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Disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa

Inquadramentodelle prestazionisportivo-dilentattisticheGuglielmo Anastasio - Avvocato, Funzionario della Direzione provinciale del lavoro di Modena (*)

L’inquadramento normativodelle prestazioni rese a favoredelle associazioni sportivo di-lettantistiche presenta non po-che difficolta, in virtu dellaspeciale disciplina fiscale, pre-videnziale e assicurativa checonnota il settore in esame.Lo sport, infatti, e generalmen-te riconosciuto come uno diquegli ambiti in cui l’indivi-duo sviluppa la propria perso-nalita, specialmente quandoviene praticato all’interno dientita collettive. Proprio il rife-rimento dell’art. 2 della Costi-tuzione all’associativismo,quale momento di promozionedella personalita, giustifica laspeciale normativa di favorenei confronti dei sodalizi spor-tivo-dilettantistici. Tuttavia,questi ultimi, nel corso deglianni, hanno assunto degliaspetti poliedrici, dove alle at-

tivita di mero volontariato,coerenti con lo spirito promo-zionale riconosciuto dal legi-slatore, si affiancano attivitafortemente remunerative che,ponendosi in diretta concor-renza con dei veri e propriesercizi commerciali, presup-pongono l’acquisizione diuna cospicua forza lavoro.

Normativa

Il punto di partenza per unacorretta ricostruzione dellaproblematica, va rinvenuto ne-gli artt. 67 e 69 del Tuir, non-che, in via residuale, nell’art.61, comma 3, del D.Lgs. n.276/2003:Vedi tabella a pie pagina.Dall’analisi delle suddette di-sposizioni normative, s’intui-sce che le tipologie di presta-zioni, nel settore in questione,

sono raggruppabili in tre cate-gorie:1) quelle rese nell’esercizio di-retto di un’attivita sportivo-di-lettantistica;2) le collaborazioni coordinatee continuative in ambito am-ministrativo-gestionale;3) quelle rese in regime di di-ritto comune.Va da se che solo le prime duepotranno godere di tutti i bene-fici fiscali, contributivi e assi-curativi previsti dall’ordina-mento, sempre che ricorranodeterminati presupposti sog-gettivi ed oggettivi di cui si di-ra in seguito.

Nota:

(*) Le considerazioni contenute nel seguente ar-ticolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’au-tore e non impegnano in alcun modo l’ammini-strazione d’appartenenza.

Normativa

Art. 67, comma 1,lett. m) Tuir

Le indennita di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai di-rettori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale daparte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita dilettantistiche, equelli erogati nell’esercizio diretto di attivita sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Fe-derazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine(Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque deno-minato, che persegua finalita sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Taledisposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dicarattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societae associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 69 Tuir Le indennita, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiorecomplessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresı, a for-mare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e altrasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale».

Art. 61, c. 3,D.Lgs. n. 276/2003

Esclusione dall’ambito di applicazione del lavoro a progetto delle ‘‘attivita’’ di collabora-zione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favoredelle associazioni e societa sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive na-zionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciutedal Coni, come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289.

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Natura giuridicadelle associazionie inquadramentodelle prestazioni

Prima di addentrarci nel tor-tuoso percorso del corretto in-quadramento delle attivita resenell’ambito ed in favore di taliassociazioni, appare necessa-rio capire se l’ente collettivoabbia tutti i requisiti formaliper godere della speciale nor-mativa di settore e se svolgaeffettivamente un’attivita isti-tuzionalmente preposta allapromozione dello sport dilet-tantistico.In primo luogo, l’associazionesportiva dovra essere iscritta inun apposito registro tenuto dalConi, «unico organismo certi-ficatore della effettiva attivitasportiva svolta dalle societa edalle associazioni dilettantisti-che» (1). A tal proposito, oc-corre osservare che, ai finidel godimento dei benefici fi-scali e, conseguentemente, an-che contributivi ed assicurati-vi, non sara sufficiente la meraaffiliazione ad una Federazio-ne sportiva, alle DisciplineSportive Associate o agli Entidi Promozione Sportiva, bensıla vera e propria iscrizione alpredetto registro, che rimanel’unico adempimento utile ai

