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Il nuovo ACN: Il nuovo ACN: le reti organizzative le reti organizzative

della medicina della medicina generale generale

Mauro MartiniMauro MartiniCoordinatore Nazionale

SUMAI Medicina Generale

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Medico Condotto Caricature di Parera del

1861 (in arte don Pacifico)

La condotta voleva dire rinunciare alla cittá, avere la nomina dall’assemblea delle “teste pensanti del paese” in concorrenza con altri colleghi ed avere un accesso “trionfale” nel paese.

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Per 1.000 lire all’anno curava pazienti (sempre poveri) con ogni tempo e distanti anche parecchi chilometri dalla Sua residenza, doveva necessariamente fare la corte ai feudatari per aver riconfermato il posto di lavoro ed una volta raggiunta una certa l’età doveva sperare di morire di qualche pestilenza, unico mezzo per procurare una pensione alla propria famiglia

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Da dove si Da dove si èè partitipartiti

Decreto n° 445 del 31 Luglio 1945Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità

Legge n° 296 del 13 Marzo 1958Ministero della Sanità

Legge n° 833 del 23 Dicembre 1978Istituzione del SSN

Legge n° 421 Dec. Leg. 502 del 1992 e 517 del 1993Riordino della disciplina in materia sanitaria

Legge n° 419 del 1998 e Dec. Leg. 229 del 1999Norme per la razionalizzazione del SSN

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I ministri della sanitI ministri della sanitàà dal 1970dal 1970

Maria Pia Garavaglia

Raffaele Costa

Elio Guzzanti

Rosy Bindi

Umberto Veronesi

Girolamo Sirchia

Francesco Storace

Livia Turco

Maurizio Sacconi

Ferruccio Fazio

Luigi Mariotti

Athos Valsecchi

Remo Gaspari

Luigi Gui

Vittorino Colombo

Pietro Gullotti

Luciano Dal Falco

Tina Anselmi

Renato Altissimo

Costante Degan

Francesco De Lorenzo

Raffaele Costa

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Gli accordi nazionali dal 1970Gli accordi nazionali dal 1970

INAM

Slittamento

Convenzione Anselmi

Convenzione Aniasi Altissimo

Convenzione Degan

Convenzione Donat Catten

Convenzione De Lorenzo

Slittamento

Convenzione Bindi

Slittamento

Convenzione Veronesi

Slittamernto

Convenzione SISAC

Slittamento

Accordo normativo SISAC 2006-2009 - economico 2006-2007

Biennio economico 2008-2009

1973-74

1975-77

1978-80

1981-83

1984-86

1987-89

1990-92

1993-95

1996-97

1998-00

2000-01

2001-04

2005-05

2005-08

2009-10

2010-11

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La Medicina GeneraleLa Medicina Generale

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La Medicina GeneraleLa Medicina Generale

Formazione

1 - Pre-laurea

2 - Specifica

3 – Continua (ECM)

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La Medicina GeneraleLa Medicina Generale

a) Si fonda su un approccio centrato sulla persona, orientato all’individuo, alla sua famiglia e alla sua comunità.

b) Si fonda su una relazione individuale che si sviluppa nel tempo attraverso una comunicazione efficace tra medico e paziente.

c) Garantisce la continuità longitudinale delle cure.

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La Medicina GeneraleLa Medicina Generale

d) E’ il punto di primo contatto medico nell’ambito del sistema sanitario, fornendo accesso aperto e illimitato ai suoi utenti e trattando tutti i problemi di salute, indipendentemente da età, sesso, o da qualsiasi altra caratteristica dell’individuo

e) Utilizza uno specifico processo decisionale condizionato dalle modalità di presentazione per problemi.

f) Si occupa dei problemi di salute acuti e cronici dei singoli pazienti in modo indifferenziato.

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La Medicina GeneraleLa Medicina Generale

g) Promuove la salute e il benessere dell’individuo e della collettività mediante interventi di prevenzione e di educazione sanitaria.

h) Tratta i problemi di salute nelle loro dimensioni fisiche, psicologiche, sociali, antropologiche.

i) Tiene in considerazione, nel contesto della gestione delle cure primarie, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse sanitarie coordinando l’assistenza e collaborando con gli altri professionisti della salute.

