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IL CANONE UNICO PATRIMONIALE E IL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI Cristina Carpenedo WEBINAR FORMATIVO 11 DICEMBRE 2020

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IL CANONE UNICO PATRIMONIALE E IL CANONE DI

CONCESSIONE DEI MERCATI

Cristina Carpenedo

WEBINAR FORMATIVO 11 DICEMBRE 2020

Indice

❑ Il nuovo canone di concessione patrimoniale e di concessione dei mercati nella Legge 160/2019: principi

generali

❑ Le competenze dei comuni e delle province/città metropolitane

❑ Il presupposto di applicazione per le occupazioni di suolo pubblico e i messaggi pubblicitari

❑ La rilevanza delle procedure amministrative

❑ Contenuto minimo del regolamento: come affrontare la costruzione del nuovo testo

❑ Fattispecie applicative

❑ La tariffa standard e il sistema dei coefficienti per garantire il gettito precedente

❑ Esenzioni e riduzioni: margini di manovra dell’ente

❑ Sistema di riscossione

❑ Accertamento esecutivo patrimoniale

❑ Dilazione di pagamento

❑ Sanzioni e indennità per le occupazioni abusive

❑ Contratti in essere con i concessionari

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LEGGE 160/2019 ART. 1 NUOVI CANONI DAL 2021

CANONE UNICO

PATRIMONIALE

COMMI DA 816 A 836

CANONE CONCESSIONE

MERCATI

COMMI DA 837 A 845

Chiara divisione dei due canoni sia dal punto di vista dei contenuti amministrativi sia dal punto di

vista dei vincoli tariffari

• DUE REGOLAMENTI

• DUE IMPIANTI TARIFFARI

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Canone unico - Fonte normativa: legge 160/2019art. 1 commi 816-836

816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è

istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e

sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il

canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di

pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone

ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti

salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

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CARATTERISTICHE DEL CANONE

Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge

e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

• TOSAP/COSAP/ICP/DPA/CIMP/CANONE NON RICOGNITORIO

• E’ UNA ENTRATA PATRIMONIALE PER ESPLICITA INDICAZIONE DEL LEGISLATORE

• ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE PER RECUPERO CANONI DOVUTI

• SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO NON TRIBUTARIO

• MAGGIORI FACOLTA’ RISPETTO AL SISTEMA TRIBUTARIO

• RIENTRA NELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE DELL’ARTICOLO 52 DEL D LGS 446/97

• TERMINE DI ADOZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 53 DELLA LEGGE 388/2000

• NO REGOLE DI EFFICACIA ART. 13 COMMA 15 DEL DL 201/2011 (NO PORTALE FED)

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LE ABROGAZIONI

ABROGAZIONI DISPOSTE DAL COMMA 847

Sono abrogati

• i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993

• gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997

• e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.

Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che

disciplinano la propaganda elettorale.

Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la

determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti

alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto

legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel

modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito all'art. 4, comma 3-

quater che

"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1

della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale

sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.

507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446".

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IL PASTICCIO DELL’ABROGAZIONE

Il comma 836 sulle pubbliche affissioni

Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni

del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre

1993, n. 507.

Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle

pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla

pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti

contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica,

mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

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AFFISSIONI PUBBLICHE

IL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI NEL D LGS 507/93 ART. 18

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi

impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità

istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle

disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31

dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è

facoltativo.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in

misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei

comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

3-bis. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi

strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica

LA POTESTA’ IN MATERIA DI CANONE

NORMA DA CONSIDERARE SUI REGOLAMENTI E TARIFFE.

art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 In deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e

all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°

gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

REGOLAMENTO CANONE: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE?

CIRCOLARE 2/DF DEL 22 NOVEMBRE 2019 relativo all’obbligo di pubblicazione dei

regolamenti

Vale la pena di sottolineare, infine, che il più volte citato comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del

2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del

1997, la cui natura non tributaria è stata in più occasioni affermata dalla Corte di cassazione e quindi

confermata pag 14 / 16 dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008. I comuni

che hanno escluso l’applicazione della TOSAP e assoggettano l’occupazione di strade e aree del

proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di

corrispettivo privatistico, pertanto, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti

regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

ANCHE I NUOVI CANONI NON SONO ASSOGGETTATI ALL’OBBLIGO

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Le competenze dei comuni e delle province/città metropolitane

Le province applicano TOSAP e COSAP

I comuni applicano ICP/TOSAP/COSAP

Il comma 818 conferma che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di

comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei

centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con

popolazione non superiore a diecimila abitanti).

