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Milano, 30 marzo 2011 Il ricorso al leasing per il finanziamento di impianti di produzione da fonti rinnovabili 1 Avv. Marco Cerritelli, LLM Milano, 30 marzo 2011 CBA Studio Legale e Tributario – Galleria San Carlo, 6 4^ Lezione CORSO DI FORMAZIONE DI DIRITTO DELL’ENERGIA Modulo: Il finanziamento

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Milano, 30 marzo 2011

Il ricorso al leasing per il finanziamento di impianti di produzione da fonti rinnovabili

1

Avv. Marco Cerritelli, LLM

Milano, 30 marzo 2011CBA Studio Legale e Tributario – Galleria San Carlo, 6

4^ Lezione

CORSO DI FORMAZIONE DI DIRITTO DELL’ENERGIA

Modulo: Il finanziamento

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1. Il leasing: profili definitori ed inquadramento

2. Corporate vs. Cash Flow Based Leasing

3. Struttura e contenuti del contratto di leasing

4. Leasing e costituzione del diritto di superficie

INDICE

Leasing e finanziamento di impianti di produzione da fonti rinnovabili

4. Leasing e costituzione del diritto di superficie

5. Leasing pubblico di impianti fotovoltaici

6. Profili fiscali (cenni)

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1. Il leasing: definizione ed inquadramento

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Il leasing si configura quale contratto atipico con il quale unsoggetto (locatore) acquista o fa costruire – su indicazionespecifica di un operatore economico (conduttore o locatarioo utilizzatore) – un bene mobile o immobile concedendonea questi la detenzione ovvero l’uso a fronte del pagamentodi un predeterminato canone periodico.

Alla scadenza del termine del periodo di conduzione delbene il contratto riserva al soggetto utilizzatore la facoltà diacquistare la proprietà del bene medesimo pagando un

Il leasing finanziario

Terminologia

Locatore

Conduttore / locatario /utilizzatore

Canone periodico

Riscatto

4

acquistare la proprietà del bene medesimo pagando uncorrispettivo predeterminato (c.d. riscatto o prezzo diopzione), usualmente di importo non elevato etendenzialmente inferiore nell’ammontare al valore venaleresiduo del bene stesso

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• La determinazione dell’ammontare del canone periodico è operata attraverso l’applicazione di criteri finanziari, che tengono in conto i seguenti principali elementi:» costo di acquisto e/o realizzazione del bene

locato;» durata del contratto;» periodicità dei pagamenti;» tasso di interesse;

Il canone

Il canone

Costo di acquisto

Durata

Periodicità

Tasso

Valore di riscatto

5

» tasso di interesse;» valore di riscatto allo spirare del termine

contrattuale.• Il canone periodico, in analogia alla rata di

ammortamento di un mutuo, si compone pertanto di una quota interessi ed una quota capitale, di tal ché il suo pagamento rappresenta di fatto la progressiva restituzione del capitale mutuato con il relativo interesse applicato.

Valore di riscatto

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• Il“leasing operativo” è in prevalenza afferente il godimento di beni strumentali standardizzati, ha ad oggetto la cessione in locazione di un bene strumentale per un periodo inferiore alla sua vita economica. Tale schema si differenzia in ragione:» della mancata previsione al termine del contratto

del trasferimento della proprietà del bene al soggetto utilizzatore;

» della durata, usualmente breve e comunque

Il leasing operativo

Terminologia

Beni strumentali

Godimento per durate inferiori alla vita economica del bene

Canone non correlato al costo del bene

Prevalentemente utilizzato per commodities

6

» della durata, usualmente breve e comunque inferiore a quella del leasing finanziario;

» della previsione di un canone non correlato al costo del bene, quanto piuttosto al valore d’uso del bene stesso.

• Oggetto del contratto è dunque tipicamente individuato in un bene che ha natura prevalente di commodity, dotato pertanto di un ampio mercato secondario, elemento che consente alla società di leasing di rilocare il bene restituito dal locatore senza incorrere in rischi finanziari. E’ di tutta evidenza che nell’ipotesi del leasing operativo, pur non venendo meno la connotazione finanziaria, questa si saldi con un intento di commercializzazione ovvero di collocazione o vendita di specifici beni sul mercato.

commodities

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• La funzione economica del leasing finanziario si rinviene nel consentire agli operatori economici di poter “accedere” alla fruizione di determinati beni e/o servizi senza la necessità di dover immobilizzare ingenti capitali ovvero di doversi indebitare per un corrispondente importo al fine di procurarsi i medesimi in via definitiva. Tale decisione è rinviata ad un momento successivo, essendo attribuita al soggetto utilizzatore la facoltà di acquistarne la proprietà al termine del periodo contrattualmente previsto esercitando l’opzione di

Funzione economica

Funzione economica

Godimento del bene

Causa di finanziamento

Distribuzione del rischio

Profili di collegamento negoziale?

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contrattualmente previsto esercitando l’opzione di riscatto.

• Quanto alla figura del leasing in costruendo è opportuno rammentare che elemento essenziale del contratto di leasing è che la proprietà del bene da costruire resti in capo alla società di leasing per l’intera durata del contratto e sino all’esercizio dell’opzione finale di acquisto da parte dell’utilizzatore - locatario.

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2. Corporate vs Cash Flow Based Leasing

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La selezione dell’approccio è tendenzialmentedipendente da:

(A) Solidità patrimoniale del cliente / sponsor

(B) Volume dell’investimento da finanziare

(C) Disponibilità del cliente / sponsor a mettere adisposizione il proprio bilancio per consentirepiena rivalsa alla società di leasing

Corporate vs Cash Flow Based Leasing

Approccio corporate

Tradizionale, con piena rivalsa sul bilancio del richiedente

Medesimo approccio al finanziamento utilizzato per beni immobiliari o strumentali non riferiti al settore fotovoltaico

9

Approccio cash flow based

Innovativo, senza rivalsa sul bilancio del richiedente

Utilizzo dei flussi di cassa del progetto al fine di consentire il rimborso del debito

Monitoraggio delle prestazioni dell’impianto e della effettiva generazione dei flussi di cassa

L’approccio corporate è tendenzialmente rivolto aclienti caratterizzati da adeguato merito di credito

L’approccio cash flow based è tendenzialmenterivolto a clienti in grado di conseguire adeguataleva finanziaria sulla base della adeguatezza deiflussi e della qualità del progetto

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� Finanziamento del bene come tradizionalecespite immobiliare o strumentale

� Valutazione del merito di credito del richiedentee degli eventuali garanti

� In presenza di newco, usualmente richiesta digaranzia dello sponsor

Approccio corporate leasing

Presupposti

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Caratteristiche�Garanzia in relazione alla validità tecnica ed alla

sostenibilità economica del progetto�Valutazione del business plan�DSCR minimo in relazione alla tipologia di

impianto�Semplicità di impostazione dell’operazione

�Usualmente non richiesta la cessione deicrediti nei confronti del GSE

�Ridotti (o assenza di) vincoli connessi alleprestazioni dell’impianto

�Piena rivalsa sul cliente / sponsor in ipotesidi mancato pagamento dei canoni di leasing

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� Restrizioni all’oggetto sociale

� Controllo sulla circolazione delle quote

� Impegni particolari dei soci del veicolo

Approccio cash flow based leasing

Special purpose vehicle

Ring fencing

Bankruptcy remoteness

Assetto cauzionale

Vincoli sui flussi

�Cessione dei crediti nei confronti del GSEderivanti dal Conto Energia

�Cessione dei crediti relativi alla vendita di energia(solo nei confronti di soggetti terzi

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Vincoli sui flussi

Vincoli sugli asset (ove di proprietà del veicolo)

Impegni e garanzie di terzi

(solo nei confronti di soggetti terzi�Appendice di vincolo sulle polizze asssicurative�Cessione in garanzia de�Mandato a vendere le quote del veicolo in caso di

“evento rilevante”

Struttura contrattuale � Vendor list

� Garanzie EPC contractor

� Copertura assicurativa EAR / All RIsk

� Contratto di O&M con operatore di comprovataesperienza nel settore (preferibilmente ilmedesimo EPC contractor)

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3. Struttura e contenuti del contratto di leasing

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Premesse

Oggetto e durata del contratto

Acquisto del bene da concedere in locazione finanziaria

Consegna del bene

Tasso leasing, corrispettivo della locazione finanziaria ed adeguamento

Indicizzazione e periodicità del canone

Struttura e contenuti del contratto di leasing

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Adempimenti e responsabilità dell’utilizzatore

Assicurazioni del bene concesso in locazione

Facoltà di riscatto del bene al termine del contratto

Scioglimento del contratto (Risoluzione per inadempiment o, Recesso, perimentototale del bene)

Interessi per ritardato pagamento

Oneri accessori, spese ed imposte

Condizioni particolari

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4. Leasing e costituzione di diritto di superficie

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COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU LASTRICO SOLARE (1)

Il Concedente costituisce a favore della Società di leasing, la quale accetta, il diritto di superficielimitato al diritto di costruire e mantenere un impianto fotovoltaico sul lastrico solare dellasuperficie di circa metri quadrati............, occupante l'intero ultimo piano dell'immobile sito in ...

