Il diritto all’oblio

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Il diritto all’oblio • “La memoria è un campo di battaglia in cui si lotta per la conquista del passato”(R. Bodei).

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Il diritto all’oblio

• “La memoria è un campo di battaglia in cui si lotta per la conquista del passato”(R. Bodei).

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La dimensione pubblica: la memoria collettiva

• “Memoria e oblio sono inscindibili nel loro avvinghiarsi e noi, in diversa misura, abbiamo bisogno di entrambi per vivere, in quanto siamo degli emigranti del tempo, che si servono del ricordo del passato per andare verso il futuro ignoto, così come gli emigranti, per rendere meno duro l’impatto in terra sconosciuta, chiamavano le nuove città con il nome di quelle vecchie” (R. Bodei).

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Funes• “Noi, in un’occhiata, percepiamo: tre bicchieri su una tavola. Funes:

tutti i tralci, i grappoli e gli acini di una pergola. Sapeva le forme delle nubi astrali dell’alba del 30 aprile 1882, e poteva confrontarle, nel ricordo, con la copertina marmorizzata d’un libro che aveva visto una sola volta, o con le spume che sollevò un remo, nel Rio Negro, la vigilia della battaglia di Quebracho. Questi ricordi non erano semplici: ogni immagine visiva era legata a sensazioni muscolari, termiche, ecc. Poteva ricostruire tutti i sogni dei suoi sonni, tutti le immagini dei suoi dormiveglia. Due o tre volte aveva ricostruito una giornata intera; non aveva mai esitato, ma ogni ricostruzione aveva chiesto un’intera giornata. Mi disse: - Ho più ricordi io da solo, di quanti non ne avranno avuti tutti gli uomini insieme, da che mondo è mondo -. Anche disse: - I miei sogni sono come la vostra veglia -. E anche: - La mia memoria, signore, è come un deposito di rifiuti” (J.L. Borges, Funes, o della memoria, in Finzioni, Torino, 1955, pp. 102-103)

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• Una memoria vigile e duratura è un bene prezioso, pur tuttavia tante sono le cose (parole dette in libertà, affermazioni avventate, giudizi, episodi imbarazzanti, ecc…) e tanti gli avvenimenti, appartenenti al nostro passato, che hanno pieno diritto al sonno e a non essere risvegliati.

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• La dottrina e la giurisprudenza si sono chieste fino a che punto il diritto al silenzio della memoria possa essere interrotto e, pertanto, un avvenimento del passato riportato in vita e reinserito nel circuito mediatico, invocando il diritto all’informazione, alla divulgazione, alla conoscenza di una determinata notizia; soprattutto ci si è chiesti, in dottrina, se si possa ammettere che tale interesse della persona si configuri in termini di fattispecie giuridicamente rilevante e dotata di propria autonoma conformazione normativa.

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Dimensione privata dell’oblio

• Il diritto all’oblio: progressivo degrado del ricordo legato alla distanza temporale del fatto, ossia il trascorrere di un lasso di tempo adeguato tra l’avvenimento che abbia, nel bene o nel male, coinvolto il fruitore di tale diritto e il momento dal quale esso possa ritenersi essere sorto in capo all’interessato.

• Il diritto a vivere in pace, a vivere fuori dal clamore della pubblicità, negativa o positiva, a vivere lontano da esperienze e ricordi nefasti che hanno già avuto ampia e legittima diffusione, attraverso i media, nel passato.

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Ipotesi di conflitto

• Il riconoscimento del diritto all’oblio può determinare un conflitto, in particolare in una dimensione pubblica, con il tema della circolazione delle informazioni e il diritto di sapere.

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Gli interessi in gioco

• In relazione ai media, il diritto all’oblio è l’interesse a evitare una nuova o perdurante diffusione di notizie su una determinata persona.

• Gli interessi da valutare e bilanciare sono molteplici:

• 1) diritto di cronaca (come diritto a informare e diritto a essere informati);

• 2) diritto alla riservatezza che potrebbe riespandersi decorso un certo lasso di tempo;

• 3) diritto alla risocializzazione del condannato (nei casi di cronaca giudiziaria);

• 4) diritti delle vittime dei reati;

• 5) diritti dei familiari delle vittime e degli autori dei reati;

• 6) diritti dei minori;

• 7) necessità di conservare la documentazione storica degli eventi.

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Un punto di riferimento per orientarsi

• La limitazione del diritto alla riservatezza nei confronti del diritto di cronaca può avvenire quando prevale un interesse non individuale, un interesse superiore, riassunto nel concetto di UTILITÀ SOCIALE DELLA NOTIZIA.

• La giurisprudenza ha parlato anche di ATTUALITA’ DELLA NOTIZIA, come ulteriore condizione per il legittimo esercizio del diritto di cronaca.

• Il giornalista nel riproporre una vicenda del passato è chiamato a fare una nuova valutazione sulla base di diverse variabili.

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Il diritto all’oblio

• Oblio: appartenenza alle ragioni e alle regioni della riservatezza.

• Può esservi diritto all’oblio solo dove in precedenza non vi è stata riservatezza, oggetto dell’oblio è, infatti, la vicenda già nota.