fini del riconoscimento dellanatura sportivo dilettantistica.In particolare, queste ultimeentita sono delegate (deliberaConi n. 1288 del 11 novembre2004) solo al riconoscimentoprovvisorio dei fini sportivi di-lettantistici, che assumera va-lore definitivo esclusivamentecon il provvedimento d’iscri-zione da parte del Coni. Inrealta, durante il regime previ-gente alla regolamentazionedel riconoscimento a mezzoiscrizione nel registro Coni(ovvero prima della Finanzia-ria 2003), la giurisprudenzadi legittimita (2), ha sostenutola natura meramente dichiara-tiva del riconoscimento delmassimo organo sportivo, percui lo speciale trattamento fi-scale sarebbe subordinato co-munque all’accertamento del-l’effettivo svolgimento diun’attivita sportivo-dilettanti-stica. Conseguentemente, an-che la mancata iscrizione nonsarebbe decisiva ai fini di uneventuale disconoscimento daparte dell’amministrazione fi-nanziaria, in quanto l’entesportivo avrebbe sempre lapossibilita di dimostrare il per-seguimento di finalita istitu-zionali congrue rispetto aquelle richieste dalla legge. Inrealta, tale orientamento si li-

mita a mettere in luce che uneventuale disconoscimento daparte dell’amministrazione fi-nanziaria non puo limitarsi aldato formale del riconosci-mento sportivo, ma dovra pas-sare attraverso l’esame dellaconcreta attivita svolta dall’as-sociazione, per poi arrivare adaccertare il perseguimento diuno scopo lucrativo, piuttostoche la mera promozione dellosport dilettantistico.Vedi riquadro a pie pagina.E chiaro che un accertamentonegativo da parte dell’Agenziadelle entrate ricondurrebbe tut-te le prestazioni, rese a favoredell’ente, nell’ambito della di-sciplina ordinaria e quindi sot-to lo schema del lavoro subor-dinato, autonomo o parasubor-dinato con i relativi prelievi fi-scali, contributivi ed assicura-tivi. Diversamente, in assenzadi tale disconoscimento, i con-trolli in materia di lavoro e le-gislazione sociale dovrannoprendere in considerazione so-lo le singole attivita rese daivari prestatori in favore del-l’associazione sportiva e valu-tarne il corretto inquadramen-to.

Prestazioni sportivedilettantistiche

I compensi derivanti da taliprestazioni, oltre a godere delpredetto regime fiscale, sonoesonerati dal prelievo assicura-tivo (3) e contributivo (4), invirtu della loro qualifica di«redditi diversi». Tuttavia, taliprestazioni potranno rientrarein tale ambito, se presentanole seguenti caratteristiche:1) devono essere rese nell’e-

Note:

(1) L’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 136/2004,convertito dalla legge n. 186/2004, ha conferma-to che il Coni e l’unico soggetto certificatore del-l’attivita sportiva dilettantistica e dispone che pergodere delle agevolazioni fiscali previste dall’art.90 della legge n. 289/2002, e necessario che i so-dalizi sportivi siano certificati dal Coni stesso.

(2) Cass. civ., 13 novembre 2003 n. 17119.

(3) Inail, nota del 19 marzo 2003 e circolare n. 22del 18 marzo 2004.

(4) Enpals, circ. n. 13/2006.

Cassazione, sez. V, sentenza 29 luglio 2005, n. 16032

Con la presente sentenza la Corte ha espresso il principio secon-do il quale non e sufficiente nascondersi dietro lo ‘‘schermo’’ diuna associazione senza fine di lucro per garantirsi l’immunita fi-scale.

