Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive · elitario conseguentemente alle...
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Di Stefano Antonio
Matricola 1239888
Corso di laurea in Economia
Aziendale e Management
Il Sistema dei Confidi in Italia :
evoluzione e prospettive
Docente tutor: Prof. Stefano Caselli
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
2
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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INDICE
1 ABSTRACT ...................................................................................................................................... 4
2 INTRODUZIONE ............................................................................................................................. 5
3 QUALI SONO I PRINCIPALI OSTACOLI PER L’ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DELLE PMI? ......... 7
4 I CONFIDI E LA CREDIT RISK MITIGATION ................................................................................... 10
5 I CONFIDI IN ITALIA ED IN ALCUNI PAESI EUROPEI ..................................................................... 15
5.1 Sistema Tedesco ..................................................................................................................... 15
5.2 Sistema Francese ................................................................................................................... 16
5.3 Sistema Spagnolo ................................................................................................................... 17
6 ALCUNE CONSIDERAZIONI IN AMBITO GESTIONALE .................................................................. 19
7 CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI CONFIDI IN ITALIA E NEI PAESI UE ..................................... 21
8 LE GARANZIE EROGATE DAI CONFIDI .......................................................................................... 23
8.1 Da una garanzia basata sui fondi monetari ad una garanzia personale (cenni) .................... 25
9 RIFERIMENTI NORMATIVI: EVOLUZIONE E SCENARIO ATTUALE ................................................ 30
9.1 La legge quadro del 2003 ....................................................................................................... 30
9.2 Categorie di intermediari finanziari: ...................................................................................... 32
10 I MODELLI GESTIONALI INTRODOTTI CON LA RIFORMA DEL 2003 ............................................ 36
10.1 Calcolo dell’attività finanziaria ........................................................................................... 38
10.2 CALCOLO DEI MEZZI PATRIMONIALI .................................................................................. 39
11 IL BILANCIO DEL CONFIDI ............................................................................................................ 41
12 CONSIDERAZIONI FINALI ............................................................................................................. 47
13 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. 50
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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1 ABSTRACT
L’obiettivo del seguente lavoro è quello di descrivere il ruolo dei consorzi di garanzia
collettiva dei fidi nel sistema economico nazionale. Partendo da un’analisi delle difficoltà
che le piccole e medie imprese del nostro Paese debbono affrontare per accedere al
credito, viene analizzato l’impatto dell’azione dei Confidi sulla credit risk mitigation alla luce
dei vincoli posti da Basiliea 2.
In seguito si è proceduto alla descrizione del quadro normativo sia nazionale che
comunitario al fine di verificare come la normativa abbia impattato sullo sviluppo e l’attività
dei Confidi.
Infine, per una precipua e puntuale descrizione dell’attività dei Confidi, è stata svolta una
descrizione dei modelli adottati in alcuni paesi europei dando evidenza dei tratti comuni e
delle diversità.
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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2 INTRODUZIONE
I consorzi di garanzia collettiva dei fidi (d’ora in poi Confidi) rappresentano una realtà di
valore assoluto per il sistema economico nazionale ed europeo sostenendo le piccole e
medie imprese al fine di facilitarne l’accesso al credito, rendendolo meno oneroso e più
agevole.
La mission dei Confidi viene considerata in un’ottica “mission-oriented” ovvero non profit-
oriented, in quanto perseguono la finalità di massimizzare i benefici per le imprese
associate offrendo alle stesse migliori condizioni di accesso al credito e assistenza per
una gestione finanziaria più consapevole, operando con criteri di economicità ma senza
fini di lucro1.
La loro nascita risale al 1950, quando imprenditori di varie categorie diedero vita ad enti di
natura mutualistica per superare le difficoltà di accesso al credito.
In Italia, nacquero prevalentemente come diretta manifestazione delle associazioni di
categoria, basandosi su principi mutualistici e solidaristici. Già nel 1956 vennero istituiti nel
territorio nazionale i primi Confidi e nel 1963, grazie Confartigianato di Roma, fu costituita
la prima cooperativa di garanzia regionale denominata “Cooperativa Laziale di Garanzia.
Il contesto storico in cui i Confidi nacquero è strettamente correlato alla congiuntura
economica che l’Italia stava vivendo.
Bisogna considerare l’importante trasformazione economico-sociale che si verificò a causa
del boom economico, il quale ha apportato un drastico cambiamento a livello
internazionale ovvero quello che sul piano prettamente economico era consumo,
diventava consumismo sul piano sociale, stimolando l’introduzione di nuovi prodotti al fine
di aumentare continuamente la produzione.
1 Erzegovesi, L. (2008), Smefin tech report, Verso nuovi modelli di equilibrio gestionale dei confidi 107, pag. 4
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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Le imprese si trovavano in una condizione di totale accondiscendenza, ma all’aumentare
della produzione aumentava la complessità gestionale e si creò l’esigenza di nuove forme
e fonti di finanziamento atte a soddisfare gli impieghi. I confidi, quindi, rappresentano
ancora oggi una risposta al mercato dei capitali che risulta sempre più stringente ed
elitario conseguentemente alle diverse crisi congiunturali in atto all’epoca. L’ascesa vera e
propria di questi enti avvenne negli anni ’70, quando la crisi petrolifera, spinse gli
intermediari finanziari a misure di valutazione più rigide per l’accesso al credito.
I Confidi hanno da sempre rivestito una funzione creditizia fondamentale attraverso il
rilascio di garanzie per agevolare le imprese nell’ottenimento di affidamenti bancari, ma al
contempo consentono agli Istituti di Credito di ridurre il rischio di solvibilità in relazione del
finanziamento concesso.
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3 QUALI SONO I PRINCIPALI OSTACOLI PER L’ACCESSO AL CREDITO DA
PARTE DELLE PMI?
Le piccole-medie imprese riscontrano importanti difficoltà nella concessione di
finanziamenti anche a causa di un fenomeno che all’interno dei mercati finanziari trova
sempre spazio per insinuarsi: l’asimmetria informativa.
Il rapporto creditizio sopra citato rispecchia un fenomeno naturale o quantomeno
fisiologico, infatti, solo chi utilizzerà il finanziamento conosce realmente le esigenze e le
finalità con i relativi rischi.
Oltre al fenomeno dell’asimmetria informativa, vigerà una naturale tendenza ad elencare i
punti di forza rispetto ai rischi correlati alle operazioni, tutto al fine di trovare accoglimento
alla richiesta di finanziamento.
L’asimmetria informativa innesca delle conseguenze riconducibili alla selezione avversa
ed all’azzardo morale e, al fine di contenere questa tipologia di rischi, dei quali l’Istituto di
Credito se ne assume il peso, si cerca di raccogliere le maggiori informazioni possibili con
lo scopo di effettuare una valutazione, la più possibile accurata, comportando talvolta costi
elevati.
Non potendo reperire ed analizzare informazioni con elevato grado di dettaglio, la banca si
troverà esposta ai rischi dell’asimmetria informativa e sarà più reticente ad inoltrare
l’operazione di finanziamento.
L’ausilio dei Confidi, relativamente ai rischi connessi l’asimmetria informativa, si colloca in
una posizione di sostegno concreto.
Il Confidi svolgerà un doppio ruolo: il primo sarà quello di accollarsi parte del rischio di
credito, in tal modo l’Istituto di Credito avrà maggior respiro, diminuendo il rischio di
insolvenza. Nell’atto di delibera, infatti, per alcune posizioni considerate più rischiose,
l’organo deliberante dell’Istituto di Credito, per poter concedere il finanziamento ad
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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un’impresa, richiede la garanzia Confidi come condizione “sine qua non”; il secondo
riguarda l’effettiva diminuzione dell’asimmetria informativa, in quanto il Confidi svolgerà
un’ulteriore istruttoria seguendo dei protocolli interni.
Viene effettuata, perciò, una doppia istruttoria, che, se svolta correttamente, consentirà di
reperire maggiori informazioni. Automaticamente il controllo e l’analisi di due soggetti
porterà alla riduzione del divario informativo.
“Gli elementi che conferiscono al Confidi una maggiore capacità valutativa sono riferibili:
1. Alla possibilità di sfruttare, in via primaria, informazioni “riservate”, riguardanti le
vicende dell’azienda e il patrimonio personale del socio;
2. Al controllo sociale, a cui il socio è implicitamente sottoposto, con il fine di prevenire
un comportamento opportunistico e sleale.”2
Le banche sfruttano il loro patrimonio informativo attraverso una serie di dati qualitativi e
quantitativi attraverso procedure standardizzate al fine di valutare il rischio di credito e
basate su dati prettamente oggettivi, ma senza cogliere in toto il reale merito creditizio
delle PMI.
Le banche, negli ultimi anni attraverso processi aggregativi, hanno focalizzato l’attenzione
soprattutto su determinate aree della loro attività che hanno prediletto le “ large corporate”.
Di fatto, non è solo colpa dei processi di aggregazione bancari, ma bisogna anche
considerare la componente di costo.
L’esclusione delle PMI ad alcune aree dell’attività bancaria non è dovuta in prima istanza
ai processi aggregativi degli Istituti di Credito, bensì all’incapacità da parte delle banche di
ottenere un margine sufficientemente adeguato a coprire i costi fissi. Per fare un esempio,
emettere un prestito obbligazionario per una PMI risulterebbe non remunerativo per una
investment bank, in quanto non riuscirebbe nemmeno a coprire i costi fissi.
