IL Commercio Internazionale -...

116
1

Transcript of IL Commercio Internazionale -...

1

2

Capitolo 1Capitolo 1

Il commercio con l’estero: una premessa

Fin dagli anni ’80 i mercati di tutto il mondo hanno cominciato a risentire con sempre maggioreimportanza di un fenomeno complesso e gravido di conseguenze sia positive che negative cui gli storici, glieconomisti ed i politici sono d’accordo solo nel dargli il nome. Questo termine che suscita dibattiti anchemolto accesi, entrato in uso fin dal 1982, è globalizzazione. Con esso indichiamo un processo socio-economicodi crescente interdipendenza di tutti i Paesi del mondo dovuto all’impressionante aumento delle transazioni commerciali,finanziarie ed alla diffusione su scala planetaria delle telematica.

Cambiamenti radicali che sono avvenuti in tutti i Paesi del mondo. Ad esempio nel campo dellecomunicazioni con l’integrazione dell’informatica e della telematica si sono avuti risultati fino a qualcheanno fa impensabili1. Questa rivoluzione tecnologica ha cambiato radicalmente la nostra percezione dellospazio e del tempo: tutte le regioni del mondo sono accessibili, virtualmente, in pochi secondi ed anche ladifferenza di fuso orario tra i vari Paesi non rappresenta un ostacolo per la comunicazione. Radicalitrasformazioni si sono avute anche nella divisione internazionale del lavoro e nella tipologia della strutturaproduttiva:

nei Paesi occidentali si è affermato l’utilizzo di tecnologie sofisticate in cui la risorsafondamentale è la ricerca di continue conoscenze tecniche e scientifiche;

nei Paesi del terzo mondo si diffondono sempre più spesso sia le produzioni industrialitradizionali, sia (negli ultimi anni) quelle più moderne e ad alto contenuto tecnologico che qui sisono trasferite dai Paesi avanzati.

I rapporti economici tra le varie economie hanno ricevuto un rapido e forte impulso. I Paesi piùsviluppati riuniti nell’OCSE2 hanno aumentato negli ultimi vent’anni gli scambi di beni ad alta tecnologia. Inquesto contesto, un ruolo di primaria importanza è quello svolto dalle multinazionali che controllano oltrela metà della produzione mondiale e detengono oltre l’80% dei brevetti. Il peso di queste impresesull’economia mondiale è così forte che riescono ad influenzare in modo significativo la vecchia divisioneinternazionale tra Nord e Sud del mondo. A ciò si aggiungono tutte le tensioni speculative che nei mercatifinanziari comportano una volatilità sia dei cambi che del prezzo delle materie prime. È inevitabile quindiche questo potere riesce ad influenzare sia le politiche economiche e commerciali dei singoli Paesi, sia quelledegli organismi internazionali.

La globalizzazione modificando le condizioni di vita delle popolazioni, ha permesso, in alcuni casi, unsensibile miglioramento; in altri ha, invece, contribuito allo sfruttamento delle risorse e delle popolazioni deiPaesi che, da poveri, sono diventati poverissimi. Si tratta di uno squilibrio difficilmente sanabile nel breveperiodo anche per l’inadeguatezza e l’impotenza delle organizzazioni internazionali.

Questo divario provoca disagio anche negli stessi Paesi ricchi. Ne è esempio la povertà: il 10% dellapopolazione di questi Paesi ha redditi inferiori alla soglia di povertà3. Se invece allarghiamo l’orizzonte dellanostra analisi, le cifre sono impressionanti: oltre due miliardi e mezzo di persone vivono con meno di 5euro al giorno ed un miliardo vive con meno di un euro al giorno. I redditi delle 200 persone più ricche almondo superano quello complessivo di oltre due miliardi di persone.

1 Vedi l'interessante articolo sul Corriere della sera che riporta l'elenco fatto dalla “British Science Association” sulle dieci invenzioni chehanno cambiato il mondo. http://economics.altervista.org/joomla/macroargomenti-inerenti-le-discipline-economico-aziendali/26-vari/49-le-10-invenzioni-che-hanno-cambiato-la-nostra-vita

2 L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) è stata istituita con la Convenzione di Parigi firmata il 14 dicembre1960 ed entrata in vigore il 30 settembre1961. Attualmente aderiscono all’OCSE 30 Paesi industrializzati, che rappresentano i due terzidell’intera produzione mondiale di beni e servizi ed i tre quinti delle esportazioni complessive. In base al proprio statuto, l’OCSE si occupadelle più rilevanti questioni in campo economico e sociale nell’ottica di: favorire lo sviluppo economico e la crescita dell’occupazione -contribuire ad un sano sviluppo nei Paesi membri e non membri, fornendo aiuti e assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo - favorirel’espansione del commercio mondiale su base multilaterale e non discriminatoria, cercando di eliminare o, comunque, di ridurre gli ostacolidi qualsiasi tipo agli scambi internazionali. Il sito Internet dell’OCSE è www.oecd.org.

3 Dalle statistiche OCSE.

3

Concludendo possiamo dire che l’internazionalizzazione dell’economia ha prodotto un unico grandemercato planetario, dove il consumatore (di un Paese sviluppato) può scegliere quali beni acquistare e inquale Paese acquistarli. Espressioni come “internazionalizzazione dell’economia” o “globalizzazione deimercati” fanno ormai parte del nostro linguaggio quotidiano. Questi termini usati spesso con i più diversisignificati, stanno ad indicare che le economie di tutti i Paesi del mondo hanno vissuto e stanno vivendo unprocesso di progressiva integrazione e dipendenza reciproca.

1. La decisione di operare con l'estero.Cos'hanno in comune due operatori residenti in Paesi diversi? Cosa li differenzia? La risposta a queste

due domande non è semplice. Alla prima potremmo sinteticamente rispondere che: perseguono entrambi un obiettivo economico su cui stanno organizzando la loro

cooperazione (pur con fini diversi), hanno probabilmente lo stesso bagaglio di conoscenze sulle tecnologie, sui mercati e sul

prodotto che stanno trattando; usano una lingua (l’inglese prevalentemente) che padroneggiano in qualche modo non

essendo la loro lingua madre.Tutto il resto separa questi due contraenti e rende difficoltosa la loro reciproca voglia di concludere

vantaggiosamente l’affare: le regole economiche e sociali, i modelli culturali, politici, religiosi a cui ognunodi loro si riferisce. Chi intende lavorare con l’estero, deve, quindi, superare difficoltà che un imprenditoreoperante esclusivamente con l’interno non ha. Questi ostacoli riguardano:

difficoltà di comunicazione sia per la distanza che per la lingua; incertezze giuridiche: le norme giuridiche a cui è abituata la controparte estera sono diverse dalle

nostre; non corretta comprensione dei termini commerciali in uso dalla controparte; rischi dovuti alla situazione politica (pensiamo non solo ai Paesi in cui ci sono situazioni di

conflitto armato in corso, ma anche a tutte quelle aree di crisi meno evidenti che riguardanoanche i Paesi europei4);

rischi in fase di regolamento; l’impossibilità di visionare la merce prima della spedizione; l’alto valore delle transazioni; il lasso di tempo tra la stipulazione e l’esecuzione del contratto (il contratto viene materialmente

eseguito anche dopo alcuni mesi); i trasporti internazionali (malgrado l’evoluzione dei sistemi va considerata la distanza e il

trasbordo tra vari mezzi).

Per svolgere queste operazioni è perciò necessario un corollario di altre attività (di trasporto, di spedizione,di servizi finanziari, di consulenza,....), senza le quali difficilmente si potrebbe arrivare alla conclusione delcontratto.

2. Il piano commerciale export.I motivi che spingono le imprese ad operare con mercati di altri Paesi sono molteplici. Se per alcuni

imprenditori l'ingresso in questi mercati è casuale (ad esempio quando la richiesta viene direttamente dalcliente straniero), per altri è frutto di uno studio specifico per ampliare il proprio mercato obiettivo. Se inpassato le nostre aziende riuscivano ad imporsi con una certa facilità, grazie anche alla competitività deiprezzi, oggigiorno l'ingresso di nuovi operatori (soprattutto asiatici) ha reso sempre più difficile sial'ingresso che la permanenza sui mercati per vari motivi:

l'ulteriore liberalizzazione del mercato europeo ha portato, con l'avvento dell'euro, ad un unico

4 Vedi ad esempio i problemi ancora irrisolti in Spagna con i separatisti dell’ETA o agli attivisti corsi che chiedono la separazione della Corsicadalla Francia o i recenti problemi di natura economico-sociale in Grecia o in Spagna.

4

grande mercato in cui la concorrenza si è fatta ancora più aggressiva per la relativa facilità diconfronto dei prezzi offerti fra i vari operatori;

un'unica moneta europea ha eliminato quei vantaggi competitivi che le imprese italianeriuscivano ad ottenere con le frequenti svalutazioni della lira;

il sensibile incremento dei costi di produzione che ha portato molte aziende a delocalizzare lapropria produzione soprattutto nei settori dove è più agguerrita la concorrenza extraeuropea;

l'aumento delle esigenze del mercato sull'assortimento di gamma, sulla qualità del prodotto e suiservizi offerti.

La predisposizione di un piano commerciale per l'estero, come tutte le attività di pianificazione,permette all'azienda di conseguire un vantaggio competitivo in quanto mette a fuoco:

▪ lo scenario internazionale in cui si va ad operare,▪ l'analisi della concorrenza,▪ gli obiettivi di mercato che si intende raggiungere in maniera chiara e ben definita,▪ le strategie che si intende utilizzare,▪ il prodotto ed i servizi che si intendono offrire,▪ le risorse umane disponibili indicando i compiti e le responsabilità dei vari operatori,▪ le risorse finanziarie necessarie per la strategia che si vuole perseguire,▪ i prevedibili risultati economici e finanziari,▪ le aree con più difficoltà di approccio individuando le opportune strategie,▪ i canali di vendita e di comunicazione da utilizzare,▪ i partner esteri.

In questa e nelle successive fasi di realizzazione del piano, può risultare determinante il sostegnopubblico alle imprese. Nel nostro Paese esistono molti supporti per queste aziende. Tra tutti vogliamosegnalare oltre a quello fornito direttamente dagli istituti di credito:

le Camere di Commercio Industria ed Artigianato (CCIA), la Società Italiana per le Imprese all'Estero (SIMEST), la Società per l'Assicurazione per i Crediti all'Esportazione (SACE).

Le Camere di commercio5 hanno un ruolo di primo piano nel favorire l’accesso e l’espansione delleimprese sui mercati esteri, attraverso la fornitura di servizi di assistenza, informazione e promozione.Quest’ultimo tipo di attività è tesa a favorire le imprese italiane nei processi di integrazione nei mercatiinternazionali, promuovendo la collaborazione economica, commerciale, industriale e finanziaria. Inparticolare, gli sportelli per l’internazionalizzazione delle Camere di commercio mettono a disposizionedelle imprese il portale Globus6 per ricevere servizi di assistenza e informazione mirati sui settori e sui Paesi diinteresse. Le Camere di commercio, infine, promuovono e organizzano - direttamente o attraverso i Centriestero ai quali sono associate e le Aziende speciali appositamente costituite - la partecipazione delle piccole emedie imprese alle maggiori rassegne fieristiche internazionali per favorire l’inserimento commercialeitaliano nei principali mercati esteri e facilitare le relazioni di affari tra gli imprenditori.

La SIMEST7 è la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero istituita comesocietà per azioni nel 1991 ed è controllata dal Governo Italiano ed è partecipata da banche, associazioniimprenditoriali e di categoria. La SIMEST è stata creata per promuovere il processo diinternazionalizzazione delle imprese italiane ed assistere gli imprenditori nelle loro attività all’estero:

sottoscrivendo fino al 49% del capitale delle società estere partecipate da imprese italiane; agevolando il finanziamento di quote sottoscritte dal partner italiano in società o imprese all’estero; gestendo fondi di venture capital8; agevolando la concessione di crediti all’esportazione; fornendo servizi di assistenza e consulenza per tutte le fasi dell’avvio e della realizzazione di

investimenti all’estero.SACE9 è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nel credito all'esportazione, nell’assicurazione del

credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il5 Per saperne di più: http://www.camcom.gov.it6 http://www.globus.camcom.it/ 7 http://www.simest.it/ 8 Si tratta di fondi comuni d'investimento che raccolgono capitali da investire in attività imprenditoriali che offrono interessanti prospettive di

sviluppo e che nel contempo presentano un discreto rischio nella buona riuscita dell'iniziativa.9 http://www.sace.it/

5

Gruppo sostiene la crescita di oltre 20 mila imprese in più di 180 paesi, garantendo flussi di cassa più stabilie trasformando i rischi di insolvenza in opportunità di sviluppo. Più in particolare:

assicura gli esportatori dal rischio di mancato pagamento e garantendo i finanziamenticoncessi ad imprese estere per l'acquisto di merci e servizi italiani,

protegge gli operatori dal rischio Paese, offre garanzie richieste alle imprese per partecipare a gare d'appalto o a commesse in Italia o

all'estero, offre servizi di factoring pro solvendo e pro soluto10.

A livello istituzionale nel nostro Paese esistono vari organi pubblici preposti alla regolamentazione, alcontrollo ed al coordinamento delle operazioni commerciali e finanziarie con l'estero. Oltre all'Agenziadelle dogane ricordiamo il Ministero dello Sviluppo Economico, la Banca d'Italia, l'Agenzia delleEntrate11.

10 Per approfondire vedi http://economics.altervista.org/joomla/macroargomenti-inerenti-le-discipline-economico-aziendali/22-il-commercio-internazionale/84-il-contratto-di-factoring

11 http://www.agenziadogane.it http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ http://www.bancaditalia.it/ http://www.agenziaentrate.gov.it

6

Capitolo 2Capitolo 2

Adempimenti fiscali e doganali riguardanti le operazioni di import/exportLe imprese che intrattengono rapporti commerciali con l'estero devono rispettare alcuni adempimenti

formali specifici. Essi riguardano una serie di normative nazionali e comunitarie che regolano numerosiaspetti dell'interscambio con gli altri Paesi del mondo. Premessa indispensabile a questo proposito è lafunzione di controllo che lo Stato esercita in tre diversi ambiti:

1. controllo sui movimenti valutari in quanto ogni operazione comporta un movimento di valuta dalnostro paese

2. controllo qualitativo/quantitativo delle merci inerente la possibilità di limitarne gli scambi anche perragioni di interesse pubblico

3. controllo sui prezzi e profitti realizzati dagli operatori in modo da regolarne la giusta remunerativitàe l'applicazione delle conseguenti imposizioni fiscali.

Riguardo al primo punto molto è stato fatto rispetto ad un non lontano passato in cui vigeva laregola tutto è vietato salvo ciò che è permesso. Le riforme che si sono susseguite a partire dal 1988 hannocompiuto il processo di liberalizzazione e l’istituzione della piena libertà valutaria, in attuazione dellenormative comunitarie che stabilivano la piena libertà di circolazione dei flussi finanziari tra i paesi membridella CEE. Dal maggio 1990, i capitali italiani possono circolare liberamente in tutti i Paesi del mondo, e,analogamente, i capitali stranieri possono affluire liberamente in Italia e trovare investimento in attivitàcommerciali, finanziarie ecc. Chiunque può acquistare, vendere e detenere valuta straniera, senza limiti diimporto e di tempo, inviare all’estero o ricevere valuta e valori mobiliari, aprire depositi e conti correntipresso banche straniere, rilasciare assegni, effettuare investimenti, acquistare valori mobiliari e fondi comunid’investimento in paesi stranieri, regolare in valuta estera le proprie obbligazioni ed effettuare operazioni incambi. I residenti possono recarsi all’estero o rientrare in Italia liberamente con banconote italiane e valutastraniera al seguito. Permangono ad oggi disposizioni di natura fiscale, che comportano un controlloattraverso la dichiarazione in dogana o presso banche/uffici postali del contante e dei valori mobiliariimportati ed esportati e la denuncia dei trasferimenti internazionali di capitali, investimenti e attivitàfinanziarie estere, sulla dichiarazione annuale dei redditi. In particolare dal dal 1° gennaio 2009, èindispensabile dichiarare il trasporto o la spedizione di denaro contante e di altri strumento di pagamento alportatore di importo pari o superiore a 10.000 euro agli Uffici delle Dogane;

Riguardo al secondo punto lo Stato, anche in attuazione di normative europee, si riserva la facoltà didefinire quali e quante merci possano essere movimentate e se le stesse abbiano bisogno di specificheautorizzazioni o certificazioni come ad esempio quelle sanitarie o quelle merceologiche.

Riguardo al terzo punto lo Stato controlla i prezzi praticati per evitare che gli stessi comportano unaattività di concorrenza sleale con gli operatori che operano esclusivamente all'interno del Paese. E quindi aseconda dei casi può incentivare o disincentivare l'import/export di determinate merci a tutela degli altriproduttori nazionali o comunque a tutela del prodotto nazionale. Tali normative derivano dall'applicazionedi quelle europee e sono anche frutto di accordi commerciali che il nostro Paese ha sottoscritto a livellointernazionale.

Per esercitare questi controlli e per dare attuazione a quest'insieme di norme si avvale di numerosiorganismi, enti, agenzie e società che a vario titolo intervengono in tutto ciò che riguarda l'interscambio dimerci, servizi e capitali con altri Paesi esteri. Uno dei principali enti che sovraintende ai controlli sugliscambi internazionali è rappresentato dall'Agenzia delle Dogane.

1. Le doganeLa storia doganale dello Stato italiano ha inizio con la

proclamazione del Regno d’Italia (1861) o, meglio ancora, sottol’aspetto doganale, nel 1862, anno in cui venne adottataufficialmente, sull’intero territorio del nuovo Stato, la tariffadoganale dell’ex Regno di Sardegna. L'istituzione delle dogane nasceva dall'esigenza primaria di introitare

7

delle tasse e di controllare il passaggio delle merci. Non è un caso che alcuni termini sono impressi nellamemoria collettiva di tutti noi: “pagar dazio” (per obbligo di dare o fare qualcosa), “sdoganare” (perrendere praticabile o accettabile), o “zona franca” (per indicare in senso figurato un luogo o un'istituzionesenza controlli), o “gabelle” da cui “gabellare” (per imbrogliare, ed è indicativo degli spazi interpretativi chei gabellieri avevano a disposizione per un’applicazione delle norme non sempre cristallina).

Il fenomeno della globalizzazione e la connessa liberalizzazione degli scambi internazionali, nonhanno fatto sminuire i compiti che oggi fanno capo alle dogane. Le funzioni degli uffici doganali si sonoanzi arricchite di nuove e più delicate missioni che per conto dell’Unione Europea e del nostro Paese sisono affiancate al tradizionale lavoro di applicazione della tariffa doganale negli scambi con i paesi terzi e diriscossione delle accise. La lotta al traffico di stupefacenti, di valuta e di opere d’arte, di prodotti contraffatti,di armi, di animali in via di estinzione, di rifiuti tossici e nocivi, di materiale radioattivo, si è integrata conl’impegno tradizionale contro il contrabbando.

L'Agenzia delle Dogane è un ente di diritto pubblico che esercita, a garanzia della piena osservanzadella normativa comunitaria, tre fondamentali funzioni: una funzione fiscale, una funzione economica e unafunzione amministrativa.

Funzionefiscale

La dogana riscuote i tributi doganali sulle merci importate (quali l'IVA e le accise). Lo scopo principaledi questi tributi è di tutelare gli interessi economici nazionali e comunitari proteggendo la produzioneinterna delle merci.

Funzioneeconomica

La dogana svolge un'attività di controllo sulla quantità, sulla qualità e sull'origine delle merci,raccogliendo i dati statistici per la redazione della bilancia commerciale.

Funzioneamministrativa

La dogana svolge un'attività di controllo sul rispetto e sull'applicazione della legislazionenazionale e sovranazionale, verificando la regolarità dei documenti necessari per il passaggio dellafrontiera.

Si tratta di compiti di una particolare complessità operativa da effettuare nelminor tempo possibile per non intralciare l'operatività delle aziende interessateall'interscambio commerciale con altri Paesi. A tal fine, l’Agenzia si è dotata distrumenti gestionali avanzati, e ha sviluppato un sistema di controlli basato sulle piùevolute tecniche di analisi dei rischi. Si articola sul territorio nazionale in Direzionicentrali, regionali, interregionali e provinciali e numerosi laboratori chimici emerceologici.

Il ruolo svolto dagli uffici doganali è stato recentemente riformato dal CodiceDoganale Comunitario che contiene tutta la normativa applicabile alle importazionied esportazioni di merci tra l'area UE e gli altri Paesi del mondo.

2. Suddivisione delle operazioni di import/exportL'insieme delle operazioni che hanno per interlocutore un'azienda residente al di fuori del nostro

Paese possono essere distinte in:➔ operazioni di compravendita intracomunitarie tra i Paesi appartenenti all'Unione Europea12 (UE)che hanno dato vita ad un unico mercato in cui le merci circolano liberamente e non sono soggette adazi o ad altri obblighi doganali; ➔ operazioni di compravendita extracomunitarie: riguardano le importazioni e le esportazioni dibeni e servizi con Paesi non appartenenti all'UE; queste operazioni sono assoggettate a particolareregolamentazione e quindi al regime doganale e consistono in:

➔ importazioni quando danno luogo all'entrata in un Paese membro della UE di una merce nonoriginaria o non in libera circolazione nella Comunità; ai fini IVA sono operazioni imponibili aprescindere se il soggetto sia un'impresa o un privato cittadino. L'imposta deve essere assolta indogana e l'imponibile è dato dal valore dei beni individuato dalla bolletta doganale. Sonooperazioni che vanno registrate insieme a tutti gli acquisti in base a quanto indicato in bollettadoganale e l'imposta pagata rappresenta un credito verso l'erario.

➔ esportazioni quando danno luogo all'uscita da un Paese membro della UE di una merceoriginaria o in libera circolazione nella Comunità verso un Paese extracomunitario.

12 Ricordiamo che dell'Unione europea (UE) fanno parte 28 paesi (l'ultimo in ordine temporale è la la Croazia). Per saperne di più www.europa.eu

ACCISAÈ un'imposta indirettache grava sullafabbricazione e vendita diprodotti di consumo. Peri beni soggetti (quali iprodotti energetici, glialcolici e i tabacchi)provenienti dall'estero,essa viene assolta inDogana e rientra nellabase imponibile IVA.

8

Si può quindi correttamente parlare di importazioni e di esportazioni solo per le operazioni compiutecon Paesi extra-UE, anche se nel linguaggio corrente queste espressioni vengono ancora usate per tutti gliscambi con controparti al di fuori dell’Italia.

3. Le esportazioni (extraUE)Le esportazioni sono regolate dagli articoli 8, 8 bis e 9 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633: sono

considerate esportazioni le cessioni di beni mobili che siano trasportati o spediti fuori dal territorio dell'Unione Europea,nonché le cessioni, in Italia, a non residenti che inviano merci all'estero e le cessioni o prestazioni di servizi verso gli esportatoriabituali. Queste operazioni rientrano nel campo di applicazione IVA; tuttavia, pur presentando i trepresupposti IVA (soggettivo, oggettivo e territoriale) sono considerate operazioni non imponibili, al fine dievitare la doppia tassazione: una in Italia e un'altra nel Paese di destinazione.

Si tratta quindi di operazioni che vanno fatturate13, registrate e fanno parte del volume d'affari.Affinché l'esportazione sia considerata tale, ai fini della non imponibilità IVA, deve essere attestata da

un documento di prova dell'avvenuta esportazione, costituito dal messaggioelettronico di "uscita", il DAE (documento di accompagnamento diesportazione), che la dogana di uscita competente invierà alla dogana diesportazione tramite il sistema ECS (Export Control System).

La non imponibilità delle esportazioni è distinta all'art. 8 del DPR 633/72in:

1. esportazioni dirette (comma 1 lettera a)2. cessioni ad operatori non residenti nel nostro Paese che entro 90 giorni

trasportano le merci fuori dalla UE (comma 1 lettera b)3. cessioni ad esportatori abituali (comma 1 lettera c).

Le esportazioni dirette e triangolari.Le esportazioni dirette in senso stretto sono la forma più frequente in cui un'azienda italiana vende

direttamente ad una controparte estera i beni prodotti o commercializzati, utilizzando per il trasporto fuoridal territorio doganale europeo mezzi propri, dell'importatore o ricorrendo ad un vettore. Appartengono aquesta categoria anche le cosiddette operazioni triangolari: esportazione su incarico di un proprio clientenazionale.

L’esportatore deve presentare all’ufficio doganale di “esportazione” le merci e la relativa dichiarazionedi esportazione e, ove richieste, le specifiche autorizzazioni/licenze. L'ufficio doganale di esportazioneprocede ad accettare la dichiarazione e ad effettuare l’analisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza.All’operazione è assegnato un numero di riferimento MRN (Movement Reference Number) che serve atracciare in maniera telematica lo stato dell'uscita effettiva delle merci dalla UE. L’ufficio di esportazionesvincola le merci per l’esportazione a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse condizioniin cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata. Esso, inoltre, consegnaall’operatore il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE). La merce ed il DAE devono esserepresentati all’ufficio doganale di uscita che corrisponde, di norma, all’ultimo ufficio doganale primadell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Tale ufficio sorveglia che la merce presentatacorrisponda a quella dichiarata e verifica l’uscita fisica delle merci.

Affinché l'esportazione sia considerata tale ai fini della non imponibilità IVA, bisogna perciò essere inpossesso del documento MRN che indica in via telematica14 che la merce è uscita dal territorio doganaledell'UE.

Esempio di esportazione diretta:Il 4 Agosto la Fabbri Srl di Perugia ha venduto merci al cliente albanese AgroEgypt di Dokki – Cairo, emettendo la fattura

di vendita alle seguenti condizioni:• resa della merce CIF Porto Said;• imballaggio gratuito;• pagamento con Credito Documentario confermato dalla Unicredit Spa.

13 Indicando espressamente che l'operazione non è imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 633/1972)14 Per avere notizie in tempo reale dello stato della pratica di esportazione http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm

Dogana di uscitaRappresenta l'ultima doganadel territorio della UnioneEuropea attraversata dallamerce nel tragitto diesportazione verso Paesi extraeuropei.

Dogana di esportazioneRappresenta la dogana di unPaese membro UE ove èstabilito l'esportatore o dove lamerce è imballata o caricataper la spedizione.

9

Presentiamo la fattura immediata.

Le esportazioni triangolari:In queste cessioni vi è la partecipazione di tre soggetti:

• un produttore (cedente)• un intermediario (esportatore) → entrambi residenti in Paesi UE• un importatore extra-UE.

Le due cessioni (dal produttore all’intermediario e da questo all’importatore) sono entrambe nonimponibili IVA a condizione che i beni siano inviati nel Paese extra-UE direttamente dalproduttore/cedente e senza perciò passare dal magazzino dell'esportatore. Per poter dimostrare la nonapplicabilità dell'IVA il cessionario dovrà conservare idonea documentazione che dimostri l'uscita dellamerce dal territorio comunitario

Quella che segue è un'operazione in cui un imprenditore italiano (la DENDI Spa), vende alla dittaamericana HATMAYER dei materiali che le vengono spediti dalla ditta italiana CRULLI Srl.

Fabbri SrlVia Firenze, 301 65122 PERUGIAtel. 075/41232413 - fax 075/44123432Codice fiscale e partita IVA 00421287684 Ufficio del Registro delle imprese di Perugia 00421287684

Spett.le

AgroEgypt Piazza "Sphinx Square” 89Dokki – Cairo

Fattura n. 4570 del 04/08/2012

Imballaggio Resa della merce Pagamento

gratuito CIF Porto SaidCredito documentario

confermato dalla Unicredit Spa

Quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA%

Totale

10004000

Confezioni dolci assortiti Confezione merende

Non imponibile art. 8 comma1, lettera a), DPR n.633/1972

4,603,20

€ 4.600,00€ 12.800,00

importo merci

€ 17.400,00Spese

documentateImporto IVA

non imponibileTotale fattura

€ 17.400,00Contributo ambientale CONAI assolto

10

Nell'operazione le fatture emesse sono due:• la fattura del fornitore CRULLI Srl sulla DENDI Spa;• la fattura della DENDI Spa sul cliente finale americano HATMAYER.Entrambe le fatture emesse sconteranno la non imponibilità dell'IVA. La parte tabellare della fattura

che emette la CRULLI Srl sulla DENDI Spa sarà così composta:

La fattura che la DENDI Spa emette sul cliente americano HATMAYER avrà questa parte tabellare:

Le esportazioni indirette.Si tratta di cessioni di beni consegnati in Italia a clienti non residenti che godono del regime di non

imponibilità purché siano rispettate le seguenti condizioni:• il trasporto fuori dalla UE è fatto dal cliente estero entro il termine di 90 giorni dalla consegna• la cessione deve essere effettuata direttamente senza l’intervento di commissionari.

In questo caso abbiamo due soggetti coinvolti nell'operazione:• il fornitore italiano che emette la fattura non imponibile• il Cliente estero intestatario della bolletta doganalePer attestare che la merce sia esportata, dal momento che il DAE e il messaggio elettronico «risultati

di uscita» restano in possesso dell’acquirente estero, per il fornitore italiano la prova è costituita da unesemplare della sua fattura munita del timbro apposto dalla dogana interna o dall'ufficio postale checomprovi l’uscita dei beni dal territorio comunitario.

In questo caso la parte tabellare della fattura deve contenere riguardo all'imposta “non imponibileIVA ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera b) del DPR 633/72

Quantità Descrizione Prezzo unitario Importo

20 € 2.500,00 € 50.000,00

10 € 400,00 € 4.000,00

Importo merci IVA totale fattura

€ 54.000,00 € 54.000,00

lame in acciaio per macchinari modello TVX

accessorio per tagliafili

merce inviata alla Ditta Hatmayer (USA) in nome e per conto della Dendi Spa

Operazione non imponibile art. 8 comma 1, lettera a), DPR n. 633/1972

Quantità Descrizione Prezzo unitario Importo

20 € 3.500,00 € 70.000,00

10 € 600,00 € 6.000,00

Importo merci IVA totale fattura

€ 76.000,00 € 76.000,00

lame in acciaio per macchinari modello TVX

accessorio per tagliafili

Operazione non imponibile art. 8 comma 1, lettera a), DPR n. 633/1972

11

Le cessioni agli esportatori abituali.Gli esportatori rispetto agli operatori commerciali che svolgono operazioni solo all'interno del nostro

Paese, hanno una tipicità che deriva dal non poter riscuotere l'IVA sulle vendite effettuate all'estero. È statoperciò necessario introdurre un correttivo fiscale, per evitare che gli esportatori abituali si trovinocostantemente a credito di imposta verso l'Erario poiché pagano l'IVA sugli acquisti ma non incassano l'IVAsulle vendite. Tale situazione risulterebbe svantaggiosa per questi contribuenti, che dovrebbero sosteneredelle uscite finanziarie ricorrenti per l'IVA sugli acquisti, che potranno recuperare solo in un secondomomento attraverso il rimborso IVA o compensando il credito IVA con il debito per altri tributi.

Da qui nasce la norma di cui all'articolo 8 comma 1 lettera C: i fornitori degli esportatori abitualiemetteranno fattura considerando la non imponibilità dell'IVA. È quello che viene chiamato anche il“plafond IVA”, ossia il diritto per gli esportatori abituali di acquistare beni in sospensione d'imposta,ovvero senza pagamento dell’IVA.

Sono considerati esportatori abituali le imprese che effettuano operazioni di esportazione diretta, operazioniassimilate e servizi internazionali per un importo complessivo superiore al 10% del totale dei ricavi di vendita (volumed'affari) nell'anno solare precedente. Il vantaggio fiscale deve essere comunicato sia agli uffici doganali che aipropri clienti con un'apposita dichiarazione (la cosiddetta lettera d'intento). L'esenzione dell'IVA è relativaall'acquisto di tutti quei beni/servizi attinenti a quei beni che si intende esportare sia allo stato originario cheprevia trasformazione, lavorazione, montaggio.

Nell'immagine di cui sopra la ditta (italiana) Lamina Spa emetterà fattura sulla ditta (italiana) Cocchicitando l'art. 8 comma 1 lettera c. Questa è la parte tabellare della fattura:

4. Le importazioni (extraUE)Le importazioni da paesi extracomunitari sono soggette a controllo doganale sulla qualità della merce

(legati ad esempio alla sanità della merce), sulla quantità e sul valore delle merci che consente di determinarela riscossione dei diritti doganali. Per uniformare la tassazione all'interno dei vari Paesi della UE, è statoemanato il codice doganale comunitario che raccoglie l'insieme delle leggi e dei regolamenti che regolano lacircolazione delle merci comunitarie ed extracomunitarie. In questo contesto sono state definite comecomunitarie sia le merci ottenute nel territorio doganale dell'Unione, sia quelle immesse in regime di liberapratica (merci provenienti da altri Paesi che attraverso le pratiche doganali di importazione sono diventate a

Quantità Descrizione Prezzo unitario Importo

400 € 25,00 € 10.000,00

200 € 12,00 € 2.400,00

Importo merci IVA totale fattura

€ 12.400,00 € 12.400,00

bottiglie di vino barolo “La vecchia torre DOCG”

bottiglie di vino “Montepulciano d'Abruzzo DOCG”

Operazione non imponibile art. 8 comma 1, lettera b), DPR n. 633/1972

Quantità Descrizione Prezzo unitario Importo

40 tonnellate di olive verdi € 600,00 € 24.000,00

Importo merci IVA totale fattura

€ 24.000,00 € 24.000,00Operazione non imponibile art. 8 comma 1, lettera c), DPR n. 633/1972

12

tutti gli effetti comunitarie). Le merci extracomunitarie sono evidentemente tutte le altre che, provenienti daPaesi terzi per essere introdotte nel territorio comunitario, hanno necessità di superare controlli doganali elimiti doganali quali:

• divieto di importazione per determinate merci, come armi, animai vivi, pelli di foca, ecc.;• contingenti, ossia limiti quantitativi applicati all'importazione di certe merci agricole o di prodotti

provenienti da determinati paesi;• autorizzazioni o licenze per determinate merci, come ad esempio l'attuale obbligo di richiedere

l'autorizzazione per importare prodotti tessili all'interno della comunità europea.Un ulteriore limite è quello relativo alle operazioni con i Paesi cosiddetti “black list” al fine di

prevenire e contrastare l'evasione fiscale internazionale. Le caratteristiche peculiari dei Paesi cosiddetti"black list"15 sono sostanzialmente rappresentate da:

– un livello di tassazione sensibilmente inferiore– un regime particolarmente liberale di costituzione e disciplina delle società (agevolato spesso e

tutelato da un rigido segreto bancario che vanifica ogni tentativo di accertamento valutario) in cuirisulta possibile realizzare atti formalmente legittimi, ma idonei a occultare proventi di attività lecitee illecite.

Si tratta in sostanza di paradisi fiscali, nei quali operatori non soggetti a imposte potrebbero emettere,dietro compenso, fatture false per diminuire il carico fiscale dei propri clienti. L'attuale normativa16, punta aimpedire la contabilizzazione da parte dell'impresa italiana di costi esteri in realtà inesistenti, o quanto menosovrastimati. Ciò comporta per gli operatori che pongono in essere reali operazioni economiche consoggetti localizzati in paesi "black list" un aggravio di documentazione atta a dimostrare la regolarità delleoperazioni poste in essere.

Pertanto, in Italia tutti i soggetti con partita Iva, quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, cheintrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono obbligatoriamenteComunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate tramite appositadichiarazione annuale.

L'altro importante ruolo svolto dalle dogane è quello di determinare e incassare una serie di tributiquali i diritti di confine, i diritti accessori e l'Iva sulle merci importate.

I diritti di confine rappresentano le tipiche imposte da sempre utilizzate dalle dogane costituite da:• i dazi doganali: imposte applicate alle merci non comunitarie previsti dalla Tariffa integrata

comunitaria (TARIC)• le sovrimposte di confine: aggiunte ai dazi colpiscono le merci che nel paese importatore sono

soggette ad imposta di fabbricazione. Scopo di questi tributi è quello di evitare che i prodottiprovenienti dall'estero abbiano un vantaggio economico rispetto ad analoghi prodotti nazionali. Nelnostro Paese è il caso tipico degli oli minerali, (alcool, benzina, gasolio) che sono soggetti ad accisa.

I diritti accessori comprendono altri oneri quali ad esempio le tasse di imbarco, le tasse portuali, idiritti per i contrassegni doganali, i diritti di magazzinaggio, le tasse sanitarie.

L'IVA colpisce con le aliquote applicate in Italia, tutte le merci provenienti da Paesi non appartenentialla UE.

L'insieme di questi tributi è pagato direttamente in dogana sulla base della bolletta doganale. Negli acquisti extra-UE, la dogana applica il cambio doganale 17 per gli importi indicati in valuta

estera, costi aggiuntivi (dazi) e costi presunti (nolo, assicurazione, etc.) fino alla dogana per calcolare il"valore statistico" del prodotto18, sul quale verrà poi calcolata l'Iva.

15 La "black list" è aggiornata ogni anno dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate. Per saperne di più:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Operazioni+paesi+Black+list/Normativa+e+prassi+Black+list/

16 Articolo 110, comma 10 Tuir: prevede l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese, e da ultimoanche professionisti, residenti ovvero localizzati in territori a fiscalità privilegiata.

17 Qualora la valuta dell’operazione riportata in fattura non dovesse essere l’euro, viene effettuato la conversione al cambio doganale. Questo non coincide conil cambio commerciale, ma viene fissato dall’Agenzia delle Dogane, una volta al mese, al fine di regolare con una certa uniformità tutte le operazionieffettuate dal primo all’ultimo giorno del mese di riferimento.

18 Per saperne di più http://www.consulsped.com/news/il-valore-in-dogana-e-il-calcolo-delle-bas-imponibili.html Quello che segue è invece il link di un'azienda che offre servizi di consulenza e di assistenza doganale:http://www.aerodogana.com/il-rapporto-tributario-doganale/dichiarazione-doganale-e-modulistica/

13

Un esempio pratico:Il fornitore americano "Orange Ltd" vende alla ditta Micheli di Livorno prodotti per un valore (FOB New York) di 15.500

dollari americani (USD). Le spese di trasporto e di assicurazione fino al porto di Anversa sono pari a € 500. Il cambiodoganale per il mese corrente è pari a 1,423. Le spese di trasporto fino alla frontiera italiana di transito ammontano a €120. L'importo dei dazi e dei diritti doganali è pari all'1,7%. IVA ordinaria. Lo spedizioniere oltre al rimborso delle spese ditrasporto fino al porto di Livorno, richiede le spese di consegna fino a domicilio (€ 50) e le spese di assistenza in dogana (€250) come da regolare fattura.

Quello che segue è lo schema di calcolo per risolvere questo tipo di problema:

valore normale delle merci franco partenza (FOB) +spese di trasporto e assicurazione sino alla frontiera CEE =

base imponibile per il dazio doganale +dazio doganale e altri diritti +

spese fino alla frontiera italiana + spese di inoltro al luogo interno di destinazione =

base imponibile IVA

Nel caso in esame supponiamo che il valore delle merci corrisponda al valore inserito in fattura; perdeterminare il valore da assoggettare a dazio dobbiamo dobbiamo trasformare l'importo FOB dellamerce in € (in questo caso le spese di trasporto ed assicurazione fino al porto di Anversa sono in €):

valore (FOB) della merce USD 15.500,00nolo e assicurazione (in questo caso l'importo è in €) USD 0,00valore della merce in dogana da assoggettare a dazio USD 15.500,00

che corrisponde al cambio doganale di 1,423 a € 10.892,4819

A questo punto si aggiungono le spese di nolo e assicurazione fino al porto di Anversa e sul numero ottenuto calcoliamo idazi ed i diritti doganali nella misura dell'1,7%:

valore della merce franco confine comunitario € 10.892,48nolo e assicurazione fino al porto di Anversa € 500 ,00valore della merce in dogana da assoggettare a dazio € 11.392,48diritti doganali 1,7% di 11.392,48 €193 ,67totale €11.586,15

Sulla somma così ottenuta aggiungiamo le spese di trasporto fino a Livorno in modo da ottenere l'imponibile su cuiapplicare l'IVA:

totale € 11.586,15 +spese di trasporto fino alla frontiera di Livorno€ 120,00 =Imponibile IVA € 11.706,15 IVA 22% su € 11.706,15 € 2.575,35

Pertanto alla dogana di Livorno andranno pagati i seguenti tributi:

IVA 22% su € 11.706,15 € 2.575,35 +diritti doganali € 193,67 =totale diritti liquidati € 2.769,02

19 Questa è la proporzione che ci permette di trasformare i $ in €: 1 : 1,342 = x : 15.500

14

La bolletta doganale avrà il seguente formato:

La fattura dell'azienda americana esporrà i seguenti valori:

La fattura dello spedizioniere AVG Srl che ha curato tutta l'operazione evidenzia oltre al rimborso di quanto pagatoin dogana (diritti doganali ed IVA) anche le spese di assistenza doganali, il nolo fino ad Anversa , il nolo fino a Livorno, lespese di consegna a domicilio. Su alcune di queste spese l'IVA è già stata assolta in dogana e pertanto sono non imponibili20

20 In altri termini, secondo la recente interpretazione dell’Agenzia delle entrate, a prescindere da dove venga effettuata l’importazione da parte di un soggettopassivo italiano all’interno della Comunità, il regime di non imponibilità IVA si applica al servizio di trasporto di beni all’importazione se il valore di taleservizio, accessorio all’ingresso nel territorio comunitario, è ricompreso nel valore del bene importato e sempreché l’IVA venga assolta direttamente indogana.

7 m ag 14

QA 129

02/05/14 PL QA129

500 WA 98-1 nylon 19,00 $ 9.500,00 $

400 15,00 $ 6.000,00 $

15.500,00 $

ORANGE Ltd Invoice date

3, Cedar Park 75089 New York - United States Invoice num ber

Micheli Srlvia del Mare 121 - 57100

LIVORNO (Italy)Payment: documentary credit Delivery terms: FOB New

York

Shipdate: Packing list number:

Q.ty description U. priceDiscount

%Amount

We 18/7 natural

Invoice Total

15

Quelle che seguono sono le scritture sul Libro giornale della ditta Micheli considerando che l'importo della fattura èstato riportato in € al cambio del giorno in cui è stata ricevuta21:

16/5 Merci c/acquisti estero22 ric. Fatt. n° QA129 dal fornitore Orange Ltd 11.317,17 Debiti v/s Fornitori Esteri 11.317,17

Registrazione della bolletta doganale:Merci c/acquisti estero23 ric. Bolletta doganale. N° 121 193,67Iva n/s credito 2.575,35 Fornitori c/spese anticipate 2.769,02

Registrazione della fattura del 30/5 dello spedizioniere AVG SrlTrasporti su acquisti24 ric. Fatt. n° 2987 della Ditta AVG Srl 670,00costi per servizi diversi 250,00Iva n/s credito 66,00Fornitori c/spese anticipate 2.769,02 Debiti v/Fornitori 3.755,02

Questo è il Registro Iva degli acquisti:

5. Le operazioni intracomunitarieLe operazioni intracomunitarie sono regolamentate in Italia dal DL 331/1993. I principi che regolano

tali disposizioni sono:• la tassazione nel Paese di destinazione della merce per le operazioni poste in essere tra soggetti

passivi d’imposta nei diversi Stati (compratore e venditore sono titolari di partita IVA);• la tassazione nel Paese di origine per acquisti posti in essere da privati, che essendo soggetti che

pagano l’IVA, sono tenuti al pagamento nello Stato dove effettuano l’acquisto.Per essere classificata intracomunitaria e ricadere quindi nei benefici previsti dal DL 331/1993,

devono sussistere tre requisiti:1. Soggettivo: entrambe le parti devono essere soggetti passivi IVA residenti in diversi Stati UE 2. Oggettivo: l’operazione deve avere ad oggetto il trasferimento della proprietà a titolo oneroso, di

beni mobili o altro diritto reale di godimento3. Territoriale: il luogo di partenza e destinazione dei beni deve essere interno a due Stati UE.

21 Utilizziamo il cambio fiscale stabilito dalla BCE per il 16/5/2014 pari a 1,369622 Alcune aziende usano il conto Merci c/acquisti estero per distinguerli dagli acquisti nazionali.23 Facciamo affluire tutti di diritti doganali nel conto Merci c/acquisti estero e ovviamente teniamo distinta l'IVA24 In questo caso il valore è dato da tutte le spese di trasporto includendo sia quelle extraUE, sia quelle fino a Livorno, sia, infine quelle di consegna a domicilio.

codice descrizione importo IVA

254 spese di assistenza doganale € 250,00 22%300 consegna a domicilio € 50,00 22%301 totale imponibile € 300,00

IVA 22% € 66,00302 nolo e assicurazione fino ad Anversa € 500,00

nolo e assicurazione fino ad Livorno € 120,00

€ 2.769,02

totale a v/s debito € 3.755,02

non Impnon Imp

spese documentate anticipate per v/s conto alla dogana di Livorno (escluse IVA art 15 n° 3 dpr 633/72)

Registro IVA ACQUISTIPROTOCOLLO

Fornitore DATA Importo ImponibileIVA

noteN. Data 22,00%

3125 30/05/14 121 12/05/14 € 14.281,50 € 11.706,15 € 2.575,35

3124 30/05/14 2987 30/05/14 € 3.755,02 € 300,00 € 66,00 € 620,00 € 2.769,02

FATTURA N°

importi non imponibili

importi esclusi

Bolletta doganale

AVG Srlescluse IVA art 15 n° 3 dpr 633/72

16

In mancanza anche di uno solo dei tre requisiti l'operazione non è più considerata intracomunitaria esi applicano le disposizioni del DPR 633/72 con la conseguenza che l'operazione sarà considerataimponibile ai fini IVA.

Più in dettaglio è indispensabile che:• Entrambi i contraenti siano identificati con il numero di partita

IVA che è preceduto dalla sigla del proprio Paese (IT per il nostro– FR per gli operatori francesi – DE per quelli tedeschi...).

• Si verifichi l'effettiva movimentazione dei beni da un Paese UE adun altro.

• L'operazione sia a titolo oneroso e non gratuito.• Sussista la preventiva autorizzazione per le aziende italiane

dall’Agenzia delle Entrate all’effettuazione di scambi intra UE, cheobbliga i soggetti che intendono porre in essere cessioni e acquistidi beni in questa ambito, con la tecnica del reverse charge,all’iscrizione negli elenchi VIES (sistema elettronico di scambiodati sull'IVA col quale si può verificare la validità della partita IVAdi un qualsiasi Paese UE).

• Siano compilati gli elenchi riepilogativi Intrastat delle cessioni edegli acquisti intracomunitari.

Il meccanismo che consente la neutralità fiscale dell'IVA nelleoperazioni di acquisto da fornitori residenti nella UE è chiamato reversecharge.

