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IL DECRETO DIGNITA’ (DL 12.07.18, N. 87) COSA CAMBIA PER LE IMPRESE

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IL DECRETO DIGNITA’(DL 12.07.18, N. 87)

COSA CAMBIA PER LE IMPRESE

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Requisiti d’urgenza

«Straordinaria straordinaria necessità e urgenza di attivare con immediatezza misurea tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni percontrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, medianteinterventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardiadei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese»

Finalità

Riduzione della durata massima dei contratti a termine e di somministrazione

Riduzione del numero di proroghe

Reintroduzione della c.d. causale

Rafforzamento del risarcimento in caso di invalidità del licenziamento

Contrasto alle delocalizzazioni

Finalità del provvedimento

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Decorrenza

Il DL 12.07.18, n. 87 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018 ed èentrato in vigore il giorno successivo (14 luglio 2018)

Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il Parlamento dovrà convertire in legge il Decreto(con eventuali modifiche)

Entrata in vigore

Ambito di applicazione

Nuovi contratti siglati dal 14.07.18

Proroghe e rinnovi di tutti i contratti(anche quelli siglati prima del 14.07.18)

Esclusioni

Pubblica Amministrazione

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Contratto a termine: le novità

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Novità

La durata massima del rapporto non può superare 12 mesi

Il superamento della durata massima è consentito solo se esiste una causale

Anche in presenza della causale, non può essere superato il termine di duratamassima di 24 mesi

Conferme

I contratti collettivi possono innalzare il tetto dei 24 mesi (art. 19 co. 2 d.lgs.81/2015)

Resta ferma la possibilità di siglare un ulteriore contratto presso ITL (art. 19co. 3 d.lgs. 81/2015)

Invariata la disciplina dei limiti quantitativi - 20%, salvo CCL (art. 23 d.lgs.81/2015)

Durata massima

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Quando sono obbligatorie

Durata iniziale superiore a 12 mesi

Proroghe che determinano il superamento dei12 mesi

Qualsiasi rinnovo a prescindere dalla durata

Casistica

Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività

Sostituzione di altri lavoratori

Incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria

Esclusioni

Lavoratori stagionali

Causali

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Numero massimo di proroghe

Non sono ammesse più di 4 proroghe

Quando è obbligatoria la causale nella proroga e nei rinnovi?

Se una proroga determina il superamento della soglia di 12 mesi

Ogni volta che il contratto viene rinnovato (anche prima di 12 mesi)

Quando non è necessaria la causale nella proroga?

Se una proroga non determina il superamento della soglia di 12 mesi

Proroghe e rinnovi

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Rapporto con i CCNL esistenti

Svantaggiati

Contratto di prossimità

Questioni irrisolte

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Il nuovo contratto a termine

ProrogheMax 4

No causale

VietatoEccezioni: CCL - ITL

RinnovoCausale+ 0,5%

RinnovoCausale+ 0,5%

ProrogheMax 4

Causale

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Somministrazione: le novità

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Regola generale

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore elavoratore è soggetto alla disciplina ordinaria del lavoro a termine

Nuovi obblighi

Causale per il primo contratto (se supera i 12 mesi), le proroghe (se determinano ilsuperamento dei 12 mesi) e i rinnovi (sempre)

Tetto al numero massimo di proroghe

Stop and go

Limiti di durata massima (24 mesi)

Esclusioni

Limite del 20% di lavoratori a termine

Diritto di precedenza

Rapporto di lavoro del somministrato

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Il tetto delle proroghe: 4 totali o 6 percontratto?

L'indicazione della causale: onere dell'Agenziao dell'utilizzatore?

Ruolo del CCNL di settore: cosa puòderogare?

Limiti di durata in caso di cambio di Agenziaper il lavoro

Limiti di durata in caso di cambio di utilizzatore

Questioni irrisolte

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Il nuovo contratto di somministrazione a termine

ProrogheMax 4 (o 6)No causale

Invariato

Rapporto di lavoro ApL\Dipendente Contratto commerciale

RinnovoCausale +

0,5%ProrogheMax 4 (o 6)

Causale

RinnovoCausale +

0,5%

VietatoEccezioni: CCL - ITL

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Incremento del contributo aggiuntivo

Il contributo aggiuntivo (0,5%) previsto dalla legge Fornero (1,4%) cresce dello0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine o disomministrazione

Il contributo non è dovuto in caso di proroga

Contributo fisso o incrementale?

Come si applica per i somministrati in caso di nuovo utilizzatore?

Termini di impugnazione

Il termine per impugnare il contratto a termine in via stragiudiziale passa a 180giorni

Altre misure

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Fattispecie

Riduzione, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, dei livellioccupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio inmisura superiore al 10 per cento, da parte di imprese operanti nel territorio nazionale,che beneficiano di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impattooccupazionale

Periodo di riferimento

Cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento

Sanzione

Decadenza dal beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale(è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%)

Revoca degli incentivi per l'occupazione

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Fattispecie

Imprese operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato cheprevede investimenti produttivi e che delocalizzano, nei 5 anni successivi dalla finedell’iniziativa agevolata, l’attività economica interessata dall’aiuto, o un’attività analoga ouna loro parte, in Stati non appartenenti all’Unione europea

Sanzione

Decadenza dal beneficio

Sanzione amministrativa pecuniaria somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito

Entrata in vigore

I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo nonché per la restituzione deibenefici sono definiti da ciascuna amministrazione

Nozione di delocalizzazione

Trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altrosito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con laquale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codicecivile.

Delocalizzazioni

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Novità

Incremento dei limiti minimi e massimi di indennizzo nel caso di licenziamentoillegittimo

Ambito di applicazione

Società con più di 15 dipendenti

Società con meno di 16 dipendenti

Fattispecie interessate

Licenziamenti relativi a dipendenti assunti dal 7 marzo 2015

Licenziamenti comminati per gmo e per giusta causa/gms in assenza di reintegra

Licenziamenti

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Grandi imprese (sopra 15 dipendenti)

2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR perogni anno di servizio con un minimo di 6 (invece di 4) e un massimo di 36(invece di 24) mensilità

Piccole imprese (fino a 15 dipendenti)

1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR perogni anno di servizio con un minimo di 3 (invece di 2) e un massimo di 6(invariato) mensilità

Misura dell'indennizzo

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Efficacia immediata (dal 14 luglio 2018)

Effetto sui giudizi in corso alla data di entrata in vigore?

Principio di irretroattività della legge (tempus regit actum): la norma siapplica a fatti successivi alla sua entrata in vigore

Ripercussioni sull'incidente di costituzionalità del Jobs Act?

Efficacia

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Grazie per l'attenzione

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