Il tesseramento dei calciatori professionisti Dic2010...Professionisti Serie B, che sarà operativa...

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1 Il tesseramento dei calciatori professionisti Alessandro Flisi Dicembre 2010

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Il tesseramento dei calciatori professionisti

Alessandro Flisi

Dicembre 2010

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INDICE Introduzione Pag. 3 1 Il tesseramento ed il vincolo sportivo 5 2 Il tesseramento e la clausola compromissoria 6 3 Un inquadramento storico e giuridico del vincolo sportivo 9 4 La Legge 91/1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti 11 5 La sentenza Bosman e le conseguenze in materia di tesseramento 13 6 Il tesseramento e le Norme Organizzative Interne della FIGC 16 7 Il Regolamento della FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori 18 8 Una definizione dei calciatori italiani 19 9 Il tesseramento dei calciatori delle società professionistiche 21 10 Il contratto dei calciatori professionisti 22 11 Fac simile di modulo di offerta di contratto da calciatore professionista 26 12 L’accordo collettivo dei calciatori della Lega Pro 27 13 L’accordo collettivo dei calciatori delle Leghe di Serie A e di Serie B 29 14 Il modulo della “Variazione di tesseramento” 31 15 Le possibili tipologie della “Variazione di tesseramento” 32 16 Aggiornamento di Posizione per decadenza del precedente tesseramento 33 17 Il passaggio dei calciatori dilettanti al mondo professionistico 34 18 Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti 37 19 Fac simile di modulo di risoluzione consensuale del contratto 39 20 La cessione di contratto dei calciatori professionisti 40 21 La cessione temporanea di contratto 41 22 La cessione definitiva di contratto con accordo di partecipazione 43 23 Fac simile di accordo di partecipazione 45 24 Gli accordi preliminari di contratto 46 25 Tesseramento, trasferimento e svincolo dei calciatori giovani di serie 47 26 Il tesseramento dei calciatori giovani di serie 47 27 Il trasferimento dei calciatori giovani di serie 50 28 Lo svincolo dei calciatori giovani di serie 52 29 Il rapporto di addestramento 54 30 Fac simile di modulo di instaurazione del rapporto di addestramento tecnico 55 31 Il tesseramento di professionisti stranieri 56 32 Il tesseramento di giovani di serie stranieri 59 33 Premio alla carriera, indennità di formazione e meccanismo di solidarietà 61 34 Modalità di liquidazione e garanzie della campagna trasferimenti e tesseramenti 62 35 Il Codice di Giustizia Sportiva in materia di tesseramento 64 36 La Commissione tesseramenti 67 Sigle - Riferimenti bibliografici 1 68

1 1Curriculum di Alessandro FLISI

- Nato a Carpi il 30.05.1970, residente a Carpi (Tel. 339 5765781; E.Mail [email protected]).

- Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna nel 1996: voto finale 106/110. - Corso di specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport presso la Facoltà di Economia

dell’Università di Firenze nel 2000. - Abilitazione al ruolo di Direttore Sportivo FIGC, Indirizzo Amministrativo (Segretario), ottenuta

dopo il relativo Corso presso il Settore Tecnico di Coverciano nel 2003: voto finale 110/110. - Dirigente di calcio dal 1994 con mansioni principalmente di direttore generale, segretario e

responsabile del settore giovanile presso società, tra le quali: ASD Solierese (Eccellenza), AC Crevalcore (Serie D), Carpi FC 1909 (Serie D e II Divisione Lega Pro) ed AC Carpi (Serie C1).

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Introduzione

Il tesseramento è una delle materie più complesse che, tradizionalmente,

spettano ai segretari delle società di calcio, la cui delicatezza, oggigiorno più che mai, è diventata direttamente proporzionale all’importanza che ha assunto questo sport sia come partecipazione popolare che, a livello professionistico, per i riscontri economici connessi.

La consapevolezza della complessità e quindi della delicatezza della materia è stata la premessa di questo lavoro, che si è sviluppato proprio per approfondire tutta una serie di aspetti che, nella concitazione del periodo estivo, non è possibile affrontare se non sommariamente. Una premessa che coincide con una necessità di formazione che non può non essere che continua e permanente, rispetto alla quale una parte significativa si sostanzia proprio nel tesseramento che, nell’ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio, d’ora in avanti FIGC2, riguarda i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società, i tecnici ed infine i calciatori3.

L’oggetto di questo lavoro, dando seguito a precedenti esperienze4, è stato circoscritto al tesseramento dei calciatori di una società professionistica, lasciando a futuri progetti la suggestione di approfondire il tesseramento di tutte le altre figure che, a vario titolo, contraddistinguono i sodalizi delle Leghe di Serie A e di Serie B5, così come della Lega Pro6, partendo da quelle previste nei criteri sportivi ed organizzativi necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale7, al fine di poter essere ammessi ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche8.

2 La FIGC, come riportato al Comma 1 dell’Art. 1, “Definizione e natura”, dello Statuto, è “un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi”, i cui regolamenti federali, come riportato invece dal Comma 2, “disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell’ordinamento federale”. 3 Si veda l’Art. 36 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), “Il tesseramento”, Comma 1. 4 Si veda Alessandro FLISI, Il tesseramento dei calciatori, Dicembre 2003 - tesi finale del Corso per Direttore Sportivo promosso dal Settore Tecnico FIGC (voto finale 110/110), ed Alessandro FLISI, Il tesseramento dei calciatori dilettanti, Settembre 2008. 5 Con il Comunicato Ufficiale della FIGC N° 123/A del 08.06.2010 è stata deliberato dal Consiglio federale il riconoscimento, “ai fini sportivi, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, che sarà operativa dall’inizio della stagione 2010/2011”, così come il riconoscimento, “ai fini sportivi, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, che sarà operativa dall’inizio della stagione 2010/2011”, delegando, “a far data dal 1° luglio 2010, alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B l’organizzazione dei campionati e delle competizioni, così come oggi individuate nei rispettivi statuti”. Inoltre il Consiglio federale ha contestualmente emanato la norma transitoria, per la quale “le attività di natura tecnica-amministrativa facenti capo alla Lega Nazionale Professionisti (LNP) ed, in particolare, tutte quelle direttamente e/o indirettamente connesse alla ammissione ai campionati ed alla campagna trasferimenti, saranno gestite e svolte dalla medesima LNP, fino al 31 ottobre 2010, salvo diversa determinazione del Consiglio Federale”. 6 Con il Comunicato Ufficiale della Lega Professionisti di Serie C N° 193 del 30.06.2008, si rende noto che “l’assemblea delle società della Lega Professionisti Serie C, riunitasi in Firenze il 19 giugno 2008, ha deliberato la modifica della denominazione da Lega Professionisti Serie C a Lega Italiana Calcio Professionistico e conseguentemente del Logo come riportato in allegato; è stata del pari modificata la denominazione dei Campionati come segue: I^ Divisione – Girone A – Girone B; II^ Divisione – Girone A – Girone B – Girone C”. 7 Si veda l’Art. 8 dello Statuto, “Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche”, il quale al Comma 1 dispone che “il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l’ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo

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Questo lavoro, dopo una definizione iniziale dei concetti di tesseramento e di vincolo, prestando attenzione ad alcune delle più significative tappe della loro evoluzione, tra le quali la Legge 91 del 1981 e la sentenza Bosman del 1995, si concentra sui calciatori delle società professionistiche, vale a dire i professionisti ed i giovani di serie. In particolare si è preso in considerazione, da un lato, le aree tematiche che contraddistinguono il tesseramento dei calciatori di cui sopra, quali il tesseramento tout court, l’aggiornamento di posizione, la cessione di contratto ed infine il trasferimento e lo svincolo nel caso dei giovani di serie, sulla base di quanto disposto dalle Carte federali della FIGC9 e con una inevitabile attenzione alla parte relativa alla contrattualistica. E, dall’altro, è stata assunta la stagione calcistica 2010/11, con le modalità e le tempistiche contenute nei relativi Comunicati Ufficiali, quale esempio concreto di riferimento.

Ma soprattutto Il tesseramento dei calciatori professionistici non ha particolari pretese se non quella di cercare di portare un contributo nel riordinare questa materia negli appunti scritti e mentali principalmente di chi scrive. Con l’auspicio di contribuire altresì, se mai qualcuno dovesse leggere questo lavoro, a fornire spunti di riflessione e, perché no, anche qualche stimolo di approfondimento, complementare tuttavia ad una giusta umiltà ed alla disponibilità di mettersi sempre in discussione.

progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell’UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari”. In particolare, come recita il Comma 2, “ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall’UEFA per le proprie licenze”. 8 Il CU della FIGC N. 117/A del 25.05.2010, che ha approvato il sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, tra i Criteri Sportivi ed organizzativi del Titolo III, ha posto l’attenzione sulla necessità, con il contestuale tesseramento, di varie figure, tra le quali: il dirigente responsabile della gestione (Criterio N°7); il segretario generale e/o sportivo (Criterio N°8); il dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra (Criterio N°9 solo per le società di Serie A e Serie B); il Dirigente addetto agli ufficiali di gara per le gare interne della prima squadra (Criterio N°10 solo per le società di Serie A e Serie B); l’allenatore responsabile della prima squadra e l’allenatore in seconda (Criterio N°13); l’allenatore della squadra Primavera o Berretti (Criterio N°14); il Medico Responsabile sanitario (Criterio N°15); l’operatore sanitario (Criterio N°16); il responsabile amministrazione, finanza e controllo, il responsabile ufficio stampa, il responsabile marketing/commerciale, il responsabile del settore giovanile, gli allenatori del settore giovanile, il preparatore atletico della prima squadra (Criterio N°17 solo per le società di Serie A e Serie B). 9 Le Carte federali utilizzate sono tratte dal sito Internet della FIGC, www.figc.it e sono aggiornate al mese di Dicembre 2010.

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1 - Il tesseramento ed il vincolo sportivo

Lo Statuto della FIGC dispone come, tra le proprie funzioni, vi sia “la disciplina dell’affiliazione alla stessa FIGC di società e associazioni, nonché la disciplina del tesseramento delle persone”10. Alla FIGC aderiscano pertanto tramite l’affiliazione, sia le società11, e cioè tutti gli enti a struttura associativa indipendentemente dalla forma giuridica adottata, che le stesse persone fisiche, compresi quindi i calciatori, tramite il tesseramento12.

Il termine affiliazione si riferisce esclusivamente alle società, mentre il tesseramento riguarda solo le persone fisiche, pur attenendo entrambi alle rispettive acquisizioni dello status di membro. Il tesseramento lega alle federazioni le persone fisiche, tra le quali i calciatori, ma questo rapporto necessita della presenza di una società che ne faccia da tramite.

Nel caso dei calciatori questo legame è il vincolo sportivo. In questo senso si dovrebbe dire che il calciatore X è tesserato per la FIGC e vincolato alla società Y, ma di fatto si è affermata l’espressione impropria di un calciatore tesserato, anziché vincolato, con la propria società13.

Il tesseramento è un atto formale attraverso il quale una persona acquisisce lo status di membro di un ordinamento sportivo, che ha luogo con la firma della persona medesima, accompagnata, nel caso di atleti minorenni, dalla sottoscrizione degli esercenti la patria potestà, così come con la firma del legale rappresentante della società, su moduli predisposti dalle federazioni di riferimento14.

Il primo elemento di una ideale definizione del tesseramento presuppone che quest’ultimo sia riconosciuto solo a persone fisiche e sia volto all’acquisizione dello status di membro della federazione. E questo a fronte di una volontà che viene manifestata mediante la firma da parte della persona fisica di cui sopra, con la contestuale instaurazione di un vero e proprio rapporto contrattuale con la federazione e con l’accettazione delle proprie clausole statutarie e regolamentari.

Il secondo elemento di una ideale definizione del tesseramento presuppone una complementarità tra due rapporti, il tesseramento tout court ed il vincolo, dove la mancanza del primo presuppone il venir meno anche del secondo.

Il vincolo per i calciatori viene declinato all’insegna di due obblighi complementari. Il primo, a contenuto positivo, impone al calciatore di prestare la propria attività esclusivamente a favore della società per cui è vincolato. L’altro, di 10 Si veda lo Statuto della FIGC, Art. 3, “ Funzioni e obiettivi della FIGC”, Comma 1, lettera f). 11 Si veda l’Art. 15 delle NOIF, “Affiliazione”, il quale dispone al Comma 1 che “per ottenere l'affiliazione alla FIGC le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica: a) atto costitutivo e statuto sociale; b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi; c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco”. 12 Si veda lo l’Art. 39 delle NOIF, “Il tesseramento dei calciatori”, il quale dispone al Comma 1 che “i calciatori sono tesserati per la FIGC, su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori giovani, giovani dilettanti e giovani di serie possono essere tesserati anche successivamente a tale termine”. 13 Si veda Antonino DE SILVESTRI, “Il contenzioso tra pariordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio”, all’interno della Rivista di Diritto Sportivo, N° 3-4, Luglio/Settembre– Ottobre/Dicembre 2000, Rubbettino Editore. 14 Si veda Andrea SCARANO, Il vincolo sportivo nella pallacanestro, in Michele COLUCCI e Maria José VACCARO (A cura di), Vincolo sportivo ed indennità di formazione, 2010.

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carattere negativo, consiste nel divieto di praticare attività per altra società, risultando sanzionabili, in caso di violazione, sia il calciatore stesso, autore dell’eventuale doppio tesseramento15, che la società medesima16.

Lo Statuto della FIGC, dopo aver stabilito che “i calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani”, dispone che “i regolamenti federali disciplinano il vincolo sportivo e limitano la sua durata”, come sarà ripreso ed approfondito nel prosieguo di questo lavoro17. 2 - Il tesseramento e la clausola compromissoria Il tesseramento dei calciatori è disciplinato dall’articolo 39 delle NOIF18, il quale prevede che i calciatori siano “tesserati per la FIGC, su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva”.

Con il tesseramento i calciatori e tutti gli altri tesserati non solo si legano alla FIGC, ma si impegnano anche ad osservare, oltre alle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza, le disposizioni emanate dalla FIGC e dalle rispettive Leghe a partire dalle Carte federali sulla base della cosiddetta clausola compromissoria19.

L’intero sistema della FIGC si fonda proprio su questa clausola, attraverso la quale i numerosi soggetti, che gravitano intorno al mondo del calcio, “accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”20.

Fermo restando che la clausola compromissoria non possa considerarsi esclusiva ed assoluta, in quanto andrebbe in contrasto con numerosi principi costituzionali21, non

15 Si veda l’Art. 40 delle NOIF, “Limitazioni del tesseramento calciatori”, il quale al Comma 4 dispone che “non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”. 16 Si veda Andrea SCARANO, Il vincolo sportivo nella pallacanestro, in Michele COLUCCI e Maria José VACCARO (A cura di), Vincolo sportivo ed indennità di formazione, 2010. 17 Si veda lo Statuto della FIGC, Art. 7, “Le società”, Comma 2. 18 Si veda l’Art.39 delle NOIF, “Il tesseramento dei calciatori”, Comma 1. 19 Si veda l’Art. 30 dello Statuto, “Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria”, dove al Comma 1 si dispone che “i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale”. Inoltre si veda l’Art. 92 delle NOIF, “Doveri dei tesserati”, Comma 1. 20 Si veda l’Art. 30 dello Statuto, “Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria”, Comma 2. Tale disposizione viene riportata esplicitamente, seppure in caratteri minuti, nel modulo stesso di tesseramento che il calciatore e la Società devono sottoscrivere, assumendo così “l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati nella materia comunque riconducibile allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, ivi incluse la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserva la clausola compromissoria di cui all'Art.30 dello Statuto della FIGC”. 21 La clausola compromissoria non può considerarsi esclusiva ed assoluta per non entrare in conflitto con gli articoli 24 e 113 della Costituzione della Repubblica italiana, dove viene sancito come “tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”, così come “contro gli atti della

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si può negare come questo vincolo sia il pilastro dell’ordinamento giuridico della FIGC, così come di tutte le altre federazioni, a difesa dell’autonomia dello sport.

La clausola compromissoria prevede in particolare che le eventuali controversie tra i tesserati debbano essere risolte all’interno della giustizia sportiva. Nel caso di controversie “per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale”, queste devono essere “devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera”22.

I calciatori, all’atto del tesseramento, si impegnano pertanto ad accettare e riconoscere che ogni azione tendente ad eludere l’impegno della clausola compromissoria “determina sanzioni disciplinari sino alla misura della radiazione”. Tali sanzioni sono ribadite nel Codice di Giustizia Sportiva (CGS), il quale all’Art. 15, “Violazione della clausola compromissoria”, al Comma 1 dispone che “i soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia” della clausola in questione, “ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell’applicazione di sanzioni non inferiori a:

a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli

allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche”. Il Comma 2 inoltre dispone che “fatte salve eventuali diverse disposizioni, in

ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda: - per le società di Serie A da Euro 20.000,00 ad Euro 50.000,00; - per le società di Serie B da Euro 15.000,00 ad Euro 50.000,00; - per le società di Serie C da Euro 10.000,00 ad Euro 50.000,00; - per le altre società da Euro 500,00 ad Euro 20.000,00; - per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della Lega

Nazionale Professionisti (LNP) da Euro10.000,00 ad Euro 50.000,00; - per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della Lega

Professionisti Serie C (LPSC) da Euro 5.000,00 ad Euro 50.000,00; - per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da Euro 500,00 ad

Euro 20.000,00”. Infine il Comma 3 dispone che “nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria da

parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli

pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa”. 22 Si veda l’Art. 30 dello Statuto, “Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria”, Comma 3, il quale inoltre dispone che “non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie decise in primo grado dalla Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo”.

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Organi della giustizia sportiva o devolute all’arbitrato si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio”23.

A seguito di reiterate violazioni della clausola compromissoria da parte di soggetti tesserati per la FIGC volte a coinvolgere i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)24, si poi reso necessario l’intervento dello stesso Stato italiano. Quest’ultimo nell’Agosto 2003 ha promosso il Decreto Legge N° 220, dove, dopo aver ribadito l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale25, ha previsto espressamente come siano riservate a quest’ultimo ed ai suoi giudici “l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati” all’ordinamento giuridico sportivo le materie di affiliazione e di tesseramento. Questa disposizione è apparsa fin da subito molto pretenziosa, soprattutto alla luce dell’importanza economica oggigiorno assunta dal calcio professionista, tant’è che la Legge di conversione del 14 Ottobre 2003 del Decreto ha successivamente soppresso la precedente previsione26, lasciando alla competenza del giudice ordinario del TAR del Lazio, con sede a Roma, tutte le controversie riguardanti l’affiliazione ed il tesseramento27.

23 Si veda il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (CGS), approvato dal Commissario Straordinario in data 31 marzo 2007 (CU FIGC N° 93 del 31.03.2007) e poi rivisto in data 21 giugno 2007 (CU FIGC N°19 del 21.06.2007), entrando in vigore dal 1° luglio 2007 24 L’estate del 2003, con il “caso Catania”, ha visto una delle più complicate diatribe legate al calcio professionistico degli ultimi tempi, che ha messo per l’ennesima volta a dura prova la clausola compromissoria. 25 L’Art. 1, “Principi generali”, della Legge 17 Ottobre 2003, n. 280 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), al Comma 1, dispone che “la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”. In particolare, come previsto dal Comma 2, “i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”. 26 L’Art. 2, “Autonomia dell'ordinamento sportivo”, della Legge 280/ 2003, al Comma 1, stabilisce che “in applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. La lettera c) che prevedeva “l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati” nella Legge di conversione è stata soppressa. Il Comma 2 dell’Art. 2 dispone pertanto che “nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo”. 27 L’Art. 3, “ Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”, della Legge 280/ 2003, al Comma 1, stabilisce che “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”. Al Comma 2 dell’Art. 3 della Legge 280/ 2003 infine si dispone che “la competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio”. Rispetto a questo argomento si veda l’articolo di Mattia

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Lo Statuto della FIGC, tuttavia, “fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente”, prevede che “il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali28. 3 - Un inquadramento storico e giuridico del vincolo sportivo

Da un punto di vista storico, il vincolo calcistico è sorto in Inghilterra29 alla fine

del XIX secolo allo scopo di riequilibrare i tornei, al fine di regolare la tendenza, affermatasi sin da allora nei club finanziariamente più potenti, di ingaggiare i calciatori migliori. Esso fu visto come una sorta di accordo tra le varie società volto ad autolimitare la possibilità di concorrenza tra le stesse in tema di ingaggio degli atleti e trovò spazio, seppur con sfumature diverse, anche all’interno delle altre Federazioni.

