TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela...

39

Transcript of TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela...

Page 1: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §
Page 2: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

DEMO

SI RIPORTANO DI SEGUITO A SCOPO ILLUSTRATIVO

ALCUNI BRANI DELL’ EDIZIONE 2014

DEL VOLUME “TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI”

 

Page 3: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALIAspetti sostanziali e procedurali

Edizione 2014

Diritto all’ambiente - EdizioniSegreteria organizzativa: Viale Donato Bramente n. 103 - 05100 Terni

Tel. 0744/301558; Fax 0744/[email protected]

Sede di Roma: Via Guglielmo degli Ubertini n. 56 – 00176 RomaTel./ Fax 06/299891; [email protected]

www.dirittoambientedizioni.net

© copyright Diritto all’ambiente – Edizioni, 2014ISBN 978-88-97388-09-8

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione, l’adattamento totale o parziale

con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le fotocopie) sono riservati per tutti i paesi.

“Tutela giuridica degli animali - Aspetti sostanziali e procedurali” è un marchio registrato da“Diritto all’Ambiente” e dalla “LAV” e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e delcopyright anche in sede penale a carico di tutti coloro – soggetti privati o pubblici – operinoplagio o copiatura del titolo, della dicitura e del marchio a qualunque fine.

Cura dell’impaginazione staff tecnico di “Diritto all’ambiente - Edizioni”

Finito di stampare nel mese di febbraio 2014 Presso Leoni Grafiche s.n.c.

05022 Amelia - Viale Europa, 78/80

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI

pag. 2

Page 4: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

PARTE SECONDA

Nozioni di basedi diritto sostanziale e procedurale

strettamente necessarie alla applicazione corretta della normativa a difesa degli animali

Per analizzare la portata applicativa della nuova normativa a tutela degli animali, oggetto della nostra trattazione,

è necessaria una breve digressione su alcuni degli elementi fondamentali del diritto penale, per comprenderne appieno le sue potenzialità.

pag. 21

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI NOZIONI DI BASE DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCEDURALE

Page 5: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI NOZIONI DI BASE DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCEDURALE

§ 1. GLI ILLECITI A DANNO DEGLI ANIMALI: AMMINISTRATIVI E PENALI

Il concetto di illecito a danno degli animali (formale) non sempre coincide contutto ciò che è scorretto o dannoso sotto il profilo morale o sociale. Questoconfine è spesso fonte di equivoci operativi a livello procedurale.Gli illeciti devono essere valutati esclusivamente rispetto a quello che la normaprevede come tali. Se la norma non prevede un aspetto formalmente illecito,quel fatto sarà dannoso e deleterio per gli animali, ma non è illegale; dovràessere affrontato in sede politica, amministrativa, sociale e culturale, ma nonpuò generare un intervento del sistema giurisdizionale. Ad esempio, la realizza-zione di attività come la caccia o la macellazione regolarmente autorizzate e nel rispettodi tutte le norme di settore, anche se vengono considerate da molti di noi - in base allasingola sensibilità - non condivisibili in quanto dal nostro punto di vista di animalistivanno a danno di animali, non sono “illegali” e chi le esercita non può essere “denun-ciato” (come qualcuno invece ritiene comunemente) alla magistratura, dato che appuntonon vi sono illeciti da perseguire; in questi casi l’azione può essere puramente socialee politica, per tendere a far cambiare nel sistema democratico la legislazione che regola elegittima tali attività. Inoltre, il campo degli illeciti non sempre è di tipo sanzionatorio tale da atti-vare la competenza di un organo di polizia. Il caso classico sono i provvedi-menti illegittimi della pubblica amministrazione che, pur violando leleggi, di regola (e salvo casi particolari) non sono illeciti in senso sanzionatorioe quindi vanno affrontati sotto il profilo delle illegittimità amministrative (adesempio con il ricorso al TAR). Nel caso d’esempio manualistico sopra citato, per una forma di caccia o macellazione rea-lizzata attraverso provvedimenti amministrativi adottati violando le regole sostanziali eprocedurali di settore, seguendo il rito specifico chi ha un interesse legittimo (comitati dicittadini, ente esponenziale o singoli cittadini danneggiati in via diretta) può proporre ri-corso al TAR competente contro quel provvedimento.In tale campo - per casi particolarmente gravi e palesi - si può anche attivare insede penale una procedura particolare per la “disapplicazione” degli atti ammi-nistrativi illegittimi, che nel campo della difesa giuridica degli animali è moltoimportante.Quando una violazione di legge prevede, invece, una sanzione entriamo nelcampo “punitivo”. Seguendo sempre l’esempio manualistico, se una forma di caccia o dimacellazione è stata realizzata violando le norme di settore e senza alcuna autorizzazione,viene integrato un illecito e dunque si attiva il relativo sistema sanzionatorio specifico.Il sistema punitivo per gli illeciti a danno di animali si connota per la convivenzain esso di sanzioni sia amministrative sia penali. Quindi, per chi opera una de-nuncia e per gli organi di vigilanza lo spartiacque tra illecito amministrativo e

pag. 22

Page 6: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI NOZIONI DI BASE DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCEDURALE

pag. 23

illecito penale è sempre un aspetto estremamente importante, anche e soprat-tutto perché cambia non solo la sanzione ma anche la procedura.A livello pratico, e senza entrare in complesse questioni giuridiche, per tuttiuna buona chiave di lettura semplice per capire quando ci troviamo di frontead una sanzione amministrativa è quello di leggere la sanzione: se dopo il pre-cetto rileviamo la parola chiave “è soggetto alla sanzione amministrativa di euro…oda euro a euro” saremo nel campo delle sanzioni amministrative; se invece tro-viamo nel testo di legge le altre quattro parole chiavi, alternative o congiuntea secondo i casi, “reclusione – multa”, “arresto – ammenda” siamo automatica-mente nel campo delle sanzioni penali.Va sottolineato che spesso gli equivoci di lettura tra le norme derivano dall’usoimproprio di alcuni termini che vengono confusi rispetto al comune linguag-gio quotidiano. Così ad esempio spesso si cita il termine “contravvenzione”per indicare una sanzione amministrativa (“mi hanno fatto la contravvenzioneper non aver pagato il biglietto sull’autobus”) mentre invece in senso tecnicola contravvenione è un reato... Lo stesso per il termine “multa” che molti con-fondono con una sanzione amministrativa (“ho preso la multa per divieto disosta”) mentre si tratta di una sanzione penale...Va - infine - rilevato che é altrettanto importante per tutti seguire la giurispru-denza e l’evoluzione delle leggi, giacché in questo settore i mutamenti sonospesso improvvisi e significativi.

Page 7: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

§ 4. LA COMPETENZA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN RELAZIONE AI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI

4.1. I reati a danno degli animali sono di competenza trasversale ditutta la polizia giudiziaria

Va precisato che i reati a danno degli animali sono, al pari di tutti glialtri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta lapolizia giudiziaria. Non esiste, quindi, alcuna competenza selettiva specificache determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reatio addirittura verso alcuni di questi reati. La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organodi P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati am-bientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di poli-zia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza versoquesti reati (con rinvio ad altri organi).Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organisiano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate ti-pologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza versogli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non liesime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nelcampo della tutela giuridica degli animali.

Va peraltro precisato che anche le previsioni normative di principio che, a li-vello di leggi e/o regolamenti, prevedono che alcune attività di vigilanza o diinvestigazione vengono svolte da alcuni organi di polizia specificamente indi-cati, devono essere considerate espressioni di principi politici generali perchénon esonerano, e non potrebbero esonerare, altre forze di polizia ad operare inquel settore (specialmente in seguito alla realizzazione di un reato).Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inopportune efuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese monocompetenze),non costituiscono deroga al principio-base in base al quale tutta la P.G. è sem-pre e comunque competente per tutti i reati ambientali, ovunque commessi.Trattasi, infatti, di rafforzamenti a livello politico-istituzionale del ruolo di or-gani di polizia specifici su certi temi e settori che tendono a proporre il ruolopreminente e per certi versi significativamente visibile degli stessi organi in queldeterminato settore anche come punto di riferimento primario per le altre isti-tuzioni ed i cittadini. Ma nulla di più.Per cui va ribadito il concetto che tutti gli organi di P.G., su iniziativa esu segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine adun reato a danno degli animali. E non possono rifiutare il loro operato(sotto pena di integrazione potenziale di fattispecie omissive) qualora un pri-vato o un’associazione si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI NOZIONI DI BASE DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCEDURALE

pag. 29

Page 8: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI NOZIONI DI BASE DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCEDURALE

pag. 30

è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato(fatte salve logicamente le diverse situazioni di pratica ed oggettiva impossi-bilità di intervento per motivi logistici ed operativi). A conferma, ricordiamoil testo dell’art. 55 C.P.P. il quale specificando che «la polizia giudiziaria deve,anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a con-seguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti diprova (...)» non distingue poi affatto competenze selettive per genere di reati, macrea un connubio generale polizia giudiziaria (generica) – reati (generici). Nétantomeno, paradossalmente, vi è scritto che (tutta) la polizia giudiziaria deveprendere notizia dei reati etc... con un inciso di esclusione dei reati a dannodegli animali che dovrebbero considerarsi di competenza di una sola parte li-mitata della polizia giudiziaria. Né sussiste la possibilità che leggi speciali in que-sto campo possano demandare ad organi di P.G. specifici la competenza sualcuni territori e/o su alcuni reati con esclusione della competenza per gli altriorgani. Si tratterebbe di una deroga (non ipotizzabile) ai principi generali delcodice di procedura penale. Proprio in forza dei principi fin qui esposti, ad esempio, anche il D.M. 23 marzo2007, con il quale Corpo Forestale dello Stato e Polizie Municipali e Provin-ciali sono chiamati ad assumere un ruolo prioritario nell’azione giuridica a tu-tela degli animali, se rafforza e rende giustamente e correttamente prioritaria lafunzione di tali forze di polizia nel settore, non sortisce certo l’effetto (come tuttigli altri decreti ministeriali simili in campi diversi) di concedere solo agli organicitati nel decreto medesimo la competenza esclusiva per i reati di settore eso-nerando gli altri organi di polizia dalla medesima competenza. In realtà, tali decreti individuano - con un fine logico - un riparto di compe-tenze prioritarie a livello istituzionale e di principio (che potremmo definire“politico”) alcuni organi di P.G. con funzioni di priorità operativa su una de-terminata legge, senza tuttavia escludere dalla competenza generale di base glialtri organi di P.G. non citati.