Codice della Strada sul rilascio dei titoli:

l’articolo 23 comma 4 prevede che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di

esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti

norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente

proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale)

Il comma tre dell’articolo 26 prevede che per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di

centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di

competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

IL CANONE PER I MESSAGGI PUBBLICITARI E’ SEMPRE E SOLO DEL COMUNE?

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree

appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o

sottostanti il suolo pubblico

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche

abusiva, mediante impianti installati su aree

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile

degli enti, su beni privati laddove siano visibili da

luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio

comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso

pubblico o a uso privato.

Comma 819. Il presupposto del canone è:

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IL CANONE DI OCCUPAZIONE: I BENI COINVOLTI

Codice civile (art. 822 e seguenti), i beni pubblici si distinguono in due categorie:

beni demaniali e beni patrimoniali

I beni demaniali si caratterizzano per essere inalienabili, inusucapibili, imprescrittibili, non possono essere oggetto di

diritti in favore di terzi se non mediante provvedimenti amministrativi di carattere concessorio, in quanto un bene

demaniale ha una destinazione specifica collegata alla diretta realizzazione di interessi pubblici.

Analogo regime è previsto per i beni patrimoniali indisponibili finché permane la loro destinazione

i beni patrimoniali disponibili sono assoggettati alle norme di diritto privato e quindi possono essere oggetto di

locazione, comodato e forme di utilizzo privatistico

SONO COMPRESI GLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO

NON SONO STATE CITATE LE SERVITU’ DI USO PUBBLICO

Art 825 c.c. “Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico, i diritti reali che spettano allo Stato, alle

province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno

dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a

cui servono i beni medesimi”.

d. Lgs 507/93 art 5 Legge 160/2019 art 1 comma 890, lett b)

1 La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata

attraverso forme di comunicazione visive o

acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto

sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o

aperti al pubblico o che sia da tali luoghi

percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità

prevista nel presente decreto.

• 2 Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i

messaggi diffusi nell'esercizio di una attività

economica allo scopo di promuovere la domanda

di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare

l'immagine del soggetto pubblicizzato.

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche

abusiva, mediante impianti installati su aree

appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile degli enti, su beni privati laddove

siano visibili da luogo pubblico o aperto al

pubblico del territorio comunale, ovvero

all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a

uso privato.

➢ FORMULAZIONE PIU’ AMPIA CHE NON CITA

L’ATTIVITA’ ECONOMICA

➢ NESSUNA DISCIPLINA PUNTUALE DI

FATTISPECIE COME NEL 507

luogo pubblico: accessibile in qualsiasi momento a tutti senza alcuna limitazione e condizioni

luogo aperto al pubblico: consentito l’accesso solo in determinati momenti

luogo esposto al pubblico: luogo privato o comunque nel quale non è ammesso il pubblico, situato in

modo tale da consentire di vedere o sentire ciò che accade all’interno15

IL CANONE PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

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COMMA 820: CANONE UNICO MEZZI PUBBLICITARI SUOLO PUBBLICO

820. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del

comma 819 esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del

medesimo comma.

Ne consegue che gli impianti installati su area pubblica VERSANO SOLO LA TARIFFA PER LA

DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI E NON ANCHE LA TARIFFA PER L’OCCUPAZIONE

COSA ERA ACCADUTO IN PRECEDENZA? VARIE SENTENZE

Consiglio di Stato 4857 del 22 ottobre 2015: I cartelloni pubblicitari che sono installati su suolo

pubblico necessitano della concessione, e quindi sono soggetti sia all’imposta sulla pubblicità, sia alla

tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche

SI TRATTA DI FATTISPECIE CHE DEVONO ESSERE ANALIZZATE PER CAPIRE COME

DETERMINARE LA NUOVA TARIFFA DEL CANONE UNICO

IL CANONE UNICO – IL REGOLAMENTO

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821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti

pubblicitari; PROCEDURE

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonchè il numero massimo

degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; LIMITI IMPIANTI PUBBLICITARI

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000

abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; PIANO GENERALE IMPIANTI DEI COMUNI!