Detto lastrico solare è posto fra le seguenti coerenze...edè censito all'Ufficio del Territorio di…Catasto Fabbricati di ... come segue ...

Il realizzando impianto fotovoltaico avrà la potenza di … KWP e le seguenti caratteristichetecnicheritenuteidoneedall'Utilizzatore: …..

Le clausole tipo ASSILEA / Consiglio Notarile di Mi lano

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tecnicheritenuteidoneedall'Utilizzatore: …..

Tale realizzazione comprende anche la posa ed il passaggio dei cavi e dei macchinari necessari per lo sfruttamento e per il trasporto dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

Il diritto di superficie ha la durata di anni ... e pertanto scadrà il...

Scaduto tale termine, il diritto di superficie si estinguerà ed il proprietario del lastrico diverrà proprietario dell'impianto fotovoltaico, senza obbligo di pagamento alcuno e senza che la Società di leasing possa rimuovere l'impianto stesso.

L'eventuale perimento dell'impianto fotovoltaico non importerà l'estinzione del diritto di superficie e pertanto ne potrà venire installato un altro: l'Utilizzatore provvederà allo smaltimento dell'impianto perito nel rispetto della normativa vigente.

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COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU LASTRICO SOLARE (2)

Il Concedente dichiara di intervenire anche in qualità di Utilizzatore dell'impianto fotovoltaicooggetto del contratto di locazione finanziaria perfezionato in data odierna con la Società dileasing, contratto da registrarsi nei termini di legge.

L’Utilizzatore riconosce che il lastrico solare è idoneo, sia per la sua dimensione sia per la sua

collocazione, all'installazione dell'impianto fotovoltaico che intende far realizzare.

Il Concedente garantisce che il lastrico solare è libero da persone e cose, censi, livelli, oneri

Le clausole tipo ASSILEA / Consiglio Notarile di Mi lano

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reali, privilegi per imposte e tasse, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli.

L’Utilizzatore manleva la Società di leasing da qualsiasi conseguenza derivante da vizi, difetti,

irregolarità, inidoneità all'uso, mancanza delle qualitàrelativi al lastrico solare, nonché pereventuali mendacità, irregolarità od imprecisioni delle dichiarazioni rese nel presente atto.

(OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE)

L'Utilizzatore si obbliga a far costruire l'impianto fotovoltaico a regola d'arte ed in conformità al

progetto approvato, mantenendo indenne la Società di leasing da ogni responsabilità derivantedalla costruzione nei confronti di chiunque. In particolare si obbliga a fare eseguire i lavori soloper il tramite di impresa che si avvalga di personale regolarmente assunto e si munisca di idoneacopertura assicurativa.

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COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU LASTRICO SOLARE (3)

(OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE) (segue)

Inoltre l'Utilizzatore si obbliga, una volta ultimati i lavori:

- a presentare al Catasto dei Fabbricati a nome della Società di leasing la denunzia di nuova

costruzione;

- ad ottenere, nel più breve tempo possibile, ogni eventuale certificazione necessaria per utilizzare l'impianto fotovoltaico;

Le clausole tipo ASSILEA / Consiglio Notarile di Mi lano

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utilizzare l'impianto fotovoltaico;

- a consegnare copia di tutta la detta documentazione alla Società di leasing.

L'Utilizzatore si obbliga a non utilizzare l'impianto fotovoltaico sino alla consegna della predetta

documentazione alla Società di leasing. In particolare l'Utilizzatore manterrà indenne la Società di leasing da eventuali sanzioni derivanti dall'utilizzo dell'impianto stesso.

(EFFETTI – CONSEGNA)

Le parti convengono che il presente atto produca i suoi effetti da oggi ed il Concedente consente sin da oggi l'accesso al lastrico solare allo scopo di far costruire l'impianto fotovoltaico.

(CORRISPETTIVO)Il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie è convenuto in Euro [�], somma che il Concedente dichiara di aver ricevuto dalla Società di leasing e della quale rilascia quietanza di saldo, con rinuncia all’ipoteca legale.

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COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENO (1)

Il Concedente costituisce a favore della Società di leasing, la quale accetta, il diritto disuperficie limitato al diritto di costruire e mantenere un impianto fotovoltaico sulla porzione diterreno sita in ... della superficie di circa metri quadrati..., posta fra le seguenti coerenze...ecensita all'Ufficio del Territorio di... Catasto Terreni di...come segue

Il realizzando impianto fotovoltaico avrà le dimensioni e le caratteristiche tecniche ritenuteidonee dall'Utilizzatore e risultanti dal capitolato, chesi allega sotto " “.

Talerealizzazionecomprendeanchela posaedil passaggiodei cavi edei macchinarinecessari

Le clausole tipo ASSILEA / Consiglio Notarile di Mi lano

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Talerealizzazionecomprendeanchela posaedil passaggiodei cavi edei macchinarinecessariper lo sfruttamento e per il trasporto dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

Il diritto di superficie ha la durata di anni ... e pertanto scadrà il...

Scaduto tale termine, il diritto di superficie si estinguerà ed il proprietario del suolo diverràproprietario dell'impianto fotovoltaico, senza obbligo di pagamento alcuno e senza che la Societàdi leasing possa rimuovere l'impianto stesso.

L'eventuale perimento dell'impianto fotovoltaico non importerà l'estinzione del diritto disuperficie e pertanto potrà venire installato un altro impianto fotovoltaico: l'Utilizzatoreprovvederà allo smaltimento dell'impianto perito nel rispetto della normativa vigente.

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COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENO (2)

Il Concedente dichiara di intervenire anche in qualità di Utilizzatore dell'impianto fotovoltaico oggetto del contratto di locazione finanziaria perfezionato in data odierna con la Società di leasing, contratto da registrarsi nei termini di legge.

L’Utilizzatore riconosce che la porzione di terreno è idonea, sia per la sua dimensione sia per la sua collocazione, all'installazione dell'impianto fotovoltaico che intende far realizzare.

Il Concedente garantisce che il terreno è libero da persone e cose, censi, livelli, oneri reali,

privilegi per imposte e tasse, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli.

Le clausole tipo ASSILEA / Consiglio Notarile di Mi lano

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privilegi per imposte e tasse, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli.

L’Utilizzatore manleva la Società di leasing da qualsiasi conseguenza derivante da vizi, difetti, irregolarità, inidoneità all'uso, mancanza delle qualità relativi al terreno, nonché per eventuali mendacità, irregolarità od imprecisioni delle dichiarazioni rese nel presente atto.

Il Concedente dichiara che il terreno è esente da vizi, sia apparenti sia occulti, anche in sottosuolo e che non sono presenti fenomeni di inquinamento, abbandono rifiuti, interramento di sostanze tossiche e/o nocive, o comunque ogni e qualsiasi condizione che determini contaminazione dei suoli, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative ai terreni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D.Lgs.16 gennaio 2008 n. 4 e successive modificazioni.

Il Concedente garantisce che il terreno non è compreso in un territorio percorso dal fuoco e pertanto non esistono i vincoli di cui alla legge 21 novembre 2000 n. 353.

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COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENO (3)

(OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE)

L'Utilizzatore si obbliga a far costruire l'impianto fotovoltaico a regola d'arte ed in conformità al progetto approvato, mantenendo indenne la Società di leasing da ogni responsabilità derivante dalla costruzione nei confronti di chiunque. In particolare si obbliga a fare eseguire i lavori solo per il tramite di impresa che si avvalga di personale regolarmente assunto e si munisca di idonea copertura assicurativa.

Inoltre l'Utilizzatore si obbliga, una volta ultimati i lavori:

- a presentare al Catasto dei Fabbricati la denunzia di nuova costruzione;

Le clausole tipo ASSILEA / Consiglio Notarile di Mi lano

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- a presentare al Catasto dei Fabbricati la denunzia di nuova costruzione;

- ad ottenere, nel più breve tempo possibile, ogni eventuale certificazione necessaria per utilizzare l'impianto fotovoltaico;

- a consegnare copia di tutta la detta documentazione alla Società di leasing.

L'Utilizzatore si obbliga a non utilizzare l'impianto fotovoltaico sino alla consegna della predetta documentazione alla Società di leasing. In particolare l'Utilizzatore manterrà indenne la Società di leasing da eventuali sanzioni derivanti dall'utilizzo dell'impianto stesso.

(EFFETTI – CONSEGNA)

Le parti convengono che il presente atto produca i suoi effetti da oggi ed il Concedente consente sin da oggi l'accesso al terreno allo scopo di far costruire l'impianto fotovoltaico.

