I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI · L’esito del ricorso e la definitività della...
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GUIDA ALLA FISCALITÀ DI ROMA CAPITALE
INDICE 1
INDICE
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI pag. 3
1. L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) pag. 3Chi paga l’imposta pag. 6Il valore dell’immobile pag. 7Il calcolo dell’imposta e le aliquote di Roma Capitale pag. 10Quando e come si paga pag. 18Come si presentano la dichiarazione ICI ed i vari modelli pag. 21
2. LA TARIFFA RIFIUTI (Ta.Ri.) pag. 23Chi paga la tariffa pag. 23Come viene determinata la tariffa pag. 24Le agevolazioni e riduzioni pag. 26Quando e come si paga pag. 31Come si presenta la dichiarazione Ta.Ri. pag. 33
3. IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (Cosap) pag. 35Chi paga il canone Cosap pag. 35Come viene determinato il canone pag. 36Particolari tipologie di occupazione pag. 42Le agevolazioni e riduzioni pag. 44Quando e come si paga pag. 46Come si presenta la domanda di concessione di occupazione suolo pubblico pag. 47
4. IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE (CIP) pag. 50Chi paga il canone pag. 50Come viene determinato il canone pag. 51Le agevolazioni e riduzioni pag. 52Quando e come si paga pag. 54Come si presentano le richieste di autorizzazione pag. 55
5. LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA pag. 56Premessa pag. 56Come si viene a conoscenza di una contravvenzione pag. 57a) Preavviso di verbale di accertamento di violazione pag. 57b) Verbale di accertamento di violazione con contestazione immediata pag. 59c) Verbale di violazione senza contestazione immediata pag. 60La notifica del verbale di violazione pag. 63Cosa fare in caso di smarrimento del verbale di violazione pag. 65Quando, come e chi deve pagare un verbale di violazione pag. 65
COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE pag. 71
1. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO pag. 71Il ravvedimento per i tributi locali pag. 71Modalità di pagamento pag. 74
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE pag. 76
1. GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO pag. 76
GUIDA ALLA FISCALITÀ DI ROMA CAPITALE
INDICE 2
L’emissione degli atti di recupero pag. 76Rateazione degli avvisi pag. 78Annullamento dell’atto o ricorso e relativa sospensione pag. 79La riscossione frazionata pag. 81I controlli sul territorio e le garanzie del contribuente pag. 81
2. LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE pag. 87La riscossione mediante cartella pag. 87Il pagamento della cartella pag. 89Rateazione della cartella pag. 89Annullamento della cartella o ricorso e relativa sospensione pag. 99La riscossione coattiva pag. 105
3. LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE pag. 106Regole di applicazione pag. 106L’irrogazione delle sanzioni pag. 108
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI pag. 110
1. IL DIRITTO DI INTERPELLO pag. 110L’Interpello a Roma Capitale pag. 110
2. COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE pag. 116L’autotutela pag. 116L’avviso bonario pag. 117L’acquiescenza e la definizione agevolata delle sanzioni pag. 121L’adesione all’invito al contraddittorio pag. 122L’accertamento con adesione pag. 122La conciliazione giudiziale pag. 124
3. IL RICORSO TRIBUTARIO pag. 127Come inizia il processo tributario pag. 127La richiesta di sospensione dell’atto impugnato pag. 128L’esito del ricorso e la definitività della sentenza pag. 129La riscossione in pendenza di opposizione pag. 130Il ricorso in appello pag. 131Il ricorso in Cassazione pag. 131
4. IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA pag. 132Come si attiva il contenzioso pag. 132Il ricorso al Prefetto e l’Ordinanza Ingiuntiva pag. 134Il ricorso al Giudice di Pace pag. 135
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 3
Il decreto legge del 27 maggio 2008 N. 93, ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell’ICI per le unità
immobiliari adibite ad abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento
o delibera in vigore alla data del 29 maggio 2008.
In pratica, sono escluse dall'applicazione dell'ICI:
• le abitazioni principali (comprese le pertinenze nei limiti di un solo box o posto auto ed una sola
cantina o soffitta), cioè quelle in cui il proprietario dimora abitualmente;
• l'abitazione assegnata al socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, che la utilizza come
abitazione principale;
• l'abitazione a disposizione, non locata, di italiani residenti all'estero;
• l'abitazione a disposizione, non locata, di residenti presso istituti di ricovero o cura;
• le abitazioni date in uso gratuito dal proprietario a parenti ed affini entro il secondo grado;
• l'abitazione, o quota di essa, posseduta dal coniuge non assegnatario, assegnata con sentenza di
separazione o divorzio all'ex coniuge, nel caso in cui il soggetto passivo non possieda altri immobili
ad uso abitativo nel territorio comunale;
• le abitazioni per le quali è stato sospesa l'esecuzione dello sfratto - limitatamente all'acconto 2009 - nel
caso in cui il nucleo familiare del conduttore comprenda persone anziane e/o portatori di handicap.
In questo caso il nucleo familiare del conduttore non deve possedere altre abitazioni e deve avere un
reddito familiare insufficiente ad accedere ad altro immobile.
Si ricorda che rimane l'obbligo del pagamento ICI per le abitazioni principali accatastate con categoria
A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e palazzi di importanza storica) e relative pertinenze che
continuano ad essere assoggettate all’aliquota prima abitazione limitatamente ad un solo box o posto
auto e ad una sola cantina o soffitta.
In tal caso l'aliquota da applicare è il 4,6 per mille e viene riconosciuta la detrazione per l'abitazione
principale di 103,29 euro.
Si ricorda che per usufruire dell’esenzione per le abitazioni a disposizione, non locate, di residenti
presso istituti di ricovero o cura è necessario presentare l'apposito modello di comunicazione verde, al
quale deve essere allegata un’attestazione di degenza rilasciata dall'istituto di ricovero.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 4
Si ricorda che per usufruire dell’esenzione per le abitazioni date in uso gratuito dal proprietario a parenti
ed affini entro il secondo grado è necessario presentare l'apposito modello di comunicazione celeste
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 6
CHI PAGA L’IMPOSTA
L’ICI deve essere pagata:
• da chi ha la proprietà di immobili come case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili o terreni
agricoli;
• da chi vanta un diritto reale di godimento su un immobile quali il diritto di usufrutto, uso, abitazione,
diritto di superficie e di enfiteusi;
• dal locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria;
• dai concessionari, per le aree demaniali;
• dal gestore di immobili pubblici.
Se l’immobile è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro
in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a marito e
moglie, entrambi devono versare l’ICI ma separatamente).
In caso di usufrutto, l’imposta è dovuta da chi vanta tale diritto e non dal nudo proprietario. Se
l’immobile è in multiproprietà, l’ICI deve essere invece pagata dall’amministratore del condominio o
della comunione.
Non devono pagare l'ICI i cittadini possessori (cioè coloro che sono proprietari, usufruttuari, o che
godono di un diritto reale) della sola abitazione principale (con esclusione delle abitazioni accatastate
con categoria A1, A8, A9), con eventuali pertinenze limitatamente ad un solo box o posto auto e ad una
sola cantina o soffitta.
Per abitazione principale si deve intendere quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, vi risiede, ritenendosi tale, salvo prova contraria, quella di
residenza anagrafica.
La stessa norma di esenzione vale per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le abitazioni
assegnate ed utilizzate come abitazione principale.
Inoltre, sono esentati dal pagamento i cittadini italiani residenti all'estero per l'abitazione tenuta a
disposizione.
E' esente anche l'abitazione assegnata con sentenza di separazione o divorzio di proprietà, in tutto o in
parte, dell'ex coniuge non residente, nel caso in cui lo stesso non possieda altri immobili ad uso
abitativo nel territorio comunale.
L'esenzione si applica anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado
che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale.
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Sono parenti in linea retta fino al 2° grado i genitori, i figli, i nonni e i nipoti (figli dei figli), sono parenti
in linea collaterale fino al 2° grado i fratelli e le sorelle, sono affini fino al 2°grado i suoceri, i generi, le
nuore ed i cognati.
IL VALORE DELL’IMMOBILE
Per calcolare l’imposta bisogna prima di tutto determinare il valore dell’immobile, cioè quella che, di
norma, si chiama “base imponibile”. A tal fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree
fabbricabili o di terreni agricoli.
Per i Fabbricati
La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1º gennaio dell’anno in corso
aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso
a seconda della categoria catastale:
• 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
• 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C con
esclusione delle categorie A10 e C1);
• 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10), gli alberghi, i teatri, le banche, ecc. (categoria D);
• 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Nel caso di immobili acquistati di recente la rendita catastale è indicata nell'atto di acquisto. Se
l'immobile non è ancora accatastato, si deve utilizzare la rendita dichiarata al momento della richiesta di
accatastamento (DOCFA).
Per le aree fabbricabili
La base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’imposta.
Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio per zone omogenee.
Il valore così determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da parte del Comune
qualora venga preso a base dal contribuente per la valutazione della propria area fabbricabile.
Si ricorda che sono considerati fabbricabili i terreni sui quali è possibile realizzare una costruzione in
base al Piano Regolatore Generale, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della
Regione e/o dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Per i terreni agricoli
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La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1º gennaio dell’anno in
corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
Casi particolari immobili
Per i fabbricati di interesse storico/artistico, la rendita si calcola applicando la tariffa d’estimo
(aumentata del 5%) di minore ammontare prevista per le abitazioni della zona censuaria nella quale è
situato il fabbricato. La rendita va moltiplicata per 100 anche se il fabbricato è classificato nella
categoria A10 o C1 o nel gruppo D.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (Immobili a destinazione speciale quali ad esempio,
opifici, alberghi, teatri, cinematografi, ospedali e centri commerciali), non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in
catasto con attribuzione della rendita, il valore imponibile ai fini dell'ICI è determinato, alla data di
inizio di ciascun anno solare, secondo il criterio contabile e precisamente secondo il valore iscritto in
bilancio rivalutato annualmente da appositi coefficienti determinati con decreto ministeriale.
