, di massima, vincolato da tutte le obbligazioni negoziali venute ad esistenza
prima della procedura»2.
Nel concordato preventivo la concorsualità interessa, infatti, solo quelle fattispecie
contrattuali non soltanto perfezionate prima della data di accesso alla procedura,
ma anche quelle che abbiano, prima di allora, avuto piena esecuzione da almeno
una delle due parti.
Ne consegue, dunque, che non saranno soggetti alla disciplina concorsuale, ma
dovranno ritenersi pendenti quei rapporti giuridici ineseguiti - o di cui si debba
completare l’esecuzione - da parte di entrambi i contraenti.
Ai fini del trattamento delle prestazioni inadempiute, si rende peraltro necessaria la
distinzione tra contratti ad esecuzione istantanea, nei quali l’adempimento è unico
1 Ex multis, v. Dimundo, Patti, I rapporti giuridici preesistenti nelle procedure concorsuali minori, Milano, 1999, 73;
PATTI, La disciplina dei rapporti giuridici preesistenti nel nuovo concordato preventivo, in Fallimento, 2010, 261; LO
CASCIO, Il concordato preventivo, 7 ed., Milano, 2008, 563; AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, XI, 1, Padova, 2008, 100, per il quale il debitore concordatario è «astretto da tutti i vincoli negoziali venuti ad esistenza prima della procedura»; FIMMANÒ, Gli effetti del nuovo concordato preventivo sui rapporti in corso di esecuzione, in Ilcaso.it
2 Così DEMARCHI, Gli effetti dell’ammissione al concordato, in AMBROSINI, DEMARCHI, VITIELLO, Il concordato preventivo e la
transazione fiscale, Bologna, 2009, 99.
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ed il fattore temporale non assume un’autonoma rilevanza giuridica, e contratti ad
esecuzione periodica, per i quali il tempo è misura sia di esecuzione, sia di
soddisfazione di bisogni durevoli, e si ha una tendenziale autonomia delle singole
prestazioni rese e ricevute dalle parti3.
Solo con riguardo ai contratti ad esecuzione periodica, la scindibilità delle
prestazioni (per il nesso tra loro di equilibrata corrispettività sinallagmatica, c.d. a
coppie) consente la distinzione tra prestazioni anteriori all’apertura della procedura
concorsuale inadempiute, soggette alla falcidia concordataria, e prestazioni
successive.
Nei contratti ad esecuzione istantanea, qual è il contratto d’appalto (nel quale si
ha un’unica prestazione per entrambe le parti, solo frazionata, o progressivamente
adempiuta, per comodità delle parti medesime) l’unitarietà della prestazione
comporta che, in caso d’inadempimento e/o non esatto adempimento della
prestazione, anche precedente all’apertura della procedura concorsuale, le relative
conseguenze restitutorie e risarcitorie debbano essere regolate al di fuori del
concorso4.
2. Il momento determinativo della pendenza del contratto d’appalto
Poste, nel paragrafo precedente, le premesse di carattere generale in merito alla
disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo, è necessario stabilire
quando il contratto d’appalto possa dirsi pendente e, quando, invece, possa dirsi
esaurito al momento di apertura di tale procedura concorsuale.
La differenza non è di poco conto, giacché, come si è veduto, in quest’ultimo caso i
crediti derivanti dall’eventuale inadempimento saranno assoggettati alla disciplina
concorsuale, mentre nel primo caso l’appaltatore in concordato sarà tenuto a
completare l’appalto ed il committente - a fronte degli eventuali inadempimenti
dell’appaltatore - manterrà gli ordinari rimedi civilistici, senza concorrere con i
creditori concordatari.
Al fine di individuare il momento in cui il rapporto contrattuale possa dirsi
esaurito, poiché completamente adempiuto, è opportuno distinguere tra appalti
pubblici ed appalti privati.
Per questi ultimi, il momento “finale” di adempimento dell’appaltatore si ha quando
l’obbligato, ultimati i lavori nei tempi pattuiti, fa acquisire, con le forme previste
dall’art. 1665 c.c., l’opera al committente, che la deve accettare; in altri termini,
l’adempimento dell’appaltatore è integrato dall’accettazione dell’opera da parte del
committente, la quale può essere anche tacita o presunta5. 3 Così Patti, La disciplina, cit., 265.
4 Cfr. Patti, op. loc. cit.; Dimundo, Patti, op. cit., 109.
5 Si ritiene che costituisca una fattispecie di accettazione tacita la dichiarazione di collaudo dell’opera (cfr. Cass. 17
dicembre 2010, n. 25603), mentre non sarebbe sufficiente la mera presa in consegna della stessa (v., tra le altre, Cass. 27 giugno 2007, n. 3752).
