Il nuovo Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi ... · Autorità nazionale...

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Il nuovo Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture ( Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ) Avellino, 31 maggio 2016 , ore 16,00 Sala Convegni – Via Palatucci 20/A

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Il nuovo Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture

( Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 )

Avellino, 31 maggio 2016 , ore 16,00 Sala Convegni – Via Palatucci 20/A

Art. 220(Entrata in vigore)

Il presente codice, entra in vigore il giorno stess o della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

22/04/2016Nuovo Codice dei ContrattiComunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutt ure e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Aut oritàNazionale Anticorruzione, Raffele Cantone

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, si rende opportuno precisare quanto segue:1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui a l decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi ba ndi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubb lica Italiana(GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Eur opea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgon o i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.2. La nuova disciplina in materia di contratti pubbl ici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come prev isto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai c ontratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la pro cedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei cont ratti pubblici.Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1., dovranno essere riformulati in conformitàal nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 216

(Disposizioni transitorie e di coordinamento )1.“….si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”

COMUNICATO ANAC del 03/05/2016Bandi e avvisiIndicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni

In relazione al regime transitorio del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 delineato, in particolare, dagli articoli 216, comma 1 e 220, anche a seguito di numerose richieste di chiarimenti avanzate da Stazioni appaltanti, era stato adottato, congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Comunicato il 22 aprile 2016 che precisava che il codice doveva ritenersi entrato in vigore il 19 aprile e, quindi, applicabile ai bandi pubblicati a partire da quella data.Numerose stazioni appaltanti hanno, però, successivamente evidenziato come il Codice fosse stato pubblicato, nella versione on line della Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, dopo le 22.00 e, quindi, solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile.

Nell’esprimersi su tali ulteriori richieste di parere, l’Autorità, sentita anche l’Avvocatura generale dello Stato, ha considerato che tale accertata evenienza imponga, in base al principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi al codice civile ed all’esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, una diversa soluzione equitativa con riferimento ai soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile.Per essi, in particolare, continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i ban di e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016 .

DECRETO LEGISLATIVO

18 aprile 2016, n. 50

ABROGAZIONE PARZIALE DEL DPR 207/2010

Linee guida ANACDecreti

attuativi

NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI ABROGATE, ENTRATA I N VIGORE

Parte VII(dall’articolo 357 all’articolo 359 )

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SER VIZI NEI SETTORI ORDINARI

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FOR NITURE NEI SETTORI SPECIALI

Parte IV, V(dall’articolo 271 all’articolo 342 )

CONTRATTI RELATIVI AI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITE TTURA ED INGEGNERIA CON ESCLUSIONE DELLE NORME RELATIVE A I REQUISITI DELLE SOCIETA’ DI INGEGNERIA DELLE SOCIETA’ DIPROFESSIONISTI E RELATIVI CONSORZI STABILI

Parte III(dall’articolo 252 all’articolo 253 e dall’articolo 257 all’articolo 270 )

ESECUZIONE DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI CON ESCLUSIONE DELLA NORMA RELATIVA AL COLLAUDO (ART. 2 51)

Parte II, Titolo XI, Capo III( dall’articolo 249 all’articolo 250 )

NORME GENERALI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’Parte II, Titolo IX, Capo III(dall’articolo 211 all’articolo 214 )

QUALIFICAZIONE CONTRAENTE GENERALE,SISTEMI DIREALIZZAZIONE DEI LAVORI E DI SELEZIONE DELLE OFFERT E, GARANZIE, CONTRATTO ED ESCUZIONE DEI LAVORI

Parte II, Titoli IV, V, VI, VII, VIII,( dall’articolo 97 all’articolo 177 )

VERIFICA DEL PROGETTOParte II, Titolo II, Capo II( dall’articolo 44 all’articolo 59 )

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORIParte II, Titolo I, Capo II(dall’articolo 11 all’articolo 13 )

DISPOSIZIONI COMUNI, POTESTA’ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI, TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’CONTRIBUTIVA

Parte I (dall’articolo 1 articolo 8 )

Parti del DPR 207/2015 abrogate con l’entrata in vigore del Codice*

* nonché gli allegati e le parti di allegati richiamat i negli articoli abrogati.

Parti del DPR 207/2010 che restano in vigore fino all’adozione degli atti attuativi del Codice *

Restane vigenti gli allegati e le parti richiamati negli articoli vigenti .

