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Il servizio di mensa scolasticaRiscossione del contributo

RisorseComuni - Milano, 20 Aprile 2017

www.carpenedocristina.com

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IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

• Il servizio di mensa scolastica è una gestione complessa:

→ accanto alla strutturata fase della ristorazione

→ si abbina una gestione finanziaria centrata sulla riscossione della quotadi contributo posta a carico del fruitore del servizio, determinato nellamisura stabilita dal comune con apposita delibera.

• E’ UN SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

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I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

• I servizi a domanda individuale trovano classificazione nel decretoministeriale 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del decretolegge 28 febbraio 1983 n. 55, come convertito dalla legge 26 aprile1983 n. 131.

• DEFINIZIONE. Tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente,che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengonoutilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarategratuite per legge nazionale o regionale.

• Si precisa inoltre che non possono essere considerati servizi pubblici adomanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regimedelle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 deldecreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

• Punto 10) del decreto: mense comprese quelle ad uso scolastico

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IL CONTRIBUTO

• La tariffa del servizio è LA MISURA DEL CONTIBUTO

• assume connotazioni pubbliche collettive, in quanto entrata destinata agarantire la copertura dei costi del servizio, secondo entità e modalitàdi contribuzione, definite con ampia discrezionalità dall’ente che devegarantire la copertura del costo.

• La fase della riscossione del contributo chiesto all’utenza, in quantodestinato a garantire il servizio pubblico, accede alle regole dellariscossione scritte per le entrate dell’ente locale, secondo modalitàche variano in relazione al soggetto che assume la funzione diriscossione

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IL RUOLO DEL COMUNE

La posizione di primo piano che conserva l’ente locale nella determinazionedel prezzo pubblico è stato analizzato dalla sentenza del TAR Piemonte n.1365 del 31 luglio 2014:

➢ L’ente individua il costo complessivo del servizio

➢ L’ente determina le tariffe a carico degli utenti

➢ se il Comune decide di istituirlo, è obbligato per legge a stabilire laquota di copertura tariffaria a carico dell’utenza: così prevedono sial’art. 6 comma 1 del D.L. n. 55/1983, sia l’art. 172 comma 1 lett. e) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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IL CONTRIBUTO

• La tariffa pagata dall’utente all’Amministrazione a fronte della fruizionedi un servizio pubblico a domanda individuale non costituisce il prezzodella singola prestazione, ma rappresenta la misura dellacontribuzione dell’utente al costo complessivo sostenutodall’Amministrazione per l’erogazione del servizio, determinatoannualmente dall’Amministrazione, per obbligo di legge

• l’art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000 afferma che le aliquote e letariffe dei servizi pubblici locali devono essere deliberate “entro ladata fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio diprevisione

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ENTRATA PATRIMONIALE DI DIRITTO PUBBLICO

• L’analisi permette di inquadrare il contributo pagato per la mensascolastica come

ENTRATA PATRIMONIALE DI DIRITTO PUBBLICO

• in ragione del fatto che il versamento è destinato alla coperturadi un servizio pubblico secondo le regole del citato decretoministeriale, che prevede:

- da un lato, oneri gravanti sul comune mediante il ricorso allafiscalità generale

- dall’altro, oneri sul singolo utente che versa il contributo,definito anche in relazione alla capacità reddituale del soggetto(ISEE).

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• LE ENTRATE PATRIMONIALI

- DI DIRITTO PUBBLICO: sanzioni amministrative, rette asilinido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, contributo mensa,tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie,COSAP, oneri edilizi, TARIP

- DI DIRITTO PRIVATO: affitti comunali, servizio idricointegrato, altre somme che abbiano fonte in obbligazionicivilistiche tra ente e soggetti privati

ENTRATE PATRIMONIALI

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LE ENTRATE PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO: rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie• RISCOSSIONE SPONTANEA= VERSAMENTO SPONTANEO DEFINITO

DALL’ENTE• MANCATO VERSAMENTO: Quando la legge non prevede una titolo tipico, bisogna

rendere certa liquida ed esigibile la pretesa mediante apposito atto:

• RICHIESTA DI ADEMPIMENTO dopo aver raccolto estremi dell’inadempimento

• Va inviato con raccomandata a r la richiesta di adempimento per il pagamento delle somme non versate per il servizio usufruito come da:

- Iscrizioni- Adesioni al servizio- Momento e luogo di erogazione del servizio- Liquidazione pretesa- Data scadenza pagamento- Conseguenze

• RISCOSSIONE COATTIVA DEI MANCATI PAGAMENTI ACCERTATI CON RICH

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ENTRATE PATRIMONIALISERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

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LA RISCOSSIONE COATTIVA PRIVILEGIATA

• La riscossione coattiva delle entrate che fanno capo a unsoggetto pubblico, con particolare riguardo al mondo dei comuni,gode di una disciplina legislativa privilegiata rispetto al recuperodel credito di diritto privato.

• Questo per l’obiettivo fondamentale di garantire una riscossionerapida ed economica di entrate che sono destinate a finanziarebisogni collettivi e che spesso sono caratterizzate da partitenumericamente elevate e di importo modesto

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Articolo 36 comma 2 dl 248/2007 convertito in legge 31/2008:

La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli entilocali continua a potere essere effettuata con:

• a) la procedura dell'ingiunzione di cui al rd 639/1910, seguendo anche ledisposizioni contenute nel titolo II del dpr 602/73, in quantocompatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in propriodall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,lettera b), del d. lgs. n. 446/97;

• b) la procedura del ruolo di cui al dpr 602/73, se la riscossione coattivaè affidata agli agenti della riscossione

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LA RISCOSSIONE COATTIVA PRIVILEGIATA

CARTELLA INGIUNZIONE

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• Sulla base di questa disposizione, ad eccezione del ruolo per lariscossione mediante cartella di pagamento che costituisceesclusiva degli Agenti della Riscossione del gruppo Equitalia,tutti gli altri soggetti abilitati svolgono la riscossione coattivamediante l’ingiunzione di pagamento nella versione rafforzata (orinforzata)

• Ciò significa che si applicano le disposizioni del Regio decreto639/1910 (primi tre articoli) in abbinata alle disposizioni delTitolo II del dPR 602/73 (articoli da 49 a 86) che contiene leregole per la riscossione coattiva Equitalia mediante cartella.

• Per queste ragioni si parla di analogia tra Cartella di Pagamento eIngiunzione di Pagamento.

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LA RISCOSSIONE COATTIVA PRIVILEGIATA

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SOGGETTI ABILITATI ALLARISCOSSIONE COATTIVA PRIVILEGIATA

• L’ente locale in forma diretta di gestione• I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del d lgs 446/97

(cosiddetti concessionari minori).• Il gruppo Equitalia (soggetto iscritto all’albo) per effetto del dl

203/2005 articolo 3, oggi in fase di uscita al 1 Luglio 2017 e subentrodella nuova AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE istituita conDL 193/2016

• Le società pubbliche con affidamento diretto in house providing per lequali non è necessario il requisito dell’iscrizione all’albo in quanto longamanus dell’ente.

• Le società a capitale misto pubblico/privato che rispettino il requisitodell’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati di cui all’articolo 53 il cuisocio privato sia anch’esso iscritto al medesimo albo.

• LE SOCIETA’ E COOPERATIVE DI RISTORAZIONE NON SONOTRA I SOGGETTI ABILITATI ALLA RISCOSSIONEPRIVILEGIATA

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LE AZIENDE DI RISTORAZIONECOME POSSONO RISCUOTERE COATTIVAMENTE

• Le aziende di ristorazione in quanto soggetti di diritto privato nonpossono accedere all’ingiunzione fiscale che è riservata dallo stessoregio decreto 639/1910 agli enti pubblici (anche in senso lato) né alruolo per l’emissione delle cartelle di pagamento, prerogativa degliAgenti della Riscossione del Gruppo Equitalia a favore di soggettipubblici.

• La riscossione per le aziende di ristorazione è possibile unicamente conil decreto ingiuntivo disciplinato dal cpc caratterizzata da procedura piùcostosa

• MANCA NEL NOSTRO ORDINAMENTO UNA NORMA DI CARATTEREOGGETTIVO CHE PERMETTA L’ACCESSO AGLI STRUMENTI DIRISCOSSIONE PRIVILEGIATA PUBBLICA CHE SIA FONDATAUNICAMENTE SULLA NATURA DELL’ENTRATA.

