IL RUOLO DELLA PSAL NELLOTTICA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: LA FASE AUTORIZZATIVA E LE ATTIVITA...

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  • IL RUOLO DELLA PSAL NELLOTTICA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: LA FASE AUTORIZZATIVA E LE ATTIVITA DI VIGILANZA NEL COMPARTO DEL TURISMO ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 Imperia 29.05.2008
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  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 E stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dellarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D. Lgs. 81/2008, cosiddetto Testo Unico, riordina la normativa, per rafforzarne lassetto ed il raggiungimento degli obiettivi, in materia di tutela sui luoghi di lavoro. E' un testo ampio e complesso, costituito da 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati, destinato a sostituire e abrogare il 626/94 e la normativa collegata.
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  • Sono diversi gli elementi innovativi del Testo Unico; tra le principali novit il Testo Unico comprende: lampliamento del campo di applicazione (oggettivo e soggettivo); tutte le normative gi contenute nel 626/94 e loro razionalizzazione; altre norme extra 626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.); rafforzamento delle prerogative di RLS, RLST e RLS di "sito" (es. cantieri) coordinamento delle attivit di vigilanza; finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche; ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL,...); informazione allargata per varie figure: RLS, RLST, Preposti, ecc.
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  • Titolo I PRINCIPI COMUNI Capo I - Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro; Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
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  • Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilit amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalit giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
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  • Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche; Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche); Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit europee; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); Emana il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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  • Campo di applicazione Il T.U. si applica a tutti i settori di attivit privati e pubblici e a Tutte le tipologie di rischio Il T.U. si applica a tutti i lavoratori subordinati equiparati autonomi
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  • Art. 2 Definizioni a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivit lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cos definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societ, anche di fatto, che presta la sua attivit per conto delle societ e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
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  • lallievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e s.m. (lavori socialmente utili si definiscono quelle attivit che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilit collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti)
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  • Lavoratore Colui che svolge unattivit lavorativa nellorganizzazione del Datore di Lavoro Indipendentemente dalla tipologia contrattuale -con o senza retribuzione -anche solo per apprendere un mestiere
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  • Equiparato Socio lavoratore di coop di societ anche di fatto a.i.p. (associato in partecipazione) stagista (studenti che si affacciano al mondo del lavoro) corsista che utilizza laboratori e attrezzature (VDT) sono compresi anche i volontari della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, delle Associazioni
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  • Esclusioni Sono esclusi dallambito di applicazione della normativa i collaboratori domestici (addetti ai servizi domestici e familiari: colf e badanti), cos come sono esclusi i titolari di rapporto di lavoro accessorio, di carattere straordinario: i cosiddetti lavoratori del ticket, cio quei lavoratori il cui rapporto di lavoro disciplinato dalla Biagi, come rapporto ai margini del mercato del lavoro, o nellambito familiare per prestazioni di tipo assistenziale.
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  • Non tutti i lavoratori del lavoro accessorio sono esclusi, solo quelli del lavoro accessorio minore e di carattere straordinario Ribadita la estensione ai collaboratori coordinati e continuativi compresi i lavoratori cosiddetti a progetto dellart. 61 comma 1 e seguenti del decreto Biagi
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  • Datore di lavoro (art. 2 c. 1 lett. b) nozione estesa Il titolare del rapporto di lavoro Il responsabile dellorganizzazione nel cui ambito opera il lavoratore, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa datore di lavoro anche colui che, indipendentemente dalla titolarit del rapporto di lavoro, organizza il lavoro di altri attraverso i cosiddetti fenomeni di esternalizzazione, si ha di fatto una estensione enorme delle responsabilit del datore di lavoro anche nei confronti di terzi che non sono direttamente legati da un vincolo contrattuale per la prestazione lavorativa.
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  • datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit, ha la responsabilit dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivit, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
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  • Delega di funzioni art. 16 1. a)risulti da atto scritto recante data certa c)attribuisca al delegato tutti i poteri organizzazione gestione controllo richiesti specifica natura funzioni delegate d)Attribuisca al delegato autonomia di spesa necessaria svolgimento funzioni delegate b)delegato: possesso tutti requisiti di professionalit ed esperienza richiesti specifica natura funzioni delegate e)accettazione per iscritto dal delegato 2.adeguata e tempestiva pubblicit 3.obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro
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  • c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) dirigente: persona che, in ragione delle competenze (titoli, requisiti culpa in eligendo) professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivit lavorativa e vigilando su di essa; e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivit lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
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  • f)RSPP In possesso di capacit e requisiti Designato dal DL a cui risponde Coordina il SPP Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione: colui che affianca il datore di lavoro in questo sistema di sicurezza con un ruolo tecnico-consulenziale; si badi che non esiste altra responsabilit in capo a questa figura che non quella strettamente professionale correlata allincarico: quando il datore di lavoro affida ad altri il ruolo di RSPP questi non si libera di tutte le responsabilit che restano in capo al datore di lavoro.
