IL RUOLO DELLA PSAL NELLOTTICA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:
LA FASE AUTORIZZATIVA E LE ATTIVITA DI VIGILANZA NEL COMPARTO DEL
TURISMO ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81
Imperia 29.05.2008
Slide 2
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 E stato pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del
30 aprile 2008 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 -
Attuazione dellarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il
D. Lgs. 81/2008, cosiddetto Testo Unico, riordina la normativa, per
rafforzarne lassetto ed il raggiungimento degli obiettivi, in
materia di tutela sui luoghi di lavoro. E' un testo ampio e
complesso, costituito da 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati,
destinato a sostituire e abrogare il 626/94 e la normativa
collegata.
Slide 3
Sono diversi gli elementi innovativi del Testo Unico; tra le
principali novit il Testo Unico comprende: lampliamento del campo
di applicazione (oggettivo e soggettivo); tutte le normative gi
contenute nel 626/94 e loro razionalizzazione; altre norme extra
626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.); rafforzamento
delle prerogative di RLS, RLST e RLS di "sito" (es. cantieri)
coordinamento delle attivit di vigilanza; finanziamento di azioni
promozionali private e pubbliche; ruoli e compiti degli
Istituti/Enti (INAIL, ISPESL,...); informazione allargata per varie
figure: RLS, RLST, Preposti, ecc.
Slide 4
Titolo I PRINCIPI COMUNI Capo I - Disposizioni generali IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure
in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per
l'igiene del lavoro; Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n.
212;
Slide 5
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro; Visto il decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro; Visto il decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza
e/o di salute sul luogo di lavoro; Visto il decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili; Visto il decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della
responsabilit amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalit giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Slide 6
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante
attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti da vibrazioni meccaniche; Vista la direttiva
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (radiazioni ottiche); Vista la legge comunitaria 2006
del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit
europee; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257,
recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici); Emana il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.
81
Slide 7
Campo di applicazione Il T.U. si applica a tutti i settori di
attivit privati e pubblici e a Tutte le tipologie di rischio Il
T.U. si applica a tutti i lavoratori subordinati equiparati
autonomi
Slide 8
Art. 2 Definizioni a) lavoratore: persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivit
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cos
definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di
societ, anche di fatto, che presta la sua attivit per conto delle
societ e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui
all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro;
Slide 9
lallievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature
fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo
sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991,
n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
della protezione civile; il volontario che effettua il servizio
civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468 e s.m. (lavori socialmente utili si definiscono quelle
attivit che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la
fornitura di servizi di utilit collettiva, mediante l'utilizzo di
particolari categorie di soggetti)
Slide 10
Lavoratore Colui che svolge unattivit lavorativa
nellorganizzazione del Datore di Lavoro Indipendentemente dalla
tipologia contrattuale -con o senza retribuzione -anche solo per
apprendere un mestiere
Slide 11
Equiparato Socio lavoratore di coop di societ anche di fatto
a.i.p. (associato in partecipazione) stagista (studenti che si
affacciano al mondo del lavoro) corsista che utilizza laboratori e
attrezzature (VDT) sono compresi anche i volontari della Protezione
Civile, dei Vigili del Fuoco, delle Associazioni
Slide 12
Esclusioni Sono esclusi dallambito di applicazione della
normativa i collaboratori domestici (addetti ai servizi domestici e
familiari: colf e badanti), cos come sono esclusi i titolari di
rapporto di lavoro accessorio, di carattere straordinario: i
cosiddetti lavoratori del ticket, cio quei lavoratori il cui
rapporto di lavoro disciplinato dalla Biagi, come rapporto ai
margini del mercato del lavoro, o nellambito familiare per
prestazioni di tipo assistenziale.
Slide 13
Non tutti i lavoratori del lavoro accessorio sono esclusi, solo
quelli del lavoro accessorio minore e di carattere straordinario
Ribadita la estensione ai collaboratori coordinati e continuativi
compresi i lavoratori cosiddetti a progetto dellart. 61 comma 1 e
seguenti del decreto Biagi
Slide 14
Datore di lavoro (art. 2 c. 1 lett. b) nozione estesa Il
titolare del rapporto di lavoro Il responsabile dellorganizzazione
nel cui ambito opera il lavoratore, in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa datore di lavoro anche colui che,
indipendentemente dalla titolarit del rapporto di lavoro, organizza
il lavoro di altri attraverso i cosiddetti fenomeni di
esternalizzazione, si ha di fatto una estensione enorme delle
responsabilit del datore di lavoro anche nei confronti di terzi che
non sono direttamente legati da un vincolo contrattuale per la
prestazione lavorativa.