• E’ DETERMINANTE LA SOGGETTIVITA’ DEL GESTORE

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L’ANAC sulla riscossione da parte delle aziende di ristorazione

• La possibilità delle società di ristorazione (es. CAMST) di esseretitolari dell’azione di riscossione pur in carenza dei requisiti di iscrizioneall’albo, è stata illustrata dalla giurisprudenza e dell’ANAC: lafattispecie non integra esercizio dell’attività pubblicistica di riscossioneche rimane una fase del ciclo di gestione di un servizio complesso.

• ANAC (ex AVCP)parere di precontenzioso 212 del 2 dicembre 2010

• La conseguenza che ne deriva è la possibilità, anche per i soggettiprivati non iscritti all’albo della riscossione, di incassare i servizi adomanda individuale e in genere ogni tariffa connessa al servizioerogato, in quanto si ritiene prevalente la gestione del servizio pubblicodel quale la riscossione è una delle fasi, ma non integra esercizio diattività pubblicistica di riscossione. VERIFICARE APPLICAZIONEART. 2 BIS DL 193/2016

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I limiti della riscossione coattiva

• Tuttavia l’assenza del requisito di iscrizione all’albo non permettel’accesso diretto allo strumento dell’ingiunzione di pagamentorafforzata, in quanto riservata solamente ai soggetti visti sopra.

• L’unica strada percorribile è quella delineata dal cpc con lo strumentodel decreto ingiuntivo, procedura condotta dal tribunale gravata dalimiti di tempo e incremento di costi. La riscossione privilegiata èinfatti caratterizzata da misure cautelari ed esecutive che ben siadattano a riscossioni di modesti importi accompagnate da spese diprocedura definite per legge o regolamento, di gran lunga inferiori allaprocedura legale civilistica.

• La conseguenza sui risultati di riscossione non è di poco conto su entratedi valore della media di 500 euro che ben difficilmente superano i 1000euro.

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Quando i comuni esternalizzano….Concessione o appalto

→ Nella figura dell’appalto, c’è un fornitore che risponde direttamente all’ente(rapporto a due) unico soggetto titolare di poteri a rilevanza esterna verso l’utente.

→ Nel diverso caso della concessione (rapporto a tre), il concessionario è titolatodelle funzioni a rilevanza esterna verso l’utente, grazie al trasferimento di funzionidecisa dal comune, che resta il titolare originario obbligato ad esercitare il controllonell’adempimento del servizio affidato, nonché unico titolare della potestàtariffaria.

Il gestore rimane del tutto privo di poteri di determinazione del prezzo in quantovincolato al tariffario dell’amministrazione, calcolato secondo uno schema di costi lacui attendibilità va verificata anno per anno sulla base delle diverse variabili che vipossono incidere quali:

• La dinamica dei costi

• le risorse garantite dall’ente sulla base degli equilibri di bilancio

• le inesigibilità della riscossione relative ai contributi non incassati costituentivoci di costo del servizio

IN CASO DI ESTERNALIZZAZIONE SI PARTE DAL VALOREDELL’AFFIDAMENTO CHE DEVE ESSERE DETERMINATO CONSIDERANDOANCHE LA PERCENTUALE STORICA DI INESIGIBILITA’ DA DEFINIRESECONDO LE INDICAZIONI RAGGIUNTE IN SEDE DI AFFIDAMENTO

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Quando i comuni affidano anche la riscossione

• La conclusione di rilievo che ne emerge è il permanere di unaresponsabilità in capo all’ente anche qualora vengacompletamente esternalizzata la gestione comprensiva della fasedi riscossione, in quanto il concessionario non è libero dideterminare le tariffe per garantirsi l’equilibrio dei costi.

