IL “TESTO UNICO” AMBIENTALE - Hyper Edizioni

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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e altre norme d’uso frequente IL “TESTO UNICO” AMBIENTALE E NORME COMPLEMENTARI Raccolta sistematica annotata della normativa statale di utilizzo corrente per enti, imprese e professionisti corredata da schede di sintesi dei principali contenuti Luca Passadore XIIª edizione aggiornata con la collaborazione di Andrea Da Lio, Emanuele Fanizzi, Marco Casadei e Paolo Pipere Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e altre norme d’uso frequente IL “TESTO UNICO” AMBIENTALE E NORME COMPLEMENTARI Raccolta sistematica annotata della normativa statale di utilizzo corrente per enti, imprese e professionisti corredata da schede di sintesi dei principali contenuti Luca Passadore XIIª edizione aggiornata con la collaborazione di Andrea Da Lio, Emanuele Fanizzi, Marco Casadei e Paolo Pipere

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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

e altre norme d’uso frequente

IL “TESTO UNICO” AMBIENTALE E NORME COMPLEMENTARI

Raccolta sistematica annotata della normativa statale di utilizzo corrente per enti, imprese e professionisti

corredata da schede di sintesi dei principali contenuti

Luca Passadore

XIIª edizione aggiornata con la collaborazione di

Andrea Da Lio, Emanuele Fanizzi, Marco Casadei e Paolo Pipere

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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

e altre norme d’uso frequente

IL “TESTO UNICO” AMBIENTALE E NORME COMPLEMENTARI

Raccolta sistematica annotata della normativa statale di utilizzo corrente per enti, imprese e professionisti

corredata da schede di sintesi dei principali contenuti

Luca Passadore

XIIª edizione aggiornata con la collaborazione di

Andrea Da Lio, Emanuele Fanizzi, Marco Casadei e Paolo Pipere

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L’Autore e l'Editore ringraziano Marcello Franco per il contributo dato alla redazione dei contenuti, ora aggiornati, delle precedenti edizioni. L’Autore ringrazia Emanuele Fanizzi per la collaborazione nell’aggiornamento delle singole disposi-zioni normative e gli altri autori per i singoli contributi redazionali.

Copyright © 2016/2017 Hyper via C. Degan 12 – 30172 Venezia tel.: 041976896 fax: 041985730 e-mail: [email protected] http://www.hyperedizioni.com

Chiuso in redazione nel mese di ottobre 2017 finito di stampare nel mese di settembre 2017

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati. La struttura ed il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione dell’editore.

L’editore, pur avendo curato con la massima attenzione la preparazione della presente guida normati-va, declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dall’uso delle informazioni ivi contenute.

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L’Autore e l'Editore ringraziano Marcello Franco per il contributo dato alla redazione dei contenuti, ora aggiornati, delle precedenti edizioni. L’Autore ringrazia Emanuele Fanizzi per la collaborazione nell’aggiornamento delle singole disposi-zioni normative e gli altri autori per i singoli contributi redazionali.

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Chiuso in redazione nel mese di ottobre 2017. Finito di stampare nel mese di novembre 2017.

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati. La struttura ed il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione dell’editore.

L’editore, pur avendo curato con la massima attenzione la preparazione della presente guida normati-va, declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dall’uso delle informazioni ivi contenute.

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pagina

Il “Testo Unico” Ambientale Decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152

“Norme in materia ambientale” PREMESSA 9 AVVERTENZA 11

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

NOTE INTRODUTTIVE 13 ARTICOLI 1-3SEXIES 14

PARTE SECONDA PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE

(VIA) E PER L’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC) NOTE INTRODUTTIVE 19 TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 22 TITOLO II – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS 40 TITOLO III – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – VIA 44 TITOLO III-BIS – L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 64 TITOLO IV –VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE 83 TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI 84 ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA

Allegato I Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12 91 Allegato II Progetti di competenza statale 91 Allegato II-bis Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale 94 Allegato III Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano 94 Allegato IV Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano 96 Allegato IV-bis Contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19 99 Allegato V Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 99 Allegato VI Contenuti del rapporto ambientale di cui all’articolo 13 100 Allegato VII Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22 101 Allegato VIII Inquadramento generale (Categorie di attività industriali di cui all’art. 6, comma 13) 103 Allegato IX Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambien-

tale 106 Allegato X Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto

se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione 107 Allegato XI Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determi-

nazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all’art. 5, comma 1, lettera 1–ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un’azione e del principio di precauzione e prevenzione 107

Allegato XII Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all’allegato 8, soggetti ad auto-rizzazione integrata ambientale statale 107

Allegato XII-bis Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l’applicazione dell’articolo 29–sexies, comma 9–bis 108

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pagina PARTE TERZA

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

NOTE INTRODUTTIVE 111 SEZIONE I – NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE 111 SEZIONE II – TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO 130 SEZIONE III – GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 183 SEZIONE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 201 ALLEGATI ALLA PARTE TERZA