Per essere più chiari ed in altre parole, se oggi nel decreto del Ministro del-l’Interno il Corpo Forestale dello Stato e le Polizie Municipali e Polizie Pro-vinciali sono - come è logico e giusto che sia - organi di riferimento primarioper l’applicazione della legge a tutela degli animali, ciò non esime tutti gli altriorgani di P.G. (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Co-stiera, Guardiaparco, ed altri statali o locali) dal dovere positivo di interventoin caso di reati a danno degli animali. Ed il rifiuto per presunta “incompetenza”sarebbe una grave omissione di atti di ufficio.Peraltro non va dimenticato il disposto del secondo comma dell’art. 40 del CodicePenale il quale prevede che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuri-dico di impedire, equivale a cagionarlo”. Ora, se è pacifico - come abbiamo prima

Page 9: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI NOZIONI DI BASE DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCEDURALE

pag. 31

sottolineato - che obbligo primario di ogni organo di polizia giudiziaria è quellodi reprimere i reati ed impedire la loro prosecuzione e/o reiterazione, compresi lo-gicamente i reati a danno degli animali, riteniamo che un agente o ufficiale di P.G.che di fronte ad un evento/reato appunto a danno di animali (che ha l’obbligo diimpedire) non si adoperi per impedire il reato stesso, possa entrare in concorsocon l’autore del reato stesso nella commissione di tale illecito penale.

4.2 La polizia giudiziaria in particolare e la competenza per i reati a danno degli animali: aspetti procedurali

Abbiamo già rilevato che l’attività della polizia giudiziaria è caratterizzata da unaspetto fondamentalmente repressivo, al contrario della finalità preventiva cheè tipica della polizia amministrativa. Ed è proprio laddove l’impegno preven-tivo della polizia amministrativa non è riuscito ad impedire il verificarsi di unreato che interviene la polizia giudiziaria, appunto per reprimere il reato stessoe comunque per assicurare alla giustizia i responsabili.Il c.p.p. tratta della polizia giudiziaria (di seguito P.G.) in due diverse parti: nellibro primo, titolo terzo, dedicato ai soggetti (artt. 55-59) e nel libro quinto, ti-tolo quarto, con riferimento all’attività della polizia giudiziaria nella fase delleindagini preliminari (artt. 347-357).La P.G., in tale contesto, opera secondo il disposto di cui all’art. 55 c.p.p. in unaserie di articolate finalità. Vediamole insieme:

1) Prendere notizia dei reati. È il presupposto per avviare ogni attività. LaP.G. ha il potere-dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto. Tale in-formazione può giungere da una fonte esterna (denuncia o querela di un pri-vato, referto medico, segnalazione di un pubblico ufficiale etc...), ma puntoimportante è che la P.G. può ed anzi deve ricercare tali informazioni anche dipropria iniziativa in via del tutto autonoma ed indipendentemente dalla vo-lontà delle eventuali parti lese o soggetti in qualche modo interessati in via di-retta o mediata. L’acquisizione della notitia criminis fa sorgere l’obbligo in capoalla P.G. di riferirla, senza ritardo e per iscritto, al pubblico ministero (art. 347c.p.p.). Dunque – per citare un esempio concreto – ove un organo di P.G. notidurante il servizio ordinario un reato in atto a danno di un animale, deve (sot-tolineamo: deve per dovere di ufficio) intervenire direttamente e di inizia-tiva per reprimere tale reato e denunciare i responsabili; ove – invece – un reatosempre a danno di animali viene denunciato ad un organo di P.G. con qua-lunque mezzo (di persona in via orale o scritta, per telefono o altro), tale or-gano analogamente deve intervenire con le medesime finalità sopra citate.

2) Impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. Ed è na-turale. Questa attività rappresenta la primaria funzione di P.G. ed è antecedente

Page 10: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI LEGGE 189 DEL 2004: ANALISI

pag. 49

PARTE TERZA

Legge 189 del 2004: analisi

Page 11: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

§ 1. COSA CAMBIA RISPETTO AL PASSATO?

Prima di analizzare nel dettaglio le nuove fattispecie introdotte dalla legge 189del 2004, è importante svolgere una breve riflessione sulla precedente disci-plina inerente la tutela giuridica degli animali, cioè l’art. 727 c.p. come modi-ficato dalla legge n. 473 del 22 novembre 1993, e sui principali punti debolidella stessa.In primis essendo il reato di natura contravvenzionale e per di più punito con lasola pena dell’ammenda, il termine di prescrizione dello stesso era assai breve,cioè due anni che, in caso di interruzione della prescrizione, potevano arrivare atre, per tale motivo moltissimi processi non arrivavano alle aule del dibattimentoin quanto il reato – nel frattempo - si estingueva per prescrizione. Inoltre data lanatura contravvenzionale del reato, l’imputato poteva ricorrere, non solo al pat-teggiamento, ma anche all’oblazione che estingueva il reato. E così molti casi siconcludevano o con la prescrizione o con un’oblazione ex art. 162 c.p.La necessità di una nuova ed organica disciplina a tutela degli animali era for-temente sentita, da ciò è nato l’iter per l’approvazione della nuova legge. Conla legge 189 del 2004 il Parlamento ha introdotto così nuove norme a tuteladegli animali, tramite la tecnica della novellazione, inserendo nel secondo librodel codice penale, subito prima dei “Delitti contro la famiglia”, il capo IX bis“Dei delitti contro il sentimento per gli animali” che introduce quattro fattispecie pe-nalmente rilevanti. L’intervento nasce estrapolando diverse previsioni incrimi-natrici presenti nel precedente art. 727 c.p., già modificato nel 1993, elevandoleal rango di delitti con conseguente innalzamento delle pene e dei termini di pre-scrizione, mentre l’art. 727 c.p. resta a disciplinare la fattispecie di abbandonodegli animali e detenzione in condizioni incompatibili, come illecito contrav-venzionale con termine di prescrizione da 3 a 4 anni e mezzo in caso d’inter-ruzione. Non è invece incorporato nel codice penale il divieto dicommercializzazione di abiti confezionati con pelliccia di cane e gatto, an-ch’esso punito a titolo di contravvenzione.Le sanzioni diventano così molto più incisive, finalmente l’uccisione ingiusti-ficata di animali propri è reato, seppur attuate senza gravi sofferenze e la som-ministrazione di sostanze stupefacenti o la sottoposizione a trattamenti che neprocurano un danno alla salute degli stessi, le scommesse ed i combattimenti tracani sono fortemente sanzionati .È inoltre prevista la confisca obbligatoria degli animali oggetto di tali reati,anche in caso di patteggiamento, e dunque anche il sequestro preventivo deglistessi ai sensi dell’art. 321 c.p.p., II comma. A ormai dieci anni dall’approvazione della legge 189 del 2004, seppur sia indi-scutibile la necessità di un suo rafforzamento e miglioramento, alcuni degliaspetti più criticati della novella sono stati interpretati dalla giurisprudenza di

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI LEGGE 189 DEL 2004: ANALISI

pag. 50

Page 12: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI LEGGE 189 DEL 2004: ANALISI

merito e di legittimità in senso estensivo, e dunque in linea con una tutela so-stanziale degli animali richiesta; si pensi a titolo esemplificativo all’interpreta-zione data dalla giurisprudenza del concetto di lesione con la sentenza delTribunale Penale di Torino del 25.10.06; all’individuazione degli enti anima-listi quali persone offese ex art. 90 c.p (Cass. Pen. Sez. III 12 ottobre 2006, n.34095); al rapporto tra legge speciale in materia di animali e legge generale, af-frontato dalla Cassazione con la sentenza n. 46784/05, tutti aspetti che sarannoaffrontati nel corso della nostra trattazione.Tale intervento normativo in definitiva può dirsi in linea con la mutata sensi-bilità dell’opinione pubblica, per cui gli animali sono oramai riconosciuti comeesseri senzienti capaci di reagire agli stimoli psicofisici e portatori, se non di di-ritti, di interessi individuali riconosciuti, tra l’altro, dalla Dichiarazione Uni-versale dei Diritti degli Animali proclamata a Bruxelles dalla sede dell’Unescoil 27 gennaio del 1978, nonché dal Trattato di Lisbona all’art. 13, apre cosìnuovi spiragli nella lotta ai crimini contro gli animali.