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La Medicina GeneraleLa Medicina Generale

ALL'ITALIA IL PRIMATO EUROPEO PER L'ASPETTATIVA DI VITA.

''Un bambino che nasce oggi in Italia ha una speranza di vita di 76,8 anni, se maschio, e di 82,9 se femmina.”

Le bambine potranno raggiungere la soglia dei 103 anni, mentre i maschietti venuti al mondo quest'anno potranno guardare ad un'esistenza lunga 97 anni.

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La Medicina GeneraleLa Medicina Generale

Numeri indici (2005=100) dell'andamento della popolazione italiana per classi di età (2005-2050)

età 2005 2010 2020 2030 2040 2050

0-59 100 95,8 86,3 72,9 61,6 54,260-79 100 104,2 110,3 126,2 128,3 104,480-99 100 116,0 137,7 154,6 174,4 215,5100 e + 100 155,6 228,1 500,0 732,8 1060,8

60 e + 100 106,5 115,6 131,8 137,5 126,2

Elaborazione di Antonio Golini su dati Onu

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La Medicina GeneraleLa Medicina Generale

Assistenza Primaria

Continuità Assistenziale

Medicina servizi

Emergenza territoriale

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La Medicina TERRITORIALELa Medicina TERRITORIALE

•Medici di Medicina

Generale

•Specialisti Territoriali

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La Medicina TERRITORIALELa Medicina TERRITORIALE

A.C.N.

29 luglio 2009

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COMPITI E FUNZIONI

1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel

rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con

modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed

organizzativa, il medico, nell’ambito dei compiti previsti dagli art. 45, 67, 78 e 95 del presente accordo, espleta le seguenti funzioni:

- assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in

carico;

- si fa parte attiva della continuità dell’assistenza per i propri assistiti;

- persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle risorse.

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COMPITI E FUNZIONI

3. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra

indicati, il medico svolge la propria attività facendo parte integrante di

un’aggregazione funzionale territoriale di medici di medicina generale di cui all’art. 26 bis e opera all’interno di una specifica unità complessa delle cure primarie, quando attivata come previsto dall’art. 26 ter, che può comprendere la collaborazione anche di altri operatori sanitari e sociali.

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COMPITI E FUNZIONI

4. Per ciascun paziente in carico, il medico raccoglie, aggiorna e trasmette le informazioni all’azienda sanitaria come previsto dall’art. 59 bis del presente accordo.

5. Ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti del DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per l’assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all’art. 59 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale.

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AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE

1. Con le aggregazioni funzionali territoriali si realizzano alcune fondamentali condizioni per l’integrazione professionale delle attività dei singoli medici di medicina generale per il conseguimento degli obiettivi di assistenza.

2. I medici di medicina generale i medici specialisti ambulatoriali e gli psicologi convenzionati partecipano obbligatoriamente alle

aggregazioni funzionali territoriali.

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AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, le Regioni, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso ACN, individuano le aggregazioni funzionali sulla base dei seguenti criteri:

- riferimento all’ambito di scelta e comunque intradistrettuale;

- popolazione assistita non superiore a 30.000 e comunque con un numero di medici, di norma, non inferiore a 20 inclusi i titolari di convenzione a quota oraria.

-pluralità di specialisti operanti in ambito distrettuale e/o aziendaleindividuato dalla programmazione regionale in funzione del numero di

specialisti ambulatoriali e di psicologi convenzionati presenti.

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AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE

4. Nell’ambito dell’aggregazione di cui al presente articolo è individuato undelegato con compiti di raccordo funzionale e professionale.

5. Nell’ambito degli accordi regionali vengono definite le modalità di

partecipazione dei medici alle aggregazioni funzionali sulla base dei criteri di cui al comma 3 nonché la scelta del delegato di cui al comma 4.

