Diritto del lavoro La soggettività giuridica sindacale.

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Diritto del lavoro La soggettività giuridica sindacale

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Diritto del lavoro

La soggettività giuridica sindacale

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Soggetto e azione sindacale nella Costituzione: tre

disposizioni Il principio di

libertà di organizzazione sindacale (39.1 Cost.)

Il diritto di sciopero (40 Cost.)

Un modello di contrattazione collettiva (39.2 ss. Cost.)

Malgrado ciò,la razionalizzazione

giuridica del soggetto e dell’azione

sindacale, si fonda ancora in buona misurasulle regole del diritto

privato

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Sul piano costituzionale della

libertà sindacale il sindacato

rileva come

“organizzazione”organizzazione”

Sul piano della soggettività giuridica

di diritto privatoil sindacato

rileva come “associazione”associazione”

Vuol dire qualcosa?

La soggettività giuridica del sindacato

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La soggettività sindacale nella costituzione formale…

“Ai sindacati non può essere imposto altro

obbligo se non la registrazione presso uffici locali o centrali, secondo

norme di legge” (art. 39.2°)

La nozione civilistica di associazione

Associazione

riconosciuta

Associazione non

riconosciuta

…e nella costituzione

materialeL’inattuazione dell’art. 39. Il sindacato ricondotto alla nozione civilistica di associazione

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La scelta per la formula dell’associazione non riconosciuta

“L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come

persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”(art. 36 c.c.)

PERCHE QUESTA SCELTA?Il principio di autorganizzazione

per la gestione degli affari interni. Si coniuga con una forte aspirazione

politica dei sindacati

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I limiti della disciplina codicista

E’ al più idonea a regolare

l’attività interna o

endoassociativa: la democrazia

interna i rapporti

patrimoniali

Non anche l’attività esterna

la contrattazione collettiva

I problemi del contratto

collettivo come contratto

di diritto comune (rinvio)

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Centralizzazione

Decentramento

Una chiave di lettura

generalmente adottata

nelle analisi dei sistemi negoziali:

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Quali fattori influenzano la conformazione del sistema negoziale

nell’uno o nell’altro senso?

La contrattazione collettiva è un istituzione che

nasce dal mercato, e la cui struttura viene

conformata dalle

caratteristiche del mercato in

cui opera

I fattori che possono influenzare la struttura del sistema negoziale

• La struttura del sistema produttivo• La struttura del mercato del lavoro• La congiuntura economica

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La prima fase: gli anni 50

Forte centralizzazione, attuata a livello

interconfederale: i grandi accordi sulle Commissioni interne e sui licenziamenti

Contrattazione di categoria debole

Contrattazione aziendale inesistente

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Gli anni ‘60

L’affermazione del contratto collettivo di categoria

Affiorano i primi contratti aziendali, soprattutto grazie all’intervento del sindacato esterno

Decentramento ancora parziale

CLAUSOLE DI RINVIOE

CLAUSOLE DI TREGUA

Emergono gli strumenti giuridici

della articolazione del sistema

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IL CICLO 1968-1973 La fase della anomia (o anarchia) del

sistema contrattuale

Forte decentramento e fine dell’ordine

gerarchico fondato sulle

clausole di rinvio e di tregua

I soggetti della contrattazione

aziendale sono in buona misura svincolati dai soggetti della

contrattazione di categoria

LO STATUTO INTERVIENECOME STRUMENTO DI RAZIONALIZZAZIONEDELLA PRESENZA SINDACALE IN AZIENDA

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L’obiettivo dello Statuto era quello di rafforzare la presenza sindacale

nei luoghi di lavoro in una fase in cui l’organizzazione sindacale

appariva insidiata da due lati:dagli imprenditori sempre ostili

al riconoscimento del sindacato nell’azienda

e dai gruppi spontanei che tendevano a contestare la funzione del sindacato

(Giugni)

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Fino alla prima metà degli

anni ‘80 Contesto di crisi, calo delle

tensioni rivendicative e ricentralizzazione

Le politiche dei redditi e di contenimento del costo del lavoro presuppongono una centralizzazione del sistemaI primi grandi accordi

triangolari (1983 e 1984)

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IL PROBLEMA DEL CONCORSO-CONFLITTO TRA CONTRATTI COLLETTIVI DI DIVERSO

LIVELLO

Si pone nei sistemi in cui manca una disciplina di organizzazione del sistema di contrattazione collettiva

Il criterio del favor (art. 2077 c.c.)