2 Piatti, D. (2008) I Confidi Gestione delle garanzie, redditività e pricing Roma:Bancaria Editrice pag.16
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Gli istituti bancari hanno preso coscienza di questa criticità, ovviandovi attraverso divisioni
corporate che si sono focalizzate nell’analisi di realtà aziendali di medie e piccole
dimensioni che però non sempre individuano correttamente la dimensione reddituale e
finanziaria dell’impresa.
Tante volte i Confidi vengono a conoscenza di informazioni che la banca non dispone, per
esempio, se un’azienda è consorziata da diversi anni ed intende aprire un rapporto con un
nuovo Istituto di Credito, sarà il confidi a cedere informazioni rilevanti.
Bisogna considerare che lo sviluppo e la crescita dei Confidi sono dovuti in prima istanza
al processo di aggregazione del sistema bancario italiano, che ha mutato l’orientamento
dei centri di decisione degli Istituti di Credito favorendo le grandi aziende a discapito delle
PMI.
Un ultimo problema con il quale le aziende di piccole medie dimensioni sono obbligate a
fronteggiare riguarda il disinvolto abuso del capitale circolante.
La dilatazione del ciclo monetario crea delle evidenti distorsioni nel sistema delle imprese
italiano, le grandi aziende, la maggior parte delle volte, sono in grado di modificare le
condizioni contrattuali relative ai pagamenti, imponendo ad aziende fornitrici o sub-
fornitrici, tempi di pagamento molto allungati.
Le aziende coinvolte ne risentono in modo negativo, esse si trovano a dover svolgere una
funzione bancaria, non dovuta, ricorrendo a vari strumenti di finanziamento come ad
esempio lo smobilizzo dei crediti.
L’utilizzo smodato di capitale circolante permette alle grandi aziende di creare maggiore
liquidità, mentre le aziende con minor potere contrattuale si trovano ad affrontare dei
problemi ormai generalizzati e cronici, quali la scarsa liquidità e il basso grado di
capitalizzazione.
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4 I CONFIDI E LA CREDIT RISK MITIGATION
I Confidi sono uno strumento utile ai fini della “Credit Risk Mitigation” in quanto,
garantendo l’esposizione debitoria dell’impresa mediamente per una percentuale pari al
50, riducono le attività ponderate per il rischio di credito degli Istituti Bancari.
Il rischio di credito secondo “Basilea 2” si suddivide in:
Rischio di default (di insolvenza), il quale si misura con la probabilità di
default (PD)
Rischio di recovery misurato dalla Loss Given Default (LGD)
Il rischio di default misura la probabilità di insolvenza di un determinato cliente bancario
che secondo gli accordi di “Basilea 2” si definisce come un qualsiasi ritardo nei pagamenti
a fronte di una esposizione debitoria superiore a 90 giorni; a tal punto il cliente per l’Istituto
di Credito diventa un debitorie nei confronti della medesima. In Italia, convenzionalmente il
termine perentorio viene dilatato fino a 180 giorni.
Il rischio di recovery misura il grado di severità della perdita a fronte delle procedure di
recupero avviate.
Il rischio di credito è di tipo speculativo, precisamente sia il rischio di default, sia il rischio
di recovery si intendono sequenziali e complementari. Vengono definiti rischi sequenziali,
perché solo se prima si manifesta il rischio di default, successivamente si manifesta il
rischio di recovery.
Sono rischi complementari, inoltre, perché la valutazione complessiva della rischiosità
dell’operazione dipende dall’insieme di queste due forme di rischio.
Alla luce di quanto detto, le garanzie reali e personali, in linea generale, diminuiscono il
rischio di recovery e, quindi complessivamente il rischio di credito.
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Nel caso in cui si riduca il rischio di recovery l’Istituto di Credito potrà fronteggiare rischi di
default più elevati, rilasciando finanziamenti anche a clienti considerati più rischiosi.
Ovviamente vale anche il contrario in considerazione della natura del rischio.
Il “weight of risk”, ovvero il peso del rischio di credito, è funzione diretta delle due misure
del rischio summenzionate ovvero (PD e LGD). L’Istituto di Credito dovrà ponderare gli
asset tenendo conto del Weight of risk calcolato.
Le tecniche con cui si misura il weight of risk, attribuendo un coefficiente di rischio al
cliente, sono tre:
Standardizzato (utilizzato anche con “Basilea 1”)
Internal Rating Based di base
Internal Rating Based avanzato
Trattasi di rating interni utilizzati dalle banche per attribuire il merito creditizio ai clienti.
In tal modo, le banche riescono a mediare e migliorare i coefficienti di solvibilità stabiliti
dall’accordo sui requisiti minimi patrimoniali fissato da “Basilea 2”, riducendo
l’assorbimento patrimoniale in relazione alle attività ponderate per il rischio di credito,
migliorando così i requisiti patrimoniali della stessa.
Gli elementi utilizzati dalla banca per ponderare l’idoneità e la solidità di un Confidi si
focalizzano sul controllo della qualità del processo informativo, ovvero la validità
dell’istruttoria, e nella valutazione della solvibilità legata principalmente alla dimensione
patrimoniale.
Il grado di patrimonializzazione di un Confidi, in sintesi, dipende dalle capacità di:
Autofinanziamento relativo alla dinamica reddituale;
Ottenere contributi pubblici e in misura minore, privati;
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Erogare garanzie in modo da aumentare il grado di rinnovo (aumento del
“fondo rischi”);
Iscrivere nuovi soci (aumento del fondo consortile).
A fronte di uno scenario normativo profondamente mutato, le disposizioni di vigilanza
della Banca d’Italia, in concerto con i principi attuativi di “Basilea 2”, prevedono delle
soluzioni considerate innovative relativamente alla misurazione del rischio di credito
adottato.
La nuova vigilanza prudenziale riconosce ulteriori strumenti di credit risk mitigation da
parte delle banche, delineando in modo analitico tutti i requisiti giuridici, organizzativi e le
modalità di calcolo ai fini di determinare una riduzione del rischio.
La nuova disciplina riconosce gli effetti di mitigazione del rischio anche a favore delle
controgaranzie, che assistono un impegno fidejussorio dal Confidi, nel rispetto dei requisiti
previsti.
Vediamo ora di analizzare alcune fattispecie che si possono riscontrare nell’ambito
applicativo relativamente agli approcci di mitigazione del rischio creditizio.
Le banche, che sono autorizzate ad utilizzare il metodo IRB avanzato, hanno il beneficio di
avere un maggiore dinamismo gestionale, esse, infatti, possono adottare una rosa più
ampia di garanzie.
Il grado di misurazione del rischio è rimesso fondamentalmente all’autonoma valutazione
della banca.
Gli Istituti di Credito che utilizzano il metodo Standardizzato oppure l’IRB base, devono
verificare il grado di soggettività del garante e verificarne i requisiti.
Nel caso di Confidi vigilati, la qualifica di garanti idonei viene automaticamente attribuita,
mentre nel caso di Confidi non vigilati, la riduzione dell’assorbimento del patrimonio di
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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vigilanza dell’Istituto di Credito, è riscontrabile nel momento in cui il Confidi presenta
determinati indicatori di solvibilità.
L’istituto di Credito perciò valuta in modo analitico l’operatività del Confidi non vigilato,
analizzando le componenti patrimoniali e finanziarie.
“E’ infatti previsto che la qualifica di garante idoneo sia attribuita solo a quei soggetti che
dispongano di un rating almeno pari ad A-, rilasciato da un’ECAI (External Credit
Assessment Institution) riconosciuta dalla Banca d’Italia, ovvero di una probabilità di
default equivalente, calcolata internamente dalla banca.”3 E’ da ricordare che gli ECAI
riconosciuti da Banca d’Italia sono quattro: Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s e Cerved
(ex Lince).
“Basilea 2” ha introdotto una novità importante nella CRM, dando la possibilità di
segmentare il rischio di credito di un generico portafoglio in due o più parti denominate
“tranches”.
Esse si differenziano per il diverso grado di subordinazione in ragione al livello di
sopportazione di perdite eventuali. Questo tipo di operazioni sono chiamate “tranched
cover”.
Le tranched cover sono utili soprattutto nei rapporti tra Confidi ed Istituti di Credito,
soprattutto per gli Istituti che utilizzano il metodo AIRB, che possono usufruire di approcci
regolamentari in grado di ottimizzare meglio il capitale.
Ad ogni buon conto la tipologia di copertura ottimale deve essere scelta attraverso la
comunicazione e la collaborazione tra Confidi ed Istituto di Credito, individuando secondo
le esigenze comuni, la forma di copertura che permetta di mitigare il rischio di credito nel
modo più efficace, ed al contempo, permettendo al Confidi di creare dei presupposti per
agevolare la fruizione di accesso al credito in un’ottica di riduzione.
3 ABI, Federconfidi (2009) Linee Guida per il rinnovo delle convenzioni tra banca e confidi, www.aleasrv.cs.unitn.it
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Va ricordato il ruolo fondamentale che assolvono in relazione allo scenario economico
italiano, caratterizzato prevalentemente da piccole medie imprese, molte delle quali hanno
un controllo di carattere familiare, e possono accedere al credito attraverso le classiche
operazioni di finanza ordinaria, ovvero scoperti di conto corrente, smobilizzo dei crediti,
linee di castelletto salvo buon fine, anticipo fatture, mutui chirografari ed operazioni di
consolidamento.