Il criterio contabile è vincolante e deve essere seguito fino al termine dell'anno di imposizione nel
corso del quale viene attribuita la relativa rendita catastale, ovvero è annotata negli atti catastali la
rendita "proposta" ottenuta mediante applicazione della procedura informatica Doc Fa prevista dal
Decreto Ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994.
Se la rendita proposta non viene modificata dalla Agenzia del Territorio competente entro dodici mesi
dalla data di presentazione delle denunce, la stessa diviene definitiva per effetto del cosiddetto
"silenzio-assenso".
A decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale è stata attribuita la rendita,
oppure è stata acquisita agli atti catastali la rendita proposta, il valore dei fabbricati in esame deve essere
determinato avvalendosi della procedura di capitalizzazione della rendita catastale e non più sulla base
dei costi contabilizzati.
Il passaggio dal valore contabile a quello catastale non può esplicare effetti retroattivi, sicché il
minor valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a rimborsi d'imposta in favore del
contribuente, così come il maggior valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a
recuperi da parte del Comune.
I costi di acquisto, risultanti dalle scritture contabili (ad esempio, libro dei beni ammortizzabili) o dal
bilancio alla data del 1° gennaio, per i quali occorre procedere all'aggiornamento con i coefficienti
ministeriali sono i seguenti:
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- costo di acquisto o di costruzione, compreso il costo del terreno. Per i beni costruiti in economia o
in appalto nel corso di più anni, il coefficiente applicabile all'ammontare dei costi sostenuti
dovrebbe essere quello relativo all'anno nel corso del quale il fabbricato è divenuto idoneo all'uso
o è stato comunque utilizzato;
- le spese incrementative;
- le rivalutazioni economiche e quelle previste da specifiche discipline legislative;
- i disavanzi di fusione.
Si rammenta che per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti l'incremento del valore contabile
non costituisce causa di variazione e, quindi, non determina l'obbligo di presentare la dichiarazione
Ici.
L'adozione del criterio contabile può riguardare anche i fabbricati di interesse storico e/o artistico se
tali fabbricati sono classificabili nel gruppo catastale D, privi sin dall'origine di rendita, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati
In sintesi
- per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell’anno precedente la base imponibile
per l'Ici dovuta è costituita dalla capitalizzazione della rendita (rendita catastale moltiplicata per
52,5);
- per i fabbricati ai quali verrà attribuita la rendita nel corso dell’anno, il valore imponibile per l'Ici
dovuta per l'annualità d'imposta corrente dovrà continuare ad essere determinato con
riferimento al criterio contabile con attualizzazione dei costi contabilizzati;
- i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione contabilizzati nel corso dell’anno
precedente, influiscono sul valore al 1° gennaio dell’anno in corso e sulla quantificazione dell’ICI
dovuta per lo stesso anno.
Per i fabbricati oggetto di locazione finanziaria, la rendita può essere proposta dal locatario finanziario,
soggetto passivo d’imposta, presentando il Doc-Fa. In mancanza della rendita proposta, il valore ai fini
ICI deve essere quantificato sulla base delle scritture contabili del locatore finanziario, che è tenuto a
fornire al locatario tutti i dati necessari per il calcolo dell’imposta.
Nell'ipotesi di diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, sempre che perduri l'assenza della rendita
catastale, il valore dell'immobile dovrebbe essere costituito dal prezzo di riscatto iscritto nelle
scritture contabili.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 10
I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti nelle
apposite liste comunali ed assoggettati all’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia,
che svolgono la loro attività a titolo principale, godono di una deduzione dall’imponibile nella misura di
euro 25.822,84. Per l’importo eccedente la franchigia di euro 25.822,84 si applicano le seguenti
riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e fino a euro
61.974,83;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 61.974,83 e fino a euro
103.291,38;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103.291,38 e fino a euro
129.114,22.
Oltre l'importo di euro 129.114,22, l'imposta è dovuta nella misura integrale.
Il valore da prendere in considerazione è quello complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo di
imposta, anche se situati sul territorio di più comuni.
IL CALCOLO DELL’IMPOSTA E LE ALIQUOTE DI ROMA CAPITALE
L’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita annualmente dal Comune
nella misura che va dal 4 al 7 per mille. Tuttavia è possibile fissare aliquote diverse in relazione al tipo di
immobile e prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, ovvero aliquote maggiorate
comunque non superiori, per Roma Capitale, al 10 per mille.
Per l’abitazione principale, per la quale è dovuta ancora l’imposta (ad esempio per l’immobile
classificato nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze (limitatamente ad un
solo box o posto auto e una sola cantina o soffitta) è fissata un’aliquota ridotta pari al 4,6 per mille. Per
abitazione principale si intende la casa nella quale si abita e che di norma coincide con la residenza
anagrafica.
Nell’ipotesi in cui sussiste ancora la tassazione per l’abitazione principale è prevista una detrazione di
103,29 euro, rapportata ai mesi nei quali l’immobile è stato utilizzato come dimora abituale.
Se l’immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al
pagamento dell’ICI, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali (e non in base alla percentuale di
possesso).
Le ulteriori aliquote applicate per l’anno 2010 con i vari modelli che devono essere presentati sono le
seguenti:
• 4,6 per mille per le abitazioni rientrate in possesso di coloro che hanno presentato richiesta di sfratto
per necessità del proprietario persona fisica, oppure dei suoi parenti ed affini fino al 2° grado.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 11
• 4,6 per mille per le abitazioni di proprietà di persone fisiche date in affitto con contratti ad equo
canone o a canone agevolato a inquilini che le utilizzano come abitazione principale (Legge 431del
1998, art. 2, comma 3). La stessa aliquota si applica alle abitazioni date in affitto con contratti a
canone agevolato a studenti universitari residenti fuori-sede. Per usufruire di questa aliquota agevolata
è necessario presentare l'apposito modello di comunicazione di colore rosa.
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• 4,6 per mille per i negozi (categoria catastale C1), botteghe (C3) o autorimesse commerciali (C6) in cui
il proprietario eserciti l'attività direttamente o come rappresentante legale o amministratore di una
società di persone o a responsabilità limitata. La stessa aliquota la possono applicare il coniuge, il
convivente more uxorio, i parenti e gli affini fino al 2° grado comproprietari. La suddetta aliquota
agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale e per usufruirne è necessario che il
proprietario presenti l'apposito modello di comunicazione di colore giallo.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 16
• 4,6 per mille per i negozi dichiarati di interesse storico con atto del Comune di Roma, in base alle
norme stabilite dalla deliberazione n. 139 del 1997.
• 4,6 per mille per terreni ed immobili necessari per lo svolgimento dell'attività agricola dei coltivatori
diretti o delle società agricole gestite dal rappresentante legale.
• 6 per mille per le abitazioni di proprietà di Società o Enti date in affitto a inquilini che le utilizzano
come abitazione principale con contratti ad equo canone o a canone agevolato (Legge n. 431 del 1998
art. 2, comma 3). La stessa aliquota si applica alle abitazioni date in affitto con contratti a canone
agevolato a studenti universitari residenti fuori-sede.
Per usufruire di questa aliquota agevolata è necessario presentare il modulo di colore rosa sopra
indicato utilizzato per le persone fisiche.
• 7 per mille quale aliquota ordinaria che deve essere applicata a tutti gli immobili per i quali non è
espressamente prevista una delle aliquote agevolate o maggiorate. In particolare, l'aliquota del 7 per
mille si applica all’abitazione data in uso gratuito a parenti diversi da quelli fino al 2° grado che la
utilizzano come abitazione principale o a quelli fino al 2° grado che non la utilizzano come abitazione
principale, alle abitazioni date in affitto con canone libero (Legge 431 del 1998, artt. 2 e 3) e agli uffici
e studi privati (categoria catastale A10).
• 9 per mille per i terreni fabbricabili, ad esclusione delle aree per le quali il soggetto passivo
dell'imposta si impegna, previa apposita convenzione, a non alienare le stesse prima dei successivi
cinque anni (nel qual caso si sconta l’aliquota del 7 per mille).
• 10 per mille per le abitazioni sfitte (a disposizione) per le quali non risultano registrati contratti di
affitto da almeno 2 anni al 1° gennaio 2010.
Non si applica l'aliquota del 10 per mille agli immobili rimasti invenduti di proprietà delle società di
costruzione o compravendita di immobili, che sconteranno l’aliquota ordinaria del 7 per mille.
Alle pertinenze delle unità immobiliari si applicano le stesse aliquote.
Una volta individuata l’aliquota da applicare all’unità immobiliare, l’imposta deve essere calcolata sulla
base dei mesi di possesso nel corso dell’anno (il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno 15 giorni è calcolato per intero) e delle percentuali di possesso.
Per suddividere l'imposta in base al periodo di possesso, il proprietario deve prima calcolare l'imposta
dovuta per l'intero anno, applicando l'aliquota prevista nel suo caso, e poi dividere il risultato per dodici
e moltiplicarlo per il numero dei mesi di possesso dell'immobile.
Per suddividere l'imposta in base alla quota di possesso, ciascun proprietario deve prima calcolare
l'imposta dovuta per l'intero immobile, applicando l'aliquota prevista nel suo caso, e successivamente
calcolare l'importo dovuto in proporzione alla quota posseduta.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 17
Nel caso di comproprietari è possibile che si debbano applicare aliquote differenziate, oppure aliquote
diverse per frazioni di anno, in base al periodo di validità dei requisiti richiesti per le aliquote agevolate
o per le esenzioni.
Ad esempio, due comproprietari non legati da vincoli di parentela, di cui uno solo residente per tutto
l'anno e l'altro residente per 6 mesi, applicheranno:
- il comproprietario residente per tutto l'anno, l'esenzione;
- l'altro comproprietario, per il semestre di non residenza, l'aliquota ordinaria del 7 per mille, e
l'esenzione per il periodo di residenza.
Chi ha acquistato o venduto l'immobile nel corso dell'anno deve pagare la quota relativa ai mesi per i
quali risulta proprietario.