Il vincolo in Italia, inteso come diritto di una società di avvalersi in modo esclusivo delle prestazioni di un calciatore, nonché il potere di precludere al medesimo di prestare la propria opera al servizio di altra società30, ha avuto varie fasi e differenti limitazioni a seconda anche e soprattutto dello status dei calciatori stessi, che per le Carte federali, si riassumono in “Professionisti, Dilettanti e Giovani”31.

In origine, nonostante una distinzione oggettiva tra calciatori dilettanti e professionisti, dove i primi, facendo dello sport un mezzo di svago e di benessere, praticavano l’attività sportiva senza alcun fine di lucro, mentre i secondi facevano dello sport la principale attività al fine di conseguire un guadagno, per quanto concerneva il vincolo, non vi era alcuna distinzione poiché sia gli uni che gli altri erano vincolati alle società di appartenenza, che potevano pienamente disporre delle loro prestazioni.

GRASSANI, “Giustizia, diventa legge il decreto stoppa-Tar”, all’interno de Il Sole 24 Ore Sport del 17-30 Ottobre 2003. 28 Si veda l’Art. 30, Comma 4 dello Statuto, “Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria”. Il Comma 5 del medesimo articolo infine dispone che, “in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento”. 29 La patria del calcio moderno è notoriamente l’Inghilterra ed in particolare i college britannici, dove questo disciplina sportiva nel XIX secolo nacque come sport d'élite, inizialmente praticato dai giovani delle scuole più ricche e delle università, le quali tuttavia giocavano ognuna secondo le proprie regole. Nel 1848, all’Università di Cambridge, fu organizzato una riunione con altri undici rappresentanti delle varie scuole e club inglesi, tra i quali Eton, Harrow, Rugby, Winchester e Shrewebury, per trovare un punto d'incontro, da cui sortirono le prime basilari regole del calcio. Il 24 ottobre 1857 a Sheffield, Nathaniel Creswick fondò la prima squadra di calcio della storia, lo Sheffield FC, e pochi anni dopo, il 26 ottobre 1863 a Londra venne fondata la Football Association, prima federazione calcistica nazionale che unificò definitivamente il regolamento. 30 Anna TANZI, Le società calcistiche. Implicazioni economiche di un “gioco” , Giappichelli Editore, Torino, 1999. 31 L’Art. 7 dello Statuto, “Le società”, al Comma 1 prevede che “le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”, così come al Comma 2 dispone che “i calciatori siano qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. I regolamenti federali disciplinano il vincolo sportivo e limitano la sua durata”.

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Le società sportive professioniste, in particolare, non solo consentivano, con il tesseramento, l’ingresso dell’atleta nella comunità sportiva, ma in qualche modo lo legavano a sé, dapprima provvedendo alla sua formazione atletica, e, successivamente, costituendo un vincolo in base al quale spettava alla sola società decidere le sorti del rapporto stipulato con i propri atleti, i quali dal canto loro non avevano né libertà contrattuale né diritto di recesso: in base al vincolo sportivo le sorti dell’atleta erano affidate esclusivamente alla società titolare del relativo cartellino, la quale poteva decidere, anche senza il consenso del soggetto interessato, la cessione dell’atleta ad altra società, dietro il versamento di un corrispettivo.

Il vincolo a carico dell’atleta era dunque di un’intensità che rimandava ad una sorta di “titolo di proprietà” sull’atleta, visto come un bene della società sportiva detentrice del relativo cartellino, con conseguenze incompatibili con la dignità della persona e con il principio di libertà del lavoro.

La dottrina in materia si è via via sviluppata, mostrando posizioni contrastanti: benché l’indirizzo dominante, in linea con l’orientamento prevalente in giurisprudenza, propendesse per la natura subordinata dell’attività del professionista sportivo32, non mancarono autori che aderirono alla tesi del rapporto di lavoro autonomo, nonché un orientamento che, rilevando le imprecisioni delle altre due tesi, considerava il rapporto intercorrente tra atleta e società sportiva come atipico.

Negli Anni Settanta si affermò la necessità, particolarmente sostenuta dall’associazione sindacale di categoria dei calciatori33, di regolare per legge il rapporto tra le società e gli sportivi professionisti, in quanto l’incertezza sulla qualificazione del rapporto tra atleta e sodalizio di appartenenza e l’indifferenza dell’ordinamento statuale verso le esigenze proprie del mondo dello sport rendevano del tutto instabile l’equilibrio su cui poggiava la regolamentazione di discipline agonistiche di largo seguito.

La precarietà di questa situazione venne evidenziata con chiarezza nell’estate del 1978 da un decreto del pretore milanese Giancarlo Costagliola, che, a seguito di un esposto del presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, bloccò lo svolgimento del calcio-mercato sul presupposto che il trasferimento dell’atleta da una società all’altra, dietro il versamento di un “indennizzo”, contrastava con la legge 29 aprile 1964, n. 264 (legge sul collocamento), contenente il divieto di ogni forma di intermediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro subordinato. In particolare, tale decreto inibiva ai rappresentanti delle società calcistiche della Lega Professionisti di svolgere trattative o stipulare contratti aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori ad altra società, salva restando la facoltà per i singoli calciatori di contrarre direttamente con la società calcistica, richiedendo il proprio ingaggio, sempreché venisse rilasciato il previsto nulla-osta per il passaggio da azienda ad azienda.

Questo provvedimento rendeva ormai non più procrastinabile una decisione sulla natura giuridica del rapporto di lavoro degli atleti professionisti e, dopo alcuni tentativi inconcludenti34, il 26 ottobre 1979 veniva presentato, da apposita commissione di studio 32 Al fine di dirimere la problematica degli sportivi professionisti, la Corte di Cassazione è intervenuta, nel 1971, confermando la natura di lavoro subordinato del rapporto di lavoro sportivo, pur in presenza di caratteristiche sue proprie non in grado, comunque, di modificarne la natura giuridica (si veda Cass. S.U., 26 gennaio 1971, n. 174, in Riv. dir. sport., 1971). 33 L'Associazione Italiana Calciatori (AIC) è l’organizzazione fondata nel 1968 che tutela ed assiste i calciatori professionisti e dal 2000 anche i calciatori dilettanti. 34 Tra i tentativi vi fu il decreto legge 14 luglio 1978, n. 367, detto “decreto Costagliola”, volto a rimuovere le conseguenze dell’azione intrapresa dal Pretore milanese che rischiavano di bloccare l’inizio del campionato di calcio della stagione 1978/1979.

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istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un disegno di legge (atto Senato n. 400) per la risoluzione del citato problema.

La normativa contenuta in questo disegno di legge riguardava, al Capo I, lo sport professionistico, comprendente la definizione dello status giuridico dello sportivo professionista e dell’attività da questi prestata, nonché la natura del rapporto intercorrente tra i professionisti sportivi e le società, al Capo II, la regolamentazione degli aspetti societari, al Capo III, presentava norme di carattere tributario, e infine al Capo IV disposizioni transitorie e finali: in particolare, nell’ambito della qualificazione dello status giuridico dell’atleta professionista (Capo I), questi veniva considerato “lavoratore autonomo” che svolge la propria prestazione sottoforma di collaborazione coordinata e continuativa con una società sportiva.

Il provvedimento in esame venne approvato al Senato, in prima lettura, nella sua impostazione iniziale, soddisfacendo così la necessità di certezze giuridiche circa lo status dello sportivo professionista e della sua attività, e disciplinando gli istituti che più direttamente lo interessavano, quali l’abolizione del vincolo sportivo, la cessione del contratto, l’indennità di preparazione e promozione, nonché la tutela sanitaria e previdenziale. Ci si trovava però in un periodo in cui era forte la spinta, in dottrina e in giurisprudenza, a ricondurre il rapporto di lavoro sportivo nello schema giuridico del lavoro subordinato: infatti, presentato alla Camera dei Deputati, l’impostazione originaria del disegno di legge venne completamente ribaltata: il testo elaborato dalla Camera dei Deputati costituisce sostanzialmente il contenuto della l. 91/1981, la quale detta ancora oggi le norme regolatrici del professionismo sportivo, in qualunque disciplina atletica venga praticato, e che ha cercato di impostare realisticamente l’identificazione della posizione degli atleti professionisti, pur prendendo atto della specialità con la quale la subordinazione si presenta in questo genere di rapporto.

La legge 23 marzo 1981, N°91, sancì l’abolizione del vincolo nel settore professionistico, che fu completato successivamente, con la sentenza Bosman del Dicembre 1995, la quale determinò anche il superamento di determinati indennizzi posti a fine contratto, che di fatto continuavano a ridimensionare un’effettiva libera circolazione dei calciatori professionisti. 4 - La Legge 91/1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti

La Legge 23 Marzo 1981, N° 91, “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, è una delle pietre miliari del rapporto tra l’ordinamento giuridico dello Stato e quello sportivo, con particolare attenzione al calcio, ed ancora oggi, nonostante alcune sostanziali modifiche35, è il punto di riferimento in materia di sport a livello professionistico.

Tale legge va guardata nell’ottica dei rapporti tra l’ordinamento generale dello Stato e l’ordinamento sportivo. Da un lato, come si evince nell’Art. 1 (Attività sportiva), per il quale “l’esercizio della attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”, questa norma rappresenta un limite sia per le eventuali intromissioni dell’ordinamento sportivo

35 Il testo della legge del 1981 è stato aggiornato dalle modifiche apportate dal Decreto Legge 20 settembre 1996 N° 485, convertito dalla Legge N°586 del 18 novembre 1996, recependo quanto sancito dalla Corte di giustizia europea, nella sentenza N° 415 del 15 Dicembre 1995, diventata famosa come “sentenza Bosman”.

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propriamente detto, sia nei confronti dello stesso ordinamento generale, il quale non può introdurre normative che prevedano impedimenti non consentiti. Dall’altro la legge rivendica alla potestà legislativa statale la disciplina dei rapporti tra gli operatori dello sport e le società e Federazioni per quanto attiene la prestazione dell’attività sportiva come attività di lavoro, salvo poi ridistribuire ambiti di intervento normativo alle Federazioni stesse e alla contrattazione sindacale36.

L’importanza storica di questa norma sta nell’aver definito il professionismo sportivo, impostandolo su due elementi fondamentali: la presenza di un contratto di lavoro e l'abolizione del vincolo sportivo.

L’Art. 2 (Professionismo sportivo) della Legge 91/1981 dispone in particolare che “sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”. In primo luogo questa legge ha stabilito che “la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato”37 , che si concretizza mediante “assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo” predisposto dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate38.

Tale contratto “può contenere l’apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto”, con la possibilità che possa essere rinnovata “fra gli stessi soggetti”. Così come “è ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali”39. Con l’avvento della Legge 91/81 pertanto non si parla più di trasferimento, ma di cessione del contratto dei diritti di prestazione sportiva del calciatore, il quale non è più

36 Si veda Gabriele NICOLELLA, La legge 23 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo, in http://www.finanzaediritto.it. 37 Si veda l’Art. 3, “Prestazione sportiva dell’atleta”, della Legge 91/1981 per il quale “la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”. 38 Si veda l’Art. 4, “Disciplina del lavoro subordinato sportivo”, il quale, oltre a prevedere che “il contratto tipo” sia “predisposto conformemente all’accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”, cosa nel calcio professionismo abbastanza disattesa, dispone che “la società ha l’obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l’approvazione. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli”. 39 Si veda l’Art. 5, “Cessione del contratto” della Legge 91/1981.

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considerato un bene da scambiare tra le società, ma diventa un soggetto giuridico, libero di far valere la propria forza contrattuale nei confronti della controparte. Inoltre la Legge 91/1981 ha stabilito anche e soprattutto l’abolizione del vincolo sportivo, quale limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta professionista, prevedendo che, cessato un rapporto contrattuale, quest’ultimo sarebbe stato libero di stipulare un nuovo contratto. Alle singole federazioni sportive nazionali veniva tuttavia concessa la possibilità di stabilire il versamento, da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto, di una indennità di preparazione e promozione dell’atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport. Una possibilità che fu fin da subito recepita dalla FIGC40.

In altre parole, anche se veniva abolito il vincolo sportivo, di fatto l’essenza del vincolo sopravviveva con l’indennità di preparazione e promozione in quanto una società, per garantirsi le prestazioni di un calciatore in scadenza di contratto e perciò “svincolato”, doveva pagare un indennizzo che poteva essere molto elevato. Al termine del contratto il calciatore poteva scegliere la sua nuova destinazione soltanto tra quei club che erano disposti a versare l’indennizzo alla vecchia società di appartenenza41. 5 - La sentenza Bosman e le conseguenze in materia di tesseramento

La Corte di giustizia europea, nella sentenza N° 415 del 15 Dicembre 1995,

diventata famosa come “sentenza Bosman” 42, in primo luogo ha sancito che se un

40 Si veda l’Art. 16 della Legge 91/1981, “Abolizione del vincolo sportivo”, per il quale “le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta professionista, individuate come “vincolo sportivo“ nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all’età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società”. 41 Anna TANZI, Le società calcistiche. Implicazioni economiche di un “gioco” , 1999. 42 Una delle più importanti e devastanti trasformazioni dello sport europeo è scaturita da un episodio marginale che ha trovato quale protagonista, suo malgrado, il calciatore professionista belga Jean Marc Bosman. Quest’ultimo, nell’estate del 1990, fu inserito dal Royal Club Liegeois (RCL), società belga di Serie A, nell'elenco dei calciatori a fine contratto e come tali cedibili sulla base di indennità di formazione come previsto dalle normative FIFA di allora. Una società francese di serie B, l’US Dunquerque, si rese disponibile a tesserarlo ed il 27 luglio 1990 fu stipulato fra il RCL ed il Dunkerque un contratto che prevedeva il trasferimento temporaneo di Bosman per un anno, a fronte del versamento al RCL di un'indennità di 1.200.000 Franchi belga, che sarebbe stata liquidata nel momento in cui la Federazione calcio francese (FFF) avesse ricevuto il certificato di trasferimento rilasciato dalla federazione calcio belga (URBSFA). Entrambi i contratti, quello fra la società di Dunkerque e il RCL e quello fra la stessa società francese e Bosman, erano tuttavia sottoposti ad una condizione sospensiva secondo cui il certificato di trasferimento avrebbe dovuto essere inviato dall'URBSFA alla FFF anteriormente alla prima partita della stagione, in programma il 2 agosto 1990. Il RCL, tuttavia, dubitando della solvibilità del Dunkerque, non chiese all'URBSFA di trasmettere il certificato alla FFF, con la conseguenza che i due contratti rimasero inefficaci e Bosman rimase senza squadra. Sostenuto dal avvocato Jean Louis Dupont, divenuto poi celebre grazie proprio a questo caso, Bosman ricorse attraverso le vie legali, intendendo dinanzi al Tribunal de Première Instance di Liegi un'azione contro il RCL e sottoponendo una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia europea sulla base di una presunta illegittimità degli indennizzi da versare per i trasferimenti di calciatori senza contratto e di un contrasto con il diritto comunitario delle norme che limitavano l'utilizzo di calciatori stranieri. La sentenza della Corte di giustizia europea N° 415 del 15 dicembre 1995, e quindi molti anni dopo, diede clamorosamente ragione a Bosman, la cui carriera calcistica tuttavia terminò con un mesto declino tra fugaci apparizioni presso società francesi e belghe di

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giocatore professionista, cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (EEE), sia in scadenza di contratto, l’ultima società che ha usufruito delle proprie prestazioni sportive, sulla base del diritto comunitario della libera circolazione dei lavoratori, non solo non può impedire al giocatore di stipulare un nuovo contratto con un’altra società calcistica di un altro Stato membro, ma non ha neppure diritto ad un’indennità di trasferimento.

L’indennità di trasferimento a fine contratto inoltre, a parere della Commissione europea, è in contrasto anche con il principio della libera concorrenza, estendendo così l’incompatibilità delle indennità di cui sopra con il diritto comunitario anche nei trasferimenti all’interno dei singoli Stati membri dell’UE e dell’EEE e nei trasferimenti di calciatori di Paesi terzi, ma che comunque coinvolgono società sportive dei singoli Stati membri.

In secondo luogo la Corte, sempre per incompatibilità con il diritto comunitario della libera circolazione dei lavoratori, ha sancito come non siano consentite limitazioni non solo nel tesseramento, ma anche nelle singole gare, concernenti la nazionalità dei giocatori professionisti, se cittadini di uno Stato membro dell’UE. In questo senso i giudici di Lussemburgo, con la sentenza Bosman, hanno consentito fin da subito alle squadre europee di schierare, sia nelle manifestazioni nazionali che nelle coppe europee, tutti gli stranieri comunitari del proprio organico. Tali limitazioni sono ammissibili solo rispetto alle partite fra rappresentative nazionali dei vari Paesi, per motivi attinenti unicamente allo sport in quanto tale.

Infine la sentenza Bosman e gli sviluppi successivi hanno evidenziato come le istituzioni dell’UE, pur riconoscendo la grande importanza sociale dello sport e specialmente del calcio, abbiano ritenuto che nessuno degli argomenti prospettati dalle organizzazioni internazionali calcistiche, tra i quali un’analogia fra sport e cultura, settore nel quale l’UE dispone solo di competenze limitate, potessero giustificare certe specificità, come gli indennizzi e le limitazioni dei calciatori sulla base della nazionalità. Specificità che non è stata accolta neppure quando si è cercato di giustificarla, al fine di tutelare i settori giovanili e le piccole società che su questi ultimi hanno concentro i loro sforzi per sopravvivere.

Lo Stato italiano, a fronte della sentenza Bosman, fu costretto a rivedere le disposizioni della Legge 91/1981 volte a regolare lo sport professionista sulla base di un lungo iter legislativo, che si concluse con l’adozione del Decreto Legge 20 Settembre 1996, N° 486, meglio conosciuto come “Decreto Veltroni”, poi convertito nella Legge 18 Novembre 1996, N° 56843.

seconda e terza categoria, al punto che si ipotizzò un vero e proprio boicottaggio da parte delle società europee che avrebbero potuto ingaggiarlo. La sentenza N° 415 /1995 della Corte di giustizia europea è consultabile nel sito Internet dell’Unione europea, http://europa.eu.int/. Sul caso Bosman si veda anche Pippo RUSSO, “L’Europa di Bosman” in Il Mulino, N° 6 Nov / Dic 1997, Bologna, così come Luca FERRATO e Jvan SICA, I dieci anni che sconvolsero il calcio, Edizione Zona, Civitella in Val di Chiana (Ar), 2010. 43 L’intervento legislativo dello Stato italiano conseguente alla sentenza Bosman fu caratterizzato da una prima risposta normativa avvenuta con il Decreto Legislativo (DL) 17 Maggio 1996, N° 272, il quale non conobbe la sua conversione in legge. Data però la delicatezza della materia, fu riproposto un nuovo DL (22 Luglio, N° 383), che ancora una volta, allo scadere dei sessanta giorni previsti dalla Costituzione italiana, non fu convertito in legge dal Parlamento. Infine si arrivò ad un’ultima reiterazione a mezzo del DL 20 Settembre 1996, N° 485, convertito finalmente nella Legge 18 Novembre 1996, N° 586 (Anna TANZI, Le società calcistiche. Implicazioni economiche di un “gioco” , 1999, pagg. 36-38).