- L’attività dell’aggregazione funzionale viene coordinata dal coordinatore aziendale, qualora previsto dalle norme regionali, o distrettuale di cui al comma 2, art. 28 del presente ACN. In assenza del coordinatore aziendale, tale funzione viene garantita da uno dei coordinatori distrettuali

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AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE

6. I medici aderiscono all’aggregazione funzionale indicata dalla Regione allo scopo di:

- promuovere l’equità nell’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali

nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso

l’individuazione di percorsi di integrazione tra assistenza primaria e

continuità assistenziale; o anche attraverso l’individuazione di percorsi di integrazione interdisciplinare e con l’assistenza ospedaliera

- promuovere la diffusione e l’applicazione delle buone pratiche cliniche sulla base dei principi della “evidence based medicine”, nell’ottica piùampia della “clinical governance”; o anche attraverso procedure sistematiche ed autogestite di “peer review”

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AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE

- promuovere e diffondere l’appropriatezza clinica e organizzativa nell’uso dei servizi sanitari, anche attraverso procedure sistematiche ed autogestite di

“peer review”;

- promuovere modelli di comportamento nelle funzioni di prevenzione,

diagnosi, cura, riabilitazione ed assistenza orientati a valorizzare la qualità

degli interventi e al miglior uso possibile delle risorse, pubbliche e private,

quale emerge dall’applicazione congiunta dei principi di efficienza e di

efficacia.

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AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE

7. L’aggregazione funzionale persegue le finalità di cui al comma 6 attraverso:

- l’individuazione di strumenti, tempi e momenti di verifica per l’avvio dei

processi di riorganizzazione;

- la condivisione delle proprie attività con il Distretto di riferimento, per la

valutazione dei risultati ottenuti e per la socializzazione dei medesimi;

- In questo contesto, il responsabile di branca di cui all’art. 30, comma 2 del presente ACN può svolgere una funzione di integrazione e oordinamentotra professionisti della stessa branca in particolare qualora gli stessi appartengano ad aggregazioni funzionali diverse

- la partecipazione a programmi di aggiornamento/formazione e a progetti di ricerca concordati con il Distretto e coerenti con la programmazione regionale e Aziendale e con le finalità di cui al comma 6.

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REQUISITI E FUNZIONI MINIME

DELL’UNITÀ COMPLESSA DELLE CURE PRIMARIE.

1. Nell’ambito del processo di programmazione volto a definire le unità

complesse delle cure primarie, la Regione consulta le organizzazioni sindacali firmatarie del presente ACN. I modelli dell’unità complessa delle cure primarie possono essere diversi in relazione alle caratteristiche orogeografiche e demografiche ed ai bisogni assistenziali specifici della popolazione.

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REQUISITI E FUNZIONI MINIME

DELL’UNITÀ COMPLESSA DELLE CURE PRIMARIE.

2. Gli accordi regionali con le OO.SS. dei medici convenzionati individuano la dotazione strutturale, strumentale e di personale necessarie al pieno svolgimento delle attività assistenziali affidate a ciascuna unitàcomplessa delle cure primarie, nonché le modalità di partecipazione dei medici e valorizzando le risorse esistenti.

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REQUISITI E FUNZIONI MINIME

DELL’UNITÀ COMPLESSA DELLE CURE PRIMARIE.

Per l’attivazione e il funzionamento delle singole unità complesse delle cure

primarie, gli stessi accordi, nella valutazione delle risorse necessarie a ciascuna, riallocano gli incentivi e le indennità, fino ad allora di competenza dei medici che ne entrano a far parte, riferiti all’associazionismo, all’impiego di collaboratori di studio, agli infermieri professionali ed agli strumenti informatici in un quadro di tutela dei diritti previdenziali e di equitàdi trattamento tra tutti i partecipanti alla unità complessa delle cure primarie, con la salvaguardia del valore economico del trattamento individuale e ferma restando la specificità di area.

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REQUISITI E FUNZIONI MINIME

DELL’UNITÀ COMPLESSA DELLE CURE PRIMARIE.

Nell’ambito degli stessi accordi la dotazione strutturale, strumentale e di personale può essere prevista attraverso l’erogazione in forma diretta da parte dell’azienda o in forma indiretta tramite il finanziamento del medico. Fino ai predetti accordi regionali, restano in essere le indennità e incentivazioni richiamate dal presente comma, nonché le forme organizzative previste dai precedenti accordi regionali..