Allegato 1 Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambien-tale 208

Allegato 2 Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale 275 Allegato 3 Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell’impatto esercitato

dall’attività antropica 288 Allegato 4 Contenuti dei piani 308 Allegato 5 Limiti di emissione degli scarichi idrici 310 Allegato 6 Criteri per la individuazione delle aree sensibili 320 Allegato 7 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari 320 Allegato 8 Elenco indicativo dei principali inquinanti 323 Allegato 9 Aree protette 323 Allegato 10 Analisi economica 324 Allegato 11 Elenchi degli elementi da inserire nei programmi di misure. Elenco indicativo delle mi-

sure supplementari da inserire nei programmi di misure 324

PARTE QUARTA NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

NOTE INTRODUTTIVE 325 TITOLO I – GESTIONE DEI RIFIUTI 327 TITOLO II – GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI 409 TITOLO III – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI 425 TITOLO III–BIS – INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI 438 TITOLO IV – TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 450 TITOLO V – BONIFICA DI SITI CONTAMINATI 452 TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 465 ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA – TITOLI I E II

Allegato A Categorie di rifiuti 478 Allegato B Operazioni di smaltimento 478 Allegato C Operazioni di recupero 478 Allegato D Elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione della Commissione

2000/532/CE del 3 maggio 2000 480 Allegato E Obiettivi di recupero e di riciclaggio. Criteri interpretativi per la definizione di imballag-

gio ai sensi della direttiva 2004/12/CE 500 Allegato F Criteri da applicarsi sino all’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui

all’articolo 226, comma 3 501 Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all’attività

che li ha prodotti 501 Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell’allegato G.2 quando tali rifiuti possie-

dono le caratteristiche dell’allegato I 501 Allegato I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti 502 Allegato L Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti 506 Allegato L-bis Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all’acquisto ai sensi

dell’articolo 206-quater, comma 2 507

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pagina ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA – TITOLO III-BIS

Allegato 1 Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti 508 Allegato 2 Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento 511 Allegato 3 Norme tecniche per il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali di

categoria 1, 2 e 3 di cui al Regolamento (CE) 1069/2009 515 ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA – TITOLO V

Allegato 1 Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica 516 Allegato 2 Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati 518 Allegato 3 Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino

ambientale, di messa in sicurezza (d’urgenza, operativa o permanente), nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili 521

Allegato 4 Criteri generali per l’applicazione di procedure semplificate 525 Allegato 5 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sot-

terranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti 526

PARTE QUINTA NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL’ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

NOTE INTRODUTTIVE 531 TITOLO I – PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ 533 TITOLO II – IMPIANTI TERMICI CIVILI 570 TITOLO III – COMBUSTIBILI 577 ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA

Allegato I Valori di emissione e prescrizioni 587 Allegato II Grandi impianti di combustione 605 Allegato III Emissioni di composti organici volatili 615 Allegato IV Impianti e attività in deroga 627 Allegato V Polveri e sostanze organiche liquide 631 Allegato VI Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione 633 Allegato VII Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di

distribuzione 639 Allegato VIII Impianti di distribuzione di benzina 643 Allegato IX Impianti termici civili 647 Allegato X Disciplina dei combustibili 651

PARTE QUINTA-BIS DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI

TITOLO I – ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO 667 ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA-BIS

Allegato I Attività che producono biossido di titanio 669

PARTE SESTA NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL’AMBIENTE

NOTE INTRODUTTIVE 673 TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE 673 TITOLO II – PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE 678 TITOLO III – RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE 684 ALLEGATI ALLA PARTE SESTA

Allegato 1 690 Allegato 2 690 Allegato 3 690 Allegato 4 691 Allegato 5 692

PARTE SESTA-BIS DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 693

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pagina Appendice

Raccolta selezionata delle norme di utilizzo corrente complementari al Testo Unico per enti, imprese e professionisti

Raccolta delle norme di utilizzo corrente correttive ed integrative del Testo Unico Note introduttive 697 Decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 699

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 700 Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito, con mod. dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 701 Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente

Decreto legislativo 29 giugno 2010 , n. 128 703 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia am-bientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 704 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 706 Attuazione della direttiva 2010/7UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione inte-grate dell’inquinamento)

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge, con mod. dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 708 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edili-zia scolastica universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 710 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

Raccolta delle norme di utilizzo corrente generali e di organizzazione Note introduttive 723 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (estratto) 724

Nuove norme sul procedimento amministrativo Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (estratto) 729

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attua-zione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (estratto) 733 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 739 Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di a-dempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli im-pianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Raccolta delle norme di utilizzo corrente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Note introduttive 747 Decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 272 748

Recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, let-tera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

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pagina Decreto ministeriale 30 marzo 2015 753

Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Raccolta delle norme di utilizzo corrente in materia di qualità dell’aria Note introduttive 757 Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 759

Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Raccolta delle norme di utilizzo corrente in materia di qualità delle acque Note introduttive 805 Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 807

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 822 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE

Raccolta delle norme di utilizzo corrente in materia di gestione dei rifiuti e dei “non rifiuti" Note introduttive 829 Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 831

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 886 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 feb-braio 1997, n. 22

Decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148 889 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi de-gli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Circolare ministeriale 4 agosto 1998, n. 812 894 Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di ac-compagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145

Decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161 897 Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate

Decreto ministeriale 27 settembre 2010 906 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica in sostituzione di quelli contenuti nel de-creto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005

Regolamento (UE) 31 marzo 2011 n. 333 916 Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio

Decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 921 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 929

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche ammini-strazioni

Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 931 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

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pagina Decreto ministeriale 24 aprile 2014 948

Disciplina delle modalità di applicazione a regime del sistri del trasporto intermodale nonché specifi-cazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006

Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n.120 950 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazio-nale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali

Decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78 956 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di traccia-bilità dei rifiuti in attuazione dell’artico lo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Raccolta delle norme di utilizzo corrente in materia di sistema sanzionatorio Note introduttive 967 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 969

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associa-zioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 979 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni

Legge 22 maggio 2015, n. 68 982 Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente

Novità 2017 Note introduttive 985 Decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 987

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Decreto presidente della repubblica 13 giugno 2017, n. 120 995 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 11 novembre 2014, n. 164

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SOMMARIO

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pagina Decreto ministeriale 24 aprile 2014 948

Disciplina delle modalità di applicazione a regime del sistri del trasporto intermodale nonché specifi-cazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006

Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n.120 950 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazio-nale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali

Decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78 956 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di traccia-bilità dei rifiuti in attuazione dell’artico lo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Raccolta delle norme di utilizzo corrente in materia di sistema sanzionatorio Note introduttive 967 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 969

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associa-zioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 979 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni

Legge 22 maggio 2015, n. 68 982 Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente

Novità 2017 Note introduttive 985 Decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 987

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 995 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 11 novembre 2014, n. 164

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Premessa Con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto “Testo Unico Ambientale”, emanato in esecuzione della delega di cui alla legge 15 dicembre 2004, n. 308, è stata rivista e complessivamente riorganizzata praticamente tutta la normativa nazionale di base per la tutela dell’ambiente dalle principali forme di inquinamento.

Il d.lgs. n. 152/2006 • è stato pubblicato sul suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, ed • è entrato in vigore il successivo 29 aprile, salvo che per la Parte Seconda, la cui entrata in vigore è stata pro-

crastinata al 31 luglio 2007; • è stato poi oggetto di vari interventi di modifica, in particolare:

relativamente alle Parti Terza e Quarta, dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 «Disposizioni cor-rettive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2006, n. 274 ;

relativamente alle Parti Prima, Seconda, Terza e Quarta, dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ul-teriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» pubblicato sul suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 24 ;

relativamente alle Parti Seconda, Quarta e Quinta, dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 «Modifi-che ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69» pubblicato sul suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2010, n. 186 ;

relativamente alla Parte Quarta, dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» pubblicato sul suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2012, n. 288 .

Nel corso degli ultimi anni sono inoltre intervenute ulteriori modifiche, in particolare si segnalano quelle apportate dai seguenti provvedimenti:

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)» (pubblicato sul suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2014, n. 72).

decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edili-zia scolastica universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192);

decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112 recante «Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la diretti-va 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2014, n. 186);

dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 recante «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digita-lizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2014, n. 262);

dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente» (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2015, n. 122);

dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali» (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13).

decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione del-l'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2017, n. 156).

Il decreto legislativo n. 152/2006 è suddiviso in 8 “Parti” che, dopo la Prima relativa ai principi generali, raggruppa-no nelle seguenti una consistente pluralità di testi normativi previgenti, anche completando l’attuazione delle diretti-ve comunitarie nelle varie materie: • VAS, VIA e AIA (IPPC) (Parte Seconda); • difesa del suolo, tutela e gestione delle acque (Parte Terza); • rifiuti e bonifiche (Parte Quarta); • tutela dell’aria (Parte Quinta); • disposizioni per particolari installazioni (Parte Quinta-bis);

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SOMMARIO

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• danno ambientale (Parte Sesta); • disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale (Parte Sesta-bis).

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DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

NORME IN MATERIA AMBIENTALE (pubblicato nel suppl. ord. alla GU 14 aprile 2006, n. 88)

Avvertenza:

Il d.lgs. n. 152/2006 ha subito numerose modificazioni, anche di carattere sostanziale, delle quali nel testo riportato di seguito si trova traccia nelle annotazioni.

