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INDICAZIONI OPERATIVE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA PROF.SSA ELENA URBANI Prof.ssa Elena Urbani

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INDICAZIONI OPERATIVE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

PROF.SSA ELENA URBANI

Prof.ssa Elena Urbani

L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA INCLUSIVA IN ITALIA

IL NOSTRO PAESE È STATO IL PRIMO PAESE EUROPEO AD AVER REALIZZATO UNA NORMATIVA SULL'INCLUSIONE GENERALIZZATA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.

LA NORMATIVA ITALIANA RIGUARDANTE L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ

È ISPIRATA A DUE FONDAMENTALI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:

IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA GARANTITO DALL'ART. 3 E IL DIRITTO ALLO STUDIO SANCITO DALL'ART. 34.

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• «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Art3 comma 1:

• «la scuola è aperta a tutti» Art. 34

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Da un punto di vista storico, l'interesse per l'istruzione degli allievi disabili è recente: l'obbligo scolastico viene infatti esteso solo ai ciechi ed ai sordi con la Riforma Gentile del 1923. Dieci anni più tardi l'istruzione speciale prevede classi differenziali per gli allievi con lievi ritardi, ospitate nei normali plessi scolastici e scuole speciali per sordi, ciechi ed anormali psichici, situati in plessi distinti. Per i casi più gravi sono previsti istituti speciali, con lunghi soggiorni in cui gli allievi vivevano separati anche dalle famiglie. Le classi differenziali sono però destinate anche agli allievi con problemi di condotta o disagio sociale o familiare. E' ad esempio il caso dei figli degli emigranti del sud che giungono nel nord-ovest, i quali molto spesso, di anormale hanno solo la scarsissima frequentazione della lingua italiana. Fino alla fine degli anni '60 la logica prevalente rimane quella della separazione, in cui l'allievo disabile viene percepito come un malato da affidare ad un maestro-medico e come potenziale elemento di disturbo.

PRIMO VERO PASSO IN DIREZIONE DI UNA SCUOLA REALMENTE APERTA A TUTTI

DISPONEVA CHE L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ (NON GRAVE) , DOVESSE AVVENIRE NELLE CLASSI NORMALI.

SUPERAMENTO DEL MODELLO DELLE CLASSI SPECIALI CHE, TUTTAVIA NON VENNERO ABOLITE PRESCRIVENDO L'INSERIMENTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE CLASSI COMUNI SU INIZIATIVA DELLA FAMIGLIA.

Legge 118/71

(nuove norme in favore di mutilati e invalidi civili)

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Art. 28 (frequenza scolastica) L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.

• NESSUNA LEGGE HA MAI FORMALMENTE CHIUSO GLI ISTITUT

• NESSUNA LEGGE HA FORMALMENTE ABOLITO LE CLASSI SPECIALI, MA A PARTIRE DAGLI ANNI '70 ESSE VENGONO QUASI OVUNQUE SMANTELLATE. I BAMBINI DISABILI, ANCHE MOLTO GRAVI, ERANO VELOCEMENTE INSERITI NELLE SCUOLE COMUNI ANCHE QUANDO, PURTROPPO, MANCAVANO I PIÙ ELEMENTARI PRESUPPOSTI (PERSONALE DI ASSISTENZA, ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI, SUPPORTO SPECIALISTICO). L'INGRESSO NELLE CLASSI DI BAMBINI COSÌ DIVERSI RISULTAVA INCOMPATIBILE CON L'ORGANIZZAZIONE DI UNA SCUOLA CHE NON POTEVA O SAPEVA MODIFICARE NÉ I CONTENUTI NÉ IL METODO DI INSEGNAMENTO. NONOSTANTE MOLTI GRAVI DISSERVIZI, SI CONSOLIDAVA PERÒ NELLA SOCIETÀ UN ATTEGGIAMENTO DI RIFIUTO VERSO OGNI SISTEMA EDUCATIVO CHE, COME I VECCHI ISTITUTI, CREASSE EMARGINAZIONE, PER CUI LA SCELTA DELL'INSERIMENTO NELLA SCUOLA COMUNE RISULTAVA SEMPRE PIÙ CONDIVISA E DI FATTO IRREVERSIBILE.

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ISTITUISCE FORMALMENTE LE CLASSI APERTE, INTRODUCENDO UNA MODALITA’ ORGANIZZATIVA FLESSIBILE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI

VIENE RESO EFFETTIVO IL PRINCIPIO DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI DISABILI

INTRODUCE L’INSEGNANTE SPECIALIZZATO PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO.

Art. 2 Legge 517/77

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"Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni"

ESTENDE ALLA SCUOLA SUPERIORE

IL DIRITTO DI ISTRUZIONE PER I DISABILI

FINORA GARANTITO SOLO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

1987 sentenza corte costituzionale

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INDIVIDUALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

introduzione • Profilo Dinamico Funzionale (PDF) • Piano Educativo Individualizzato (PEI)

CONDIVISIONE DEL PERCORSO FORMATIVO dell’allievo DA PARTE DI PIÙ SOGGETTI ISTITUZIONALI

Legge n. 104/92 “Legge Quadro per

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO: ASSUMONO LA CONTITOLARITÀ DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI IN CUI OPERANO, PARTECIPANO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA E ALLA ELABORAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE, DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEI COLLEGI DEI DOCENTI Prof.ssa Elena Urbani

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• È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione agli alunni disabili ; • l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della

persona; • l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da

difficoltà derivanti dalla disabilità; • l’integrazione scolastica deve essere garantita mediante un percorso

personalizzato; • le ULSS e la scuola sono congiuntamente responsabili della progettazione degli

interventi.