pag. 51

Page 13: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI LEGGE 189 DEL 2004: ANALISI

pag. 52

§ 2. LEGGE 189 DEL 2004, OGGETTO DI TUTELA

Le quattro ipotesi delittuose introdotte nel capo IX bis del codice penale rubricatodei “Delitti contro il sentimento per gli animali” sono da considerarsi reati plurioffen-sivi, da un lato tali reati arrecano un danno al sentimento di pietà che la comunitàprova per gli animali, dall’altro producono ipso facto anche la lesione dell’animalestesso. A sostegno di tale interpretazione è l’indirizzo maggioritario giurispruden-ziale, ex multis si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 6317 del 27 settembre2004 per cui “la disciplina giuridica che il nostro ordinamento appresta in materia di ani-mali ha quale oggetto di tutela non solo il sentimento di pietà nell’uomo connaturato verso glianimali, ma anche direttamente gli animali da forme di maltrattamento, abbandono e uccisionigratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore, e ciò in base ad un’in-terpretazione adeguata all’evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico”.Pertanto per opinione tradizionalmente accolta, le regole poste dall’ordinamentogiuridico in materia di tutela degli animali, in via di puro principio non proteggonogli animali da forme di maltrattamento, abbandono ed uccisione gratuita bensì il co-mune sentimento di pietà che l’uomo prova verso gli animali e che viene offeso daforme di incrudelimento verso gli stessi; tuttavia, in via interpretativa adeguata al-l’evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, le norme de qui-bus devono intendersi anche come dirette a tutelare gli animali da forme dimaltrattamento, abbandono ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci direagire agli stimoli del dolore. A tal fine può essere utile premettere come i giudicidi legittimità hanno più volte sottolineato come tra il reato di cui all’art. 727 c.p.ante riforma e quello previsto dall’art. 544 ter c.p. sussista continuità normativa nonsolo per l’identità della rubrica (Maltrattamento di animali), ma anche perchè sonorimaste identiche le condotte punibili9, con ciò evidentemente aderendo alle pre-cedenti interpretazioni giurisprudenziali per cui bene giuridico è sempre stato con-siderato in via formale il sentimento verso gli animali, ma in via mediata l’animalestesso. Lo stesso relatore della legge, nel corso della discussione del Testo Unificatoalla Camera, ha dichiarato che non poteva più trovare accoglimento nel nostro or-dinamento alcuna norma che ponesse come oggetto di tutela non l’animale in sè eper sè, quanto il senso di compassione che l’uomo prova per esso10. Soggetto pas-sivo del reato sarà dunque sia il sentimento di pietà della collettività nei confrontidegli animali, che troverà in sicuro supporto negli enti esponenziali animalisti, sial’animale stesso.

9 Cass. Pen., Sez. III, 21/12/2005, n. 46784.10 On Perlini Atti Parlamentari Camera dei Deputati resoconto stenografico seduta 14 gennaio 2003,n. 256

Page 14: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

pag. 53

A nostro avviso peraltro, l’aver individuato in via formale il sentimento di pietà pergli animali come oggetto di tutela e bene giuridico penalmente rilevante, non puòche legittimare con forza in ogni procedimento a danno di animali l’accesso allagiustizia degli enti esponenziali animalisti il cui sodalizio si fonda proprio, in ultimaanalisi, sull’interesse dei soci a veder tutelata la propria sensibilità nei confronti deglianimali tout court, oltre che nella tutela degli animali stessi, mentre di rimando l’as-sodata legittimazione attiva di tali enti esponenziali la cui finalità è, in genere, la tu-tela di tutti gli animali nessuno escluso (cfr. statuto Lav), consolida la concezione delsentimento di sensibilità e di pietà provato dalla collettività verso tutti gli animali inegual modo, dal cane all’aragosta, e contribuisce ad ampliare l’oggetto di tutela dellanorma, che non può essere limitato ai soli animali d’affezione.

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI LEGGE 189 DEL 2004: ANALISI

Page 15: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI LEGGE 189 DEL 2004: ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE CRIMINOSE

pag. 57

PARTE QUARTA

Legge 189 del 2004:analisi delle singole fattispecie criminose

Page 16: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI LEGGE 189 DEL 2004: ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE CRIMINOSE

pag. 61

§ 2. ART 544 BIS C.P. “UCCISIONE DI ANIMALI”

2.1 L’ “animalicidio”Il primo reato che apre il nuovo capo a tutela degli animali è l’art 544 bis c.p.sotto il nomen iuris di “Uccisione di animali”, stabilisce che “Chiunque, per cru-deltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione daquattro mesi a due anni.”. Non può non riconoscersi come il suo dettato lette-rale ricalchi la fattispecie di cui all’art. 575 del codice penale “omicidio” che pu-nisce ‘‘chiunque cagiona la morte di un uomo (...)’’, ed infatti è stato ribattezzatodalla dottrina più recente con il neologismo di “animalicidio”(Pistorelli Guida alDiritto 2004 n. 33 p. 21). Rispetto alla precedente disciplina l’uccisione di ani-mali diventa così, finalmente, un’autonoma ipotesi di reato, mentre nella pre-cedente formulazione non era punibile autonomamente ma comportava solo unaggravamento della pena del reato di maltrattamento, se attuata con gravi sof-ferenze. Quest’articolo colma così una grave ed inspiegabile lacuna del nostroordinamento per cui, prima dell’introduzione della norma, l’uccisione immo-tivata di animali propri non era sanzionabile nè ai sensi dell’art. 638 c.p. che pu-nisce solo l’uccisione di animali altrui, nè ai sensi dell’art. 727 c.p. se attuatasenza gravi sofferenze, ad esempio con metodi indolore. Tale vuoto normativofu anche oggetto di una questione di legittimità costituzionale, risoltasi peròcon la dichiarazione d’inammissibilità di una sentenza additiva in malam par-tem da parte della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale sentenza n.411/95) che non ha potuto fare altro che ribadire la sua impossibilità all’in-troduzione di nuove fattispecie penali (Aldo Natalini Diritto e Giustizia,estratto su legge 189 del 2004, Stop ai maltrattamenti di animale). Il reato di uccisione di animali è un reato a forma libera, incentrato sulla con-dotta di cagionare, considerando ogni tipo di azione collegata all’evento mortedell’animale da un nesso di causalità. Assai rilevante e da tener presente è dun-que l’ampia prospettiva del verbo cagionare, condotta tipica del reato de quo, cheporta alla penale rilevanza di molteplici azioni o omissioni, potendo tale con-dotta essere costituita sia da un’azione sia da un’omissione, come confermatodalla Corte di Cassazione con una rilevante pronuncia per cui “il nuovo delittosi configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità edella vita dell'animale - che può consistere sia in un comportamento commissivo comeomissivo - sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel casoin esame, senza necessità’’. (Cass. Pen.- Sez III - Presidente E. Papa, Relatore M.Margherita. n. 44822/07). Dunque, aspetto di non poca importanza per glioperatori di settore, il reato in esame potrà essere integrato anche da una con-dotta omissiva ad esempio di incuria ed abbandono come confermato da uncostante orientamento giurisprudenziale in merito. È stato infatti riscontrato ilreato di uccisione di animali ai sensi dell’articolo 544 bis c.p. nel caso di uncane da caccia tenuto segregato con altri in una stanza senza cibo né luce e suc-

Page 17: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI LEGGE 189 DEL 2004: ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE CRIMINOSE

pag. 62

cessivamente morto d’incuria e disidratazione (Trib. di Treviso Dpc 2005),mentre il Tribunale Penale di Roma con sentenza n. 22714 del 2008 ha con-dannato per uccisione di animale il proprietario di un gatto colpevole di avernecausato la morte avendolo lasciato morire di inedia nella propria abitazione.Non pare inoltre superfluo precisare come, per quanto riguarda la causalitàomissiva ex art. 40, comma 2, del codice penale in relazione all’art. 544 bis, tered art. 727 c.p. questa si ravvisa ogni qual volta si integri la violazione dell’ob-bligo di agire, di impedire il verificarsi dell’evento danno di morte e maltratta-mento, in violazione del c.d. obbligo di garanzia del soggetto, generalmente ilpadrone dell’animale, ma ben può trattarsi anche del gestore di un canile cheha la responsabilità dei cani in custodia o del medico veterinario che aveva ilcontrollo sanitario sugli animali da esso posseduti e dunque anche la responsa-bilità sul loro benessere. In tali casi occorre identificare, oltre la ricostruzionein via meramente ipotetica dell’efficacia del trattamento omesso, l’individua-zione delle condotte positive che, se poste in essere, avrebbero evitato il pro-dursi degli eventi danno, quali le cure più basilari ed il nutrimento esostentamento agli animali eventualmente morti per inedia. Ininfluente, al fine della rilevanza penale della condotta, il mezzo impiegato per ca-gionare il decesso, che può essere fisico, diretto o indiretto, ed il fine dello stesso.È evidente che in linea di massima comportamenti cruenti consisteranno in con-dotte positive come il colpire un animale, mentre quelli non necessitati potrannoconsistere anche in una condotta omissiva come precedentemente esposto. Essendo l’evento morte il momento in cui si consuma tale reato sarà configu-rabile il tentativo, sia nella forma del tentativo compiuto che incompiuto, conlogiche ripercussioni in tema di intervento delle forze di polizia giudiziaria che,su denuncia di privati o di propria iniziativa, ai sensi dell’art. 55 c.p.p. po-tranno/dovranno intervenire sul nascere della condotta criminosa per impedireil consumarsi dell’evento morte, ad esempio compiendo un sequestro preven-tivo d’urgenza ex art. 321 c.p.p. ed ovviamente a tal fine sarà necessario l’ac-certamento concreto sull’idoneità dell’azione posta in essere dall’agente.Ciò considerato non può non rilevarsi come l’introduzione del reato di “ani-malicidio” configura una scelta di tecnica di tutela assai intensa seppur come èovvio, non sarà punita l’uccisione di animale di per sé, ma soltanto quella in-giustificata o in alternativa crudele, in base ai requisiti di illiceità speciale pre-visti dalla norma, che saranno di seguito analizzati. Per quanto riguardal’uccisione di animale ad opera di altro animale sfuggito al custode, in linea diprincipio non dovrebbe rientrare nell’ipotesi di reato in oggetto, trattandosi dievento colposo che può generare però una forma di responsabilità civile (art.2052 del Codice Civile), ma andrà comunque effettuato un accertamento at-tento caso per caso, in quanto nulla vieta che l’animale sia stato utilizzato comearma per uccidere, senza necessità o con crudeltà, un altro animale.