Allo stato attuale, in Italia, i Confidi sono più di mille4, anche se, solo seicento5 aderiscono
alle federazioni nazionali di categoria, per la restante parte si tratta di Consorzi molto
piccoli od addirittura non operativi. La presenza dei Confidi è ben distribuita sul territorio
nazionale, anche se le gestioni virtuose con grandi livelli di attività finanziarie si riscontrano
nel Nord Italia.
4 Baravelli M., Leone P.,(a cura di)(2010) Il futuro dei Confidi in Italia Evoluzione dei modelli istituzionali, gestionali e
organizzativi Roma: Bancaria Editrice 5 Baravelli M., Leone P.,(a cura di)(2010) Il futuro dei Confidi in Italia Evoluzione dei modelli istituzionali, gestionali e
organizzativi Roma: Bancaria Editrice
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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5 I CONFIDI IN ITALIA ED IN ALCUNI PAESI EUROPEI
I Confidi in Italia hanno avuto da sempre un grado di autonomia e spontaneità piuttosto
elevato e proprio le predette peculiarità hanno permesso la nascita e lo sviluppo degli
stessi.
A livello normativo i Confidi possono assumere diverse configurazioni giuridiche: troviamo
le cooperative, particolarmente adatte per il loro sistema gestorio in quanto per definizione
sono società mutualistiche a capitale variabile.
Diciamo fin da subito, che per molti anni, e per taluni aspetti ancora oggi, si è riscontrata la
mancanza di un valido inquadramento normativo.
Nei Paesi europei i Confidi nascono a fronte di un omogeneo disegno di natura pubblica,
realizzato per accompagnare le PMI all’accesso al credito; si tratta di soggetti che si
trovano in perfetta simbiosi con una più ampia categoria di intermediari finanziari operanti
nel mercato del credito.
“I Confidi italiani, sorti da un’esigenza privata delle associazioni di categoria, non sono
riusciti a conciliare perfettamente le proprie peculiarità con quelle delle banche, pure
essendo nel tempo riusciti a sviluppare un proficuo rapporto di collaborazione”6.
5.1 Sistema Tedesco
Se consideriamo il livello delle garanzie rilasciate dai Confidi tedeschi rispetto al PIL,
riscontriamo un dato tra i più bassi in Europa circa lo 0,25%7.
6 Piazzo D., (2006) Il sistema dei Confidi nell’accordo di Basilea 2 Collana di studi di economia e tecnica bancaria Bari:
Cacucci pag.17 7 Piazzo D., (2006) Il sistema dei Confidi nell’accordo di Basilea 2 Collana di studi di economia e tecnica bancaria Bari:
Cacucci pag.17
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In Germania operano 24 enti di garanzia (Bürgschaftbank) secondo una divisone
territoriale e non riguardante la tipologia di attività svolta. Questa scelta è nata per non far
sorgere fenomeni concorrenziali tra i diversi Confidi.
I Bürgschaftbank operano sotto la supervisone della Banca Centrale e sono assimilati a
soggetti bancari. La compagine sociale risulta prevalentemente formata da Camere di
Commercio ed enti finanziari. Un sistema, quello tedesco, che vede un alto livello di
integrazione con l’autorità pubblica.
Il risicato numero di soggetti operanti, l’alto grado di integrazione con l’autorità pubblica e
con il sistema bancario e l’elevato rilascio di controgaranzie, delinea un sistema solido e
libero da attriti, rendendo meno complesso l’adeguamento a “Basilea 2”.
5.2 Sistema Francese
Il sistema francese presenta dei caratteri molto più eterogenei rispetto al sistema tedesco.
E’ un mercato differenziato e molto frammentato, dove competizione e concorrenza sono
molto accese.
Lo Stato è riuscito attraverso una concreta legiferazione a dare organicità ed efficienza al
sistema dei Confidi, mantenendo anche un controllo diretto su di essi.
Le strutture cooperativistiche operanti in Francia sono così suddivise:
1) Le SOCAMA: trattasi di cooperative che hanno raggio d’azione regionale ed hanno
come compagine sociale le imprese aderenti alle associazioni di categoria. La loro
peculiarità piuttosto singolare, riguarda l’esclusiva operatività attraverso il circuito delle
Banche Popolari (anch’esse sovente rientrano nella compagine sociale delle SOCAMA).
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2) I Confidi associati all’Association Française des Sociétés Financièrs (ASF), i quali si
configurano come “istituzioni finanziarie specializzate”8. Questa tipologia di società garanti
operano sia a livello regionale sia per ramo di attività, interagendo con diversi Istituti di
Credito.
5.3 Sistema Spagnolo
Si può contraddistinguere come una commistione fra il sistema tedesco e quello francese.
Lo Stato ricopre una forte presenza, ma al contempo il sistema si basa su criteri
mutualistici. Dal 1994 lo Stato Spagnolo ha reso equipollenti le 20 società di garanzia
operanti nel territorio Spagnolo rendendole intermediari finanziari vigilati con la facoltà di
poter svolgere attività terze oltre quella tipica di rilascio delle garanzie.
Confrontando gli aspetti operativi e normativi del sistema spagnolo con quello italiano, si
nota, in primo luogo la presenza di un apparato giuridico solido e delineato, in grado di
autoregolamentarsi al variare di alcune condizioni esogene.
Un ambito operativo più efficiente si riscontra nel sistema delle controgaranzie che risulta
ben articolato e coadiuvato finanziariamente dalla Amministrazione Pubblica.
In Spagna, il sistema delle garanzie, registra dei saggi di sviluppo considerevoli,
raggiungendo il 2,16%9 delle piccole medio imprese presenti sul territorio spagnolo.
Nel complesso si configura un sistema dinamico e consolidato, inoltre gli interventi statali
hanno fatto si che le aziende continuassero a detenere la maggioranza del patrimonio dei
Confidi. Prendendo in considerazione i fondi pubblici di controgaranzia e il grado di
concentrazione che assume il mercato nei quattro più grandi enti di garanzia è possibile
8 Piazzo D., (2006) Il sistema dei Confidi nell’accordo di Basilea 2 Collana di studi di economia e tecnica bancaria Bari:
Cacucci pag.18 9 De Vincentiis P.(a cura di) (2007) Il confidi e il credito alle PMI Casi di successo in Italia e in giro per il mondo Roma:
Edibank pag. 196
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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affermare che il recepimento di “Basilea 2” in questo sistema non ha comportato particolari
problemi.
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6 ALCUNE CONSIDERAZIONI IN AMBITO GESTIONALE
La ratio economica attribuibile ai Confidi la troviamo nelle relazioni Istituti di Credito-
Azienda: vengono perfezionate garanzie reali attraverso l’istituzione di un fondo
monetario, oppure mediante un deposito vincolato in denaro presso le Banche
convenzionate.
I finanziamenti che la banca può erogare vengono stabiliti in virtù di un moltiplicatore
correlato alla valorizzazione delle garanzie concesse. Se ad esempio, un’azienda presenta
situazioni di incaglio o sofferenza, il fondo stanziato si trasforma in garanzia diretta
(esistono diversi tipi di garanzie rilasciate dai Confidi, la disamina avverrà nei seguenti
capitoli) nei confronti della medesima.
L’intervento dei Confidi avviene nel momento di insolvenza del debitore, questo implica la
cessione di una somma sottoforma di acconto in relazione alla garanzia prestata, e infine
una somma a titolo di conguaglio una volta effettuate le operazioni di escussione.
Un’altra funzione dei Confidi è rappresentata dalla mitigazione del rischio, ovvero, in
accordo con le banche, essi attribuiscono una sorta di “merito creditizio” che deve essere
ben ponderato al fine di ridurre situazioni di asimmetria informativa che possono
successivamente implicare fenomeni di selezione avversa.
L’ambito in cui operano i Confidi, è sempre più orientato verso una gestione che mira alla
diversificazione dei servizi offerti; l’attività di consulenza che sovente il Confidi svolge,
coadiuvato dalla banca, è finalizzata sempre di più all’individuazione degli strumenti
finanziari utilizzabili in relazione al fabbisogno finanziario che le imprese richiedono. Perciò
nuove forme di cooperazione e nuove tipologie di intervento si prospettano sempre in
maggiore forza per i Confidi, per fare un esempio, si passa dalla gestione dei prestiti
partecipativi regionali, alla gestione delle co-garanzie regionali, per non dimenticare il ruolo
che attualmente ricopre per i cosiddetti “soft loans” strumenti di finanza agevolata.
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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Una vulnerabilità attribuibile al sistema Confidi nel suo complesso riguarda, nonostante le
diverse funzioni svolte da essi, l’ambito operativo riconducibile ad un servizio mono
prodotto, ovvero il rilascio di garanzie.
Questa peculiarità rende il sistema particolarmente fragile a fronte del basso grado di
diversificazione applicabile, dovuto in prima istanza, a scelte strategiche effettuate in
passato, le quali prediligevano l’operatività all’interno di un ambito territoriale e
mandamentale piuttosto ristretto, non riuscendo così a creare nuove opportunità di
sviluppo al di fuori della prossimità territoriale.
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7 CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI CONFIDI IN ITALIA E NEI PAESI UE
La struttura organizzativa e divisionale dei Confidi, seppur in assenza di un inquadramento
normativo, è suddivisa principalmente a livello territoriale.
La struttura dei Confidi può essere così descritta:
1) Al vertice di coordinamento, secondo una suddivisione territoriale troviamo
l’Associazione Europea di Mutua Garanzia (AECM) nelle veci di rappresentante presso
l’Unione Europea e in tutte le istituzioni finanziarie ed economiche europee;
2) Coordinamento Nazionale Confidi che riunisce le cinque più importanti
federazioni nazionali;
3) Federazioni di Confidi: occupano un ambito territoriale nazionale, spesso sono
associati ad enti che hanno natura associazionistica.