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  • g) addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacit e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); h) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
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  • Medico competente Collabora con il DL per la valutazione dei rischi Nominato dal DL per la sorveglianza sanitaria Partecipa al tavolo delle riunioni periodiche per la sicurezza che la norma impone per le aziende che superano una certa dimensione
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  • Novit Art 38 Titoli e requisiti del medico competente, possesso dei titoli, attestazione espletamento attivit per coloro che gi operano, partecipazione al programma di educazione continua, elenco Ministeriale; Art. 39 Svolgimento attivit secondo il codice etico ICOH; Art. 40 Rapporti col S.S.N. invio dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori alle ASL Regioni ISPESL Art. 41 Sorveglianza sanitaria (comma 8 trasmissione dei giudizi al DDL; comma 9 ricorso avverso giudizi di cui al comma 6); Art. 42 Provvedimenti in caso di inidoneit alla mansione specifica;
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  • RLS Art. 47 Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza: Art. 50 attribuzioni: a)accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b)e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unit produttiva; c)e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivit di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d)e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; e)riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonch quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f)riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g)riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
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  • h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrit fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti, dalle quali e', di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attivit di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivit; o) pu fare ricorso alle autorit competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
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  • Art. 47 c.1 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quindi istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. Art. 48. RLS territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 nei termini e con le modalit ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unit produttive del territorio o del comparto di competenza quindi anche in quelle aziende nelle quali non sia stato eletto o designato.
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  • Nel nuovo sistema di sicurezza guadagna un ruolo fondamentale e centrale, meglio definito nella nuova normativa rispetto al passato; I lavoratori potevano nominarlo, designarlo o eleggerlo a seconda dei casi (quasi una presenza accessoria) Pur non essendo evidentemente un onere per il datore di lavoro sollecitare la nomina del suo interlocutore, tuttavia il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha delle prerogative e delle attribuzioni straordinariamente forti rispetto al passato
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  • E (contraddizione) il soggetto che dovrebbe essere consultato prima della nomina del RSPP Ha un preciso diritto di accesso al sito produttivo, alla documentazione aziendale Specifiche prerogative assimilate in tutto dal Legislatore a quelle del Rappresentante Sindacale Aziendale, dell RSA, di cui allart. 19 dello Statuto dei Lavoratori
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  • Casi particolari: lavoro somministrato Nel lavoro somministrato tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dellutilizzatore
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  • Somministrazione/distacco Il legislatore ha voluto badare alleffettivit, senza avere riguardo ai fenomeni in cui si dissocia la titolarit del rapporto di lavoro ovvero si dissocia la figura del datore di lavoro rispetto a quella dellutilizzatore delle prestazioni: Caso di somministrazione: lavoro temporaneo o somministrato le Agenzie per il lavoro ricercano, selezionano, offrono supporto alla ricollocazione professionale, somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato (legge 14 febbraio 2003, n. 30 Legge Biagi); Caso di distacco (D.Lgs. 276/2003) caso di differente provvedimento temporaneo volto ad evitare la riduzione nel personale, trattamento retributivo e contributivo a carico del distaccante Rimane responsabile lutilizzatore delle prestazioni degli adempimenti della sicurezza in entrambi i casi, fatto salvo per il datore di lavoro formale
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  • Art. 3 Campo di applicazione: il campo di applicazione si estende a dismisura perch con una figura di datore di lavoro che apre a tutti i fenomeni di lavoro, anche affidato a terzi, non sfugge alle responsabilit il datore di lavoro che appalta o con decentramento o con delocalizzazione produttiva o con internalizzazione, cio affidamento a terzi di attivit dentro il proprio sito, dentro il proprio spazio produttivo. Anzi tale responsabilit affermata anche in via di responsabilit solidale, oltre che per la parte retributiva e contributiva (e per le ritenute fiscali come gi di recente stabilito dal decreto del febbraio 2008) addirittura per il danno non coperto dallINAIL su infortuni che derivino appunto da questa attivit. Chi esternalizza si assume in un certo senso in via indiretta anche la responsabilit per i danni eventualmente derivanti da infortuni riferiti al personale degli appaltatori dei soggetti a cui affida la attivit
