Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive · elitario conseguentemente alle...

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Di Stefano Antonio Matricola 1239888 Corso di laurea in Economia Aziendale e Management Il Sistema dei Confidi in Italia : evoluzione e prospettive Docente tutor: Prof. Stefano Caselli

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Di Stefano Antonio

Matricola 1239888

Corso di laurea in Economia

Aziendale e Management

Il Sistema dei Confidi in Italia :

evoluzione e prospettive

Docente tutor: Prof. Stefano Caselli

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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INDICE

1 ABSTRACT ...................................................................................................................................... 4

2 INTRODUZIONE ............................................................................................................................. 5

3 QUALI SONO I PRINCIPALI OSTACOLI PER L’ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DELLE PMI? ......... 7

4 I CONFIDI E LA CREDIT RISK MITIGATION ................................................................................... 10

5 I CONFIDI IN ITALIA ED IN ALCUNI PAESI EUROPEI ..................................................................... 15

5.1 Sistema Tedesco ..................................................................................................................... 15

5.2 Sistema Francese ................................................................................................................... 16

5.3 Sistema Spagnolo ................................................................................................................... 17

6 ALCUNE CONSIDERAZIONI IN AMBITO GESTIONALE .................................................................. 19

7 CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI CONFIDI IN ITALIA E NEI PAESI UE ..................................... 21

8 LE GARANZIE EROGATE DAI CONFIDI .......................................................................................... 23

8.1 Da una garanzia basata sui fondi monetari ad una garanzia personale (cenni) .................... 25

9 RIFERIMENTI NORMATIVI: EVOLUZIONE E SCENARIO ATTUALE ................................................ 30

9.1 La legge quadro del 2003 ....................................................................................................... 30

9.2 Categorie di intermediari finanziari: ...................................................................................... 32

10 I MODELLI GESTIONALI INTRODOTTI CON LA RIFORMA DEL 2003 ............................................ 36

10.1 Calcolo dell’attività finanziaria ........................................................................................... 38

10.2 CALCOLO DEI MEZZI PATRIMONIALI .................................................................................. 39

11 IL BILANCIO DEL CONFIDI ............................................................................................................ 41

12 CONSIDERAZIONI FINALI ............................................................................................................. 47

13 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. 50

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1 ABSTRACT

L’obiettivo del seguente lavoro è quello di descrivere il ruolo dei consorzi di garanzia

collettiva dei fidi nel sistema economico nazionale. Partendo da un’analisi delle difficoltà

che le piccole e medie imprese del nostro Paese debbono affrontare per accedere al

credito, viene analizzato l’impatto dell’azione dei Confidi sulla credit risk mitigation alla luce

dei vincoli posti da Basiliea 2.

In seguito si è proceduto alla descrizione del quadro normativo sia nazionale che

comunitario al fine di verificare come la normativa abbia impattato sullo sviluppo e l’attività

dei Confidi.

Infine, per una precipua e puntuale descrizione dell’attività dei Confidi, è stata svolta una

descrizione dei modelli adottati in alcuni paesi europei dando evidenza dei tratti comuni e

delle diversità.

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2 INTRODUZIONE

I consorzi di garanzia collettiva dei fidi (d’ora in poi Confidi) rappresentano una realtà di

valore assoluto per il sistema economico nazionale ed europeo sostenendo le piccole e

medie imprese al fine di facilitarne l’accesso al credito, rendendolo meno oneroso e più

agevole.

La mission dei Confidi viene considerata in un’ottica “mission-oriented” ovvero non profit-

oriented, in quanto perseguono la finalità di massimizzare i benefici per le imprese

associate offrendo alle stesse migliori condizioni di accesso al credito e assistenza per

una gestione finanziaria più consapevole, operando con criteri di economicità ma senza

fini di lucro1.

La loro nascita risale al 1950, quando imprenditori di varie categorie diedero vita ad enti di

natura mutualistica per superare le difficoltà di accesso al credito.

In Italia, nacquero prevalentemente come diretta manifestazione delle associazioni di

categoria, basandosi su principi mutualistici e solidaristici. Già nel 1956 vennero istituiti nel

territorio nazionale i primi Confidi e nel 1963, grazie Confartigianato di Roma, fu costituita

la prima cooperativa di garanzia regionale denominata “Cooperativa Laziale di Garanzia.

Il contesto storico in cui i Confidi nacquero è strettamente correlato alla congiuntura

economica che l’Italia stava vivendo.

Bisogna considerare l’importante trasformazione economico-sociale che si verificò a causa

del boom economico, il quale ha apportato un drastico cambiamento a livello

internazionale ovvero quello che sul piano prettamente economico era consumo,

diventava consumismo sul piano sociale, stimolando l’introduzione di nuovi prodotti al fine

di aumentare continuamente la produzione.

1 Erzegovesi, L. (2008), Smefin tech report, Verso nuovi modelli di equilibrio gestionale dei confidi 107, pag. 4

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Le imprese si trovavano in una condizione di totale accondiscendenza, ma all’aumentare

della produzione aumentava la complessità gestionale e si creò l’esigenza di nuove forme

e fonti di finanziamento atte a soddisfare gli impieghi. I confidi, quindi, rappresentano

ancora oggi una risposta al mercato dei capitali che risulta sempre più stringente ed

elitario conseguentemente alle diverse crisi congiunturali in atto all’epoca. L’ascesa vera e

propria di questi enti avvenne negli anni ’70, quando la crisi petrolifera, spinse gli

intermediari finanziari a misure di valutazione più rigide per l’accesso al credito.

I Confidi hanno da sempre rivestito una funzione creditizia fondamentale attraverso il

rilascio di garanzie per agevolare le imprese nell’ottenimento di affidamenti bancari, ma al

contempo consentono agli Istituti di Credito di ridurre il rischio di solvibilità in relazione del

finanziamento concesso.

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3 QUALI SONO I PRINCIPALI OSTACOLI PER L’ACCESSO AL CREDITO DA

PARTE DELLE PMI?

Le piccole-medie imprese riscontrano importanti difficoltà nella concessione di

finanziamenti anche a causa di un fenomeno che all’interno dei mercati finanziari trova

sempre spazio per insinuarsi: l’asimmetria informativa.

Il rapporto creditizio sopra citato rispecchia un fenomeno naturale o quantomeno

fisiologico, infatti, solo chi utilizzerà il finanziamento conosce realmente le esigenze e le

finalità con i relativi rischi.

Oltre al fenomeno dell’asimmetria informativa, vigerà una naturale tendenza ad elencare i

punti di forza rispetto ai rischi correlati alle operazioni, tutto al fine di trovare accoglimento

alla richiesta di finanziamento.

L’asimmetria informativa innesca delle conseguenze riconducibili alla selezione avversa

ed all’azzardo morale e, al fine di contenere questa tipologia di rischi, dei quali l’Istituto di

Credito se ne assume il peso, si cerca di raccogliere le maggiori informazioni possibili con

lo scopo di effettuare una valutazione, la più possibile accurata, comportando talvolta costi

elevati.

Non potendo reperire ed analizzare informazioni con elevato grado di dettaglio, la banca si

troverà esposta ai rischi dell’asimmetria informativa e sarà più reticente ad inoltrare

l’operazione di finanziamento.

L’ausilio dei Confidi, relativamente ai rischi connessi l’asimmetria informativa, si colloca in

una posizione di sostegno concreto.

Il Confidi svolgerà un doppio ruolo: il primo sarà quello di accollarsi parte del rischio di

credito, in tal modo l’Istituto di Credito avrà maggior respiro, diminuendo il rischio di

insolvenza. Nell’atto di delibera, infatti, per alcune posizioni considerate più rischiose,

l’organo deliberante dell’Istituto di Credito, per poter concedere il finanziamento ad

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un’impresa, richiede la garanzia Confidi come condizione “sine qua non”; il secondo

riguarda l’effettiva diminuzione dell’asimmetria informativa, in quanto il Confidi svolgerà

un’ulteriore istruttoria seguendo dei protocolli interni.

Viene effettuata, perciò, una doppia istruttoria, che, se svolta correttamente, consentirà di

reperire maggiori informazioni. Automaticamente il controllo e l’analisi di due soggetti

porterà alla riduzione del divario informativo.

“Gli elementi che conferiscono al Confidi una maggiore capacità valutativa sono riferibili:

1. Alla possibilità di sfruttare, in via primaria, informazioni “riservate”, riguardanti le

vicende dell’azienda e il patrimonio personale del socio;

2. Al controllo sociale, a cui il socio è implicitamente sottoposto, con il fine di prevenire

un comportamento opportunistico e sleale.”2

Le banche sfruttano il loro patrimonio informativo attraverso una serie di dati qualitativi e

quantitativi attraverso procedure standardizzate al fine di valutare il rischio di credito e

basate su dati prettamente oggettivi, ma senza cogliere in toto il reale merito creditizio

delle PMI.

Le banche, negli ultimi anni attraverso processi aggregativi, hanno focalizzato l’attenzione

soprattutto su determinate aree della loro attività che hanno prediletto le “ large corporate”.

Di fatto, non è solo colpa dei processi di aggregazione bancari, ma bisogna anche

considerare la componente di costo.

L’esclusione delle PMI ad alcune aree dell’attività bancaria non è dovuta in prima istanza

ai processi aggregativi degli Istituti di Credito, bensì all’incapacità da parte delle banche di

ottenere un margine sufficientemente adeguato a coprire i costi fissi. Per fare un esempio,

emettere un prestito obbligazionario per una PMI risulterebbe non remunerativo per una

investment bank, in quanto non riuscirebbe nemmeno a coprire i costi fissi.