Nel caso di decesso del proprietario dell'immobile, il pagamento dell'ICI va fatto nel modo seguente:
- per il periodo precedente alla data del decesso, deve essere fatto a cura degli eredi, con il pagamento
intestato al deceduto;
- per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere fatto dagli eredi, a loro nome,
ciascuno per la propria quota di possesso.
Si riportano a titolo esemplificativo alcuni casi di calcolo dell’imposta: 1) Negozio (Categoria C1) condotto direttamente dal proprietario:
Rendita iscritta in catasto: euro 1.352,25
Base imponibile: euro 1.352,25 X 35,7 = euro 48.275,33
Imposta dovuta: euro 48.275,33 : 1.000 e moltiplicato per 4,6 = euro 222,07
2) Ufficio (Categoria A/10) venduto il 16 settembre:
Rendita iscritta in catasto: euro 2.566,75
Base imponibile: euro 2.566,75 X 52,5 = euro 134.754,38
Imposta annua dovuta: euro 134.754,38 : 1.000 e moltiplicato per 7 = euro 619,87
Imposta dovuta in base ai mesi di possesso (9 mesi): euro 619,87 : 12 X 9 = euro 464,90
3) Terreno agricolo non posseduto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro
attività a titolo principale:
Reddito domenicale iscritto in catasto: euro 521,15
Base imponibile: euro 521,15 X 1,25 X 75 = euro 48.857,81
Imposta dovuta: euro 48.857,81 : 1.000 e moltiplicato per 7 = euro 342,00
4) Abitazione (Categoria A/7) non locata dal 1° luglio 2008:
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 18
Rendita iscritta in catasto: euro 1.783,20
Base imponibile: euro 1.783,20 X 105 = euro 187.236,00
Imposta dovuta: euro 187.236,00 : 1.000 e moltiplicato per 7 = euro 1.310,65
5) Stessa abitazione (Categoria A/7) non locata dal 1° gennaio 2008:
Rendita iscritta in catasto: euro 1.783,20
Base imponibile: euro 1.783,20 X 105 = euro 187.236,00
Imposta dovuta: euro 187.236,00 : 1.000 e moltiplicato per 10 = euro 1.872,36
Si ricorda che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l’imposta è ridotta
al 50%.
Per conoscere le aliquote i contribuenti possono rivolgersi direttamente agli uffici di Roma Capitale o
Roma Entrate, consultare il sito internet di Roma Capitale (www.comune.roma.it) o del Dipartimento
delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione “Fiscalità locale”.
QUANDO E COME SI PAGA
I termini entro cui effettuare il pagamento dell’ICI sono:
• 16 giugno, per il pagamento dell’acconto;
• 16 dicembre, per il pagamento del saldo.
Il versamento può essere effettuato anche in unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto. In
questo caso, per calcolare l’imposta dovuta per l’intero anno occorre applicare l’aliquota stabilita dal
Comune per l’anno in corso. Si ricorda che per un importo annuale fino a euro 10,00 non si deve
effettuare alcun pagamento.
L’acconto deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta e già pagata per l’anno d’imposta precedente.
Se il possesso è stato parziale l’imposta va comunque rapportata ai dodici mesi dell’anno di riferimento.
L’eventuale conguaglio va effettuato in occasione del versamento a saldo. Anche le detrazioni vanno
divise tra prima e seconda rata.
In caso di possesso per l’intero anno il contribuente pagherà entro il 16 giugno la metà di quanto
versato nell’anno precedente e a dicembre, una volta accertato che non sono intervenute modifiche
delle aliquote dovrà semplicemente pagare il restante 50%.
In caso contrario, cioè se le aliquote sono cambiate rispetto all’anno precedente, a dicembre il
contribuente effettuerà il calcolo dell’imposta dovuta per l’intero anno e pagherà la differenza rispetto
all’acconto pagato a giugno.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 19
I soggetti non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’imposta dovuta
per l’intero anno, in unica soluzione, entro il 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3%
sull’importo il cui pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono versare l’imposta
direttamente dall’estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia
internazionale di versamento in conto corrente.
Per il pagamento è possibile utilizzare il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di conto
corrente postale presso:
• le banche;
• gli uffici postali;
• gli agenti della riscossione.
L’utilizzo del modello F24 presenta importanti vantaggi in quanto consente al contribuente di
compensare l’imposta da versare con eventuali crediti maturati per altri tributi erariali (Irpef, ires, irap,
Iva fino a 10.000 euro e contributi previdenziali).
È possibile utilizzare anche l’eccedenza delle imposte derivanti dal modello 730 (Irpef, addizionali
comunale e regionale), a condizione che tale scelta si effettui espressamente nel modello stesso.
L'uso del modello F24 non consente la compensazione con l'utilizzo di eventuali crediti ICI per i quali
va richiesto il rimborso a Roma Capitale.
Con l’F24 inoltre è possibile effettuare il pagamento a Comuni diversi con un unico modello cosa che
non sarebbe possibile con il bollettino di conto corrente postale.
I codici da utilizzare per la compilazione del modello F24, nella sezione “ICI ed altri tributi locali”,
sono i seguenti:
• 3901 per l’abitazione principale (per gli immobili per cui l’imposta è ancora dovuta)
• 3902 per i terreni agricoli
• 3903 per le aree fabbricabili
• 3904 per gli altri fabbricati.
Il modello F24, le relative istruzioni per la compilazione e ulteriori informazioni utili per il versamento
dell’imposta sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Roma Capitale ha disposto ulteriori modalità di pagamento aggiuntive rispetto al modello F24, per cui
l’ICI può essere pagata:
- compilando il bollettino di conto corrente postale n. 63139612, intestato a Comune di Roma Servizio
ICI - Dipartimento Risorse Economiche, presso qualsiasi ufficio postale;
- dal portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it - Servizi on line) utilizzando:
• l'addebito in conto corrente bancario (Rid on-line) senza commissioni;
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 20
• la carta di credito. In questo caso si utilizzano i servizi del Monte dei Paschi di Siena (commissione
pari all'1,5%) fino ad un importo massimo di 516,00 euro.
- con il bancomat presso gli uffici di Via Ostiense 131/L e presso le sedi decentrate di Roma Entrate
(Piazza Quarto dei Mille a Ostia), utilizzando le casse automatiche, senza pagare commissioni;
- presso gli sportelli bancomat del Monte del Paschi di Siena, utilizzando il numero di 16 cifre riportato
sul conto corrente allegato alla guida all’ICI spedita a casa del contribuente. Questa modalità può
essere utilizzata solo da coloro che non hanno effettuato variazioni rispetto all’anno
precedente e pertanto devono pagare in acconto la stessa cifra salvo conguaglio a dicembre.
Per i pagamenti eseguiti in ritardo si applicano le seguenti sanzioni relative al ravvedimento operoso:
• entro un mese: sanzione del 2,5% dell'imposta dovuta e non versata più gli interessi del 1% annui
rapportati ai giorni di ritardo (interessi legali);
• oltre un mese ed entro un anno: sanzione del 3% dell'imposta dovuta e non versata più gli interessi del
3% annui fino al 31 dicembre 2009 e del 1% dal 1° gennaio 2010 rapportati ai giorni di ritardo;
• oltre un anno e fino a tre anni (in assenza di avviso di accertamento): sanzione del 3,75% dell'imposta
dovuta e non versata più gli interessi del 3% annui fino al 31 dicembre 2009 e del 1% dal 1° gennaio
2010 annui rapportati ai giorni di ritardo.
Il pagamento si esegue a mezzo F24 o mediante bollettino di conto corrente postale ordinario barrando
la casella "Ravvedimento". Se si utilizza il bollettino di conto corrente postale, nel caso di ravvedimento
per più anni si deve utilizzare un bollettino per ogni anno di imposta.
COME SI PRESENTANO LA DICHIARAZIONE ICI ED I VARI MODELLI
L’obbligo di presentare la dichiarazione ICI nei casi di compravendita di immobili effettuata con atto
notarile è stato abolito.
Tuttavia l’adempimento permane per determinate situazioni quando gli elementi da considerare ai fini
della determinazione del tributo dipendono da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione,
all’iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono
applicabili le procedure telematiche di cui al modello unico informatico.
Le variazioni da comunicare sono tutte quelle che non avvengono tramite atto notarile, ad esempio:
variazione di valore dell'immobile dovuta a modifiche strutturali (non si deve presentare alcuna
comunicazione quando viene attribuita la rendita catastale definitiva);
immobile ceduto o acquisito in leasing, oppure in caso di concessione di aree demaniali;
variazioni che riguardano le aree fabbricabili;
l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione, oppure ha perso o acquisito il requisito di
ruralità;
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 21
perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale;
immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da persone giuridiche
interessate da fusione, scissione, incorporazione;
immobili interessati da altri atti quali ad esempio permute o riunione di usufrutto, per i quali non ci
si deve recare dal notaio.
Nei casi in cui è previsto l’obbligo della dichiarazione, questa deve essere presentata utilizzando
l’apposito modello, che viene pubblicato anche sul sito internet del Comune di Roma
(www.comune.roma.it) e su quello dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Rimangono obbligatorie le comunicazioni per l'applicazione delle esenzioni e delle aliquote ridotte
(modelli giallo, rosa, celeste, verde). I moduli per l'applicazione dell'esenzione o dell'aliquota ridotta
devono essere presentati una sola volta e valgono fino al permanere delle condizioni. Quando le
condizioni vengono meno si deve semplicemente adeguare il pagamento.
I moduli di dichiarazione e quelli per esenzioni ed aliquote ridotte devono essere presentati per via
telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo, direttamente dal contribuente previa procedura di
autenticazione al sito www.comune.roma.it. (servizi on line) ovvero rivolgendosi gratuitamente agli
intermediari abilitati dal Dipartimento Risorse Economiche (CAAF convenzionati).
In via transitoria per il solo anno 2010 resta valido l’invio della dichiarazione ICI e della altre
comunicazione ICI in forma cartacea mediante spedizione al Dipartimento Risorse Economiche o
consegna diretta presso gli sportelli al pubblico dei Municipi.