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  • LAPPALTO IL D.L. PUO AFFIDARE LAVORI A IMPRESA APPALTATRICE O A LAVORATORE AUTONOMO: allinterno dellazienda di singola unit produttiva nellambito dellintero ciclo produttivo dellazienda OBBLIGHI PER IL DL verifica idoneit tecnico professionale informa sui rischi specifici informa sulle misure di prevenzione e emergenza elabora il DUVRI (documento unico di val. rischi per le lavorazioni interferenti, es. sovrapposizione attivit, rischi immessi, rischi esistenti-aumento, rischi particolari) Risponde in solido per i danni non indennizzati dallINAIL
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  • Sempre in tema di art. 3 riguardo il campo di applicazione: Abbiamo visto che il dettato del D. Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori del pubblico come del privato, in particolare previsto che laddove, come gi in passato, si evidenziano le situazioni di difficile riconduzione al modello generale per la particolarit della attivit e della lavorazione, vengano individuate, nellarco dei prossimi dodici mesi, le specifiche caratteristiche che giustificano dei provvedimenti di deroga ad hoc. Ad es., per la applicazione in quei particolari settori che, per la peculiare attivit di interesse svolta e per le oggettive difficolt ad aderire al modello proposto (forze armate, volontariato, vigili del fuoco, strutture penitenziarie, da parte della scuola, del settore aereo e del settore marittimo). Altrimenti, se nei dodici mesi nel corso dei quali si beneficiato di questa clausola di salvaguardia, non si sar legiferato in maniera difforme, varr la normativa del regime generale.
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  • lo stesso art. 3 al comma 8 prevede la applicazione nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui allart. 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni (deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30) del presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute unica esclusione: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e la assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili;
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  • La valutazione del rischio Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 Capo III Sezione II; I DDL delle aziende che impiegano lavoratori dipendenti o assimilabili (soci, stagionali, rapporti di lavoro atipici ecc.), sono tenuti ad effettuare la valutazione del rischio di cui agli art. 17 (obbligo del datore di lavoro*), 28 (oggetto, contenuti) e 29 (modalit di effettuazione, datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori) *non delegabile
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  • sono notevolmente aggravate le relative sanzioni. Capo IV Sezione I - Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q), z), prima parte (aggiornamento delle misure di prevenzione mutamenti e progresso tecnico rilevanti ai fini della sicurezza del lavoro);
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  • 3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalit di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonch nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o piu' delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e); Tali omissioni rientrano nel novero di quelle che, se reiterate, possono comportare ai sensi dellart. 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, la adozione del provvedimento di sospensione della attivit imprenditoriale. Possibilit di ricorrere a modelli organizzativi per non incorrere alla sanzione amministrativa specifica legata alla responsabilit giuridica delle persone fisiche per la violazione di norme antinfortunistiche, possibilit di aderire a modelli
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  • Valutazione dei rischi Allart. 15 comma 1. lettera a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza individuata quale primaria generale misura di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; questa diventa strumento per la programmazione della prevenzione, seguono le altre misure generali consistenti nella eliminazione, riduzione dei rischi alla fonte, rispetto dei principi ergonomici (organizzativi e strutturali), utilizzo limitato agenti chimici, fisici, biologici, priorit misure protezione collettiva rispetto a quelle individuali,controllo sanitario con le misure cautelative del caso, linformazione e la formazione per tutte le figure della prevenzione, listruzione, la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, programmazione per garantire il miglioramento nel tempo delle misure di prevenzione, le misure di emergenza lorganizzazione dei sistemi di emergenza e tutta la segnaletica correlata sia di avvertimento che di sicurezza.
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  • Obblighi del datore di lavoro non delegabili Allart. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non pu delegare le seguenti attivit: a)la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto allart. 28 ; b)la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Allart. 28 Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui allart. 17 c. 1 lett. a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonch nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari quali il rischio stress lavoro correlato (accordo comunitario dell8 ottobre 2004) ed i rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza (D. Lvo. 26 marzo 2001 n. 151), nonch, altra novit, quelli connessi alle differenze di genere, et, nazionalit.
