Il contratto a tutele crescenti - Gi Group · per i licenziamenti economici (confermato, invece,...

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Il contratto a tutele crescenti Giampiero Falasca [email protected]

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Il contratto a tutele

crescenti

Giampiero Falasca

[email protected]

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L’impianto della riforma

Incentivi per assunzioni

stabili

Meno vincoli nella gestione

dei licenziamenti

Servizi per agevolare la ricerca di una

nuova occupazione

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Cos'è il contratto a "tutele crescenti"?

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Cos’è

• Sgravi per assunzioni a tempo indeterminato nel 2015

• Riforma dei licenziamenti

• Contratto di ricollocazione

Cosa non è

• Non è una nuova tipologia contrattuale

• Non cambia le regole di svolgimento del rapporto di lavoro

• Non riguarda chi lavora con contratti flessibili

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Quando entrano in vigore le nuove norme

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Sgravi per assunzioni

Assunzioni a tempo indeterminato nel periodo 1 gennaio/31 dicembre

2015

Regole licenziamenti

Assunzioni a tempo indeterminato (comprese conversioni di contratti a termine e conferme di apprendisti)

dal 7 marzo 2015

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I. Incentivi per assunzioni

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• Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (ma non dei premi Inail, che sono dovuti) per un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua

Natura dell’incentivo

• Spetta solo ai datori di lavoro privati (inclusi agricoli, a determinate condizioni), per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato avviate nel periodo 1 gen\31 dic 2015

• Spetta anche in caso di trasformazione di contratti flessibili

Condizioni

• Non spetta per l’assunzione di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato (e per chi ha lavorato tra ott\dic 2014 a tempo indeterminato presso lo stesso datore richiedente)

Esclusioni

• Valgono solo alcuni dei vincoli della legge Fornero (v. diritto precedenza) • L’esonero si cumula solo con alcuni incentivi (v. circolare 17/2015) • I benefici contributivi della legge n. 407/1990 sono soppressi

Limiti

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II. Nuove regole sui licenziamenti

Licenziamenti

Discriminatori

Confermate le regole vigenti

Licenziamenti economici

Individuali Esclusa la reintegra

Collettivi Esclusa la

reintegra per violazione criteri di scelta

Licenziamenti disciplinari

Reintegra solo per

"inesistenza" materiale del

fatto

Onere della prova?

Misura del risarcimento

2 mesi per ogni anno di lavoro, da un minimo di 4

fino a un massimo di

24

Per le piccole

imprese, importi

dimezzati, con tetto a 6

mesi

Impugnazioni

Conciliaz. dopo il

recesso

Abolizione rito Fornero

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• Intimati per giustificato motivo oggettivo (es. soppressione di posizione, crisi aziendale, ecc.)

• Superamento del periodo di comporto

• Intimati al termine di una procedura collettiva

Licenziamenti rientranti nella nozione

• Risarcimento del danno in misura pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale da un minimo di 4 a un massimo di 24, senza reintegra

• Indennità non soggetta a contributi

Sanzione: risarcimento

• Si applica solo ai “nuovi assunti” (lavoratori assunti a TI dal 7 marzo 2015, contratti a termine convertiti o apprendisti confermati da tale data, dipendenti di piccole imprese che superano i 15 dip dopo tale data)

Ambito di applicazione

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Licenziamenti economici

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• Intimati al termine di una procedura disciplinare

Licenziamenti rientranti nella nozione

• Sanzione tipica: risarcimento

• Risarcimento del danno in misura pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale, da un minimo di 4 a un massimo di 24 senza reintegra

• Indennità non soggetta a contributi

• Sanzione residuale: reintegra

• In caso di “inesistenza" materiale del fatto contestato spetta la reintegrazione sul posto di lavoro, più il risarcimento del danno sino a un massimo di 12 mesi (Si detraggono l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum, si pagano i contributi)