Principi fondamentali (pienamente validi tuttora)della legge 104:

SANCISCE IL DIRITTO DI INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ANCHE NELLE SEZIONI E CLASSI DELLE

SCUOLE PARITARIE

L'ITALIA HA CONCLUSO IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA AVVIATO CON LA LEGGE N.517 DEL 1977.

Legge 62/2000 norme per la parità scolastica…

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L'Italia era l'unico Stato che aveva realizzato una normativa

sull'inclusione generalizzata degli alunni con disabilità.

Quando in incontri internazionali l'Italia presentava orgogliosamente la propria normativa inclusiva, gli altri Stati facevano osservare che essa però trascurava i tanti casi di difficoltà di apprendimento, molto più numerosi e meno facili da tutelare.

In Europa e nei Paesi anglosassoni però, si erano affermate nel frattempo una prassi e una normativa inclusiva concernenti gli alunni con difficoltà di apprendimento non dovute a cause sanitarie ma a svantaggio socioculturale e ambientale e al disagio familiare e personale, di cui invece in Italia non si era per nulla tenuto conto a livello normativo.

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COMINCIÒ QUINDI A SORGERE ANCHE DA NOI L'INTERESSE PER UNA CULTURA INCLUSIVA CHE NON RIGUARDASSE SOLO ALLIEVI CON DISABILITÀ …..VANNO IN QUESTA DIREZIONE I PIÙ RECENTI

INTERVENTI NORMATIVI ……

•Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Legge 170/2010

• Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

D. M. 5669 del 12 luglio 2011

• Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012

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LEGGE 170/2010

Art. 1 - Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana

LIMITI….. La legge 170 del 2010 quindi non tutela tutti gli studenti con difficoltà/disturbi che potenzialmente hanno un impatto negativo sull’apprendimento a scuola e che potremmo chiamare DISTURBI EVOLUTIVI MISTI ad esempio non tutela gli studenti ADHD (iperattivi)

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• INTEGRA QUINDI LE INDICAZIONI CHE EMERGONO DALLA LEGGE 170 DEL 2010 PERMETTENDO DI ESTENDERE AD UN PIÙ AMPIO NUMERO DI STUDENTI LE TUTELE UTILI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO

La direttiva sui Bisogni Educativi Speciali del

2012

INTRODUZIONE NELLA NORMATIVA ITALIANA DEL CONCETTO DÌ :

INCLUSIONE E di

BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE Prof.ssa Elena Urbani

DALLA “SCUOLA DELL’INTEGRAZIONE” ALLA “SCUOLA DELL’INCLUSIONE”

• COMINCIA GRADUALMENTE A SOSTITUIRE, NEI DOCUMENTI E NEI DISCORSI INFORMALI, QUELLO TRADIZIONALE DI “INTEGRAZIONE”; QUESTO È AVVENUTO, PRINCIPALMENTE, PER ADEGUARSI ALLA TERMINOLOGIA INTERNAZIONALE.

INCLUSIONE

Il termine ha fatto ufficialmente la sua comparsa nella scuola italiana con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre

2012

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• QUESTO CAMBIAMENTO TERMINOLOGICO NON VA RIDOTTO AD UNA SEMPLICE SOSTITUZIONE DI TERMINI, IN QUANTO LE DUE ESPRESSIONI RIMANDANO A SCENARI EDUCATIVI MOLTO DIVERSI.

• VA INFATTI PRECISATO CHE NELLA LETTERATURA PEDAGOGICA INTERNAZIONALE IL CONCETTO DI “INCLUSIONE” SI APPLICA A TUTTI GLI ALUNNI, COME GARANZIA DIFFUSA E STABILE DI POTER PARTECIPARE ALLA VITA SCOLASTICA E DI RAGGIUNGERE IL MASSIMO POSSIBILE IN TERMINI DI APPRENDIMENTO E PARTECIPAZIONE

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Prof.ssa Elena Urbani

Cosa intendiamo per INTEGRAZIONE ?

L'idea dell'integrazione muove dalla premessa che è

necessario fare spazio all'alunno disabile all'interno del contesto

scolastico

il paradigma a cui fa implicitamente riferimento è quello “assimilazionista”, fondato

sull'adattamento dell'alunno disabile a un'organizzazione scolastica che è strutturata fondamentalmente in funzione degli alunni

“normali”.

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Cosa intendiamo per

INCLUSIONE?

L’idea d’Inclusione si basa non sulla misurazione della distanza di un allievo

da un preteso standard di «normalità», ma sul fatto che tutti gli alunni debbano essere ugualmente valorizzati e accolti

nelle loro diversità.

Con l’Inclusione non si interviene sul singolo alunno, ma si interviene principalmente sul contesto che deve adeguarsi alle necessità

e alle difficoltà dei vari tipi di utenza

A parere di DARIO JANES, una buona didattica inclusiva dovrebbe cercare

di realizzare apprendimenti e partecipazione piena di tutti gli alunni tenendo conto del

FUNZIONAMENTO UMANO DIFFERENTE

Una didattica inclusiva riconosce e comprende che esistono differenze nel funzionamento cognitivo degli alunni , sia quando

sono differenze problematiche (BES) sia quando sono «semplicemente» modi diversi di pensare, apprendere.