Nel caso specifico, dalla verifica fiscale era emerso: che l’attivita dellapalestra si svolgeva in modo del tutto analogo a quello di altre palestregestite da imprenditori commerciali, che i clienti pagavano un corri-spettivo per le prestazioni che ricevevano, che i frequentatori non par-tecipavano alla vita sociale e non decidevano alcunche in ordine alla ge-stione dell’attivita, che non partecipavano, per la massima parte, ad at-tivita ludiche, amatoriali o agonistiche dell’associazione. In pratica, i fre-quentatori delle palestra si comportavano come semplici clienti dellastruttura gestita da un imprenditore e non come associati del soggettoche svolgeva l’attivita.I giudici della Suprema Corte hanno osservato che il ricorrente non hacontestato i rilievi del verificatore (neanche servendosi di dichiarazionidi terzi ulteriori rispetto a quelle addotte dai verificatori), essendosi li-mitato a fornire lo statuto sociale, dal quale risultava che l’associazionenon aveva fine di lucro. In pratica, secondo la Cassazione, l’associazioneaveva l’onere di provare che l’attivita svolta, sebbene somigliasse aduna attivita commerciale, in realta non lo era, e che quindi l’ente erapienamente legittimato a beneficiare delle agevolazioni fiscali previsteper le associazioni sportive.

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sercizio diretto di un’attivitadilettantistica, ovvero, essererese nell’orbita degli scopi isti-tuzionali dell’ente. A tal pro-posito occorre precisare che,cosı come chiarito dalla leggen. 14/2009 in sede di interpre-tazione autentica dell’art. 67,comma 1, lett. m) del Tuir, sa-ra da considerare svolta nell’e-sercizio diretto di un’attivitadilettantistica anche quella dinatura didattica, formativa, diassistenza e di preparazione,ancorche non funzionale allamanifestazione sportiva. Sem-bra chiaro, pertanto, che l’atti-vita di un istruttore nell’ambi-to di un semplice corso forma-tivo rivolto ai soci/clienti delcircolo sportivo potra conside-rarsi di natura sportivo-dilet-tantistica, solo qualora trovila propria ragione economico-individuale - prevalentemente- nel raggiungimento degliscopi istituzionali dell’ente enon in una mera causa discambio (assunzione di un ob-bligo di fare al fine di ricevereun compenso). Appare eviden-te che la mancata partecipazio-ne alla vita associativa del so-dalizio, o la ricezione di uncompenso rapportato a logichedi mercato, possa far vacillarela natura sportivo dilettantisti-ca di quell’attivita. Alla stessastregua, non sara da inquadra-re in tale ambito l’attivita dellosportivo dilettante, qualoravenga resa nel corso di unamanifestazione sportiva pro-fessionistica (es. arbitro dilet-tante ad una gara professioni-stica).In parte diverso e il ragiona-mento da effettuare nei riguar-di dei collaboratori ammini-strativo-gestionali. Su questoversante, il discrimine tra pre-stazione dilettantistica e quelladi diritto comune non sembraimprontata su indici di naturacontrattuali, piuttosto sulla ti-pologia di attivita e, come ve-dremo in seguito, sul requisitodella professionalita. Sembraevidente, infatti, che in taleipotesi ben possa sussisteretra l’associazione e il collabo-ratore un rapporto sinallagma-tico, che, tuttavia, potra estrin-secarsi solo all’interno di undefinito ambito oggettuale. A