• L'inesistenza del fatto deve essere "direttamente provata" in giudizio

• La valutazione della proporzionalità non può incidere sulla valutazione dell'esistenza del fatto

Sanzioni: risarcimento come regola generale

• Si applica solo ai “nuovi assunti”

Ambito di applicazione

Licenziamenti disciplinari

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• Basati su ragioni di credo politico, fede religiosa, appartenenza a un sindacato, razziali, di lingua o di sesso, di handicap, di età, sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali

• Intimati in concomitanza con il matrimonio o la maternità

• Intimati per motivo illecito determinante o nulli ex lege

• Intimati in forma orale

Licenziamenti rientranti nella nozione

• Reintegrazione sul posto di lavoro e risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento illegittimo alla ripresa del servizio

• Indennità soggetta a contributi

• Si detrae l’aliunde perceptum

Sanzione: reintegra più risarcimento

• Non c'è distinzione vecchi\nuovi assunti, il regime resta sostanzialmente invariato

• Non c'è differenza tra piccole e grandi imprese

Ambito di applicazione

Licenziamenti discriminatori

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Casi particolari

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• Risarcimento del danno in misura pari a 1 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale da un minimo di 2 a un massimo di 12, senza reintegra

• Indennità non soggetta a contributi

• Se ci sono vizi più gravi, si applica il regime proprio di questi ultimi

Vizi meramente formali

• Risarcimento variabile da 1/2 a 6 mensilità, in funzione dell’anzianità

• Se l’azienda supera i 15 dipendenti dopo l’entrata in vigore del Jobs Act, per tutti valgono le nuove regole

Piccole imprese

• Si applicano per intero le nuove regole

Partiti, sindacati e organizzazioni di tendenza

• Si applica solo ai “nuovi assunti”

Ambito di applicazione

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Conciliazione volontaria

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Struttura

• La procedura è volontaria e si svolge dopo che il licenziamento è stato intimato

• Cancellato per i "nuovi assunti" l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione in DTL per i licenziamenti economici (confermato, invece, per i "vecchi assunti")

• Restano valide e percorribili le altre forme di conciliazione volontaria esistenti

Offerta

• Il datore di lavoro può offrire formalmente un assegno circolare

• L'offerta deve essere formulata in una sede protetta, entro 60 gg. dal recesso

• L'assegno ha un valore predefinito (1 mensilità per ogni anno di lavoro, min. 2 max. 18, per le piccole 0,5 max. 6)

Accetta

• Se il lavorare accetta l'assegno, decade automaticamente dal diritto di impugnare in giudizio il licenziamento

• La decadenza non riguarda fatti diversi dal licenziamento

• Le somme percepite sono esenti da tasse e contributi, entro limiti predefiniti

Rifiuto

• Se il lavoratore rifiuta l'offerta, resta libero di impugnare in giudizio il licenziamento

• Una volta rifiutata la conciliazione, viene meno l'incentivo fiscale

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Processo del lavoro

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• Resta invariata la disciplina dell’impugnazione stragiudiziale

• Cancellata la conciliazione preventiva in DTL per i recessi economici

Prima del giudizio

• L'impugnazione del licenziamento si propone con il rito ordinario

Rito applicabile

• Le novità riguardano solo i “nuovi assunti”

• Per i “vecchi assunti” sono ancora vigenti procedura DTL, ove prevista, e rito Fornero

Ambito di applicazione

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Vecchi e nuovi assunti: regole a confronto

Fattispecie

Vecchi assunti

Nuovi assunti

Licenziamento “economico”