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  • 2.Il documento deve riportare: DATA CERTA; deve inoltre contenere: a)relazione sulla valutazione di tutti i rischi e criteri adottati; b)lindicazione delle misure adottate e dei D.P.I. adottati; c)il programma delle misure ritenute opportune per miglioramento; d)individuazione procedure assegnazione ruoli organizzazione aziendale e)indicazione nominativi RSPP, RLS o RLST e del MP che hanno partecipato alla valutazione dei rischi; f)individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici. 3.Contenuto del documento deve rispettare le ulteriori indicazioni specifiche previste dalle successive norme presenti nel decreto. Allart. 29 Modalit di effettuazione (collaborazione, consultazione, e importante, c. 3): rielaborazione in occasione di modifiche del processo produttivo e dellorganizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione tecnica, statistiche infortuni e esiti sorveglianza sanitaria con aggiornamento delle misure di protezione.
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  • 4.Custodia 5.La Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui allart 6, elabora entro e non oltre il 31 dicembre 2010 le procedure standardizzate di cui allart. 6 comma 8 lettera f) per la effettuazione della valutazione dei rischi, i DDL delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare leffettuazione della valutazione dei rischi fino a 18 mesi dalla data di cui sopra e comunque non oltre il 30 giugno 2012; 6.I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono anchessi effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui allart. 6 comma 8 lettera f). attivit escluse: aziende di cui allart. 31 (servizio di prevenzione e protezione) comma 6 (aziende industriali di cui allart. 2 del D.Lvo 17 agosto 1999 n. 334 (inc. rilevanti) centrali termoelettriche impianti e installazioni di cui agli artt. 7, 28, 33 D.LVO. 17 marzo 1995 n. 230 (impianti nucleari; impiego sorgenti ionizzanti impianti categoria a; installazioni deposito e smaltimento rifiuti radioattivi; aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; az.industriali con oltre 200 lavoratori; nelle ind. estrattive con oltre 50 lavoratori), in tutte queste fattispecie il RSPP deve essere interno.
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  • Rifacendoci al comma 3. dellart. 28, occorre appunto che il contenuto del documento deve rispettare le ulteriori indicazioni specifiche previste dalle successive norme presenti nel decreto: TITOLO VIII AGENTI FISICI Capo I art. 181 delle disposizioni generali, valutazione dei rischi da agenti fisici Capo II art. 190 Valutazione della esposizione al rumore; Capo III art. 202 Valutazione della esposizione alle vibrazioni (HAV hand-arm-vibrations; WBV whole-body-vibrations); Capo IV art. 209 Identificazione dellesposizione e valutazione dei rischi da esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici; Capo V art. 216 Identificazione dellesposizione e valutazione dei rischi da esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali; TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I art. 223 valutazione dei rischi da AGENTI CHIMICI (APLICAZIONE DEL REACH); Capo II art. 236 Valutazione della esposizione AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI; Capo III art. 249 Valutazione della esposizione al RISCHIO AMIANTO
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  • Per il lavoro notturno (portiere di notte, custode ecc.) il T.U. pu opportunamente richiamarsi al DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n.532 : Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dellart. 17, comma 2 della legge 5 febbraio 1999, n. 25. Art, 5: I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente e con le modalit di cui allart. 41 Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dellart. 17, comma 2 della legge 5 febbraio 1999, n. 25. Art, 5: I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente e con le modalit di cui allart. 41 D.Lgs 09.04.2008 n. 81 a) ad accertamenti preventivi volti a constatare lassenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti; b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute; c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno; d) Cambio mansione e) Cessazione rapporto nei casi previsti.