• Restando un servizio finanziato con tariffe decise da unapubblica autorità, l’ente deve garantire l’equilibrio del contratto,dopo aver accertato che le attività del concessionario sianostate svolte nel rispetto del contratto e condotte con ladiligenza richiesta per la specifica attività

• Trattandosi di servizio pubblico finanziato in parte con risorsepubbliche e in parte con contributo è necessario che ilconcessionario si attivi verso gli utenti che non pagano

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Il controllo degli insoluti

• Da qui l’importanza di valutare ed evidenziare in caso diconcessione della funzione di riscossione, le percentuali medie dimancato incasso conosciute dall’ente secondo l’andamento storicodegli ultimi anni.

• La percentuale degli insoluti diventa elemento in grado di minarel’equilibrio/sinallagma contrattuale fino a incidere sulle vicendeeconomiche del gestore della ristorazione. Per tale ragione, iltasso di insolvenza va costantemente monitorato e posto aconfronto con la percentuale di rischio calcolata dall’ente percomprendere se vada rideterminato il costo della voce relativaalle inesigibilità aumentando il contributo economico o la quota incapo al comune.

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Tipologia affidamenticasistiche

• Appalto del servizio di ristorazione con esclusione della gestione deibuoni mensa

• Appalto del servizio di ristorazione con gestione in supporto al comunedei buoni mensa. In tal caso il fornitore si occupa della gestione deibuoni e predispone gli atti necessari alla riscossione spontanea, e a volteanche della coattiva, ma la funzione rimane in capo all’ente. Lariscossione è sul conto intestato all’ente

• Appalto/concessione del servizio di ristorazione con gestione dellariscossione volontaria dei buoni pasto mediante incasso su conto delfornitore da riversare alll’ente. In tal caso il fornitore assume il ruolo diAgente contabile.

• Concessione del servizio di ristorazione con gestione della riscossionevolontaria e/o coattiva. In tal caso il fornitore diventa concessionariodel comune per effetto del trasferimento di funzioni. Potrebbe essereinterpretato come Agente contabile anche se non trasferisce le sommeall’ente ma in quanto riscuote sulla base di un titolo amministrativopubblico

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L’agente contabile

• Tutte le volte in cui il fornitore si occupa di incasso di sommepubbliche, riveste il ruolo di agente contabile tenuto alla resa delconto e soggetto a giudizio di conto.

In tal caso il comune deve essere a conoscenza del soggetto che

• assume la funzione di agente contabile

• pretendere la presentazione del conto su Modello 21

• eseguire il giudizio di parifica

• trasmettere il conto alla Corte dei Conti.

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La forma di gestione più adatta

• Per comprendere quale forma di gestione risulti essere quella ottimale,risponde il principio di competenza e specialità della gestioneamministrativa. Il servizio prevalente è la preparazione e distribuzionedei pasti. L’attività di riscossione assume carattere residuale che nullaha a che vedere con la ristorazione.

• La centrale di committenza regionale INTERCENT - ER ha esclusodall’oggetto della convenzione di ristorazione scolastica la fase digestione della riscossione dei buoni pasto in ogni forma. Il servizio èunicamente quello di preparazione e distribuzione dei pasti.

• L’esclusione della gestione dei buoni mensa dall’oggetto di una gara perla ristorazione scolastica a valenza regionale, è significativa percomprendere la specialità della fase di riscossione, che abbisogna deipoteri pubblici di azione per poter essere garantita. Infatti, leinesigibilità dei residui non riscossi si traducono in un costo che gravasulla collettività

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Gli obblighi delle parti in caso di concessione

• Obblighi derivanti per i comuni. Il permanere di una responsabilità in capo all’enteanche qualora venga completamente esternalizzata la gestione comprensiva dellafase di riscossione, in quanto il concessionario non è libero di determinare letariffe per garantirsi l’equilibrio dei costi.

❖ Restando un servizio finanziato con tariffe decise da una pubblica autorità,l’ente deve garantire l’equilibrio del contratto, dopo aver accertato che leattività del concessionario siano state svolte nel rispetto del contratto econdotte con la diligenza richiesta per la specifica attività.

❖ La connessione del servizio con la delibera comunale comporta la periodicavalutazione dell’equilibrio contrattuale con il parametro del prezzo e delleinesigibilità maturate.