Slide 15
datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta
la propria attivit, ha la responsabilit dell'organizzazione stessa
o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e
di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore
di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle
singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivit, e dotato
di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice
medesimo;
Slide 16
Delega di funzioni art. 16 1. a)risulti da atto scritto recante
data certa c)attribuisca al delegato tutti i poteri organizzazione
gestione controllo richiesti specifica natura funzioni delegate
d)Attribuisca al delegato autonomia di spesa necessaria svolgimento
funzioni delegate b)delegato: possesso tutti requisiti di
professionalit ed esperienza richiesti specifica natura funzioni
delegate e)accettazione per iscritto dal delegato 2.adeguata e
tempestiva pubblicit 3.obbligo di vigilanza in capo al datore di
lavoro
Slide 17
c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore
di lavoro pubblico o privato; d) dirigente: persona che, in ragione
delle competenze (titoli, requisiti culpa in eligendo)
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attivit lavorativa e vigilando su di essa; e)
preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivit lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa
Slide 18
f)RSPP In possesso di capacit e requisiti Designato dal DL a
cui risponde Coordina il SPP Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione: colui che affianca il datore di lavoro in
questo sistema di sicurezza con un ruolo tecnico-consulenziale; si
badi che non esiste altra responsabilit in capo a questa figura che
non quella strettamente professionale correlata allincarico: quando
il datore di lavoro affida ad altri il ruolo di RSPP questi non si
libera di tutte le responsabilit che restano in capo al datore di
lavoro.
Slide 19
g) addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in
possesso delle capacit e dei requisiti professionali di cui
all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che
collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e'
nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e
per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
Slide 20
Medico competente Collabora con il DL per la valutazione dei
rischi Nominato dal DL per la sorveglianza sanitaria Partecipa al
tavolo delle riunioni periodiche per la sicurezza che la norma
impone per le aziende che superano una certa dimensione
Slide 21
Novit Art 38 Titoli e requisiti del medico competente, possesso
dei titoli, attestazione espletamento attivit per coloro che gi
operano, partecipazione al programma di educazione continua, elenco
Ministeriale; Art. 39 Svolgimento attivit secondo il codice etico
ICOH; Art. 40 Rapporti col S.S.N. invio dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori alle ASL Regioni ISPESL Art. 41
Sorveglianza sanitaria (comma 8 trasmissione dei giudizi al DDL;
comma 9 ricorso avverso giudizi di cui al comma 6); Art. 42
Provvedimenti in caso di inidoneit alla mansione specifica;
Slide 22
RLS Art. 47 Persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza: Art. 50
attribuzioni: a)accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni; b)e' consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella
azienda o unit produttiva; c)e' consultato sulla designazione del
responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla
attivit di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione
dei luoghi di lavoro e del medico competente; d)e' consultato in
merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e)riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente
alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonch quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi,
alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti
di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f)riceve
le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g)riceve una
formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista
dall'articolo 37;
Slide 23
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l'integrit fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in
occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita'
competenti, dalle quali e', di norma, sentito; l) partecipa alla
riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito
alla attivit di prevenzione; n) avverte il responsabile della
azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivit; o) pu
fare ricorso alle autorit competenti qualora ritenga che le misure
di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Slide 24
Art. 47 c.1 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
quindi istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e
di sito produttivo. Art. 48. RLS territoriale esercita le
competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di
cui all'articolo 50 nei termini e con le modalit ivi previste con
riferimento a tutte le aziende o unit produttive del territorio o
del comparto di competenza quindi anche in quelle aziende nelle
quali non sia stato eletto o designato.
