Il nuovo codice doganale dell’Unione europea Point/il_n… · Il nuovo codice doganale...

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1 Avv. Sara Armella Camera di Commercio Brescia – Brescia, 4 maggio 2016 Il nuovo codice doganale dell’Unione europea: nuove opportunità per le imprese nella pianificazione della competitività nell'import-export

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Avv. Sara Armella

Camera di Commercio Brescia – Brescia, 4 maggio 2016

Il nuovo codice doganale dell’Unione europea: nuove opportunità per le imprese nella pianificazione della

competitività nell'import-export

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• Reg. del Parlamento e del Consiglio UE 952/2013 (CDU) (codice doganale dell’Unione)

• Reg. delegato della Commissione UE 2446/2015 (RD) (specificazione di alcune disposizioni del CDU)

• Reg. di esecuzione della Commissione UE 2447/2015 (RE) (modalità di applicazione di alcune disposizioni del CDU)

• Reg. delegato della Commissione UE 341/2016 (RTD) (norme transitorie fino alla completa operatività dei sistemi elettronici)

• Dec. di esecuzione della Commissione UE 578/2016 (DEC) (sviluppo e utilizzazione dei sistemi elettronici)

• Reg. del Consiglio CEE 2913/1992 (CDC) (codice doganale comunitario)

• Reg. della Commissione CEE 2454/1993 (DAC) (disposizioni di attuazione del CDC)

• Reg. del Consiglio CEE 3925/1991 (relativo all’eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggatori intracomunitari)

• Reg. del Consiglio CE 1207/2001 (rilascio dei certificati di origine EUR e qualifica di esportatore autorizzato)

IN VIGORE ABROGATI

Dal 1° maggio 2016

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Normativa nazionale residua

Ancora una volta, non è prevista una riscrittura delle norme nazionali vigenti e occorrerà valutare, per ciascun settore, quali norme sono compatibili rispetto alla nuova disciplina europea

– D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (Tuld)

– D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 e successive modifiche

– In arrivo alcune modifiche nelle prossime settimane

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OBIETTIVI

• facilitazione dei traffici leciti

• riduzione degli ostacoli al commercio tra l’Unione e il resto del mondo

STRUMENTI

• regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi

• sistema telematizzato

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Nuovo codice dell’Unione

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Le principali novità • Quadro più organico e sistematico dei vari istituti • Centralità della certificazione Aeo • Semplificazione e razionalizzazione dei regimi

doganali • Sdoganamento centralizzato? (2020?) • Controllo unico delle merci • Totale telematizzazione delle procedure • Modifiche all’operatività con aggiornamenti in

tempo reale: – Ag. dogane, nota 19 aprile 2016, n. 45898 “Novità introdotte ed istruzioni operative a decorrere dal 1°

maggio 2016ˮ (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2772883/20160419_45898RU.pdf/c531e210-57b8-4097-8e96-6e707c607cbf?version=1.2) – Ag. dogane, circ. 19 aprile 2016, n. 8/D “Codice doganale dell’Unione. Disposizioni e istruzioni proceduraliˮ (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/2772883/lgpd-c-20160419-47577-circ8DCDU.pdf/e5503da4-890e-4015-9cba-d1be6ad7c1c4)

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Altri aspetti importanti da conoscere • Modifiche in materia di valore per intangibles e vendite a catena

(first sale price) • Possibilità di ruling in materia di valore • Nuova disciplina per Itv e Ivo e loro obbligatorietà • Riforma della rappresentanza • Nuova disciplina in materia di origine • Disciplina organica delle garanzie e dei casi di riduzione/esonero • Codificazione del contradditorio preventivo • Nuova disciplina del termine di accertamento per la

contestazione di un reato • Nuovi principi in materia di sanzioni amministrative

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NUOVO CODICE DOGANALE

studiare cosa cambia

valutare l’impatto sull’operatività aziendale

adottare modifiche

conoscere e implementare le nuove

semplificazioni e agevolazioni

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STEP PER GLI OPERATORI

1. Compatibilità dell’operatività attuale con il nuovo corpo normativo (cdu, RE, RD, TDA)

2. Conoscenza delle opportunità e degli strumenti di semplificazione di maggior interesse per le aziende (es. agevolazioni Aeo)

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Il valore doganale

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• Il valore doganale: le nuove regole generali

• Abolizione del first sale price • Nuova disciplina per le Royalties • Il ruling sul valore e la circolare 16/D/15

