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7 Introduzione A cosa serve la prefazione di un libro? In teoria, ad aiutare il lettore ad affrontare il testo vero e proprio, magari fornendogli coordinate di carattere storico o culturale, per orientarsi e per- mettergli di meglio comprendere il libro. Talvolta l’autore scrive una prefazione lui stesso, per raccontare come è nata l’opera, oppure presentarne il senso e il contenuto, per dare modo al po- tenziale lettore di capire subito se il discorso gli interessa o no. Ma c’è un altro tipo di prefazioni, che amo molto: quelle che si sbracciano per cercare di dire che il libro non dice quello che dice. Per arginare il libro che segue. Per cercare d’incasellare idee pericolose, ingabbiandole in un contesto innocuo. Ci sono innumerevoli prefazioni di questo tipo, che hanno come prin- cipale obiettivo quello di accoltellare il libro che introducono. C. Rovelli, Non credete a ciò che state leggendo, in «Il Sole 24 ore – Domenica», 1 settembre 2013. È tutto accaduto, più o meno. K. Vonnegut, Slaughterhouse-Five: or, The children’s crusade, a duty-dance with death, 1969, trad it. Mattatoio n.5 O la crociata dei bambini (2005), Incipit. Questo studio tratta dei preamboli costituzionali, ovvero di quei testi che, non di rado, precedono gli articolati delle costituzioni e – spesso – ne co- stituiscono le porte di ingresso, «esponendo le ragioni che guidano l’azione del potere costituente, nonché gli obiettivi o i fini che con la sua azione esso persegue» 1 . Essi sono, nella maggior parte dei casi, micro-strutture narrative, qualita- 1 J. Tajadura Tejada, Funzioni e valore dei preamboli costituzionali, in «Quaderni costitu- zionali», 3/2003, p. 509.

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Introduzione

A cosa serve la prefazione di un libro? In teoria, ad aiutare il lettore ad affrontare il testo vero e proprio, magari fornendogli coordinate di carattere storico o culturale, per orientarsi e per-mettergli di meglio comprendere il libro. Talvolta l’autore scrive una prefazione lui stesso, per raccontare come è nata l’opera, oppure presentarne il senso e il contenuto, per dare modo al po-tenziale lettore di capire subito se il discorso gli interessa o no.Ma c’è un altro tipo di prefazioni, che amo molto: quelle che si sbracciano per cercare di dire che il libro non dice quello che dice. Per arginare il libro che segue. Per cercare d’incasellare idee pericolose, ingabbiandole in un contesto innocuo. Ci sono innumerevoli prefazioni di questo tipo, che hanno come prin-cipale obiettivo quello di accoltellare il libro che introducono.

C. Rovelli, Non credete a ciò che state leggendo, in «Il Sole 24 ore – Domenica», 1 settembre 2013.

È tutto accaduto, più o meno.

K. Vonnegut, Slaughterhouse-Five: or, The children’s crusade, a duty-dance with death, 1969, trad it. Mattatoio n.5 O la crociata dei bambini (2005), Incipit.

Questo studio tratta dei preamboli costituzionali, ovvero di quei testi che, non di rado, precedono gli articolati delle costituzioni e – spesso – ne co-stituiscono le porte di ingresso, «esponendo le ragioni che guidano l’azione del potere costituente, nonché gli obiettivi o i fini che con la sua azione esso persegue» 1.

Essi sono, nella maggior parte dei casi, micro-strutture narrative, qualita-

1 J. Tajadura Tejada, Funzioni e valore dei preamboli costituzionali, in «Quaderni costitu-zionali», 3/2003, p. 509.

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tivamente diverse dagli articoli che seguono, dense di indicazioni sulle cir-costanze che hanno portato all’adozione della costituzione, sulle ragioni che hanno originato o giustificato la scelta costituente, sugli slanci ideali che han-no mosso i suoi artefici, sulle mete che essi hanno visto (o che ad essi è parso di vedere) all’orizzonte, e così via.

La chiave di lettura più appropriata a coglierne la vera essenza – questa è la tesi che si cercherà di sviluppare – è quella che ne intercetta la capacità di compensazione rispetto al testo costituzionale che segue.

I preamboli sono, a prima vista, chiari esempi di “costituzionalismo liri-co”, vale a dire di un costituzionalismo orientato più a creare e mantenere una tensione ideale, simbolica, identitaria che a generare puntuali prescrizioni giuridiche; essi vanno perciò apparentemente ricondotti alle parti nobili delle costituzioni, piuttosto che a quelle efficienti. Ancora: volendo adottare una nota immagine proposta da Norberto Bobbio, nel campo di tensione fra ideali e «rozza materia», le formule preambolari sembrano tutte avvitate sul primo polo, quello degli ideali 2.

D’altra parte, quello fra poli “alti” e “bassi” è un difficile rapporto che, in definitiva, riguarda tutti i testi costituzionali: paradossalmente, «l’apologia della costituzione e del suo primato si ritorce contro la costituzione stessa: più essa è collocata in alto, più è distante, quasi per sua “natura”, dalla possibilità d’influenzare in concreto, e quotidianamente, il diritto dello Stato, quello che i cittadini davvero usano, e che i giudici correntemente applicano» 3.

L’alta densità valoriale che li caratterizza può alternativamente declinarsi in formulazioni molto vaghe e permeabili, ovvero – all’estremo opposto – in incipit molto selettivi e, conseguentemente, meno (o per nulla) liberali.

Complessivamente intesi, rappresentano un variopinto campionario capa-ce di rendere la grande quantità di variabili che hanno segnato, ed ancora se-gnano, la scrittura e l’adozione delle costituzioni; davvero efficace mi è parsa l’immagine recentemente proposta in un ricco lavoro di taglio comparatistico, i cui autori si sono riferiti ai preamboli costituzionali come ad una «colorata miriade di testi che mandano messaggi in tutte le direzioni» 4.

Verranno considerati, in queste pagine, sia con riferimento alla rispettiva

2 La riflessione di N. Bobbio si trova in Il futuro della democrazia, Torino, 1995, p. 7 ss.3 In questi termini: M. Fioravanti, Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello

Stato, in A. Schiavone (cur.), Stato e cultura giuridica in Italia dall’unità alla Repubblica, Roma-Bari, 1990, p. 72.

4 W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, Constitutional Preambles: A Comparative Analy-sis, Cheltenham-Northampton, 2017, p. 152 [traduzione mia].

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capacità descrittiva, narrativa o evocativa (i preamboli raccontano, secondo schemi narrativi che oscillano dalla prima persona plurale del We the People statunitense alla terza singolare del Grundgesetz tedesco), che in relazione alla loro capacità performativa (i preamboli “fanno cose” con le parole), non-ché all’eventuale status prescrittivo riconosciuto loro dalle costituzioni stesse o dai giudici delle leggi (i preamboli vincolano o limitano i legislatori).