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; PUBBLICHE AFFISSIONI

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; DICHIARAZIONE

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; ULTERIORI ESENZIONI E RIDUZIONI

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone

maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con

impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari

effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

INDENNITA’

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del

presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. SANZIONE

IL SOGGETTO PASSIVO

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823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto

che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di

messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

IL TITOLORE DELL’AUTORIZZAZIONE (MESSAGGI PUBBLICITARI)

IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE (OCCUPAZIONI DI SUOLO )

OBBLIGAZIONE SOLIDALE

Obbligazione solidale, il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in

base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori come previsto dall’art. 1292 del Codice

Civile.

Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto

e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice

Civile.

IL SISTEMA TARIFFARIO

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817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai

canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il

gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Disposizione molto importante che permette ampia manovra sulla tariffa standard

La conversione del sistema tariffario precedente al nuovo può riservare qualche sorpresa su

determinate fattispecie

La norma fa salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe

NON C E STESSA PREVISIONE PER IL CANONE CONCESSIONE MERCATI

A CHI SPETTA LA POTESTA’ TARIFFARIA?

QUALE DIVISIONE DI COMPETENZA CONSIGLIO/GIUNTA?

IL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

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824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa

in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città

metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di

manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a

carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del

passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare

convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi

momento, di una somma pari a venti annualità

DURATA

SUPERFICIE ESPRESSA IN METRI QUADRATI (NON ALTRA TIPOLOGIA)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE: PERMANENTE E TEMPORANEA CON TARIFFA ANNUALE E GIORNALIERA

FINALITA’ DI UTILIZZO

ZONA TERRITORIALE

I PASSI CARRAI SI DETERMINANO SUI METRI LINEARI E PUO’ ESSERE ASSOLTO CON UNA SOMMA PARI A 20

ANNUALITA’

TOSAP/COSAP: CARATTERISTICHE TARIFFARIE

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D Lgs 507/93 art 42

Comma 3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le

strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di

classificazione è deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per

quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

Comma 4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con

arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle

occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro

quadrato o lineare.

COSAP art. 63 del D LGS 446/97: SISTEMA CON MOLTE LIBERTA’

Principi del comma 2 lettera c) dell’art 63 del D.Lgs 446/97: “indicazione analitica della tariffa determinata sulla base

della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore

economico della disponibilità dell'area nonchè del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti

moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità

dell'occupazione;”.

I COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEVONO RISPONDERE A CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA E

PROPORZIONALITA’

TOSAP/COSAP: CARATTERISTICHE TARIFFARIE

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D Lgs 507/93 articolo 42 comma 1

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di

concessione ed aventi, in ogni caso, durata non inferiore all’anno, indipendentemente dal fatto che

comportino l’esistenza di manufatti o impianti, cioè l’occupazione non è necessariamente collegata ad

un’opera visibile

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

D Lgs 507/93 articolo 44

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde

un’obbligazione tributaria autonoma

occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è

ridotta al 30 per cento

Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento

TOSAP/COSAP: CARATTERISTICHE TARIFFARIE

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D Lgs 507/93 articolo 45

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è

graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle

occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal

comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le

occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il

20 ed il 50 per cento

3 I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o

simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della

tariffa ordinaria

4 Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate

con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere

aumentata in misura non superiore al 50 per cento

TOSAP/COSAP: CARATTERISTICHE TARIFFARIE

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D Lgs 507/93 articolo 45

5 Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e

da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento le

tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo

viaggiante …

6 Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal comune o dalla provincia

sono soggette alla tassa con tariffa che puo' essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

6 bis Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50

per cento.

7 Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è

ridotta dell'80 per cento.

8 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere

ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per

cento.

IL CANONE PER I MESSAGGI PUBBLICITARI

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825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone èdeterminato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metriquadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuataall'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente alcomune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha laresidenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza ilmezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori atrecento centimetri quadrati.