Novità

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A cosa serve determinare correttamente il valore doganale

• La determinazione del valore doganale dei prodotti è essenziale per la corretta liquidazione dei dazi doganali e dell’Iva all’importazione

• Rispetto al valore indicato in fattura, occorre tenere conto di elementi di costo che devono rientrare nel valore doganale e altri che possono non concorrere

• Un’inesatta determinazione del valore espone importatore e dichiarante indiretto all’azione di accertamento con le relative sanzioni

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Valore delle merci

• Art. VII Gatt : valore attuale

• Art. 1 Accordo sulla determinazione del valore doganale (in applicazione dell’art. VII Gatt): valore di transazione

– art. 2-7 altri criteri consentiti

– art. 7 criteri vietati: es. criteri forfettari, valori «medi»

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Normativa europea

• cdc: valore di transazione (art. 29 cdc)

• cdu: valore di transazione, «eventualmente adeguato» (art. 70 cdu) – condizioni di determinazione del valore di transazione

analoghe al cdc

– possibilità ampia di forfettizzazione (art. 73 cdu) previa autorizzazione della Dogana e se ricorrono le condizioni per Aeo (Agenzia dogane, circolare 8/D, pag. 37)

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• Se la merce è oggetto di una serie di vendite a catena prima della sua importazione, l’operatore può indicare, per la determinazione del valore doganale, il prezzo relativo a una vendita anteriore a quella sulla cui base i prodotti sono stati immessi nel territorio europeo

Poiché il prezzo di una vendita anteriore è normalmente più basso di quelle successive, il metodo del first sale consente di attribuire ai beni un valore doganale inferiore e di ridurre i dazi doganali

First sale price

Applicando la first sale rule, C può dichiarare in dogana 70 invece che 100

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• Il first sale price non è indicato tra i criteri per determinare il valore in dogana, mentre si prevede espressamente che:

Il valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione è fissato al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale. Se le merci sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall’uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita (art. 128, RE)

In assenza della first sale rule C deve dichiarare in dogana 100

Disposizione transitoria Il valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita che ha luogo prima della vendita di cui all’art. 128, RE se la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016. Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2017 (art. 347 RE)

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First sale price nel nuovo cdu

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Elementi da non includere nel valore in dogana (art. 72 CDU)

Sono i c.d. «aggiustamenti negativi», ossia componenti del valore che vanno defalcati dal prezzo pagato (o da pagare) ai fini della determinazione del valore doganale

La novità più significativa riguarda l’eliminazione della condizione «distinto»: ai fini della non inclusione nel valore doganale del pagamento effettuato dal compratore non è più richiesta la loro distinzione, ma è sufficiente dimostrare che non ricorrono le condizioni per la tassazione

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Dal valore in dogana sono esclusi: a) le spese di trasporto delle merci importate dopo il loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione; b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza

tecnica iniziati dopo l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;

c) le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate; d) gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di

merci importate, se fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che i) le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare e ii) il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;

e) le commissioni di acquisto; f) i dazi all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione; g) nonostante l'articolo 71, par. 1, lett. c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione- Novità: gli sconti (art. 130 RE) possono essere dedotti se contrattualmente previsti e determinati prima della presentazione della dichiarazione doganale

Elementi da non includere nel valore in dogana (art. 72 CDU)

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Elementi da aggiungere al valore di transazione (art. 71 CDU)

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L’art. 71 cdu prevede che il valore di transazione debba essere integrato da: a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci: i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto; ii) il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce; e iii) il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali; b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare: i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate; ii) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate; iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate;

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c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; d) il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e e) le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione: i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e ii) le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.

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C - USA

Titolare del marchio

B - ITALIA Utilizzatrice del marchio

Diritti di licenza (royalties)

A (extraUE) Produttore e fornitore del

bene

Royalties

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La nozione di ̋condizione di venditaʺ del CDU è più ampia rispetto a quella prevista nel cdc:

Art. 157, par. 2, Reg. 2454/1993 Indipendentemente dai casi di cui all'art. 32, par. 5 del codice, quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'art. 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento:

- si riferisce alle merci oggetto della valutazione e

- costituisce una condizione di vendita delle merci in causa Art. 160 Reg. 2454/1993 Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento

Nella vigenza del cdc l’assenza di controllo tra il titolare della licenza e il produttore escludeva la tassazione doganale delle royalties