Il criterio di gerarchia

Il criterio cronologico

…E IL SUO PARZIALE SUPERAMENTO

CON IL PROTOCOLO 1993 Si sdrammatizza la

problematica del conflitto tra livelli contrattuali

Si conferma l’autonomia “esterna” del sistema

negoziale, ma se ne riduce il tasso di autonomia “interna” Si istituzionalizza il sistema

di contrattazione (livelli, materie, procedure, soggetti)

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La soluzione vigente:il Protocollo del luglio 1993

Il compito di ridisegnare il

sistema contrattuale, in Italia, è stato assunto dal

sistema contrattuale

stesso

Il Protocollo del 23 luglio 1993 come

“carta costituzionale

” delle relazioni

industriali italiane (Treu)

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Due prospettive di fondo del nuovo sistema

La distribuzione delle competenze e degli

oggetti negoziali La riorganizzazione

delle procedure di rinnovo degli accordi

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I contenuti del Protocollo (1)I contenuti del Protocollo (1)

Le regole di Le regole di durata dei durata dei contratti contratti collettivi collettivi nazionali:nazionali:

1)1)La parte La parte normativa: 4 normativa: 4 annianni2)2)La parte La parte economica: 2 economica: 2 anni.anni.

LA RATIO DELLA SFASATURA TEMPORALE:

ABOLIZIONE DELLA SCALA MOBILE E GOVERNO

CONTRATTUALE DELLE RETRIBUZIONI

I parametri di riferimento: a) l’inflazione programmata +

la distribuzione degli aumenti di produttività

(primo biennio); b) il riallineamento dei salari

all’inflazione effettiva intervenuta nel biennio precedente (secondo

biennio)

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I contenuti del Protocollo (2)I contenuti del Protocollo (2)

L’apertura della trattativa (tre mesi prima della scadenza);

La discussione della “piattaforma rivendicativa” presentata dalle OO.SS.

Nel periodo comprendente 3 mesi prima e 1 mese dopo la scadenza del contratto, opera la c.d. “clausola di raffreddamento”

la “indennità di vacanza contrattuale”

30% del tasso inflazione (a partire dal quarto mese successivo alla scadenza)

50% del tasso di inflazione per una vacanza superiore ai sei mesi

Le procedure di rinnovodel CCNL:

Gli effetti del rinnovo tardivo

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I contenuti del Protocollo Ciampi I contenuti del Protocollo Ciampi (3)(3)

L’affermazione per via

contrattuale del criterio

gerarchico come regola che

presiede alla disciplina dei rapporti fra il

CCNL e il contratto collettivo aziendale

Gli strumenti del raccordo:

1) L’utilizzo delle clausole di rinvio dal CCNL al contratto collettivo aziendale;2) La competenza esclusiva del livello aziendale per alcune materie (es. la gestione degli effetti sociali dei processi di ristrutturazione

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Ma soprattutto…

“La contrattazione aziendale

riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi

rispetto a quelli retributivi propri della

contrattazione nazionale”

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Il presupposto fondamentale del sistema di coordinamento delineato

dal Protocollo del 1993

Il coordinamento tra livelli presuppone il

coordinamento tra i soggetti protagonisti ai

diversi livelli

tra livelli

tra i soggetti

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I soggetti della rappresentanza

sindacale a livello decentrato

Come si fa a garantire che i soggetti della contrattazione aziendale si uniformino

ai criteri di ripartizione delle competenze sanciti a livello centrale?

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Chi contratta nei luoghi di lavoro?