Risarcimento del danno in misura compresa

tra le 12 e le 24 mensilità, senza reintegra

In caso di “manifesta insussistenza del

licenziamento”, reintegra sul posto di lavoro,

più pagamento di un risarcimento in misura

massima pari a 12 mensilità

Risarcimento del danno in misura pari a 2

mensilità per ogni anno di anzianità aziendale

da un minimo di 4 a un massimo di 24, senza

reintegra

Licenziamento disciplinare o legato

all’inidoneità fisica

Risarcimento del danno in misura compresa

tra le 12 e le 24 mensilità, senza reintegra

In caso di inesistenza del fatto, o qualora il

CCNL preveda una sanzione più lieve per il

fatto contestato, e per i recessi intimati per

motivi fisici, reintegrazione sul posto di

lavoro, più pagamento di un risarcimento in

misura massima pari a 12 mensilità

Risarcimento del danno in misura pari a 2

mensilità per ogni anno di anzianità

aziendale, da un minimo di 4 a un massimo

di 24 senza reintegra

Reintegrazione sul posto di lavoro, più

risarcimento del danno pari alle retribuzioni

perdute dalla data del licenziamento sino

all’effettiva reintegrazione, sino a un

massimo di 12, in caso di “inesistenza

materiale del fatto contestato” provata in

giudizio

Licenziamento discriminatorio

Reintegrazione sul posto di lavoro e

risarcimento pari alle retribuzioni maturate

dal licenziamento illegittimo alla ripresa del

servizio

Reintegrazione sul posto di lavoro e

risarcimento pari alle retribuzioni maturate

dal licenziamento illegittimo alla ripresa del

servizio

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Licenziamento collettivo

Risarcimento in misura variabile tra 12 e 24

mesi

Reintegrazione sul posto di lavoro più

pagamento di un risarcimento in misura

massima pari a 12 mensilità, in caso di

violazione dei criteri di scelta

Risarcimento del danno in misura pari a 2

mensilità per ogni anno di anzianità

aziendale, da un minimo di 4 a un massimo

di 24 senza reintegra

Licenziamento viziato da errori formali

Risarcimento del danno in misura compresa

tra le 6 e le 12 mensilità, senza reintegra

Risarcimento del danno in misura pari a 1

mensilità per ogni anno di anzianità

aziendale da un minimo di 2 a un massimo di

12, senza reintegra

Disciplina per le piccole imprese

Risarcimento da 2,5 a 6 mensilità

Risarcimento variabile da 1/2 a 6 mensilità, in

funzione dell’anzianità

Se l’azienda supera i 15 dipendenti dopo

l’entrata in vigore del Jobs Act, per tutti

valgono le nuove regole

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Fattispecie

Vecchi assunti

Nuovi assunti

Vecchi e nuovi assunti: le regole a confronto

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Conciliazione preventiva in DTL

Si applica ai recessi economici

(ad eccezione del comporto)

Non si applica la procedura in DTL

Possibilità di fruire della c.d. conciliazione

incentivata: il datore di lavoro offre una

somma esente da imposizione fiscale e

contributiva pari ad 1 mese per ogni anno di

servizio, non inferiore a 2 e sino a un

massimo di 18

Processo: Rito Fornero

Si applica

Non si applica, vale il regime ordinario

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Fattispecie

Vecchi assunti

Nuovi assunti

Vecchi e nuovi assunti: le regole a confronto

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III. Contratto di ricollocazione

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• Un lavoratore riceve dal centro per l’impiego un voucher che dà diritto a ricevere un pacchetto di servizi, funzionali alla ricerca del lavoro, da parte di agenzie pubbliche o private accreditate

In cosa consiste

• Non è ancora definita la platea dei beneficiari (il testo attuale delimita ai lavoratori licenziato per procedura collettiva e quelli licenziati illegittimamente per gmo)

• Il lavoratore deve effettuare la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità

Condizioni

• L’agenzia deve realizzare iniziative di ricerca, addestramento, formazione, riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali coerenti con le capacità del lavoratore e le condizioni del mercato del lavoro

Servizi dell’operatore

• Il voucher viene pagato in base al risultato, e il valore è proporzionato al profilo di occupabilità dell’interessato

Valore e pagamento del voucher