2 Piatti, D. (2008) I Confidi Gestione delle garanzie, redditività e pricing Roma:Bancaria Editrice pag.16

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Gli istituti bancari hanno preso coscienza di questa criticità, ovviandovi attraverso divisioni

corporate che si sono focalizzate nell’analisi di realtà aziendali di medie e piccole

dimensioni che però non sempre individuano correttamente la dimensione reddituale e

finanziaria dell’impresa.

Tante volte i Confidi vengono a conoscenza di informazioni che la banca non dispone, per

esempio, se un’azienda è consorziata da diversi anni ed intende aprire un rapporto con un

nuovo Istituto di Credito, sarà il confidi a cedere informazioni rilevanti.

Bisogna considerare che lo sviluppo e la crescita dei Confidi sono dovuti in prima istanza

al processo di aggregazione del sistema bancario italiano, che ha mutato l’orientamento

dei centri di decisione degli Istituti di Credito favorendo le grandi aziende a discapito delle

PMI.

Un ultimo problema con il quale le aziende di piccole medie dimensioni sono obbligate a

fronteggiare riguarda il disinvolto abuso del capitale circolante.

La dilatazione del ciclo monetario crea delle evidenti distorsioni nel sistema delle imprese

italiano, le grandi aziende, la maggior parte delle volte, sono in grado di modificare le

condizioni contrattuali relative ai pagamenti, imponendo ad aziende fornitrici o sub-

fornitrici, tempi di pagamento molto allungati.

Le aziende coinvolte ne risentono in modo negativo, esse si trovano a dover svolgere una

funzione bancaria, non dovuta, ricorrendo a vari strumenti di finanziamento come ad

esempio lo smobilizzo dei crediti.

L’utilizzo smodato di capitale circolante permette alle grandi aziende di creare maggiore

liquidità, mentre le aziende con minor potere contrattuale si trovano ad affrontare dei

problemi ormai generalizzati e cronici, quali la scarsa liquidità e il basso grado di

capitalizzazione.

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4 I CONFIDI E LA CREDIT RISK MITIGATION

I Confidi sono uno strumento utile ai fini della “Credit Risk Mitigation” in quanto,

garantendo l’esposizione debitoria dell’impresa mediamente per una percentuale pari al

50, riducono le attività ponderate per il rischio di credito degli Istituti Bancari.

Il rischio di credito secondo “Basilea 2” si suddivide in:

Rischio di default (di insolvenza), il quale si misura con la probabilità di

default (PD)

Rischio di recovery misurato dalla Loss Given Default (LGD)

Il rischio di default misura la probabilità di insolvenza di un determinato cliente bancario

che secondo gli accordi di “Basilea 2” si definisce come un qualsiasi ritardo nei pagamenti

a fronte di una esposizione debitoria superiore a 90 giorni; a tal punto il cliente per l’Istituto

di Credito diventa un debitorie nei confronti della medesima. In Italia, convenzionalmente il

termine perentorio viene dilatato fino a 180 giorni.

Il rischio di recovery misura il grado di severità della perdita a fronte delle procedure di

recupero avviate.

Il rischio di credito è di tipo speculativo, precisamente sia il rischio di default, sia il rischio

di recovery si intendono sequenziali e complementari. Vengono definiti rischi sequenziali,

perché solo se prima si manifesta il rischio di default, successivamente si manifesta il

rischio di recovery.

Sono rischi complementari, inoltre, perché la valutazione complessiva della rischiosità

dell’operazione dipende dall’insieme di queste due forme di rischio.

Alla luce di quanto detto, le garanzie reali e personali, in linea generale, diminuiscono il

rischio di recovery e, quindi complessivamente il rischio di credito.

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Nel caso in cui si riduca il rischio di recovery l’Istituto di Credito potrà fronteggiare rischi di

default più elevati, rilasciando finanziamenti anche a clienti considerati più rischiosi.

Ovviamente vale anche il contrario in considerazione della natura del rischio.

Il “weight of risk”, ovvero il peso del rischio di credito, è funzione diretta delle due misure

del rischio summenzionate ovvero (PD e LGD). L’Istituto di Credito dovrà ponderare gli

asset tenendo conto del Weight of risk calcolato.

Le tecniche con cui si misura il weight of risk, attribuendo un coefficiente di rischio al

cliente, sono tre:

Standardizzato (utilizzato anche con “Basilea 1”)

Internal Rating Based di base

Internal Rating Based avanzato

Trattasi di rating interni utilizzati dalle banche per attribuire il merito creditizio ai clienti.

In tal modo, le banche riescono a mediare e migliorare i coefficienti di solvibilità stabiliti

dall’accordo sui requisiti minimi patrimoniali fissato da “Basilea 2”, riducendo

l’assorbimento patrimoniale in relazione alle attività ponderate per il rischio di credito,

migliorando così i requisiti patrimoniali della stessa.

Gli elementi utilizzati dalla banca per ponderare l’idoneità e la solidità di un Confidi si

focalizzano sul controllo della qualità del processo informativo, ovvero la validità

dell’istruttoria, e nella valutazione della solvibilità legata principalmente alla dimensione

patrimoniale.

Il grado di patrimonializzazione di un Confidi, in sintesi, dipende dalle capacità di:

Autofinanziamento relativo alla dinamica reddituale;

Ottenere contributi pubblici e in misura minore, privati;

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Erogare garanzie in modo da aumentare il grado di rinnovo (aumento del

“fondo rischi”);

Iscrivere nuovi soci (aumento del fondo consortile).

A fronte di uno scenario normativo profondamente mutato, le disposizioni di vigilanza

della Banca d’Italia, in concerto con i principi attuativi di “Basilea 2”, prevedono delle

soluzioni considerate innovative relativamente alla misurazione del rischio di credito

adottato.

La nuova vigilanza prudenziale riconosce ulteriori strumenti di credit risk mitigation da

parte delle banche, delineando in modo analitico tutti i requisiti giuridici, organizzativi e le

modalità di calcolo ai fini di determinare una riduzione del rischio.

La nuova disciplina riconosce gli effetti di mitigazione del rischio anche a favore delle

controgaranzie, che assistono un impegno fidejussorio dal Confidi, nel rispetto dei requisiti

previsti.

Vediamo ora di analizzare alcune fattispecie che si possono riscontrare nell’ambito

applicativo relativamente agli approcci di mitigazione del rischio creditizio.

Le banche, che sono autorizzate ad utilizzare il metodo IRB avanzato, hanno il beneficio di

avere un maggiore dinamismo gestionale, esse, infatti, possono adottare una rosa più

ampia di garanzie.

Il grado di misurazione del rischio è rimesso fondamentalmente all’autonoma valutazione

della banca.

Gli Istituti di Credito che utilizzano il metodo Standardizzato oppure l’IRB base, devono

verificare il grado di soggettività del garante e verificarne i requisiti.

Nel caso di Confidi vigilati, la qualifica di garanti idonei viene automaticamente attribuita,

mentre nel caso di Confidi non vigilati, la riduzione dell’assorbimento del patrimonio di

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vigilanza dell’Istituto di Credito, è riscontrabile nel momento in cui il Confidi presenta

determinati indicatori di solvibilità.

L’istituto di Credito perciò valuta in modo analitico l’operatività del Confidi non vigilato,

analizzando le componenti patrimoniali e finanziarie.

“E’ infatti previsto che la qualifica di garante idoneo sia attribuita solo a quei soggetti che

dispongano di un rating almeno pari ad A-, rilasciato da un’ECAI (External Credit

Assessment Institution) riconosciuta dalla Banca d’Italia, ovvero di una probabilità di

default equivalente, calcolata internamente dalla banca.”3 E’ da ricordare che gli ECAI

riconosciuti da Banca d’Italia sono quattro: Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s e Cerved

(ex Lince).

“Basilea 2” ha introdotto una novità importante nella CRM, dando la possibilità di

segmentare il rischio di credito di un generico portafoglio in due o più parti denominate

“tranches”.

Esse si differenziano per il diverso grado di subordinazione in ragione al livello di

sopportazione di perdite eventuali. Questo tipo di operazioni sono chiamate “tranched

cover”.

Le tranched cover sono utili soprattutto nei rapporti tra Confidi ed Istituti di Credito,

soprattutto per gli Istituti che utilizzano il metodo AIRB, che possono usufruire di approcci

regolamentari in grado di ottimizzare meglio il capitale.

Ad ogni buon conto la tipologia di copertura ottimale deve essere scelta attraverso la

comunicazione e la collaborazione tra Confidi ed Istituto di Credito, individuando secondo

le esigenze comuni, la forma di copertura che permetta di mitigare il rischio di credito nel

modo più efficace, ed al contempo, permettendo al Confidi di creare dei presupposti per

agevolare la fruizione di accesso al credito in un’ottica di riduzione.

3 ABI, Federconfidi (2009) Linee Guida per il rinnovo delle convenzioni tra banca e confidi, www.aleasrv.cs.unitn.it

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Va ricordato il ruolo fondamentale che assolvono in relazione allo scenario economico

italiano, caratterizzato prevalentemente da piccole medie imprese, molte delle quali hanno

un controllo di carattere familiare, e possono accedere al credito attraverso le classiche

operazioni di finanza ordinaria, ovvero scoperti di conto corrente, smobilizzo dei crediti,

linee di castelletto salvo buon fine, anticipo fatture, mutui chirografari ed operazioni di

consolidamento.