Contratta chi è “rappresentante”

dei lavoratori E’ rappresentante

dei lavoratori chi usufruisce dei

diritti sindacali nei luoghi di lavoro

A chi sono attribuiti

i diritti sindacali nei luoghi di lavoro?

La domanda va riformulata sulla base di alcuni dati

propri del sistema italiano

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L’esigenza di selezionedel pluralismo

sindacaleDallo Statuto dei lavoratori

alle riforme del 1993 e del 1995

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La linea di politica del diritto seguita dal legislatore statutario

La dialettica tra spontaneismo

e organizzazion

e

Assicurare un coordinamento

stabiletra l’attività

sindacale aziendale e

l’attività dei sindacati

rappresentativisu scala

nazionale

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“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito:

A) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale

B) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva”

confederazioni maggiormenterappresentative sul piano nazionale

L’art. 19 dello Statutodei lavoratori

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LE RAGIONI DELLA SCELTA: “perseguire una politica del diritto che favorisca le forme

di aggregazione sindacale più ampie, all’interno delle quali

i diversi egoismi di settore trovino compensazione”

(Giugni)

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Il sistema statutarioR.S.A

(art. 19 Statuto)

1000 DIPENDENTI

200 iscritti CGIL150 iscritti CISL100 iscritti UIL

50 iscritti sindacato autonomo

500 non iscritti

nonrappresentati

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I PROBLEMI POSTI DALLA SCELTA:

LA RAPPRESENTATIVITÀ MISURATA

ALL’ESTERNO DELL’AZIENDA

Dalla rappresentatività “presunta” alla rappresentatività

“misurata”

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La sentenza della Corte costituzionale n. 30/90

Questa corte ha già ripetutamente sottolineato la razionalità di una scelta

legislativa volta ad impedire un'eccessiva frammentazione dell'azione

dell'autotutela ed a favorire una sintesi degli interessi non circoscritta alle logiche

particolaristiche di piccoli gruppi. Le ragioni che spinsero il legislatore del

1970 a scoraggiare la proliferazione di microrganizzazioni sindacali ed a favorire

la rappresentazione di interessi non confinati nell'ambito delle singole imprese

sono tuttora in larga misura valide

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La corte è tuttavia ben consapevole che, anche a causa delle incisive

trasformazioni verificatesi nel sistema produttivo, si è prodotta

in anni recenti una forte diversificazione degli interessi; e che anche in ragione di ciò è

andata progressivamente attenuandosi l'idoneità del

modello disegnato nell'art. 19 a rispecchiare l'effettività della

rappresentatività

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Le sentenze “monito”:i messaggi al legislatore

Si tratta di dettare nuove regole idonee ad

inverare, nella mutata situazione, i principî di libertà e di pluralismo

sindacale additati dal 1° comma dell'art. 39 Cost

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Il referendum abrogativo del 1995

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Il nuovo art. 19 sulle rappresentanze sindacali aziendali dopo il referendum

“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito:

A) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale

B) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva”

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La nuova disciplina dell’art. 19

garantisce un sistema contrattuale

ordinato ?NO,

nella misura in cui riconosce

cittadinanza al sindacato aziendale

Esiste una sfasatura tra la gerarchia del sistema predisposta

dal protocollo del 1993, e le spinte

centrifughe generate dalla disciplina post-referendaria dell’art.

19

Come si fa a garantire che rappresentanti aziendali così definiti rispettino la ripartizionedelle competenze sancita a livello centrale?

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L’accordo interconfederale sulle RSU (1993) come risposta a due esigenze

1) Verificare la rappresentatività dei

rappresentanti aziendali2) Garantire un

coordinamento tra i soggetti dell’azione

contrattuale centrale e i soggetti della azione

contrattuale decentrata

Quale tecnica è in grado di

garantirle entrambe?

LEGITTIMAZIONE ELETTIVA E TECNICA DEL

“TERZO RISERVATO”

Un organismo che sia

espressione della collettività dei lavoratori ma anche delle associazioni

firmatarie dei CCNL

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Il sistema del Protocollo 1993

R.S.U(2/3 eletta

1/3 riservato ai sindacati firmatari

del C.C.N.L.)