Si tratta di porzioni testuali potenzialmente in grado di svolgere una plura-lità di funzioni, ma non sempre la collocazione in principio al testo costituzio-nale garantisce loro una particolare resistenza, potendo piuttosto, i contenuti dei preamboli, risultare depotenziati proprio in ragione del rispettivo posizio-namento “appena fuori” dall’articolato costituzionale, annegati in un contesto narrativo talvolta caratterizzato da grande genericità. Perciò, quello preambo-lare può anche essere il luogo più adatto per mettere in atto delle (paradossali) rinunce alla normazione.

La ricerca esposta in questo libro ha anche rappresentato un’occasione per intercettare il tema del rapporto fra i testi giuridici ed i rispettivi “premesso che …”.

La relazione testo-premessa può in effetti caratterizzarsi in molti modi; la riflessione di Carlo Rovelli che ho voluto anteporre a questa Introduzio-ne mi pare a tal proposito illuminante. La nostra esperienza di lettori, così come quella di osservatori ed operatori del diritto, può portarci ad incontrare premesse, prefazioni, preludi che talvolta tendono a smussare e compensare – quando non a smentire (o a limitare la portata di) – ciò che segue.

In queste caratteristiche risiede il fascino dei preamboli: vere e proprie micro-strutture narrative a sé stanti, alternativamente in grado di depotenziare o (al contrario) di amplificare ciò che viene dopo, allineandosi talvolta all’e-spressione, attribuita a Seneca, “plus sonat, quam valet”, talaltra al paradigma opposto.

Ne è un esempio magistrale lo spiazzante incipit di un noto romanzo di Kurt Vonnegut, anch’esso richiamato poco sopra («All this happened, more or less»), che accoglie il lettore e lo introduce al racconto, alimenta un potente intreccio di curiosità e diffidenza e, di fatto, si riverbera su ogni pagina del romanzo, inducendo il lettore stesso a fare continuamente i conti con quel dubbio iniziale.

Il tenore dubitativo dell’incipit da ultimo richiamato, per la verità, difficil-mente sarebbe ascrivibile ai preamboli costituzionali, che nella maggior parte dei casi rispondono al cliché narrativo sintetizzabile in un più dogmatico «All this happened». Ciò non esclude che essi (talvolta molto selettivi nel richia-

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marsi ad antefatti, valori, ideali; talaltra, come si è scritto, più “ecumenici”) alimentino nel cittadino, nell’osservatore e nel giurista la stessa diffidenza del lettore di Vonnegut. Diffidenza che però deriva, in questi casi, dal diva-rio diffusamente percepibile fra gli ideali richiamati dai preamboli (le “pro-messe” in essi esplicitate) e la «rozza materia» che dà forma all’esperienza storico-fattuale e con la quale il testo costituzionale seguente, invece, tende a confrontarsi.

Quanto al rapporto fra premesse e testo, non sempre la portata del pream-bolo si esaurisce in un ruolo “servente” rispetto a ciò che segue: può anche darsi il caso di formulazioni concepite e redatte per essere dei preamboli, alle quali è poi stata riconosciuta un’autonoma valenza (la Dichiarazione dei Di-ritti dell’uomo e del cittadino del 1789, per esempio).

Profili di interesse presentano anche i legami fra i preamboli costituzionali e ciò che, inevitabilmente, li precede. Le formule preambolari sono, sovente, anelli di congiunzione fra ciò che è presupposto e ciò che, con il testo costi-tuzionale, viene posto.

Queste prime riflessioni mi portano allora a convergere sui canoni più frequentemente utilizzati dalla dottrina per descriverne i tratti: essi vengono idealmente collocati al centro di distinti campi di tensione fra poli contrap-posti. Più precisamente: i preamboli fra politica e diritto, fra contesto e testo, fra fatto e diritto, fra passato e futuro, fra continuità e rottura, fra linguaggio quotidiano e linguaggio giuridico 5. Aggiungo: fra ideali e rozza materia, fra presupposto e posto.

Al di là delle oscillazioni, sempre possibili, tra i cardini ideali richiamati, gli oggetti di questo studio rispondono ad esigenze differenti nelle diverse epoche del costituzionalismo. Non sono dunque testi omogenei, né dal punto di vista strutturale né da quello funzionale.

Così come alle costituzioni possono essere ricondotte funzioni diverse nei differenti segmenti temporali che si sono susseguiti dalla fine del Settecento ad oggi, analoghi slittamenti hanno interessato – di riflesso – i preamboli co-stituzionali 6.

Semplificando un quadro che, per la verità, è assai più composito, si può

5 La distinzione fra Alltagssprache e Rechtssprache è, in particolare svolta in P. Häberle, Präambeln im Text und Kontext von Verfassungen, in J. Listl, H. Schambeck (cur.), Demo-kratie in Anfechtung und Bewahrung: Festschrift fur Johannes Broermann, Berlin, 1982, pp. 211-249.

6 Sui differenti modi di intendere e interpretare la Costituzione, si v., ex multis, M. Doglia-ni, Interpretazioni della Costituzione, Milano, 1982.

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sostenere che i preamboli delle costituzioni settecentesche ed ottocentesche, essenzialmente compensino – attraverso il riferimento a principi e diritti – il carattere “minimo” e prevalentemente organizzativo dei testi costituzionali che essi precedono; quelli novecenteschi (del secondo Novecento, in parti-colare), si rivolgono anche – e soprattutto, in qualche caso – ad interlocutori esterni all’ordinamento in questione e conferiscono alle rispettive costituzioni uno slancio universalistico e di maggiore apertura alla comunità sovranazio-nale. I primi sono in prevalenza rivolti agli attori operanti all’interno dell’or-dinamento, i secondi sono anche indirizzati e orientati all’esterno dello stesso, arrivando a svolgere una funzione “promozionale”, sulla quale tornerò.

Anche l’affermarsi del carattere rigido delle costituzioni, per un verso, e dello Stato costituzionale, per l’altro, hanno posto nuovi problemi: sulla re-visionabilità o meno delle formule preambolari, sulla eventualità che le stes-se possano configurarsi come limiti sostanziali alla revisione costituzionale e sulla rispettiva capacità di assurgere a parametro nei giudizi di legittimità costituzionale. Si tratta di questioni che, pur presentandosi in tempi successi-vi rispetto alla scrittura delle costituzioni, possono influenzare e orientare le scelte di drafting dei costituenti contemporanei alle prese con la redazione di nuove leggi fondamentali.

Sui preamboli si sono, da sempre, scaricate grandi tensioni: dai processi costituenti più recenti emerge il frequente utilizzo degli stessi come strumenti da impiegare nella composizione e nella narrazione di scenari sociali com-plessi, attraversati da divisioni di carattere etnico, religioso, linguistico e così via. In quest’ottica, nelle esperienze contemporanee di drafting costituzionale e di costituzionalizzazione del pluralismo, definire quali gruppi diventino We the people (e in quali termini) è questione tutt’altro che marginale.

