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Il regime dei dividendi

PERCORSI FISCALI

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Le novità in sintesi• nuove fattispecie:

- assimilazione alle azioni- assimilazione ai dividendi

• nuovo regime impositivo- persone fisiche- imprese individuali- soggetti IRES- enti non commerciali- soggetti non residenti

• effetti sul regime delle ritenute

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Norme di riferimento

• nuove fattispecie - art. 44 Tuir

• nuovo regime impositivo: – persone fisiche - art. 47 e art. 18 Tuir – imprese individuali - art. 59 Tuir – soggetti IRES - art. 89 T.U.I.R.– enti non commerciali - norma transitoria– soggetti non residenti - art. 23 Tuir

• nuove regole per le ritenute - artt. 27, 27 bis e 27 ter del DPR n. 600 del 1973

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Un approccio operativo

• le banche - oltre che emittenti - sono anche intermediarie

• la soluzione dei problemi operativi diventa fondamentale per i profili di responsabilità connessi al ruolo di sostituto d’imposta

• l’attenzione si focalizza pertanto su aspetti connessi alle ritenute e agli altri adempimenti

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Problemi esaminati• Collocazione di determinate fattispecie nell’ambito degli

strumenti produttivi di utili (partecipazioni in senso proprio e titoli e strumenti assimilati alle azioni)

• Assimilazione ai dividendi della remunerazione dei finanziamenti eccedenti (thin capitalization)

• Trattamento di talune operazioni societarie (ripartizioni di riserve, recessi)

• Trattamento degli utili in capo a determinate categorie di investitori (società semplici, enti non commerciali)

• Modalità impositive per determinate tipologie (utili in natura, utili di fonte estera)

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Problemi risolti

L’Agenzia delle entrate ha risolto i principali dubbi interpretativi con la circolare n. 26/E del 16 giugno 2004

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Le fattispecie:utili da partecipazioni in senso proprio

Art. 44 - lett. e): gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di

società ed enti soggetti all’IRES, salvo il disposto della lett. d) del comma 2 dell’art. 53; ...

I chiarimenti della circolare:

• la diversa formulazione non ha carattere innovativo, ma interpretativo

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Le fattispecie:nuovi strumenti finanziari

I nuovi strumenti finanziari introdotti dalla riforma del diritto societario:

• non producono utili “in senso proprio”

• possono però produrre proventi che condividono lo stesso regime degli utili, se lo strumento è assimilato ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a) e b)

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Le fattispecie: strumenti finanziari “assimilati”

art. 44, comma 2, lett. a): a) ... i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è

costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (…)

I chiarimenti della circolare: la disposizione:1. va letta in parallelo con art. 109, comma 9, lett. a2. è riferita a strumenti “cartolarizzati” 3. è riferita a strumenti produttivi di redditi di capitale ai

sensi dell’art. 444. non riguarda obbligazioni e titoli irredimibili delle banche

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Le fattispecie: partecipazioni e strumenti finanziari “assimilati” (esteri)

art. 44, comma 2, lett. b): le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti (…) si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di srl nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente

indeducibile ...

I chiarimenti della circolare - L’assimilazione alle azioni degli strumenti finanziari esteri prevede la coesistenza di due requisiti:

1.che si tratti di partecipazione al capitale o patrimonio2. che la remunerazione sia costituita “totalmente” dai

risultati economici della società emittente

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Le fattispecie non assimilate

La nuova categoria dei titoli e strumenti “assimilati” alle azioni comporta la fuoriuscita di talune tipologie dalle

“vecchie” categorie:

• obbligazioni e titoli similari

• titoli atipici

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Remunerazione dei finanziamenti

eccedenti Art. 44, comma 1, lett. e): ... è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98

direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.

I chiarimenti della circolare: 1. momento in cui “scatta” equiparazione ad utili2. criteri di applicazione delle ritenute/tassazione in

dichiarazione3. parti “correlate” e regime delle partecipazioni

qualificate4. coordinamento con la direttiva madre-figlia

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Operazioni societarie: distribuzione di utili e di riserve di utili

art. 47, comma 1, secondo periodo: “Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente

distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata

in sospensione di imposta”

I chiarimenti della circolare: 1. decorrenza della presunzione2. adempimenti della società emittente3. deroga in caso di “trasparenza”

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Operazioni societarie: ripartizione di riservePersone fisiche: art. 47, comma 5: “Non costituiscono utili le somme e i beni

ricevuti dai soci delle società soggette all’IRES a titolo di ripartizione di riserve (…); tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono

il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.” Soggetti IRES : art. 87, comma 6: “ Nei casi di cui all’art. 47, comma 5, alle

somme ed al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve ivi previste per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto

della partecipazione si applica quanto previsto nei precedenti commi ”.

I chiarimenti della circolare: Trattamento della somma (eventualmente) erogata in più

rispetto al costo della partecipazione

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Operazioni societarie: recesso, ecc.Persone fisiche: art. 47, comma 7: “Le somme o il valore normale dei beni ricevuti

dai soci in caso di recesso … delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o

quote annullate.”Soggetti IRES :

1. art. 87, comma 7: “Nei casi di cui all’art. 47, comma 7, l’esenzione di cui al presente articolo si applica, … alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all’art.

47, co. 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione”.2. art. 89, comma 2: “Gli utili distribuiti, … anche nei casi di cui all’art. 47,

comma 7, … non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi … per il 95% del loro ammontare.

I chiarimenti della circolare: 1. Trattamento della somma (eventualmente) erogata in più

rispetto al costo della partecipazione 2. Distinzione tra recesso tipico e altre forme

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Gli investitori: società semplici, enti non commerciali

I chiarimenti della circolare: 1. Partecipazione dei dividendi alla base

imponibile delle società semplici2. Ambito di applicazione della norma

transitoria per gli enti non commerciali e modalità di applicazione della ritenuta

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Utili in naturaart. 47, comma 3: “Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore

imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109”

art. 27/600, comma 2:“ ... i singoli soci ... sono tenuti a versare alle società ... l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta di cui al

comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente

alla data individuata dalla lett. a) del comma 2 dell’art. 109 ...”.

I chiarimenti della circolare:1. Effetti della mancata provvista2. Ruolo della società emittente nella definizione

del valore normale

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Utili esteri Art. 47, comma 4: “Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,

concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in paesi o territori a regime

fiscale privilegiato ... o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello ...”.

Art. 27/600 comma 4: “Sugli utili (esteri) corrisposti …a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni e agli associati dei

contratti ... non qualificate ...non relative all’impresa ... è operata una ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta .... La ritenuta operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti è a titolo d’acconto in

relazione a partecipazioni ...e ai contratti di cui alla lett. c) del comma 1 dell’articolo 67 ... non relative all’impresa .... La ritenuta

dei periodi precedenti è operata al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si

applicano le disposizioni di cui al comma 2.

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(segue) Utili esteri

I chiarimenti della circolare: (per le persone fisiche non imprese):

1. Utili su partecipazioni qualificate/non qualificate distribuiti da soggetti residenti in “paradisi fiscali”

2. Modalità di applicazione della ritenuta sul “netto frontiera

3. Valutazione degli utili in natura di fonte estera

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(segue) Utili esteri

I chiarimenti della circolare (in tema di esercizio dell’interpello al fine di usufruire dei regimi di tassazione parziale per utili provenienti da paradisi fiscali):

1. Possibilità di invocare l’esimente per i redditi prodotti dalle imprese estere diversi dagli utili

2. Necessità di dimostrare che i redditi esteri sono stati assoggettati a tassazione in un Paese a fiscalità ordinaria a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione

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