Page 18: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI LEGGE 189 DEL 2004: ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE CRIMINOSE

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo la fattispecie in esame prevede il dolonella forma del dolo generico inteso non come la necessaria e specifica volontàdi cagionare l’evento morte, essendo invece sufficiente per la responsabilità pe-nale la previsione che l’azione o omissione intrapresa anche per altre finalitàcomporti anche la mera possibilità del ravvisarsi di tale evento, anche a titolodi dolo eventuale inteso quale mera accettazione del rischio di verificazionedell’evento come conseguenza di una propria condotta. Esula invece, dall’am-bito di applicazione della norma, l’uccisione meramente colposa, tuttavia, l’am-missibilità del dolo eventuale, assai vicino all’atto pratico alla “colpa cosciente”,potrebbe consentire la punibilità di comportamenti limite. La reclusione prevista è stata innalzata dalla legge n. 201 del 2010, “Legge di ra-tifica ed esecuzione della Convezione europea per la protezione degli animali da compa-gnia” dai quattro mesi ai due anni di reclusione. Non sono ammesse misure diarresto o misure cautelari, mentre la competenza è del giudice monocratico sucitazione diretta del P.M..

2.2 Approfondimento - Analisi parallela tra l’art. 544 bis c.p. e l’art. 423 bisc.p. (reato di incendio boschivo)

A tal proposito appare opportuna una digressione in materia di rapporto delreato di uccisione di animali con quello di incendio boschivo ex art. 423 bisc.p., anche alla luce dei gravi accadimenti che purtroppo si verificano oramaicon triste costanza ogni estate. È dato certo che gli incendi che puntualmenteogni estate distruggono migliaia di ettari di boschi - 6.983 ettari di foreste infumo nel 2007 - hanno come ulteriore effetto devastante l’uccisione certa di mi-gliaia di animali e la distruzione del loro habitat naturale. Per ogni ettaro dimacchia mediterranea andato in fumo, secondo stime della Lipu, muoiono inmedia 400 animali. È inequivocabile dunque che l’atto di innestare un incen-dio doloso comporti il reato ex art. 423 bis del codice penale in concorso for-male con il reato di uccisione di animali a titolo di dolo eventuale: infattisebbene la mira principale dell’incendiario sia di distruggere i boschi e le cam-pagne, non c’è dubbio che l’incendiario, nel momento in cui appicca il fuoco,è conscio che un enorme numero di animali selvatici moriranno bruciati vivi,tra indicibili sofferenze, senza trovare alcuna via di scampo. Inoltre, la superfi-cie boscata sterilizzata dal fuoco impedisce la riproduzione futura anche dellespecie animali eventualmente sopravvissute.Occorre poi svolgere un breve approfondimento su due importanti istituti didiritto penale, il concorso apparente ed il concorso formale di reati, per ca-pire il rapporto che sussiste tra i reati poc’anzi indicati (cfr. art. 544 bis c.p. eart. 423 bis c.p.).

pag. 63

Page 19: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI ART. 19/TER LEGGE 189 DEL 2004. RAPPORTO ED APPLICABILITÀ

pag. 113

PARTE QUINTA

Art. 19/TER Legge 189 del 2004Rapporto ed applicabilitàdella Legge 189 del 2004 alle discipline di settore

Page 20: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

pag. 114

§ 1. RAPPORTO DI SPECIALITÀ IN MATERIA DI TUTELA DIANIMALI, UN’IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTEDI CASSAZIONE IN MATERIA DI MALTRATTAMENTOAPPLICATO AI CIRCHI

Come è noto il rapporto tra legge penale generale e legge speciale amministra-tiva è disciplinato dall’art. 9 della legge 689 del 1981 che enuncia il principiodi specialità, e al primo comma statuisce che “quando uno stesso fatto è punito dauna disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa,ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative si applicala disposizione speciale”. Per cui se è indiscusso che la caccia, la vivisezione, la macellazione ed i tra-sporti non siano stati aboliti dalla nuova disciplina generale a tutela degli ani-mali, e che dunque tale nuova formulazione fa salve le leggi speciali in materiadi animali e le pratiche che esse consentono, se entro tali contesti e ciò che èespressamente previsto dalle discipline di settore, un soggetto maltrattata o in-crudelisce, per crudeltà o senza necessità, sugli animali, ad esempio trasportandoanimali inidonei ai sensi del Regolamento Ce n. 1/2005 (c.d. fenomeno delle‘‘mucche a terra’’), esulando dunque dal contesto e da ciò che è consentitoesplicitamente dalla disciplina dei trasporti in quanto legge speciale, torna adapplicarsi e riespandersi la disciplina generale del codice penale.Il nuovo testo di legge parte infatti da un assunto ideologico incontrovertibile,e cioè che l’animale è un essere vivente capace di soffrire e la normativapenale è diretta verso la sua tutela specifica. Secondo la disciplina dell’art. 51 c.p. (“Esercizio di un diritto o adempimentodi un dovere” c.p.- L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto dauna norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibi-lità…) e secondo l’interpretazione suffragata dalla più recente giurisprudenza inmateria di applicazione della legge 189 del 2004 in rapporto alle leggi speciali(Cassazione Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), sentenza n. 46784),non può dunque ritenersi che tali fattispecie penalmente rilevanti siano auto-maticamente escluse, per il solo fatto di trovarsi in determinati settori discipli-nati dalla legge speciale creando di fatto delle vere e proprie, inconcepibili, zonefranche, del resto la stessa previsione degli artt. 544 bis e ter c.p. prevede i re-quisiti di specialità “senza necessità” dimostra che tali fattispecie non si appli-cano sempre. A supporto dei concetti sin’ora esposti la Terza Sezione (Corte di Cassazione,sez. III Penale, sentenza 6 – 26 marzo 2012, n.11606 ) interviene a cristalliz-zare un principio fondamentale in materia di crimini contro gli animali, ov-vero che tutti gli animali possono essere vittime del delitto dimaltrattamento di cui all’art 544 ter c.p., in quanto ‘‘l’articolo 19ter disp.

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI ART. 19/TER LEGGE 189 DEL 2004. RAPPORTO ED APPLICABILITÀ

Page 21: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

coord. C.P non esclude in ogni caso l’applicabilità delle disposizioni del TitoloIX-bis del Libro Secondo del codice penale all’attività circense ed alle altre atti-vità menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normativespeciali che espressamente le disciplinano”.La Procura della Repubblica di Pistoia in relazione ad un’assoluzione basata sulfatto che il maltrattamento non si applica ai circhi aveva infatti proposto ricorsoin Cassazione per erronea applicazione della legge penale in quanto la sentenzadi assoluzione era ritenuta “esclusivamente fondata sull’erronea interpretazione del-l’art. 19 ter disp.coord.cod.pen.”.Il Giudice, ragiona la Procura nel suo atto di impugnazione, travisando com-pletamente il senso della norma citata, interpreta l’art. 19 ter come una vera epropria immunità normativamente prevista e di carattere generale pertutti i delitti di cui al titolo IX bis del codice penale. Tale immunità riguarde-rebbe tutte le condotte in astratto rilevabili penalmente, commesse nell’eserci-zio della funzione di cacciatore, pescatore, allevatore, macellatore, e come nelcaso di cui si discute, di attività circense. Secondo la Procura tale assunto nonpuò essere condivisibile prima di tutto sul piano logico, giacchè altrimenti ar-gomentando sarebbe legittimo, soltanto perché si versi nell’ambito di uno spet-tacolo circense, addivenire all’uccisione per fini ludici di animali, fino a giungerealla reintroduzione nel nostro paese degli spettacoli cruenti (lotta tra animali)oggi invece oggetto di specifiche sanzioni penali agli artt. 544 quater e quinquies. Vale la pena segnalare sin da subito come, la legge speciale non permettendone scriminando uccisioni a scopo ludico durante gli spettacoli circensi, è in-contestabile che un qualunque circo che durante un suo spettacolo effettui l’uc-cisione di un animale ricadrebbe pienamente nel delitto di uccisione nonnecessitata (art. 544 bis c.p.).Il principio dell’art. 19 ter non è altro, ragiona laProcura, che espressione di alcuni dei principi cardine del nostro codice pe-nale, ovvero del principio di specialità di cui all’art. 15 del codice penalein combinato disposto con l’art. 51 c.p. esercizio di un diritto.Nel suo ricorso, a sostegno della piena applicabilità dei delitti in esame alle at-tività con animali, la Procura si rifà inoltre all’interpretazione sistematica delcomplesso normativo inerente i reati contro gli animali, che conferma la pienaerroneità di una interpretazione di impunità assoluta e generale che il giudicedi primo grado ha dato dell’art. 19 ter disp.coord.cod.pen.. Tale interpreta-zione è infatti assolutamente inconciliabile con la previsione di cui al-l’art. 544 sexies c.p. “confisca e pene accessorie” per cui in caso dicondanna, oltre che la confisca degli animali, è prevista anche la “sospensione datre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, commercio o di allevamento di animali se lasentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta”. Or bene, giacchètale norma cita espressamente le leggi speciali in materia di alleva-mento e trasporto, appare davvero difficilmente coordinabile una tale misura

pag. 115

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI ART. 19/TER LEGGE 189 DEL 2004. RAPPORTO ED APPLICABILITÀ

Page 22: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

pag. 149

PARTE SESTA

Legge 4 novembre 2010 n. 210Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea

per la protezione degli animali da compagnia,fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,

nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno

Legge 29 luglio 2010 n. 210“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI LEGGE N. 210/2010 TRAFFICO DI ANIMALI