Svolgono funzioni di raggruppamento a livello nazionale, stabiliscono i rapporti con i
Confidi federati, attraverso l’emanazione di circolari interne che permettono ai federati di
migliorare la loro operatività a fronte di una linea di coordinamento generale. Per citare
alcune strutture federative italiane troviamo: Fedart Fidi, Federascomfidi, FederasConfidi e
Federfdi Commercio.
4) Confidi locali o provinciali: si tratta della diretta rappresentazione di PMI che
costituiscono la compagine del Consorzio che agiscono a livello provinciale ed
interprovinciale, con un grado di relazioni spiccato verso gli stakeholder (Istituti di Credito,
Enti locali).
Garantiscono qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, sia le linee a breve termine che
le linee a medio lungo termine, anche se, negli ultimi anni, le operazioni di consolidamento
delle passività lasciano maggiore spazio ad operazioni di breve termine, quali linee di
smobilizzo crediti e affidamenti bancari in conto corrente.
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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5) Confidi di secondo livello: sono Confidi che accanto alla loro attività caratteristica,
il rilascio di garanzie, canalizzano gran parte della loro operatività in controgaranzia e
cogaranzie nei confronti dei Confidi locali. Aderiscono ai Confidi di secondo livello i Confidi
locali, rientrando così nella compagine sociale, in quanto il loro primario interesse è
realizzare le operazioni di controgaranzia.
Bisogna ricordare che l’attività bancaria, ovvero l’attività contestuale di raccolta ed impiego
di moneta può essere esercitata solo ed esclusivamente dalle Banche, questo perché va
ad inficiare sul processo di creazione di moneta.
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8 LE GARANZIE EROGATE DAI CONFIDI
Se un’azienda affidata da un Istituto di Credito risulta insolvente, la banca convenzionata
con il Confidi ha la disponibilità di utilizzare due strumenti di garanzia offerti dai Consorzi: il
fondo rischi ed il fondo fidejussorio.
“Il fondo collettivo di garanzia, altrimenti detto “Fondo rischi” è una tipica garanzia reale;
esso è essenzialmente alimentato da versamenti effettuati dalle aziende associate,
nonché da contributi a fondo perduto provenienti da Enti locali, associazioni degli
industriali, Camere di Commercio ecc.
Le banche convenzionate, poi, provvedono allo storno di una quota di interessi pagati da
ciascuna impresa mutuataria sull’affidamento concesso, contribuendo, pure essi,
all’incremento delle garanzie.
I contributi sopra elencati confluiscono, solitamente, in un apposito conto infruttifero
intestato al Consorzio – Fondo rischi il cui saldo è vincolato a favore dell’azienda di
credito”10.
Nel caso di azienda consorziata con posizioni incagliate o girate a sofferenza, l’Istituto di
Credito, dopo aver agito con le convenzionali procedure di escussione, ha il beneficio di
accreditare, previa comunicazione al Consorzio, un importo pari all’insolvenza,
chiaramente in misura eguale alla percentuale garantita dal consorzio.
Di norma la garanzia consortile è pari al 50%, in alcuni casi l’Istituto di Credito a fronte di
posizioni particolarmente delicate richiede garanzie superiori al 50%, oppure capita
sovente che alcune convenzioni stipulate tra Istituto di Credito e Confidi, relative
prevalentemente ad operazioni di finanza agevolata venga attivata la garanzia consortile
fino all’80%.
10
Piazzo D., (2006) Il sistema dei Confidi nell’accordo di Basilea 2 Collana di studi di economia e tecnica bancaria Bari: Cacucci pag.13
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
24
Questo tipo di garanzia, attraverso l’accredito al “Fondo Rischi”, delinea alcune
caratteristiche principali:
È una garanzia di natura Collettiva
È una garanzia Mutualistica
E’ una garanzia Sussidiaria
Il fondo rischi non è direttamente correlato ad una specifica posizione debitoria, bensì alla
totalità degli affidamenti garantiti dal Confidi.
Quando ci riferiamo ad una garanzia di natura sussidiaria, parliamo di una garanzia non
esplicita, in quanto non è possibile calcolarla ex ante, ovvero al momento dell’insolvenza,
ma viene calcolata in ragione alla perdita effettiva subita dall’Istituto di Credito.
“Il fondo rischi inoltre non può nemmeno essere considerato “a prima richiesta”.
Invero, esso non è immediatamente escutibile visto che l’intervento del Confidi si verifica
solo dopo l’attivazione delle tradizionali procedure esecutive nei confronti del soggetto
garantito.
La garanzia reale offerta dai Confidi, non consente, quindi, di ridurre l’esposizione al
rischio della banca, ma solo di ridimensionarne l’eventuale perdita riscontrabile nei casi di
insolvenza delle aziende affidate.”11
La garanzia a prima richiesta, altrimenti detta garanzia diretta viene erogata dal Confidi
assumendosi l’impegno di corrispondere alla Banca o all’intermediario finanziario
convenzionato la quota parte del debito garantito in essere su un determinato consorziato
o socio nel caso in cui quest’ultimo non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni.
Appare evidente che una garanzia a prima richiesta abbia degli effetti maggiori ed
immediati sui Confidi.
11
Piazzo D., (2006) Il sistema dei Confidi nell’accordo di Basilea 2 Collana di studi di economia e tecnica bancaria Bari: Cacucci pagg. 13-15
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
25
Una garanzia a prima richiesta è una garanzia esplicita, incondizionata ed irrevocabile e,
inoltre, rappresenta uno grado di autonomia superiore, in virtù all’adeguamento delle
norme di Basilea.
Un rilascio di una garanzia a prima richiesta implica un’operatività più onerosa, una
struttura finanziaria più solida, un iter istruttorio più selettivo ed infine permette una
negoziazione dei tassi favorevole per l’impresa beneficiaria.
La seconda tipologia di garanzia attivabile attraverso il fondo fidejussorio si caratterizza
per la concessione, in sede di adesione al Confidi, di una fidejussione rilasciata a favore
dell’intermediario finanziario.
La garanzia personale è attivabile solo nel caso in cui il fondo rischi non è in grado di
ripianare le perdite per insolvenza.
Se si configura la summenzionata fattispecie, l’Istituto di Credito invita il Confidi ad attivare
l’impegno di firma assunto da ciascuna impresa consorziata.
Questa tipologia di strumento ha perso la sua valenza, in quanto la garanzia personale
rilasciata viene vista più come una assunzione di un impegno di adesione, rispetto ad un
impegno concreto atto a garantire i rischi assunti dal Confidi.
Questo strumento è stato abbandonato negli anni anche per la difficile applicabilità e
l’elevata complessità che lo caratterizza.
8.1 Da una garanzia basata sui fondi monetari ad una garanzia personale
(cenni)
L’operatività di un Confidi può mutare radicalmente a seconda della tipologia di garanzia
rilasciata.
Per spostare l’ambito operativo verso le garanzie personali il Confidi deve considerare
come presupposto fondamentale la stretta collaborazione con le Banche.
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
26
Per poter procedere a tale trasformazione bisogna considerare anzitempo la possibilità da
parte della banca di poter stipulare una nuova convenzione che tenga ovviamente conto di
tutti i meccanismi di protezione del credito a valere su una garanzia personale.
Come primo passo, il Confidi che intende rilasciare garanzie personali deve procedere
all’iscrizione nell’Elenco Speciale previsto dall’art.107 del TUB e successivamente dovrà
modificare i testi convenzionali in essere oppure crearli ex novo per poter procedere a:
Smobilizzare i fondi monetari, ovvero i titoli e i depositi indisponibili posti
come vincolo sui finanziamenti in essere, i quali successivamente diventeranno
elementi computabili del patrimonio di vigilanza dello stesso:
Modificare la tipologia di concessione di garanzie erogate, da garanzie a
valere su fondi monetari a garanzie di tipo personale, riconosciute come strumento
valido per la mitigazione del rischio in attuazione dei principi di “Basilea 2”.
Ai fini del riconoscimento di mitigazione del rischio creditizio per effetto di garanzia
personale, devono essere rispettati alcuni requisiti generali quali:
1. L’efficacia dell’impegno giuridico contratto tra le parti
2. La validità dell’impegno giuridico
3. Il vincolo dell’impegno
Condizione necessaria risulta l’applicabilità in giudizio dell’impegno giuridico, invero
l’opponibilità ai terzi della garanzia personale in tutto l’ordinamento giuridico ai fini
dell’escussione.
Con riferimento ai requisiti specifici esclusivamente rivolti verso i Confidi sottoposti a
vigilanza prudenziale si evidenzia:
1. La garanzia che andrà a proteggere il credito deve essere riferita e coprire
esclusivamente il finanziamento perfezionato dall’Istituto di Credito;
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
27
2. L’estensione di garanzia deve essere definita dettagliatamente e deve
risultare inconfutabile;
3. Non possono convivere nel testo convenzionale delle clausole contrattuali
che permettono ai Confidi di annullare unilateralmente la garanzia.
4. La fidejussione non può includere alcuna clausola la cui attuazione sfugga
alla supervisione dell’Istituto di Credito e che sia in grado di determinare le seguenti
conseguenze:
Assolvere i Confidi dall’obbligo di adempiere in modo tempestivo ai
pagamenti in caso di Azienda insolvente;
Dare la possibilità ai Confidi di diminuire la durata della garanzia.