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CHI SONO GLI ALUNNI BES?

La Direttiva 27/12/2012 fa rientrare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali nell'area dello svantaggio scolastico e specifica che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni

Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, ai quali è necessario che le scuole

offrano un'adeguata e personalizzata risposta”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: • DIRETTIVA

27/12/2012 • C.M. 8 DEL MARZO

2013 • CM. 22 NOVEMBRE

2013

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Alunni BES

Alunni con

Disabilità certificata

(legge 104/92)

Alunni con

Disturbi Evolutivi Specifici

Alunni con

Svantaggio socio economico/ culturale/ linguistico

La Direttiva specifica che gli alunni BES non costituisco una terza categoria di alunni problematici, accanto ai disabili e ai DSA ma una macro-categoria che comprende:

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Disturbi evolutivi specifici

A.D.H.A disturbi del controllo

attentivo e di iperattività

Bordeline cognitivo

Con QI tra 71 e 84 al limite tra RM e normalità

Deficit del linguaggio

DSA (dislessia-discalculia-disortografia)

Legge 170/2010 Rende obbligatorio il PDP

Disprassia (disturbo della coordinazione

motoria)

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DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

L’Istituto Superiore di Sanità (CC-ISS, 2011) definisce i DSA «disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità,

lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici.

Dislessia disturbo nella

lettura (intesa come

abilità di decodifica del

testo);

Disgrafia disturbo nella

grafia (intesa come abilità grafo-

motoria);

Discalculia

disturbo nelle abilità di numero e di

calcolo (intese come capacità di

comprendere ed operare con i

numeri)»

Disortografia, disturbo nella scrittura (intesa come abilità di

codifica fonografica e competenza ortografica);

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TRASCURA ALTRI DISTURBI DI RILEVANZA CLINICA E DIDATTICA CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA DEI «DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI»

• IL DISTURBO DELLA COORDINAZIONE MOTORIA (DISPRASSIA)

• IL DISTURBO DEL LINGUAGGIO

• IL DISTURBO DI IPERATTIVITÀ (ADHA)

• IL FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE

LEGGE 170/2010 riguarda solo gli alunni DSA

riconosce che queste difficoltà possono interferire con il processo di crescita, di sviluppo e di apprendimento degli alunni e raccomandano in questi casi esplicitamente alle istituzioni scolastiche l’adozione e la messa in atto di una didattica individualizzata e personalizzata.

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012

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• RIENTRANO IN QUESTA CATEGORIA TUTTI QUEGLI ALUNNI CHE SI TROVANO IN UNA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO O DISAGIO CHE NON HA UNA CAUSA

SANITARIA.

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Alunni con svantaggio

socio economico/ culturale/

linguistico ….ect

Tale situazione di svantaggio può essere rilevata: da dati oggettivi ( segnalazione da parte

dei servizi sociali ) da considerazioni pedagogico e didattiche

del consiglio di classe….

Importante novità al consiglio di classe e agli insegnanti viene attribuito un compito pedagogico –didattico fondamentale per la professionalità docente moderna : individuare i soggetti con situazioni di Bes non clinicamente rilevate

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Quali le novità?

• RIGUARDA TUTTI GLI ALUNNI E GLI STUDENTI, RISPONDE AI DIFFERENTI BISOGNI EDUCATIVI E SI REALIZZA ATTRAVERSO STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ DI CIASCUNO.

• L'INCLUSIONE SCOLASTICA È IMPEGNO FONDAMENTALE DI TUTTE LE COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA LE QUALI, NELL'AMBITO DEGLI SPECIFICI RUOLI E RESPONSABILITÀ, CONCORRONO AD ASSICURARE II SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI.

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• LA VALUTAZIONE DIAGNOSTICO - FUNZIONALE, DOVRÀ ESSERE REDATTA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO, DELLA DISABILITÀ E DELLA SALUTE (ICF) DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ ( OGGI NON È COSÌ)

• MENTRE IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA, DOVRÀ ESSERE STILATO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE E DEI PROBLEMI SANITARI CORRELATI (ICD) DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ;

• .

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Cambia la documentazione Introduce la Valutazione

diagnostico-funzionale

Che sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale

CLASSIFICAZIONI DELL’OMS

ICD • È LA CLASSIFICAZIONE DELLE PATOLOGIE IN

BASE ALLE PROPRIE CARATTERISTICHE ANATOMO-FISIOLOGICHE-EZIOLOGICHE.

• DESCRIVE LO STATO DI «MALATTIA»

ICF • DESCRIVE IL FUNZIONAMENTO GLOBALE DI UN

INDIVIDUO (SIA ESSO DISABILE O NO) NEI DIVERSI AMBITI ( SOCIALE-FAMILIARE).