Riassumendo: l’intera esperienza costituzionale moderna e contemporanea è costellata di preamboli, ma l’anteposizione di una formula preambolare ad una costituzione genera, nelle diverse fasi di quella stessa esperienza, proble-mi sensibilmente diversi.

Sebbene i preamboli costituzionali abbiano da sempre catalizzato un cer-to interesse da parte della dottrina costituzionalistica, si è assistito in tempi recenti ad una vera e propria riscoperta del tema 7. Il punto di convergenza

7 A titolo meramente esemplificativo, negli ultimi anni sono stati dati alle stampe tre volumi monografici, ai quali si possono accostare numerosi contributi pubblicati in opere collettanee o in riviste: riflessioni supportate da analisi – anche quantitative – condotte ad ampio raggio ed in grado di restituire dati e valutazioni assai preziosi per ulteriori ricer-che. I tre scritti monografici cui ci si riferisce sono: J.O. Frosini, Constitutional Preambles

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fra molti degli studi ai quali si fa riferimento sembra essere una tendenziale rivalutazione dei preamboli costituzionali e delle loro funzioni.

Il presente scritto cristallizza gli esiti del mio percorso di ricerca attorno al tema dei preamboli costituzionali, parte del quale è stata svolta – nell’ambito del progetto “World Wide Style” dell’Università di Torino – presso l’Exzellenz- cluster Normative Orders della Goethe Universität di Francoforte nel 2015.

Ho avuto la fortuna di poter presentare alcune riflessioni sulle funzioni dei preamboli costituzionali in tre distinte circostanze: il Terzo Colloquio Bien-nale AIDC dei Giovani Comparatisti (svoltosi presso l’Università della Valle d’Aosta nel giugno 2012), il seminario internazionale Founding Moments in Constitutionalism (organizzato alla Yale Law School nell’aprile 2016) ed infi-ne il Symposium on Constitutional Preambles (tenutosi a L’Aia e co-organiz-zato dalle Università di Leiden e di Tilburg e da IDEA – International Institute for Democracy and Electoral Assistance, nel settembre 2017). Le considera-zioni e gli spunti sviluppati con amici e colleghi, nei dibattiti seguiti a quegli incontri, sono stati poi ripresi ed approfonditi nelle pagine che seguono e che, pur nella forma di un primo e provvisorio approdo, si presentano al lettore.

At a Crossroads between Politics and Law, Santarcangelo di Romagna, 2012; P.C. Hoffer, For Ourselves and Our Posterity. The Preamble to the Federal Constitution in American History, New York-Oxford, 2013 e W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, Constitutional Preambles: A Comparative Analysis, cit. Si riferiscono invece ai preamboli come ad un ambito scarsamente considerato nel diritto costituzionale comparato T. Ginsburg, N. Foti, D. Rockmore, “We the peoples”: The Global Origins of Constitutional Preambles, in «The George Washington International Law Review», 46/2014, p. 104.

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Capitolo Primo

I preamboli costituzionali: elementi strutturali e contenutistici

It was against the recital of an act of Parliament, rather than against any suffering under its enactments, that they took up arms. They went to war against a preamble. They fought seven years against a declaration. They poured out their treasures and their blood like water, in a contest against an assertion which those less sagacious and not so well schooled in the principles of civil liberty would have regarded as barren phra-seology, or mere parade of words.

D. Webster, The President’s Protest, May 7, 1834, in The Papers of Daniel Webster. Speeches and Formal Writings, Vol. 2, 1834-1852, edited by C.M. Wiltse, London, 1988, p. 40.

La caratteristica fondamentale di un buon inizio, oggi, è che contenga già una promessa di ciò che verrà. L’inizio, insom-ma, dovrebbe avere già in sé l’annuncio della fine. In questo senso l’attacco è un concentrato della storia, una frase in cui presente e passato collassano l’uno sull’altro, in cui il tempo presente – quello del racconto – si dispiega a partire da quanto è già avvenuto in passato, ma che nel libro accadrà nel futuro.

G. Papi, L’inizio dei libri, in «il Post», 19 gennaio 2016

1.1. Il rapporto fra premessa al testo e testo negli atti giuridici

Alcune delle caratteristiche tipiche dei preamboli e delle premesse agli atti normativi sono rintracciabili anche in altri tipi di prefazioni, perfino in ambiti molto lontani da quello giuridico.

Nel linguaggio comune, un “preambolo” introduce un argomento, un lavo-ro, un’opera artistica, un saggio, e così via. Può, in prima battuta, essere con-

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siderato un sinonimo di “proemio”, “introduzione”, “ouverture”. Può trattarsi persino di «… una premessa cerimoniosa e inutile, una divagazione oziosa alla quale si fa ricorso per prendere un discorso alla larga» 1, una digressione funzionale a prendere tempo.

Lo si è anticipato: in ambito giuridico, ma non solo, i preamboli possono alternativamente ridimensionare, ovvero, all’opposto, potenziare la portata del testo che segue. Con riferimento alla seconda ipotesi, infatti, la mera espli-citazione delle ragioni che hanno portato all’adozione di un atto, una dispo-sizione o un provvedimento può essere, di per sé, sintomatica di un’avvenuta frattura rispetto all’ordinato e lineare fluire degli eventi.

L’epigrafe con la quale si apre questo Capitolo, tratta da un discorso svolto da Daniel Webster nel 1834 nell’aula del Senato degli Stati Uniti, ci ricorda – per esempio – come le premesse al Tea Act del 1773 abbiano contribuito ad innescare la scintilla della Guerra d’Indipendenza americana: premesse appa-rentemente ricognitive, ma in realtà (anche in prospettiva simbolica) ben più dirompenti della parte dispositiva della legge. Queste le parole del senatore Webster, nella traduzione italiana:

Hanno impugnato le armi contro i “considerando” di un atto del Parlamento, piuttosto che contro le sofferenze determinate dalle sue disposizioni. Sono andati in guerra contro un preambolo. Hanno combattuto sette anni contro una dichia-razione. Hanno riversato i loro tesori e il loro sangue come acqua, in una contesa contro un’affermazione che i meno sagaci e meno istruiti nei principi della libertà civile avrebbero considerato una sterile fraseologia o una semplice parata di parole.

Al di là delle considerazioni di indubbio tenore enfatico da ultimo richia-mate, la portata tutt’altro che trascurabile o marginale delle premesse agli atti giuridici sembra trovare conferme con riferimento a differenti tipologie di atti e, conseguentemente, in differenti ambiti disciplinari.