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  • registro infortuni vidimato da Azienda USL (si applicano le disposizioni generali D.Lgs 626/94 art. 4, comma 5, lettera o fino a sei mesi dopo lemanazione del decreto interministeriale come dall art. 53 comma 6 D.Lgs 81/2008 ) documento attestante lavvenuta valutazione dei rischi aziendali Valutazione di tutti i rischi a decorrere dal 28/07/2008. particolare attenzione allutilizzo di sostanze pericolose di cui al Titolo IX Capo I, art. 223 [] nella valutazione di cui allart.28, il ddl determina, preliminarmente leventuale presenza di agenti chimici pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori [] prova dell'avvenuto invio all'Azienda USL - Unit Operativa PSAL territorialmente competente della nomina del Responsabile S.P.P. ( Servizio Prevenzione e Protezione) (art. 8, comma 11- Titolo I- Capo II Servizio di Prevenzione Protezione; art. 10, comma 2 Titolo I Capo II _ Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi) Copia dei certificati attestanti il possesso dei requisiti professionali del R.S.P.P. (art.8 comma 2 - Titolo I- Capo II Servizio di Prevenzione Protezione) Certificato di avvenuta consegna dei DPI (art. 18 comma 1 lettera d) Capo III Sezione I)
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  • eventuale nomina del medico competente ed elenco nominativo del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1 lett. a) Capo III, Sezione I ) nellaffidare i compiti ai lavoratori, (il ddl) tiene conto delle capacit e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (art.18 comma 1 lett. c) Essere in possesso del giudizio di idoneit espresso dal medico competente art. 41 comma 8 certificato di avvenuta formazione dei lavoratori art.36-37 Titolo I Sezione IV formazione, informazione addestramento) formazione specifica per : art. 73 Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale art. 164 Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro art. 169 Movimentazione manuale dei carichi art. 177 Attrezzature munite di videoterminali art. 184 Agenti fisici Disposizioni generali art. 196 Protezione contro i rischi di esposizione al rumore art. 227 Protezione da agenti chimici nomina delle figure addette a compiti speciali (art. 18 comma 1 lettera b) Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso) formazione delle figure addette a compiti speciali (art. 45, formazione primo soccorso ; art. 46 Prevenzione incendi ) formazione del Rappresentante dei lavoratori (RLS) (art. 47-48 Capo III Sezione VII Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori)
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  • Luoghi di lavoro Art. 62 (definizioni) a. luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro (allinterno dellazienda o dellunit produttiva nonch ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore nellambito del proprio lavoro compresi b)i campi i boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale); Art. 63 (requisiti di salute e sicurezza): essi devono essere conformi ai requisiti generali indicati nellallegato IV), mutuando dai contenuti del 303 (dotazione di installazioni igienico assistenziali: servizi igienici, spogliatoi, docce, opportunamente arredati). Occorre tenere conto della dimensione azienda, della presenza di lavoratori disabili; Art. 64 (Obblighi del datore di lavoro); Art. 65 (Locali sotterranei o semisotterranei); Art. 66 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento); Art. 67 (Notifiche allorgano di vigilanza competente per territorio);
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  • PRIMO SOCCORSO art. 45 1.Il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenuto conto della natura delle attivit e delle dimensioni dellazienda sentito il medico competente stabilendo i necessari rapporti coni servizi esterni; 2.Caratteristiche minime attrezzature; requisiti personale addetto e sua formazione individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni; 3.Decreti ministeriali per ambito ferroviario;
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  • conformit impianti elettrici Occorre verificare applicazione D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e D.M. 37/2008 Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente lattuazione dellarticolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivit di installazione degli impianti allinterno degli edifici G.U. 12.03.2008 n. 61; Inoltre occorre verificare applicazione D.P.R n 462/2001 del 22 ottobre 2001: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi; Allegato V Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, parte II, 5.15 Impianti macchine ed apparecchi elettrici (tensione, alimentazione isolamento ecc.)
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  • TITOLO III (attrezzature di lavoro) Capo III Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Art. 80 Obblighi del datore di lavoro (materiali apparecchiature e impianti elettrici devono essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti (previa valutazione del rischio elettrico) in maniera tale da salvaguardare i lavoratori dai rischi dovuti a contatti elettrici diretti e indiretti, innesco e propagazione incendi, innesco, esplosioni, fulminazione diretta e indiretta, sovratensioni, guasti; Art. 81 Requisiti di sicurezza (tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature nonch le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola darte (norme buona tecnica: All. IX norme UNI, CEI, CEN, CENELEC, IEC, ISO); Art. 82 Lavori sotto tensione; Art. 83 Lavori in prossimit di parti attive; Art. 84 fulmini Protezioni dai fulmini ; Art. 85 Protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature; Art. 86 Verifiche
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  • TITOLO III (uso delle attrezzature di lavoro) - Capo I: uso delle attrezzature di lavoro Conformit impianti termici e riscaldamento Art. 69 Definizioni; Art. 70 requisiti di sicurezza; Art. 71 Obblighi del datore di lavoro; Art. 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso; Art. 72 Informazione e Formazione; inoltre occorre per numerosi aspetti fare riferimento ai dettami dellAll. IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO, Punto 4. MISURE CONTRO LINCENDIO E LESPLOSIONE Occorre verificare inoltre lottemperamento dettami D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; D.M. 37/2008 Regolamento concernente lattuazione dellarticolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivit di installazione degli impianti allinterno degli edifici.