Allo stato attuale, in Italia, i Confidi sono più di mille4, anche se, solo seicento5 aderiscono

alle federazioni nazionali di categoria, per la restante parte si tratta di Consorzi molto

piccoli od addirittura non operativi. La presenza dei Confidi è ben distribuita sul territorio

nazionale, anche se le gestioni virtuose con grandi livelli di attività finanziarie si riscontrano

nel Nord Italia.

4 Baravelli M., Leone P.,(a cura di)(2010) Il futuro dei Confidi in Italia Evoluzione dei modelli istituzionali, gestionali e

organizzativi Roma: Bancaria Editrice 5 Baravelli M., Leone P.,(a cura di)(2010) Il futuro dei Confidi in Italia Evoluzione dei modelli istituzionali, gestionali e

organizzativi Roma: Bancaria Editrice

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5 I CONFIDI IN ITALIA ED IN ALCUNI PAESI EUROPEI

I Confidi in Italia hanno avuto da sempre un grado di autonomia e spontaneità piuttosto

elevato e proprio le predette peculiarità hanno permesso la nascita e lo sviluppo degli

stessi.

A livello normativo i Confidi possono assumere diverse configurazioni giuridiche: troviamo

le cooperative, particolarmente adatte per il loro sistema gestorio in quanto per definizione

sono società mutualistiche a capitale variabile.

Diciamo fin da subito, che per molti anni, e per taluni aspetti ancora oggi, si è riscontrata la

mancanza di un valido inquadramento normativo.

Nei Paesi europei i Confidi nascono a fronte di un omogeneo disegno di natura pubblica,

realizzato per accompagnare le PMI all’accesso al credito; si tratta di soggetti che si

trovano in perfetta simbiosi con una più ampia categoria di intermediari finanziari operanti

nel mercato del credito.

“I Confidi italiani, sorti da un’esigenza privata delle associazioni di categoria, non sono

riusciti a conciliare perfettamente le proprie peculiarità con quelle delle banche, pure

essendo nel tempo riusciti a sviluppare un proficuo rapporto di collaborazione”6.

5.1 Sistema Tedesco

Se consideriamo il livello delle garanzie rilasciate dai Confidi tedeschi rispetto al PIL,

riscontriamo un dato tra i più bassi in Europa circa lo 0,25%7.

6 Piazzo D., (2006) Il sistema dei Confidi nell’accordo di Basilea 2 Collana di studi di economia e tecnica bancaria Bari:

Cacucci pag.17 7 Piazzo D., (2006) Il sistema dei Confidi nell’accordo di Basilea 2 Collana di studi di economia e tecnica bancaria Bari:

Cacucci pag.17

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In Germania operano 24 enti di garanzia (Bürgschaftbank) secondo una divisone

territoriale e non riguardante la tipologia di attività svolta. Questa scelta è nata per non far

sorgere fenomeni concorrenziali tra i diversi Confidi.

I Bürgschaftbank operano sotto la supervisone della Banca Centrale e sono assimilati a

soggetti bancari. La compagine sociale risulta prevalentemente formata da Camere di

Commercio ed enti finanziari. Un sistema, quello tedesco, che vede un alto livello di

integrazione con l’autorità pubblica.

Il risicato numero di soggetti operanti, l’alto grado di integrazione con l’autorità pubblica e

con il sistema bancario e l’elevato rilascio di controgaranzie, delinea un sistema solido e

libero da attriti, rendendo meno complesso l’adeguamento a “Basilea 2”.

5.2 Sistema Francese

Il sistema francese presenta dei caratteri molto più eterogenei rispetto al sistema tedesco.

E’ un mercato differenziato e molto frammentato, dove competizione e concorrenza sono

molto accese.

Lo Stato è riuscito attraverso una concreta legiferazione a dare organicità ed efficienza al

sistema dei Confidi, mantenendo anche un controllo diretto su di essi.

Le strutture cooperativistiche operanti in Francia sono così suddivise:

1) Le SOCAMA: trattasi di cooperative che hanno raggio d’azione regionale ed hanno

come compagine sociale le imprese aderenti alle associazioni di categoria. La loro

peculiarità piuttosto singolare, riguarda l’esclusiva operatività attraverso il circuito delle

Banche Popolari (anch’esse sovente rientrano nella compagine sociale delle SOCAMA).

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2) I Confidi associati all’Association Française des Sociétés Financièrs (ASF), i quali si

configurano come “istituzioni finanziarie specializzate”8. Questa tipologia di società garanti

operano sia a livello regionale sia per ramo di attività, interagendo con diversi Istituti di

Credito.

5.3 Sistema Spagnolo

Si può contraddistinguere come una commistione fra il sistema tedesco e quello francese.

Lo Stato ricopre una forte presenza, ma al contempo il sistema si basa su criteri

mutualistici. Dal 1994 lo Stato Spagnolo ha reso equipollenti le 20 società di garanzia

operanti nel territorio Spagnolo rendendole intermediari finanziari vigilati con la facoltà di

poter svolgere attività terze oltre quella tipica di rilascio delle garanzie.

Confrontando gli aspetti operativi e normativi del sistema spagnolo con quello italiano, si

nota, in primo luogo la presenza di un apparato giuridico solido e delineato, in grado di

autoregolamentarsi al variare di alcune condizioni esogene.

Un ambito operativo più efficiente si riscontra nel sistema delle controgaranzie che risulta

ben articolato e coadiuvato finanziariamente dalla Amministrazione Pubblica.

In Spagna, il sistema delle garanzie, registra dei saggi di sviluppo considerevoli,

raggiungendo il 2,16%9 delle piccole medio imprese presenti sul territorio spagnolo.

Nel complesso si configura un sistema dinamico e consolidato, inoltre gli interventi statali

hanno fatto si che le aziende continuassero a detenere la maggioranza del patrimonio dei

Confidi. Prendendo in considerazione i fondi pubblici di controgaranzia e il grado di

concentrazione che assume il mercato nei quattro più grandi enti di garanzia è possibile

8 Piazzo D., (2006) Il sistema dei Confidi nell’accordo di Basilea 2 Collana di studi di economia e tecnica bancaria Bari:

Cacucci pag.18 9 De Vincentiis P.(a cura di) (2007) Il confidi e il credito alle PMI Casi di successo in Italia e in giro per il mondo Roma:

Edibank pag. 196

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affermare che il recepimento di “Basilea 2” in questo sistema non ha comportato particolari

problemi.

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6 ALCUNE CONSIDERAZIONI IN AMBITO GESTIONALE

La ratio economica attribuibile ai Confidi la troviamo nelle relazioni Istituti di Credito-

Azienda: vengono perfezionate garanzie reali attraverso l’istituzione di un fondo

monetario, oppure mediante un deposito vincolato in denaro presso le Banche

convenzionate.

I finanziamenti che la banca può erogare vengono stabiliti in virtù di un moltiplicatore

correlato alla valorizzazione delle garanzie concesse. Se ad esempio, un’azienda presenta

situazioni di incaglio o sofferenza, il fondo stanziato si trasforma in garanzia diretta

(esistono diversi tipi di garanzie rilasciate dai Confidi, la disamina avverrà nei seguenti

capitoli) nei confronti della medesima.

L’intervento dei Confidi avviene nel momento di insolvenza del debitore, questo implica la

cessione di una somma sottoforma di acconto in relazione alla garanzia prestata, e infine

una somma a titolo di conguaglio una volta effettuate le operazioni di escussione.

Un’altra funzione dei Confidi è rappresentata dalla mitigazione del rischio, ovvero, in

accordo con le banche, essi attribuiscono una sorta di “merito creditizio” che deve essere

ben ponderato al fine di ridurre situazioni di asimmetria informativa che possono

successivamente implicare fenomeni di selezione avversa.

L’ambito in cui operano i Confidi, è sempre più orientato verso una gestione che mira alla

diversificazione dei servizi offerti; l’attività di consulenza che sovente il Confidi svolge,

coadiuvato dalla banca, è finalizzata sempre di più all’individuazione degli strumenti

finanziari utilizzabili in relazione al fabbisogno finanziario che le imprese richiedono. Perciò

nuove forme di cooperazione e nuove tipologie di intervento si prospettano sempre in

maggiore forza per i Confidi, per fare un esempio, si passa dalla gestione dei prestiti

partecipativi regionali, alla gestione delle co-garanzie regionali, per non dimenticare il ruolo

che attualmente ricopre per i cosiddetti “soft loans” strumenti di finanza agevolata.

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Una vulnerabilità attribuibile al sistema Confidi nel suo complesso riguarda, nonostante le

diverse funzioni svolte da essi, l’ambito operativo riconducibile ad un servizio mono

prodotto, ovvero il rilascio di garanzie.

Questa peculiarità rende il sistema particolarmente fragile a fronte del basso grado di

diversificazione applicabile, dovuto in prima istanza, a scelte strategiche effettuate in

passato, le quali prediligevano l’operatività all’interno di un ambito territoriale e

mandamentale piuttosto ristretto, non riuscendo così a creare nuove opportunità di

sviluppo al di fuori della prossimità territoriale.

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

21

7 CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI CONFIDI IN ITALIA E NEI PAESI UE

La struttura organizzativa e divisionale dei Confidi, seppur in assenza di un inquadramento

normativo, è suddivisa principalmente a livello territoriale.

