1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ...

133
1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ “G. Dannunzio” Chieti - Pescara

Transcript of 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ...

Page 1: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

1

TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI

Sandro Di Minco

Informatica giuridica

A.A. 2005/06

UNIVERSITÀ “G. Dannunzio” Chieti - Pescara

Page 2: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

2

DEFINIZIONE

“per <<banca di dati>> si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo” (Art. 1, C.2, Direttiva CE 96/9)

Page 3: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

3

1. Le banche dati nel sistema previgente

Strumenti di protezione giuridica

1.2 La tutela contrattuale

1.3 Normativa sul diritto d’autore

1.4 Normativa sulla concorrenza sleale

Page 4: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

4

1.3 Normativa sul diritto d’autore

C.C. Artt 2575 ss.

L. 22 aprile 1941 n. 633

Page 5: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

5

1.3 Le norme sul diritto d'autore Legge speciale sul diritto

d’autore n. 633/41

(art 1 L.d.a.)“sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alla architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”

(2 casi giurispr. 175/69 e 11953/93 )

Page 6: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

6

1.3 Le norme sul diritto d'autore Legge speciale sul diritto d’autore n. 633/41 (segue)

(art. 2 L.d.a.) "In particolare sono comprese nella protezione:

1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

Page 7: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

7

1.3 Le norme sul diritto d'autore Legge speciale sul diritto d’autore n. 633/41 (segue)

3. le opere coreografiche e pantomimiche delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4. le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto dal quale sono associate;

5. i disegni e le opere dell'architettura; 6. le opere dell'arte cinematografica, muta o

sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi (...);

Page 8: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

8

1.3 Le norme sul diritto d'autore Legge speciale sul diritto d’autore n. 633/41 (segue)

7. le opere fotografiche (...);

8. i programmi per elaboratori in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore (...).”

Page 9: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

9

1.3 Le norme sul diritto d'autore 3 questioni di fondo

1) Portata tassativa o esemplificativa del modello legale (1.3.1 L'astratta riconducibilità delle banche dati sotto la sfera del diritto d'autore)

2) 1.3.2 I requisiti di creatività* 3) 1.3.3 L' oggetto della tutela

*(in generale e non in particolare per le banche dati)

Page 10: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

10

1.3.2 I REQUISITI DI CREATIVITÀ 3 TEORIE

– – 1) Novità assoluta nel dominio della cultura e

dell’arte– 2) Impronta personale– 3) Sforzo laborioso / sudore della fronte

Page 11: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

11

1.3.2 i requisiti di creatività Cassazione Civ. 1993, n. 11953.

“Appartengono alla letteratura secondo il disposto dell’art. 1 l.d.a. le opere espresse con il mezzo della parola non solo quando siano opere letterarie in senso stretto, ma anche quando la parola venga utilizzata per esprimere dati informativi di vario genere elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall’autore.”

Page 12: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

12

1.3.2 i requisiti di creatività Cassazione Civ. 1993, n. 11953.

(segue) “Il concetto giuridico di creatività al quale

si riferisce l’art. 1 l.d.a. non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma rappresenta la personale ed individualizzata espressione di una oggettività appartenente, esemplificativamente, alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura.…” (vedi sent. conforme)

Page 13: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

13

1.3.2 i requisiti di creatività Un’altra sentenza conforme

Cassazione n. 175/69 “Condizione per aversi opera protetta dal

diritto d’autore è la presenza di un atto creativo pur minimo, manifestato in forma concreta, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore e appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della Legge n. 633 del 1941”

Page 14: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

14

1.3.2 i requisiti di creatività Parametri di creatività

(nelle raccolte) Selezione Disposizione

– a) Coordinamento (Linkage, reticolo di collegamenti)

– b) Organizzazione (Ordine sequenziale dei dati: alfanumerico, tematico, cronologico ecc.)

– (si veda Conv. Berna)

Page 15: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

15

1.3.2 i requisiti di creatività Caso Feist v. Rural Telephone

Corte Suprema USA 27/03/1991 Rural condizione di monopolio (in una zona del

Kansas nord-occidentale) rifiuta di cedere i dati a Feist

Feist usa comunque i dati Rural assume violazione del copyright Contrasto in materia tra corti federali:

– Teoria che si basa sul lavoro di raccolta (costo, tempo, impegno)

– Teoria che richiede l’esercizio di un minimo di attività creativa

Page 16: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

16

1.3.2 i requisiti di creatività1.3.3 L'oggetto della tutela

Caso Feist v. Rural Telephone segue

La S. C. applica 2 criteri fondamentali:– l’accesso alla protezione del copyright è costruito sul

requisito dell’originalità*– i fatti di per sé non possono essere oggetto di

autonoma protezione. La S. C. disconosce ogni carattere di originalità

agli elenchi telefonici.

– (*scopo del copyright non è la ricompensa pura e semplice dell’autore ma la promozione dell’arte e della scienza attraverso il premio all’opera creativa)

Page 17: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

17

1.3.3 L'oggetto della tutela Cassazione Civ. 1993, n. 11953.

(segue) “Oggetto della protezione del diritto

d’autore non è l’idea o il contenuto intrinseco dell’opera, ma la rappresentazione formale ed originale in cui essa si realizza ai fini della sua comunicazione ai terzi.”

Page 18: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

18

1. 4 Banche dati e concorrenza sleale

Convenzione di unione di Parigi

C.C. art. 2598 n.1 e n. 3

Page 19: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

19

1. 4 Banche dati e concorrenza sleale Convenzione di Unione di Parigi

"costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale” Art. 10 bis

Page 20: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

20

1. 4 Banche dati e concorrenza sleale

Giurisprudenza estera sulla concorrenza sleale

"théorie des agissements parasitaires”

Costruzione giurisprudenziale.

Page 21: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

21

1. 4 Banche dati e concorrenza sleale Art. 2598 C.C.

"...compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1)usa nomi o segni distintivi idonei a produrre

confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

(...) 3)si vale direttamente o indirettamente di ogni altro

mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda."