Slide 25
Nel nuovo sistema di sicurezza guadagna un ruolo fondamentale e
centrale, meglio definito nella nuova normativa rispetto al
passato; I lavoratori potevano nominarlo, designarlo o eleggerlo a
seconda dei casi (quasi una presenza accessoria) Pur non essendo
evidentemente un onere per il datore di lavoro sollecitare la
nomina del suo interlocutore, tuttavia il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha delle prerogative e delle
attribuzioni straordinariamente forti rispetto al passato
Slide 26
E (contraddizione) il soggetto che dovrebbe essere consultato
prima della nomina del RSPP Ha un preciso diritto di accesso al
sito produttivo, alla documentazione aziendale Specifiche
prerogative assimilate in tutto dal Legislatore a quelle del
Rappresentante Sindacale Aziendale, dell RSA, di cui allart. 19
dello Statuto dei Lavoratori
Slide 27
Casi particolari: lavoro somministrato Nel lavoro somministrato
tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico
dellutilizzatore
Slide 28
Somministrazione/distacco Il legislatore ha voluto badare
alleffettivit, senza avere riguardo ai fenomeni in cui si dissocia
la titolarit del rapporto di lavoro ovvero si dissocia la figura
del datore di lavoro rispetto a quella dellutilizzatore delle
prestazioni: Caso di somministrazione: lavoro temporaneo o
somministrato le Agenzie per il lavoro ricercano, selezionano,
offrono supporto alla ricollocazione professionale,
somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato
(legge 14 febbraio 2003, n. 30 Legge Biagi); Caso di distacco
(D.Lgs. 276/2003) caso di differente provvedimento temporaneo volto
ad evitare la riduzione nel personale, trattamento retributivo e
contributivo a carico del distaccante Rimane responsabile
lutilizzatore delle prestazioni degli adempimenti della sicurezza
in entrambi i casi, fatto salvo per il datore di lavoro
formale
Slide 29
Art. 3 Campo di applicazione: il campo di applicazione si
estende a dismisura perch con una figura di datore di lavoro che
apre a tutti i fenomeni di lavoro, anche affidato a terzi, non
sfugge alle responsabilit il datore di lavoro che appalta o con
decentramento o con delocalizzazione produttiva o con
internalizzazione, cio affidamento a terzi di attivit dentro il
proprio sito, dentro il proprio spazio produttivo. Anzi tale
responsabilit affermata anche in via di responsabilit solidale,
oltre che per la parte retributiva e contributiva (e per le
ritenute fiscali come gi di recente stabilito dal decreto del
febbraio 2008) addirittura per il danno non coperto dallINAIL su
infortuni che derivino appunto da questa attivit. Chi esternalizza
si assume in un certo senso in via indiretta anche la responsabilit
per i danni eventualmente derivanti da infortuni riferiti al
personale degli appaltatori dei soggetti a cui affida la
attivit
Slide 30
LAPPALTO IL D.L. PUO AFFIDARE LAVORI A IMPRESA APPALTATRICE O A
LAVORATORE AUTONOMO: allinterno dellazienda di singola unit
produttiva nellambito dellintero ciclo produttivo dellazienda
OBBLIGHI PER IL DL verifica idoneit tecnico professionale informa
sui rischi specifici informa sulle misure di prevenzione e
emergenza elabora il DUVRI (documento unico di val. rischi per le
lavorazioni interferenti, es. sovrapposizione attivit, rischi
immessi, rischi esistenti-aumento, rischi particolari) Risponde in
solido per i danni non indennizzati dallINAIL
Slide 31
Sempre in tema di art. 3 riguardo il campo di applicazione:
Abbiamo visto che il dettato del D. Lgs. 81/2008 si applica a tutti
i settori del pubblico come del privato, in particolare previsto
che laddove, come gi in passato, si evidenziano le situazioni di
difficile riconduzione al modello generale per la particolarit
della attivit e della lavorazione, vengano individuate, nellarco
dei prossimi dodici mesi, le specifiche caratteristiche che
giustificano dei provvedimenti di deroga ad hoc. Ad es., per la
applicazione in quei particolari settori che, per la peculiare
attivit di interesse svolta e per le oggettive difficolt ad aderire
al modello proposto (forze armate, volontariato, vigili del fuoco,
strutture penitenziarie, da parte della scuola, del settore aereo e
del settore marittimo). Altrimenti, se nei dodici mesi nel corso
dei quali si beneficiato di questa clausola di salvaguardia, non si
sar legiferato in maniera difforme, varr la normativa del regime
generale.