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La novità sostanziale di questo atto normativo, per quanto concerne il tesseramento, è stata naturalmente l’abolizione dell’indennità di preparazione e promozione prevista dalla vecchia Legge 91/1981, superando l’obbligo di pagare un indennizzo per acquisire i diritti alle prestazioni sportive di un giocatore precedentemente a fine contratto.

Al tempo stesso la Legge 568/96, al posto dell’indennità di preparazione, ha introdotto il cosiddetto “premio di addestramento e formazione tecnica” nel caso di primo contratto a favore della società presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. Premio che deve essere reinvestito dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi44. Previsione che è stato ripresa anche dalle Carte federali della FIGC, le quali nelle NOIF dispongono che, “a seguito della stipula da parte del calciatore non professionista del primo contratto da professionista, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica”45.

La sentenza Bosman ha determinato fin da subito l’introduzione nelle Carte federali dell’equiparazione tra i calciatori professionisti italiani con quelli degli altri Paesi comunitari e quelli dello Spazio economico europeo. Oggigiorno le NOIF prevedono puntualmente che “le società che disputano i Campionati organizzati dalla LNP e dalla LPSC possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'UE (ed all'EEE)”46.

Per quanto riguarda il tesseramento dei calciatori professionisti extracomunitari, la questione è sempre stata più complessa e da alcuni anni a questa parte le Carte Federali sono integrate da un Comunicato Ufficiale della FIGC che si rifà all’Art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo 286/199847, il quale dispone che, “con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale

44 La L. 568/96 ha modificato il titolo dell’Art. 6 della L. 91/81, passando dalla vecchia versione “Indennità di preparazione e promozione” all’attuale “Premio di addestramento e formazione tecnica”, abrogando inoltre il 1° comma dove si riconosceva proprio il versamento dell’indennità di preparazione e promozione dell’atleta professionista a fine contratto da parte della nuova società a quella vecchia. Inoltre sempre l’Art. 6 della L. 568/96 stabilisce che “nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile”. Infine si dispone che “il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi”. 45 L’Art. 99 delle NOIF, “Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica”, dispone in particolare, al Comma 1, che, “a seguito della stipula da parte del calciatore non professionista del primo contratto da professionista, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l’allegata Tabella “B” [riportata successivamente], che costituisce parte integrante del presente articolo. L’importo di tale premio è certificato dall’Ufficio del Lavoro della FIGC su richiesta della Società, associata alla LND, titolare del precedente tesseramento”. Il Comma 1 bis invece dispone che “Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica”. 46 Si veda l’Art. 40 delle NOIF “Limitazioni del tesseramento calciatori”, Comma 7. 47 Il comma 5 bis dell’Articolo 27 “Ingresso per lavoro in casi particolari” del decreto legislativo n. 286 del 25.07.1998, denominato “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, è stato introdotto dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, denominata “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”, meglio nota come “Legge Bossi-Fini”.

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italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili”. La situazione relativa al tesseramento dei calciatori professionisti extracomunitari per la Stagione Sportiva 2010/11 è stata disciplinata dal Consiglio Federale della FIGC con il Comunicato Ufficiale N° 6/A del 05.07.2010, che sarà analizzato successivamente.

6 - Il tesseramento e le Norme Organizzative Interne della FIGC

Le Carte federali lasciano alle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) il compito di definire il tema del tesseramento, dedicandogli uno spazio ad hoc dall’Art. 36 all’Art. 4248, anche se numerose altre sono le parti e gli articoli che, direttamente o indirettamente, affrontano la materia del tesseramento.

Dopo aver ricordato all’Art. 36 chi sono i tesserati dalla FIGC, vale a dire i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società, i tecnici e naturalmente i calciatori49, le Carte vanno ad approfondire vari aspetti delle figure di cui sopra, a partire dai casi per i quali è vietato il tesseramento, da “coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC” a “chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti”50.

Mentre l’Art. 37 è dedicato al “tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva”51 e l’Art. 38 al “tesseramento dei tecnici”52, dall’Art. 39 all’Art. 42 il filo conduttore è il tesseramento dei calciatori, spaziando da un preciso inquadramento dell’Art. 39 stesso in termini di tempistica, modulistica, aspetti formali

48 Si veda il Titolo 1, “Il tesseramento” della parte 2, “Le funzioni”, delle NOIF. 49 Si veda l’Art. 36 delle NOIF, “I tesserati”, Comma 1. 50 Si veda l’Art. 36 delle NOIF, “I tesserati”, Commi 6 e 7 . 51 Il Comma 1 dell’Art. 37 delle NOIF, “Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva”, dispone che “il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione”. 52 L’Art 38 delle NOIF, “Il tesseramento dei tecnici”, parte del presupposto del Comma 1 per il quale “i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere”, attraverso le società, “il tesseramento per la società” medesima “per la quale intendono prestare la propria attività” (Comma 1), sottintendendo come tra i tecnici non vi siano solamente gli allenatori, ma anche altre figure, tra le quali i preparatori atletici, i medici sociali e gli operatori sanitari ausiliari, come si evince dal Comma 4. Tale “tesseramento”, che è di competenza del Settore Tecnico, “ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali” (Comma 3), posto che alle leghe professionistiche spetta il compito di provvedere agli “adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici” (Comma 2).

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ed eventuali sanzioni, alle limitazioni degli Artt. 40 e 40 bis, fermo restando come non sia “consentito il tesseramento contemporaneo per più società”53.

La parte delle NOIF relative al tesseramento si sviluppa poi con l’Art. 40 ter sulla “Commissione Operazioni Estere” 54, l’Art. 41 sul “Tesseramento militare” 55 ed infine l’Art. 42 sulla “Revoca del tesseramento”. Quest’ultimo Articolo prevede che “il tesseramento possa essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato: a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 156, 257 e 358, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento; b) per inidoneità fisica dei calciatori a termini dell'art. 43, comma 5: in tal caso la revoca ha effetto immediato; c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione”.

Un’ulteriore significativa parte in materia di tesseramento è quella dedicata ai “Rapporti tra società e calciatori” 59, che si sviluppa dall’Art. 91 all’Art. 117 delle NOIF, dove, oltre ai doveri dei tesserati, agli accordi economici, ai premi di preparazione e via dicendo, una particolare attenzione viene attribuita ai trasferimenti, alle cessioni dei contratti ed agli svincoli, come si vedrà meglio successivamente.

53 Si veda l’Art. 40 delle NOIF, “Limitazioni del tesseramento calciatori”, Comma 4. 54 L’Art. 40 ter delle NOIF, “Commissione Operazioni Estere”, dispone al Comma 2 come quest’ultima abbia “il compito di vigilare sulla trasparenza e sulla linearità delle operazioni di acquisizione di calciatori professionisti provenienti da Federazioni estere”. Tale “controllo”, come disposto dal Comma 3, “si attua, di concerto con gli Uffici Federali competenti, attraverso l'esame degli atti depositati presso la Federazione; la richiesta alla Federazione di provenienza di documentazione e di chiarimenti; la verifica della rispondenza degli adempimenti realizzati alla documentazione depositata o acquisita”. Infine il Comma 4 evidenzia come “l'esito positivo del controllo” sia “condizione per il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Nazionale Professionisti e per il conseguente tesseramento”. 55 L’Art. 41 delle NOIF, “Il tesseramento militare”, dispone al Comma 1 che “il calciatore, chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva fuori della Provincia ove ha sede la società per la quale è tesserato, ha diritto di ottenere, entro il 31 dicembre, il tesseramento militare a favore di altra società, purché essa abbia sede nella provincia in cui egli presta servizio militare o in provincia limitrofa sempreché, in quest'ultimo caso, questa non sia limitrofa alla provincia sede della società di appartenenza. Tale diritto viene riconosciuto in presenza delle seguenti ulteriori condizioni: a) la società per la quale è richiesto il tesseramento militare non disputi il campionato nello stesso girone di quella titolare del tesseramento ordinario; b) la richiesta di tesseramento militare, trattandosi di calciatore professionista, sia accompagnata dal nulla-osta della società titolare del tesseramento ordinario e dall'accordo scritto tra questa ed il calciatore sulla variazione dei rapporti contrattuali per il periodo di tesseramento militare”. 56 “Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. II calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore”. 57 “Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori”. 58 “Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore”. 59 Si veda il Titolo VII, “Rapporti tra società e calciatori” della parte 2, “Le funzioni”, delle NOIF.

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7 - Il Regolamento della FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori

Il Comitato Esecutivo della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ai sensi dell’Art. 5 dello Statuto della FIFA stessa del 19 ottobre 2003, ha adottato il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori con i relativi allegati che ne formano parte integrante, la cui ultima versione è entrata in vigore dal 1° ottobre 200960.

Il Regolamento della FIFA è volto a definire le “regole generali e vincolanti relative allo status e all’idoneità dei calciatori a partecipare alle attività del calcio organizzato e al loro trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti”. “Il trasferimento di calciatori fra società appartenenti alla medesima Federazione è disciplinato dai regolamenti specifici emanati dalla Federazione competente … . Tali regolamenti devono contenere norme per la risoluzione delle controversie fra società e calciatori, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento”, così come “un sistema di indennità per quelle società che investono nella formazione e nell’istruzione dei giovani calciatori”61.

Per quanto concerne il tesseramento, il Regolamento della FIFA evidenzia come “un calciatore debba essere tesserato presso una Federazione per giocare per una società in qualità di professionista o di dilettante … . A seguito del tesseramento, il giocatore accetta di aderire agli Statuti e ai Regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni”.

“La Federazione che provvede al tesseramento è obbligata a fornire alla società per la quale il calciatore è tesserato il Passaporto del calciatore contenente tutte le informazioni relative al calciatore in questione. Il passaporto del calciatore deve indicare tutte le società per le quali quest’ultimo è stato tesserato a partire dalla stagione in cui ha compiuto il 12° anno di età” 62.

“I calciatori tesserati presso una Federazione possono essere tesserati presso una nuova Federazione solo quando quest’ultima abbia ricevuto il Certificato di trasferimento internazionale (CTI) dalla federazione di provenienza. Il CTI deve essere rilasciato a titolo gratuito e non è soggetto né a condizioni né a limiti di tempo. Qualsiasi disposto recante condizioni diverse è da considerarsi nullo e invalido. La Federazione che rilascia il CTI è tenuta a depositarne una copia presso la FIFA”63.

Inoltre il Regolamento della FIFA presta una particolare attenzione ai temi del “mantenimento della stabilità contrattuale fra professionisti e società” (Paragrafo 4) ed ai “trasferimenti internazionali di minori” (Paragrafo 6), che saranno ripresi ed approfonditi successivamente, così come all’”Indennità di formazione” ed ai “Meccanismi di solidarietà” (Paragrafo 7). Rispetto a questo ultimi due temi, il Regolamento della FIFA dispone che “alla/e società che provvedono alla formazione del calciatore viene corrisposta un’indennità di formazione: 1) quando il calciatore 60 L’attuale versione del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori è stata introdotta con la circolare N° 1206 del 13 ottobre 2009 che ha apportato una versione rivista, con particolare attenzione alla tutela dei minori. 61 Si veda il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori al Par. 1 “Disposizione introduttiva”, Art. 1 “Ambito di applicazione”, Commi 1 e 2. 62 Si veda il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori al Par. 3 “Tesseramento dei calciatori”, Art. 7 “Passaporto del calciatore”, Comma 1”. 63 Si veda il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori al Par. 3 “Tesseramento dei calciatori”, Art. 9 “Certificato di trasferimento internazionale”, Comma 1”.

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firma il suo primo contratto da professionista e 2) in occasione di ogni singolo trasferimento fino alla stagione in cui il giocatore compie il suo 23° compleanno. L’obbligo di corrispondere l’indennità di formazione sorge quando il trasferimento avviene nel corso o alla fine del contratto. Le disposizioni che disciplinano l’indennità di formazione sono contenute nell’allegato 4 del presente Regolamento” 64.

“Qualora un professionista venga trasferito prima della scadenza del suo contratto, la/le società che hanno contribuito alla sua istruzione e formazione riceveranno una parte dell’indennità corrisposta alla società di provenienza del calciatore (contributo di solidarietà). Le disposizioni relative al meccanismo di solidarietà sono riportate nell’allegato 5 del presente Regolamento” 65. 8 - Una definizione dei calciatori italiani

Lo Statuto della FIGC qualifica i calciatori in professionisti, dilettanti e

giovani66 . La medesima disposizione, seppure con una terminologia leggermente diversa, viene ribadita dalle NOIF, prevedendo come “i calciatori tesserati per la FIGC” siano “qualificati” in “professionisti, non professionisti e giovani”67.

I calciatori professionisti sono tali quando “esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserandosi per società associate nella Lega Nazionale Professionisti (LNP) o nella Lega Professionisti Serie C (LPSC)”, oggigiorno ridenominate, per la prima, in Lega Serie A e Lega Serie B, così come, per la seconda, in Lega Pro. Questa categoria di calciatori si differenzia in virtù della presenza di un “rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, che si costituisce mediante “assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia”68.

I calciatori dilettanti invece sono coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e che, “a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti (LND)”69 sulla base di un vincolo pluriennale tale potenzialmente “sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età”70. Per tutti i calciatori non professionisti è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato, fatta eccezione per “i

64 Si veda il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori al Par. 7 “Indennità di formazione e Meccanismi di solidarietà”, Art. 20 “Indennità di formazione”, Comma 1”. 65 Si veda il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori al Par. 7 “Indennità di formazione e Meccanismi di solidarietà”, Art. 21 “Meccanismo di solidarietà”, Comma 1”. 66 Si veda l’Art. 7 dello Statuto, “Le società”, al Comma 2. 67 Si veda l’Art. 27 delle NOIF, “I calciatori”, al Comma 1. La previsione delle NOIF è chiaramente identica a quella dello Statuto, anche se, come già evidenziava nel 2000 il Prof. De Silvestri, appare sempre più “evidente la necessità di procedere ad una riscrittura delle NOIF per adeguarne i relativi precetti alle nuove norme statutarie”. E questo a maggior ragione dopo la nuova approvazione dello Statuto della FIGC (si veda l’articolo di Antonino DE SILVESTRI, “Il contenzioso tra pariordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio”, 2000). 68 Si veda l’Art. 28 delle NOIF, “I professionisti”, ai Commi 1 e 2. 69 Tra i calciatori dilettanti della LND sono compresi anche quelli di sesso femminile, quelli del Calcio a Cinque ed infine quelli che svolgono attività ricreativa. 70 Si veda l’Art. 32 bis delle NOIF, “Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza”, Comma 1.

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rimborsi forfetari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali”, che possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della LND nel rispetto della legislazione fiscale e di quanto previsto dal CIO e dalla FIFA71.

Il Regolamento della FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori dispone al riguardo che “i calciatori che partecipano alle attività di calcio organizzato possono essere dilettanti o professionisti”. “Per professionista si intende un giocatore che abbia stipulato un contratto scritto con un società e che in cambio della propria prestazione riceva un pagamento superiore alle spese effettivamente sostenute nell’esercizio della prestazione calcistica. Tutti gli altri calciatori rientrano nella categoria dei dilettanti”72.

Per quanto concerne infine i giovani calciatori, questi ultimi si dividono in giovani tout court, giovani dilettanti e giovani di serie. Una distinzione determinata da tre elementi: l’aspetto anagrafico, la lega o il settore di appartenenza della società per la quale si è tesserati ed infine il tipo di vincolo.

I giovani sono i calciatori che hanno compiuto l'ottavo anno e che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il 16° anno73. I giovani possono essere tesserati per società associate nelle leghe o per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), sulla base di un vincolo alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto74.

I giovani dilettanti sono i calciatori tesserati da società della LND. Tale tesseramento può essere effettuato dal 14° anno di età, mentre diventa obbligatorio dal 16° anno di età, assumendo un vincolo pluriennale con la propria società. La qualifica di “giovani dilettanti” rimane sino al compimento anagrafico del 18° anno, quando il calciatore assume la qualifica di “dilettante/non professionista”75.

I giovani di serie infine sono i calciatori che, al compimento del 14° anno di età, “sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche”76. Questo tesseramento che, in teoria, dovrebbe essere l’anticamera di una successiva acquisizione dello status di calciatore professionista, a differenza dei dilettanti non scaturisce necessariamente al compimento del 18° anno. Infatti i giovani di serie, al momento del tesseramento, “assumono un particolare vincolo”, volto a “permettere alla società di addestrarli e prepararli

71 Si veda l’Art. 29 delle NOIF, “I non professionisti”. 72 Si veda il Regolamento della FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori al Cap. 2 “Status dei calciatori”, Par. 2 “Lo status dei calciatori: calciatori dilettanti e professionisti”, Commi 1 e 2. Il Par. 3, “Riacquisizione dello status di dilettante” inoltre dispone che “un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato di nuovo come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla sua ultima partita da professionista”. “Non è dovuta alcuna indennità a seguito della riacquisizione dello status di dilettante. Se un calciatore viene tesserato di nuovo come professionista entro 30 mesi da quando è divenuto dilettante, la società di destinazione sarà tenuta a corrispondere un’indennità di formazione” secondo quanto stabilito dal medesimo Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori. 73 Facendo riferimento ad esempio alla Stagione Sportiva 2010/11, l’ultima annata dei calciatori giovani, per le società dilettantistiche o di puro settore giovanile, può essere quella del 1994. 74 Si veda l’Art. 31 delle NOIF, “I giovani”. Il Comunicato Ufficiale della FIGC N° 22 del 21.06.2007 ha abolito, a partire dalla Stagione Sportiva 2007/08, il vincolo biennale, previsto dal Comma 3 dello steso Art. 31 delle NOIF. Tale norma prevedeva che il calciatore giovane “in età dai 12 ai 14 anni” poteva “assumere vincolo biennale con la società per la quale”chiedeva “il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la stessa società per la quale” era “già tesserato con il vincolo annuale”. 75 Si veda l’Art. 32 delle NOIF, “I giovani dilettanti”. 76 Si veda l’Art. 33 delle NOIF, “I giovani di serie”, Comma 1.

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all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età.

Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il giovane di serie ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico, e senza che ciò comporti l’acquisizione della qualifica di professionista, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società.

La società per la quale è tesserato il giovane di serie ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale, che va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale giovane di serie”77. 9 - Il tesseramento dei calciatori delle società professionistiche

Il tesseramento dei calciatori è disciplinato dall’articolo 39 delle NOIF78, il quale, al Comma 1, prevede che siano “tesserati per la FIGC, su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori giovani, giovani dilettanti e giovani di serie possono essere tesserati anche successivamente a tale termine”.

“La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla FIGC per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento”79.

Nel caso del tesseramento dei calciatori professionisti il Comma 3 dell’Art. 39 delle NOIF dispone che “la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. Detto visto dovrà essere comunicato, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica”. L'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività” 80, cosicché “le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l’assenso espresso della società titolare del precedente rapporto”81.