La struttura dei Confidi può essere così descritta:

1) Al vertice di coordinamento, secondo una suddivisione territoriale troviamo

l’Associazione Europea di Mutua Garanzia (AECM) nelle veci di rappresentante presso

l’Unione Europea e in tutte le istituzioni finanziarie ed economiche europee;

2) Coordinamento Nazionale Confidi che riunisce le cinque più importanti

federazioni nazionali;

3) Federazioni di Confidi: occupano un ambito territoriale nazionale, spesso sono

associati ad enti che hanno natura associazionistica.

Svolgono funzioni di raggruppamento a livello nazionale, stabiliscono i rapporti con i

Confidi federati, attraverso l’emanazione di circolari interne che permettono ai federati di

migliorare la loro operatività a fronte di una linea di coordinamento generale. Per citare

alcune strutture federative italiane troviamo: Fedart Fidi, Federascomfidi, FederasConfidi e

Federfdi Commercio.

4) Confidi locali o provinciali: si tratta della diretta rappresentazione di PMI che

costituiscono la compagine del Consorzio che agiscono a livello provinciale ed

interprovinciale, con un grado di relazioni spiccato verso gli stakeholder (Istituti di Credito,

Enti locali).

Garantiscono qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, sia le linee a breve termine che

le linee a medio lungo termine, anche se, negli ultimi anni, le operazioni di consolidamento

delle passività lasciano maggiore spazio ad operazioni di breve termine, quali linee di

smobilizzo crediti e affidamenti bancari in conto corrente.

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

22

5) Confidi di secondo livello: sono Confidi che accanto alla loro attività caratteristica,

il rilascio di garanzie, canalizzano gran parte della loro operatività in controgaranzia e

cogaranzie nei confronti dei Confidi locali. Aderiscono ai Confidi di secondo livello i Confidi

locali, rientrando così nella compagine sociale, in quanto il loro primario interesse è

realizzare le operazioni di controgaranzia.

Bisogna ricordare che l’attività bancaria, ovvero l’attività contestuale di raccolta ed impiego

di moneta può essere esercitata solo ed esclusivamente dalle Banche, questo perché va

ad inficiare sul processo di creazione di moneta.

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

23

8 LE GARANZIE EROGATE DAI CONFIDI

Se un’azienda affidata da un Istituto di Credito risulta insolvente, la banca convenzionata

con il Confidi ha la disponibilità di utilizzare due strumenti di garanzia offerti dai Consorzi: il

fondo rischi ed il fondo fidejussorio.

“Il fondo collettivo di garanzia, altrimenti detto “Fondo rischi” è una tipica garanzia reale;

esso è essenzialmente alimentato da versamenti effettuati dalle aziende associate,

nonché da contributi a fondo perduto provenienti da Enti locali, associazioni degli

industriali, Camere di Commercio ecc.

Le banche convenzionate, poi, provvedono allo storno di una quota di interessi pagati da

ciascuna impresa mutuataria sull’affidamento concesso, contribuendo, pure essi,

all’incremento delle garanzie.

I contributi sopra elencati confluiscono, solitamente, in un apposito conto infruttifero

intestato al Consorzio – Fondo rischi il cui saldo è vincolato a favore dell’azienda di

credito”10.

Nel caso di azienda consorziata con posizioni incagliate o girate a sofferenza, l’Istituto di

Credito, dopo aver agito con le convenzionali procedure di escussione, ha il beneficio di

accreditare, previa comunicazione al Consorzio, un importo pari all’insolvenza,

chiaramente in misura eguale alla percentuale garantita dal consorzio.

Di norma la garanzia consortile è pari al 50%, in alcuni casi l’Istituto di Credito a fronte di

posizioni particolarmente delicate richiede garanzie superiori al 50%, oppure capita

sovente che alcune convenzioni stipulate tra Istituto di Credito e Confidi, relative

prevalentemente ad operazioni di finanza agevolata venga attivata la garanzia consortile

fino all’80%.

10

Piazzo D., (2006) Il sistema dei Confidi nell’accordo di Basilea 2 Collana di studi di economia e tecnica bancaria Bari: Cacucci pag.13

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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Questo tipo di garanzia, attraverso l’accredito al “Fondo Rischi”, delinea alcune

caratteristiche principali:

È una garanzia di natura Collettiva

È una garanzia Mutualistica

E’ una garanzia Sussidiaria

Il fondo rischi non è direttamente correlato ad una specifica posizione debitoria, bensì alla

totalità degli affidamenti garantiti dal Confidi.

Quando ci riferiamo ad una garanzia di natura sussidiaria, parliamo di una garanzia non

esplicita, in quanto non è possibile calcolarla ex ante, ovvero al momento dell’insolvenza,

ma viene calcolata in ragione alla perdita effettiva subita dall’Istituto di Credito.

“Il fondo rischi inoltre non può nemmeno essere considerato “a prima richiesta”.

Invero, esso non è immediatamente escutibile visto che l’intervento del Confidi si verifica

solo dopo l’attivazione delle tradizionali procedure esecutive nei confronti del soggetto

garantito.

La garanzia reale offerta dai Confidi, non consente, quindi, di ridurre l’esposizione al

rischio della banca, ma solo di ridimensionarne l’eventuale perdita riscontrabile nei casi di

insolvenza delle aziende affidate.”11

La garanzia a prima richiesta, altrimenti detta garanzia diretta viene erogata dal Confidi

assumendosi l’impegno di corrispondere alla Banca o all’intermediario finanziario

convenzionato la quota parte del debito garantito in essere su un determinato consorziato

o socio nel caso in cui quest’ultimo non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni.

Appare evidente che una garanzia a prima richiesta abbia degli effetti maggiori ed

immediati sui Confidi.

11

Piazzo D., (2006) Il sistema dei Confidi nell’accordo di Basilea 2 Collana di studi di economia e tecnica bancaria Bari: Cacucci pagg. 13-15

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Una garanzia a prima richiesta è una garanzia esplicita, incondizionata ed irrevocabile e,

inoltre, rappresenta uno grado di autonomia superiore, in virtù all’adeguamento delle

norme di Basilea.

Un rilascio di una garanzia a prima richiesta implica un’operatività più onerosa, una

struttura finanziaria più solida, un iter istruttorio più selettivo ed infine permette una

negoziazione dei tassi favorevole per l’impresa beneficiaria.

La seconda tipologia di garanzia attivabile attraverso il fondo fidejussorio si caratterizza

per la concessione, in sede di adesione al Confidi, di una fidejussione rilasciata a favore

dell’intermediario finanziario.

La garanzia personale è attivabile solo nel caso in cui il fondo rischi non è in grado di

ripianare le perdite per insolvenza.

Se si configura la summenzionata fattispecie, l’Istituto di Credito invita il Confidi ad attivare

l’impegno di firma assunto da ciascuna impresa consorziata.

Questa tipologia di strumento ha perso la sua valenza, in quanto la garanzia personale

rilasciata viene vista più come una assunzione di un impegno di adesione, rispetto ad un

impegno concreto atto a garantire i rischi assunti dal Confidi.

Questo strumento è stato abbandonato negli anni anche per la difficile applicabilità e

l’elevata complessità che lo caratterizza.

8.1 Da una garanzia basata sui fondi monetari ad una garanzia personale

(cenni)

L’operatività di un Confidi può mutare radicalmente a seconda della tipologia di garanzia

rilasciata.

Per spostare l’ambito operativo verso le garanzie personali il Confidi deve considerare

come presupposto fondamentale la stretta collaborazione con le Banche.

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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Per poter procedere a tale trasformazione bisogna considerare anzitempo la possibilità da

parte della banca di poter stipulare una nuova convenzione che tenga ovviamente conto di

tutti i meccanismi di protezione del credito a valere su una garanzia personale.

Come primo passo, il Confidi che intende rilasciare garanzie personali deve procedere

all’iscrizione nell’Elenco Speciale previsto dall’art.107 del TUB e successivamente dovrà

modificare i testi convenzionali in essere oppure crearli ex novo per poter procedere a:

Smobilizzare i fondi monetari, ovvero i titoli e i depositi indisponibili posti

come vincolo sui finanziamenti in essere, i quali successivamente diventeranno

elementi computabili del patrimonio di vigilanza dello stesso:

Modificare la tipologia di concessione di garanzie erogate, da garanzie a

valere su fondi monetari a garanzie di tipo personale, riconosciute come strumento

valido per la mitigazione del rischio in attuazione dei principi di “Basilea 2”.

Ai fini del riconoscimento di mitigazione del rischio creditizio per effetto di garanzia

personale, devono essere rispettati alcuni requisiti generali quali:

1. L’efficacia dell’impegno giuridico contratto tra le parti

2. La validità dell’impegno giuridico

3. Il vincolo dell’impegno

Condizione necessaria risulta l’applicabilità in giudizio dell’impegno giuridico, invero

l’opponibilità ai terzi della garanzia personale in tutto l’ordinamento giuridico ai fini

dell’escussione.

Con riferimento ai requisiti specifici esclusivamente rivolti verso i Confidi sottoposti a

vigilanza prudenziale si evidenzia:

1. La garanzia che andrà a proteggere il credito deve essere riferita e coprire

esclusivamente il finanziamento perfezionato dall’Istituto di Credito;

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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2. L’estensione di garanzia deve essere definita dettagliatamente e deve

risultare inconfutabile;

3. Non possono convivere nel testo convenzionale delle clausole contrattuali

che permettono ai Confidi di annullare unilateralmente la garanzia.