Slide 32
lo stesso art. 3 al comma 8 prevede la applicazione nei
confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di
tipo accessorio di cui allart. 70 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni (deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30) del presente
decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in
materia di sicurezza e tutela della salute unica esclusione:
piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e la assistenza domiciliare ai
bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili;
Slide 33
La valutazione del rischio Decreto Legislativo n. 81 del 9
aprile 2008 Capo III Sezione II; I DDL delle aziende che impiegano
lavoratori dipendenti o assimilabili (soci, stagionali, rapporti di
lavoro atipici ecc.), sono tenuti ad effettuare la valutazione del
rischio di cui agli art. 17 (obbligo del datore di lavoro*), 28
(oggetto, contenuti) e 29 (modalit di effettuazione, datori di
lavoro che occupano fino a 10 lavoratori) *non delegabile
Slide 34
sono notevolmente aggravate le relative sanzioni. Capo IV
Sezione I - Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: a) che omette
la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in
assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f)
dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo
18, comma 1, lettere q), z), prima parte (aggiornamento delle
misure di prevenzione mutamenti e progresso tecnico rilevanti ai
fini della sicurezza del lavoro);
Slide 35
3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di
lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), secondo le modalit di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e
3, nonch nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi
manchino una o piu' delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma
2, lettere c) ed e); Tali omissioni rientrano nel novero di quelle
che, se reiterate, possono comportare ai sensi dellart. 14 del
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, la adozione del
provvedimento di sospensione della attivit imprenditoriale.
Possibilit di ricorrere a modelli organizzativi per non incorrere
alla sanzione amministrativa specifica legata alla responsabilit
giuridica delle persone fisiche per la violazione di norme
antinfortunistiche, possibilit di aderire a modelli
Slide 36
Valutazione dei rischi Allart. 15 comma 1. lettera a) la
valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza individuata
quale primaria generale misura di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; questa diventa
strumento per la programmazione della prevenzione, seguono le altre
misure generali consistenti nella eliminazione, riduzione dei
rischi alla fonte, rispetto dei principi ergonomici (organizzativi
e strutturali), utilizzo limitato agenti chimici, fisici,
biologici, priorit misure protezione collettiva rispetto a quelle
individuali,controllo sanitario con le misure cautelative del caso,
linformazione e la formazione per tutte le figure della
prevenzione, listruzione, la partecipazione e la consultazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti, programmazione per garantire
il miglioramento nel tempo delle misure di prevenzione, le misure
di emergenza lorganizzazione dei sistemi di emergenza e tutta la
segnaletica correlata sia di avvertimento che di sicurezza.
Slide 37
Obblighi del datore di lavoro non delegabili Allart. 17
Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro
non pu delegare le seguenti attivit: a)la valutazione di tutti i
rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto
allart. 28 ; b)la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi. Allart. 28 Oggetto della
valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui allart. 17 c. 1
lett. a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonch nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari quali il rischio stress
lavoro correlato (accordo comunitario dell8 ottobre 2004) ed i
rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza (D. Lvo. 26 marzo
2001 n. 151), nonch, altra novit, quelli connessi alle differenze
di genere, et, nazionalit.
Slide 38
2.Il documento deve riportare: DATA CERTA; deve inoltre
contenere: a)relazione sulla valutazione di tutti i rischi e
criteri adottati; b)lindicazione delle misure adottate e dei D.P.I.
adottati; c)il programma delle misure ritenute opportune per
miglioramento; d)individuazione procedure assegnazione ruoli
organizzazione aziendale e)indicazione nominativi RSPP, RLS o RLST
e del MP che hanno partecipato alla valutazione dei rischi;
f)individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici. 3.Contenuto del documento deve
rispettare le ulteriori indicazioni specifiche previste dalle
successive norme presenti nel decreto. Allart. 29 Modalit di
effettuazione (collaborazione, consultazione, e importante, c. 3):
rielaborazione in occasione di modifiche del processo produttivo e
dellorganizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione
tecnica, statistiche infortuni e esiti sorveglianza sanitaria con
aggiornamento delle misure di protezione.
Slide 39
4.Custodia 5.La Commissione Consultiva Permanente per la salute
e la sicurezza sul lavoro di cui allart 6, elabora entro e non
oltre il 31 dicembre 2010 le procedure standardizzate di cui
allart. 6 comma 8 lettera f) per la effettuazione della valutazione
dei rischi, i DDL delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori
possono autocertificare leffettuazione della valutazione dei rischi
fino a 18 mesi dalla data di cui sopra e comunque non oltre il 30
giugno 2012; 6.I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
possono anchessi effettuare la valutazione dei rischi sulla base
delle procedure standardizzate di cui allart. 6 comma 8 lettera f).
attivit escluse: aziende di cui allart. 31 (servizio di prevenzione
e protezione) comma 6 (aziende industriali di cui allart. 2 del
D.Lvo 17 agosto 1999 n. 334 (inc. rilevanti) centrali
termoelettriche impianti e installazioni di cui agli artt. 7, 28,
33 D.LVO. 17 marzo 1995 n. 230 (impianti nucleari; impiego sorgenti
ionizzanti impianti categoria a; installazioni deposito e
smaltimento rifiuti radioattivi; aziende per fabbricazione e
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; az.industriali
con oltre 200 lavoratori; nelle ind. estrattive con oltre 50
lavoratori), in tutte queste fattispecie il RSPP deve essere
interno.