(CORRISPETTIVO)

Il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie è convenuto in Euro [�], somma che il Concedente dichiara di aver ricevuto dalla Società di leasing e della quale rilascia quietanza di saldo, con rinuncia all’ipoteca legale.

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6. Leasing pubblico di impianti fotovoltaici

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Il leasing pubblico: fonti normative (1)

Art.160 bis (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita‘)1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma , il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le

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requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro puo' sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalita' previste.

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Il leasing pubblico: fonti normative (2)

4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso puo' partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacita' di altri soggetti.

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4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.

4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria puo' seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera puo' essere realizzata su area nella disponibilita' dell'aggiudicatario.

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Il leasing di impianti fotovoltaici: struttura cont rattuale e flussi dell’operazione

Pubblica Amministrazione(Utilizzatore)

Soggetto

Realizzatore

(mandataria)

Contratto di Appalto

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Consegna opera

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L’ente locale, in ragione di quanto espressamente previsto dal TUEL, art. 149 e ss., provvederà ad impegnare, ove necessario, le relativo coperture di spesa munite del visto di

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Soggetto Finanziatore(mandante ATI)

Contratto di Leasing

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regolarità contabile da parte del responsabile dei Servizi finanziari, per garantire il regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria e la conseguente soddisfazione del creditore, in attesa dell’effettivo accredito della Tariffa Incentivante al Soggetto Finanziatore da parte del GSE

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Natura mobiliare o immobiliare degli impianti PV

Fattispecie Inquadramento fiscale

Note

Impianto o parco fotovoltaico con moduli ubicati al suolo (statici o ad inseguimento solare), indipendentemente dalla potenza

Mobiliare (strumentale)

Necessario acquisire l’espressa autorizzazione del proprietario all’installazione dell’impianto

Impianto fotovoltaico non Mobiliare Se immobile non di proprietà della società di

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Impianto fotovoltaico non integrato/parzialmente integrato costruito sul tetto di un immobile diretto alla produzione di energia da vendere sul mercato o per autoconsumo

Mobiliare (strumentale)

Se immobile non di proprietà della società di leasing o dell’utilizzatore, necessario effettuare la comunicazione al proprietario ai sensi dell’art. 2764 co. 6 c.c. o comunque acquisire espressamente l’autorizzazione del proprietario all’installazione dell’impianto

Impianto fotovoltaico integrato nel tetto di un immobile o nei suoi infissi diretto alla produzione di energia per autoconsumo/da vendere sul mercato, indipendentemente dalla potenza

Immobiliare (opificio) Stante la stretta incorporazione nell’immobile (impianto integrato), sul piano dei rischi si può stipulare l’operazione di leasing solo se l’immobile è di proprietà della società di leasing o se viene acquisito almeno il lastrico solare o il diritto di superficie del lastrico solare o della falda del tetto su cui verranno collocati i moduli, da accatastare come opificio in via autonoma

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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA (AI SENSI DEGLI ARTT. 53, COMMA 2 LETTERA C) E 54 E SEGG. DEL D. LGS. 163/2006) DI ….. IMPIANT…. FOTOVOLTAIC… PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA ……………… DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ………………………………., A MEZZO DI LOCAZIONE FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 160-BIS DEL D. LGS. 163/2006

Il Comune procederà alla costituzione a titolo gratuito del diritto di superficie sulle aree interessate

Il bando tipo ASSILEA: leasing immobiliare (1)

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Il Comune procederà alla costituzione a titolo gratuito del diritto di superficie sulle aree interessatedagli impianti per la durata di [�] anni (NOTA BENE: ari ad almeno il doppio della durata delcontratto di locazione finanziaria). La costituzione del diritto di superficie, al fine di poter permetterela progettazione, realizzazione e costruzione degli impianti, conterrà il diritto di accesso al luogo.

Al termine del contratto di locazione finanziaria ed a seguito del pagamento di tutti i relativi canoni,il soggetto aggiudicatore potrà esercitare l’opzione finale di acquisto e divenire quindi proprietario deisistemi fotovoltaici.

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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamen toGli impianti fotovoltaici, una volta realizzati a cura e spese dell’Aggiudicatario, verranno concessi

in locazione finanziaria alla Stazione Appaltante, la quale corrisponderà i canoni di leasing mediante:– il trasferimento diretto al Soggetto finanziatore dei ricavi del “Conto Energia” erogati dal Gestore

del Servizio Elettrico, mediante il meccanismo della cessione del credito.(alternativo)– un vincolo (accettato dalla Tesoreria) sulle entrate derivanti dal contributo e dalla cessione

dell’energia.Il Comune non corrisponderà alcun maxicanone all’atto della stipula del contratto di locazione

Il bando tipo ASSILEA: leasing immobiliare (2)

27

Il Comune non corrisponderà alcun maxicanone all’atto della stipula del contratto di locazionefinanziaria; il primo canone di locazione finanziaria sarà corrisposto decorsi 9 mesi (nove mesi) dalladata di positivo riconoscimento degli incentivi al GSE; i rimanenti canoni saranno corrisposti in …rate semestrali posticipate.

Il Comune, in ragione di quanto espressamente previsto dal T.U.E.L., artt. 149 e ss., provvederàad impegnare le relative coperture di spesa munite del visto di regolarità contabile da parte delResponsabile dei Servizi Finanziari, per garantire il regolare pagamento dei canoni di locazionefinanziaria e la conseguente soddisfazione del creditore, in attesa dell’effettivo accredito della TariffaIncentivante al Soggetto finanziatore da parte del GSE.

I canoni di leasing non comprendono i servizi di assistenza e di manutenzione ordinaria estraordinaria; tali servizi saranno regolati dalle condizioni che saranno oggetto specifico di offerta, edi cui costi saranno regolati, con separato atto, fra soggetto realizzatore (o altro soggetto) e soggettoaggiudicatore e saranno a carico del soggetto aggiudicatore.

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III.1.3) Soggetti ammessi a presentare domanda di partecip azione:Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i Raggruppamenti temporanei di

concorrenti, ai sensi dell’art. 34, comma 1. lett. d) e f bis) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti oda costituire tra due o più soggetti, aventi come capogruppo mandatario il soggetto realizzatore(ditta/e costruttrice/i che realizzano gli impianti) e come mandante il soggetto finanziatore (società dileasing o intermediari bancari e/o finanziari che finanziano la realizzazione degli impianti),responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbli gazione assunta (ai sensi dell’art. 160bis, comma 3, del D. Lgs. 163/2006).

Il Raggruppamento dovrà durare almeno fino all’inizio della decorrenza del contratto di locazione

Il bando tipo ASSILEA: leasing immobiliare (3)

28

Il Raggruppamento dovrà durare almeno fino all’inizio della decorrenza del contratto di locazionefinanziaria che avverrà contestualmente all’invio della domanda per il riconoscimento degli incentivial GSE.

Per quanto riguarda gli aspetti contrattuali tra i componenti del Raggruppamento, la stazioneappaltante rimane estranea.

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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI ….. IMPIANT…. FOTOVOLTAIC… PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA ……………… DA REALIZZARSI, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO ES ECUTIVO, NEL COMUNE DI ………………………………., RISERVATO A RTC (COSTITUITO O COSTITUENDO) AVENTE COME CAPOGRUPPO UN SOGGETTO FORNITORE CHE REALIZZA GLI IMPIANTI E COME MANDANTE UN SOGGETTO FINANZIATORE CHE FINANZIA L’APPALTO A MEZZO LOCAZIONE FINANZIARIA.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:

Il bando tipo ASSILEA: leasing mobiliare (1)

29

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:II.1.1) Denominazione conferita all’appalto e descr izione:Appalto per la fornitura di ….. impiant… fotovoltaic… per la produzione di energia elettrica di potenza…… mediante locazione finanziaria, riservato a raggruppamenti temporanei di concorrenti – RTCcostituiti o costituendi – aventi come capogruppo un soggetto fornitore (che presta anche i servizi dimanutenzione) e come mandante un soggetto che finanzia l’appalto a mezzo locazione finanziaria.Al termine del contratto di locazione finanziaria ed a seguito del pagamento di tutti i relativi canoni, ilsoggetto aggiudicatore potrà esercitare l’opzione finale di acquisto e divenire quindi proprietario deisistemi fotovoltaici.

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III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento dei beni e servizi:La fornitura degli impianti fotovoltaici è finanziata a mezzo locazione finanziaria con la Mandante del RTC

aggiudicatario. Il Comune corrisponderà i canoni di leasing mediante:– il trasferimento diretto al Soggetto finanziatore dei ricavi del “Conto Energia” erogati dal Gestore del

Servizio Elettrico, mediante il meccanismo della cessione del credito.(alternativo)– un vincolo (accettato dalla Tesoreria) sulle entrate derivanti dal contributo e dalla cessione dell’energia.Il Comune non corrisponderà alcun maxicanone all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria;

il primo canone di locazione finanziaria sarà corrisposto decorsi 9 mesi (nove mesi) dalla data di positivo

Il bando tipo ASSILEA: leasing mobiliare (2)

30

il primo canone di locazione finanziaria sarà corrisposto decorsi 9 mesi (nove mesi) dalla data di positivo collaudo finale degli impianti (o del singolo impianto) e dalla data di inoltro della domanda in via telematica per il riconoscimento degli incentivi al GSE; i rimanenti canoni saranno corrisposti in … rate semestrali posticipate.