Fra i più celebri testi di diretto o in indiretto rilievo normativo preceduti da preamboli possono essere ricordati il Codice di Hammurabi o i Dieci co-mandamenti 2; una funzione raffrontabile a quella svolta in epoche recenti

1 A. Cantaro, C. Magnani, L’ambiguo preambolo: atto formalmente internazionalistico, dichiarazione sostanzialmente costituzionale, in A. Lucarelli, A. Patroni Griffi (cur.), Studi sulla Costituzione europea, Napoli, 2003, p. 51.

2 W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, Constitutional Preambles: A Comparative Analy-sis, cit., pp. 6-7. Questi ed altri esempi sono richiamati anche da P. Häberle, Präambeln im Text und Kontext von Verfassungen, cit., p. 213, nota (6).

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dai preamboli può essere anche rintracciata, con riferimento all’esperienza giuridica romana, nelle praefationes alle Novelle giustinianee, il cui testo «ci trasmette …, oltre alla norma o al principio giuridico anche l’iter attraverso il quale la cancelleria è giunta alla soluzione del problema: con terminologia moderna, e ovviamente con un certo grado di approssimazione, si potrebbe dire che le Novelle ci restituiscono, specie attraverso le praefationes, anche i lavori preparatori della norma» 3.

Le similitudini con le micro-strutture narrative oggetto del presente studio si fanno, poi, particolarmente evidenti, se consideriamo, per esempio, le Co-stituzioni di Melfi: il Liber Augustalis è infatti introdotto da un Proemio che «spiega eloquentemente le ragioni ed il disegno politico della codificazione» 4 e che, approdo di un intenso lavoro di studio e di ricognizione comparatistica, si riferisce al diritto ed ai modelli mutuati dalle tradizioni giuridiche precedenti.

Passando allo scenario contemporaneo, peculiare rilievo è ascrivibile alle premesse ad atti o documenti giuridici di natura assai eterogenea volti a giu-stificare o spiegare l’atto seguente o, talvolta, a far emergere la logicità della decisione che ne è alla base. Possono essere richiamati, per esempio, il valore attribuito al preambolo del contratto 5 o a quello del trattato internazionale.

È stato osservato come nell’ambito del diritto internazionale il preambolo sia «un’istituzione consolidata» 6. La Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati – all’art. 31, dedicato all’interpretazione – dopo aver statuito che Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comu-ne da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo (comma 1), dispone, al secondo comma, che:

Ai fini dell’interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi:a) ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occa-sione della sua conclusione;b) ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato.

3 R. Bonini, Introduzione allo studio dell’età giustinianea, Bologna, 1985, p. 65.4 L. Melica, Le costituzioni di Federico II: un prezioso contributo alla storia della compa-

razione giuridica, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», 1/2017, p. 25.5 Sul preambolo del contratto, con specifico riferimento all’ordinamento italiano, si può

leggere F. Ferro-Luzzi, Del preambolo del contratto: valore ed efficacia del “premesso che” nel documento negoziale, Milano, 2004.

6 P. Häberle, Präambeln im Text und Kontext von Verfassungen, cit., p. 222.

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Anche le dichiarazioni internazionali sono spesso dotate di premesse o preamboli: in questo caso i “considerando” iniziali si configurano sovente come delle prese d’atto di realtà che si presumono obiettive: illuminante in tal senso è il Preambolo alla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Scrive Norberto Bobbio, commentando quell’incipit 7:

… nella Dichiarazione universale vi è un riferimento a fatti storici, là dove si parla degli «atti di barbarie» che hanno offeso la «coscienza dell’umanità»; a valori ide-ali, dove si indica «nell’avvento di un mondo migliore in cui gli esseri umani go-dano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno» «la più alta aspirazione dell’uomo»; insieme con un’indicazione generale del mezzo adottato mediante l’affermazione «che è indispensabile che i diritti dell’uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione».

Un caso per certi versi originale è poi rappresentato dai “considerando” che, precedendo talvolta la normazione derivata dell’Unione europea e suggerendo revisioni periodiche delle disposizioni che introducono, ne accorciano, per così dire il respiro, consentendo all’osservatore e all’interprete di classificare le nor-me seguenti come “ad obsolescenza programmata” o sunset rules 8.

Non sono mancati gli studi sulla motivazione della legge 9 e, con riferi-

7 N. Bobbio, Il preambolo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in «Rivista di diritto internazionale», Vol. 57, fasc. 3 (1974), p. 438.

8 Scrive R. Ferrara: «In primo luogo, la volatilità e la provvisorietà di molte delle opzioni proposte dal legislatore europeo sono tali nel senso che le norme (per così dire provvisoriamente) introdotte nell’ordinamento sono ad obsolescenza programmata, sunset rules, norme avviate sul viale del tramonto nel momento stesso in cui sono emanate, quasi si trattasse di banali gadget della produzione industriale di massa che non vale neppure la pena di riparare, nel caso di guasto, essendo preferibile la loro sostituzione» (L’incertezza delle regole tra indirizzo politico e “funzione definitoria” della giurisprudenza, Relazione tenuta al convegno annuale dell’AIPDA, Napoli, 3-4 ottobre 2014, in www.diritto-amministrativo.org, p. 17). Sulle sunset rules si può leggere: M. Cappelletti, Ragionando (ancora) sull’inflazione legislativa: l’espe-rienza comparata delle sunset rules da strumento di qualità della regolazione a strumento per una legislazione “flessibile”, in «Diritto Pubblico Europeo Rassegna online», 1/2016, in http://edizioniesi.it/dperonline/data/uploads/articoli/cappelletti-formattato-2.pdf.

9 Sulla motivazione della legge, si vedano S. Boccalatte, La motivazione della legge. Pro-fili teorici e giurisprudenziali, Padova, 2008; M. Picchi, L’obbligo di motivazione delle leggi, Milano, Giuffrè, 2011 e A.G. Arabia (cur.), Motivare la legge? Le norme tra politica, ammini-strazione, giurisdizione, Milano, 2015. Con particolare riferimento all’ordinamento spagnolo: G. Cerdeira Bravo de Mansilla, Principio, realidad y norma: el valor de las exposiciones de motivos (y de los preámbuos), Mexico D.F.-Madrid, 2015.

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mento all’esperienza italiana, meritano di essere ricordati i visto e i conside-rando che precedono gli atti del governo con forza di legge 10.

Anche singole diposizioni possono essere accompagnate da micro-pream-boli e premesse, la cui portata si dispiega (e si esaurisce) all’interno della disposizione stessa: molte costituzioni fra quelle attualmente vigenti conten-gono articoli includenti testi di carattere essenzialmente esplicativo e, per lo più, volti a limitare la portata di ciò che segue con riferimento a specifici fini e obiettivi espressamente richiamati. Fra i micro-preamboli che integra-no i singoli articoli costituzionali, può essere ricordato quello che precede il secondo emendamento della Costituzione statunitense, relativo al diritto a possedere armi. Diritto che acquisisce una particolare (e tendenzialmente più ristretta) estensione, se letto alla luce della porzione testuale con la quale si apre l’emendamento: A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State … 11. Ma non mancano esempi raffrontabili a quello appena esposto, né in testi costituzionali quasi coevi alla Costituzione statunitense, né in costituzioni più recenti.

