IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

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IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (PER IL SOLO CORSO DA 6 CFU)

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IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE. (PER IL SOLO CORSO DA 6 CFU). TRATTATO CEE (1957). DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITA’ PARITA’ RETRIBUTIVA PER LAVORI EQUIVALENTI A PRESCINDERE DAL SESSO. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE AL SESSO. EVOLUZIONE. - PowerPoint PPT Presentation

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IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

(PER IL SOLO CORSO DA 6 CFU)

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TRATTATO CEE (1957)

• DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITA’

• PARITA’ RETRIBUTIVA PER LAVORI EQUIVALENTI A PRESCINDERE DAL SESSO

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DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE AL SESSO

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EVOLUZIONE

• Estensione della parità di trattamento a tutte le condizioni di lavoro (direttiva 207/1976)

• Estensione del divieto di discriminazione all’orientamento sessuale (sent. P. v. S., 1996; sent. K.B., 2004)

• Divieto di discriminazione diretta• Divieto di discriminazione indiretta• Possibile adozione di azioni positive

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DISCRIMINAZIONE INDIRETTA

Diverso impatto di discipline apparentemente neutre sui diversi gruppi sociali a causa delle loro diverse condizioni

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AZIONI POSITIVE

Trattamenti di favore a vantaggio di gruppi socialmente svantaggiati per rimuovere l’inferiorità e realizzare un’effettiva parità

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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DELLE QUOTE

• LIMITAZIONE TEMPORALE (FINOLA SUPERAMENTO DELLO SVANTAGGIO ESISTENTE)

• FLESSIBILITA’ (CONSIDERAZIONE ANCHE DELLE CONDIZIONIPERSONALI DEI CANDIDATI)

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TRATTATO DI AMSTERDAM

ART. 13: Senza pregiudizio delle altre disposizioni del trattato ed entro i limiti dei poteri da esso conferiti alla Comunità, il Consiglio, agendo all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, adotta misure idonee a combattere le discriminazioni basate sul sesso, sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sul credo personale, sull’handicap, sull’età o sull’orientamento sessuale.

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TRATTATO DI LISBONA

• Art. 2 TUE: L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto, del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri, in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità fra donne e uomini.

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• Art. 3 TUE: L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

• Art. 9: L’Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell’eguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istitutizoni, organi e organismi.

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Art. 10 TFUE: Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione europea mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

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segue

Art. 18 TFUE: Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

Page 13: IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

segueArt. 19 TFUE: 1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle

competenze da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

2. In deroga al par. 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell’Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al par. 1.

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PER APPROFONDIRE

• C. Favilli, La non discriminazione nell’Unione europea, Il Mulino, 2008