Nel corso degli ultimi anni sono inoltre intervenute ulteriori modifiche, le principali apportate dai seguenti prov-vedimenti:

legge 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21)

decreto 8 aprile 2016, n. 99 Regolamento per il recepimento delle direttive 2014/77/UE e 2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti nella diret-tiva 98/70/CE (qualita' della benzina e del combustibile diesel per autotrazione) e nella diretti-va 2009/126/CE (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore)

decreto 19 maggio 2016, n. 118 Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di e-missione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

decreto 31 maggio 2016 Adeguamento dei formati per la trasmissione alla Commissione eu-ropea di dati ed informazioni in conformita' ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'ar-ticolo 72 della direttiva 2010/75/UE.

decreto 19 maggio 2016, n. 123 Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffina-ti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

decreto 6 luglio 2016 Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giu-gno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

decreto 19 maggio 2016, n. 134 Regolamento concernente l'applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incene-rimento.

decreto 15 luglio 2016 Modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 apri-le 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

legge 28 luglio 2016, n. 154 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di sempli-ficazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' san-zioni in materia di pesca illegale.

decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.

decreto 22 marzo 2017 Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decre-to legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalita' di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE.

segue

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D.LGS. N. 152/2006 PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

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decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 Regolamento recante la di-sciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del de-creto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, con-cernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114

Per agevolare la rapida individuazione delle novità introdotte nel corso del 2017 sono state evidenziate in grassetto le so-stituzioni e/o integrazioni apportate. Tra parentesi quadra [in corsivo] sono evidenziate le parti ora abrogate.

(N.d.r.)

1) L’art. 2, comma 31, del d.lgs. n. 128/2010, ha disposto che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59», siano sostituite dalle seguenti: «del Titolo III-bis della Parte Seconda del presente decreto».

2) L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 128/2010 ha disposto che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’ambiente e della tute-la del territorio e del mare», le parole: «Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole «Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici» siano sostituite dalle seguenti: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», e la parola «APAT» sia sostituita dalla seguente: «ISPRA».

3) Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), del d.l. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 nella Parte Terza ovunque ricorrano, le parole «l'Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambi-to» e le parole «le Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

4) Ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge n. 221/2015 tutti i richiami all’Osservatorio nazionale sui rifiuti e all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti si intendono riferiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

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Page 13: IL “TESTO UNICO” AMBIENTALE - Hyper Edizioni

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PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI * * Nuova titolazione introdotta dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 4/2008.

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NOTE INTRODUTTIVE

Schema strutturale della Parte Prima La Parte Prima, originariamente costituita solo dai seguenti articoli: • l’articolo 1, titolato «Ambito di applicazione», ma che in realtà elenca, sinteticamente, le materie disci-

plinate nelle cinque parti successive, • l’articolo 2, che enuncia le «Finalità», • l’articolo 3, che fissa i «Criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi», è stata arricchita, con i successivi “correttivi” (d.lgs. n. 4/2008 e d.lgs. n. 128/2010), con l’enunciazione dei seguenti principi: • «Principi sulla produzione del diritto ambientale» (articolo 3-bis), • «Principio dell’azione ambientale» (articolo 3-ter), • «Principio dello sviluppo sostenibile» (articolo 3-quater), • «Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione» (articolo 3-quinquies),

e con il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente e del paesaggio da parte di chiunque «senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante» (articolo 3-sexies).

Principi sulla Produzione del Diritto Ambientale (articolo 3-bis) L’articolo 3-bis sancisce che i “principi ambientali” enunciati nei successivi articoli, in attuazione dei pertinenti principi costituzionali e nel rispetto dei trattati comunitari, possono essere modificati o eliminati soltanto me-diante espressa previsione di successive leggi, purché sia comunque sempre garantito il corretto recepimen-to del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle regioni e degli enti locali.

Principio dell’azione ambientale (articolo 3-ter)

La tutela dell’ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti – soggetti pubblici e privati, persone fisiche, giuridiche ed enti – mediante una adeguata azione che sia infor-mata ai seguenti principi: • principio di precauzione, • principio dell’azione preventiva, • principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, • principio “chi inquina paga”.

Principio dello sviluppo sostenibile (articolo 3-quater) Il principio dello sviluppo sostenibile è finalizzato a garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle genera-zioni attuali non compromette la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

Ogni attività umana giuridicamente rilevante deve quindi conformarsi a tale principio (articolo 3-quater, com-ma 1) ed anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore at-tuazione possibile del medesimo principio. Di conseguenza, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (articolo 3-quater, comma 2).

Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione (articolo 3-quinquies)

Premesso che i principi previsti dal d.lgs. n. 152/2006 «costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale», per il principio di leale collaborazione «le re-gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente

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più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali» (articolo 3-quinquies, comma 2).

Per il principio di solidarietà «lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell’azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell’entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effetti-vamente realizzati» (articolo 3-quinquies, comma 3). Lo stesso vale nei rapporti tra le regioni e gli enti locali (articolo 3-quinquies, comma 4).

Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo (articolo 3-sexies)

Premesso che «chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente ri-levante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazio-nale» (articolo 3-sexies, comma 1).

Per il diritto di accesso alle informazioni «l’autorità competente all’elaborazione e all’approvazione dei predet-ti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi» (articolo 3-sexies, comma 1-bis).

—————

articolo 1 Àmbito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (1), le materie seguenti: a) nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambien-

tale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella Parte Terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione

delle risorse idriche; c) nella Parte Quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) nella Parte Quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; e) nella Parte Sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

articolo 2 Finalità

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da rea-lizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle di-sposizioni legislative nelle materie di cui all’articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell’ordinamento comuni-tario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali (2). 3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell’àmbito delle risorse umane, strumentali e finanziarie pre-viste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

articolo 3 Criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi

[1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione e-spressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute.] (3) [2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sen-si dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione

1) La legge n. 308/2004 reca la «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione». 2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 128/2010. In origine era: «Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all’articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto dell’ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti lo-cali.». 3) Comma soppresso dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 128/2010.

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in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.] (1) 3. Per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CE-SPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (2). [4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio provvede alla modi-fica ed all’integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al re-cepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale.] (3) [5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.] (4)

articolo 3-bis Principi sulla produzione del diritto ambientale (5)

l. I principi posti dalla presente Parte Prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell’ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario (6). 2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell’adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell’emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente. 3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi in-ternazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali (7).

articolo 3-ter Principio dell’azione ambientale (8)

1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pub-blici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonchè al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni eu-ropee (9), regolano la politica della comunità in materia ambientale.

articolo 3-quater Principio dello sviluppo sostenibile (10)

1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qua-lità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da

1) Comma soppresso dall’art. 1, comma 2, lett b), del d.lgs. n. 128/2010. 2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 128/2010. In origine era: «Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 2, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali pre-senti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 3) Comma soppresso dall’art. 1, comma 2, lett d), del d.lgs. n. 128/2010. 4) Comma soppresso dall’art. 1, comma 2, lett d), del d.lgs. n. 128/2010. 5) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 4/2008. 6) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 128/2010. In origine era: «I principi posti dal presente articolo e dagli articoli se-guenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell’ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto del Trattato dell’Unione europea.». 7) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 128/2010. In origine era: «I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana, purchè sia comunque sempre garantito il corretto recepimento del diritto europeo.». 8) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 4/2008. 9) Il vigente articolo 191 (ex articolo 174) del Trattato sull’Unione Europea al comma 2 stabilisce che «La politica dell'Unione in materia ambientale mi-ra a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”». 10) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 4/2008.

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discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria conside-razione. 3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinchè nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di soli-darietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro.

4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garan-zia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

articolo 3-quinquies Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione (1)

1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale (2). 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purchè ciò non comporti un’arbitraria discrimina-zione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali. 3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell’azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell’entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati. 4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. Qualora sussi-stano i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo (3).

articolo 3-sexies Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo (4)

1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (5), e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (6), e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (7), chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle in-formazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale. 1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all’allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (8), qualora agli stessi non si applichi l’articolo 6, comma 2, del presente decreto, l’autorità competente all’elaborazione e all’approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi. 1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l’autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l’indicazione del titolo del piano o del programma, dell’autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consulta-zione. 1-quater. L’autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all’autorità competente

1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 4/2008. 2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 128/2010. In origine era: «I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale.». 3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 128/2010. In origine era: «Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera an-che nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.». 4) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 4/2008. I commi da 1-bis a 1-septies sono stati aggiunti dall’art. 16, comma 5-bis, del d.l. 24/6/2014, n. 91 «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il ri-lancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014. 5) La legge n. 241/1990 reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.». 6) La legge n. 108/2001 reca «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi de-cisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998». 7) Il d.lgs. n. 195/2005 reca «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale». 8) La direttiva 2003/35/CE disciplina la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le di-rettive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GUCE serie L156 del 25/6/2003). L’allegato 1 alla direttiva individua i casi nei quali in sede di preparazione, modifica o riesame di piani o programmi, gli Stati membri devono provvedere affinché al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione.

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D.LGS. N. 152/2006 PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI IN GRASSETTO ED ANNOTATE LE MODIFICHE /INTEGRAZIONI 2017, TRA PARENTESI QUADRA [IN CORSIVO] LE PARTI ORA ABROGATE

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proprie osservazioni o pareri in forma scritta. 1-sexies. L’autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell’adozione del piano o programma. 1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell’autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l’autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisio-ne. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico.