• NON SI CONCENTRA SULLA DISABILITÀ E’ APPLICABILE A QUALUNQUE INDIVIDUO ANCHE IN ASSENZA DI MALATTIA ….IN QUEST’OTTICA QUALSIASI PERSONA NEL CORSO DELLA PROPRIA ESISTENZA PUÒ TROVARSI IN UNA SITUAZIONE DI FUNZIONAMENTO «DIFFICOLTOSO»

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• SE ENTRA IN VIGORE IL D.LG

• Lo stato provvede……

alla costituzione delle sezioni per la scuola dell’ infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata

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Cambia il numero di alunni previsto per classe

ATTUALMENTE

l DPR n.81/09 nel nell’art. 5, comma 2

: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine

e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia,

che accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di

norma, con non piu’ di 20 alunni, purche’ sia

esplicitata e motivata la necessita’ di tale consistenza

numerica, in rapporto alle esigenze formative degli

alunni disabili……con possibilità di deroga “in misura

non superiore al 10 per cento ( due unità)

• Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell 'infanzia e il primo ciclo di ist1'uzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto al/ 'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato.

• Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali,, del progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone ali 'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola

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Chi quantifica le ore di sostegno per ciascun alunno ?

Il gruppo inclusione territoriale (GIT)

DOCUMENTAZIONE………..

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VERBALE DI ACCERTAMENTO

DIAGNOSI FUNZIONALE

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 23

FEBBRAIO 2006, N. 185

"REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E CRITERI PER

L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME SOGGETTO IN SITUAZIONE

DI HANDICAP,

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1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potesta' parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. Gli accertamenti da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' nonche' la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravita' della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3.

DOCUMENTO PRODOTTO DALL’ UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE DISTRETTUALE (UVMD) CHE HA IL COMPITO DI INDIVIDUARE IL TIPO DI DISABILITA’

VIENE CONSEGNATO ALLA FAMIGLIA CHE LO CONSEGNA ALLA SCUOLA

E’ VALIDO , DI NORMA, PER TUTTO UN CICLO SCOLASTICO (SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO).

IL PERIODO DI VALIDITÀ È SEMPRE ESPRESSAMENTE INDICATO IN CIASCUN VERBALE DI ACCERTAMENTO.

INDICA IL TIPO DI PATOLOGIA STABILIZZATA O PROGRESSIVA CON RIFERIMENTO ALLE CLASSIFICAZIONI DELL’OMS E ANCHE SE VI È UNA SITUAZIONE DI GRAVITA’ AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 Prof.ssa Elena Urbani

DESCRIZIONE ANALITICA DELLA COMPROMISSIONE FUNZIONALE DELLO STATO PSICOFISICO DELL'ALUNNO CON DISABILITÀ, COME PREVISTO DALL'ART. 3 DEL D.P.R. DEL 24.02.1994

VIENE RILASCIATA ALLA FAMIGLIA CHE A SUA VOLTA LA CONSEGNERÀ ALLA SCUOLA.

LA FAMIGLIA PUÒ DELEGARE I SERVIZI A INVIARE LA DF DIRETTAMENTE ALLA SCUOLA E, IN CASO DISABILITÀ SENSORIALE, ALLA PROVINCIA.

LA SUA VALIDITÀ NON PUÒ MAI ANDARE OLTRE QUELLA DELL'ACCERTAMENTO, È DETERMINATA DI VOLTA IN VOLTA DAI SERVIZI CHE LA RILASCIANO, IN BASE ALLE POSSIBILITÀ DI EVOLUZIONE IPOTIZZATE.

È REDATTA DAI SERVIZI CHE L'HANNO PRESO IN CARICO. POTRANNO ESSERE PROPOSTI E SPERIMENTATI MODELLI DIVERSI NEL CASO LA DF VENGA REDATTA IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ICF.

DIAGNOSI FUNZIONALE

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PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

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DPR 24 febbraio 1994 è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

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il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando

Il PDF serve a descrivere il funzionamento dell’alunno nelle seguenti aree: area autonomia di base, sociale ed affettivo relazionale; area comunicazionale e linguistica; area sensoriale e percettiva; area motorio prassica; area cognitiva e neuropsicologica; area apprendimento curricolare; In queste aree deve essere definito come impostare l’intervento globale e quello didattico, precisando gli obiettivi, le strategie, i compiti specifici di ognuno dei soggetti coinvolti, i risultati attesi

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È IL DOCUMENTO NEL QUALE VENGONO DESCRITTI, PER CIASCUN ANNO SCOLASTICO, GLI INTERVENTI E GLI OBIETTIVI DIDATTICI PREDISPOSTI PER OGNI ALUNNO CON DISABILITÀ AI FINI DE LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe ed è redatto entro i primi due mesi di scuola e comunque non oltre il 30 novembre, dal gruppo docente (team o consiglio di classe) e dai Servizi, con il contributo, ove presenti, degli operatori dell’area educativa/assistenziale dell'ULSS o del personale esperto e personale educatore messo a disposizione dall'Amministrazione Provinciale in collaborazione con la Famiglia.

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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Per quanto concerne gli obiettivi didattici…..