tal proposito, l’Agenzia delleentrate, con la circolare n. 21/2003, ha cura di precisareche «rientrano nei rapporti dicollaborazione coordinata econtinuativa di carattere am-ministrativo gestionale di na-tura non professionale, i com-piti tipici di segreteria diun’associazione o societasportiva dilettantistica, qualiad esempio la raccolta delleiscrizioni, la tenuta della cassae la tenuta della contabilita daparte di soggetti non profes-sionisti». Sempre in relazionea tali collaborazioni, occorreosservare che le stesse, a diffe-renza delle mere prestazionisportivo-dilettantistiche richia-mate nella prima parte dell’art.67 Tuir, non potranno essererese in favore del Coni o dellesingole federazioni sportive,bensı solo nei confronti delleassociazioni o societa sportivedilettantistiche (5);2) non avere natura professio-nale; in particolare, i compensilegati a tali prestazioni (siasportive che amministrativo-gestionali), per essere inqua-drati come «redditi diversi»,non devono essere conseguitinell’esercizio di arti, profes-sioni o in relazione alla qualitadi lavoratore dipendente. Siconsiderano esercitate nel-l’ambito di un’arte o profes-sione tutte quelle attivita chenecessitano di conoscenze tec-nico specialistiche direttamen-te collegate ad un’attivita lavo-rativa svolta abitualmente, an-corche non prevalente. Il ter-mine abitualita sta ad indicareun’attivita caratterizzata da ri-petitivita, stabilita e sistemati-cita di comportamenti. Inoltre,secondo l’Enpals (6), un’ulte-riore indice di non professio-nalita sarebbe rinvenibile nellamarginalita dei compensi ero-gati ed il cui ammontare nondovrebbe essere superiore ai4.500 euro. Sempre tale Istitu-to previdenziale chiarisce che«la professionalita ricorre an-che se vi siano normali inter-ruzioni nell’esercizio dell’atti-vita. D’altro canto, attivitaprofessionale non significa at-tivita esclusiva e neppure atti-vita prevalente; la professiona-lita non e infatti incompatibile

con il compimento di un sin-golo affare, in quanto lo stessopuo implicare una molteplicitadi atti tali da fare assumere al-l’attivita carattere stabile. Infi-ne, si rileva che, poiche il pro-fessionista e per definizioneun soggetto che si rivolge aduna committenza indetermina-ta, l’esistenza di una commit-tenza plurima, effettiva o po-tenziale, e certamente indicedella presenza di attivita pro-fessionale». A parere delloscrivente, i parametri assuntidall’Enpals, quali indizi diprofessionalita, appaiono al-quanto condivisibili, con laprecisazione che il superamen-to del limite dei 4.500, nonpuo comportare un’automaticaapertura della posizione previ-denziale, che dovra, invece,passare attraverso una com-plessiva analisi della presta-zione lavorativa e della sua in-terazione con l’oggetto socialedel sodalizio;3) i compensi dei soci/ammi-nistratori, che svolgono ancheattivita sportive, non siano su-periori del 20% rispetto alleretribuzioni previste dalla con-trattazione collettiva per profilianaloghi. Tale assunto neces-sita di due premesse:� il comma 18, dell’art. 90, leg-ge n. 289/2002, impone alle as-sociazioni/societa sportive di-lettantistiche la tendenziale gra-tuita dell’incarico di ammini-stratore; qualora, invece, doves-sero esserci dei compensi legatia tale carica, saranno da assimi-lare a quello dei lavoratori di-pendenti, se trattasi di collabo-razione coordinata e continuati-va, ovvero, a quelli da lavoroautonomo, se espressione diuna libera professione (7);� sempre la stessa norma im-pone l’assenza di uno scopodi lucro, che si concreta nel di-vieto di distribuire degli utili aisoci.

Note:

(5) Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 74 /Edel 3 giugno 2005.

(6) Circolare n. 13 del 7 agosto 2006.

(7) Cosı la Guida Fiscale n. 6/2007 dell’Agenziadelle entrate Le agevolazioni fiscali a favore dell’at-tivita sportivo dilettantistica.

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Premesso cio, i soci/ammini-stratori sopra considerati po-tranno ricevere comunque deicompensi legati all’attivitasportiva e/o alla collaborazio-ne amministrativo-gestionale.Tuttavia, l’Agenzia delle en-trate, nella risoluzione n. 9del 25 gennaio 2007, chiarisceche, in tali ipotesi, i compensiche superino del 20% le retri-buzioni fissate dalla contratta-zione collettiva, si consideranouna forma indiretta di distribu-zione degli utili e, pertanto, sa-ranno da assoggettare al relati-vo prelievo fiscale.