Page 22: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

22

2.1 I lavori preliminari delle autorità comunitarie

Verso una direttiva comunitaria Libro verde “Il diritto d’autore e le sfide

tecnologiche- problemi di diritto d’autore che richiedono un’azione immediata” (7 giugno 1988)

articolato in 7 capitoli:– 1 Il diritto d’autore nella Comunità 2 La

pirateria 3 Riproduzione..materiale audiovisivo 4 Diritto di distribuzione ecc. 5 Programmi per elaboratori 6 Basi di dati 7 Relazioni esterne

Page 23: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

23

2.1 I lavori preliminari delle autorità comunitarie Verso una direttiva comunitaria (segue)

Rapporto Proprintell (a cura di Jurimatic) 1989 – Ricerca su informazione e proprietà

intellettuale– Insiemi informativi– Teoria del parassitismo

Page 24: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

24

2.1 I lavori preliminari delle autorità comunitarie Verso una direttiva comunitaria (segue) “Iniziative da adottare a seguito del libro

verde - Programma di lavoro della Commissione in materia di diritto d’autore e diritti connessi” (17 gennaio 1991)– punto della situazione– problema della tutela delle b. dati– improrogabilità di approdare ad un regime

giuridico uniforme– si annuncia una proposta di Direttiva

Page 25: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

25

2.1 I lavori preliminari delle autorità comunitarie Verso una direttiva comunitaria (segue) Proposta di direttiva (13/5/ 1992) Parere del Comitato economico e sociale

(24/11/1992) Approvazione del Parlamento (23/6 1993) Proposta modificata di Direttiva (4/10/93) Rapporto Bangemann (26/5/94) Posizione comune (10/7/95) Libro verde “ il diritto d’autore e i diritti connessi

nella società dell’informazione

Page 26: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

26

2.1 I lavori preliminari delle autorità comunitarie Verso una direttiva comunitaria (segue)

Risoluzione del Parlamento (14/12/1995)

Direttiva 96/9/CE (11/3/1996)

Page 27: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

27

2.2 La direttiva 96/9/CE: caratteristiche generali

Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati

Pubblicata in GUCE L. n. 77 del 27/03/1996

60 consideranda parte dispositiva17 articoli suddivisi in 4

capitoli:– 1° cap. Campo d’applicazione– 2° cap. Diritto d’autore– 3° cap. Diritto “sui generis”– 4° cap. Disposizioni comuni

Page 28: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

28

2.2 La direttiva 96/9/CE: caratteristiche generali

Tutela insufficiente e differenziata

1) considerando che attualmente le banche di dati non sono sufficientemente tutelate in tutti gli Stati membri dalle normative esistenti e che detta tutela, ove esiste, assume connotazioni diverse;

Page 29: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

29

2.2 La direttiva 96/9/CE: caratteristiche generali

Consideranda (segue)Effetti sul mercato interno

(2) considerando che simili differenze nella tutela giuridica delle banche di dati assicurata dalle leggi degli Stati membri hanno effetti negativi e diretti sul funzionamento del mercato interno…..

Page 30: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

30

2.2 La direttiva 96/9/CE: caratteristiche generali

Consideranda (segue)

(3) considerando che é opportuno eliminare le differenze esistenti che producono distorsioni al funzionamento del mercato interno ed impedire che ne sorgano di nuove..

Page 31: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

31

2.2 La direttiva 96/9/CE: caratteristiche generali

Consideranda n. 4 e 5

Tutela in base al diritto d’autore

Adeguatezza dello strumento di protezione

Page 32: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

32

2.2 La direttiva 96/9/CE: caratteristiche generali

Considerando n. 6SUL CONTENUTO

assenza di un sistema armonizzato di leggi o di una giurisprudenza sulla concorrenza sleale

necessità di ulteriori misure volte ad impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di dati

Page 33: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

33

2.2 La direttiva 96/9/CE: caratteristiche generali

Considerando n. 7facilità della copia

“considerando che per poter creare una banca di dati é necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre é possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente”

Page 34: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

34

2.2 La direttiva 96/9/CE: caratteristiche generali

Considerando n. 38copia e tecnologie dell’informazione

(38) “considerando che il sempre maggiore ricorso alla tecnologia di registrazione numerica espone il costitutore della banca di dati al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica del contenuto, senza autorizzazione, della sua banca di dati, per ottenerne un'altra banca di dati, di contenuto identico, ma tale da non violare il diritto d'autore attinente alla disposizione del contenuto della prima banca di dati;”

Page 35: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

35

2.2 La direttiva 96/9/CE: caratteristiche generali

Consideranda (segue)

...le banche di dati rappresentano uno strumento prezioso per lo sviluppo di un mercato dell'informazione.. (9)

...richiede investimenti nei sistemi avanzati di gestione dell'informazione…(10)

..notevole squilibrio nel livello degli investimenti relativi alla costituzione di banche di dati tra i vari Stati membri..(11)

Page 36: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

36

2.2 La direttiva 96/9/CE: caratteristiche generali

Consideranda (segue)incoraggiare gli investimenti

“(12) considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all'interno della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati”

Page 37: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

37

2.2 La direttiva 96/9/CE: caratteristiche generali

Considerando n. 39

salvaguardare i costitutori

“…..la presente direttiva intende salvaguardare i costitutori di banche di dati dall'indebita appropriazione dei risultati dell’ investimento finanziario e professionale effettuato per ottenere e raccogliere il contenuto…”

Page 38: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

38

2.2 La direttiva 96/9/CE: caratteristiche generali

Considerando n. 40 tutela dell’investimento

“(40) considerando che oggetto del diritto <<sui generis>> é di assicurare la tutela di un investimento effettuato per costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca di dati per la durata limitata del diritto; che tale investimento puo' consistere nell'impegnare mezzi finanziari e/o tempo, lavoro ed energia;”

Page 39: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

39

2.2 La direttiva 96/9/CE: caratteristiche generali

Considerando n. 41 impedire estrazione /reimpiego

“(41) considerando che l'obiettivo del diritto <<sui generis>> é di accordare al costitutore di una banca di dati la possibilità di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca; che il costitutore di una banca di dati é la persona che prende l'iniziativa e si assume il rischio di effettuare gli investimenti;…”

Page 40: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

40

2.3 Il campo di applicazione Capitolo IArticolo 1

1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma. (consid. 13 e 14)

2. Ai fini della presente direttiva per <<banca di dati>> si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.

(consid. 17 e 19)

Page 41: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

41

2.3 Il campo di applicazione Delimitazione del campo di

applicazione in negativo (Art. 1) 3. La tutela della presente direttiva non si

applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.

