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IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

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IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72,

sono fatturate in regime di non imponibilità

«le cessioni, anche tramite commissionari, dei beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni

all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza

pagamento dell’imposta»

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MOTIVAZIONE STORICA E ATTUALE

La fattispecie venne prevista affinché gli esportatori non si trovassero in uno

stato “cronico” di credito IVA, un tempo compensabile solo verticalmente o

richiedibile a rimborso, ma con tempi di restituzione non brevi.

Attualmente, nonostante la possibilità di operare compensazioni

orizzontali e la contestuale riduzione dei tempi di rimborso, la fattispecie

viene comunque utilizzata per godere immediatamente del beneficio

finanziario.

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IL PRINCIPIO GENERALE

Poiché un esportatore emettendo fatture non imponibili e al contempo

ricevendo dai fornitori fatture con IVA esposta si verrebbe a trovare in uno

stato “cronico” di credito IVA, viene prevista la fattispecie di cui all’art. 8,

primo comma, lettera c) del DPR n. 633/72, grazie alla quale l’esportatore,

ricorrendone il presupposto soggettivo (STATUS), può formulare il suo intento

di richiedere ai fornitori l’applicazione dell’articolo sopra citato, nei limiti di

importo delle sue operazioni non imponibili effettuate nei dodici mesi precedenti

(PLAFOND)

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BENI E SERVIZI ACQUISTABILI

L’esportatore abituale può utilizzare il plafond disponibile per acquistare beni e

servizi in sospensione d’imposta.

Tutti i beni e servizi qualunque sia la loro destinazione, possono essere acquistati

o importati utilizzando il plafond disponibile.

Le uniche eccezioni sono costituite da:

- fabbricati e aree fabbricabili;

- beni e servizi con IVA oggettivamente indetraibile (art. 19bis 1 DPR 633/72).

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LO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE

Si acquisisce quando la percentuale derivante dal rapporto tra:

l’ammontare dei corrispettivi delle: cessioni all’esportazione + operazioni assimilate all’esportazione + servizi internazionali + operazioni intracomunitarie

______________________________________________________ > 10% volume d’affari, determinato a norma dell’art.20 del DPR n. 633/72, senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale

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LO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE

Il rispetto del requisito quantitativo visto nella slide precedente viene

calcolato facendo riferimento alle operazioni nell’anno precedente.

I contribuenti hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento,

in ciascun mese, quello delle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti,

purché sia rispettato il parametro.

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IL PLAFOND

É il limite per gli acquisti senza il pagamento dell’IVA ed è dato dalla somma delle seguenti operazioni non imponibili: - cessioni all’esportazione ex art. 8, primo comma lett. A) e B) - cessioni di beni e prestazione di servizi assimilate alle precedenti art.8bis - servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali art.9 - operazioni di cui agli artt. 71 e 72 che sono equiparate agli artt. 8, 8bis e 9 - cessioni intracomunitarie ex art. 41 DL 331/93 - prestazioni di servizi intracee. - operazioni di cui all’art. 58 comma 1 DL 331/93 - margini di cui al DL41/95 relativi a operazioni non imponibili che costituiscono

plafond

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IL PLAFOND CALCOLATO CON METODO FISSO O SOLARE

Il limite per gli acquisti senza il pagamento dell’IVA è dato dalla somma

delle operazioni non imponibili registrate nell’anno solare precedente.

Individuato questo valore, esso dovrà essere monitorato nei mesi, al fine

di verificare l’eventuale suo intero utilizzo durante l’anno in modo tale da

evitare di effettuare acquisti in eccesso rispetto al plafond (SPLAFONARE).

Qualora, invece, giunti alla fine dell’anno residuasse ancora del plafond non

utilizzato questo viene perso.

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IL PLAFOND CALCOLATO CON METODO MOBILE O DEI DODICI MESI PRECEDENTI

Il limite per gli acquisti senza il pagamento dell’IVA è dato dalla somma

delle operazioni non imponibili registrate nei dodici mesi precedenti.

Per determinare il plafond disponibile all’inizio di ogni mese occorre:

- calcolare le cessioni all’estero al netto delle cessioni del mese diventato

tredicesimo

- calcolare le utilizzazioni effettuate depurando da tale valore l’importo riferito

alle cessioni all’estero del tredicesimo, non più computabile fino a concorrenza

di tale importo

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VARIAZIONE DA PLAFOND FISSO A MOBILE E VICEVERSA

FISSO → MOBILE

Il plafond disponibile al 1°gennaio del nuovo anno sarà pari all’ammontare

delle operazioni rilevanti per la formazione del plafond registrate nell’anno

solare precedente.

MOBILE → FISSO

Il plafond disponibile al 1°gennaio del nuovo anno sarà pari al plafond

disponibile a tale data calcolato con il metodo mobile. Questo sarà il plafond

disponibile per l’intero anno.

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LO SPLAFONAMENTO

Può accedere che l’esportatore abituale effettui acquisti in sospensione

d’imposta in misura superiore rispetto a quello che era il plafond

effettivamente utilizzabile: in questi casi si parla di SPLAFONAMENTO,

ovvero di superamento del plafond.

Cosa accade in questa ipotesi?