Slide 40
Rifacendoci al comma 3. dellart. 28, occorre appunto che il
contenuto del documento deve rispettare le ulteriori indicazioni
specifiche previste dalle successive norme presenti nel decreto:
TITOLO VIII AGENTI FISICI Capo I art. 181 delle disposizioni
generali, valutazione dei rischi da agenti fisici Capo II art. 190
Valutazione della esposizione al rumore; Capo III art. 202
Valutazione della esposizione alle vibrazioni (HAV
hand-arm-vibrations; WBV whole-body-vibrations); Capo IV art. 209
Identificazione dellesposizione e valutazione dei rischi da
esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici; Capo V art.
216 Identificazione dellesposizione e valutazione dei rischi da
esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali;
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I art. 223 valutazione dei
rischi da AGENTI CHIMICI (APLICAZIONE DEL REACH); Capo II art. 236
Valutazione della esposizione AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI;
Capo III art. 249 Valutazione della esposizione al RISCHIO
AMIANTO
Slide 41
Per il lavoro notturno (portiere di notte, custode ecc.) il
T.U. pu opportunamente richiamarsi al DECRETO LEGISLATIVO 26
novembre 1999, n.532 : Disposizioni in materia di lavoro notturno,
a norma dellart. 17, comma 2 della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Art, 5: I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a
spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente e
con le modalit di cui allart. 41 Disposizioni in materia di lavoro
notturno, a norma dellart. 17, comma 2 della legge 5 febbraio 1999,
n. 25. Art, 5: I lavoratori notturni devono essere sottoposti a
cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico
competente e con le modalit di cui allart. 41 D.Lgs 09.04.2008 n.
81 a) ad accertamenti preventivi volti a constatare lassenza di
controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti; b) ad
accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro
stato di salute; c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni
di salute incompatibili con il lavoro notturno; d) Cambio mansione
e) Cessazione rapporto nei casi previsti.
Slide 42
registro infortuni vidimato da Azienda USL (si applicano le
disposizioni generali D.Lgs 626/94 art. 4, comma 5, lettera o fino
a sei mesi dopo lemanazione del decreto interministeriale come dall
art. 53 comma 6 D.Lgs 81/2008 ) documento attestante lavvenuta
valutazione dei rischi aziendali Valutazione di tutti i rischi a
decorrere dal 28/07/2008. particolare attenzione allutilizzo di
sostanze pericolose di cui al Titolo IX Capo I, art. 223 [] nella
valutazione di cui allart.28, il ddl determina, preliminarmente
leventuale presenza di agenti chimici pericolosi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori [] prova dell'avvenuto invio all'Azienda
USL - Unit Operativa PSAL territorialmente competente della nomina
del Responsabile S.P.P. ( Servizio Prevenzione e Protezione) (art.