L'imponibile su cui va calcolata l'IVA è dato oltre che dal prezzodella merce (al netto degli eventuali sconti incondizionati) anche di tutte le spese accessorie come quelle ditrasporto, assicurazione, carico, scarico. Se il bene è soggetto ad accisa, anche questa concorre allaformazione della base imponibile. Gli importi inseriti in fattura eventualmente espressi in valuta esteradevono essere trasformati in Euro, in base al cambio del giorno in cui è stata spedita la merce o a quellodella emissione della fattura qualora questa sia stata emessa in via anticipata rispetto alla spedizione.L'aliquota IVA che sarà applicata è quella propria dei beni, come in vigore per le operazioni nazionali.

Periodicamente tutte le operazioni di compravendita intracomunitarie vanno comunicate all'Agenziadelle Dogane in via telematica attraverso il sistema Intrastat entro il giorno 25 di ciascun mese o trimestresolare a seconda che il volume di operazioni svolte superi o meno il limite di € 50.000. Questo sistemaconsente:

• il controllo fiscale degli scambi intracomunitari di beni e di servizi effettuati dagli operatorinazionali con il resto della comunità europea;

• di stilare statistiche sullo scambio di beni effettuati dagli operatori nazionali con il resto dellacomunità europea.

6. Le operazioni di acquisto intracomunitariePrendiamo ad esempio la compravendita avvenuta tra una ditta residente in Francia ed un nostro

operatore nazionale:

In conseguenza di questo rapporto di affari il contratto di compravendita prevede la consegna dellamerce nei magazzini del compratore ed il pagamento direttamente al vettore. La fattura ricevuta dalla DittaFabbri contiene i seguenti dati:

Il “reverse charge”È un meccanismo contabile di inversionecontabile col quale un imprenditore qualificatosicome soggetto passivo IVA ottiene la nonapplicazione dell'IVA sugli acquisti. Pertanto, ilvenditore non addebita l’IVA in fattura,emettendo il documento con l’indicazione dellanormativa di riferimento art.17 DRR 633/72. Lafattura sarà integrata dal compratore che dovràannotare la fattura sia nel registro degli acquisti sianel registro delle fatture emesse. In questo modol’operazione risulterà neutra ai fini dellaliquidazione IVA.

Effettuazione dell'operazioneDa un punto di vista fiscale, l'operazione siintende effettuata con l'inizio del trasporto o dellaspedizione dallo stato UE di residenza delvenditore.

Il VIESSi tratta di un archivio informatico col quale sipuò immediatamente verificare il numero diPartita Iva degli operatori che sono autorizzati adeffettuare operazioni con l'estero:

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm

17

Possiamo notare quanto segue:• il numero di partita Iva sia del venditore che del compratore preceduti dalle sigle del loro Paese• l'indicazione della natura intracomunitaria della compravendita• il numero del “Packing list” e la data di spedizione della merce che nel caso specifico coincidono• la mancanza dell'Iva con la specifica annotazione che rimanda alla legislazione francese• il riferimento alla modalità di pagamento: alla consegna della merce a Como direttamente al vettore (Cash On

Delivery – Como)• la resa della merce: il venditore è impegnato a consegnare la merce nel magazzino del compratore (clausola

Incoterms Delivery Duty Payd).

Una volta ricevuta la fattura, la ditta Fabbri dovrà integrarla con una specifica annotazione da apporresullo stesso documento in cui, dopo aver riepilogato i dati fiscali, inserirà l'importo dell'IVA:

La fattura sarà quindi registrata sia sul registro delle fatture d'acquisto sia in quello delle fatture emessecon due distinte annotazioni nell'apposita sezione dedicata alle operazioni INTRA.

Sul libro Giornale farà la seguente scrittura:Merci c/acquisti estero ric. Fatt. n° 83343161 dal forn. Scotch & Soda 4.436,50Iva n/s credito UE 976,03

Debiti v/s Fornitori Esteri 4.436,50Iva n/s Debito UE 976,03

Questa è la annotazione sui registri IVA:

Pinault Invoice date 12 feb 14

Invoice num ber 569

Fabbri Srl

DDP Com o

Intra Com munity supply of goods

7318945 Payment: COD Como

Shipdate: 12/02/14

Q.ty description U. price Discount % Am ount

50 Melange tee India € 16,53 € 826,50

40 Nylon blazer € 90,25 € 3.610,00

Exoneration de TVA - article 2 62 ter 1 du CGI

Invoice Total € 4.436,50

rue Corvisart, 43 Place d'Italie – 75089 PARIS TAV FR 314124564

via della Bormida 25 – 22010 COMO (Italy) VAT N° IT43434502515

Delivery terms:

Packing list number:

Integrazione ex art 46 DL 331/9312/02/14

€ 4.436,5022,00%

€ 976,03€ 5.412,53

registro IVA Acquisti n° 107registro IVA Vendite n° 104

Fattura n° 569 delTotale fatturaAliquota IVAImporto IVATotale fatturaImporti non imponibili/esentiImporti esclusi

18

Se il compratore non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazionedell’operazione, ha l'obbligo di emettere apposita autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quellodi effettuazione dell’operazione.

Quella che segue è un esempio di autofattura compilata dalla Ditta Bissacco a causa della mancataricezione nei tempi previsti dalla norma:

7. Le operazioni di vendita intracomunitarieLe vendite di operatori italiani verso altri soggetti residenti in paesi UE seguono tutte le regole

generali già viste in precedenza. Trattandosi di operazioni assimilate alle esportazioni, sulla fattura siindicherà che l'operazione è “non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41 DL 331/1993”. In questo modo l'IVAsarà assolta nel paese di destinazione. Per poter provare che il bene è stato spedito/trasportato fuori dalterritorio dello Stato, è necessario conservare tutti i documenti che possano servire allo scopo conparticolare attenzione a quelli rilasciati dal vettore che mostrino l'effettiva consegna della merce alcompratore estero.

L'esempio che segue tratta di un'operazione di vendita conclusa dalla Teneroni Snc su una dittaspagnola. Ai fini IVA, essendo il compratore residente in altro stato appartenente alla UE beneficia dellestesse norme di non imponibilità previste per le importazioni da altri Paesi UE. La fattura indica perciò lanorma prevista all'articolo 41 del DL 331/93.

Registro IVA ACQUISTIFattura

Fornitore Data consegnaIVA

TotaleN. Data 22,00%

107 12/02/14 12/02/14 € 4.436,50 € 976,03 € 5.412,53

Registro IVA VENDITEFattura

Fornitore Data consegnaIVA

TotaleN. Data 22,00%

104 12/02/14 PINAULT – Paris 12/02/14 € 4.436,50 € 976,03 € 5.412,53

Imponibile INTRA

PINAULT – Paris

Imponibile INTRA

19

Se guardiamo la fattura emessa dalla Ditta Teneroni, notiamo due differenze significative rispetto aquella di cui a pagina 4 relativa ad una vendita extracomunitaria:

• il compratore qui è indicato col numero di partita IVA preceduto anche dalla sigla del suo Paese (ESA42587991)

• l'indicazione della norma in base alla quale l'operazione è non imponibile ai fini IVA.

Sul libro Giornale la ditta Teneroni farà la seguente scrittura:Crediti v/s Clienti esteri emessa fattura n° 251 su Mister Kity 2.200,00 Merci c/vendite estero25 2.200,00

Qualora l'importo della fattura sia espresso in una valuta diversa dall'Euro, per la registrazionecontabile si applicherà il cambio del giorno di emissione della fattura. Sul registro Iva delle venditebisognerà poi inserire nelle annotazioni le condizioni della non imponibilità.

25 Così come per gli acquisti è bene utilizzare un conto specifico per le vendite all'estero.

fattura n° 251 Del 12/05/2014

Imballaggio Trasporto Pagamentogratuito con mezzi propri

Quantità Descrizione IVA % Totale

1000 Confezioni dolci assortiti € 1,60 € 1.600,00400 Confezione merende € 1,50 € 600,00

Importo merci Importo IVA Totale fattura

€ 2.200,00 € 2.200,00Contributo ambientale CONAI assolto

Teneroni di Cispola Mario & C. Snc

via Albergotti 121, PERUGIA

Spett.le Mister Kitj Piazza Mère Teresa 45 Madrid, Spagna

Partita IVA ES A42587991

CF e partita IVA IT 00421287684 Ufficio del Registro

delle imprese di Perugia 00421287684

D/A Bill of Exchange a 30 ggPrezzo unitario

Costidocumentati

Non imponibile art. 41 DL 331/93

20

Capitolo 3Capitolo 3

Il contratto di compravendita

Un contratto di compravendita internazionale può riguardare una notevole varietà di beni: materie prime,parti componenti, beni strumentali, beni di consumo. Rifacendoci alla disciplina del contratto dicompravendita (art. 1470 e seguenti del Codice Civile), le parti - compratore e venditore - mirano a realizzare iltrasferimento della proprietà di un bene o di un diritto in cambio del pagamento di un prezzo. Si tratta quindi di uncontratto:

bilaterale: stipulato da due parti: il compratore ed il venditore;

consensuale, in quanto serve il consenso di entrambe le parti;

oneroso perché comporta vantaggi ed obblighi ad entrambe le parti.

Gli obblighi fondamentali che scaturiscono dal contratto di compravendita sono:

per il venditore, di consegnare e fare acquisire la proprietà della merce al compratore e garantirecontro vizi26 e contro l'evizione27 (art. 1476 Codice Civile);

per il compratore, di ritirare e pagare la merce (art. 1498 Codice Civile).Il contratto di compravendita deve specificare inoltre gli altri elementi necessari per l’esecuzione e la

conclusione del contratto che vengono definiti accessori: la qualità e la quantità della merce, l'imballaggio,il trasporto, l'assicurazione, la modalità della consegna, l'epoca e la modalità di pagamento, ladocumentazione, la definizione delle controversie.

1. Le fasi del contratto di compravendita.Un contratto di compravendita attraversa varie fasi prima di arrivare alla sua redazione finale; può

iniziare con una proposta del venditore o con una del compratore, può avvenire a distanza o su presenza deidue operatori, può essere fatta telefonicamente o tramite Internet; le modalità insomma possono essere lepiù varie e in genere seguono le seguenti fasi:

1. invio della proposta contrattuale con l’indicazione dell’oggetto del contratto, della qualità, dellaquantità e del prezzo della merce;

2. ricezione della proposta da parte del destinatario;3. comunicazione dell’accettazione che può avvenire con un'espressa dichiarazione oppure con il

verificarsi di determinati fatti (ad esempio, la presa in consegna della merce). L’accettazione siconsidera valida se non ci sono variazioni, modifiche od integrazioni rispetto alla proposta così comeè pervenuta. Se ciò accade si è in presenza di una controproposta che il proponente può riservarsi diaccettare, anche con la modalità del silenzio-assenso, oppure rifiutare con una dichiarazioneespressa28: in tal caso il contratto non è concluso e può essere risolto di comune accordo o è oggettodi nuove trattative. Per evitare malintesi, è bene quindi richiedere l’accettazione scritta delle condizionigenerali di vendita prima di procedere29.

26 Danni visibili ed occulti che diminuiscono la qualità della merce o la rendono non idonea all’uso a cui è destinata. Sull’argomento vedi art.1490 e seguenti del Codice Civile (CC).

27 Sono quei diritti che altre persone vantano sulla merce. Sulla vendita di cose altrui vedi anche l’art. 1478 e seguenti del Codice Civile.28 I mezzi a disposizione tradizionali sono la lettera e il fax; i mezzi più moderni contemplano la mail certificata, l'accettazione memorizzata su

server con indirizzo sicuro (https), la registrazione telefonica dell'avvenuta accettazione.29 Ricordiamo che qualsiasi modifica di una proposta deve essere accettata dall’altra parte; con la spedizione delle merci il venditore accetta

tutte le regole concordate fino a quel momento.

21

Già dai primi approcci viene stabilita la lingua che verrà usata nella varie fasi siano esse scritte od orali;sembra un dettaglio, ma è una scelta fondamentale per portare a buon fine un affare. Non basta conoscerela lingua a livello accademico: vanno conosciuti i termini commerciali e giuridici usati nel contestodell'operazione che si va a concludere30.

Molto spesso si utilizza la lingua inglese come lingua ufficiale del contratto, universalmente diffusa emeno soggetta ad interpretazioni. Proprio per evitare i rischi dovuti all'errata interpretazione dei terminiutilizzati, nelle note a corredo di ogni contratto vengono specificati e descritti nel dettaglio il significato deitermini giuridici e commerciali visto che ognuno di questi termini potrebbe avere un significato diverso siaper la controparte estera, sia per quelli del giudice che dovesse essere chiamato a dirimere un’eventualecontroversia.

Un’altra raccomandazione che non va trascurata consiste nell’evitare di redigere un contratto pensandodi limitare le proprie responsabilità. Il testo deve essere invece ben equilibrato e va costruito in modo da: evitare contestazioni pretestuose delimitando le responsabilità di ogni contraente, prevedere meccanismi di rapida soluzione della controversia.

È bene definire con chiarezza sia gli obiettivi che il ruolo di tutti i soggetti che opereranno per la riuscitadell’operazione. Oltre al compratore ed al venditore, intervengono molti operatori che a vario titolo dannoun contributo nel portare a termine efficacemente un contratto di compravendita: banche, vettori, spedizionieri,compagnie di assicurazione, autorità valutarie, uffici che devono rilasciare autorizzazioni o effettuare controlli.Anche la definizione delle procedure ha la sua importanza soprattutto quando sono questi soggetti asvolgere determinati compiti. Ad esempio, riguardo ai controlli ed ai collaudi a cui verrà sottoposta la merce, vaprecisata la procedura ed i parametri a cui dovrà sottostare l’autorità a ciò preposta e vanno previsti glieffetti del ritardato o del mancato rilascio di questa certificazione.

Tutto ciò garantisce che non siano altri (un giudice o un arbitro) a valutare le responsabilità e leinadempienze utilizzando regole e criteri che non si conoscono al momento della stipula del contratto. Lasostituzione di un prodotto difettoso, il pagamento di una penale ragionevole, l’adattamento del prezzo inpresenza di un ritardo imprevisto, consente di “salvare” un contratto ed un cliente importante pagando unprezzo equilibrato.

Prevedere delle “vie d’uscita” giudiziali ed extragiudiziali equilibrate in caso di inadempienza diminuisceil rischio di una lunga e costosa iniziativa legale: è inevitabile che in alcune occasioni si giunga ad uncontenzioso. In tali casi chi dirimerà la controversia? Quale legislazione verrà applicata? Quella italiana?Quella vigente nel Paese dell’altro operatore? Un’altra normativa?

Per rispondere a questi interrogativi, nel contratto è opportuno precisare: il magistrato o l’arbitro che dovrà redimere la controversia, quale sarà la legge che questo giudice dovrà applicare.

2. Il diritto applicabile e la forma del contratto.Definire nei dettagli i termini e le condizioni di un contratto internazionale presenta problematiche

diverse e spesso più articolate di quelle che si incontrano in una negoziazione a carattere interno.Il possesso di un valido e approfondito bagaglio di conoscenze di carattere tecnico, commerciale,

giuridico e finanziario è indispensabile, per chi decide di operare con controparti estere. Fissare chiaramentele regole contrattuali serve ad evitare l’insorgere di controversie perché non esistono norme giuridichecomuni, né esiste un diritto internazionale che stabilisca regole condivise in tutti i Paesi del mondo, né esisteun unico giudice che si possa incaricare di dirimere eventuali controversie commerciali.

Qualsiasi operatore deve quindi porre particolare attenzione a definire il quadro giuridico in cui nasce esi sviluppa il rapporto commerciale in modo da avere un quadro chiaro della situazione e tenere sottocontrollo l’evoluzione della trattativa.

30 È bene chiarire e specificare le volontà delle parti con termini semplici e inequivocabili che non lascino spazio a dubbi e malintesi diqualunque natura.

22

Quale legge regolerà il rapporto commerciale? Quella italiana o quella vigente nel Paese del nostro partner? Esistono convenzioni internazionali che regolano i rapporti commerciali? Quali sono e cosa dispongono? Sono

in grado di fornire risposte chiare ed esaurienti alle esigenze dell’impresa? Come devono essere regolate le controversie? Chi è preposto alla loro eventuale risoluzione?

3. La contrattualistica internazionale.La fase delle trattative impegna strenuamente le parti nei più vari aspetti: dalla definizione della qualità e

quantità al prezzo, dalla resa della merce al sistema di pagamento. Tutto questo lavoro deve poi esserematerializzato in un documento conclusivo che contempli quanto stabilito. Arrivare impreparati in questafase andando alla ricerca affannosa di un modello di contratto che magari viene posto sotto il naso dallacontroparte (nella sua lingua) o talvolta si utilizza quello adoperato in precedenza per un altro affare o perun altro Paese, può rendere problematico non solo la conclusione di quell’affare, ma può compromettereanche la sopravvivenza stessa dell’azienda31.

L’azienda che decide di operare in maniera stabile in un mercato deve necessariamente predisporre uncontratto tipo valido per quel Paese e per quel prodotto e che sia aperto a tutte le regole che verrannostabilite nella fase di trattativa.

Allo scopo di avere un quadro di riferimento quanto più uniforme possibile, la comunità internazionaleha creato alcuni “contratti tipo” sulle condizioni generali di vendita. Si tratta di modelli che devono essereadattati al prodotto o al processo produttivo oggetto del contratto, al Paese della controparte, all’operazioneche si intende effettuare, ai rapporti di forza delle due parti, all'operazione finanziaria conseguente, allanormative in vigore32.

Ricordiamo alcuni tra i principali organismi che hanno contribuito a facilitare la redazione dei contrattiinternazionali: l' UCIMU33 (Associazione costruttori di macchine utensili); la Commissione economica per l’Europa dell’Onu UNECE34; le pubblicazioni ORGALIME35 (Organisme de Liaison der Industries Metalliques Europeennes); le pubblicazioni della CCI (Camera di Commercio Internazionale)36.

3.1 La Camera di Commercio Internazionale.Un’organizzazione a cui faremo spesso riferimento è la Camera di Commercio Internazionale (ICC-

International Chamber of Commerce)37. È stata fondata nel 1919 da cinque comitati nazionali (tra cui lasezione italiana) ed ha attualmente sede a Parigi. Ad essa aderiscono organizzazioni imprenditoriali, Cameredi commercio ed imprese di oltre 130 Paesi. È un’organizzazione privata che rappresenta a livello mondialetutti i settori imprenditoriali ed ha lo scopo di promuovere un sistema aperto di commercio e investimentiinternazionali, anche attraverso la redazione di norme che possono facilmente essere richiamate neicontratti internazionali.

La ICC, mediante l'attività di Commissioni tecniche, formula pareri e suggerimenti sulle principalitematiche di interesse delle imprese nei più vari aspetti: quello commerciale, quello finanziario, dei trasporti,del marketing, della concorrenza, della regolamentazione degli scambi, della protezione della proprietàindustriale, dell'ambiente, delle pratiche bancarie e assicurative, dell'informatica e delle telecomunicazioni.

Essa offre, inoltre, servizi di una certa importanza, quali ad esempio la “Corte Internazionale di31 Non è raro il caso in cui una sottovalutazione delle conseguenze di una qualche clausola (sulla consegna, sul pagamento, sui documenti da

consegnare alla controparte, sui visti doganali, sui controlli da effettuare) inserita nel contratto di un certo importo può portare a gravissimeconseguenze economiche.

32 Alcune clausole potrebbero non essere più applicabili perché superate da altre normative o specifiche tecniche riferite in altre particontrattuali.

33 Per maggiori informazioni vedi http://www.ucimu.it/ 34 Per maggiori informazioni vedi http://www.unece.org/ 35 Per maggiori informazioni vedi http://www.elettronet.it/browse.asp?goto=419 36 http://store.iccwbo.org/ 37 Vedi: http://www.iccwbo.org/

23

Arbitrato” e i “Commercial Crime Services” (gruppi specializzati nel monitoraggio e nella prevenzione dellefrodi).

La sezione italiana (ICC-Italia) ha sede in Roma ed ha come soci le maggiori organizzazioniimprenditoriali ed associazioni di categoria del Paese38 nonché professionisti ed esperti.

4. La qualità della merce.Uno dei primi aspetti di qualsiasi negoziazione mercantile è quello che riguarda l'individuazione della

quantità e della qualità della merce. La qualità può essere indicata in base:1) alla descrizione (by description) facendo riferimento alla "denominazione" commerciale ed

aggiungendo altre eventuali indicazioni39. 2) all’esame di un campione consegnato al compratore che ha avuto il tempo necessario per verificarne

gli attributi (by sample); in tal caso distinguiamo: il campione reale che è prelevato dalla partita pronta all'atto della stipulazione del contratto.

Questo metodo comporta la condizione che la merce consegnata sia uguale al campione testatoe, salvo patto contrario, non sono ammesse differenze40.

Il campione tipo: cioè simile e quindi non necessariamente identico alla merce consegnata; inquesto caso il compratore ammette delle differenze entro certi limiti.

4.1 Le tolleranze di qualità.Molto spesso, soprattutto quando si tratta di materie prime, semilavorati, prodotti agricoli e in tutti quei

casi in cui sono ammessi scostamenti tra la qualità contrattata e quella consegnata, le parti individuano lemodalità con cui regolare queste situazioni.

Distinguiamo tre casi:1. se le difformità della merce sono contenute, e quindi entro i limiti stabiliti nel contratto, allora il

compratore non avrà diritto ad alcun abbuono; 2. se le difformità della merce sono maggiori, ma comunque sempre entro i limiti pattuiti, allora il

compratore avrà diritto ad un abbuono;3. quando le difformità superano quest'ultimo limite e ne impediscono l'utilizzo, allora il compratore

avrà diritto alla risoluzione del contratto.

qualità miglioretolleranza

senza abbuonotolleranza con

abbuonopossibilità di risoluzione del

contrattoQualità pattuita

Nel contratto può anche stabilirsi che vi sia un incremento di prezzo a favore del venditore qualoraspedisca merci che siano di qualità migliore rispetto ad uno standard definito. In tal caso gli abbuoni sidicono reciproci: tale condizione deve essere espressamente citata nel contratto.

Per misurare la qualità esistono numerosi parametri che vanno esattamente individuati e che riguardanola particolare tipologia della merce oggetto del contratto. In alcuni casi possiamo trovarci dinnanzi asituazioni in cui alcuni elementi siano migliori ed altri peggiori. Vediamo come ci si regola in questesituazioni con degli esempi.

38 Tra i principali soci ricordiamo ANIA, ABI-Associazione Bancaria Italiana, Assonime, Confindustria, Confcommercio, l'Unioncamere e leCamere di Commercio, le principali Banche, Enti ed imprese pubbliche e private. http://www.iccitalia.org/

39 Ad esempio per i prodotti ortofrutticoli esistono norme di qualità per numerosi prodotti: carote, cipolle, asparagi, carciofi, agrumi, uve datavola, mele. Esse riguardano non solo l’aspetto esteriore (quali il colore o la forma) ma anche il calibro e la dimensione minima, lapresentazione, l’omogeneità, i marchi esterni da applicare, le tolleranze previste.

40 Nel caso in cui il compratore accerti delle differenze avrà diritto alla risoluzione del contratto.

24

Esempio: abbuoni non reciproci:In un contratto di compravendita di una partita di t 600 di mais al prezzo base di € 40 alla t, sono stati stabiliti i seguenti

requisiti:INDICE QUALITATIVO QUALITÀ CONTRATTATAPeso naturale (ettolitrico) Kg 80/per ettolitro

Corpi estranei farinosi 2%Corpi estranei non farinosi 1%

Le condizioni contrattuali prevedono i seguenti abbuoni non reciproci: peso naturale: nessun abbuono fino ad un kg mancante; 1% per ogni kg mancante e frazioni in proporzione, fino a 3 kg

per ettolitro; 1,5% per ogni kg mancante e frazioni in proporzione, fino a 5 kg per ettolitro; risoluzione del contratto perdeficienze superiori a 5 kg

corpi estranei farinosi: tollerati fino al 4%; abbuono 0,5% per ogni 1% oltre il limite contrattato e frazioni inproporzione;

corpi estranei non farinosi: tollerati fino ad un massimo del 3%; abbuono 0,6% per ogni 1% di eccedenza e frazioni inproporzione.

Determiniamo la misura percentuale complessiva dell’abbuono nei seguenti due casi:

INDICE QUALITATIVO1° CASO

QUALITÀ ACCERTATA2° CASO

QUALITÀ ACCERTATAPeso naturale (ettolitrico) Kg 76/per ettolitro Kg 79,5/per ettolitroCorpi estranei farinosi 3% 4%Corpi estranei non farinosi 2% 3%

Soluzione del primo casoAnzitutto verifichiamo la reciprocità: nel caso in esame si tratta di abbuoni non reciproci e quindi se spettanti sono solo a favore del compratore.

Raffrontiamo poi la qualità accertata con quella contrattata:INDICE QUALITATIVO QUALITÀ ACCERTATA QUALITÀ CONTRATTATA

Peso naturale (ettolitrico) Kg 76/per ettolitro Kg 80/per ettolitroCorpi estranei farinosi 3% 2%Corpi estranei non farinosi 2% 1%

Ora verifichiamo se esistono i termini perché il compratore chieda la risoluzione del contratto aiutandoci con la tabella: Peso naturale

tolleranza senza abbuono:fino a 79 kg/ettolitro

tolleranza con abbuonodell’1% oltre 77 e fino a 79

kg/ettolitro

tolleranza con abbuonodell’1,5% oltre 75 e fino a 77

kg/ettolitro

risoluzione del contratto se ilpeso naturale risulti inferiore a 75

kg/ettolitro

Essendo il peso riscontrato pari a 76 kg il compratore non può chiedere la risoluzione del contratto ma ha diritto ad un abbuono calcolato in questomodo:

• per il 1° kg mancante: non ha diritto ad alcun abbuono• per il 2° ed il 3° kg mancante ha diritto a:

1 : 1 = 2 : xx = 2% abbuono per i primi due kg mancanti

Kg % abbuono Kg % abbuono

per il 4° kg mancante ha diritto a: 1 : 1,5 = 1 : x

x = 1,5% abbuono per l’ulteriore kg mancanteKg % abbuono Kg % abbuono

Corpi estranei farinositolleranza con abbuono dello 0,5% per ogni 1% di

eccedenza o in proporzionepossibilità di risoluzione del contratto se la

percentuale supera il 4%Essendo i corpi estranei farinosi pari al 3% il compratore non può chiedere la risoluzione del contratto ma ha diritto ad un abbuono calcolato in

questo modo: per i primi 2%: non ha diritto ad alcun abbuono, per il successivo 1% ha diritto a:

1 : 0,5 = 1 : xx = 0,5% abbuono per i corpi estranei farinosi

% di eccedenza % abbuono % di eccedenza % abbuonoCorpi estranei non farinosi

tolleranza con abbuono dello 0,6% perogni 1% di eccedenza o in proporzione

possibilità di risoluzione del contratto se lapercentuale supera il 3%

Essendo i corpi estranei non farinosi pari al 2% il compratore non può chiedere la risoluzione del contratto ma ha diritto ad un abbuono calcolato inquesto modo:

1 : 0,6 = 1 : xx = 0,6% abbuono per i corpi estranei non farinosi

% di eccedenza % abbuono % di eccedenza % abbuono

25

Concludendo quindi al compratore spettano i seguenti abbuoni:peso naturale 3,5%corpi estranei farinosi 0,5%corpi estranei non farinosi 0,6%Per un totale di abbuoni pari al 4,6%

Pertanto il prezzo da pagare sarà così determinato:prezzo della merce = 600 * 40 = € 24.000sconto del 4,6% su 24.000 = € 1.104per un totale della merce di € 22.896

Soluzione del secondo casoNel secondo caso raffrontiamo la qualità accertata con quella contrattata:

INDICE QUALITATIVO qualità accertata qualità contrattataPeso naturale (ettolitrico) Kg 79,5/per ettolitro Kg 80/per ettolitroCorpi estranei farinosi 4% 2%Corpi estranei non farinosi 3% 1%

Anche in questa ipotesi il compratore non ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto perché non sono stati superati ilimiti imposti. Vediamo invece gli abbuoni spettanti:

Peso naturale: non spetta alcun abbuono visto che la qualità accertata è inferiore ad 1 kg

Corpi estranei farinosi: applicando lo stesso ragionamento di prima impostiamo la seguente proporzione:1 : 0,5 = 2 : x x = 1% abbuono per i corpi estranei farinosi

% di eccedenza % abbuono % di eccedenza % abbuono

Corpi estranei non farinosi: applicando lo stesso ragionamento di prima imposteremo la seguente proporzione1 : 0,6 = 2 : x

x = 1,2% abbuono per i corpi estranei non farinosi% di eccedenza % abbuono % di eccedenza % abbuono

Riassumendo al compratore, nel secondo caso esaminato, spettano i seguenti abbuoni:peso naturale 0%corpi estranei farinosi 1,0%corpi estranei non farinosi 1,2%Per un totale di abbuoni pari al 2,2%

Il prezzo da pagare sarà così determinato:prezzo della merce = 600 * 40 = € 24.000sconto del 2,2% su 24.000 = € 528per un totale della merce di € 23.472

Esempio: abbuoni reciproci:La Ditta Gialli ha acquistato una partita di 100 tonnellate di olive al prezzo di € 900 alla tonnellata alle seguenti condizioni:

a) acidità 1%: in caso di acidità superiore all'1% il compratore ha diritto ad un abbuono pari al 2% per ogni 0,1 e fino adun massimo del 2%; in caso di qualità migliore il venditore ha diritto ad un incremento di prezzo pari all'1% per ogni 0,1accertato.

b) corpi estranei: tollerati fino al 5%; per presenza oltre il 5% abbuono pari all’1,50% per ogni ulteriore 1% di eccedenzaod in proporzione fino ad un massimo del 9%.

c) calibro 15 mm; per deficienza abbuono dell’1,5% per ogni mm in meno e fino ad un calibro minimo di 10 mm.L’analisi della partita di merce consegnata ha dato i seguenti risultati:

• acidità 0,8%;• corpi estranei 6,5%;• calibro 13 mm.

Determiniamo la misura percentuale complessiva dell’abbuono ed il prezzo da pagare:Acidità: la partita consegnata ha una qualità migliore di quella base contrattata. Di conseguenza il venditore ha diritto ad unaumento del prezzo alla tonnellata calcolato in questo modo:

0,1 : 1 = 0,2 : x x = 2% abbuono a favore del venditore per qualità migliore% di miglioria % abbuono % accertata % abbuono

26

Corpi estranei: in questo caso la qualità accertata è peggiore di quella contrattata; dovremo quindi risolvere la seguente proporzione:1 : 1,5 = 1,5 : x

x = 2,25% abbuono per i corpi estranei a favore del compratore% di eccedenza % abbuono % di eccedenza % abbuono

Calibro delle olive: applicando lo stesso ragionamento di prima imposteremo la seguente proporzione1 : 1,5 = 2 : x x = 3% abbuono per il calibro più piccolo

mm % abbuono mm accertati % abbuono

Riassumendo al compratore, nel secondo caso esaminato, spettano i seguenti abbuoni:acidità 2% (a favore del venditore)corpi estranei 2,25% (a favore del compratore)corpi estranei non farinosi 3% (a favore del compratore)Per un totale di abbuoni pari al 3,25% a favore del compratore.

Il prezzo da pagare sarà così determinato:prezzo della merce = 100 * 900 = € 90.000sconto del 3,25% su 90.000 = € 2.925per un totale della merce pari a € 87.075

5. La quantità della merce.La quantità può essere indicata in tre modi:

in blocco, ma questa è poco usata nel commercio internazionale, per unità convenzionali (barili, sacchi, ecc.), per unità di misura (peso, capacità, lunghezza, ...).Il sistema più utilizzato per identificare la quantità è certamente quello per unità di misura. Esistono al

mondo vari sistemi di misurazione; il più utilizzato è il “Sistema Internazionale di Unità di Misura”identificato con la sigla SI. Questo sistema, che è poi quello utilizzato nel nostro Paese si basa su sette unitàdi misura41. Nei paesi anglosassoni malgrado gli sforzi fatti anche a livello governativo42 sono ancoracomunemente utilizzati altri sistemi di misure che spesso ritroviamo come indicatori sia nei contratti sia nellinguaggio corrente. Vedi ad esempio il prezzo del petrolio (al barile) o quello dell'oro (ad oncia). Nellatabella sottostante abbiamo messo a confronto alcuni dei principali sistemi di misure. Come si può vederead esempio per quelle di capacità e di peso esistono diverse modalità che devono essere correttamenteindividuate dalle parti.

41 Oltre al metro (misura di lunghezza), al chilogrammo (misura di peso) e al secondo (misura del tempo) che sono quelli che utilizziamo tutti igiorni, esistono anche altre quattro unità fondamentali: il kelvin (misura della temperatura), l'ampere (misura dell'intensità della correnteelettrica), la candela (misura l'intensità luminosa), e la mole (misura la quantità delle sostanze). Accanto a queste c'è anche il litro (l) che èun'unità di misura del volume (e della capacità) che pur non essendo un'unità del SI, ne è accettato l'uso. Un litro equivale a: 0,001 metri cubiovvero ad un cubo di 10 cm di lato; ne consegue che 1000 litri equivalgono ad 1 metro cubo.

42 Vedi ad esempio l'Omnibus Trade and Competitiveness Act del 1988 con cui il Governo degli Stati Uniti ha definito il Sistema Internazionale ilsistema preferibile di pesi e misure per il commercio e gli scambi americani.

27

Anche per la quantità possono essere previsti limiti di tolleranza soprattutto quando si tratta di mercisfuse o di merci igroscopiche. In questi casi le differenze riscontrate nella quantità della merce sono trattatenello stesso modo visto a proposito della qualità: una prima percentuale senza abbuoni e poi degli abbuonivia via crescenti entro un limite massimo. Ciò serve ad evitare che il venditore abbia vantaggio 43 da unasituazione che potrebbe crearsi in caso di prezzi soggetti a frequenti oscillazioni sui mercati.

ESEMPIO DI ABBUONI DI QUANTITÀÈ stato stipulato un contratto di compravendita di una partita di rame al prezzo di $ 3,50 per libbra con consegna a fine mese. La

quantità contrattata è stata fissata in 50.000 libbre. Nel contratto è stato previsto che eventuali differenze sulla quantitànegoziata saranno regolate come segue:

* fino al 2% di variazione in meno: tutta la quantità consegnata al prezzo di contratto;* fino al 2% di variazione in più: la quantità consegnata in più alla quotazione della borsa di New York diminuita del 10%;* oltre questi limiti il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.Determinare il costo complessivo della partita di rame ed il prezzo al kg nei seguenti casi:quantità consegnata 49.500 libbre - quotazione della borsa di NewYork $ 3,60quantità consegnata 51.000 libbre - quotazione della borsa di NewYork $ 3,45

Soluzione:intanto verifichiamo se nei due casi siamo nei limiti previsti dal contratto:50.000*2% = 1.000 (variazione massima in aumento o in diminuzione)ne consegue che in entrambi i casi siamo entro i limiti

nel primo caso: essendo la quantità consegnata in meno, il compratore pagherà tutta la merce consegnata al prezzo stabilito nelcontratto: 49.500*3,50 = $ 173.250

per determinare il prezzo al kg bisogna trasformare le libbre in kg49.500*453,59237 = g 22.452.822,315 = kg 22.452,822315173.250/22.452,822315 = 7,72 prezzo al kg

nel secondo caso: essendo la quantità consegnata in più avremo:fino alla quantità negoziata 50.000*3,50 = 175.000la quantità in più invece costerà 1.000*3,45*90% = 3.105per un totale di (175.000+3.105)= $ 178.105per determinare il prezzo al kg bisogna trasformare le libbre in kg51.000*453,59237 = g 23.133.210,87 = kg 23.133,21087178.105/23.133,21087 = 7,70 prezzo al kg

6. L’imballaggio.L'imballaggio ha numerosi riflessi sull'intero ciclo distributivo delle merci. Anche le imprese che fino a

ieri ne sottovalutavano il ruolo mostrano sempre più interesse al packaging. Si tratta di una funzione che

43 Ad esempio se il prezzo di mercato è aumentato, potrebbe consegnare la quantità minima prevista e trovare un altro compratorecontrattando il nuovo prezzo. Nel caso contrario (diminuzione dei prezzi sui mercati) spedirebbe il quantitativo massimo previsto dalcontratto.

misure di peso del SI misure di peso anglosassonit tonnellata metrica = 1.000 kg usata in USAMg miriagrammo = 10 kg usata in Inghilterra

kg chilogrammo = 1000 ghg ettogrammo = 100 g

decagrammo = 10 gg grammo

misure di capacità del SI misure di capacità anglosassoni

hl dal

l litrodl decilitro = 0,1lcl centilitro = 0,01 lml millilitro = 0,001 l 42 galloni USA = 158,987294928 l

Short Ton=907,18 kgLong Ton=1.016,0 kgpound (libbra) = 453,59237 gounce (once) = 28,349523 g

dagoz t (oncia Troy usata per i metalli preziosi) = 31,1035 g

kl Kilolitro=1000 l gallon (gallone britannico)=3,785412 lettolitro = 100 l quart (quarto)=1/4 di gallonedecalitro = 0,1 l pint (pinta)=473,1765 ml

US liquid gallon (gallone americano) = 3,785411784 lbbl (barile comunemente utilizzato per gli idrocarburi)bbl

28

occupa un posto di primo piano se la esaminiamo da un punto di vista prettamentedi marketing44. Quello che ora ci interessa esaminare sono le problematiche inerenti ilcontratto di compravendita. Da questo punto di vista l’imballaggio è quella parteche:

• garantisce il ricevimento delle merci in stato sano per le manipolazioni,gli urti, le contaminazioni, i furti, i trasbordi, il bagnamento, le variazionidi temperatura e di umidità a cui è sottoposta durante il viaggio;

• deve favorire il processo di riduzione dei tempi e delle modalità ditrasferimento con forme, dimensioni e materiali usati.

Si stima che oltre l’80% dei danni da trasporto dipendono da deterioramenti chepossono essere evitati attraverso una maggiore cura dell’imballo. La prima causa deidanni che gli operatori denunciano alle compagnie di assicurazione è, infatti, l’imballaggio non adeguato permateriale di costruzione, dimensione, struttura, al tipo di trasporto che viene effettuato. Questo requisito èanche tra le più frequenti cause di esclusione della responsabilità dei vettori. Infatti, come stabilisce l'art.1693 del Codice Civile, il vettore non è chiamato a rispondere dei danni subiti dalla merce se prova che il danno è dovuto avizio di imballaggio.

Prescindendo dalle inevitabili conseguenze, far giungere la merce a destino con puntualità, senzadanneggiamenti o deterioramenti significa fornire un elevato livello di servizio, creando allo stesso tempoun'immagine di serietà e di affidabilità della propria impresa. È proprio questa immagine che, curatacostantemente, può rappresentare un vantaggio competitivo determinante per il successo nel mercato.

Utilizzare un imballaggio non conforme alle norme sul rispetto ecologico e dello smaltimento dei rifiutipuò provocare pesanti ripercussioni sia commerciali che economiche. Molte nazioni europee vincolano gliesportatori a rendere i loro imballaggi assolutamente compatibili con la legittima e sempre più sentitaesigenza del mantenimento e del rispetto dell'equilibrio ambientale. In questa direzione va anche una normadel Comitato Europeo di Normazione (CEN)45 che riguarda la riduzione del peso e del volume degliimballaggi e la minimizzazione delle sostanze pericolose o di composti che si possono trovare nella gestionedei rifiuti da imballo.

Sul mercato esistono svariati tipi di imballo che vanno scelti in funzione: della tipologia di prodotto; della possibilità di danneggiamento durante le operazioni sia di carico e scarico, sia durante il

trasporto, sia nella movimentazione della merce nei magazzini di stoccaggio; del vettore utilizzato (aereo, marittimo, stradale ecc.); della protezione della merce da condizioni atmosferiche avverse46; della protezione del carico da furti durante il trasporto; delle indicazioni, dei simboli internazionali e delle informazioni da riportare sull'imballo esterno.

Le tipologie di imballo sono numerosissime: di legno, di metallo, di plastica, di cartone, di yuta, dicotone, di banda stagnata, di materiali compositi. La scelta non di rado è fatta insieme al produttore diimballaggi che assiste l’azienda in questa delicata valutazione che dovrà tener conto anche dell'economia dicosto che si può conseguire con imballaggi più ridotti, più leggeri o più conformi alla sagoma del mezzo ditrasporto e al suo spazio interno. Ai fini del calcolo della tariffa di trasporto, il volume delle merci imballatein singoli colli si ottiene sommando il volume sulle massime sporgenze di ogni singola scatola (come sefosse un parallelepipedo): ad esempio una cassa a forma di cono o un camion imbarcato in una naveverranno considerati, per il calcolo della tariffa, alla stregua di un parallelepipedo a prescindere dal caricoimbarcato. Questa modalità di calcolo non rende quindi giustizia dello spazio vuoto tra i vari colli che vacomunque pagato.

Ridurre le dimensioni dell'imballo può comportare un certo risparmio anche nei costi di trasporto.Prendiamo ad esempio una spedizione di lavastoviglie che misurano (senza alcun imballo) ognuna cm 90 x

44 Un prodotto, secondo la definizione di marketing, è costituito da una serie di attributi, materiali e immateriali che l'acquirente può gradire ed accettare poichécapaci di soddisfarne i propri bisogni e i propri desideri. Tra questi attributi la confezione esteriore (l’involucro con cui è imballato) assume un postodi rilievo nell’attirare l’attenzione del consumatore.

45 La norma è chiamata EN 13427: 2004 "Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste"(Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio). Essa è stata elaborata secondoun approccio simile a quelle sui sistemi qualità della serie ISO 9000.

46 Ad esempio, per un trasporto via mare, diverso sarà l’imballaggio se la merce viene stivata o se, invece, viene posizionata sul ponte dellanave.

29

40 x 6047 e che devono essere caricate in un container standard di 20' (piedi)48 che ha dimensioni interne dicm 236*231*586 della capacità interna di 32 m3

. Supponiamo che l'imballo standard porti a questedimensioni totali cm 96 x 44 x 66. Con queste dimensioni il mezzo potrà contenere non più di 80lavastoviglie49. Se si diminuiscono le misure degli imballaggi poniamo il caso di soli 4 cm di profondità,potremo caricarne 90. Infatti:

• in ogni fila potremo caricarne 2 in altezza e 5 in larghezza50

• in profondità si potrebbe caricarne una fila in più51.Con un nolo di € 2.000, supponiamo, per il trasporto dell'intero

carico avremo nel primo caso un costo unitario di € 25, nella secondaipotesi un costo di € 22,22 per collo, con un risparmio dell'11,11%.

La scelta dell'imballo va fatta tenendo presente altri fattori come lanatura e il valore intrinseco della merce: prodotti ad alto valoreaggiunto e particolarmente delicati comportano imballaggi tecnici;merci igroscopiche andranno imballate in contenitori impermeabili, perevitare il fenomeno del trasudamento interno quando s’imballanoprodotti ossidabili o soggetti a corrosione.

Anche la lunghezza del viaggio, l'itinerario e le escursioni termichesono elementi da considerare nella scelta degli imballaggi specialmentese la spedizione è caricata in container collocati sopra la coperta di una nave o che è diretta versodestinazioni nell'emisfero opposto al nostro e quindi dalla diversa stagionalità.

Non deve essere trascurata nella preparazione e scelta dell'imballaggio nemmeno l'eventualità che,durante il trasporto, la spedizione subisca trasbordi da un mezzo ad un altro 52 con conseguente maggiorerischio di avarie per le manipolazioni, l’esposizione a intemperie, i furti, ecc...

A determinare, infine, la scelta sui materiali ed i sistemi di imballaggio sarà anche lo «status» dellaspedizione: a carico completo o a “groupage”. Nel primo caso verrà utilizzato un mezzo dedicatoesclusivamente al trasporto di quella determinata merce: ad esempio un autoarticolato che trasporta il maisdal produttore all’industria di trasformazione o, tornando al caso precedente, un container che trasportaunicamente le lavastoviglie. Se invece le quantità da spedire sono ridotte si utilizza il “groupage”: il vettoreraggrupperà più partite di merce da diversi clienti e per diverse destinazioni in modo da ottimizzarne ilcarico e rendere più economico il costo del trasporto. In questo caso la merce sarà soggetta a diversitrasbordi ed è, quindi, indispensabile utilizzare un imballaggio adeguato: robuste casse di legno ocompensato marino (se viaggiano via mare) o cartone triplo strato, ecc.. Meglio ancora se i vari colli sonosistemati e bloccati su pallet. Se invece si utilizza un container è più economico utilizzare un materiale piùleggero e meno ingombrante.

Anche il riempimento delle casse o dei colli ha la sua importanza in quanto bisogna ripartire equamenteil carico ed il peso prevedendo la possibilità di sovrapposizione di più colli nello stesso carico. Questaraccomandazione (numero dei colli sovrapponibili) va scritta esteriormente al collo in modo da agevolare illavoro di chi maneggia la merce. Altri elementi che non devono mai mancare in una corretta marcatura 53

sono: le precauzioni nello stivaggio, il verso del carico (alto/basso), la fragilità del contenuto, la possibilità didanneggiamenti dovuti all’umidità o al calore, la numerazione dei colli, il peso e/o il volume, i dati delmittente. Vanno infine rispettate le istruzioni impartite dall’importatore: egli, infatti, potrebbe richiedere unparticolare tipo di imballo e sono frequenti i casi in cui venga richiesto di non inserire i dati del mittente inmodo da non rendere manifesto sia il contenuto, sia il nome del fornitore per poter vendere la mercenell’imballo originale. La numerazione dei colli, è indispensabile per rendere più semplice l’identificazione

47 Le misure si riferiscono rispettivamente ad altezza * larghezza * profondità.48 La figura successiva mostra un container standard di 20'.49 Questo calcolo è puramente teorico, in quanto non tiene in alcun conto delle dimensioni del vano di carico. Nel caso specifico se l'altezza

disponibile fosse di tre metri e le lavastoviglie si possono caricare solo in verticale (78 cm cadauna) resterebbe ben 66 cm di spazio vuoto aldi sopra dei tre colli che si possono caricare. Lo stesso problema si pone anche nella misura della larghezza del vano di carico che vaconfrontata con la larghezza di ogni singolo collo.

50 In altezza due lavastoviglie arrivano a (96*2) 180 cm; in larghezza 5 lavastoviglie misurano (44*5) 220 cm.51 In profondità, mentre prima riuscivamo a caricarne solo 8 file (66*8 = 528) con le nuove dimensioni potremo caricare 9 file (9*62=558).52 Quelle che normalmente si indicano come “rotture di traffico” o “rotture di carico”.53 La marcatura dell’imballaggio esterno è fatta utilizzando delle indicazioni internazionali applicate con l’inchiostro indelebile, l’olio, il fuoco o

comunque qualsiasi mezzo che renda indelebile la scritta.