77 Si veda l’Art. 33 delle NOIF, “I giovani di serie”, Comma 2. 78 Si veda l’Art. 39 delle NOIF, “Il tesseramento dei calciatori”. 79 Si veda l’Art. 39, Comma 2, delle NOIF, “Il tesseramento dei calciatori”. 80 Si veda il Comunicato Ufficiale della Segreteria della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione”. Merita di essere evidenziata la differenza tra il tesseramento dei calciatori professionisti e quello dei calciatori dilettanti. Per questi ultimi, infatti, a stabilire “ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento”, è la data di deposito della richiesta oppure di spedizione, e quindi non di arrivo come nel caso dei calciatori professionisti, del plico postale contenente le medesime richieste. 81 Si veda il CU N° 135/A della FIGC, pubblicato in data 30.06.2010, mediante il quale il Consiglio federale ha deliberato l’emanazione delle “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione sportiva 2010/11 per società di Serie A, Serie B, Prima Divisione e Seconda Divisione”.

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Nel luglio 2009 è stato rimosso il vincolo dei 5 giorni lavorativi per le richieste di variazioni di tesseramento depositate dalle società di I e II Divisione della Lega Pro (ex C1 e C2), uniformandosi così alle Leghe di Serie A e Serie B82.

Il tesseramento dei calciatori professionisti ha luogo mediante la compilazione e la contestuale trasmissione della documentazione caratterizzata da 4 parti:

1) il modulo della FIGC, denominato “Variazione di tesseramento”; 2) il contratto; 3) il documento in bollo nel caso di cessione di contratto; 4) la dichiarazione certificativa del legale rappresentante della società che,

allegando la fotocopia del proprio documento d’identità, dichiara “ai sensi della legge 445/2000 e del D.M. 13.3.95”, che “l’atleta è in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria dell'attività sportiva in relazione anche agli adempimenti richiesti alla data odierna”.

Il tesseramento dei giovani di serie invece ha luogo mediante la compilazione e la contestuale trasmissione della documentazione caratterizzata da 3 parti:

1) il modulo della FIGC, denominato “Variazione di tesseramento”; 2) il documento in bollo nel caso di trasferimento; 3) la dichiarazione certificativa del legale rappresentante della società e

contestuale fotocopia del documento d’identità di quest’ultimo rispetto sempre all’idoneità medico-sportiva di cui sopra.

Rispetto al tesseramento dei calciatori delle società professionistiche, sono da segnalare due ulteriori eccezioni, vale a dire il tesseramento dei giovani di serie dell’annata del rapporto di addestramento tecnico, così come il tesseramento dei giovani dell’annata che hanno il diritto di stipulare il primo contratto di calciatore professionista, per i quali vi è una modulistica ed un iter particolare, che saranno ripresi ed analizzati successivamente.

Tutta la documentazione di cui sopra si può scaricare dal sito internet delle Leghe di riferimento, con la possibilità, fatta eccezione per l’instaurazione del rapporto di addestramento tecnico e del tesseramento come primo contratto da professionista, di compilarla e di trasmetterla pure on line. Trasmissione quest’ultima che, oggigiorno, ha tuttavia solamente una valenza statistica a livello di banche dati, in quanto a far fede rimane sempre il cartaceo che deve essere sempre depositato a mano oppure spedito via posta raccomandata in quadruplice copia. 10 - Il contratto dei calciatori professionisti

Le fonti normative che disciplinano i contratti dei calciatori professionisti sono la Legge 91/1981 “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, le Carte Federali della FIGC ed i due accordi collettivi di lavoro, uno per i calciatori della

82 La rimozione del vincolo dei 5 giorni lavorativi per le richieste di variazioni di tesseramento depositate dalle società della Lega Pro è stata introdotta con il CU della FIGC N° 33A del 29.07.2009, che ha appunto modificato il Comma 3 di cui sopra. Quest’ultimo prima di tale modifica prevedeva che, “per le società disputanti i campionati di Serie C1 e C2, le variazioni di tesseramento potranno essere rese esecutive da parte della Lega non prima di 5 giorni lavorativi dal giorno di deposito o di arrivo qualora la pratica venga depositata o pervenga completa e dal giorno di completamento della pratica stessa qualora la medesima venga integrata successivamente al deposito o all’arrivo, sempre che sussistano le condizioni regolamentari ed economiche previste”.

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Serie A e della Serie B, che è in vigore dal 1° luglio 2005, e l’altro per i calciatori della Lega Pro, che risale addirittura al 1° luglio1989.

La Legge 91/1981 dispone che “sono sportivi professionisti gli atleti … che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”83. Contestualmente tale Legge stabilisce che “la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato”84, sulla base di un “contratto tipo … predisposto conformemente all’accordo stipulato ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”, cosa nel calcio professionismo abbastanza disattesa, disponendo come la società “abbia l’obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l’approvazione”85.

Il contratto “può contenere l’apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto”, con la possibilità che possa essere rinnovata “fra gli stessi soggetti”. Così come “è ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali”86.

Ulteriori significative disposizioni in materia vanno dalla sostituzione di diritto di eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative rispetto a quelle del contratto tipo, alla previsione della “clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”87.

Le Carte Federali della FIGC riprendono le disposizioni della Legge 91/1981, precisando come i calciatori professionisti siano coloro che “esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità”, a fronte di un tesseramento “per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C”. Tale “rapporto di prestazione da professionista … si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità

83 Si veda l’Art. 2, “Professionismo sportivo”, della Legge 91/1981 “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”. 84 Si veda l’Art. 3, “Prestazione sportiva dell’atleta”, della Legge 91/1981, la quale stabilisce inoltre che “la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce … costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”. 85 Si veda l’Art. 4 “Disciplina del lavoro subordinato sportivo”. 86 Si veda l’Art. 5, “Cessione del contratto” della Legge 91/1981. 87 Si veda ancora l’Art. 4 “Disciplina del lavoro subordinato sportivo”, il quale prevede anche che “nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli”.

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previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia”88.

“II primo contratto da professionista può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva” 89. In particolare la società per la quale è tesserato il giovane di serie ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale, che va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale giovane di serie. Per quanto concerne la Stagione Sportiva 2009/10 in prospettiva della Stagione 2010/11, le società professionistiche hanno potuto proporre, da martedì 1° giugno a mercoledì 30 giugno 2010, con validità della data del timbro postale di spedizione o della data di deposito, ai calciatori nati nel 1990, ossia quelli che hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età nel 2009, la stipulazione del primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale90.

L’offerta di contratto da calciatore professionista di cui sopra si sostanza nella trasmissione, mediante due raccomandate con ricevuta di ritorno, di una comunicazione formale, come di seguito riproposta, delle quali una indirizzata al calciatore ed un’altra in duplice copia alla Lega di pertinenza, nonché il talloncino della raccomandata inviata al calciatore stesso. Comunicazione formale nella quale la società invita il calciatore a presentarsi presso la sede sociale per la “sottoscrizione del relativo contratto economico”, a fronte del fatto che “l’esercizio del diritto di spettanza di questa Società … determina l'automatica instaurazione del rapporto contrattuale da professionista ed il parallelo tesseramento, indipendentemente dalla Sua formale adesione. Resta inteso che il … rapporto sarà regolato dall'Accordo Collettivo per i calciatori professionisti, con un compenso globale annuo di importo pari a quello stabilito dall'accordo annuale fra i competenti Organi federali e l’Associazione di Categoria, salvo diversa pattuizione”.

Tale iter si applica anche nel caso delle società della LND, ammesse al Campionato dl Serie C, le quali hanno pertanto “il diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da professionista con tutti i calciatori non professionisti, in precedenza per essa tesserati”91.

Le società professionistiche, tuttavia, se lo ritengono opportuno, possono stipulare un contratto economico con i calciatori che, al compimento anagrafico del 16° anno d’età, abbiano già la qualifica di giovani di serie e che non siano tesserati a titolo temporaneo. Al tempo stesso il giovane di serie ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di professionista e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato nei seguenti casi, collegati al numero di presenze:

- dieci gare di Campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; - dodici gare di Campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; - tredici gare di Campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1;

88 Si veda l’Art. 26 delle NOIF, “I professionisti”, ai Commi 1 e 2. 89 Si veda l’Art. 28 delle NOIF, “I professionisti”, al Comma 3. 90 Si veda l’Art. 33 delle NOIF, “I giovani di serie”, Comma 2, così come il Comunicato Ufficiale della Segreteria della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione”. E’ interessante osservare come, nel caso del rapporto di addestramento tecnico e di primo contratto da professionista valga, nel caso di trasmissione via posta raccomandata, la data di spedizione, mentre per la maggior parte della documentazione di tesseramento a livello professionistico valga la data di arrivo. 91 Si veda l’Art. 116 delle NOIF, “Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione”.

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- diciassette gare di Campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/292. Le Carte Federali contribuiscono poi a disciplinare ulteriormente la materia dei

contratti dei calciatori professionisti, disponendo come “i contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori professionisti…” debbano “essere conformi a quelli tipo previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza”. Il contratto deve inoltre riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto, cosa che però spesso viene disattesa. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine perentorio del 31 dicembre per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, e del 30 settembre, per le società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici in numero non superiore a due per società e per ciascuna competizione agonistica, riferiti a qualificazioni o classificazioni finali. I premi nell’ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati perentoriamente entro il 31 dicembre di ciascuna stagione sportiva” 93.

Le Carte federale inoltre disciplinano anche la materia della concorrenza per quanto concerne il tesseramento dei calciatori professionisti. In particolare, nel caso di calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione, soltanto le società titolari dei contratti possono decidere se cedere, con il consenso dei medesimi calciatori, il relativo contratto di prestazione sportiva, mentre sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra altre società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto. Nel caso invece di calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva, fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società, mentre a partire dal 1° gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la società di quest’ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso94.

Tutte le disposizioni di cui sopra sono comunque conseguenti alla premessa, per la quale “i calciatori professionisti il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare di Coppa Italia e di Campionato”, a conferma dell’inscindibilità tra tesseramento e contratto tra società e calciatore, la cui validità per altro “non può essere condizionata dall’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro” 95.

92 Si veda il Comma 3 dell’Art. 33 delle NOIF, “I giovani di serie”. 93 Si veda l’Art. 93 delle NOIF, “Contratti tra società e tesserati”, Comma 1, così come il Comma 1 dell’Art. 94 delle NOIF, “Accordi in contrasto con le norme delle NOIF”, stabilisce come siano vietati: “a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato”. 94 Si veda l’Art. 95 bis delle NOIF, “Disciplina della concorrenza”, Commi 1 e 2. 95 Si veda l’Art. 93 delle NOIF, “Contratti tra società e tesserati”, Commi 3 e 4.

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11 - Fac simile di modulo di offerta di contratto da calciatore professionista Società……………. Numero di matricola del calciatore ………………. Data di nascita ……………….. Codice Fiscale …………..

Località - Data …………… RACCOMANDATA A.R.

Al Calciatore ……………………………. …………………………….

E p.c. Alla LEGA

……………………………. …………………………….

Oggetto: offerta di contratto da calciatore professionista

Questa società, ……………, procede con la presente alla conferma del Suo tesseramento, mediante offerta di un contratto da "professionista", con decorrenza dal 1 ° luglio …….. al 30 giugno …………..

La invitiamo pertanto a presentarsi presso la nostra sede sociale per la sottoscrizione del relativo contratto economico, precisandoLe che l’esercizio del diritto di spettanza di questa Società, a norma della citata disposizione regolamentare, determina l'automatica instaurazione del rapporto contrattuale da "professionista" ed il parallelo tesseramento, indipendentemente dalla Sua formale adesione

Resta inteso che il Suo rapporto sarà regolato dall'Accordo Collettivo per i calciatori "professionisti", con un compenso globale annuo di importo pari a quello stabilito dall'accordo annuale fra i competenti Organi federali e l’Associazione di Categoria, salvo diversa pattuizione

Alla Lega in indirizzo si inviano due esemplari della presente, ai fini della variazione di tesseramento necessaria per la nuova qualifica del calciatore, nonché il talloncino della raccomandata inviata allo stesso.

Cordiali saluti Il rappresentante legale …………………………..

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12 - L’accordo collettivo dei calciatori della Lega Pro

L’accordo collettivo attualmente in vigore per i Campionati di Prima e Seconda Divisione della Lega Pro, volto a regolare “il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e Società partecipanti ai campionati nazionali di C1 e C2”96, era stato stipulato tra la Lega Nazionale Professionisti e Lega Professionisti di Serie C, in rappresentanza della FIGC, e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) nel 1989 e mai più successivamente rinnovato.

Le disposizioni di tale accordo collettivo riprendono quanto previsto dalla Legge 91/1981, evidenziando come “il rapporto tra il calciatore professionista e la Società si costituisce con la stipulazione di un contratto che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta e firmato dal legale rappresentante della Società e dal calciatore professionista”, così come è vietata la stipulazione di patti limitativi della libertà professionale del calciatore”97.

“I contratti individuali tra Società e calciatori professionisti devono essere redatti sull’apposito modulo federale conforme al contratto tipo” previsto con l’accordo collettivo stesso”98. Tali contratti, stando sempre all’Accordo Collettivo del 1989 devono essere depositati dalla Società, “dandone comunicazione contestuale al calciatore, entro cinque giorni dalla stipula, salvo il rispetto del primo termine utile per il deposito, … in triplice copia99 presso la Lega competente per la relativa approvazione … . Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro sessanta giorni dal giorno della stipula. Della avvenuta o mancata approvazione deve essere data immediata comunicazione al calciatore, alla Società e all’Ufficio del Lavoro della FIGC”100.

Con la premessa che “le pattuizioni non risultanti dai contratti o accordi depositati per l’approvazione sono vietate e pertanto non trovano tutela nell’ordinamento federale” 101, l’Accordo prevede che “la retribuzione è costituita da un compenso annuo lordo, da eventuali premi individuali lordi e da premi collettivi lordi. Nell’ipotesi di contratti pluriennali dovrà essere indicato l’importo pattuito per il 96 Si veda l’Art. 1 dell’Accordo Collettivo del 1989 per la disciplina dei rapporti tra le Società facenti parte degli Enti federali organizzativi dell’attività professionale ed i calciatori professionisti, convenuto tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Lega Nazionale Professionisti e Lega Professionisti di Serie C – e l’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell’art. 4 della Legge 23/3/1981 n. 91. 97 Si veda l’Art. 2 dell’Accordo Collettivo del 1989. L’accordo in questione, sempre all’Art. 2, vieterebbe anche “la stipulazione, il patto di opzione e/o di prelazione a favore della Società”, quando invece l’attuale Accordo Collettivo del 2005 relativo ai campionati di Serie A e Serie B ammette “i patti di opzione a favore sia della Società sia del calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l’opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista”. 98 Si veda l’Art. 5 dell’Accordo Collettivo del 1989. 99 Oggigiorno le copie del contratto da depositare sono in realtà quattro, come riportato dall’Accordo Collettivo del 2005 relativo ai campionati di Serie A e Serie B e nella modulistica dell’attuale contratto tipo anche della Lega Pro. 100 Si veda l’Art. 3 dell’Accordo Collettivo del 1989, il quale prevede anche che “in mancanza di pronuncia dell’Ente federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito ovvero nel minor termine eventualmente previsto per il rilascio del visto di esecutività, il contratto si intende approvato”. Così come sia “riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo per il calciatore il cui contratto non ottenga il visto di esecutività per fatto a lui non imputabile”. 101 Si veda l’Art. 4 dell’Accordo Collettivo del 1989.

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compenso annuo lordo ed eventuali premi individuali lordi per ciascuna stagione sportiva”102.

“Il compenso annuo lordo … assorbe ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri103. Detto compenso deve essere corrisposto in dodici rate mensili eguali, scadenti alla fine di ogni mese, e non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dal presente accordo” 104.

“Il trattamento economico del rapporto, articolato per le varie serie nazionali, sarà determinato con apposito e separato accordo collettivo tra le stesse parti contraenti”105. Prendendo come esempio la stagione sportiva 2010/11, i calciatori professionisti tesserati per società di 1a e 2a Divisione hanno diritto di percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che, se riferito all’intera stagione sportiva, non potrà essere inferiore alle misure sotto riportate o a quota parte delle stesse, in ragione dell’eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi:

1a DIVISIONE - calciatore professionista € 18.906,00; - calciatore in addestramento tecnico € 8.727,00; 2a DIVISIONE - calciatore professionista € 17.557,00; - calciatore in addestramento tecnico € 7.368,00106. L’Accordo Collettivo si sviluppa poi disciplinando ulteriormente numerosi

aspetti dell’attività dei calciatori professionisti, concludendo infine laconicamente all’Articolo 30, dove si prevede che “il presente Accordo ha la durata di tre anni dalla data del 1° luglio 1989 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo”, cosa che, come già anticipato, è al momento particolarmente disattesa, non essendoci stati da allora nuovi Accordi Collettivi per la Lega Pro107.

102 Si veda l’Art. 6 dell’Accordo Collettivo del 1989. Inoltre tale Articolo prevede che “la quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società deve risultare da apposito separato accordo, ex art. 9 della Convenzione per la pubblicità, che la Società è tenuta a depositare entro cinque giorni dalla stipula. Se tale accordo è contestuale al contratto economico, la suddetta quota deve essere specificatamente indicata nel suo esatto ammontare”. 103 L’Accordo Collettivo del 2005 relativo ai campionati di Serie A e Serie B dispone diversamente rispetto al tema dell’indennità di trasferta, stabilendo che “le somme corrisposte al calciatore … sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al calciatore in forza di legge o di Contratto”. Una disposizione che lascia pertanto la possibilità di prevedere eventuali indennità di trasferta, se dovute, come potenzialmente previsto anche dalla modulistica dell’attuale contratto tipo della Lega Pro. 104 Si veda l’Art. 7 dell’Accordo Collettivo del 1989. 105 Si veda Art. 8 dell’Accordo Collettivo del 1989. 106 Si veda il CU di Lega Pro N.181/L del 15.06.2010. 107 Per la Stagione Sportiva 2010/11 il Comunicato Ufficiale di Lega della Lega Pro N° 181/L del 15.06.2010 evidenzia come, per la stipulazione dei contratti, si debba tener conto delle seguenti istruzioni: “a) i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere stipulati secondo gli schemi di contratto-tipo predisposti dalla Lega, d’intesa con le Associazioni di Categoria; b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto personalmente dal Legale Rappresentante della società interessata o da persona autorizzata a rappresentare ed a impegnare validamente la società e dal tesserato che svolge l’attività sportiva; c) i trattamenti economici per i vari settori di attività sportiva sono

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13 - L’accordo collettivo dei calciatori delle Leghe di Serie A e di Serie B

L’ultimo accordo collettivo convenuto tra la FIGC-Lega Nazionale Professionisti – e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) è quello relativo alla Stagione Sportiva 2005/06, che, stando all’Art. 23, “non è tacitamente rinnovabile o prorogabile”108, un aspetto quest’ultimo che non è stato più di tanto rispettato, tant’è che sino al novembre 2010 non vi sono stati nuovi accordi ed oggigiorno la questione è ancora aperta e di attualità109.

Tale accordo collettivo presenta un’impostazione simile a quella dell’accordo del 1989 già visto per la Lega Pro, al pari del quale è volto a disciplinare “il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e B”110. L’Accordo prevede un “contratto individuale tra la società ed il calciatore professionista” che, “a pena di nullità, deve essere redatto sull’apposito modulo conforme al contratto tipo” e “sottoscritto … dal calciatore e da un rappresentante della società munito dei necessari poteri … in sei esemplari”, dei quali “uno è di competenza della società, uno è di competenza del calciatore e quattro sono destinati al deposito presso la Lega di appartenenza della società a cura di quest’ultima”111.