Disconoscimentodelle prestazionisportivedilettantistiche

Qualora le prestazioni e le col-laborazioni sopra richiamatenon dovessero presentare lecaratteristiche sopra richiama-te, gli organi di vigilanza inmateria di lavoro e legislazio-ne sociale dovranno provvede-re alla riqualificazione dei re-lativi rapporti lavorativi. S’im-pone, quindi, un’indagine sul-le concrete modalita di svolgi-mento della prestazione sporti-va o amministrativo-gestiona-le. Appare evidente, che lacorresponsione di compensilegati alle ore di lavoro, il ri-spetto di precisi orari e di di-rettive funzionali-organizzati-ve impartite dai vertici dell’as-sociazione, impongano unaqualificazione del rapporto intermini di lavoro subordinato,con la conseguente applicazio-ne del contratto collettivo disettore al fine di una correttaricostruzione dell’imponibileprevidenziale ed assicurativo.A tal proposito, il Ministerodel lavoro, nell’interpello n.22/2010, evidenzia la «con-gruita» dell’applicazione delCcnl Impianti sportivi e pale-stre, pur avendo cura di preci-sare che il riferimento princi-pale non puo che essere ricon-dotto alla volonta delle partiovvero alla applicazione conti-nuata e non contestata di uncerto Ccnl.Qualora, invece, quella presta-

zione lavorativa dovesse effet-tivamente presentare le carat-teristiche dell’autonomia, l’or-gano ispettivo, potra riqualifi-care la prestazione tenendo inconsiderazione le seguenti ti-pologie contrattuali:a) lavoro a progettoDal punto di vista tecnico-giu-ridico, siffatta riqualificazionenon sembra, a parere delloscrivente, di facile soluzione,viste le incertezze interpretati-ve (8) inerenti la presunzionedi subordinazione scanditadall’art. 69, D.Lgs. n. 276/2003, nell’ipotesi di mancataindividuazione di un progetto.Del resto tale ipotesi, ovverola mancata individuazionedel progetto, non appare resi-duale nell’ambito dei sodalizisportivi dilettantistici, in virtudell’art. 61, comma 3, D.Lgs.n. 276/2003, che esclude dalladisciplina del lavoro a proget-to, le collaborazioni coordina-te e continuative «rese ed uti-lizzate ai fini istituzionali a fa-vore delle associazioni sporti-ve». Pertanto, nelle ipotesi incui tali collaborazioni fuorie-scano dagli ambiti istituziona-li dell’ente ovvero non pre-sentino quelle caratteristicherichieste dall’art. 67 Tuir, do-vra applicarsi la disciplina or-dinaria prevista per le collabo-razioni a progetto di cui agliartt. 61 e ss. del D.Lgs. n.276/2003. Alla luce di taleconclusione, solamente qualo-ra si dovesse interpretare co-me relativa la presunzione dicui all’art. 69, D.Lgs. n. 276/2003, l’organo ispettivo po-trebbe spingersi a cercarealiunde gli elementi di unaspecifica attivita progettualenon formalizzata ed, eventual-mente, ricondurre il rapportocontrattuale nell’ambito dellavoro a progetto. Un simileinquadramento comportereb-be non solo un prelievo fisca-le, ma anche un prelievo con-tributivo assimilato al lavorodipendente, in virtu della sog-gezione del lavoro sportivo al-la gestione previdenziale En-pals (D.M. 13 marzo 2005).Come’e noto, il trattamentoprevidenziale per i lavoratoridello spettacolo (e in questocaso dello sport), prescinde

dalla natura del rapporto di la-voro e, pertanto, tutti gli «im-piegati, operai, istruttori e ad-detti agli impianti e circolisportivi, di qualsiasi genere,palestre, sale fitness, stadi,sferisteri, campi sportivi,autodromi» saranno soggettiad un prelievo contributivopari al 33% della retribuzione(di cui il 9,19 a carico del la-voratore e 23,81 a carico deldatore di lavoro/committente).Resta, infine, da precisare chel’imponibile previdenziale, adifferenza dei rapporti di col-laborazione soggetti alla ge-stione separata Inps, va calco-lato in base ai giorni effettividi lavoro, tenendo presente ilminimale giornaliero (9),che, nel 2011, ammonta ad E