30

del contenuto54. Ad esempio un importatore che acquista pantaloni di diverso colore e di diversa misura hanecessità di sapere il contenuto di ogni scatola in modo da evitare di aprirne più di una prima di trovarequello che stava cercando. I colli sono spesso marchiati con codici identificativi che rendono difficileidentificare il contenuto a chi non è in possesso dei documenti di viaggio. Ciò rende il viaggio più sicuro dafurti o manomissioni.

Per ciò che riguarda l’addebito del costo, avremo: imballaggio fatturato a parte: quando si tratta di imballaggio a perdere addebitato

separatamente dal prezzo della merce; imballaggio gratis, quando il costo è compreso nel prezzo della merce.

54 Il documento che contiene l'identificazione del contenuto dei colli è chiamato “packing list”.

31

Capitolo 4Capitolo 4

Il trasporto delle merci

Ogni giorno nel nostro Paese vengono movimentate migliaia di tonnellate di prodotti, materie prime,semilavorati, parti componenti e persino rifiuti industriali ed urbani. Si tratta di un’attività svolta utilizzandouna miriade di mezzi stradali, ferroviari, navali ed aerei che incessantemente riforniscono sia i mercati diproduzione che i mercati di sbocco, e che, talvolta impatta pesantemente sulla nostra vita di comunicittadini. “Il settore dei trasporti è responsabile di quasi il 30% delle emissioni di CO2 nell'UE (con punte del 40% nellecittà) e che, malgrado gli sforzi compiuti in termini di miglioramento e innovazione tecnologica, tra il 1990 e il 2005 hacomportato un aumento del 26% delle emissioni, mentre negli altri settori, grazie a grossi investimenti in ricerca e sviluppo, èstato possibile ridurre del 10% le emissioni di CO2”55. Se prendiamo in considerazione lo sviluppo avutosi a livelloeuropeo tra il 1995 e il 2005, il trasporto è aumentato di circa il 30% e si prevede che per il periodo 2000 -2020 il trasporto merci aumenti di circa il 50% (in tonnellate-km)56. Proprio per arginare gli ostacoli delsettore, la Commissione europea sulla mobilità e sui trasporti nell'ultimo Libro bianco sui trasporti (2011) haadottato una tabella di marcia di 40 iniziative concrete57 da attuare nel prossimo decennio per costruire unsistema di trasporto più sostenibile e competitivo che permetta di aumentare la mobilità e rimuovere iprincipali ostacoli del settore. Allo stesso tempo, le proposte vanno nella direzione di ridurre drasticamentela dipendenza dell'Europa dalle importazioni di petrolio e di ridurre le emissioni di carbonio nei trasportidel 60% entro il 205058.

L’efficienza del sistema dei trasporti è una componente indispensabile della competitività di una nazione.In Italia questo settore è dominato dal trasporto su strada, che, sia nel segmento merci (oltre il 70%) che inquello passeggeri (oltre l’85%), ha assunto, ormai da molti anni dimensioni di rilievo rispetto agli altri Paesieuropei che utilizzano in maniera più equilibrata i vari sistemi da quello ferroviario a quello fluviale. Un'altracaratteristica tipica che in qualche misura comporta dei limiti ad uno sviluppo equilibrato del settore è chenel nostro Paese le imprese di trasporto hanno dimensioni molto piccole e sono poche le imprese dimedie/grandi dimensioni. Ciò comporta, da un lato, l'estrema concorrenza sul versante dei prezzi e deiservizi offerti e, dall'altra, la difficoltà a governare il settore.

Anche nei trasporti internazionali la concorrenza tra le varie imprese di trasporto si svolge non tanto enon solo sul versante del prezzo, che è stato portato ai livelli più bassi possibili, ma sull’offerta di unagamma di servizi che solo una moderna impresa che si occupa di logistica può offrire. Si tratta di soggettiche non si limitano al solo servizio di trasporto ma offrono servizi aggiuntivi quali:

lo stoccaggio, la preparazione e l’imballo della merce secondo le specifiche ricevute, la gestione degli ordini, la stampa delle fatture e dei documenti di trasporto, la gestione dei resi, l’assicurazione e il recupero del credito.

L’attuale progresso tecnologico consente di offrire al committente anche un sistema informatico che glipermette di sapere dove si trova la sua merce in qualunque momento59.

Riuscire a contenere i costi del trasporto mantenendo un alto livello di efficienza è l’imperativo di ogniimprenditore. È per questo motivo che è importante conoscere le tecniche, i documenti, le norme

55 Dalla relazione sul trasporto di merci in Europa presso la Commissione per i trasporti e il turismo – Relatore Michael Cramer.56 Vedi il Libro Bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" (COM (2001) 0370)57 http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm 58 Entro il 2050, alcuni degli obiettivi chiave sono:

niente più auto alimentate in maniera convenzionale in città; utilizzare almeno il 40% di combustibili a basso contenuto di carbonio del trasporto aereo; taglio di almeno il 40% delle emissioni nel trasporto delle merci; spostamento del 50% dei passeggeri e del trasporto merci a media distanza dalla strada ad altri sistemi di trasporto più ecostostenibili

(ferrovia, e per vie navigabili). 59 In caso di merce deperibile in container refrigerati, si dà la possibilità non solo della localizzazione dell’unità di carico, ma anche di poterne

controllare la temperatura interna e di poter intervenire tempestivamente in caso di variazioni anomale.

32

riguardanti i vari tipi di trasporto.

1. Il trasporto come attività economica.Possiamo definire il trasporto quell’attività economica che consente di spostare le merci da un

luogo ad un altro che è indispensabile per lo sviluppo delle relazioni con i partner commerciali. Lacrescente competitività nei mercati esteri impone uno sforzo nella ricerca e nell'individuazione di sistemi dimovimentazione delle merci efficienti e innovativi. Per far questo, occorre conoscere a fondo la strutturadei trasporti ed i sistemi logistici disponibili non solo del nostro ma anche del Paese verso il quale si vuoleoperare. La continua ricerca del massimo livello di efficienza ha portato a continue innovazioni sia neimezzi che nelle tecniche di trasferimento: dal trasporto ferroviario che è diventato più veloce e più sicuro, aquello marittimo che utilizzando navi veloci, consente di spostare grossi volumi di merci da un continenteall’altro. Delle numerose innovazioni che ci sono state, meritano una particolare menzione l’utilizzo deipallets (o bancale) e dei containers. Si tratta di strumenti nati per razionalizzare e standardizzare le unità dicarico, al fine di semplificare e accelerare le operazioni di carico e di scarico, di trasbordo, di magazzinaggio,di manipolazione e movimentazione delle merci.

I pallets rappresentano un primo contributo alla semplificazione delleoperazioni di movimentazione delle merci con mezzi meccanici; è costituito dauna piattaforma sulla quale sono depositate e impilate con cura le merci dacaricare, tenute poi insieme ed unite da filo metallico, con una striscia d’adesivoo con il cellophane. In tale condizione il pallet può essere agevolmente caricato,scaricato e movimentato all'interno dei magazzini per mezzo di un carrelloelevatore. L'uso di queste piattaforme consente di ridurre in modo drastico ilviaggio alla rinfusa delle merci. Ad esempio, i materiali da costruzione(mattonelle, tegole, sanitari) fino a qualche decennio fa venivano trasportati allarinfusa e dovevano essere caricati e scaricati manualmente uno ad uno, con unenorme aggravio sia in termini di tempo che di personale.

Il container, come il pallet, è stato creato dalla necessità di normalizzare e distandardizzare il più possibile le unità di carico al fine di accelerare al massimole operazioni di movimentazione e di aumentare le capacità di volume e diportata del mezzo messo a disposizione dal vettore60. Si tratta di un cassonemetallico con dimensioni standardizzate61 nel quale vengono sistemate, allarinfusa o adeguatamente imballate, le merci da trasportare. Sono adatti per il trasporto su svariati mezzi ditrasporto terrestre e navale. Esistono anche container costruiti in lega leggera utilizzati per il trasportoaereo.

Il container consente ottime possibilità d’immagazzinamento e di predisposizione dei carichi grazie allapossibilità di sovrapporli gli uni agli altri. Questa caratteristica ha permesso la piena realizzazione del

trasporto intermodale (o multimodale): si tratta di una tipologia ditrasporto che permette l'utilizzo di più sistemi di trasporto (marittimo –aereo – terrestre) per il trasferimento della stessa partita di merce.

Il sistema dei trasporti è strettamente collegato alla logisticaaziendale sia nella fase di approvvigionamento, sia nella fase dispedizione, sia nella fase di trasferimento da un magazzino all'altroall'interno della stessa azienda. Attività complessa e di grande rilievoper tutte le aziende siano esse industriali che mercantili che di servizi.Tipicamente, soprattutto nella fase di approvvigionamento e dispedizione ai clienti, è un'attività svolta da imprese organizzate chesvolgono il servizio avvalendosi di una varietà di mezzi di trasporto: da

60 Il vettore è chi si obbliga a trasferire persone e cose da un luogo ad un altro dietro corrispettivo che è denominato porto (nei trasportiterrestri) o nolo (nei trasporti marittimi o aerei).

61 Il più diffuso tra i contenitori è il container ISO (acronimo di International Organization for Standardization); si tratta di un parallelepipedoin metallo le cui misure sono state stabilite in sede internazionale nel 1967. A fronte di una larghezza comune di 8 piedi (244 cm) e unaaltezza comune di 8 piedi e 6 pollici (259 cm), sono diffusi in due lunghezze standard di 20 e di 40 piedi (610 e 1220 cm).

33

quelli stradali a quelli ferroviari, da quelli marittimi a quelli aerei. L’utilizzo di uno o più di questi mezzicomporta sia un diverso costo che una diversa tempestività e velocità di consegna62.

Nella tabella sottostante abbiamo evidenziato le caratteristiche principali dei vari tipi di trasporto cheapprofondiremo nei prossimi paragrafi.

Caratteristiche dei tipi di trasporto più comuni

Trasporto stradaleÈ svolto con automezzi che consentono la consegna “porta a porta”.Il trasporto su gomma compete con quello ferroviario e offre tariffe che spesso comprendono loscarico della merce a destinazione.

Trasporto su ferrovia

Utilizzato per la spedizione ai porti d'imbarco, per trasporti interni ed internazionali.Le tariffe sono concorrenziali.

Trasporto aereo

L’utilizzo di questo mezzo di trasporto consente di ottenere una rapidità della consegna,l’abbattimento dei costi dovuti alla creazione di eventuali depositi locali, la riduzione dei costid'imballaggio e dei costi assicurativi.Il costo, elevato, va rapportato alle caratteristiche intrinseche del mezzo di trasporto.

Trasporto marittimo

Effettuato da compagnie che operano con regolarità e scadenze fisse su varie linee marittime,oppure da navi che operano "a contratto" (charter) senza itinerari prestabiliti.Rispetto agli altri mezzi offre l'applicazione delle migliori tariffe.

2. Il contratto di trasporto.Le norme che riguardano questo tipo di contratto sono contenute nel Codice Civile a partire dall’articolo

1678, che così lo definisce: “Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o coseda un luogo ad un altro”. Si tratta quindi di un contratto d’opera col quale nasce per il vettore un’obbligazionedi risultato: impegno a trasferire le cose (o le persone) assumendone il rischio di perimento. Oltre al vettoreintervengono:

Il mittente: colui che effettua la spedizione Il destinatario: colui a cui deve essere consegnata la merce63

Gli obblighi ed i diritti del mittente sono: Il pagamento della tariffa per il servizio reso se ne è stata pattuita la corresponsione in partenza

(porto franco); l’indicazione del nome e dell’indirizzo del destinatario, la quantità, la natura, il peso, il volume

delle cose da trasportare e quant’altro sia necessario per l’espletamento del servizio di trasporto; la consegna al vettore di tutti i documenti necessari per un corretto e puntuale adempimento del

servizio; la responsabilità dei danni dall’omissione, dall’inesatta indicazione o dalla mancata consegna di

documenti al vettore; la possibilità di poter sospendere il trasporto o di richiedere la consegna ad un destinatario

diverso da quello originariamente pattuito pagando le eventuali spese ed i danni derivanti daquesto cambiamento di destinazione.

Gli obblighi e le responsabilità del vettore riguardano: l’obbligo di effettuare il trasporto e di consegnare le cose trasportate al destinatario entro il

termine indicato nel contratto o in mancanza dagli usi dando un tempestivo preavviso dell’arrivodelle cose medesime;

il risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna delle cose trasportate; la responsabilità della perdita parziale o totale e dell’avaria delle cose dal momento in cui le riceve

al momento in cui le ha consegnate al destinatario64; il rilascio del documento che prende nomi diversi a seconda del mezzo di trasporto utilizzato:

la lettera di vettura per il trasporto automobilistico e per quello ferroviario; la lettera di trasporto aereo nei trasporti aerei;

62 Come vedremo nelle pagine successive, a queste elementari differenze vanno aggiunte quelle riguardanti la tipologia e le caratteristiche deidocumenti rilasciati dalle parti che sottoscrivono il contratto di trasporto che possono rivelarsi d'importanza vitale sia per il venditore (perottenere il pagamento della merce) che per il compratore (per riuscire a ritirare la merce).

63 Può trattarsi anche dello stesso mittente.64 Questa responsabilità è nulla se il vettore dimostra che è stata dovuta a caso fortuito o forza maggiore o dipende da vizi delle cose

consegnate o da cattivo condizionamento dell’imballaggio o ancora per responsabilità del mittente o del destinatario.

34

la polizza di carico nei viaggi marittimi; la ricevuta postale per le spedizioni con le Poste SpA.

Gli obblighi ed i diritti del destinatario sono: ottenere la cosa trasportata; il risarcimento del danno in caso di perdita, avaria o ritardo nella consegna che va esplicitato al

momento della consegna o non appena questo è stato riconoscibile e comunque entro ottogiorni dalla consegna;

l’obbligo di pagare il corrispettivo del trasporto se era pattuito il pagamento all’arrivo (portoassegnato);

l’obbligo di ritirare la merce nei tempi e nel luogo pattuito; l’obbligo di pagare i diritti di sosta qualora il ritiro della merce non avvenga nei termini previsti.

Contratto di compravendita e contratto di trasporto sono direttamente collegati e devono essereaffrontati insieme senza pregiudizio dell’uno o dell’altro. Talvolta è il primo a prevalere, ma non di rado è ilcontratto di trasporto che prende il sopravvento per gli aspetti ad esso collegato. I punti di collegamento diquesto contratto con quello di compravendita sono numerosi e riguardano:

i termini di resa della merce e i tempi di consegna, le condizioni e le modalità di pagamento, l’imballaggio, l’assicurazione.

Riguardo ai termini di resa della merce non possiamo non sottolineare che la modalità di consegna dellamerce influenza direttamente il sistema con cui verrà effettuato il trasporto: ad esempio se fosse prevista laclausola “CIF Londra”, un venditore milanese deve stipulare un contratto di assicurazione ed un contrattodi trasporto con uno o più vettori che trasporti la merce da Milano fino al porto di Londra65.

I tempi di consegna sono influenzati dal tipo di mezzo utilizzato. Se la consegna deve essere rapida siutilizzerà l’aereo per le grandi distanze, mentre per quelle brevi è preferibile usare il trasporto su gomma.

Le condizioni e le modalità di pagamento vanno trovate anche riguardo al tipo di trasporto che verràeffettuato; ad esempio se è previsto il pagamento della merce direttamente al vettore bisognerà aver primaverificato che (il vettore) sia organizzato per offrire il servizio e lo voglia/possa effettivamente fare.

Anche l’imballaggio va pensato ed organizzato per il tipo di trasporto e di viaggio che verrà effettuato:ad esempio un imballaggio più leggero se la merce verrà caricata su un aereo; al contrario, se sono previstitrasbordi, bisognerà utilizzare imballaggi più consistenti che permettano di maneggiare con più sicurezza lamerce.

Infine, l’assicurazione si basa sulle modalità di consegna: il tipo di mezzo utilizzato, l’itinerario, itrasbordi, i rischi coperti ed il premio da pagare.

3. Lo spedizioniere.Molti operatori entrano in contatto quotidianamente oltre che con il trasportatore delle merci anche con

lo spedizioniere. Si tratta di un'azienda specializzata che, per conto dell'esportatore, assume laresponsabilità dell'organizzazione e della gestione del trasporto, dal punto di origine al punto di destino.Questo contratto è disciplinato dall’art. 1737 del Codice civile: “Il contratto di spedizione è un mandato col quale lospedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di redigere leoperazioni accessorie”.

Si tratta di un mandato senza rappresentanza, poiché egli non ha la procura da parte del mandante diconcludere contratti in suo nome. Lo spedizioniere è tenuto unicamente a una obbligazione di mezzi(negozia e conclude con il vettore il contratto di trasporto). È responsabile degli errori derivantidall'inosservanza delle istruzioni ricevute dal proprio mandante e risponde della negligente scelta di unvettore inadeguato.

Questa figura di spedizioniere così come concepita dal nostro legislatore, è ormai divenuta obsoleta.

65 Per questi termini di resa internazionali vedi il Capitolo 8 che è interamente dedicato agli INCOTERM.

35

Nella odierna realtà commerciale, chi si rivolge allo spedizioniere ha lo scopo di ottenere la consegna dellamerce a destinazione; consegna che è il risultato finale di una serie di attività anche abbastanza complesseche non si fermano alla scelta del sistema di trasporto più appropriato alle esigenze delle parti contrattuali,ma possono riguardare:

o gli accordi con le società di trasporto per assicurare il corretto imballo della merce;o la corretta marcatura dei colli;o servizi di finanziamento;o la possibilità di raggruppare le merci di più esportatori (il cosiddetto groupage) quando esse sono

dirette verso la stessa destinazione e possono condividere un mezzo di trasporto quale adesempio un container;

o l'assistenza nelle operazioni doganali; o la preparazione dei documenti di accompagnamento delle merci; o la scelta delle coperture assicurative; o la prenotazione degli spazi presso i vettori; o il carico e lo scarico delle merci;o il deposito e la custodia delle merci;o la pesatura delle merci;o la fornitura del preventivo dei costi per consentire all'esportatore la definizione di prezzi

comprensivi degli importi dell'assicurazione e del trasporto;o il rilascio di documenti riconosciuti a livello internazionale che, in alcuni casi, sono negoziabili e

rappresentativi della merce.Spedizionieri e vettori sono, quindi, entrati in competizione nel fornire agli utenti una catena completa di

servizi sempre più vari nel campo della logistica. Non di rado troviamo spedizionieri che sviluppanoun’attività di trasporto con mezzi propri o di cui hanno la disponibilità.

Il termine generale di spedizioniere ricopre, perciò, una gamma di attività complesse ed eterogenee,facilmente classificabili sotto il profilo tecnico operativo ma che, in caso di controversie, non sonoagevolmente inquadrabili in precise categorie giuridiche; ciò comporta l’impossibilità di accertare quali sianole norme applicabili ai rapporti che sorgono tra spedizionieri ed utenti anche ai fini di individuarne i diritti egli obblighi. Anche a livello internazionale non esistono norme obbligatorie applicabili alla categoria deglispedizionieri per cui il rapporto giuridico tra lo spedizioniere e il suo cliente risulta normalmentedisciplinato dalle condizioni generali elaborate dalle associazioni di categoria salvo che le parti non neescludano espressamente l'applicazione66.

È quindi importante formalizzare un contratto nel quale siano riportati i patti intervenuti tra le parti, laspecifica individuazione dei rispettivi diritti e obblighi, la regolamentazione delle responsabilità e l'effettivanatura del rapporto contrattuale. Se non sarà lo spedizioniere tradizionale o l'operatore di trasportomultimodale a definire e documentare in modo chiaro e rigoroso i rapporti mediante la predisposizione diuno strumento contrattuale da sottoporre all'utente, dovrà essere l'esportatore a ricercare la forma scritta,con una lettera d'incarico in cui verranno descritti gli accordi intercorsi.

Per la fornitura di questi servizi, normalmente, lo spedizioniere applica una tariffa variabile in base alvalore delle merci trasportate. In genere le aziende di una certa dimensione e con un elevato volume di trafficopossono permettersi di risparmiare questi costi costruendo delle figure specializzate internamente edevitando di avvalersi degli spedizionieri. Quando invece i volumi di traffico sono al di sotto di certe soglie osi rivolgono a mercati tutt’altro che stabili nel tempo, affidarsi ad uno spedizioniere di comprovata capacitàpotrà portare benefici non solo sul lato dei costi, ma anche nella riduzione dei rischi nella consegna,nell’efficienza complessiva dell’incarico e nella possibilità di ottenere quei servizi accessori che possono farela differenza nei rapporti d’affari.

Per ciò che riguarda la documentazione prodotta dagli spedizionieri, fin dagli anni ’70 l'organizzazionemondiale degli spedizionieri FIATA (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés) haelaborato un’apposita modulistica per arrestare il proliferare di documenti di trasporto emessi daglispedizionieri. Questi documenti sono stati successivamente riconosciuti dalla Camera di CommercioInternazionale (CCI) e sono accettati a fronte di crediti documentari.

Il FIATA Fbl (Forwarder Combined Transport Bill of Lading) è, tra i tanti documenti emessi dallo

66 Per l'Italia si tratta delle condizioni generali praticate dagli spedizionieri italiani per spedizioni internazionali, ma esistono anche le condizionigenerali elaborate dalla organizzazione mondiale degli spedizionieri FIATA.

36

spedizioniere67, quello che riveste primaria importanza. Si tratta infatti di un documento approvato dallaCCI, che impegna il vettore-spedizioniere a curare il trasporto da un luogo di partenza ad uno di arrivo(senza tener conto del cambio di modalità) assumendosene la responsabilità per i danni del trasporto. Èinoltre un documento rappresentativo della merce ed in quanto tale, il portatore può trasferirne laproprietà mediante girata. Può inoltre essere accettato dalle banche al posto della polizza di caricomarittimo quando nell’apertura di credito non ne viene esplicitamente vietata la presentazione. Si trattainoltre di un documento molto apprezzato, per il fatto che obbliga il vettore contrattuale a stipulare unaforma di assicurazione adeguata ai rischi connessi al trasporto ivi descritto e tale copertura deve essereconcordata con il caricatore. Inoltre l’elaborazione del documento, curata dalla FIATA, di concerto con laCamera di Commercio Internazionale, gli conferisce quell'ufficialità che altri documenti non hanno.

4. I trasporti diretti e indiretti. Il controllo dei servizi logistici è per molte aziende che si rivolgono ai mercati esteri, fonte di grossa

preoccupazione anche di tipo economico. L’incidenza media dei soli costi di trasporto sul fatturato delleaziende industriali si aggira su percentuali che vanno dal 4% all’8%. Il controllo ed il ridimensionamento diquesti costi può consentire non solo un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza, ma anche unafonte considerevole di utili.

Molti a questo proposito, ritengono che sia più comodo e meno rischioso trasferirne sia i costi che irischi alla controparte estera. Altri, invece, ritengono che una gestione diretta dei servizi logistici possa daregrosse soddisfazione nel servizio offerto alla propria clientela: riuscire a consegnare la merce nei modi e neitempi stabiliti non solo fidelizza i compratori ma può dare quel vantaggio sulla concorrenza che in alcunimercati è la chiave di volta del successo; né va dimenticato il vantaggio economico che l’azienda potrebbeottenere sfruttando adeguatamente le proprie conoscenze dei servizi logistici ed offrendo alla controparteestera una consegna della merce idonea alla circostanza. Regole valide per ogni affare non ne esistono, el’azienda dovrà valutare caso per caso la modalità di resa più vantaggiosa, cercando di mantenere, laddovesia possibile la gestione del trasporto. Tale valutazione dovrà considerare esigenze di natura:

o commerciale: offrendo un prezzo competitivo, o logistiche: in quanto a tempi e modalità di resa adeguate alla compravendita,o finanziarie: perché lunghi tempi di resa comportano immobilizzo di capitali,o assicurativa: per i rischi collegati alla consegna della merce che vanno adeguatamente coperti.

Una merce povera richiederà l’utilizzo di un mezzo poco costoso e lento nel recapito; se invece occorreprivilegiare la rapidità nella consegna, occorrerà utilizzare un vettore che assicuri la tempestività del recapito;le stesse considerazioni valgono per il rischio: sistemi di lenta consegna non solo aggravano l’immobilizzodel capitale ma comportano maggiori rischi di perdita o avaria del carico.

Nei trasporti internazionali e nelle lunghe percorrenze o nel caso di trasporto multimodale, spesso ivettori sono più di uno. In questo si parla di trasporto indiretto68. I trasporti indiretti possono ulteriormentedistinguersi in:

a) cumulativi, nel caso in cui i vettori operano in virtù di unico contratto, stipulato dal mittente colprimo vettore;

b) di corrispondenza, se il trasporto è eseguito da più vettori, con contratti separati (il primo vettoreconsegna la merce al secondo vettore stipulando un contratto quale mandatario del mittente, e così via per isuccessivi passaggi).

5. Il trasporto automobilistico.Il trasporto delle merci su strada ha, nel nostro Paese, una posizione di rilievo che si è consolidata per

una molteplicità di fattori:67 Tra i tanti ricordiamo il Fiata Fcr, il Fiata Fct, il Fiata Sdt, il Fiata Fwr. Per un approfondimento vedi: L. Lombardi, “Manuale di tecnica

doganale e commercio estero”, F. Angeli editore, 2005.68 Il trasporto diretto è invece quello effettuato da un unico vettore.

37

la tipologia di territorio prevalentemente collinare e montuoso che ha comportato nel corso degli annialla costruzione di una fitta rete stradale ed autostradale;

disponibilità di autocarri sempre più veloci e capienti; l’aiuto statale fornito alle imprese automobilistiche; la maggiore celerità del trasporto porta a porta; lo sviluppo di sistemi di imballaggio e di movimentazione che consentendo di caricare, scaricare e

manipolare i colli con una certa facilità ha permesso di risparmiare personale e ha ridottodrasticamente anche il rischio di danneggiamento delle merci trasportate69.

La combinazione di tutti questi fattori ha fatto sì che il trasporto su gomma prendesse il sopravventorispetto a tutte le altre modalità raggiungendo in alcune tratte stradali ed autostradali livelli di insostenibilità.L’Italia, da questo punto di vista si trova nella parte alta della classifica: il traffico merci su strada haraggiunto livelli superiori al 70%. Se si pensa che recenti studi affermano che nei prossimi anni si avrà unincremento della domanda di trasporto del 50%, ci si chiede:

Come potrà il nostro sistema di trasporti sopperire a queste esigenze della domanda? Come potrà la nostra rete stradale sopportare un ulteriore incremento del traffico su gomma? Quale danno ambientale provocherà un simile incremento?

La risposta a questi quesiti, vista l’insostituibilità a breve termine del trasporto stradale, riguarda non solole organizzazioni degli autotrasportatori, ma anche i politici, gli amministratori e i gestori delle varie arterieautostradali, le stesse organizzazioni sindacali (degli imprenditori e dei lavoratori), le associazioni deiconsumatori. Questo sviluppo sarà possibile soltanto ricercando un riequilibrio modale che consenta ditogliere dalle nostre reti almeno una parte di quegli automezzi che trasferiscono merci su lunghe distanze espostarli sulle cosiddette autostrade del mare. Se si pensa che l’Italia è una penisola con oltre 7.300 chilometridi costa marina, che ha un flotta navale tra le più grandi d’Europa, che i nostri porti vengono utilizzatineanche per la metà del loro potenziale, si capisce quali siano le potenzialità di espansione del trasporto viamare. Riuscire a spostare anche solo una parte degli autocarri dalle nostre autostrade (quelli ad esempio chehanno percorrenze superiori a 700/800 Km) consentirebbe di rispondere sia alle richieste degli operatorimercantili, sia alle esigenze ambientali e di vivibilità della popolazione. Il potenziamento delle “arteriemarine” e della intermodalità risponde anche alle richieste degli autotrasportatori che in questo modoriuscirebbero a fornire un servizio più efficiente sulle lunghe distanze.

L'esempio che segue tratto dalla cronaca di qualche anno fa, rende l'idea di quanto ormai siaconcorrenziale il trasporto via mare.

Scafo batte pneumatico 1-0È purtroppo noto come la maggior parte del trasporto merci in Italia avvenga su strada e come solo una minima quantità dimerci venga trasportata su navi e treni. Il trasporto su strada è infatti causa di alcuni inconvenienti tra cui l’inquinamentoatmosferico e la congestione delle strade. Ecco perché navi e treni potrebbero essere una valida alternativa all’attuale impiegodei Tir.

Per dimostrare quanto veloce e conveniente sia il trasporto via mare è stata ideata una singolare sfida, denominata Duel dalfamoso film di Spielberg, tra un camion viaggiante su strada e un altro caricato su nave. Alla realizzazione di questo confronto, ideato dal gruppo parlamentare dei Verdi della Toscana, della Calabria e della Sicilia,hanno collaborato il gruppo ”Navi veloci” e il Fita-CNA, (associazione di categoria degli autotrasportatori). La sfida, che hamesso in campo due camion identici per lunghezza e carico sulla tratta Livorno-Palermo, voleva dimostrare che un mezzo sugomma impiega più tempo percorrendo la rete stradale piuttosto che imbarcandosi su una nave traghetto.

Partiti dal porto di Livorno (il 13/03/2004) alla volta del porto di Palermo, uno dei due mezzi si è imbarcato sul traghetto dilinea Majestic, mentre l’altro ha imboccato la rete stradale compiendo una sosta in Calabria, attraversando lo stretto di Messinaper raggiungere alla fine il capoluogo siciliano. La distanza da percorrere era di 1260 chilometri via terra e di 350 miglia

69 Ciò ha inoltre comportato l’utilizzo di sistemi di imballaggio meno costosi, più leggeri e meno ingombranti.

38

nautiche via mare.

Risultato: il camion che ha usufruito dell’autostrada del mare ha impiegato 4 ore di viaggio in meno spendendo 600 euro,mentre quello che ha scelto il percorso su strada, oltre ad impiegare più tempo, ha speso anche di più e cioè 1.200 euro trabenzina e autostrada.

Il risultato del confronto, che ha rallegrato anche il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi da sempre sostenitoredel trasporto merci via mare, ha dimostrato che le “Autostrade del Mare” sono il futuro del trasporto europeo perchérappresentano un sistema di mobilità non solo più veloce, più economico e più sicuro per gli autotrasportatori e per tutti iguidatori, ma anche più rispettoso dell’ambiente.

L'autotrasporto di cose può essere fatto in conto proprio o per conto terzi. Nel primo caso sono lestesse imprese che organizzano una propria struttura logistica con la quale eseguono i trasferimenti dimerci, materiali, prodotti finiti,... L'autotrasporto per conto terzi è, invece, esercitato da aziendespecializzate che dietro un corrispettivo effettuano il trasporto ed i servizi ad esso connessi. Operano perciòcon un parco automezzi70 necessario per operare su breve/lunga distanza a carro completo: l'intero caricoproviene da un solo mittente ed è destinato ad un solo destinatario. Per piccole partite di merce, le aziendesi rivolgono ai corrieri che eseguono trasporti con cadenza (giornaliera – settimanale) e percorsi prestabilitiraggruppando spedizioni da vari clienti e per vari destinatari.

Tutti i contratti di trasporto merci (su strada) a titolo oneroso sono regolati dalla Convention MarchandisesRoutieres (CMR) valida in tutti i Paesi del nostro continente. Questa Convenzione stipulata nel 1956 regola inmaniera uniforme le condizioni del trasporto su strada, regolando le responsabilità del vettore edarmonizzando la documentazione emessa dai vettori. Essa si applica a condizione che il punto di partenza edi destinazione delle merci siano in Stati diversi e di cui almeno uno abbia ratificato la Convenzione nelproprio ordinamento giuridico. In Italia questa Convenzione è stata recepita fin dal 196071.

Il documento base che regola il contratto di trasporto è “la lettera di vettura Cmr”. Si tratta di undocumento emesso in tre esemplari compilato dal vettore in base alle informazioni ricevute dal mittente. Ilprimo esemplare resta al mittente, il secondo accompagna la merce ed il terzo è trattenuto dal vettore. Sonoprevisti casi in cui debbano essere emesse più lettere di vettura (L/V), quando, ad esempio, venganoutilizzati più di un veicolo per il trasporto. Essa contiene varie indicazioni tra cui:

o luogo e data di compilazione,o nome e indirizzo del mittente, del vettore e del destinatario,o luogo e data del ricevimento della merce e della riconsegna,o tipo, natura, denominazione, imballaggio e valore della merce,o numero di colli e dei loro contrassegni,o il peso lordo o la quantità della merce.

In relazione alle responsabilità, la Convenzione Cmr72 stabilisce che il vettore è responsabile della perditaparziale o totale della merce o delle avarie prodottesi tra il momento del ricevimento ed il momento della riconsegna ; egli èanche responsabile del ritardo nella riconsegna. Questa presunzione di responsabilità viene meno qualora egli possadar prova del fatto che il danno non è dipeso da fatti a lui imputabili o quando, ad esempio, si è verificatoper omesse o incomplete istruzioni ricevute dal caricatore.

5.1 Il regime TIR.Per quanto riguarda gli aspetti generali degli autotrasporti, occorre accennare al regime TIR. Tale sigla

sta a indicare un particolare regime di circolazione internazionale nato nel 1959 da una Convenzionedoganale, alla quale aderiscono circa sessanta nazioni73. La sigla sta per Transports Internationaux Routiers(Trasporto internazionale su strada). Esso prevede un più rapido disbrigo ed una semplificazione delleoperazioni doganali. Perché i trasporti possano beneficiare di questi benefici bisogna che:

Il trasporto dovrà essere effettuato a mezzo di idonei veicoli stradali, autotreni o contenitori, acondizione che una parte del tragitto tra l´inizio e la fine dell´operazione TIR sia fatta su strada.

70 I più comuni sono: autocarri, autotreni (autocarro + rimorchio), autoarticolati (motrice + rimorchio), automezzi furgonati.71 L. 6/12/1960 n° 1621.72 Vedi articolo 17 e seguenti della Convenzione. 73 L’accordo è stato recepito da quasi tutti i Paesi europei, gli USA e la maggior parte dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

39

il trasporto deve effettuarsi senza alcuna interruzione dalla dogana dipartenza a quella di arrivo;

i trasportatori devono essere muniti di “carnet TIR” rilasciati in Italiadall'Unione delle Camere di Commercio74.Non ci sono limiti ai tipi di merce da trasportare se non quelli

previsti dalle norme vigenti. Esse vengono elencate nel carnet TIR con laloro denominazione commerciale. La dogana di partenza una volta terminato il carico dell’autoveicolo,appone i sigilli doganali che devono rimanere integri fino alla dogana di destinazione, la quale autorizzerà loscarico solo se questi sono intatti e dopo aver verificato il carnet TIR ed il certificato di approvazione delveicolo. Le stesse dogane stabiliranno un itinerario del trasporto assegnando anche un termine entro cuidovrà essere raggiunta la destinazione. Il carnet TIR è composto da vari fogli (volets), che vengono staccatidalle varie dogane attraversate dall’automezzo: le merci trasportate non vengono così sottoposte a controllidoganali ogni volta che attraversano la frontiera. Questo regime non si applica ai trasporti che si svolgonoesclusivamente nella UE.

6. Il trasporto ferroviario.Il trasporto ferroviario, ha nel nostro Paese, un’importanza non trascurabile nel trasporto merci. Essa

viene svolta dalla Divisione Cargo della Trenitalia Spa che è la più grande società di trasporto ferroviariooperante in Italia. Esistono anche altre aziende private, che operano in regime di concessione, della duratadi 70 anni, su linee secondarie solitamente a scartamento ridotto75.

I trasporti internazionali sono quelli che si svolgono su linee appartenenti a più Stati e che pongono inessere operazioni doganali. I trasporti offerti dalla Divisione Cargo sono rappresentati essenzialmente dallespedizioni a treno completo e quelle a carro singolo.

Il treno completo internazionale consente di spedire in modo veloce e sicuro merci anche door to door76.Le spedizioni a carro singolo utilizzano la diffusa rete ferroviaria internazionale. La Divisione cargo mette adisposizione del cliente un carro ferroviario che può essere di varia tipologia e dimensione a secondadell’uso che è destinato e del tipo di merce che si intende trasportare. L’invio può essere sia porto franco, siaporto assegnato che contrassegno. In quest’ultimo caso, la consegna della merce è subordinata al pagamentodi una certa somma. Queste spedizioni possono essere inoltrate con treni ordinari o espressi. Ledisposizioni e le tariffe sono contenute nelle ”Condizioni generali di trasporto delle merci per Ferrovia”77.

I trasporti ferroviari internazionali sono invece regolati dalla Convenzione Internazionale Merci (Cim) lacui prima edizione venne stipulata a Berna nel 196178. Si tratta di una Convenzione che prevale, negli Statiche l’hanno sottoscritta, sulle legislazioni nazionali in quanto le sue norme sono inderogabili.L’applicazione della legge nazionale è consentita solo quando la Cim ne fa un richiamo esplicito o quandola materia non è disciplinata dalla Cim.

I tipi di spedizione previsti dalla Cim sono:1. spedizioni in piccole partite;2. spedizioni a carro;3. spedizioni a colli espresso.

Le tariffe ferroviarie sono a base variabile e a sistema differenziato. Ciò significa che aumentando ilpercorso diminuisce la tariffa da applicare e che dipende:

o dalla distanza chilometrica tra le due stazioni di partenza e di arrivo,o dalla classificazione delle merci (o del tipo di merce),

74 Per saperne di più.: http://www.unioncamere.net/commercioEstero/home.php75 Lo “scartamento ferroviario” è la distanza intercorrente tra i lati interni delle due rotaie. La larghezza maggiormente utilizzata è di 1435

millimetri nella maggior parte dei Paesi europei. Analogamente, molte linee secondarie ed anche alcune linee principali utilizzano unoscartamento inferiore a quello di 1435 millimetri chiamato per questo motivo “scartamento ridotto”.

76 È il cosiddetto servizio “porta a porta” che non necessita di contattare altri vettori per il trasporto alla stazione di partenza o di arrivo.77 Questo regolamento e le altre attività svolte dalla divisione cargo sono visibili al sito http://www.cargo.trenitalia.it/cargo.html78 Per saperne di più: http://www.cargo.trenitalia.it/cms-file/allegati/cargo/CIM_ed_1999_it.pdf

40

o dal tipo di servizio reso.Nel caso di trasporti ferroviari internazionali, le tariffe possono cambiare in funzione della tassazione

che ogni Stato ha previsto nel proprio territorio nazionale. Per agevolare il calcolo e per venire incontro alleesigenze dei clienti, sono state stipulate delle Convenzioni internazionali per unificare il prezzo che vienedenominato “tariffa diretta”. Attualmente l’Italia partecipa a numerosi accordi con i principali Paesi europeicon i quali sono più intensi i traffici ferroviari.

Il documento che conferma l’avvenuta stipulazione del contratto di trasporto ferroviario è la lettera divettura (L/V). Per ogni spedizione deve essere compilata una lettera di vettura che può essere in formatocartaceo o elettronico.

Come per la lettera di vettura su strada, anche quella per il trasporto su rotaia è emessa in più esemplari.È stampata in più lingue e porta varie indicazioni tra cui:

luogo e data di compilazione, indicazione della stazione destinataria, nome ed indirizzo del destinatario, tipologia della merce e del peso.

Uno degli esemplari, una volta completati dalle ferrovie, viene bollato e datato e consegnato al mittente.Esso viene denominato “duplicato della L/V”; si tratta di un titolo non rappresentativo della merce e non èquindi negoziabile: costituisce l’attestazione che la società ferroviaria ha ritirato le merci e si è impegnata adeffettuare un certo servizio di trasporto79.

I trasporti combinati strada-rotaia, detti anche ferroutage, riguardano il trasporto su appositi carri ferroviaridi rimorchi, semirimorchi, camion etc. Essi sono effettuati a cura dell’Unione Internazionale delle Società diTrasporto Combinato (Uirr) che opera in Italia attraverso la Cemat80. In virtù di questo contratto di ferroutage,le società membre dell’Uirr si impegnano a organizzare il carico sul vagone, l’invio per ferrovia e lo scaricodel veicolo stradale alla stazione di arrivo. Questo tipo di trasporto consente anche il trasporto dell’autistasullo stesso treno che può così continuare il viaggio stradale alla stazione di arrivo. Quando invece l’autistanon accompagna il camion, sarà cura del vettore automobilistico prendere in consegna il mezzo allastazione di arrivo. Ricordiamo che alcuni Paesi europei (Svizzera e Austria) non consentono il liberoattraversamento del loro territorio e quindi i vettori automobilistici non hanno altro sistema che avvalersidel trasporto combinato per giungere a destinazione.

7. Il trasporto marittimo.Il trasporto via mare è in genere utilizzato per merci di poco valore, di eccessivo volume e/o peso, di

merci caricate alla rinfusa o di trasporti liquidi. Esso puòavvenire con:

le navi di linea diretta (liners), operano su itinerariprefissati rispettando precisi giorni di partenza;

le navi volandiere o trumps, i cui itinerari sonovariabili in funzione delle richieste del caricatore;

le navi traghetto o navi roll-on/roll-off, chepermettono il trasporto di autotreni e carri ferroviaricarichi di merce.

A seconda del tipo di merce da caricare esistono dellenavi specializzate su alcuni prodotti, come le navi cisterna ole navi frigorifero o le portacontainers.

La capacità di carico di ogni nave è espressa in tonnellate di stazza netta 81. La stazza lorda cherappresenta lo spazio chiuso della nave e delle sue sovrastrutture, è generalmente utilizzata per le

79 Per saperne di più: http://www.fsitaliane.it/static_cargo/condizioni_contratto/index.htm 80 http://www.cemat.it/ 81 Una tonnellata di stazza netta corrisponde a 100 piedi cubici (pari a m 3 2,832).La stazza netta corrisponde al volume di tutti gli spazi chiusi

utilizzabili con l’esclusione di tutti i locali destinati all’uso esclusivo della nave come i locali adibiti alle macchine o quelli per l’alloggiamentodell’equipaggio.

41

comparazione statistiche del naviglio dei vari Stati del mondo. La stazza netta corrisponde mediamente al60% di quella lorda. Altre caratteristiche importanti quando si utilizzano le navi, sono l’anno di costruzione,il grado di fiducia posto nello scafo e dell’apparato motore che sono sintetizzate nella cosiddetta “classe”della nave che viene riportata nel Registro Navale. Nel nostro Paese abbiamo il Registro Navale Italiano(Rina)82. La nazionalità della nave e quindi il registro su cui è stata immatricolata è data dalla bandiera cheporta83.

Ci siamo dilungati su questi aspetti, in quanto la classificazione della nave ed il registro presso cui èiscritta ha grande importanza per la sicurezza del trasporto e di conseguenza sui premi da pagare agliassicuratori.

7.1 Le figure del trasporto marittimo.Nel trasporto marittimo si evidenziano numerosi soggetti a cui vale la pena accennare e vari contratti

d’utilizzazione della nave. Quelle fondamentali sono rappresentate dal proprietario della nave, dall’armatore,dal comandante della nave e dal caricatore; ad essi se ne affiancano altri (agenti, raccomandatari,commissionari) che in genere rappresentano gli interessi dell’armatore.

Il proprietario della nave può essere una persona fisica o giuridica. Il valore della nave è diviso in 24 carati esi può essere proprietari anche di una parte del carato.

L’armatore, che può essere persona diversa dal proprietario, è colui che provvede all’organizzazione dellanave a terra, organizza e assume il traffico, reperisce le provviste, l’equipaggio e le attrezzature.

Il comandante è la persona a cui è demandato il governo della nave ed in navigazione assume le funzioni diufficiale di stato civile84.

Il caricatore è colui che si rivolge all’armatore (o ai suoi rappresentanti) per stipulare il contratto ditrasporto marittimo.

I contratti di utilizzazione delle navi sono di diversa natura e specie85. Quello che più ci interessa inquesta sede è quello riguardante “il trasporto marittimo di cose determinate”. Con questo contratto siinstaurano rapporti giuridici fra il vettore ed il caricatore. Le condizioni di trasporto sono pubblicate da ogniCompagnia di Navigazione e sono integralmente riportate a tergo delle polizze di carico.

7.2 I documenti del trasporto marittimo.I documenti di cui ci si avvale nel trasporto marittimo sono numerosi. Senza dilungarci su ognuno di

essi, diremo che una volta che la merce è a bordo della nave, il caricatore può ottenere un documento cheattesta l'accettazione della merce a bordo. Con questo documento, il caricatore, può rivolgersi al vettore perottenere la polizza di carico marittimo (P/C)86. Questo documento è un titolo di credito rappresentativo dellamerce e può essere trasferito mediante la girata, sia durante il viaggio, sia a destino. Essa è di solito emessa intre originali ed un certo numero di copie su cui è riportata la dicitura “non negoziabile” . Ogni duplicato deveessere numerato e il numero totale dei duplicati va indicato in tutti i documenti emessi. L’insieme di tutti gliesemplari costituisce quello che si chiama il gioco completo o serie completa della polizza di carico (full set).

La P/C può essere nominativa, all’ordine e al portatore.Le polizze al portatore si trasferiscono con la semplice consegna dando diritto al legittimo possessore di

ottenere la consegna della merce dal comandante della nave. Sono poco usate per l'evidente rischio di

82 Si tratta di un’istituzione con personalità giuridica pubblica su cui devono essere registrate tutte le caratteristiche del mezzo dal proprietariodella nave.

83 Una nave iscritta al Rina batte, quindi, bandiera italiana.84 Quindi, ad esempio, celebra i matrimoni e redige gli atti di nascita.85 Esistono varie forme di trasporto marittimo:

il noleggio di una nave per un certo periodo di tempo (time charter); il noleggio di una nave a viaggio (voyage charter); il noleggio di una nave a scafo quando il noleggiatore si assume l’onere di armare la nave (demise charter); il trasporto marittimo di cose determinate.

86 In inglese il nome equivalente è Bill of Lading (B/L). La disciplina della polizza di carico è contenuta nel Codice della Navigazioneitaliano (che raramente trova applicazione) e in Convenzioni internazionali, e più precisamente nella Convenzione internazionale per l'unificazionedi alcune regole in tema di polizza di carico, sottoscritta a Bruxelles il 25 agosto 1924, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D.L. 6 gennaio1928, n. 1958. Tale Convenzione è stata modificata con due protocolli aggiuntivi firmati a Bruxelles il 23 febbraio 1968 ed il 21 dicembre1979, ratificati dall'Italia, ed è stata sottoposta a completa revisione ad Amburgo il 31 marzo 1978.

42

smarrimento o di furto.Quelle nominative o all’ordine si trasferiscono invece mediante girata. Quella all’ordine (la più usata) si

trasferisce con la girata in pieno o in bianco, la prima delle quali dovrà obbligatoriamente essere quella delcaricatore. La P/C nominativa si trasferisce mediante girata in pieno che deve però essere autenticata da unpubblico ufficiale. Esistono vari tipi di P/C; accenniamo brevemente alle seguenti polizze:

la “polizza ricevuto per l’imbarco” attesta che le merci sono pervenute al vettore marittimo (lacompagnia di navigazione) e sono in attesa di essere caricate sulla nave; anche questodocumento è un titolo rappresentativo della merce ed è soggetto alla stessa disciplina previstaper la P/C. Ovviamente manca sul documento l'identificazione della nave e del comandanteche potranno essere annotati solo dopo l''avvenuto carico a bordo.

