inutilizzabilità ex 191 cpp
-
Upload
tinkerbellmm87 -
Category
Documents
-
view
57 -
download
0
description
Transcript of inutilizzabilità ex 191 cpp
INUTILIZZABILITA’
La disciplina dell'inutilizzabilità NON è inclusa nella disciplina del libro
II,
1) è comunque una sanzione processuale fornita di una sua puntuale autonomia , sia
pure nel quadro definito dall'art. 191, come dimostra la sua elevazione a motivo di ricorso
per cassazione (art. 606 comma 1° lett. c), a fianco della nullità, dell'inammissibilità e della
decadenza.
2) Si suole distinguere tra inutilizzabilità patologica→ scaturisce da un divieto, da uno
scostamento dal modus procedendi quando è previsto ed imposto dal cpp a pena di
inutilizzabilità
inutilizzabilità fisiologica attiene alla separazione fra le fasi
delle indagini preliminari e il dibattimento, dove l'inutilizzabilità colpisce anche un atto
che si è formato seguendo le regole del codice es le sommarie informazioni assunte da un
potenziale testimone inutilizzabili in dibattimento.
3) L’inutilizzabilità PATOLOGICA è DISCIPLINATA NEL LIBRO III, tra i pr gen in materia di
prova, proprio perchè si tratta di sanzione che concerne non tutti gli atti del
procedimento, ma unicamente quelli probatori.
A dire il vero, l'inutilizzabilità può investire 1) non solo le prove in senso proprio
2) ma pure gli atti delle indagini
preliminari es. le “notizie” e le “ indicazioni” assunto dagli ufficiali di polizia giudiziaria nei
confronti della persona sottoposta alle indagini, senza l'assistenza del difensore, sul luogo o
nell'immediatezza del fatto→ sono inutilizzabili e va quindi ritenuta viziata anche l'ordinanza
che abbia disposto una misura cautelare traendone i necessari gravi indizi di colpevolezza.
3) art. 191 risulta direttamente applicabile
alla violazione delle norme concernenti l'acquisizione della prova in giudizio per il
tramite dell' art. 526 comma 1° , che vieta di utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse
da quelle legittimamente acquisite, escludendo perciò gli elementi raccolti fuori del
dibattimento che non vi abbiano trovato ingresso nelle forme consentite Per la decisione,
dunque, il giudice potrà utilizzare 1) le prove escusse nell'istruzione dibattimentale
2) gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, a
condizione che siano stati effettivamente acquisiti mediante lettura o indicazione
3) i verbali delle dichiarazioni impiegate per le
contestazioni, nei casi di allegazione al fascicolo
4) le altre letture consentite dalla legge
5) i documenti ammessi, inclusi - i verbali di prove di altri
procedimenti acquisiti ex art. 238 - le sentenze irrevocabili
acquisite ex art. 238-bis 6) le prove reali (corpo del reato e cose pertinenti al reato).
Per art. 526 comma 1-bis , che riproduce lo specifico divieto introdotto dall'art. 111 comma 4°
Cost., vedi retro, § 15. Anche questo divieto comporta l'inutilizzabilità della prova ai sensi
dell'art. 191, operando in particolare nei casi in cui le dichiarazioni indicate sarebbero state
acquisibili secondo le regole generali.
Ciò nonostante, può dirsi che ogni ipotesi di inutilizzabilità appare funzionale ad una
esigenza di tutela della legalità della prova, determinando quali atti possono essere
legittimamente posti alla base dei provvedimenti dei giudici.
Discutibile il modo in cui l’istituto appare costruito→ come un vizio dell’atto → il
cpp parla → sia rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento (art 191 comma 2)
→ sia di “norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art 606 comma 1 lett c))
A ben vedere NON si tratta, propriamente, di un vizio dell'atto , al pari di una nullità,
BENSÌ di una regola di condotta per il giudice che, se non osservata, vizia se mai la
decisione→ 526 cpp
Nella sostanza, tuttavia, il congegno opera sempre allo stesso modo: le prove inutilizzabili non
possono essere considerate nella motivazione della sentenza che, in caso contrario, sarà
soggetta ad annullamento da parte della Corte di cassazione→ sebbene sia innegabile un
imprecisione nel linguaggio, ma non ne dovrebbero derivare gravi danni
la categoria della inutilizzabilità va intesa • sia come vizio
• e, per altro aspetto, come sanzione
processuale predisposta in via generale nel caso di violazione dei divieti probatori
risultanti ex lege→ esprime l'indirizzo politico legislativo teso a diversificare la sanzione
prevista per i vizi del procedimento di acquisizione della prova rispetto alla tradizionale
sanzione della nullità, ora riservata i vizi di forma degli atti per i quali essa venga
espressamente comminata (art. 177 cpp).
Tale diversità viene in rilievo soprattutto con riferimento al regime di rilevabilità del vizio→ • mentre le
nullità sono per la maggior parte sanabili • la
inutilizzabilità
non ammette sanatorie , essendo modellata sullo schema del regime previsto per le nullità assoluta
dall'articolo 179
è infatti è rilevabile «anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento» , quindi pure
nell'ambito del giudizio in cassazione →art. 191 comma 2°.
DA QUESTO PDV il disposto dell'art. 191 si configura → da un lato (comma 1°),
come norma generale di previsione della sanzione dell'inutilizzabilità , destinata a
combinarsi con tutte le svariate disposizioni che, pur sancendo un divieto probatorio – da
intendersi come vero e proprio divieto all'ingresso della prova nel processo - non cmminano
alcuna sanzione per l'ipotesi della sua trasgressione.
