IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

15
Agg. 05/06/2015 1 IMU-TASI 2015 casi risolti Saverio Cinieri Dottore Commercialista Revisore Contabile Giornalista pubblicista

Transcript of IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Page 1: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 1

IMU-TASI 2015

casi risolti

Saverio Cinieri

Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Giornalista pubblicista

Page 2: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 2

IMU agricola

MEF - FAQ 28/5/2015

Detrazione 200 euro / 1

• La nuova detrazione spetta solo per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A e

se, nel caso di comuni parzialmente delimitati (PD), la detrazione spetta solo per i terreni

ubicati nella parte “svantaggiata” del territorio comunale;

• la detrazione spetta solo ai soggetti con la qualifica di coltivatore diretto o IAP, anche se

locati o dati in comodato a soggetti che a loro volta hanno qualifica conduttore

diretto/IAP;

• la detrazione di 200 euro è calcolata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente

dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata. Al

soggetto, quindi, non spettano 200 euro per ogni terreno né 200 euro per ogni comune di

ubicazione degli immobili posseduti, bensì 200 euro in totale

-segue-

Page 3: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 3

IMU agricola

MEF - FAQ 28/5/2015

Detrazione 200 euro / 2

• La detrazione si suddivide sulla base dei principi della circolare n. 3/DF del 2012,

tenendo conto del valore dei terreni posseduti nei vari comuni, del periodo dell’anno

durante il quale sussistono le condizioni prescritte e delle quote di possesso;

• la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o IAP di cui

all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. In sintesi, se uno solo

dei possessori ha i requisiti richiesti dalla legge, solo a quest’ultimo spetta per intero la

detrazione;

• la detrazione deve tenere conto esclusivamente dei terreni che ricadono nelle zona

“svantaggiata” e, quindi, proporzionata al valore di questi soli terreni.

Page 4: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 4

IMU agricola

MEF - FAQ 28/5/2015

Dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli non

coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza

agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle

agevolazioni.

Detto obbligo non sussiste qualora il comune è, comunque, in possesso delle informazioni

necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. Tale

evenienza si verifica sicuramente nel caso di terreni ubicati nei comuni classificati

totalmente montani e in quelli delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28

dicembre 2001, n. 448.

L’obbligo dichiarativo, inoltre, viene meno anche in tutti quei casi in cui la condizione

soggettiva di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola è stata già

dichiarata al comune.

Page 5: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 5

IMU agricola

MEF - FAQ 28/5/2015

Versamenti

• la detrazione per i terreni di collina svantaggiata deve essere riportata nell’apposito

campo del modello F24 e del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile

• il rimborso dell’imposta eventualmente versata spetta anche nel caso in cui il

contribuente possiede un terreno ubicato in un comune che:

• fino al 2013, sulla base della circolare n. 9 del 1993, era imponibile;

• per l’anno 2014, per effetto delle disposizioni recate dal D. M. 28 novembre 2014,

continua ad essere imponibile;

• a seguito del D. L. n. 4 del 2015 è divenuto esente.

Page 6: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 6

IMU agricola

IFIEL – Nota 20/5/2015

Detrazione 200 euro

• Si tratta di una detrazione fissa che spetta al singolo CD o IAP, indipendentemente dal

numero di terreni condotti e dalla percentuale di possesso degli stessi.

• La detrazione non deve essere rapportata al numero dei terreni condotti ed alla

percentuale di possesso degli stessi.

• Invece, nel silenzio della norma, è possibile, in quanto coerente con la disciplina IMU,

proporzionare la detrazione in base ai mesi di possesso nell’anno, ovvero per i quali

permane la conduzione di CD o IAP.

Page 7: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 7

IMU agricola

IFIEL – Nota 20/5/2015

Dichiarazione

• L’obbligo di presentazione sussiste anche per i casi di esenzione, in considerazione del

fatto che la disciplina Imu non ha richiamato la previsione contenuta nell’art. 10, co. 4

D.Lgs. n. 504/1992 che esonerava dalla dichiarazione gli immobili esenti ai sensi

dell’art. 7 del medesimo D.Lgs.

• Non c’è obbligo di dichiarazione nei casi di esenzione di cui all’art. 1, comma 1, lettere a

e a-bis D.L. n. 4/2015.

• Nel caso, invece, dei comuni parzialmente montani, in considerazione del fatto che qui

l’esenzione opera a condizione che il terreno sia posseduto da un CD iscritto nella

previdenza agricola, è necessaria la presentazione della dichiarazione allorquando

sussistono le condizioni previste per l’esenzione e la qualifica del possessore non sia

stata in passato già dichiarata al comune.