P/C pulite o sporche (clean o not clean) a seconda che sulla stessa siano riportate annotazioni oriserve circa lo stato apparente della merce e del suo imballaggio87.

Oltre alle polizze di carico, esistono altri documenti utilizzati nel trasporto marittimo. Gli ordini diconsegna (delivery orders) sono documenti sostitutivi della P/C che sono emessi dal comandante dellanave nel porto di sbarco o emessi dal vettore marittimo il cui utilizzo serve a frazionare la partita di mercida consegnare a diversi destinatari. Essa viene emessa al posto della P/C che viene ritirata al momentodell’emissione degli ordini di consegna. Questi riportano tutti gli elementi della polizza ed in quantorappresentativi della merce, hanno lo stesso valore della P/C.

Un altro documento molto utilizzato è la lettera di trasporto marittimo. Si tratta di una vera e propriapolizza di carico che però non è negoziabile, non è un titolo rappresentativo della merce, è nominativa,viaggia al seguito della merce ed attesta che il vettore ha preso in consegna la merce. Il destinatario inquesto caso non deve entrare in possesso del full set della P/C per ritirare la merce 88: gli basta identificarsiper poter ritirare la merce nel porto di destino. Si tratta di un documento che viene utilizzato per viaggi dibreve durata, o quando la merce viene spostata tra filiali della stessa ditta o, quando non c’è la necessità diutilizzare un titolo rappresentativo della merce.

Il prezzo del trasporto è il nolo che è stabilito dal vettore in base al peso o al volume della merce datrasportare, il modo di inoltro, il tipo di viaggio da compiere e numerose spese accessorie quali ad esempio idiritti portuali, le spese di carico/scarico, le spese di stivaggio, la modalità di pagamento (in partenza oall'arrivo).

8. Il trasporto aereo.L'utilizzo dell'aereo come mezzo di trasporto è limitato solo a particolari situazioni (spedizioni urgenti o

merci assai deperibili), a prodotti poco ingombranti o d’elevato valore, o, ancora, a consistenti distanze dapercorrere. Queste limitazioni derivano dal costo che risulta essere molto elevato rispetto agli altri sistemi. Iltrasporto aereo è però competitivo sotto alcuni aspetti, collegati soprattutto alla tempestività della consegna:

riduzione dei tempi di immobilizzo delle somme investite nelle scorte con una minoreincidenza sia degli interessi passivi sui capitali presi a prestito, sia degli interessi figurativi89;

minori costi di gestione del magazzino (refrigerazione, stoccaggio, conservazione); più rapido turnover delle scorte; pronta risposta alle esigenze del mercato.

I trasporti aerei sono assunti dalle Compagnie di Navigazione Aerea in base alle disposizioni generali peril trasporto aereo emanate dalla Iata (International Air Transport Association)90.

I mezzi utilizzati dalle varie Compagnie possono essere:

87 Riserve del tipo: “sacchi rotti” - “fusti colanti” - “ buchi da gancio” compromettono la negoziabilità della P/C.88 Nel caso di una P/C ordinaria il destinatario deve aspettare che essa, girata nel porto di partenza dal caricatore, gli pervenga per i canali

bancari (quando, come vedremo, c’è di mezzo una banca che svolge un servizio finanziario) o per i canali postali.89 Si tratta degli interessi che l’azienda avrebbe dovuto sostenere se non avesse avuto le necessarie coperture finanziarie e si calcolano sui

capitali immobilizzati nelle scorte. Così, ad esempio, se in un anno un imprenditore ha avuto un immobilizzo in scorte di € 400.000 ad untasso del 6%, potremo calcolare un costo finanziario figurativo di € 24.000.

90 È un organismo creato all’Aia nel 1919 e conta oltre 230 membri di 130 nazioni di ogni parte del mondo.

43

aerei misti (detti combi) adibiti al trasporto di persone e di merci, aerei riservati al solo trasporto delle merci (all cargo).

Le condizioni di trasporto sono quelle pubblicate dalla Iata, consultabili presso le varie Compagnie eriportate a tergo del contratto di trasporto aereo. Questo contratto è denominato Lettera di trasportoaereo (Lta) o, all’inglese, Air Waybill (AWB). Si tratta di un documento probatorio del contratto ditrasporto aereo. Non è pertanto un titolo di credito rappresentativo delle merci e non è negoziabile. L'AWBè emessa dalla Compagnia aerea dietro istruzioni del mittente. A volte sono compilate dagli stessispedizionieri. È composta da tre originali: uno per il mittente, uno per il vettore ed uno per il destinatario.Sono previsti poi da ogni Compagnia varie copie (esemplari) per i più diversi usi.

Le misure massime dei colli variano a seconda del tipo di aereo in cui vengono caricati. Se si utilizzanoaerei cargo si possono spedire colli di notevoli dimensioni viste le maggiori superfici sia delle stive che delleporte di accesso. Per ciò che riguarda l’imballaggio, considerata la brevità del viaggio e le scarsemanipolazioni che subirà la merce, si dovrà porre particolare attenzione nell’utilizzare imballi leggeri e pocoingombranti; ciò anche al fine di limitare i costi della tariffa aerea. Generalmente nei trasporti aerei siutilizzano imballaggi di cartone, di compensato leggero o anche di cotone; solo quando la merce dovràraggiungere la località di destinazione con altri sistemi di trasporto è consigliabile utilizzare un imballaggiopiù robusto.

Le tariffe aeree fissate dalla Iata sono obbligatorie per tutte le Compagnie aderenti. Il corrispettivo che sipaga, chiamato nolo, viene calcolato in funzione della destinazione, del tipo di merce trasportato 91, in baseal peso lordo o al volume se esse sono considerate voluminose. Anche per questo tipo di trasporto, il nolopuò essere pagato in partenza oppure all’arrivo.

In caso di danni o avarie le Compagnie rispondono fino ad un massimo di 20 $ al kg salvo che nell’AWBsia dichiarato un valore reale della spedizione più elevato.

In genere tutte le Compagnie offrono sia il servizio di presa in consegna dei colli da trasportare, sia ilservizio di consegna a domicilio. Il prezzo di questi servizi è stabilito tra un minimo ed un massimo chevaria a seconda dell’aeroporto utilizzato.

9. Le spedizioni postali.Il traffico postale rispetto agli altri sistemi ha limitata importanza per alcune condizioni che ne limitano

fortemente l’uso. Esse riguardano essenzialmente i limiti imposti nel peso, nelle dimensioni e nel volume. Inparticolar modo è il peso che non può superare i 20 kg lordi anche se in molti Paesi questo limite si riduce a10 kg.

Il regolamento a cui si fa riferimento per le spedizioni postali, risale ad un accordo internazionalestipulato a Rio de Janeiro nel 1979. Esistono però vari accordi internazionali bilaterali stipulati con alcuneAmministrazioni postali che non hanno aderito all’accordo del 197992.

Il pacco per la spedizione postale deve essere presentato ad un ufficio postale compilando un appositobollettino di spedizione e deve essere accompagnato da un numero variabile di dichiarazioni doganali a secondadel Paese di destinazione estero. L’Amministrazione dopo aver verificato le condizioni, rilascia una copia delbollettino di spedizione firmata e timbrata. Questo documento attesta la stipulazione del contratto di spedizionetra mittente e vettore (le Poste S.p.A.) e non è quindi un documento rappresentativo della merce.

I pacchi postali possono essere spediti:o per via ordinaria (terrestre, marittima o aerea)o con corriere espresso internazionale.

Alcune merci non sono assolutamente prese in carico dal servizio postale e riguardano in genere lematerie pericolose, esplosive, gli animali vivi e tutti gli oggetti la cui importazione o circolazione è vietatanel Paese di destinazione.

Una volta arrivato a destinazione, il collo deve essere ritirato dal destinatario entro 15/30 giorni dalla91 Ad esempio se vengono trasportati animali vivi (noli maggiorati), oppure oggetti preziosi, titoli, monete (noli più bassi).92 Ad esempio quelli stipulati con gli USA ed il Canada.

44

notifica ricevuta dall’Amministrazione postale. Qualora non venga ritirato, viene rispedito al mittente che sivedrà addebitato di tutte le spese del mancato ritiro, delle spese di giacenza e della nuova spedizione.

Il prezzo del servizio (nolo postale), la cosiddetta francatura, deve essere pagato all’ufficio postale dipartenza. Questa tariffa risulterà dalla somma delle quote spettanti a ciascuna Amministrazione postale cheparteciperà al recapito del pacco postale internazionale. Essa è comunque rilevabile da un tariffario editodalle poste italiane che riporta anche tutte le condizioni di accettazione verso i Paesi esteri.

Le aziende postali sono responsabili della perdita, manomissione o avaria del pacco postale. Questeresponsabilità, le modalità e i tempi del reclamo, i massimali previsti per il rimborso sono deducibili da unapposito regolamento consultabile presso tutti gli uffici postali93.

93 Per saperne di più: http://www.poste.it/postali/

45

Capitolo 5Capitolo 5

L’assicurazione delle merci durante il viaggio.

L’efficienza raggiunta dagli odierni sistemi di trasporto ha permesso l’accorciamento dei tempi diconsegna e permette la possibilità di consegna in qualsiasi parte del globo. Questa possibilità ha di fattoaumentato i rischi di sinistrosità che si traducono in danni ed avarie della merce in viaggio. Ne consegue chetutti gli operatori che a qualsiasi titolo entrano in possesso della merce (non solo quindi compratore evenditore, ma anche vettori e spedizionieri) hanno l’interesse a coprire questi rischi. Essi possono sceglierela copertura assicurativa più rispondente alle loro necessità e alle loro attese. Anche quando non vi è ricorsoad una Compagnia d’assicurazione, gli imprenditori fanno fronte a questi rischi con quella che si chiama“auto-assicurazione”. In questo caso, l'operatore che per giustificati motivi ritiene remota la possibilitàdell'avverarsi di un evento dannoso a carico della sua merce94, non provvede a una copertura assicurativa madecide di far fronte a un eventuale sinistro con la riserva di capitale costituita dai premi risparmiati e maiversati alle Compagnie. Le condizioni che portano a questa decisione sono anche di carattere fortementesoggettivo e meritano un approfondito esame di tutti gli aspetti del problema affinché un apparentevantaggio non si traduca in un grave danno economico.

La forma classica per coprire tutti quei rischi che possono comportare il danneggiamento o la perditatotale della merce è quella di stipulare un contratto di assicurazione. Si tratta di un contratto col qualel’assicuratore (compagnia di assicurazione) dietro pagamento di un compenso (premio) si obbliga ad indennizzarel’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno prodotto da un sinistro95. Le parti che intervengono inquesto contratto sono: contraente, assicurato ed assicuratore.

Il contraente è colui che stipula il contratto concordando le condizioni con l’assicuratore, adempie agliobblighi contrattuali e paga il premio. Il contratto può essere stipulato a proprio favore, oppure a favorealtrui. Nel primo caso le figure del contraente e dell’assicurato coincidono. Quando invece il soggettoassicurato è una terza persona, si parla di polizze per contro altrui o polizze per conto di chi spetta96. In tal caso, ilbeneficiario è chiamato assicurato.

L’assicuratore è colui che si assume il rischio dietro un compenso che si chiama premio. Il rischio è un elemento essenziale del contratto; esso può essere definito come la possibilità del

verificarsi di un evento futuro di incerta determinazione atto a procurare un danno economico. Lavalutazione del rischio spetta alla compagnia di assicurazioni in base ai dati forniti dal contraente. In base aqueste dichiarazioni ed in base ad una serie di valutazioni oggettive e soggettive, l’assicuratore formulerà ilpremio.

Il valore assicurabile, cioè il valore delle cose perite o danneggiate, è composto da vari elementi; essisono:

il prezzo della merce (in stato sano e al momento del suo carico), una maggiorazione percentuale (di solito il 10%) a titolo di utile sperato, le spese di carico a bordo del mezzo utilizzato per il trasporto, il nolo anticipato o dovuto, il premio e le spese di assicurazione97.

Qualora il contraente dichiari un valore assicurato più basso di quello assicurabile, ed abbia quindi pagatoun premio più basso, si ha il caso di sottoassicurazione. Ne consegue che il danno verrà indennizzato inproporzione. Ad esempio se il valore assicurato fosse stato di € 50.000, il danno accertato di € 15.000 ed il

94 Perché, ad esempio, poco appetibile, di basso valore intrinseco, modalità di trasporto e itinerari sicuri.95 Vedi il testo completo dell’art. 1882 del C.C..96 Si tratta del caso in cui, il nome dell’assicurato non è conosciuto al momento della stipulazione del contratto di assicurazione. Ciò riguarda,

ad esempio, le polizze in abbonamento: particolare forma contrattuale in cui la compagnia assicuratrice copre tutte le merci che l'assicuratointende movimentare entro un periodo di tempo predeterminato, indipendentemente dalla quantità della merce ed entro i massimaliprestabiliti e alle condizioni di garanzia prefissate http://www.itint.gov.it/ice/cda/templates/assicurazione6_restyle.jsp

97 Vedi a tal proposito gli articoli 1904 e seguenti del C.C..

46

valore assicurabile di € 75.000, il risarcimento sarà pari a 000.10000.75

15000*000.50 con una perdita secca di

€ 5.000. Nel caso opposto, cioè quando il contraente dichiari un valore superiore a quello assicurabile

(soprassicurazione), si avrà un risarcimento del danno che terrà a riferimento il valore assicurabile. Prendendosempre il caso precedente, se il valore assicurato fosse stato di € 90.000, la compagnia di assicurazioneavrebbe limitato l’indennizzo all’equivalente del danno (€ 15.000).

La stipulazione del contratto viene formalizzata e comprovata dall'emissione di una polizza diassicurazione che è sottoscritta dalle parti in due esemplari, uno per il contraente e uno per l'assicuratore.

La polizza può anche essere sostituita da certificati d’assicurazione che assolvono alle stesse funzioni esono emessi in funzione di particolari esigenze del contraente98.

Esistono vari tipi di contratti assicurativi delle merci. Per agevolare il compito delle varie parti, nel 1983,l’ANIA (Associazione nazionale fra le imprese di Assicurazioni) ha creato la “polizza italiana diassicurazione delle merci trasportate”. Si tratta di una polizza, tuttora in vigore, che consente di costruire lacopertura più adatta ai vari rischi che si intendono coprire. Essa è utilizzabile per i vari tipi di trasporto e perle varie rischiosità.

L’utilizzo di questa polizza è una valida alternativa alle Institute Cargo Clausoles (ICC) inglesi99 a cuigli operatori hanno fatto riferimento per anni nella stipulazione di contratti assicurativi.

I rischi che vengono di norma coperti dalle assicurazioni, possono essere ordinari e speciali. I primi sonotutti quelli conseguenti a eventi, anche fortuiti, che si possono verificare durante il viaggio. L'articolo 521del Codice della navigazione indica come ordinari tutti quei rischi che provocano danno alle merci a“cagione di tempesta, naufragio, …, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria… ed in genere per tutti gli accidenti marittimi”.Così come sono ordinari tutti quei rischi che possono causare danni e perdite delle merci trasportate suferrovia, autocarro e per via aerea pur con le dovute eccezioni richieste da queste modalità di trasporto.Mentre tra i rischi speciali si annoverano quelli di natura politica e sociale (scioperi, guerra, sommosse, turbativesociali) e quelli intenzionalmente provocati da chi vuole arrecare grave danno alle merci e pregiudizioeconomico all'assicurato.

Uno dei problemi che assicurati e sottoscrittori di polizze d’assicurazione del ramo trasporti solitamentesono chiamati a risolvere è quello dell'entità della copertura assicurativa. In pratica è sufficiente unacopertura minima o è più conveniente ricorrere a polizze che coprono «tutti i rischi», anche se più costose?Esistono degli obblighi di legge a tale riguardo?

Occorre distinguere, a questo punto, tra l'obbligo e la convenienza delle parti. Il venditore salvo patti speciali non ha nessun obbligo di assicurare la merce tranne nel caso in cui il

contratto di compravendita lo preveda espressamente100. Al di fuori delle obbligazioni contrattuali, glioperatori possono scegliere la copertura assicurativa più rispondente alle loro necessità e alle loro attese edin base ai prodotti assicurativi disponibili sul mercato che vanno dalla copertura minima, come si è visto, aquella più estesa rappresentata dalle All Risks, fino a prodotti più sofisticati che tutelano gli assicurati dadanni indiretti.

In ogni polizza sono elencate le condizioni generali d’assicurazione con l'individuazione dei rischi copertie le altre clausole aggiunte dall'assicuratore che variano la portata assicurativa (maggiore o minoreestensione) in relazione alle esigenze dell'assicurato e/o del sottoscrittore.

La tipologia di polizza maggiormente diffusa nel trasporto delle merci è quella a valore intero in cui vieneassicurato l'intero valore della merce trasportata. Il contratto può inoltre prevedere alcune clausoleparticolari che hanno lo scopo di ridurre il premio da pagare stimolando l'assicurato a condurre uncomportamento vigile e prudente nell'impedire o limitare i danni subiti. Le clausole più comuni sono le

98 Ad esempio quando è espressamente richiesta dalla lettera di credito per la negoziazione, oppure quando si deve certificare che un trasporto èassicurato con una polizza in abbonamento valida per più viaggi, o più semplicemente quando l'assicuratore non è ancora in grado diemettere la polizza per mancanza di alcuni dati (per esempio il nome della nave, il numero dei colli).

99 Si tratta di clausole assicurative del ramo trasporti la cui più recente edizione è entrata in vigore nel 1983. Sono molto diffuse nel commerciointernazionale e si presentano sotto forma di tre clausole (A – B – C), dove la prima (A) offre la copertura massima e l’ultima (la C) quellaminima.

100 Come vedremo in seguito, il venditore è obbligato a stipulare un contratto di assicurazione quando la resa della merce è CIF o CIP degliIncoterms®. In questo caso, l'ultima edizione degli Incoterms®, stabilisce che per copertura minima s’intende una copertura non inferiore aquella prevista dal clausolario C delle Institute Cargo Clauses inglesi o clausole similari.

47

franchigie e lo scoperto di sicurtà.La franchigia fissa o assoluta (o italiana) secondo la quale il risarcimento del danno verrà fatto dalla

compagnia di assicurazione solo per la parte che eccede la franchigia. Ad esempio con una franchigia fissadi € 1.000 in caso di danni per complessivi € 5.000 il risarcimento sarà di € 4.000 (5.000-1.000); mentre se ildanno fosse di € 800 l'assicurato non ha diritto ad alcun risarcimento.

La franchigia relativa (o inglese) secondo la quale l'assicurato ha diritto all'intero risarcimento solo se ildanno è superiore od uguale alla franchigia, mentre non si ha diritto ad alcun risarcimento se il danno è diun valore inferiore. Riprendendo i dati dell'esempio precedente nel primo caso (danno di € 5.000)l'assicurato vedrebbe una liquidazione dell'intero danno, mentre nel secondo caso non avrebbe diritto adalcun rimborso.

Lo scoperto di sicurtà, così come per le franchigie, ha lo scopo di far partecipare direttamentel'assicurato alla responsabilità del sinistro. Esso consiste in un importo percentuale (anziché in valoreassoluto). Ad esempio con uno scoperto di sicurtà del 25% ed un danno accertato di € 20.000, la compagniadi assicurazione risarcirà solo il 75% (100-25) del danno e liquidando quindi € 15.000. La parte residua saràa carico dell'assicurato.

Le polizze, infine, possono essere singole quando coprono i rischi di un solo viaggio di trasporto. Peraziende che invece hanno necessità di assicurare una molteplicità di spedizioni esistono delle polizzeglobali che sono costituite dalle polizze in abbonamento (assicurano tutte le spedizioni che l'assicuratofarà in un certo periodo di tempo) e dalle polizze aperte (che prevedono una quantità o un importocomplessivo di merce da assicurare che verrà spedita in una pluralità di viaggi e che quindi esaurirà i suoieffetti quando si arriverà all'esaurimento della copertura assicurativa)

Le fasi che seguono il verificarsi di un sinistro sono le seguenti:1. La denuncia del sinistro. Quando si verifica l'evento coperto dal contratto di assicurazione,

l'assicurato ha l'obbligo di comunicarlo, con la massima tempestività ed entro i limiti stabiliti dalcontratto, all'assicuratore. L'inosservanza dei termini può portare oltre che ad una limitazionedell'indennizzo anche al mancato risarcimento del danno.

2. L'accertamento del danno consiste nell'identificazione da parte dell'assicuratore delle cause delsinistro, del valore della merce allo stato sano, dei danni subiti dall'assicurato e delle spese che questiha subito per limitarne la gravità e le sue conseguenze. In questa fase le compagnie di assicurazionedopo aver verificato che il sinistro è coperto dall'assicurazione, nominano un perito che provvederàa redigere un verbale di accertamento dei danni.

3. La liquidazione del danno. È l'ultima fase in cui con un'operazione tecnico-contabile si determinal'importo da risarcire in base alla perizia. L'assicurato una volta ricevuto il progetto di liquidazionedel danno, può:

accettarlo e riceve il pagamento previa sottoscrizione dell'atto di quietanza; rifiutarlo perché a suo giudizio inadeguato; si apre a questo punto un contenzioso che verrà

risolto o con l'ausilio di arbitri o ricorrendo all'autorità giudiziaria.

48

Esempio:Il sig. Marchi, ha stipulato un contratto di assicurazione contro i danni del trasporto della merce che è inviaggio sulla tratta Torino-Lione. Il valore assicurato è di € 20.000. Determinare il valore dell'indennizzonei seguenti casi:il valore della merce allo stato sano era di € 18.000

caso A: franchigia fissa € 1.500caso B: scoperto di sicurtà 10%.

Soluzione:Intanto il valore della merce assicurata è superiore al valore della merce allo stato sano (sopraassicurazione) ciò però non porta alcun beneficio all'assicurato. Nel caso A ha diritto ad un risarcimento pari a € 16.500 (18.000-1.500).Nel caso B ha diritto ad un risarcimento pari a € 16.200 (18.000*90%).

Se invece il valore della merce allo stato sano fosse stato di € 25.000, ci ritroveremmo nel caso di sottoassicurazione e quindi con un risarcimento proporzionale calcolato in questo modo:Il risarcimento lordo si trova

400.14000.25

18000*000.20

Nel caso A ha quindi diritto ad un risarcimento pari a € 12.900 (14.400 – 1.500).Nel caso B ha invece diritto ad un risarcimento pari a € 12.960 (14.400 *90%).

49

Capitolo 6Capitolo 6

Gli altri elementi di un contratto di compravendita internazionale

In questo capitolo ci soffermeremo sugli altri elementi del contratto di compravendita internazionale.Essi riguardano il luogo e la data di consegna, le problematiche riguardanti il luogo dove avverrà ilpagamento del prezzo, le modalità con cui si possono dirimere le eventuali controversie.

1. Il luogo e la data di consegna della merce.Riguardo alla consegna della merce va specificato il luogo e la data. La data può essere:

prompt delivery: quando la consegna della merce avverrà alla stipulazione del contratto o dopopochi giorni;

delivery on term: quando la consegna sarà effettuata ad una data esattamente determinata; delivery on arrival: la consegna si materializzerà all'arrivo del mezzo di trasporto;

consegna frazionata: cioè realizzata tramite singole consegne in tempi diversi.In base alle modalità di trasferimento distinguiamo:

consegna reale: cioè realizzata con il trasferimento reale della merce dal venditore al compratore; consegna simbolica: quando il venditore cede al compratore i documenti rappresentativi della merce; consegna consensuale: quando il compratore è già in possesso della merce.

Relativamente al luogo di consegna distinguiamo: franco magazzino/fabbrica del venditore: cioè la consegna è realizzata al magazzino o alla

fabbrica del venditore. Pertanto le spese ed i rischi successivi sono a carico del compratore e nonsono compresi nel prezzo di vendita;

franco magazzino compratore: cioè la consegna è realizzata al magazzino del compratore. Perciòil prezzo di vendita include già le spese di trasporto.

Definire il luogo di consegna significa individuare anche il momento in cui le responsabilità passano dalvenditore al compratore. I due termini appena indicati, utilizzati ancora molto spesso nelle contrattazioni

domestiche, sono sostituiti in ambito internazionale dalle regole uniformi, gli INCOTERMS®, stabilite dalla

Camera di Commercio Internazionale (CCI) che identificano in modo chiaro la resa della merce con unanetta ripartizione dei rischi e dei costi tra le parti101.

2. Il luogo dove avverrà il pagamento del prezzo.Il luogo in cui verrà effettuato il pagamento può essere alternativamente:

la piazza dell'esportatore; la piazza dell'importatore; una terza piazza.

Ne consegue ad esempio che in una transazione tra un esportatore italiano ed un importatore canadese,la somma potrà essere regolata in Italia, in Canada o in un altro Paese (ad esempio in Svizzera).

Qualora nel contratto manchi l’indicazione del luogo come ci si regola? In questo caso secondo la nostra101 A questo argomento sarà dedicato il Capitolo 8.

50

legislazione esso dovrà realizzarsi al momento e nel luogo della consegna; se il pagamento va fatto in unmomento diverso rispetto alla consegna ma manchi l’indicazione del luogo, esso va effettuato al domiciliodel venditore102. Se nel contratto si stabilisce la clausola D/P103 e manchi il riferimento al luogo delpagamento, le parti dovranno fare lo scambio nel luogo stabilito per la consegna dei documenti104.

Riguardo alla moneta, distinguiamo tre tipologie di regolamento: con moneta dell'esportatore, con moneta dell'importatore, che è la tipologia più utilizzata; con una terza moneta, come ad esempio il dollaro che è la moneta più usata nei pagamenti

internazionali. L'impiego della terza moneta ricorre quando sia la valuta del compratore chequella del venditore hanno scarso valore internazionale, come può avvenire per le transazionitra l'India e l'Albania.

È evidente che ognuno dei due operatori preferirà l’utilizzo della propria moneta per evitare il rischiod’oscillazione del cambio. Questo rischio può essere previsto e, quindi, minimizzato come vedremo neiprossimi capitoli.

3. La risoluzione delle controversie e la legge applicabile.Un punto da non trascurare riguarda la modalità di risoluzione di eventuali controversie che possono

sorgere tra le parti contraenti. In tali casi: quale sarà la legge da applicare? Quale ordinamento giuridico prepostoa dirimere eventuali problemi ed eccezioni poste per la validità del contratto? Quale sarà il giudice cherisolverà la controversia105?

Molto più spesso di quanto si possa pensare, si valuta con superficialità quale sia la legge da applicareall’accordo commerciale. Non esistono leggi “universali” o norme “sopranazionali” che regolano tutte letransazioni che avvengono tra soggetti residenti in Paesi diversi e quindi, in assenza di un’esplicita clausolanel contratto sulla legge da applicare, in caso di controversie, “subentra” il giudice, che si baserà così sullenorme di diritto internazionale privato del proprio Paese.

Per i nostri operatori nazionali, la legge più adatta non sempre è quella nazionale, né a volte quella dellacontroparte. Potrebbe infatti essere più conveniente quella di un terzo Paese. I contenuti del contratto sonoinfatti profondamente influenzati dall’applicazione di una legge piuttosto che di un’altra. A tal proposito è ilcaso di citare Convenzione di Vienna106 ed il Regolamento CE 593/2008. Quest'ultimo regolamento individuaalcuni precisi criteri per individuare immediatamente quale legge applicare al contratto qualora le parti nonabbiano deciso diversamente. Rispettivamente, saranno da applicare:

1. la legge del Paese nel quale il distributore ha la residenza abituale, per i contratti di distribuzione;2. la legge del Paese nel quale il venditore ha la residenza abituale, per i contratti di vendita di beni;3. la legge del Paese nel quale l’affiliato ha fissato la sua residenza abituale, per i contratti di franchising;4. la legge del Paese nel quale il prestatore di servizi abbia fissato la propria residenza abituale, per i

contratti di prestazione di servizi.Per finire bisognerà decidere se la soluzione della controversia sarà affidata ad un Tribunale statale davanti aigiudici del proprio Paese, a quelli del Paese della controparte, o ad arbitri privati.

102 Art. 1498 del Codice Civile.103 La sigla D/P sta per “documenti contro pagamento”: il venditore riscuoterà il prezzo alla consegna dei documenti che sono stati concordati.

Vedi oltre.104 Ciò è quanto stabilito dall’ art. 57 1° comma della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili dell’11 aprile 1980,

ratificata con Legge 11/12/1985 n° 765 ed entrata in vigore il 1/1/1988. Vedi paragrafo successivo per approfondire l’argomento.105 Sulla legge applicabile nei contratti internazionali vedi “La legge applicabile nei contratti internazionali” di Emilio Vasco sulla rivista

“Commercio Internazionale” n° 8/2009106 Creata dall'UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law): organismo creato in sede ONU che opera nel campo

del diritto commerciale internazionale. www.uncitral.org

51

4. Il Tribunale statale.La scelta del giudice e quella della legge sono problemi differenti ma di uguale importanza. Non è raro il

caso in cui un giudice italiano sia chiamato a dirimere una lite tra un imprenditore tedesco ed uno italianoapplicando la legge tedesca.

La via più semplice, in effetti, è quella della scelta del “Foro competente”. In questo modo si stabilisce ilricorso alla giurisdizione ordinaria (del proprio Paese o di quello della controparte). Tale decisione deveesser fatta tenendo presente i costi e la qualità della procedura. I costi sono, ad esempio, piuttosto alti neiPaesi anglosassoni sia per ciò che riguarda il costo vero e proprio della giustizia (onorari ad avvocati e spesedi cancelleria), sia per le ingenti somme talvolta richieste agli stranieri a titolo di cauzione. Sulla qualità dellaprocedura ci si deve chiedere soprattutto:

se garantisce ed in che misura i diritti dello straniero, se esiste una giurisprudenza consolidata in materia, se ci sono giudici sufficientemente preparati per la controversia su cui devono

esprimere un giudizio.Un altro fattore da non trascurare sono i tempi per ottenere giustizia: non basta, cioè, che le probabilità

di successo della procedura giudiziaria siano favorevoli, è indispensabile che i tempi medi del processo sianoaccettabili. Quest’ultimo argomento è forse quello di primaria importanza, in Paesi come il nostro in cui lalentezza della giustizia è ormai un problema atavico. Ottenere una sentenza dopo dieci anni a cosa e a chipuò essere utile?

Un ultimo punto da affrontare è la qualità della sentenza ottenuta da quel Tribunale. Il problema, infatti,non sta solo nel riuscire a vincere la controversia giudiziaria, bisogna poi riuscire ad applicarne gli effetti edad ottenerne i benefici. Se il dispositivo della sentenza prevede la condanna della nostra controparte alpagamento, ad esempio, di € 120.000 dobbiamo avere uno strumento col quale si possa obbligare la parteavversa ad adempiere a quanto stabilito dal giudice. Se manca lo strumento impositivo, quello che abbiamoin mano (la sentenza favorevole) serve a poco: abbiamo speso un sacco di tempo e di risorse in unmeccanismo che in definitiva non ci rende giustizia.

Quando la controparte risiede in un Paese diverso da quello in cui ha sede il Tribunale c’è quindi ilproblema di riuscire ad applicare la sentenza sulla parte inadempiente. Sicuramente sarà più facile ottenere ilriconoscimento della sentenza nei Paesi che hanno firmato una o più convenzioni con l’Italia. Ne sonoesempi le convenzioni firmate con alcuni Paesi dell’area mediterranea (Tunisia ed Egitto), con Paesi nonaderenti all’UE come la Svizzera, con i Paesi dell’UE con i quali è in vigore la Convenzione di Bruxelles del1968 e di quelli che hanno aderito alla Convenzione di Lugano del 1988 (Austria, Finlandia, Islanda,Norvegia, Svezia, Svizzera). Le Convenzioni appena citate non solo riconoscono alcuni tipi di sentenze mapongono anche alcuni vincoli circa l’organo giurisdizionale (il Tribunale) atto a risolvere eventualicontroversie.

5. Il titolo esecutivo europeo.La Comunità Europea ha discusso a lungo circa i problemi della mancata o della ritardata riscossione dei

crediti e fin dal 1995 ha adottato una raccomandazione riguardante i termini di pagamento nelle transazionicommerciali. Ciò malgrado, è dovuta intervenire anche successivamente sia sul problema dei ritardato chedel mancato pagamento del credito. Infatti i ritardi nelle riscossioni impongono pesanti oneri amministrativie finanziari alle imprese soprattutto a quelle di piccole e medie dimensioni che costituiscono una tra leprincipali cause d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro.

Ritardare i pagamenti costituisce una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitorinella maggior parte degli Stati membri. “Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto seaccompagnate da procedure di recupero rapide e efficaci per il creditore”… ed è indispensabile che ”…la procedura direcupero dei crediti non contestati sia conclusa a breve termine…”107.

107 Dall’introduzione alla Direttiva 2000/35/CE.

52

Per contrastare questi fenomeni molto diffusi nel commercio (sia domestico che internazionale) l’UnioneEuropea ha emanato, due importanti norme:

la Direttiva (CEE) n. 2000/35/CE108 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazionicommerciali

il Regolamento 805/2004109che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Con la prima Direttiva110, la UE si è posta l’obiettivo di contrastare tutte quelle pratiche che mettono inatto gli imprenditori per ostacolare e ritardare il momento del pagamento dei loro debiti commerciali. Più inparticolare sono stati fissati:

l’ambito di applicazione: tutte le operazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubblicheamministrazioni111;

il tasso di interesse di mora da applicare; esso è stato fissato ad almeno sette punti percentuali più deltasso d’interesse del principale strumenti di rifinanziamento della BCE, salvo quanto disposto dalcontratto112;

un “risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente” pagate113;

il periodo da cui decorrono gli interessi di mora: “gli interessi decorrono, automaticamente, dalgiorno successivo alla scadenza del termine di pagamento” o qualora questa manchi, decorsi 30giorni dal ricevimento della fattura o di una richiesta equivalente114.

L’altra norma ha invece lo scopo di contrastare le difficoltà di riscossione dei crediti . Il Regolamento805/2004 ha, infatti, istituito un titolo esecutivo europeo per tutti quei crediti in materia civile ecommerciale che non sono stati contestati dal debitore. Questo provvedimento, entrato in vigore il 21ottobre 2005, consente l'esecuzione rapida ed efficiente delle decisioni giudiziarie (sentenze, ordinanze,decreti), delle transazioni giudiziarie (quelle concluse davanti ad un Giudice) e gli atti pubblici purché siriferiscano a crediti non contestati115. Spetta al giudice di uno stato dell’UE apporre la certificazione di“titolo esecutivo europeo”. Una volta ottenuta, essa equivarrà ad una decisione emessa da un giudice delloStato del debitore e l’esecuzione forzata del provvedimento sarà effettuata secondo le norme di questoPaese116. Ciò significa che, ad esempio, una certificazione di questo tipo rilasciata da un giudice italiano adanno di un operatore tedesco, consente all’imprenditore italiano di ottenere l’esecuzione forzata sulpatrimonio dell’operatore tedesco secondo le norme in vigore in Germania. Al debitore è inoltre preclusoqualsiasi ricorso alle autorità giudiziarie tedesche per bloccare il provvedimento. Questa disposizione èmolto importante perché scoraggia tutte quelle condotte pretestuose in passato tenute dai debitori chespesso neanche partecipavano al procedimento giudiziario che si teneva all’estero e una volta condannati, necontestavano l’esecuzione davanti al giudice del proprio Paese in modo da bloccare il riconoscimento el’esecuzione forzata della sentenza.

6. L’arbitrato internazionale.Negli ultimi anni si è affermata una forte tendenza verso l’affermazione di una giustizia alternativa al

giudizio davanti ad un tribunale statale. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente la procedura davanti

108 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea dell'8 agosto 2000. n. L 200.109 Si tratta del regolamento n° 805/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/4/2004 che entra in vigore dal 21ottobre 2005. 110 Recepita dal nostro ordinamento giuridico con il D.L. 9/10/2002 n° 231, pubblicato sulla G.U. 249 del 23/10/2002. Per ricercare il testo

delle varie leggi si può utilizzare tra gli altri il sito www.normattiva.it che riporta tutta la legislazione vigente nel nostro Paese.111 Art. 1 del D.L. 231, op.cit., sono quindi escluse le operazioni che hanno come controparte i consumatori.112 Art. 5 D.L. 231, op.cit.. A dicembre 2011 il tasso di interesse di riferimento deciso dalla BCE era pari all'1%. Pertanto il tasso di mora

minimo è pari all'8%.113 Art. 6 D.L. 231, op.cit..114 Art. 4 D.L. 231, op. cit.115 Si considera non contestato quel credito che, alternativamente:

• è stato espressamente riconosciuto da una dichiarazione dal debitore;• non è stato contestato dal debitore nel corso di un procedimento giudiziario;• pur inizialmente rifiutato, non è stato successivamente contestato davanti al giudice;• è stato riconosciuto dal debitore in un atto pubblico.

116 Art. 21 del Regolamento, op. cit.

53

ad un tribunale statale è lunga, macchinosa e c’è il rischio di affidarsi a magistrati non competenti dellamateria. Per superare questi problemi le parti possono scegliere di affidare ad arbitri imparziali la definizionedella controversia. Questa procedura è nota sotto il nome di arbitrato. Questo modo di risolvere lecontroversie secondo gli usi internazionali del commercio e non solo o non soltanto secondo le normegiuridiche di un Paese, ha trovato soluzione giuridica fin dal 1958 con la stipulazione della Convenzione diNew York, seguita nel 1961 dalla Convenzione di Ginevra. Si tratta di due accordi internazionali a cui hannoaderito molti Paesi occidentali e che hanno dato una regolamentazione a questo tipo di soluzione dellecontroversie.

La scelta di inserire questa procedura ha, però, un importante vincolo: bisogna infatti assicurarsi che ilPaese della controparte abbia dato la propria adesione alla Convenzione di New York del 1958 (di cui fannoparte circa 100 Paesi) nella quale si è tra l’altro stabilito:

l’accettazione delle risoluzioni emesse dall’arbitro; il riconoscimento e l’esecutività delle sentenze arbitrali.

Nel contratto va espressamente scritta sia la clausola arbitrale, sia la Camera arbitrale a cui rivolgersiin caso di eventuali controversie. Quelle che hanno la più lunga tradizione in Europa sono la Cameraarbitrale di Milano, di Londra, di Parigi, di Vienna e di Francoforte.

I vantaggi del ricorso all’arbitrato si concretizzano in una maggiore rapidità, flessibilità ed informalità delprocedimento, caratteristiche non facilmente riscontrabili nella giurisdizione ordinaria.

Anche in Italia questa opportunità di risolvere le controversie ha avuto riconoscimento giuridico fin dal1994, con l’arbitrato internazionale. Secondo tale disposizione, per poter affidare l’eventuale incarico adarbitri esterni bisogna che il contratto preveda espressamente la “clausola compromissoria”117. Essa puòprevedere l’affidamento dell’incarico ad uno o più arbitri (sempre però in numero dispari) che emetterà unadecisione118 capace di avere efficacia solo tra le parti oppure capace di acquistare efficacia giuridica119. Nelprimo caso si parla di arbitrato irrituale o libero mentre nel secondo caso si parla di arbitrato rituale.Questi collegi arbitrali esistono presso tutte le Camere di Commercio poiché questa attività rientra neicompiti istituzionali affidati agli Istituti camerali.

Esempio di Clausola compromissoria per arbitrato internazionaleQualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso (comprese quelle relative allasua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione) sarà sottoposta ad arbitrato rituale/irrituale, secondo laprocedura ordinaria o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitraledi……L’organo arbitrale giudicherà secondo la legge ….. (oppure secondo equità). La sede dell’arbitrato sarà quella dellaCamera Arbitrale di ….. La lingua dell’arbitrato sarà…

7. Per concludere…Costruire una strategia e una politica di prodotto vuol dire tener conto degli elementi di rischio legati

all’atto della compravendita; rischi di natura commerciale (grado di affidabilità e solvibilità dellacontroparte) ma legati, anche, alla situazione politica ed economica del Paese in cui la controparte risiede.

Tutte le clausole del contratto contribuiscono a determinare il livello di rischio del buon esito di unatrattativa. Rischio che non può essere sottovalutato e che va adeguatamente analizzato e coperto. Non èinfrequente il caso di operatori economici che azzardano certe operazioni commerciali sapendo disottoporsi a grossi rischi. Ma già il fatto di conoscere queste implicazioni è un modo per minimizzarne leconseguenze. A volte sono proprio queste operazioni che fanno la differenza nella situazione economica diun’impresa. Un contratto privo di rischi d’altronde non esiste: starà nella capacità dell’imprenditore valutarel’affidabilità di chi gli sta di fronte nell’onorare l’impegno sottoscritto.

117 Art. 833 Codice di Procedura Civile118 Il cosiddetto “lodo arbitrale”.119 In conformità all’articolo 825 del Codice di Procedura Civile.

54

Riepilogando, gli elementi fondamentali per la redazione del contratto sono: Indirizzi e recapiti (anche bancari) delle parti contraenti; la definizione del significato di alcuni termini (cosa si intende, ad esempio, per spedizione, per collaudo,

oppure quando il contratto si ritiene definito, ecc..); le caratteristiche qualitative e quantitative dei prodotti; l’importo e la moneta in cui è espresso il prezzo; l’imballaggio previsto; il mezzo e le modalità di trasporto; gli aspetti assicurativi contro eventuali danni durante il viaggio; le incombenze doganali; il termine di resa della merce, secondo quanto stabilito dagli Incoterms; i tempi di consegna della merce e il luogo di spedizione e di arrivo della stessa; i documenti necessari e le modalità di consegna; le garanzie offerte sulla qualità della merce, i tempi e le modalità per avanzare eventuali reclami; la condizione di pagamento, specificando - nel caso di pagamento a mezzo lettera di credito documentario

o nel caso di richiesta di garanzie bancarie – la loro articolazione ed entro quando dovranno pervenirerispetto alla consegna prevista;

i risarcimenti in caso di non conformità dei prodotti, ritardata o mancata consegna; gli interessi in caso di ritardato pagamento; la definizione delle cause di forza maggiore; la legge applicabile, il tribunale competente e l’eventuale clausola compromissoria; la modalità di risoluzione delle controversie.

Può essere utile, inoltre, inserire altri due punti all’interno del contratto: la riserva di proprietà (altrimenti detta patto di riservato dominio) che consente al venditore di restare il

legittimo proprietario della merce anche dopo la definizione del contratto sino a quando la contropartenon la paghi totalmente;

la responsabilità del fabbricante, rispetto ai danni arrecati a beni e/o persone in conseguenza di difettiriscontrati sul prodotto venduto (questo è un problema che si accentua notevolmente nei contratti disub-fornitura, per effetto dei quali il prodotto fornito viene incorporato nel prodotto finito).

55

Capitolo 7Capitolo 7

Il regolamento del prezzo rispetto al tempo

La principale obbligazione contrattuale del compratore/importatore è quella di pagare il prezzoconcordato. Di norma i contratti prevedono espressamente il tempo di pagamento. Se non è stata definital’epoca del pagamento, il compratore deve effettuare il pagamento quando il venditore mette a suadisposizione la merce o i documenti rappresentativi della stessa e senza necessità di alcuna richiesta oformalità da parte del venditore120.

Le clausole più frequentemente utilizzate rispetto alla consegna delle merci sono:

il pagamento anticipato, il pagamento contestuale, il pagamento differito.

1. Il pagamento anticipato.Il pagamento anticipato si ha quando il compratore/importatore effettua il pagamento della fornitura

all'emissione dell'ordine o comunque prima che la merce gli venga consegnata. Il venditore pattuendo unpagamento anticipato annulla il rischio d’insolvenza del compratore; al contrario, il compratore è esposto alrischio di ricevere la merce tardivamente o di qualità differente rispetto a quella pattuita, o di ricevere unquantitativo inferiore, o infine, nel peggiore dei casi, di non riceverla affatto.

Per tali motivazioni, il regolamento anticipato è limitato ai seguenti casi:

una quantità ridotta di merci da parte di nuovi clienti; il pagamento di campioni; quando il venditore fornisce dei beni creati in via esclusiva per il compratore; si tratta quindi di una

vera e propria commessa di lavorazione. In questo caso è consuetudine per il venditore imporre ilregolamento anticipato.

L'ipotesi di un integrale regolamento anticipato, cioè pari all’intero importo della fornitura, è assai raro,perché risulta eccessivamente oneroso per il compratore. Nella pratica del commercio (interno einternazionale), quando si parla di payment in advance, ci si riferisce, di solito, a un regolamento parziale,sotto forma di acconti o caparre all'atto della stipulazione dei contratto. È la forma di regolamento tipicadel mercato del venditore (seller’s market) e presuppone la piena fiducia nel venditore da parte delcompratore. In questi casi il compratore può cautelarsi dai timori di un non corretto adempimento delleobbligazioni contrattuali richiedendo una fidejussione. Questa forma di garanzia rilasciata sia da Istituti diCredito che da Compagnie di Assicurazione non rappresenta il rimedio a tutti i mali: si tratta infatti di unaobbligazione accessoria ad una obbligazione principale ed è quindi condizionata alla validità giuridica delcontratto commerciale sottostante.

Sotto l'aspetto finanziario, va infine detto che il regolamento anticipato origina un finanziamento che ilcompratore concede al venditore.

Mercato del venditore (seller’s market): è la condizione nella quale gli acquirenti sono disposti a comprarequantitativi di beni superiori a quelli che i venditori possono loro cedere (la domanda è superiore all'offerta); è evidente laposizione di forza dei venditori, che in virtù del loro maggiore potere contrattuale, riescono a imporre condizioni a lorofavorevoli. Si parla anche di mercato al rialzo, poiché la concorrenza tra compratori fa lievitare i prezzi.

Mercato del compratore (buyer’s market): i venditori sono disposti a cedere quantitativi di beni superiori aquelli che i compratori sono in grado di acquistare (l'offerta è superiore alla domanda); gli acquirenti in virtù del loro maggiorepotere contrattuale usufruiscono di condizioni più favorevoli. Si parla anche di mercato al ribasso, giacché la concorrenza travenditori determina una contrazione dei prezzi.

120 Artt. 58 e 59 della Convenzione di Vienna, op. cit.

56

2. Il pagamento contestuale.Il compratore/importatore effettua il regolamento del prezzo pattuito, all'atto della consegna della merce

ordinata (cash on delivery); si parla anche di pagamento immediato o per pronta cassa (ready cash). Secondol’usanza internazionale “immediato” significa che al più tardi il pagamento dovrà avvenire al momentodell’arrivo della merce. Per evitare ritardi, il venditore può inserire sull’ordine d’incasso la clausola“pagamento alla prima presentazione dei documenti”; in tal modo l’incasso non è più subordinato all’arrivodella merce ma alla presentazione dei documenti.