→ dall’altro lato (comma 2°),
come norma generale di riferimento per il regime normativo del vizio della
inutilizzabilità, destinata a trovare applicazione tutte le volte in cui singole
disposizioni dichiarino tout court inutilizzabili determinati atti probatori, nonché nei
casi in cui venga esplicitamente richiamata senza specificarne il regime: ( es. art 729.2
con rif agli atti di rogatoria all'estero richiesti dall'autorità giudiziaria italiana)
In questo caso il regime sarà quello del 191 comma 2: è rilevabile «anche di
ufficio in ogni stato e grado del procedimento» , quindi pure nell'ambito del giudizio in
cassazione non ammette sanatorie
Circa il modo di operare sul
piano soggettivo → l’inutilizzabilità è, per lo più, di natura assoluta (artt. 63 comma
2° e 188: le prove assunte utilizzando tecniche lesive della libertà morale della persona sono
inutilizzabili anche se tali forme di acquisizione siano state impiegate con il benestare della
persona coinvolta), in quanto proveniente da un divieto di ammissione o di acquisizione valido
nei confronti di chiunque
→ solo a volte assume natura relativa, riferendosi a
determinate categorie di soggetti es. l’art 270 comma 1° circa i risultati dell'intercettazione di
conversazioni o comunque comunicazioni→ non sono di regola utilizzabili in un procedimento
diverso da quello nel quale sono state disposte.
ALLORA: sfera di operatività: ogni ipotesi di inosservanza di un divieto sancito dalla
legge processuale – per via diretta o indiretta – in materia di ammissione ovvero di acquisizione
probatoria, ivi comprese le ipotesi in cui il divieto, per sua natura, possa emergere
soltanto ex post rispetto al momento acquisitivo, e quindi si concreti esclusivamente nel
momento di valutazione della prova (come risulta, ad esempio, ex artt. 63 comma 1°, 64
comma 3-bis e 195 comma 30) tale sanzione opera - quale che sia la formula letterale
impiegata per esprimere quel divieto - ed indipendentemente dalla
circostanza che la conseguenza della non utilizzabilità venga comminata caso per caso
È una categoria elaborata sotto la vigenza dell'attuale codice di procedura penale→ non
esisteva una disciplina unitaria prima della sentenza CCost del 1973 in tema di intercettazioni.
È difficile costruire una teoria unitaria dell’inutilizzabilità a causa della varietà di ipotesi
riconducibili a questa figura→ - talora è richiamata con riferimento alla sanzione che
consegue all'impiego dibattimentale di un atto delle indagini preliminari in chiave probatoria
- altre volte con riferimento a casi di difformità rispetto dei
criteri di ammissione o di assunzione della prova.
Contribuisce a spiegare perché non sia stato enunciato, nei confronti di questa specie
di invalidità, il principio di tassatività→ si ritiene tuttavia che le ipotesi di
inutilizzabilità integrino un numero chiuso anche rispetto alla fase dibattimentale ,
posto che la regola fissata dall'art. 526 («il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione
prove diverse da quelle legittimamente acquisite al dibattimento») vale per tutte le violazioni
relativo al procedimento di ammissione o di assunzione della prova nella fase dibattimentale
stessa.
Possono comunque sorgere delicati profili di interferenza con il regime della nullità, là dove la nullità, al pari
dell'inutilizzabilità, risulta ricollegata a violazioni del procedimento di assunzione della prova → la scelta del
legislatore tra l'uno all'altro invalidità appare talvolta del tutto casuale (es. l’art 197 cpp costruisce
l'incompatibilità del testimone chiave di divieto, quindi inutilizzabilità, mentre l’art 222 prevede l'incompatibilità del
perito a pena di nullità)
→ Non è comunque
da escludere l'eventualità che un atto probatorio risulti in concreto plurisanzionato, per la concorrenza di
vizi previsti a pena di inutilizzabilità e di nullità
Norma fondamentale in tema di inutilizzabilità→ art 191 comma 1°→ Le prove acquisite in
violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate
• il riferimento vale sicuramente per la legge processuale
• ma per la legge sostanziale? Riguarda il caso della PROVA
ILLECITA→ es. rubo un documento che qualcuno custodisce in casa propria e lo produco in
giudizio→ 3 TESI:
1) ritiene che la norma penale e la norma processuale penale siano cose diverse, sicché anche
l'antigiuridicità rispetto al diritto sostanziale non sia equiparabile alla antigiuridicità
processuale→ La prova contrastante con una legge penale sostanziale sarebbe comunque una
prova utilizzabile.
2) si ricade comunque in un "divieto posto dalla legge”→ l’antigiuridicità permane, poiché la
previsione dell'articolo 191 è generale
3) posizione intermedia espressa dalla Cassaz 2002 ricorrente Carnevale→ la prova illecita
perché il testimone violato il segreto d'ufficio della camera di consiglio.
Diversa dalla prova illecita è la prova incostituzionale→ si ha quando il divieto d'uso è
ricavabile direttamente dalla costituzione es. tentativo di assimilare le videoriprese nel
domicilio alla intercettazione della conversazione tra presenti con conseguente necessità di
adottare le cautele previste dall'articolo 14 Cost.