5. In caso di impresa in sofferenza la Banca ha il diritto di nei confronti dei
Confidi per l’importo garantito. Il contratto di garanzia non può opporre il beneficio
della preventiva escussione nei confronti dell’azienda garantita.
6. La fidejussione nel caso di escussione deve coprire la totalità dei pagamenti
relativamente alla percentuale di credito garantito, senza fissare delle clausole che
fissino dei limiti massimi (cap), che vanno ad inficiare sull’ammontare delle somme
escutibili dal Confidi.
7. Il Confidi deve esplicitamente documentare l’impegno fidejussorio assunto.
Alla luce di quanto detto ora evidenziamo attraverso due semplici tabelle la qualità ed il
grado di riconoscimento delle garanzie erogate dai Confidi espresse in termini di
assorbimento patrimoniale per la Banca e per il Confidi stesso (solo se sottoposto a
vigilanza prudenziale).
La tabella 1 analizza le diverse soluzioni operative a fronte del metodo di rating interno
utilizzato dalle Banche “Standardised”.
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
28
La tabella-2, invece, evidenzia le diverse soluzioni operative a fronte dei metodi di rating
IRB.12
Tabella 1: Riconoscimento garanzia Confidi nel metodo Standardised
Tipologia di garanzia Requisiti e modalità di trattamento
Assorbimento patrimoniale per la
banca
Assorbimento patrimoniale per il
Confidi
Confidi “106"
Fideiussione
Requisiti oggettivi: diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta (o previsione del meccanismo dell'anticipo. rating Confidi 4% tra A+
e A- (RW = 50%); 1,6% > A+ (RW = 20%)
N.A. Requisiti soggettivi: rating del Confidi almeno pari ad A-
Approccio utilizzabile: sostituzione del coefficiente di ponderazione
Garanzia su fondo rischi
Approccio utilizzabile: applicazione delle regole previste per la cartolarizzazione sintetica (cd. schema tranched cover).
100% sulla quota di tranche junior trattenuta (RW = 1250%)
N.A. Conveniente solo in caso di : i) portafoglio con rating; ii) portafoglio unrated ma garantito al 100%
0% sulla tranche coperta dal fondo monetario del Confidi
Confidi “107"
Fideiussione
Requisiti oggettivi: diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta (o previsione del meccanismo dell'anticipo.
1,6% (RW = 20%)
STANDARDISED 6% (per Imprese corporate- RW: 100%), 4,5% (per imprese retail RW: 75%)
Requisiti soggettivi: nessuno
IRB N.D. (dipende da qualità imprese)
Approccio utilizzabile: sostituzione del coefficiente di ponderazione. Risk-weight pari al 20%.
Garanzia su fondo rischi
Identico al caso del Confidi "106"
100% sulla quota di tranche junior trattenuta (RW = 1250%)
N.A. se la garanzia sulla tranche junior è di tipo reale
0% sulla tranche coperta dal fondo del Confidi
100% se la garanzia sulla tranche junior è di tipo personale (RW = 1666,67%)
1,6% se la copertura del Confidi è di tipo personale (RW = 20%)
12
Fonte: Linee guida per il rinnovo delle convenzioni tra banca e confidi ABI FEDERCONFIDI
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
29
Tabella 2: Riconoscimento garanzia Confidi nel metodo IRB
Tipologia di garanzia Requisiti e modalità di
trattamento
Assorbimento patrimoniale per la
banca
Assorbimento patrimoniale per il
Confidi
Confidi "106"
Fideiussione
IRB Foundation Requisiti oggettivi: identici a quelli del metodo STA. Requisiti soggettivi: PD del Confidi almeno pari a quella corrispondente ad un ratingA- Approccio utilizzabile: sostituzione della PD nella formula di ponderazione
N.D. (dipende da qualità del Confidi e caratteristiche del finanziamento).
N.A.
IRB Advanced Nessun requisito soggettivo ed oggettivo Approcci utilizzabili: i) sostituzione della PD nella formula di ponderazione; ii) riduzione del valore di LGD associato all'esposizione
Garanzia su fondo rischi (Tranched Cover)
Approccio utilizzabile: applicazione delle regole previste per la cartolarizzazione sintetica (cd. schema tranched cover).
N.D. (dipende dalle caratteristiche del portafoglio segmentato, in particolare se si utilizza la Supervisory Formula)
N.A. - Supervisory Formula Approach - Rating Based Approach (in caso di portafoglio segmentato con Rating)
Confidi "107"
Fideiussione
IRB Foundation Identico al caso del Confidi "106"
N.D. (dipende da qualità del Confidi e caratteristiche del
finanziamento).
STANDARDISED 6% (per Imprese corporate- RW: 100%); 4,5% (per imprese retail RW: 75%)
IRB Advanced Nessun requisito soggettivo ed oggettivo Approcci utilizzabili: i) sostituzione della PD nella formula di ponderazione; ii) riduzione del valore di LGD associato all'esposizione; iii) applicazione del Double Default Approach
IRB N.D.(dipende da qualità imprese)
Garanzia su fondo rischi (Tranched Cover)
IRB Foundation Advanced Identico al caso del Confidi "106"
N.D. (dipende dalle caratteristiche del portafoglio segmentato, in particolare se si utilizza la Supervisory Formula)
N.A. se la garanzia sulla tranche junior è di tipo reale
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
30
9 RIFERIMENTI NORMATIVI: EVOLUZIONE E SCENARIO ATTUALE
In questo paragrafo, verrà esaminato, il profilo normativo che regola i Confidi e gli
intermediari finanziari bancari e non, tenendo sempre presente che il sistema finanziario
deve necessariamente interagire con il sistema delle Imprese.
Negli anni settanta vennero introdotte delle linee previsionali che hanno permesso ai
Confidi di usufruire di alcune leggi agevolative, in modo da assicurarne la loro fruizione nel
rispetto dell’assetto organizzativo, gestionale e dimensionale.
A maggior ragione, anche il Nuovo Accordo sul Capitale, ha generato nuove ambizioni e
prospettive per i Confidi.
Nel 2003, a seguito del “d.l. 30 settembre 2003 n.269 art.13 convertito dalla l.24 novembre
2003 n.326” l’ordinamento giuridico riconosce una riforma sostanziale e generale della
disciplina dei Confidi la quale prevedeva l’opzione di poter assumere la modalità di
soggetto vigilato da parte della Banca d’Italia con intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale previsto dall’ ”art. 107 del Testo Unico Bancario (d’ora in poi sarà abbreviato con
la sigla TUB) e banche di garanzia collettiva.
9.1 La legge quadro del 2003
L’urgenza di un intervento normativo ha risolto parzialmente i “vuoti” legislativi non colmati
negli anni precedenti, a tal fine il legislatore ha legiferato attraverso “l’art.13 del d.l. 30
settembre 2003, n.269 esplicando “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici”, convertito successivamente con la “legge 24
novembre 2003 n.326.”
L’intervento pubblico mira in prima istanza a razionalizzare e rendere omogenea la
disciplina relativa ai Confidi e in secondo luogo definisce gli ambiti operativi degli stessi.
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
31
La normativa stabilisce gli ambiti dimensionali ovvero dispone che “ai Confidi possono
partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali
determinati dalla Unione Europea (…) purché complessivamente non rappresentino più di
1/6 della totalità delle imprese consorziate o socie”13.
Alla suddetta norma, società, enti pubblici e privati ed anche gli stessi confidi possono
partecipare con finalità di enti sostenitori al fine di promuovere alcune iniziative attivando
strumenti operativi quali contributi e sovvenzioni che permettono di compiere alcune
operazioni poste in essere al Confidi.
La legge quadro definisce alcuni aspetti patrimoniali relativamente all’ammontare minimo
del fondo consortile o capitale sociale per un importo pari a centomila euro, se il Confidi
viene costituito attraverso una società consortile detto limite si alza ad euro centoventimila.
L’ammontare minimo del patrimonio netto di un Confidi deve essere almeno di euro
duecentocinquantamila, la dotazione patrimoniale è comprensiva dei fondi rischi
indisponibili, dove almeno 1/5 deve essere apporto diretto dei consorziati o da avanzi di
gestione.
Un profilo interessante introdotto con la legge quadro riguarda l’introduzione del fondo di
garanzia interconsortile, attraverso le federazioni nazionali; il fondo di garanzia
interconsortile è nato per poter erogare contro garanzie e co-garanzie.
Relativamente all’assetto societario il comma 8 della legge quadro cita: “I Confidi sono
costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da
imprese artigiane agricole”.
Questo non esclude che la garanzia rilasciata dai Confidi non possa essere erogata ad
imprese di grandi dimensioni.
13
legge quadro comma 9 e 10
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
32
Gli aspetti più rilevanti ed innovativi della legge quadro riguardano i modelli organizzativo-
gestionali dei Confidi, i quali verranno esaminati con maggior dettaglio nel proseguo del
dattiloscritto.
Ora verranno riassunte attraverso un piccolo excursus temporale le modifiche attuate dalla
normativa nel corso degli anni relativamente agli intermediari finanziari in generale.
Con il DPR 116/2007 art.1 si è cercato di dare una definizione onnicomprensiva ed
analitica di intermediari finanziari.