PERCORSO «SEMPLIFICATO» MA GLOBALMENTE RICONDUCIBILE AGLI OBIETTIVI PREVISTI PER LA

CLASSE

PERCORSO DIFFERENZIATO

PERCORSO NORMALE

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SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

CON QUALUNQUE TIPO DI PEI L’ALUNNO OTTIENE UN TITOLO

DI STUDIO LEGALE A CONCLUSIONE DEL PRIMO

CICLO

CON IL PEI DIFFERENZIATO NON SI OTTIENE UN TITOLO DI STUDIO AVENTE VALORE

LEGALE MA SOLO UN ATTESTATO DEI CREDITI

FORMATIVI

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PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

ALUNNI CON DSA (LEGGE 170/2010) DISLESSIA – DISCALCULIA-DISGRAFIA-

DISORTOGRAFIA

•CERTIFICAZIONE PRODOTTA DALL’ULSS DI RIFERIMENTO O DA UN STRUTTURA ACCREDITATA DALLA REGIONE VENETO

•PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (OBBLIGATORIO)

Prof.ssa Elena Urbani

NELLA NOTA 2563 DEL 22 NOVEMBRE 2013 IL MIUR FORNISCE UNA DISTINZIONE TRA

DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE

CERTIFICAZIONE

Documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento

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DIAGNOSI

Prof.ssa Elena Urbani

CHI FA LA CERTIFICAZIONE

DI DSA?

UNA STRUTTURA PUBBLICA (ULSS) O PRIVATA ACCREDITATA DALLA

REGIONE.

LE STRUTTURE PRIVATE DEVONO DIMOSTRARE DI DISPORRE DI UN’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE, COMPOSTA DA NEUROPSICHIATRA INFANTILE, PSICOLOGO, LOGOPEDISTA E EVENTUALMENTE ALTRI PROFESSIONISTI SANITARI

art.3 della L.170/2010

Prof.ssa Elena Urbani

SE LA FAMIGLIA È IN POSSESSO DI UNA DIAGNOSI DI DSA,

MA NON DELLA CERTIFICAZIONE,

COSA DEVE FARE LA SCUOLA ?

«PER QUANTO RIGUARDA GLI ALUNNI IN POSSESSO DI UNA DIAGNOSI DI DSA RILASCIATA DA UNA STRUTTURA PRIVATA, SI RACCOMANDA - NELLE MORE DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O ACCREDITATE –DI ADOTTARE PREVENTIVAMENTE LE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE 170/2010, QUALORA IL CONSIGLIO DI CLASSE O IL TEAM DEI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA RAVVISINO E RISCONTRINO, SULLA BASE DI CONSIDERAZIONI PSICOPEDAGOGICHE E DIDATTICHE, CARENZE FONDATAMENTE RICONDUCIBILI AL DISTURBO. PERVENGONO INFATTI NUMEROSE SEGNALAZIONI RELATIVE AD ALUNNI (GIÀ SOTTOPOSTI AD ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI NEI PRIMI MESI DI SCUOLA) CHE, RIUSCENDO SOLTANTO VERSO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO AD OTTENERE LA CERTIFICAZIONE, PERMANGONO SENZA LE TUTELE CUI SOSTANZIALMENTE AVREBBERO DIRITTO».

Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo

2013

Prof.ssa Elena Urbani

VA REDATTO ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO.

NEL CASO IN CUI LA DIAGNOSI VENGA PRESENTATA IN CORSO D’ANNO IL PDP DEVE ESSERE REDATTO IN TEMPO UTILE PER LE VALUTAZIONI IN ITINERE E FINALI. SI RAMMENTA CHE NEGLI ANNI TERMINALI DI CIASCUN CICLO SCOLASTICO LA DIAGNOSI DEVE PERVENIRE ENTRO IL 31 MARZO.

PDP PER ALUNNI DSA

E’ OBBLIGATORIO

“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” allegate al Decreto 5669/2011 indicano che di norma

Prof.ssa Elena Urbani

COSA DEVE CONTENERE?

LE “LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI DSA INDICANO CHE «… DOVRÀ CONTENERE ALMENO LE SEGUENTI VOCI, ARTICOLATO PER LE DISCIPLINE COINVOLTE DAL DISTURBO:

• DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO;

• TIPOLOGIA DI DISTURBO;

• ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALIZZATE;

• ATTIVITÀ DIDATTICHE PERSONALIZZATE;

• STRUMENTI COMPENSATIVI UTILIZZATI;

• MISURE DISPENSATIVE ADOTTATE;

• FORME DI VERIFICA E VALUTAZIONE PERSONALIZZATE

La scuola può definire come redigere questo documento (quali modelli adottare) , ma la norma indica

chiaramente non solo i tempi ma anche i

CONTENUTI OBBLIGATORI

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Alunni con diagnosi di altro disturbo evolutivo specifico

non ricadente nelle previsioni della legge 104/92 né in quelle della legge 170/2010

Interviene la Direttiva 27/12/2012

DIAGNOSI CLINICA CHE ACCERTA IL DISTURBO

Il Cdc procede sulla base della diagnosi ad INDIVIDUARE L’ALLIEVO COME BES E PREDISPONE

il PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO Prof.ssa Elena Urbani

PER ALUNNI BES NON RIENTRANTI NELLA LEGGE 104

E NELLA LEGGE 170 IL PDP E’

OBBLIGATORIO?