3
In tema di appalto di opere pubbliche6, soltanto l’approvazione del collaudo da
parte della Pubblica Amministrazione pone fine all’appalto, costituendo essa lo
strumento legale attraverso cui l’Amministrazione fa proprie le conclusioni del
collaudatore ed esprime la volontà di accettare7.
In sintesi, dunque, si possono ritenere pendenti, al momento del concordato
preventivo, gli appalti per cui non sia ancora scaduto il termine contrattuale per la
consegna dell’opera o in cui l’opera, sia pur ultimata, non sia stata ancora
collaudata.
Tale conclusione, peraltro, nel settore degli appalti pubblici potrebbe essere
parzialmente messa in discussione a seguito delle recenti modifiche apportate
all’art. 140 D. Lgs. n. 163/03 dall’art. 44 D. L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011,
che ha significativamente ampliato l’ambito di applicazione della norma. Questa, nel
suo testo originario, concedeva alla stazione appaltante la facoltà di scorrere le
graduatorie delle gare d’appalto al fine di stipulare contratti per la conclusione delle
opere appaltate sia nel caso di risoluzione ex artt. 135-136 D. Lgs. n. 163/068
dell’appalto concesso all’impresa prima classificata, sia nel caso di fallimento di
quest’ultima. A tali ipotesi, con l’ultima novellazione della norma, sono state
aggiunte quelle del recesso a seguito di informativa antimafia ostativa (ex art. 11,
comma 3, D.P.R. n. 252/98), nonché della liquidazione coatta e dell’ammissione alla
procedura di concordato preventivo dell’impresa9.
La norma sembra quindi ora significare che, pur permanendo la già veduta regola
generale, che impone la prosecuzione del contratto d’appalto con l’appaltatore
generale, la Pubblica Amministrazione, ove lo ritenga opportuno al fine di
consentire il più celere completamento dell’opera, potrà discrezionalmente cessare
il rapporto con l’impresa aggiudicatrice in concordato preventivo ed appaltare il
completamento dell’opera ad una delle imprese successivamente classificate.
3. Rapporti fra appalti pendenti e concordato preventivo
Dopo aver verificato, da un lato, come in caso di concordato preventivo i contratti
pendenti permangano efficaci e, dall’altro lato, quando possa dirsi pendente il
contratto d’appalto, resta da esaminare quali siano i rapporti fra appalti pendenti e 6 Al quale ci sembra possa essere equiparato l’appalto privato in cui le parti richiamino, anche solo implicitamente, la
disciplina pubblicistica.
7 Macchia, Il collaudo, in I contratti di appalto pubblico, a cura di Franchini, in Il trattato dei contratti, diretto da
Rescigno e Gabrielli, XIV, Torino, 2010, 952.
8 L’art. 135 D. Lgs. n. 163/06 contempla la risoluzione del contratto per l’ipotesi in cui in capo all’appaltatore siano
state emesse misure di prevenzione ex artt. 3 L. n. 1423/56 e 2 L. n. 575/65, o pronunciate sentenze definitive di condanna per reati di usura, riciclaggio, frode, nonché per il caso di decadenza dell’attestazione di qualificazione; all’art. 136 D. Lgs. n. 163/06, invece, sono previste le ipotesi di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo dell’appaltatore.
9 Per un primo commento dell’art. 140 D. Lgs. n. 163/06 novellato dal D. L. n. 201/2011, v. De Nictolis, Le novità di fine
anno in materia di contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 2012, 140 ss.
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procedura di concordato preventivo dell’appaltatore.
A tal fine, giova sceverare l’ipotesi di concordato che preveda la prosecuzione
dell’attività d’impresa da quella di concordato con finalità meramente liquidatorie.
1. Nel primo caso, l’appaltatore in concordato dovrà condurre ad integrale
esecuzione gli appalti in corso ed il committente avrà a disposizione tutti i
rimedi previsti civilisticamente in caso di inadempimento.
2. Nella seconda ipotesi, l’appaltatore potrebbe sia completare gli appalti in
corso, cedendo il corrispettivo ai creditori, sia stabilire di sciogliersi
anticipatamente dai contratti d’appalto, ove la loro prosecuzione
confliggesse con le esigenze del piano concordatario di liquidazione dei beni.