4. La fidejussione non può includere alcuna clausola la cui attuazione sfugga

alla supervisione dell’Istituto di Credito e che sia in grado di determinare le seguenti

conseguenze:

Assolvere i Confidi dall’obbligo di adempiere in modo tempestivo ai

pagamenti in caso di Azienda insolvente;

Dare la possibilità ai Confidi di diminuire la durata della garanzia.

5. In caso di impresa in sofferenza la Banca ha il diritto di nei confronti dei

Confidi per l’importo garantito. Il contratto di garanzia non può opporre il beneficio

della preventiva escussione nei confronti dell’azienda garantita.

6. La fidejussione nel caso di escussione deve coprire la totalità dei pagamenti

relativamente alla percentuale di credito garantito, senza fissare delle clausole che

fissino dei limiti massimi (cap), che vanno ad inficiare sull’ammontare delle somme

escutibili dal Confidi.

7. Il Confidi deve esplicitamente documentare l’impegno fidejussorio assunto.

Alla luce di quanto detto ora evidenziamo attraverso due semplici tabelle la qualità ed il

grado di riconoscimento delle garanzie erogate dai Confidi espresse in termini di

assorbimento patrimoniale per la Banca e per il Confidi stesso (solo se sottoposto a

vigilanza prudenziale).

La tabella 1 analizza le diverse soluzioni operative a fronte del metodo di rating interno

utilizzato dalle Banche “Standardised”.

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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La tabella-2, invece, evidenzia le diverse soluzioni operative a fronte dei metodi di rating

IRB.12

Tabella 1: Riconoscimento garanzia Confidi nel metodo Standardised

Tipologia di garanzia Requisiti e modalità di trattamento

Assorbimento patrimoniale per la

banca

Assorbimento patrimoniale per il

Confidi

Confidi “106"

Fideiussione

Requisiti oggettivi: diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta (o previsione del meccanismo dell'anticipo. rating Confidi 4% tra A+

e A- (RW = 50%); 1,6% > A+ (RW = 20%)

N.A. Requisiti soggettivi: rating del Confidi almeno pari ad A-

Approccio utilizzabile: sostituzione del coefficiente di ponderazione

Garanzia su fondo rischi

Approccio utilizzabile: applicazione delle regole previste per la cartolarizzazione sintetica (cd. schema tranched cover).

100% sulla quota di tranche junior trattenuta (RW = 1250%)

N.A. Conveniente solo in caso di : i) portafoglio con rating; ii) portafoglio unrated ma garantito al 100%

0% sulla tranche coperta dal fondo monetario del Confidi

Confidi “107"

Fideiussione

Requisiti oggettivi: diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta (o previsione del meccanismo dell'anticipo.

1,6% (RW = 20%)

STANDARDISED 6% (per Imprese corporate- RW: 100%), 4,5% (per imprese retail RW: 75%)

Requisiti soggettivi: nessuno

IRB N.D. (dipende da qualità imprese)

Approccio utilizzabile: sostituzione del coefficiente di ponderazione. Risk-weight pari al 20%.

Garanzia su fondo rischi

Identico al caso del Confidi "106"

100% sulla quota di tranche junior trattenuta (RW = 1250%)

N.A. se la garanzia sulla tranche junior è di tipo reale

0% sulla tranche coperta dal fondo del Confidi

100% se la garanzia sulla tranche junior è di tipo personale (RW = 1666,67%)

1,6% se la copertura del Confidi è di tipo personale (RW = 20%)

12

Fonte: Linee guida per il rinnovo delle convenzioni tra banca e confidi ABI FEDERCONFIDI

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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Tabella 2: Riconoscimento garanzia Confidi nel metodo IRB

Tipologia di garanzia Requisiti e modalità di

trattamento

Assorbimento patrimoniale per la

banca

Assorbimento patrimoniale per il

Confidi

Confidi "106"

Fideiussione

IRB Foundation Requisiti oggettivi: identici a quelli del metodo STA. Requisiti soggettivi: PD del Confidi almeno pari a quella corrispondente ad un ratingA- Approccio utilizzabile: sostituzione della PD nella formula di ponderazione

N.D. (dipende da qualità del Confidi e caratteristiche del finanziamento).

N.A.

IRB Advanced Nessun requisito soggettivo ed oggettivo Approcci utilizzabili: i) sostituzione della PD nella formula di ponderazione; ii) riduzione del valore di LGD associato all'esposizione

Garanzia su fondo rischi (Tranched Cover)

Approccio utilizzabile: applicazione delle regole previste per la cartolarizzazione sintetica (cd. schema tranched cover).

N.D. (dipende dalle caratteristiche del portafoglio segmentato, in particolare se si utilizza la Supervisory Formula)

N.A. - Supervisory Formula Approach - Rating Based Approach (in caso di portafoglio segmentato con Rating)

Confidi "107"

Fideiussione

IRB Foundation Identico al caso del Confidi "106"

N.D. (dipende da qualità del Confidi e caratteristiche del

finanziamento).

STANDARDISED 6% (per Imprese corporate- RW: 100%); 4,5% (per imprese retail RW: 75%)

IRB Advanced Nessun requisito soggettivo ed oggettivo Approcci utilizzabili: i) sostituzione della PD nella formula di ponderazione; ii) riduzione del valore di LGD associato all'esposizione; iii) applicazione del Double Default Approach

IRB N.D.(dipende da qualità imprese)

Garanzia su fondo rischi (Tranched Cover)

IRB Foundation Advanced Identico al caso del Confidi "106"

N.D. (dipende dalle caratteristiche del portafoglio segmentato, in particolare se si utilizza la Supervisory Formula)

N.A. se la garanzia sulla tranche junior è di tipo reale

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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9 RIFERIMENTI NORMATIVI: EVOLUZIONE E SCENARIO ATTUALE

In questo paragrafo, verrà esaminato, il profilo normativo che regola i Confidi e gli

intermediari finanziari bancari e non, tenendo sempre presente che il sistema finanziario

deve necessariamente interagire con il sistema delle Imprese.

Negli anni settanta vennero introdotte delle linee previsionali che hanno permesso ai

Confidi di usufruire di alcune leggi agevolative, in modo da assicurarne la loro fruizione nel

rispetto dell’assetto organizzativo, gestionale e dimensionale.

A maggior ragione, anche il Nuovo Accordo sul Capitale, ha generato nuove ambizioni e

prospettive per i Confidi.

Nel 2003, a seguito del “d.l. 30 settembre 2003 n.269 art.13 convertito dalla l.24 novembre

2003 n.326” l’ordinamento giuridico riconosce una riforma sostanziale e generale della

disciplina dei Confidi la quale prevedeva l’opzione di poter assumere la modalità di

soggetto vigilato da parte della Banca d’Italia con intermediari finanziari iscritti nell’elenco

speciale previsto dall’ ”art. 107 del Testo Unico Bancario (d’ora in poi sarà abbreviato con

la sigla TUB) e banche di garanzia collettiva.

9.1 La legge quadro del 2003

L’urgenza di un intervento normativo ha risolto parzialmente i “vuoti” legislativi non colmati

negli anni precedenti, a tal fine il legislatore ha legiferato attraverso “l’art.13 del d.l. 30

settembre 2003, n.269 esplicando “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la

correzione dell’andamento dei conti pubblici”, convertito successivamente con la “legge 24

novembre 2003 n.326.”

L’intervento pubblico mira in prima istanza a razionalizzare e rendere omogenea la

disciplina relativa ai Confidi e in secondo luogo definisce gli ambiti operativi degli stessi.

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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La normativa stabilisce gli ambiti dimensionali ovvero dispone che “ai Confidi possono

partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali

determinati dalla Unione Europea (…) purché complessivamente non rappresentino più di

1/6 della totalità delle imprese consorziate o socie”13.

Alla suddetta norma, società, enti pubblici e privati ed anche gli stessi confidi possono

partecipare con finalità di enti sostenitori al fine di promuovere alcune iniziative attivando

strumenti operativi quali contributi e sovvenzioni che permettono di compiere alcune

operazioni poste in essere al Confidi.

La legge quadro definisce alcuni aspetti patrimoniali relativamente all’ammontare minimo

del fondo consortile o capitale sociale per un importo pari a centomila euro, se il Confidi

viene costituito attraverso una società consortile detto limite si alza ad euro centoventimila.

L’ammontare minimo del patrimonio netto di un Confidi deve essere almeno di euro

duecentocinquantamila, la dotazione patrimoniale è comprensiva dei fondi rischi

indisponibili, dove almeno 1/5 deve essere apporto diretto dei consorziati o da avanzi di

gestione.

Un profilo interessante introdotto con la legge quadro riguarda l’introduzione del fondo di

garanzia interconsortile, attraverso le federazioni nazionali; il fondo di garanzia

interconsortile è nato per poter erogare contro garanzie e co-garanzie.

Relativamente all’assetto societario il comma 8 della legge quadro cita: “I Confidi sono

costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da

imprese artigiane agricole”.

Questo non esclude che la garanzia rilasciata dai Confidi non possa essere erogata ad

imprese di grandi dimensioni.

13

legge quadro comma 9 e 10

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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Gli aspetti più rilevanti ed innovativi della legge quadro riguardano i modelli organizzativo-

gestionali dei Confidi, i quali verranno esaminati con maggior dettaglio nel proseguo del

dattiloscritto.