Sempre tramite il portale di Roma Capitale possono essere effettuati i pagamenti anche a nome di altre
persone. Le comunicazioni ed i pagamenti telematici possono essere utilizzati dai professionisti per i
propri clienti.
Informazioni generali si trovano anche su Internet www.comune.roma.it, alle pagine del Dipartimento
Risorse Economiche.
Inoltre ci si può rivolgere alla Società Roma Entrate, controllata dal Comune di Roma, che svolge
l’attività di supporto per la gestione dei tributi locali e che è incaricata anche dell'emissione degli avvisi
di accertamento (06.57131.800; [email protected]; www.romaentratespa.it).
Per l’anno 2010 la dichiarazione ICI e le comunicazioni per l'applicazione delle esenzioni e delle aliquote ridotte possono essere presentati con le seguenti modalità: - per via telematica dal sito www.comune.roma.it (rubrica: Servizi on-line) che può essere utilizzato
anche dai professionisti per l'inoltro delle pratiche dei loro clienti. - in forma cartacea via fax al n. 06 67109043 o al n. 06 67103333 allegando la fotocopia di un
documento di identità valido e leggibile e indicando il numero di fax al quale l'ufficio invierà la ricevuta;
- in forma cartacea direttamente presso gli sportelli dei Municipi, oppure spediti per posta con raccomandata semplice, indirizzata al Comune di Roma, U.O. Tributi, Via Ostiense 131 / L - 00154 Roma.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 22
A partire dal 1° gennaio 2011 la dichiarazione ICI e le comunicazioni per l'applicazione delle esenzioni e delle aliquote ridotte devono essere presentate esclusivamente per via telematica direttamente tramite il portale di Roma Capitale (Servizi on-line) o attraverso l’utilizzo gratuito degli intermediari abilitati convenzionati con Roma Capitale (l’elenco dei CAAF convenzionati sarà pubblicato entro la fine dell’anno sul sito di Roma Capitale).
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI 23
LA TARIFFA RIFIUTI (Ta.Ri.) CHI PAGA LA TARIFFA
Con effetto dal 1° gennaio 2003 il Comune di Roma ha introdotto la Tariffa Rifiuti (Ta.Ri.) in
sostituzione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu). La Tariffa Rifiuti è regolata da apposito
regolamento comunale che annualmente può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea
Capitolina.
La Tariffa Rifiuti dovuta da chi a qualsiasi titolo occupa o conduce locali, a qualunque uso adibiti,
esistenti nel territorio comunale. Per occupazione si intende la disponibilità anche solo materiale dei
locali e delle aree. Si considerano idonei a produrre rifiuti tutti i locali o aree allacciati alla rete di
erogazione dell’energia elettrica. Sono escluse dalla tariffa, tra l’altro, le aree scoperte pertinenziali o
accessorie di civile abitazione come ad esempio i giardini.
Le utenze commerciali su cui va calcolata la tariffa sono i locali e le aree ad uso diverso da quello
abitativo e destinati ad attività commerciali, di impresa o all’esercizio del lavoro autonomo e
professionale.
In caso di immobili in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la tariffa è assolta dal soggetto
che gestisce i servizi comuni.
Per i locali ammobiliati concessi in locazione, in uso o in comodato a soggetti non residenti per periodi
inferiori all’anno, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l’intero anno.
Per i locali destinati ad attività ricettive alberghiere quali residence, affittacamere e simili, la tariffa è
dovuta da chi gestisce l’attività.
Per i locali di proprietà di enti pubblici adibiti ad alloggi di servizio, la tariffa è dovuta dagli occupanti
per il periodo di assegnazione e dagli enti per i rimanenti periodi in cui l’immobile è a disposizione.
Sono esclusi dal calcolo della tariffa le seguenti superfici:
- locali adibiti ad impianti elettrici, termoelettrici ed idraulici e destinati a deposito di legna, carbone e
simili;
- locali nei quali si effettua solo lo stoccaggio delle merci;
- locali nei quali si svolgono solamente le attività sportive o ginniche;
- locali utilizzati esclusivamente per l’attività agricola;
- locali non utilizzati per causa di forza maggiore;
- locali e relative pertinenze destinate all’esercizio della religione;
- locali nei quali si producono rifiuti speciale che vengono smaltiti a spese dei produttori;
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI 24
- locali per i quali non esiste l’obbligo del conferimento dei rifiuti a seguito di norme legislative ovvero
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
COME VIENE DETERMINATA LA TARIFFA
La tariffa è articolata in due fasce di utenza:
• Utenze Abitative, per le quali il calcolo della tariffa tiene conto dei metri quadri dell’abitazione e del
numero dei componenti del nucleo familiare.
• Utenze non domestiche (Uffici e Società) per le quali il calcolo della tariffa tiene conto dei metri
quadri dell’immobile e della quantità dei rifiuti prodotta dalle singole categorie che sono individuate
sulla base dei codici attività ai fini IVA.
Le categorie e le tariffe delle utenze non domestiche per l’anno 2010 sono le seguenti:
Categoria Descrizione
Tariffa a mq comprensiva
di addizionale provinciale
2 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose (le scuole sono scorporate in categoria 27, ai soli fini dell’applicazione dell’agevolazione tariffaria prevista)
4,73284
3 Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza)
5,05781
4 Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza in misura non superiore al 20% della superficie disponibile) e magazzini senza vendita
5,71457
5
Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attivitàcommerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie),distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamenteadiacenti agli erogatori), impianti sportivi
8,09773
6 Stabilimenti balneari (superficie estesa all’arenile in concessione nel limite del 35%. Esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie)
6,17509
7 Esposizioni e/o vendite mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai 6,12066
8 Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3) 10,06316
9 Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili) 9,77705
10 Uffici, agenzie, studi professionali 16,1415711 Banche ed istituti di credito 9,41805
12 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli 13,40622
13 Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze 15,76897
14 Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato 9,42485
15 Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli 17,4414816 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 10,7383717 Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, 9,55359
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI 25
autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc.
18 Attività industriali con capannoni di produzione 9,7702419 Attività artigianali di produzione di beni specifici 7,7188620 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgherie 38,2737221 Bar, caffè, pasticcerie 33,89495
22 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19)
20,92204
23 Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticcerie da asporto 46,3864024 Ipermercati di generi misti/plurilicenza alimentari e/o miste 21,7069925 Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari 38,1599326 Discoteche, night club 20,06850
27 Scuole (parte della categoria 2, scorporate ai soli fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista) 4,73284
La superficie dei locali è determinata sulla base dei metri quadrati indicati nel certificato catastale o in
assenza di tale dato calcolando sulla piantina del locale la superficie che si sviluppa in relazione ai muri
perimetrali senza considerare i muri interni; proprio per non considerare i muri interni la superficie che
deve essere dichiarata o accertata non può essere superiore all’80% della superficie catastale.
Nel caso in cui nell’immobile adibito a civile abitazione sia svolta anche un’attività economica o
professionale (esercizio di un impresa o attività di lavoro autonomo), chi occupa il locale dovrà indicare
sia la superficie destinata all’utenza abitativa che quella utilizzata per l’attività che costituirà un
autonoma utenza non domestica.
Ad esempio su un immobile di civile abitazione la cui superficie in catasto è pari a 90 mq, viene posta la
sede legale di una società che utilizza due stanze che misurano, sulla base della planimetria, 40 mq; chi
occupa l’immobile per la civile abitazione dovrà dichiarare come utenza abitativa una superficie di
almeno 40 mq (90-40=50X0,8) mentre la società dovrà dichiarare come utenza non domestica una
superficie di almeno 32 mq (=40X0,8).
Per quanto riguarda le utenze abitative il calcolo del numero dei componenti il nucleo familiare è
individuato nel numero dei soggetti conviventi che risulta dall’anagrafe comunale salvo diversa
composizione risultante da sentenze, decreti, ordinanze o altri atti emessi dall’autorità giudiziaria. In
caso di residenza al di fuori del Comune il numero degli occupanti sarà calcolato sulla base di 3 unità,
salvo prova contraria sull’effettiva composizione del nucleo familiare come risultante dal certificato
anagrafico rilasciato dal comune di residenza.
Non si considerano nel nucleo familiare le persone che si trovano nelle seguenti condizioni:
- ricovero in casa di riposo;
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI 26
- detenuto in istituto penitenziario;
- domicilio, per motivi di studio o di lavoro, all’estero o in un altro comune ubicato fuori del territorio
della Regione Lazio, per un periodo superiore a sei mesi.
La tariffa viene determinata annualmente sulla base dei costi del servizio risultanti dal piano finanziario
elaborato dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale; la tariffa deve coprire
integralmente i costi del servizio suddivisi nella componente fissa (costi di spezzamento, lavaggio delle
strade, costi amministrativi, costi generali e costi comuni) e nella quota variabile (costi di raccolta e
trasporto, costi di trattamento e smaltimento e costi per la raccolta differenziata).
Una famiglia di 4 persone che abita in un immobile di 100 mq paga una tariffa annua di Euro 345,14
pari ad Euro 3,45 a mq.
Un ristorante di 100 mq paga una tariffa annua di Euro 3.827,36 pari ad Euro 38,27 a mq.
Un bar di 60 mq paga una tariffa annua di Euro 2.033,70 pari ad Euro 33,89 a mq.
LE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Il Regolamento Comunale sulla Tariffa Rifiuti annualmente stabilisce le agevolazioni sociali che
comportano l’esenzione totale della Tariffa e le agevolazioni ambientali per i cittadini residenti che
contribuiscono all'aumento della raccolta differenziata attraverso il compostaggio domestico.