Page 23: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

pag. 150

§ 1. LEGGE N 210 DEL 2010, UNA NUOVA NORMATIVA SULTRAFFICO DI ANIMALI

Il 27 ottobre 2010 è stata approvata la Legge di ratifica ed esecuzione della Conve-zione europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgoil 13 novembre 1987, grazie alla proposta presentata due anni fa dal Ministro degliEsteri on.le Franco Frattini con il Sottosegretario alla Salute on.le Francesca Mar-tini. La legge in vigore dal 4 dicembre 2010, oltre a ratificare la Convenzione e aintegrare con l’art. 3 “modifiche al codice penale” il titolo IX bis “dei delitti contro il sen-timento per gli animali” aggravando le pene per i reati di uccisione (art. 544 bis c.p.),la cui reclusione passa a “da quattro mesi a due anni”, e il reato di maltrattamento(art. 544 ter c.p.), la cui previsione della pena passa a “da tre a diciotto mesi di reclu-sione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”, introduce nuove figure di illecito pe-nale e amministrativo volte a sanzionare l’odioso fenomeno del traffico di cucciolidi cani e gatti, che come è noto genera ogni anno la morte di migliaia tra cani e gattie danni ingenti alle famiglie dopo l’acquisto, tra atroci sofferenze per entrambi.La portata innovativa della novella è così da individuarsi nella codificazione di talinuovi illeciti inerenti il traffico di animali da compagnia, sia da un punto di vista pe-nalistico che di violazione amministrativa, in quanto in tal modo si interviene a col-mare un grave vuoto normativo e a fornire dunque strumenti tecnici adeguati pergli operatori di settore coinvolti, siano essi forze di P.G., magistrati, guardie zoo-file e avvocati, che fino a questo momento cercavano di reprimere il fenomenocon azioni di contrasto in assenza di una efficace cornice normativa che sanzionassele movimentazioni commerciali - siano esse scambi o importazioni – e/o la suc-cessiva vendita di cani e gatti in violazione con la normativa europea.

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI LEGGE N. 210/2010 TRAFFICO DI ANIMALI

Page 24: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

pag. 151

§ 2. ART 4 “TRAFFICO ILLECITO ANIMALI DA COMPAGNIA”

Da un punto di vista penalistico, la legge citata all’art. 4 introduce la fattispecie de-littuosa di ‘‘traffico illecito di animali da compagnia’’, reato a condotta multipla. Trattasi di reato comune, in quanto la fattispecie può essere attuata da qualunquecittadino, e di pericolo astratto, in quanto il pericolo è insito nella condotta stessa,ritenuta di per se stessa pericolosa senza necessità di accertare danni in concretosugli animali coinvolti. Il legislatore ha voluto così predisporre la possibilità di unintervento repressivo prima ancora che il traffico illecito giunga a generare effetti(altamente probabili) di danno verso gli animali, e per impedire che si verifichino.Ciò comporta la possibilità di contestare il reato di maltrattamento di animali (art.544 ter c.p.) o il reato di detenzione in condizioni incompatibili produttive di gravisofferenze (art. 727 c.p. II comma) qualora, oltre l’illecito citato, siano compro-messe le condizioni di detenzione e salute dei cuccioli od essi siano esposti al mal-trattamento. Trattasi inoltre di reato permanente (di durata non predeterminabile),per cui si rendono necessarie e doverose le misure cautelari reali (in particolare ilsequestro preventivo degli animali) per impedire il protrarsi del reato. La valutazionecirca l’identificazione del soggetto responsabile andrà condotta tenendo presente lanecessità di individuare il soggetto, o i soggetti cui siano concretamente ricondu-cibili le decisioni circa l’organizzazione delle attività nei termini indicati dalla normae circa l’esercizio delle attività stesse, nonché le scelte in proposito attuate nella fi-nalità di conseguire un profitto non legalmente consentito.La condizione per l’applicabilità della norma penale è appunto lo scopo di lucro.Al primo comma è sanzionata l’attività organizzata o una condotta reiterata neltempo posta in essere da soggetti che, al fine di conseguire per sè o per altri un pro-fitto, introducano a qualunque titolo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema diidentificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e nonmuniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. Per inte-grare l’illecito penale quindi tali ultimi requisiti sono previsti in via congiunta, al-trimenti si versa in ipotesi di violazione amministrativa. Secondo giurisprudenza consolidata per attività organizzata ci si può riferire a unaserie di attività prodromiche per organizzare un’attività continuativa finalizzata, percui ben può trattarsi di reato monosoggettivo. La fattispecie criminosa deve quindiessere espletata attraverso più operazioni e con l’allestimento di mezzi e attività con-tinuative organizzate, come sottolineato dalla giurisprudenza costante in materia ditraffico illecito di rifiuti, per cui trattasi di “comportamenti non occasionali che, al fine diconseguire un ingiusto profitto, fanno della gestione illecita dei rifiuti la loro redditizia, anchese non esclusiva, attività professionale”. Per il perfezionamento del reato, necessita lapredisposizione di una organizzazione, sia pure rudimentale, con allestimento dimezzi ed impiego di capitali, finalizzata al traffico illecito(Cass. pen. - Sez. III - sen-tenza n. 12433 del 7 aprile 2006).

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI LEGGE N. 210/2010 TRAFFICO DI ANIMALI

Page 25: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

pag. 152

Per attività reiterata si intende invece la violazione ripetuta della normativa che re-gola la movimentazione e l’importazione di animali da compagnia,ovvero la reite-razione nel tempo di più condotte (reato abituale di condotta). La reiterazione el’attività organizzata sono requisiti previsti in via disgiunta, per cui qualora si indi-vidui un soggetto, in assenza di attività organizzata e predisposizione ad hoc di mezzima che abbia già reiterato l’illecito, potrà essere sanzionato penalmente.Per quanto riguarda l’elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico, in quanto lecondotte vietate sono finalizzate al perseguimento per sè o per altri di profitto, talescopo è dunque un momento perfezionativo del reato, ma non è necessario il suoeffettivo conseguimento. La Cassazione ha chiarito in più occasioni che il profittopuò essere inteso genericamente come reddito patrimoniale, risparmio sui costi diproduzione o delle attività commerciali, o come un generico vantaggio di altra na-tura (Cass. Pen. - Sez. III - sentenza n. 40827 del 10 novembre 2005) intendendocosì qualunque ampliamento della sfera soggettiva indipendente da effettivo incre-mento economico. Non è necessario che il profitto sia conseguito dal soggetto cheintroduce gli animali, essendo sufficiente il nesso causale, restando indifferente chesia un terzo a trarre poi il beneficio.

Al secondo comma sono poi previste nuove ipotesi delittuose in quanto è prescrittoche “La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sè o adaltri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui al-l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Con-siglio (cani e gatti), del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione delcitato comma 1 al fine di trarre per se o per altri profitto.”. La condotta in questo caso con-siste nel trasportare, cedere (allevatore, intermediario) o ricevere (es. negoziante) aqualunque titolo animali da compagnia in violazione del primo comma. Per quanto riguarda le sanzioni, ai sensi dell’articolo citato è prevista così la reclu-sione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro per le violazionidi cui al comma 1 e 2. È inoltre prevista l’aggravante in caso di età accertata dei cuccioli inferiore alle 12settimane (art. 4 comma 3). Strettamente correlata in tal senso la disposizione delsequestro probatorio urgente dei cuccioli ex art. 354 c.p.p. per permettere accer-tamenti tecnici irripetibili sull’età, che saranno poi prodotti in dibattimento, al di làdella eventuale disposizione della misura cautelare del sequestro preventivo per im-pedire il protrarsi del reato ex art. 321 c.p.p..Nei casi di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti e di emis-sione di decreto penale di condanna per i delitti citati si applica l’art. 544-sexies delcodice penale che prevede la confisca degli animali, nonché la sospensione da tremesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli ani-mali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronun-ciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI LEGGE N. 210/2010 TRAFFICO DI ANIMALI

Page 26: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

pag. 153

l’nterdizione dall’esercizio delle attività medesime, proprio come per il reato di mal-trattamento ex art. 544 ter c.p. (art. 4 comma 4).Vale infatti la pena rilevare che il più delle volte i procedimenti penali instauratisisi concludono con un patteggiamento o decreto penale di condanna, che senza laprevisione citata non avrebbero avuto l’obbligatorietà della misura accessoria, conconseguenti danni in termini di tutela sostanziale degli animali coinvolti.Per quanto riguarda gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca,come già previsto per le altre ipotesi delittuose di cui al titolo IX del codice penale,questi ultimi sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Mi-nistero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19quater delle disposizioni di coordi-namento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004,che ne facciano richiesta. (art. 4 comma 5), nonostante, si sottolinea, ciò comportiun ingente impegno economico delle Associazioni, che si impegnano a loro spese(in attesa di futuri rimborsi spese) a tutelare gli animali nelle more dei procedimenti,in attesa della confisca definitiva degli stessi.

Sul punto si segnala l’importante sentenza del Tribunale penale di Pistoia, la n. 602del 2011 che ha applicato il delitto di associazione a delinquere (416 c.p. ) finaliz-zato alla truffa (art. 640 c.p.) ed al traffico illecito di animali da compagnia condan-nando a circa 3 anni di reclusione in applicazione della pena su richiesta delle partialcuni soggetti che a vario titolo “con il ruolo di promotori,costitutori ed organizzatori siassociavano tra loro e con altre persone al fine di commettere più reati previsti dall’art. 4 dellalegge n 201 del 2010 nonché più reati di truffa. Ponevano in essere una struttura associativaelementare ma idonea a perseguire il programma criminoso.”.