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL MEZZO CALCOLATA IN METRI QUADRATIINDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI MESSAGGIPUBBLICITA’ ESTERNA AI VEICOLI A USO PUBBLICO O PRIVATO: il canone è dovuto alcomune che ha lasciato la licenza di esercizio / al comune in cui il proprietario del veicolo haresidenza o sede – OBBLIGAZIONE SOLIDALENON SONO SOGGETTE AL CANONE LE SUPERFICI INFERIORI A TRECENTO CENTIMETROQUADRATI

CARATTERISTICHE DELLA PUBBLICITA’

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ARTICOLO 7 COMMA 5: I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero

riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo

della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ARTICOLO 7 COMMA 7: Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa

o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

CARATTERISTICHE DELLA PUBBLICITA’

CARATTERISTICHE DEI MESSAGGI PUBBLICITARID. LGS 507/93 ART. 12 ICP

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1 Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro

mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e

per anno solare e' la seguente:

comuni di classe I L. 38.000

comuni di classe II L 34.000

comuni di classe III L 30.000

comuni di classe IV L 26.000

comuni di classe V L 22.000 2.

2 Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si

applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su

apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie

complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati

5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a

metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

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IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI VIENE CITATO DAL COMMA 821 DELL’ARTICOLO

1 DELLA LEGGE 160/2019

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio

solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già

adottato dal comune;

E’ POSSIBILE MANTENERE I PIANI VIGENTI

826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il

canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di

messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

30

LA TARIFFA STANDARD ANNUALE

Classificazione comuni Tariffa standard annua

Comuni con oltre 500.000 ab EURO 70,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 ab. EURO 60,00

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 ab. EURO 50,00

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 ab. EURO 40,00

Comuni fino a 10.000 ab EURO 30,00

828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della

classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000

abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono

pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

31

LA TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si

applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la

diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la

seguente

Classificazione comuni Tariffa standard GIORNALIERA

Comuni con oltre 500.000 ab EURO 2,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 ab. EURO 1,30

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 ab. EURO 1,20

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 ab. EURO 0,70

Comuni fino a 10.000 ab EURO 0,60

828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della

classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000

abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono

pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

TARIFFA OCCUPAZIONI SOTTO SUOLO

32

829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto. Per le

occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una

capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al

primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5

per cento sulla misura della capacità

Sul sottosuolo la tariffa standard di riferimento è abbattuta

Confrontare con articolo 48 del 507/93 in quanto diversa

831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di

pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e

radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base

delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente

tariffa forfetaria

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti

direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione

alle relative utenze.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento

dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze

presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

Classificazione dei comuni Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti 1,00

33

Occupazioni con cavi e condutture

per fornitura servizi pubblica utilità

FACOLTA’ DI RIDUZIONE

34

832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

a) eccedenti i mille metri quadrati

b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione

del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla

presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione

dal canone.

c) con spettacoli viaggianti (solitamente era ridotta)

d) per l'esercizio dell'attività edilizia (solitamente è ridotta dal precedente regime)

ART 16 D LGG 507/93

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e

religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

E

S

E

N

Z

I

O

N

I

OCCUPAZIONI

8 3 3

35

E

S

E

N

Z

I

O

N

I

PUBBLICITA’

8 3 3

36

E

S

E

N

Z

I

O

N

I

PUBBLICITA’

8 3 3

37

E

S

E

N

Z

I

O

N

I

OCCUPAZIONI

(ASSENTI)

LEGGE 549/95 ESENZIONI TOSAP

I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con

tende o simili, fisse o retrattili

I comuni e le province possono stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area

di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di

pubblici servizi la tassa non si applica

Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè

l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.38

821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

Grazie a questa disposizione è possibile il recupero di esenzioni che appaiono assenti

E’ importante rispettare principio di ragionevolezza, equità, imparzialità

NON SVUOTARE IL PRESUPPOSTO

POTESTA’ DELL’ENTE

39

MOMENTO DEL VERSAMENTO

835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della

concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni

di cui all‘ articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della

concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte

del soggetto passivo.

VERSAMENTO ALL’ENTE PRIMA DEL RILASCIO DEL TITOLO AMMINISTRATIVO

NO DICHIARAZIONE SUCCESSIVA PER IL VERSAMENTO

La lettera e) del comma 821 prevede la possibilità di disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari

fattispecie: si utilizza per i casi semplificati

.

40

POSSIBILI CASI DI DICHIARAZIONE

ESEMPIO DI OBBLIGO DICHIARATIVO

1) dichiarazione annuale da presentare entro il 31 gennaio in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi

e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia

elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle

utenze di rete

2) per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita dichiarazione scritta consegnata o

fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a

particolari prescrizioni.