(considerando 23)

Page 42: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

42

2.3 Il campo di applicazione sempre sul campo di applicazione

Considerando n. 17 “….che deve trattarsi di raccolte di opere, di

dati o di altri elementi indipendenti, disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili; che di conseguenza la definizione di un'opera audiovisiva, cinematografica, letteraria o musicale in quanto tale non rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva;”

No anche CD musicali (considerando 19)

Page 43: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

43

2.3 Il campo di applicazione Campo di applicazione segue

“(20) considerando che la tutela prevista dalla presente direttiva puo' applicarsi anche agli elementi necessari per il funzionamento o la consultazione di determinate banche di dati, come ad esempio il tesauro e i sistemi di indicizzazione;”

(Contra art.2 WTC)

Page 44: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

44

2.4. Diritto d'autore sulla struttura Capitolo II

Oggetto della tutela (art. 3) “1. A norma della presente direttiva, le

banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri.”

(N.B. Evidente analogia con criteri Convenzione di Berna, TRIPS e WTC)

Page 45: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

45

2.4. Diritto d'autore sulla struttura Convenzione di Berna (art 2.5)

“ le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e antologie che, a causa della scelta o della disposizione delle materie, costituiscono delle creazioni intellettuali, sono protette come tali, senza pregiudizio dei diritti degli autori su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte ” (vedi art. 3, l.d.a.)

Page 46: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

46

2.4. Diritto d'autore sulla struttura TRIPS (ADPIC) - OMC -

Marrakech  15 aprile 1994 Accordo TRIPs (Trade Related Intellectual

Property Rights), sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

"le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette come tali" (art. 10, comma 2).

.

Page 47: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

47

2.4. Diritto d'autore sulla struttura Trattato Ompi (WTC)

Ginevra 1996 “ le compilazioni di dati o di altri elementi, in

qualsiasi forma, che per la scelta o la disposizione delle materie, costituiscono delle creazioni intellettuali sono protette come tali. Questa protezione non si estende ai dati o elementi stessi ed è senza pregiudizio di ogni diritto d’autore esistente sui dati o elementi contenuti nella compilazione ” (art. 5)

Page 48: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

48

2.4. Diritto d'autore sulla struttura (segue) Diritto d'autore

Oggetto della tutela (art. 3)

“2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.”

(si vedano in tal senso gli articoli 2 e 5 del WTC)

Page 49: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

49

2.4. Diritto d'autore sulla struttura Tutela d’autore

(15) considerando che i criteri da applicare per stabilire se una banca dati sia protetta dal diritto d'autore dovranno limitarsi al fatto che la scelta o la disposizione del contenuto della banca di dati costituisce una creazione intellettuale, propria dell'autore; che questa protezione riguarda la struttura della banca di dati;

Page 50: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

50

2.4. Diritto d'autore sulla struttura Tutela d’autore segue

“(16) considerando che non dovranno essere applicati altri criteri diversi da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale, per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base al diritto d'autore, e in particolare non dovrà essere effettuata alcuna valutazione della qualità o del valore estetico della banca di dati”

Page 51: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

51

2.4. Diritto d'autore sulla struttura Tutela d’autore segue

26) considerando che le opere tutelate dal diritto d'autore e le prestazioni tutelate da alcuni diritti connessi che sono inserite in una banca di dati beneficiano comunque dei rispettivi diritti esclusivi e non possono pertanto essere inserite o riprodotte da una banca di dati senza l'autorizzazione del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa;

Page 52: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

52

2.4. Diritto d'autore sulla struttura Articolo 4

Titolarità della banca di dati

1. L'autore di una banca di dati é la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto.

Page 53: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

53

2.4. Diritto d'autore sulla struttura La banca dati creata dal lavoratore dipendente

(29) “considerando che il regime applicabile alla creazione da parte di un lavoratore dipendente é rimesso alla discrezionalità degli Stati membri; che.. nulla osta a che gli Stati membri precisino ... il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti patrimoniali sulla banca così creata, salvo diverse disposizioni contrattuali;”

(Vedi art.2.3 direttiva software)

Page 54: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

54

2.4. Diritto d'autore sulla struttura Articolo 5

Diritti esclusivi dell’autore – riproduzione permanente o temporanea..– traduzione, adattamento…– distribuzione..*– comunicazione– (vedi testo)– * si veda considerando 33 per le prestazioni in

linea

Page 55: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

55

2.4. Diritto d'autore sulla struttura Articolo 6

DEROGHE AI DIRITTI ESCLUSIVI: a) Deroga generale obbligatoria 6.1 (inderogabile dalle

parti ex art. 15) Deroghe facoltative

– riproduzione per fini privati (db. non elettr.)– eccezione pedagogica (a certe condizioni)– fini di sicurezza pubblica o per procedure giurisdizionali o

amministrative Paragrafo 3: clausola generale di richiamo dell’art. 9.2

della Convenzione di Berna

Page 56: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

56

2.5 Il diritto "sui generis"

Capitolo IIIDiritto sui generis - art. 7

il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto .., valutata in termini qualitativi o quantitativi

.. qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

Page 57: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

57

2.5 Il diritto "sui generis" Similitudine con il “diritto di catalogo”

Il diritto di catalogo della legislazione nordica

(*Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda)

Page 58: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

58

2.5 Il diritto "sui generis"

Il titolare del diritto: “il costitutore”