In particolare “la società deve depositare entro cinque giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’Ordinamento Federale, il Contratto in quattro esemplari presso la Lega competente per la relativa approvazione …, dandone comunicazione contestuale al calciatore. Qualora la società non depositi il Contratto entro cinque giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il calciatore entro il termine di sessanta giorni dalla data di sottoscrizione, dandone comunicazione contestuale alla società”112. costituiti dai compensi previsti nei paragrafi precedenti e devono essere indicati solo ed esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione “al netto” sarà nulla a tutti gli effetti; d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l’approvazione sono vietate e non trovano tutela nell’ordinamento federale; e) nella compilazione dei contratti economici dei calciatori e degli allenatori deve essere curata l’esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di stipulazione e di scadenza del rapporto contrattuale”. Inoltre, “con riferimento alla normativa in vigore, i versamenti da effettuarsi a favore del “Fondo Indennità Fine Carriera” sono fissati, dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010, nella misura complessiva del 7,50 % (di cui il 6,25% a carico delle società e l’1,25% a carico dei calciatori ed allenatori), nei limiti del massimale mensile di € 7.678,92. Il calciatore o l’allenatore, con la firma del contratto economico, dà formale delega alla società di effettuare i versamenti a suo carico, con trattenuta del relativo importo sugli emolumenti che gli saranno versati mensilmente ai sensi dell’accordo economico”. 108 Si veda l’Art. 23, “Durata”, dell’Accordo Collettivo del 2005 tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Lega Nazionale Professionisti – e l’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) ex Art. 4 della Legge 23 marzo 1981, N° 91 e successive modificazioni, il quale stabilisce che “il presente Accordo ha la durata dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 e non è tacitamente rinnovabile o prorogabile”. 109 Nel mese di novembre 2010 non solo il tema del rinnovo dell’accordo collettivo è di estrema attualità, ma vi sono anche minacce di scioperi da parte dei calciatori, a fronte di una grande tensione in particolare per quanto riguarda la questione della possibilità per le società di calcio di risolvere a piacimento il contratto individuale di lavoro sottoscritto con il calciatore (si veda il sito Internet www.calcioelegge.com). 110 Si veda l’Art. 1 dell’Accordo Collettivo del 2005, il quale stabilisce anche che “sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante: il modulo del contratto tipo …, il modulo delle Altre Scritture …, il Regolamento del Collegio Arbitrale … e le tabelle” relative ai trattamenti economici minimi.. 111 Si veda Art. 2.1 dell’Accordo Collettivo del 2005. 112 Si veda Artt. 3.1 e 3.2 dell’Accordo Collettivo del 2005.

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“Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l’opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall’eventuale prolungamento rappresentato dall’opzione …, non superi la durata massima prevista dalla legge” 113.

“Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le” cosiddette “Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto … . Il modulo delle Altre Scritture” deve contenere “una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto”114.

Il Contratto e le Altre Scritture devono naturalmente indicare la retribuzione che spetta al calciatore. Più precisamente “per retribuzione si intende il compenso convenuto tra il calciatore e la Società e indicato, a pena di nullità, nel Contratto e/o nelle Altre Scritture. I rimborsi delle spese non fanno parte della retribuzione”. La retribuzione deve essere espressa al lordo, salva la facoltà delle parti di specificare, oltre all’importo lordo, anche il corrispondente netto”115.

“Le società possono convenire con i calciatori loro tesserati: a) una retribuzione fissa; ovvero b) una retribuzione costituita da una parte fissa e da una parte variabile, che non potrà essere superiore, in ogni stagione sportiva, separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale, al 50% della parte fissa, legata, tale parte variabile, al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra. La parte fissa può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione internazionale cui la società partecipa o parteciperà e non può essere in ogni caso inferiore al minimo” previsto per la Stagione di riferimento116.

“Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate d’intesa tra le parti contraenti”117 . Nel caso della Stagione sportiva 210/11, a fronte del recente scioglimento della Lega Nazionale Professionisti e della contestuale ricostituzione in due nuovi soggetti distinti, la Lega di Serie A e la Lega di Serie B, gli importi minimi che regolamentano i rapporti con le società di queste ultime, sono gli stessi della passata stagione sportiva in attesa di concordare quelli nuovi, vale a dire:

SERIE A - calciatore professionista € 28.757,00; - calciatore in addestramento tecnico € 13.137,00; SERIE B

113 Si veda Art. 2.2 dell’Accordo Collettivo del 2005. 114 Si veda Art. 5 dell’Accordo Collettivo del 2005. 115 Si veda Art. 4.1 e 4.2 dell’Accordo Collettivo del 2005. Inoltre al Comma 3 si dispone che “nell’ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva”, mentre al Comma 4 che “la quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promopubblicitarie della Società può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre Scritture”. 116 Si veda Art. 4.5. Il Comma 6 dispone che “i risultati sportivi individuali o di squadra possono essere esemplificativamente rappresentati: a) quanto ai risultati di squadra: dal conseguimento di piazzamenti in classifica, dalla conquista di titoli, dal diritto di accedere a Coppe Europee, dalla permanenza nella Serie; b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate”. 117 Si veda Art. 4.7.

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- calciatore professionista € 24.838,00; - calciatore in addestramento tecnico € 11.307,00. “Le somme corrisposte al calciatore … sono comprensive, ove non diversamente

previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al calciatore in forza di legge o di Contratto”118. Nel caso invece le somme di cui sopra non siano comprensive di eventuali indennità di trasferta si può prevedere un’ulteriore somma relativa a quest’ultima se dovuta.

“La retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La retribuzione, nella sua Parte Variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture”. “I pagamenti di quanto dovuto ai calciatori devono essere effettuati con assegni circolari presso la sede della Società, ovvero tramite bonifico presso l’istituto bancario indicato dal calciatore ove questi ne faccia richiesta”119.

14 - Il modulo della “Variazione di tesseramento”

Il modulo della “Variazione di tesseramento” per calciatori professionisti è idealmente contraddistinto da cinque parti:

1) la parte riservata ai dati della società di destinazione che intende tesserare il calciatore (denominazione sociale, comune di residenza ed indirizzo, numero di matricola FIGC e Lega di appartenenza);

2) la parte riservata ai dati del calciatore (cognome e nome, cittadinanza, comune di nascita, numero di matricola FIGC se già stata attribuita, data di nascita, indirizzo di residenza);

3) la parte riservata alla tipologia di tesseramento, che sarà ripresa successivamente, così come, nel caso di trasferimento del calciatore, la società di provenienza con i dati di quest’ultima (denominazione sociale, comune di residenza ed indirizzo, numero di matricola FIGC e Lega di appartenenza );

4) la parte dedicata agli impegni che assumono il calciatore e la società nel sottoscrivere tale modulo. In particolare la modulistica riporta quanto segue: “il calciatore e la Società, sottoscrivendo per adesione il presente modulo, assumono l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati nella materia comunque riconducibile allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, ivi incluse la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserva la clausola compromissoria di cui all’art.30 dello Statuto della FIGC120. Il tesserato riconosce di

118 Si veda Art. 5.1. L’Art. 4.7 dispone anche che “la Società può altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti premi collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati di squadra”. 119 Si veda Art. 5, Commi 1, 2 e 3. 120 Si veda l’Art. 30 dello Statuto, “Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria”, il quale, al Comma 1, dispone che “i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque

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aver letto, compreso ed accettato integralmente le normative statuali sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, le disposizioni emanate da WADA, CONI e FIGC in materia; inoltre riconosce di aver letto compreso ed accettato integralmente le informative di cui all'allegato A) consegnato dalla società ai fini della partecipazione all'attività sportiva. Il tesserato, sottoscrivendo il presente modulo, dichiara di autorizzare il trattamento dei dati forniti ai fini della partecipazione all'attività sportiva e che la effettiva partecipazione alla stessa é subordinata al conseguimento della idoneità alla pratica sportiva, ai sensi della normativa vigente sulla tutela sanitaria e sulla lotta antidoping. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 626/94 e dell'art.19 del D.M.18/3/96, il tesserato, durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovrà attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza, comunicategli dal Preposto alla Sicurezza della Società di appartenenza, ovvero dalla FIGC in caso di convocazione nelle Squadre Nazionali. Il tesserato dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle garanzie assicurative che comporta il tesseramento e delle modalità di denuncia dell'infortunio. Il legale rappresentante della Società, sottoscrivendo il presente modulo, dichiara sotto la sua responsabilità che il calciatore tesserato per la sua Società é in possesso di certificato di idoneità alla pratica sportiva e si obbliga a consentire la partecipazione dello stesso all'attività sportiva, solo se in possesso di detto certificato in corso di validità. Le parti contraenti autorizzano la Lega Italiana Calcio Professionistico a comunicare e diffondere al pubblico l'avvenuto deposito del presente atto ai sensi della L.675/96; inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 23 del D.Lgs N.196/03, acconsentono al trattamento dei dati personali forniti secondo le modalità e nei limiti di cui ai moduli dell'informativa”;

5) la parte riservata alla firma del calciatore, alla firma di chi esercita la potestà genitoriale sul calciatore qualora quest’ultimo sia minorenne, il timbro della società di destinazione e la firma del presidente / legale rappresentante. Nel caso di trasferimento del calciatore si rende necessario anche il timbro della società di provenienza con la contestuale firma del presidente / legale rappresentante.

Quest’ultima parte è sicuramente una delle più importanti in quanto l’assenza di una firma o di un timbro rende inefficace la Richiesta. 15 - Le possibili tipologie della “Variazione di tesseramento”

La parte riservata alla tipologia di tesseramento prevede, a sua volta, tre possibilità, delle quali, per ogni singola variazione, solo una può essere presa di riferimento:

1) Richiesta di Tesseramento alla FIGC, che può essere: a. Richiesta di Tesseramento alla FIGC [per calciatore italiano]; b. [Richiesta di Tesseramento alla FIGC] Per calciatore proveniente da

Federazione estera; 2) Cessione di Contratto, che può essere:

a) definitiva; b) definitiva con accordo di partecipazione; c) temporanea;

rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale”.

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d) temporanea con diritto di opzione; e) temporanea con diritto di opzione - contropzione; f) temporanea con diritto di opzione con accordo di partecipazione; g) temporanea con diritto di opzione con accordo di partecipazione –

contropzione; 3) Aggiornamento di Posizione per decadenza del precedente tesseramento.

Tralasciando il caso di una richiesta di tesseramento da parte di una società professionistica di un calciatore italiano con più di 19 anni mai tesserato in precedenza per la FIGC, se non altro per la sua improbabilità, nei prossimi paragrafi saranno analizzati l’aggiornamento di posizione per decadenza del precedente tesseramento, la cessione di contratto ed il tesseramento di calciatori stranieri. 16 - Aggiornamento di Posizione per decadenza del precedente tesseramento

L’Aggiornamento di Posizione per decadenza del precedente tesseramento è una variazione che si differenzia sulla base dello status del calciatore o di come esso si sia svincolato con la conseguente risoluzione del contratto. Una differenziazione che si declina sulla base di una modalità e di una tempistica che, avvalendosi come esempio della Stagione sportiva 2010/11121, è la seguente:

1) da giovedì 1° luglio 2010 a giovedì 31 marzo 2011 (ore 19.00) nel caso di: a. calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto o risolto a

causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza;

b. calciatori professionisti a cui è scaduto il contratto entro il 30.06.2010;

c. calciatori giovani di serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati.

La tipologia di svincolo che accomuna sia i giovani di serie, che i giovani dilettanti ed i non professionisti è quella dello svincolo per rinuncia da parte della società122. Tuttavia altrettanto importanti seppur limitati ai giovani dilettanti ed ai non professionisti sono gli svincoli per accordo123 e gli svincoli per decadenza124. A tal riguardo è importante

121 Si veda il CU della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ Divisione e 2^ Divisione”. 122 L’Art. 107 delle NOIF, “Svincolo per rinuncia”, al Comma, 1 dispone che “la rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato lista di svincolo. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale. L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2 [l’accordo economico dei calciatori maggiorenni del Campionato di Serie D], è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi …”. 123 Si veda l’Art. 108 delle NOIF, “Svincolo per accordo”, il quale dispone al Comma 1 che “le Società possono convenire con calciatori non professionisti e giovani dilettanti accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della LND entro venti giorni dalla stipulazione”. 124 Si veda l’Art. 32 bis delle NOIF, “Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza”, il quale dispone, al Comma 1, che “i calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano

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ricordare come sia stato recentemente introdotto l’Art. 99 della NOIF, “Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica”, Comma 1 bis, il quale dispone che “il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica”125.

2) da giovedì 1° luglio 2010 a martedì 31 agosto 2010 (ore 19,00), oppure da lunedì 3 gennaio 2011 a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19,00) nel caso di calciatori professionisti con precedente rapporto risolto ai sensi dell’Art. 117 delle NOIF “Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti”, come successivamente ripreso ed analizzato;

3) sulla base della tempistica di seguito riportata, e poi ulteriormente approfondita, nel caso di stipulazione di rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" ex Art. 113 delle NOIF. In particolare i calciatori tesserati per società associate alla LND, che abbiano raggiunto l’età prevista dall'Art. 28 delle NOIF126, possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

a. da giovedì 1° luglio 2010 a sabato 31 luglio 2010 (ore 12.00) sulla base di autonoma sottoscrizione;

b. da lunedì 2 agosto a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) con consenso della società dilettantistica;

c. da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) con consenso della società dilettantistica127.

17 - Il passaggio dei calciatori dilettanti al mondo professionistico

Il passaggio dei calciatori dilettanti da società della LND a società professionistiche non può essere considerato un trasferimento128, ma, come lo disciplina l’Art. 113 delle NOIF129 , uno “svincolo per la stipulazione di contratto da professionista” nel rispetto di procedure, tempistiche e limiti di età come di seguito riportato.

Questo articolo presuppone innanzitutto che i calciatori tesserati per società associate alla LND, per sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento, devono rispettare la previsione dell’età riportata dal Comma anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisione di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento”. 125 Si veda il CU della FIGC N°118/A del 25.05.2010. 126 L’Art. 28 delle NOIF, “I professionisti”, al Comma 3 dispone che “il primo contratto da professionista può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva”. 127 Si veda l’Art. 113 delle NOIF, “Svincolo per la stipulazione di contratto da professionista”. 128 Il Comma 1 dell’Art. 100 delle NOIF “Il trasferimento dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie”, dichiara esplicitamente, creando a volte qualche imbarazzo, che “i calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti. 129 Si veda l’Art. 113 delle NOIF, “Svincolo per la stipulazione di contratto da professionista”.

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3 dell’Art. 28 delle NOIF, il quale, come già visto, stabilisce che “il primo contratto da professionista può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva”130.

Posta la premessa di cui sopra, l’Art. 113 delle NOIF, dispone al Comma 1 che “il calciatore non professionista che stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene un nuovo tesseramento con la qualifica di professionista:

a) … automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio; b) … con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e

depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale”131. Nella caso della Stagione Sportiva 2010/11 i calciatori dilettanti tesserati per

società associate alla LND, che rispettino la previsione di cui sopra, possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da giovedì 1° luglio a sabato 31 luglio 2010 (ore 12.00) sulla base di autonoma sottoscrizione;

- da lunedì 2 agosto a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) con consenso della società dilettantistica132.

Il passaggio di un giovane dilettante da una società della LND ad un professionista invece è a tutti gli effetti un trasferimento a condizione che, come riportato dall’art. 100 delle NOIF, “Il trasferimento dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie”, siano rispettate le previsioni dei limiti di età dei calciatori. In particolare il Comma 1 di quest’ultimo dispone che “i calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano professionisti, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega …”.

Nel caso della Stagione Sportiva 2010/11, tale trasferimento può avvenire ed essere depositato da giovedì 1° luglio 2010 a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00), oppure da lunedì 3 gennaio 2011 a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00).

Le NOIF dispongono che, “a seguito della stipula da parte del calciatore non professionista del primo contratto da professionista, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo la Tabella B”, come di seguito riportata” che costituisce parte integrante del presente articolo. L’importo di tale premio è certificato dall’Ufficio del Lavoro della FIGC su richiesta della Società, associata alla LND, titolare del precedente tesseramento”133.

130 Per la Stagione sportiva 2010/11, come già visto in precedenza, rientrano in questo ambito i calciatori nati almeno nel 1990. 131 L’Art. 113 delle NOIF, nella parte finale, prevede che “per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi [da quelli previsti nella prima parte dell’articolo], i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo”. 132 Si veda il CU della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione”. 133 Si veda il Comma 1 dell’Art 99 delle NOIF, “Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica”.

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Tale premio, invece, come è stato recentemente disposto, “non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica”134.

“L’importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella B e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all’Ufficio del Lavoro della FIGC entro novanta giorni dalla sottoscrizione” 135.

TABELLA B Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società di

Lega Nazionale Dilettanti (importi in Euro)

ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI

1a 2a 3a Categoria e Provinciale Calcio a 5

CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI ECCELLENZA – PROMOZIONE Regionale, serie B, A2, A di Calcio a 5

A 44.000,00 93.000,00 B 26.000,00 62.000,00

I Div 13.000,00 26.000,00 II Div 8.000,00 16.000,00

134 Si veda il Comma 1 bis dell’Art 99 delle NOIF, come riportato dal CU N° 118/A della FIGC del 25.05.2010 che ha modificato gli Artt. 96 e 99 delle NOIF ed abrogato l’Art. 97 “Premio di addestramento e formazione tecnica”, il quale prima disponeva che “alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, compete, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da “professionista”, un premio di addestramento e formazione tecnica”. 135 Si veda il Comma 2 dell’Art 99 delle NOIF, mentre il Comma 3 dispone che “il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale”. Il Comma 4 dispone inoltre che “le società della LND ammesse al Campionato di II Divisione, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto … con uno o più calciatori già tesserati quali “non professionisti”, hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di “professionista” con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione”. L Art. 99 bis delle NOIF, “Premio alla carriera”, Comma 1, invece dispone che “alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfetario pari a Euro 18.000,00 per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 NOIF) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 NOIF) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 NOIF), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante”.

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ETA' DA 22 A 25 ANNI 1a 2a 3a Categoria e

Provinciale Calcio a 5

CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI ECCELLENZA – PROMOZIONE Regionale, serie B, A2, A di Calcio a 5

A 31.000,00 83.000,00 B 16.500,00 41.500,00

I Div 8.000,00 16.000,00 II Div 5.500,00 8.000,00 18 - Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti

Le NOIF dispongono che “la risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori professionisti”, che può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali”, determina “la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto”136.

“Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante da atto scritto depositato presso la lega di appartenenza della Società, il calciatore professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. Gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione” 137.

Le richieste di tesseramento invece, a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire, nel caso della Stagione 2010/11, da giovedì 1° luglio 2010 a venerdì 31 dicembre 2010 (ore 19.00). Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro l’11 gennaio 2011138.

136 Si veda l’Art. 117 delle NOIF, “Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti”, Commi 1 e 2. 137 Si veda l’Art. 117 delle NOIF, “Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti”, Comma 3. Il vincolo rispetto al quale “gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione” è stato ribadito dalla decisione della Corte di Giustizia Federale del 24.02.2010 (si veda il Comunicato Ufficiale N° 51/CGF del 13.09.2010). Quest’ultima nello specifico ha confermato quanto operato dalla Commissione Tesseramenti in data 09.12.2009 in merito al tesseramento del calciatore Zaccanti Federico con la società Taranto Sport, motivando la decisione di annullare la risoluzione contrattuale in quanto intercorsa tra le parti in data 10.7.2008 e depositata in data 19.7.2008, oltre il termine di 5 giorni previsto dal sopra ricordato Art. 117, Comma 3 delle NOIF. 138 Si veda il CU N. 110/A della FIGC del 14.05.2010 “Termini e modalità stabiliti dalla LND per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la Stagione sportiva 2010/11”. Inoltre è bene non dimenticare come il tesseramento di un calciatore professionista da parte di una società della LND sia limitato dall’Art. 114 delle NOIF, “Stipulazione di un contratto professionistico”, il quale al Comma 1 dispone che “un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista”.