44,49;b) collaborazione occasionale(c.d. mini co.co.co.)Quando la prestazione lavora-tiva, pur non avendo le caratte-ristiche di cui all’art. 67 Tuir,presenta comunque il requisitodell’autonomia, della coordi-nazione e della continuita, po-tra essere inquadrata all’inter-no delle cc.dd. «mini co.co.-co.», se non superiore a 30giorni e retribuita con un com-penso non superiore ai 5.000euro annui. Va osservato chetale inquadramento non com-porta le difficolta esposte inmateria di lavoro a progetto,in quanto si prescinde da unaricostruzione dell’attivita lavo-rativa in termini progettuali.Va ricordato, infine, che, an-che in tale caso, il prelievo fi-scale e contributivo sara similea quello previsto per il lavoroa progetto e quindi al lavorodipendente;c) lavoro autonomo ex art.2222 c.c.Nell’ambito del lavoro sporti-vo non si puo sottacere la cir-

Note:

(8) Mentre per alcune sentenze (Trib. Ravenna,24 novembre 2005 e Trib. Torino, 5 aprile2005) la mancata individuazione del progetto de-terminerebbe solo una inversione dell’onere pro-batorio, altre (Trib. Milano, 2 agosto 2006 n.2655 e Corte d’Appello Firenze 29 gennaio2008 n. 100), invece, affermano la natura assolutadella presunzione scandita dall’art. 69.

(9) Enpals, circ. n. 4 del 31 gennaio 2011.

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costanza che, spesso, occorrefar ricorso a figure altamentespecializzate e che, pertanto,alcune prestazioni lavorative,anche se non correttamente in-quadrate nell’alveo dell’art.67, comma 1, lett. m) Tuir, po-trebbero effettivamente pre-sentare le caratteristiche dicui all’art. 2222 c.c. Si pensia quelle attivita che non neces-sitano di alcun coordinamentocon il committente e che siesauriscono in un’unica solu-zione. In tali ipotesi, il lorocorretto inquadramento dovranecessariamente passare attra-verso l’analisi della professio-nalita/abitualita della presta-zione lavorativa.Qualora il prestatore d’operadovesse risultare un professio-nista, dotato di partita Iva, do-vra emettere, all’atto di paga-mento, una regolare fattura in-dicante l’importo lordo delcorrispettivo, l’accredito del-l’Iva, l’addebito della ritenutad’acconto del 20%, la ritenutaprevidenziale a carico del pre-statore (pari a 9,19%) e il com-penso netto.Qualora il professionista do-vesse pattuire una prestazionegratuita, l’Enpals richiederacomunque il versamento deicontributi a favore del presta-tore d’opera in base al «com-penso minimo giornaliero fi-gurativo» che ammonta, nel2011, ad E 44,49.Anche nella diversa ipotesi dilavoro autonomo occasionale(contemplata dall’art. 67,comma 1, lett. i) Tuir), ovveroprestazioni che fuoriescanodall’arte e dalla professionedel prestatore, eseguite spora-dicamente e saltuariamente,vi saranno dei precisi obblighicontributivi e previdenziali. Inprimo luogo, il prestatore d’o-pera dovra emettere una sem-plice quietanza di pagamento,indicante l’importo lordo delcompenso da cui verra dedottala ritenuta d’acconto del 20%,la ritenuta previdenziale a ca-rico del lavoratore del 9,19%,e il compenso netto. Va preci-sato, cosı come chiarito dal-l’Agenzia delle entrate con larisoluzione n. 118/E del 1º lu-glio 2001, che, ai fini della ri-costruzione dell’imponibile fi-