Il Comune, in ragione di quanto espressamente previsto dal T.U.E.L., artt. 149 e ss., provvederà ad impegnare, ove necessario, le relative coperture di spesa munite del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, per garantire il regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria e la conseguente soddisfazione del creditore, in attesa dell’effettivo accredito della Tariffa Incentivante al Soggetto finanziatore da parte del GSE.

I canoni di leasing non comprendono i servizi di assistenza e di manutenzione ordinaria e straordinaria; tali servizi saranno regolati dalle condizioni che saranno oggetto specifico di offerta, ed i cui costi saranno regolati, con separato atto, fra soggetto fornitore (o altro soggetto) e soggetto aggiudicatore e saranno a carico del soggetto aggiudicatore. Il Comune, dopo il positivo collaudo degli impianti, autorizzerà il Soggetto finanziatore al pagamento della fornitura entro … giorni dalla comunicazione.

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III.1.3) Soggetti ammessi a presentare domanda di p artecipazione:Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i Raggruppamenti temporanei di

concorrenti, costituiti o da costituire ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 1. lett. d) e 160-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tra due o più soggetti, aventi come capogruppo mandatario il soggetto fornitore e come mandante il soggetto finanziatore (società di leasing o intermediari bancari e/o finanziari che finanziano gli impianti), responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta.

Il Raggruppamento dovrà durare almeno fino all’inizio della decorrenza del contratto di locazione finanziaria che avverrà contestualmente all’invio della domanda per il riconoscimento degli incentivi

Il bando tipo ASSILEA: leasing mobiliare (3)

31

finanziaria che avverrà contestualmente all’invio della domanda per il riconoscimento degli incentivi al GSE. Per quanto riguarda gli aspetti contrattuali tra i componenti del Raggruppamento, la stazione appaltante rimane estranea.

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7. Profili fiscali (cenni)

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TASSAZIONE DEGLI ATTI DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO D I SUPERFICIE A FAVORE DELLA SOCIETA' DI LEASING DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO TERRITORIALE - imposte indirette

Status ente Pubblico Territoriale

Tipo bene IVA Registro Ipotecarie Catastali Base imponibile

Soggetto passivo IVA

Terreno edificabile

SI 168 168 168 ---

Lastrico solare / falda tetto

SI 168 3% 1% Valore venale del diritto alla data dell’atto

Terreno non agricolo e non

Fuori campo 8% 2% 1% Valore venale del diritto alla

33

agricolo e non edificabile

del diritto alla data dell’atto

Terreno Agricolo

Fuori campo 15% 2% 1% Valore venale del diritto alla data dell’atto

No soggetto passivo IVA

Terreno edificabile

Fuori campo 8% 2% 1% Valore venale del diritto alla data dell’atto

Lastrico solare / falda tetto

Fuori campo 7% 2% 1% Valore venale del diritto alla data dell’atto

Terreno non agricolo e non edificabile

Fuori campo 8% 2% 1% Valore venale del diritto alla data dell’atto

Terreno Agricolo

Fuori campo 15% 2% 1% Valore venale del diritto alla data dell’atto

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Avv. Marco Cerritelli, LLM

34

[email protected] www.cbalex.it

20122 MILANO20122 MILANO20122 MILANO20122 MILANOGalleria San Carlo, 6Tel. +39 02 778061Fax +39 02 76021816E-mail: [email protected]

00196 ROMA00196 ROMA00196 ROMA00196 ROMAVia Flaminia, 135Tel. +39 06 80913201Fax +39 06 8077527E-mail: [email protected]

35137 PADOVA35137 PADOVA35137 PADOVA35137 PADOVAGalleria dei Borromeo, 3Tel. +39 049 8775811Fax +39 049 666086E-mail: [email protected]

30174 30174 30174 30174 VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIAPiazza Ferretto, 55/ATel. +39 041 2384411Fax +39 041 975305E-mail: [email protected]

80333 MÜNCHEN80333 MÜNCHEN80333 MÜNCHEN80333 MÜNCHENLudwigstrasse, 10Tel. +49 (0)89 99016090Fax +49 (0)89 990160999E-mail: [email protected]

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1

Avv. Marco Cerritelli, LLM

Avv. Massimiliano Bozza

Milano, 30 marzo 2011

Studio legale e tributario CBA – Galleria San Carlo, 6

Il finanziamento della

realizzazione di un impianto

per la produzione di energia

CORSO DI FORMAZIONE DI DIRITTO DELL’ENERGIA

IV seminario

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1. Finanza per le infrastrutture e crisi dei mercati

2. Struttura ed articolazione delle fonti finanziarie

3. Il Contratto di finanziamento

4. I rimedi

5. Forma del contratto e recenti orientamenti in

tema di nullità

6. Il rifinanziamento

7. Il sistema delle garanzie reali nel project

financing: il security package

8. Profili fiscali

INDICE

Il finanziamento in project financing: caratteristiche e

peculiarità

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1. Finanza per le

infrastrutture e crisi dei

mercati

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4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

N°Progetti

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

€mln

Anno N° Progetti € mln

1990 2 1.386,6

1991 1 73,0

1992 3 610,0

1993 1 454,0

1994 3 1.148,4

1995 12 3.264,9

1996 26 8.488,2

1997 33 5.278,0

1998 66 19.972,4

1999 77 9.602,6

2000 97 15.018,5

2001 79 13.315,3

2002 82 17.436,2

2003 90 17.357,1

2004 125 16.879,9

2005 130 26.794,3

2006 144 27.129,2

2007 136 29.597,9

2008 115 24.198,0

2009 118 15.740,4

Totale 1340 253.744,9

Fonte: A. Kappeler – M- Nemoz, PPP in Europe – Before and diring the recent financial crisis, July 2010

PPP in Europa (1990-2009):

analisi comparativa e dinamiche di mercato

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5

PPP in Europa (1990-2009):

analisi comparativa e dinamiche di mercato

C2009 (n^ %) 2007 (n^ %) 2009 (€%) 2007 (€%)

AT 0,2 0,2 0,5 0,6

BE 0,9 0,7 1,3 1,1

BG 0,1 - 0,1 -

CY 0,2 0,3 0,3 0,4

CZ 0,2 0,2 0,3 0,4

DE 4,9 2,4 4,1 2,9

DK 0,1 - - -

EL 1,0 0,6 5,5 3,9

ES 10,1 8,6 11,4 12,8

FI 0,1 0,2 0,2 0,2

FR 5,4 2,8 5,3 3,9

HU 0,7 0,8 2,3 2,7

IE 1,3 0,7 1,6 0,7

IT 2,4 2,1 3,3 3,7

LV 0,1 0,1 0,0 0,0

MA 0,0 0,1 - 0,1

NL 1,2 1,0 1,8 1,7

PL 0,4 0,4 1,7 0,9

PT 3,1 2,3 7,0 5,8

RO 0,1 0,3 0,0 0,1

SE 0,1 0,1 0,2 0,2

SK 0,1 0,1 0,5 0,0

SI 0,1 0,1 0,0 0,0

UK 67,1 76,2 52,5 57,7

Totale 100 100 100 100

Fonte: A. Kappeler – M- Nemoz, PPP in Europe – Before and diring the

recent financial crisis, July 2010

HM Treasury, Financing PFI projects in the credit crisis and the Treasury

Response, July 2010

Tra il 1990 ed il 2009 sono stati perfezionati

oltre 1300 contratti di PPP, per un

controvalore di oltre € 250 mld

Il mercato ha registrato una fase di crescita

significativa sino alla metà della prima

decade del secolo, cui ha fatto seguito una

stabilizzazione e quindi, a partire dal 2008,

un sensibile decremento

Oltre i due terzi dei contratti perfezionati in

Europa interessano il Regno Unito.