Ora verranno riassunte attraverso un piccolo excursus temporale le modifiche attuate dalla

normativa nel corso degli anni relativamente agli intermediari finanziari in generale.

Con il DPR 116/2007 art.1 si è cercato di dare una definizione onnicomprensiva ed

analitica di intermediari finanziari.

9.2 Categorie di intermediari finanziari:

Banche

Intermediari ex art. 106 e 107 TUB

1. Confidi ex art.155.4 TUB

2. Intermediari che rilasciano garanzie ai sensi della legge sui lavori

pubblici

3. Società di partecipazioni ed altri soggetti non operanti nei confronti del

pubblico ex. Art. 113 TUB

4. Soggetti sottoposti a “vigilanza equivalente” ex art. 114.2 TUB

Istituti di pagamento

Istituti di moneta elettronica

Intermediari TUF (SIM, SGR)

Imprese di assicurazione

Tra le categorie sopraelencate non rientrano come intermediari coloro che si interpongono

nell’attività finanziaria per esempio i mediatori creditizi, gli agenti e promotori finanziari.

Gli intermediari ex. Art .106 TUB svolgono attività di:

Assunzione di partecipazioni

Concessione di finanziamenti, incluse le garanzie

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Prestazione di servizi a pagamento

Intermediazione di cambi

Gli intermediari ex art.107 TUB invece rientrano all’interno dei seguenti ambiti operativi:

Intermediari con volume di attività finanziarie maggiore o uguale a €104 milioni

Intermediari che esercitano in via rilevante attività di rilascio di garanzie

Confidi con attività finanziaria maggiore o uguali a €75 milioni

Società di intermediazione cambi (con assunzione rischi in proprio)

Società di emissione o gestione di carte di credito

Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

Servicer (servizi di incasso e pagamento ai sensi della legge sulle cartolarizzazioni)

Società veicolo in operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite che

non siano sottoposte a vigilanza consolidata di gruppo bancario

Gli elementi comuni che abbracciano gli intermediari ex articoli 106 e 107 del TUB

riguardano la sottoposizione alla “vigilanza da parte di Banca d’Italia, l’esclusività

dell’oggetto sociale (art 106.2 TUB), divieto di raccogliere risparmio tra il pubblico, salvo

alcune limitate eccezioni, l’esercizio dell’attività nei confronti del pubblico ed infine

l’assenza di armonizzazione a livello europeo, esclusi gli Istituti di Pagamento e gli IMEL.

Ora affrontiamo una piccola disamina in merito agli intermediari finanziari che rilasciano

garanzie.

Ci riferiamo ad una categoria di intermediari problematica, per la quale si è dovuto

intervenire a più riprese a livello normativo per potenziare i presidi a tutela dell’affidamento

della clientela sulla solvibilità del garante.

Un primo intervento sostanziale si è potuto vedere con il Decreto Ministeriale del 14

Novembre 2003 n.104700, che equiparò i requisiti patrimoniali degli intermediari che

esercitavano in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie a quelli dei 107

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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TUB (5 milioni di euro di mezzi patrimoniali: art. 2, comma 2, lett. a); inoltre era stato

previsto l’obbligo di investire l’intero capitale sociale (minimo 1 milione di euro) in attività

liquide.

Con il decreto unificato sugli intermediari finanziari, ovvero il “D.M. 17 febbraio 2009, n.29,

lo Stato è intervenuto nuovamente per rendere ancora più stringente la disciplina di questi

soggetti, prevedendo l’obbligo di iscrizione al 107 TUB per gli intermediari che esercitano

in via esclusiva, prevalente od anche solo rilevante l’attività di rilascio di garanzie; inoltre è

stato aumentato il capitale sociale minimo ad €1,5 milioni da investire in attività liquide,

anche nel caso in cui l’attività di rilascio di garanzie sia non rilevante – nella fattispecie

l’ammontare delle garanzie rilasciate nel semestre sia inferiore ai 25 milioni di euro - .

La riforma del titolo V del TUB riguarda principalmente i precedenti ddl. n.3015 del 6

agosto 2007 e la nuova disciplina di cui all’art.33, comma 1, lett. d della legge 7 luglio

2009 n.88 e gli artt.7-10 d.lgs.141 del 13 agosto 2010.

La riforma mira sostanzialmente a rideterminare i requisiti per l’iscrizione dei soggetti

operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all’art. 155 TUB, al fine di consentire

l’operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e

correttezza dell’iniziativa imprenditoriale.

Un altro elemento di rideterminazione mira a prevedere gli strumenti di controllo più

efficaci ed a riconoscere sanzioni accessorie quali la sospensione dell’autorizzazione e

rafforzare il potere di cancellazione.

Risultano tuttavia irrisolte alcune vecchie e nuove problematiche con cui i Confidi, anche a

fronte della riforma si confrontano quotidianamente.

Elenchiamo alcune problematiche come le interferenze tra la garanzia rilasciata da un

Confidi e le garanzie pubbliche, il mantenimento e la valorizzazione delle peculiarità dei

Confidi, la professionalità del personale, le forme di sostegno al patrimonio, il rapporto tra

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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banche e Confidi e la necessità di separazione dei ruoli ed infine i requisiti patrimoniali dei

Confidi vigilati, annosa questione tuttora causa di accesi dibattiti.

Le istanze, in linea generale, che sono proprie di questa legge di riforma sono:

Agevolare i Confidi, cercando di ridurre gli attriti sotto il profilo fiscale;

Creare delle condizioni in modo da rendere più efficiente la fruizione dei fondi

pubblici in modo da poter proseguire l’attività di garanzia;

Introdurre delle deroghe alla disciplina civilistica ed a quella delle società

cooperative.

Vengono inoltre sollevate, soprattutto dalla Dottrina, critiche in merito alla difficoltà di

lettura in relazione ad un testo di riforma contenuto in un unico articolo ovvero “l’art.13 del

summenzionato d.l. 30 settembre 2003, n.269”.

Appaiono, comunque, evidenti gli obiettivi della riforma dei Confidi: fornire una misura

organica ed omogenea del settore e finalizzata al rafforzamento del sistema finanziario e

delle PMI – alla luce del nuovo accordo di “Basilea 2” -.

Si introduce la necessità di superare il grado di frammentarietà del comparto, cercando di

promuovere le operazioni di M&A14, e di incentivare la nascita di strutture di grandi

dimensioni, capaci di sostenere nuove strutture operative ed organizzative a fronte di

nuovi servizi offerti oltre a quello tipico di erogazione di garanzia.

14

Mergers and Acquisitions

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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10 I MODELLI GESTIONALI INTRODOTTI CON LA RIFORMA DEL 2003

In riferimento alla riforma più volte summenzionata, si possono distinguere tre tipologie di

Confidi:

a. I Confidi “ordinari”: si tratta di soggetti disciplinati dal “previgente obbligo di

iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco generale, prevista dall’art. 155,

comma 4, del Testo Unico Bancario (TUB)”15.

L’operatività di tali soggetti è rimasta invariata e limitata alla sola garanzia

collettiva dei fidi ed all’esercizio delle attività ad essa correlate.

b. I confidi “intermediari finanziari”, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107

del TUB, vigilati dalla Banca d’Italia. Tali soggetti possono esercitare,

prevalentemente a favore dei soci, oltre alla garanzia collettiva dei fidi, che deve

essere comunque l’attività principale, anche l’attività di garanzia nei confronti

dello Stato e di gestione di fondi pubblici di agevolazione (art. 47, comma 2, del

TUB). In via residuale, nella misura massima stabilita dalla Banca d’Italia,

possono svolgere le altre attività finanziarie riservate agli intermediari iscritti nel

citato elenco speciale.16

c. Infine troviamo i Confidi che svolgono una funzione correlata a quella tipica di

un convenzionale Istituto di Credito.

Si tratta di Soggetti costituiti con una forma giuridica di “Società cooperative” ed

inoltre vengono iscritte nell’albo “ex art.13 del TUB”.

L’attività prevalente è quella di garanzia collettiva dei fidi, in via residuale questa tipologia

di Confidi può esercitare l’attività bancaria e relativi servizi connessi.

15

Baravelli M.e Leone P.,(a cura di)(2010) Il futuro dei Confidi in Italia Evoluzione dei modelli istituzionali, gestionali e organizzativi Roma: Bancaria Editrice pag. 21 16

Baravelli M.e Leone P.,(a cura di)(2010) Il futuro dei Confidi in Italia Evoluzione dei modelli istituzionali, gestionali e organizzativi Roma: Bancaria Editrice pag. 21

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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La disciplina di maggiore riferimento risulta quella relativa alle banche di credito

cooperativo, contenuta all’interno del “TUB sezione II artt.33-37”.

Analizziamo ora il modello di Confidi denominato dalla dottrina “Confidi 107”.

In congruità con il criterio di delegificazione proprio del TUB è stata attribuita al Ministero

dell’Economia e delle Finanze ed alla Banca d’Italia l’intera normazione ai fini di

completare il quadro regolamentare in riferimento alle categorie di intermediari “ex art.107

del TUB” e dei “Confidi assimilati a Banche”.

Per tutti i Confidi che intendono assumere la qualifica di intermediari “ex art.107 del TUB”,

“l’art.13, comma 32” della legge di riforma ha demandato al Ministero dell’Economia e

delle Finanze, una volta interpellata la Banca d’Italia, il ruolo di determinare i criteri

oggettivi, quali volume di attività finanziarie e mezzi patrimoniali ai fini di valutare ed

individuare quali Confidi sono tenuti a richiedere l’inserimento ovvero l’iscrizione nel

summenzionato elenco speciale “Ex 107”.