“il costitutore di una banca di dati é la persona che prende l'iniziativa e si assume il rischio di effettuare gli investimenti;…” (Considerando n. 41)

Sentenza Corte di Giustizia

Page 59: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

59

2.6 Natura del diritto "sui generis"

Diritto sui generise diritti connessi

Natura giuridica del nuovo diritto, 2 teorie: 1) Collocazione tra i diritti connessi 2) Estraneità alla categoria

Page 60: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

60

2.7 Oggetto e contenuto del diritto “sui generis”

SENTENZA DELLA CORTE 9 novembre 2004

“Le nozioni di estrazione e di reimpiego devono essere interpretate alla luce dell’obiettivo perseguito dal diritto sui generis. Quest’ultimo mira a tutelare il costitutore della banca di dati contro «atti dell’utente che vanno al di là dei diritti legittimi del medesimo e che arrecano quindi pregiudizio all’investimento» del costitutore stesso…

.. il diritto sui generis si basa su una giustificazione economica consistente nell’assicurare al costitutore della banca di dati la tutela e la remunerazione dell’investimento destinato alla costituzione e al funzionamento della detta banca di dati.”

Vedi dispositivo

Page 61: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

61

2.7 Oggetto e contenuto del diritto “sui generis”

Concetto di estrazione - art. 7

a) per "estrazione" si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;

Page 62: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

62

2.7 Oggetto e contenuto del diritto “sui generis”

Concetto di reimpiego - art. 7

b) per "reimpiego" si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme.

Page 63: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

63

2.7 Oggetto e contenuto del diritto “sui generis”

PARTE SOSTANZIALEPROFILO QUANTITATIVO

La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo quantitativo, del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9 si riferisce al volume dei dati estratti e/o reimpiegati della banca di dati e deve essere valutata in relazione al volume del contenuto totale della banca di dati.

(Sentenza Corte Giust. Novembre 2004)

Page 64: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

64

2.7 Oggetto e contenuto del diritto “sui generis”

PARTE SOSTANZIALEPROFILO QUALITATIVO

“La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo qualitativo, del contenuto di una banca di dati si riferisce alla rilevanza dell’investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell’oggetto dell’operazione di estrazione o di reimpiego, indipendentemente dal fatto che tale oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale del contenuto generale della banca di dati tutelata.”

(Sentenza Corte Giust. Novembre 2004)

Page 65: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

65

2.7 Oggetto e contenuto del diritto “sui generis”

PARTE NON SOSTANZIALE

“Rientra nella nozione di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati qualsiasi parte che non risponda alla nozione di parte sostanziale sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.”

(Sentenza Corte Giust. Novembre 2004)

Page 66: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

66

2.7 Oggetto e contenuto del diritto “sui generis”

Estensione dei concetti - considerando n. 42

“….che il diritto di vietare l'estrazione e/o il reimpiego dell'intero contenuto o di una parte sostanziale di esso riguarda non soltanto la creazione di un prodotto concorrente parassita, bensì anche l'utente che, con i suoi atti, arreca un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi, all'investimento;”

Page 67: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

67

2.7 Oggetto e contenuto del diritto “sui generis”

Circolazione del diritto e applicabilità a prodotti “banali”

Art. 7, commi 3 e 4 “3. Il diritto di cui al paragrafo 1 può

essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti.…Lascia impregiudicati..” (segue)

Page 68: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

68

2.7 Oggetto e contenuto del diritto “sui generis”

Art. 7 comma 4 Consid. 18 e 26

“..La tutela delle banche dati in base ..al diritto sui generis ..lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto. (art. 7)

..se un autore o il titolare di un diritto connesso autorizza l'inserimento in una banca di dati di alcune sue opere o prestazioni in ordine all'esecuzione di un contratto di autorizzazione non esclusiva, un terzo può utilizzare dette opere o prestazioni previa la necessaria autorizzazione dell'autore o del titolare del diritto connesso senza che il costitutore della banca di dati possa opporgli il diritto sui generis, purché tali opere e prestazioni non siano estratte dalla banca di dati né reimpiegate a partire da quest'ultima (Considerando 18) Vedasi Consid. 26

Page 69: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

69

2.7 Oggetto e contenuto del diritto “sui generis”

Art. 7 comma 5 “5. Non sono consentiti l'estrazione e/o il reimpiego

ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati.” (SENTENZA sul punto)

Principio valido, anche nei confronti dell’Utente legittimo (art. 8.2) e “ispirato” all’art. 9.2 convenzione di Berna

Page 70: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

70

2.7 Oggetto e contenuto del diritto “sui generis”

SENTENZA CORTE GIUSTIZIA(Art. 7 comma 5)

“Il divieto di cui all’art. 7, n. 5 della direttiva 96/9 riguarda le operazioni non autorizzate di estrazione e/o di reimpiego che, mediante il loro effetto cumulativo, mirano a ricostituire e/o a mettere a disposizione del pubblico, senza l’autorizzazione del costitutore della banca di dati, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della detta banca di dati, e che pregiudicano pertanto gravemente l’investimento di tale soggetto.”

Page 71: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

71

2.7 Oggetto e contenuto del diritto “sui generis”

Deroghe al diritto "sui generis” Art. 9 Manca una deroga generale ed obbligatoria per parti

sostanziali o totali (vedi art.8.1) per le attività necessarie per l’accesso e “l’impiego normale” da parte di un utente legittimo (salvo lettura a contrario art. 8.2 – compatibile con Sent. Corte)

Parallelismo con le eccezioni facoltative previste all’art. 6 ai diritti esclusivi dell’autore:– fini privati (solo estrazione e db. non elettron.)– eccezione pedagogica (solo estrazione)– fini di sicurezza pubblica o per una procedura

amministrativa o giurisdizionale Attenzione: solo in riferimento ad una parte sostanziale >

NO TOTALITÀ.

Page 72: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

72

2.8 La durata del diritto “sui generis”

Art. 10 “..Esso si estingue trascorsi quindici anni

dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento…

..Ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, ... che permetta di ritenere che si tratti di un nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi o quantitativi, consente di attribuire alla banca derivante da tale investimento una propria specifica durata di protezione.”