Si hanno tre strade per regolarizzare.

- chiedere al fornitore di emettere una nota di variazione per la sola IVA;

- emettere autofattura per l’importo dell’IVA omessa, ed effettuare

ravvedimento operoso;

- emettere autofattura per l’importo dell’IVA omessa, ed inserirla nella

liquidazione periodica, oltre a interessi e sanzioni.

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ASPETTI OPERATIVI

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ESPORTATORE ABITUALE FORNITORE

1 Verifica il suo status di esportatore abituale

2 Verifica il suo plafond disponibile

3 Emette la dichiarazione d’intento Riceve la dichiarazione d’intento

4 Registra la dichiarazione d’intento Registra la dichiarazione d’intento e fa la comunicazione

all’Agenzia delle Entrate

5 Emette fattura

«operazione non imponibile art 8, comma 1, lett. c)»

6 Verifica la capienza del suo plafond

7 Compila l’apposito quadro della dichiarazione IVA

Fino all’11.02.2015:

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ASPETTI OPERATIVI

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ESPORTATORE ABITUALE FORNITORE

1 Verifica il suo status di esportatore abituale

2 Verifica il suo plafond disponibile

3 Emette la dichiarazione d’intento e fa la comunicazione

all’Agenzia delle Entrate

4 Registra la dichiarazione d’intento

5 Invia al fornitore la dichiarazione d’intento unitamente

alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate

Riceve dichiarazione d’intento e relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate

6 Riscontra telematicamente l’avvenuta presentazione all’

Agenzia delle Entrate

7 Emette fattura

«operazione non imponibile art 8, comma 1, lett. c)»

8 Verifica la capienza del suo plafond

9 Compila l’apposito quadro della dichiarazione IVA

(quadro VC)

Riepiloga nell’apposito quadro della dichiarazione IVA i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute (quadro VI)

Dal 12.02.2015:

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LA DICHIARAZIONE D’INTENTO

L’esportatore abituale per poter effettuare acquisti in sospensione d’imposta

deve emettere una dichiarazione d’intento, che:

- deve essere emessa in duplice copia

- deve essere numerata progressivamente per ogni anno solare

- deve essere consegnata o inviata al fornitore nazionale, prima che sia

effettuato il primo acquisto

- deve essere presentata in dogana per sospendere l’imposta sulle importazioni

- deve essere compilata su modello conforme a quello ministeriale approvato

con DM 16.12.1986

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LA DICHIARAZIONE D’INTENTO (segue)

La dichiarazione d’intento può essere emessa con riferimento:

- ad un singolo acquisto (unica alternativa per le importazioni)

- a tutti gli acquisti di beni e/o servizi presso un fornitore entro un determinato

valore

- a tutti gli acquisti di beni e/o servizi presso un fornitore in un certo periodo

di tempo

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ATTENZIONE Tale possibilità rimane valida per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare fino al 28.02.2017; dal 01.03.2017 tale possibilità non è più prevista dal nuovo modello di dichiarazione d’intento approvato con Provvedimento direttoriale del 02.12.2016.

Le dichiarazioni d’intento perdono sempre la loro validità al 31 dicembre dell’anno di emissione.

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LA DICHIARAZIONE D’INTENTO (segue)

Con la dichiarazione d’intento l’esportatore abituale:

- dichiara sotto la propria responsabilità di avere i requisiti per essere considerato

un esportatore abituale;

- rende noto al fornitore, la sua volontà di acquistare beni e servizi senza il

pagamento dell’IVA.

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LA DICHIARAZIONE D’INTENTO (segue)

Nel caso in cui l’esportatore abituale si renda conto che sta per esaurire il

plafond, deve inviare tempestivamente una comunicazione con la quale

revoca la dichiarazione d’intento precedentemente inviata.

Anche la revoca va compilata in duplice copia, e una volta ricevuta il fornitore

emetterà le successive fatture con l’applicazione dell’IVA

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ADEMPIMENTI DELL’ESPORTATORE ABITUALE

L’esportatore abituale deve:

• emettere la dichiarazione d’intento;

• numerare progressivamente per ogni anno solare le dichiarazioni d’intento emesse;

• registrare le dichiarazioni d’intento emesse in un apposito registro delle dichiarazioni d’intento emesse o in una sezione del registro IVA vendite entro i 15 giorni successivi all’emissione;

• comunicare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento esclusivamente per via telematica e consegnare copia della ricevuta al fornitore unitamente alla dichiarazione d’intento;

• compilare il quadro VC della dichiarazione IVA.

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IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DELL’ESPORTATORE ABITUALE

Il fornitore deve:

• verificare la correttezza delle dichiarazioni d’intento ricevute;

• verifica l’avvenuta trasmissione all’A. d. E. sul sito www.agenziaentrate.gov.it;

• numerare progressivamente per ogni anno solare le dichiarazioni d’intento ricevute;

• registrare le dichiarazioni d’intento ricevute in un apposito registro delle dichiarazioni d’intento ricevute o in una sezione del registro IVA vendite entro i 15 giorni successivi all’emissione;

• emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) DPR 633/72 indicando il numero e data della dichiarazione d’intento relativa.

• Riepilogherà i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA

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