• Obblighi derivanti per i gestori del servizio. Sviluppare la fase di riscossionedefinendo delle linee guida per l’attivazione di azioni e procedure esecutive con ilfine di garantire la diligenza media richiesta per la specifica attività. I residuinon riscossi dovranno rispondere a criteri di obiettiva e giustificabileinesigibilità, forma di garanzia dell’equità di contribuzione e forma diaccertamento delle inesigibilità.

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Perdite ed equilibri di gestione

La valenza pubblica che assume il contributo per la mensa scolastica èincompatibile con disposizioni contrattuali che obbligano il gestore adaccollarsi le mancate riscossioni, in quanto incompatibile con l’obbligo dicontribuzione che regola l’istituto del servizio a domanda individuale.

Il gestore potrà:✓ patire il costo derivante da inefficienze della sua attività di riscossione

quando condotta senza il rispetto della diligenza richiesta.✓ sopportare il rischio di mancato incasso nella misura computata dall’ente

in fase di gara

Il gestore non potrà subire maggiori costi per:✓ scelte derivate dalla delibera comunale di fissazione del contributo e

delle esenzioni✓ situazioni di disagio economico generale che possono incrementare la

percentuale di inesigibilità rispetto al valore iniziale del sinallagmacontrattuale.

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La definizione delle inesigibilità

• L’inesigibilità è la fase patologica di un titolo di pagamento non riscossoche, dopo aver esperito la procedura di riscossione, accerta e certifica,a una certa data, l’impossibilità di conseguire il pagamento del titolo.

• Dal punto di vista contabile, il credito dichiarato inesigibile costituisceun costo che deve trovare copertura in apposito fondo. Nella nuovacontabilità pubblica armonizzata, a garanzia degli equilibri di bilancio, lacopertura delle inesigibilità avviene mediante il Fondo Crediti DubbiaEsigibilità (FCDE) calcolato sull’andamento percentuale storico dellemancate riscossioni.

• Dichiarare l’inesigibilità consente la chiusura del procedimentoamministrativo aperto con la formazione del titolo inziale e genera uncosto. Per queste ragioni è necessario tracciare delle regole didefinizione delle inesigibilità che rispondano a criteri di diligenza chesovraintendo alla gestione delle risorse pubbliche, pena il rischio deldanno erariale per le mancate riscossioni riconducibili a inerzia o colpagrave del funzionario.

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La riscossione spontanea e coattiva del contributo mensa

• DL 193/2016

• AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

• CARTELLA

• INGIUNZIONE

• DECRETO INGIUNTIVO CPC

• INESIGIBILITA’

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Soppressione Equitalia DL 193/2016Art. 1 Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e

di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

• 1. A decorrere dal 1°luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sonosciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11(EQUITALIAGIUSTIZIA), che svolge funzioni diverse dallariscossione. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delleimprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura diliquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fattodivieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni dipersonale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto dilavoro subordinato.

• 2. Dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative allariscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, 248, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cuiall’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svoltodall’ente strumentale di cui al comma 3.

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• 3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività diriscossione, è istituito, a far data dal 1° Luglio 2017, un ente pubblicoeconomico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, entestrumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e allavigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’agenzia delle entrateprovvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L’ente subentra, atitolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica diagente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui altitolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere leattività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comunie delle province e delle società da essi partecipateL’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.Sono organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio deirevisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte deiconti

4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate,che è il presidente dell'ente, e da due componenti nominati dall'Agenziamedesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione nonspetta alcun compenso, indennità o rimborso spese

Soppressione Equitalia DL 193/2016ENTE PUBBLICO ECONOMICO

Agenzia delle entrate - Riscossione

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• Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 193/2016 mantiene invita Equitalia fino al 30 giugno 2017.

• Il comma 1 dell’articolo 2 (riscossione locale) proroga i contrattiin corso dei comuni (e società) sia con il gruppo Equitalia sia contutti gli altri iscritti all’albo fino al 30 GIUGNO 2017

• Per quanto riguarda gli affidamenti fatti agli altri iscrittiall’albo, compresi gli scorporati subentrati ad Equitalia,limitatamente a quelli scaduti ancora gestiti con la proroga,cessano al 30 GIUGNO 2017.

