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IN QUESTO NUMERO Pag Sommario 1 Dichiarazioni IMU 2012 – confermato lo slittamento al 4 febbraio 2013 1 Carburanti – la carta di credito puo’ sostituire la scheda carburanti 3 Autotutela – risarcibili le spese sostenute per l’annullamento di atti impositivi illegittimi 3 Immobiliari di gestione – mancato incasso dei canoni 4 Imprese – immobili patrimonio – confermato il plafond delle spese al 15% 4 Attivita’ estere – pagamenti rinviati 5 RC auto – deduzione della quota SSN solo oltre 40 euro 5 Erogazioni liberali a partiti politici, ONLUS e fondazioni – aumentate le detrazioni dal 2013 5 Non elusiva la cessione totalitaria delle quote sociali 7 Il “redditest” anticipa il redditometro | Focus 37 12 Autotutela tributaria – nuova modulistica | Focus 38 16 Auto aziendali – novita’ dal 2013 | Focus 39 24 IVA per cassa – chiarimenti | Focus 40 Scadenze 29 Gennaio 2013 Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro n. 192

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IN QUESTO NUMERO

Pag Sommario 1 Dichiarazioni IMU 2012 – confermato lo slittamento al 4 febbraio 2013 1 Carburanti – la carta di credito puo’ sostituire la scheda carburanti 3 Autotutela – risarcibili le spese sostenute per l’annullamento di atti impositivi illegittimi 3 Immobiliari di gestione – mancato incasso dei canoni 4 Imprese – immobili patrimonio – confermato il plafond delle spese al 15% 4 Attivita’ estere – pagamenti rinviati 5 RC auto – deduzione della quota SSN solo oltre 40 euro 5 Erogazioni liberali a partiti politici, ONLUS e fondazioni – aumentate le detrazioni dal 2013 5 Non elusiva la cessione totalitaria delle quote sociali

7 Il “redditest” anticipa il redditometro | Focus 37 12 Autotutela tributaria – nuova modulistica | Focus 38 16 Auto aziendali – novita’ dal 2013 | Focus 39 24 IVA per cassa – chiarimenti | Focus 40

Scadenze 29 Gennaio 2013

Poste Italiane S.p.A.Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro

n. 192

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Sommario

Sommario

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Min. Economia

Comunicato stampa 28.11.2012 n. 172

DICHIARAZIONI IMU 2012 – CONFERMATO LO SLITTAMENTO AL 4 FEBBRAIO 2013 Con il comunicato indicato a margine il Ministero dell’Economia conferma che la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012 slitta dal 30 novembre 2012 al 4 febbraio 2013 (il 3 febbraio, termine naturale, cade di domenica); il comunicato conferma che il termine in oggetto è stato fissato, “a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto (DM 30.10.2012) che ha approvato il modello di dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 5 novembre”, dall'articolo 9 del Dl sui costi degli enti locali (D.L. 174/2012 attualmente all’esame del Senato in vista della conversione in legge che deve avvenire entro il 9 dicembre 2012). Resta il termine ordinario fissato a 90 giorni dalla data in cui si è divenuti proprietari della casa o da quando si sono verificate variazioni che vanno ad incidere sulla determinazione dell’imposta. Con un altro comunicato viene confermata la data del 17 dicembre 2012 per il versamento del saldo IMU. E’ opportuno ricordare che la dichiarazione deve essere presentata al Comune competente con le seguenti modalità:

- Consegna diretta agli uffici comunali preposti - Spedizione per raccomandata in busta chiusa senza ricevuta di ritorno

(sulla busta occorre specificare che trattasi di dichiarazione IMU) - Invio tramite PEC

Per un approfondimento sul contenuto del D.M. che ha approvato modello e istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU si rinvia al Sommario e al Focus 36 del precedente numero di questa rivista.

Agenzia Entrate

Circ. 9.11.2012 n. 42/E

CARBURANTI – LA CARTA DI CREDITO PUO’ SOSTITUIRE LA SCHEDA CARBURANTI Con la circolare indicata a margine l’Agenzia delle Entrate conferma che l’utilizzo esclusivo delle carte di credito, di debito o prepagate per pagare il conto al momento del rifornimento permette a professionisti ed imprese di eliminare le schede carburanti. Premesso che le carte utilizzate devono essere emesse da un intermediario (banca) residente o titolare di una stabile organizzazione in Italia, queste le condizioni dettate dalla circolare in oggetto per usufruire della “semplificazione”:

- Tutti i rifornimenti dell’anno per tutti i veicoli appartenenti all’impresa o al professionista devono essere effettuati con utilizzo di carta/e di credito – ciò comporta che, in presenza di acquisti di carburante effettuati nel corso del 2012 con altri mezzi di pagamento (contanti) la nuova modalità potrà essere utilizzata solo dal prossimo anno;

- La carta deve essere intestata al soggetto che esercita l’attività d’impresa, arte o professione, ma non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per acquisti relativi all’attività, tuttavia, la transazione per l’acquisto del carburante non deve essere contestuale con altri acquisti (olio, accessori…), in questo caso occorrerà procedere con separati addebiti;

Rispettate queste condizioni ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo sarà sufficiente l’estratto conto della carte/e utilizzata/e, purché contenga

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Sommario

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alcune informazioni “minime”: In particolare è indispensabile poter ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto che esercita un’attività d’impresa, arte o professione; E’ quindi necessario che dall’estratto conto della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto di carburante, quali la data, il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento e l’ammontare del relativo corrispettivo. Al riguardo si osserva che, rispetto alla “tradizionale” scheda carburante, non è prevista l’indicazione dell’ubicazione dell’impianto di distribuzione e dei chilometri percorsi. La circolare apprezza, infine, il caso in cui dalla documentazione risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo; è il caso, ad esempio, degli estratti conto dai quali emerge una rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato.

