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Percorso B Le fonti del diritto 1 lezione 1 Il diritto e la norma giuridica Il diritto antico e medievale Il diritto dei popoli antichi era regolato da consuetudini (la consuetudine è una norma non scritta che si forma perché viene costantemente e uniformemente rispettata). Soltanto presso alcune società si sono avuti esempi di norme scritte miranti a far conoscere le regole e a garantire che esse non sarebbero state modificate arbitrariamente. La più antica raccolta di norme di convivenza civile che sia pervenuta integralmente fino a noi è il codice di Hammurabi (XVIII sec. a.C.). Principio ispiratore di questo codice fu la famosa «legge del taglione», in base alla quale al colpevole veniva comminata una sanzione simile al danno prodotto dal comportamento vietato. La pena era, inoltre, diversa a seconda del ceto di appartenenza del colpevole, stante la differenziazione in classi all’interno della società (così, ad esempio, agli schiavi veniva inflitta una pena diversa di quella prevista per i liberi). Anche a Roma l’ordinamento giuridico si basava sulla consuetudine. La mancanza di leggi scritte consentiva, tuttavia, ai patrizi di esercitare la giustizia in maniera sommaria e par- ziale. Ciò indusse la plebe, nel V secolo a.C., in occasione delle lotte per le rivendicazioni dell’uguaglianza civile e politica, a chiedere anche la redazione di norme scritte. Nel 451 a.C. fu affidato ad un collegio di decemviri (dieci magistrati) il compito di compilare il primo codice, riguardante in particolare il diritto privato, ma contenente anche nume- rosi principi di diritto pubblico. Le norme furono incise su dodici tavole di bronzo, da cui il nome di leggi delle XII Tavole, ed esposte nel Foro romano dopo essere state sottoposte all’approvazione del popolo. Questo primo codice rappresentò un vero e proprio progresso per il mondo romano, perché con esso veniva meno l’arbitrio dei magistrati patrizi e veniva riconosciuto il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Questa raccolta di leggi ebbe, tuttavia, il limite di essere una codificazione parziale, essendo state regolate soltanto alcune materie fondamentali, mentre in alcuni campi rimanevano le antiche con- suetudini. Occorre attendere diversi secoli prima di poter rinvenire nel mondo romano dei veri e pro- pri codici. Nel V secolo d.C. ritroviamo il codice di Teodosio e nel VI secolo quello di Giustiniano (Corpus Iuris Civilis). L’opera di Giustiniano, in particolare, ebbe il merito di raccogliere organicamente tutta la produzione legislativa di diritto pubblico e privato che si era venuta formando nel corso di diversi secoli. Non si trattò, però, di una semplice raccolta di norme, ma di un vero e proprio adeguamento delle vecchie regole alla nuova società. Il codice giustinianeo influenzò il diritto dei paesi dell’Europa occidentale e quelli dell’Oriente

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Percorso B ➜ Le fonti del diritto

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lezione 1Il diritto e lanorma giuridicaIl diritto antico e medievaleIl diritto dei popoli antichi era regolato da consuetudini (la consuetudine è una norma non scritta che si forma perché viene costantemente e uniformemente rispettata). Soltanto presso alcune società si sono avuti esempi di norme scritte miranti a far conoscere le regole e a garantire che esse non sarebbero state modificate arbitrariamente.La più antica raccolta di norme di convivenza civile che sia pervenuta integralmente fino a noi è il codice di Hammurabi (XVIII sec. a.C.). Principio ispiratore di questo codice fu la famosa «legge del taglione», in base alla quale al colpevole veniva comminata una sanzione simile al danno prodotto dal comportamento vietato. La pena era, inoltre, diversa a seconda del ceto di appartenenza del colpevole, stante la differenziazione in classi all’interno della società (così, ad esempio, agli schiavi veniva inflitta una pena diversa di quella prevista per i liberi).Anche a Roma l’ordinamento giuridico si basava sulla consuetudine. La mancanza di leggi scritte consentiva, tuttavia, ai patrizi di esercitare la giustizia in maniera sommaria e par-ziale. Ciò indusse la plebe, nel V secolo a.C., in occasione delle lotte per le rivendicazioni dell’uguaglianza civile e politica, a chiedere anche la redazione di norme scritte.Nel 451 a.C. fu affidato ad un collegio di decemviri (dieci magistrati) il compito di compilare il primo codice, riguardante in particolare il diritto privato, ma contenente anche nume-rosi principi di diritto pubblico. Le norme furono incise su dodici tavole di bronzo, da cui il nome di leggi delle XII Tavole, ed esposte nel Foro romano dopo essere state sottoposte all’approvazione del popolo. Questo primo codice rappresentò un vero e proprio progresso per il mondo romano, perché con esso veniva meno l’arbitrio dei magistrati patrizi e veniva riconosciuto il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Questa raccolta di leggi ebbe, tuttavia, il limite di essere una codificazione parziale, essendo state regolate soltanto alcune materie fondamentali, mentre in alcuni campi rimanevano le antiche con-suetudini.Occorre attendere diversi secoli prima di poter rinvenire nel mondo romano dei veri e pro-pri codici. Nel V secolo d.C. ritroviamo il codice di Teodosio e nel VI secolo quello di Giustiniano (Corpus Iuris Civilis). L’opera di Giustiniano, in particolare, ebbe il merito di raccogliere organicamente tutta la produzione legislativa di diritto pubblico e privato che si era venuta formando nel corso di diversi secoli. Non si trattò, però, di una semplice raccolta di norme, ma di un vero e proprio adeguamento delle vecchie regole alla nuova società. Il codice giustinianeo influenzò il diritto dei paesi dell’Europa occidentale e quelli dell’Oriente

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anche se, per molti secoli, le norme consuetudinarie rappresentarono ancora la regola giu-ridica preponderante per quasi tutti i rapporti della vita sociale.Anche nel Medioevo la consuetudine costituiva la fonte dominante. L’ordine feudale era fon-dato su norme non scritte e tutto era affidato ai rapporti interpersonali tra vassalli, valvas-sori e valvassini. Una delle più importanti forme consuetudinarie fu l’istituto del feudo, che trovò la sua regolamentazione negli «usus feudorum», insieme di usi relativi ai rapporti di vassallaggio. La consuetudine, in questo periodo, dette luogo anche alla formazione di diritti locali: coloro che vivevano nello stesso luogo si trovavano di fronte alle stesse necessità ed interessi, cosicché la ripetizione degli stessi atti nelle stesse circostanze acquistò prima un valore sociale e poi giuridico. Anche le Corporazioni si organizzarono sulla base di norme non scritte, che rappresentarono le fondamenta del diritto nei Comuni medievali, nei quali le consuetudini furono gradualmente redatte in forma scritta costituendo il primo nucleo di ogni ordinamento comunale rappresentato dagli statuti.