8, comma 11- Titolo I- Capo II Servizio di Prevenzione Protezione;
art. 10, comma 2 Titolo I Capo II _ Svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei
rischi) Copia dei certificati attestanti il possesso dei requisiti
professionali del R.S.P.P. (art.8 comma 2 - Titolo I- Capo II
Servizio di Prevenzione Protezione) Certificato di avvenuta
consegna dei DPI (art. 18 comma 1 lettera d) Capo III Sezione
I)
Slide 43
eventuale nomina del medico competente ed elenco nominativo del
personale sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1
lett. a) Capo III, Sezione I ) nellaffidare i compiti ai
lavoratori, (il ddl) tiene conto delle capacit e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (art.18
comma 1 lett. c) Essere in possesso del giudizio di idoneit
espresso dal medico competente art. 41 comma 8 certificato di
avvenuta formazione dei lavoratori art.36-37 Titolo I Sezione IV
formazione, informazione addestramento) formazione specifica per :
art. 73 Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale art. 164 Segnaletica di salute e sicurezza
sul lavoro art. 169 Movimentazione manuale dei carichi art. 177
Attrezzature munite di videoterminali art. 184 Agenti fisici
Disposizioni generali art. 196 Protezione contro i rischi di
esposizione al rumore art. 227 Protezione da agenti chimici nomina
delle figure addette a compiti speciali (art. 18 comma 1 lettera b)
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso)
formazione delle figure addette a compiti speciali (art. 45,
formazione primo soccorso ; art. 46 Prevenzione incendi )
formazione del Rappresentante dei lavoratori (RLS) (art. 47-48 Capo
III Sezione VII Consultazione e partecipazione dei rappresentanti
dei lavoratori)
Slide 44
Luoghi di lavoro Art. 62 (definizioni) a. luoghi destinati ad
ospitare posti di lavoro (allinterno dellazienda o dellunit
produttiva nonch ogni altro luogo di pertinenza accessibile al
lavoratore nellambito del proprio lavoro compresi b)i campi i
boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o
forestale); Art. 63 (requisiti di salute e sicurezza): essi devono
essere conformi ai requisiti generali indicati nellallegato IV),
mutuando dai contenuti del 303 (dotazione di installazioni igienico
assistenziali: servizi igienici, spogliatoi, docce, opportunamente
arredati). Occorre tenere conto della dimensione azienda, della
presenza di lavoratori disabili; Art. 64 (Obblighi del datore di
lavoro); Art. 65 (Locali sotterranei o semisotterranei); Art. 66
(Lavori in ambienti sospetti di inquinamento); Art. 67 (Notifiche
allorgano di vigilanza competente per territorio);
Slide 45
Slide 46
PRIMO SOCCORSO art. 45 1.Il datore di lavoro prende i
provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di
assistenza medica di emergenza, tenuto conto della natura delle
attivit e delle dimensioni dellazienda sentito il medico competente
stabilendo i necessari rapporti coni servizi esterni;
2.Caratteristiche minime attrezzature; requisiti personale addetto
e sua formazione individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio
2003, n. 388 e successive modificazioni; 3.Decreti ministeriali per
ambito ferroviario;
Slide 47
conformit impianti elettrici Occorre verificare applicazione
D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia e D.M. 37/2008 Decreto del
Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente lattuazione dellarticolo 11- quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attivit di
installazione degli impianti allinterno degli edifici G.U.
12.03.2008 n. 61; Inoltre occorre verificare applicazione D.P.R n
462/2001 del 22 ottobre 2001: Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa
a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
Allegato V Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, parte II, 5.15
Impianti macchine ed apparecchi elettrici (tensione, alimentazione
isolamento ecc.)
Slide 48
TITOLO III (attrezzature di lavoro) Capo III Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE Art. 80 Obblighi del datore di lavoro (materiali
apparecchiature e impianti elettrici devono essere progettati,
costruiti, installati, utilizzati e manutenuti (previa valutazione
del rischio elettrico) in maniera tale da salvaguardare i
lavoratori dai rischi dovuti a contatti elettrici diretti e
indiretti, innesco e propagazione incendi, innesco, esplosioni,
fulminazione diretta e indiretta, sovratensioni, guasti; Art. 81
Requisiti di sicurezza (tutti i materiali, i macchinari e le
apparecchiature nonch le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a
regola darte (norme buona tecnica: All. IX norme UNI, CEI, CEN,
CENELEC, IEC, ISO); Art. 82 Lavori sotto tensione; Art. 83 Lavori
in prossimit di parti attive; Art. 84 fulmini Protezioni dai
fulmini ; Art. 85 Protezione di edifici, impianti, strutture ed
attrezzature; Art. 86 Verifiche
Slide 49
TITOLO III (uso delle attrezzature di lavoro) - Capo I: uso
delle attrezzature di lavoro Conformit impianti termici e
riscaldamento Art. 69 Definizioni; Art. 70 requisiti di sicurezza;
Art. 71 Obblighi del datore di lavoro; Art. 72 Obblighi dei
noleggiatori e dei concedenti in uso; Art. 72 Informazione e
Formazione; inoltre occorre per numerosi aspetti fare riferimento
ai dettami dellAll. IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO, Punto 4.
MISURE CONTRO LINCENDIO E LESPLOSIONE Occorre verificare inoltre
lottemperamento dettami D.P.R. 380/2001 Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; D.M.
37/2008 Regolamento concernente lattuazione dellarticolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivit di installazione degli impianti allinterno degli
edifici.