Il pagamento contestuale è una modalità di regolamento utilizzata nelle negoziazioni di presenza,caratterizzate dalla contemporanea presenza in uno stesso luogo del venditore e del compratore. Nellenegoziazioni a distanza - tipiche del commercio internazionale - la materiale consegna della merce vienesurrogata dalla consegna dei documenti rappresentativi (che ne attribuiscono la proprietà e il diritto diritirarle a destino o, comunque, di disporne), dando luogo a una forma particolare di vendita nota comevendita su documenti (cash against documents). In questo caso intervengono degli Istituti di Credito che sioccupano di trasferire i documenti dall’esportatore all’importatore dietro pagamento del prezzo. Questaformula denominata rimessa documentaria121 offre ampie garanzie nel vincolare entrambi i partner adadempiere agli obblighi contrattuali. Infatti:

per il venditore la consegna dei documenti rappresentativi della merce equivale ad aver fornito lamerce;

per il compratore il ritiro dei documenti, che gli danno la disponibilità della merce, deve esserepreceduto dal pagamento della cifra pattuita o dall'accettazione di uno o più effetti.

Anche questa modalità di pagamento non è priva di rischi per i contraenti in quanto esistono numerosipunti critici sia per l’importatore che per l’esportatore.

2.1 I rischi per l'esportatore.I rischi che gravano sull'esportatore sono:• il mancato ritiro dei documenti pervenuti presso la banca presentatrice, da parte dell'importatore per

rifiuto (motivato o di fatto) della merce; • il ritardato o mancato ritiro dei documenti pervenuti presso la banca presentatrice da parte

dell'importatore che, per vari motivi, è già riuscito a sdoganare la merce;• l’insolvenza dell'importatore, che alla scadenza non onora più le cambiali che ha firmato al

momento della consegna della merce;• il rischio Paese.

Il rischio principale è il rifiuto della merce. Il compratore può cioè trovarsi nell'impossibilità di ritirare lamerce (è fallito, ha chiuso l'attività ecc.), oppure decide che non gli interessa più perché nel frattempo hatrovato forniture più convenienti; oppure, caso molto frequente, non è in regola con i visti o le licenze diimportazione, e non può comunque sdoganare la merce. Di conseguenza non si presenta a ritirare idocumenti. L’esportatore si trova perciò costretto alternativamente e/o contemporaneamente a:

reperire un acquirente locale e abbattere il prezzo pur di collocare la merce; far rientrare la merce, accollandosi costi e rischi per il rientro in patria, con l'aggiunta delle spese di

pertinenza della dogana estera per sosta e giacenza; abbandonare la merce che, trascorso il tempo massimo consentito per la sosta, viene venduta all'asta

presso la dogana estera che, dopo essersi ripagata delle spese di sosta e giacenza, trasferiscel'eventuale residuo al mittente.

C'è poi il rischio della merce già sdoganata: il compratore potrebbe entrare in possesso della merce senzaaver ritirato i documenti originali, ancora in giacenza presso la banca presentatrice. A questo propositobisogna sottolineare l’importanza rivestita dai documenti di trasporto, che assolvono a molteplici funzioni:

servono da ricevuta del carico da parte del vettore che ha preso in consegna le merci, per ladestinazione convenuta;

formalizzano il contratto di trasporto; assumono il valore di “titolo di credito", nei casi in cui essi sono "documenti rappresentativi della

121 L’argomento verrà approfondito nel capitolo riguardante le diverse modalità di pagamento.

57

merce", cioè documenti che con la loro girata formalizzano anche il passaggio di proprietà dellemerci;

sono lo strumento fondamentale per ottenere il pagamento.In relazione al valore che questi documenti possono rappresentare in una compravendita internazionale ci sipotrà trovare in questa duplice situazione:

spedizioni effettuate per via mare, con l'emissione di Polizza di carico (B/L): in tal caso le mercivengono consegnate dal vettore esclusivamente contro presentazione di almeno un originale. Ilcompratore potrebbe però aggirare l'ostacolo presentando una “fidejussione per mancanza di P/C”122.

Spedizioni effettuate tramite altre vie di trasporto e, quindi, con emissione di altri documenti ditrasporto: le merci sono consegnate al destinatario semplicemente accertandone l'identificazione,senza necessità di esibire il documento di trasporto (di cui l'originale solitamente accompagna lamerce). Il pagamento dei documenti giacenti presso la banca presentatrice è quindi subordinato allaesclusiva volontà dell'importatore, che avendo già ritirato la merce, non ha più alcuna fretta dicompletare la sua parte di obblighi contrattuali.

Quando la consegna dei documenti avviene contro accettazione di una o più cambiali (document againstacceptance D/A), l'esportatore è soggetto ad un altro rischio: il mancato pagamento degli effetti allescadenze prestabilite. Egli non sa se alle scadenze prestabilite gli effetti verranno pagati; pertanto saràopportuno che, prima di siglare il contratto definitivo, verifichi la legislazione vigente nel Paese del debitore,in merito al diritto cambiario e alle azioni da intraprendere in caso di mancato pagamento degli effetti123.

2.2 Il rischio Paese.Sul buon fine dell'operazione grava sempre il rischio di blocco o l’impossibilità di trasferimento dei fondi

a causa di difficoltà economiche o dell'insolvenza del Paese debitore. Anche in anni recenti, ci sono statiPaesi che per ragioni di natura politica ed economico-finanziaria hanno bloccato gli impegni finanziariassunti con altri Paesi o controparti - sia pubbliche sia private - collocate "oltre frontiera"124.

Occorre anche tener presente che in alcuni dei Paesi, cosiddetti "a rischio", nell'utilizzo di questa formuladi pagamento, vige la norma che impone all'esportatore di concedere il rilascio dei documentiall'importatore contro il versamento dell'importo in moneta locale: "clausola della moneta locale". Questamoneta pur avente corso legale nel proprio Paese, non è liberamente convertibile sul mercato internazionaledei cambi. Pertanto, l'importo, viene dirottato alla banca centrale del Paese, che lo pone in lista d'attesa perla conversione nella valuta contrattualmente pattuita e che verrà successivamente trasferita al beneficiario. Itempi d'attesa non sono quantificabili a priori e possono anche essere molto lunghi. È bene quindi chel'esportatore s’informi preventivamente dell'eventuale esistenza di questa imposizione.

Per concludere, l'esportatore, che vuole utilizzare la formula di pagamento contestuale, dovrà verificare:

il grado di solvibilità, la serietà e l’onestà commerciale dell'acquirente estero. Se il prodotto venduto è un bene di largo consumo, facilmente collocabile anche presso altri

eventuali acquirenti, nel luogo di destino. Nel caso sia un prototipo costruito specificatamente per ilcliente, diventa consigliabile definire una forma di pagamento che dia maggiori garanzie.

Quali siano le norme vigenti, nel Paese di destinazione, per l'ottenimento di visti, licenze o permessidi importazione e quali i documenti necessari per lo sdoganamento qualora la consegna sia a suocarico.

Concordare con l'acquirente chi si deve accollare spese e commissioni bancarie. Di norma essevengono ripartite tra i due contraenti: l'acquirente si accolla le spese della propria banca, ilbeneficiario fa altrettanto per quelle di sua competenza. Sarà utile allo scopo che l'esportatore (chedovrà incassare il prezzo pattuito) faccia inserire dalla propria banca le opportune istruzioni direttealla banca estera.

Quali siano le norme in merito all'eventuale protesto per mancata accettazione e/o per mancatopagamento dell'effetto, per poter fornire alla banca trasmittente istruzioni dettagliate e precise. Èinoltre opportuno essere a conoscenza delle conseguenze che può causare il protesto di un effetto

122 La banca o la compagnia di assicurazione che hanno rilasciato la fidejussione, si farà garante nei confronti del vettore (e quindidell’esportatore), della mancanza della B/L.

123 Vedi oltre sugli aspetti normativi e fiscali della cambiale internazionale e per i diritti concernenti l’esecuzione forzata sui beni del debitore.124 Si tratta di rischi su cui la SACE SpA (compagnia pubblica di assicurazioni) periodicamente emette delle schede Paese sulle condizioni di

assicurabilità. In queste schede si fornisce un'analisi del contesto politico e della situazione economica e finanziaria di ciascun Paese. Sito:http://www.sace.it/

58

cambiario nel Paese dell'acquirente, onde non innescare conseguenze che vadano al di là del bisognodi tutelare il proprio credito.

Controllare il grado di rischiosità del Paese dove si va a esportare.

2.3 I rischi per l'importatore.Anche l'importatore sostiene dei rischi:

dover pagare o impegnarsi firmando una cambiale senza aver potuto esaminare la merce, che puògiungergli danneggiata o non conforme agli accordi contrattuali per qualità, quantità, tempi emetodi di trasporto e di consegna. Quando il pagamento è contestuale alla consegna materiale, ilcompratore può quantomeno verificare l’aspetto esteriore dei beni. Quando invece il pagamentoavviene contro consegna dei documenti rappresentativi per il tramite di un terzo (la banca), nonpochi compratori sono a disagio per l’impossibilità di qualsiasi controllo diretto dell'operazione125.

Rischi e oneri per la sosta in dogana della merce che perviene prima che i documenti giungano allabanca presentatrice. Si tratta di un'eventualità, che si sta verificando con una certa frequenza. Infatti,mentre da un lato i mezzi di trasporto si fanno sempre più celeri, i tempi tecnici necessari aidocumenti per compiere il loro iter bancario sono abbastanza lunghi. Il ritardo può provocareall'importatore un aggravio di oneri (doganali o presso il vettore) e danni alla propria attivitàaziendale per il mancato ritiro della merce, e, di conseguenza, il suo rifiuto al prelievo dei documenti(e spesso anche della merce) quando, finalmente, diventano disponibili presso la banca presentatrice.

3. Il pagamento posticipato.In questo caso il compratore estingue il suo debito dopo un lasso di tempo in genere da uno a quattro

mesi. È ovvio che questo tipo di regolamento configura un'ipotesi esattamente opposta rispetto alregolamento anticipato. Infatti, il venditore che accetta un pagamento posticipato sopporta tutti i rischi,visto che deve approvvigionarsi delle materie prime, svolgere i processi produttivi, ottenere i prodottioggetto di negoziazione e spedirli o consegnarli all’importatore. Il pagamento resta sempre incerto, poiché ilvenditore è esposto al rischio di insolvenza del compratore relativamente a un:

ritardo nel pagamento pagamento inferiore di quello pattuito insolvenza totale del compratore.

Inoltre il venditore è esposto a tutte le eccezioni del compratore, anche meramente pretestuose. Il compratore, al contrario, non patisce alcun rischio, visto che effettua il pagamento solo dopo aver

ricevuto la merce e verificato che essa sia conforme all'ordinazione. Da un punto di vista finanziario, perciò,il venditore ha il problema di procurarsi la liquidità richiesta dalla transazione commerciale e, nell'ipotesi incui non disponga dei fondi necessari, dovrà ricorrere al credito sopportando un costo per interessi passivi. Ilcompratore è, invece, nella posizione ideale per un debitore, visto che il pagamento posticipato rappresentala modalità meno onerosa e più comoda per estinguere un debito; infatti, poiché egli paga solosuccessivamente alla ricezione della merce o dei documenti rappresentativi, non solo non patisce perdite diinteressi, ma neanche perdite di liquidità, perché ha la possibilità di vendere la merce e incassarne il ricavatoprima ancora di averla pagata (in altre parole, paga l'acquisto col ricavato della vendita).

Il regolamento posticipato di una fornitura è quindi tipico del mercato del compratore (buyer's market)e, poiché comporta un finanziamento del venditore a favore del compratore, necessita di una profondafiducia dell'esportatore e di apposite garanzie di tipo bancario o assicurativo.

3.1 Motivazioni del credito mercantile.Nel commercio internazionale la reciproca concessione di credito mercantile tra esportatori ed

importatori è assai diffusa soprattutto quando i rapporti si fanno intensi e reciproci. La concessione di

125 Non di rado, quando i rapporti sono consolidati, la banca, può far prendere visione dei documenti originali. Ciò consente al compratore dipoter controllare, almeno "sulla carta", ciò che il venditore afferma di avergli spedito.

59

credito risente delle vicende politiche ed economiche che si succedono nei mercati nazionali edinternazionali. Lasciando da parte questi fattori di natura socio-politica (meritevoli di essere approfonditi inaltra sede) e limitandoci, quindi, alle cause microeconomiche possiamo affermare che il venditore concedecredito di fornitura solo alla clientela meritevole di fiducia, che in passato ha costantemente dimostratocorrettezza commerciale e capacità di far fronte regolarmente e puntualmente ai propri impegni.

La sua diffusione può ricollegarsi a due principali ragioni:

Motivo finanziario: per l'esportatore la concessione del credito mercantile può essere alternativarispetto all'investimento in strumenti del mercato monetario essendo uno strumento di impiego abreve termine delle eccedenze di liquidità; per l'importatore il credito mercantile ottenuto è unostrumento di finanziamento dell'attività di produzione, alternativo rispetto al finanziamento bancario.

Il venditore ha convenienza a concedere credito quando il tasso d’interesse che ottiene dal compratore è più alto rispettoa quanto otterrebbe dall’impiego di questo capitale: fa pagare un tasso interesse del 10%, mentre otterrebbe solo il 2%impiegando questo capitale per lo stesso periodo di tempo. Per il compratore vale il discorso opposto. Nel caso in esamepotrebbe avere convenienza a pagare il 12% al venditore visto che il costo del finanziamento sul mercato bancario è del15%.

Motivo strategico: la concessione di credito mercantile ai compratori dei propri prodotti, facilital'instaurazione di rapporti di favore rispetto ai concorrenti; in particolare, la concessione di opportunedilazioni di pagamento (per durata e tasso) è uno strumento efficace per eludere accordi sui prezzi divendita, taciti o espliciti, assunti dai propri clienti con altre imprese del settore, e ciò in misura tantomaggiore quanto meno il mercato è trasparente.

Le imprese che sviluppano intensi rapporti con l'estero, in entrambe le direzioni di scambio, spessoutilizzano il credito mercantile per un (terzo) motivo di portafoglio. Esse, infatti, cercano di incrociare ilcredito mercantile concesso con quello ottenuto. Si parla, allora, di credito mercantile cross-border.

Chi deve pagare un debito ad un suo fornitore estero, cercherà di incassare dai suoi clienti esteri nella stessa epoca e nellastessa moneta in modo da annullare il rischio di cambio. Così se si deve pagare un debito a 60 giorni per $ 35.000, si haconvenienza a concedere credito ai propri clienti per lo stesso importo e per la stessa scadenza.

60

Capitolo 8Capitolo 8

Le modalità di regolamento

Le transazioni commerciali con l'estero possono essere regolate con molti strumenti di regolamento 126.Quelle più diffuse sono:

le banconote, il bonifico bancario, gli assegni, le cambiali, il COD (Cash On Delivery), la rimessa documentaria, la stand by letter of credit i crediti documentari.

1. La rimessa diretta con banconote.Il regolamento di un'operazione con l'estero può avvenire liberamente con banconote127. Le banconote

sono il mezzo di pagamento al portatore per eccellenza; la loro importazione ed esportazione al seguito diresidenti e non residenti, o per plico postale, è vincolata ad alcune norme espressamente previste dal nostrolegislatore. La disposizione che qui ci interessa ricordare è quella entrata in vigore il dal 6 dicembre 2011(art. 12 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che ha ulteriormente ridotto la soglia oltre la quale scatta l’obbligo ditracciabilità per il trasferimento di denaro contante e dei titoli al portatore. Secondo questa normativa, tuttele operazioni finanziarie/commerciali possono essere fatte in banconote fino ad controvalore massimo di €999,99. Per importi superiori è necessario utilizzare strumenti di pagamento bancari.

L'operatore che riceve banconote estere in pagamento, può decidere di detenerle oppure di cambiarlenella valuta nazionale. In questo caso, dovrà tener conto del corso applicato. Infatti " il cambio banconota" èdiverso dal cambio commerciale "cable"128 e compensa la banca dei giorni di valuta necessari per ottenere latrasformazione delle banconote estere in euro e delle spese sostenute per la loro custodia e sicurezza.

Con queste premesse, l'utilizzo delle banconote come mezzo di pagamento è da considerarsi senz'altromarginale rispetto al totale dei regolamenti internazionali e diventa operativo soltanto per piccoli importi,per utilizzo turistico, e in casi particolari, in cui la situazione socio-politica della controparte sconsiglia oinibisce l'utilizzo di ogni altro mezzo di pagamento.

2. Il bonifico bancario.Il bonifico bancario è un trasferimento di fondi ordinato da un debitore a favore di un creditore,

effettuato tramite una o più banche.Le parti che intervengono in un bonifico sono almeno quattro129:

1. l'ordinante: è il debitore (importatore) che deve regolare il suo debito. Versa il corrispettivo126 Molto spesso nel linguaggio corrente si è soliti confondere il termine valuta con il termine divisa:

• per valuta si intende qualsiasi strumento di pagamento• le divise sono, invece, tutti gli strumenti di pagamento ad eccezione delle banconote.

127 Come stabilito dall'articolo 5 del Dpr 148/88 e dagli articoli 1 e 2 del Dm 27 aprile 1990. 128 L'argomento sarà esaminato nel Capitolo 9.129 Il numero è maggiore quando le due banche non sono “corrispondenti” cioè non hanno rapporti di conto.

61

presso la propria banca e le conferisce l'ordine dì trasferire i fondi (in € o in valuta estera) albeneficiario.

2. Il beneficiario: è il creditore (esportatore) che deve introitare i fondi trasferitegli dal debitore.3. La banca dell'ordinante: è la banca che riceve l'ordine di pagare. Provvede al trasferimento dei

fondi a favore del beneficiario movimentando uno dei conti intrattenuti con la bancacorrispondente. Trasmette alla corrispondente l'ordine e i dettagli tecnici per poter accreditare ilbeneficiario.

4. La banca del beneficiario: è la banca dell'esportatore. Ricevuto l'ordine di bonifico dalla propriacorrispondente, verificata l'avvenuta copertura dei fondi, provvede ad accreditare l'importo albeneficiario

2.1 I mezzi tecnici di esecuzione e la S.WI.F.T.Il bonifico si può realizzare attraverso una moltitudine di mezzi: da quelli più tradizionali (la lettera ed il

telegramma), al telex130 fino ad arrivare agli attuali strumenti di trasmissione degli ordini che utilizzanosistemi particolarmente sicuri ed innovativi. A tal proposito vale la pena citare ai servizi offerti dallaS.W.I.F.T. che hanno radicalmente cambiato il modo di comunicare tra le varie istituzioni finanziarie.

La S.W.I.F.T. (Society For Worldline Interbank Financial Telecommunications)131 è una società fondata nel 1973con lo scopo di creare una rete di comunicazione interbancaria sicura e qualitativamente affidabile. Ha sedea Bruxelles e tra i soci troviamo numerose banche europee ed americane. Attualmente gestisce una retemondiale di telecomunicazioni tra banche ed istituzioni finanziarie residenti in tutto il mondo. Essedialogano in tempo reale utilizzando canali di comunicazione protetti da password e sistemi di crittografiamolto perfezionati. Queste Istituzioni si scambiano non solo ordini di pagamento, ma anche notizieriservate, negoziazioni in divisa, estratti conto, incassi e crediti documentari.

L'utilizzo di procedure standardizzate consente una trasmissione più rapida, più sicura e più economicarispetto ad altri sistemi di comunicazione riducendo drasticamente la possibilità di errori e diincomprensioni. Con questo sistema è quindi possibile, ad esempio, accreditare un fornitore estero convaluta a suo favore in giornata, con costi molto contenuti.

2.2 Caratteristiche del bonifico.Il bonifico avviene sempre su input del debitore e non impone formalità particolari ai partner

commerciali. Il debitore, quando decide di pagare, ordina il bonifico. Il creditore, quando lo riceve, devesolo introitare la cifra. Il ruolo delle banche che intervengono è strumentale al trasferimento della valuta. Si

130 Il termine telex indica un sistema di telecomunicazione sviluppato a partire dagli anni '30 e largamente usato nel XX secolo per lecorrispondenza commerciale tra aziende che utilizzava la rete telefonica ed appositi terminali chiamati telescriventi o semplicemente, nell'usocomune, telex. Il telex è ancora in uso per particolari applicazioni quali la diffusione di notizie, bollettini meteorologici e comunicazionimilitari. Nel settore commerciale è ormai sostituito dai servizi Internet. In Italia il servizio Telex è ufficialmente cessato dalla fine del 2001.

131 http://www.swift.com/

Modalità di funzionamento del servizio SWIFT

Centrale di raccolta e di smistamento nazionale

(punto di arrivo)Banca destinataria

Centrale operativa SWIFT di Bruxelles

Banca emittenteCentrale di raccolta e di smistamento nazionale

(punto di partenza)

62

tratta di una forma di pagamento economicamente vantaggiosa: su cui incidono soltanto i costi ditrasmissione dell'ordine e le normali spese bancarie per l'operazione.

Nel grafico sottostante è visualizzato il caso più tipico di un bonifico, in cui le due banche non essendoin diretto rapporto di affari si avvalgono di un terzo operatore bancario che fa da tramite.

Per poter essere formalizzato, il bonifico viene sottoposto dalla banca a una serie di controlli peraccertare:

l'autenticità dell'ordine: se il bonifico è pervenuto via lettera si verificano le firme apposte incalce all'ordine, che devono trovare riscontro negli elenchi delle "firme autorizzate" sul c/cbancario.

L'eseguibilità dell'ordine in relazione alla: l a disponibilità delle somme da accreditare che possono consistere o in disponibilità liquide

preventivamente procurate sul proprio conto corrente in euro, da cui verrà prelevato ilcontrovalore da trasferire, oppure disponibilità liquide accreditate sul proprio conto in valuta.In questo secondo caso:a) se la valuta è la stessa si annulla il rischio di cambio. Ad esempio, se l’operatore ha un contoin dollari: preleva dollari per pagare dollari; b) se la valuta è diversa si dovrà operare una conversione nella divisa da trasferire. Adesempio, se l’operatore ha un conto in dollari ma devo pagare yen: dovrà prelevare tantidollari quanti ne occorrono per acquistare i yen da trasferire al cambio del giornodell'operazione. In questo caso si è in presenza di rischio di cambio.

I dati identificativi del beneficiario e la banca del beneficiario. Devono essere indicati con lamassima precisione per evitare inutili perdite di tempo e per sottrarsi ai rischi di errori dovutiad omonimie.

Il possesso del codice IBAN (International Bank Account Number), ossia la codificainternazionale che identifica ciascun conto bancario utilizzato per i pagamenti eseguiti sia inItalia che all'estero. Tale codice composto al massimo da 34 caratteri alfanumerici ha mandatodefinitivamente in pensione le tradizionali coordinate bancarie (codici ABI e CAB e numerodi conto corrente).

Il motivo del pagamento. Si farà riferimento alla fattura pagata, alla nota di addebito o alcontratto in modo da farsi identificare dal beneficiario.

La scelta del mezzo di trasmissione. Salvo indicazioni diverse si utilizza la SWIFT perl'efficienza, la sicurezza e l'economicità.

L'importo e la valuta del bonifico indicando l’importo da accreditare al destinatario (segnalandose esso sia al lordo o al netto di eventuali spese o commissioni bancarie per l’accredito sulconto del beneficiario), la moneta da utilizzare (euro o altra moneta estera), la valuta diaccredito (un giorno determinato o dopo un certo numero di giorni viaggio).

Il beneficiario potrà, a sua volta, indicare la destinazione della valuta incassata che potrà consisterenel:

pagamento in contanti; accredito in un conto in valuta; la negoziazione della valuta contro Euro: l'operazione si realizza accreditando il controvalore della

Banca corrispondente

Banca dell'ordinante

Le fasi di un bonifico bancarioOrdinante Beneficiario

Banca del beneficiario

63

divisa al cambio del giorno dell'operazione; il beneficiario riceve l'accredito, espresso in eurodirettamente sul proprio conto corrente;

l’estinzione di un finanziamento in euro o in valuta; in quest'ultimo caso può estinguereun’operazione finanziaria senza subire il rischio di cambio132;

giro dei fondi presso un'altra banca. L’operatore, per sua convenienza, può disporre affinché i fondisiano girati in un conto residente presso un altro Istituto di Credito dove in quel momento glinecessitano maggiormente. Darà disposizioni di trasferire la valuta sulla banca prescelta, tenendocomunque conto che a ogni passaggio si allungano i tempi di introito della valuta e aumentano lespese;

restituzione all'estero. Quando il beneficiario, per motivi di contenzioso in atto o per altri motivi,decide di rifiutare l'accredito, darà disposizioni per il successivo ristorno al mittente.

Adempimenti della banca Adempimenti del beneficiario

Espleta tutti i controlli previsti dalle normeinterne in merito alla regolarità formale eall'autenticità dell'ordine che ha ricevuto.

Accerta l'eseguibilità dell'ordine. Avvisa il beneficiario invitandolo a fornire una

destinazione alla valuta introitata. Di concerto con il beneficiario, adempie alle

formalità previste dalle norme valutarie vigenti.

Fornisce tutti i dettagli dell'operazione ai fini valutari Definisce la destinazione della valuta in uno o più dei seguenti

modi:o riscuotendola in contanti,o con accredito in un conto in valuta,o con una negoziazione contro € e accredito del

controvalore sul c/c ordinario,o con l’estinzione di finanziamento in valuta o in €,o mediante il bonifico della somma presso altra banca,o restituendola all'estero.

3. La rimessa diretta con assegno.L’assegno è un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato, diretto ad una banca (trattaria), di

pagare a vista una determinata somma, all'ordine di una data persona. In Italia è disciplinato dal RegioDecreto n. 1736 del 21 dicembre 1933. Vi sono casi in cui, specialmente per importi non elevati, può essereutile per l'importatore utilizzare l'assegno come mezzo di pagamento in luogo del bonifico. In particolare:quando il beneficiario risiede in zone dove la banca incaricata di effettuare il trasferimento non ha

corrispondenti operative;nei pagamenti in valuta diversa da quella avente corso legale nel Paese del beneficiario;quando i termini contrattuali prevedono un pagamento contestuale alla consegna della merce.

Esistono vari tipi di assegno: l’assegno bancario, l’assegno piazzato, l’International Money Order.

3.1 L’assegno bancario.È un titolo di credito emesso da un debitore, a valere sul proprio conto intrattenuto con una banca

nazionale o estera. I soggetti interessati sono: il traente: è il debitore che emette l'assegno e che ordina alla sua banca di pagare la

somma al beneficiario; la banca trattaria: è la banca che detiene il conto corrente del debitore ed è

designata a pagare al beneficiario la cifra indicata sull'assegno; il beneficiario: è il creditore a favore del quale viene emesso l'assegno.

La normativa attualmente in vigore dispone nel nostro Paese che tutti gli assegni bancari e postali, gliassegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d'Italia, di importo pari o superiorea €1.000 devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità e con l’indicazione del nome o dellaragione sociale del beneficiario.L'’utilizzo dell'assegno bancario comporta dei rischi per il beneficiario (esportatore):

rischio di mancanza fondi, cioè copertura mancante o inadeguata sul conto. In questo caso il

132 Ad esempio un operatore ha ottenuto un finanziamento di 100 mila dollari Usa e contemporaneamente deve introitarne 300 mila dollari Usada una transazione commerciale. Ne utilizza 100 mila per chiudere l'impegno e si fa accreditare il residuo su un conto in dollari in attesa diun nuovo pagamento. In tal modo utilizza dollari per restituire un debito in dollari qualunque sia il cambio dell’euro ed evita il rischio dioscillazione del cambio.

64

beneficiario dovrà vedersela con la legislazione vigente nel Paese del debitore in ordine a: a. tempi tecnici entro cui l'assegno deve essere presentato per ottenere il pagamento; b. procedure da attivare per l'elevazione del protesto, dove esiste, o di atto equipollente,

che accerti l'insolvenza. Problemi di ordine valutario: in alcuni Paesi la circolazione dell'assegno è consentita soltanto

nell'ambito dei confini nazionali, pertanto esso non può essere né emesso, né portato oltre confine.Se ciò si verifica, al creditore può essere opposto lo stop-payment per l’assegno emesso inviolazione di norme nazionali, mentre, a carico del debitore, possono essere applicate sanzionigiuridiche.

Rischio Paese: dal momento in cui l'assegno è emesso, a quando viene onorato dalla banca deldebitore, può scattare l'insolvenza del Paese debitore, con conseguente blocco di tutti i trasferimentiinternazionali.

3.2 L’assegno piazzato.È un assegno che una banca (detta "emittente"), emette a favore di un beneficiario, traendo l'importo sul

proprio conto intrattenuto all'estero presso una banca corrispondente. I soggetti interessati sono: l'ordinante: è il debitore, che conferisce alla propria banca l'ordine di emettere

l'assegno piazzato; la banca traente (emittente): è la banca che, su ordine del debitore, emette

l'assegno traendolo dal proprio conto; la banca trattaria: è la banca estera corrispondente che dovrà pagare l’assegno e

che detiene il rapporto di conto corrente con la banca traente; il beneficiario: è il creditore, a favore del quale viene emesso l'assegno.

Questo mezzo di pagamento ha le stesse caratteristiche tecniche dell’assegno bancario, ma è una banca atrarre l'importo dal proprio conto presso la corrispondente. Pertanto, se l’emittente è una banca primaria,non presenta problemi di solvibilità, nè vi sono problemi di circolazione: la banca emette l'assegno soltantodopo aver accertato la regolarità valutaria dell'operazione nel pieno rispetto delle norme vigenti. Questaoperazione incorre, però, nel rischio Paese.

3.3 L’International Money Order.È una promessa incondizionata di pagare a vista una somma a un beneficiario, sottoscritta da una banca

emittente, a fronte di somme liquide e disponibili presso di essa già al momento dell'emissione. I soggettiinteressati sono:

l'ordinante: è il debitore che conferisce l'ordine di emettere l'assegno e deveprovvedere alla preventiva copertura dei fondi;

la banca emittente (che promette di pagare); il beneficiario: il creditore.

È uno strumento molto diffuso sul mercato americano, dove può assumere anche il nome di Cashier'scheck. Nel sistema italiano esiste l'assegno circolare, che presenta le stesse caratteristiche e viene utilizzatoprevalentemente per il mercato interno. Questo mezzo di pagamento non presenta rischi di insolvenza.Incorre, invece, nel rischio Paese.

3.4 Introito di un assegno.L'esportatore che riceve un assegno, può utilizzarlo in due modi:

come mezzo di pagamento, apponendovi la girata e trasferendolo a un terzo quando l'importo èinferiore a € 1.000.

richiedendone l’incasso alla sua banca. In questo caso egli dovrà definire la destinazione dellasomma introitata133 tenendo conto anche della valuta di accredito.

A proposito della valuta di accredito, bisogna precisare che l'assegno, è un titolo di credito pagabile presso ildebitore e si considera luogo di pagamento la piazza (il Comune) indicata. Per poter essere incassato, l'assegnodeve, quindi, arrivare presso la filiale della banca trattaria, la quale deve far pervenire i fondi alla banca

133 Valgono gli stessi utilizzi previsti per l’introito di un bonifico.

65

negoziatrice. Ne consegue che, quando il beneficiario versa un assegno sul proprio conto corrente, riceveun accredito salvo buon fine (Sbf), oppure un accredito solo dopo l'avvenuto incasso della banca presso cuiè stato presentato. L'operazione si potrà definire conclusa soltanto dopo che la banca trattaria ha inviato allabanca del beneficiario la comunicazione SWIFT, contenente l'esito "PAGATO" di quell'assegno. Pertanto ilbeneficiario, nel negoziare un assegno, dovrà tenero conto che la valuta di accredito sarà posticipata di uncerto numero di giorni, pari ai giorni di viaggio che si reputa siano mediamente necessari perché l'assegnopossa essere incassato e sia effettuato il trasferimento dei fondi tra le due o più banche interessate. Questaperdita di valuta rappresenta un onere per il beneficiario, che deve tenerne conto riguardo ai costi inerentiquella vendita.

La banca a fronte dell'assegno presentato dall'operatore: accerta la regolarità formale del titolo che deve essere completo dei requisiti sostanziali 134 e della

girata a proprio favore; attiva la procedura di incasso inviando l'assegno alla banca su cui è stato tratto; accredita il presentatore soltanto a incasso avvenuto (clausola dopo incasso) accredita immediatamente il beneficiario con la clausola salvo buon fine, qualora il presentatore sia

cliente primario e intrattenga dei rapporti "affidati".Quando l'assegno perviene nel luogo d’emissione, si potranno avere le seguenti soluzioni:

l'assegno viene pagato, perviene l'accredito e l'operazione si conclude. L'assegno non viene pagato per fondi insufficienti; espletate le procedure per l'accertamento

dell'insolvenza (protesto o simili), l'assegno viene restituito insoluto. In questo caso, se era statoaccreditato Sbf, si procederà al riaddebito dell'importo al presentatore, il quale dovrà attivare intempo utile le procedure di recupero del suo credito.

L'assegno può risultare soggetto a stop payment, perché risultato smarrito, rubato, prescritto135,falsificato o per ordine del debitore nei Paesi dove la legislazione nazionale lo consente. In questocaso l’esportatore che ha già consegnato la merce, dovrà attivarsi per recuperare il credito.

Importanti sono i termini di protesto: tempo massimo da rispettare oltre il quale il titolo di credito non è piùprotestabile136:

L’assegno emesso su una banca residente in Italia va posto all’incasso entro 8 giorni se emessi nel Comune entro 15 giorni se emessi nello Stato

entro 20 giorni se emessi in Europa entro 60 giorni se emessi in altri Paesi

L'assegno di conto corrente ha un termine di prescrizione di sei mesi dalla data di emissione - il chesignifica che, trascorsi sei mesi dalla data di emissione, anche se ci sono i fondi sul c/c, la banca per pagarel'assegno deve chiedere conferma ed autorizzazione al correntista che lo ha emesso. Se quest'ultimo la nega,l'assegno si restituisce insoluto, non protestato e prescritto.

3.5 Esborso con assegno.La normativa valutaria vigente consente di scegliere liberamente il tipo di assegno da utilizzare per i

propri pagamenti. Se la scelta cade sull'assegno bancario, l'operatore trae l'assegno sul proprio conto in euroe/o in valuta e lo consegna o lo invia con plico postale al suo creditore.

Se l'esborso avviene con assegno piazzato o con assegno circolare, l'ordinante deve richiedere alla bancaitaliana l'emissione del titolo di credito. In questo caso la procedura è simile all'esecuzione del bonifico: ladifferenza sta nell'emissione dell'assegno come mezzo di trasmissione della valuta. La banca incaricata,espletati i controlli e le verifiche previste, compila l'assegno traendo sul proprio conto intrattenuto pressouna sua corrispondente estera. A seconda delle istruzioni ricevute, l'assegno:

sarà consegnato all'ordinante che provvederà al suo recapito al beneficiario, con laconsegna materiale del titolo, oppure con l'invio a mezzo posta;

verrà inviato all'estero al beneficiario, direttamente dalla banca emittente.

134 Luogo e data di emissione, corrispondenza dell'importo in cifre e in lettere, firma dell'emittente, integrità del modulo cartaceo.135 La prescrizione si ha quando si presenta l'assegno oltre i limiti previsti dalla legislazione o dalla prassi bancaria vigente nel paese del

debitore. Vedi oltre.136 Il protesto è un atto formale, effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), con cui si dichiara la

mancanza del pagamento. Questo atto serve per ottenere il pagamento dell'assegno dai giranti. Nei casi di assegni senza girate il protestonon è necessario.

66

4. La cambiale internazionale.La cambiale internazionale può assumere due forme:

Bill of exchange: cambiale tratta internazionale, equiparabile alla "tratta" utilizzata sul mercatoitaliano. Contiene l'ordine (fatto dall’esportatore) di pagare una data somma ad una scadenza prestabilita. Èl’esportatore che la compila e con essa impone all’importatore di pagarla. Questa obbligazione siconcretizza nel momento in cui il compratore la firma per accettazione.

Promissory note: pagherò cambiario internazionale, equiparabile al "pagherò" utilizzato in Italia.È l'importatore stesso che la emette, impegnandosi a pagare, a una scadenza prestabilita, una sommaall'esportatore.

Per utilizzare questi strumenti occorre utilizzare gli appositi moduli redatti in lingua inglese o francese,predisposti per l'utilizzo nel commercio internazionale. Questi moduli sono completi di tutti i requisitiformali richiesti dalle leggi per i titoli di credito ed è pertanto consigliabile non servirsi dei normali stampatiper cambiali e tratte utilizzati in Italia, in quanto l'apposizione di correzioni, cancellazioni o scritteaggiuntive, che alterano l'aspetto formale del titolo, possono invalidarne l’esecutività.

Guardando più da vicino questi moduli137, possiamo notare che contengono alcune particolarità. Una diqueste riguarda la dicitura: “Il reale pagamento deve essere effettuato in .... senza deduzioni e libero da qualsiasi tassa,diritti, imposizione di qualsiasi natura”. Ciò garantisce il creditore dal rischio di eventuali deduzioni o detrazioni,a qualsiasi titolo effettuate. Sono inoltre previste apposite caselle per la firma di accettazione e, soprattutto,per la firma di avallo138. A questo proposito occorre sapere che non tutti i Paesi, prevedono o consentonol'istituto giuridico dell'avallo. In questo caso l’operatore potrà richiedere un altro tipo di garanzia come adesempio una fidejussione.

Sotto il profilo fiscale, le cambiali internazionali devono rispettare le norme vigenti in Italia in merito allabollatura degli effetti139. Ciò è indispensabile per poter esercitare i diritti giuridici relativi all'esecutività chequesti titoli consentono; nella tabella sottostante possiamo esaminare l'importo del bollo da applicare sullecambiali.

Il bollo da applicare sugli effetti:cambiale emessa in Italia e pagabile all’estero cambiale emessa all’estero e pagabile in Italia

bollo del 9‰ bollo del 12‰ Se l’effetto proveniente dall’estero ha assolto i bolli

nel Paese di provenienza, il bollo è pari al 6‰

A livello internazionale, la cambiale è disciplinata dalla “Convenzione di Ginevra” del 1930, tutt'ora vigentein molti Paesi140 che l'hanno sottoscritta. Secondo tale disciplina, la cambiale assume le caratteristiche diautonomia, astrattezza, letteralità. Ciò sta a significare che, con l'emissione della cambiale (o l'accettazionedella tratta) il debitore sottoscrive un impegno inderogabile di pagamento, che assume una propriafisionomia giuridica, indipendente dall’esecuzione del contratto sottostante. Il beneficiario, pertanto, nondeve più dimostrare la validità della transazione che ha originato l’obbligazione: il possesso del titolo dicredito, completo e valido nei suoi elementi essenziali, gli dà "titolo" a reclamare i suoi diritti nei confrontidel debitore.

137 Per approfondire vedi anche http://www.combaeassociati.it/site/dettaglio.php?id_noticia=12#.VeKmWvntmko 138 L’avallo è una dichiarazione con la quale una persona detta avallante, garantisce in tutto o in parte il pagamento della cambiale. È una

garanzia molto forte in quanto l’avallante è tenuto al pagamento anche senza che il beneficiario si sia preventivamente rivolto all’avallato (chepoi potrà agire nei suoi confronti per recuperare la somma sborsata).

139 Cfr Dpr n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo".140 Tra questi ricordiamo l'Austria, il Belgio, il Brasile, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, il Giappone, la Grecia, l'Italia, il

Lussemburgo, l'Olanda, la Norvegia, la Polonia, Portogallo, la Svezia, la Svizzera, l'Ungheria.

67

Figura 1: Promissory note

La stessa “Convenzione di Ginevra” sancisce l'esecutività del titolo: in caso di mancato pagamento, ilsuo protesto viene equiparato alla sentenza di un giudice e dà la possibilità al creditore di richiedernel'esecuzione forzata.

Questi principi, sulla carta formalmente ineccepibili, si scontrano nella realtà con alcuni gravi problemiin un contesto internazionale piuttosto confuso. Infatti non tutti i Paesi hanno sottoscritto la“Convenzione”: mancano, ad esempio, tutti i Paesi che operano in regime di “Common law"come il RegnoUnito, l'Irlanda, l'Australia e gli Stati Uniti. In queste nazioni, il cui peso è significativo negli scambiinternazionali, il titolo di credito equivale a una semplice attestazione del debito effettuata dal debitore, chericonosce di aver assunto un impegno nei confronti del creditore. Questi, però, se vuole reclamare le suespettanze, deve mostrare di averne diritto, dimostrando di aver adempiuto correttamente a tutti i propriimpegni.

Figura 2: Bill of exchange

68

5. Cash On Delivery (COD).Un’altra forma di pagamento è quella di incassare il dovuto tramite il vettore che consegnerà la merce

all'importatore soltanto dopo che questi ha assolto ai suoi obblighi di pagamento. Ha una grossa diffusionenell'Europa occidentale, in particolare nell'ambito della UE, dove le distanze relativamente brevi e il sistemadi autotrasporto consentono la consegna delle merci in tempi celeri. In tal modo si evitano anche i rischi disoste della merce causati dai tempi tecnici dell'iter bancario dei documenti. L'esportatore dovrà rivolgersi acompagnie di trasporto che offrano la massima serietà, accertandosi che siano disponibili per questo generedi servizio e che, soprattutto, siano adeguatamente attrezzate per eseguirlo.

Va sempre tenuto presente, infine, che il rischio Paese non viene in alcun modo tutelato, nemmeno conquesta formula.

Una versione più recente è il COD alla partenza: il compratore, che ha ricevuto una copia della fatturadal venditore, rilascia al proprio spedizioniere di fiducia un assegno o un titolo di credito già sottoscritto,incaricandolo di consegnarlo all'esportatore al ritiro della merce. Questa formula, che si realizza presso ilvenditore, è per questi più vantaggiosa, perché lo copre dal rischio di mancato ritiro della merce.L’importatore, invece, dovrà tener conto soprattutto del rischio di merce non conforme, perché non c'èalcuna possibilità di visionare la merce prima di pagare.

6. La rimessa documentaria.Nei paragrafi precedenti, abbiamo spesso accennato a servizi svolti dalle banche come ad esempio il

bonifico, l’emissione o l’incasso di assegni. Servizi importanti, ma comunque marginali rispettoall’operazione di cui tratteremo in questo paragrafo e nel successivo a proposito dei crediti documentari. Larimessa documentaria offre ampie garanzie nel vincolare entrambi i partner ad adempiere agli obblighicontrattuali grazie all’intervento di almeno due banche che curano l'operazione dall'inizio alla conclusione.La prima banca, detta trasmittente, dopo aver ricevuto i documenti e le relative istruzioni d’incassodall’esportatore li invia ad un’altra banca, individuata dall’importatore. Quest’ultima, detta bancapresentatrice, consegnerà i documenti al compratore solo dopo che questi abbia provveduto a:

pagare una certa somma di denaro e/o accettare una cambiale.

Nel primo caso avremo la consegna dei documenti contro pagamento (document against payment D/P). Nel secondo caso la consegna dei documenti avverrà dietro accettazione di un effetto (document againstacceptance D/A) con la banca presentatrice che dovrà curare l’incasso della cambiale e trasferirne l’importotramite la banca trasmittente sul c/c dell’esportatore141.

Le fasi di queste due tipologie di operazioni sono visibili nelle Figure che seguono. I primi sette passaggisono comuni e l'operatività si diversifica nella parte finale:

Fase 1: stipulazione del contratto di compravendita tra compratore e venditore.Fase 2: invio della merce (da parte dell’esportatore) che si ferma in dogana.Fase 3: contemporaneamente all'invio della merce, l’esportatore prepara i documenti e li consegna alla

banca trasmittente che ne curerà alternativamente l’incasso contro pagamento (D/P) o controaccettazione di documenti (D/A).

Fase 4: la banca trasmittente invia i documenti alla banca presentatrice con le istruzioni di incasso(D/P) o di accettazione (D/A).

Fase 5: la banca presentatrice avvisa l’importatore dell’arrivo dei documenti e lo invita a presentarsipresso i propri sportelli per ritirarli dietro pagamento (D/P) o dietro accettazione (D/A).

Fase 6: l’importatore si presenta alla banca presentatrice e ritira i documenti dopo aver adempiuto aisuoi obblighi.

Fase 7: con i documenti in mano, l’importatore può presentarsi in dogana per il ritiro della merce.

141 Si tratta del caso più tipico anche se non è raro il caso di intervento di un altro Istituto di Credito che curerà l’incasso della cambiale.

69

Rimessa contro pagamento:Fase 8: la banca presentatrice dopo aver riscosso i fondi dall’importatore li trasferisce alla banca

trasmittente.Fase 9: la banca trasmittente accredita i fondi nel conto dell’esportatore.

Rimessa contro accettazione:Fase 8: la banca presentatrice comunica l’avvenuta accettazione dell’effetto che (salvo diverse istruzioni

ricevute) resterà presso le sue casse in attesa del pagamento alla scadenza.Fase 9: alla scadenza, l’importatore paga la cambiale che gli viene consegnata in originale.Fase 10: la banca presentatrice trasferisce i fondi alla banca trasmittente.Fase 11: La banca trasmittente accredita i fondi nel conto dell’esportatore.

I quattro soggetti che intervengono in questa complessa operazione, per evitare qualsiasi problemad’interpretazione nei modi e nei compiti che devono svolgere, fanno riferimento ad un regolamento che èstato creato dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI). Si tratta delle disposizioni note sotto iltermine di “Norme ed usi uniformi relative agli incassi (NUI)”, la cui ultima edizione è la “Brochure n° 522” invigore dal 1996.

6.1 Il ruolo delle banche.Le operazioni di incasso di effetti e/o documenti si configurano nell'istituto giuridico del mandato,

regolato dal Codice civile agli articoli 1703-1730. Il ruolo delle banche si attua con il rispetto di tutte leistruzioni ricevute in merito alla gestione dei documenti e alla consegna degli stessi all'importatore, alleprocedure da osservare per il trasferimento dei fondi (in caso di pagamento) e alle azioni da intraprendere incaso di mancato ritiro dei documenti o d’insolvenza del debitore, così come stabilito nelle Norme.

2 7

3 58 6

11 9

10

8

Fasi di una rimessa documentaria contro accettazione1

dogana

4

Esportatore Importatore

Banca trasmittente Banca presentatrice

70

Oltre alla disciplina del Codice civile, infatti, le NUI con la Brochure n. 522 definiscono in dettaglio idiritti, gli obblighi e le responsabilità che le banche si assumono nell’accettare un ordine d’incasso. Ecco indettaglio alcune disposizioni:

Tutti i documenti devono essere accompagnati dalle istruzioni di incasso, sulle quali deve comparirel'indicazione che l'operazione è assoggettata alle norme suddette.