Nell’ambito dei primi, possiamo richiamare l’art. 1 del Titolo VII della Co-stituzione francese del 1791 (… considérant qu’il est plus conforme à l’intérêt national d’user seulement, par les moyens pris dans la Constitution même, du droit d’en réformer les articles …) o l’art. 12 della Sezione settima della Costituzione delle Isole Jonie del 1818 (Considerando che la presente carta altro non fece che gittare le basi della nuova costituzione di questi stati, e che è necessario anzitutto preparare senza dimora le leggi convenienti per man-dare ad effetto questa costituzione medesima, si dichiara …).

Con riferimento a documenti più recenti, micro-preamboli che spiegano le ragioni o i principi ispiratori (e che potenzialmente limitano la portata del-le disposizioni seguenti) sono quelli rintracciabili all’art. 91 (1) della Legge fondamentale tedesca (Al fine di difendere la stabilità dell’ordinamento libe-ral-democratico dello Stato federale o di un Land da un pericolo imminen-te …), all’art. 23 dello stesso testo costituzionale (Al fine di realizzare una Europa unita …) e all’art. 143, comma I, della Costituzione della Spagna

10 R. Pagano, Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi, Milano, 2004, p. 115.11 Cfr. D.T. Konig, Why the Second Amendment Has a Preamble: Original Public Meaning

and the Political Culture of Written Constitutions in Revolutionary America, in «UCLA Law Review», 56 (2009), 1295-1342 e L.H. Tribe, M.C. Dorf, On Reading the Constitution (1991), trad. it. Leggere la Costituzione. Una lezione americana, Bologna, 2005, p. 19, che scrivono: «Unico fra le disposizioni della Costituzione, il II emendamento è accompagnato da un pro-prio minipreambolo, che esplicita il suo scopo: favorire un “Esercito ben regolato”».

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(Nell’esercizio del diritto all’autonomia riconosciuto nell’articolo 2 della Costituzione ...).

La stessa Costituzione italiana, se riletta in quest’ottica, offre più di uno spunto: numerose sono le disposizioni all’interno delle quali sono esplicitati i fini o gli obiettivi ai quali rispondono le prescrizioni che seguono.

Esempi di questa natura possono allora essere rintracciati agli artt. 43 (A fini di utilità generale la legge può riservare …); 44 (Al fine di conseguire il razio-nale sfruttamento del suolo …); 46 (Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica ricono-sce …); 119, comma V (Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina …).

Ad un’esigenza differente, invece, rispondono le formulazioni che, in artico-li diversi da quelli da ultimo richiamati, individuano più o meno puntualmente le circostanze nelle quali determinate funzioni possano o debbano essere eser-citate o determinati atti posti in essere, e che meglio rispondono alla struttura se A, allora B. Caso paradigmatico, in questo senso, può essere rappresentato dall’incipit dell’art. 77, comma II, della Costituzione italiana (Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua respon-sabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge …) o, con riferimento alla Costituzione della Spagna, l’art. 150, comma III (Qualora l’interesse generale lo esiga, lo Stato potrà adottare leggi che stabiliscano i principi necessari per armonizzare le disposizioni normative delle Comunità autonome …).

Concludendo questa primissima e sintetica rassegna possiamo dunque ri-cordare come ci siano ambiti nei quali ai preamboli è espressamente ricono-sciuta una funzione (sostanzialmente coincidente con la loro rilevanza a fini ermeneutici), altri nei quali le funzioni delle formule preambolari risultano più incerte e sfumate.

Mi pare, tuttavia, che la cifra distintiva di molti dei preamboli e delle pre-messe richiamati sia la seguente: essi sono concepiti e scritti con l’obiettivo di limitare e confinare la portata dei testi che introducono. In questi casi, le pre-messe, oltre a “spiegare le ragioni”, possono essere utili per ridurre i margini di ambiguità, confinare a un determinato contesto o a certi attori l’applica-zione delle prescrizioni seguenti, attribuire uno specifico senso agli enunciati linguistici che introducono.

A prima vista, invece, i preamboli costituzionali, pur ancorando le costitu-zioni a precisi momenti storici e circostanze, sono non di rado concepiti per “mantenere aperto il discorso”, per garantire quella fluidità necessaria alla

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sopravvivenza o alla longevità del testo che segue: perciò, come vedremo, in questo ambito i riferimenti preambolari possono coincidere con espressioni generiche e, di fatto, aperte alle oscillazioni degli interpreti.

1.2. La diffusione dei preamboli costituzionali e la rinnovata atten- zione della dottrina

I preamboli costituzionali sono stati definiti come «sintesis de las normas supremas que prologan, más de su espíritu que de su letra» 12 o come «dei concentrati della costituzione» 13, spesso fraseggiati come «the quintessential expression of national values» 14, capaci di esprimere «le idee politiche, morali e religiose che si intendono promuovere mediante la costituzione» 15. Possono, unitamente ad altri elementi, aiutare il lettore, il cittadino o l’operatore del dirit-to a «cogliere ciò che di profondo vi è “dietro” ai testi normativi» 16.

È stato osservato come più di tre quarti delle costituzioni vigenti siano dotate di un preambolo: tale annotazione rimarca la rilevanza – quantitativa, se non altro – del tema che ci si appresta a considerare 17.

Incrociando i rilevi sulla frequenza delle formule preambolari con le date di entrata in vigore delle rispettive costituzioni, si ricava un secondo riscontro degno di nota: più recenti sono queste ultime, maggiore è la probabilità che esse siano dotate di un preambolo. In altri termini, il ricorso alla «gabbia d’o-

12 A. Torres del Moral, Prólogo, in A. Torres del Moral, J. Tajadura Tejada (cur.), Los preámbulos constitucionales en Iberoamérica, Madrid, 2001, p. 9.

13 G. Morbidelli, Costituzioni e costituzionalismo, in G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Rinel-la, M. Volpi, Diritto pubblico comparato, Torino, 2016, p. 168.

14 T. Ginsburg, N. Foti, D. Rockmore, “We the peoples”: The Global Origins of Constitu-tional Preambles, cit., p. 102.

15 H. Kelsen, General Theory of Law and State (1945), trad. it. Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1994, p. 265.

16 P. Häberle, Costituzione e identità culturale, Milano, 2006, p. 11.17 J.O. Frosini, Changing notions of democracy: a comparative analysis of constitutional

preambles, in J.O. Frosini, I. Filibi, N. Cornago (cur.), Democracy with(out) nations? Old and new foundations for political communities in a changing world, Bilbao, 2011, pp. 83-109. Sulla diffusione dei preamboli, cfr. anche W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, Constitution-al Preambles: A Comparative Analysis, cit., pp. 15-19; T. Ginsburg, N. Foti, D. Rockmore, “We the peoples”: The Global Origins of Constitutional Preambles, cit., p. 106 e p. 109 e L. Fiddler, The Preamble in Constitutional Endurance, in «Indonesian Journal of International & Comparative Law», Vol. I, Issue 2 (2014), p. 386.