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI LEGGE N. 210/2010 TRAFFICO DI ANIMALI

Page 27: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

pag. 161

PARTE SETTIMA

Normativa a tutela degli animali:aspetti procedurali specifici e operativi

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI NORMATIVA A TUTELA DEGLI ANIMALI: ASPETTI PROCEDURALI SPECIFICI E OPERATIVI

Page 28: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

pag. 162

§ 1. COMPETENZA DELLA P.G. ALLA LUCE DEL D.M. 23 MARZO 2007

È emerso nel corso della precedente parte della nostra trattazione che la legge189 del 2004 ha introdotto, per rafforzare la tutela penale degli animali, nu-merose fattispecie di reato. Occorre ora soffermarsi su alcuni rilevanti aspettispecifici di carattere procedurale, imprescindibili affinché tale nuova normativapersegua adeguatamente lo scopo di tutela sostanziale dei diritti degli animali enon resti, al contrario, priva di riscontri concreti.Come abbiamo già accennato nella parte generale iniziale di questo volume, ireati in materia di animali (ed ambientale in generale) sono di competenza ge-nerica di tutta la polizia giudiziaria, non esiste quindi alcuna competenza spe-cifica nè riserva che determini un’esclusività operativa di un organo di P.G.verso questi reati e nessun corpo di polizia può essere considerato competentein via esclusiva, o esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza per talireati, con esclusione di altri.Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto di alcuni organi, ma que-sto non esime gli stessi dalla competenza verso il settore in esame, cioè dal po-tere dovere di intervento verso gli illeciti di varia tipologia in campo animale(ambientale).Spesso capita che a seguito di richiesta di intervento avanzata da privato nonanonimo o da associazione, una denuncia o una semplice segnalazione per reatoa danno di animali, l’organo di polizia contattato rifiuta di agire per reprimereil reato dichiarando una presunta incompetenza. A nostro avviso questo com-portamento è omissivo laddove non sussistono ragioni oggettive di carenza ope-rativa potenziale, un conto è infatti la possibile difficoltà di mezzi e personale,un conto è la dichiarazione di principio di incompetenza per tale reato ed ilconseguente rifiuto dichiarato di intervento. Se un organo di polizia rifiuta ilsuo operato ad un privato o ad una associazione che si rivolge ad esso per unreato a danno di animali, e tale rifiuto è motivato non per ragioni di difficoltàlogistica ed operativa del momento, ma sostenendo per puro principio aprio-ristico che non è di propria competenza, ciò costituisce a nostro avviso poten-zialmente atteggiamento omissivo in linea generale ed eventuale integrazionedella grave fattispecie di cui all’art. 40 comma 2 Codice Penale per violazionedella posizione istituzionale di garanzia dell’organo di P.G. che ha il dovere direprimere (tutti) i reati e impedire la loro continuazione e/o reiterazione (iviinclusi - logicamente - quelli a danno degli animali).È necessario in questi casi documentare in modo oggettivo e chiaro il com-portamento omissivo a cura del soggetto che intende segnalare il fatto al P.M..Il fondamento di quest’assunto lo si trova nell’art. 55 del c.p.p. il quale non di-stingue affatto competenze selettive per genere di reati, ma crea un connubio

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI NORMATIVA A TUTELA DEGLI ANIMALI: ASPETTI PROCEDURALI SPECIFICI E OPERATIVI

Page 29: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

pag. 163

tra polizia giudiziaria generica e reati generici, ne tanto meno da tale articoloemergono riserve di competenza per reati di tutela degli animali, e dunque perle relative notizie a favore di una sola parte della polizia giudiziaria.Come già sopra accennato, il 23 marzo 2007, il Ministro dell’Interno GiulianoAmato, sentito il Ministero per le Politiche Agricole ed il Ministero della Sa-lute, ai sensi dell’art 6 della legge 189 del 2004 ha stabilito le modalità di coor-dinamento delle varie forze di polizia a tutela degli animali, disponendo che“l’attività di prevenzione e contrasto di tali crimini è demandata in via prioritaria alCorpo Forestale dello Stato, e nell’ambito territoriale di appartenenza, ai corpi di Po-lizia Municipale e Provinciale, ferma restando la competenza della polizia giudiziariache la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.”.Per quanto riguarda le altre forze di polizia, i Prefetti nell’ambito delle funzionidi coordinamento ed indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovonole necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati, al fine di as-sicurare il coordinato sviluppo delle attività degli organi di cui al comma 1, nonché,anche previa consultazione dei Comitati Provinciali per l’ordine e la sicurezza pub-blica, individuano le modalità di concorso dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia diStato nelle medesime attività di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni ecompetenze ed al patrimonio di professionalità presente nelle due forze di polizia, non-ché le modalità di concorso del Corpo della Guardia di Finanza, con riguardo alle spe-cifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria atutela del bilancio pubblico.Si riconferma così la competenza generale di tutti gli organi di polizia giudiziariain materia di tutela dei diritti degli animali, espressa dall’inciso “ferma restandola competenza della polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia”con l’individuazione, in base ad un criterio logico, di un riparto di competenzeprioritarie a livello istituzionale e di principio, di alcuni organi di P.G., che nonesonera in alcun modo le altre forze di polizia dall’intervento.

Il Corpo Forestale dello Stato ha ufficializzato tale ruolo prioritario con la co-stituzione del Nirda - Nucleo Investigativo Reati a Danno di Animali, consede in Roma, che svolge sul territorio una preziosa e qualificata opera di re-pressione di tali condotte, in stretta sinergia con i Comandi Locali del CorpoForestale.

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI NORMATIVA A TUTELA DEGLI ANIMALI: ASPETTI PROCEDURALI SPECIFICI E OPERATIVI

Page 30: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI FOCUS ED APPROFONDIMENTI

PARTE OTTAVA

Focus ed approfondimenti

pag. 197

Page 31: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

1) Il riconoscimento dello status giuridico agli esseri animaliA cura Prof.ssa Francesca Rescigno Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto Regionale e degli Enti locali Facoltà di Scienze Politiche Roberto Ruffilli - Università di Bologna

SOMMARIO: 1. L’approccio degli ordinamenti giuridici alle problematiche animali2. Gli esseri animali nel diritto positivo italiano: alla ricerca di uno status costituzionale- Breve Bibliografia ragionata

1. L’approccio degli ordinamenti giuridici alle problematiche animali.L’approccio del diritto alla “questione animale” appare caratterizzato da unaforte convinzione antropocentrica per cui i sistemi giuridici hanno da sempreaccolto unicamente la riflessione - religiosa, filosofica e sociologica - fautricedella collocazione dell’uomo al centro dell’universo da cui discende la consi-derazione degli animali quali semplici cose messe a disposizione dell’uomo peressere cacciati, allevati, mangiati, utilizzati per fabbricare beni, per compiere la-vori faticosi o pericolosi, per sperimentare sostanze che potrebbero essere dan-nose per l’uomo e per intrattenere. La natura antropocentrica dei sistemi giuridici non stupisce in quanto essi sonouna tipica costruzione dell’uomo e rispondono ad esigenze di autoreferenzia-lità, sono stati infatti costruiti dagli uomini per tutelare la loro convivenza in so-cietà sempre più complesse: il diritto “serve” sostanzialmente a reprimere icomportamenti socialmente pericolosi, ad allocare agli individui e alla colletti-vità beni e servizi e a forgiare le regole per l’istituzione e il funzionamento deipubblici poteri. Tutto ciò che rientra in questi campi è diritto e gli operatoriche formulano le regole, che ne sovraintendono all’applicazione, e anche chi lesubisce, sono soggetti del diritto. L’intera costruzione giuridica ruota quindiinteramente intorno alla figura dell’uomo che ha affrontato il problema dell’at-tribuzione di diritti agli esseri animali al massimo in un’ottica protezionistica,per cui gli animali, così come l’ambiente, possono essere oggetto di tutela eprotezione poiché in tal modo si preservano interessi umani presenti e futuri. La sostanziale chiusura degli ordinamenti non riguarda solo gli esseri animali, in-fatti anche fra gli stessi esseri umani sono state, e a volte purtroppo continuanoad essere, operate varie forme di discriminazione riservando trattamenti privi-legiati solo ad alcuni individui. Queste disuguaglianze sono state in gran parteerose dalla lenta ma incessante evoluzione dei diritti. Viviamo oggi in quellache è stata efficacemente definita quale “età dei diritti” (Bobbio), a sottolinearela posizione dell’individuo quale soggetto caratterizzato da una propria dignità

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI FOCUS ED APPROFONDIMENTI

pag. 198

Page 32: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI FOCUS ED APPROFONDIMENTI

pag. 199

e da un proprio valore che lo rendono fulcro di una serie di rapporti giuridici,titolare di diritti e di obblighi nei confronti di tutti gli altri individui. L’evolu-zione dei diritti si è dimostrata estremamente complessa in quanto si è mossalungo due differenti direttrici strettamente collegate; da un lato, in seguito al-l’emergere di nuove necessità sociali, si sono definite inedite categorie di diritti,e dall’altro, accanto ai nuovi e vecchi diritti, sono comparsi nuovi soggettipronti a reclamarli. I diritti si sono così evoluti, distaccati dalla volontà divina,positivizzati, generalizzati, internazionalizzati e infine specificati. Il camminodei diritti ha stimolato la struttura dei sistemi giuridici che si sono mostrati ingrado di accogliere e tutelare nuovi diritti e nuovi soggetti del diritto. Taleevoluzione sembra avere però finora trascurato gli esseri animali occupandosiunicamente degli esseri umani, inducendo ad una riflessione sulla possibilità diriferirsi ai diritti anche al di là del genere umano, oppure considerare la barrieradella “specie” quale limite invalicabile, ma in tal caso è necessario riflettere sele differenze esistenti tra esseri umani e animali possono giustificare effettiva-mente tale esclusione.