Con decreto ministeriale del 9 novembre 2007 il MEF ha definito la soglia minima in

relazione al volume di attività finanziarie dei Confidi fissato a settantacinquemilioni di euro,

condizione per la quale i Confidi hanno l’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale ai sensi

dell’art.107 del TUB. Tale obbligo si riferisce all’ultimo bilancio approvato e mantenuto per

i sei mesi susseguenti la data di riferimento del bilancio.

Condizione “sine qua non” è il rispetto dei requisiti prudenziali ed organizzativi fissati dalla

Banca d’Italia.

La normativa prudenziale indica, inoltre, le condizioni soggettive per l’idoneità delle

garanzie personali rilasciate dai Confidi, ovvero devono essere soggetti vigilati dalla

stessa autorità competente alla vigilanza sulle banche e devono essere soggetti sottoposti

a requisiti prudenziali equivalenti a quelli previsti per le banche.

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In Italia la nozione di equivalenza è stata tradotta dal legislatore primario (cui spettava di

disciplinarla ai sensi della direttiva 2006/48, che fa riferimento agli “Stati Membri” e non

alle Autorità) con il nuovo art.108.6 TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010, come

“proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale ed organizzativa

degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta”.

Di seguito riportiamo le tabelle di come viene effettuato il calcolo delle attività finanziare di

un Confidi e dei suoi mezzi patrimoniali.

10.1 Calcolo dell’attività finanziaria

SEGNO COMPONENTI

+ Partecipazioni detenute nell’ambito di attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all’alienazione

+ Cassa e disponibilità

+ Crediti verso enti creditizi

+ Crediti verso enti finanziari

+ Crediti verso la clientela

+ Crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria

+ Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso

+ Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile

+ Ratei attivi

+ Garanzie rilasciate

+ Altre poste dell’attivo e operazioni “fuori bilancio”, relative all’esercizio di attività finanziarie

+ Attività nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art.2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l’intermediario

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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10.2 CALCOLO DEI MEZZI PATRIMONIALI

SEGNO COMPONENTI

+ Capitale sociale versato

+ Sovrapprezzi di emissione

+ Riserve

+ Fondo per rischi

+ Utili portati a nuovo

+ Utile d’esercizio non distribuito

- Perdite portate a nuovo

- Perdita d’esercizio

- Azioni o quote proprie in portafoglio

- Partecipazioni diverse da quelle detenute nell’ambito dell’attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all’alienazione

-

Ammontare dei crediti, rappresentati o meno da titoli, nei confronti di società controllanti, controllate, e comunque facenti parti del medesimo gruppo cui appartiene l’intermediario finanziario, che eccede l’importo dei debiti verso enti creditizi, enti finanziari, clientela e rappresentati da titoli

- Immobilizzazioni materiali, ad eccezione di quelle concesse in leasing nell’ambito dell’attività della specie istituzionalmente svolta dall’intermediario finanziario

- Immobilizzazioni immateriali

Nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti prudenziali ed organizzativi, ma viene al

contempo superato il limite di 75 milioni di euro di attività finanziarie, il decreto ha

introdotto delle disposizioni transitorie pubblicate sulla “Gazzetta Ufficiale n.74 del 28

marzo 2008” che prevedono un termine di adeguamento ai requisiti prudenziali ed

organizzativi di 12 mesi.

Con “D.M. del 5 marzo 2009” il suddetto limite è stato prorogato al 31 dicembre 2009.

Tutti i Confidi che non sono in grado di rispettare i requisiti prudenziali hanno l’obbligo di

ridurre nei 18 mesi successivi rispetto al 31 dicembre 2009 il volume delle attività

finanziarie al di sotto del limite stabilito dalla legge.

Alla luce di quanto detto bisogna aprire una riflessione che riguarda l’adeguatezza della

soglia dei settantacinquemilioni di euro di attività finanziarie: essa si è rivelata alla prova

dei fatti eccessivamente contenuta, di conseguenza inadeguata.

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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“Laddove il gradino per diventare 107 fosse stato ben più alto, diverse strutture aziendali –

ancora non sufficientemente forti e consolidate- avrebbero potuto continuare a rafforzarsi

prima di sottoporsi a un regime di vigilanza più rigoroso ed impegnativo.

Il disegno del legislatore è comunque chiaro: nel modulo dell’intermediario 107 è stata

individuata la struttura atta ad accogliere la crescita dimensionale dei consorzi fidi, così da

assicurare un efficiente impiego delle risorse pubbliche, a maggior tutela anche delle

banche eroganti il credito”17.

17

Baldinelli C.(2011) V. Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati Banca d’Italia Eurosistema La riforma del testo unico bancario: L’impatto sui Confidi Roma:Assoconfidi pag. 12

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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11 IL BILANCIO DEL CONFIDI

Ponendo lo sguardo sulla struttura logica del piano dei conti di un Confidi si notano delle

differenze sostanziali relativamente alle poste utilizzate convenzionalmente dalle aziende

industriali e commerciali o da altri intermediari finanziari.

Il divenire economico è fortemente legato ai principi mutualistici e dalla assenza dello

scopo di lucro.

Oltre il prospetto di conto economico e di stato patrimoniale, il Confidi pone grande

attenzione verso i Conti d’ordine i quali devono essere riportati in calce allo stato

patrimoniale. Essi esprimono le garanzie prestate dirette ed indirette, distinguendosi in

avalli, fidejussioni ed altre garanzie reali e personali.

I conti d’ordine rappresentano una voce di assoluta importanza per i Confidi, infatti solo

attraverso essi il confidi esprime le garanzie prestate, le quali andranno poi computate nel

calcolo delle attività finanziarie detenute dall’intermediario finanziario.

D’ora in poi verranno analizzate in modo sequenziale il processo “produttivo” di un Confidi,

la sua redditività e la sua economicità in generale, sia attraverso un’analisi empirica, sia

con l’ausilio di indicatori reddituali e finanziari.

In primo luogo verrà analizzato l’ambito operativo più caratteristico ovvero la gestione delle

garanzie, grande classe dove fanno testo la valutazione del rischio di credito e la gestione

dello stesso.

In secondo luogo si porrà l’attenzione su processi di creazione di valore attraverso l’attività

di investimento dei fondi monetari di garanzia e in generale di tutte le risorse finanziarie

poste in essere.

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Partendo dal processo di creazione del valore, la prima cosa da tenere sempre in

considerazione riguarda il raggiungimento di alcuni standard comuni a tutti coloro che

realizzano attività di impresa ovvero: efficienza, efficacia ed economicità.

Iniziamo con un legame che raccoglie una relazione derivante da: garanzie erogate,

patrimonio netto e fondo monetario.

Come ormai appare già consolidato la capacità di erogare garanzie dipende

dall’adeguatezza patrimoniale e direttamente dalla dimensione della stessa, la quale può

crescere attraverso le più comuni forme di autofinanziamento, attraverso la sottoscrizione

di nuovi soci o consorziati ed infine con il contributo di enti locali, pubblici e privati.

A tal proposito la capacità di un Confidi di espandere il patrimonio netto dipende

soprattutto dai driver che vanno ad impattare positivamente sugli utenti potenziali.

I driver che possono essere un volano di espansione vengono ricercati e rappresentati

dalle commissioni di garanzia, dalla qualità del servizio erogato e dalla capacità di

negoziazione dei tassi con l’Istituto di Credito.

Ceteris paribus saranno prediletti quella tipologia di Confidi che saranno in grado di istruire

le pratiche celermente, con livelli commissionali inferiori rispetto la concorrenza,e capaci di

negoziare saggi di interessi più vantaggiosi.

Il meccanismo di negoziazione dei tassi ripercorre le stesse logiche analizzate

precedentemente in relazione della mitigazione del rischio creditizio e dell’assorbimento

patrimoniale correlato.

Il grado di soddisfazione atteso da parte delle banche relativamente ai fattori critici di

successo summenzionati capta gran parte dell’attrattività a favore dei clienti che saranno

ben disposti a corrispondere quote parti di capitale.

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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Il secondo aspetto riguardante il fondo di garanzia monetario, che esprime per una parte

una riserva di liquidità discrezionalmente investibile in relazione alla profilatura di rischio

Mifid e per l’altra parte i fondi indisponibili a garanzia rappresentati da depositi bancari o

da investimenti con basso profilo di rischio, garantisce all’Istituto di Credito la validità della

garanzia stessa.

Il Confidi attraverso il fondo monetario è esposto a due rischi: quello operativo e quello di

mercato.

Una gestione efficiente dei due rischi permette di ottenere dei risultati che danno lustro e

visibilità nei confronti delle banche, parametrizzando la riduzione dei due rischi in termini di

indicatori di performance come per esempio la percentuale delle insolvenze, siamo in

grado di valutare più o meno positivamente e con una certa precisione la gestione

finanziaria.

Gli introiti delle commissioni di garanzia che rappresentano la componente di “ricavo” di

maggiore importanza all’interno di un Confidi, oggi deve essere perfettamente integrata ed

implementata attraverso la gestione degli investimenti che congiuntamente alla prima

componente è in grado di assicurare un equilibrio economico nel lungo termine.

Un aspetto importante da sottolineare riguarda l’inversione di trend nel considerare il

grado di espansione delle garanzie, da sempre valutato secondo il moltiplicatore.

