IL DIRITTO D'AUTORE NELL'ERA DIGITALE
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I
Studente: Mariagiovanna Scarale
Matricola: 423062
IL DIRITTO D’AUTORE
NELL’ERA DIGITALE
Copyright nel Web e fuori dal Web
e Software come opere letterarie.
Cds Magistrale “Informatica Umanistica”
a.a. 2011-2012
Prof. Saulle Panizza
II
INDICE
PARTE PRIMA
INTRODUZIONE pag. 1;
PARTE SECONDA
IL DIRITTO D’AUTORE SUL WEB pag. 3;
IL COPYRIGHT SUI SOFTWARE E
SUI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE pag. 4;
PARTE TERZA
CASO STUDIO:
Sentenza del 2 maggio 2012, causa C-406/10, Corte di Giustizia UE pag. 7;
PARTE QUARTA
CONCLUSIONE pag. 9;
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA pag. 10;
1
INTRODUZIONE
L’evoluzione tecnologica e l’accorciamento di ogni genere di distanza da un lato ha permesso la libera
circolazione dell’informazione, fornendo così a tutti la possibilità di essere a un livello paritetico (sia
culturale che informativo), dall’altro ha dato avvio a una serie di rivisitazioni di leggi riguardanti il
diritto dell’informazione per rendere uniforme il diritto d’autore in tutti gli ambiti, soprattutto dopo la
comparsa sulla scena del personal computer e del World Wide Web.
Il problema del copyright, che prima era pressappoco legato a quella cerchia di persone che rientravano
tra gli agenti attivi dell’industria culturale e informativa1, gli autori (nel senso più tradizionale del
termine), si è via via affiancato a neo problematiche definite sempre più spesso col nome di computer
crimes2. Con lo sviluppo dei personal computer nacquero anche i linguaggi di programmazione e i primi
software e, più avanti, con la nascita del Web tutto necessitava di essere ricondotto, soprattutto nella fase
della incalzante democratizzazione tecnologica, sotto una specifica normativa.
La legge sul diritto d'autore per l’UE è nata, quindi, come tentativo di conciliare le diverse leggi già in
vigore su questo tema, negli Stati membri. Essa è composta da diverse direttive comunitarie, ovvero
indicazioni normative che le Nazioni sono tenute a recepire nei loro ordinamenti e sentenze della Corte
di Giustizia e del Tribunale dell'UE. I primi tentativi volti alla protezione delle opere letterarie e
artistiche in Europa risalgono alla Convenzione di Berna3, ma il primo concreto e decisivo passo fu,
però, la Direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 19914. Nel 1993 fu raggiunto un accordo per fissare la
durata dei diritti d'autore a 70 anni dalla morte dell'autore (post mortem auctoris) attraverso la direttiva
93/98/EEC5. L'applicazione di queste direttive è stata piuttosto controversa negli anni. Tuttavia, ad
opporsi alla ricerca di un accordo completo è il fatto che le leggi sul diritto d'autore, per tradizione,
variano in modo considerevole tra gli Stati membri e questo non può che causare, in alcuni casi,
disguidi tecnici e tempi lunghi.
Le basi su cui si fondarono le prime sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea, per quanto
riguarda il diritto d’autore, furono il principio di non discriminazione6 e quello di restrizione al
commercio tra gli Stati UE se giustificato dalla protezione delle proprietà commerciali e industriali
1 Il corpus di norme giuridiche finalizzate alla tutela delle opere dell'ingegno è un'invenzione relativamente recente di cui non si è sentita l'esigenza fino almeno alla diffusione della stampa nel XV secolo. Prima della stampa c’era un'attività artigianale che non comportava la necessità di un controllo e di una regolamentazione attraverso strumenti giuridici, tantomeno di un meccanismo di tutela dell'autore. 2 Si fa riferimento in generale ai reati commessi attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 3 9 settembre 1886. 4 Direttiva "relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore", successivamente modificata ed ampliata con la Direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. 5 Direttiva "concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi”. 6 Trattato sull’Unione Europea, Art.6 (ex Art.7).
2
(inclusi i diritti d’autore)7. Inoltre è importante sottolineare che queste direttive furono sempre emanate
in conformità alle disposizioni interne dei mercati in cui sarebbero state applicate8.
È necessario, però, per il buon funzionamento dei mercati arrivare a una standardizzazione del diritto a
livello internazionale, tuttavia essendo una procedura lunga e laboriosa, si è preferita un’azione mirata
per aree geografiche, come, appunto, è stato fatto con il diritto comunitario nell’UE.
7 Ibidem, Art. 36. 8 Ibidem, Art.95 (ex Art.100).
3
IL DIRITTO D’AUTORE SUL WEB
La libertà di scambio, condivisione e distribuzione dell’informazione che i nuovi canali digitali offrono
ad ogni utente in grado di accedere alla rete molte volte tende ad estromettere i proprietari legittimi dei
contenuti da un effettivo controllo sui loro prodotti.
Tutto questo porta a vere e proprie battaglie per la tutela dei diritti d’ autore in queste neo nate
autostrade comunicative che molto spesso sono teatro di scontri anche per la salvaguardia dei diritti
fondamentali dell’uomo (come la libertà di espressione)9.
Proprio da questa evoluzione tecnologica nasce l’esigenza di riadattare il quadro del diritto d’autore al
fine di garantire, da un lato, la sua tutela e dall’altro, la tutela dei diritti dei cittadini10.
Ogni opera dell’ingegno presente in Internet appartiene al proprio autore e non è possibile copiarla o
beneficiarne senza l’esplicito consenso dello stesso, che ne autorizza l’utilizzo, ad esempio
regolamentandolo secondo i sensi del Copyleft e del Creative Common11 (quasi la maggior parte degli
internet crimes si basa su una loro violazione). Uno dei principali crimes è il file sharing di materiale protetto,
che si è sviluppato e diffuso inizialmente con il sistema pear to pear e poi si è evoluto ed aggravato con
lo streaming e il download12.
Il Parlamento Europeo è intervenuto in materia di copyright (anche in rete) con la Direttiva Enforcement
nel 2004 ed ha poi emanato nel 2007, dal Parlamento di Strasburgo, una seconda direttiva, IPRED213,
molto discussa perché severa e restrittiva, ma al tempo stesso ragionevole riguardo all'uso individuale
dei supporti in rete, da parte di utenti privati. Essa obbliga gli Internet Service Provider a fornire i dati
personali degli users (collegati agli indirizzi IP) in caso di contestazione da parte dei detentori dei diritti.
La normativa prevede, inoltre, una durata del copyright limitata nel tempo e variabile a seconda della
categoria del prodotto tutelato14.
Lo stato attuale delle cose è, purtroppo, statico. Nonostante Corrado Calabrò, presidente
dell’AGCOM15 abbia previsto, per il 19 aprile 2012, l’attuamento di una delibera specifica sul diritto
d’autore in rete, la questione non ha trovato soluzione e non si è evoluta in nessun senso, lasciando,
quindi, invariata la situazione legislativa.
9 Alla base del moderno Stato Sociale, ma anche del più antico Stato Liberale. 10 Come l’accesso ad Internet, privacy, libertà di espressione. 11 Il Copyleft è un modello di gestione dei diritti d’autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l’autore indica ai fruitori che il suo prodotto può essere utilizzato, diffuso e, in alcuni casi, modificato (nel rispetto di alcune condizioni della Legge). La versione originaria del Copyleft (usato per software e contenuti) e del Creative Common (usato per immagini con la clausola share alike) è riferita proprio ai contenuti informatici. 12 Molti sostengono che la causa principale dell’aggravarsi delle violazioni sia dovuta alla velocità con cui i tipi di connessione e di servizi “tecnici” del web si evolvono e cambiano (basti pensare alla fibra ottica). Con una connessione tradizionale, infatti, sarebbe stato impossibile usufruire di un servizio come lo streaming. D’altronde non si può fermare lo sviluppo tecologico per prevenire crimini che, in ogni caso, si verificherebbero. 13 Directive on the enforcement of intellectual property rights, cioè “Rafforzamento della proprietà intellettuale”. 14 Il periodo di durata del copyright viene stabilito in modo da consentire un margine di guadagno in base ai tempi previsti per la distribuzione (anche sul web). 15 “Autorità Garante per le Comunicazioni”.
4
IL DIRITTO D’AUTORE SUI SOFTWARE
Il problema del copyright sui programmi per elaboratore16 iniziò ad affermarsi negli anni ’60 grazie
all’intervento delle grandi case produttrici di hardware17. Negli anni ’70 videro la luce le prime aziende
produttrici di soli software, e questo evento fece acquistare molta più importanza e visibilità al problema
del copyright e quindi rese necessario uno sforzo sul piano giuridico per una migliore tutela.
La tutela dei programmi per elaboratore (come opere letterarie, “in qualsiasi forma espressi, purché
originali quale risultato della creazione intellettuale dell’autore”18) è stata introdotta nell'ordinamento
giuridico italiano con il D. lgs. 518 del 199219. La novella del 1992 aggiunge al Capo IV del Titolo I la
sezione VI, “Programmi per elaboratore”, che si apre con l'articolo 64 bis; il software viene equiparato ad
un'opera intellettuale ed introdotto, quindi, tra le opere protette dal diritto d'autore.
L’oggetto della tutela, quindi, è il programma sia in forma di codice sorgente, che in forma di codice
oggetto, ma anche “il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”20. Importante
è, però, puntualizzare che il diritto d’autore sussiste in qualsiasi forma d’espressione del codice sorgente
o del codice oggetto, ma non nelle idee e nei principi alla base del codice sorgente od oggetto di un
programma21. Sono, quindi, esclusi dalla tutela della LDA22 “le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”23.
D.Lgs. 518/92, inoltre, è importante perché con l'art. 6 ha affidato alla SIAE24 la custodia di un
Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
Un altro sistema di tutela per i software è quello fornito dal sistema brevettuale, terreno, però, piuttosto
controverso. L’art. 52 (2c) della Convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE) annovera, tra
ciò che non è considerato come invenzione, anche i programmi per elaboratori “in quanto tali”25; lo
stesso concetto è riportato anche nella Legge Invenzioni26 all’art 12 (b) e questo perché si ritiene che i
programmi non possano essere dotati in sé di un carattere tecnico. Malgrado questi “divieti”, sono stati
tuttavia concessi dall’Ufficio Europeo Brevetti27 e dai vari uffici nazionali, migliaia di brevetti per
16 Un programma per elaboratore (software) è costituito da una sequenza di istruzioni, usate per ottenere un determinato risultato e per compiere funzioni specifiche su un dispositivo elettronico, trascritte in un linguaggio di programmazione; l’insieme di queste istruzioni forma il codice sorgente che, una volta interpretato ed eseguito dalla macchina, fornisce all’utente l’output visivo. 17 Dato che negli anni ’60 (agli albori del personal computer) non esisteva ancora il mercato del software slegato dall’hardware e i programmi erano forniti insieme al computer in formato sorgente, in modo che l’utente potesse adattarli alle sue esigenze. 18 Testo della Legge. 19 Emanato il 29 dicembre 1992 che rinnova la legge 633/41, in seguito al recepimento della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. 20 Art. 2, n. 8, l.d.a. 21 Il codice sorgente è il linguaggio in cui sono scritti i programmi, il codice oggetto è la traduzione del linguaggio del programma in bit (o linguaggio macchina). 22 “Legge sul Diritto d’Autore”. 23 Art. 2 punto 8 L. 633/41. 24 Società Italiana Autori ed Editori. 25 Testo dell’Art.52 della CBE. 26 R. D. 29 giugno 1939, n. 1127. 27 EPO.
5
invenzioni attuate per mezzo di programmi per elaboratore. Il lato positivo della questione è che
l’orientamento giuridico dell’EPO è cambiato nel tempo facilitando il passaggio e la regolamentazione
dei brevetti per i software28.
Per superare l’ambiguità della situazione giuridica attuale, che è soprattutto fonte d’incertezza, la
Commissione Europea ha presentato nel 2002 una “Proposta di Direttiva, relativa alla brevettabilità
delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici”29. Questa, costituita da 11 articoli e 19
“considerando”, fornisce due definizioni: quella di “invenzione attuata per mezzo di elaboratori
elettronici” e quella di “contributo tecnico”30 e stabilisce31 che un’ invenzione attuata per mezzo di
elaboratori elettronici deve essere considerata appartenente ad un settore della tecnologia. Quindi,
dato che la Commissione di ricorso dell’EPO ha sostenuto l’importanza del “carattere tecnico”32 delle
invenzioni e dato che l’art. 27 dei TRIPS33 ha attestato la brevettabilità delle invenzioni in tutti i campi
della tecnologia, tale Commissione e i tribunali degli Stati membri hanno riconosciuto che le invenzioni
attuate per mezzo di elaboratori elettronici possono essere considerate a tutti gli effetti brevettabili
essendo per definizione “tecniche”34.
In campo europeo, successive modifiche alla tutela del software sono state apportate dalle direttive
92/100/CEE e 93/98/CEE. La prima precisa che per il noleggio di programmi per elaboratore o loro
copie rimangono vigenti le preesistenti disposizioni35 della direttiva 91/250/CEE, la seconda, sulla
“standardizzazione dei termini di durata del diritto economico d'autore”36, abroga l'articolo 8 della
direttiva 91/250/CEE, che stabiliva una durata di 50 anni dei diritti economici per il software.
Secondo i principi generali della LDA all'autore spettano i diritti morali e quelli patrimoniali, però, se la
creazione di un software rientra nelle mansioni del dipendente, i diritti patrimoniali spettano al datore di
lavoro37, mentre i diritti morali appartengono all'autore effettivo38.
28 Un esempio di tale mutamento è riscontrabile nella sentenza T1173/97, in cui la commissione di ricorso ha affermato che, se un software presenta “effetti tecnici ulteriori o che vadano al di là della normale interazione software – hardware” (Testo della sentenza), tale programma rivendicato in quanto tale non deve essere escluso dalla brevettabilità. 29 2583° Sessione del Consiglio, Competitività (Mercato interno, industria e ricerca), Bruxelles, 17 e 18 maggio 2004. Presidente: Mary Harney, Vice Primo Ministro (Tànaiste) e Ministro delle imprese del commercio e dell’occupazione in Irlanda. 30 Art. 2 della Proposta di Direttiva. 31 Ibidem, Art. 3. 32 L’Art. 4 stabilisce le condizioni di brevettabilità, enunciando il requisito fondamentale del carattere tecnico. Per implicare un’attività inventiva, un’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve costituire un contributo tecnico, ovvero un contributo allo stato dell’arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia. 33 The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale). 34 I software sono considerati prodotti “tecnici”, perché appartenenti a un ramo della tecnologia, per questo possono essere considerati ragionevolmente come un’invenzione 35 Art. 3 e Art. 4 lett. C. 36 Art. 11. 37 Art. 12 bis L. 633/41. 38 L’Art. 64 bis definisce alcuni dei principali diritti per l’utilizzazione economica, in particolare, l’autore ha diritto di effettuare o autorizzare:
6
I diritti patrimoniali sui programmi per elaboratore, come per ogni altra opera creativa tutelata dalla
LDA, "durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua
morte"39, ma il titolare dei diritti trasferisce all'utente la possibilità di servirsi del software
proprietario attraverso licenze d'uso, che stabiliscono i diritti e obblighi degli utilizzatori40.
”la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma”;
”la traduzione, l'adattamento o la memorizzazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore”;
”qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso”.
Come per ogni altra opera tutelata dal diritto d'autore, il titolare dei diritti sul software ha le facoltà esclusive di:
esecuzione e rappresentazione in forma pubblica, secondo l'articolo 15 LDA;
comunicazione al pubblico dell'opera, secondo l'articolo 16 LDA;
pubblicazione in raccolta dell'opera, secondo l'articolo 18 LDA.
Non è necessaria alcuna autorizzazione del titolare dei diritti per le seguenti attività:
uso e correzione degli errori se sono necessari per il corretto funzionamento del software;
creazione di una copia di backup, “qualora tale copia sia necessaria per l'uso”;
studio del funzionamento del programma, “allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso”;
riproduzione, traduzione e modifica del codice del software, se sono “necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente”. 39 Art. 25, L.633/41; 40 A tal proposito, nel 2000 viene pubblicata la L.248/2000 che novella la L.633/41. Il nuovo Art. 171 bis rende penalmente sanzionabile la duplicazione di software solo quando avviene a fini di lucro ricavandone profitto e pertanto anche il risparmio della spesa viene giudicato sanzionabile. L’Art. 181 bis, invece, prevede l’apposizione da parte della SIAE di un “contrassegno su ogni supporto contente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro". Il contrassegno non sarà obbligatorio per supporti contenenti semplici software di utilità o per programmi open source (sorgente aperta, indica un software i cui autori detentori dei diritti ne permettono il libero studio e l'apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti. Questo è realizzato mediante l'applicazione di apposite licenze d'uso.) o contrassegnati dal no copyright.
7
CASO STUDIO
Sentenza del 2 maggio 2012, causa C-406/10, Corte di Giustizia UE
La vicenda è avvenuta nel Regno Unito nell’agosto 2010. Le parti in causa sono il SAS Institute, società
produttrice di software, che opera da 35 anni in questo settore ed è specializzata soprattutto in software
utili per analisi statistiche e la WPL, accusata di aver adoperato il codice sorgente creato dalla SAS per
progettare un software simile, se non addirittura clone.
Il componente centrale del sistema41 adoperato da SAS, si fonda sulla trasparenza degli script adoperati
al fine di potersi meglio adattare alle caratteristiche di ogni utente, permettendogli di inserire i suoi dati
personali in tranquillità.
La WPL è un’azienda del Galles che, vista la richiesta del mercato per questo tipo di software, ha deciso
di concorrere alla SAS progettando un programma, “World Programming System” che emulasse molte
delle funzionalità già implementate dalla SAS, cercando di generare, da stessi input, medesimi output.
Tutto questo per rendere la piattaforma adattabile e flessibile, permettendo agli utenti di poter usare gli
script creati per la SAS anche con il loro sistema.
La High Court of Justice42 sostiene che la WPL può aver progettato il suo software senza avere avuto
accesso al codice sorgente della SAS e che essa abbia copiato una parte o addirittura l’intero codice.
Inoltre, essa sottolinea che, in analoghi casi l’uso del codice sorgente di un software, per fini affini, per la
progettazione e l’implementazione di un altro software, non è mai stato considerato violazione del
copyright.
La SAS ha controbattuto che, oltre alla violazione del codice sorgente, la WPL ha copiato interamente i
manuali utente, violando così il diritto d’autore sugli stessi.
A seguito di questi eventi, la Corte di Giustizia ha preso in esame diversi eventi pregiudiziali ed è
arrivata alla conclusione, sancita dalla sentenza del 2 maggio 2012 secondo cui:
- La funzionalità, il formato di file usato per svolgerne le funzioni e il linguaggio di programmazione di
un software non sono tutelati dal diritto d’autore43;
- L’utente che ha ottenuto, secondo la licenza, una copia del programma può osservare, studiare o
sperimentare il funzionamento dello stesso44, al fine di determinarne le idee e i principi, senza
richiedere specifiche autorizzazioni dai produttori e implementatori45;
41 Linguaggio di programmazione originale, noto come Linguaggio S. 42 Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles. 43 Secondo l’Art.1, par.2, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991. 44 Azione definite con il termine “Reverse Engineering”, ex Art. ter e 64 quater l. 633/41. 45 Secondo l’Art.5, par.3, della direttiva 91/250.
8
- La riproduzione in un software o nel manuale, di elementi presenti in un altro programma o nel suo
manuale d’uso, tutelato da diritto d’autore, può costituire una violazione del diritto d’autore del
suddetto manuale, qualora la creazione del manuale sia propria e originale dello stesso suo autore46.
In ultima istanza, la Corte ha concluso che :
La funzionalità di un programma informatico e il linguaggio di programmazione non possono essere protetti dalle norme
sul copyright, a differenza della sua forma di espressione. Accettare che la funzionalità di un programma
informatico possa essere protetta dalle norme sul copyright significherebbe rendere possibile la monopolizzazione delle idee,
a detrimento del progresso tecnologico e dello sviluppo industriale47.
46 Secondo l’Art.2, lett. a, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. 47 Sentenza della Corte;
9
CONCLUSIONE
La situazione italiana ed europea, in materia di diritto d’autore sul Web è molto singolare. Da un lato,
infatti, si assiste alla tutela dei diritti dell’uomo, come la libertà di espressione e dall’altro a una vera e
propria monopolizzazione e a un discutibile controllo dell’informazione48. Nonostante questo, gli Stati
membri dell’UE stanno cercando di armonizzare al meglio le leggi riguardanti il copyright, anche se la
cosa si rivela essere più complicata del previsto, a causa dei diversi e variegati retaggi legislativi di ogni
Nazione. Una cosa, però resta chiara e inviolabile: qualsiasi contenuto caricato o pubblicato sul Web è
tutelato dal copyright, anche se non viene espresso in maniera esplicita e questo non comporta una
chiusura dell’informazione, bensì una tutela e un riconoscimento dell’autore. Infatti chiunque può
usare, non a scopo di lucro, i contenuti del web (previa autorizzazione dell’autore, se i contenuti non
sono forniti di marchio creative common).