Le istruzioni di incasso devono contenere: tutti i dettagli relativi all’esportatore e all’importatore; indicazionicirca la banca presentatrice (che può agire soltanto in base al contenuto di tali istruzioni); valuta e importo chedevono essere incassati; lista dei documenti acclusi completa del numero di originali e copie presentate;termini e condizioni per ottenere il pagamento o l’accettazione; indicazioni di chi si accolla le spese e lecommissioni bancarie dell'operazione e in quale misura; gli interessi che debbono essere eventualmenteapplicati in caso di ritardo nel pagamento; metodo e forma di trasmissione dei fondi al momento delpagamento; comportamento che la banca presentatrice deve tenere nel caso di non pagamento.

Le banche non possono essere considerate responsabili per qualsiasi disguido o ritardo quando le istruzioni diincasso siano imprecise o incomplete; quando l'operazione prevede che i documenti siano consegnati contro ilrilascio di un documento (pagherò, accusa di ricezione, impegno scritto) che deve essere emesso dal debitorestesso, le istruzioni di incasso devono anche prevedere la forma e i dati che tale documento deve contenere,ovvero un modello dello stesso. La banca presentatrice non si accollerà alcuna responsabilità nel caso didocumenti emessi o sottoscritti dal debitore in assenza di specifiche e dettagliate istruzioni.

La banca presentatrice, se per qualsiasi ragione decide di non accettare i documenti ricevuti o le relative"istruzioni d’incasso", deve avvisare immediatamente la banca trasmittente.

Le banche devono controllare che i documenti loro presentati siano quelli indicati nelle “istruzioni di incasso" edevono avvisare immediatamente la parte da cui hanno ricevuto i documenti se ne mancano alcuni oppure se litrovano non conformi alle istruzioni ricevute.

Le merci non devono essere inviate direttamente all'indirizzo di una banca o consegnate all'ordine di una bancasenza il suo preventivo consenso. Tuttavia, se ciò avviene, malgrado il divieto delle Nui, nessuna banca hal'obbligo di prendere in consegna le merci che restano a rischio e sotto la responsabilità di chi le ha spedite.

Le banche assumono un ruolo attivo esclusivamente nella gestione dei documenti, nel rispetto delleistruzioni d’incasso ricevute e nelle azioni da intraprendere nella fase di avvenuto o mancato pagamento (oaccettazione). Non hanno alcun potere di costringere il debitore a pagare o ad accettare se questi rifiuta diritirare i documenti. Non assumono nessun obbligo, né responsabilità circa il buon fine dell'operazione diincasso.

6.2 Tipologia di documenti.I documenti secondo le NUI sono: gli strumenti di cui le parti si servono per ottenere delle prestazioni. Abbiamo quindi due tipologie di documenti:

documenti finanziari: cambiali, pagherò, assegni, ricevute di pagamento o altri strumentianaloghi usati per ottenere il pagamento;

documenti commerciali: fatture, documenti di spedizione, documenti rappresentativi, altridocumenti analoghi o qualsiasi altro documento che non sia documento finanziario.

A seconda dei documenti inviati per l'incasso avremo:

a. l’incasso semplice: incasso di soli documenti finanziari (come gli assegni o le cambiali)non accompagnati da documenti commerciali;

b. l’incasso documentario: incasso di documenti finanziari e di documenti commerciali,oppure di soli documenti commerciali.

Tra le forme d’incasso, oltre ai tradizionali documenti contro accettazione (D/A) e documenti contropagamento (D/P), ci può essere il caso di consegna dei documenti contro semplice attestazionedell'importatore, che ne dà formale ricevuta. Questa formula viene utilizzata quando è necessario un attoformale che attesti il passaggio dei documenti tra fornitore e committente, mentre il pagamento, di norma,segue altri canali (ad esempio in una convenzione finanziaria dove il pagamento proviene da un entepubblico italiano). A volte questa ricevuta è un vero e proprio impegno scritto col quale l'importatore siimpegna a pagare la cifra contrattuale al verificarsi di un certo evento, di norma dopo la vendita della merce.È chiaro che questa forma presuppone l'esistenza di un rapporto consolidato e l'assenza di aree critiche tra idue partner.

71

7. La stand by letter of credit.La lettera di credito “Stand by” è una forma particolare di credito documentario che, diversamente dal

credito documentario stesso, non costituisce un impegno diretto della banca (emittente e/o confermante) apagare, accettare o negoziare, ma, una garanzia di pagamento che la banca rilascia al beneficiarioimpegnandosi irrevocabilmente ad eseguire la prestazione promessa (pagamento, accettazione onegoziazione), nel caso di inadempimento dell’ordinante. La sua funzione è quella di rappresentare un utilestrumento da prendere in considerazione in tutti i casi in cui si voglia essere garantiti circa il pagamento dicrediti derivanti da qualsiasi tipo di obbligazioni. Il suo scopo, infatti, non è tanto quello di pagare il prezzodi una transazione, ma di garantire al beneficiario il pagamento dello stesso nel caso in cui la controparterisulti inadempiente. Queste le caratteristiche principali:

• può essere attivata dal beneficiario nel caso in cui l’ordinante non dovesse adempiere all’impegno dipagare l’importo della fornitura alla data concordata (generalmente a mezzo bonifico bancario via swift),quindi, soltanto in caso di “non adempimento” del contratto sottostante;

• non costituisce un impegno diretto della banca ma una garanzia autonoma di pagamentodell’operazione commerciale, rilasciata a favore del beneficiario;

• per la sua riscossione oltre alla dichiarazione del beneficiario che il debitore/ordinante non haadempiuto alla sua obbligazione, può prevedere la presentazione di copie di documenti;

• riassume le caratteristiche fondamentali del credito documentario, essendo espressamente richiamatanelle Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari (NUU) della Camera di CommercioInternazionale;

• risulta vantaggiosa per le parti, ma soprattutto per il compratore, nel caso di forniture ripetitive,coprendo la massima esposizione che lo stesso avrà nei confronti del venditore;

• può essere utilizzata non solo con riferimento a contratti di fornitura di merci o di esecuzione lavorima, anche, quando l’oggetto della garanzia sia la buona esecuzione di un contratto, la restituzione di unasomma pagata in anticipo o nel caso di prestiti dove la Stand by serve a garantire il regolare rimborso;

• la Stand by ha contenuto sempre passivo, perché si configura come una garanzia di pagamento chediventa operativa per il venditore soltanto con la presentazione di una dichiarazione, firmata dalbeneficiario, da presentare entro la data di validità stabilita, attestante che il compratore non ha onorato ilproprio impegno a pagare;

• la Stand by è emessa dalla banca emittente su incarico dell’ordinante che ha concluso un accordocommerciale con una parte venditrice (beneficiario).

• la forma della Stand by è generalmente irrevocabile.

8. Il credito documentario.Il credito documentario è un impegno che una banca (banca emittente), agendo su istruzioni e per conto di un

compratore (ordinante), emette a favore di un venditore (beneficiario).In virtù di questo impegno, la banca effettuerà la prestazione prevista a favore del beneficiario, sino alla

concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documentirichiesti e l'ottemperanza di tutti i termini e di tutte le condizioni previste nel credito stesso (vedi figura).

In ogni credito documentario verrà quindi stabilito: quali e quanti documenti dovrà presentare l’esportatore; il termine ultimo entro cui l’esportatore dovrà presentarli; la prestazione fornita dalla banca avvisante. Essa può consistere (contemporaneamente e

alternativamente) nel pagamento a vista o differito di una somma di denaro, nell’accettazioneditratte, nella negoziazione di tratte a vista o a scadenza.

Il credito documentario, in quanto strumento che permette transazioni internazionali, necessita di unaterminologia chiara, comprensibile e applicabile da culture, usanze, legislazioni anche molto differenti traloro, spesso addirittura contrastanti. Con lo sviluppo dei traffici tra i Paesi, è cresciuta la necessità diformulare una serie di regole, compatibili con il diritto internazionale, che siano capaci di definire in modo

72

chiaro e inequivocabile ruoli, responsabilità, doveri delle parti interessate, e che pertanto sianouniversalmente accettate e utilizzate da tutti gli operatori e rispondano, nel modo più completo possibile,alle esigenze di tutti.

La CCI (Camera di Commercio Internazionale), attraverso la sua commissione di tecnica e praticabancaria, ha elaborato il primo testo delle "Norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari" (NUU) nel1933. Le norme in vigore sono racchiuse in documenti che vengono chiamati secondo il numero dipubblicazione in vigore. Quella attuale è la “Brochure 600” in vigore dal 1° luglio 2007.

Queste regole sono fondamentali poiché in nessuno Stato il credito documentario è regolamentato daspecifiche norme di legge. Le NUU essendo regole emanate da un organismo privato, per avere efficaciadevono essere richiamate nel contratto di compravendita e sono vincolanti per i soggetti che partecipanoall'operazione (ordinante, beneficiario e le diverse banche). Normalmente gli Istituti di Credito cheintervengono in un’operazione di credito documentario, sono almeno due:

la Banca emittente che su disposizione dell’importatore si assume l’impegno di effettuareuna certa prestazione a favore dell’esportatore;

la Banca avvisante che ricevuto l’impegno dalla Banca emittente lo comunica all’esportatore.Il ruolo svolto dalla Banca avvisante può essere più o meno impegnativo a secondo del tipodi prestazione che le viene richiesto.

Soggetti che intervengono nel Credito DocumentarioOrdinante È l'importatore che dà l'ordine di apertura del credito

Banca emittente È la banca del compratore che assume in proprio e per conto dell'ordinante, l'onere dieffettuare la prestazione al beneficiario.

Banca avvisante onotificatrice

Prende il ruolo di intermediaria notificando al beneficiario l'impegno della banca emittente.Può assumere anche il ruolo più impegnativo di banca confermante. In tal caso divental'obbligato principale nei confronti del beneficiario.

Beneficiario È l'esportatore. Per ricevere la prestazione deve presentare i documenti richiesti eottemperare a tutte le modalità e condizioni previste dal credito stesso.

Il credito diventa un'obbligazione che trae la propria origine dal contratto commerciale sottostante, mache assume una connotazione autonoma e con caratteristiche particolari. Si tratta di una obbligazione:

letterale: si concretizza attraverso l'emissione della lettera, del telex, del messaggio SWIFT, concui viene ufficializzata al beneficiario l'esistenza di un impegno.

Condizionata: subordina l'effettuazione della prestazione al verificarsi di determinati eventi:“La banca... è tenuta a pagare o ad accettare tratte emesse dal beneficiario contro la consegna dei documentiprescritti e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito”.

Autonoma: quando una banca s'impegna irrevocabilmente nei confronti del beneficiario,assume la veste di obbligato principale, dà vita a un'obbligazione diretta e inderogabile in favoredel medesimo, prescindendo dallo status dell'ordinante. Essa dovrà effettuare la prestazione albeneficiario anche se:

o l'ordinante non è più in grado o non vuole più far fronte ai propri impegni; o vi è insolvenza della banca emittente o del Paese importatore.

73

Astratta: l’obbligazione che discende dal credito è estranea dal contratto commercialesottostante, anche se da esso trae origine. Una volta emesso, l'impegno prescinde dallo status delcontratto; il beneficiario avrà diritto alla prestazione anche se il compratore non vuole o non èpiù in grado di ritirare la merce.

Formale: “Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci,servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi”142. Pertanto il credito prescinde dallo statusdella merce oggetto del contratto. Il compratore deve essere consapevole che a presentazione didocumenti regolari e conformi, il beneficiario avrà diritto alla prestazione indipendentementedalla conformità della merce. Egli potrà però esigere che sia effettuato un controllo preventivodella merce, prima della sua spedizione, per essere certo che qualità e quantità corrispondano aquelle pattuite. A tal proposito sarà bene inserire tra i documenti richiesti all'esportatore, unoche attesti l'ispezione ed il controllo della merce fatta da un'autorità indipendente e autorevole.

A questo scopo vi sono organismi specializzati (tra cui gli arbitri della stessa Camera di commercio internazionale), che,operando al di sopra delle parti, effettuano, a richiesta, tali controlli, rilasciando appositi documenti: certificato di ispezione,certificato di sorveglianza, verbale di controllo, certificato di qualità, ecc. Tali controlli vanno opportunamente descritti già nella fase didiscussione contrattuale ed andrà specificato:

• qual’è l'ente che dovrà effettuare il controllo; • dove dovrà essere effettuato, cioè se al momento della partenza della merce o del suo arrivo nello stabilimento del

compratore; • quale documento dovrà essere rilasciato;• chi si accollerà i costi di tale verifica, che di norma è un'operazione piuttosto costosa.

A proposito del luogo in cui l'ispezione dovrà realizzarsi, è opportuno che il venditore eviti la richiesta che la merce siaispezionata a destino, e in ogni caso rifiuti categoricamente il fatto che sia il compratore a firmare il documento di ispezionedella merce, come segno di accettazione. Questo per tutelarsi dal rischio che il compratore, rifiutando o tardando la firma sulverbale d’accettazione/ispezione della merce, non consenti al venditore di presentare il documento richiesto: ciò, di fatto,renderebbe completamente inutilizzabile il credito aperto.

8.1 Le diverse forme di credito documentario.I crediti documentari possono assumere varie forme che comportano oneri e benefici diversi per le parti.

Anzitutto ogni credito deve chiaramente indicare se esso è revocabile o irrevocabile. In mancanza di taleindicazione esso sarà considerato irrevocabile.

Nel caso di credito revocabile l’impegno assunto dalla banca emittente può essere annullato omodificato in qualsiasi momento, senza la necessità del preventivo avviso o dell'assenso del beneficiario che,pertanto, non ha la certezza di ottenere la prestazione prevista. La revoca o la modifica può essere fatta:

a) su istruzioni dell'ordinante (a suo insindacabile giudizio);b) d'iniziativa della banca emittente, qualora si verifichino condizioni talmente sfavorevoli che ritiene

motivato ritirare il proprio impegno nei confronti del beneficiario per “giusta causa".La revoca o la modifica non hanno alcun effetto se la banca (emittente, confermante o designata) ha già

adempiuto al suo impegno a favore del beneficiario (pagamento, accettazione o negoziazione dell'effetto), afronte di documenti regolari e conformi, prima della ricezione dell'avviso di modifica o di annullamento. Alcontrario, nessuna prestazione è dovuta al beneficiario se l'annullamento o la modifica perviene alla bancadesignata prima della presentazione dei documenti, anche se la merce è già stata spedita.

Il credito è irrevocabile quando l’impegno assunto dalla banca emittente è inderogabile sino allascadenza del credito, per cui esso non può essere né modificato né annullato senza il preventivo consenso ditutte le parti interessate. Tale tipo di credito deve specificatamente menzionare:

a) la sua irrevocabilità;b) il termine di scadenza per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione, la

negoziazione.

142 Articolo 4 NUU.

74

Secondo l'impegno della banca avvisante il credito può configurarsi come: credito non confermato o semplicemente avvisato. Alla banca avvisante è richiesto di

notificare al beneficiario l'impegno della banca emittente, senza alcuna garanzia néresponsabilità da parte propria, anche se adotterà una ragionevole cura nel controllarel'apparente autenticità del credito che avvisa. Al pervenimento del credito, il beneficiario ricevela semplice comunicazione da parte della banca notificatrice che non assume alcun impegnonei suoi confronti.

Credito confermato. Tale impegno si aggiunge a quello della banca emittente e obbligairrevocabilmente la banca confermante ad effettuare al beneficiario quanto previsto dal credito,a condizione che siano presentati i documenti richiesti e siano rispettati i termini e lecondizioni del credito.

Nel credito confermato il ruolo di obbligato principale nei confronti del beneficiario è assunto dallabanca confermante. Essa s'identifica solitamente nella banca prescelta dal beneficiario per appoggiarvil'operazione. Pertanto, a presentazione di documenti regolari e conformi, il venditore riceverà la prestazionedalla propria banca o, comunque, da una banca del proprio Paese indipendentemente dallo status deldebitore, della banca emittente o del Paese dell'importatore.

In merito alla conferma occorre ancora precisare che la richiesta di confermare un credito non obbliga labanca intermediaria a farlo. Essa deciderà se impegnarsi o meno dopo attente valutazioni in merito:

alla solvibilità e affidabilità della banca emittente che deve essere una propria corrispondentecon la quale ha rapporti operativi;

al rischio Paese.

Le diverse forme di credito documentario

Secondo l'impegno della banca emittente Credito revocabile Credito irrevocabile

Secondo l'impegno assunto della bancaavvisante

Credito confermato Credito non confermato

Secondo la piazza di utilizzo Credito utilizzabile sulle casse della banca emittente Credito utilizzabile sulle casse della banca avvisante o confermante

Secondo la prestazione prevista

Credito di pagamento: a) a vista b) differito

Credito di accettazione Credito di negoziazione

8.2 Le fasi del credito documentario.La prima fase è quella dell’apertura del credito documentario: l’importatore (ordinante del credito

documentario) chiede alla sua banca di rilasciare una promessa di pagamento al suo fornitore. La banca daràseguito a questa richiesta solo se preventivamente il cliente è stato affidato. È nell’interesse dell’importatoreche le condizioni del credito documentario siano formulate con cura e con precisione, perché, comeabbiamo già visto, il credito documentario è indipendente dal contratto di compravendita.

Non appena il credito è stato aperto, la banca emittente provvede a notificarlo ad una suacorrispondente bancaria residente nello Stato o, meglio, nella città dove risiede il beneficiario (è raro chel’apertura di credito venga notificata direttamente al beneficiario). La banca corrispondente a questo puntonotifica l’apertura di credito al beneficiario (l’esportatore) aggiungendo eventualmente (se richiesto) lapropria conferma.

Entro i termini e la validità del credito documentario revocabile, l’ordinante (l’importatore) può richiedemodifiche sia alle condizioni del credito che, ad esempio, ai termini di spedizione delle merci o dipresentazione dei documenti. Gli impegni assunti non possono essere invece modificati se si tratta dicredito irrevocabile.

Il beneficiario (l’esportatore) invia le merci e presenta alla banca notificatrice tutti i documenti prescritti.Essa verificherà che i documenti presentati concordino esattamente con le condizioni previste nel creditodocumentario, siano emessi dagli enti certificatori autorizzati a farlo, non siano in contraddizione tra loro e

75

controlla che la data di scadenza e la data ultima di spedizione menzionate nel credito vengano strettamenterispettate: essa infatti non deve onorare documenti presentati tardivamente.

Qualora i documenti non siano conformi la banca deve richiedere con sollecitudine le necessariemodifiche o sostituzioni che devono essere presentate in tempo utile rispetto alla scadenza del creditostesso. In tali casi, poiché un rinvio lederebbe gli interessi sia dell’importatore che dell’esportatore, si applicauna delle seguenti soluzioni alternative:

la Banca avvisante (del Paese dell’esportatore) chiede l’autorizzazione alla banca emittente (delPaese dell’importatore) di onorare i documenti.

La Banca avvisante onora il suo impegno facendo “riserva” sui documenti difformi. Se ilcompratore o la Banca emittente non dovessero dichiararsi d’accordo nell’accettazione deidocumenti non conformi, l’esportatore sarà tenuto a rimborsare l’eventuale importo giàpagato, gli interessi maturati, le commissioni e le spese sostenute dalla sua banca.

La Banca avvisante rifiuta i documenti difformi e quindi non onora gli impegni sottoscritti inapplicazione di quanto stabilito dalle NUU.

L’ultima fase è quella del “pagamento dei documenti”. La Banca avvisante dopo aver esaminato etrovato conformi i documenti, onorerà il credito documentario da essa confermato. A seconda del tipo dicredito documentario, la banca corrispondente

• pagherà l’importo del credito,• accetterà una cambiale • rilascerà un impegno di pagamento differito.

Nel primo caso l’esportatore usufruisce immediatamente dei fondi liquidi. Nel secondo caso riceverà unacambiale accettata da una banca che potrà scontare o aspettarne la scadenza per l’incasso. Nel terzo edultimo caso, il beneficiario dovrà aspettare la scadenza o potrà chiedere degli anticipi sull’impegno dipagamento.

I documenti a questo punto saranno consegnati dalla Banca avvisante alla Banca emittente; questa dopoaverli verificati e trovati conformi alle condizioni del credito documentario provvederà a pagare la bancaavvisante e rivalendosi, contemporaneamente, sull’importatore.

76

Esempio di messaggio SWIFT:

OMAR 15:40:02 LOGICAL TERMINAL1MT 700 Issue of a Documentary Credit Page 00001Basic Header143 1 ARBAIT33AXXX - Banca Etruria - ArezzoApplication Header 700 HSBHKHHXXX - Hong Kong and Shangai Banking - Hong KongSequence of Total 27 01/01/12Form of Documentary Credit144 40 IRREVOCABLE

Doc. Credit Number 20 777-2000897Date of Issue 31 c 10/02/10Expiry145 31 d DATE 10/04/2010 PLACE OF HONG KONG

Applicant146 50DITTA LANZA NICOLA VIA MARCONI 2252100 AREZZO ITALY

Beneficiary147 59 J & B HAIR – BLOCK 785 INDUSTRIAL CENTRE HONG KONG – CHINAAmount148 32 CURRENCY USD AMOUNT 54.400,20Max Credit Amount 39 MAXIMUMAvailable with/by149 41 OURSELVES BY PAYMENTPartial shipment150 43 p NOT ALLOWEDTranshipment151 43 t ALLOWEDLoading in charge152 44 a HONG KONG PORTFor Transport to 44 b LA SPEZIA PORTLatest date of shipment 44 c 25/03/10

Description of goods153 45HAIR GOODS AS PER SALES CONFIRMATION ORDER N° 000420 DATED 22 FEB 2010, FOB HONG KONG

Document required 46

• SIGNED COMMERCIAL INVOICE, ORIGINAL AND 3 COPIES• SIGNED PACKING LIST, ORIGINAL AND 3 COPIES• CERTIFICATE OF ORIGIN GPS FORM CERTIFYNG CHINESE

SHOWING THE STAMP OF THE CHINA INSPECTION COMPANY LIMITED STATING: “THIS IS TO CERTIFY THAT THE GOODS STATED IN DURING THEIR STAY/TRASHIPMENT IN HONG KONG SIGNATURE DATE”.

• FULL SET CLEAN ON BOARD BILL OF LADING ISSUED BY SAIMA AVANDER H.K., MADE OUT TO THE ORDER AND BLANK ENDORSED NOTIFY APPLICANT FULL ADDRESS, MARKED FREIGHT COLLECT AND STATING THAT GOODS HAVE BEEN STUFFED IN 1X20 FEET CONTAINER AT FCL CONDITIONS.

• BENEFICIARY’S SIGNED DECLARATION STATING THAT THEY SENT FAX TO APPLICANT’S PHONE NO 0039.0575.54269 NOT LATER THAN SHIPMENT INDICATING ALL SHIPMENT DATA FOR INSURANCE PURPOSES.

143 È la banca italiana che ha concesso il credito documentario. Al campo successivo viene indicata la banca presentatrice cinese.144 É la tipologia irrevocabile di credito documentario145 Indica la data ultima (10 aprile 2010) di presentazione dei documenti ed il luogo in cui devono essere presentati (Hong Kong).146 È chi ha richiesto la concessione del credito documentario; nel nostro caso l'importatore è una ditta di Arezzo.147 Il beneficiario del credito documentario: è una ditta cinese di Hong Kong.148 Ammontare del credito: massimo 54.400,20 dollari americani 149 Il credito documentario sarà pagato dalla banca italiana (Basic Header) presso le sue casse alla presentazione dei documenti.150 Le spedizioni parziali della merce non sono ammesse.151 Sono ammessi i trasbordi: trasferimenti della merce tra un mezzo di trasporto ed un altro.152 La merce sarà presa in carico da un vettore (marittimo) entro il 25/03/2010 nel porto di Hong Kong e sarà trasportata fino al porto di La

Spezia.153 Nei campi 45 e 46 è descritta la qualità della merce e i documenti che l'esportatore dovrà presentare per ottenere il pagamento previsto.

77

Capitolo 9Capitolo 9

Gli Incoterms®

1. Scopo ed oggetto degli Incoterms®.I contraenti di un contratto di compravendita non sono sempre consapevoli delle diversità tra le pratiche

commerciali nei rispettivi Paesi. Questo può dar luogo a fraintendimenti e controversie con spreco di tempoe di denaro. Al fine di porre rimedio a questi problemi, la Camera di Commercio Internazionale hapubblicato, per la prima volta nel 1936, un insieme di regole internazionali per l'interpretazione dei terminicommerciali più usati. Queste regole erano note come Incoterms 1936. Modifiche ed aggiunte sono statein seguito apportate con cadenza decennale, così da mantenere queste regole in linea con le correntipratiche del commercio internazionale. Scopo degli Incoterms® è di fornire una serie di regoleinternazionali per l'interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci. In questo modo, leincertezze dovute a differenze d’interpretazione tra operatori di Paesi diversi possono essere evitate oquantomeno si possono ridurre in misura considerevole.

Appare opportuno sottolineare che l'oggetto degli Incoterms® è limitato alle questioni relative ai diritti ealle obbligazioni delle parti di un contratto di vendita con riguardo alla consegna della merce:. si riferisconoesclusivamente alla consegna di beni "materiali" e sono quindi esclusi tutti i beni “immateriali” (il softwareper computer ad esempio).

Gli Incoterms® trattano soltanto delle relazioni tra venditori e compratori in forza del contratto divendita e, per giunta, solo sotto alcuni specifici aspetti. Gli operatori dovranno considerare attentamente lecorrelazioni tra i vari contratti necessari per realizzare una vendita internazionale, la quale, oltre al contrattodi vendita, mette in gioco contratti di trasporto, di assicurazione e di servizi finanziari: gli Incoterms® siriferiscono ad uno soltanto di questi contratti, precisamente il contratto di vendita.

Nondimeno, l'accordo delle parti di utilizzarne uno in particolare comporta necessariamente implicazioniper gli altri contratti. Per menzionare alcuni esempi, un venditore che abbia prestato il suo consenso ad uncontratto CFR o CIF può eseguire tale contratto con un mezzo di trasporto marittimo, poiché ai sensi deidue anzidetti Incoterms® egli deve presentare al compratore154 una polizza di carico od altro documento ditrasporto marittimo, il che è semplicemente impossibile qualora siano usati altri mezzi di trasporto.

Gli Incoterms® affrontano solo alcune specifiche obbligazioni che fanno carico alle parti come adesempio:

l'obbligazione del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore o a rimetterla alvettore per il trasporto o di consegnarla a destino;

la distribuzione dei rischi tra le parti, quali lo sdoganamento, la presa in consegna della merce,l'obbligazione di dare prova che le rispettive obbligazioni sono state debitamente adempiute.

Mentre non affrontano un gran numero di problemi che possono presentarsi in contratti di questo tipo,come:

il trasferimento della proprietà e di altri diritti sulla merce, i casi di inadempimento del contratto e le conseguenze che ne discendono, gli esoneri da responsabilità in determinate circostanze.

Gli Incoterms® non mirano a sostituire tutte le clausole contrattuali necessarie per realizzare uncompleto contratto di vendita, come non trattano delle conseguenze dell'inadempimento del contratto nédelle cause di esonero da responsabilità. Tali questioni devono essere risolte tramite altre disposizioni nel

154 O alla sua banca in caso di rimessa documentaria o credito documentario.

78

contratto di vendita e nella legge applicabile.

Scopo primario degli Incoterms® è stato sempre quello di disciplinare la resa delle merci nei contrattiimplicanti il passaggio della frontiera: da ciò la denominazione di regole commerciali internazionali 155. Tuttavia,talvolta si fa riferimento agli Incoterms® anche in contratti di contenuto puramente nazionale.

In considerazione delle modifiche apportate negli anni, è importante assicurarsi che, quando le partiintendono incorporare queste regole nel contratto di vendita, venga sempre fatto riferimento all'edizione invigore degli Incoterm stessi. Può facilmente accadere che si trascuri tale esigenza quando, per esempio, si siafatto un riferimento ad una precedente edizione in formulati contrattuali standard o in moduli d'ordineutilizzati dagli operatori commerciali. Il non aver fatto riferimento all'edizione in corso può dar luogo acontroversie.

Gli operatori commerciali che desidereranno utilizzare l’ultima edizione degli Incoterm, dovrannoquindi indicare chiaramente che il loro contratto è regolato dagli Incoterms 2010®.

2. La struttura degli Incoterms®.L’edizione 2010, rispetto alla precedente versione 2000, apporta alcune novità: una nuova classificazione dei termini, la riduzione degli stessi da 13 a 11, la semplificazione di alcune rese, la raccomandazione ad utilizzare le regole anche nel commercio domestico.

La nuova classificazione separa nettamente le regole da utilizzare esclusivamente nei trasporti marittimi(FAS - FOB – CIF – CFR) da quelle che possono invece essere utilizzate con qualsiasi mezzo di trasporto(tutte le altre).

Se seguiamo il vecchio raggruppamento si inizia con l'unico Incoterm (la regola Ex Works = FrancoFabbrica), che fa parte della categoria E, in cui il venditore si limita a mettere la merce a disposizione delcompratore presso i propri locali, seguito dalle regole F del secondo gruppo (contraddistinti dalla lettera"F" iniziale della parola "Free" = Franco), in cui il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce a un vettoredesignato dal compratore (e cioè le regole FCA, FAS e FOB). Si continua con le regole C (da "Carriage" =Trasporto), in cui il venditore deve provvedere al contratto di trasporto ma senza assumere il rischio diperdita o danneggiamento della merce o costi aggiuntivi dovuti ad eventi successivi alla spedizione (CFR,CIF, CPT e CIP), e, infine, le regole D (da "Delivered” = Consegnato), in cui il venditore deve sostenere tuttii costi e rischi necessari per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto (DAT, DAP,DDP).

La classificazione è riprodotta nella seguente tavola:

155 Gli Incoterms® 2010 non vengono più chiamati “termini”, bensì “regole”.

79

Gruppo EPartenza

EXW Franco fabbrica (...luogo convenuto)

Gruppo F

Trasporto principale non pagato

FCA Franco vettore ( ... luogo convenuto)

FAS Franco lungo bordo ( ... porto di imbarco convenuto)

FOB Franco a bordo (...porto di imbarco convenuto)

Gruppo C

Trasporto principale pagato

CFR Costo e nolo ( ... porto di destinazione convenuto)

CIF Costo, assicurazione e nolo ( ... porto di destinazione convenuto)

CPT Trasporto pagato fino a ( ... luogo di destinazione convenuto)

CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (... luogo di destinazione convenuto)

Gruppo D

Arrivo

DAT Reso nel terminal di destinazione (...porto o luogo convenuto)

DAP Reso nel luogo di destinazione ( ... luogo di destinazione convenuto)

DDP Reso sdoganato ( ... luogo di destinazione convenuto)

EXW: Franco Fabbrica (...luogo convenuto)Con la clausola EXW (Ex Work), il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore

nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, deposito, ecc.) non sdoganata per l'esportazione e noncaricata sul mezzo di prelevamento.

Questo Incoterm comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore mentre il compratore devesopportare tutte le spese e i rischi per prelevare la merce da detti locali. Tuttavia, se le parti desiderano che ilvenditore provveda al caricamento della merce alla partenza e se ne assuma i rischi e le spese, esse devonochiarirlo inserendo un’esplicita, pattuizione, al riguardo nel contratto di vendita.

L'utilizzo di questa regola è consigliato solo nel commercio domestico poiché in quelli internazionali èopportuno usare la regola FCA (Free Carrier).

FCA: Franco Vettore (...luogo convenuto)Con la clausola FCA (Free Carrier), il venditore effettua la consegna, rimettendo la merce, sdoganata

all'esportazione, al vettore designato dal compratore, nel luogo convenuto. Bisogna prestare attenzione al fatto che illuogo scelto per la consegna è decisivo ai fini delle operazioni di caricamento e scaricamento della merce. Sela consegna è effettuata nei locali del venditore, questi è responsabile del caricamento a bordo del mezzo. Sela consegna è effettuata in altro luogo, il venditore dovrà trasportare la merce fino a detto luogo, ma non èresponsabile dello scaricamento.

Si tratta di un Incoterm che può essere utilizzato per qualsiasi modalità di trasporto, compreso iltrasporto multimodale. Qualora non sia possibile indicare un punto preciso nel momento in cui si stipula ilcontratto di compravendita, le parti dovranno fare riferimento al luogo in cui il vettore dovrà prendere incarico la merce. Ne consegue che ad esempio in caso di trasporto marittimo, i rischi di avaria o di perditadella merce sono trasferiti al compratore nel luogo di consegna e non al passaggio della merce dalla muratadella nave.

Per “Vettore” si intende qualsiasi persona che si impegna, per contratto, ad effettuare o a far effettuareun trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazionedi tali modi di trasporto.

Se il compratore designa, per ricevere la merce, una persona che non sia un vettore, si reputa che ilvenditore abbia adempiuto l'obbligazione di consegna quando la merce é stata rimessa a tale persona.

Il venditore deve provvedere all’usuale imballaggio della merce, sopportare le spese concernenti le

80

operazioni di controllo necessarie alla consegna della merce al vettore, informare il compratoredell’avvenuta consegna, fornire la fattura commerciale; a richiesta del compratore e a sue spese devefornire il certificato di origine e tutti gli altri documenti emessi nel suo Paese e di cui l’importatore possaaver bisogno per l’importazione.

FAS: Franco Lungo il Bordo (...porto d’imbarco convenuto)Nella clausola FAS (Free Along Side Ship), il venditore effettua la consegna col mettere la merce sottobordo della

nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o didanni alla merce a partire da quel momento.

Il compratore dovrà indicare la nave incaricata del trasporto e pagare oltre al nolo marittimo, sia le spesedi carico su detto mezzo, sia quelle di assicurazione. Il venditore dovrà segnalare al proprio cliente la messaa disposizione della merce sottobordo alla nave. I rischi vengono da questi trasferiti al compratore, nonappena il capitano della nave la prenderà in consegna. Il venditore dovrà inoltre assicurarsi che l’imballaggiosia conforme e adatto ad un viaggio marittimo che sottopone le merci a particolari sollecitazioni.

Il venditore nell'aderire questa clausola dovrà accertarsi della modalità di collocamento della merce lungoil bordo della nave; infatti se la nave per una qualunque ragione non possa attraccare alla banchina (fondaletroppo basso, affollamento portuale,…) del porto convenuto, il venditore dovrà accollarsi tutte le spese ed irischi per movimentare le merci sotto il bordo della nave con chiatte, galleggianti o rimorchiatori.

Lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie

navigabili interne.

FOB: Franco a Bordo (... porto di imbarco convenuto)È uno dei termini più noto ed utilizzato nella compravendita internazionale. Con la clausola FOB (Free

On Board), il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto.Egli deve perciò provvedere a collocare la merce a bordo della nave. Il compratore deve conseguentementesopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento. Se a questotermine si aggiunge la dicitura “Stowed” (stivato), il venditore deve anche provvedere a sue spese allostivaggio della merce nella nave.

È indispensabile che l’importatore provveda a stipulare e a pagare un contratto di trasporto marittimo. Egli dovrà, inoltre,comunicare in tempo utile sia il nome della nave che i tempi per caricare la merce a bordo. Per evitare problemi sia nellastipulazione che nel pagamento del nolo, non è infrequente la situazione in cui il venditore stipuli e paghi ilcontratto di trasporto. In questo caso il termine FOB assume la configurazione di FOB prepaid (prepagato).Il nolo anticipato dal venditore sarà rimborsato dal compratore su presentazione della fattura o dellaricevuta rilasciata dal vettore marittimo. Restano comunque a carico del compratore gli oneri ed i rischi ditale trasporto; egli dovrà quindi stipulare un contratto di assicurazione per coprirne gli eventuali danni.

Il venditore da parte sua, come abbiamo già visto nella clausola FAS, dovrà provvedere ad imballare lamerce in modo idoneo per affrontare un viaggio marittimo, e dovrà provvedere ad assicurare la mercecontro i rischi di danneggiamento o perdita fino al momento del carico a bordo della nave. Per evitare che idue contraenti stipulino due contratti di assicurazione, spesso la merce viene assicurata per tutto il tragitto(da magazzino del venditore a quello del compratore) con un’unica polizza.

Le spese e gli oneri di sdoganamento della merce all'esportazione sono a carico del venditore.Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie

navigabili interne, mentre, invece, non va usato per la merce containerizzata.

81

CIF: Costo Assicurazione e Nolo (... porto di destinazione convenuto)Con la clausola CIF (Cost Insurance and Freight), il venditore esegue la consegna della merce quando supera la

murata della nave nel porto d’imbarco.Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto; dal

momento della consegna a bordo della nave nel porto di partenza, i rischi di perdita o di danni alla merce (come pure le speseaddizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento) si trasferiscono, dal venditore al compratore. Il venditore deveinoltre stipulare e pagare un'assicurazione marittima a favore del compratore per i rischi di perdita o di danno alla mercedurante il trasporto.

Il compratore deve prestare attenzione al fatto che il venditore è tenuto a fornire soltanto una coperturaassicurativa minima. Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, dovràaccordarsi al riguardo con il venditore oppure provvedere egli stesso all'integrazione della coperturaassicurativa.

Il compratore sosterrà anche i costi per lo sbarco della merce nel porto di sbarco, i dazi doganali e qualsiasi altra spesa oincombenza amministrativa che graverà nel Paese di importazione. Lo sdoganamento della merce all'esportazione è, invece, acarico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vienavigabili interne, mentre, invece, non va usato per la merce containerizzata.

CFR: Costo e Nolo (... porto di destinazione convenuto)Si tratta di un termine che deriva dal precedente (CIF) e comprende nel prezzo di vendita della merce solo il nolo

in quanto il contratto di assicurazione dovrà essere stipulato dal compratore in base alle notizie di imbarco ricevute dalvenditore. Con la clausola CFR (Cost and Freight) il venditore esegue la consegna quando la merce supera la muratadella nave nel porto di imbarco convenuto.

Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto didestinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce (e lespese causate da fatti accaduti successivamente) si trasferiscono dal venditore al compratore. Anche le spesee gli oneri per lo sdoganamento della merce all'esportazione sono a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vienavigabili interne, mentre, invece, non va usato per la merce containerizzata.

CPT: Trasporto Pagato Fino A ( ... luogo di destinazione convenuto)Nella clausola CPT (Carriage Paid To), il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso

designato, sostenendo le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta cheil compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stataconsegnata al vettore. Sarà quindi sua cura (del compratore) stipulare un adeguato contratto di assicurazioneper coprire tutti i rischi dal momento della ricezione della merce da parte del primo vettore. Visto che lespese di trasporto sono a carico dell’esportatore, egli ha facoltà di scegliere il mezzo che riterrà piùadeguato, salvo che non sia precisato sul contratto di compravendita. Se per trasportare la merce fino alluogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stataconsegnata al primo vettore. Le spese e le incombenze doganali all’esportazione sono a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasportomultimodale.

CIP: Trasporto e Assicurazione Pagati Fino A (...luogo di destinazione convenuto)Con la clausola CIP (Carriage and Insurance Paid To), il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al

vettore da lui stesso designato e deve sopportare le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione

82

convenuto. Il venditore deve inoltre stipulare (pagando il premio) un contratto di assicurazione per rischi di perdita o dannoalla merce durante il trasporto.

Il compratore deve prestare attenzione al fatto che secondo questa regola, il venditore è tenuto a forniresoltanto una copertura assicurativa minima. Tuttavia, se il compratore desidera avere, una maggiorecopertura assicurativa, dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore, oppure provvedere egli stessoall'integrazione della copertura assicurativa. Ciò comporta che il compratore sostenga i rischi e ogni altraspesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata. Se per trasportare la mercefino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale, di più vettori, il venditore trasferisce i rischi quando lamerce è stata consegnata al primo vettore.

Anche in questo Incoterm®, che può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso iltrasporto multimodale, lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

DAT: Reso Terminal (... delivered at named terminal..)Nel nuovo termine DAT (Delivered at named terminal at port or place of destination) si intende per terminal

qualsiasi luogo coperto o scoperto come una banchina156, magazzino, area portuale di stoccaggio deicontenitori o terminal stradale ferroviario o aereo.

Con questa regola il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore scaricata dalmezzo di trasporto in arrivo nel terminal di destinazione convenuto. A carico del venditore stesso sono tutte le spese ditrasporto fino al terminal (compresi i costi per l'attraversamento di eventuali nazioni terze), nonché le spese per l'ottenimento dilicenze e documentazioni per l'esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione.

DAP: Reso Non Sdoganato (...consegnato a destino)Con la clausola DAP (Delivered At Place), il venditore porta a termine la consegna mettendo la merce a

disposizione del compratore non sdoganata all'importazione e non scaricata dal mezzo con cui è stata trasportata, nel luogo didestinazione convenuto; a carico del venditore stesso sono tutte le spese di trasporto fino al punto concordato (compresi i costi perl'attraversamento di eventuali nazioni terze), nonché le spese per l'ottenimento di licenze e documentazioni per l'esportazionedalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione.

Il termine DAP è stato introdotto in sostituzione dei termini DAF - DES e DDU dell'edizioneprecedente degli Incoterm.

Il punto di consegna è dunque a bordo del mezzo che ha trasportato la merce al luogo di destinazioneconvenuto, con merce messa a disposizione del compratore pronta per lo scarico.

DDP: Reso Sdoganato (...luogo di destinazione convenutoCon la clausola DDP (Delivered Duty Paid), il venditore effettua la consegna mettendola a disposizione del

compratore, sdoganata all’importazione e non scaricata dal mezzo da cui è stata trasportata, nel luogo di destinazioneconvenuto. Il venditore deve sopportare le spese i rischi del trasporto della merce in detto luogo, comprese, tutte le “incombenzedoganali” da sostenere per l'importazione nel Paese di destinazione. L’espressione “incombenze doganali” include lespese ed i rischi per l'espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse e altri oneri.

Mentre con l’Incoterm® EXW il venditore assume il livello minimo di obbligazioni, con il DDP egli leassume al livello massimo.

Questo Incoterm® può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto.

156 In questo caso la regola è identica al DEQ della versione 2000, ora soppresso

83

3. La formazione del prezzo in relazione alle varie clausole diconsegna.

L'utilizzo di un termine piuttosto che un altro comporta un diverso prezzo della merce. La tabellasottostante chiarisce questo concetto:

Schema dei costi Costi che sono a carico del venditore in base alle varie rese

Caricomerce

Doganaexport

Trasporto alporto

Scaricoal

porto

Caricosullanave

Trasporto

marittimo

Scaricoda nave

Caricoal

porto

Trasporto dalporto

Assicurazione

Doganaimport

Tasseimportazione

EXW NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

FCA SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO

FAS SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO

FOB SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO

CFR SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO

CIF SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI NO NO

CPT SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO

CIP SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI NO NO

DAT SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO

DAP SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO

DDP SI SI SI SI S SI SI SI SI SI SI SI

Vediamo in pratica con un esempio:La ditta Frescobaldo di Prato formula un'offerta differenziata in base ai termini di resa per la cessione di una

partita di merce il cui prezzo è di € 500 la tonnellata. Dagli elementi in possesso per effettuare questa valutazioneabbiamo estrapolato i seguenti:

• trasporto dal proprio stabilimento al porto di Livorno € 10 la tonnellata• spese di carico a bordo della nave € 5 la tonnellata;

• nolo marittimo dal porto di Livorno a quello di Instanbul € 35 la tonnellata• assicurazione contro i rischi del viaggio €12 la tonnellata.

Determiniamo la diversa configurazione di prezzo corrispondente ai termini FAS – FOB – CFR – CIF.Clausola FAS:

• prezzo base: 500• trasporto fino al porto di Livorno 10

prezzo complessivo: 510 a tonnellata

Clausola FOB• prezzo base: 500

• trasporto fino al porto di Livorno 10• spese di carico a bordo della nave 5

prezzo complessivo: 515 a tonnellata

Clausola CFR• prezzo base: 500

84

• trasporto fino al porto di Livorno 10

• spese di carico a bordo della nave 5• nolo fino a Istanbul 35

prezzo complessivo: 550 a tonnellata

Clausola CIF

• prezzo base: 500• trasporto fino al porto di Livorno 10

• spese di carico a bordo della nave 5• nolo fino a Istanbul 35

• spese di assicurazione 12prezzo complessivo: 562 a tonnellata

85

Capitolo 10Capitolo 10

I cambi esteri

Tra le cose da definire in un contratto di compravendita internazionale, riveste una certa importanza lascelta della moneta di regolamento. Essa può essere la propria, quella dell’altro contraente o anche una terzamoneta. Di conseguenza l’azienda che ha rapporti economici con altri Paesi non può fare a meno diapprofondire le problematiche che riguardano i cambi esteri. Ma anche laddove si operi esclusivamente sulmercato domestico, non si può non tenere d’occhio questa componente visto che essa incide sui prezzi siadelle materie prime che dei prodotti finiti. In questo caso gli effetti sono indiretti e hanno una certainfluenza sull’intera economia come ad esempio gli effetti sui prodotti energetici (benzina – gasolio -elettricità), sui prezzi dei metalli preziosi o su quelli dei componenti elettronici.

L’avvento dell’euro a partire dal 1° gennaio 1999 ha sostituito ben dodici divise in157, ha sensibilmentediminuito sia il rischio di cambio che i costi delle transazioni tra i Paesi della zona euro ed ha reso piùtrasparenti i prezzi provocando un incremento della concorrenza nel mercato unico.

Malgrado questi benefici portati dall’euro, molti operatori si confrontano quotidianamente con problemilegati al cambio e riuscire a controllarne gli effetti può comportare grossi benefici economici. Infattil’operatore nazionale che deve pagare in dollari una partita di merce con scadenza a due mesi è soggetto alrischio dell’oscillazione del cambio e potrà essere costretto a pagare la merce ad un prezzo più alto (o piùbasso) in funzione del deprezzamento (o dell’apprezzamento) della sua moneta rispetto al dollaro. Anchel’esportatore italiano ha la stessa incertezza: quanti euro riscuoterò fra due mesi?

ESEMPIO: se al momento della stipulazione del contratto una divisa di 30.000 dollari aveva un controvalore di € 24.000(al cambio EUR/USD 1,25)158 ed oggi al cambio attuale la stessa divisa vale € 25.000 (al cambio EUR/USD 1,20), ilnostro operatore avrebbe:

un costo aggiuntivo di € 1.000 se si fosse trattato di un importatoreun ricavo straordinario di € 1.000 se si fosse trattato di un esportatore.

Ma anche quando gli operatori utilizzano per il pagamento la propria valuta nazionale, devono avere benchiaro quale sarebbe stato il differenziale che si sarebbe ottenuto se avessero trattato in un’altra moneta.

Esempio: Al momento della stipulazione del contratto, con un operatore britannico, il controvalore di una partita dimerce è di € 20.000 che al cambio attuale (EUR/GBP 0,64) corrisponde a sterline 12.800159:

* l’importatore italiano avrebbe convenienza ad utilizzare le sterline come mezzo di pagamento se pensa che al momento del pagamento, l’euro si sarà apprezzato; infatti al cambio EUR/GBP 0,63 l’importatore pagherà soltanto € 12.600.