DPR n. 600/1973 art. 38

IL “REDDITEST” ANTICIPA IL REDDITOMETRO L’approvazione definitiva del nuovo redditometro subisce un ulteriore slittamento (si parla di un rinvio a gennaio 2013) e l’Agenzia delle Entrate supplisce presentando una sorta di controfigura chiamata “redditest”. Il “redditest”, già ribattezzato studio di settore per famiglie, tiene conto sia della componente reddituale dell’anno di riferimento, sia di quella patrimoniale, anche se dalle prime simulazioni il “peso” degli incrementi patrimoniali appare “frazionato” attraverso un algoritmo sconosciuto; la scelta dei tecnici del Fisco sembra essere stata quella di tener conto del fatto che, di solito, gli investimenti patrimoniali, soprattutto se rilevanti, non si esauriscono nel reddito dell’anno, ma sono frutto di componenti reddituali relative anche a periodi d’imposta precedenti. Si ribadisce, tuttavia, che il “redditest” non sostituisce il redditometro: quest’ultimo, infatti, costituisce uno strumento di accertamento sintetico che consente di calcolare il reddito del singolo contribuente in funzione della capacità di spesa e di risparmio manifestata dallo stesso e pone in capo al contribuente l’onere di provare che gli scostamenti non derivano da redditi dei quali si è omessa la dichiarazione. Al contrario il “redditest” è un software scaricabile daI sito dell’Agenzia delle Entrate che consente al contribuente di verificare, su base volontaria e anonima, la congruità del reddito dichiarato complessivamente dagli appartenenti al nucleo familiare rispetto alla capacità di spesa e risparmio manifestata del nucleo medesimo: dopo aver inserito tutti i dati richiesti il software concluderà le proprie elaborazioni con l’accensione di una luce verde, in caso di congruità, o rossa in caso di incongruità. Le finalità perseguite dall’Agenzia delle Entrate appaiono chiaramente quelle di indurre i contribuenti che vedono accendersi la luce rossa ad alzare l’asticella dei redditi dichiarati, anche se il risultato di una significativa riduzione del livello di evasione non appare per nulla scontato. Per quanto concerne il nuovo redditometro, al momento, quello che appare certo è che si applicherà a partire dal reddito d'imposta 2009, sarà basato su circa 100 voci di spesa (la carica dei 101), terrà conto della composizione del nucleo familiare e dell'area geografica di residenza della famiglia; le spese saranno desunte dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, e da altri elementi certi, come la cilindrata dell’auto o la lunghezza dell’imbarcazione posseduta, oltre che dalle spese di tipo corrente (acquisti di beni durevoli, trasporti, abitazione, alimenti, bevande, abbigliamento e calzature, carburanti e combustibili, immobili, elettrodomestici e altri servizi per la casa, sanità, comunicazioni, istruzione, tempo libero, cultura e giochi e altri beni e servizi). Stando alle assicurazioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera nella

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Sommario

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prima fase di applicazione conteranno soltanto le differenze eclatanti tra spese ed entrate (si parla di oltre 100mila euro) e sarà dato particolare rilievo al dialogo fra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente (contraddittorio). Poi, gradualmente si arriverà ad applicare integralmente la “regola del 20%” e cioè la differenza fra entrate ufficiali e presunte indicata dalla legge, per far scattare il meccanismo.

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Corte di Cassazione

Sent. n. 21962

AUTOTUTELA – RISARCIBILI LE SPESE SOSTENUTE PER L’ANNULLAMENTO DI ATTI IMPOSITIVI ILLEGITTIMI In presenza di un atto impositivo illegittimo o comunque totalmente o parzialmente errato il contribuente ha la possibilità di richiederne l’annullamento prima della scadenza dei termini di impugnazione: la richiesta redatta in carta libera con utilizzo del nuovo modello semplificato, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate a partire dallo scorso 22 ottobre, deve essere presentata direttamente all’Ufficio che ha emesso l’atto o spedita a mezzo raccomandata. In alcuni casi, tuttavia, la semplice richiesta non ottiene gli effetti sperati e si rende necessario rivolgersi al giudice tributario per ottenere l’annullamento dell’atto, con dispendio di tempo, energie e sostenimento di costi anche rilevanti. In questi casi e soprattutto quando l’Ufficio, come purtroppo spesso avviene, si ostina a sostenere le proprie pretese, nonostante la loro palese infondatezza, il costante orientamento della Cassazione ritiene responsabile la pubblica amministrazione per il mancato annullamento in autotutela dell’atto illegittimo e, ove tale comportamento abbia arrecato un danno al contribuente, impone il risarcimento del danno. Con la sentenza indicata a margine la suprema corte ha ulteriormente esteso la tutela a favore del contribuente giungendo a dichiarare risarcibili oltre alle spese di giudizio anche quelle sostenute in fase precontenziosa, qualora per ottenere il (ritardato) riconoscimento delle proprie ragioni il contribuente abbia dovuto ricorrere all’intervento di un professionista pagandone il relativo compenso.