Slide 50
PREVENZIONE INCENDI Art. 46 1.Funzione di preminente interesse
pubblico, obiettivi la sicurezza della vita umana, lincolumit delle
persone e la tutela dei beni e dellambiente; 2.Idonee misure per
prevenire gli incendi e tutelare lincolumit dei lavoratori;
3.Prossima adozione Decreti Ministri Interno - Lavoro - Previdenza
Sociale. Per definire criteri: individuare misure evitare
linsorgere e limitare le conseguenze, misure precauzionali di
esercizio, metodi di controllo e manutenzione impianti e
attrezzature antincendio, criteri gestione emergenze; per
individuare le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti
personale addetto e sua formazione; 4.Fino a tale emanazione
valgono i criteri D. Min. Interno 10 marzo 1998; 5.Istituzione ai
sensi D.Lvo 8 marzo 2006 n. 139 con Decreti Min. Interno NUCLEI
SPECIALISTICI ASSISTENZA AZIENDE; 6.e 7. Riferimenti organi
centrali e periferici e del Dip. Vigili del Fuoco per la materia e
attribuzione risorse. Certificato di Prevenzione incendi: Attivit
inserite nell'elenco di cui al D.M. 16/2/82 Impianti per la
produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialit superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW, n. 91
dell'elenco).
Slide 51
INDICAZIONI AI FINI DELLA NOTIFICA N.I.P. Documentazione da
allegare in duplice copia alla notifica ai sensi art. 62
(definizioni); 63 (requisiti di salute e sicurezza); 64 (obblighi
del datore di lavoro); 65 (locali sotterranei o semisotterranei);
66 (lavori in ambienti sospetti di inquinamento) 67 (notifiche
allorgano di vigilanza competente per territorio): Elaborati
grafici redatti da tecnico abilitato comprendenti planimetrie con
indicazioni dei vani di servizio, sezioni quotate degli immobili;
Estratti mappali e catastali relativi alla zonizzazione e
riferimento al contesto territoriale urbano dell'area;
Certificazione relativa alla agibilit e destinazione d'uso dei
locali; Certificato Prevenzione Incendi relativo alla struttura
(ovvero carteggio completo relativo allesame ed approvazione
progetto per lottenimento del C.P.I. corredato di parere con
eventuali prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Imperia), laddove non previsto certificazione redatta
da tecnico abilitato relativa al possesso dei requisiti minimi in
materia di prevenzione incendi;
Slide 52
Dichiarazione di conformit degli impianti elettrici alla regola
dell'arte da parte dellInstallatore redatta ai sensi del D.M. del
22 gennaio 2008 n. 37 e relativa trasmissione ai sensi del DPR
22.10.2001 N. 462 corredata del progetto degli impianti elettrici
redatto da tecnico abilitato; Relazione tecnica relativa al
progetto aero-illuminotecnico (progetto relativo agli impianti di
aerazione e condizionamento dei locali al fine di garantire
parametri microclimatici idonei alla attivit cui sono destinati in
rapporto al clima stagionale nonch adeguata illuminazione
artificiale di intensit e qualit - spettro - idonei a vicariare la
illuminazione artificiale) sempre redatta da tecnico abilitato;
Autocertificazione, nei casi previsti, relativa allutilizzo di
impianto di condizionamento (L.R. 02.07.2002 N.24 e D.P.G.R.
16.06.2003 N.8/REG); Localizzazione e descrizione particolareggiata
delle installazioni igienico- assistenziali destinate al personale
operante (servizi igienici, docce, spogliatoi, presidi P.S.,);
Certificazioni relative agli arredi (classe di reazione al fuoco
dei materiali ignifughi) sistema e Descrizione delle vie di
ingresso e di esodo con riferimento specifico al posizionamento,
numero, dimensioni e tipologia dei serramenti sistema e verso di
apertura), della segnaletica di emergenza (copia delle planimetrie
specifiche);
Slide 53
Stralcio del documento di valutazione dei rischi riportante
lorganigramma della Ditta, se gi costituita col nominativo del
Legale Rappresentante dello stesso nonch la nomina del Responsabile
del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi Aziendali
(Copia della trasmissione agli enti preposti); Misure previste per
la gestione dell'emergenza, in ottemperanza a quanto previsto
dallart. 45 D.Lgs 09.04.2008 n. 81 misure generali di tutela dei
lavoratori, misure di emergenza da attuare in caso di lotta
antincendio e misure devacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato; Documentazione relativa alle
certificazioni inerenti la manutenzione e installazione dei mezzi
di sollevamento (montacarichi e ascensori);
Slide 54
Registro infortuni (Clausola di transizione: D. Lgs 81/2008,
art. 53, comma 6) Fino a sei mesi successivi alladozione del
decreto interministeriale di cui allarticolo 8 comma 4, del
presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al
registro infortuni ed ai registri degli esposti agli agenti
cancerogeni e biologici. DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27
APRILE 1955, N. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro" ART. 403 - Registro Infortuni - Le aziende soggette al
presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano
annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori
dipendenti, che comportino un'assenza dal lavoro anche di un solo
giorno. Su detto registro, che deve essere conforme al modello
stabilito con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza
sociale, sentita le Commissione di cui all'art. 393 (sostituito
dall'art. 26 del D.LGS. 626/94 " Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro"), devono
essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica professionale
dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonch
la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro deve
essere tenuto a disposizione degli ispettori sul luogo di
lavoro.