NELLA NOTA 2563 DEL 22 NOVEMBRE 2013 (“CHIARIMENTI”) «SI RIBADISCE CHE, ANCHE IN PRESENZA DI RICHIESTE DEI GENITORI ACCOMPAGNATE DA DIAGNOSI CHE NON HANNO DATO DIRITTO ALLA CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ E DI DSA, IL CONSIGLIO DI CLASSE È AUTONOMO NEL DECIDERE SE FORMULARE O NON FORMULARE UN PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO, AVENDO CURA DI VERBALIZZARE LE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE». QUINDI L’OBBLIGATORIETÀ VALE SOLO IN CASO DI BES CHE RIENTRANO NEI DSA (L.170/2010) O NELLE DISABILITÀ (L.104/92), MENTRE PUÒESSERE DECISO AUTONOMAMENTE DALLA SCUOLA NEL CASO DI ALTRI DISTURBI

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Alunni con svantaggio socio-economico/culturale/ linguistico

(Direttiva 27/12/2012)

Dati oggettivi (segnalazioni dei

servizi sociali)

Considerazioni didattiche

pedagogiche

E’ il CdC che INDIVIDUA

tale categorie di BES sulla base di

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Nel caso in cui il C.d.C. proceda con l’Individuazione di un allievo BES sulla base di considerazioni

didattiche e pedagogiche

Queste devono essere VERBALIZZATE

E’ necessario chiedere l’autorizzazione della

famiglia prima di elaborare il PDP

In questo caso, a differenza delle situazioni di disturbo

documentate da diagnosi, il PDP sarà limitato ad aree

specifiche, avrà un carattere provvisorio e sarà utilizzato

per un periodo limitato

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Possono essere ricompresi in questa

categoria gli ALUNNI CON

CITTADINANZA NON ITALIANA

CM 22/11/13 vuole evitare

l’automatismo:

allievo straniero

= allievo BES.

Solo in casi eccezionali, il CdC può adottare un PDP per gli allievi

neo arrivati in Italia, ultratredicenni e provenienti da paesi di lingua non latina.

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LA CM N. 8 6/3/2013 SOSTIENE CHE «IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI BES INDIVIDUATI DALLA SCUOLA NON

Può ESSERE INTESO COME MERA ESPLICITAZIONE DI STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI PER GLI ALUNNI CON DSA

QUESTA INDICAZIONE COMPORTA COME CONSEGUENZA CHE I CONTENUTI INDICATI NELLE LINEE GUIDA PER I DSA COME ELEMENTI

NECESSARI DEL DOCUMENTO DIDATTICO (STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE) NON VADANO AUTOMATICAMENTE ESTESI AGLI

ALTRI BES

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CONTENUTI DEL PDP

PER BES NON DSA • DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO

• ANALISI DEL BISOGNO EDUCATIVO ACCOMPAGNATA DA EVENTUALE DIAGNOSI O SEGNALAZIONE

• ATTIVITA’ DIDATTICHE INDIVIDUALIZZATE E PERSONALIZZATE CALIBRATE SUI LIVELLI MINIMI ATTESI PER LE COMPETENZE IN USCITA

• SI INDICHERANNO GLI STRUMENTI COMPENSATIVI SOLO SE ESISTONO E SONO VERAMENTE UTILI

• DA EVITARE L’ADOZIONE DI MISURE DISPENSATIVE

• FORME DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA PERSONALIZZATE

• SE CI SONO LE CONDIZIONI: IMPEGNI DELLA FAMIGLIA

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PROGETTARE IN FUNZIONE DELL’INCLUSIONE

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le scuole devono “esplicitare nel POF l’impegno programmatico per

l’inclusione"

La C.M. 8 del 2013

individua due strumenti fondamentali di cui la scuola dispone per progettare in funzione dell’inclusione i quali devono trovare tra loro una stretta coerenza

POF ora PTOF PIANO

ANNUALE INCLUSIONE

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“la scuola elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico con il supporto di un Gruppo di istituto per l’inclusività (GLI)

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE

Cos’è il PIANO ANNUALE PER

L’INCLUSIONE?

Il piano annuale per l ‘inclusione (PAI) è uno strumento che consente alle istituzioni

scolastiche di progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo, spostando l’attenzione dal concetto

di integrazione a quello di inclusione.

A tal fine il PAI raccoglie

dati quantitativi e qualitativi per attuare una dettagliata analisi dei

punti di forza e di criticità presenti nell'azione inclusiva

della scuola, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili per rendere più

efficiente il processo d' inclusività

Circolare n. 8 6/03/13 Indica due momenti in relazione al PAI:

Entro la fine di Giugno deve essere approvato da Collegio e inviato

agli uffici Scolastici Regionali per la richiesta dell’ organico di sostegno

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse assegnate il

GLI provvede ad un adattamento del Piano

La circolare presenta il PAI come un documento riferito a tutti gli alunni BES attraverso il quale la scuola richiede l’organico di

sostegno

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chiarisce che il PAI non va interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali” (in questo caso più che di un “piano per l'inclusione” si tratterebbe di un “piano per gli inclusi”). Tale chiarimento era necessario dal momento che nella Circolare n. 8 il PAI viene presentato come un documento riferito a tutti gli alunni BES

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Nota ministeriale n. 1551 del 27 giugno 2013 Fornisce importanti

chiarimenti rispetto alla circolare

il PAI non sostituisce le richieste di organico di sostegno che dovranno avvenire “secondo le modalità definite da ciascun ambito territoriale”. In concreto: l'organico di sostegno viene calcolato sulle certificazioni tradizionali previste dalla legge 104/92 senza prendere in considerazione le altre situazioni di BES.