AUTOTUTELA TRIBUTARIA – NUOVA MODULISTICA Al fine di semplificare il linguaggio e gli adempimenti in corso, l’Agenzia delle Entrate dal 22.10.2012, ha modificato (riscrivendoli) ben 65 documenti. Fra tali documenti figura anche la richiesta di esercizio dell’autotutela.

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IMMOBILIARI DI GESTIONE – MANCATO INCASSO DEI CANONI La crisi economica che ha colpito con particolare violenza l’intero settore immobiliare determina effetti negativi sulle società immobiliari di gestione, soprattutto in termini di difficoltà finanziarie e fiscali derivanti dal mancato incasso dei canoni di locazione (trascuriamo in questa sede i pericolosi riflessi che possono determinarsi in tema di studi di settore e di test di operatività delle “società di comodo”). In particolare le difficoltà fiscali derivano dalla difficoltà di vedersi riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi le perdite derivanti dal mancato incasso dei canoni di locazione: Nel caso di affitto di immobili abitativi l’imponibile viene determinato, ex articolo 90, comma 1 del TUIR, con le regole del reddito fondiario e a norma dell’articolo 20, comma 1 del TUIR è riconosciuto il diritto di escludere dall’imponibile i canoni non incassati dal momento della conclusione del procedimento di

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convalida dello sfratto. Nel caso di affitti di immobili strumentali, il mancato incasso dei canoni può rilevare, ai fini dell’abbattimento dell’imponibile fiscale, esclusivamente in termini di perdite su crediti, la cui deducibilità, com’è noto, è legata alla presenza di elementi certi e precisi che ne provano l’inesigibilità (atti di riscossione coattiva con esito negativo, che seguono il provvedimento di convalida dello sfratto).

L. 28.6.2012 n. 92

IMPRESE – IMMOBILI PATRIMONIO – CONFERMATO IL PLAFOND DELLE SPESE AL 15% L’articolo 4, comma 74 della legge indicata a margine (riforma del mercato del lavoro) prevede, con effetto dal 2013, la riduzione dal 15% al 5% della deduzione forfetaria, riconosciuta dall’articolo 37, comma 4-bis del TUIR ai canoni di locazione di fabbricati percepiti dalle persone fisiche. Ne consegue che a partire dal 2013 per gli immobili locati da persone fisiche occorrerà assumere ai fini IRPEF il maggiore tra il canone di locazione ridotto del 5% (25% per i fabbricati nelle isole della laguna veneta) e la rendita catastale rivalutata. Occorre ricordare che fino al 2005 il regime sopra descritto operava anche con riferimento ai cosiddetti immobili patrimonio, cioè quegli immobili relativi all’impresa che, ai sensi de ll’articolo 90 del TUIR “non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”; tuttavia dal 2005, per effetto del D.L. 203/2005, convertito in Legge 248/2005, la tassazione degli immobili patrimonio locati non è più stabilita dal rinvio alla disciplina dei redditi fondiari, ma è autonomamente determinata dallo stesso articolo 90, comma 1 del TUIR, assumendo il maggior valore tra rendita catastale rivalutata e canone di locazione ridotto delle spese di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute entro il limite del 15% del canone (le spese di manutenzione straordinaria sono indeducibili dal reddito d’impresa, concorrono tuttavia ad incrementare il costo fiscale dell’immobile). Dalla sopra descritta separazione tra le due discipline consegue che la modifica disposta dalla Legge 92/2012 non produce effetto sui criteri di tassazione degli immobili patrimonio locati dalle imprese che continuano quindi ad essere determinati con i sopradescritti criteri stabiliti dal citato articolo 90 del TUIRil quale ultimo non risulta modificato dalla Legge 92/2012.

Legge di stabilità (al vaglio del Senato)

ATTIVITA’ ESTERE – PAGAMENTI RINVIATI Un emendamento approvato in commissione Bilancio alla Camera al disegno di legge di stabilità dispone che i pagamenti della IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero) e IVAFE (imposta sul valore degli investimenti finanziari all’estero) si applicano dal 2012. Ne consegue che i versamenti eseguiti nel corso del 2012 relativi alle imposte in questione per l’anno 2011 potranno essere portati in diminuzione dei pagamenti delle stesse imposte dovute per il 2012 (da effettuare a giugno 2013). Modificate anche le relative modalità di versamento che non si effettueranno più in unica soluzione, ma secondo le modalità previste per l’IRPEF (e quindi in acconto e a saldo). Ai fini di equiparare la tassazione degli immobili detenuti all’estero a quella degli immobili detenuti in Italia sono previste le seguenti ulteriori modifiche:

- Per gli immobili all’estero tenuti a disposizione e per i quali è dovuta l’IVIE con l’aliquota dello 0,76% sul relativo valore, è esclusa l’applicazione dell’IRPEF.