Si pone, dunque, in questi casi l’esigenza di stabilire quale sia il trattamento dei
crediti restitutori e risarcitori conseguenti alla risoluzione anticipata dei contratti o
ad un eventuale inadempimento dell’appaltatore in corso di procedura10; crediti che
potranno derivare, ad esempio, dall’applicazione di penali per il ritardo
nell’esecuzione, da pretese risarcitorie per mancato adempimento o a titolo di
maggior ritardo per danno da ritardato adempimento, dal riscontro di vizi dell’opera
in sede di collaudo.
Il principio di carattere generale è che i crediti risarcitori siano da collocarsi
temporalmente al momento dell’inadempimento, cosicché - mentre gli
inadempimenti anteriori al concordato (fra cui quelli conseguenti allo scioglimento
anticipato del vincolo contrattuale) saranno stralciabili - i crediti inerenti ad
inadempimenti in corso di procedura dovranno essere soddisfatti integralmente11.
Ed, infatti, “qualora l’inadempimento sia precedente all’ammissione ed imputabile
al contraente in procedura, il contraente in bonis può agire per la risoluzione
contrattuale nei confronti del predetto, che non abbia eseguito le prestazioni
anteriori (e l’inadempimento sia grave): ma soltanto a contratti ad esecuzione
istantanea, non anche di durata, per i quali ultimi (per la già rappresentata
scindibilità delle prestazioni) il principio di concorsualità prevale sul vincolo di
sinallagmaticità.
Le relative conseguenze restitutorie e risarcitorie devono quindi essere regolate al
di fuori del concorso, per la formazione del titolo (extracontrattuale, in quanto
indebito oggettivo) in epoca successiva all’apertura del concordato preventivo […],
con possibilità di compensazione, ricorrendone i presupposti, delle reciproche
partite e pari regolazione extraconcorsuale dell’eventuale differenza […]. Qualora,
invece, l’inadempimento riguardi prestazioni successive all’apertura della
procedura, non si pongono problemi per alcuna delle parti, per l’inconfigurabilità di
violazioni del principio della concorsualità”12.
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Inadempimento che corrisponde con la definitiva impossibilità di consegnare l’opera nei tempi pattuiti, a nulla rilevando che - in ipotesi - a causa dello stato di difficoltà l’appaltatore, che sia ancora nei termini per la consegna dell’opera, abbia sospeso i lavori anteriormente all’instaurazione della procedura di concordato preventivo.
11 Dimundo, Patti, op. cit., 109; Patti, op. cit., 267.
12 Così Patti, op. loc. cit.; v. altresì Id., Il leasing nelle procedure concorsuali minori, in Giur. Comm., 1996, I, 926, per il
quale: «il credito risarcitorio, che invece matura ai sensi dell’art. 1218 c.c. al momento dell’inadempimento, deve
5
Non solo. Per i contratti nei quali il fattore temporale non assume un’autonoma
rilevanza giuridica, si è ritenuto che anche i crediti risarcitori inerenti ad
inadempienze pregresse, ma manifestatesi definitivamente in corso di procedura,
non siano soggetti alle falcidie concordatarie13.
Ne consegue, per tornare agli esempi di cui sopra, che le eventuali penali per il
ritardo dovranno essere poste in prededuzione per l’ammontare di giorni di ritardo
successivi all’apertura di procedura di concordato; il medesimo trattamento
dovranno subire gli eventuali maggiori costi di riappalto dell’opera derivanti dal
definitivo inadempimento dell’appaltatore in concordato preventivo, nonché i
crediti risarcitori derivanti dalla sussistenza di vizi nell’opera, considerato che
l’obbligo dell’appaltatore - come si è visto - si realizza con la consegna di un’opera
immune da vizi.
essere riconosciuto integralmente in quanto successivo all’inizio della procedura concorsuale, anche se è controversa la possibilità per il contraente in bonis (oramai creditore a titolo risarcitorio) di poterlo soddisfare in via esecutiva, stante il divieto disposto dall’art. 168 l. fall. […] In realtà, poiché il divieto di esecuzione riguarda solo i creditori anteriori all’apertura della procedura e non quelli posteriori, […] pare corretto ritenere che il credito in oggetto […] possa essere fatto valere in via esecutiva sul patrimonio assoggettato anche in pendenza di procedura».
13 Dimundo, Patti, op. cit., 110, secondo cui «la verificata insensibilità dei rapporti giuridici preesistenti alla procedura
concorsuale minore, che li pone in un ambito, per così dire, extraconcorsuale sottrarrebbe tali rapporti alla legge del concorso, per la loro peculiarità rispetto alle posizioni meramente creditorie».