scale, andra computata sia laritenuta previdenziale a caricodel prestatore, che eventualirimborsi spese debitamentedocumentati. Ai fini previden-ziali, va ricordato che tali pre-stazioni lavorative, qualoradovessero rientrare nell’orbitaEnpals, daranno luogo co-munque agli obblighi contri-butivi esposti nei precedentiparagrafi, in quanto gli stessiprescindono dalla natura delrapporto lavorativo e dallapercezione di un compenso,differenziandosi cosı da quelliinerenti le prestazioni di lavo-ro autonomo occasionale rien-tranti nel regime previdenzialeInps, dove l’assoggettamentocontributivo scattera solo incaso di compensi superiori ai5.000 euro annui. Occorre, al-tresı, puntualizzare che nonsembra applicabile al settoresportivo, il regime di esonerocontributivo previsto dall’art.1, comma 188, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) (10),per le prestazioni occasionalirese nell’ambito di manifesta-zioni di intrattenimento o incelebrazioni di tradizioni po-polari e folkloristiche.

Conseguenzesanzionatorie doporiqualificazione

Qualora, a seguito dell’accer-tamento, risulti che l’associa-zione abbia, di fatto, occupatodei lavoratori dipendenti, aprogetto o collaboratori occa-sionali, la stessa sara tenuta al-l’istituzione del Libro unicodel lavoro e alla iscrizione sul-lo stesso del lavoratore, indi-pendentemente dalla naturacommerciale o sportivo-dilet-tantistica dell’attivita svolta.Va comunque osservato chel’interpello n. 22 del Ministerodel lavoro precisa che, anchele collaborazioni (ex art. 67,comma 1, Tuir) rese nell’am-bito dei fini istituzionali delleassociazioni sportive dilettan-tistiche, dovranno essere co-municate al Centro per l’im-piego e iscritte nel Libro unicodel lavoro. Tali adempimentivalgono per ogni forma di atti-vita eseguita nelle forme della

collaborazione coordinata econtinuativa, anche se resagratuitamente da pubblici di-pendenti. Lo stesso Dicastero,con la nota n. 5460 del 6 ago-sto 2008, ha chiarito che anchele prestazioni autonome rien-tranti nell’orbita Enpals, a fardata dal 1º gennaio 2008, sonoda comunicare preventivamen-te al Centro per l’impiego.L’unica eccezione a questidue adempimenti, sono costi-tuite dalle prestazioni rese daisoci nell’ambito dei fini istitu-zionali dell’ente e che abbia lecaratteristiche di cui all’art.67, comma 1, Tuir.Pertanto, salvo riqualificazioniin termini di lavoro autonomoex art. 2222 c.c., il disconosci-mento della prestazione sporti-vo dilettantistica, oltre al recu-pero contributivo, fiscale e as-sicurativo, determinera l’irro-gazione delle sanzioni relativealla mancata istituzione e iscri-zione dei lavoratori sul Librounico del lavoro (art. 39 c. 1e 2, legge n. 133/2008).Se, invece, la prestazionesportiva o amministrativo-ge-stionale, dovesse essere ricon-dotta nell’alveo del lavoro su-bordinato, le conseguenze san-zionatorie saranno molto piupesanti.Oltre alla contestazione dellaomessa consegna al lavoratoredella lettera d’assunzione (art.4-bis D.Lgs. n. 181/2000) edelle buste paga (art. 1, leggen. 4/1953), potra essere irroga-

Nota:

(10) Tale esonero scatta allorquando vi sia la pre-senza di un doppio requisito:1) uno soggettivo, nell’ipotesi di:– giovani fino a 18 anni;– studenti di scuola media superiore ovveroiscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennaledell’ordinamento scolastico e universitario nazio-nale fino a 25 anni;– pensionati di eta superiore a 65 anni;– coloro che svolgono un’attivita lavorativa per laquale sono gia tenuti al versamento dei contributiai fini della previdenza obbligatoria ad una gestio-ne diversa da quella per i lavoratori dello spetta-colo;2) uno oggettivo, nell’ipotesi di esibizioni musicalidal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrat-tenimento o in celebrazioni di tradizioni popolarie folkloristiche e non devono superare nel corsodell’anno solare una retribuzione o un compensodi E 5.000 annui lordi.