PROVVEDIMENTO DA EMANARE

CONTRATTI ESEGUITI ALL’ESTERO

NORME RELATIVE AI REQUISITI DELLE SOCIETA’ DI INGEGNERIA DELLE SOCIETA’DI PROFESSIONISTI E RELATIVI CONSORZI STABILI

LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI:(ambito di applicazione, progettazione e collaudo )

COLLAUDO DEI LAVORI

SCOPO E FORMA DELLA CONTABILITA’;CONTABILITA’ DEI LAVORI IN ECONOMIA

SISTEMI DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DEI LAVORI

PROGETTAZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FUNZIONI E COMPITI

DIRETTIVE GENERALI DEL MINISTERO AFFARI ESTERI PREVIO ACCORDO CON L’ANAC

Parte VI, Titolo I e II( dall’articolo 343 all’articolo 356 )

DECRETO MIT DA ADOTTARE ENTRO 90 GG. DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE SENTITA L’ANAC

Parte III

(dall’articolo 254 all’articolo 256 )

DECRETO MIT•Parte II, Titolo XI, Capi I e II

•(dall’articolo 239 all’articolo 248•e art. 251 del Capo III)

DECRETO MIT SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO SUPERIORE LL. PP. ,SENTITA L’ANAC

Parte II, Titolo X, Capi I e II(dall’articolo 215 all’articolo 238 )

DECRETO MIT DA ADOTTARE ENTRO 90 GG. DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE SU PROPOSTA DELL’ANAC

•Parte II, Titolo IX, Capi I e II

•(dall’articolo 178 all’articolo 210 ;)

LINEE GUIDA ANACParte II, Titolo III, Capi I, II, III e IV ( dall’articolo 60 all’articolo 96 )

DECRETO MIT CHE DEFINISCE I CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE NEI TRE LIVELLI PROGETTUALI

Parte II, Titolo II, Capo I

(dall’articolo 14 all’articolo 43 )

ATTO DELL’ANAC DA ADOTTARE ENTRO 90 GG. DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE RELATIVO ALLA DISCIPLINA DI DETTAGLIO PER IL RUP

•Parte II Titolo I, Capo I

•(dall’articolo 9 all’articolo 10)

Autorità nazionale anticorruzione

- emanare linee guida generali e di settore, oltre che determinazioni, bandi e contratti tipo o semplici atti di indirizzo;- verifica delle varianti, - gestione di tutte le banche dati pubbliche del settore, con l'esclusione dell'Avcpass, - vigilanza: a) sui contratti pubblici anche di interesse regionale; b)sull’economicità di esecuzione dei contratti pubblici e sull’eventuale pregiudizio per il pubblico erario; c)sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ;d) sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza,e) sul corretto di affidamento dei contratti, anche con riferimento all’applicazione della disciplina di deroga, riservata ai casi di somma urgenza e di protezione civile;- può disporre ispezioni e segnalare eventuali rilievi alla Procura della Repubblica e alla Procura generale della Corte dei conti; -può svolgere attività di vigilanza collaborativa, previa la stipulazione di protocolli d'intesa con le stazioni appaltanti richiedenti,con finalità di supporto nella predisposizione degli atti e nella gestione dell'intera procedura di gara;

-segnalare, al Parlamento ed al Governo, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o applicazione distortadella normativa di settore;

- formulare eventuali proposte di modifica normativa; -collaborare con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione dei comportamenti aziendali meritevolidi valutazione per l'attribuzione del cd. "rating di legalità";

- irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di soggetti che : a) rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti da essa richiesti; b) non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento; c) forniscono informazioni o documenti non veritieri a fronte di richiesta dell'autorità; d) forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione dati o documenti non veritiericirca il possesso dei requisiti di qualificazione.

istituire e gestire:- la Camera arbitrale per i contratti pubblici ;- l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici;- l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house; - nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, l'elenco dei soggetti aggregatori.

APPALTO INTEGRATO(affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori)

∆ Affidamento a contraente generale

∆ Finanza di progetto

∆ Affidamento in concessione

∆ Partenariato pubblico privato

∆ Contratto di disponibilita'

PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA

Non più prevista dal nuovo codice

Indagine di mercato

Fino all'adozione delle linee guida dell’ANAC:

avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta

Ovvero

mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.

* o l’esclusione automatica qualora prevista nel bando

OFFERTE ANOMALE NEL CASO DI PREZZO PIU’ BASSO

OFFERTE ANOMALE IN CASO DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PI U’ VANTAGGIOSA

Commissioni giudicatrici

Appalti di importo pari o superiore alla soglia

comunitaria

Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria o che non

presentano particolari complessità

I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Alboistituito presso l'ANAC

La stazione appaltantepuò nominare componenti interni nel

rispetto del principio di rotazione

DISPOSIZIONE TRANSITORIA:Art. 216, comma 12Fino alla adozione della disciplina in materia di i scrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commi ssione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazi one appaltante competente ad effettuare la scelta d el soggetto affidatario del contratto, secondo regole di compet enza e trasparenza preventivamente individuate da c iascuna stazione

appaltante

Qualificazione SOA

I soggetti esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro,provano il possesso dei requisiti di qualificazione con l’attestazione SOA

Le SOA attestano:

a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria etecniche e professionali;

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità;

d) il possesso di certificazione del rating di impresa

Rating di impresaArt. 83, comma 10

E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalita' e premialita', da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorita' rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema e' connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche‘ sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacita‘ strutturale e di affidabilita' dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di rilascio della relativa certificazione,mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attivita' di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalita' rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorita‘ Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonche' dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresi' della regolarita‘ contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.