* l’esportatore italiano avrebbe convenienza ad utilizzare le sterline se, al contrario dell’importatore, crede che si apprezzerà la sterlina rispetto all’euro; infatti con un cambio EUR/GBP a 0,66 l’esportatore incasserà € 13.200.

Le oscillazioni del corso del cambio possono, quindi, modificare anche in modo sostanziale laconvenienza di un contratto. Vedremo come il mondo economico e finanziario ha cercato di fronteggiarequesti rischi e quali soluzioni sono alla portata degli operatori.

157 Tutte quelle dei Paesi che hanno aderito all’Unione Monetaria Europea: Italia, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Irlanda,Olanda, Austria, Portogallo, Finlandia, e successivamente la Grecia. Oltre a queste ha sostituito anche l'ECU che era una moneta di contousata a livello europeo.

158 Come vedremo in seguito basta risolvere la seguente proporzione: euro : dollari = euro : dollari

1 : 1,25 = x : 30.000Risolvendo l’equazione troviamo che x = € 24.000

159 In questo caso, per trovare l’importo in sterline bisogna procedere con questa proporzione:euro : sterline = euro : sterline

1 : 0,64 = 20.000 : X

12.800 GBP 64,0*000.20 x

86

1. Nozione di cambio.Il cambio può essere definito come il prezzo di una moneta espresso in termini di un’altra moneta. Questo

rapporto è variabile160 rispetto al tempo e puòessere indicato come corso del cambio. L’insiemedi tutte le trattazioni avente per oggetto valuteestere è rappresentato dal mercato dei cambi.Questo mercato valica i confini nazionali ed èattivo 24 ore al giorno161. Infatti, per effetto deifusi orari, in qualsiasi ora del giorno è apertoun mercato valutario. Ogni operatore puòquindi seguire ininterrottamente il corso di unacerta moneta e scegliere su quale piazza operarenel momento più favorevole.

La figura a fianco162 visualizza questoconcetto: spostandosi sulle ore segnatedall’orologio, possiamo scoprire quale, tra leprincipali borse mondiali sta quotando ildollaro americano. Ciò deriva dallacombinazione del fuso orario e dell’orario diapertura dei vari mercati: quando i mercatieuropei chiudono apre la borsa di Los Angeles

e quando questa si appresta alla chiusura aprono quelle asiatiche. Oltre ai mercati ufficiali, le valute estere, sono trattate nei cosiddetti mercati ”over the counter”: si tratta

di negoziazioni fatte direttamente dagli operatori bancari e finanziari che utilizzano reti di comunicazioneriservate come la SWIFT. La somma di tutte queste negoziazioni bilaterali superano e di molto gli scambiche vengono effettuati nelle Borse ufficiali. Per avere la percezione dei cambiamenti sulla quotazione delledivise basta collegarsi a qualche sito di informazione economica liberamente consultabile163. Oltre a questerilevazioni, alcuni organismi fissano quotidianamente (ad una certa ora del giorno) una rilevazione che vieneutilizzata per motivi giuridici o fiscali. Ad esempio la BCE (Banca Centrale Europea)164 effettua larilevazione sui cambi alle ore 14:15 di ogni giorno lavorativo.

In tutti i Paesi industrializzati esiste un mercato ufficiale dove viene quotata la propria valuta nazionale ele principali valute mondiali. Per semplicità gli operatori le indicano con una sigla.

Nella tabella sono mostrate le sigle delle principali valute (dette anche valute convertibili) che vengonoquotidianamente trattate in tutti i mercati mondiali. Come si può notare, il codice internazionale di trelettere deriva dal nome del Paese (le prime due) e dall’iniziale della moneta locale:

160 Più esattamente possiamo distinguere un regime di cambi fissi (in cui viene stabilita una parità fissa tra le varie valute) ed un regime di cambifluttuanti in cui il prezzo si determina liberamente sui mercati valutari per effetto della legge della domanda e dell’offerta. La quasi totalitàdei cambi esteri viene negoziata in un regime di cambi fluttuanti.

161 Salvo i giorni in cui i mercati sono chiusi per festività locali.162 Tratto da Boni – Ghigini – Robecchi: “Percorsi modulari in Economia Aziendale” – Elemond, 2003163 Vedi ad esempio sul sito http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/valute/contro-euro/contro-euro.php; o ancora sul sito

http://money.cnn.com/markets/currencies/ su cui si possono trovare le quotazioni dei principali mercati.164 Per saperne di più sulle funzioni, sulle decisioni, sulle raccomandazioni e sulle pubblicazioni della Banca Centrale Europea si può visitare il

sito ufficiale http://www.ecb.int.

87

Paese Moneta CodiceAustralia Dollaro australiano AUDCanada Dollaro Canadese CADGiappone Yen giapponese JPYNorvegia Corona norvegese NOKRegno Unito Lira sterlina GBPStati Uniti d’America Dollaro statunitense USDSvezia Corona svedese SEKSvizzera Franco svizzero CHFUEM Euro EURDanimarca Corona Danese DKKNuova Zelanda Dollaro Neozelandese NZDRepubblica Ceca Corona ceca CZK

Il corso del cambio è formato da un rapporto: al numeratore troviamo la valuta quotata ed aldenominatore la valuta controvalore165. Esistono alcune valute il cui valore è molto piccolo rispetto ad altre; inquesto caso la base del cambio cioè il termine fisso che viene implicitamente indicato nella quotazione, nonsempre si riferisce ad una unità di moneta. In questi Paesi si usa (non è il caso dei Paesi dell’UEM)esprimere la quotazione delle monete straniere come base 10, 100 o 1000 unità. Ad esempio, in moltepiazze la quotazione dello yen giapponese è fatta riferendosi a 100 yen, mentre la valuta svedese e norvegeseè fatta riferendosi a 10 corone. L’euro in tutti i mercati del mondo è sempre la valuta quotata. Quindi ad esempio le quotazioni:

EUR/USD 1,2371EUR/CHF 1,5262EUR/JPY 135,1

indicano rispettivamente che necessitano:1,2371 dollari americani per 1 euro;1,5262 franchi svizzeri per 1 euro;135,1 yen giapponesi per 1 euro.

Se vogliamo ottenere il cambio reciproco, ovvero quanti euro per 1 franco svizzero basta invertire ilrapporto:

65522,0 5262,1

1

EUR

CHF il cui significato è che ci vogliono € 0,65522 per 1 franco svizzero.

Lo stesso si può fare con le altre valute. Otterremo quindi che il cambio reciproco è di:

EUR 0,80834 per 1 USD EUR 0,74019 per 100 JPY.

Come si può notare dagli esempi numerici vengono usati diversi decimali; il motivo risiede nel fatto che iprincipali operatori economici operano regolarmente con multipli di un milione di USD e quindi devonousare un certo numero di decimali (cinque per le principali valute) per minimizzare gli scarti.

2. Il mercato dei cambi.Il mercato dei cambi ha dimensione planetarie e gli operatori che muovono questi capitali hanno le più

varie esigenze. In passato gli agenti principali erano gli operatori commerciali, che avevano necessità diacquistare valuta estera per poter pagare le importazioni o viceversa avevano bisogno di liquidare la valutaestera ricevuta per le merci vendute. Oggigiorno, invece, la liberalizzazione valutaria166 che ha interessato iPaesi industrializzati permette a tutti gli operatori economici di speculare su questo mercato. Il loro scopo è

165 Questa modalità di quotazione è quella utilizzata per l’euro contro tutte le altre monete. Vedremo nei paragrafi successivi che esiste un’altratecnica di quotazione in cui si invertono i due termini del rapporto.

166 La possibilità cioè di possedere e negoziare valuta estera.

88

quello acquistare e vendere valute estere lucrando sul differenziale dei prezzi. Le previsioni e le incertezze diquesti operatori, che muovono complessivamente cifre considerevoli, determinano in modo sostanziale ilcorso di una certa moneta. I principali fattori che influenzano il corso del cambio sono:

la stabilità economica e politica; il mutamento nei prezzi delle materie prime tra cui rivestono un ruolo di primaria importanza l’oro

ed il petrolio; il saldo della bilancia dei pagamenti ed i dati macroeconomici del singolo Paese167; le pubblicazioni e le decisioni di organizzazioni internazionali ufficiali quali l’FMI, la BCE, l’ONU o

anche le divulgazioni dell’ISTAT (per il nostro Paese) o dell’EUROSTAT (l’equivalente europeo); il grado di maggiore o minore fiducia che quel Paese ispira in quel momento; lo stato di crisi dovuto a guerre, atti terroristici e conflitti in alcune parti del mondo.

Gli operatori commerciali si trovano quindi a dover operare in un mercato molto volatile 168 del quale hannouna percezione limitata all’operazione che stanno cercando di concludere con la controparte estera.

3. I vari modi di quotazione del cambio.La nascita dell’euro ha notevolmente influito sull’attività dei vari “addetti ai lavori”. Infatti fino al 31

dicembre 1998 tutte le valute “in” erano quotate in maniera diretta; ad esempio per la lira italiana venivaindicato il quantitativo di moneta nazionale necessario per un dollaro. Quindi la quotazione ITL/USD1282,30 significava che ci volevano 1282,30 lire per un dollaro americano. Lo stesso avveniva per le altrevalute dell’UEM. Questa modalità di quotazione è chiamata anche “incerto per certo”: una quantità variabiledi moneta nazionale contro una quantità fissa di moneta straniera . È utilizzata ad esempio per il dollaro USA chesui mercati americani quota in modo diretto sia l’euro, che la sterlina inglese ed il dollaro australiano169.

Le tappe dell’EUROFebbraio - Marzo 1998: Eurostat pubblica per tutti i Paesi aspiranti all'UEM i dati provvisori su PIL, deficit dello stato esituazione dei debiti. La Commissione europea pubblica il rapporto sulla convergenza. Maggio – giugno 1998 Vertice speciale del Parlamento europeo: decisione relativa ai Paesi partecipanti all'UEM.Comunicazione di corsi di cambio bilaterali. Nomina di Wim Duisenberg a primo presidente della Banca Centrale Europea (BCE).Costituzione della BCE (sostituisce l'IME). Inizio della produzione di banconote e monete in euro. Giugno - dicembre 1998: Realizzazione della politica monetaria comune (obiettivi, strumenti, riserve monetarie, ecc).Approvazione degli atti normativi secondari necessari (Bruxelles + legislazioni nazionali).31/12/1998 Fissati i rapporti di cambio (fissi) tra le singole monete nazionali e un euro. Questi sono alcuni dei rapporti dicambio fissati:

1936,27 lire italiane1,95583 marchi tedeschi6,55957 franchi francesi166,386 pesetas spagnole0,787564 sterline irlandesi2,20371 fiorini olandesi

01.01.1999 Inizio dell'UEM. Definizione irrevocabile dei corsi di cambio. L'euro esiste per il momento sotto forma di denarocontabile, mentre le valute nazionali diventano sottounità dell'euro. La BCE (Banca centrale europea) inizia la sua attività.Viene attivato il sistema di pagamenti "TARGET". Nei rapporti reciproci il sistema finanziario passa all'euro. I governi emettono iprestiti soltanto in euro. Le obbligazioni dello Stato esistenti vengono per lo più convertite in euro. 28.09.2000 La Danimarca respinge l’adesione all’ UEM. 01.01.2001 La Grecia è il 12° Paese ad entrare a far parte dell'Unione economica e monetaria. Dal 17.12.2001 Nella maggior parte dei Paesi dell'UEM, la popolazione può acquistare gli starter kit (pacchetti di monete ineuro di vario taglio). 31.12.2001 A partire dalla mezzanotte, tutte le monete nazionali dei Paesi dell'euro cessano di fungere da strumento dipagamento ufficiale come moneta scritturale. 1.1.2002 - 28.2.2002 L'euro entra in circolazione come denaro contante accanto alle valute nazionali. Il denaro contante puòessere cambiato presso le banche e i dettaglianti. Le valute nazionali perdono validità come mezzo di pagamento ufficialeanche nella forma di denaro contante. Dall' 1.3.2002 al 31.12.2002 Le vecchie monete nazionali possono essere ancora cambiate presso le banche commerciali dialcuni Paesi aderenti all'euro. In seguito sarà possibile farlo solo presso le relative banche centrali.14.09.2003 La Svezia respinge l’adesione all’UEM.

167 Tra i fattori principali ricordiamo i tassi di interesse, il tasso di inflazione, il PIL, l’espansione monetaria, lo stato di crisi o di espansionedell’economia del Paese o dell’area interessata.

168 Un mercato in cui le fluttuazioni sono rapide, imprevedibili e di notevole ampiezza.169 Quindi la quotazione sulla piazza di New York USD/GBP 1,7674 significa che ci vogliono 1,7674 dollari americani per una sterlina

britannica.

89

L’altra modalità di quotazione è quella indiretta ossia “certo per incerto”. In questo caso il cambioindica la quantità fissa di una moneta domestica contro una quantità variabile (incerta) di monetacontrovalore. L’euro è quotato in questo modo su tutti i mercati del mondo. Se la quotazione sale, significache la nostra moneta si è apprezzata rispetto all’altra: ci vogliono più dollari, ad esempio, per acquistare uneuro. Allo scendere, invece, della quotazione consegue che la nostra moneta perde valore (si deprezza)rispetto all’altra.

Esempio:Un operatore europeo deve pagare ad una controparte estera USD 20.000. Il cambio è fissato a EUR/USD1,19754.

Il controvalore in euro si ottiene così:

euro : dollari = euro : dollari1 : 1,19754 = x : 20.000

90351,700.16€ 19754,1

000.20

EUR

USD che si arrotonda € 16.700,90.

Se invece il cambio fosse stato 1,20000 l’importo sarebbe stato € 16.666,67: apprezzandosi la nostra monetal’operatore dovrà sborsare un importo inferiore. Ovviamente nell’ipotesi riguardante un esportatore,l’apprezzamento della nostra moneta avrebbe comportato una corrispondente perdita.

Un altro operatore deve vendere una divisa di sterline 35.600 al cambio EUR/GBP 0,66780. Il calcolo è

simile al precedente: 37406,53309€ 66780,0

35600

EUR

GBP arrotondato a € 53.309,37.

La soluzione si poteva ottenere anche con una proporzione:euro sterline euro Sterline

1 : 0,66780 = x : 35.600

Da cui 37406,5330966780,0

1 * 35600x

Se invece il cambio fosse stato rispettivamente 0,66 oppure 0,67 avremmo ottenuto questi risultati:

al cambio di 0,66000 il controvalore è di € 53.939,39 (avrebbe avuto un ulteriore profitto di €630,02)

al cambio di 0,67000 il controvalore è di € 53.134,33 (ci avrebbe rimesso € 175,04)

4. Aspetti tecnici del mercato dei cambi.Oltre che dalla continua variabilità, il mercato dei cambi è caratterizzato dalla cosiddetta tecnica della

“doppia quotazione”: sistema mediante il quale chi quota una data valuta esprime sia il prezzo a cui vuoleacquistare, sia il prezzo a cui vuole vendere una certa valuta estera. Più propriamente indica:

il prezzo denaro (bid rate in inglese) che rappresenta quanto è disposto a pagare per acquistarequella valuta;

il prezzo lettera (ask rate in inglese) che rappresenta quanto è disposto a riscuotere per venderequella valuta.

Il corso EUR/USD 1,2640/1,2855 indica che chi sta facendo la quotazione è disposto:

ad acquistare 1 euro pagando 1,2640 dollari americani a vendere 1 euro riscuotendo 1,2855 dollari americani.

90

Esempio:1. Un operatore ha 100 dollari americani e vuole cambiarli in euro. In base alla quotazione precedente,

riscuoterà 79074,772855,1

100€ che si arrotonda a € 77,79.

2. L’operatore che vuole invece acquistare 100 dollari americani, li pagherà:

11392,792640,1

100€ che si arrotonda a € 79,11.

3. Un altro operatore che, invece, vuole cambiare 100 euro in dollari americani, otterrà: USD (100 * 1,2640) = 126,40170.

In questi tre esempi abbiamo supposto che il cambiavalute non addebiti alcuna commissione. Qualora sidebba tener conto delle commissioni, in caso di vendita o di acquisto della divisa il controvalore sideterminerà:

costo della valuta in € + Ricavo dalla vendita della valuta in € -Commissione = Commissione =Importo complessivo da pagare Importo complessivo riscosso

Ne consegue che se la commissione fosse pari ad un euro, nel primo esempio l’importo che verràriscosso per cambiare 100 USD sarà pari a (77,79 – 1) = € 76,79; nel secondo esempio, l’importo da pagareper acquistare 100 USD si otterrà facendo (79,11 + 1) = € 80,11

Lo scarto tra la quotazione denaro e la quotazione lettera (in inglese spread) rappresenta il guadagnodell’operatore e sarà tanto più alto quanto più il mercato è instabile in modo da coprire la volatilità di quellamoneta. Gli scambi tra operatori di un certo rilievo, avvengono generalmente in tempi ristrettissimi (inpochi secondi viene conclusa o rifiutata la negoziazione) utilizzando canali riservati come la SWIFT. Icambi offerti al pubblico dagli operatori finanziari derivano, invece, dai prezzi praticati sui mercati mondialiaumentato di un certo margine che serve a coprire sia la volatilità, sia il profitto che l’operatore vuoleottenere171.

Esempio:Il franco svizzero viene scambiato sui mercati al cambio EUR/CHF 1,52590/1,52660; considerato che ilmercato è abbastanza stabile e che l’operatore vuole ottenere un adeguato margine di copertura dei costi edun certo profitto, fissa uno spread pari a 8 centesimi. Ne consegue che fisserà il cambio a EUR/CHF1,44590/1,60660172.

La ditta che vuole acquistare 10.000 franchi svizzeri pagherà 1076,916.644590,1

10000EUR che si arrotonda

a € 6.916,11.

La ditta che vuole vendere 10.000 franchi svizzeri otterrà 3247,224.660660,1

10000EUR che si arrotonda a

€ 6.224,32.

Se l’operatore riuscisse ad incrociare le due operazioni otterrebbe un margine operativo pari a € 691,79(6916,11 – 6.224,32). Se invece non riuscisse ad incrociare le due operazioni e negoziasse in giornata sui mercati internazionali lavaluta negoziata l’importo che ricaverebbe risente della volatilità dei cambi. In una giornata particolarmente

170 Questo valore è puramente teorico, in quanto, in tutti i Paesi in cui il dollaro non è moneta legale il cambista consegnerà esclusivamentedollari in banconote. In questo caso verranno consegnate banconote (multiple di $ 5) per un massimo di USD 125 e restituiti €

11,12640,1

)12540,126(

EUR

171 Nel valutare lo spread, l’operatore finanziario deve valutare il rischio conseguente al fatto che gli importi che tratta con la maggior parte deisuoi clienti sono “non bancabili”. Infatti le operazioni che vengono compiute sui mercati finanziari mondiali sono multiple di un milione diUSD. L’operatore potrà quindi riacquistare o rivendere la valuta negoziata e ricoprirsi dal rischio di oscillazione del cambio, solo quandoraggiungerà l’importo minimo di 1 milione di USD. Nei nostri esempi tralasceremo questo impedimento e supporremo che ilrifinanziamento possa avvenire anche per importi non bancabili.

172 Diminuirà di otto centesimi il cambio denaro ed aumenterà di otto centesimi il cambio lettera.

91

favorevole, ad esempio, in cui riuscisse a concludere l’affare con un cambio pari a EUR/CHF1,52500/1,52690, otterrebbe questo margine operativo:

38,557.652500,1

10000EUR prezzo che dovrebbe pagare per procurarsi i CHF 10.000: margine ottenuto €

358,73.

22,549.652690,1

10000EUR ricavo ottenuto dalla vendita dei CHF 10.000: margine ottenuto € 324,90.

Riassumendo in una tabella avremo questa situazione:

Azienda Operatore finanziarioMargineoperativo

Prezzo pagato dall’aziendaper acquistare CHF 10.000 € 6916,11

Prezzo pagato dall’operatorefinanziario per procurarsi i CHF10.000

€ 6557,38 € 358,73

Prezzo riscosso dall’aziendaper vendere CHF 10.000

€ 6224,32 Ricavo dalla vendita di CHF 10.000 € 6549,22 € 324,90

Il margine sulla prima operazione di € 358,73 (6916,11 - 6557,38), sommato al margine della secondaoperazione di € 324,90 (6549,22 – 6224,32), dà un margine operativo complessivo di € 683,63.

92

Capitolo 11Capitolo 11

I vari tipi di operazioni in valuta estera ed il corso del cambio

1. Introduzione.In linea di principio, dopo la riforma valutaria del 1988173, nel nostro Paese vige la regola secondo cui nelcommercio con l’estero “tutto è permesso tranne ciò che è espressamente vietato” 174. Ciò consente a tuttigli operatori di:

aprire conti correnti su banche estere, acquistare valori mobiliari e valute estere senza alcun limite di importo, detenere valuta estera, aprire conti correnti presso banche italiane in valuta straniera, regolare i debiti in valuta estera, investire quindi liberamente i propri capitali in attività sia commerciali che finanziarie all’estero.

In tale contesto le Banche svolgono una funzione di intermediazione molto importante tra gli operatorieconomici. Ogni mattina gli operatori delle sale cambi degli Istituti di credito iniziano la loro attivitàrilevando le quotazioni sulle varie piazze americane ed asiatiche e con l’ausilio di informazioni reperibili suimonitors della Reuters, di Bloomberg175 o di altri operatori. Successivamente comunicano a tutte le filiali, alleagenzie ed agli uffici interessati, il listino dei cambi valido per quella giornata. Qualora però si verifichinooscillazioni di un certo rilievo sui mercati mondiali, il listino verrà immediatamente aggiornato.

Una parte molto importante in questo mercato è la negoziazione delle cosiddette “eurodivise”. Si trattadi tutte quelle divise estere negoziate nell’Euromercato.

2. L’Euromercato.Viene definito “Euromercato” il mercato internazionale dove vengono scambiati capitali liquidi espressi

in una valuta estera a condizione che:

vengano regolati al di fuori della nazione in cui quella divisa, oggetto della negoziazione, ha corsolegale: ad esempio una divisa in franchi svizzeri negoziata in Italia o in Francia;

una delle due controparti ha sede in una nazione diversa da quella nella quale la divisa ha corsolegale: ad esempio le sterline inglesi depositate sulla piazza di Londra da una banca italiana.

In questo mercato è possibile distinguere tra un mercato che muove capitali a breve scadenza da ungiorno a 12 mesi (money market) ed un mercato del credito in cui le banche internazionali raccolgono edimpiegano fondi a scadenze più lunghe (fino a dieci anni e più).

Nel money market ruolo prioritario è quello svolto dalle banche di grandi dimensioni che vengonodenominate “market maker” che sono in grado di fornire costantemente una quotazione denaro/lettera delledivise convertibili. Come il mercato dei cambi, anche il mercato dei depositi è un mercato over the counter incui cioè le negoziazioni avvengono direttamente tra gli operatori.

173 La cosiddetta liberalizzazione valutaria è entrata a far parte della legislazione del nostro Paese grazie al Testo unico delle norme in materia valutaria(DPR 148 del 31/3/1988) ed alle successive integrazioni e modifiche di cui al D.M. 27/4/1990.

174 Secondo la precedente normativa la regola era all’opposto “tutto vietato, salvo ciò che veniva esplicitamente permesso”.175 Sono due tra i principali fornitori di informazioni commerciali e finanziarie che trasmettono sia attraverso Internet che via cavo e a cui tutti

gli operatori fanno riferimento per essere aggiornati su quello che accade nei mercati di loro interesse. Per avere un’idea, parziale, dellenotizie che gli operatori possono trovare ci si può collegare ai due siti istituzionali: http://www.bloomberg.it/ e http://www.reuters.it/.

93

I tassi di interesse con cui avvengono queste contrattazioni sui mercati mondiali sono pubblicati daimedia specializzati176.

3. Le operazioni riguardanti i cambi.In via principale le operazioni riguardanti i cambi esteri possono essere distinte in:

operazioni in contanti (spot): tutte quelle transazioni che trovano il loro regolamento entro le 48ore dalla stipulazione del contratto177;

operazioni a termine (forward): tutte quelle transazioni che trovano regolamento oltre i due giornilavorativi e con un orizzonte temporale massimo di dodici mesi.

La conversione tra mezzi di pagamento nazionali ed esteri può dar luogo ad operazione di:

cambio manuale; operazioni di cambio traiettizio.

Le operazioni di cambio manuale si riferiscono allo scambio di banconote che sono utilizzate da tutticoloro che si recano all’estero per affari, turismo, lavoro, studio. Tali operazioni sono in genere di importopiuttosto modesto ed hanno un’importanza trascurabile per gli operatori commerciali.

Le operazioni di cambio traiettizio hanno invece per oggetto la negoziazione di divise estere: crediti otitoli di credito (come le cambiali, gli assegni o le lettere di credito) esigibili in moneta straniera.

A seconda della scadenza delle divise abbiamo:

divise prontamente disponibili: tutte quelle che sono godibili entro i due giorni lavorativisuccessivi alla data dell’operazione178;

divise disponibili a vista: tutte quelle disponibili dopo alcuni giorni che l’intermediario giudicanecessari per ottenere l’accredito sui mercati internazionali; questi giorni sono detti giorni viaggio179;

divise disponibili a scadenza: tutte quelle che esigibili ad una scadenza piuttosto lontana, e chedanno tempo all’operatore finanziario di ottenere l’accredito dal debitore.

4. I vari tipi di cambio.In funzione del tipo di operazione richiesta, l’operatore finanziario userà un diverso tipo di cambio. Il

corso del cambio base e da cui derivano tutti gli altri è il cosiddetto cambio cable riferibile alle operazioniriguardanti le divise prontamente disponibili. Questo è il corso che viene pubblicato e comunicato da tutti imedia. Solo in alcune pubblicazioni specializzate troviamo anche il cambio chèque ed il cambio forward.Il cambio chèque viene utilizzato per le divise disponibili a vista, mentre il cambio forward viene utilizzatoper le divise disponibili ad una certa scadenza. Esiste infine il corso banconote che si riferisce al cambiomanuale di banconote estere.

4.1 Il cambio banconote. Sulle operazioni di cambio manuale viene applicato il cambio banconote. Si tratta di un cambio molto

gravoso per l’operatore finanziario in quanto comporta una serie di costi esclusivi di questa operazione:

il rischio di incorrere in banconote false, il costo dovuto al maneggio ed al trasferimento di questo denaro180,

176 Ad esempio sulle pagine dei mercati finanziari del “Sole 24 ore” vengono quotidianamente pubblicati i tassi di interesse sulle principalivalute. Molti siti Internet offrono gratuitamente le quotazioni sulle principali valute estere, mentre per i tassi di interesse clicca suhttp://finanza-mercati.ilsole24ore.com/reddito-fisso-e-tassi/tassi/libor/libor.php.

177 Più propriamente entro i due giorni lavorativi successivi alla stipula. I due giorni vanno calcolati aggiungendo le festività di entrambi i Paesiin cui la valuta è convertibile.

178 I due giorni rappresentavano in passato il tempo strettamente necessario a verificare e controllare contabilmente l’operazione. Con l’attualetecnologia il controllo amministrativo e contabile (il cosiddetto back office) viene svolto immediatamente. È rimasta però in tutto il mondo laprassi dei “due giorni lavorativi”.

179 I giorni viaggio rappresentano, quindi, il tempo che convenzionalmente occorre all’intermediario finanziario per incassare la divisa estera.180 Visto che si tratta di banconote che non negoziabili nel nostro Paese, la banca italiana deve consegnarle ad una banca del Paese dove questa

94

l’immobilizzo di questi capitali per un periodo di tempo non determinabile. Proprio per tali motivi le banche hanno una giacenza limitata di banconote estere. Non è quindi

infrequente sentirsi rispondere dall’operatore di sportello di attendere il tempo necessario per rifornirsipresso un’altra filiale o presso un’altra banca.

Nel fissare il cambio banconote la banca applica un certo spread per compensare i costi ed ottenere unrisultato economico.

Esempio:La sterlina britannica viene scambiata al cambio cable EUR/GBP 0,65905/0,66160; fissando lo spread a 9 centesimi,l’operatore finanziario stabilirà questo cambio banconote EUR/GBP 0,56905/0,75160.

Il sig. Mercati che necessita di 500 sterline in banconote dovrà pagare: 6,87856905,0

500EUR

La sig.ra Bucci che di ritorno da un viaggio cede 400 sterline in banconote181 riceverà: 20,53275160,0

400EUR .

Una categoria molto particolare di operazione di cambio manuale è quella che riguarda l’emissione o ilcambio dei traveller’s chèque. Si tratta di una particolare categoria di assegni di importo predeterminato emessida banche o da società di emanazione bancaria a favore di clienti che devono recarsi all’estero per motivituristici. Sono assegni a copertura preventiva in quanto sono consegnati al cliente solo dopo che questi haversato il relativo controvalore (come gli assegni circolari) e sono emessi in tutte le valute convertibili. Almomento del rilascio il cliente appone una firma sull’assegno. Per poterlo incassare, il beneficiario deveapporre una firma di conferma sull’assegno che serve a verificare al prenditore che ne è il legittimoproprietario. Questo tipo di assegno viene accettato non solo da tutti gli operatori finanziari, ma anche danegozianti, ristoranti, hotel. Per questi titoli le banche applicano un apposito cambio che è più favorevoleper il cliente del cambio banconote per i minori costi ed i minori rischi cui deve far fronte ed è indicato conla dicitura “Traveller’s chèque”.

Esempio:Il listino cambi presenta questa quotazione per i traveller’s cheque EUR/CHF 1,5924/1,6188. Determinarel’importo riscosso dal sig. Mancuso che vuole cambiare traveller’s chèque per un importo complessivo di2.400 franchi svizzeri. Determinare inoltre l’importo che deve pagare la sig.ra Cosenza che vuoleacquistare 4.000 franchi svizzeri in traveller’s chèque.

Il sig. Mancuso riscuoterà: 58,482.16188,1

2400EUR

La sig.ra Cosenza dovrà pagare 93,511.25924,1

4000EUR

Un altro cliente vorrebbe cambiare l’equivalente di € 6.000 di cui € 4.500 in traveller’s chèque ed il resto inbanconote. Considerato che il cassiere possiede traveller’s cheque multipli di CHF 50 e banconotemultiple di CHF 5 e che il cambio banconote è EUR/CHF 1,5875/1,6544 determiniamo l’importo cheverrà scambiato.L’importo in traveller’s cheque si determina:

7165,80 CHF 1,5924) * CHF(4500 arrotondato, per difetto ad un multiplo di 50, a CHF 7.150

Costo dei CHF 7.150 → 4.490,08EUR 59241

7150EUR

,Residuano quindi dall’importo iniziale (6000 – 4490,08) = € 1.509,92Determiniamo ora l’importo delle banconote: (1509,92 * 1,5875) = CHF 2.397 che arrotondato ad unmultiplo di 5 è pari a CHF 2.395.

moneta circola liberamente. Ad esempio se riceve da un cliente 10.000 dollari americani, la banca può utilizzarli direttamente (rivendendoliad un altro cliente che ne richiede l’acquisto) o indirettamente (un’altra banca li riacquista). Le eccedenze dovranno essere periodicamenterispedite in America presso una sua corrispondente che farà l’accredito sul suo conto.

181 Gli operatori sono disposti a cambiare le banconote ma difficilmente accettano le monete metalliche sia per la difficoltà di riconoscere levarie monete sia per l’ulteriore aggravio di costi che ne consegue.

95

Costo delle banconote → 665081EUR 58751

2395EUR ,.

,

Riepilogando avremo:CHF EUR

Costo dei traveller’s chèque 7.150,00 4.490,08Costo delle banconote 2.395,00 1.508,66Costo complessivo 5.998,74Resto dai € 6.000 1,26

4.2 Il cambio chèque Quando il cliente chiede di operare con una divisa esigibile a vista (ad esempio un assegno o una

cambiale scadente a vista), per determinarne il controvalore si può operare o parificando il cambio oparificando la divisa. Nel primo caso visto che la divisa sarà disponibile solo dopo i giorni viaggio 182, sicorregge il cambio cable in modo da ottenere quello che viene chiamato il cambio chèque. Una voltaottenuto il cambio chèque si applica alla divisa e viene ottenuto il controvalore da accreditare sul contocorrente con valuta in giornata.

L’altro modo di operare è quello di parificare il valore della divisa applicando subito il cambio cable ecalcolando, con la formula inversa del montante, il capitale da accreditare.

Nel fare questi calcoli la banca considererà, oltre che i giorni viaggio, anche il tasso di interesse. Il tassoche viene applicato non è quello attribuito dalla banca sul c/c del cliente, ma è il tasso esistente sui mercativalutari internazionali delle eurodivise.

Esempio:In data 20 aprile, un esportatore negozia presso la propria banca un assegno di 7.000 dollari americani pagabilepresso una Banca di Los Angeles. Essendo il cambio cable EUR/USD 1,14890/1,15985, i giorni viaggio 30 ed il tassodi finanziamento dell’eurodollaro pari al 5%, determinare l’importo accreditato sul conto del cliente.

Il cambio chèque si ottiene così:cambio cable 1,15985+ interesse (1,15985*5*30/36500) 0,004766507cambio chèque 1,164616507

A questo punto per trovare l’importo da accreditare basta dividere l’importo della divisa per il cambio chèque: →

56224,6010164616507,1

7000 EUR EUR che si arrotonda a € 6010,56.

L’altro modo di operare è quello di calcolare l’importo cable della divisa; questa somma rappresenta il montante chematurerà alla scadenza dei “giorni viaggio”. Successivamente si calcola il capitale utilizzando la formula inversa delmontante183:

importo cable della divisa 263181,035.615985,1

7000EUR

importo accreditato 56224,010.6)5*30(36500

36500*263181,6035

EUR che si arrotonda a € 6010,56184.

4.2.1 Lo sconto di effetti in valuta estera e la distinta di negoziazione.Gli esportatori che abitualmente operano con l’estero, spesso si trovano nell’esigenza di ottenere

l’immediata disponibilità in moneta nazionale di divise estere. Sono assegni e cambiali che ottengono a

182 In genere le banche applicano da un minimo di 20 ad un massimo di 30/40 giorni.

183 Ricordiamo che la formula inversa per trovare il capitale avendo il montante è rg

MC

36500

*36500 dove C rappresenta il capitale, M il

montante, r il tasso e g i giorni.184 Nel fare questi calcoli abbiamo usato tutti i decimali in modo da confrontare le due ipotesi. Per le esercitazioni riguardanti questo argomento

consigliamo di utilizzare almeno cinque decimali ed arrotondare a due solo il risultato finale.

96

pagamento di beni/servizi ceduti a controparti estere. Le banche offrono questo servizio che è simileall’operazione di sconto di cambiali in euro e rappresenta un vero e proprio finanziamento in quanto essaanticipa il valore attuale delle divise che poi incasserà alle scadenze fissate. L’azienda necessiterà quindi diuna linea di fido appositamente concessa per questa operazione.

Si tratta quindi di un’operazione che risulta dalla combinazione di un’operazione di sconto di effetti conun’operazione di cambio.

Le divise estere al momento della presentazione vengono elencate in un prospetto che si chiama distintadi negoziazione che per forma è molto simile ad una distinta di sconto per gli effetti in euro. Per il calcolodel valore attuale il procedimento è infatti molto simile:

a. si elencano tutti i titoli raggruppandoli per valuta e si indica per ognuno il valore, il nome deldebitore e la piazza in cui verrà pagato;

b. si calcolano i giorni di sconto intercorrenti tra la data di negoziazione e la data di scadenza di ognisingola divisa;

c. si moltiplicano i giorni per il valore nominale di ogni singola divisa ottenendo i numeri;d. a questo punto si può determinare il valore attuale di ogni gruppo di divise estere utilizzando il

totale dei numeri ed applicando il tasso di sconto; e. sul valore attuale, applicando il cambio cable, si trova il controvalore in euro di ogni gruppo di valute

estere;f. sottraendo dall’importo ottenuto le eventuali competenze bancarie, si determina il netto ricavo dalla

negoziazione delle divise estere che verrà accreditato sbf con valuta in giornata sul c/c del cliente.Per il ottenere i giorni di sconto185 si opera così:

per le divise scadenti a vista, si calcolano i giorni viaggio; per le divise scadenti ad un giorno fisso o ad un certo tempo data si considerano i giorni

intercorrenti tra la data di negoziazione e la scadenza; per le divise scadenti a “certo tempo vista” si aggiungono i giorni viaggio alla scadenza e si

calcolano i giorni intercorrenti tra la data di negoziazione e la scadenza a cui si è pervenuti.Ad esempio se la data di negoziazione è il 5 aprile ed i giorni viaggio sono 25,

per un assegno (scadenza a vista) la scadenza convenzionale è il 30 aprile e i giorni disconto sono pertanto 25 (si contano dalla data di negoziazione).

Per una cambiale scadente a 40 giorni vista e che è stata accettata il 20 marzo i giorni vannocalcolati fino alla scadenza convenzionale ottenuta sommando alla scadenza i giorni viaggio:dal 20 marzo (giorno dell’accettazione) contando 40 giorni si arriva al 29 aprile edaggiungendo i 25 giorni viaggio si arriva al 24 maggio (scadenza convenzionale); i giorni disconto sono pertanto pari a 25, per il mese di aprile e 24 per il mese di maggio per un totaledi 49.

Per una cambiale scadente il 3 giugno, i giorni si ottengono sommando 25 (per il mese diaprile) a 31 (per il mese di maggio) a 3 (per il mese di giugno), per un totale di 59.

Per una cambiale emessa il 2 aprile e scadente a tre mesi data i giorni vanno calcolatisempre dal 5 aprile alla scadenza del 2 luglio (tre mesi dopo il 2 aprile) per un totale di 88giorni.

185 Considera che il calcolo dei giorni è fatto utilizzando l’anno civile.

97

Calcolo della scadenza convenzionale

Esempio:In data 5 aprile, un esportatore ha ceduto alla filiale di Roma della banca INTESA le seguenti divise estere:

un assegno di 7.000 dollari americani emesso lo stesso giorno da Roby Brook di New York, una tratta di 48.000 dollari americani emessa su Mark Web di Atlanta a 40 giorni vista e da questi accettata

il 20 marzo, una cambiale di USD 60.000 emessa su Bill Krunberg di Chicago scadente il 3 giugno, un pagherò emesso da Bob March di Denver il 2 aprile e scadente a tre mesi data per un importo di USD

25.000, un assegno di CHF 70.000 emesso il 4 aprile da Cher Deree di Ginevra, un pagherò di CHF 20.000 scadente al 30 maggio emesso da Hans Doole di Zurigo.

La banca applica le seguenti condizioni: cambio cable per i dollari 1,155 e per i franchi svizzeri 1,634 tasso 6% giorni viaggio 25 per le divise americane e 19 per quelle europee provvigione 0,15% rimborso spese € 2,50 per ogni divisa

Presentiamo la distinta di negoziazione:

98

Lo sconto sulle divise in dollari è stato calcolato moltiplicando il totale dei numeri per il tasso di sconto e dividendo

per il divisore fisso: 500.36

6*000.267.8$ 1.358,96

Lo stesso procedimento si è usato per le divise in franchi svizzeri: 500.36

6*000.430.2 CHF 399,45.

La commissione valutaria dello 0,15% è stata calcolata sul controvalore di € 174.870,63. In questo caso non è statoconvenuto con il cliente un importo massimo da corrispondere e quindi l’importo della commissione è piuttosto alto.La voce “recupero spese”, riguarda, infine, le spese variabili in funzione del numero delle divise presentate: in questocaso erano sei ed il valore è stato ottenuto moltiplicandolo per € 2,50.

4,2,2 Il ForfaitingIl Forfaiting è un’operazione di sconto con la quale una finanziaria, il “forfaiter”, acquista i titoli di

credito generati da contratti commerciali stipulati sui mercati internazionali per la fornitura di benistrumentali o la posa in opera di infrastrutture, e ne corrisponde l’importo, al netto degli interessi - calcolatiper il periodo di dilazione di pagamento -, delle commissioni e delle spese relative, impegnandosi a nonrivalersi sul cedente in caso di mancato pagamento (clausola pro-soluto).

L’acquisto del credito fatto in via "pro-soluto", cioè senza ricorso sul fornitore italiano in caso diinsolvenza, è realizzato:

• in caso di cambiali, attraverso la girata sul retro del titolo e inserendo la clausola senza garanzia("without recourse")

• in caso di lettere di credito, attraverso un atto di cessione (assignment) ai sensi dell’art. 49 dellenorme U.C.P. (pubbl. ICC no. 500).

Nel caso in cui lo sconto riguardi titoli cambiari, se il debitore non è di primaria importanza a livellointernazionale è richiesto solitamente che il credito sia assistito da garanzia bancaria sotto forma di avallo odi lettera di garanzia separata. Nel caso in cui invece lo sconto riguardi una lettera di credito documentario o unastand by letter of credit, ciò non è necessario, dal momento che entrambi gli strumenti costituiscono unimpegno inderogabile della banca che li emette. Affinché l’operazione di forfaiting possa essere effettuataoccorre che i titoli siano emessi in valute “forti” (dollaro USA, euro, yen, franchi svizzeri) e che abbianoimporti significativi.

Il forfaiting é lo strumento ideale per le ditte esportatrici italiane per tre precisi motivi:• primo, perché è semplice: non si richiede l’esame della documentazione relativa al contratto di

fornitura e ancor meno interessa l’analisi della situazione aziendale della ditta esportatrice• secondo, perché è rapido: l’erogazione dei fondi è quasi immediata contro presentazione della

documentazione relativa al credito da smobilizzare

NUMERO DATA

3451 05-apr-04

N° valuta importo divisa obbligati piazze scadenze giorni numeri controvalore1 USD 7.000,00 R. Brook New York 30-apr 25 175.000,00 2 USD 48.000,00 M. Web Atlanta 24-mag 49 2.352.000,00 3 USD 60.000,00 B. Krunberg Chicago 03-giu 59 3.540.000,00 4 USD 25.000,00 B. March Denver 02-lug 88 2.200.000,00

USD 140.000,00 totale 8.267.000,00 USD 1.358,96 sconto

USD 138.641,04 che al cambio 1,155 danno 120.035,53€

5 CHF 70.000,00 C. Deree Ginevra 24-apr 19 1.330.000,00 6 CHF 20.000,00 H. Doole Zurigo 30-mag 55 1.100.000,00

CHF 90.000,00 2.430.000,00 CHF 399,45 sconto

CHF 89.600,55 che al cambio 1,634 danno 54.835,10€ Totale controvalore 174.870,63€

A dedurre:commissione valutaria 262,31€ recupero spese 15,00€ totale spese 277,31€ 277,31€

netto ricavo accreditato con valuta 05-apr 174.593,32€

relative alle Divise estere presentate da S.N.C. Artusi di Roma

Banca Intesafiliale di Roma DISTINTA DI NEGOZIAZIONE

99

• terzo, perché trasforma un pagamento rateale in un incasso immediato.Si tratta di un incasso che mira non solo a risolvere il fabbisogno di liquidità della ditta esportatrice –

problema ricorrente di tutti i fornitori – ma che libera la ditta esportatrice italiana di tutti i rischi connessicon il credito:

• rischio di insolvenza dell’acquirente o della di lui banca garante• rischio di trasferimento valutario• rischio politico del Paese debitore.

E’ infatti il forfaiter che si assume tutti questi rischi, sin dal momento del rilascio del suo impegno ascontare pro-soluto un certo credito.

Il costo del ForfaitingIl costo del FORFAITING si compone di tre elementi:

➢ tasso di sconto➢ giorni banca (i giorni che la banca aggiunge alla scadenza e che ritiene necessari

per ottenere l'incasso del credito)➢ commissione d’impegno

Il tasso di sconto è l’elemento principale e la sua entità dipende da due fattori: ilcosto della provvista fondi sul mercato (tasso LIBOR o equivalenti) e lo "spread" (ilmargine) che il forfaiter vi aggiunge.

Il costo della provvista varia sensibilmente da moneta a moneta e da periodo a periodo in funzionedei tassi vigenti, come pure lo "spread" varia in funzione del grado di rischio che presenta il Paese debitore.

Per una buona parte dei Paesi europei, per quelli del Nord America, per alcuni dell’Estremo Oriente eper alcuni paesi dell’Est (Slovenia, Rep. Ceca) lo "spread" applicato dal forfaiter si aggira da 0,50 a 2,50% peranno, vale a dire più o meno lo stesso margine che prende la banca italiana quando concede un anticipovalutario.

Le modalità operative del ForfaitingL’operazione di forfaiting può essere schematizzata attraverso le seguenti fasi:1. Avvio dell'accordo con la ditta importatrice e

contemporanea possibilità di ottenere lo sconto delcredito attraverso un'operazione di forfaiting

2. Firma del contratto di fornitura tra dittaesportatrice ed acquirente estero

3. Blocco dell’impegno allo sconto con un istituto diforfaiting

4. Esecuzione e spedizione della fornitura5. Rilascio dei titoli di credito da parte dell’acquirente, debitamente avallati o garantiti dalla sua

banca6. Presentazione dei titoli di credito all’istituto di forfaiting , per il tramite della banca dell’esportatore,

debitamente girati con la clausola without recourse7. Il forfaiter sconta i titoli di credito e accredita il netto ricavo presso la banca di credito nazionale

dell’esportatore

Assume grande rilevanza la fase preliminare in cui l'esportatore prende i contatti con la propria bancaper:

• sondare la disponibilità del forfaiter all’acquisto dei titoli di credito da emettersi in esecuzione delcontratto che verrà eventualmente stipulato con l’importatore

• ottenere dal forfaiter una valutazione del tasso di sconto praticabile, che si avvicini il più possibilea quella che sarà la determinazione in via definitiva dello stesso (l’esportatore deve determinare icosti da sopportare per lo smobilizzo dei titoli).

Si tratta di un lavoro che va fatto contemporaneamente alla stipulazione del contratto con la dittaestera e che consente di valutare sia la disponibilità dello stesso a scontare i titoli di credito, sia a valutare ilcosto dell'operazione finanziaria. Dalla risposta ottenuta dalla banca al momento in cui si conclude ilconclude il contratto con l'emissione dei titoli di credito passa inevitabilmente un lasso di tempo in cui ilforfaiter potrebbe cambiare idea. Per far sì che le parti restino reciprocamente impegnate a porre in essere lecondizioni di cui al contratto di forfaiting , è richiesto all'esportatore il pagamento di una commissione di

100

impegno ("commitment fee").L’impegno del forfaiter costituisce in effetti una specie di copertura "Kasko" che consente alla ditta

esportatrice di poter determinare con certezza a priori il costo di smobilizzo.