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ro» 18 del preambolo è diventata una pratica altamente diffusa 19.Così come, con riferimento ai profili sostanziali, «esiste ormai un patri-

monio di contenuti fondamentali che si riscontrano con notevole ricorrenza nei documenti costituzionali odierni» 20, con riguardo alla struttura delle co-stituzioni l’anteposizione di una formula preambolare all’articolato appare, nel panorama contemporaneo, un’opzione quasi ineludibile nei processi di drafting costituzionale 21.

In questo solco si collocano, peraltro, i testi costituzionali di più recente entrata in vigore. A titolo esemplificativo possono essere menzionate – li-mitandoci all’ultimo quinquennio – le costituzioni della Thailandia (2017), della Costa d’Avorio (2016), del Nepal (2015), della Repubblica Dominica-na (2015), della Repubblica della Tunisia (2014), dell’Egitto (2014), di Fiji (2013) e dello Zimbabwe (2013), tutte corredate di preamboli 22.

Ma formule preambolari di varia lunghezza (e intensità) hanno anche pre-ceduto molte delle costituzioni storiche più note ed imitate. In altri termini: di preamboli è costellata l’esperienza costituzionale moderna. Restando sui documenti più conosciuti – oltre alla formula adottata a Filadelfia dalla Con-venzione costituzionale e poi largamente imitata, a quel “We The People …” sul quale avremo occasione di ritornare – alcuni casi paradigmatici possono essere in questa sede richiamati.

Era dotata di preambolo la Costituzione della Virginia del 1776, così come la gran parte delle altre Costituzioni degli Stati nordamericani antecedenti alla Costituzione federale del 1787 23 e ai più rilevanti documenti legislativi della

18 Mutuo l’espressione da G. Amato, Libertà (diritto costituzionale), in Enc. dir., XXIV, 1974, p. 276.

19 W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, Constitutional Preambles: A Comparative Anal-ysis, cit., p. 18 e L. Orgad, The preamble in constitutional interpretation, in «International Journal of Constitutional Law», (2010) 8 (4), p. 716.

20 G. Zagrebelsky, Intorno alla legge, Torino, 2009, p. 176.21 A titolo esemplificativo, la presenza del preambolo faceva parte, già a metà degli anni

Novanta del secolo scorso, della “checklist” elaborata da Albert P. Blaustein con l’obiettivo di richiamare gli elementi strutturali tipici dei testi costituzionali (A.P. Blaustein, con M. G. Oriani Ambrosini e P. Aliferis, Framing the Modern Constitution: A Checklist, Littleton 1994).

22 Scrivono T. Ginsburg, N. Foti e D. Rockmore: «In the modern era, preambles have beco-me even more popular» (“We the peoples”: The Global Origins of Constitutional Preambles, cit., p. 109).

23 T. Ginsburg, N. Foti, D. Rockmore, “We the peoples”: The Global Origins of Constitu-tional Preambles, cit., p. 108, che hanno rilevato un marcato processo di imitazone sia di tipo

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tradizione inglese 24. La Dichiarazione di indipendenza del 1776 si tingeva, proprio nel suo incipit, dei tratti universalistici che l’hanno resa celebre 25.

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, nata come formula preambolare che avrebbe dovuto precedere un testo costituzionale sull’organizzazione dei poteri, era anch’essa preceduta da una formula intro-duttiva. Strutture testuali di questo genere precedevano poi la Costituzione francese del 1791, quella del 1814 (in relazione alla quale è interessante no-tare il contrasto fra una formula preambolare ancorata al modello della mo-narchia di diritto divino e un articolato segnato da pur timide aperture in tema di libertà), nonché la Carta del 1848 e, quasi un secolo dopo, quella della Quarta repubblica del 1946, dotata di un preambolo «di rilevanza giuridica assai dubbia, insufficiente comunque a fondare quelle situazioni soggettive costituzionalmente garantite, che sono all’origine di ogni controllo sulla co-stituzionalità delle leggi» 26. Fra i testi costituzionali ottocenteschi possono ancora essere menzionati la Costituzione politica della monarchia spagnuola, promulgata a Cadice il 19 marzo del 1812, lo Statuto Albertino del 1848 e la Costituzione dell’impero tedesco del 1871; fra quelli del primo Novecento, la Costituzione di Weimar del 1919.

Si è già accennato, nell’Introduzione al presente studio, alla recente risco-perta del tema dei preamboli costituzionali da parte della dottrina costituziona-listica. Può essere opportuno, in questa sede, fornire qualche coordinata ulte-riore sugli scritti in argomento che hanno avuto maggior fortuna e circolazione.

Alcuni studi si sono concentrati su un singolo preambolo costituzionale, eventualmente sulle sue origini, sulla sua formulazione, sulla sua “resistenza”, in una prospettiva che si dispiega tutta all’interno di un singolo ordinamento 27.

orizzontale, fra Stato e Stato, che di tipo verticale (nell’ambito di un medesimo Stato, da un documento costituzionale a quelli successivi).

24 L. Orgad, The preamble in constitutional interpretation, cit., p. 719; T. Ginsburg, N. Foti, D. Rockmore, “We the peoples”: The Global Origins of Constitutional Preambles, cit., p. 107.

25 Sulla Dichiarazione di indipendenza del 1776, con particolare riferimento alla ricer-ca della felicità, richiamata dal preambolo, cfr. A. Trampus, Il diritto alla felicità. Storia di un’idea, Roma-Bari, 2008, pp. 190-193.

26 S. Galeotti, La nuova costituzione francese, Milano, 1960, p. 79. Sul preambolo di tale Costituzione, si veda Y. Gaudemet (cur.), Le Préambule de la Constitution de 1946, Paris, 2008.

27 Questa prospettiva è adottata nei singoli articoli che compongono il vol. 52 degli Acta Juridica Hungarica, 1/2011. Lo stesso impianto emerge da D. Himmelfarb, The Preamble in Constitutional Interpretation, in «Constitutional Law Journal», Vol. 2, 1991, pp. 127-210; Y. Gaudemet (cur.), Le Préambule de la Constitution de 1946, cit.; A. Coutant, De la valeur d’un

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In altri lavori il tema è stato trattato in prospettiva comparata, facendo emergere similitudini e differenze, sia in termini stilistici e strutturali che in termini funzionali. Questa seconda chiave di lettura è talvolta declinata in base ai canoni della comparazione sincronica fra più ordinamenti coevi, in altre circostanze sviluppata come un confronto fra preamboli (e testi costitu-zionali) susseguitisi nel tempo nel medesimo Stato, altre volte ancora come combinazione dei due tipi di comparazione 28.

texte introductif: la Constitution française de 1848 et son préambule, in «Revue française de droit constitutionnel», 2011/4 (n. 88), pp. 681-707; J.S. Boda, Retour sur l’élaboration du Préambule de la Constitution de 1958, in «Revue française de droit constitutionnel», 2016/2 (n. 106), pp. 283-308; G. Cerdeira Bravo de Mansilla, Principio, realidad y norma: el valor de las exposiciones de motivos (y de los preámbuos), cit.