Per quanto riguarda le agevolazioni sociali che consistono nell’esenzione totale dalla tariffa, le
condizioni per l’accesso sono le seguenti:
• l’unità immobiliare per la quale si chiede l’agevolazione deve essere occupata a titolo di abitazione
principale e non deve essere subaffittata neanche parzialmente;
• il nucleo familiare non deve possedere né avere in usufrutto, diritto d’uso, di abitazione, di superficie,
di enfiteusi o in comodato d’uso, sull’intero territorio nazionale, unità immobiliari con valore ai fini
ICI superiore a 25.822,84 euro;
• il nucleo familiare deve avere un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nella tabella che
segue:
Limiti di reddito 2009 ai fini dell’esenzione per l’anno 2010
Nucleo familiare Limiti ordinari Limiti con persona diversamente
abile* 1 componente €. 12.115,00 €. 21.805,00
2 componenti €. 12.250,00 €. 21.960,00
3 componenti €. 15.917,00 €. 25.467,20
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI 27
4 componenti €. 22.406,00 €. 35.849,60
5 componenti €. 25.959,00 €. 41.534,40
6 componenti €. 29.146,00 €. 41.534,40
Più di 6 componenti + € 3.188,00 per ogniulteriore componente
€. 41.534,40
* Il reddito del nucleo familiare è calcolato sommando il reddito complessivo individuale dei componenti, al netto degli
oneri deducibili. A questo reddito devono essere aggiunti i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad
imposta sostitutiva (ad esempio interessi, rendite o redditi dei contribuenti minimi).
Inoltre all’interno del nucleo familiare deve verificarsi anche una delle seguenti condizioni:
• presenza di disoccupato o inoccupato di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo (art. 1 del
D.Lgs. 181 del 2000) che, in entrambi i casi, non abbiano ricevuto compensi superiori a 2.840,51 euro
al 1° gennaio dell’anno di riferimento (la richiesta va ripresentata ogni anno);
• presenza di lavoratore che abbia perso l’indennità di mobilità o la Cassa Integrazione Guadagni
nell’anno precedente alla richiesta (la richiesta va ripresentata ogni anno);
• presenza di lavoratore che usufruisca della Cassa Integrazione Guadagni o sia iscritto nella lista
regionale di mobilità alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento e da oltre 6 mesi (la richiesta va
ripresentata ogni anno);
• presenza di pensionato di almeno 60 anni compiuti entro il 1° gennaio dell’anno di riferimento;
• presenza di uno o più figli minori di 18 anni;
• presenza di persona con invalidità non inferiore al 75% (la richiesta va ripresentata ogni anno);
• presenza di persona affetta da gravi malattie o assistita dai Servizi Sociali Comunali (la richiesta va
ripresentata ogni anno).
Per l'invalidità o per lo stato di disagio provocato da gravi malattie è necessario allegare i certificati
sanitari rilasciati da strutture pubbliche.
Per beneficiare dell’agevolazione sociale occorre presentare apposita autodichiarazione nel periodo
compreso tra il 1 gennaio dell’anno in corso e il 31 marzo dell’anno successivo a quello di spettanza, alle
seguenti strutture:
• agli Sportelli di Roma Entrate di:
• via Ostiense 131/L – Corpo C - 00154 Roma, da lunedì a giovedì ore 9.00 – 16.00; venerdì 9.00 – 13.00
• P.za Quarto dei Mille, 11/g/h/i/l, ad Ostia, da lunedì a venerdì 8,30 – 13.00; martedì -
giovedì ore 14.00 – 17.00
• sul sito: www.romaentratespa.it.
• via e-mail: [email protected]
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI 28
• via fax al n. 0657131660 oppure per posta, via Ostiense 131/L - 00154 Roma intestando la
comunicazione a Roma Capitale - Dipartimento II presso Roma Entrate
• presso i CAAF convenzionati.
Si ricorda che la richiesta si può presentare solo per l’anno in corso e non per gli anni precedenti.
Le riduzioni della tariffa rifiuti riguardano le seguenti ipotesi:
Diminuzione di 90 euro annui
L’agevolazione parziale viene riconosciuta, sempre che non si abbia diritto all’esenzione totale, alle
seguenti condizioni:
• l’unità immobiliare per la quale si chiede l’agevolazione deve essere occupata a titolo di abitazione
principale e non deve essere subaffittata neanche parzialmente;
• il nucleo familiare non deve possedere né avere in usufrutto, diritto d’uso, di abitazione, di superficie,
di enfiteusi o in comodato d’uso, sull’intero territorio nazionale, unità immobiliari con valore ai fini
ICI superiore a 25.822,84 euro;
• il nucleo familiare non deve avere un valore dell’ISEE superiore all’importo di 8.026,00 euro
Per beneficiare dell’agevolazione parziale occorre presentare l’apposito modulo, unitamente alla
dichiarazione sostitutiva unica dell’ISEE, nel periodo compreso tra il 1 gennaio dell’anno in corso e il
31 marzo dell’anno successivo a quello di spettanza, alle seguenti strutture:
• agli Sportelli di Roma Entrate di:
• via Ostiense 131/L – Corpo C - 00154 Roma, da lunedì a giovedì ore 9.00 – 16.00; venerdì 9.00 – 13.00
• P.za Quarto dei Mille, 11/g/h/i/l, ad Ostia, da lunedì a venerdì 8,30 – 13.00; martedì -
giovedì ore 14.00 – 17.00
• sul sito: www.romaentratespa.it.
• via e-mail: [email protected]
• via fax al n. 0657131660 oppure per posta, via Ostiense 131/L - 00154 Roma intestando la
comunicazione a Roma Capitale- Dipartimento II presso Roma Entrate
• presso i CAAF convenzionati.
Compostaggio domestico
Le utenze domestiche residenti con un giardino a verde di almeno 25 metri quadrati possono svolgere
l’attività di compostaggio domestico, consistente nella gestione in proprio, attraverso un apposito
contenitore, della frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle famiglie. Per attivare la pratica
del compostaggio deve essere presentata dal 1 ottobre al 30 novembre la domanda all’AMA.
La riduzione è pari al 30% della parte variabile della Tariffa e viene riconosciuta nella prima bolletta
successiva all’anno in cui si è praticato il compostaggio.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI 29
Per mantenere il diritto alla riduzione del 30% della parte variabile, gli utenti devono presentare
all’AMA, ogni anno dal 1° al 31 gennaio, l’autodichiarazione attestante l’avvenuto compostaggio
effettuato nell’anno precedente.
Il modulo per la richiesta della pratica di compostaggio può essere inviato via fax ai numeri
06.51692940-06.51692950, oppure per posta ad AMA Spa Ufficio Tariffa - Utenze Abitative Via
Tiburtina 1166 - 00156 Roma o consegnato agli sportelli AMA di Via Capo d'Africa 23/B o ad Ostia,
Piazza Quarto dei Mille 11/g/h/i/l.
Riduzione per attività stagionale
Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa per tutti
quei locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, destinati ad uso stagionale o ad uso non
continuativo in base ad apposita autorizzazione.
Nei casi in cui l’occupazione sia inferiore ai 105 giorni nell’arco solare e comunque autorizzata per un
periodo non superiore ai due giorni nell’arco della settimana, la riduzione è pari al 60% della parte
variabile della tariffa.
Per le utenze relative agli stabilimenti balneari la riduzione della parte variabile è calcolata nella misura
del 71 per cento.
Per beneficiare di tali riduzioni occorre presentare l’apposito modulo da inviare ad AMA allegando
fotocopia di un documento d’identità e l’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti per
l’esercizio delle attività.
Esclusione dei locali dove si producono rifiuti speciali e riduzione per i rifiuti assimilati
Per le utenze non domestiche sono escluse, dal calcolo della tariffa, le superfici dove, per specifiche
caratteristiche tecniche, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune
di Roma e che in base alla normativa vigente, il produttore deve provvedere a proprie spese allo
smaltimento.
Per ottenere l’esclusione di queste superfici dal pagamento della tariffa è necessario inviare ad AMA la
richiesta redatta su apposito modulo, allegando i seguenti documenti:
• contratto e successivi rinnovi con la Società incaricata al ritiro e/o smaltimento
• iscrizione all’Albo Smaltitori (in originale o copia autenticata)
• la planimetria aggiornata dei locali, consegnata in forma cartacea o formato elettronico - redatta da un
tecnico abilitato, dove è indicato ogni piano dell’immobile e la specifica attività svolta nelle singole
aree (esempio: planimetrie consegnate alla ASL, ai Vigili del Fuoco, ecc.)
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI 30
• fotocopia di un documento di identità valido della persona che ha la rappresentanza legale e/o
delegato (in caso di delega fotocopia di un documento valido del delegante e del delegato oltre alla
delega).
Per le utenze non domestiche che smaltiscono a pagamento i rifiuti assimilati tramite strutture che
effettuano l’attività di recupero è prevista una riduzione, in misura proporzionale alla quantità dei rifiuti
avviata a recupero, del 30% della parte variabile della Tariffa.
Per ottenere il suddetto beneficio è necessario inviare ogni anno, entro il 31 gennaio,
il modulo ad AMA S.p.A. allegando la seguente documentazione:
• fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell’utenza iscritta in Ta.Ri. (in
caso di delega fotocopia di un documento valido del delegante e del delegato oltre alla delega);
• dichiarazione della Società o Ditta che ha effettuato l’avvio a recupero dei rifiuti per l’anno di
riferimento;
• copia del contratto e successivi rinnovi con la Società o Ditta incaricata al recupero;
• l’iscrizione in originale o in copia autenticata all’Albo Smaltitori.
Altre riduzioni
E’ prevista una riduzione del 50% della parte fissa della tariffa nell’ipotesi in cui il punto di raccolta
attrezzato con gli appositi cassonetti sia collocato a più di mille metri dai locali tassabili. Nel caso di
strade private o non aperte al pubblico transito, la distanza è calcolata dall’entrata della strada.
La riduzione decorre dal momento in cui si presenta la domanda.
E’ prevista una riduzione della parte variabile della tariffa pari ad un dodicesimo per ogni mese di
interruzione nel caso in cui il servizio di gestione dei rifiuti venga interrotto per più di 30 giorni
continuativi.
Per le utenze domestiche non residenti è prevista la riduzione del 50% della parte variabile della tariffa.