- Per gli immobili detenuti all’estero e adibiti ad abitazione principale l’IVIE

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Sommario

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si applica con l’aliquota ridotta dello 0,4% e dalla relativa imposta si detrae, sino a concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 200, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; per il 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni; la maggiorazione non può superare l’importo di euro 400

- L’IVAFE sui conti correnti detenuti in Paesi UE ed extra UE si applica in misura fissa (euro 34,20) sempre che di giacenza media superiore a 5mila euro.

L. 28.6.2012 n. 92

RC AUTO – DEDUZIONE DELLA QUOTA SSN SOLO OLTRE 40 EURO L’articolo 4, comma 76 della legge indicata a margine (riforma del mercato del lavoro) prevede con effetto già dal 2012 una stretta sulla deduzione del contributo a favore del servizio sanitario nazionale, versato con il premio di assicurazione Rc auto. A partire dai redditi relativi all’anno 2012 (da dichiarare in UNICO 2013) il contributo in questione sarà deducibile solo per la parte che eccede i 40 euro; ne consegue che le polizze RC auto di importo inferiore ai 402 euro non consentiranno al contribuente alcuna possibilità di deduzione

L. 6.7.2012 n. 96

EROGAZIONI LIBERALI A PARTITI POLITICI, ONLUS E FONDAZIONI – AUMENTATE LE DETRAZIONI DAL 2013 Gli articoli 7 e 15 della legge indicata a margine incrementano, a partire dal 2013, le detrazioni previste per le erogazioni liberali effettuate a favore di partiti politici, Onlus e fondazioni:

- Partiti politici: le erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo del parlamento nazionale o europeo, oppure abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano spetta una detrazione del 24% (aumentata al 26% dal 2014) per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che l’erogazione sia effettuata mediante versamento bancario o postale.

- Onlus e fondazioni : Per le erogazioni liberali di importo non superiore a euro 2.065,83 effettuate a favore dei seguenti soggetti spetta una detrazione del 24% (aumentata al 26% dal 2014):

Onlus, Iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,

associazioni, comitati ed enti individuati con decreto, rivolte ai Paesi non appartenenti all’OCSE.

L’aumento della percentuale di detrazione non interessa le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti che realizzano attività culturali e di spettacolo.

Comm. Tribut. Reg.di Milano

Sent. 27.9.2012 n. 94/22/12 .

NON ELUSIVA LA CESSIONE TOTALITARIA DELLE QUOTE SOCIALI Con la sentenza indicata a margine la CT regionale di Milano conferma che la cessione totalitaria delle quote di una società non è operazione elusiva e quindi il relativo atto non può essere riqualificato dal Fisco come una cessione d’azienda. I due soci di una srl avevano ceduto contestualmente la totalità delle quote sociali, versando l’imposta di registro relativa all’atto di cessione in misura fissa pari a 168 euro ex art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986. L’Ufficio, ai sensi dell’art. 20 di quest’ultimo decreto (che prevede che l’imposta di

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Sommario

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registro sia applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente), riqualificava l’atto registrato come cessione d’azienda, applicando l’imposta di registro in misura proporzionale irrogando le relative sanzioni ed interessi. Gli ex soci impugnavano gli avvisi di liquidazione, contestando l’applicazione del predetto art. 20, utilizzato dall’Ufficio alla stregua di una norma generale antielusiva, in effetti non prevista ai fini dell’imposta di registro. In primo grado i giudici si pronunciavano a favore dei ricorrenti solo parzialmente, disponendo l’annullamento delle sole sanzioni, ritenendo sostanzialmente elusiva la cessione di quote, tesa a mascherare la sottostante effettiva cessione d’azienda. La C.T. regionale, al contrario, si è pronunciata completamente a favore dei soci appellanti, stabilendo che l’Ufficio aveva artatamente invocato il summenzionato art. 20 per riqualificare una cessione di quote sociali, attuata con la specifica finalità di trasferire le quote e non con l’ulteriore scopo di porre in essere una cessione indiretta d’azienda, come erroneamente asserito dal Fisco. I contribuenti non avevano, quindi, raggirato alcuna norma fiscale e l’Ufficio non era legittimato a riqualificare l’operazione in cessione d’azienda. Si evidenzia, in proposito, che sulla questione era intervenuto anche il Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio 170-2011/T del 1° marzo 2012, per affermare che l’Ufficio non può riqualificare in cessione d’azienda la cessione totalitaria di quote sociali di una srl. Secondo il Notariato, benché le due operazioni siano sostanzialmente analoghe sotto il profilo economico, esse divergono profondamente dal punto di vista giuridico. La scelta dell’una o dell’altra opzione dipende dalla volontà dei contraenti, e l’Ufficio non può riqualificare l’operazione posta in essere né alla luce dell’art. 20 del DPR 131/1986, né in base a qualsivoglia ulteriore principio giurisprudenziale in materia di abuso di diritto.