Appalti di lavori di importo pari o superioreai 20 milioni di euro

Art. 84, comma 7

Oltre alla SOA, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacita' economico‐finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico‐finanziari significativi richiesti, certificati da societa' di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto;

in alternativa a tale requisito,

la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nel triennioantecedente la data di pubblicazione del bando;

b) alla verifica della capacita' professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalentea quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

Art. 38, comma 1, lett. m-quater)Art. 80, comma 5, lett. m)

Art. 38, comma 1, lett. m-ter)Art. 80, comma 5, lett. l)

Art. 38, comma 1, lett. m-bis)Art. 80, comma 5, lett. g)

Art. 38, comma 1, lett. m)Art. 80, comma 5, lett. f)

Art. 38, comma 1, lett. l)Art. 80, comma 5, lett. i)

Art. 38, comma 1, lett. i)Art. 80, comma 4

Art. 38, comma 1, lett. h)Art. 80, comma 12

Art. 38, comma 1, lett. g)Art. 80, comma 4

Art. 38, comma 1, lett. f) - e lett. c) per i reati che costituiscono grave illecito professionale

Art. 80, comma 5, lett. c)

Art. 38, comma 1, lett. e)Art. 80, comma 5, lett. a)

Art. 38, comma 1, lett. d)Art. 80, comma 5, lett. h)

Art. 38, comma 1, lett. c)Art. 80, comma 1

Art. 38, comma 1, lett. b)Art. 80, comma 2

Art. 38, comma 1, lett. a)Art. 80, comma 5, lett. b)

D.lgs. 163/2006D.lgs. 50/2016

Requisiti Generali(art. 80 D.Lgs. n. 50/2016)

Comunicato del Presidente ANAC del 11 maggio 2016 - Tabella 2

SubappaltoLa facoltà di subappalto deve essere espressamente prevista nel bando di gara

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 % dell'importo complessivo del dell'importo complessivo del contrattocontratto

INDICAZIONE NOMINATIVI

E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. (l’obbligo è indicato nel bando). Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui e' obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto soglia comunitaria.

PAGAMENTO DIRETTOa) quando il subappaltatore o il cottimista e' una microimpresa o piccola impresa;b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilità solidale

QUALIFICAZIONE

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la qualificazione all’appaltatore “scomputando dall’intero valore dell’appalto il val ore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto”.

AvvalimentoAmmesso esplicitamente l’avvalimento plurimo e frazionato.

L'avvalimento è vietato nel caso in cui l'appalto includa opere ad alta specializzazione di importo superiore al 10% del valore del contratto.*

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimentoda parte dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Le stazioni appaltanti possono richiedere nei bandi che «taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento

Non è possibile far ricorso all’avvalimento per i lavori su beni culturali (OG2, OS2 (A e B) e OS25).

* DISPOSIZIONE TRANSITORIAArt. 216, comma 15Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11 (Decreto MIT che definisce le opere ad alta specializzazione) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Varianti

Le novità:

Le varianti per errori progettuali non possono superare il 15% dell'importo del contratto (ante 20%) e in valori assoluti, il valore delle soglie europee.

Tra le varianti non sono più previste le bonifiche, che pero entrano nelle ipotesi di trattativa privata senza bando.

Anticipazione

• L'anticipazione del prezzo a favore delle imprese, (pari al 20% sul sul sul sul valore stimato dellvalore stimato dellvalore stimato dellvalore stimato dell appaltoappaltoappaltoappalto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori) diventa strutturale.

• L'erogazione, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale.

• Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili.

Garanzie per la partecipazione e per l’esecuzioneGARANZIA PROVVISORIA: 2%la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma a ggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato ne lla misura massima del 2% per cento del prezzo base.

GARANZIA DEFINITIVA: 10% (con incrementi qualora il ribasso superi il 10%)

La versione definitiva del Codice ripropone le ridu zioni in presenza delle certificazioni che consentono di ridurre la garanzia provvisoria (Es. Certificazione di qualità)

POLIZZA DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILEl'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. Per la responsabilità civile il massimale e' pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro

POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE (Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria)

20 - 40% del valore dell’opera realizzata. Per la responsabilità civile il massimale e' pari al 5% del valore dell’opera realizzata con un minimo di € 500.000 euro ed un massimo di € 5.000.000.

GARANZIA DELL’ADEMPIMENTO (5% dell’importo contratt uale/ sostituisce la definitiva) E GARANZIA PER LA RISOLUZIONE (10% dell’importo contrattuale/max 100 milioni) Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro

Accordo bonario per i lavori

E’ possibile attivare tale istituto laddove l’ammontare del contratto, per effetto delle riserve, possa variare tra il 5% e il 15% (l’art. 240 del D.lgs. 163/2006 prevedeva un minimo del 10%)

Collegio consultivo tecnico

Per prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto

Conclusioni

… È evidente che la scommessa del nuovo codice potrà essere vinta solo se la fase di adozione degli atti attuativi avverrà in modo tempestivo, ordinato e coordinato…".

Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speci ale del 21 marzo 2016