RIASSUMENDO……..

.

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PAI

E’ un documento-proposta, elaborato dal GLI dopo

un'attenta lettura dei bisogni della scuola, una verifica dei

progetti attivati, un'analisi dei punti di forza e delle

criticità che hanno accompagnato le azioni di

inclusione scolastica realizzate nel corso dell'anno scolastico

Il PAI non riguarda solo gli alunni BES,

ma tutti gli alunni.

E’ parte integrante del PTOF e deve

essere discusso e deliberato in

Collegio docenti

Non sostituisce le richieste di organico di sostegno delle

scuole, che dovranno avvenire secondo le modalità fissate da

ciascun Ambito Territoriale

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE

Modello di

PAI

Prima sezione: propone

un’analisi dei punti di forza e di criticità della scuola

Seconda sezione: propone

gli obiettivi di incremento dell’inclusività

È quello proposto dal MIUR e si divide in

due sezioni

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE

Analisi dei

punti di forza e criticità

dati quantitativi

dati qualitativi

Rilevazione alunni bes

Numero di Piani Educativi Individualizzati (PEI) e di

Piani Didattici Personalizzati (PDP) predisposti dalla

scuola.

Presenza di adeguata formazione dei docenti sui

temi inclusione

Come la scuola utilizza le risorse per

l’inclusione

Coinvolgimento nelle pratiche inclusive di docenti

curricolari, ATA, famiglia

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE

Obiettivi di

incremento d’inclusività

aspetti organizzativi e gestionali

possibilità di

strutturare percorsi di formazione

utilizzo delle risorse interne ed

esterne

coinvolgimento delle famiglie nello sviluppo e nell’organizzazione

delle attività educative

sviluppo di curricoli e di strategie di valutazione coerenti con le pratiche

inclusive,

Chi predispone il PAI

IL GLI =

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

previsto dalla Direttiva 27/12/2012

Il GLI è

l’evoluzione del gruppo H d’Istituto

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GRUPPI DI LAVORO INTERISTITUZIONALI PER L’INCLUSIONE

GLI Gruppo di Lavoro

per l’Inclusione

GLHO

GLHI gruppi di

lavoro d’istituto per

l’integrazione

previsti dall’art. 15, co 2 della legge 104/92

Art.15 co. 2 Legge 104/92

Direttiva 27/12/2012

I GRUPPI DI LAVORO D’ISTITUTO PER L’INTEGRAZIONE (GLHI)

Prof.ssa Elena Urbani

ART.15 COMMA 2 LEGGE 104 Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola

secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti,

operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di

integrazione predisposte dal piano educativo

SCOPI: creare rapporti con il territorio

per l’individuazione e la programmazione delle risorse

utili a favorire le iniziative educative d’integrazione

COMPOSIZIONE: Nello specifico, dunque, possiamo trovare in essi

rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari, di enti ed ASL, di genitori di tutti gli

alunni e, per la scuola secondaria di secondo grado,

anche degli studenti.

SCOPI:

Si occupa della definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

elabora proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

Il gruppo si riunisce periodicamente, almeno due volte all’anno.

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GRUPPI DI LAVORO OPERATIVI PER

L’INTEGRAZIONE (GLHO)

COMPOSIZIONE docenti del CdC

(curricolari e di sostegno) genitori dell’alunno

operatori ASL / assistente per

l’autonomia se presente

Il Dirigente scolastico nomina e presiede il gruppo di lavoro ed individua il coordinatore che ha il compito di redigere il verbale delle riunioni e predisporre ed aggiornare la documentazione. Quest’ultimo, in caso di assenza del dirigente, lo sostituisce.

IL GLI…..SOSTITUISCE IL GLHI ? • A MIO PARERE SÌ……CITO LA CIRCOLARE N. 8 DEL 6 MARZO 2013

• FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 15 COMMA 2 DELLA L. 104/92, I COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO E DI STUDIO D’ISTITUTO (GLHI) SI ESTENDONO ALLE PROBLEMATICHE RELATIVE A TUTTI I BES. A TALE SCOPO I SUOI COMPONENTI SONO INTEGRATI DA TUTTE LE RISORSE SPECIFICHE E DI COORDINAMENTO PRESENTI NELLA SCUOLA (FUNZIONI STRUMENTALI, INSEGNANTI PER IL SOSTEGNO, AEC, ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE, DOCENTI “DISCIPLINARI” CON ESPERIENZA E/O FORMAZIONE SPECIFICA O CON COMPITI DI COORDINAMENTO DELLE CLASSI, GENITORI ED ESPERTI ISTITUZIONALI O ESTERNI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO CON LA SCUOLA), IN MODO DA ASSICURARE ALL’INTERNO DEL CORPO DOCENTE IL TRASFERIMENTO CAPILLARE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO INTRAPRESE E UN’EFFICACE CAPACITÀ DI RILEVAZIONE E INTERVENTO SULLE CRITICITÀ ALL’INTERNO DELLE CLASSI.