Oggi l’espansione delle garanzie soprattutto per i Confidi 107 viene valuta più nell’ottica di

rapporto tra rischio e patrimonio.

I Confidi, non avendo uno scopo di lucro, alcuni studiosi (Erzegovesi ed Aldrighetti)

ritengono che il reddito d’esercizio dovrebbe essere pressoché nullo.

A tal proposito la teoria aziendalista ritiene che l’assenza di uno scopo di lucro non deve

prescindere, soprattutto in una logica di mercato, ai criteri di efficienza di efficacia e di

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economicità, i quali se presenti sono un segnale di sicurezza nei confronti di tutti gli

stakeholder.

E’ tesi affermata che un avanzo di gestione è in grado di aumentare la capacità negoziale

impattando soprattutto sull’attrattività del capitale.

Ora attraverso due tabelle verranno illustrate le fasi ed i processi dell’area gestionale che

rappresenta il core business dei Confidi ovvero la gestione delle garanzie.

La seconda tabella invece evidenzia attraverso un piccolo prospetto di conto economico

l’area di gestione caratteristica del Confidi.

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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Tabella 3: Processo realizzato nell’area di gestione delle garanzie: suddivisione in fasi e attività elementari18

FASI ATTIVITA’

a. Fase dell’istruttoria o di valutazione del merito ex - ante

1. Acquisizione delle informazion (formali e informali). Può trattarsi di documenti contabili, sia extra-contabili oltre che informazioni sul settore

2. Analisi dell’equilibrio economico-finanziario dell’azienda attraverso l’utilizzo sia di tecniche tradizionali, sia di tecniche di scoring

3. Ricomposizione di tutte le informazioni in un rating sintetico

b. Fase dell’erogazione

1. Assunzione della valutazione fornita dall’unità operativa di gestione delle informazioni

2. Accettazione dell’assunzione del rischio di credito e stipula del contratto

3. Gestione contabile

4. Rapporti con la banca funzionali alla tipologia di garanzia (per la garanzia reale, per esempio, è necessario il deposito di una certa somma di denaro)

c. Fase della revisione 1. Aggiornamento delle informazioni

2. Richiesta informazioni alle banche

d. Fase del controllo del rischio

1. Confronto delle informazioni acquisite nel processo di revisione con parametri oggettivi definiti in via preliminare (è possibile il controllo andamentale tramite la centrale dei rischi per i Confidi 107)

2. Definizione di azioni correttive

3. Valutazione dell’efficacia delle azioni correttive

4. Proposta di riclassificazione a voce propria (sofferenze, incagli, garanzie in osservazione)

e. Fase della gestione del contenzioso

1. Valutazione delle svalutazioni da apportare

2. Rapporti con la banca

3. Valutazione degli interventi più opportuni (ristrutturazioni, piani di rientro, ecc.)

4. Attivazione della garanzia del Confidi

18

Fonte: Piatti, D. (2008) I Confidi Gestione delle garanzie, redditività e pricing Roma:Bancaria Editrice pagg.

136 e139)

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Tabella 4: Conto economico riclassificato afferente l’area di gestione delle garanzie

Struttura economica dell’area di gestione delle garanzie

Commissioni attive da assunzione del rischio di credito

- Perdita attesa

- Costo figurativo per il capitale di rischio assorbito

= Margine netto da assunzione del rischio

Commissioni attive da servizi

- Costi operativi connessi alla gestione dei servizi

= Margine netto da servizi

= Margine netto di gestione delle garanzie ( somma dei due margini)

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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12 CONSIDERAZIONI FINALI

A fronte dell’analisi descrittiva svolta, si possono delineare diverse sinergie relativamente

alle decisioni strategiche dei Confidi.

In primo luogo, emerge, senza alcun dubbio, l’esigenza di implementare nuove forme di

relazione tra Confidi ed Istituti di Credito al fine di ottimizzare il beneficio della garanzia

erogata. Per poter analizzare tali sinergie, tenendo conto del sistema normativo vigente, i

Confidi dovranno conquistarsi un potere contrattuale tale da presentare un portafoglio

clienti valido, quindi dotati di un merito creditizio soddisfacente.

Una probabilità maggiore di presentare un buon portafoglio clienti, è presente in quei

Confidi che sono riusciti a gestire in modo dinamico il cambiamento, cercando di

riorganizzare l’assetto organizzativo sottoponendosi al controllo di vigilanza, o anche di

Confidi che pur non iscrivendosi all’art. 107, sono in grado di ottenere un rating esterno

con un feedback positivo.

Per i rimanenti Confidi, che peccano di scarso potere contrattuale, saranno soggetti ad

una dinamica concorrenziale molto accentuata, che nel lungo periodo, trattandosi sempre

di uno scenario evolutivo, potrebbe condurre ad una riduzione sostanziale dell’operatività

ed in alcuni casi all’uscita dal mercato.

In linea generale, qualunque sia la strada intrapresa dal Confidi, esso dovrà riflettere su

scelte strategiche adeguate all’ambito competitivo. Non ultimo e non trascurabile è il suo

know- how, il quale è formato da informazioni confidenziali, dalla conoscenza minuziosa

del territorio e di tutta l’imprenditoria coinvolta presente.

Inoltre, il rating attribuito da un Confidi, non viene eseguito attraverso degli standard

procedurali, come avviene per gli Istituti di Credito, bensì vengono analizzate delle variabili

quantitative e qualitative tra le più significative che la Banca non è in grado di

catabolizzare.

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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Relativamente a quanto summenzionato, va ricordato che anche variabili identiche

possono essere processate in modo diverso relativamente al sistema informativo

utilizzato, più o meno ricco di informazioni, determinando risultati ovviamente diversi.

Qui si inserisce la sinergia applicabile tra Banca e Confidi che può portare a sviluppare

una valutazione del merito creditizio complementare: il Confidi poterebbe fornire alla

Banca un rating semplificato, processato ulteriormente dalla Banca relativamente ai suoi

protocolli.

In tal modo si semplificherebbero le procedure che creano attrito, si assisterebbe ad una

riduzione dei tempi di istruttoria e per le aziende si svilupperebbe la possibilità di essere

valutate relativamente alla reale capacità di rimborso piuttosto che al capitale posto a

garanzia.

Un’azione che il Confidi deve svolgere per essere efficiente sul mercato, in coerenza con

la strategia intrapresa, riguarda la gestione del Cliente, che deve essere senza dubbio

implementata attraverso il monitoraggio ex post, ovvero dopo l’erogazione ed il

perfezionamento della garanzia, soprattutto per aziende che hanno uno standing creditizio

più basso. Attualmente molti Confidi lasciano questo tipo di controllo all’Istituto di Credito,

aspetto che risulta anacronistico in considerazione del fatto che non è più ammissibile che

un Confidi non possa monitorare un suo “investimento”.

A tal riguardo, in fase ex ante il Confidi è in grado di effettuare di una valutazione più

minuziosa attraverso il vantaggio informativo che detiene rispetto al sistema bancario, ma

l’Istituto di Credito al contempo, attraverso l’analisi dell’andamentale, in fase di controllo, è

nelle condizioni di captare il deterioramento del rapporto.

Per integrare questi due aspetti, il ruolo fondamentale delle Convenzioni può precisare con

trasparenza e legalità i compiti, i ruoli e le responsabilità condivise e non, che le parti

devono assumere.

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Infine, creare valore attraverso la credibilità esterna, permette ai Confidi di giocare un

ruolo di assoluto vantaggio, attraverso l’autosufficienza dagli interventi pubblici esterni a

fondo perduto e soddisfacendo nel caso dei Confidi 107 i requisiti richiesti dalla Vigilanza.

Come ultimo i contributi statali e regionali dovrebbero essere indirizzati esclusivamente ai

Confidi efficienti, delineando pragmaticamente le metodologie applicate per la scelta,

ponendo l’attenzione e privilegiando i seguenti aspetti:

Economicità

Capacità di inserire professionalità all’interno della gestione

Implementare processi di riassetto organizzativo e di incorporazione

Questo dattiloscritto, non mira a trovare soluzioni univoche per migliorare i parametri

gestionali dei Confidi, bensì si è cercato di analizzare le problematiche di uno scenario in

continua evoluzione, cercando di aprire la strada verso nuovi modelli organizzativi e

gestionali creatisi attraverso l’evoluzione normativa, senza mai dimenticare il ruolo

fondamentale che svolgono a sostegno delle PMI.

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Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive

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13 BIBLIOGRAFIA

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d’Italia Eurosistema. La riforma del testo unico bancario: L’impatto sui Confidi. Roma:

Assoconfidi.

Cinque A. (2010) Il quadro normativo-regolamentare: profili di vigilanza dei Confidi

107. Baravelli M.e Leone P.(a cura di) (2010) Il futuro dei Confidi in Italia Evoluzione dei

modelli istituzionali, gestionali e organizzativi. Roma: Bancaria Editrice, capitolo 1.

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e medie imprese. De Vincentiis P.(a cura di) (2007) Il confidi e il credito alle PMI. Casi di

successo in Italia e in giro per il mondo. Roma: Edibank

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Piatti, D. (2008) I Confidi Gestione delle garanzie, redditività e pricing Roma: Bancaria,

pagg. 15-287

Piazzo D. (2006) Il sistema dei Confidi nell’accordo di Basilea 2. Collana di studi di

economia e tecnica bancaria. Bari: Cacucci, pagg. 1-19.

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