9.2 Categorie di intermediari finanziari:
Banche
Intermediari ex art. 106 e 107 TUB
1. Confidi ex art.155.4 TUB
2. Intermediari che rilasciano garanzie ai sensi della legge sui lavori
pubblici
3. Società di partecipazioni ed altri soggetti non operanti nei confronti del
pubblico ex. Art. 113 TUB
4. Soggetti sottoposti a “vigilanza equivalente” ex art. 114.2 TUB
Istituti di pagamento
Istituti di moneta elettronica
Intermediari TUF (SIM, SGR)
Imprese di assicurazione
Tra le categorie sopraelencate non rientrano come intermediari coloro che si interpongono
nell’attività finanziaria per esempio i mediatori creditizi, gli agenti e promotori finanziari.
Gli intermediari ex. Art .106 TUB svolgono attività di:
Assunzione di partecipazioni
Concessione di finanziamenti, incluse le garanzie
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
33
Prestazione di servizi a pagamento
Intermediazione di cambi
Gli intermediari ex art.107 TUB invece rientrano all’interno dei seguenti ambiti operativi:
Intermediari con volume di attività finanziarie maggiore o uguale a €104 milioni
Intermediari che esercitano in via rilevante attività di rilascio di garanzie
Confidi con attività finanziaria maggiore o uguali a €75 milioni
Società di intermediazione cambi (con assunzione rischi in proprio)
Società di emissione o gestione di carte di credito
Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento
Servicer (servizi di incasso e pagamento ai sensi della legge sulle cartolarizzazioni)
Società veicolo in operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite che
non siano sottoposte a vigilanza consolidata di gruppo bancario
Gli elementi comuni che abbracciano gli intermediari ex articoli 106 e 107 del TUB
riguardano la sottoposizione alla “vigilanza da parte di Banca d’Italia, l’esclusività
dell’oggetto sociale (art 106.2 TUB), divieto di raccogliere risparmio tra il pubblico, salvo
alcune limitate eccezioni, l’esercizio dell’attività nei confronti del pubblico ed infine
l’assenza di armonizzazione a livello europeo, esclusi gli Istituti di Pagamento e gli IMEL.
Ora affrontiamo una piccola disamina in merito agli intermediari finanziari che rilasciano
garanzie.
Ci riferiamo ad una categoria di intermediari problematica, per la quale si è dovuto
intervenire a più riprese a livello normativo per potenziare i presidi a tutela dell’affidamento
della clientela sulla solvibilità del garante.
Un primo intervento sostanziale si è potuto vedere con il Decreto Ministeriale del 14
Novembre 2003 n.104700, che equiparò i requisiti patrimoniali degli intermediari che
esercitavano in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie a quelli dei 107
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
34
TUB (5 milioni di euro di mezzi patrimoniali: art. 2, comma 2, lett. a); inoltre era stato
previsto l’obbligo di investire l’intero capitale sociale (minimo 1 milione di euro) in attività
liquide.
Con il decreto unificato sugli intermediari finanziari, ovvero il “D.M. 17 febbraio 2009, n.29,
lo Stato è intervenuto nuovamente per rendere ancora più stringente la disciplina di questi
soggetti, prevedendo l’obbligo di iscrizione al 107 TUB per gli intermediari che esercitano
in via esclusiva, prevalente od anche solo rilevante l’attività di rilascio di garanzie; inoltre è
stato aumentato il capitale sociale minimo ad €1,5 milioni da investire in attività liquide,
anche nel caso in cui l’attività di rilascio di garanzie sia non rilevante – nella fattispecie
l’ammontare delle garanzie rilasciate nel semestre sia inferiore ai 25 milioni di euro - .
La riforma del titolo V del TUB riguarda principalmente i precedenti ddl. n.3015 del 6
agosto 2007 e la nuova disciplina di cui all’art.33, comma 1, lett. d della legge 7 luglio
2009 n.88 e gli artt.7-10 d.lgs.141 del 13 agosto 2010.
La riforma mira sostanzialmente a rideterminare i requisiti per l’iscrizione dei soggetti
operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all’art. 155 TUB, al fine di consentire
l’operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e
correttezza dell’iniziativa imprenditoriale.
Un altro elemento di rideterminazione mira a prevedere gli strumenti di controllo più
efficaci ed a riconoscere sanzioni accessorie quali la sospensione dell’autorizzazione e
rafforzare il potere di cancellazione.
Risultano tuttavia irrisolte alcune vecchie e nuove problematiche con cui i Confidi, anche a
fronte della riforma si confrontano quotidianamente.
Elenchiamo alcune problematiche come le interferenze tra la garanzia rilasciata da un
Confidi e le garanzie pubbliche, il mantenimento e la valorizzazione delle peculiarità dei
Confidi, la professionalità del personale, le forme di sostegno al patrimonio, il rapporto tra
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
35
banche e Confidi e la necessità di separazione dei ruoli ed infine i requisiti patrimoniali dei
Confidi vigilati, annosa questione tuttora causa di accesi dibattiti.
Le istanze, in linea generale, che sono proprie di questa legge di riforma sono:
Agevolare i Confidi, cercando di ridurre gli attriti sotto il profilo fiscale;
Creare delle condizioni in modo da rendere più efficiente la fruizione dei fondi
pubblici in modo da poter proseguire l’attività di garanzia;
Introdurre delle deroghe alla disciplina civilistica ed a quella delle società
cooperative.
Vengono inoltre sollevate, soprattutto dalla Dottrina, critiche in merito alla difficoltà di
lettura in relazione ad un testo di riforma contenuto in un unico articolo ovvero “l’art.13 del
summenzionato d.l. 30 settembre 2003, n.269”.
Appaiono, comunque, evidenti gli obiettivi della riforma dei Confidi: fornire una misura
organica ed omogenea del settore e finalizzata al rafforzamento del sistema finanziario e
delle PMI – alla luce del nuovo accordo di “Basilea 2” -.
Si introduce la necessità di superare il grado di frammentarietà del comparto, cercando di
promuovere le operazioni di M&A14, e di incentivare la nascita di strutture di grandi
dimensioni, capaci di sostenere nuove strutture operative ed organizzative a fronte di
nuovi servizi offerti oltre a quello tipico di erogazione di garanzia.
14
Mergers and Acquisitions
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
36
10 I MODELLI GESTIONALI INTRODOTTI CON LA RIFORMA DEL 2003
In riferimento alla riforma più volte summenzionata, si possono distinguere tre tipologie di
Confidi:
a. I Confidi “ordinari”: si tratta di soggetti disciplinati dal “previgente obbligo di
iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco generale, prevista dall’art. 155,
comma 4, del Testo Unico Bancario (TUB)”15.
L’operatività di tali soggetti è rimasta invariata e limitata alla sola garanzia
collettiva dei fidi ed all’esercizio delle attività ad essa correlate.
b. I confidi “intermediari finanziari”, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107
del TUB, vigilati dalla Banca d’Italia. Tali soggetti possono esercitare,
prevalentemente a favore dei soci, oltre alla garanzia collettiva dei fidi, che deve
essere comunque l’attività principale, anche l’attività di garanzia nei confronti
dello Stato e di gestione di fondi pubblici di agevolazione (art. 47, comma 2, del
TUB). In via residuale, nella misura massima stabilita dalla Banca d’Italia,
possono svolgere le altre attività finanziarie riservate agli intermediari iscritti nel
citato elenco speciale.16
c. Infine troviamo i Confidi che svolgono una funzione correlata a quella tipica di
un convenzionale Istituto di Credito.
Si tratta di Soggetti costituiti con una forma giuridica di “Società cooperative” ed
inoltre vengono iscritte nell’albo “ex art.13 del TUB”.
L’attività prevalente è quella di garanzia collettiva dei fidi, in via residuale questa tipologia
di Confidi può esercitare l’attività bancaria e relativi servizi connessi.
15
Baravelli M.e Leone P.,(a cura di)(2010) Il futuro dei Confidi in Italia Evoluzione dei modelli istituzionali, gestionali e organizzativi Roma: Bancaria Editrice pag. 21 16
Baravelli M.e Leone P.,(a cura di)(2010) Il futuro dei Confidi in Italia Evoluzione dei modelli istituzionali, gestionali e organizzativi Roma: Bancaria Editrice pag. 21
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
37
La disciplina di maggiore riferimento risulta quella relativa alle banche di credito
cooperativo, contenuta all’interno del “TUB sezione II artt.33-37”.
Analizziamo ora il modello di Confidi denominato dalla dottrina “Confidi 107”.
In congruità con il criterio di delegificazione proprio del TUB è stata attribuita al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed alla Banca d’Italia l’intera normazione ai fini di
completare il quadro regolamentare in riferimento alle categorie di intermediari “ex art.107
del TUB” e dei “Confidi assimilati a Banche”.
Per tutti i Confidi che intendono assumere la qualifica di intermediari “ex art.107 del TUB”,
“l’art.13, comma 32” della legge di riforma ha demandato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, una volta interpellata la Banca d’Italia, il ruolo di determinare i criteri
oggettivi, quali volume di attività finanziarie e mezzi patrimoniali ai fini di valutare ed
individuare quali Confidi sono tenuti a richiedere l’inserimento ovvero l’iscrizione nel
summenzionato elenco speciale “Ex 107”.
Con decreto ministeriale del 9 novembre 2007 il MEF ha definito la soglia minima in
relazione al volume di attività finanziarie dei Confidi fissato a settantacinquemilioni di euro,
condizione per la quale i Confidi hanno l’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale ai sensi
dell’art.107 del TUB. Tale obbligo si riferisce all’ultimo bilancio approvato e mantenuto per
i sei mesi susseguenti la data di riferimento del bilancio.