28 Fra i lavori di taglio comparatistico si segnalano: J.O. Frosini, Constitutional Preambles At a Crossroads between Politics and Law, cit., su quale si può anche leggere la recensione di E. Afsah, in «International Journal of Constitutional Law», 11 (2013), pp. 831-834; W. Voerm-ans, M. Stremler, P. Cliteur, Constitutional Preambles: A Comparative Analysis, cit., sul quale, volendo, si v. le mie due recensioni in «Diritto pubblico», 3/2017, pp. 970-984 e – con un im-pianto più sintetico – in «Review of European Administrative Law», 2017-2, pp. 123-127; N. Otto, Die normative Wirkung von Präambeln im europäischen Primärrecht, Berlin, 2013; A. Torres del Moral, J. Tajadura Tejada, (cur.), Los preámbulos constitucionales en Iberoamérica, Madrid, 2001; P. Häberle, Präambeln im Text und Kontext von Verfassungen, cit.; J. Tajadura Tejada, Funzioni e valore dei preamboli costituzionali, cit.; H. Kopetz, Präambeln: unver-bindliche Verfassungslyrik oder verbindliches Verfassungs-programm?, in Assistententagung Offentliches Recht, Die Europäische Verfassung – Verfassungen in Europa, Baden-Baden, 2005, pp. 9-33; L. Orgad, The preamble in constitutional interpretation, cit.; S. Levinson, Do Constitutions Have a Point? Reflections on “Parchment Barriers” and Preambles, in E.F. Paul, F.D. Miller Jr., J. Paul (cur.), What Should Constitutions Do?, New York, 2011, pp. 150-178; L. Fiddler, The Preamble in Constitutional Endurance, cit.; F. de Paul Tetang, La normativité des préambules des constitutions des États africains d’expression française, in «Revue française de droit constitutionnel», 2015/4 (N° 104), pp. 953-978; T. Ginsburg, N. Foti, D. Rockmore, “We the peoples”: The Global Origins of Constitutional Preambles, cit.; S. Djordjevic, Economic Values in the Constitutional Preambles, in «Ekonomika», Vol. 61, 1/2015, pp. 131-139; D.S. Law, Constitutional Archetypes, in «Texas Law Review», vol. 95 (2016), pp. 153-243; A. Addis, Constitutional Preambles as Narratives of Peoplehood, in «Tulane Public Law Research Paper», No. 16-2, 9 Apr. 2016, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2754290; J.O. Frosini, Constitutional Preambles: More Than Just a Narration of History, in «Illinois Law Review», 2/2017, pp. 603-628.

Trattazioni nelle quali la comparazione è essenzialmente di tipo diacronico sono invece (sul Preambolo della Costituzione degli Stati Uniti) P.C. Hoffer, For Ourselves and Our Pos-terity. The Preamble to the Federal Constitution in American History, cit. e (sui preamboli spagnoli) A.M. Bañón Hernández, Los preàmbulos constitucionales españoles. Datos para su análisis semiolingüístico, in «Annales de Filología hispánica», Vol. 5, 1990, pp. 255-279. Si incentra principalmente sull’invocatio dei delle costituzioni tedesche, invece, W. Weinholt, Gott in der Verfassung, Frankfurt am Main [ecc.], 2001.

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Alle due prospettive sin qui richiamate si affianca poi un terzo caso: non va infatti trascurato che molti studiosi si sono confrontati, almeno una volta, magari tangenzialmente, con il “nostro” tema 29.

Volendo isolare gli elementi di più accentuata convergenza fra gli scritti in parola, si può innanzi tutto evidenziare come, a fronte di una certa, tradizio-nale, prudenza della dottrina nel riconoscere un qualche valore normativo ai preamboli 30, in tempi più recenti diversi contributi sembrano piuttosto essersi discostati da quelle posizioni, rivalutando funzioni e potenzialità delle formu-le preambolari 31.

Valore normativo indiretto è ascritto ai preamboli costituzionali da Javier Tajadura Tejada che, distinguendo preliminarmente le caratteristiche del lin-guaggio dai tratti della funzione, ricorda come possa tavolta essere necessario utilizzare un linguaggio non normativo per realizzare una funzione prescritti-va. E prosegue:

Pertanto, non è lecito negare il carattere normativo (o prescrittivo) ad ogni dispo-sizione che non sia redatta in linguaggio normativo. Facendolo dovremmo dedur-ne che non solo il preambolo, ma anche molte altre disposizioni dell’articolato di una Costituzione difettino di valore normativo; tale tesi dunque, alla luce della dottrina maggioritaria, è oggi difficilmente sostenibile 32.

Gli enunciati dei preamboli costituzionali vengono allora definiti come «disposizioni che, anche se formulate con un linguaggio descrittivo, formano parte del testo normativo, e come tali assolvono a una finalità prescrittiva» 33; pur essendo caratterizzati da una minore intensità rispetto a quella dell’arti-

29 Si possono ricordare, per esempio, fra gli studi più recenti: B. Breslin, From Words to Worlds. Exploring Constitutional Functionality, Baltimore, 2009 – che dedica ai preamboli costituzionali le pagine centrali della sua riflessione (pp. 49-63) – e M. Tushnet, Comparative Constitutional Law, Cheltenham-Northampton, 2014, pp. 24-36.

30 In questo senso T. Ginsburg, N. Foti, D. Rockmore, “We the peoples”: The Global Ori-gins of Constitutional Preambles, cit., p. 104: «most constitutional preambles do not have binding legal force».

31 Le due opposte tesi (i preamboli non hanno un genuino contenuto normativo ovvero i preamboli esprimono genuine norme giuridiche) sono richiamate in R. Guastini, L’interpreta-zione dei documenti normativi, in A. Cicu et al. (a cura di), Trattato di diritto civile e commer-ciale, Milano, 2004, pp. 300-301.

32 J. Tajadura Tejada, Funzioni e valore dei preamboli costituzionali, cit., p. 511. Sul punto, cfr. anche G. de Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Vol. I, VII ed., Padova, 2007, pp. 225-226.

33 J. Tajadura Tejada, Funzioni e valore dei preamboli costituzionali, cit., p. 513.

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colato avrebbero «un valore normativo indiretto, in quanto l’interprete può ottenere la norma avvalendosi – o combinando – tanto le disposizioni dell’ar-ticolato come quelle del preambolo» 34.