Nell’ipotesi in cui il servizio di raccolta venga svolto in grave violazione del contratto di servizio è
prevista una riduzione del 60% della quota variabile della tariffa.
I moduli per tali riduzioni possono essere inviati via fax ai numeri 06.51692940-06.51692950, oppure
per posta ad AMA Spa - Ufficio Tariffa Utenze Abitative Via Tiburtina 1166 - 00156 Roma o
consegnato agli sportelli AMA di Via Capo d'Africa 23/B o ad Ostia, Piazza Quarto dei Mille
11/g/h/i/l.
Le riduzioni non sono cumulabili e nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI 31
Il riconoscimento delle agevolazioni e delle riduzioni comunque rimane subordinato all’assenza di
morosità ai fini della tariffa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione
dell’agevolazione o della riduzione.
QUANDO E COME SI PAGA
La Tariffa è calcolata su base annuale e il pagamento è suddiviso in due semestri:
1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre.
Il bollettino MAV allegato al documento Ta.Ri. che riepiloga il calcolo della tariffa può essere pagato:
• on line, collegandosi all’indirizzo Internet www.scrignopagofacile.it
Se non si è già iscritti, selezionare la voce utente anonimo, poi pagamento con avviso, poi MAV
ELETTRONICO (bollettino di avviso). Inserire in basso il codice utente che si trova sul
MAV inviato da AMA. Il servizio prevede un addebito di commissione per pagamento con carte di
credito.
• senza addebito di commissione presso
• gli sportelli, compresi i bancomat (ATM), della Banca Popolare di Sondrio
• gli sportelli di qualsiasi altra banca
• con addebito di commissione presso
• gli uffici postali
• ricevitorie SISAL-Superenalotto autorizzate, utilizzando il codice a barre
• utilizzando il telefono cellulare WIW mobile e digitando il codice esercente 10003. Informazioni
all'indirizzo www.popso.it/wiw
• con carta di credito circuito VISA, MasterCard o PayPal, telefonando al numero unico 199.151.166
senza scatto alla risposta (da rete fissa tariffa € 0,0836 al minuto, da rete mobile tariffa vigente
applicata dal singolo gestore)
• esclusivamente con Pos - circuito bancomat; carte di credito Visa e MasterCard - presso tutti gli
sportelli Ama. Non si accetta denaro contante.
Utenze domestiche: via Capo D'Africa, 23/B dal lunedì al venerdì ore 8:30 – 12:30; martedì e giovedì
ore 8:30 – 17;
Utenze non domestiche: via Tiburtina 1166, dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.30, martedì e giovedì
anche ore 15.00 - 17.00;
Utenze domestiche e non domestiche: Ostia, presso gli uffici Ama in via Giovanni Amenduni s.n.c., dal
lunedì al venerdì 8.30 - 13.00, martedì e giovedì anche 14.00 - 17.00);
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI 32
Gli avvisi di pagamento Ta.Ri. relativi alle utenze abitative che contengono più semestri e con importo
superiore a 300 euro vengono recapitati rateizzando la somma dovuta in 4 bollettini di pari importo. È
comunque possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione presso una qualsiasi banca e senza
addebito di commissione.
Le utenze non abitative che attivano la domiciliazione bancaria (RID) della propria Tariffa Rifiuti,
riceveranno in automatico l’importo totale suddiviso in 6 rate.
Nelle altre ipotesi, la richiesta di rateizzazione delle emissioni periodiche della Tariffa può essere
inoltrata ad AMA ed è concessa esclusivamente per cause di obiettiva difficoltà economica
documentabile. Inoltre la richiesta deve essere corredata dall’indicatore di situazione economica
equivalente(ISEE) e da una copia del documento di identità del richiedente.
Per quanto riguarda le utenze non abitative, la richiesta di rateizzazione delle emissioni periodiche della
Tariffa è concessa esclusivamente in presenza di un bilancio in perdita o per altri motivi eccezionali
legati comunque a difficoltà di liquidità.
La richiesta deve essere corredata da documentazione giustificativa (ad esempio bilancio depositato,
relazione advisor o revisore, dichiarazione unico) e da una copia del documento d’identità del
rappresentante legale della Società e inviata ad AMA S.p.A., via fax o per posta. È importante indicare
un recapito telefonico utile per completare la pratica
Agli utenti titolari di immobili ad uso abitativo che non effettuano il pagamento della Tariffa entro la
data di scadenza, viene notificato un sollecito di pagamento. I pagamenti dei solleciti possono essere
effettuati, entro la data di scadenza, con addebito di commissione presso gli uffici postali e senza
addebito di commissione presso le 32 filiali della Banca Popolare di Sondrio.
Eventuali contestazioni ai solleciti di pagamento possono essere inviate ad AMA con istanza di
autotutela esclusivamente al fax 0651692941.
Trascorsi 60 giorni dalla notifica del sollecito, in assenza di pagamento, viene emessa cartella esattoriale
con la maggiorazione del 30% a titolo di sanzione oltre gli interessi legali maggiorati di 2 punti
percentuali.
Per le utenze non abitative, AMA invia i documenti Ta.Ri. a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno per cui in caso di mancato pagamento entro la scadenza prescritta, l’azienda procede
all’iscrizione a ruolo delle somme dovute maggiorate della sanzione del 30% e degli interessi legali
aumentati di 2 punti percentuali.
I pagamenti dei documenti iscritti a ruolo possono essere effettuati con addebito di commissione presso
gli uffici postali e senza addebito presso gli sportelli Equitalia Gerit S.p.A. È anche possibile il
pagamento on line o tramite call center al Numero Verde 800 422 687.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI 33
COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE Ta.Ri.
Se l’utente trova dati non corretti nell’avviso di pagamento o deve effettuare comunicazioni di
iscrizione, cessazione o variazione può aggiornare la propria posizione utilizzando il relativo modulo.
Per le iscrizioni e le variazioni è anche possibile compilare e inviare il modulo on line.
Al fine di evitare la sanzione per la tardività della dichiarazione, le comunicazioni di iscrizione e
variazione debbono essere inoltrate entro 90 giorni dal loro verificarsi.
Iscrizione
Se si acquista o si conduce un nuovo immobile, ovvero se si esercita un’attività commerciale presso un
locale è necessario comunicare l‘iscrizione entro 90 giorni dalla data di avvenuta occupazione (rogito,
contratto di affitto, allaccio alla rete elettrica, apertura o subentro dell’esercizio commerciale). In caso di
trasferimento da un altro immobile occorre comunicare anche la cessazione dell’utenza precedente.
Dall’anno 2010 l’obbligo dichiarativo di iscrizione alla tariffa rifiuti per le utenze abitative è assolto
contestualmente con la denuncia di variazione anagrafica che viene effettuata presso i Municipi.
Per l’omessa dichiarazione di iscrizione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento su ogni importo
maturato, mentre per l’infedele dichiarazione trova applicazione la sanzione dal 50 al 100 per cento su
ogni importo maturato. Oltre alle suddette sanzioni sono dovuti gli interessi legali maggiorati di 2 punti
percentuale.
Cessazione
Se si lascia un’abitazione o si chiude un esercizio commerciale, è necessario inviare, anche on line, la
comunicazione di cessazione entro 90 giorni dalla data di fine occupazione (rogito, contratto di affitto,
distacco alla rete elettrica, contratto di cessione dell’attività commerciale, chiusura della partita IVA).
Nel caso di trasferimento in un altro immobile occorre inviare anche il modulo di iscrizione.
Variazione
Nell’ipotesi in cui sussistano modifiche nei dati anagrafici, nel recapito dei documenti, nei dati catastali,
nelle metrature e nelle superfici degli immobili, nonché nella tipologia di attività esercitata, l’utente è
tenuto a presentare una dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento
modificativo. Per quanto riguarda le variazioni del nucleo familiare, le stesse sono aggiornate da AMA
direttamente attraverso l’Anagrafe del Comune di Roma ovvero attraverso la consultazione di sentenze,
decreti, ordinanze ed altri atti emessi dall’autorità giudiziaria. La mancata presentazione della
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LA TARIFFA RIFIUTI 34
dichiarazione di variazione se incidente sull’importo della tariffa determina l’applicazione delle sanzioni
per infedele dichiarazione.
Per scaricare tutti i modelli relativi alla tariffa rifiuti occorre consultare il sito www.amaroma.it e digitare
il link tariffa rifiuti e poi modulo
IL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (Cosap)
Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) è stato istituito dal Comune di Roma, in
attuazione del disposto dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a decorrere dall’anno 1999, in
sostituzione della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (Tosap).
Il Comune di Roma ha adottato un nuovo Regolamento con le Deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 75 del 30 luglio 2010 e n. 83 del 5 agosto 2010, a modifica della deliberazione n. 119 del 2005
vigente fino a tutto il 2009.
Oggetto del Cosap sono le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate su strade, aree, corsi, piazze e,
comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni e delle province oppure su aree
private assoggettate a servitù di pubblico passaggio o, ancora, su strade all’interno del perimetro urbano.
Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in:
• temporanee - di durata inferiore all'anno
• permanenti - di durata superiore all'anno
• ricorrenti - per periodi di almeno sessanta giorni ripetibili negli anni successivi alla stessa data e con le
stesse caratteristiche di occupazione.
Giova precisare che le occupazioni relative a cantieri stradali si considerano in ogni caso temporanee,
anche se la durata è superiore all’anno.
Le occupazioni si definiscono ricorrenti se si ripetono almeno per due anni consecutivi, altrimenti, se
non sussistono i requisiti, sono qualificate temporanee.
Il Cosap è graduato a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione, in base alla
tipologia e alla misura dell’occupazione stessa.
CHI PAGA IL CANONE COSAP
Il canone è dovuto dal titolare della concessione di occupazione o dall’occupante di fatto per le
occupazioni abusive. In quest’ultimo caso si fa riferimento ad una indennità. In caso di uso comune
dell’occupazione è effettuato un unico pagamento per tutti i contitolari che sono responsabili in solido.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 35
Il canone è dovuto in ragione di un dodicesimo per ciascun mese di occupazione per le occupazioni
permanenti, con decorrenza dal primo giorno del mese nel corso del quale è comunicato al richiedente
il completamento dell’istruttoria della domanda di concessione. Per le annualità successive, il canone è
dovuto per anno solare.