Condizione “sine qua non” è il rispetto dei requisiti prudenziali ed organizzativi fissati dalla
Banca d’Italia.
La normativa prudenziale indica, inoltre, le condizioni soggettive per l’idoneità delle
garanzie personali rilasciate dai Confidi, ovvero devono essere soggetti vigilati dalla
stessa autorità competente alla vigilanza sulle banche e devono essere soggetti sottoposti
a requisiti prudenziali equivalenti a quelli previsti per le banche.
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
38
In Italia la nozione di equivalenza è stata tradotta dal legislatore primario (cui spettava di
disciplinarla ai sensi della direttiva 2006/48, che fa riferimento agli “Stati Membri” e non
alle Autorità) con il nuovo art.108.6 TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010, come
“proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale ed organizzativa
degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta”.
Di seguito riportiamo le tabelle di come viene effettuato il calcolo delle attività finanziare di
un Confidi e dei suoi mezzi patrimoniali.
10.1 Calcolo dell’attività finanziaria
SEGNO COMPONENTI
+ Partecipazioni detenute nell’ambito di attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all’alienazione
+ Cassa e disponibilità
+ Crediti verso enti creditizi
+ Crediti verso enti finanziari
+ Crediti verso la clientela
+ Crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria
+ Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
+ Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile
+ Ratei attivi
+ Garanzie rilasciate
+ Altre poste dell’attivo e operazioni “fuori bilancio”, relative all’esercizio di attività finanziarie
+ Attività nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art.2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l’intermediario
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
39
10.2 CALCOLO DEI MEZZI PATRIMONIALI
SEGNO COMPONENTI
+ Capitale sociale versato
+ Sovrapprezzi di emissione
+ Riserve
+ Fondo per rischi
+ Utili portati a nuovo
+ Utile d’esercizio non distribuito
- Perdite portate a nuovo
- Perdita d’esercizio
- Azioni o quote proprie in portafoglio
- Partecipazioni diverse da quelle detenute nell’ambito dell’attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all’alienazione
-
Ammontare dei crediti, rappresentati o meno da titoli, nei confronti di società controllanti, controllate, e comunque facenti parti del medesimo gruppo cui appartiene l’intermediario finanziario, che eccede l’importo dei debiti verso enti creditizi, enti finanziari, clientela e rappresentati da titoli
- Immobilizzazioni materiali, ad eccezione di quelle concesse in leasing nell’ambito dell’attività della specie istituzionalmente svolta dall’intermediario finanziario
- Immobilizzazioni immateriali
Nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti prudenziali ed organizzativi, ma viene al
contempo superato il limite di 75 milioni di euro di attività finanziarie, il decreto ha
introdotto delle disposizioni transitorie pubblicate sulla “Gazzetta Ufficiale n.74 del 28
marzo 2008” che prevedono un termine di adeguamento ai requisiti prudenziali ed
organizzativi di 12 mesi.
Con “D.M. del 5 marzo 2009” il suddetto limite è stato prorogato al 31 dicembre 2009.
Tutti i Confidi che non sono in grado di rispettare i requisiti prudenziali hanno l’obbligo di
ridurre nei 18 mesi successivi rispetto al 31 dicembre 2009 il volume delle attività
finanziarie al di sotto del limite stabilito dalla legge.
Alla luce di quanto detto bisogna aprire una riflessione che riguarda l’adeguatezza della
soglia dei settantacinquemilioni di euro di attività finanziarie: essa si è rivelata alla prova
dei fatti eccessivamente contenuta, di conseguenza inadeguata.
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
40
“Laddove il gradino per diventare 107 fosse stato ben più alto, diverse strutture aziendali –
ancora non sufficientemente forti e consolidate- avrebbero potuto continuare a rafforzarsi
prima di sottoporsi a un regime di vigilanza più rigoroso ed impegnativo.
Il disegno del legislatore è comunque chiaro: nel modulo dell’intermediario 107 è stata
individuata la struttura atta ad accogliere la crescita dimensionale dei consorzi fidi, così da
assicurare un efficiente impiego delle risorse pubbliche, a maggior tutela anche delle
banche eroganti il credito”17.
17
Baldinelli C.(2011) V. Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati Banca d’Italia Eurosistema La riforma del testo unico bancario: L’impatto sui Confidi Roma:Assoconfidi pag. 12
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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11 IL BILANCIO DEL CONFIDI
Ponendo lo sguardo sulla struttura logica del piano dei conti di un Confidi si notano delle
differenze sostanziali relativamente alle poste utilizzate convenzionalmente dalle aziende
industriali e commerciali o da altri intermediari finanziari.
Il divenire economico è fortemente legato ai principi mutualistici e dalla assenza dello
scopo di lucro.
Oltre il prospetto di conto economico e di stato patrimoniale, il Confidi pone grande
attenzione verso i Conti d’ordine i quali devono essere riportati in calce allo stato
patrimoniale. Essi esprimono le garanzie prestate dirette ed indirette, distinguendosi in
avalli, fidejussioni ed altre garanzie reali e personali.
I conti d’ordine rappresentano una voce di assoluta importanza per i Confidi, infatti solo
attraverso essi il confidi esprime le garanzie prestate, le quali andranno poi computate nel
calcolo delle attività finanziarie detenute dall’intermediario finanziario.
D’ora in poi verranno analizzate in modo sequenziale il processo “produttivo” di un Confidi,
la sua redditività e la sua economicità in generale, sia attraverso un’analisi empirica, sia
con l’ausilio di indicatori reddituali e finanziari.
In primo luogo verrà analizzato l’ambito operativo più caratteristico ovvero la gestione delle
garanzie, grande classe dove fanno testo la valutazione del rischio di credito e la gestione
dello stesso.
In secondo luogo si porrà l’attenzione su processi di creazione di valore attraverso l’attività
di investimento dei fondi monetari di garanzia e in generale di tutte le risorse finanziarie
poste in essere.
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
42
Partendo dal processo di creazione del valore, la prima cosa da tenere sempre in
considerazione riguarda il raggiungimento di alcuni standard comuni a tutti coloro che
realizzano attività di impresa ovvero: efficienza, efficacia ed economicità.
Iniziamo con un legame che raccoglie una relazione derivante da: garanzie erogate,
patrimonio netto e fondo monetario.
Come ormai appare già consolidato la capacità di erogare garanzie dipende
dall’adeguatezza patrimoniale e direttamente dalla dimensione della stessa, la quale può
crescere attraverso le più comuni forme di autofinanziamento, attraverso la sottoscrizione
di nuovi soci o consorziati ed infine con il contributo di enti locali, pubblici e privati.
A tal proposito la capacità di un Confidi di espandere il patrimonio netto dipende
soprattutto dai driver che vanno ad impattare positivamente sugli utenti potenziali.
I driver che possono essere un volano di espansione vengono ricercati e rappresentati
dalle commissioni di garanzia, dalla qualità del servizio erogato e dalla capacità di
negoziazione dei tassi con l’Istituto di Credito.
Ceteris paribus saranno prediletti quella tipologia di Confidi che saranno in grado di istruire
le pratiche celermente, con livelli commissionali inferiori rispetto la concorrenza,e capaci di
negoziare saggi di interessi più vantaggiosi.
Il meccanismo di negoziazione dei tassi ripercorre le stesse logiche analizzate
precedentemente in relazione della mitigazione del rischio creditizio e dell’assorbimento
patrimoniale correlato.
Il grado di soddisfazione atteso da parte delle banche relativamente ai fattori critici di
successo summenzionati capta gran parte dell’attrattività a favore dei clienti che saranno
ben disposti a corrispondere quote parti di capitale.
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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Il secondo aspetto riguardante il fondo di garanzia monetario, che esprime per una parte
una riserva di liquidità discrezionalmente investibile in relazione alla profilatura di rischio
Mifid e per l’altra parte i fondi indisponibili a garanzia rappresentati da depositi bancari o
da investimenti con basso profilo di rischio, garantisce all’Istituto di Credito la validità della
garanzia stessa.
Il Confidi attraverso il fondo monetario è esposto a due rischi: quello operativo e quello di
mercato.
Una gestione efficiente dei due rischi permette di ottenere dei risultati che danno lustro e
visibilità nei confronti delle banche, parametrizzando la riduzione dei due rischi in termini di
indicatori di performance come per esempio la percentuale delle insolvenze, siamo in
grado di valutare più o meno positivamente e con una certa precisione la gestione
finanziaria.
Gli introiti delle commissioni di garanzia che rappresentano la componente di “ricavo” di
maggiore importanza all’interno di un Confidi, oggi deve essere perfettamente integrata ed
implementata attraverso la gestione degli investimenti che congiuntamente alla prima
componente è in grado di assicurare un equilibrio economico nel lungo termine.
Un aspetto importante da sottolineare riguarda l’inversione di trend nel considerare il
grado di espansione delle garanzie, da sempre valutato secondo il moltiplicatore.
Oggi l’espansione delle garanzie soprattutto per i Confidi 107 viene valuta più nell’ottica di
rapporto tra rischio e patrimonio.
I Confidi, non avendo uno scopo di lucro, alcuni studiosi (Erzegovesi ed Aldrighetti)
ritengono che il reddito d’esercizio dovrebbe essere pressoché nullo.
A tal proposito la teoria aziendalista ritiene che l’assenza di uno scopo di lucro non deve
prescindere, soprattutto in una logica di mercato, ai criteri di efficienza di efficacia e di
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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economicità, i quali se presenti sono un segnale di sicurezza nei confronti di tutti gli
stakeholder.