DDL stabilità art. 12, c. 22 Art. 164 del TUIR

AUTO AZIENDALI – NOVITA’ DAL 2013 Nel corso del 2012 vi sono stati diversi provvedimenti che hanno interessato le auto aziendali che produranno gli effetti dall’anno 2013. Prendendo in considerazione il Piano dei Conti Teamsystem il Focus analizza, in modo sintetico, le seguenti novità:

1. Variazione della percentuale di deducibilità dei costi auto per effetto del disegno di legge stabilità. Si ritiene che la modifica della percentuale di deducibilità (dal 40% al 20%) verrà mantenuta anche in sede di conversione in legge

2. Utilizzo della carta di credito per registrare i rifornimenti di carburante (in sostituzione della carta carburante)

3. Utilizzo promiscuo dell’auto aziendale.

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Agenzia Entrate

Circ. 26.11.2012 n. 44/E

IVA PER CASSA – CHIARIMENTI A decorrere dal 1° dicembre 2012 è stata introdotta la “nuova” IVA per cassa applicabile, in genere, ai soggetti con un volume d’affari riferito all’anno precedente, non superiore a 2.000.000 di euro; il nuovo regime sostituisce il precedente (IVA per cassa ex art. 7, D.L. 185/2008) che, pertanto, è abrogato a decorrere da tale data. L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare interpretativa che si andrà ad analizzare nel Focus.

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Focus

IL “REDDITEST” ANTICIPA IL REDDITOMETRO Rif.: art. 38, DPR n. 600/1973.

ACCERTAMENTO

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L’Agenzia delle entrate ha recentemente messo a disposizione nel proprio sito internet il c.d. “redditest”: un software che consente ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno. Per utilizzare il programma è necessario scaricare il software e inserire i dati richiesti. Le informazioni, quindi, restano sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web. Nel redditest devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell'anno (un paniere di beni e servizi composto da oltre 100 voci di spesa), suddivise in 7 categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari.

Mediante il redditest, i contribuenti possono verificare se le spese sostenute dal nucleo familiare, nonché i beni posseduti, sono coerenti con il reddito familiare dichiarato, e ciò dovrebbe essere, entro certi limiti, una sorta di anticipazione di quello che sarà il “nuovo” redditometro, i cui decreti attuativi non sono ancora stati approvati. Naturalmente, l’accertamento del “nuovo” redditometro riguarderà il singolo contribuente e non la famiglia, inoltre, mentre il redditest si basa sulle spese sostenute dal contribuente, il redditometro terrà conto anche di alcune spese già conosciute dall’amministrazione finanziaria. Entrambi, però, terranno conto di alcune variabili di tipo statistico, riguardanti la stima della spesa media corrente risultante dall’indagine annuale Istat sui consumi delle famiglie italiane; serviranno a stimare quelle spese relative, ad esempio, ad alimentari, abbigliamento, calzature, ecc., non contenute nelle banche dati dell’anagrafe tributaria.

A riguardo è opportuno ricordare che i metodi presuntivi di accertamento sono: - quello sintetico c.d. “puro”, disciplinato dal comma 4 dell’art. 38 del DPR n.

600/1973, basato sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente; - quello da redditometro, disciplinato dal comma 5 dell’art. 38 del DPR n. 600/1973,

che rappresenta una forma residuale di accertamento.

Naturalmente, indipendentemente dal metodo scelto dall’amministrazione, i risultati ottenuti non si tramuteranno automaticamente in accertamento, ma sarà obbligatorio personalizzare i dati attraverso il preventivo contraddittorio con il contribuente. Solo in caso di disaccordo l’Ufficio potrà emettere l’avviso di accertamento. Inoltre, come già detto sopra, con il “nuovo” redditometro le spese, per tenere conto dei consumi medi delle famiglie, saranno coefficientate, di conseguenza difficilmente il contribuente potrà dimostrare che la trasformazione in reddito presunto della spesa non corrisponde a realtà. In pratica, se il “nuovo” redditometro sarà costruito sulla falsariga degli studi di settore, torna pienamente applicabile il costante orientamento della Suprema Corte sul valore probatorio degli studi, quindi, l’Ufficio non potrà mai fondare l’accertamento solo sulla base dei dati che emergono dal redditometro, in quanto sarà suo onere fornire ulteriori elementi.

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Il “redditest” anticipa il redditometro 37

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Segue un esempio di compilazione per arrivare alla stima della coerenza

NB: i dati inseriti vengono indicati in corsivo e in grassetto. Nome di fantasia scelto: ROSSI ANDREA L'anno di riferimento è il 2011. La famiglia è costituita da: una coppia con due figli1 (indicare la situazione al 31 dicembre) e risiede nel comune di Pesaro (PU) (indicare il Comune di residenza del familiare con reddito più alto). Il reddito familiare complessivo lordo2 è pari a 60.000 euro. Successivamente vanno inseriti i dati di ciascun componente familiare. COMPONENTE 1 Abitazione principale - Caso 1 Ho l'abitazione principale in proprietà (oppure in affitto o ad altro titolo). L'abitazione di tipo Abitazione di tipo economico (A3) (selezionare la categoria catastale corretta) è nel comune di Pesaro (PU) ha una superficie di 100 mq e la possiedo al 50 % per 12 mesi Altre abitazioni - Altra abitazione 1 Questa ulteriore abitazione è in proprietà (o in affitto). L'abitazione di tipo Abitazione di tipo civile (A2) è nel comune di Cortina d'Ampezzo (BL) ha una superficie di 80 mq e la possiedo al 50 % per 12 mesi Spese sostenute nell'anno per le abitazioni

Acquisto e manutenzione Ho versato per le rate del mutuo 0 euro e per le spese di manutenzione straordinaria 10.000 euro.