Page 73: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

73

2.8 La durata del diritto “sui generis”

Diritto sui generisOnere della prova

A carico del costitutore per la determinazione della data di completamento (consid. 53)

Altrettanto per la sostanzialità della modifica (consid. 54)

Page 74: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

74

2.9 Considerazioni critiche sull’applicazione concreta del nuovo diritto

“Interesse” all’accesso - tipologie differenti

Utente/cittadino/consumatore interesse non professionale libertà d’informazione (Trattato Costituzionale europeo)

Utente professionale Soggetti che utilizzano i dati per finalità di

ricerca, di studio, di didattica interesse pubblico generale

Il caso dei Paesi in via di sviluppo

Page 75: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

75

2.9 Considerazioni critiche sull’applicazione concreta del nuovo diritto

COSTITUZIONE EUROPEA

ARTICOLO II-71 Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

Page 76: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

76

2.9 Considerazioni critiche sull’applicazione concreta del nuovo diritto

IL CASO DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Difficoltà di una autonoma produzione di sistemi informativi ad alto contenuto scientifico e tecnologico

Effetto negativo sullo sviluppo del tessuto socio-economico di tali Paesi determinato dal fatto di doversi approvvigionare di tali “beni” a costi elevati

Page 77: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

77

2.10. Altre disposizioni contenute nella direttiva

CLAUSOLA DI REVISIONE(ART. 16.3)

.. ogni tre anni, la Commissione trasmette ... una relazione sull'applicazione della presente direttiva in cui, ... esamina segnatamente se l'applicazione del diritto sui generis, .. ha comportato abusi di posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da giustificare misure adeguate, in particolare l'istituzione di un regime di licenze non volontarie.

Page 78: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

78

3.1 Dalla legge comunitaria 95/97 al Decreto Legislativo n. 169/99

Legge comunitaria 95-97

Legge 24 aprile 1998, n. 128 art. 43: criteri e principi direttivi particolari

riferiti all’attuazione della direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche dati

a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell’art. 1 della direttiva e agli effetti del recepimento della medesima;

b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell’art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni

Page 79: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

79

3.1 Dalla legge comunitaria 95/97 al Decreto Legislativo n. 169/99

Legge 24 aprile 1998, n. 128 art. 43 segue

– c) riconoscere e disciplinare l’esercizio del diritto esclusivo dell’autore delle banche di dati

– d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l’estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati in conformità a quanto disposto dall’art. 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva

– e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell’investimento

Page 80: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

80

3.2 L'inserimento delle banche dati tra le opere protette dalla LDA

D.Lgs 169/99 - Estensione art. 1, L.633/41

L'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 dispone che “Al secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”.

NB Si tratta di una scelta non obbligata che introduce una soluzione poco opportuna

Page 81: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

81

3.3 Banche dati e parametri di originalità Art. 1 del DLGS 169/99 allineato al

considerando 15 ed all'art. 3.1 della direttiva Non tutte le banche dati possono considerarsi

opere dell'ingegno, ma solo quelle nelle quali è possibile rinvenire un'impronta dell' autore, del suo "arbitrio valutativo" che si sia manifestato nel criterio adottato per la scelta del materiale o in quello per la sua disposizione

Compatibile Convenzione di Berna, Conforme TRIPS e WTC

Page 82: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

82

3.4 Banche dati ed opere collettive. Problemi di coordinamento

Coordinamento art. 1 ed art. 3 Lda

Articolo 1 novellato e norma previgente sulle opere collettive

Art. 3, Legge 633/41 “Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.”

Page 83: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

83

3.4 Banche dati ed opere collettive. Problemi di coordinamento

Problema coordinamento

Tenuto conto della portata esemplificativa della elencazione dei

generi di cui all'art. 1 della 633/41; della conseguente non necessaria appartenenza delle

banche dati ad uno dei suddetti generi per poter assurgere a rango di opera dell'ingegno;

delle affinità innegabili tra antologie e raccolte di opere e raccolte di dati

Era forse prospettabile una soluzione diversa

Page 84: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

84

3.4 Banche dati ed opere collettive. Problemi di coordinamento

Francia - La legge n. 98-536 del 1° luglio 1998

“ Art. L. 112-3. - Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

Page 85: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

85

3.4 Banche dati ed opere collettive. Problemi di coordinamento

Francia - La legge n. 98-536 del 1° luglio 1998 segue

“ On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. ”

Page 86: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

86

3.4 Banche dati ed opere collettive. Problemi di coordinamento

Similitudine

Convenzione di Berna (art 2.5) Interpretazione estensiva tendente ad

includere anche le raccolte di dati (a condizione di originalità)

Non necessario un protocollo Tendenza a collocare in posizione analoga

compilazioni tradizionali e BD (OMPI)

Page 87: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

87

3.4 Banche dati ed opere collettive. Problemi di coordinamento

Rapporti da genere a specie?

Banche dati/opere collettive Le opere collettive (art.3) come classe di

banche dati (art.1) Caratteristiche distintive:

– un più elevato grado di complessità e creatività– sostanzialmente la richiesta compresenza dei

parametri di scelta e coordinamento

Page 88: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

88

3.4 Banche dati ed opere collettive. Problemi di coordinamento

Tipologie possibili di banche dati di opere

– 1.BD non creative - prive di investimento ril.– 2.BD non creative - attestanti investimento ril.– 3.BD creative -prive di investimento ril.– 4.BD creative - attestanti investimento ril.– 5.BD/opere collettive (dunque creative) - prive

di investimento ril.– 6. BD/opere collettive (dunque creative) -

attestanti investimento ril.