E’ tesi affermata che un avanzo di gestione è in grado di aumentare la capacità negoziale
impattando soprattutto sull’attrattività del capitale.
Ora attraverso due tabelle verranno illustrate le fasi ed i processi dell’area gestionale che
rappresenta il core business dei Confidi ovvero la gestione delle garanzie.
La seconda tabella invece evidenzia attraverso un piccolo prospetto di conto economico
l’area di gestione caratteristica del Confidi.
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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Tabella 3: Processo realizzato nell’area di gestione delle garanzie: suddivisione in fasi e attività elementari18
FASI ATTIVITA’
a. Fase dell’istruttoria o di valutazione del merito ex - ante
1. Acquisizione delle informazion (formali e informali). Può trattarsi di documenti contabili, sia extra-contabili oltre che informazioni sul settore
2. Analisi dell’equilibrio economico-finanziario dell’azienda attraverso l’utilizzo sia di tecniche tradizionali, sia di tecniche di scoring
3. Ricomposizione di tutte le informazioni in un rating sintetico
b. Fase dell’erogazione
1. Assunzione della valutazione fornita dall’unità operativa di gestione delle informazioni
2. Accettazione dell’assunzione del rischio di credito e stipula del contratto
3. Gestione contabile
4. Rapporti con la banca funzionali alla tipologia di garanzia (per la garanzia reale, per esempio, è necessario il deposito di una certa somma di denaro)
c. Fase della revisione 1. Aggiornamento delle informazioni
2. Richiesta informazioni alle banche
d. Fase del controllo del rischio
1. Confronto delle informazioni acquisite nel processo di revisione con parametri oggettivi definiti in via preliminare (è possibile il controllo andamentale tramite la centrale dei rischi per i Confidi 107)
2. Definizione di azioni correttive
3. Valutazione dell’efficacia delle azioni correttive
4. Proposta di riclassificazione a voce propria (sofferenze, incagli, garanzie in osservazione)
e. Fase della gestione del contenzioso
1. Valutazione delle svalutazioni da apportare
2. Rapporti con la banca
3. Valutazione degli interventi più opportuni (ristrutturazioni, piani di rientro, ecc.)
4. Attivazione della garanzia del Confidi
18
Fonte: Piatti, D. (2008) I Confidi Gestione delle garanzie, redditività e pricing Roma:Bancaria Editrice pagg.
136 e139)
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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Tabella 4: Conto economico riclassificato afferente l’area di gestione delle garanzie
Struttura economica dell’area di gestione delle garanzie
Commissioni attive da assunzione del rischio di credito
- Perdita attesa
- Costo figurativo per il capitale di rischio assorbito
= Margine netto da assunzione del rischio
Commissioni attive da servizi
- Costi operativi connessi alla gestione dei servizi
= Margine netto da servizi
= Margine netto di gestione delle garanzie ( somma dei due margini)
Il Sistema dei Confidi in Italia :evoluzione e prospettive
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12 CONSIDERAZIONI FINALI
A fronte dell’analisi descrittiva svolta, si possono delineare diverse sinergie relativamente
alle decisioni strategiche dei Confidi.
In primo luogo, emerge, senza alcun dubbio, l’esigenza di implementare nuove forme di
relazione tra Confidi ed Istituti di Credito al fine di ottimizzare il beneficio della garanzia
erogata. Per poter analizzare tali sinergie, tenendo conto del sistema normativo vigente, i
Confidi dovranno conquistarsi un potere contrattuale tale da presentare un portafoglio
clienti valido, quindi dotati di un merito creditizio soddisfacente.
Una probabilità maggiore di presentare un buon portafoglio clienti, è presente in quei
Confidi che sono riusciti a gestire in modo dinamico il cambiamento, cercando di
riorganizzare l’assetto organizzativo sottoponendosi al controllo di vigilanza, o anche di
Confidi che pur non iscrivendosi all’art. 107, sono in grado di ottenere un rating esterno
con un feedback positivo.
Per i rimanenti Confidi, che peccano di scarso potere contrattuale, saranno soggetti ad
una dinamica concorrenziale molto accentuata, che nel lungo periodo, trattandosi sempre
di uno scenario evolutivo, potrebbe condurre ad una riduzione sostanziale dell’operatività
ed in alcuni casi all’uscita dal mercato.
In linea generale, qualunque sia la strada intrapresa dal Confidi, esso dovrà riflettere su
scelte strategiche adeguate all’ambito competitivo. Non ultimo e non trascurabile è il suo
know- how, il quale è formato da informazioni confidenziali, dalla conoscenza minuziosa
del territorio e di tutta l’imprenditoria coinvolta presente.
Inoltre, il rating attribuito da un Confidi, non viene eseguito attraverso degli standard
procedurali, come avviene per gli Istituti di Credito, bensì vengono analizzate delle variabili
quantitative e qualitative tra le più significative che la Banca non è in grado di
catabolizzare.
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Relativamente a quanto summenzionato, va ricordato che anche variabili identiche
possono essere processate in modo diverso relativamente al sistema informativo
utilizzato, più o meno ricco di informazioni, determinando risultati ovviamente diversi.
Qui si inserisce la sinergia applicabile tra Banca e Confidi che può portare a sviluppare
una valutazione del merito creditizio complementare: il Confidi poterebbe fornire alla
Banca un rating semplificato, processato ulteriormente dalla Banca relativamente ai suoi
protocolli.
In tal modo si semplificherebbero le procedure che creano attrito, si assisterebbe ad una
riduzione dei tempi di istruttoria e per le aziende si svilupperebbe la possibilità di essere
valutate relativamente alla reale capacità di rimborso piuttosto che al capitale posto a
garanzia.
Un’azione che il Confidi deve svolgere per essere efficiente sul mercato, in coerenza con
la strategia intrapresa, riguarda la gestione del Cliente, che deve essere senza dubbio
implementata attraverso il monitoraggio ex post, ovvero dopo l’erogazione ed il
perfezionamento della garanzia, soprattutto per aziende che hanno uno standing creditizio
più basso. Attualmente molti Confidi lasciano questo tipo di controllo all’Istituto di Credito,
aspetto che risulta anacronistico in considerazione del fatto che non è più ammissibile che
un Confidi non possa monitorare un suo “investimento”.
A tal riguardo, in fase ex ante il Confidi è in grado di effettuare di una valutazione più
minuziosa attraverso il vantaggio informativo che detiene rispetto al sistema bancario, ma
l’Istituto di Credito al contempo, attraverso l’analisi dell’andamentale, in fase di controllo, è
nelle condizioni di captare il deterioramento del rapporto.
Per integrare questi due aspetti, il ruolo fondamentale delle Convenzioni può precisare con
trasparenza e legalità i compiti, i ruoli e le responsabilità condivise e non, che le parti
devono assumere.
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Infine, creare valore attraverso la credibilità esterna, permette ai Confidi di giocare un
ruolo di assoluto vantaggio, attraverso l’autosufficienza dagli interventi pubblici esterni a
fondo perduto e soddisfacendo nel caso dei Confidi 107 i requisiti richiesti dalla Vigilanza.
Come ultimo i contributi statali e regionali dovrebbero essere indirizzati esclusivamente ai
Confidi efficienti, delineando pragmaticamente le metodologie applicate per la scelta,
ponendo l’attenzione e privilegiando i seguenti aspetti:
Economicità
Capacità di inserire professionalità all’interno della gestione
Implementare processi di riassetto organizzativo e di incorporazione
Questo dattiloscritto, non mira a trovare soluzioni univoche per migliorare i parametri
gestionali dei Confidi, bensì si è cercato di analizzare le problematiche di uno scenario in
continua evoluzione, cercando di aprire la strada verso nuovi modelli organizzativi e
gestionali creatisi attraverso l’evoluzione normativa, senza mai dimenticare il ruolo
fondamentale che svolgono a sostegno delle PMI.
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13 BIBLIOGRAFIA
ABI, Federconfidi (2009) Linee Guida per il rinnovo delle convenzioni tra banca e
confidi, www.aleasrv.cs.unitn.it
Baldinelli C.(2011) V. Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati Banca
d’Italia Eurosistema. La riforma del testo unico bancario: L’impatto sui Confidi. Roma:
Assoconfidi.
Cinque A. (2010) Il quadro normativo-regolamentare: profili di vigilanza dei Confidi
107. Baravelli M.e Leone P.(a cura di) (2010) Il futuro dei Confidi in Italia Evoluzione dei
modelli istituzionali, gestionali e organizzativi. Roma: Bancaria Editrice, capitolo 1.
De Vincentiis P. e Isaia E. (2007) I sistemi di garanzia del credito a favore delle piccole
e medie imprese. De Vincentiis P.(a cura di) (2007) Il confidi e il credito alle PMI. Casi di
successo in Italia e in giro per il mondo. Roma: Edibank
Erzegovesi, L. (2008), Smefin tech report, Verso nuovi modelli di equilibrio gestionale
dei confidi 107. pag. 4
Isaia E. (2007) Il sistema di garanzia in Italia. De Vincentiis P.(a cura di) (2007) Il
confidi e il credito alle PMI. Casi di successo in Italia e in giro per il mondo. Roma: Edibank
Piatti, D. (2008) I Confidi Gestione delle garanzie, redditività e pricing Roma: Bancaria,
pagg. 15-287
Piazzo D. (2006) Il sistema dei Confidi nell’accordo di Basilea 2. Collana di studi di
economia e tecnica bancaria. Bari: Cacucci, pagg. 1-19.
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