Slide 55
Ministero lavoro e previdenza sociale - DM 12/09/1958:
"istituzione del registro degli infortuni" di tenere sul luogo di
lavoro, a norma dell'art.403 del DPR 27 aprile1955, n. 547, deve
essere conforme al modello allegato al presente decreto (lett.A) e
deve riportare nella copertina od in altra sua parte, le note
esplicative allegate (lett.B). Ministero lavoro e previdenza
sociale - D.M. 10 agosto 1984 Art. 1 - In alternativa al sistema di
registrazione degli infortuni sul lavoro stabilito con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre
1958 le aziende possono istituire un sistema di schede individuali
conformi al modello indicato nell'allegato A del presente decreto
utilizzando la procedura automatizzata ed amministrativa descritta
nei successivi allegati C e D. Art. 2 - Le aziende che, utilizzando
il predetto sistema, intendono accentrare le registrazioni,
dovranno istituire un sistema di schede individuali conformi al
modello indicato all'allegato B del presente decreto, servendosi
della procedura automatizzata ed amministrativa descritta negli
allegati C ed E. L'autorizzazione all'accertamento dovr essere
richiesta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Slide 56
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994 n. 626 All'art. 4
prevedeva, tra gli obblighi del datore del lavoro, la tenuta del
registro degli infortuni di cui al DPR 547/55. Sostituito da D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 SEZIONE VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA
E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI: Art.
53 1. Consentito impiego sistemi elaborazione automatica dati; 2.
Modalit memorizzazione dati occorre assicurare a) accesso solo a
soggetti abilitati; b) validazione informazioni; c) responsabili;
d) integrit archivi; e) riproducibilit su stampa; f) supporti di
memoria; g) procedure sistema gestione; 3. Articolazione geografica
aziende, settori funzionali, reti di comunicazione elettronica;
criptazione dei dati; 4. Custodia del supporto nel rispetto Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (protezione dati personali); 5.
Unificazione dati su unico supporto; 6. Fino a sei 6 mesi
successivi alladozione del decreto interministeriale di cui allart.
8 c. 4 (instaurazione del SINP) restano in vigore le disposizioni
relative alla tenuta: registro infortuni, esposti ad agenti
cancerogeni e biologici. Art. 54 1. trasmissione documentazione e
comunicazioni ad enti o amm.ni pubbliche tramite sistemi
informatizzati
Slide 57
Schemi riepilogativi
Slide 58
Riepilogando, in presenza di lavoratori dipendenti : registro
infortuni avvenuta valutazione dei rischi aziendali prova
dell'avvenuto invio all'Azienda USL - Unit Operativa PSAL
territorialmente competente della nomina del Responsabile S.P.P. (
Servizio Prevenzione e Protezione) copia dei certificati attestanti
il possesso dei requisiti professionali del R.S.P.P. certificato di
avvenuta consegna DPI eventuale nomina del medico competente ed
elenco nominativo del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria
certificato di avvenuta formazione dei lavoratori
Slide 59
nomina delle figure addette a compiti speciali formazione delle
figure addette a compiti speciali nomina e formazione del
Rappresentante dei lavoratori (RLS) documentazione relativa
all'impianto elettrico ( dichiarazione di conformit, verifiche
periodiche) dotazione di installazioni igienico-assistenziali (
servizi igienici, spogliatoi) opportunamente arredati ( armadietti
destinati a contenere i mezzi di protezione individuale a doppio
scomparto) cassetta di pronto soccorso. certificato conformit di
eventuali impianti (elettrico o di riscaldamento) in prossimit
dellapparecchio telefonico numeri telefonici utili Caratteristiche
degli impianti conformit impianto elettrico.(quando presenti
operatori PSAL) conformit impianto di riscaldamento (quando
presenti operatori