Page 89: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

89

3.4 Banche dati ed opere collettive. Problemi di coordinamento

Attribuzione dei diritti patrimoniali d’autore

Problemi di coordinamento tra art. 38 lda e principio di cui all’art. 4.2 della direttiva

Art. 38 (l.d.a.) attribuisce i diritti di sfruttamento economico all’editore (salvo patto contrario)

Art. 4.2 (Direttiva) attribuisce i diritti di sfruttamento economico all’autore

Page 90: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

90

3.5 La definizione di banca dati nell'art. 2 del D. lgs n. 169/99

Modifica art. 2 L.da

Integrazione elenco esemplificativo delle categorie protette.

NB In questo caso invece si tratta di una scelta obbligata (dalla delega, art. 43, lettera b.) che introduce una soluzione opportuna, necessaria e sufficiente.

Page 91: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

91

3.6. La banca dati creata dal lavoratore dipendente Art. 3 D.Lgs 1699/99

L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.“

Considerando 29 della Direttiva 96/9

Page 92: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

92

3.7. I diritti esclusivi dell'autore e le relative deroghe I diritti esclusivi dell’Autore

Art. 64 quinquies Espressione contraddittoria contenuta nella lettera b) “1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo

di eseguire o autorizzare: a)... b) la traduzione, l'adattamento, una diversa

disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico..

(Esaurimento del diritto) N.B l’art. 2 n. 9, comunque precisa che “La tutela

delle banche di dati non si estende al loro contenuto”

Page 93: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

93

3.7. I diritti esclusivi dell'autore e le relative deroghe Deroghe al dir. d’autore

Art. 64 sexies Deroga generale* (comma 2) Mancato esercizio facoltà di deroga “per fini privati”

ex art 6 Direttiva Differenze con legislazione Francese Rapporti con i principi generali in materia

*NB:Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. (Art. 64-sexies, 3)

Page 94: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

94

3.7. I diritti esclusivi dell'autore e le relative deroghe Deroghe al dir. d’autore segue

Formulazione dubbia della deroga di cui art. 64 sexies, comma 1, lettera a)

“l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto

N.B. Interpretare la disposizione alla luce art. 6.2 della Direttiva

Page 95: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

95

3.8. L'inserimento del diritto "sui generis" nell'ordinamento italiano

DIRITTO SUI GENERIS NUOVO TITOLO II BIS

“Fedele trasposizione della normativa comunitaria”

art.102 bis e 102 ter. Mancato esercizio delle facoltà di deroga Assenza di una deroga generale espressa per le

attività necessarie per l’accesso e “l’impiego normale” da parte di un utente legittimo (salvo lettura a contrario art. 102 ter, C. 2 – compatibile con Sent. Corte)

Page 96: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

96

3.8. L'inserimento del diritto "sui generis" nell'ordinamento italiano

DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI

Art. 102-bis. - 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti

per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.

Page 97: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

97

3.8. L'inserimento del diritto "sui generis" nell'ordinamento italiano

DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI segue

3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal I' gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal I' gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

Page 98: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

98

3.8. L'inserimento del diritto "sui generis" nell'ordinamento italiano

DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI segue

8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.

Page 99: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

99

3.8. L'inserimento del diritto "sui generis" nell'ordinamento italiano

DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE

Art. 102-ter. - 1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.

3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.".

Page 100: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

100

4.1 Giurisprudenza Italia-Francia

Due pronunciamenti di merito dell’Autorità giudiziaria italiana e francese in materia di elenchi telefonici

Tribunale di Torino - ordinanza 17 luglio 97 Tribunal de Commerce de Paris - 18 giugno

1999

Page 101: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

101

4.1.1 Il caso del Tribunale di Torino Tribunale di Torino

Ordinanza 17 luglio 97 Telecom , Seat c. Microforum Seat distribuisce CD con abbonati italia Microforum immette sul mercato CD-TEL Richiesta provvedimento cautelare Precedente caso Pavia (TECNOLAND e

CD I-INFO)

Page 102: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

102

4.1.1 Il caso del Tribunale di Torino

Contesto normativo

DPR 156/73 “Codice postale”

a) Diritto esclusivo di SIP - TELECOM su elenchi locali (art. 287)

b) Diritto esclusivo del Ministero PPTT su “elenco generale ...o guide telefoniche generali” (art. 287)

(il servizio sub b è stato affidato in sub concessione a TELECOM).

Page 103: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

103

4.1.1 Il caso del Tribunale di Torino

Contesto normativo: normativa comunitaria

Direttiva 90/388 CE (emendata e modificata da 94/46 CE, 95/51 CE, 96/2 CE 96/19 CE) relativa alla “concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni”

“Gli Stati membri provvedono affinché siano aboliti tutti i diritti esclusivi per quanto riguarda (…) la pubblicazione degli elenchi e i servizi di ricerca negli elenchi” (art. 4-ter )

Page 104: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

104

4.1.1 Il caso del Tribunale di Torino

Normativa comunitaria (segue)

“Un certo numero di Stati Membri conserva ancora diritti esclusivi (..) in materia di elenchi..ciò rappresenta un abuso di posizione dominante contrario al disposto dell’art. 86 (..) Di conseguenza detti diritti esclusivi devono essere aboliti.” (cons. 17)

Page 105: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

105

4.1.1 Il caso del Tribunale di Torino

Normativa di recepimento

L. 650 /96 di recepimento ha demandato la soppressione dei diritti esclusivi ad un regolamento di attuazione.

DPR 318/97 di attuazione (8/9 mesi di ritardo rispetto al termine fissato dalla Direttiva).

Page 106: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

106

4.1.1 Il caso del Tribunale di Torino

Normativa applicabile

Immediata applicabilità art. 4-ter Natura ricognitiva rispetto art. 86 Trattato ed

al combinato disposto degli art. 86 e 90 ex art. 90 gli Stati non possono mantenere

alcuna misura contraria agli art. 7, 85, 86, 87, 88, 89 e 90 del Trattato

ex art. 86 è vietato alle imprese l’abuso di posizione dominante.

Page 107: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

107

4.1.1 Il caso del Tribunale di Torino

Normativa applicabile (segue)

La L.650/96 ha previsto un regime di autorizzazioni da disciplinare con regolamento

L’autorizzazione è un atto amministrativo con il quale la PA consente l’esercizio di un diritto che già esiste.

Dunque : i diritti esclusivi di soggetti determinati risultano

aboliti al verificarsi del termine previsto dalla Direttiva;

Page 108: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

108

4.1.1 Il caso del Tribunale di Torino

Normativa applicabile (segue)

Chiunque è titolare del diritto di pubblicare gli elenchi

Non esiste un regime legale di autorizzazione che consenta alla PA di regolamentare l’esercizio concreto di esso:– a) l’esclusiva è illegittima – b) la regola è il diritto di pubblicazione per qualsiasi

imprenditore– c) l’eccezione è l’esercizio concreto del diritto regolato da

autorizzazione della PA.

Page 109: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

109

4.1.1 Il caso del Tribunale di Torino

Altri profili

Illecita appropriazione di dati altrui a) diritto ex art. 7 direttiva 96/9 b) diritto di privativa ex L. 633/41 Ipotesi di concorrenza sleale

Page 110: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

110

4.1.1 Il caso del Tribunale di Torino

a) diritto ex art. 7 direttiva 96/9

Forti dubbi sulla natura “self executing” della direttiva

Per la formazione “di un mero elenco alfabetico di abbonati alla rete telefonica…non occorrono speciali investimenti ..al di là dell’accumulo materiale - semplice, automatico, progressivo e peraltro doveroso - degli estremi essenziali dei singoli contratti…”

Page 111: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

111

4.1.1 Il caso del Tribunale di Torino

b) diritto di privativa ex L. 633/41

“Nel caso dell’elenco telefonico alfabetico non vi è alcun apporto creativo da parte di alcuno sulla globalità dei dati posseduti da TELECOM”

Page 112: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

112

4.1.2 La decisione del Tribunal du Commerce di Parigi

Tribunal de Commerce de Paris15ème Ch. -18 giugno 1999

France Telecom offre un elenco elettronico su Minitel dal 1983

Dal 1998 servizio “Quidonc” (elenco inverso)

MA Editions dal 1995 analogo servizio di elenco elettronico (inverso) su Minitel e su Internet.

Page 113: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

113

4.1.2 La decisione del Tribunal du Commerce di Parigi

Tribunal de Commerce de Paris(segue)

Costituzione dell’ elenco di MA Editions Telecaricamento automatico su Minitel

Citazione in Giudizio della MA Editions da parte di France Telecom

Page 114: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

114

4.1.2 La decisione del Tribunal du Commerce di Parigi

Richieste di France Telecom il riconoscimento del fatto che il proprio elenco telefonico

costituisce una banca dati ed è protetta in quanto tale dal codice della proprietà intellettuale (Art. L. 342-1) così come modificato dalla legge N° 98-536 del 1° luglio 1998, di trasposizione nel diritto interno della Direttiva comunitaria 96/9/CE;

l’accertamento che le estrazioni dal suddetto elenco costituiscono quindi delle violazioni di legge;

il divieto per la MA Editions ed Iliad di continuare a compiere ulteriori estrazioni;

il riconoscimento di un pregiudizio subito da France Télécom in conseguenza di tale condotta;

il divieto per le convenute di riutilizzare in qualsiasi modo i dati illecitamente estratti.

Page 115: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

115

4.1.2 La decisione del Tribunal du Commerce di Parigi

C.P.I.- Art. L. 342-1

. - Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :“ 1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;“ 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.

Page 116: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

116

4.1.2 La decisione del Tribunal du Commerce di Parigi

Motivazioni addotte da France T.

L’elenco presentato nel 1983 costituisce una banca dati strutturata

Sussistenza dell’investimento sostanziale:– 155 milioni di franchi all’anno per la raccolta

dei dati relativa agli abbonati (aggiornamento di 50.000 indirizzi al giorno)

– 50 milioni per gestione, controllo e manutenzione del data base

Page 117: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

117

4.1.2 La decisione del Tribunal du Commerce di Parigi

Conclusioni del Tribunale

L’elenco elettronico è una banca dati ai sensi del CPI

Risulta soddisfatta la condizione dell’investimento sostanziale

Risulta che l’attività posta in essere dalla convenuta costituisce “un pur et simple piratage”

Cento milioni di franchi per danni e interessi

Page 118: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

118

4.2 Brevi considerazioni comparative

Un parallelo “improprio” tra i due provvedimenti in materia di diritto “sui generis” e valutazione dei requisiti per l’accesso alla protezione

Page 119: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

119

5.1 Norme internazionali e diritto d’autore NORME INTERNAZIONALI

Le norme internazionali che prevedono una tutela d’autore (fonte OMPI):– Convenzione di Berna CUB– Accord sur les ADPIC 1994(TRIPs)– Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore 1996

(WTC)

Page 120: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

120

5.1.1 Convenzione di Berna

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA ART. 2.5 CUB

Possibile accordare la protezione in base alla Convenzione di Berna, non solo alle raccolte originali di opere letterarie e artistiche, ma anche a raccolte originali di altri elementi

Ciò discenderebbe dal principio contenuto nell’art. 2.1 della stessa Convenzione di Berna, secondo il quale i “ termini “opere letterarie ed artistiche” comprendono tutte le produzioni del campo letterario, scientifico ed artistico, quale che ne sia il modo o la forma di espressione ”

Page 121: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

121

5.1.1 Convenzione di Berna A proposito dell’ART. 2.1 CUB

“ Même si la liste des catégories d’œuvres qui figure à la suite de la phrase citée ne comprend pas les bases de données, il est clair qu’elle n’est pas exhaustive et que toute production (originale) dans le domaine susmentionné doit être protégée au titre de la convention. Au cours des dernières années, il semble que l’on se soit généralement accordé à reconnaître que les recueils d’éléments autres que des œuvres littéraires et artistiques sont effectivement visés par ladite disposition et bénéficient par conséquent de la protection au titre du droit d’auteur en vertu de la Convention de Berne, pour autant, bien entendu, que l’on puisse les considérer comme des “œuvres”, c’est‑à‑dire qu’ils soient originaux. ” Memorandum du Bureau International, Db/Im/2

Page 122: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

122

5.2 Leggi e regolamenti esistenti a livello regionale

Leggi e regolamenti esistenti a livello regionale

Per quanto riguarda la categorie di leggi e regolamenti esistenti a livello regionale :

La Decisione n° 351 dell’ Accordo di Cartagena

L’ALENA La Direttiva comunitaria 96/9/CE

Page 123: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

123

5.2.1 La Decisione n. 351 dell’Accordo di Cartagena

La Decisione n° 351 dell’ Accordo di Cartagena

Concluso il 17 dicembre 1993 tra Bolivia , Colombia , Equador , Perù e Venezuela.