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PARTE SECONDA

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA

AMBIENTALE (IPPC)

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NOTE INTRODUTTIVE

La Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stata oggetto di numerose e profonde modifi-che. Originariamente questa parte del decreto, pur intitolandosi “Procedure per la Valutazione Ambientale Stra-tegica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”, conteneva le disposizioni relative alla regolamentazione delle procedure di VAS e di VIA, limitandosi, per quanto riguarda l’AIA, ad alcune previsioni normative di raccordo ed integrazione di quest’ultima con la VIA.

Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», cosiddetto “correttivo ambientale”, emanato in attuazione della medesima delega relativa al d.lgs. n. 152/2006 (legge-delega n. 308/2004), è intervenuto sulla materia (all’articolo 1, comma 3) ed ha sostituito l’intera Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, compresi gli allegati, abrogando tutti gli articoli (da 4 a 52) relativi alle procedure di VAS e VIA previsti dalla versione originaria del decreto legislativo, non introducendo peraltro una specifica disciplina in materia di AIA (che all’epoca era contenuta nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59).

Successivamente, il legislatore nazionale è intervenuto con il decreto legislativo 20 giugno 2010, n. 128 «Mo-difiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69». Con tale provvedimento sono state apportate nu-merose modifiche alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e soprattutto è stato abrogato il decreto legisla-tivo 18 febbraio 2005, n. 59, che disciplinava la materia relativa all’AIA, i cui contenuti sono stati traslati nella Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 introducendo il Titolo III-bis L’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 sono state apportate ulteriori importati modifiche, a tal proposito si segnala quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali», che è intervenuto in merito alla disciplina in materia di AIA e dal recente decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determminati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 del-la legge 9 luglio 2015, n. 114» che ha modificato la disciplina in materia di VIA.

Schema strutturale della Parte Seconda La Parte Seconda, è ora suddivisa nei seguenti titoli: • titolo I «Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione di incidenza e

l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)» (articoli 4-10); • titolo II «Valutazione ambientale strategica» (articoli 11-18); • titolo III «Valutazione di impatto ambientale» (articoli 19-29); • titolo III-bis «L’autorizzazione integrata ambientale»(articoli 29-bis - 29-quattuordecies); • titolo IV «Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere» (articoli 30-32-bis); • titolo V «Norme transitorie e finali» (articoli 33-36);

ed è corredata da tredici allegati: • allegato I «Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12»; • allegato II «Progetti di competenza statale»; • allegato II-bis «Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale»; • allegato III «Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»; • allegato IV «Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano»; • allegato IV-bis «Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19»; • allegato V «Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19»; • allegato VI «Contenuti del Rapporto ambientale di cui all’articolo 13»;

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• allegato VII «Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22»; • allegato VIII «Inquadramento generale (Categorie di attività industriali di cui all’art. 6, comma 13)»; • allegato IX «Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale»; • allegato X «Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se per-

tinenti per stabilire i valori limite di emissione»; • allegato XI «Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determina-zione

delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all’art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un’azione e del principio di precauzione e prevenzione»;

• allegato XII«Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all’allegato 8, soggetti ad auto-rizzazione integrata ambientale statale»;

• allegato XII-bis «Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l’applicazione dell’articolo 29-se-xies, comma 9-bis».

Principi generali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – VAS, di Valutazione di Impatto Ambientale – VIA e di Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA

Il titolo I della Parte Seconda al d.lgs. n. 152/2006 contiene i principi generali relativi alle procedure di: Valu-tazione Ambientale Strategica – VAS, Valutazione di Impatto Ambientale – VIA e Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA.

Valutazione Ambientale Strategica – VAS

Per quanto riguarda la procedura di VAS, vanno segnalati i seguenti aspetti: – a differenza delle altre due procedure disciplinate dalla Parte Seconda, non è possibile redigere un elen-

co dei piani e programmi sottoposti a VAS; l’articolo 6, al comma 2, nel riprendere la norma comunitaria (si veda articolo 3 della direttiva 2001/42/CE), prevede che debba essere effettuata una valutazione per i piani e i programmi: «a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agrico-

lo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione o comunque la realizzazione dei progetti e-lencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»;

– autorità competente ad effettuare la VAS è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del ma-re per i piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato; mentre, per i piani e pro-grammi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali, l’autorità compe-tente è l’amministrazione «con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata dalle leggi regionali o delle province autonome» (articolo 7);

– la VAS, così come la VIA, comprende le procedure di valutazione di incidenza previste dall’art. 5 del d.lgs. n. 357/1997 (articolo 10, comma 3).

Valutazione d’Impatto Ambientale – VIA

Il d.lgs. n. 152/2006 distingue la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da quella di Verifica di as-soggettabilità a VIA di un progetto. La prima «ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita» (art. 4, comma 1, lett. b)) e per questo quindi «individua, descrive e valuta» gli impatti ambientali di un progetto, intesi come gli «effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute u-mana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti …; territorio, suolo, acqua, a-ria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati.» (art. 5, comma 1, lett. c)). La Verifica di assoggettabilità a VIA ha la funzione di «valutare, ove previsto, se un pro-getto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al proce-dimento di VIA» (art. 5, comma 1, lett. m)).