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“Il calciatore non professionista che, nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga per qualsiasi ragione la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da non professionista fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente Art. 116 delle NOIF139.

“La risoluzione del contratto con un calciatore professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato della Serie C2 [ora Seconda Divisione] a quello della Nazionale Dilettanti ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già tesserato come “professionista” e quello già tesserato come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi, stipulando apposito contratto, per altre Società delle Leghe Professionistiche, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabilite per le cessioni di contratto” 140.

139 Si veda l’Art. 117 delle NOIF, “Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti”, Comma 4. In particolare l’Art. 116 delle NOIF, “Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione”, dispone al Comma 1 che “le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori “non professionisti”, in precedenza per essa tesserati, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell'art. 28. Per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio”. 140 Si veda l’Art. 117 delle NOIF, “Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti”, Comma 5.

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19 - Fac simile di modulo di risoluzione consensuale del contratto [Luogo – Data] ..................

Spett.le Lega .............................. Via ................................ ........................

OGGETTO: risoluzione consensuale di rapporto contrattuale ex art. 117.3 NOIF.

Tra la società .........................., rappresentata dal .....…............. in qualità di rappresentante legale della società ed il calciatore ...........…......... si conviene di risolvere consensualmente, ai sensi dell’art. 117 delle NOIF, il contratto instauratosi in data ......…… .

Il calciatore dichiara inoltre di non aver più nulla a pretendere, per qualsiasi titolo o azione, dalla società ........................... . Il Calciatore La Società

RACCOMANDATA A.R. N° ……………

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20 - La cessione di contratto dei calciatori professionisti

Il concetto di cessione di contratto dei calciatori professionisti è stato istituzionalizzato dalla Legge 91/1981, la quale dispone come sia “ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali”141.

Questo concetto viene ripreso dalle NOIF, dove viene rimarcato come “tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto”. Questa “cessione può avvenire a titolo definitivo o temporaneo soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale”142.

Le tipologie di cessione di contratto a titolo definitivo ed a titolo temporaneo si suddividono a loro volta in ulteriori possibilità, come di seguito riportato ed esplicitamente previste nel modulo della “Variazione di tesseramento”143:

h) definitiva; i) definitiva con accordo di partecipazione; j) temporanea; k) temporanea con diritto di opzione; l) temporanea con diritto di opzione - contropzione; m) temporanea con diritto di opzione con accordo di partecipazione; n) temporanea con diritto di opzione con accordo di partecipazione –

contropzione. Per la stagione sportiva 2010/11 la tempistica per le cessioni di contratto dei

calciatori professionisti va da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00), così come da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00)144.

“Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società”145. Tale norma delle NOIF viene a sua volta ripresa dal Regolamento della FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, il quale prevede che “i calciatori possono essere tesserati presso un massimo di tre società a stagione. Durante questo periodo il calciatore è abilitato a disputare partite ufficiali soltanto per due società. In deroga a questa regola, a un giocatore che sia oggetto di trasferimento tra due società appartenenti a Federazioni con stagioni sovrapposte (ossia, inizio della

141 Si veda il Comma 5, “Cessione del contratto”, della L 91/1981. 142 Si vedano i Commi 1 e 2 dell’Art. 102 delle NOIF, “Le cessioni di contratto”. 143 L’Art. 95 delle NOIF, “Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto”, al Comma 1, prevede che “la cessione del contratto di un calciatore “professionista” devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe”, mentre al Comma 6 del medesimo articolo si rinforza il concetto, rimarcando che “il documento, redatto e depositato secondo le ... disposizioni [previste nel prosieguo dell’Art. 95], è l’unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche”. 144 Si veda il CU della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione”. 145 Si veda l’Art. 95 delle NOIF, Comma 2.

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stagione in estate/autunno rispetto a inverno/primavera) è concessa la possibilità di disputare incontri ufficiali per una terza società durante la stagione interessata, a condizione che egli abbia rispettato in pieno i propri obblighi nei confronti delle società precedenti146.

Le NOIF inoltre stabiliscono che “la cessione di contratto … dovrà pervenire o essere depositato entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per … le cessioni di contratto. La registrazione nel protocollo dell’Ente costituisce unica prova della data di deposito”147.

“L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale148”.

Nel caso di cessione di contratto, al modulo della “Variazione di tesseramento” si deve allegare il documento in bollo con la contestuale imposta di Euro 14,62, che, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica N° 642 / 1972, viene applicata alla presentazione di determinati documenti a determinati uffici o enti.

Nel documento “bollato”, devono essere riportati tutti i dati relativi all’operazione, quali l’importo globale dell'operazione, esplicitando se quest’ultimo sia pagato in una o in due stagioni sportive, e l’eventuale presenza di clausole particolari nel caso di cessioni di contratto temporanee o eventuali premi di valorizzazione. Documento bollato la cui dicitura finale riporta che “il presente atto viene redatto in un unico originale che rimane depositato presso la competente Lega”. 21 - La cessione temporanea di contratto

Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista, la quale può avvenire a titolo definitivo o temporaneo soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale149.

Nel caso di cessione temporanea del contratto, questa “ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva”150. “A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione: a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno biennale. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei 146 Si veda il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori al Par. 3 “Tesseramento dei calciatori”, Art. 5 “Tesseramento”, Comma 3”. 147 Si veda l’Art. 95 delle NOIF, Comma 5, il quale prevede altresì che “l’accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico o di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti”. 148 Si veda l’Art. 95 delle NOIF, Comma 8. 149 Si vedano i Commi 1 e 2 dell’Art. 102 delle NOIF, “Le cessioni di contratto”. 150 Si veda l’Art. 103 delle NOIF ,“Le cessioni di contratto temporaneo”, Comma 1.

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diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria”151.

“Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria, determinato con criteri analiticamente definiti da erogare attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste”152.

“Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età”153, situazioni che, prendendo sempre come riferimento la Stagione Sportiva 2010/11, non sono state previste.

“Soltanto nel secondo periodo della campagna trasferimenti, è consentita, la cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea nel primo periodo della campagna trasferimenti con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporaneo sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell’originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto”154.

“Le cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolte con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente” 155.

L’esercizio dei diritti di opzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanee, nel caso della Stagione Sportiva 2010/11, deve essere effettuato da lunedì 21 giugno 2010 a mercoledì 23 giugno 2010, mentre il diritto di controopzione deve essere effettuato da giovedì 24 giugno 2010 a sabato 26 giugno 2010156.

L’esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dalle Leghe competenti. Tale modulo deve essere inviato nei predetti termini a mezzo lettera raccomandata spedita sia alla società controparte sia alle Leghe competenti o ai Comitati interessati. A pena di nullità, la società dovrà contestualmente comunicare ai soggetti di cui sopra l’esercizio del diritto a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

151 Si veda l’Art. 103 delle NOIF ,“Le cessioni di contratto temporaneo”, Comma 2. 152 Si veda l’Art. 103 delle NOIF ,“Le cessioni di contratto temporaneo”, Comma 3, mentre il Comma 4 dispone che “i termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale”. 153 Si veda l’Art. 103 delle NOIF ,“Le cessioni di contratto temporaneo”, Comma 5. 154 Si veda l’Art. 103 delle NOIF ,“Le cessioni di contratto temporaneo”, Comma 6. 155 Si veda l’Art. 103 bis delle NOIF ,“ Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo”, Comma 1. 156 Si veda il CU della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione”.

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“Gli accordi … di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente”157.

Con riferimento alla Stagione sportiva 2010/11, la risoluzione di … di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti può avvenire “da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00). La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega di competenza nei suddetti termini”158. 22 - La cessione definitiva di contratto con accordo di partecipazione

La cessione a titolo definitivo di un calciatore professionista può anche essere

caratterizzata da un accordo di partecipazione, meglio noto come accordo di comproprietà. In particolare “una società, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest’ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto”.

Nell’accordo di partecipazione “il contratto economico tra la società cessionaria ed il calciatore deve avere la durata minima di due anni”.

“L’accordo di partecipazione deve essere (a) redatto per iscritto su apposito modulo predisposto dalle Leghe, (b) sottoscritto dalle Società interessate e dal calciatore e contenere l’indicazione delle condizioni economiche nell’ipotesi in cui l’accordo di partecipazione venga definito in favore della società cedente e (c) depositato presso la Lega o le Leghe competenti entro 5 giorni dalla sottoscrizione, insieme al contratto di cessione”.

“L’accordo di partecipazione ha durata di un anno e deve essere risolto, nelle forme e nei modi previsti nell’apposito modulo, nei termini di tempo fissati annualmente dal Consiglio Federale. Le società possono tuttavia risolvere consensualmente ed anticipatamente l'accordo di partecipazione durante il periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale attraverso la compilazione del predisposto modulo dalle Leghe. La risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione deve avvenire con il consenso del calciatore risultante dalla sottoscrizione di tale modulo”.

“Con il consenso delle due società interessate e del calciatore, risultante da atto scritto depositato presso la Lega o le Leghe competenti nei termini regolamentari, l’accordo di partecipazione può essere rinnovato, a condizione che il contratto economico tra società e calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell’accordo di partecipazione”.

157 Si veda l’Art. 103 bis delle NOIF, “Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo”, Comma 1. 158 Si veda il Comunicato Ufficiale della Segreteria della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione”.

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“La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, risolvere consensualmente il contratto con il calciatore. Gli atti relativi devono essere sottoscritti oltre che dal calciatore, anche dalla società titolare del diritto di partecipazione per rinunzia allo stesso”.

“La società titolare del tesseramento, può nei termini regolamentari e con il consenso del calciatore, cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore alla società compartecipante”.

“La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, con il consenso della società compartecipante e del calciatore, cedere a titolo temporaneo per una stagione sportiva il rapporto contrattuale con il calciatore ad altra società purché a titolo gratuito”.

“La società titolare del diritto di partecipazione può cedere ad una terza società, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per la cessione di contratto, la propria quota di partecipazione. Tali atti, devono essere redatti, a pena di nullità, su moduli predisposti dalle Leghe e controfirmati dalla società titolare del tesseramento e dal calciatore per accettazione”159.

La risoluzione ed i rinnovi degli accordi di partecipazione stipulati relativi alla stagione sportiva 2009/2010, la risoluzione anticipata e la cessione della quota di partecipazione relativi alla stagione sportiva 2010/11 devono avvenire ed essere depositate nei seguenti periodi:

a) Risoluzioni consensuali e rinnovi: - da martedì 1° giugno a venerdì 25 giugno 2010 (ore 19.00). b) Risoluzioni in busta chiusa: - da martedì 1° giugno a venerdì 25 giugno 2010 (ore 19.00) con l’eventuale apertura delle buste da effettuare entro il 30 giugno 2010. c) Risoluzione anticipata: - da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00); - da lunedì 3 gennaio a lunedì 31gennaio 2011 (ore 19.00); d) Cessione della quota di partecipazione: - da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00); - da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00)160. “La clausola relativa al diritto di opzione di cui al precedente comma 2 può

essere accompagnata da accordo di partecipazione a condizione: a) che tale accordo, redatto nel rispetto dell’art. 102 bis con indicazione del corrispettivo convenuto per il diritto di partecipazione, nonché delle condizioni economiche nell’ipotesi in cui l’accordo di partecipazione venga definito a favore della società cedente, risulti nell’accordo di cessione temporanea; b) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno triennale”161.

159 Si veda l’Art. 102 bis delle NOIF, “Diritto di partecipazione”. 160 Si veda il CU della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione”. 161 Si veda l’Art. 103 delle NOIF ,“Le cessioni di contratto temporaneo”, Comma 2 bis”.

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23 - Fac simile di modulo di accordo di partecipazione

Anno ................... - Accordo di partecipazione N. ........................... la Società ............................................................., titolare del diritto alle prestazioni sportive del calciatore ................................................. a seguito di atto di cessione definitiva di contratto regolarmente stipulato con la Società ............................................, riconosce a quest'ultima società, che accetta, il diritto di partecipazione, nella misura del 50%, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto stesso. Il corrispettivo per la cessione del diritto di partecipazione viene determinato nella complessiva somma di € ........................ che la Società ..................................................... si impegna a versare, tramite la Lega di competenza, alle scadenze regolamentari in una/due annualità. Le parti convengono che, entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Federale, dovrà essere definito tale accordo di partecipazione, sulla base di una delle ipotesi seguenti: a) Accordo delle parti, da stipularsi nei termini regolamentari, che dovrà prevedere o la liquidazione del diritto della Società titolare della partecipazione, o la cessione a titolo definitivo del calciatore alla Società d'origine. I corrispettivi concordati tra le parti per tali ipotesi, dovranno essere versati tramite la Lega competente, alle scadenze regolamentari, in una/due annualità. b) In caso di mancato accordo, le parti devono provvedere a depositare presso la Lega competente, la propria offerta in busta chiusa, ai fini della definizione del rapporto sulla base dell'offerta più elevata. L'offerta dovrà prevedere, a pena di nullità, che il pagamento del corrispettivo indicato avvenga in una sola annualità, alle scadenze previste dalla normativa in vigore. L'importo minimo da indicare nella busta è di € 500,00. Se una Società dovesse omettere la cifra, oppure indicare un importo inferiore, questa Lega provvederà a parificarla con il minimo sopracitato. Nel caso in cui le due Società dovessero indicare nella loro offerta somme eguali, avrà prevalenza l'offerta della Società presso la quale il calciatore è tesserato. Nell'ipotesi di annullamento dell'offerta avrà valore l'offerta effettuata dall'altra Società con conseguenza anche sul tesseramento. Il deposito di una sola offerta determina la definizione del rapporto a favore della Società offerente, con effetti sia patrimoniali che di tesseramento. Il mancato accordo tra le parti e il mancato deposito di offerta da entrambe le Società determina la decadenza, a carico della Società titolare del diritto di partecipazione, da ogni inerente diritto. Data, timbro e firma del legale rappresentante

Data, timbro e firma del legale rappresentante

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24 - Gli accordi preliminari di contratto

“Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori”.

“Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Tali termini hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza”.

“In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori “professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito”.

“Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe, col calciatore “professionista” tesserato per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore e la società. I contratti stipulati con calciatori dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo”.

“Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori professionisti prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva”.

“I calciatori giovani di serie tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di professionista dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere”162. Con riferimento alla Stagione sportiva 2010/11, “è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare, presso la Lega competente, accordi preliminari a partire da lunedì 17 maggio 2010 e fino a mercoledì 30 giugno 2010, purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in

162 Si veda l’Art. 105 delle NOIF, “Gli accordi preliminari”.

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costanza di svolgimento dei campionati stessi. I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2010 saranno passati agli atti privi di efficacia”163. 25 - Tesseramento, trasferimento e svincolo dei calciatori giovani di serie

Le tre aree tematiche che contraddistinguono il tesseramento dei giovani calciatori delle società professionistiche, chiamati “giovani di serie”, sono il tesseramento tout court, il trasferimento e lo svincolo.

“I calciatori giovani dal 14° anno di età assumono la qualifica di giovani di serie quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche”164. Tale qualifica può permanere, con alcune eccezioni di seguito riprese ed approfondite, “fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie il 19° anno di età” 165.

Formalmente il tesseramento istaura un rapporto tra i calciatori giovani di serie e la FIGC e contestualmente comporta un vincolo sportivo che lega il calciatore alla società professionistica, atto a permettere a quest’ultima di “addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa”. Mentre nel caso dei calciatori professionisti si può parlare di cessione del contratto, a livello di giovani di serie, al pari dei calciatori dilettanti e giovani dilettanti, tutti caratterizzati dall’assenza di qualsiasi forma di contratto, è prevista la possibilità del trasferimento del vincolo sportiva da una società ad un’altra.

“I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano professionisti, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti” 166.

Infine i calciatori giovani di serie possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi di “rinuncia da parte della società” e di “inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società”167, con la possibilità poi “di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società”168. 26 - Il tesseramento dei calciatori giovani di serie

A differenza delle società dilettantistiche, per le quali “i calciatori giovani dal 14° anno di età possono assumere il vincolo di tesseramento”169 pluriennale, che in ogni

163 Si veda il Comunicato Ufficiale della Segreteria della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione”. 164 Si veda l’Art.33 delle NOIF, “I giovani di serie”, Comma 1. 165 Si veda l’Art.33 delle NOIF, “I giovani di serie”, Comma 2. 166 Si veda l’Art. 100 delle NOIF, “Il trasferimento dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie”, Comma 1. 167 Si veda l’Art. 106 delle NOIF, “Lo svincolo di calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie”. 168 Si veda l’Art. 107 delle NOIF, “Svincolo per rinuncia”, Comma 1. 169 Si veda l’Art.32 delle NOIF, “I giovani dilettanti”, Comma 1, il quale dispone che “i calciatori “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega

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caso diventa obbligatorio solo dal 16° anno, le società professionistiche devono tesserare sin dal compimento del 14° anno i propri giovani calciatori che diventano così giovani di serie.

In particolare “i calciatori con la qualifica di giovani di serie assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età”. Al termine di quest’ultima stagione sportiva “la società per la quale è tesserato il giovane di serie ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale” 170.

A differenza di quanto è previsto per le società dilettantistiche, nelle quali “i calciatori con la qualifica di giovani dilettanti assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di non professionista” 171, le società professionistiche hanno la possibilità, al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il giovane di serie compie il 19° anno, di tesserarlo come professionista limitandosi a proporgli la stipulazione di un contratto, al quale per altro il calciatore non può (o non potrebbe) rifiutarsi, mentre, nel caso in cui non vi sia tale proposta, il calciatore si svincola.

Per quanto concerne la Stagione Sportiva 2009/10 in prospettiva della Stagione 2010/11, le società professionistiche hanno potuto proporre in contratto da professionista ai calciatori nati nel 1990, ossia quelli che hanno compiuto il 19° anno di età nel 2009, da martedì 1° giugno a mercoledì 30 giugno 2010, con validità della data del timbro postale di spedizione o della data di deposito, la stipulazione del primo contratto di calciatore professionista172.

La richiesta di tesseramento dei giovani di serie è redatta su moduli forniti dalla FIGC per il tramite della Leghe di riferimento, la quale deve essere debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dagli esercenti la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società173.

Il modulo in questione si chiama “Variazione di tesseramento per calciatori giovani di serie” ed è valido per la Richiesta di Tesseramento alla FIGC, così come per l’Aggiornamento di posizione nel caso di giovani calciatori svincolati.

Il modulo della “Variazione di tesseramento” per calciatori giovani di serie, al pari dei professionisti, è idealmente contraddistinto da cinque parti:

1) la parte riservata ai dati della società che intende tesserare il calciatore; 2) la parte riservata ai dati del calciatore (cognome e nome, sesso, cittadinanza,

comune di nascita, numero di matricola FIGC se già stata attribuita, data di nascita, indirizzo di residenza);

3) la parte riservata alla tipologia di tesseramento, con la possibilità pertanto di barrare la voce “Richiesta di Tesseramento alla FIGC” nel caso di primo tesseramento Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di giovani dilettanti”. 170 Si veda l’Art.33 delle NOIF, “I giovani di serie”, Comma 2. 171 Si veda l’Art.32 delle NOIF, “I giovani dilettanti”, Comma 2. 172 Si veda il Comunicato Ufficiale della Segreteria della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione”. 173 Si veda l’Art. 39, Comma 2, delle NOIF, “Il tesseramento dei calciatori”.

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alla FIGC, oppure quella “Aggiornamento di posizione” nel caso di giovani calciatori svincolati.

4) la parte dedicata agli impegni che assumono il calciatore e la società nel sottoscrivere tale modulo, così come di chi esercita la potestà genitoriale sul calciatore qualora quest’ultimo sia minorenne, già visti per i calciatori professionisti (clausola compromissoria, lotta contro il doping, ecc.);

5) la parte riservata alla firma del calciatore, alla firma di chi esercita la potestà genitoriale sul calciatore qualora quest’ultimo sia minorenne, il timbro della società di destinazione e la firma del presidente / legale rappresentante.