Coloro che sostengono l’inopportunità, se non addirittura l’impossibilità, diestendere i diritti agli esseri animali, si basano, ancora oggi, sostanzialmente sullaconsiderazione cartesiana degli animali quali “bruti privi di pensiero”, esserimancanti di raziocinio, in grado di agire solo in base all’istinto, non potendocomprendere ed utilizzare a proprio vantaggio eventuali riconoscimenti giuri-dici in quanto privi delle facoltà intellettive tipiche umane e soprattutto dellacapacità di linguaggio. Questo tipo di impostazione, che equipara sostanzial-mente gli esseri animali alle cose, è stata già però da tempo sconfessata dai pro-gressi della scienza e dell’etologia e continuare a sostenerla significa rifiutare ilprogresso che influenza tutta la nostra esistenza. Gli studi scientifici hanno in-fatti dimostrato che gli animali sono esseri senzienti dotati di raziocinio, in gradodi distinguere tra piacere e dolore, indirizzando le proprie scelte verso il piaceree la minimizzazione del dolore: ciò evidenzia come capacità induttiva e attitu-dine di ragionamento non costituiscono patrimonio esclusivo degli esseri umani.Certamente gli esseri animali non sono e mai saranno consci di eventuali rico-noscimenti giuridici e mancano della capacità linguistica necessaria per poterepercepire ed azionare i diritti stessi, tuttavia, se è la capacità di percepire edazionare i propri diritti la caratteristica necessaria per potere essere titolari didiritti, allora si rischia il paradosso per cui gli stessi esseri umani mancanti diqueste facoltà dovrebbero risultare privi di tutela giuridica, si pensi ai c.d. es-seri umani non propriamente “paradigmatici” come i bambini o i disabili, chenon sono in grado di reclamare i propri diritti ed avanzare pretese. Natural-mente un’esclusione di questo tipo è fuori discussione per gli esseri umani manon per esseri animali. Questo trattamento differenziato costituisce un’irragio-

Page 33: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

3) Condominio degli edifici e animali di compagniaA cura di Giuseppe Buffone Magistrato presso il Tribunale di Varese

SOMMARIO. 1. Diritto soggettivo all’animale di compagnia. 2. Diritto alla deten-zione/possesso di animali in condominio: “nuovo” art. 1138 c.c. 3. Regime impugna-torio delle delibere che vietano la detenzione di animali. 4. Ambito di applicazione. 5.Limiti. 6. Responsabilità

[1]. Dottrina e giurisprudenza hanno avuto dubbi circa la possibilità di confi-gurare un diritto della persona all’animale domestico. Tuttavia, che esista un di-ritto all’animale di compagnia è certo alla luce dei più recenti interventi delLegislatore. In primo luogo, a tutela del “sentimento per gli animali”, il Legi-slatore, nel 2004 (Legge n. 189), ha introdotto i delitti di cui agli artt. 544-bis– 544-sexies c.p., ritenendo che, in base all’evoluzione della coscienza socialee dei costumi, tale sentimento costituisca oramai un interesse da trarsi dal tes-suto connettivo della Charta Chartarum, in particolare dalla previsione sempre-viva dell’art. 2, aperto al soggiorno dei valori man mano riconosciuti, neltempo, dalla Società, come diritti inviolabili (anche se “inespressi”). Sul fattoche si possano desumere “nuovi diritti costituzionali”, non vi è ragione per du-bitare, se non altro richiamando gli scritti Autorevoli di chi, già in data risalente,affermava che si deve interpretare l’art. 2 cost. nel senso che si è voluto affer-mare “non già un diritto generale di libertà, ma piuttosto un principio che non si esau-risce interamente nelle singole fattispecie previste, e perciò consente all’interprete didesumerne dal sistema altre non contemplate specificamente”. Ve ne è conferma nel-l’art. 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189 in cui si prevede che “lo Stato e le re-gioni possono promuovere di intesa (...) l’integrazione dei programmi didatticidelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educa-zione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro ri-spetto, anche mediante prove pratiche”. Ebbene: la norma scolpisce nel dirittopositivo un principio che costituisce oramai patrimonio della coscienza socialecontemporanea ovvero “il rispetto degli animali”. In secondo luogo, la Legge 4 novembre 2010, n. 201, ha ratificato e dato ese-cuzione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compa-gnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 dove si prevede “che l’uomo hal’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”, e “in considerazione dei partico-lari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia” si afferma “l’importanzadegli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vitae dunque il loro valore per la società”. Ecco, perché, la giurisprudenza di merito, intempi recenti, ha affermato che, nell’attuale ordinamento, “il sentimento per gli

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI FOCUS ED APPROFONDIMENTI

pag. 212

Page 34: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI FOCUS ED APPROFONDIMENTI

pag. 213

animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere rico-nosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia” (Trib. Varese,sez. I civ., 7.12.2011 in www.dirittoegiustizia.it, www.cassazione.net). Già inpassato, peraltro, i giudici avevano avuto modo di riconoscere “il coinvolgimentoin termini affettivi che la relazione tra l’uomo e l’animale domestico comporta” e “l’ef-ficacia di completamento e arricchimento della personalità dell’uomo” (Pret. Rovereto,15 giugno 1994 in Nuova Giur. Civ., 1995, I, 133).Se il diritto all’animale domestico ha la sostanza di una situazione giuridica sog-gettiva a connotazione personalistica, allora l’ente di gestione condominiale nonpuò vietarne il godimento e, cioè, la vitalità.

[2]. In data 20 novembre 2012, il Legislatore ha definitivamente approvato iltesto normativo che introduce modifiche alla disciplina del condominio negliedifici. Nell’ambito del saggio di legificazione, la novella introduce una rego-lamentazione ad hoc per quanto concerne la detenzione ed il possesso di ani-mali di compagnia, nelle unità abitative collocate in contesti condominiali. Èopportuno precisare che, in difetto della previsione de qua, non esisteva unaspecifica norma che regolasse la materia, così registrandosi una variegata e mul-tiforme rassegna di regolamenti e iniziative condominiali che testimoniavanouna inopportuna assenza del Legislatore dalla materia. Assenza giudicata “inop-portuna” poiché era in progressivo aumento il contenzioso legato proprio allecontroversie tra condomini e condomini in relazione a norme regolamentariche vietavano la detenzione dell’animale o lo disciplinavano con limitazioni opreclusioni a contenuto discrezionale e differenziato sul territorio. Il risultato erauna generale incertezza interpretativa che incideva in modo diretto e immediatosull’interesse pubblico alla prevedibilità delle decisioni (elemento che, comenoto, riduce il ricorso al Tribunale) ed alla “pace sociale”, valore particolar-mente sentito nell’ambito dei condomini e in generale della comunione, già inepoca romana, ritenuta come mater rixarum. I proponenti del nuovo testo nor-mativo, in parte qua, avevano allora ritenuto necessario che all’opera disgregantee differenziata delle singole assemblee condominiali o all’intervento dissemi-nato e non univoco delle pronunce giurisprudenziali, si sostituisse la volontà so-vrana popolare mediante l’alveo parlamentare.

Su che contesto fattuale incide la previsione di nuovo conio?

In molti casi i regolamenti condominiali vietano non solo di detenere animalinegli spazi comuni ma anche e soprattutto di tenerli negli spazi di proprietàesclusiva e, cioè, in appartamento. Sulla base dell’attuale assetto normativo, ildivieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può esserecontenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggio-

Page 35: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

PARTE NONA

Casi pratici e domande frequenti

pag. 333

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI CASI PRATICI E DOMANDE FREQUENTI

Page 36: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

Lasciare il proprio animale chiuso in casa per giorni è reato ?Dipende dalle modalità, cioè se lo si lascia con cibo ed acqua a sufficienza econ una persona che ne occupa e per brevi periodi di tempo, certo è che se ilperiodo è prolungato e non sono attuati accorgimenti per la tutela dell’animaleben può prefigurarsi il reato di abbandono ex art. 727 c.p. in concorso conquello di maltrattamento ex art. 544ter c.p. mediante condotta omissiva, even-tualmente aggravato dalla morte, se dovesse sopraggiungere. In tali casi, se si ècerti che l’animale è chiuso in casa da tempo, abbandonato dal padrone, con-viene contattare le forze dell’ordine e chiedere intervento immediato anchemediante sequestro preventivo d’urgenza ex art. 321 c.p.p. per impedire l’ag-gravarsi della situazione ed il compimento del più grave reato.

L’amministratore di condominio ha affisso un cartello di divieto di ac-cesso all’ascensore ai cani, è legale ?Se l’iniziativa dell’amministratore parte dalle proteste di un numero di condo-mini, in assenza di regolamenti ad hoc, ben può ritenersi illegittima, in quantointesa a limitare arbitrariamente l’utilizzo che ogni condomino ha diritto di faredelle parti e degli impianti comuni, come una indiscriminata limitazione dellaposizione di diritto soggettivo all’uso delle cose comuni facente capo al singolocondomino.