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REQUISITI E FUNZIONI MINIME

DELL’UNITÀ COMPLESSA DELLE CURE PRIMARIE.

3. L’unità complessa delle cure primarie è costituita dai medici convenzionati, si avvale eventualmente di altri operatori amministrativi, sanitari e sociali secondo quanto previsto dagli accordi regionali. L’unitàcomplessa delle cure primarie opera, nell’ambito dell’organizzazione distrettuale, in sede unica o con una sede di riferimento, ed espleta le seguenti funzioni di base:- assicurare sul territorio di propria competenza la erogazione a tutti i

cittadini dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA);- assicurare l’accesso ai servizi dell’unità complessa delle cure primarie

(assistenza sanitaria di base e diagnostica di 1° livello), anche al fine di

ridurre l’uso improprio del Pronto Soccorso;

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REQUISITI E FUNZIONI MINIME

DELL’UNITÀ COMPLESSA DELLE CURE PRIMARIE.

- realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza, 24 ore su 24 e 7 giornisu 7, per garantire una effettiva presa in carico dell'utente a partire inparticolare dai pazienti cronici. A tal fine e con riferimento specifico a

questa tipologia di pazienti, va perseguita l’integrazione con i servizi sanitari

di secondo e terzo livello, prevedendo il diritto all’accesso in ospedale deimedici convenzionati;- impiegare strumenti di gestione che garantiscano trasparenza e

responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte

assistenziali e in quelle orientate al perseguimento degli obiettivi di salute;

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REQUISITI E FUNZIONI MINIME

DELL’UNITÀ COMPLESSA DELLE CURE PRIMARIE.

- sviluppare la medicina d’iniziativa anche al fine di promuovere corretti stili di vita presso tutta la popolazione, nonché la salute dell’infanzia e

dell’adolescenza con particolare attenzione agli interventi di prevenzione,

educazione e informazione sanitaria;

- contribuire all’integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale a

partire dall'assistenza domiciliare e residenziale in raccordo con i distretti e

in sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di

assistenza;

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La Medicina TERRITORIALELa Medicina TERRITORIALE

REQUISITI E FUNZIONI MINIME

DELL’UNITÀ COMPLESSA DELLE CURE PRIMARIE.

4. Dall’entrata in vigore del presente accordo, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti sanitari convenzionati sono obbligati a svolgere la loro attività all’interno delle unità complesse delle cure primarie attivate con gli accordi di cui al comma 2.

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La Medicina TERRITORIALELa Medicina TERRITORIALE

ISTITUZIONE DEL REFERENTE NELLE UCCP.

1. Nelle Unità Complesse delle Cure Primarie (UCCP) di cui all’art. 26ter

ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di

medicina generale, è istituito il ruolo del referente unico scelto tra i medici dell’UCCP in rapporto di convenzionamento con il SSN da almeno cinque anni.

2. Gli Accordi regionali individuano le specifiche funzioni, i compiti e le responsabilità del referente unico dell’UCCP definendone i criteri e le

modalità per la sua nomina da parte delle Aziende Sanitarie, stabilendo anche

il compenso da corrispondere.

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ISTITUZIONE DEL REFERENTE NELLE UCCP.

3. Il referente unico si avvale della collaborazione dei coordinatori delle Aggregazioni Funzionali di cui all’art. 26bis ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.

4. L’onere del compenso di cui al comma 2 viene finanziato attraverso la quota assegnata agli Accordi Integrativi Regionali dal presente rinnovo contrattuale..

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La Medicina TERRITORIALELa Medicina TERRITORIALE

IMPIEGO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE E RESIDENZIALE E NELLE UCCP.

1. Nell’ambito della UCCP, lo specialista ambulatoriale ha il compito di garantire l’assistenza specialistica definita dalla programmazione aziendale

ai pazienti assistiti dall’UCCP, presso la sede della stessa, a domicilio o

presso altre strutture residenziali.

2. L’attività dello specialista ambulatoriale nell’ambito della UCCP si svolge

in accordo con l’attività degli altri medici convenzionati operanti nella

medesima UCCP (medicina generale, pediatria di famiglia, ecc.) e viene

coordinata dal referente della stessa UCCP.

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Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione