Il diritto commerciale Lezione 5 I titoli di credito · 2 percorso c • Il diritto commerciale...

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1 PERCORSO C Il diritto commerciale Lezione 5 I titoli di credito 1. Titoli impropri e titoli di legittimazione Alcune figure giuridiche, pur se indicate comunemente come «titoli», debbono essere tenute distinte dai titoli di credito in quanto sono prive dei caratteri propri di questi ultimi (art. 2002 codice civile). Sono tali i titoli impropri, che consentono solo il trasferimento di un diritto senza l’osservanza delle nor- mali forme della cessione, ma non attribuiscono al cessionario alcun diritto letterale ed autonomo. Si tratta, in sostanza, di scritture (ad esempio, polizze assicurative) in cui, oltre ad essere enunciate le condizioni del contratto, è inserita la clausola all’ordine, sì da consentire la cessione del contratto stesso con lo strumento della girata. Sono tali, altresì, i titoli (o documenti) di legittimazione, che servono solo ad identificare l’avente di- ritto ad una determinata prestazione (ad esempio, biglietti ferroviari, teatrali, cinematografici, marche di guardaroba etc.). I titoli di entrambe le suddette categorie non sono documenti necessari per l’esercizio del diritto in essi indicato, in quanto di regola, in caso di perdita, il creditore è sempre ammesso a provare con altri mezzi il proprio diritto. Inoltre, l’ultimo possessore dei titoli impropri non ha alcun diritto autonomo, per cui nei suoi confronti sono sempre opponibili le eccezioni relative ai precedenti possessori. 2. Le clausole limitative della circolazione degli assegni Per ridurre il pericolo che l’assegno bancario, soggetto a furti o smarrimenti, sia pagato ad un portatore di mala fede o da lui negoziato, la legge predispone particolari cautele limitative della circolazione e della legittimazione, che rendono difficile al ladro o al ritrovatore l’utilizzazione della somma portata dal titolo. L’apposizione della clausola «non trasferibile» (art. 43 L.A.) blocca la circolazione del titolo, rende cioè l’assegno non solo non girabile, ma anche non cedibile. L’assegno non trasferibile può essere paga- to solo al prenditore (o all’immmediato giratario, se la clausola è apposta da un girante), che non può girare il titolo se non per l’incasso ad un banchiere. Quest’ultimo, a sua volta, non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. Pertanto, se l’assegno viene rubato o smarrito, il ladro o il ritrovatore non possono esigere la somma né trasferire il credito; il portatore legittimo, inoltre, in tale evenienza, non può ricorrere alla procedura di ammortamento, ma ha diritto di ottenere un duplicato dal traente, denunciando lo smarrimento, la distru- zione o la sottrazione al trattario ed al traente. Il D.L. 201/2011 (cd. Decreto Monti) ha stabilito che dal 6 dicembre 2011 la clausola di non trasferibi- lità è obbligatoria per gli assegni bancari (e circolari) di importo pari o superiore a 1.000 euro. c Il diritto commerciale

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1percorso c • Il diritto commerciale

Lezione 5I titoli di credito

1.TitoliimproprietitolidilegittimazioneAlcune figure giuridiche, pur se indicate comunemente come «titoli», debbono essere tenute distinte dai titoli di credito in quanto sono prive dei caratteri propri di questi ultimi (art. 2002 codice civile).Sono tali i titoli impropri, che consentono solo il trasferimento di un diritto senza l’osservanza delle nor-mali forme della cessione, ma non attribuiscono al cessionario alcun diritto letterale ed autonomo. Si tratta, in sostanza, di scritture (ad esempio, polizze assicurative) in cui, oltre ad essere enunciate le condizioni del contratto, è inserita la clausola all’ordine, sì da consentire la cessione del contratto stesso con lo strumento della girata.Sono tali, altresì, i titoli (o documenti) di legittimazione, che servono solo ad identificare l’avente di-ritto ad una determinata prestazione (ad esempio, biglietti ferroviari, teatrali, cinematografici, marche di guardaroba etc.).I titoli di entrambe le suddette categorie non sono documenti necessari per l’esercizio del diritto in essi indicato, in quanto di regola, in caso di perdita, il creditore è sempre ammesso a provare con altri mezzi il proprio diritto. Inoltre, l’ultimo possessore dei titoli impropri non ha alcun diritto autonomo, per cui nei suoi confronti sono sempre opponibili le eccezioni relative ai precedenti possessori.

2.LeclausolelimitativedellacircolazionedegliassegniPer ridurre il pericolo che l’assegno bancario, soggetto a furti o smarrimenti, sia pagato ad un portatore di mala fede o da lui negoziato, la legge predispone particolari cautele limitative della circolazione e della legittimazione, che rendono difficile al ladro o al ritrovatore l’utilizzazione della somma portata dal titolo.L’apposizione della clausola «non trasferibile» (art. 43 L.A.) blocca la circolazione del titolo, rende cioè l’assegno non solo non girabile, ma anche non cedibile. L’assegno non trasferibile può essere paga-to solo al prenditore (o all’immmediato giratario, se la clausola è apposta da un girante), che non può girare il titolo se non per l’incasso ad un banchiere. Quest’ultimo, a sua volta, non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte.Pertanto, se l’assegno viene rubato o smarrito, il ladro o il ritrovatore non possono esigere la somma né trasferire il credito; il portatore legittimo, inoltre, in tale evenienza, non può ricorrere alla procedura di ammortamento, ma ha diritto di ottenere un duplicato dal traente, denunciando lo smarrimento, la distru-zione o la sottrazione al trattario ed al traente.Il D.L. 201/2011 (cd. Decreto Monti) ha stabilito che dal 6 dicembre 2011 la clausola di non trasferibi-lità è obbligatoria per gli assegni bancari (e circolari) di importo pari o superiore a 1.000 euro.

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Lezione 5 • I titoli di credito

Altra clausola apponibile all’assegno bancario è quella «da accreditare». L’assegno da accreditare (art. 42 L.A.) non può essere pagato in contanti, ma chi intende incassare l’importo può solo versarlo alla banca trattaria, se ne è cliente, affinché venga accreditato sul proprio conto, o aprire un conto presso la stessa banca trattaria, se essa acconsente. La clausola «da accreditare» è apponibile sulla facciata ante-riore del titolo dal traente o da un successivo girante.