Nel caso del tesseramento dei calciatori giovani di serie vale sempre come decorrenza la data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, ma il visto di esecutività da parte della Lega, di prassi, viene comunicato solo nel caso di trasferimento e non di nuovo tesseramento o di aggiornamento di posizione, lasciando questi ultimi in una sorta di silenzio assenso, a meno di eventuali comunicazioni nel caso vi siano delle problematiche o di richieste di integrazione di documenti nel caso vi siano delle situazioni incomplete174.

Le richieste di variazioni di tesseramento dei calciatori giovani di serie, quale primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo, possono essere inoltrate in deroga all’art. 39.1 delle NOIF175, fino a martedì 31 maggio 2011 (ore 19.00). La data di invio o deposito delle richieste alla Lega competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento176.

Il primo tesseramento quale giovani di serie, al fine di una veridicità dei dati, richiede in allegato anche un certificato cumulativo di stato di famiglia, residenza e cittadinanza, rilasciato dall’anagrafe del Comune di residenza del giovane calciatore.

Inoltre sarebbe necessario allegare una dichiarazione di trasparenza, a firma del legale rappresentante della società, che sancisca come il tesseramento del giovane calciatore in questione si sia svolto ai sensi dell’Art. 10.1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC. Quest’ultimo Articolo, denominato “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, stabilisce che “ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci … è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto”.

174 Nel luglio 2009 è stato rimosso il vincolo dei 5 giorni lavorativi per le richieste di variazioni di tesseramento depositate dalle società di I e II Divisione della Lega Pro (ex C1 e C2), uniformandosi così alle Leghe di Serie A e Serie B (si veda CU della FIGC N° 33A del 29.07.2009 che ha appunto modificato il Comma 3 …). 175 Il Comma 1 dell’Art. 39 delle NOIF, “Il tesseramento dei calciatori”, dispone che “i calciatori sono tesserati per la FIGC, su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori"giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati anche successivamente a tale termine”. 176 Si veda il CU della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ Divisione e 2^ Divisione”.

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27 - Il trasferimento dei calciatori giovani di serie

I trasferimenti dei giovani calciatori, nei quali sono coinvolte le società

professioniste, possono rientrare nei seguenti casi: - trasferimenti di giovani di serie tra società professionistiche; - trasferimenti di giovani di serie da società professionistiche a società

dilettantistiche; - trasferimenti di giovani dilettanti da società dilettantistiche a società

professionistiche. La premessa anagrafica dei trasferimenti prevede che “i calciatori che non

abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano professionisti, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore non professionisti possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti”.

“L’accordo per il trasferimento … deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale177”.

Il modulo per i trasferimenti di giovani di serie si chiama “Variazione di tesseramento” per calciatori giovani di serie, prevedendo tre possibilità:

a) definitivo; b) temporaneo; c) temporanea con diritto di opzione – contropzione.

“Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società”178.

Prendendo come riferimento la Stagione sportiva 2010/11, le tipologie di trasferimenti di cui sopra “possono avvenire ed essere depositate nei seguenti periodi:

- da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00); - da lunedì 3 gennaio a lunedì 31gennaio 2011 (ore 19.00)” 179.

Tale tempistica si applica pertanto anche nel caso in cui una delle società coinvolte, sia nel ruolo di cedente che di cessionaria, sia una società dilettantistica, mentre nel caso in cui siano coinvolte solamente “società partecipanti ai Campionati organizzati dalla LND”, il trasferimento in questo caso di un giovane dilettante deve avvenire sulla base di una tempistica diversa come di seguito riportata:

- da giovedì 1° luglio a venerdì 17 settembre 2010 (ore 19.00); - da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00)”180.

177 Si veda l’Art. 95 delle NOIF, Comma 8. 178 Si veda l’Art. 100 delle NOIF, “Il trasferimento dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie”, Commi 1 e 2. 179 Si veda il CU della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ Divisione e 2^ Divisione”. 180 Si veda il CU della FIGC N° 110/A del 14.05.2010 “Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la Stagione 2010/11”.

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Al modulo della “Variazione di tesseramento” per trasferimento si deve allegare il documento in bollo con la contestuale imposta di Euro 14,62 già visto per la cessione dei contratti dei calciatori professionisti. Nel documento “bollato”, devono essere riportati tutti i dati relativi all’operazione, quali l’importo globale dell'operazione, esplicitando se quest’ultimo sia pagato in una o in due stagioni sportive, e l’eventuale presenza di clausole particolari nel caso di cessioni di contratto temporanee o eventuali premi di valorizzazione. Documento bollato la cui dicitura finale riporta che “il presente atto viene redatto in un unico originale che rimane depositato presso la competente Lega”.

Tale tempistica si applica pertanto anche nel caso in cui una delle società coinvolte, sia nel ruolo di cedente che di cessionaria, sia una società dilettantistica, mentre nel caso in cui siano coinvolte solamente “società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti”, il trasferimento in questo caso di un giovane dilettante deve avvenire sulla base di una tempistica diversa come di seguito riportata:

- da giovedì 1° luglio a venerdì 17 settembre 2010 (ore 19.00); - da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00)”181.

Il modulo della “Variazione di tesseramento” per trasferimento di giovani di serie si utilizza nel caso in cui siano coinvolte solamente società professionistiche oppure che la società cessionaria sia una società professionistica, mentre se la società cessionaria appartiene alla LND si deve usare il modulo si quest’ultima, denominato “Lista di Trasferimento”.

Nel caso di trasferimenti temporanei, questi devono avere “una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive”. Il calciatore giovane di serie può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa società, cosa invece non ammessa ai calciatori giovani dilettanti e non professionisti182. Non vi sono limiti di tesseramento per trasferimento temporaneo di calciatori giovani di serie.

“Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori giovani di serie è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione che:

a) la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) sia precisato l’importo convenuto; c) la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al

termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale

diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria” 6.

181 Si veda il CU N. 110/A della FIGC del 14.05.2010 “Termini e modalità stabiliti dalla LND per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la Stagione sportiva 2010/11”. 182 Si veda l’Art. 101 delle NOIF, “I trasferimenti temporanei dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie”, Commi 1 e 2.

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Inoltre “negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori giovani dilettanti da società dilettantistiche a società professionistiche è consentito, a favore della società cessionaria il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione che:

a) la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) sia precisato l’importo convenuto”183. “Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo possono essere inserite

clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria determinato con criteri analiticamente definiti da erogare, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste”184.

Infine “soltanto nel secondo periodo della campagna trasferimenti, il calciatore giovane di serie, trasferito a titolo temporaneo nel primo periodo della campagna trasferimenti, può essere trasferito allo stesso titolo con l’espresso consenso della originaria società cedente” 185.

“Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori giovani di serie … possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente”186.

Con riferimento alla Stagione sportiva 2010/11, la risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori giovani di serie … può avvenire “da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00). La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega di competenza nei suddetti termini”187.

28 - Lo svincolo dei calciatori giovani di serie La terza area tematica che contraddistingue il tesseramento dei “giovani di

serie”, dopo il tesseramento tout court ed il trasferimento, è quella dello svincolo. In particolare “i calciatori giovani di serie possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società”, nei casi di “rinuncia da parte della società” e di “inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società”188.

183 Si veda l’Art. 101 delle NOIF, “I trasferimenti temporanei dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie”, Commi 6 e 6 bis. 184 Si veda l’Art. 101 delle NOIF, “I trasferimenti temporanei dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie”, Comma 7. 185 Si veda l’Art. 101 delle NOIF, “I trasferimenti temporanei dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie”, Comma 8, il quale inoltre dispone che, “in tal caso, le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell’originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato non apposto”. 186 Si veda l’Art. 103 bis delle NOIF, “Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo”, Comma 1. 187 Si veda il Comunicato Ufficiale della Segreteria della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione”. 188 L’Art. 106 delle NOIF, “Lo svincolo di calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie”, al Comma 1 dispone che “i calciatori non professionisti e giovani dilettanti possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi: a) rinuncia

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“La rinuncia al vincolo del calciatore non professionista, giovane dilettante o giovane di serie da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale … . L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore non professionista, giovane dilettante o giovane di serie, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale”189.

Per quanto la Stagione sportiva 2010/11 le liste di svincolo per calciatori giovani di serie possono essere spedite via posta raccomandata o depositate:

- da giovedì 1° luglio a venerdì 16 luglio 2010 (vale data timbro postale di spedizione o data deposito);

- da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (vale data timbro postale di spedizione o data deposito) 190. “Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore o dei calciatori da

svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori da svincolare; gli elenchi vengono successivamente inoltrati alla Segreteria Federale. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, non possono essere modificate”191.

“Il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società. Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore di età” 192.

da parte della società; b) svincolo per accordo; c) inattività del calciatore; d) inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore; h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di professionista; i) svincolo per decadenza del tesseramento”. Il Comma 2 invece prevede che “i calciatori giovani di serie possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nel casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma”. 189 Si veda l’Art. 107 delle NOIF, “Svincolo per rinuncia”, Comma 1. 190 Si veda il Comunicato Ufficiale della Segreteria della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione”. In questo caso vale la data di spedizione postale e non di arrivo. 191 Si veda l’Art. 107 delle NOIF, “Svincolo per rinuncia”, Commi 2 e 3. Inoltre tale Articolo dispone al Comma 5 che “avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva”. Il Comma 6 stabilisce che “le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle liste di svincolo”. Infine il Comma 7 dispone che “l’inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera”. 192 Si veda l’Art. 107 delle NOIF, “Svincolo per rinuncia”, Comma 1.

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29 - Il rapporto di addestramento tecnico

“I calciatori con la qualifica di giovani di serie assumono un particolare vincolo,

atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età” 193.

“Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore giovane di serie, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società” 194.

La modulistica per l’instaurazione di tale rapporto, che non modifica lo status di giovane di serie, si sostanzia in una comunicazione che deve essere inoltrata, via posta raccomandata con ricevuta di ritorno, al calciatore ed in duplice copia alla Lega di pertinenza, unitamente al talloncino della raccomandata inviata al calciatore stesso.

Prendendo come esempio la Stagione sportiva 2010/11, i giovani di serie in rapporto di addestramento tecnico sono quelli dell’Anno 1991 e la comunicazione, sulla base delle modalità di cui sopra, deve aver luogo da giovedì 1° luglio a venerdì 16 luglio 2010, rispetto al quale vale la data del timbro postale di spedizione o la data di deposito195.

Per tutti i calciatori della classe 1991, non riconfermati con la procedura e nel termine sopra riportato, decade a tutti gli effetti il tesseramento precedente con il conseguente svincolo.

L’instaurazione del rapporto di addestramento tecnico prevede la corresponsione al tesserato di una indennità globale, che annualmente viene definita. Per la Stagione sportiva 2010/11 le indennità annuali sono le seguenti:

- Serie A € 13.137,00; - Serie B € 11.307,00196; - 1a Divisione € 8.727,00; - 2a Divisione € 7.368,00197.

193 Si veda l’Art. 33 delle NOIF, “I giovani di serie”, Comma 2. 194 Si veda l’Art. 33 delle NOIF, “I giovani di serie”, Comma 2. 195 Si veda il Comunicato Ufficiale della Segreteria della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione”. 196 Nel caso della Stagione sportiva 210/11, a fronte del recente scioglimento della Lega Nazionale Professionisti e della contestuale ricostituzione in due nuovi soggetti distinti, la Lega di Serie A e la Lega di Serie B, gli importi minimi, che regolamentano i rapporti con le società di queste ultime, sono gli stessi della passata stagione sportiva in attesa di concordare quelli nuovi. 197 Si veda il CU di Lega Pro N.181/L del 15.06.2010.

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30 - Fac simile di modulo di instaurazione del rapporto di addestramento tecnico

Luogo – Data

Spett.le LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO FIRENZE Al calciatore ……………..

Instaurazione di rapporto di addestramento tecnico - Calciatore classe 1991

Questa Società, avvalendosi del disposto dell'art. 33/2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., comunica l'intendimento di instaurare, e per gli effetti con il presente atto con Lei instaura, un rapporto di addestramento tecnico specifico fino al termine della stagione sportiva 2010-2011 al fine di impartirLe gli insegnamenti teorico-pratici necessari per la Sua qualificazione tecnico-professionale, in vista di successivi impegni come calciatore professionista.

Pertanto Lei dovrà rendere nell'arco della stagione sportiva sopra indicata, in favore di questa Società, le prestazioni sportive che Le verranno richieste e frequenterà le apposite sedute di addestramento tecnico. La scrivente si obbliga a corrisponderLe l'indennità globale annua lorda nell'importo stabilito con particolare riferimento alla Sua età.

Alla Lega in indirizzo si inviano due esemplari della presente ai fini regolamentari, nonché il talloncino della raccomandata inviata al calciatore.

Cordiali saluti.

[Timbro e firma del Rappresentante Legale]

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31 - Il tesseramento di professionisti stranieri

Premessa la generica disposizione delle NOIF, per la quale “un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria”198, “le società che disputano i Campionati organizzati dalla LNP [oggigiorno Lega Serie A e Lega Serie B] e dalla LPSC [oggigiorno Lega Pro] possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'Unione Europea (UE) (ed al Spazio Economico Europeo - EEE)199. A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza”200, allegando una fotocopia del passaporto.

“Le società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all’UE (ed all’EEE). Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell’elenco ufficiale … [della gara] … ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale201.

Le società che disputano il Campionato di Serie B hanno la facoltà di tesseramento di calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all’UE (ed all’EEE) limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all’UE (ed all’EEE) già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva, senza pertanto che vi sia una rescissione obbligatoria del contratto stipulato.

In caso di retrocessione di una società dalla Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia tra i propri tesserati un calciatore extracomunitario, potrà mantenere tale tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla scadenza del contratto, con divieto assoluto di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extracomunitario.

Non vengono considerate nei limiti di tesseramento di cui sopra le acquisizioni da parte di società di LNP, di calciatori cittadini di paesi non aderenti all’UE (ed all’EEE) provenienti da Federazione estera, se depositate contestualmente alla documentazione relativa alla cessione del calciatore medesimo a società di altra Federazione. Il tesseramento, anche nelle stagioni sportive successive, di tali calciatori, sarà subordinato alla compatibilità numerica con i limiti imposti dalla normativa relativa al tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all’UE (ed all’EEE). Le 198 Si veda l’Art. 102 delle NOIF, “Le cessioni di contratto”, al Comma 4. 199 Gli Stati membri dell’Unione europea (UE) oggigiorno sono i seguenti 27: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Italia, Germania, Grecia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Gli Stati membri dello Spazio economico europeo (EEE) oggigiorno sono Islanda, Lichtenstein e Norvegia, mentre, a seguito di un referendum, non ne fa parte la Svizzera. Il tesseramento dei calciatori con cittadinanza svizzera è disciplinato dal CU della FIGC N° 6/A del 05.07.2010, il quale, derogando le NOIF, dispone che questi ultimi “sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari”. 200 Si veda l’Art. 40 delle NOIF, “Limitazioni del tesseramento calciatori, Comma 7. 201 Il Comma 7 bis dell’Art. 40 delle NOIF inoltre stabilisce che “l'elenco ufficiale di gare di cui all'art. 61 delle presenti Norme può contenere, per tutte le gare ufficiali che disputano società di Serie A, i nominativi di cinque calciatori, di cui due assimilati, non selezionabili per le Squadre Nazionali e purché non cittadini di Paesi aderenti all'UE (ed all'EEE)”.

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società non partecipanti ai predetti campionati professionistici non possono tesserare calciatori cittadini di Paesi non aderenti all’UE (ed all’EEE)”202.

Il Consiglio federale della FIGC, seguendo una sorta di consuetudine ormai da alcuni anni a questa parte, ha emanato, limitatamente alla Stagione sportiva 2010/11, un Comunicato Ufficiale203 volto a definire, in deroga all’Art. 40 delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE o alla EEE.

Tale Comunicato in particolare stabilisce che “le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2010/2011 che, alla data del 30 giugno 2010, avevano più di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE o alla EEE, tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare soltanto un calciatore cittadino di paese non aderente alla UE o alla EEE, proveniente dall’estero, a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla UE o alla EEE che:

- (i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera; - (ii) sia svincolato per contratto scaduto al 30.06.2010; - (iii) acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla UE o

alla EEE. Il calciatore di cui alla lettera (i) non potrà tesserarsi per la sua precedente

società nella medesima stagione sportiva, mentre il calciatore di cui alla lettera (ii), potrà tesserarsi per altre società italiane nella medesima stagione sportiva, qualora vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla UE o alla EEE che si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o che sia svincolato con contratto scaduto al 30.06.2010 o che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla UE o alla EEE.

Il calciatore da sostituire dovrà essere espressamente indicato dalla società interessata”.

“Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2010/2011 che, alla data del 30 giugno 2010, non avevano calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE o alla EEE, tesserati per esse a titolo definitivo o ne avevano uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori di paesi non aderenti alla UE o alla EEE, provenienti dall’estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati”.

“Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2010/2011 che, alla data del 30 giugno 2010, avevano due calciatori di paesi non aderenti alla UE o alla EEE, già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore di detti paesi proveniente dall’estero, nonché un solo altro calciatore di paese non aderente alla UE o alla EEE, a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla UE o alla EEE che si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o che sia svincolato per contratto scaduto al 30.06.2010, o che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla UE o alla EEE”.

202 Si veda l’Art. 40 delle NOIF, “Limitazioni del tesseramento calciatori, Comma 7. 203 Si veda il CU della FIGC N° 6/A del 05.07.2010.

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“Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione 2010/2011 non potranno tesserare calciatori, cittadini di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE provenienti dall’estero”.

“I nuovi tesserati, ai sensi” … di quanto di cui sopra …, ”potranno trasferirsi in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2010/2011, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero”.

“Le società che disputeranno nella corrente stagione sportiva i Campionati di 1^ Divisione e 2^ Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico non potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla UE o alla EEE provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in 2^ Divisione che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2009/2010”. “Fatto salvo quanto previsto” … precedentemente … “per i calciatori in scadenza di contratto al 30.06.2010, le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE o alla EEE già tesserati alla data del 30.06.2010 in Italia per società professionistiche, ferma restando l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno”.

In altre parole nel caso delle società della Lega Pro sono vietati gli acquisti di extracomunitari da società straniere, mentre sono consentiti gli acquisti di calciatori già professionisti extracomunitari da società italiane.

Prendendo come esempio la Stagione sportiva 2010/11, la richiesta di tesseramento a fronte di trasferimento di calciatori provenenti da Federazioni estere dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente nei seguenti periodi:

- da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00); - da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00). La richiesta di tesseramento di calciatori professionisti provenienti da

Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2010 dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente nel seguente periodo:

- da giovedì 1° luglio 2010 a giovedì 31 marzo 2011 (ore 19.00). Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento

e, per i professionisti, anche la data di validità del rapporto contrattuale è stabilita a partire dalla data indicata dalla FIGC nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data204.

Rispetto al tesseramento dei calciatori professionisti, il Regolamento della FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori dispone che “i calciatori possono essere tesserati presso un massimo di tre società a stagione. Durante questo periodo il calciatore è abilitato a disputare partite ufficiali soltanto per due società. In deroga a questa regola, a un giocatore che sia oggetto di trasferimento tra due società appartenenti a Federazioni con stagioni sovrapposte (ossia, inizio della stagione in estate/autunno rispetto a inverno/primavera) è concessa la possibilità di disputare 204 Si veda il Comunicato Ufficiale della Segreteria della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione”.