1000 DIPENDENTI

200 iscritti CGIL150 iscritti CISL100 iscritti UIL

50 iscritti sindacato autonomo

550 non iscritti

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SUL PIANO DELL’ORDINAMENTO INTERSINDACALE

L’accordo interconfederale

sulle RSU

Il “doppio” superamento del modello originario

SUL PIANO DELL’ORDINAMENT

O POSITIVO

Il nuovo testo dell’art. 19 dopo il

referendum abrogativo

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Accordo sulle RSU (1993)Riforma delle RSA (1995)

La coesistenza delle “due riforme” dell’art. 19 Statuto

“Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo,

rinunciano formalmente a costituire RSA

ai sensi della norma sopra menzionata”(Accordo 1993, clausola 8)

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Verso il superamento degli assetti definiti dal Protocollo del 1993

Le imprese chiedono la valorizzazione

dei livelli decentrati (maggiore flessibilità, soprattutto salariale, dalla contrattazione aziendale) alla quale

dovrebbe fare da pendant

il ridimensionamento del ruolo del CCNL

Gli accordi del 2009: Accordo quadro del 22.01.09 sulla

riforma degli assetti contrattuali

(sottoscritto con l’opposizione della

CGIL) Accordo

interconfederale per l’attuazione

dell’accordo-quadro del 15.04.2009

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I tratti fondamentali del nuovo Accordo

La durata dei CCNL

TRE anni, sia per la

parte normativa sia per la

parte economica

Nuove regole per

la rappresen-

tanza (rinvio a

futuri accordi tra

le parti)

La possibilità di deroghe peggiorative al CCNL da parte

del contratto

decentrato

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Il carattere “separato” dell’accordo e le incertezze applicative nella fase attuale

La CGIL può rivendicare un diritto giuridicamente fondato al rispetto

del Protocollo Ciampi?

Il Protocollo del 1993 – accordo plurilaterale

stipulato a tempo indeterminato – poteva essere

“denunciato” da ciascuna delle parti in

qualsiasi momento, previo congruo

preavviso

Le pretese del sindacato non firmatario si collocano più

plausibilmente nel campo dei rapporti di forza nell'ambito

delle relazioni industriali

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Il sindacato “qualificato” dalla

maggior rappresentatività

1. A cosa serve?2. Come si identifica?

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Le funzioni della rappresentatività come strumento di selezione tra più

sindacati nei sistemi pluralistici

I) Come criterio di attribuzione dei diritti sindacali in azienda

II) Come qualificazione del soggetto sindacale destinatario di particolari

poteri di deroga e/o integrazione rispetto a discipline di legge (funzioni

paralegislative)

III) Come criterio di legittimazione negoziale nel settore pubblico

(ma…R.S.U.)

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“Il contratto di lavoro intermittente può essere

concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere

discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate

dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e

prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale o territoriale”

art. 33 d. lgs. n. 276/2003

Un esempio della funzione II

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COME SI IDENTIFICA? Il problema della “misurazione” della

rappresentativitàL’inesistenza di una nozione legislativa

di s.m.r.e il ruolo della giurisprudenza

L’indicazione nominativa dei s.m.r. nella l. 902/1977 (non decisiva)

I criteri giurisprudenziali: Consistenza numerica Diffusione delle strutture

organizzative Partecipazione alle attività negoziali

L’esclusione dei sindacati monocategoriali: (Corte cost. 1988)

Verso una estensione

al settore privatodelle regole poste

per il settorepubblico?

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Dalla rappresentatività “presunta” alla rappresentatività “misurata”:

il caso del pubblico impiego

COME CONDIZIONE DI ACCESSO ALLA

CONTRATTAZIONE La verifica del consenso

tra i lavoratori 1° momento di

verifica: l’iscrizione al sindacato

2° momento di verifica: il voto alle elezioni RSU

COME CONDIZIONE DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

La verifica del consenso tra i sindacati

Due “soglie” di rappresentatività per due prerogative negoziali

5%ponderato

51% ponderato

60% elettorale