Le dinamiche osservate nel corso della crisi

finanziaria suggeriscono un mutamente nella

dimensione media dei PPP. La tendenza

verso operazioni di taglia più modesta

registrata nel biennio 2008-2009 ha invertito

la tendenza degli anni pre-crisi,

caratterizzata da grandi investimenti

I mercati nazionali hanno reagito

diversamente: il mercato UK (e spagnolo) si

è quasi dimezzato; in altri paesi il modulo ha

acquistato vigore

Effetti del razionamento del credito:

margini medi sul parametro quasi

triplicati rispetto ai PFI deals pre crisi (da

valori inferiori al punto sino a > 2,5%)

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6

Tassi di interesse ufficiali dell’Eurosistema (dicembre 1998 – maggio 2009)

Continua il forte rallentamento dei prestiti

bancari

Stock pressocché invariato rispetto all’anno

precedente

Dinamica congiunturale riconducibile (a) ad

effetti sulla domanda derivanti dalla difficile

congiuntura economica (b) a condizioni di

offerta che permangono restrittive

Bank Lending Survey: nuovo

inasprimento, seppur nettamente inferiore

rispetto a quelli attuati nei mesi precedenti

Le imprese continuano a segnalare

difficoltà di accesso al credito, anche se

le rilevazioni più recenti indicano che la

restrizione dei criteri di offerta dei prestiti,

pur protaendosi, sarebbe in via di

attenuazione

(Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Economico, n. 62, Appendice Statistica, ottobre 2010, p. 42)

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7

Dal leverage al credit crunch: il mercato interbancario

La recente crisi finanziaria ha influenzato significativamente il mercatointerbancario

Crisi di liquidità o crisi di fiducia?

Una ragionevole proxy può essere rappresentata dall’andamento della curvadei CDS, a conferma della misura dell’incremento del cost of funding che ha riguardato il settore

Altri fattori che influenzano la corrente situazione di mercato

(a) Deterioramento dei fondamentali economici

(b) Revisione dei giudizi espressi dalle agenzie di rating

(c) crisi dei monoline insurers

Tuttavia, nonostante l’estrema complessità della corrente situazione di

mercato, la domanda di infrastrutture a livello mondiale (ed il loro

finanziamento mediante ricorso a tecniche di finanza di progetto) rimane

sostenuta

Moderate prospettive di crescita, in particolar modo nel settore delle energie

rinnovabili e del PPP sembrano prospettarsi per il prossimo futuro

S&P afferma che “the stability that typifies project finance around the world

has remained eminent so far...even through the credit market tourmoil”

La curva dei CDS sembra orientata a ritornare su valori più equilibrati

Tuttavia, la lezione appresa e le condizioni di contorno tenderanno ad

influenzare la strutturazione dei deal, in termini di size, tenor e coerenza dei

risk mitigant

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2. Struttura ed

articolazione delle fonti

finanziarie

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9

La struttura contrattuale: ATI verticale e flusso dei pagamenti

Finanziare nuovi progetti: strumenti e risorse

CDP S.p.A.

Banche

e

sistema

finanziario

Progetto

Decreto

Anti-crisi

Garanzie

Finanziarie

Smobilizzo

dei crediti

vs. la PA

Estensione

delle

competenze

FRIS

FGOP

DL 29 novembre 2008,

n. 185, art. 22

Accordo

SACE-ABI

19.10.09

Global

Loans

Individual

Loans

Intermediated

Loans

Equity

investor

Operatori

industriali

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10

L’espressione bancabilità (bankability) indica – in relazione ad una specifica iniziativa

economica – il riscontro di quelle caratteristiche di (a) convenienza economica e (b)

sostenibilità finanziaria che evidenziano un rapporto rischio/rendimento astrattamente

accettabile per i soggetti finanziatori e coerente con i parametri pro tempore correnti.

Per determinare la bancabilità di un progetto, stanti le peculiari caratteristiche della tecnica

della finanza di progetto, è necessario lo svolgimento di una serie di attività che partendo

dall’analisi e allocazione dei rischi fino alla costituzione delle garanzie (dirette ed indirette),

abbracciano la strutturazione finanziaria e la definizione dei contratti commerciali tra i

soggetti che partecipano al progetto. L’insieme di tali attività consente di determinare un

quadro di stabilità e coesione nell’ambito del quale i fondamentali economici dell’iniziativa e

la sua struttura finanziaria possono esprimere valori di equilibrio in una prospettiva di lungo

periodo.

La sostenibilità finanziaria rappresenta uno degli elementi considerati da parte del settore

finanziario al fine di valutare l’adeguatezza della struttura finanziaria complessiva di

un’iniziativa economica e/o di uno specifico progetto nella prospettiva del reperimento di fonti

di debito a sostegno degli investimenti. In tale accezione la sostenibilità finanziaria

costituisce uno degli elementi della bancabilità ed esprime l’attitudine di un progetto ad

essere finanziato secondo una determinata struttura finanziaria ed in funzione di una data

allocazione dei rischi.

I principali indicatori di sintesi utilizzati per misurare la sostenibilità finanziaria sono

rappresentati dal Debt Service Cover Ratio (DSCR) e dal Loan Life Cover Ratio (LLCR).

La bancabilità

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Analisi ed allocazione dei rischi

Rischi

Allocazione

Quantificazione

Revisione

struttura

finanziaria

Proiezione

dei flussi di

cassa aMLT

identificazione

Norme e contratti

Assicurazioni

Garanzie

Regole di esperienza

Benchmarks

Due diligence e relazioni peritali

Legerage / tenor

Documentazione

covenants

Base case

Sensitivities

Non una semplice

matrice

Ma una delicata

combinazione di

elementi quantitativi

(leverage, base case,

analisi di sensitività)

e qualititaivi

(normativa, contratti,

tipologia di asset) Ratio

soddisfacenti

SI

NO

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12

Costruzione

Matrice Rischi

Analisi dei

fondamentali

del progetto

Ipotesi di

allocazione

dei rischi

Analisi di

sensitività

Flussi di

cassa attesi

(caso base)

IRR - ROEVolume massimo

debito sostenibile

Rapporto di leveraged

(Debt/Equity)

Mezzi propri

necessari

Rapporto di

copertura servizio del

debito (DSCR)

Matrice dei

Rischi

Compendio analitico dei diversi rischi dell’iniziativa economica, con

ponderazione del relativo impatto (magnitudo/probabilità) e criteri di allocazione

in capo ai diversi attori del progetto (controparti pubbliche, commerciali,

finanziarie ed assicurative)

Determinazione della leva finanziaria e sostenibilità del debito

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13

(a) Tendenza alla riduzione della durata media del

debito (finalizzata a contenere il cost of funding)

Ø Profili di rimborso balloon e mini-perm

Ø Gestione del rischio di rifinanziamento

(b) Riduzione della leva finanziaria

Ø Riflessi sulle attese di rendimento degli

sponsor

Ø Esigenze addizionali di capitale

eventualmente assorbibili da parte di

operatori di private equity e fondi

specializzati nel finanziamento delle

infrastrutture

(c) Meccanismi di cash sweep

(d) Negoziazione dei ratio finanziari (DSCR) e ruolo

delle riserve di cassa

Strumenti contrattuali e forme di mitigazione del rischio

Forme di mitigazione del rischio

Ridurre la durata media del debito

Riduzione leva finanziaria

Cash sweep

Sponsor support

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14

Stabilità dei cash flow e richieste dei finanziatori

• Annual Debt Service Cover Ratio (ADSCR)

• Loan Life Cover Ratio (LLCR)

• Project Life Cover Ratio (PLCR)

• Debt/Equity Ratios

• Coda adeguata del periodo di incentivazione (nel caso di tariffe incentivanti)

• Analisi di sensitività e stress tests

• Disegno del profili di rimborso (sculpted, miniperm, balloon, bullet, cash sweep

adjustment)

• Ruolo delle riserve (Debt Service Reserve Account; Maintanance Reserve

Account…)

Strumenti contrattuali e forme di mitigazione del rischio

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15

Struttura tipica (con SPV)

Soci

SPVBANCA Finanziamento

Servizio del debito

Contratto di capitalizzazione

EPC

Contractor

O&M

Operator

GSE

Conto Energia

Contratto O&MContratto EPC

Contratto di finanziamento

Atti di garanzia

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3. Il Contratto di

finanziamento

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17

Il contratto di finanziamento: caratteristiche di struttura

CO NTENUTI E STRUTTURA

Comparizione

Premesse

Interpretazione e definizioni

Descrizione delle linee di credito

Clausola di scopo

Condizioni sospensive e modalità di utilizzo

Rimborso (anche anticipato, volontario, obbligatorio)

Tasso, periodi di interessi e pagamenti

Dichiarazioni e garanzie (representation & warranties)

Impegni (covenant)

Eventi rilevanti (event of default)

Rimedi

Set di pattuizioni tendenzialmente usuale quanto

a:

Condizioni sospensive (conditions

precedent);

dichiarazioni e garanzie (representation &

warranties);

forme accessorie di tutela del credito

(covenants);

tutte in ogni caso rilevanti (in caso di

violazione) al fine dell’azionabilità dei

rimedi contrattuali (revoca, recesso,

risoluzione);

Clausola di scopo (purpose) e vincolo di

destinazione in connessione con gli utilizzi delle

somme mutuate;

“Cascata dei pagamenti”;

Profilo di rimborso della sorte capitale (e

pagamento interessi) disegnato sulle specifiche

economie del progetto e sul profilo di generazione

dei cash flow;

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18

Il contratto di finanziamento : i soggetti finanziatori

Organizzazione del finanziamento

Fase 1. Mandato di Arranging: incarico conferito in

favore di uno o più finanziatori, da parte dello Sponsor, a

strutturare e gestire il finanziamento.