Il sindaco ha deciso di vietare l’accesso ai cani nel parco cittadino, èlegittimo?Premesso che è sempre importante visionare gli atti, e dunque analizzare le pre-cise motivazioni che hanno spinto il Sindaco a comminare tale divieto, in ge-nere tali ordinanze possono ritenersi illegittime perché viziate di eccesso dipotere, ed andrebbero impugnate dai cittadini possessori di cani al Tar compe-tente per territorio, o al Prefetto l’atto è impugnabile al prefetto entro 30 giornied al Tar entro 60 giorni. In primo luogo occorre ricordare all’amministrazionecompetente che la legge italiana prevede che debba esistere una proporzione traazione/situazione e contro reazione. Inoltre il DPR 320/54 (e successive modificazioni), impone l’obbligo del guin-zaglio o della museruola per i cani condotti sulla pubblica via, mentre imponel’uso di entrambi nei luoghi pubblici (treni, autobus,pubblici esercizi, etc.). Perquanto riguarda i pubblici esercizi, è permesso al titolare di vietare l’accesso aicani, ma non esiste un perentorio divieto generalizzato nemmeno per i negozidi generi alimentari. Il DPR citato vieta espressamente l’accesso ai cani solo neiteatri/cinema, negli ospedali/luoghi di cura (a meno che non si applichi la pettherapy), nei luoghi di culto. Dunque un eventuale divieto di accesso aicani alle aree verdi appare privo di fondamento normativo. A tale pro-posito si riporta una sentenza del TAR del Veneto indirizzata al sindaco di Tre-

pag. 334

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI CASI PRATICI E DOMANDE FREQUENTI

Page 37: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

viso che ha tentato di vietare l’accesso ai cani ad alcune zone della città “Ilprovvedimento, con il quale è stato fatto divieto “ai proprietari ed ai detentori di cani,anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo (…) di condurre lo stesso in partico-lari località”: vìola i principi di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione,laddove, anziché contrastare il riscontrato fenomeno con i normali mezzi predispostidall’ordinamento (maggiore prevenzione, inasprimenti dei controlli e della repressione),vieta puramente e semplicemente un determinato comportamento, incidendo peraltrosulla libertà dei proprietari-detentori di cani, ai quali sono interdette talune zone dellacittà. Pertanto, al fine di giustificare il potere esercitato dal Sindaco, non é richiamabilel’art. 37 del regolamento comunale di polizia urbana (che consente la limitazione ri-correndo specifiche e ben individuate circostanze).” TAR - Veneto, sezione, III, 27luglio 2004, Ordinanza n. 797.

Avendo assistito ad un reato contro gli animali, ho contattatoun’agente di P.G. che mi ha comunicato di non essere competente pertali reati ma di dover contattare altro organo di P.G. - è giusto?No. Occorre subito chiarire che ai sensi dell’art. 55 del codice di procedurapenale tutti gli organi di polizia giudiziaria sono competenti in tema di reaticontro gli animali e dunque, quando un agente di P.G. rifiuta di prestare lapropria opera per una presunta incompetenza, attua un comportamento con-trario al proprio dovere di ufficio. In questi casi è consigliabile segnalare il fattoad un superiore gerarchico, spiegando l’accaduto. È opportuno assicurare la prova del rifiuto d’intervento in modo oggettivo edinoppugnabile, come ad esempio mediante registrazione della telefonata o delcolloquio o favorendo la presenza di più testimoni che possono confermare inmodo diretto il rifiuto di intervento medesimo. Nei casi più gravi, tale com-portamento – se ben documentato a livello probatorio – può integrare il reatodi omissione di atti di ufficio ex art. 328 Codice Penale.

Voglio denunciare un reato contro gli animali cui ho assistito, cosa fare?Per fare in modo che la denuncia sia il più possibile completa ed esaurienteconviene allegare all’atto ogni documento che può essere d’aiuto all’indivi-duazione dei responsabili, ed al loro perseguimento in sede penale, come refertimedico veterinari che attestano le condizioni dell’animale, eventuali foto ovideo, e riferimenti di persone informate sui fatti che hanno visto e sentito ciòche accadeva. E inoltre utile affidarsi ad un avvocato in loco di fiducia che possaseguire l’andamento della denuncia, che andrà depositata presso il più vicinoComando di Polizia o direttamente in Procura.

pag. 335

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI CASI PRATICI E DOMANDE FREQUENTI

Page 38: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

Glossario

Autorità amministrativa: con questo termine si indica l’organo (o l’insieme degli or-gani) a cui spetta l’esercizio della funzione amministrativa. La funzione amministrativaè l’attività diretta alla realizzazione degli interessi pubblici dello Stato attraverso prov-vedimenti che danno effettiva operatività all’astratto contenuto delle leggi. La funzione amministrativa è esercitata dallo Stato e dagli altri Enti pubblici (come leRegioni, le Province, i Comuni).

Autorità giudiziaria: organo a cui spetta l’esercizio della funzione giurisdizionale. Lafunzione giurisdizionale (o giurisdizione) è l’attività volta a garantire l’applicazione el’osservanza della legge nei casi concreti, ed è esercitata dai giudici (il cui insieme co-stituisce la magistratura). Il giudice, mediante la sentenza, dà una interpretazione dellalegge e la applica al caso concreto. L’autorità giudiziaria si distingue, secondo le com-petenze, in civile, penale e amministrativa. L’autorità giudiziaria civile (Giudici di Pace, Tribunali, Corte d’Appello, Corte di Cas-sazione) è competente per la soluzione delle controversie che sorgono tra privati. Èinoltre competente per le controversie tra privati e Pubblica Amministrazione per ladifesa dei diritti soggettivi dei primi.L’autorità giudiziaria penale (Giudici di Pace, Tribunali, Corte d’Appello, Corte d’As-sise, Corte di Cassazione) è competente per la punizione di quei comportamenti chesono considerati dalla legge come reato. È l’autorità giudiziaria penale che, a seguitodi un processo penale, applica le sanzioni penali (o pene) ai responsabili del compor-tamento illecito.L’autorità giudiziaria amministrativa generale (Tribunali amministrativi regionali, Con-siglio di Stato) è competente per le controversie tra privati e Pubblica Amministrazioneper la difesa dell’interesse dei primi a un corretto funzionamento della P.A. Si puòdunque ricorrere all’autorità giudiziaria amministrativa nel caso in cui si lamenti un“cattivo uso” del potere da parte dell’amministrazione pubblica.

Calunnia: reato disciplinato dall’articolo 368 del Codice penale. Lo commette chi,mediante una denuncia anche anonima o sotto falso nome, incolpa di un reato qual-cuno (una persona, una impresa, un ente) sapendo invece che è innocente, oppure si-mula a suo carico delle tracce di reato. È dunque importante, per non commetterequesto reato, che i fatti di danneggiamento ambientale che si denunciano all’autoritàpubblica abbiano una reale fondatezza, soprattutto se viene indicato il nome dei pre-sunti responsabili (persone fisiche, imprese, Enti).

Codice Così fan tutti: definizione ideata dalla redazione di “Diritto all’ambiente” perindicare l’insieme delle prassi e consuetudini attivate in questi anni in alternativa alleregole di legge; si tratta di un marchio ideato da “Diritto all’ambiente” e registratocon il n. TR/2008C000066 presso la Camera di Commercio di Terni da “Diritto al-l’Ambiente” e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anchein sede penale.

pag. 351

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI GLOSSARIO

Page 39: TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI 2014 aggiornato ...libro2.dirittoambiente.net/estratto.pdf · tutela giuridica degli animali nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale §

Contravvenzione: è un reato, ossia una condotta contraria al comando impartitodalla legge e punita con una sanzione penale (o pena). Le sanzioni penali principaliper il reato-contravvenzione sono l’arresto e l’ammenda.

Delitto: è un reato, ossia una condotta contraria al comando impartito dalla legge epunita con una sanzione penale. Le pene principali per il reato-delitto sono l’erga-stolo, la reclusione e la multa.

Denuncia: è l’atto con il quale si informa la Polizia giudiziaria o la magistratura di unfatto che si ritiene sia un reato.Il termine è equivalente a quello, frequentemente utilizzato, di esposto.La denuncia deve contenere una esposizione veritiera, chiara e lineare dei fatti; deveinoltre essere attinente a fatti storici e oggettivi, senza sfumature polemiche o passionali.La denuncia può essere presentata, oralmente o per iscritto, alla Polizia giudiziaria o alProcuratore della Repubblica. Non esiste una forma prefissata: si può utilizzare unsemplice foglio di carta, firmarlo e inviarlo agli organi competenti o sottoscrivere unverbale presso un ufficio di Polizia giudiziaria. Nei casi di urgenza si può utilizzare ilmezzo telefonico. La denuncia non deve necessariamente indicare i responsabili del-l’illecito né il tipo di reato che si ritiene commesso. È possibile fare una denuncia con-tro ignoti. È importante che i fatti che si denunciano abbiano una reale fondatezza,soprattutto se si indicano come responsabili persone fisiche, imprese o Enti. Denun-ciare qualcuno che si sa essere innocente, o peggio, simulare a suo carico delle traccedi reato è un fatto punito dalla legge; il reato che si commette è quello di calunnia, di-sciplinato dall’articolo 368 del Codice penale.

Ente esponenziale: con questo termine si indicano quelle organizzazioni (associazioniculturali, politiche, ambientali, ecc.) che rappresentano interessi (definiti “collettivi”)appartenenti non solo al singolo individuo, ma a gruppi, categorie sociali o all’interacollettività (è il caso dell’interesse alla tutela dell’ambiente); questi Enti possono agirelegalmente per la tutela degli interessi e diritti di cui sono portatori.Le associazioni ambientaliste, in particolare, possono:- denunciare i fatti lesivi dei beni ambientali di cui sono a conoscenza (articolo 18,

legge 349/1986);- intervenire nel processo penale condotto nei confronti del responsabile, esercitando

i diritti che spettano alla persona offesa dal reato (articolo 91 c.p.p.). L’intervento del-l’associazione nel processo è condizionato (articolo 92 c.p.p.) al consenso della per-sona offesa. Tale consenso è stato ritenuto non necessario dalla Corte di Cassazionenei casi in cui il reato sia lesivo non di una persona fisicamente individuabile, ma del-l’intero ambiente e dunque dell’intera collettività;

- costituirsi parte civile nel processo penale a carico del responsabile del reato am-bientale, per ottenere un risarcimento economico dei danni (articolo 74 e seguentic.p.p.). In diversi casi la magistratura ha condannato il colpevole al pagamento disomme di denaro a favore delle associazioni intervenute nel processo penale.

- ricorrere all’autorità giudiziaria amministrativa per l’annullamento di provvedimentiamministrativi illegittimi (articolo 18, legge n. 349/1986).

Esposto: con questo termine si indica la segnalazione che un privato fa alla Polizia giu-diziaria o alla autorità giudiziaria di un fatto che potrebbe essere un reato. Il termine

pag. 352

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI GLOSSARIO