3) sono soggette a dichiarazione al Settore competente in caso di gestione del servizio in forma diretta, o all’ufficio

dell’affidatario del servizio, le fattispecie di seguito indicate:

a) installazione di insegne di esercizio negli appositi vani porta insegna o nei sopraluce delle vetrine dei negozi;

b) targhe (non luminose) di studi professionali (escluse quelle relative ad attività sanitarie o connesse ad attività sanitaria)

fino alla dimensione massima di _______

c) modifica di messaggio pubblicitario su insegne, mezzi o impianti pubblicitari già assentiti. La modifica non deve

comportare variazione delle dimensioni e della tipologia.

d) Vetrofanie di dimensione fino a ___________

41

INDENNITA’ E SANZIONI IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di

un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni

e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e

presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal

trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico

ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o

dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme

restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE PER RECUPERO INDENNITA’

IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PREVIO VERBALE E ULTERIORE RISPETTO A SANZIONI

CDS

42

RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

43

• DEFINIRE LE SCADENZE DI VERSAMENTI PER LE FATTISPECIE PERMANENTI

• DEFINIRE L’IMPORTO SOGLIA PER LE RATE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA

• L’INCASSO AVVIENE SUL CONTO DELL’ENTE

• SI APPLICANO LE REGOLE DELLA RISCOSSIONE POTENZIATA

NELL’ACCERTAMENTO ESECUTIVO

• DEFINIRE LE REGOLE DELLA DILAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

• E’ POSSIBILE RINVIARE AL REGOLAMENTO ENTRATE

RIMOZIONE OCCUPAZIONI/PUBBLICITA’ ABUSIVA

44

822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta

concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il

pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata,

previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con

oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione

pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità e stata effettuata

RIMOZIONE IN CASO DI:

Assenza di autorizzazione o concessione

Occupazioni o mezzi pubblicitari difformi all’atto di autorizzazione/concessione

Mancato pagamento del canone

PREVIA REDAZIONE PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE REDATTO DA PUBBLICO

UFFICIALE

IL CANONE DI CONCESSIONE MERCATI(837-845)

45

837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone

di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del

canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri

abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

NUOVO CANONE DI CONCESSIONE MERCATI

838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di

cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al

capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del

presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della

legge 27 dicembre 2013, n. 147.

SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO

46

839. Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di

concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie

risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

DOVUTO DAL TITOLARE DELL’ATTO DI CONCESSIONE

DALL’OCCUPANTE DI FATTO, ANCHE ABUSIVO

SULLA SUPERFICIE OCCUPATA

CARATTERISTICHE DEL CANONE MERCATI

47

840. Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in

base

alla durata

alla tipologia

alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati

alla zona del territorio in cui viene effettuata

TARIFFA ANNUALE BASE

TARIFFA BASE GIORNALIERA

841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e' la

seguente:

Classificazione comuni Tariffa standard annua

Comuni con oltre 500.000 ab EURO 70,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 ab. EURO 60,00

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 ab. EURO 50,00

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 ab. EURO 40,00

Comuni fino a 10.000 ab EURO 30,00

48

TARIFFA STANDARD ANNUA

842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore

all'anno solare è la seguente:

Classificazione comuni Tariffa standard GIORNALIERA

Comuni con oltre 500.000 ab EURO 2,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 ab. EURO 1,30

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 ab. EURO 1,20

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 ab. EURO 0,70

Comuni fino a 10.000 ab EURO 0,60

49

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

POTESTA’ TARIFFARIA NEL CANONE MERCATI

50

843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo

di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata

e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella

misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata

una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione

dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

LA LEGGE FISSA UN LIMITE DI INCREMENTO DEL 25%

POSSIBILE RIDUZIONE DEL GETTITO SOPRATTUTTO PER I COMUNI IN COSAP CON TARIFF ELEVATE

PAGO PA INDENNITA’ E SANZIONI

51

844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5

del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal

medesimo codice.

845. Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821,

lettere g) e h), in quanto compatibile.