Per quanto riguarda i software, invece, il discorso si complica, ma comunque giunge a una netta
conclusione: la tutela si applica alla forma di espressione di un programma per elaboratore, cioè il suo
codice, ma non alle idee e ai principi che stanno alla base del programma, compresi quelli alla base
dell’interfaccia, e di conseguenza, non sono tutelate le funzionalità del programma né il linguaggio di
programmazione, né il formato dei file utilizzato. Il linguaggio di programmazione è equivalente alle
parole usate dal romanziere e, come tale, non è tutelabile49, a differenza dell’opera composta con quel
linguaggio (il programma o il romanzo).
Concludendo, se da un lato c’è chi sostiene che la maggior parte degli internet crimes sia incentivata dal
costante sviluppo e miglioramento tecnologico, che permette l’apertura sempre maggiore a qualsiasi
tipo di contenuto, dall’altro bisogna considerare che il canale tecnologico dell’informazione digitale (sia
sul Web che fuori dal Web) è un mezzo importante per la crescita sociale e culturale di un popolo50, se
ben tutelato e sfruttato e il diritto d’autore, quindi, deve essere visto anche come una forma di
genuinità dell’informazione, come un filtro che da la sicurezza della fonte del contenuto di cui l’user si
sta servendo.
48 Basti pensare allo spauracchio italiano messo in moto dalla Legge Sopa, non ancora approvata, ma portata al riesame anche a causa delle polemiche sorte. Essa dovrebbe permettere, tra l’altro, che chiunque possa chiedere ad un fornitore di servizi di hosting di rimuovere qualsivoglia contenuto pubblicato online da un utente sulla base del semplice sospetto – non accertato da alcuna Autorità giudiziaria né amministrativa – che violi i propri diritti d’autore e che, qualora il provider non ottemperi alla richiesta, possa essere ritenuto responsabile. 49 Direttiva 91/250/CEE “… le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della seguente direttiva;” 50 Per capirne le potenzialità basta pensare a quanto crebbe il livello di alfabetizzazione durante il boom economico, quando, grazie alla prosperità, ogni famiglia poté permettersi una televisione.
10
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
P. Carretti, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Il Mulino, 2005;
G. Fumagalli, La tutela del software nell’Unione Europea. Brevetto e diritto d’autore, Nyberg Edizioni,
2005;
AGCOM, Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, Indagine conoscitiva:
http://www.agcom.it/default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=3790;
Trattato sull’Unione Europea, testo completo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/ce321/ce32120061229it00010331.pdf
http://www.leggioggi.it/2012/05/03/corte-di-giustizia-ue-non-ce-copyright-sullo-studio-di-
un-software/;
http://www.leggioggi.it/2012/05/16/ritorna-lo-spettro-del-sopa-allitaliana/;
http://www.leggioggi.it/2012/04/05/diritto-dautore-sul-web-il-presidente-dellagcom-a-
breve-il-regolamento/;
http://www.leggioggi.it/2012/04/05/diritto-dautore-sul-web-il-presidente-dellagcom-a-
breve-il-regolamento/;
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?content=%20Sentenza%20/2012,%20in%20
causa%20C-
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?content=%20Sentenza%20/2012,%20in%20
causa%20C-
406/10%20SAS%20Institute,%20in%20tema%20di%20violazione%20del%20diritto%20d'aut
ore&Artid=20039;
Il diritto d’autore e la sua tutela:
http://rs.unipmn.it/lp/02.pdf;
http://www.studiolegale-online.net/diritto_informatica_09.php;
http://www.creativecommons.it/;
http://www.servitec.it/LinkClick.aspx?fileticket=Vefiy0pgtnM%3D&tabid=63&language=it-
IT;
http://brunosaetta.it/diritto-autore/corte-di-giustizia-le-funzionalita-del-software-non-sono-
soggette-a-copyright.html
Sitografia aggiornata al 7 giugno 2012.