Obbligazione di mezzo e non di risultato (ossia con

assenza di impegno finanziario).

Eccezioni: mandato con garanzia di underwriting, ossia

di sottoscrizione a fermo del finanziamento.

Fase 2. Attività di sindacazione: compartecipazione

al finanziamento di più finanziatori, pro quota e senza

vincolo di solidarietà.

Fase 3. Incarico alla Banca Agente: mandato, con

rappresentanza, conferito dai Lenders, finalizzato al

compimento di tutte le azioni di gestione del

finanziamento.

Ruolo della Banca Agente:

gestisce il flusso dei fondi erogati dai

Lenders alla SPV e riceve i pagamenti dalla

SPV e li distribuisce ai Lenders pro-quota

riceve ogni comunicazione dalla SPV (incluse

le richieste di utilizzo) e trasmette alla SPV

ogni comunicazione per conto dei Lenders

raccoglie e verifica il soddisfacimento delle

conditions precedent previste nel Contratto di

Finanziamento

esercita tutti i diritti e facoltà spettanti ai

Lenders ai sensi del Contratto di

Finanziamento (a seconda dei casi,

autonomamente, o su conforme istruzione di

una maggioranza dei Lenders).

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19

Il contratto di finanziamento: le linee di credito

Strutturazione del finanziamento in

più linee di credito

Linea Base

Linea Iva

Linea Stand-by (eventuale)

Scopo delle Linee di Credito:

Linea Base: destinata a finanziare i costi di progetto

previsti nel budget iniziale.

Si noti che nelle strutture multi-borrower (o multi-impianto)

la Linea Base può essere articolata in più distinte facilities.

Esempio: Linea Base A destinata a finanziare l’Impianto A o

il Borrower A, Linea Base B destinata a finanziare l’Impianto

B o il Borrower B.

Linea IVA: destinata al finanziamento dei costi per

l’imposta sul valore aggiunto.

Si noti che di norma la Linea Iva ha un termine di scadenza

più breve, legato alla possibilità di ottenere il rimborso

dell’IVA pagata all’EPC ovvero di portare questa in

compensazione rispetto all’IVA da versare all’AE durante la

fase operativa del Progetto.

Linea Stand-by (eventuale): destinata al finanziamento

degli extra costi di costruzione, non previsti nel budget

iniziale.

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20

Il contratto di finanziamento: condizioni sospensive

Condizioni sospensive

Alla stipula (extra contrattuali)

Alla prima erogazione

A ciascuna erogazione successiva alla

prima

Permessi

Assicurazioni

Sufficienza dei fondi (“chiusura” della struttura finanziaria)

Studi di fattibilità, relazioni peritali (due diligence report),

ecc.

In operazioni “sindacate”, competenza in merito alla

verifica dell’avveramento delle condizioni sospensive

riservato a:

Ciascuna banca individualmente (inusuale)

Banche di maggioranza

Banca Agente (usuale)

profili di responsabilità

assenza di diritti di veto individuali sulle CP’s

long stop date?

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21

Il contratto di finanziamento: il rimborso

Le differenti forme di rimborso del

finanziamento

Ordinario: in rate di ammortamento

(normalmente semestrali) ovvero,

comunemente per la Linea IVA, bullet

alla scadenza.

Anticipato facoltativo: per decisione

del Borrower.

Anticipato obbligatorio: per un

obbligo specifico previsto dal Contratto

di Finanziamento.

Rimborso Anticipato Facoltativo

Presupposti temporali:

in coincidenza con una Data di Pagamento Interessi (per

evitare l’addebito di breakage costs),

decorsi 18 mesi e un giorno dalla data di stipula (per

ragioni fiscali legate all’imposta sostitutiva ex Art. 15 e ss.

DPR 601/1973) (sempre meno frequente nella prassi per

effetto dei più recenti orientamenti in tema di estinzione

anticipata del mutuo) (*)

Oneri:

addebito dei breakage costs (in caso di non

coincidenza temporale con una Data di Pagemento

Interessi), intesi come la perdita eventualmente subita

da ciascun Lender in relazione al mancato

percepimento dell’interesse dovuto dal Borrower,

qualora non compensato dal reimpiego dei fondi ricevuti

in anticipo.

(*) vedasi, inter alia, Circolare Agenzia Territorio n. 6/T del 14 giugno

2007.

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22

Il contratto di finanziamento: il rimborso (segue da slide

precedente)

Le differenti forme di rimborso del

finanziamento

Ordinario: in rate di ammortamento

(normalmente semestrali) ovvero,

comunemente per la Linea IVA, bullet

alla scadenza.

Anticipato facoltativo: per decisione

del Borrower.

Anticipato obbligatorio: per un

obbligo specifico previsto dal Contratto

di Finanziamento

Rimborso Anticipato Facolativo

Ulteriori condizioni:

Importo oggetto di rimborso non inferiore a un determinato

ammontare (e.g. € 100.000,00) e, se superiore, per multipli

di tale ammontare

Imputazione degli importi oggetto di rimborso alla

riduzione delle rate di rimborso della relativa linea di credito

in ordine inverso di scadenza (partendo cioè dalla rata più

lontana nel tempo) o, alternativamente, alla riduzione pro-

quota di tutte le rate di rimborso non ancora scadute

Ulteriori Oneri: non riutilizzabilità degli importi rimborsati

anticipatamente

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23

Il contratto di finanziamento: il rimborso (segue da slide

precedente)

Le differenti forme di rimborso del

finanziamento

Ordinario: in rate di ammortamento

(normalmente semestrali) ovvero,

comunemente per la Linea IVA, bullet

alla scadenza.

Anticipato facoltativo: per decisione

del Borrower.

Anticipato obbligatorio: per un

obbligo specifico previsto dal Contratto

di Finanziamento

Rimborso Anticipato Obbligatorio

Presupposti:

Incasso di indennizzi a qualsiasi titolo in relazione al

Progetto (e.g. sequestro / confisca di tutto o parte del

Progetto, annullamento / revoca di permessi, limitazione di

diritti reali) o a valere sui contratti di progetto (inclusi quelli

incassati a seguito di escussione di una garanzia di

progetto)

Incasso di indennizzi assicurativi (ad eccezione di

indennizzi da responsabilità civile pagati a terzi o da

interruzione di attività e perdita di incasso)

Incasso di somme in dipendenza di una cessione di

assets di proprietà del Borrower

Diminuzione del valore dei parametri finanziari

(solitamente l’LLCR) al di sotto una determinata soglia che

però non sia tale da configurare un event of default (il cd.

cash sweep mechanism)

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24

Il contratto di finanziamento: la cancellazione

Le differenti forme di cancellazione

Facoltativa: rinuncia, integrale o

parziale, di una o più linee di credito,

per decisione del Borrower.

Automatica (generale): relativamente

alle somme messe a disposizione e

non utilizzate allo spirare dell’ultimo

giorno del relativo periodo di

disponibilità.

Automatica (eventuale): in

dipendenza del verificarsi di

determinati eventi.

Cancellazione Facoltativa

Condizioni:

Preavviso, penali (non sempre previste);

Evidenza alla banca agente di disporre di fondi sufficienti

per completare il Progetto (fondamentale in un

finanziamento secondo la tecnica del project finance).

Cancellazione Automatica (eventuale)

Di frequente utilizzo nell’ambito dei finanziamenti per la

realizzazione di impianti fotovoltaici al fine di assicurare il

ripristino dei parametri finanziari nelle ipotesi di mancato

ottenimento di una determinata tariffa.

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25

Il contratto di finanziamento: il tasso di interesse

Composizione del tasso di

interesse sugli utilizzi

Tasso di Riferimento + Margine

Tipologie di tassi di riferimento

A tasso variabile: nella prassi,

l’EURIBOR per depositi in Euro, di

durata pari a quella del relativo

Periodo di Interessi, quotato sui circuiti

internazionali di comunicazione

finanziaria.

A tasso fisso (poco frequente)

Margine

Determinato sulla base della capacità

creditizia del borrower. Può subire

variazioni sia durante le fasi dello

sviluppo del progetto (più alto durante

la costruzione), sia in relazione

all’andamento dei parametri finanziari.

Periodo di Interessi

Trattasi del periodo temporale lungo l’arco del quale sono

computati gli interessi sugli utilizzi del finanziamento.

Durata di ciascun Periodo di Interesse

Nella prassi, pari a 3 o a 6 mesi

Scadenze per il pagamento degli interessi

Sono fissate alla fine di ciascun Periodo di Interesse.

Interessi di mora

Decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna

intimazione né costituzione in mora, per ciascun giorno di

ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza originaria ad

un tasso maggiorato (di norma dell’1% o del 2%) rispetto al

tasso di interesse a valere sugli utilizzi.