IL REGOLAMENTO DEL CANONE MERCATI SEMBRA PREVALENTEMENTE TARIFFARIO

E POCO AMMINISTRATIVO IN QUANTO CARATTERIZZATO DA DISCIPLINA SPECIFICA

NATURA GIURIDICA

52

La natura patrimoniale comporta la competenza del giudice ordinario

Cassazione SS.UU., Ordinanza del 19 agosto 2000: le controversie attinenti alla debenza del canone

esulano dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie (come delineate dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del

31 dicembre 1992) e rientrano, invece, nell’ambito della competenza giurisdizionale del Giudice

ordinario; tesi confermata dalla stessa Corte a ss.uu., con sentenza del 21 gennaio 2005, n. 1239.

Il presupposto applicativo del Cosap è costituito quindi dall'uso particolare del bene di proprietà

pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto

del suolo pubblico (Sez. 1, n. 1435 del 19/01/2018, Rv. 646855 - 01; Sez.2, 04/05/2018, n. 10733; Sez.

5, n. 18037 del 06/08/2009, Rv. 609326 - 01).

Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n.61 delle Sezioni Unite, in tema di

riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il Cosap è configurato come corrispettivo di una

concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni

pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico.

PRESCRIZIONE

53

Prescrizione decennale cassazione su cosap 18607/2020

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità è ferma nel ritenere che l'indennizzo in esame non sia assimilabile

né al canone di locazione né alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 1, 1 bis e 2 cod. civ., in

quanto assolve alla funzione di compensare «medio tempore», per tutta la durata dello stato di

indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; per cui, ingenerando un'obbligazione di

tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria

prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione; e che perciò

decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità ovvero l'occupazione stessa ove antecedente alla

scadenza dell'anno (Cass. sez. un. 27/1999; 715/1999, nonché sez. 1 1225/2002; 4179/2001; 1114/1985;

1440/1984). Né è possibile includerla nell'ultima previsione dell'art. 2948, per cui si prescrive in 5 anni «tutto ciò che

deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» (n. 4), in quanto la norma si riferisce alla sola fattispecie

in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad un anno e non

anche a quella ricorrente nel caso concreto, in cui da un unico provvedimento, derivino tanti rapporti autonomi,

aventi durata annuale (o inferiore) e ciascuno con apposito indennizzo da pagarsi in un'unica soluzione e da

commisurarsi all'indennità di espropriazione - effettiva o virtuale - dovuta se l'immobile fosse stato espropriato in

quell'anno (Cass. 17111/2004; Cass. 6102/2001; 320/2001; 13942/1999).

54

REGIME TRANSITORIO

CON L’AVVENTO DEL NUOVO CANONE E’ NECESSARIO AGIRE SULLE OCCUPAZIONI

PERMANENTI IN ESSERE AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO

VERIFICARNE LA COERENZA IN BASE AL NUOVO REGOLAMENTO

INFORMARE L UTENTE ALL’ATTO DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO

IL VERSAMENTO POTREBBE ESSERE DIVERSO

55

COME AFFRONTARE LA COSTRUZIONE DEL REGOLAMENTO

❑ Individuare gli uffici coinvolti nel procedimento amministrativo in base all’organizzazione

dell’ente

❑ Raccogliere i regolamenti attinenti: cosap, tosap, icp, piano generale degli impianti,

riscossione coattiva, suap e procedimenti amministrativi

❑ Lavorare sullo schema tariffario definendo le singole fattispecie

❑ Determinare i coefficienti in rapporto al sistema tariffario previgente

❑ Definire le fattispecie applicative nel regolamento

❑ Si consiglia di dividere il sistema tariffario tra occupazioni e messaggi pubblicitari

56

AFFIDAMENTI IN CORSO

846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla

scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020,

risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di

occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche

affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative

condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione

dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

VALE PER CONTRATTI IN ESSERE E SOLO FINO ALLA SCADENZA ORIGINARIA

RIGUARDA I CONTRATTI DI CONCESSIONE TOSAP/COSAP/ICP/DPA/CIMP

SI DEVE TENER CONTO DELLE NUOVE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEI NUOVI CANONI

COMUNQUE A CONDIZIONI ECONOMICHE PIU’ FAVOREVOLI ALL’ENTE!

CRISTINA CARPENEDO

www.carpenedocristina.com

I materiali didattici saranno disponibili su

www.fondazioneifel.it/formazione