• Il fattore temporale.• Il diritto a essere dimenticati.• Non è rivolto a cancellare il passato, ma a proteggere

il presente.• Distinzione tra l’evento e i protagonisti di esso.

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Il diritto all’oblio

• Perché si possa parlare di oblio è necessario il decorso di un periodo significativo di tempo.

• Questo tempo, occorrente per il venir meno dell’interesse pubblico della notizia, non può definirsi una volta per tutte, dipende dalle circostanze di ogni singola vicenda.

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Il diritto all’oblio

• Oblio come forma di tutela dell’identità personale.• Legge sul cambiamento del sesso (negli atti dello

stato civile devono risultare solo il nome e il sesso del transessuale successivi alla rettifica).

• Importanza dell’esigenza di tutelare la proiezione del soggetto nella realtà sociale, in relazione a ciò che egli è ed esprime, nell’attualità della sua presenza sociale.

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Oblio e identità personale

• Il passato della persona, allorquando non rappresenti la presenza necessaria per definire l’attuale sua presenza sociale, deve rimanere nell’oblio, in particolar modo quando la rievocazione di esso possa alterare la posizione presente del soggetto.

• Il diritto all’identità personale rappresenta, quindi, la matrice prima del diritto all’oblio, il quale si colloca come strumentale rispetto alla identificazione del soggetto nella sua proiezione sociale, trovando riferimento normativo, oltre che nel Codice privacy, nell’art. 2 Cost.

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Risocializzazione del condannato

• Il Consiglio d’Europa nel 2003 ha raccomandato di proteggere la privacy di chi ha scontato la propria condanna, tranne che vi sia un persistente interesse pubblico (caso del responsabile di una rapina di molti anni fa che ha socontato la sua pena).

• Occorre di volta in volta valutare questi diversi aspetti.

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Cass. 5525/2012

• Gli archivi web devono essere aggiornati all’evoluzione dei fatti, specie quando si tratta di vicende giudiziarie. Riconoscendo non solo il diritto della persona "notiziata" a essere rappresentata con dati “esatti e aggiornati” ma anche quello speculare del cittadino «a ricevere una completa e corretta informazione, non essendo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all'interno del mare di internet ulteriori notizie» sul caso in questione.

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Cass. 5525/2012

• Il politico lamentava che il "pezzo" non riportava la notizia - distinta e successiva - che l'inchiesta giudiziaria si fosse poi conclusa con un proscioglimento sicché ancora oggi era soggetto allo «stigma derivante dalla continua riproposizione di una notizia che, al momento della sua pubblicazione era vera e attuale ma che oggi gettava un intollerabile alone di discredito sulla persona vittima di gogna mediatica».

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Art. 11 Codice privacy

• Le informazioni devono essere conservate in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono state raccolte o successivamente trattate. Una volta superato tale periodo, i dati devono essere cancellati o trasformati in forma anonima, garantendo in tal modo il diritto all’oblio dell’interessato.

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Art. 7, comma 3°, lett. b) Codice privacy

• “L’interessato ha il diritto di ottenere…la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati”.

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Il diritto all’oblio su Internet: il diritto impossibile

• È possibile assicurare alla persona un diritto all’oblio, cioè alla dimenticanza di quel che è stata, dei valori in cui ha creduto, a cui, attualmente, non aderisce più?

• È legittimo che una sanzione, una condanna o un altro precedente pregiudizievole lontani nel tempo siano per sempre disponibili a tutti e a chiunque in Internet, tramite i comuni motori di ricerca?

• Trascorso un congruo periodo di tempo, si ha il diritto di “uscire” dallo spazio di Internet?

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• “Le azioni, le parole e le immagini si trasformano in miriadi di dati, che moltiplicano all’infinito, come in un prisma, i mille diversi aspetti della realtà materiale. Ogni individualità si disarticola e si scompone in tanti frammenti quanti sono i dati e le informazioni che la riguardano. Basta digitare il proprio nome su un motore di ricerca per rendersene conto. Sulla rete i dati vivono di una vita propria, senza regole e senza possibilità di prevedere tutte le finalità e tutti i contesti in cui saranno utilizzati. Nella realtà immateriale si possono assumere nuove identità, inserire informazioni vere o false, comunicare con altri in modo circolare, diventare allo stesso tempo produttori e destinatari di notizie” (F. Pizzetti, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, relazione sull’attività dell’Autorità per l’anno 2006, Roma 12 luglio 2007, p. 6).

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Il diritto all’oblio su Internet: il diritto impossibile

• Tutela del corpo elettronico.

• Riappropriarsi dei frammenti che compongono il corpo elettronico.

• Il diritto all’identità digitale (social network; Second Life, ecc…).

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Il diritto all’oblio su Internet: il diritto impossibile

• Google, dopo l’intervento del Garante privacy, procede alla cancellazione dei dati nel caso questi siano stati cancellati dal sito sorgente.

• Reputation defender• Testamento web biologico per regolare l’uso

di materiale messo on line, quando non si sarà più in vita.

• Archivi storici on line dei quotidiani.• Archivi istituzionali on line.