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Il contratto di finanziamento: dichiarazioni e garanzie

complementari

Dichiarazioni e garanzie

Contenuti

Scopo

Definizione del perimetro

Momento della dichiarazione

legittimità, validità ed efficacia dei contratti di progetto

ottenimento (e sussistenza) dei permessi

assenza di contenzioso pendente (o minacciato)

assenza di gravami (o diritti di terzi) sui siti ove è destinato

ad essere realizzato il progetto

sussistenza delle rilevanti polizze assicurative

compatibilità ambientale

Green procurement

Requisiti specifici richiesti da agenzie multilaterali

(es. finanza BEI)

profili di environmental liability

Ripetizione (su base specifica vs. “evergreen”)

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Il contratto di finanziamento: covenant complementari

Covenant

Contenuti

Scopo

Definizione del perimetro

Tempistica

Modifiche alla progettazione/esecuzione subordinate al

consenso delle banche

Gradimento/Controllo delle banche sul contenuto (e

l’esecuzione) dei contratti di progetto

controllo sulle modifiche contrattuali

“facoltà riservate”

Monitoraggio (e controllo) sugli investimenti

Limitazione alla capacità di indebitamento

No asset disposals

Negative pledge

Parametri finanziari (financial ratios) specifici

Impegni di informativa

Impegni a rispettare la cascata dei pagamenti e i vincoli

alle distribuzioni

Impegni legati alla conclusione delle Convenzioni con il

GSE (relativo a progetti FV)

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28

Il contratto di finanziamento: parametri finanziari

Financial ratio

DSCR

LLCR

ICR

In caso di multiasset: definizione del

perimetro

Oltre agli usuali indicatori di redditività/solidità patrimoniale, sono usualmente

calcolati i cosiddetti Ratio Finanziari ovvero indicatori che mettono a confronto i

Cash Flow con il servizio del debito. In particolare questi ratios si dividono in:

DSCR (Debt Service Cover Ratio) = rapporto periodo per periodo tra il cash

flow disponibile per il servizio del debito ed il servizio del debito stesso;

LLCR (Loan Life Cover Ratio) = rapporto tra il valore attuale dei cash flow

futuri dal periodo in esame fino all’ultimo periodo di rimborso totale dei

finanziamenti ed il debito residuo nel periodo in esame.

ICR (Interest Cover Ratio) = con riferimento ad un periodo di calcolo, il

rapporto tra (a) il reddito di gestione netto; e (b) gli interessi netti

Misurati sulla base dei discounted cash flow ovvero del net present value

(“NPV”)

Ricorso al parametro del NPV per il calcolo del Loan Life Cover Ratio

(“LLCR”) e del Project Life Cover Ratio (“PLCR”)

Valori dipendenti dall’effettivo profilo di rischio del progetto come risultante

dal processo (iterativo) di dimensionamento del debito a fronte di un quadro

di allocazione dei rischi coerente con i correnti parametri di bancabilità.

In ogni caso:

LLCR > 1 per consentire il rimborso (capitale e interessi) secondo

le scadenze contrattuali

PLCR > 1 per consentire il rimborso (capitale e interessi) entro la

vita utile del progetto

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29

Il contrato di finanziamento: event of default

Event of Default

Definizione

Scopo

Descrizione del perimetro di rilevanza

Cure period, threshold, materiality

Long stop date per il completamento del progetto

Violazione delle “dichiarazioni e garanzie”

(Representation & Warranties)

Violazione degli “obblighi accessori” (Covenants)

[mancato ottenimento], revoca, decadenza dei

permessi

Rischi “politici” (espropriazione, nazionalizzazione,

ecc. del Progetto)

inadeguatezza della copertura assicurativa e/o

costi di ripristino/sostituzione con altri prodotti

assicurativi non compatibili con le economie del

Progetto

Modifiche sopravvenute alla legge sulla tariffa

incentivante (relativo a progetti FV)

Inadempimento Convenzioni GSE (progetti FV)

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4. I rimedi

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31

I rimedi

I rimedi

Recesso

Decadenza dal beneficio del

termine

Risoluzione per inadempimento

imputabile

Condizione risolutiva

Escussione delle garanzie

art. 1373 (Recesso unilaterale)

art. 1186 (Decadenza dal termine)

art. 1456 (Clausola risolutiva espressa)

art. 1353 (Contratto condizionale)

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5. Forma del contratto e

recenti orientamenti in

tema di nullità

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33

Forma del contratto e recenti orientamenti in tema di nullità

Contratti bancari e requisiti di forma

Art. 117 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come

modificato dall’Art. 4 D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141

(TUB)

Conseguenze

Orientamenti e disciplina di vigilanza in materia di

trasparenza

Informativa pre-contrattuale e documento di sintesi

Forma scritta a pena di nullità

Nullità che opera solo a

vantaggio del cliente, rilevabile

d’ufficio dal giudice, ai sensi

dell’art. 127, comma secondo

TUB

Titolo VI, Capo I, del TUB e

Provvedimento Banca d’Italia

del 29 luglio 2009

Gli strumenti di pubblicità pre-

contrattuale (i.e. diritti del cliente,

foglio informativo, copia dello

schema di contratto, documento

di sintesi) non sono obbligatori in

relazione ai contratti che

costituiscono oggetto di

contrattazione con il cliente

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34

6. Il rifinanziamento

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35

Il Rifinanziamento

Finalità

Art. 120-quater del TUB (Surrogazione nei

contratti di finanziamento – portabilità)

Conseguenze

Consentire al borrower di ristrutturare il

debito esistente contraendo nuovo

indebitamento che presenti caratteristiche

più favorevoli e che permetta di rimborsare

anticipatamente quello esistente

L’esercizio da parte del debitore della

facoltà di surrogazione di cui all’art. 1202

c.c. non è precluso dalla non esigibilità del

credito o dalla pattuizione di un termine a

favore del creditore

Il Borrower potrà, a prescindere da ogni

diversa pattuizione concordata con i

Lenders, rimborsare anticipatamente il

debito contratto utilizzando, secondo lo

schema e nel rispetto dei requisiti di cui

all’art. 1202 c.c., le somme ricevute a

mutuo da altro creditore, surrogando

quest’ultimo nei diritti del primo creditore

(nonché in tutte le garanzie, personali e

reali, accessorie al credito, per le quali è

previsto uno specifico diritto di

subentro ai sensi del comma 2 dell’art.

102-quater TUB).

Condizioni per la surrogazione volontaria ex art. 1202 c.c.

1. Data certa del mutuo e della quietanza;

2. Indicazione della specifica destinazione delle somme

mutuate nell’atto di mutuo;

3. Dichiarazione del debitore circa la provenienza della

somma impiegata nel pagamento da specificarsi nell’atto

di quietanza.

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36

Il Rifinanziamento (continua da slide precedente)

Effetti indesiderati per i Lenders

Nullità di patti idonei a impedire o a

rendere più oneroso l’esercizio della

surrogazione – Criticità

Conseguenze sotto il profilo fallimentare

Ci si pone il dubbio se anche le clausole che

prevedono il differimento del rilascio delle garanzie

che assistono i Lenders in considerazione del rischio

revocatoria (i.e. ultrattività delle garanzie) siano

censurabili sotto tale profilo.

E’ in corso da tempo un dibattito, a livello

giurisprudenziale, circa l’applicabilità dell’art. 65 l. fall.

ai pagamenti effettuati volontariamente dal debitore

in forza di una clausola contrattuale, anteriormente al

termine contrattualmente fissato.

Se è pur vero, da un lato, che:

il creditore rimborsato anticipatamente si vedrebbe

esposto al rischio di declaratoria di inefficacia del

pagamento ove il fallimento intervenisse nei 2 anni

dal pagamento e comunque entro il termine di

scadenza originariamente pattuita;

È anche vero, dall’altro, che:

l’art. 65 l. fall. non dovrebbe trovare applicazione

allorquando il rimborso sia stato effettuato ed il

creditore non sia stato nella condizione di rifiutarlo in

ottemperanza a un obbligo di legge come quello

previsto dall’art. 120-quater del TUB in esame.

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37

Il Rifinanziamento (continua da slide precedente)

Effetti indesiderati per i Lenders

Effetti (paradossali) sulle garanzie anche

alla luce di una declaratoria di inefficacia

ex art. 65 l. fall.

Linee interpretative

Tesi estrema

Cass. 22.04.1998 n. 4708

Tesi intermedia

Cass. 18.01.1991 n. 495 e Trib. Verbania

13.08.1999

Potenziale rimedio, passibile tuttavia di

abusi – Rifiuto del pagamento ex art.

1206 c.c.

La declaratoria di inefficacia ex art. 65 l. fall. farebbe

sorgere a carico del creditore rimborsato l’obbligo di

restituire la somma ricevuta ai sensi dell’art. 1202 c.c.

senza che possa avere la possibilità di insinuarsi al

passivo in via privilegiata, essendo le garanzie state

trasferite in capo al creditore surrogato.

