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Il Contratto di Collaborazione a Progetto

Art. 1, co. 23-25 Legge n. 92/2012 (che modifica gli artt. 61-69, del D.Lgs. n. 276/2003)

a cura di

Vitantonio LippolisVitantonio Lippolis

Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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9%

91%

Co.co.co. Altro (a)

(a) La tipologia contrattuale “Altro” include: contratto a t.i., contratto a t.d., contratto di apprendistato, contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratto di inserimento lavorativo; contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo; lavoro interinale (solo P.A.).

Rapporti di lavoro attivati per tipologia di contratto

Anno 2011

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Programma e Progetto Vengono eliminati i riferimenti al programma di lavoro o fase di

esso: pertanto, le collaborazioni dovranno essere riconducibili esclusivamente ad uno o più progetti specifici. Inoltre:

Il progetto dovrà essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non potrà consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale di parte committente;

Il progetto non potrà comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che potranno essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Il committente non potrà più limitarsi a individuare il progetto, ma dovrà descriverlo individuandone il contenuto caratterizzante e il risultato finale che con esso si intende conseguire.

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Contenuto del Progetto • Descrizione dell’attività progettuale e non

delle modalità: l’attività non può incentrarsi su mansioni elementari e ripetitive, ma sarà sempre necessario un peculiare apporto ideativo;

• Ambito organizzativo/produttivo in cui s’inserisce il progetto: necessaria per circoscrivere l’attività del collaboratore ed evitare “la mera messa a disposizione”;

• Risultato/obiettivo da raggiungere che deve essere specifico: deve essere tangibile e verificabile e non assecondare delle esigenze routinarie/strutturali dalla committenza.

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Le c.d. mini co.co.co. (prestazioni occasionali di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro);

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio; Le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali é necessaria

l'iscrizione in appositi albi professionali; I rapporti e le attività di co.co.co. comunque rese e utilizzate a

fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.;

I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;

I partecipanti a collegi e commissioni; Collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia.

Esclusi dall’obbligo del progetto- Riepilogo -

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Per l’attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center “outbound” (dove l’addetto effettua chiamate e non le riceve), è possibile utilizzate le collaborazioni a progetto.

Condizioni e limiti: • E’ comunque necessaria la presenza di un

progetto (definito secondo i nuovi canoni dell’art. 61, D.Lgs. 276/2003)

• Il corrispettivo spettante al collaboratore deve essere definito dal CCNL di riferimento.

Call Center

(art. 24-bis co. 7, Legge n. 134/2012 che modifica l’art. 61, del D.Lgs. n. 276/2003)

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L’iscrizione ad un albo professionale ex art. 2229 c.c. di per sé non costituisce un’esenzione soggettiva all’obbligo del progetto;L’eccezione a tale obbligo opera soltanto quando vengano esercitate le specifiche attività professionali per le quali è richiesta la iscrizione all’albo.

Professioni Intellettuali e co.co.pro.

Necessita, pertanto, del progetto il rapporto di collaborazione instaurato con un professionista iscritto ad un albo professionale quando l’oggetto del contratto sia del tutto estraneo all’oggetto della professione.

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Il CorrispettivoIl compenso del collaboratore non può essere inferiore ai

minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività e in ogni caso deve tenere conto dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati e determinati nei contratti collettivi nazionali (interconfederali o di categoria) o, su delega, decentrati.

In mancanza, il corrispettivo non può essere inferiore, tenuto conto dell’estensione temporale della prestazione, ai minimi retributivi previsti per figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore a progetto.

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Recesso Anticipato Resta ferma la possibilità di recedere prima del

termine per giusta causa, ma non sarà più possibile prevedere la facoltà per le parti di recedere “acausalmente”;

Il committente, al di fuori dell’ipotesi di giusta causa, potrà recedere solo nel caso siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto;

Il collaboratore, al di fuori dell’ipotesi di giusta causa, potrà recedere prima della scadenza del termine, previo preavviso, unicamente nel caso in cui tale facoltà sia prevista all’interno del contratto.

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Presunzione Relativa di Subordinazione

Se l’attività del collaboratore è svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente, il rapporto si considera subordinato sin dalla data di costituzione (salvo prova contraria fornita dal committente).

Eccezione: La presunzione non opera per le prestazioni di elevata professionalità eventualmente individuate dai C.C..

(Art. 69, D.Lgs. n. 276/2003)

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Il progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di co.co.co.;

La sua mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

(Art. 69, D.Lgs. n. 276/2003)

Presunzione Assolutadi Subordinazione

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Conseguenze dell’Attivazione delle Presunzioni Legali

La riconduzione del rapporto di collaborazione nell’alveo della subordinazione implica l’applicazione di tutte le norme che disciplinano tale rapporto e più precisamente:

Assoggettamento dei compensi al regime previdenziale e assicurativo del lavoro dipendente con la conseguente applicazione delle sanzioni civili (art. 116, co. 8, Legge n. 388/2000);

Applicazione delle sanzioni amministrative relative al mancato svolgimento degli adempimenti obbligatori conseguenti (es. C.O., lettera di assunzione, registrazioni sul LUL, orario di lavoro, ecc.);

Eventuale adozione della diffida accertativa per crediti patrimoniali per i compensi maturati a favore del lavoratore (art. 12, D.Lgs. n. 124/2004).

(Art. 69, D.Lgs. n. 276/2003)

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Regime Transitorio

La nuova disciplina si applica solamente ai contratti stipulati successivamente al 18/07/2012 (data di entrata in vigore della riforma);

Per le collaborazioni in corso continueranno quindi a trovare applicazione le vigenti norme, almeno fino al termine finale già pattuito.

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(art. 2, co. 51-54 Legge n. 92/2012)

Indennità una tantum Dal 2013, è prevista un’indennità una tantum riservata ai co.co.co.

disoccupati iscritti in via esclusiva alla Ge.S. INPS (quindi non iscritti contestualmente ad altre casse o gestioni) in presenza dei seguenti requisiti:

• Aver operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;

• Aver conseguito, nell’anno precedente, un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore € 20.000 (rivalutato annualmente);

• Con riguardo all’anno di riferimento, sia stato accreditato presso la Ge.S. un numero di mensilità non inferiore a uno;

• Aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno 2 mesi nell’anno precedente;

• Risultino accreditate nell’anno precedente almeno 4 mensilità.Esclusi: i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo che hanno titolo ad addebitare ai

committenti una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi.

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(art. 2, co. 57 Legge n. 92/2012 che modificano l’art. 1, co. 79, Legge n. 247/2007)

Incremento Aliquote Contributive

Incremento progressivo aliquote Ge.S. INPS (art. 2, co. 26, Legge n. 335/1995)

Anno Assicurati non iscrittiad altre forme pensionistiche

Assicurati iscrittiad altre forme pensionistiche

2012 27+0,72% 18%

2013 27+0,72% 20%

2014 28+0,72% 21%

2015 30+0,72% 22%

2016 31+0,72% 24%

2017 32+0,72% 24%

2018 in poi 33+0,72% 24%

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Raffronto Contribuzione Ge.S. – I.V.S. FPLD

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,002012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Anno

Perc

en

tuali

di

co

ntr

ibu

ti Co.Co.Co. non iscritti adaltre formepensionistiche

Co.Co.Co. iscritti pressoaltre formepensionistiche

Contribuzione I.V.S.FPLD (2012=31,87%)

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G R A Z I E per la vostra attenzione

Vitantonio Lippolis