Sono soggetti a procedura di VIA (art. 6, comma 7): a) i progetti elencati negli allegati II e III;

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b) i progetti elencati negli allegati II-bis e IV, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione che ricado-no, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991 o all’interno di siti della rete Natura 2000;

c) le modifiche o estensioni dei progetti degli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite previsti da tali allegati.

Sono soggetti a procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 6, comma 6) e, nei casi in cui l’esito di tale procedura abbia determinato che possono produrre impatti ambientali significativi e negativi, a successiva procedura di VIA: • i progetti dell’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di

nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, • le modifiche o le estensioni dei progetti degli allegati II, II-bis, III e IV, la cui realizzazione potenzialmente

possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III,

• i progetti degli allegati II-bis e IV (al di fuori dei casi previsti alla precedente lett. b)), in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal d.m. 30/3/2015.

L’autorità competente ad effettuare le procedure di VIA e di Verifica di assoggettabilità è (articolo 7-bis): a) il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i progetti degli allegati II e II-bis, b) la pubblica amministrazione individuata dalle leggi regionali o delle province autonome per i progetti

degli allegati III e IV.

In merito all’individuazione dei progetti assoggettati alle procedure di VIA e di Verifica di assoggettabilità, il d.lgs. n. 104/2017 ha introdotto una specifica disposizione tesa a definire i casi in cui «le modifiche, le esten-sioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti e-lencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda» comportino o meno l’assoggettamento dei relativi progetti a tali procedure. In base alla nuova norma, il proponente può chiedere all’autorità competente di ef-fettuare una “valutazione preliminare” del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare, de-corsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta l’amministrazione deve comunicare l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano in questi casi (articolo 6, comma 9).

Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA

In base alle previsioni di carattere generale contenute nel titolo I della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006: – sono soggette ad AIA (articolo 6, comma 13):

a) le attività elencate nell’allegato VIII alla Parte Seconda; b) le modifiche sostanziali delle attività indicate alla lett. a);

– le autorità competenti allo svolgimento della procedura di rilascio dell’AIA sono (articolo 7): • per i progetti relativi alle attività dell’allegato XII (Categorie di impianti relativi alle attività industriali di

cui allegato VIII, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale) alla Parte Seconda, che so-no sottoposti alla procedura di rilascio dell’AIA in sede statale, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

• per i progetti relativi alle altre attività soggette alla disciplina in oggetto «la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome».

Rapporti fra Verifica di assoggettabilità e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

L’art. 10, comma 1, prevede che in caso di progetti per i quali è prevista la procedura di Verifica di assogget-tabilità a VIA, l’autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo quando, al termine della proce-dura di Verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.

Rapporti tra Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di impatto Ambientale (VIA)

L’articolo 10 prevede, al comma 4, che la Verifica di di assoggettabilità a VIA «può essere condotta … nell’ambito della VAS» ed in tal caso le modalità di informazione del pubblico danno evidenza dell’integrazione procedurale. Inoltre, il medesiamo articolo, al comma 5, prevede che nella redazione dello studio di impatto ambientale relativo a progetti di opere o interventi la cui realizzazione è prevista nell’ambito di piani o programmi già sottoposti a VAS «possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale». Inoltre, il medesimo comma specifica che nel corso della redazione dei progetti e nella fase di valutazione degli stessi «sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS».

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TITOLO I PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA E L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA

AMBIENTALE (AIA) (1)

articolo 4 Finalità

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione: a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione de-

gli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente; [b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno

1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modifica-ta ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;]

b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pub-blici e privati (2);

c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (3).

[2. Il presente decreto individua, nell’ambito della procedura di Valutazione dell’impatto ambientale modalità di sem-plificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Ti-tolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto.] (4) 3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compati-bile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svol-gimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione. 4. In tale ambito: a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità

di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

[b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglio-re ambiente alla qualità della vita, provvedere al man-tenimento delle specie e conservare la capacità di ri-produzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso partico-lare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fat-tori: 1) l’uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima; 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 4) l’interazione tra i fattori di cui sopra.]

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capa-cità di riproduzione degli ecosistemi in quanto ri-sorse essenziali per la vita. A questo scopo essa in-dividua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposi-zioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c) (5).

c) l’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento prove-niente dalle attività di cui all’allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale (6).