I pagamenti garantiti da pegno o ipoteca sarebbero

irrevocabili per il fatto che in tal maniera si

trasformerebbe un credito privilegiato in chirografario

producendosi un effetto ulteriore alla revoca tesa a

tutelare la par condicio creditorum.

La revocabilità del credito assistito da garanzia viene

limitata ai casi in cui la curatela dimostri il danno alla

massa dei creditori, a tutela della par condicio

creditorum.

Il creditore potrebbe rifiutare il pagamento del debitore

invocando il rischio revocatoria (ex art. 65) come

motivo legittimo ai sensi dell’articolo 1206 c.c. (Mora

del Creditore)

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7. Il sistema delle garanzie

reali nel project

financing: il security

package

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39

Nelle forme di finanziamento ordinario i soggetti finanziatori subordinano la concessione e l’erogazione del

credito alla acquisizione di adeguate garanzie su determinati cespiti o classi di beni aziendali. La finalità è

quella di potervi esercitare rivalsa delle proprie ragioni di credito nell’ipotesi in cui il soggetto debitore si

rivelasse inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento.

L’impianto logico sopra descritto riflette la natura “aggressiva” o “offensiva” delle garanzie, intesa quale

facoltà di disporre del bene oggetto delle garanzie medesime in talune circostanze patologiche del rapporto

creditizio.

L’effettività della tutela che tale impostazione logica implica si fonda su taluni essenziali presupposti,

segnatamente:

(a) la libera circolazione del bene oggetto della garanzia;

(b) una pronta ed agevole determinazione o determinabilità del valore del bene concesso in garanzia;

(c) la possibilità per il creditore garantito dai beni di esercitare i propri diritti

indipendentemente dai diritti di terzi o da caratteristiche particolari dei beni oggetto della garanzia o

della loro destinazione,

Tali presupposti, possono ovviamente ben essere riscontrabili in relazione ad una garanzia costituita

nell’ambito di una operazione di project financing (ad esempio nel caso di pegno costituito su somme di

denaro). Tuttavia la peculiarità dei settori industriali di talune operazioni o il contesto normativo e

regolamentare in cui esse sono sviluppate spesso allontana la posizione del creditore garantito da quella

tradizionalmente riscontrabile nelle operazioni di corporate finance o di asset finance.

In relazione a quanto precede, nelle operazioni di finanza di progetto sembra potersi attribuire (anche con

riferimento alle forme tipiche) una funzione latamente “difensiva” delle garanzie, complementare pertanto a

quella abitualmente riconosciuta a tali negozi giuridici nella prospettiva tradizionale, e tesa a tutelare la

stabilità del progetto e a difenderne i beni da potenziali aggressioni da parte di soggetti terzi.

Il sistema delle garanzie reali nel project financing

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40

Secondo la prevalente prassi di mercato, il finanziamento degli investimenti nel settore della

produzione di energia da radiazione solare secondo schemi di finanza di progetto è usualmente

assistito dalle seguenti principali forme tipiche di garanzia:

Pegno sulle partecipazioni (azioni o quote) rappresentanti il capitale sociale della società

finanziata (usualmente costituita quale società di scopo o special purpose vehicle “SPV”);

Ipoteca sul fondo sul quale sarà realizzato il progetto ovvero, ove del caso, sul diritto di

superficie costituito dal proprietario del fondo in favore della SPV;

Privilegio speciale ex art. 46 del d.lgs. 385/1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia);

Pegno/cessione in garanzia di crediti vantati verso controparti private in dipendenza dei

principali contratti di progetto;

Cessione in garanzia dei proventi derivanti dal Conto Energia;

Cessione in garanzia dei crediti IVA;

Pegno sul saldo dei conti di progetto;

Appendice di vincolo e/o cessione in garanzia dei crediti inserita nelle polizze assicurative

Il sistema delle garanzie reali nel project financing: forme

tipiche di garanzia

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41

Il Contratto di Capitalizzazione

Definizione

Il Contratto di Capitalizzazione è il contratto

mediante il quale gli Sponsor assumono l’obbligo di

versare alla SPV i mezzi propri richiesti nel modello

del Progetto.

Nozione di “mezzi propri” (o equity)

Di norma non coincidente con il solo capitale sociale

della SPV, bensì idonea a ricomprendere, altresì, le

riserve di capitale e il versamento dei finanziamenti

soci (subordinati alle ragioni creditorie dei Lenders).

Finalità degli impegni di

conferimento degli Sponsor

Conferimento Equity up-front per la

copertura di parte dei Costi di Progetto

Copertura eventuale degli extra costi

di progetto (normalmente limitata a un

importo massimo)

Risk mitigation (e.g. nelle operazioni

di finanziamento di progetti FV, si

prevede un obbligo di contribuzione ai

fini del ripristino dei parametri finanziari

in caso di mancato riconoscimento

della tariffa incentivante ovvero in caso

riconoscimento di una tariffa

incentivante di ammontare inferiore

rispetto a quella attesa)

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8. Profili fiscali (cenni)

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43

Cenni sui profili fiscali: imposta sostitutiva sui finanziamenti

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI

Art. 15 e ss. DPR 601/1973

I contratti di finanziamento bancario a medio e

lungo termine (i.e. di durata eccedente i 18

mesi) e le relative garanzie sono soggetti ad

imposta sostitutiva pari allo 0,25 %

dell’ammontare complessivo dei finanziamenti

L’imposta è a carico della Banca (cfr. art. 17,

comma primo), ma la le disposizioni normative

non ne impediscono la rivalsa. Nella prassi

l’imposta viene “traslata”, in forza di specifica

previsione contrattuale, sul soggetto finanziato,

cui viene addebitata in occasione

dell’erogazione del finanziamento

RAPPORTO TRA FINANZIAMENTO ED ATTI

SUCCESSIVI INERENTI

L’imposta sostitutiva “copre” tutte le garanzie (e

gli atti) funzionali al finanziamento, anche non

contestuali e successivi alla sottoscrizione del

contratto

Ambito applicativo

Soggettivo:

-Banche italiane, filiali italiane di banche estere;

banche comunitarie con sede stabile in Italia

-Il regime non trova applicazione laddove il soggetto

erogante non sia un organismo di natura bancaria

Territoriale:

Il contratto deve essere perfezionato in Italia.

L’agevolazione non opera se la documentazione è

perfezionata all’estero, applicandosi in tal caso, le

imposte estere e l’imposta di registro ove la

documentazione contempli la concessione di

garanzie in Italia (cfr. ABI, circolare 40/96)

Oggettivo:

Contratti di finanziamento che abbiano durata

minima formale di 18 mesi. Non rileverebbe la

durata effettiva (Cfr. Agenzia del territorio, 3/T/2001.

L’agevolazione è esclusa se non è stato assunto

alcun impegno in relazione alla durata.

Non decade, invece, in caso di estinzione anticipata.

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Clausole contrattuali e decadenza dell’agevolazione

Clausole contrattuali

La clausola che consente alla Banca la facoltà di

recesso ad nutum è incompatibile con lo speciale

regime agevolativo

Il recesso della banca in caso di c.d. “event of

default” non determina la decadenza

dell’agevolazione

La restituzione anticipata del finanziamento, anche

se non previsto nel contratto, non determina la

decadenza dell’agevolazione

Cfr. Risoluzione Agenzia del

Territorio 2/T/2003

Cfr. Circolare Agenzia del Territorio

8/T/2002; Risoluzione 1/T/2003

Cfr. ABI, Circolare 3/2007;

Agenzia del Territorio Circolare

6/T/2007; Assonime, Circolare

36/2007

Il Concetto di “finanziamento”

Per “finanziamento” deve intendersi qualsiasi

provvista finanziaria (indipendentemente dalla

circostanza che sia stata erogata in forma di mutuo)

restituibile contrattualmente oltre 18 mesi

Non si ha “finanziamento” quando il

soggetto accreditato non vede ampliata la

propria liquidità ma ottiene soltanto una

dilazione nell’adempiemento del suo

debito (consolidamento/rescheduling).

(Cfr. Cassazione 4611/2002; C.M.

240/T/1999; CM 12/T/2002

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Il problema del rifinanziamento delle operazioni a BT

Bridge to long term financing

Un recente orientamento ritiene non agevolabile il

finanziamento a ML Termine stipulato per estinguere

il precedente finanziamento a BT (bridge), in quanto

consistente, di fatto, nel ri-scadenziamento delle

obbligazioni che il soggetto finanziato ha già in

essere

Fattispecie esaminata in relazione ad operazioni di

acquisizione di azianda (M&A), con la stipula di un

finanziamento bridge (finanziamento ponte a breve

termine), successivamente sostituito da un

finanziamento a medio/lungo termine, assistito da

garanzie reali

Quid per le operazioni di project financing (bridge to

project)?

Cfr. CTR Lombardia, Sentenza

119 del 5 novembre 2009

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Avv. Marco Cerritelli, LLM

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