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  • PREVENZIONE INCENDI Art. 46 1.Funzione di preminente interesse pubblico, obiettivi la sicurezza della vita umana, lincolumit delle persone e la tutela dei beni e dellambiente; 2.Idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare lincolumit dei lavoratori; 3.Prossima adozione Decreti Ministri Interno - Lavoro - Previdenza Sociale. Per definire criteri: individuare misure evitare linsorgere e limitare le conseguenze, misure precauzionali di esercizio, metodi di controllo e manutenzione impianti e attrezzature antincendio, criteri gestione emergenze; per individuare le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti personale addetto e sua formazione; 4.Fino a tale emanazione valgono i criteri D. Min. Interno 10 marzo 1998; 5.Istituzione ai sensi D.Lvo 8 marzo 2006 n. 139 con Decreti Min. Interno NUCLEI SPECIALISTICI ASSISTENZA AZIENDE; 6.e 7. Riferimenti organi centrali e periferici e del Dip. Vigili del Fuoco per la materia e attribuzione risorse. Certificato di Prevenzione incendi: Attivit inserite nell'elenco di cui al D.M. 16/2/82 Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialit superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW, n. 91 dell'elenco).
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  • INDICAZIONI AI FINI DELLA NOTIFICA N.I.P. Documentazione da allegare in duplice copia alla notifica ai sensi art. 62 (definizioni); 63 (requisiti di salute e sicurezza); 64 (obblighi del datore di lavoro); 65 (locali sotterranei o semisotterranei); 66 (lavori in ambienti sospetti di inquinamento) 67 (notifiche allorgano di vigilanza competente per territorio): Elaborati grafici redatti da tecnico abilitato comprendenti planimetrie con indicazioni dei vani di servizio, sezioni quotate degli immobili; Estratti mappali e catastali relativi alla zonizzazione e riferimento al contesto territoriale urbano dell'area; Certificazione relativa alla agibilit e destinazione d'uso dei locali; Certificato Prevenzione Incendi relativo alla struttura (ovvero carteggio completo relativo allesame ed approvazione progetto per lottenimento del C.P.I. corredato di parere con eventuali prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia), laddove non previsto certificazione redatta da tecnico abilitato relativa al possesso dei requisiti minimi in materia di prevenzione incendi;
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  • Dichiarazione di conformit degli impianti elettrici alla regola dell'arte da parte dellInstallatore redatta ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2008 n. 37 e relativa trasmissione ai sensi del DPR 22.10.2001 N. 462 corredata del progetto degli impianti elettrici redatto da tecnico abilitato; Relazione tecnica relativa al progetto aero-illuminotecnico (progetto relativo agli impianti di aerazione e condizionamento dei locali al fine di garantire parametri microclimatici idonei alla attivit cui sono destinati in rapporto al clima stagionale nonch adeguata illuminazione artificiale di intensit e qualit - spettro - idonei a vicariare la illuminazione artificiale) sempre redatta da tecnico abilitato; Autocertificazione, nei casi previsti, relativa allutilizzo di impianto di condizionamento (L.R. 02.07.2002 N.24 e D.P.G.R. 16.06.2003 N.8/REG); Localizzazione e descrizione particolareggiata delle installazioni igienico- assistenziali destinate al personale operante (servizi igienici, docce, spogliatoi, presidi P.S.,); Certificazioni relative agli arredi (classe di reazione al fuoco dei materiali ignifughi) sistema e Descrizione delle vie di ingresso e di esodo con riferimento specifico al posizionamento, numero, dimensioni e tipologia dei serramenti sistema e verso di apertura), della segnaletica di emergenza (copia delle planimetrie specifiche);
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  • Stralcio del documento di valutazione dei rischi riportante lorganigramma della Ditta, se gi costituita col nominativo del Legale Rappresentante dello stesso nonch la nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi Aziendali (Copia della trasmissione agli enti preposti); Misure previste per la gestione dell'emergenza, in ottemperanza a quanto previsto dallart. 45 D.Lgs 09.04.2008 n. 81 misure generali di tutela dei lavoratori, misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio e misure devacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato; Documentazione relativa alle certificazioni inerenti la manutenzione e installazione dei mezzi di sollevamento (montacarichi e ascensori);
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  • Registro infortuni (Clausola di transizione: D. Lgs 81/2008, art. 53, comma 6) Fino a sei mesi successivi alladozione del decreto interministeriale di cui allarticolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti agli agenti cancerogeni e biologici. DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955, N. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" ART. 403 - Registro Infortuni - Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un'assenza dal lavoro anche di un solo giorno. Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale, sentita le Commissione di cui all'art. 393 (sostituito dall'art. 26 del D.LGS. 626/94 " Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro"), devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonch la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli ispettori sul luogo di lavoro.