1 Vengono previsti i seguenti casi:

- una persona sola con meno di 35 anni; - una coppia, con meno di 35 anni, senza figli e/o altri familiari; - una persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni; - una coppia, con età compresa tra 35 e 64 anni, senza figli e/o altri familiari; - una persona sola con 65 anni o più; - una coppia, con 65 anni o più, senza figli e/o altri familiari; - una coppia con un figlio; - una coppia con due figli; - una coppia con tre o più figli; - un monogenitore; - altre tipologie.

2 Nel reddito familiare complessivo lordo vanno comprese anche le seguenti tipologie che non sono assoggettate a tassazione ordinaria: - redditi esenti (per esempio, indennità di accompagnamento, retribuzioni corrisposte da enti e organismi

internazionali, ecc.); - redditi esclusi (per esempio, assegno periodico di mantenimento per i figli, ecc.); - redditi soggetti a tassazione separata (per esempio, emolumenti arretrati, Tfr, ecc.); - redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (per esempio, interessi su conti correnti, depositi e

certificati di deposito, ecc.); - redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (per esempio, cedolare secca, interessi sui Bot o altri titoli di Stato,

ecc.).

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Per l'acquisto e/o la locazione dell'abitazione ho pagato un compenso all'agente immobiliare di 0 euro. Per i collaboratori domestici ho sostenuto una spesa di 0 euro, compresi i contributi. Utenze Per l'energia elettrica ho pagato 2.000 euro, mentre per il gas 2.200 euro; infine per la telefonia, fissa e mobile 600 euro. Acquisti Nell'anno ho acquistato elettrodomestici per 400 euro, arredi per 800 euro e oggetti d'arte o antiquariato per un ammontare di 0 euro. Mezzi di trasporto - Altro mezzo di trasporto 1 Il mezzo di trasporto è un'auto. Ha una potenza di 95 kw e la mia quota di possesso è pari al 100 % per 12 mesi Mezzi di trasporto - Altro mezzo di trasporto 2 Il mezzo di trasporto è un'auto. Ha una potenza di 35 kw e la mia quota di possesso è pari al 100 % per 12 mesi Spese sostenute nell'anno per i mezzi di trasporto Per l'assicurazione dei mezzi di trasporto ho speso 1.500 euro per la responsabilità civile e 0 euro per l'incendio e furto. Infine, ho pagato canoni di leasing e/o noleggio per 0 euro. Spese sostenute nell'anno per assicurazioni e contributi

Assicurazioni Per l'assicurazione sulla vita ho pagato 1.200 euro, per quella contro gli infortuni 0 euro, per danni provocati a terzi 0 euro e per malattia 0 euro. Per le altre assicurazioni (escluse quelle per i mezzi di trasporto) la spesa è stata di 200 euro. Contributi Ho versato per i contributi su base obbligatoria 0 euro, per quelli volontari 0 euro; per la previdenza complementare ho pagato 5.000 euro. Spese sostenute nell'anno per l'istruzione

Scuole pubbliche e private Ho speso 1.500 euro. Istruzione superiore Per i corsi universitari ho speso 0 euro, mentre per le scuole di specializzazione 0 euro e per i master 0 euro; ho pagato 0 euro di canoni di locazione per frequentare i corsi. Infine, per i corsi di preparazione agli esami e il tutoraggio, ho sostenuto una spesa di 0 euro. Estero Per i corsi di lingue straniere ho pagato 0 euro, mentre per i soggiorni studio all'estero 0 euro.

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Spese sostenute nell'anno per il tempo libero e la cura della persona Attività ricreative Ho speso 0 euro per gli abbonamenti a eventi sportivi e culturali, 0 euro per le attività sportive, 0 euro per i circoli culturali e 0 euro per quelli ricreativi. L'abbonamento alla pay tv è costato 250 euro, mentre per i giochi on line ho pagato 0 euro. Infine, ho posseduto dei cavalli per un numero totale di 0 giorni. Vacanze Le spese per partecipare a viaggi organizzati sono state di 0 euro, quelle per soggiorni in albergo di 0 euro, le altre spese per le vacanze di 2.500 euro. Cura della persona Nei centri benessere ho pagato 300 euro; mentre per altri servizi per la cura della persona 200 euro. Spese varie sostenute nell'anno Ho sostenuto 900 euro di spese mediche e corrisposto 0 euro di assegni periodici all'ex coniuge. Per la restituzione di prestiti ho pagato 0 euro, mentre le spese per animali domestici sono state pari a 0 euro. Ho comprato apparecchiature elettroniche per 500 euro, gioielli e preziosi per 0 euro. Investimenti e disinvestimenti3