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ta la c.d. maxi-sanzione per la-voro sommerso (11).I presupposti per la sua appli-cazione, oltre alla natura su-bordinata della prestazione la-vorativa, sono:– l’assenza di una comunica-zione preventiva al Centroper l’impiego;– l’assenza di una posizionecontributiva ed assicurativadel lavoratore.Occorre in ultimo chiarire cheil Ministero del lavoro, nellacircolare n. 38 del 2010, haescluso che gli adempimentifiscali possano scongiurarel’applicazione di tale sanzione.Pertanto, a nulla varra l’esibi-zione, da parte del datore di la-voro, del modello 770 o certi-ficazione dei compensi, dalmomento che «l’unica docu-mentazione che il legislatoreritiene idonea ad escluderel’applicazione della maxisan-zione e quella comprovantel’assolvimento degli obblighidi natura contributiva».

Nota:

(11) L’art. 4 della legge n. 183/2010 (c.d. collega-to lavoro), prevede: «All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,e successive modificazioni, sono apportate le se-guenti modificazioni: a) il comma 3 e sostituitodal seguente:«3. Ferma restando l’applicazione delle sanzio-ni gia previste dalla normativa in vigore, in casodi impiego di lavoratori subordinati senza pre-ventiva comunicazione di instaurazione delrapporto di lavoro da parte del datore di lavo-ro privato, con la sola esclusione del datore dilavoro domestico, si applica altresı la sanzioneamministrativa da euro 1.500 a euro 12.000per ciascun lavoratore irregolare, maggioratadi euro 150 per ciascuna giornata di lavoro ef-fettivo. L’importo della sanzione e da euro1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irre-golare, maggiorato di euro 30 per ciascunagiornata di lavoro irregolare, nel caso in cui illavoratore risulti regolarmente occupato perun periodo lavorativo successivo. L’importodelle sanzioni civili connesse all’evasione deicontributi e dei premi riferiti a ciascun lavora-tore irregolare di cui ai periodi precedenti eaumentato del 50 per cento»; b) il comma 4e sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni dicui al comma 3 non trovano applicazione qua-lora, dagli adempimenti di carattere contributi-

vo precedentemente assolti, si evidenzi co-munque la volonta di non occultare il rappor-to, anche se trattasi di differente qualificazio-ne»; c) il comma 5 e sostituito dal seguente:«5. All’irrogazione delle sanzioni amministrati-ve di cui al comma 3 provvedono gli organidi vigilanza che effettuano accertamenti in ma-teria di lavoro, fisco e previdenza. Autoritacompetente a ricevere il rapporto ai sensi del-l’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, e la Direzione provinciale del lavoro terri-torialmente competente».2. Al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 novembre1996, n. 608, dopo il secondo periodo e inse-rito il seguente: «Nel settore turistico il datoredi lavoro che non sia in possesso di uno o piudati anagrafici inerenti al lavoratore puo inte-grare la comunicazione entro il terzo giornosuccessivo a quello dell’instaurazione del rap-porto di lavoro, purche dalla comunicazionepreventiva risultino in maniera inequivocabilela tipologia contrattuale e l’identificazione delprestatore di lavoro».3. Al comma 7-bis dell’articolo 36-bis del decre-to-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, introdotto dall’articolo 1, comma 54, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «con-statate» e sostituita dalla seguente: «commesse».

1612 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2011

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