Page 8: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 8

IMU agricola

MEF– Risoluzione 3/2/2015, n. 3/DF

Esenzione

• l’esenzione si applica, in base alla lett. a) dell’art. 1 D. L. n. 4/2015, a tutti terreni

agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani,

di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT e, ai sensi della successiva

lett. b), ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai

CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati

parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

• l'esenzione si applica anche ai terreni di cui alla lettera b), nel caso di concessione degli

stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a IAP, iscritti nella previdenza

agricola. In questo caso è indispensabile, che il soggetto che concede il terreno in affitto

o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la

qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.

Page 9: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 9

TASI

MEF – circolare 3/6/2015, n. 2/DF

Dichiarazione

• Per la TASI va utilizzato lo stesso modello di dichiarazione previsto per l’IMU.

• Nei casi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale

sull’immobile, egli può utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle

“Annotazioni” per precisare il titolo (ad esempio “locatario”) in base al quale l’immobile

è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria.

• La dichiarazione non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto

registrati a partire dal 1° luglio 2010

• Non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune ha previsto, ai fini

dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento

dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari

adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del

contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione.

Page 10: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 10

TASI

MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF

Problemi di carattere generale

• Il proprietario paga sia l’IMU che la TASI sempre nel rispetto del limite secondo il quale

la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013,

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di

immobile

• La TASI va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest’ultimo caso,

le regole dell’IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la

detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni);

• la rata d’acconto TASI va calcolata seguendo le stesse regole dell’IMU e non è, quindi,

rapportata al periodo di riferimento (es. trimestre, semestre, ecc.);

• L’aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1 per mille senza

possibilità di aumento, né maggiorazione dello 0,8 per mille.

Page 11: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 11

TASI

MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF

Base imponibile

• La base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si

applicano tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU,

comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati

inagibili o inabitabili.

• sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti alla

previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle

attività agricole.

• Nel caso di aree edificabili non possedute da CD e da IAP, iscritti alla previdenza

agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è

dovuta: l’imposta complessiva è determinata con riferimento alle condizioni del

proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario

sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Page 12: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 12

TASI

MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF

Suddivisione tra possessore e possessori/occupanti / 1

• Se un fabbricato è posseduto da 2 soggetti con percentuali di proprietà diverse (es.

comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il

soggetto B) quell’immobile è adibito ad abitazione principale, ognuno dei possessori

paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione

soggettiva. Il comune può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto

coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà non incide sulla

determinazione del tributo.

• Nel caso di un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è

presente una sala condominiale autonomamente accatastata l’amministratore è tenuto al

versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di

multiproprietà, salvo poi si rivalersi nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle

quote di possesso.

Page 13: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 13

TASI

MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF

Suddivisione tra possessore e possessori/occupanti / 2

• In caso di immobile locato, l’imposta complessiva deve essere determinata con

riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra

quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

• Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non

hanno i requisiti dell’alloggio sociale, la TASI deve essere calcolata sul valore

complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi

dall’abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l’eventuale detrazione prevista dal

Comune. L’importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e

in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote deliberate dal Comune.

• In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il

proprietario è responsabile del mancato pagamento.

Page 14: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 14

TASI

MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF

Abitazione principale e assimilate / 1

• In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI

eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari

che utilizzano l’immobile come abitazione principale

• In tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento

TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante. Ad esempio, l’imposta, in

capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando: -

l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale; - la detrazione eventualmente

prevista dal Comune per l’abitazione principale. Nulla è dovuto dal socio.

• Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che,

per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie,

l’equiparazione ad abitazione principale vale solo per lui.

Page 15: IMU TASI - Selezione di casi risolti - Studio Tributario Cinieri

Agg. 05/06/2015 15

TASI

MEF – FAQ 3/6/2014, n. 2/DF

Abitazione principale e assimilate / 2

• Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge

assegnatario è considerato ai fini IMU titolare di un diritto di abitazione e, in quanto tale,

soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI.

• Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato

gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla

quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da

riferirsi non solo all’abitazione ma anche alle pertinenze. Lo stessa regola vale per la

TASI.

• Nel caso in cui l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea

retta di primo grado, assimilata all’abitazione principale, è di proprietà di più soggetti la

detrazione ai fini IMU o TASI si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile,

indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.