Nel 2009 ho effettuato investimenti per un ammontare complessivo di 0 euro, di cui 0 euro per terreni edificabili, azioni, imbarcazioni. Ho disinvestito per un ammontare complessivo di 0 euro, di cui 0 euro per terreni edificabili, azioni, imbarcazioni. Nel 2010 ho effettuato investimenti per un ammontare complessivo di 30.000 euro, di cui 0 euro per terreni edificabili, azioni, imbarcazioni. Ho disinvestito per un ammontare complessivo di 0 euro, di cui 0 euro per terreni edificabili, azioni, imbarcazioni. Nel 2011 ho effettuato investimenti per un ammontare complessivo di 0 euro, di cui 0 euro per terreni edificabili, azioni, imbarcazioni. Ho disinvestito per un ammontare complessivo di 20.000 euro, di cui 0 euro per terreni edificabili, azioni, imbarcazioni. Alla fine dell’inserimento dei dati, premendo il pulsante “Stima coerenza”, appare il risultato: coerente (semaforo verde) o incoerente (semaforo rosso), nel nostro caso il contribuente è risultato coerente, quindi semaforo verde. I dati inseriti possono essere salvati e stampati; comunque, è possibile in qualsiasi momento modificarli e/o integrarli.

3 Riguardano: 1) acquisto di fabbricati, terreni, natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, caravan, minicar, aeromobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli, fondi di investimento, derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di deposito vincolati, altri prodotti finanziari, valuta estera, oro, numismatica, filatelia; 2) donazioni in denaro e liberalità; 3) conferimenti.

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Altri esempi in sintesi:

Situazione familiare, reddito e beni posseduti

Spese ReddiTest

1) Una persona sola, con meno di 35 anni, con 25.000 euro di reddito lordo, auto di 55 kw e casa di proprietà di 60 mq a Milano

1.900 euro per utenze, 1.200 euro per spese auto, 400 euro per sport, 3.500 euro per viaggi, 3.000 euro per apparecchiature elettroniche, 2.000 euro per gioielli. Totale 12.000 euro

INCOERENTE

2) Una persona sola, con meno di 35 anni, con 30.000 euro di reddito lordo, auto di 70 kw e casa in affitto a 8.400 euro l’anno di 60 mq a Bologna

1.750 euro per utenze, 2.500 euro per spese auto, 350 euro per pay tv, 2.500 euro per viaggi, 500 euro per spese mediche. Totale 7.600 euro

INCOERENTE

3) Una persona sola, con meno di 35 anni, con 35.000 euro di reddito lordo, casa in affitto a 6.500 euro l’anno di 60 mq a Palermo

1.700 euro per utenze, 1.500 euro per elettrodomestici, 450 euro per pay tv, 2.600 euro per viaggi, 400 euro per centri di benessere. Totale 6.650 euro

COERENTE

4) Una persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni, con 80.000 euro di reddito lordo, auto di 85 kw e casa di proprietà di 80 mq a Torino

4.000 euro per colf, 3.000 euro per utenze, 2.000 euro per spese auto, 350 euro per pay tv, 2.500 euro per viaggi, 600 euro per centri di benessere, 1.500 euro per spese mediche, 6.000 euro per acquisto obbligazioni nel 2010. Totale 19.950 euro

COERENTE

5) Una coppia con un figlio, con 50.000 euro di reddito lordo, 2 auto di 75 kw e 60 kw, casa in affitto a 9.000 euro l’anno di 100 mq a Pesaro

1.900 euro per utenze, 3.300 euro per spese auto, 10.000 euro per previdenza complementare, 1.250 euro per tasse scolastiche del figlio, 500 euro per il circolo culturale, 3.500 euro per viaggi, 800 euro per spese mediche, 400 euro per acquisto cellulare. Totale 21.650 euro

INCOERENTE

6) Una coppia, con meno di 35 anni, senza figli e/o altri familiari, con 70.000 euro di reddito lordo, auto di 65 kw, casa di proprietà di 85 mq a Roma oltre a una seconda casa di 80 mq a Roccaraso

7.200 euro per rate mutuo, 35.000 euro per manutenzione straordinaria immobili, 4.700 euro per la colf, 2.950 euro per utenze, 2.500 euro per spese auto, 5.000 euro per previdenza complementare, 400 euro per abbonamento pay tv, 6.000 euro per vacanze, 2.500 euro per spese mediche, 5.000 euro per acquisto gioielli. Totale 71.250 euro

INCOERENTE

7) Una coppia con tre figli, con 55.000 euro di reddito lordo, auto di 70 kw, casa in affitto a 6.000 euro l’anno di 100 mq a Pescara

1.800 euro per utenze, 1.100 euro per spese auto, 2.000 euro per previdenza complementare, 2.850 euro per tasse scolastiche dei figli, 350 euro per il circolo ricreativo, 4.500 euro per vacanze, 1.200 euro per spese mediche, 300 euro per spese animali domestici. Totale 14.100 euro

COERENTE

8) Una persona sola con 65 anni, con 40.000 euro di reddito lordo, auto di 55 kw e casa di proprietà di 80 mq a Rimini

1.800 euro per utenze, 500 euro per elettrodomestici, 1.000 euro per spese auto, 400 euro per circolo ricreativo, 350 euro per pay tv, 1.600 euro per vacanze. Totale 5.650 euro

COERENTE

Focus correlati: - Redditometro familiare (Focus 21 TSR n. 128-129/2007); - Accertamento da redditometro (Focus 25 TSR n. 152-153/2009); - Redditometro (Focus 20 TSR n. 164-165/2011); - Fase sperimentale del nuovo redditometro (Focus 40 TSR n. 180/2011).