1) La rubrica del Titolo I è stata così modificata dal d.lgs. n. 128/2010. 2) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 104/2017. 3) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 128/2010. La direttiva 2008/1/CE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integratge dell’inquinamento) (GUCE serie L334 del 17/12/2010), che è stata recepita nell’ordinamento na-zionale con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali». 4) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 128/2010. In origine era: «Il presente decreto individua, nell’ambito della procedura di valutazione dell’impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le pro-cedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, come parzialmente modifi-cato da questo decreto legislativo.». In seguito il comma in oggetto è stato abrogato ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 104/2017. 5) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104/2017. 6) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 128/2010.

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articolo 5 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il pro-

cesso che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della Seconda Parte del presente decreto, lo svolgi-mento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la va-lutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

[b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valuta-zione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il procedi-mento mediante il quale vengono preventivamente indivi-duati gli effetti sull’ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della Seconda Parte del presente decreto, ai fini dell’individuazione delle solu-zioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);]

b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della Parte Seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello stu-dio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del prov-vedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autoriz-zazione del progetto (1);

b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine di sti-mare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione;

b-ter) valutazione di incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti e tenuto conto degli obiettivi di conserva-zione del sito stesso (2);

[c) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quan-titativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positi-va e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di re-lazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismis-sione, nonché di eventuali malfunzionamenti;]

c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indi-retti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE (3); territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi inci-denti o calamità pertinenti il progetto medesimo (4).

d) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (5);

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi

1) La lettera b) è stata sostituita una prima volta dall’art. 2, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 128/2010 ed in origine era: «b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio;». In seguito è stata così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 104/2017. 2) Le lettere b-bis) e b-ter) sono state aggiunte dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 104/2017. 3) La direttiva 92/43/CEE del 21/5/1992 è relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUCE L 206 del 22/7/1992), mentre la direttiva 2009/147/CEè concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUCE L 20 del 26/1/2010). 4) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104/2017. 5) Il d.lgs. n. 42/2004, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», all’art. 2 (Patri-monio culturale) prevede che: «1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzio-nale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.».

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quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da

un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 13; [g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di al-

tri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valuta-zione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello in-formativo e di dettaglio almeno equivalente a quello pre-visto dall’articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ;]

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di det-taglio almeno equivalente a quello del progetto di fat-tibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (1), o co-munque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all’articolo 20 (2);

g-bis) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabi-lità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull’ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato IV-bis alla Parte Seconda del presente decreto (3);

[h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all’articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equiva-lente ai fini della valutazione ambientale;] (4)

[i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsio-ni di cui all’articolo 22;]

i) studio di impatto ambientale: documento che integra gli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 22 e alle indicazioni contenute nell’allegato VII alla Parte Seconda del presente de-creto (5);

1) Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» (Suppl. ord. alla GU 19/4/2016, n. 91) all’art. 23 (Livelli della progettazione per gli ap-palti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi), comma 5 e 6, prevede che: «5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'e-spletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fat-tibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elabora-zione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzio-nali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. ……. 6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, si-smiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e eviden-zia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energe-tici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.». 2) La lettera g) è stata sostituita una prima volta dall’art. 15, comma 1, lett a), del d.l. 24/6/2014, n. 91 «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gra-vanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, ed in origine era: «g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all’articolo 93 del decreto legislativo 12 a-prile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;». In seguito è stata così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2017. 3) La lettera g-bis) è stata aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2017. 4) Lettera abrogata dalll’art. 15, comma 1, lett. b), del d.l. 24/6/2014, n. 91 «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elet-triche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014. 5) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 104/2017.

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i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (1), e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92 (2);

i-ter) inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

i-quater) installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. È considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

i-quinquies) installazione esistente: ai fini dell’applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio o il provvedimento positivo di compa-tibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come “non già soggette ad AIA” se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

i-sexies) nuova installazione: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente (3); i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, opera o infrastruttura, di so-

stanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo; i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ov-

vero il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emis-sione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell’allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuo-riuscita delle emissioni dell’impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in conside-razione nella determinazione dei valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello equiva-lente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla Parte Terza del presente decreto;

i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale (4);

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente (5);

l-bis) modifica sostanziale: modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostan-ziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (6);

1) Il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 reca «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del com-bustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili». 2) Il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 91 «Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l’impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati» è stato abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206 «Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CEE, concernente l’impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati»; mentre il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 92 «Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l’emissione delibe-rata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati» è stato abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224 «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concer-nente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati». 3) Le lettere i-quater), i-quinquies), i-sexies), sono state così sostituite dall’art.1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 46/2014. In origine era: «i-quater) impianto: l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento; i-quinquies) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio, o il prov-vedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000; i-sexies) impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente;». 4) Le lettere i-bis), i-ter), i-quater), i-quinquies), i-sexies), i-septies), i-octies) e i-nonies) sono state aggiunte dall’art. 2, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 128/2010. 5) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 128/2010. In origine era: «l) modifica: la variazione di un piano, programma o proget-to approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente;». 6) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 128/2010. In origine era: «l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, pro-gramma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenzia-

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