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incontri ufficiali per una terza società durante la stagione interessata, a condizione che egli abbia rispettato in pieno i propri obblighi nei confronti delle società precedenti205. “I calciatori possono essere tesserati esclusivamente durante uno dei due periodi annuali di tesseramento stabiliti dalla Federazione nazionale. In deroga a tale principio, un professionista il cui contratto sia giunto a scadenza prima del termine del periodo di tesseramento può essere tesserato al di fuori di tale periodo”.

“Il primo periodo di tesseramento comincia dopo il termine della stagione agonistica e si conclude di regola prima dell’inizio della nuova stagione. Tale periodo non può superare le dodici settimane. Il secondo periodo di tesseramento cade di regola a metà stagione e non può superare le quattro settimane”. “I calciatori possono essere tesserati previa presentazione di una valida richiesta inoltrata dalla società alla Federazione interessata durante il periodo di tesseramento”206.

“Un professionista può essere ceduto in prestito ad un altra società sulla base di un contratto scritto fra il calciatore e le società interessate. Il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti dei calciatori, comprese quelle relative all’indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà”. “La durata minima del prestito è quella che intercorre fra due periodi di tesseramento”. “La società che ha preso in prestito un giocatore non può trasferirlo ad una terza senza l’autorizzazione scritta della società che lo ha ceduto in prestito e senza il consenso dello stesso calciatore” 207.

“Qualora un calciatore non sia stato tesserato presso la Federazione ma partecipi ad una partita ufficiale con una società, tale partecipazione sarà considerata illegittima. Fermo restando eventuali misure ritenute necessarie al fine di rettificare le conseguenze sportive derivanti dalla condotta in questione, è prevista la comminazione di sanzioni anche a carico del giocatore e/o della società. Il diritto di imporre tali sanzioni spetta in linea di principio alla Federazione o agli organizzatori della competizione in questione”208.

32 - Il tesseramento di giovani di serie stranieri Il Regolamento della FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, in

materia di tutela dei minori, dispone che “i trasferimenti internazionali dei calciatori sono consentiti solo se il calciatore ha superato il 18° anno di età.

A questa regola si applicano le seguenti tre eccezioni:

205 Si veda il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori al Par. 3 “Tesseramento dei calciatori”, Art. 5 “Tesseramento”, Commi 1, 3 e 4, posto che, come ribadito dal Comma 2, “un calciatore può essere tesserato presso una società alla volta”. 206 Si veda il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori al Par. 3 “Tesseramento dei calciatori”, Art. 6 “Periodi di tesseramento”, Commi 1, 2 e 3, mentre il Comma 4 prevede che “i disposti relativi ai periodi di tesseramento non si applicano alle competizioni destinate esclusivamente ai dilettanti. Relativamente a tali competizioni, sarà la Federazione interessata ad indicare i periodi in cui i calciatori possono essere tesserati per tali competizioni, fermo restando che sarà necessario assicurare l’integrità sportiva della manifestazione in questione”. 207 Si veda il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori al Par. 3 “Tesseramento dei calciatori”, Art. 10 “Prestito di professionisti”, Commi 1, 2 e 3. 208 Si veda il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori al Par. 3 “Tesseramento dei calciatori”, Art. 10 “Calciatori non tesserati”, Comma 1.

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a) i genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio;

b) il trasferimento avviene all’interno del territorio dell’UE o dell’EEE ed il giocatore ha un’età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi: i) fornire al calciatore un’adeguata istruzione e/o formazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali; ii) garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l’attività professionistica; iii) adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (ottime condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all’interno della società, ecc.); iv) all’atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di avere soddisfatto tutti i succitati obblighi;

c) il calciatore vive in una località ubicata ad una istanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società sarà quindi di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso”.

“Ogni trasferimento internazionale” di minori, ai sensi di quanto di cui sopra, è soggetto “all’approvazione di una sottocommissione nominata all’uopo dalla Commissione per lo status dei calciatori. La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di presentare la propria posizione. L’approvazione della sottocommissione deve essere ottenuta prima di una qualsiasi richiesta di CTI inoltrata da un’associazione e/o prima di un primo tesseramento”209.

Le Carte Federali della FIGC, in modo non propriamente in linea con quanto di cui sopra, dispongono che “la società affiliata, quando intende sottoporre a prova giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16, è tenuta a darne immediata e preventiva comunicazione alla Federazione, previo l’avvenuto riscontro della posizione dell’interessato con riguardo alla normativa statale”. Inoltre “a conclusione della prova …, la società deve dare immediata comunicazione alla Federazione del relativo esito positivo o negativo. In caso di esito negativo, cui non faccia seguito il tesseramento, la società deve darne altresì immediata comunicazione alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, conservando idonea documentazione dell’intera vicenda”, così come “è tenuta a dare immediata comunicazione alla Federazione e alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza di ogni verificatasi ipotesi di cessazione di efficacia del tesseramento di giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16”210.

La materia del tesseramento dei calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE o alla EEE con la qualifica di giovani di serie, per la Stagione 2010/11, è ripresa inoltre dal Comunicato Ufficiale della Segreteria della FIGC N° 109/A del 14.05.2010, il quale prevede come non abbia limitazioni numeriche “a condizione che: a) siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti al seguito della famiglia e per ragioni non legate

209 Si veda il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori al Par. 6 “Trasferimenti internazionali di minori”, Art. 19 “Tutela dei minori”. 210 Si veda l’Art. 40 bis delle NOIF, Comma 1.

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alla attività sportiva; b) siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica”

211.

33 - Premio alla carriera, indennità di formazione e meccanismo di solidarietà

Le Carte Federali della FIGC dispongono che “alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00 per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione”212 o il “premio di addestramento e formazione tecnica”213 ovvero l’importo derivante da un trasferimento214, tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante” 215.

Il Regolamento della FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori dedica una parte significativa all’indennità di formazione ed al meccanismo di solidarietà. In particolare “alla/e società che provvedono alla formazione del calciatore viene

211 Si veda il Comunicato Ufficiale della Segreteria della FIGC N° 109/A del 14.05.2010 “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione”. 212 L’Art. 96 delle NOIF, “Premio di preparazione”, prevede che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come giovane di serie, giovane dilettante o non professionista di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come giovani, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita … e per determinati coefficienti”. 213 L’Art. 99 delle NOIF, “Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica”, dispone, come già in visto in precedenza, che, “a seguito della stipula da parte del calciatore non professionista del primo contratto da professionista, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo” una determinata Tabella. Tuttavia tale “premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica”. 214 L’Art. 100 delle NOIF, “Il trasferimento dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie”, prevede che “i calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano professionisti, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore non professionisti possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti”. 215 Si veda l’Art. 99 bis, “Premio alla carriera”, delle NOIF.

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corrisposta un’indennità di formazione: 1) quando il calciatore firma il suo primo contratto da professionista e 2) in occasione di ogni singolo trasferimento fino alla stagione in cui il giocatore compie il suo 23° compleanno. L’obbligo di corrispondere l’indennità di formazione sorge quando il trasferimento avviene nel corso o alla fine del contratto” 216.

Inoltre “qualora un professionista venga trasferito prima della scadenza del suo contratto, la/le società che hanno contribuito alla sua istruzione e formazione riceveranno una parte dell’indennità corrisposta alla società di provenienza del calciatore (contributo di solidarietà)” 217.

34 - Modalità di liquidazione e garanzie della campagna trasferimenti e tesseramenti

Per quanto concerne le modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla

campagna trasferimenti e tesseramenti relativamente alla Stagione sportiva 2010/11, i rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti sono definiti in compensazione tramite Lega di competenza sulla base di criteri di seguito riportati.

“A) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 31 agosto 2010: - n. 1 rata pari al 30% del saldo passivo; - n. 7 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 30.9.2010 e fino al 31.3.2011. L’importo delle sette rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro.

B) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere dal 3 gennaio al 31 gennaio 2011: - n. 1 rata pari all’80% del saldo passivo; - n. 2 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 28.2.2011 al 31.3.2011. L’importo delle due rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste come successivamente riportato, eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli adempimenti di cui al punto A) per operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2010 nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 5 luglio 2010 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza.

D) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1° luglio 2010 ed entro il 31 luglio 2010 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto C), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 10 agosto 2010 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza.

E) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 agosto 2010 ed entro il 31 agosto 2010 che non

216 Si veda il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori al Par. 7 “Indennità di formazione e meccanismo di solidarietà”, Art. 20 “Indennità di formazione”. 217 Si veda il Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori al Par. 7 “Indennità di formazione e meccanismo di solidarietà”, Art. 21 “Meccanismo di solidarietà”.

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trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto D), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 10 settembre 2010 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza.

F) Gli adempimenti di cui al punto B) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 3 gennaio 2011 ed entro il 31 gennaio 2011 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto E), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 9 febbraio 2011 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza.

G) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e/o Serie B possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

H) E’ consentito alle società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico di trasferire calciatori e di cedere contratti a società di Serie A o Serie B con la stipulazione di accordi economico-finanziari che prevedano l’effettuazione dei versamenti a loro favore in due o tre stagioni agonistiche.

I) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Lega Pro possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche.

L) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l’esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

M) Relativamente ai punti G) e H) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l’importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell’intero ammontare dell’operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l’importo della terza rata non può essere superiore all’importo della prima rata e l’importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell’intero ammontare dell’operazione.

N) Relativamente al punto I) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l’importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell’intero ammontare dell’operazione. - n. 7 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 30.9.2010 e fino al 31.3.2011. L’importo delle sette rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro”.

Le garanzie dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, relativamente sempre alla Stagione sportiva 2010/11, dovranno essere le seguenti:

“a) fidejussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Prima e Seconda Divisione, secondo modelli conformi a quelli predisposti dalle Leghe di appartenenza;

b) per le sole società di Serie A e di Serie B polizza fideiussoria assicurativa emessa secondo modello conforme a quello predisposto dalla Lega di appartenenza, da impresa di assicurazione benvisa allo Stato Italiano ed avente l’impresa di assicurazione

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o la sua controllante, un rating AAA se accertato da Standards & Poor’s, o Aaa se accertato dalla Moody’s. In caso di rating fino a due gradi inferiori, ovvero AA+eAA per Standards &Poor’s, Aa1 e Aa per Moody’s l’accettabilità della polizza fideiussoria assicurativa viene demandata al giudizio insindacabile della Lega di appartenenza;

c) la fidejussione bancaria e, per le sole società di Serie A e di Serie B, la polizza fideiussoria assicurativa, emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti di cui al precedente capoverso b), dovrà riportare, anche, esplicita dichiarazione della banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società nonché alla surroga ed al regresso nei suoi confronti, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

Inoltre, per le sole società di Serie A e di Serie B, le Leghe di appartenenza, a loro insindacabile giudizio, per garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi di operazioni di trasferimento calciatori delle diverse società, potranno richiedere in alternativa o congiuntamente alle altre forme sopra previste, la cessione dei crediti annuali, maturati al 31 marzo 2011, derivanti dalla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi.

Per quanto riguarda le società di 1^ e 2^ Divisione le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in due annualità devono essere accompagnate da copertura fideiussoria anche per quanto riguarda il secondo anno, pur in presenza di saldo attivo per la prima stagione sportiva e, anche se quest’ultimo dovesse altresì coprire l’importo dell’intera operazione.

Per i debiti della società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell’escussione della garanzia da loro prestata, la società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla banca”218.

35 - Il Codice di Giustizia Sportiva in materia di tesseramento

Nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni in materia di tesseramento, sono previste determinate sanzioni di seguito ricordate219 e contenute nelle Carte federali della FIGC nella parte denominate Codice di Giustizia Sportiva (CGS).

“A) Per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa”, ossia prima che sia stato emesso il visto di esecutività da parte della Lega di riferimento, si applica l’Art. 17, Comma 5, del CGS”. Quest’ultimo prevede nello specifico che “la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta … alla società che … fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. “La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina

218 Si veda il CU N° 135/A della FIGC, pubblicato in data 30.06.2010, mediante il quale il Consiglio federale ha deliberato l’emanazione delle “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione sportiva 2010/11 per società di Serie A, Serie B, Prima Divisione e Seconda Divisione”. 219 Si veda il CU N° 135/A della FIGC, pubblicato in data 30.06.2010, mediante il quale il Consiglio federale ha deliberato l’emanazione delle “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione sportiva 2010/11 per società di Serie A, Serie B, Prima Divisione e Seconda Divisione”.

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l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa” 220.

“B) Le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o giovani di serie dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell’Art. 1 del CGS”. Quest’ultimo, al Comma 1, stabilisce che “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”221.

C) “La mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima, violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’Art. 8, Comma 14, del CGS222 e comporta l’applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’Art. 18, comma 1, lett. g) del CGS223, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2010/11”224.

Inoltre il CGS dedica un preciso articolo a “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”225. In particolare “ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci … è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto”.

“Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”.

“Alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui” sopra, “si applica una sanzione non inferiore all’ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici … è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica226. 220 Si veda l’Art. 17 del CGS, “Sanzioni inerenti alla disputa delle gare”, Comma 5. 221 Si veda l’Art. 1 del CGS, “Doveri ed obblighi generali”, Comma 1. 222 Si veda l’Art. 8 del CGS, “Violazioni in materia gestionale ed economica”, Comma 14. 223 Si veda l’Art. 18 del CGS, “Sanzioni a carico delle società”, il quale, al Comma 1, lett. g) prevede la “penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”. 224 Si veda il CU N° 135/A della FIGC, pubblicato in data 30.06.2010, mediante il quale il Consiglio federale ha deliberato l’emanazione delle “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione sportiva 2010/11 per società di Serie A, Serie B, Prima Divisione e Seconda Divisione”. 225 Si veda l’Art. 10 del CGS, “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”. 226 Si veda l’Art. 10 del CGS, “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, il quale dispone al Comma 3, che “il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al

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“Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci … che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui” sopra, “si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi”.

“Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'Art. 102, Comma 4, delle NOIF227, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci … della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo”.

“La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci … che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni” previste228.

“Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell’inibizione o della squalifica”229.

settore sportivo, con contratti ratificati dalle rispettive leghe, per le mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi alle suddette mensilità, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica”. 227 L’Art. 102 delle NOIF, “Le cessioni di contratto”, al Comma 4, stabilisce che “un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria”. 228 Le sanzioni in questione, previste dall’Art. 10 del CGS, “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, Commi 8 e 9, possono essere nei confronti delle società, che, se viene accertata la loro responsabilità oggettiva, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell’art. 18, comma 1 del CGS, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell’art. 18, comma 1 del CGS. In particolare l’Art. 18 del CGS, “Sanzioni a carico delle società”, al Comma 1, sono disposte le seguenti sanzioni: lett. c) ammenda con diffida; lett. g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi”. Le sanzioni invece previste nei confronti di “dirigenti, tesserati delle società, soci … riconosciuti responsabili dei fatti …, sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni”. 229 L’Art. 10 del CGS, “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, evidenzia, al Comma 11, come, tra le sanzioni in materia di tesseramento, vi sia anche quella della recessione, senza giusta causa, ad opera delle parti di un contratto di prestazione sportiva o di un’interruzione di quest’ultimo, in quanto si commette una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni previste dall’Art. 18 (“Sanzioni a carico delle società”) e dall’Art. 19 (“Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”) del CGS stesso.

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36 – La Commissione tesseramenti

Il CGS disciplina inoltre composizione, competenze e procedure dell’organo

della FIGC preposto a dirimere le controversie in materia di tesseramento, vale a dire la Commissione tesseramenti (CT). Quest’ultima è “composta dal Presidente, tre Vice presidenti e da almeno quattro componenti, nominati dal Consiglio federale per un quadriennio” e, come già anticipato, ha “competenza a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti e agli svincoli dei calciatori.

Il procedimento è instaurato: a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo; b) su iniziativa degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; c) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l’attività giovanile scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi”230.

“I procedimenti innanzi alla CT si svolgono sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Art. 33231” del CGS. “I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale e acquisite dalla Commissione ovvero, se del caso, da uno o più componenti di volta in volta designati dal Presidente o da chi ne fa le veci. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del reclamo”. “La CT, qualora dall’esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l’eventuale deferimento alla competente Commissione disciplinare delle società o dei tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari”.

“Le decisioni della CT sono comunicate, nel loro integrale contenuto, direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione. Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive solo agli effetti del tesseramento. Avverso tali decisioni è ammesso il ricorso alla Corte di Giustizia Federale (CGF) … . I termini per la impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione”232.

230 Si veda l’Art. 47 del CGS, “Composizione e competenza della Commissione tesseramenti”, Commi 1, 3 e 4. Il Comma 2 inoltre prevede che “la Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, di un Vice presidente e di quattro componenti”. 231 L’Art. 33 del CGS, “Reclami di parte e ricorsi di Organi federali”, al Comma 1, evidenzia come siano “legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso”, così come, stando al Comma 4, siano “altresì legittimati a proporre ricorso: a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica; b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti”. Tale Articolo riporta poi tutti gli aspetti formali e procedurali per la presentazione di reclami e ricorsi (soggetti abilitati, tempistica, motivazioni, preannunci, ecc.). 232 Si veda l’Art. 48 del CGS, “Procedura e gravami innanzi alla Commissione tesseramenti”.

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SIGLE

- AIC: Associazione Italiana Calciatori - CGF: Corte di Giustizia Federale - CGS: Codice di Giustizia Sportiva - CIO: Comitato Olimpico Internazionale - CONI: Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CT: Commissione Tesseramenti - CTI: Certificato di Trasferimento Internazionale - CU: Comunicato Ufficiale - EEE: Spazio Economico Europeo (in francese Espace economique européenne) - FFF: Fédération Française de Football - FIFA: Fédération Internationale de Football Association - FIGC: Federazione Italiana Giuoco Calcio - LND: Lega Nazionale Dilettanti - LNP: Lega Nazionale Professionisti - LPSC: Lega Professionisti Serie C - NOIF: Norme Organizzative Interne alla FIGC - SGS: Settore Giovanile e Scolastico - UE: Unione Europea - UEFA: Union des Associations Européennes de Football - URBSFA: Union Royale Belge des Sociétés de Football Association

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Carte federali tratte dal sito Internet della FIGC, www.figc.it, aggiornate al mese di Dicembre 2010.

- Antonino DE SILVESTRI, “Il contenzioso tra pariordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio”, all’interno della Rivista di Diritto Sportivo, N° 3-4, Luglio/Settembre– Ottobre/Dicembre 2000, Rubbettino Editore). Si veda anche www.sportlex.it.

- Luca FERRATO e Jvan SICA, I dieci anni che sconvolsero il calcio, Edizione Zona, Civitella in Val di Chiana (Ar), 2010.

- Mattia GRASSANI, “Dilettanti, si apre una nuova era”, all’interno de Il Sole 24 Ore Sport, 2 – 15 Febbraio 2002.

- Mattia GRASSANI, “Giustizia, diventa legge il decreto stoppa-Tar”, all’interno de Il Sole 24 Ore Sport del 17-30 Ottobre 2003.

- Pippo RUSSO, “L’Europa di Bosman” in Il Mulino, N° 6 Nov / Dic 1997, Bologna.

- Andrea SCARANO, Il vincolo sportivo nella pallacanestro, in Michele COLUCCI e Maria José VACCARO (A cura di), Vincolo sportivo ed indennità di formazione, 2010.

- Sentenza N° 415 del 15 Dicembre 1995 della Corte di giustizia europea (“Sentenza Bosman”) tratta dal sito Internet dell’Unione europea, http://europa.eu.int.

- Anna TANZI, Le società calcistiche. Implicazioni economiche di un “gioco”, Giappichelli Editore, Torino, 1999.