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COMPOSIZIONE DEL GLI

nominato dal Dirigente Scolastico

INSEGNANTI CURRICOLARI

INSEGNANTI DI SOSTEGNO

PERSONALE ATA

RAPPRESENTATI DEI GENITORI

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

RAPPRESENTANTI DELL’ ULSS

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PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE

Compiti del GLI

rilevazione dei BES presenti nella scuola

raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi

posti in essere focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai

colleghi sulle strategie/metodologie di

gestione delle classi

elaborazione di una proposta di PAI al

termine di ogni anno scolastico.

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE

Compiti del CONSIGLIO DI CLASSE

Predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) per gli alunni

con certificazioni DSA e per gli altri alunni individuati come BES

Individuare altri alunni con Bisogni Educativi

Speciali facendo riferimento ai criteri stabiliti dal Collegio

Docenti

Valutare l’efficacia e i punti di criticità dei percorsi

d’apprendimento personalizzati e il

raggiungimento degli obiettivi raggiunti in termini di

competenze

Individuare strategie e metodologie utili e condivise per realizzare una didattica inclusiva rivolta non solo agli

alunni BES ma a tutti gli allievi della classe

Predisporre i PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e i PEI

(Piani Educativi Individualizzati) per gli

allievi certificati con disabilità.

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE

Compiti del CONSIGLIO DI CLASSE

Predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) per gli alunni

con certificazioni DSA e per gli altri alunni individuati come BES

Individuare altri alunni con Bisogni Educativi

Speciali facendo riferimento ai criteri stabiliti dal Collegio

Docenti

Valutare l’efficacia e i punti di criticità dei percorsi

d’apprendimento personalizzati e il

raggiungimento degli obiettivi raggiunti in termini di

competenze

Individuare strategie e metodologie utili e condivise per realizzare una didattica inclusiva rivolta non solo agli

alunni BES ma a tutti gli allievi della classe

Predisporre i PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e i PEI

(Piani Educativi Individualizzati) per gli

allievi certificati con disabilità.

CHI È IL DOCENTE PER IL SOSTEGNO?

Prof.ssa Elena Urbani

L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato

alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione.

Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità ma una

risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori

necessità educative che la sua presenza comporta.

Inoltre i docenti di sostegno, contitolari

della classe, partecipano alla

valutazione di tutti gli alunni

• OGNI INSEGNANTE HA PIENA RESPONSABILITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA VERSO TUTTI GLI ALUNNI DELLE SUE CLASSI, COMPRESI QUINDI QUELLI CON DISABILITÀ.

• DOVRÀ CONTRIBUIRE ALLA PROGRAMMAZIONE E AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI, DIDATTICI E/O EDUCATIVI, E SARÀ CHIAMATO DI CONSEGUENZA A VALUTARE I RISULTATI DEL SUO INSEGNAMENTO.

• POICHÉ L’ALUNNO CON DISABILITÀ SEGUE DEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATI E/O INDIVIDUALIZZATI, I REALI COMPITI DEL DOCENTE DI CLASSE VANNO NECESSARIAMENTE DEFINITI NEL QUADRO DI UN PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO.

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AI COLLABORATORI SCOLASTICI È AFFIDATA LA COSIDDETTA "ASSISTENZA DI BASE" DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. PER ASSISTENZA DI BASE SI INTENDE;

L'AUSILIO MATERIALE AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ALL’INTERNO DELLA SCUOLA,

• L'ACCESSO DALLE AREE ESTERNE ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE E NELL'USCITA DA ESSE.

• LE ATTIVITÀ DI CURA ALLA PERSONA

• L’ USO DEI SERVIZI IGIENICI E IGIENE PERSONALE DELL'ALUNNO CON DISABILITÀ.

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• ANCHE IN QUESTI CASI VALE IL PRINCIPIO DELLA PROGETTAZIONE. NEL MOMENTO IN CUI SI DECIDE DI ORGANIZZARE UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE, O ALTRA INIZIATIVA, PER UNA O PIÙ CLASSI SI DOVRÀ TENER CONTO DI TUTTE LE ESIGENZE: DI QUELLE DIDATTICHE, INNANZITUTTO, MA POI ANCHE DEI COSTI, DELLA SICUREZZA, DEI TEMPI E DELLE DISTANZE… SE IN QUELLE CLASSI C’È UN ALUNNO CON DISABILITÀ SI PROGETTERÀ IL VIAGGIO IN MODO CHE ANCHE LUI POSSA PARTECIPARE.

• NESSUNA NORMA PRESCRIVE COME DEBBA ESSERE ACCUDITO O DA CHI VADA SORVEGLIATO IN QUESTE OCCASIONI: LA SCUOLA, NELLA SUA AUTONOMIA, PREDISPORRÀ LE MISURE PIÙ IDONEE PER CONSENTIRE ALL’ALUNNO DI PARTECIPARE A QUESTA ESPERIENZA SENZA ECCESSIVI RISCHI O DISAGI. LA SORVEGLIANZA PERTANTO PUÒ ESSERE AFFIDATA ALL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO MA ANCHE AD UN ALTRO DOCENTE, AD UN OPERATORE DI ASSISTENZA, AD UN COLLABORATORE SCOLASTICO, AD UN COMPAGNO (NELLE SCUOLE SUPERIORI), AD UN PARENTE O AD ALTRE FIGURE, PROFESSIONALI O VOLONTARIE, RITENUTE IDONEE E, OVVIAMENTE, DISPONIBILI.

Prof.ssa Elena Urbani

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