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Autotutela tributaria - Nuova modulistica 38

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Modello scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it:

All'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di ___________________________ Ufficio territoriale di ______________________________

RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA

Con questo modello il Contribuente può chiedere all’Amministrazione finanziaria il riesame di un atto che ritiene sia da correggere o annullare. Io sottoscritt ___ ___________________________ nat ___ a____________________________________

il ___________________ residente a ______________________________________________________

via/piazza___________________________________________ tel._______________________________

email _____________________________ codice fiscale _______________________________________

Questa parte deve essere compilata solo nel caso in cui la richiesta venga presentata per una ditta/società. in qualità di titolare/legale rappresentante altro (specificare) _____________________________________

della ditta/società ______________________________________________________________________

con sede in via_______________________________città______________________________________

prov. ________codice fiscale/partita Iva ____________________________________________________

CHIEDO

di riesaminare e di procedere all’annullamento totale/parziale del seguente atto: - comunicazione di irregolarità - cartella di pagamento - rigetto istanza di rimborso - avviso di liquidazione - avviso di rettifica - avviso di accertamento - atto di contestazione - altro (specificare): _____________________________________________________________________ con n. / prot. __________________________________ del ____________________________________

notificato il ___________________________________________________________________________

relativo all’anno d’imposta_______________________________________________________________

che, con riferimento ai seguenti importi/recuperi: _____________________________________________

risulta illegittimo per questi motivi: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

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Scadenze

GENNAIO 2013

PRINCIPALI SCADENZE GENNAIO 2013

TeamSystem Review 192/2012 29

GIOVEDI’ 10

I.N.P.S.: versamento contributi colf del 4° trimestre 2012.

MERCOLEDI’ 16

VERSAMENTO UNITARIO (Modello F241): 1) IVA: liquidazione e versamento contribuenti mensili. 2) II.DD.: versamento ritenute IRPEF lavoratori autonomi, dipendenti e

assimilati, comprese le relative addizionali regionali e comunali, trattenute nel mese di dicembre.

3) I.N.P.S.: - versamento contributi lavoratori dipendenti, relativi al mese di dicembre;- versamento contributi “gestione separata”2 sui compensi corrisposti nel

mese di dicembre per le collaborazioni/associazioni in partecipazione.

COMUNICAZIONE TELEMATICA RELATIVA A DICHIARAZIONI D’INTENTO ricevute da ESPORTATORI ABITUALI3.

LUNEDI’ 214

CONAI: presentazione al Conai della denuncia mensile, riferita al mese precedente, da parte dei produttori o importatori di imballaggi che nell’anno 2011 erano tenuti al versamento di un contributo ambientale di importo superiore a Euro 31.000.

CONAI: presentazione al Conai della denuncia trimestrale, riferita al trimestre precedente, da parte dei produttori o importatori di imballaggi che nell’anno 2011 erano tenuti al versamento di un contributo ambientale di importo superiore a Euro 310 ed inferiore a Euro 31.000.

VENERDI’ 25

IVA: invio telematico dei modd. INTRASTAT relativi al mese di dicembre (mensili) o al 4° trimestre (trimestrali).

MERCOLEDI’ 30

IMPOSTA DI REGISTRO: versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione5 la cui annualità decorre dal 1° gennaio 2013.

GIOVEDI’ 31

IVA: invio telematico della Comunicazione operazioni di importo superiore a 500 euro con paesi “black-list” relativa al mese di dicembre (mensili) o al 4° trimestre (trimestrali).

I.N.P.S.: presentazione telematica della denuncia (Modello UNIEMENS) relativa a retribuzioni e contributi lavoratori dipendenti e dei compensi relativi ai collaboratori, associati in partecipazione e lavoratori autonomi occasionali (reddito annuo +5.000 Euro) del mese di dicembre.

IVA: fatturazione imballaggi cauzionati e non restituiti nel corso dell’anno precedente.

CATASTO: denuncia di variazione dati catastali anno 2012.

IMPOSTA DI PUBBLICITA’: versamento anno 2013. 1 Dall’1.1.2007, tutti i soggetti con partita IVA, sono obbligati ad effettuare i versamenti con “F24 telematico”. Il mod. F24 deve

essere inviato anche nel caso in cui a seguito di compensazione il saldo sia zero. 2 Anno 2012: per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione indiretta o diretta (anzianità, invalidità

o vecchiaia) l’aliquota è pari al 18%, mentre per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali l’aliquota è pari al 27,72%. 3 Va inviata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le

operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta (art. 2, co. 4, DL n. 16/2012); comunque, rimane sempre la possibilità di inviarla entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento.

4 Termine normale non lavorativo (domenica 20 gennaio) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo (art. 7, DL n. 70/2011). 5 Sono esclusi dall’imposta di registro i contratti per i quali è stata eseguita l’opzione per la cedolare secca.

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