IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ON LINE: REQUISITI, METODI E STRUMENTI Prof. Stefano Pigliapoco...
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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ON LINE: REQUISITI, METODI E STRUMENTI
Prof. Stefano Pigliapoco
Università degli Studi di MacerataUniversità degli Studi di Macerata
Laboratorio di Informatica DocumentaleLaboratorio di Informatica Documentale
DIEFDIEF
Codice dell’amministrazione digitale
¤ Il codice dell’amministrazione digitale (Co.A.Di.), contenuto nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2006, riconosce ai cittadini e alle imprese alcuni diritti fondamentali:• [art. 4, c. 2]: il diritto di trasmettere ogni atto e documento alle
pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie della informazione e della comunicazione
• [art. 47 del CO.A.DI]: Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza
Re-engineering dei procedimenti
¤ [art. 12, c. 5 e art. 15, c. 2 del Co.A.Di.]: Le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese
¤ [art. 41 del Co.A.Di.]: Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi
previsti dalla normativa vigente.
Fasi di un procedimento on line
¤ Autenticazione dell’utente e autorizzazione all’accesso
¤ Compilazione e sottoscrizione di istanze informatiche
¤ Pagamento di eventuali oneri con sistemi elettronici
¤ Trasmissione dei documenti/istanze per via telematica
¤ Protocollazione, classificazione e fascicolazione dei documenti
¤ Gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi
¤ Archiviazione e conservazione dei fascicoli informatici
Autenticazione on line degli utenti
¤ [art. 64, c. 3 del Co.A.Di.]: a decorrere dal 31 dicembre 2007 non sarà più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica (CIE) e dalla carta nazionale dei servizi (CNS)
¤ Le procedure e le regole tecniche per l’emissione della CNS sono definite nel DPR 2 marzo 2004, n. 117, oltre che nel decreto interministeriale 9 dicembre 2004 e nell’art. 66 del Co.A.Di.; quelle relative alla carta d’identità elettronica e al documento d’identità elettronico, invece, sono contenute nel DPCM 22
ottobre 1999, n. 437.
Autenticazione on line degli utenti
¤ Per carta nazionale dei servizi (CNS) si intende il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni
¤ L’art. 2, c. 1, del DPR 2 marzo 2004, n. 117, recante il regolamento per la diffusione della carta nazionale dei servizi, specifica che «la carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d’identità elettronica, è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticipare le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni». Il c. 3 dello stesso articolo sottolinea che la CNS deve essere rilasciata in alternativa alla CIE e non in aggiunta, proprio perché le funzionalità della prima sono incluse nella seconda.
Presentazione istanze per via telematica
¤ [Art. 65, c. 1 del Co.A.Di.]: le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide se:• sono sottoscritte mediante la firma digitale;• quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso
della CIE o della CNS (nei limiti stabiliti da ciascuna amministrazione);
¤ [Art. 65, c. 2 del Co.A.Di.]: le istanze e le dichiarazioni inviate con queste modalità sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento
Posta elettronica certificata
¤ Certezza sulla provenienza dei messaggi
¤ Canali di comunicazione sicuri
¤ Garanzia dell’integrità dei messaggi
¤ Blocco delle comunicazioni che contengono virus informatici
¤ Certificazione della spedizione e della consegna
¤ Avviso di mancato recapito
¤ Log dei messaggi
¤ Compatibilità con la posta elettronica ordinaria
Posta elettronica certificata
¤ [Art. 6, c. 1 e 2, del Co.A.Di.]: Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al D. Lgs. 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Tali disposizioni si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito
¤
Posta elettronica certificata
¤ [Art. 4 del D. Lgs. n. 68/05]: i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati. (….)
¤ [DPCM 31 ottobre 2000] Le Pubbliche amministrazioni dichiarano l’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale all’atto dell’iscrizione all’IPA
Sistemi di pagamento elettronici
¤ I sistemi di pagamento elettronici sono indispensabili per la corresponsione degli oneri dovuti all’atto della presentazione di determinate istanze (ad esempio, per il pagamento dell’imposta di bollo o per la fruizione di particolari servizi).
¤ Ai sensi dell’art. 5, c. 1, del Co.A.Di., almeno le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato dovranno attivare tali sistemi di pagamento a decorrere dal 30 giugno 2007
Il sistema di protocollo informatico
¤ deve:• integrarsi con il servizio di posta elettronica certificata• consentire la verifica delle firme elettroniche;• gestire le ricevute di ritorno, collegandole ai messaggi a cui si
riferiscono• gestire le situazioni anomale• consentire la formazione dei fascicoli informatici e la gestione
integrata dei documenti e dei procedimenti amministrativi
Gestione integrata dei documenti e dei procedimenti amministrativi
Archiviazione ottica e conservazione
¤ Il legislatore italiano si è orientato sul metodo della migrazione, emanando la Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11, recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto ottico
¤ Per l’archiviazione ottica dei documenti sono utilizzabili qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione digitale che consenta la registrazione mediante la tecnologia laser (Worm, CD-R, magneto-ottici, DVD). Tuttavia, è consentito l’impiego di supporti anche non ottici purché siano idonei a garantire la conformità dei documenti agli originali
Formazione del personale
¤ E’ necessario prevedere un’intensa attività di formazione rivolta:• ai Dirigenti, ai Responsabili dei procedimenti amministrativi e
agli Organi di Governo;• al personale del Servizio Archivistico;• al personale cui compete lo svolgimento dei procedimenti
amministrativi;
• al personale del Servizio Sistemi Informativi.