Per Voermans, Stremler e Cliteur – autori, come si è visto, del più recente studio monografico in tema – i preamboli possono talvolta essere azionabili ed avere “valore legale”.

Ancora: Justin Orlando Frosini sostiene, al termine della sua opera, che:

preambles are not just the hortatory language that introduces a series of operative provisions, they are not just the “ornately designed cover” of a book called “the Constitution”. If a preamble has been written the words it contains have a reason. However rhetorical the preamble may sound it is there to remind us why the con-stitution was approved therefore, to paraphrase Ronald Dworkin, constitutional preambles should be taken seriously 35.

Su un binario tutto sommato non distante, Liav Orgad ricorda come in una prospettiva globale non sia più valido l’assunto in base al quale i preamboli sono semplici dichiarazioni simboliche. Più precisamente:

For a long time, preambles have been disregarded as symbolic statements. Stu-dents at American law schools do not learn that they can win a case by invoking the Preamble. … in a global perspective, this premise is no longer valid. A grow-ing number of countries have legalized the language of the preamble. The pream-ble’s rights and principles have become more and more legally enforceable, rights that lawyers can bring to court … 36.

E, con riferimento alla prospettiva assunta da corti e tribunali:

A global survey of the function of preambles shows a growing trend toward its having greater binding force – either independently, as a substantive source of rights, or combined with other constitutional provisions, or as a guide for consti-tutional interpretation. The courts rely, more and more, on preambles as sources of law 37.

Molti fra gli autori sin qui citati hanno ricordato come la funzione del pre-

34 Ibidem, p. 514.35 J.O. Frosini, Constitutional Preambles At a Crossroads between Politics and Law, cit.,

p. 153.36 L. Orgad, The preamble in constitutional interpretation, cit., p. 738.37 Ibidem, p. 715.

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ambolo costituzionale sia stata particolarmente valorizzata da Carl Schmitt, essendo la decisione politica fondamentale spesso destinata ad essere espres-sa o sintetizzata nelle formule preambolari 38. In altri termini, la concezione della Costituzione come decisione politica fondamentale «porta … Schmitt ad attribuire un’importanza fondamentale ai preamboli costituzionali e alle dichiarazioni di principio» 39.

Si rintracciano nella Verfassungslehre i rilievi rivolti dall’illustre giurista alla dottrina meno incline a valorizzare le formulazioni preambolari:

Le costituzioni del Reich del 1871 e del 1919 contengono preamboli, nei quali la decisione politica è espressa in modo particolarmente chiaro e penetrante. La dottrina tedesca del diritto pubblico le ha per lo più trattate come «mere dichiara-zioni», come «narrazione storica», come «di natura solamente enunciativa, non dispositiva» […]. Anche quegli scrittori che mostrano una maggiore comprensione per il significato giuridico di quei preamboli e non se ne allontanano con simili e semplici distinzioni, parlano soltanto del fatto che il preambolo deve impron-tare «lo spirito dell’opera costituzionale», che si tratta di «imponderabili» […]. Nelle discussioni dell’assemblea nazionale di Weimar dominavano le locuzioni del periodo prebellico […]. Si parlava di «mero accertamento», persino di effetto agitatorio e di altre cose psicologicamente interessanti. Ma ciò che è decisivo è: il preambolo della costituzione di Weimar contiene la dichiarazione autentica del po-polo tedesco che esso vuole decidere con piena coscienza politica in quanto titolare del potere costituente. L’elemento specificamente democratico della costituzione si trova nel fatto che non il re, ma il popolo esercita il potere costituente. […] 40.

Di segno assai differente, sul valore delle formule preambolari, le conside-razioni di Hans Kelsen:

[…] Questo preambolo di solito non detta alcuna norma precisa per il comporta-mento umano, ed è quindi privo di contenuto giuridicamente rilevante. Esso ha un carattere ideologico, piuttosto che giuridico. Se lo si lasciasse da parte, di solito non verrebbe mutato minimamente il valore reale della costituzione. Il preambolo serve a dare alla costituzione una maggiore dignità e quindi una accresciuta effi-cacia. […] 41.

38 J. Tajadura Tejada, Funzioni e valore dei preamboli costituzionali, cit., p. 517 ss.39 Ibidem, p. 519.40 C. Schmitt, Verfassungslehre, (1928), trad. it. Dottrina della costituzione, Milano, 1984,

pp. 43-44.41 H. Kelsen, General Theory of Law and State (1945), trad. it. Teoria generale del diritto

e dello Stato, cit., pp. 265-266.

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Un secondo elemento di convergenza, comune a molti degli studi più re-centi fra quelli richiamati, è il riconoscimento della strettissima connessione fra i preamboli costituzionali e la dimensione temporale (con le sue fratture e continuità), dimensione, quest’ultima, implicitamente o esplicitamente ri-chiamata nei preamboli delle costituzioni (così come, mutatis mutandis, negli incipit dei romanzi, ai quali fa riferimento la seconda epigrafe che apre questo Capitolo).

A conclusione di questa breve rassegna sui più recenti o interessanti contri-buti della dottrina allo studio delle formule preambolari e sui primi elementi di convergenza fra questi riscontrabili, va infine menzionato il dossier com-missionato nel 2008 dal presidente della Repubblica francese Nicolas Sar-kozy al Comitato presieduto da Simone Veil, istituto allo scopo di valutare la necessità di ampliamento e modificazione del preambolo della Costituzione del 1958: come noto, esito dell’attività del Comitato fu poi l’indicazione in ordine alla inopportunità di modificare il preambolo vigente 42.

1.3. Struttura, linguaggio e contenuto dei preamboli costituzionali

1.3.1. La struttura

I preamboli vanno innanzitutto distinti dalle mere “formule di promulga-zione”, porzioni testuali generalmente assai sintetiche con le quali i redattori del testo costituzionale si limitano a dichiarare l’avvenuta approvazione del testo, tuttalpiù fornendo qualche indicazione ulteriore sulla sua entrata in vi-gore. Al pari dei preamboli veri e propri, queste possono talvolta svolgere il ruolo di formule costitutive, non potendosi escludere la relativa capacità di generare – grazie alla semplice esternazione di un breve enunciato – situazio-ni prima inesistenti.

I preamboli costituzionali sono o meno parte integrante dei testi che pre-cedono? La questione è sciolta in senso affermativo, per esempio da Javier Tajadura Tejada («non vi sono dubbi che i preamboli siano parte del testo

42 Redécouvrir le Préambule de la Constitution. Rapport du comité présidé par Simone Veil, Paris, 2008.

Limitata circolazione, invece, ha avuto il questionario elaborato nel 2011 dalla Commis-sione di Venezia (Draft Questionnaire on Preambles to Constitutions, Strasbourg, 7 dicembre 2001), che potrebbe ancora costituire un’ottima traccia per indagini ad ampio raggio sui preamboli costituzionali.