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  • Ministero lavoro e previdenza sociale - DM 12/09/1958: "istituzione del registro degli infortuni" di tenere sul luogo di lavoro, a norma dell'art.403 del DPR 27 aprile1955, n. 547, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto (lett.A) e deve riportare nella copertina od in altra sua parte, le note esplicative allegate (lett.B). Ministero lavoro e previdenza sociale - D.M. 10 agosto 1984 Art. 1 - In alternativa al sistema di registrazione degli infortuni sul lavoro stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958 le aziende possono istituire un sistema di schede individuali conformi al modello indicato nell'allegato A del presente decreto utilizzando la procedura automatizzata ed amministrativa descritta nei successivi allegati C e D. Art. 2 - Le aziende che, utilizzando il predetto sistema, intendono accentrare le registrazioni, dovranno istituire un sistema di schede individuali conformi al modello indicato all'allegato B del presente decreto, servendosi della procedura automatizzata ed amministrativa descritta negli allegati C ed E. L'autorizzazione all'accertamento dovr essere richiesta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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  • DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994 n. 626 All'art. 4 prevedeva, tra gli obblighi del datore del lavoro, la tenuta del registro degli infortuni di cui al DPR 547/55. Sostituito da D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 SEZIONE VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI: Art. 53 1. Consentito impiego sistemi elaborazione automatica dati; 2. Modalit memorizzazione dati occorre assicurare a) accesso solo a soggetti abilitati; b) validazione informazioni; c) responsabili; d) integrit archivi; e) riproducibilit su stampa; f) supporti di memoria; g) procedure sistema gestione; 3. Articolazione geografica aziende, settori funzionali, reti di comunicazione elettronica; criptazione dei dati; 4. Custodia del supporto nel rispetto Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (protezione dati personali); 5. Unificazione dati su unico supporto; 6. Fino a sei 6 mesi successivi alladozione del decreto interministeriale di cui allart. 8 c. 4 (instaurazione del SINP) restano in vigore le disposizioni relative alla tenuta: registro infortuni, esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Art. 54 1. trasmissione documentazione e comunicazioni ad enti o amm.ni pubbliche tramite sistemi informatizzati
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  • Schemi riepilogativi
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  • Riepilogando, in presenza di lavoratori dipendenti : registro infortuni avvenuta valutazione dei rischi aziendali prova dell'avvenuto invio all'Azienda USL - Unit Operativa PSAL territorialmente competente della nomina del Responsabile S.P.P. ( Servizio Prevenzione e Protezione) copia dei certificati attestanti il possesso dei requisiti professionali del R.S.P.P. certificato di avvenuta consegna DPI eventuale nomina del medico competente ed elenco nominativo del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria certificato di avvenuta formazione dei lavoratori
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  • nomina delle figure addette a compiti speciali formazione delle figure addette a compiti speciali nomina e formazione del Rappresentante dei lavoratori (RLS) documentazione relativa all'impianto elettrico ( dichiarazione di conformit, verifiche periodiche) dotazione di installazioni igienico-assistenziali ( servizi igienici, spogliatoi) opportunamente arredati ( armadietti destinati a contenere i mezzi di protezione individuale a doppio scomparto) cassetta di pronto soccorso. certificato conformit di eventuali impianti (elettrico o di riscaldamento) in prossimit dellapparecchio telefonico numeri telefonici utili Caratteristiche degli impianti conformit impianto elettrico.(quando presenti operatori PSAL) conformit impianto di riscaldamento (quando presenti operatori
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  • Grazie per lattenzione!!