• Il comma 2 consente agli enti locali di deliberare affidamentidiretti dell’accertamento liquidazione e riscossione delleentrate, sia proprie che delle società pubbliche. NON SONOANCORA DEFINITE LE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLEATTIVITA’

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

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• 2. A decorrere dal 1 ° luglio 2017, gli enti locali possono deliberaredi affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivitàdi accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva,delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essipartecipate.

• In corso di modifica per le attività di accertamento e liquidazione

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE COMMA 2: CONTINUITA’ DELLE PRECEDENTI ATTIVITA’

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NORME SULLA RISCOSSIONE DEI COMUNI ingiunzione + ruolo

Dl 248/2007 art 36 comma 2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali

continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II

del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è

affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97;

b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della

riscossione

Dl 70/2011 art. 7 comma 2 lettera gg quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i

comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo,

nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti

della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare

DL 193/2016 A decorrere dal 1 ° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto

preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e

coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.

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Riflessione sulle norme della riscossione dei comuni

• Resta la divisione ruolo/ingiunzione

• Ritorna la riscossione mediante ruolo anche per i comuni

• Superate le disposizioni sull’uscita di Equitalia

• Termina il regime delle proroghe al 30 giugno 2017

• NESSUNA MODIFICA SUGLI STRUMENTI DI RISCOSSIONE NE’SULLE RISORSE DISPONIBILI

• LE SOCIETA’ DI RISTORAZIONE APPLICANO SOLO IL DECRETOINGIUNTIVO DEL CPC

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• 1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ilversamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti localideve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'enteimpositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamentoelettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme ledisposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eal comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative alversamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i serviziindivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamentospontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente ditesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamentoelettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1ºottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizioche risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione delgettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale giàriconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenzadella citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importiriscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate edell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore.

• 1-bis.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamentieffettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma3

• (1) Ai sensi dell'art. 13, comma 4 decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19 le disposizionicontenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017.

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ARTICOLO 2-bis. DL 193/2016(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione

di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva).

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• Il termine versamento spontaneo cosa comprende? Tutto ciò che vieneprima del coattivo?

- L’ambito applicativo copre tutte le entrate dell’ente locale: IMU, TARI,TASI, TOSAP, sanzioni amministrative, sanzioni cds, cosap, oneriedilizi,, fitti e tutto ciò che transita nel bilancio dell’entemense e altriservizi a domanda individuale

- IN CASO DI SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO DA PARTEDELL’APPALTATORE CON RIVERSAMENTO AL COMUNEL’INCASSO DEVE AVVENIRE SUL CONTO DEL COMUNE

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ARTICOLO 2-bis.(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione

di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva).

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ARTICOLO 2-bis. NOTA IFEL 22 DICEMBRE 2016(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione

di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva).

• Nota ifel del 22 dicembre 2016:

• Tale obiettivo si esplicherebbe con riferimento ai soli pagamenti spontanei (cioè registratialla scadenza naturale prevista dalla normativa o in regime di ravvedimento operoso) mentresarebbero esclusi i versamenti conseguenti ad atti di accertamento o ad ingiunzioni dipagamento.

• Alla luce della ratio della norma, si ritiene che essa sia rispettata anche conversamenti effettuati su conti correnti postali intestati al Comune.

• Le esigenze gestionali e l’obbligo di versamento al Comune possono quindi essere soddisfattemediante l’apertura di un conto corrente postale, intestato all’ente impositore, sul quale ègarantito l’accesso a fini informativi da parte del concessionario

• Nelle more di un auspicabile espressa previsione normativa, va considerata la sussistenza diun periodo di adeguamento

• Sotto il profilo più strettamente contrattuale, trattandosi di modifica normativa, la nuovamodalità di pagamento non dovrebbe dar luogo ad alcuna rinegoziazione del contratto

• Abrogato parzialmente l’articolo 7 comma 2 lettera gg septies

• Si deve infine osservare che la nuova disposizione non estende gli obblighi di versamentodiretto alle entrate la cui gestione e riscossione sia affidata a società in house.

DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE: art. 13 comma 4 del dl 244/2016 DECORRENZA 1OTTOBRE 2017

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• LE ENTRATE PATRIMONIALI

- DI DIRITTO PUBBLICO: sanzioni amministrative, rette asilinido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffepalestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie, COSAP, oneriedilizi, TARIP

- DI DIRITTO PRIVATO: affitti comunali, servizio idricointegrato, altre somme che abbiano fonte in obbligazionicivilistiche tra ente e soggetti privati

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

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LE ENTRATE PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO: rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonieQuando la legge non prevede una titolo tipico, bisogna rendere certa liquida ed esigibile la pretesa mediante apposito atto: • RICHIESTA DI ADEMPIMENTO• Va inviato con raccomandata a r la richiesta di adempimento mediante

pagamento delle somme non versate per il servizio usufruito come da:- Iscrizioni- Adesioni al servizio- Momento e luogo di erogazione del servizio- Liquidare la pretesa- Data scadenza pagamento- Conseguenze• RISCOSSIONE COATTIVA

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ENTRATE PATRIMONIALISERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

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LETTERA DI INADEMPIMENTO

• Identificare i debitori: genitori/tutori del minore con obbligo solidale• ESTREMI MINORE• Riportare gli estremi dell’inadempimento

• CAUSALE: CONTRIBUTO MENSA ANNO…• DELIBERA TARIFFARIA N.. DEL ….• INVITO AD ADEMPIERE• ENTRO IL …..• SOMMA DOVUTA• PRESCRIZIONE• Con la presente, si raggiunge data di scadenza certa delle somme dovute

e, in difetto del pagamento, si provvederà ad avviare le fasi previste per il recupero coattivo del debito nei Suoi confronti, con aggravio di sanzioni, di spese e di interessi ove previsti secondo quanto stabilito dal Regolamento delle Entrate Comunali.

• RACCOMANDATA A R

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MINORE GIORNOE ORA

LUOGO/SCUOLA SERVIZIO MENSA

PASTI

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INGIUNZIONE O CARTELLA

MISURE CAUTELARI

PROCEDURE ESECUTIVE

FERMI AMMINISTRATIVI

AUTO BARCHE MOTO

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

PIGNORAMENTO

MOBILIARE

PIGNORAMENTO

IMMOBILIARE

INESIGIBILITA’

SOLLECITI DI PAGAMENTO - DILAZIONI

LA RISCOSSIONE COATTIVAPRIVILEGIATA

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• LA CARTELLA DI PAGAMENTO NASCE DAL RUOLO CON LA PROCEDURA DEL DM 321/99-SISTEMA TELEMATICO

• TEMPI DELLA NOTIFICA: ART. 19 COMMA 2 D. LGS. 112/99 –NOVE MESI DALLA CONSEGNA/ESECUTIVITA’ RUOLO

• REGOLE DI DILAZIONE TIPICHE DEL SISTEMA EQUITALIA

• TERMINE DI PRESENTAZIONE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA’. : TRE ANNI

• COSTI E ONERI DEFINITE PER LEGGE

• L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SI STAMPA E SI SPEDISCE – NON HA TEMPI TECNICI DECISI DA UNA NORMA

• NOTIFICA IMMEDIATA CON ESITI CERTI

• LE REGOLE SULLA DILAZIONE VANNO SCRITTE

• RECUPERO ONERI E SPESE SUL DEBITORE DA DEFINIRE CON APPOSITO ATTO

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CARTELLA O INGIUNZIONE?

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Certificare l’inesigibilitàIl responsabile dell’entrata certifica l’inesigibilità derivata dalle seguenti cause:

• Notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (RICHIESTA ADEMPIMENTO);

• Mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche del titolo coattivo (TRASFERITO/SCONOSCIUTO)

• Irreperibilità da cpc

• Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;

• Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;

• Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;

• Limite di importo che comportano l’antieconomicità della procedura

ATTENZIONE. I parametri che determinano le cause sopra viste assumono valoriben diversi a seconda della procedura di riscossione adottata. La proceduraesecutiva prevista dal cpc, incontrando costi maggiori rispetto alla riscossionemediante ingiunzione amministrativa, alza notevolmente le soglie di anti economicitàproducendo una percentuale più elevata di inesigibilità

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