La documentazione da presentare per lo scontoSulla documentazione il forfaiter è molto esigente e non può non esserloperché ciò che compra è il credito che questi documenti rappresentano;attraverso la documentazione il forfaiter deve poter acquisire il diritto aricevere il pagamento alla scadenza o, in caso di insoluto, ad esercitareun’azione legale di recupero.Quando il forfaiter compra un credito si assicura che questo siarappresentato da titoli che ne attestino:

• la certezza di importo e di scadenza, • l’esigibilità del pagamento nella effettiva moneta del credito senza alcuna deduzione, • l’esecutività e la trasferibilità, requisiti questi che solo con la cambiale "modello internazionale" si

possono avere.

4.3 Il cambio forward.Le operazioni a pronti sono caratterizzate dall’esecuzione immediata o al massimo entro le 48 ore e su

queste vengono applicate i vari cambi spot186. Un’altra operazione è quella che riguarda lo scambio di unadivisa disponibile ad una scadenza prefissata: ad esempio se un esportatore deve incassare un credito fra duemesi, potrebbe chiedere alla banca di comprargli fra due mesi quella divisa ad un corso fissato oggi. In talmodo l’esportatore minimizza il rischio di cambio e lo trasferisce alla sua banca. Allo stesso modo puòoperare un importatore che deve pagare un debito ad una scadenza futura.

Un esportatore stipula un contratto per la vendita di componenti per cellulari ad una ditta americana. Il pagamento è previstoin dollari fra due mesi. L’esportatore nel momento stesso in cui stipula il contratto si chiede: ma quale sarà il corso del cambiofra due mesi? Si tratta di una domanda a cui nessuno può dargli una risposta: l’euro si potrà apprezzare ma anche deprezzarerispetto al dollaro americano. Facendo un contratto a termine egli fissa immediatamente questo corso e si copre dal rischio dicambio. Alla scadenza, una volta ricevuti i dollari, dovrà consegnarli alla banca che gli consegnerà l’equivalente prefissato ineuro. Rispetto al cambio fissato prima, potrà trovarsi in una situazione favorevole o sfavorevole guadagnandoci o rimettendoci, maquesto evidentemente non poteva saperlo con due mesi di anticipo.

Le operazioni a termine in cambi sono dette operazioni outright e comportano l’inderogabile consegnaad una certa scadenza di una divisa estera in cambio di un controvalore fissato al momento dellastipulazione del contratto.

Per determinare il cambio forward abbiamo bisogno oltre che del cambio cable e del numero dei giorniintercorrenti tra la data dell’operazione e la scadenza della divisa, anche dei tassi di interesse sulle dueeurodivise. Se volessimo calcolarlo direttamente, potremmo usare la seguente formula:

36500giorni * r

1

36500giorni * r

1 * teoricoforward cambio

e

x

lecambio cab

Nel caso delle quotazioni dell’euro i simboli relativi al tasso di interesse si riferiscono:

re al tasso di interesse sull’euro. rx al tasso di interesse sull’altra valuta

Il risultato ottenuto rappresenta il cambio forward teorico: quello che cioè deriva da un calcolomeramente matematico e che è la base di partenza per negoziare con l’operatore finanziario il cambioforward effettivo.

Allo stesso risultato si potrebbe arrivare facendo la “parificazione della divisa”. Vediamo ora, con due esempi, come si applica la formula e confrontiamo i risultati ottenuti utilizzando i

186 Cambio banconote, cambio chèque e il cambio traveller’s chèque.

101

due metodi di parificazione:

Esempio 1 (importatore):Determinare il cambio forward teorico a 60 giorni di una divisa in dollari sapendo che il cambio cableEUR/USD sia 0,985, il tasso di finanziamento del dollaro sia il 7%, mentre quello sull’euro sia del 3%.

Applicando la formula avremo:

991444929,00049315,1

011506849,1*985,0

36500

60*31

36500

60*71

*985,0 teoricoforward cambio

Il corso del cambio forward a due mesi EUR/USD è quindi pari a 0,9914449187.Quindi se la ditta che ha richiesto questa quotazione avesse bisogno di acquistare una divisa di USD

90.000, fissando questo cambio a termine, pagherà tra 60 giorni: 60,907769914449,0

90000EUR .

Allo stesso risultato si può pervenire parificando la divisa:il cliente acquista i dollari oggi al cambio cable 0,985 che depositati in un conto in dollari gli fruttano iltasso del 7%. Alla scadenza dei 60 giorni troverà esattamente l’importo di USD 90.000. Ovviamente peracquistare oggi i dollari deve indebitarsi in euro su cui paga un interesse del 3%. Facendo la sommaalgebrica dei vari componenti otterremo lo stesso risultato:

Fase 1: $ da acquistare a pronti per averne a termine 90.000 60*736500

90000 *36500

C $ 88.976,16

Fase 2: Interessi maturati sul conto in dollari al tasso del 7% per60 giorni: 36500

60*7*16,88976I $ 1.023,84

Fase 3: Capitale disponibile sul conto in dollari fra 60 giorni (1+ 2) $ 90.000,00

Fase 4: Per acquistare oggi $ 88.976,16 la ditta si indebita per 985,0

16,88976EUR € 90.331,13

Fase 5: Su € 90.331,13 paga interessi al tasso del 3% 36500

60*3*13,90331I € 445,47

Costo finale dell’operazione a termine in euro (4 + 5) € 90.776,60

187 Abbiamo usato un numero consistente di decimali (sette al posto dei soliti cinque) per confrontare le due modalità di calcolo.

102

Esempio 2 (esportatore):Determinare il cambio forward teorico a 75 giorni di yen giapponesi 5.000.000 sapendo che il cambio cableEUR/JPY sia 135,48, il tasso di finanziamento dello yen sia dell’1,15% mentre quello sull’euro sia del 3%.Applicando la formula avremo:

968146,1340061644,1

0023630,1*48,135

36500

75*31

36500

75*1,151

*48,135 teoricoforward cambio

Il corso del cambio forward a 75 giorni EUR/JPY è quindi pari a 134,97; l’operatore che stipulandoun’operazione a termine con questo corso per una divisa di 5.000.000 di yen giapponesi, incasserà fra 75

giorni188 78,045.37968146,134

000.000.5EUR

Anche in questo caso, si può pervenire allo stesso risultato parificando la divisa:il cliente vende oggi i yen al cambio cable 135,48. Su questo conto si indebita e dovrà pagare interessi inyen al tasso dell’1,15%. Alla scadenza dei 75 giorni si trova con un debito complessivo di 5.000.000 di yenche azzera vendendo la divisa. Sul conto in euro riscuote l’importo cable degli yen e riscuoterà allascadenza dei 75 giorni gli interessi al tasso del 3%. Facendo la somma algebrica dei vari componentiotterremo lo stesso risultato:

1. Importo degli yen per averne a termine 5.000.000: 75*15,136500

5.000.000 *36500

C JPY 4.988.212,78

2. Interessi passivi maturati sul conto in yen al tasso dell’1,15% 36500

75*15,1*78,4988212I JPY 11.787,22

3. Debito complessivo da estinguere fra 75 giorni (1 + 2) JPY 5.000.000

4. Ricavo odierno dalla vendita di JPY 4.988.212,78 48,135

78,4988212EUR € 36.818,81

5. Su € 36.818,81 incassa interessi al tasso del 3% 36500

75*3*81,36818I € 226,97

Ricavo finale dell’operazione a termine in euro (4 + 5) € 37.045,78

Come si vede i risultati sono coincidenti sia parificando il cambio che parificando la divisa. Usando laformula sicuramente il risultato è immediato.

Il cambio forward potrà essere più alto o più basso del cambio cable; ciò dipenderà dai tassi diinteresse189. Se guardiamo al 1° esempio possiamo notare che il tasso sul dollaro (7%) è più alto di quellosull’euro (3%). In questo caso il cambio forward è più alto. Tale differenza è quindi un premio.

Se invece guardiamo il secondo esempio il risultato è rovesciato perché il tasso sulla prima valuta (lo yen)è più basso di quello della seconda (l’euro). Il cambio a termine è quindi più basso del cambio cable e questadifferenza rappresenta uno sconto.

La differenza fra cambio forward e cambio cable è chiamata swap rate.Anche per i cambi forward esiste un vastissimo mercato “over the counter” con scadenze tipiche da 1 a

12 mesi190, le cui quotazioni sono riportate sui principali media specializzati.

188 Anche in questo secondo caso abbiamo usato molti decimali per confrontare i risultati ottenuti sia parificando la divisa che parificando ilcambio.

189 Ovviamente anche nel caso dei cambi forward, ci sono bolle speculative che in quel dato momento possono creare rialzi o ribassi di questicambi indipendentemente dal differenziale dei tassi di interesse.

190 Normalmente quando gli operatori interbancari fanno queste operazioni alle scadenze canoniche (da uno a dodici mesi) viene utilizzata laformula dell’anno commerciale e quindi la formula cambierà di conseguenza. Nulla ovviamente impedisce a questi operatori di fareoperazioni con scadenze diverse come ad esempio a 35 o 70 giorni.

103

Figura 3

Prendiamo ad esempio quanto divulgato sul “Sole 24 ore”, come mostrato nella Figura 3. Si tratta dellequotazioni sia dell’euro a pronti che di quello a termine del 21 novembre 2011. Osservandola, notiamo cheil dollaro americano con scadenza da 1 a 3 mesi mostra uno swap rate positivo; mentre per lo yen mostra undifferenziale negativo. Queste quotazioni di mercato, dipendono sia dal differenziale dei tassi di interesseche dalle valutazioni degli operatori che cercano di speculare dalla compravendita delle divise.

La figura che segue, tratta sempre dallo stesso quotidiano, riguarda le quotazioni fatte sul mercatolondinese dei tassi di interesse interbancari.

Figura 4

104

5. Gli arbitraggi in cambi.L’operazione a termine vincola inderogabilmente i contraenti ed ognuno assume un obbligo (consegna

di una certa valuta estera) ed un diritto (ricevere il controvalore) verso la controparte.

Esempio 3:La Ditta Mario Bressi di Como dovendo pagare fra tre mesi l’importo di 40.000 franchi svizzeri, stipula con laBanca di Roma un contratto forward al corso EUR/CHF 1,5425. Questa operazione comporterà che fra tre mesi:

- la Ditta Bressi dovrà versare € 25.931,93; - la Banca di Roma dovrà consegnare CHF 40.000.

L’imprenditore che sottoscrive questo contratto, deve fare molta attenzione e verificare che l’operazionesia economicamente vantaggiosa. In quest’ultimo esempio la Ditta Bressi avrebbe convenienza a stipulareun contratto a termine se il cambio forward teorico fosse stato 1,53 o piuttosto 1,55?

La risposta dipenderà dallo status dell’operatore: deve acquistare la divisa estera o deve venderla? Infatti,l’importatore che deve pagare in franchi svizzeri cercherà di spendere meno possibile per l’acquisto dellavaluta estera. L’esportatore, invece, cercherà di incassare il più possibile dall’operazione di cambio.

Ricapitolando i dati del 1° esempio relativo ad un importatore, avevamo supposto che egli riscuotesseuna tasso di interesse del 7% sul conto in dollari e dovesse pagare una tasso del 3% sul conto in euro.Avevamo anche trovato che il forward teorico era di 0,99144929 che corrisponde ad un controvalore di €90.776,60. Se il cambio a termine effettivamente negoziato con la propria banca fosse di 0,9957 ilcontrovalore è pari a € 90.388,67 con un minore esborso di € 387,93.

Riassumendo: rispetto all’acquisto odierno dei dollari ed al successivo investimento in un conto indollari, questo operatore avrebbe avuto un guadagno pari alla differenza tra forward teorico e forwardeffettivo:

al cambio forward teorico € 90.776,60al cambio forward effettivo € 90.388 ,67guadagno € 387,93

Se si fosse trattato di un esportatore che fra 60 giorni doveva scambiare la divisa in euro, l’operazionenon era conveniente191, perché sarebbe andato incontro ad una perdita secca di € 387,93.

Lo stesso risultato possiamo, ovviamente verificarlo in questo modo:

1. $ da vendere a pronti per averne a termine 90.000: 60*736500

90000 *36500

C $ 88.976,16

2. Interessi da pagare sul conto in dollari al tasso del 7%: 36500

60*7*16,88976I $ 1.023,84

3. Finanziamento da estinguere fra 60 giorni con la vendita della divisa estera (1+2) $ 90.000,00

4. Incasso a pronti (sul conto in euro) dalla vendita dei $ 985,0

16,88976EUR € 90.331,13

5. Su € 90.331,13 incasso interessi al tasso del 3% 36500

60*3*13,90331I € 445,47

6. Ricavo finale dell’operazione (4+5) € 90.776,60

7. Ricavo ottenuto con l’operazione outright 9957,0

000.90EUR € 90.388,67

8. Perdita che si conseguirebbe facendo l’operazione outright € 387,93Concludendo, possiamo sintetizzare le seguenti considerazioni:

Importatore Esportatore

forward teorico < forwardcontrattato

Ha convenienza a stipulare uncontratto a termine

Non ha convenienza a stipulareun contratto a termine esceglierà di vendere la divisa a

191 Supponiamo per semplicità gli stessi tassi di interesse.

105

pronti indebitandosi in valutaestera

forward teorico > forwardcontrattato

Non ha convenienza a stipulareun contratto a termine esceglierà di comprare a pronti lavaluta estera

Ha convenienza a stipulare uncontratto a termine

L’impiego di operazioni forward è prerogativa anche e soprattutto degli speculatori che puntanosull’andamento di una valuta rispetto ad un’altra. Utilizzando un contratto a termine essi evitano l’esborsoimmediato di fondi. Le loro attese influenzano direttamente il corso dei cambi visto che essi movimentanoenormi capitali sui mercati internazionali. Nell’esempio riportato vedremo che rischiando poco meno di €10.000 due operatori movimentano più di € 200.000.

Esempio 4 (lo speculatore):

In vista di un apprezzamento del dollaro sull’euro, il sig. Rossi acquista a pronti $ 100.000 al cambioEUR/USD 0,90. Dopo un mese essendosi verificate le sue ipotesi, rivende i $ al cambio cable EUR/USD0,85. Lasciando da parte le considerazioni fatte sui tassi di interesse, il sig. Rossi ha guadagnato € 6.535,95in quanto:

oggi ha acquistato $ 100.000 e li ha pagati 90,0

000.100€ € 111.111,11

fra un mese rivende i $ 100.000 ed incassa 85,0

000.100€ € 117.647 ,06

il risultato economico è stato pari a (117.647,06 – 111.111,11) € 6.535,95

Esempio 5 (lo speculatore):Il sig. Marchi, scommettendo sull’apprezzamento del dollaro sulla nostra moneta, stipula un contrattoforward di acquisto alla stessa scadenza e per lo stesso importo del sig. Rossi al corso di 0,87. Rispettoall’altro operatore, questi non avrebbe avuto alcun esborso oggi e se le sue previsioni si avvereranno avràun profitto. Supponendo che il cambio cable che questo operatore riuscirà ad ottenere alla scadenza sia di0,849, avrebbe realizzato un profitto pari a € 2.843,10 così determinato:costo di acquisto dei $ 100.000 come da contratto a termine è di

87,0

000.100€ € 114.942,53

ricavo di vendita dei $ 100.000 al cambio cable è di

849,0

000.100€ € 117.785 ,63

il profitto realizzato (117.785,63 – 114.942,53) è pari a € 2.843 ,10È del tutto evidente che la previsione dei due operatori potrà non avverarsi e al contrario di quantoipotizzato l’euro si apprezzerà sul dollaro. Resta il vantaggio per il secondo speculatore di spostarel’esborso alla scadenza contrattuale e di non impegnare le sue linee di credito.Se per entrambi gli operatori il cambio cable alla scadenza fosse stato 0,92, entrambi vendendo i $ 100.000incasserebbero € 108.695,65. Ciò avrebbe comportato:

per il primo operatore (Rossi) una perdita di (111.111,11 – 108.695,65) = € 2.415,46per il secondo operatore (Marchi) una perdita di (114.942,53 - 108.695,65) = € 6.246,88

106

ESERCIZI:

1. Il 10 novembre la ditta Albertini di Verona riceve la fattura dal fornitore australiano WCE relativaall'acquisto di AUD 12.500 di merci FOB Melbourne. Su questa spedizione gravano AUD 400 dispese di trasporto e di scarico fino al porto di Genova e € 150 di spese di trasporto fino a Verona.La merce è inoltre gravata da diritti doganali per il 2% e l'IVA ad aliquota ordinaria. Sapendo chetutte le spese di trasporto e diritti doganali sono state sostenute dal vettore Bartolini che ha rilasciatoregolare fattura in data 10/11, presentare i calcoli e le scritture sul Libro Giornale della dittaAlbertini. (cambio doganale quello del mese di novembre – cambio BCE del giorno 10/11(1,4406).

2. Il 10 ottobre la ditta Albertini di Verona riceve la fattura dal fornitore americano BostonCo relativaall'acquisto di USD 12000 di merci CIF Anversa. Su questa spedizione gravano € 100 di spese ditrasporto e di scarico fino al porto di Genova e € 50 di spese di trasporto fino a Verona. La merce èinoltre gravata da diritti doganali per l'1,5% e l'IVA ad aliquota ordinaria. Sapendo che tutte le spesedi trasporto e diritti doganali sono state sostenute dal vettore UBS che ha rilasciato regolare fatturain data 10/10, presentare i calcoli e le scritture sul Libro Giornale della ditta Albertini. ( cambiodoganale e cambio BCE da trovare sul web)

3. La Ditta Billi di Foiano della Chiana acquista una partita di grano alle seguenti condizioni:a) corpi estranei farinosi: tollerati fino al 3%; per presenza oltre il 3% abbuono pari allo 0,75% per

ogni 1% di eccedenza fino ad un totale del 6%, oltre il 6% abbuono pari all’1,50% per ogni 1% in più ed inproporzione fino ad un massimo del 12%.

b) corpi estranei non farinosi: tollerati fino al 5%; per presenza oltre il 5% abbuono dell’1,50% per ilprimo 1% di eccedenza, abbuono pari al 2% per ogni ulteriore 1% di eccedenza od in proporzione fino adun massimo del 10%.

c) peso naturale garantito: kg 79 per ettolitro; per deficienza abbuono dell’1% per ogni kg mancanteod in proporzione.

L’analisi del grano consegnato ha dato i seguenti risultati:

corpi estranei farinosi 6%; corpi estranei non farinosi 6,25%; peso naturale kg 77,50.

Calcolare la somma da pagare all’azienda venditrice sapendo che la partita pesa tonnellate metriche 800 eche il prezzo di contratto è di € 45,50 la tonnellata + IVA ordinaria.

(Soluzione: abbuono 5,75% - imponibile € 34.307)

4. La Ditta Ernesto Gialli di Arezzo acquista una partita di grano alle seguenti condizioni:a) corpi estranei farinosi: tollerati fino al 4%; per presenza oltre il 4% abbuono pari allo 0,5% per

ogni 1% di eccedenza fino ad un totale del 7%, oltre il 7% abbuono pari all’1% per ogni 1% in più ed inproporzione fino ad un massimo del 10%.

b) corpi estranei non farinosi: tollerati fino al 4,5%; per presenza oltre il 4,5% abbuono dell’1% per ilprimo 1% di eccedenza, abbuono pari all’1,5% per ogni ulteriore 1% di eccedenza od in proporzione finoad un massimo del 9%.

c) peso naturale garantito: kg 78 per ettolitro; per deficienza abbuono dell’1,5% per ogni kgmancante od in proporzione.

L’analisi del grano consegnato ha dato i seguenti risultati:

corpi estranei farinosi 8%; corpi estranei non farinosi 6,5%;

107

peso naturale kg 77.Calcolare la somma da pagare all’azienda venditrice sapendo che la partita pesa tonnellate metriche 700 e

che il prezzo di contratto è di € 40,50 la tonnellata + IVA ordinaria.(Soluzione: abbuono 6,50% - imponibile € 26.507,25)

5. La S.p.A. Comex di Perugia acquista una partita di carbone alle seguenti condizioni:a) umidità relativa: abbuono reciproco determinato nel seguente modo: se l’umidità è inferiore al

15% per ogni 2% di umidità di riscontrata in meno il venditore ha diritto ad un aumento di prezzo pariall’1%; se l’umidità supera il 15% e fino al 18% nessun abbuono è concesso al compratore; se il valoreriscontrato supera quest’ultima percentuale il compratore ha diritto al seguente abbuono pari all’1% perogni 2% di umidità in più e fino ad un massimo del 22%; 5% (per ogni 3% di umidità riscontrata) sel’umidità pur superando il 22% non superi il 30% (limite massimo consentito).

b) corpi estranei incombusti: tollerati fino al 5%; per presenza oltre il 5% abbuono del 2% per ilprimo 1% di eccedenza, abbuono pari al 2,5% per ogni ulteriore 1% di eccedenza od in proporzione fino adun massimo del 9%.

c) peso naturale garantito: kg 38 per ettolitro; per deficienza abbuono dell’1,5% per ogni kgmancante od in proporzione.

L’analisi del carbone ha evidenziato i seguenti risultati:

Umidità relativa 10% corpi estranei incombusti 7%; peso naturale kg 35.

Calcolare la somma da pagare all’azienda venditrice sapendo che la partita pesa tonnellate metriche 1700e che il prezzo di contratto è di € 10,42 la tonnellata + IVA ordinaria.

(Soluzione: totale abbuono 6,50%)

6. Facendo riferimento ai dati dell’esercizio precedente determinare la somma da pagare dalla S.p.A.Comex di Perugia considerando che l’analisi del carbone consegnato ha evidenziato questi risultati:

1° caso 2° caso 3° caso

Umidità relativa 18% 6% 25%

corpi estranei incombusti 8,5% 11% 6%

peso naturale kg 33 kg 28 kg 30

7. La Ditta Veronesi ha acquistato una partita di 50 tonnellate di olive al prezzo di € 700 allatonnellata alle seguenti condizioni:

a) acidità 1%: in caso di acidità superiore all'1% il compratore ha diritto ad un abbuono pari al2,50% per ogni 0,1 e fino ad un massimo del 2%; in caso di qualità migliore il venditore ha diritto ad unincremento di prezzo pari all'1,75% per ogni 0,1 accertato.

b) corpi estranei: tollerati fino al 6%; per presenza oltre il 6% abbuono pari all’1% per ogni ulteriore1% di eccedenza od in proporzione fino ad un massimo del 9%.

c) calibro 15 mm; per deficienza abbuono dell’1,4% per ogni mm in meno e fino ad un calibrominimo di 10 mm.

L’analisi della partita di merce consegnata ha dato i seguenti risultati:acidità 0,7% - corpi estranei 7,5% - calibro 14 mm.

8. La Ditta Marcelli ha acquistato una partita di 70 tonnellate di olive al prezzo di € 800 alla tonnellataalle seguenti condizioni:

a) acidità 0,8%: in caso di acidità superiore il compratore ha diritto ad un abbuono pari al 2,50% perogni 0,1 e fino ad un massimo del 2%; in caso di qualità migliore il venditore ha diritto ad un incremento diprezzo pari al 2% per ogni 0,1 accertato.

108

b) corpi estranei: tollerati fino al 7%; per presenza oltre il 7% abbuono pari all’1,5% per ogniulteriore 1% di eccedenza od in proporzione fino ad un massimo del 9%.

c) calibro 15 mm; per deficienza abbuono dell’1,3% per ogni mm in meno e fino ad un calibrominimo di 10 mm.

L’analisi della partita di merce consegnata ha dato i seguenti risultati:acidità 0,5% - corpi estranei 8,5% - calibro 12 mm.

9. È stato stipulato un contratto di compravendita di una partita di rame al prezzo di $ 3,80 per libbracon consegna a fine mese. La quantità contrattata è stata fissata in 70.000 libbre. Nel contratto èstato previsto che eventuali differenze sulla quantità negoziata saranno regolate come segue:• fino al 3% di variazione in meno: tutta la quantità consegnata al prezzo di contratto;• fino al 3% di variazione in più: la quantità consegnata in più alla quotazione della borsa di New

York diminuito del 10%;• oltre questi limiti il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.

Determinare il costo complessivo della partita di rame ed il prezzo al kg nei seguenti casi:quantità consegnata 69.500 libbre - quotazione della borsa di NewYork $ 3,90quantità consegnata 72.000 libbre - quotazione della borsa di NewYork $ 3,65

10.È stato stipulato un contratto di compravendita di una partita di alluminio al prezzo di $ 1,30 perlibbra con consegna a fine mese. La quantità contrattata è stata fissata in 40.000 libbre. Nelcontratto è stato previsto che eventuali differenze sulla quantità negoziata saranno regolate comesegue:

* fino al 5% di variazione in meno: tutta la quantità consegnata al prezzo di contratto;* fino al 5% di variazione in più: la quantità consegnata in più alla quotazione della borsa di

New York diminuito del 10%;* oltre questi limiti il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.

Determinare il costo complessivo della partita di rame ed il prezzo al kg nei seguenti casi:quantità consegnata 39.000 libbre - quotazione della borsa di NewYork $ 1,40quantità consegnata 41.500 libbre - quotazione della borsa di NewYork $ 1,25

11.Una partita di merci è stata assicurata contro i rischi del trasporto per il valore di € 170.000.Durante il trasporto ha subito dei danni accertati per un valore complessivo di € 25.000. Determinare l'importo del risarcimento sapendo che il valore effettivo della merce è stato pari a:

€ 170.000 € 150.000 € 200.000

12.Una partita di merci è stata assicurata contro i rischi del trasporto per il valore di € 240.000.Durante il trasporto ha subito dei danni accertati per un valore complessivo di € 30.000. Determinare l'importo del risarcimento sapendo che il valore effettivo della merce è stato pari a300.000 nei seguenti casi

franchigia italiana € 7.000 franchigia inglese € 4.000 scoperto di sicurtà del 20%

13.Una partita di 50 tonnellate di merci è stata assicurata contro i rischi del trasporto per il valore di €20.000. Durante il trasporto 22 tonnellate sono andate perse a seguito di un sinistro coperto dallapolizza assicurativa. Sapendo che il valore della merce in stato sano a destino è stato valutato in €350 la tonnellata, determina l'indennizzo nei seguenti casi:

109

▪ franchigia italiana € 5.000▪ franchigia inglese € 6.000▪ scoperto di sicurtà del 10%

14.Una partita di 30 tonnellate di merci è stata assicurata contro i rischi del trasporto per il valore di €24.000. Durante il trasporto 5 tonnellate sono andate perse a seguito di un sinistro coperto dallapolizza assicurativa. Sapendo che il valore della merce in stato sano a destino è stato valutato in €820 la tonnellata, determina l'indennizzo nei seguenti casi:

franchigia italiana € 5.000 franchigia inglese € 4.000 assicurazione a valore intero

15.Il 20 maggio un esportatore di Milano, ha ricevuto da un cliente di Ankara una richiesta per lafornitura di 30 tonnellate di prodotti da spedire via mare attraverso il porto di Istanbul; il prezzo dilistino per il mercato domestico EXW è di € 3.000 la tonnellata. L'esportatore per determinare ilprezzo di vendita prende in considerazione i seguenti costi:

▪ costi di sdoganamento all'esportazione € 150▪ trasporto ed assicurazione delle merci fino al porto di Genova: € 150 la tonnellata▪ costi per la movimentazione delle merci in banchina (scarico e posizionamento sulla

banchina): € 20 la tonnellata▪ costi per il caricamento della merce a bordo € 40 la tonnellata▪ assicurazione delle merci fino ad Istanbul € 10 la tonnellata▪ costo per il trasporto delle merci fino al porto di Istanbul € 500 la tonnellata▪ costo per lo scarico delle merci dalla nave € 25 la tonnellata▪ costo per il trasferimento delle merci da Istanbul ad Ankara € 125 la tonnellata▪ costo per lo sdoganamento all'importazione € 70

Determinare il costo per tonnellata e complessivo che l'esportatore dovrà indicare se utilizza le seguenticlausole: FCA Genova - FAS Genova - FOB Genova

16.Riprendendo i dati dell'esercizio precedente determinare il costo per tonnellata e complessivo alleseguenti clausole:

CIF Istanbul CPT Istanbul

17.Riprendendo i dati dell'esercizio 51 determinare il costo per tonnellata e complessivo alle seguenticlausole:

DAT banchina del porto di Istanbul DAP Ankara DDP Ankara

18.Descrivi il significato delle seguenti quotazioni:EUR/USD 1,18921 EUR/CHF 1,51248EUR/JPY 134,0871 EUR/GBP 0,66549

19.Ricerca le quotazioni dell’euro e del dollaro contro le principali valute estere convertibili. Fai unconfronto tra queste quotazioni e descrivi le conclusioni a cui sei arrivato.

20.Ricerca le quotazioni del dollaro contro le principali valute estere convertibili e descrivine ilsignificato.

110

21.Determinare il controvalore delle seguenti divise estere:USD 14.500 CHF 12.300JPY40.000 GBP 6.000

con il cambio fissato a:EUR/USD 1,28921 EUR/CHF 1,50628EUR/JPY 133,19871 EUR/GBP 0,65789

(Soluzione: € 11.247,20 – 8.165,81 – 300,30 – 9.120,07)

22.Determinare il controvalore delle seguenti divise:AUD 10.500 CAD 1.300NOK 11.000 USD 5.000

al cambio fissato a:EUR/AUD 1,72821 EUR/CAD 1,65062EUR/NOK 8,87120 EUR/USD 1,16578

(Soluzione: € 6.075,65 € 787,58 € 1.239,97 € 4.288,97)

23.Una ditta italiana stipula un contratto per la vendita di una partita di merce ad un cliente estero; ilprezzo complessivo è fissato in dollari americani 82.000. Al momento della firma del contratto ilcambio era fissato EUR/USD 1,19457. Venti giorni dopo, quando gli vengono accreditati i dollarisul suo conto corrente il cambio fissato dalla Banca è pari a EUR/USD 1,20525. Determinare:

l’importo accreditato sul suo c/c. Se l’imprenditore ha avuto un guadagno o una perdita dall’oscillazione del cambio e di quanto. Quale sarebbe stato il risultato se la nostra moneta si fosse deprezzata ed il cambio fosse stato

1,18231.(Soluzione € 68.035,68 - perdita di € 608,27 – profitto di € 711,81)

24.La ditta Zingone di Roma acquista una partita di merce del costo di 45.000 dollari canadesi. Almomento in cui firma il contratto, la quotazione EUR/CAD era 1,6354. Il mese successivo quandoordina il bonifico tramite la locale filiale della CARIME il cambio è invece pari a EUR/CAD1,60371. Determinare:

l’importo addebitato sul suo c/c della ditta Zingone. Se l’imprenditore ha avuto un guadagno o una perdita dall’oscillazione del cambio e di quanto. Quale sarebbe stato il risultato se il corso fissato dalla CARIME fosse stato 1,65732.

(Soluzione: € 28.059,94 - perdita di € 543,73 – profitto di € 363,93)

25.Il sig. Beltrami, si reca allo sportello cambi della Banca Nazionale del Lavoro. Essa applica ilseguente listino:

EUR/USD 1,26780 EUR/AUD 1,74820Stabilito che per ogni singola valuta la BNL chiede la corresponsione di € 2,50 a titolo di commissione,

determinare l’importo riscosso dal sig. Beltrami per il cambio di 1.200 dollari americani e 1.950 dollariaustraliani.

(Soluzione € 2.056,95)

26.Il sig. Augello, dovendosi recare all’estero abbisogna di 4.500 franchi svizzeri e 150.000 yengiapponesi. Considerato che l’ufficio cambi della Banca Etruria richiede una commissione di € 1,90per ogni singola valuta, determinare l’importo pagato dal sig. Augello in base a questo listino deicambi:

EUR/CHF 1,62805 EUR/JPY 145,48200(Soluzione € 3.798,90)

111

27.La sig.ra Bracardi chiede al cassiere della Banca Intesa di cambiare € 20.000 in dollari americani.Sapendo che deve pagare una commissione di € 2,50, che il taglio minimo di banconote è di $ 10 eche il cambio EUR/USD è 0,98452, determinare

L’importo ricevuto in dollari L’importo che ha dovuto pagare.

(Soluzione $ 19.680 - € 19.991,94)

28.Michela ha bisogno di cambiare € 7.500 in franchi svizzeri. Sapendo che deve pagare unacommissione di € 3, che il taglio minimo di banconote è di 5 CHF e che il cambio EUR/CHF è1,45892, determinare

Quanti franchi svizzeri ha ricevuto, L’importo che ha dovuto pagare.

(Soluzione CHF 10.935 - € 7.498,27)

29.Il listino cambi della Banca CARIME indica queste due quotazioni:EUR/USD 1,0768/1,0865 EUR/GBP 0,6667/0,677

Aiutandoti con degli esempi spiega il significato di queste quotazioni.

30.Il sig. Giovanni ha bisogno di cambiare 300 dollari australiani. Davanti all’ufficio cambi trovaquesta indicazione: EUR/AUD 1,679/1,72341. Puoi dargli una mano a capire quanti euro glispettano?

(Soluzione € 174,07)

31.Andrea per recarsi all’estero vuole portarsi USD 4.500 in traveller‘s chèque. Il listino cambipresenta questa dicitura: EUR/USD 1,156/1,1647. Determina l’importo in € che deve pagare alcassiere.

(Soluzione € 3892,73)

32.Marco deve recarsi in Canada e vuole cambiare un controvalore di € 5000. Il listino cambi dellasua banca gli propone queste possibilità:

EUR/CAD 1,591/1,632 (banconote)EUR/CAD 1,60427/1,6894 (trav. chèque)

Sapendo che sia per i traveller’s chèque che per il contante l’importo deve essere multiplo di 50,determina quanti dollari canadesi può ottenere nelle due diverse ipotesi e quanto gli costeranno.

(Soluzione: costo per $ 7.950 in banconote € 4.996,86 – costo per $ 8.000 in traveller’s chèque € 4986,69)

33.Sara deve recarsi in Gran Bretagna e vuole cambiare un controvalore di € 6.000. Il listino cambidella sua banca gli propone queste possibilità:

EUR/GBP 0,6691/0,6782 (banconote)EUR/GBP 0,67427/0,6840 (trav. chèque)

Sapendo che sia per i traveller’s chèque che per il contante l’importo deve essere multiplo di 100,determina quante sterline può ottenere nelle due diverse ipotesi e quanto gli costeranno.

(Soluzione: costo per £ 4000 in banconote € 5.978,18 – costo per £ 4.000 in trav. Chèque € 5932,34)

34.Elena per recarsi in Australia decide di cambiare un totale di € a 10.000 di cui 7.000 in traveller’scheque ed il resto in banconote. Il listino cambi della sua banca presenta queste quotazioni:

EUR/AUD 1,7691/1,7782 (banconote)EUR/AUD 1,7742/1,7890 (trav. chèque)

Sapendo che sia per i traveller’s chèque l’importo deve essere multiplo di 100 dollari e che per il

112

contante l’importo deve essere multiplo di 10 dollari australiani, determina:

l’importo in traveller’s cheque ottenuto l’importo in banconote quanto complessivamente ha dovuto pagare Elena.

(Soluzione: costo per AUD 5.320 in banconote € 3.007,18 – costo per AUD 12.400 in trav. chèque € 6.989,07 -COSTO TOTALE € 9.996,25)

35.La Banca Nazionale del Lavoro, oltre a chiedere la corresponsione di una commissione di € 2,25,applica il seguente listino per il cambio di valuta estera:

EUR/USD 1,26780/1,35690 EUR/AUD 1,74820/1,89457EUR/JPY 130,19871/138,28950 EUR/GBP 0,64789/0,67950

Determinare l’importo riscosso o pagato dai seguenti clienti:

Il sig. Gullo abbisogna di 20.000 dollari australiani. Il sig. Antichi vende 12.500 dollari americani. Il sig. Mori vende 2.400 sterline. Il sig. Bellusci abbisogna di 42.420 yen giapponesi.

36.La Banca Popolare di Cortona per tutte le operazioni valutarie richiede una commissione fissa di €2 ed una variabile di € 1 per ogni singola operazione effettuata dai suoi clienti. Il listino dei cambidel giorno 10 aprile è il seguente:

EUR/USD 1,16785/1,25900 EUR/AUD 1,54820/1,62457EUR/JPY 129,4571/132,6950 EUR/GBP 0,66189/0,66887

EUR/NOK 8,62560/8,84328Determinare l’importo riscosso o pagato dai seguenti clienti:

Il sig. Marchi vuole acquistare 12.000 dollari australiani e 3.000 dollari americani Il sig. Dini vuole vendere 20.000 yen giapponesi.

37.Facendo riferimento ai dati del listino dell’esercizio precedente, determinare l’importo pagato oincassato dai seguenti clienti:

Il sig. Roseti vuole vendere 2.500 dollari americani ed acquistare 3.000 sterline Il sig. Console vuole acquistare 12.400 corone norvegesi.

38.Il dollaro australiano viene scambiato sui mercati internazionali al cambio EUR/AUD1,75200/1,75660; considerato che il mercato è abbastanza stabile e che l’operatore vuole ottenereun adeguato margine di copertura dei costi ed un certo profitto, fissa uno spread pari a 9 centesimi.Determinare il prezzo che farà pagare ad un proprio cliente che richiede l’acquisto di una divisa di45.000 dollari australiani. Determinare altresì il margine operativo ottenuto dall’operatore che si èrifinanziato sul mercato al cambio EUR/AUD 1,75400/1,75760

39.Il dollaro americano viene scambiato sui mercati internazionali al cambio EUR/USD1,15795/1,15819; il Monte dei Paschi di Siena fissa uno spread pari a 7 centesimi. Determinarequanto riscuoterà un suo cliente che chiede il cambio di una divisa di USD 25.000. Determinarealtresì il margine operativo ottenuto dalla banca che si è rifinanziata sul mercato al cambioEUR/USD 1,15400/1,15790.

40.La sterlina britannica viene scambiata sui mercati internazionali al cambio EUR/GBP0,66489/0,66510; la Banca Etruria fissa uno spread pari a 5 centesimi. Determinare quanto:

riscuoterà un suo cliente che chiede il cambio di una divisa di GBP 11.000. dovrà far pagare ad un suo cliente che vuole acquistare una divisa di GBP 9.000.

Determinare altresì il margine operativo ottenuto dalla Banca Etruria che si è rifinanziata sul mercato al

113

cambio EUR/GBP 0,66120/0,66220.(Soluzione: € 15.382,46 – € 14.636,76 - margine operativo € 2.253,98)

41.Determinare il cambio chèque in base a questi dati:

Cambio cable EUR/GBP 0,66712 Tasso di interesse 4,50% Giorni viaggio 28

42.Determinare il cambio chèque in base a questi dati:

Cambio cable EUR/AUD 1,71714 Tasso di interesse 5% Giorni viaggio 38

43.La ditta Marroncini di Ravenna negozia presso la propria banca un assegno di 42.000 dollaricanadesi, pagabile presso la Bank of Quebec di Quebec. Essendo il cambio cable EUR/CAD1,6012/1,6189, i giorni viaggio 35 ed il tasso di finanziamento sull’eurodollaro pari al 4%,determinare l’importo accreditato sul conto del cliente. (Utilizzare entrambi i metodi dilivellamento)

44.Determinare, utilizzando i due metodi di livellamento, il controvalore accreditato sul conto di uncliente che ha ceduto alla banca una divisa di franchi svizzeri 45.210 in base a questi dati:

Cambio cable EUR/CHF 1,5712/1,5809 Tasso di interesse 2,50% Giorni viaggio 25 (Soluzione: € 28.548,75)

45.Un esportatore cede alla sua banca una divisa scadente a vista di SEK 24.700 ricevuta da unproprio cliente svedese. La quotazione cable della corona è EUR/SEK 9,1289/9,2076, il tasso è del6% ed i giorni viaggio 40. Determinare il cambio chèque ed il controvalore accreditato sul conto delcliente.

(Soluzione: € 2.665,04)

46.In data 14 maggio, la ditta Gippsy di Milano ha ceduto alla locale filiale della banca UNICREDITle seguenti divise estere:

un assegno di 7.000 sterline britanniche emesso lo stesso giorno da Michael Brook diManchester;

un assegno di GBP 15.000 emesso dal sig. A. Torton di Londra il 10 Maggio una bill of exchange di 8.000 sterline emessa su Smith Beaumont di Chester a 30 giorni vista

e da questi accettata il 30 AprilePresentare la distinta di negoziazione sapendo che la banca applica le seguenti condizioni:

cambio cable 0,6155 tasso 7% giorni viaggio 30 provvigione 0,12% fino ad un massimo di € 50 rimborso spese € 2 per ogni divisa

(Soluzione: € 48.364,55)

47.In data 28 giugno, la s.r.l. Sapegni ha ceduto alla filiale di Verona della Banca di Roma le seguentidivise estere:

114

un promissory note emesso il 20 giugno e scadente a 3 mesi di 4.000 dollari australiani daFlorence Hall di Sidney.

Un assegno emesso il 25 giugno di AUD 24.468 dal sig. John Males di Camberra. Una tratta di 10.489 dollari australiani emessa su Frank Botta di Melbourne, da questi

accettata il 27 giugno e scadente a 3 mesi vista.Presentare la distinta di negoziazione sapendo che la Banca di Roma applica le seguenti condizioni:

cambio cable EUR/AUD 1,7155 tasso 5,75% giorni viaggio 30 provvigione 0,1% fino ad un massimo di € 20 rimborso spese € 3 per ogni divisa (Soluzione: € 22.465,02)

48.In data 18 settembre, la ditta Import & Export Aurora S.r.l. di Firenze ha ceduto alla localeagenzia del Monte dei Paschi di Siena le seguenti divise estere:

un assegno di 4.000 dollari americani emesso il giorno prima da Bob Shelton di New York una tratta di $ 13.429 emessa su Miguel Conchito di Philadelphia il 10 settembre e scadente

a due mesi data un promissory note di USD 15.498 emessa su Bob Beamon di Detroit scadente il 3

dicembre un assegno di corone norvegesi 22.400 emesso il 14 settembre da Tom Burgees di Bergen un pagherò di NOK 47.970 scadente al 30 novembre emesso da Hans Stroot di Oslo

Presentare la distinta di negoziazione sapendo che la Banca di Roma applica le seguenti condizioni:

cambio cable per i dollari 1,2254 e 8,5607 per le corone norvegesi tasso 6,75% giorni viaggio 35 per le divise americane e 25 per le divise europee provvigione 0,15% fino ad un massimo di € 50 rimborso spese € 2 per ogni divisa

(Soluzione: € 34.636,59)

49.In data 13 ottobre, la ditta Italpreziosi di Arezzo ha ceduto alla locale agenzia della Cassa diRisparmio di Firenze le seguenti divise estere:

Una bill of exchange di dollari canadesi di 10.582 emessa su Henry Pierce di Ottawascadente a due mesi vista e da questi accettata il 3 ottobre

un assegno circolare di CAD 4.975 emesso il 10 ottobre dalla Bank of Quebec di Alberta una assegno bancario di CAD 30.400 emesso da Fred Mercy di Quebec il 9 ottobre un assegno di corone svedesi 12.200 emesso il giorno prima da Tim Gale di Copenaghen un pagherò di SEK 7.120 scadente al 2 dicembre emesso da Percival Agar di Stoccolma

Presentare la distinta di negoziazione sapendo che la Cassa di Risparmio di Firenze applica le seguenticondizioni:

cambio cable per i dollari 1,6248 e 9,4507 per le corone svedesi tasso 7,20% giorni viaggio 30 per le divise canadesi e 20 per le divise svedesi provvigione 0,12% fino ad un massimo di € 70 rimborso spese € 2,75 per ogni divisa

(Soluzione: € 27.171,45)

50.Determinare il cambio forward teorico a 75 giorni di una divisa in franchi svizzeri sapendo che ilcambio cable EUR/CHF è 1,5049, il tasso di finanziamento sul franco svizzero è del 4,50%, mentrequello sull’euro è del 3,75%.

115

51.In base ai dati dell’esercizio precedente determinare il forward teorico nel caso in cui il tasso difinanziamento sul franco svizzero fosse pari al 2,50%.

52.Determinare lo swap rate di una divisa in lire sterline che sarà disponibile fra 43 giorni, il cuicambio cable è 0,6452 e che i tassi di finanziamento sono rispettivamente del 4,25% sulla sterlina edel 4,75% sull’euro. Commentare altresì il risultato che si otterrebbe se il tasso di finanziamentosull’euro scendesse al 3,25%. Determinare il controvalore di una divisa di JPG 4.000.000 disponibilefra 98 giorni sapendo che il cambio cable EUR/JPG è 135,4299, il tasso di finanziamento dello yenè dello 0,75% mentre quello sull’euro è del 2,25%.

53.Determinare, in entrambe le modalità di calcolo conosciute, il controvalore di una divisa di 48.000dollari canadesi sapendo che:

il contratto a termine è stato stipulato il 13 marzo la divisa sarà disponibile il 25 luglio il cambio cable è 1,5316 il tasso di finanziamento del dollaro è del 2% il tasso di finanziamento dell’euro è dell’1,75%

54.Determinare, in entrambe le modalità di calcolo conosciute, il controvalore di una divisa di 85.000corone norvegesi sapendo che:

il contratto a termine è stato stipulato il 19 aprile la divisa sarà disponibile il 5 agosto il cambio cable è 8,1396 il tasso di finanziamento sulla corona norvegese è del 4% il tasso di finanziamento dell’euro è del 4,75%

55.Il 15 aprile la S.r.l. Partecipare di Como ha importato componenti meccanici da un fornitore russo.L’importo delle fattura è di dollari canadesi 78.453 ed il pagamento è fissato fra tre mesi. Nellostesso giorno ha venduto manufatti ad un cliente svizzero come da fattura di 42.415 di franchisvizzeri il cui importo dovrà essere riscosso con scadenza a 4 mesi. Le quotazioni di mercato sono leseguenti:

Cambi spot Cambi forward

EUR/CAD 1,6249 EUR/CAD 1,6321

EUR/CHF 1,5621 EUR/CHF 1,5264

Sapendo che i tassi correnti di finanziamento sono del 3% sull’euro, del 4% sul dollaro e del 2% sulfranco svizzero, determinare:

I cambi forward teorici sia del dollaro canadese che del franco svizzero La soluzione economicamente più vantaggiosa per la S.r.l. sia per pagare il debito che per

riscuotere il credito.

INDICEIL COMMERCIO CON L’ESTERO: UNA PREMESSA........................................................................................2

ADEMPIMENTI FISCALI E DOGANALI RIGUARDANTI LE OPERAZIONI DI IMPORT/EXPORT........6

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA.............................................................................................................20

IL TRASPORTO DELLE MERCI...........................................................................................................................31

L’ASSICURAZIONE DELLE MERCI DURANTE IL VIAGGIO.........................................................................45

GLI ALTRI ELEMENTI DI UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE.....................49

IL REGOLAMENTO DEL PREZZO RISPETTO AL TEMPO............................................................................55

LE MODALITÀ DI REGOLAMENTO...................................................................................................................60

GLI INCOTERMS®.................................................................................................................................................77

I CAMBI ESTERI.....................................................................................................................................................85

I VARI TIPI DI OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA ED IL CORSO DEL CAMBIO......................................92

ESERCIZI:................................................................................................................................................................106