Art. 4: lista esemplificativa di categorie di opere ripetto alle quali i Paesi membri sono tenuti ad assicurare una tutela ed il punto 11) della lista contempla “ le antologie o le compilazioni di opere diverse come le banche dati che, per la selezione o l’organizzazione della materia, costituiscono delle creazioni personali ”.

Page 124: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

124

5.2.1 La Decisione n. 351 dell’Accordo di Cartagena

segue La Decisione n° 351 dell’ Accordo di Cartagena

Art. 28 :“ le banche dati sono protette a condizione che la scelta o la disposizione della materia costituisca una creazione intellettuale. La protezione accordata non si estende ai dati o alle informazioni compilate, ma non ha alcuna incidenza sui diritti che possono esistere sulle opere o gli elementi che le costituiscono ”.

La Decisione riconosce anche il diritto morale (art. 11).

Page 125: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

125

5.2.2 L’ALENA

ALENA - Accordo di libero scambio nord-americano

(vigore 1 gennaio 1994) L’art. 1705.1 garantisce la protezione delle opere

prese in considerazione dall’art. 2 della Convenzione di Berna nonché tutte le altre opere originali..

Precisa che..sono da ritenersi incluse le opere di compilazione di dati o di altri elementi, siano esse riprodotte su supporto leggibile da una macchina che in qualsiasi altra forma, sempre che per la scelta o la disposizione delle materie, costituiscano delle creazioni intellettuali.

Page 126: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

126

5.3 Leggi e regolamenti esistenti a livello nazionale

Leggi e regolamenti esistenti a livello nazionale

Quasi tutti gli Stati hanno una normativa contenente disposizioni che esplicitamente prevedono la protezione, in base al diritto d’autore, delle raccolte di opere letterarie ed artistiche come le enciclopedie e le antologie

Page 127: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

127

5.3 Leggi e regolamenti esistenti a livello nazionale

Segue Leggi e regolamenti esistenti a livello nazionale

“ …des dispositions spécifiques concernant la protection au titre du droit d’auteur des recueils ou compilations d’éléments autres que des œuvres, telles que des bases de données, existent dans les lois des pays suivants : Allemagne, Argentine, Arménie, Bahreïn, Bélarus, Bosnie‑Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chine, Costa Rica, Croatie, El Salvador, Espagne, Estonie, États‑Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Grèce, Hongrie, Inde, Japon, Kazakstan, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Madagascar, Malte, Mexique, Niger, Nouvelle‑Zélande, Oman, Ouzbékistan, Panama, Pérou, Pologne, République de Moldova, République dominicaine, Roumanie, Slovénie, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Venezuela ”

Page 128: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

128

5.3 Leggi e regolamenti esistenti a livello nazionale

Norme nazionali - Requisiti richiesti per l’accesso alla tutela

Tutela d’autore di compilazioni e raccolte, nella maggior parte dei casi tali produzioni risultano protette solo a condizione di originalità

Requisiti tendenza generale a seguire la lettera (con alcune varianti minori) dell’art. 2.5 della Convenzione di Berna scelta o disposizione delle materie

Page 129: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

129

5.4 Protezione sui generis sulle banche dati: norme internazionali e

normativa esistente a livello regionale Inesistenza di norme di diritto

internazionale che dispongono una protezione “ sui generis ” delle banche dati

Normativa “regionale” Direttiva 96/9

Page 130: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

130

5.5 Tutela sui generis in forza di leggi e regolamenti esistenti a livello

nazionale Normative nazionali (ante recepimento

Direttiva): nell’ordinamento di 6 Paesi : Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda e Messico

Durata: No nuovo computo della durata in conseguenza di aggiornamenti o modifiche.

Page 131: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

131

5.5 Tutela sui generis in forza di leggi e regolamenti esistenti a livello nazionale

Diritto di catalogo (Paesi scandinavi*)

“ i cataloghi, le tavole e le opere similari che raccolgono un gran numero di informazioni non possono essere copiati senza il consenso di colui che le ha realizzate prima che siano trascorsi 10 anni a partire dalla fine dell'anno nel corso del quale l'opera è stata divulgata…” art. 70 della l.d.a. danese del 1961

Lascia impregiudicati eventuali diritti sottostanti (*Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda)

Page 132: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

132

5.5 Tutela sui generis in forza di leggi e regolamenti esistenti a livello nazionale

Legge federale Messicana protezione “sui generis”

Art. 108 Legge federale sul diritto d’autore La protezione prevista per le banche dati

originali è estesa alle banche dati non originali

Titolare: “il fabbricante” Durata: 5 anni

Page 133: 1 TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI Sandro Di Minco Informatica giuridica A.A. 2005/06 UNIVERSITÀ G. Dannunzio Chieti - Pescara.

133

5.5 Tutela sui generis in forza di leggi e regolamenti esistenti a livello nazionale

Legge federale Messicana contenuto del diritto

Al fabbricante si riconosce il “diritto:  i) di riproduzione permanente o provvisorio, totale o

parziale, attraverso qualsiasi mezzo e sotto qualsiasi forma ; ii) di traduzione, di adattamento, di riorganizzazione e di

ogni altra modifica iii) di distribuzione dell’originale o di copie della banca

dati ; iv) di comunicazione pubblica ; v) di riproduzione, di distribuzione o di comunicazione

pubblica dei risultati delle operazioni previste al punto ii). ”