Art. 136, par. 4, RE I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante

Royalties

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Novità: ruling in materia di valore

• La circolare 16/D del 2015 consente agli operatori che effettuino scambi infragruppo di richiedere all’Amministrazione doganale informazioni sul valore da attribuire alla merce oggetto di transazione

Vantaggi: - strumento che consente di evitare il rischio di un accertamento con

applicazione di sanzioni; - riduzione degli oneri amministrativi legati a una duplice e differente

gestione dei rapporti con l’Amministrazione fiscale e doganale; - rilevanza degli aggiustamenti retroattivi (price o profit adjustments)

finalizzati a garantire congruità del prezzo

Requisiti - Condizioni per la certificazione Aeo

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Ruling in materia di valore nel nuovo CDU

• La circolare 6 novembre 2015, n. 16/D rappresenta un documento di base in vista dell’applicazione del nuovo cdu e, in particolare, dell’art. 73 CDU:

Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana:

a) gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'art. 70, par. 2, CDU (pagamenti effettuati come condizione della vendita)

b) gli importi di cui agli artt. 71 e 72 CDU (commissioni, spese di trasporto, diritti di licenza etc.)

• NOVITÀ: Art. 70 cdu: «la base primaria del valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato»

forfetizzazione estesa anche al valore transazionale di base, in tutti i casi in cui (art. art. 71 RD):

- l’applicazione della procedura semplificata del cdu comporta un costo amministrativo

sproporzionato

- il valore così determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di forfetizzazione

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Ruling in materia di valore nel nuovo CDU

• Tale strumento rappresenta una vera e propria svolta poiché il sistema doganale da tempo riconosce ruling preventivi con riferimento a origine e classifica della merce, mentre fino a oggi l’Agenzia delle dogane ha escluso una generale applicabilità del diritto all’informazione preventiva in materia di valore

• Riconoscendo il diritto a un interpello preventivo anche in materia di valore, di fatto si amplia considerevolmente l’ambito della compliance doganale con evidenti vantaggi per gli operatori

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Valore doganale e transfer pricing

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Problematiche relative a beni in importazione

obiettivi dell’Agenzia delle dogane assicurare che tutti gli elementi essenziali siano inclusi nel valore della merce

obiettivo degli scambi

valore doganale inferiore =

minore incidenza dei dazi

obiettivi dell’Agenzia delle entrate assicurare che il prezzo di trasferimento non ricomprenda elementi irrilevanti

obiettivo degli scambi

prezzo di trasferimento maggiore =

riduzione reddito imponibile

spinta in direzioni opposte

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Linee guida WCO - giugno 2015 • ruling preventivo con Agenzia delle entrate • dichiarazione incompleta in Dogana con valori

provvisori, da definire nel contradditorio con l’Agenzia delle dogane e tenuto conto della documentazione del Master file

• possibilità di utilizzare la documentazione sul transfer pricing per determinare il valore in dogana

Sino ad oggi, mentre l’Agenzia delle entrate ha pressochè ovunque adottato strumenti di ricognizione e condivisione preventiva (ruling e advances pricing agreement) non vi era uno strumento strettamente doganale in materia

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• Diversa nozione di parti legate

– disciplina comunitaria: art. 127 DA

– normativa interna: art. 110 T.U.I.R.

• Differente determinazione del valore

– disciplina comunitaria: valore di transazione

– normativa interna: valore normale

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• Nell’esame delle circostanze della vendita può assumere rilievo la disciplina sul transfer pricing – Per provare che il legame tra le parti non ha influito sul prezzo può

essere utilizzata la documentazione sul transfer pricing

• Convergenza tra sistemi fiscale e doganale negli scambi internazionali tra parti correlate

• Diritto a un interpello preventivo anche in materia di valore (Aeo)

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Le novità della circolare 6 novembre 2015, n. 16/D

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• Rilevano in ambito doganale?

– ICC risponde in senso affermativo

– Per la Cassazione il contratto di tp deve avere data anteriore rispetto alle importazioni

• Soluzioni alternative

– Dichiarazione semplificata (art. 166 cdu)

– Forfettizzazione del valore (art. 73 cdu)

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Ulteriori problematiche: Tp adjustments

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www.studioarmella.com│[email protected]

Via Torino 15/6 - Milano Piazza De Ferrari 4/2 – Genova

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Grazie per l’attenzione!