Per le occupazioni temporanee, il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione,
indipendentemente dalla durata nell’arco della giornata.
COME VIENE DETERMINATO IL CANONE
Il canone è dovuto in base alla superficie ed alla tipologia di occupazione, espressa in metri quadrati o in
taluni casi lineari, con arrotondamento all’unità superiore e, quindi, con esclusione per le occupazioni
inferiori al mezzo metro quadrato o al mezzo metro lineare.
Misura dell’Occupazione
La superficie dell’occupazione è data dalla minima figura piana geometrica che ne circoscrive la
proiezione al suolo. La misura dell’occupazione, realizzata utilizzando chioschi e simili, è data dalla
minima figura piana geometrica proiettata al suolo, partendo dalle estremità della copertura del
manufatto. Le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto, funzionalmente connesse tra di loro, sono
sommate per determinare l’entità dell’occupazione e il relativo canone.
Il canone è determinato sulla base della tariffa e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella tabella,
allegato D), al regolamento Cosap. Le tariffe sono ponderate secondo il valore economico della
disponibilità dell’area, il sacrificio imposto alla collettività e gli interessi pubblici connessi
all’occupazione. I coefficienti moltiplicatori sono stabiliti per specifiche attività, anche in relazione alle
modalità di occupazione, e si applicano all’intera area occupata.
Il territorio comunale è articolato in quattro categorie, tenuto conto dell’importanza delle strade in cui
sono comprese le aree oggetto di concessione. E’ poi prevista una tariffa speciale per tipologie
specifiche di occupazione poste in essere nelle zone e strade di particolare pregio.
Se l’occupazione insiste in strade di differente categoria, l’occupazione si intende realizzata interamente
in quella di classe superiore. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie e,
ove prescritto, tenendo conto di coefficienti moltiplicatori.
Il canone è così ottenuto:
Canone = misura occupazione x tariffa x coefficiente (se applicabile)
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 36
Il canone è dovuto dal titolare della concessione. In caso di uso di più persone dell’occupazione, è
effettuato un unico pagamento e tutti i contitolari della concessione ne sono responsabili in solido.
L’importo del canone è richiesto dai municipi competenti per territorio ai contribuenti, sulla base dei
contenuti della richiesta di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, mediante l’invio di appositi
bollettini di conto corrente postale.
Attenzione: le tariffe sono state modificate con effetto dal primo gennaio 2010 pertanto il canone
dovuto sarà ricalcolato dagli uffici ed il contribuente dovrà versare le differenze entro il 31 dicembre
2010, salvo proroghe.
La misura del canone è differenziata per tipologia di occupazione come risulta dai prospetti di seguito
riportati
Canone per le occupazioni permanenti di suolo pubblico
Tariffe annue per mq/ml (in €) 1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico
Normale Speciale
I Categoria € 106,26 € 159,39 II Categoria € 95,63 € 143,45 III Categoria € 85,01 € 127,52 IV Categoria € 74,39 € 111,58 2. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
Normale
I Categoria € 42,51 II Categoria € 38,26 III Categoria € 34,01 IV Categoria € 29,75 3. Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante distributori di carburante
Normale Speciale
I Categoria € 42,51 € 63,77 II Categoria € 28,34 € 57,39 III Categoria € 25,19 € 51,02 IV Categoria € 22,04 € 44,63 4. Occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili di ogni tipo o con griglie e botole
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 37
Normale
I Categoria € 44,28 II Categoria € 39,85 III Categoria € 35,42 IV Categoria € 31,00 5. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico
Normale
I Categoria € 61,95 II Categoria € 55,78 III Categoria € 49,59 IV Categoria € 43,39 6. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico
Normale
I Categoria € 74,37 II Categoria € 66,93 III Categoria € 59,49 IV Categoria € 52,06 Coefficienti moltiplicatori: Occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche
Tipologia di Attività Descrizione Tipologie di Occupazione Coefficiente
Occupazioni di suolo pubblico con chioschi, gazebo e simili 1,8
Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in Zona Speciale
1,8 Pubblici esercizi:
Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in altre zone 1,4
Occupazioni di suolo pubblico utilizzato con servizi complementari vari (bar, ristorante, albergo, lavaggio auto, officina e simili)
1,2
Distributori di carburante, chioschi edicole Occupazioni di suolo pubblico utilizzato con servizi complementari connessi (lavaggio auto, officina e simili)
1,2
Mezzi pubblicitari (con esclusione di tende, insegne e simili) Occupazioni di suolo pubblico 1,3
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 38
Occupazioni abusive di suolo, soprassuolo e sottosuolo
Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comprese quelle in contrasto con le prescrizioni della Legge 241/90, in materia di tutela ambientale, paesaggistico, territoriale e salute dei cittadini.
1,5
Occupazioni ricorrenti Occupazioni di suolo pubblico con durata da 60 a 180 gg. 0,8
Canone per le occupazioni temporanee di suolo pubblico
Tariffe giornaliere per mq/ml (in €) 1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico Normale Speciale
I Categoria € 1,07 € 1,61 II Categoria € 0,96 € 1,44 III Categoria € 0,85 € 1,28 IV Categoria € 0,74 € 1,12 2. Occupazioni di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni politiche, culturali,
sindacali, di volontariato, sportive e ricreative Normale Speciale
I Categoria € 0,74 € 1,12 II Categoria € 0,65 € 1,01 III Categoria € 0,59 € 0,89 IV Categoria € 0,53 € 0,80 3. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante Normale
I Categoria € 0,42 II Categoria € 0,39 III Categoria € 0,34 IV Categoria € 0,30 4. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 39
Normale
I Categoria € 0,62 II Categoria € 0,55 III Categoria € 0,60 IV Categoria € 0,43 5. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico Normale
I Categoria € 0,74 II Categoria € 0,68 III Categoria € 0,59 IV Categoria € 0,53 6. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico realizzate ai fini della posa di condutture, cavi, impianti in genere, di larghezza da zero a due metri e rispettive aree di cantiere Normale Speciale
I Categoria € 2,13 € 3,20 II Categoria € 1,92 € 2,88 III Categoria € 1,70 € 2,55 IV Categoria € 1,50 € 2,26 7. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, destinate ad aree di cantiere Normale Speciale
I Categoria € 0,89 € 1,34 II Categoria € 0,80 € 1,20 III Categoria € 0,70 € 1,05 IV Categoria € 0,62 € 0,93
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 40
Coefficienti moltiplicatori: Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche
Tipologia di Attività Descrizione Tipologie di Occupazione Coefficiente Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in Zona Speciale 1,8
Pubblici esercizi Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili in altre zone 1,4
Occupazioni di suolo pubblico con ponteggi senza passaggio pedonale sottostante 1,5
Attività edilizia Occupazioni di suolo pubblico di durata superiore a 120 giorni o 180 giorni in caso di edifici monumentali e di pregio
1,5
Manifestazioni politiche, culturali, sindacali, di volontariato, sportive e ricreative
Occupazioni di suolo pubblico utilizzato anche da terzi per scopo di lucro 1,3
Fiere e festeggiamenti Occupazioni di suolo pubblico utilizzato per attività aventi scopo di lucro 1,3
Venditori ambulanti o produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto
Occupazioni di suolo pubblico realizzate nei mercati periodici 0,4
Mezzi pubblicitari (con esclusione di tende, insegne e simili)
Occupazioni di suolo pubblico 1,3
Occupazioni di suolo pubblico di durata superiore a 90 giorni 1,8
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere
Occupazioni di suolo pubblico di larghezza superiore a 2 metri 1,8
Occupazioni abusive di suolo, soprassuolo e sottosuolo
Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comprese quelle in contrasto con le prescrizioni della Legge 241/90, in materia di tutela ambientale, paesaggistico, territoriale e salute dei cittadini
1,5
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 41
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo.
Il regolamento Cosap disciplina l’assoggettamento al canone delle occupazioni mediante condutture,
cavi ed impianti. In questa ipotesi il canone è commisurato alla lunghezza del percorso dell’occupazione
espressa in metri lineari, senza tenere conto della quantità di opere, impianti e manufatti che insistono
sul suolo pubblico e sui relativi spazi soprastanti e sottostanti. Si considera come unica occupazione
quella realizzata con una pluralità di condutture, cavi o altri impianti, anche posti sul suolo o sugli spazi
soprastanti e sottostanti, che impegnano il medesimo tratto stradale e indipendentemente dalla
superficie occupata con le attrezzature.
L’occupazione non è pertanto limitata alla superficie esterna coinvolta dai lavori e dalle aree di cantiere,
solitamente molto limitate, ma all’intera area interessata dall’intervento, anche se le tecniche di
realizzazione consentono un minore impatto sulla superficie stradale.
Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo realizzate da imprese di pubblici servizi
Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto dalle
aziende di erogazione dei pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali agli stessi servizi,
il Cosap è dovuto in relazione al numero delle utenze al 31 dicembre dell’anno precedente con un
minimo di Euro 516,46. La tariffa è rivalutata per legge ogni anno, in base all’indice ISTAT dei prezzi al
consumo rilevati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Le aziende possono pagare il canone in un’unica soluzione entro il 30 aprile oppure ratealmente. Il
pagamento può essere effettuato salvo conguaglio, in attesa della pubblicazione ufficiale del dato
statistico. Le aziende devono dichiarare ogni anno il numero delle utenze servite alla data del 31
dicembre dell’anno precedente, allegando una copia dell’attestazione di avvenuto versamento dell’intero
canone o della prima rata. Tale dichiarazione può essere resa senza la compilazione di un fac simile.
Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo temporanee
In relazione alle occupazioni temporanee realizzate dalle imprese ai fini dell’esercizio dei pubblici
servizi, il canone è determinato per metro lineare di strada occupata, in base alla tariffa e con appositi
coefficienti moltiplicatori secondo le fasce di larghezza degli scavi e delle zone di rispetto ed è
commisurato all’entità dell’occupazione indicata nel progetto depositato ai fini dell’autorizzazione allo
scavo del suolo. Per le occupazioni temporanee, relative alle attività strumentali di cantiere delle
suddette aziende, il canone è determinato, in base alla tariffa, per metro quadrato di area data in
consegna.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 42
Si segnala la necessità, per la posa in opera di conduttore, impianti, ecc. di effettuare sia la richiesta di
concessione per l’occupazione temporanea, in relazione al periodo di occupazione per l’effettuazione
dei lavori, sia la richiesta di concessione relativa alla occupazione permanente conseguente alla presenza
dei suddetti cavi, impianti, ecc. nel sottosuolo.
Distributori di carburante
Per i distributori di carburante, l’entità dell’occupazione è data dalla superficie del suolo pubblico
occupato, senza tenere conto del sottosuolo utilizzato per i serbatoi.
Insegne, tende, faretti
La superficie delle occupazioni con insegne, tende, faretti, vetrine e simili con proiezione su suolo
pubblico, si determina sommando anche gli oggetti che risultano sovrapposti e calcolando in ragione
del 25% la somma dei manufatti misurati in metri lineari.
Passi carrabili
La superficie è determinata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro lineare
"convenzionale" indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica.
Balconi e volumi fenestrati
Non occorre la concessione se fissi e non sono assoggettati al Cosap.
Manifestazioni, giostre, iniziative culturali, politiche, sportive e ricreative
Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, nonché per quelle riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere
culturale, politico, sindacale, sportivo e ricreativo, la superficie è calcolata al cinquanta per cento sino a
cento metri quadrati, al venticinque per cento per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille
metri quadrati, al dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati. Le aree utilizzate per
finalità di lucro sono considerate parte.
Si ricorda infine che per tutte le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati o lineari, l’eccedenza è
calcolata in ragione del dieci per cento dell’occupazione effettiva.
LE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Nel calcolo del Canone occorre tenere presente il gran numero di specifiche agevolazioni previste al
ricorrere di particolari condizioni; inoltre gli altri canoni, dovuti al comune per la medesima concessione
e in base a disposizioni di legge, sono detraibili se non connessi a prestazione di servizi.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 43
Nell’ipotesi di aree in concessioni assegnate a soggetti che offrono gratuitamente beni e servizi il canone
può essere ridotto fino alla concorrenza del suo ammontare o affrancato per un determinato periodo,
secondo quanto prestabilito dall’Amministrazione.
Interventi di restauro
E’ prevista una specifica esenzione per le occupazioni relative ad interventi di restauro manutenzione
ordinaria e straordinaria eseguiti su edifici di culti ammessi e di proprietà di enti religiosi.
Inoltre è stabilita una riduzione in misura pari all’80 per cento del canone dovuto per le occupazioni
temporanee di suolo pubblico realizzate per la manutenzione delle facciate o del restauro degli
immobili, per interventi della durata non superiore a nove mesi dal rilascio della concessione. E’
essenziale, per usufruire dell’agevolazione, che venga attestata la conformità dei lavori alle prescrizioni
previste dal Piano di tutela dell’immagine dell’area urbana della città di Roma e la verifica dell’esistenza
del Piano di dettaglio nel Municipio in cui è situato l’immobile. La riduzione si applica ai lavori iniziati
entro i diciotto mesi dall’approvazione del Piano.
In ogni caso in attesa dell’adozione del Piano di tutela dell’immagine dell’area urbana della città di
Roma, la riduzione si applica agli immobili di interesse storico o artistico, vincolati ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di proprietà privata o pubblica del Centro
Storico e della Città Storica, nonché agli immobili pubblici e privati dei Municipi nei quali sia già vigente
un Piano di tutela dell’immagine.
Agevolazione per la rimozione delle scritte vandaliche
È riconosciuta una riduzione in misura pari al 50 per cento del canone dovuto per le occupazioni
temporanee (fino ad un massimo di nove mesi) realizzate da privati allo scopo di eliminare scritte
vandaliche dagli immobili, a condizione che nell’istanza di concessione sia attestato l’utilizzo di prodotti
idonei ad evitare nuovi imbrattamenti.
In caso di superamento del limite temporale dei nove mesi, i soggetti titolari delle concessioni decadono
dalle agevolazioni ed il canone è applicato per intero per tutta la durata della concessione.
L’agevolazione può concorrere con eventuali altre riduzioni sulla stessa concessione.
Strade precluse al traffico
Nelle strade precluse al traffico per oltre sei mesi, ai fini dello svolgimento di lavori pubblici, le tariffe
del canone sono ridotte del 20% e, nel caso di uno spostamento dell’attività commerciale per un
periodo superiore a sei mesi, la riduzione è del 50%. Tale riduzione, prevista dal Regolamento in
adesione ai principi contenuti nell’art. 1 comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica agli
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 44
esercizi commerciali ed artigianali, e per l’intero anno di riferimento, previa determinazione del
responsabile dell’entrata.
Nei casi di occupazione abusiva esente o agevolata dal pagamento del canone da specifiche previsioni
regolamentari, l’indennità è determinata sulla base delle tariffe ordinarie stabilite per le tipologie di
occupazione realizzata.
Agevolazioni a carattere soggettivo
Il canone non è dovuto per le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, altri comuni e loro
associazioni o consorzi, per lo svolgimento di attività istituzionali, oppure dagli enti religiosi per
l’esercizio di culti ammessi oppure dagli enti non commerciali individuati dall’art. 73, comma 1, lettera
c), del TUIR, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
Agevolazioni a carattere oggettivo
Il canone non è dovuto per le tipologie di occupazioni indicate di seguito.
• Tabelle indicative delle stazioni, fermate e orari dei servizi di trasporto pubblico, e tabelle che
interessano la circolazione stradale, purché non contengano pubblicità, orologi funzionanti per
pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, o aste delle bandiere.
• Occupazioni effettuate con le vetture, destinate al servizio di trasporto pubblico incluse le vetture a
trazione animale in relazione i posti assegnati e nelle aree di sosta.
• Occupazioni effettuate con gli impianti adibiti ai servizi pubblici in concessione se è prevista la
devoluzione gratuita al comune.
• Accessi carrabili e parcheggi per i veicoli a servizio di persone invalide.
• Occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione dei pubblici servizi.
• Occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato o di carattere politico e sindacale,
su superficie non eccedente i venti metri quadrati.
• Occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere politico e
sindacale, della durata non superiore ad un giorno, anche durante il periodo autorizzato per i lavori
preparatori e le attività di ripristino, ferma restando l’applicazione del canone agli spazi utilizzati,
anche da terzi, per scopo di lucro;
• Occupazioni relative ai passi carrabili affrancati, ai sensi dell’art. 20 del regolamento;
• Occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di
forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti danneggiati.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 45
• Occupazioni necessarie per eseguire interventi edilizi urgenti e imprevisti, anche se dovuti a
negligenza nella manutenzione dell’edificio o costruzione, limitatamente ai primi trenta giorni dal
verificarsi dell’evento imprevisto.
• Occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative, organizzate e gestite dal comune direttamente
oppure mediante appalto, ferma restando l’applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi,
per scopo di lucro;
• Occupazioni effettuate dagli appaltatori del comune, per l’esecuzione delle opere e dei servizi pubblici
affidati.
• Occupazione degli spazi pubblici soprastanti, effettuate con luminarie e addobbi che non arrechino
messaggi pubblicitari.
• Occupazioni necessarie all’esecuzione di interventi di restauro, manutenzione ordinaria e
straordinaria, eseguiti su edifici di culti ammessi di proprietà di enti religiosi.
QUANDO E COME SI PAGA
Il canone deve essere pagato entro il settimo giorno dalla comunicazione di avvenuta autorizzazione e
se trattasi di occupazione temporanea non può essere rateizzato.
Ai sensi del regolamento Cosap, come modificato a partire dal 2010, i versamenti a regime del canone
permanente possono avvenire in soluzione unica con scadenza nel mese di gennaio dell’anno di
riferimento, oppure in due rate di uguale importo, senza interessi, con scadenza a gennaio ed a giugno
dell’anno di riferimento. Se l’importo è superiore a cinquecento euro può essere pagato in quattro rate
di uguale importo suddivise nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre dell’anno di riferimento.
Per il primo anno di occupazione il canone può essere rateizzato tenendo conto delle scadenze ancora
utili.
Il mancato pagamento anche di una sola rata alla prescritta scadenza comporta l’obbligo del versamento
integrale entro i cinque giorni successivi.
Attenzione: alcune scadenze per l’effettuazione dei pagamenti sono cambiate con effetto dal 2010
Il canone deve essere versato mediante bollettino di c/c postale intestato al Municipio di competenza
che viene inviato precompilato al domicilio dl contribuente a seguito dell’accoglimento della richiesta di
concessione oppure direttamente alla Tesoreria del Municipio. E’ possibile anche costituire un deposito
in conto presso gli uffici per i soggetti che effettuano con frequenza le occupazioni temporanee (un
esempio è quello delle attività cinematografiche).
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 46
Casi particolari
Per i passi carrabili il canone per l’occupazione può essere assolto, definitivamente, con il pagamento di
una somma pari a venti annualità, secondo la tariffa in vigore nell’anno di presentazione della domanda
di affrancazione da parte del concessionario. La domanda, presentata al Municipio competente per
territorio, produce i suoi effetti a decorrere dall’anno successivo, purché sia stata versata la somma.
COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO
Deve essere presentata direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento al
Municipio competente per territorio, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici,
che dal 2010 devono contenere anche i riferimenti della denuncia presentata per la tariffa rifiuti. In
alcune ipotesi (mercati su sede impropria ed a rotazione) la competenza al rilascio della concessione è
degli uffici centrali. Per i condomìni, la domanda deve essere presentata dall’amministratore del
condominio.
La concessione viene sempre accordata a termine. Le concessioni permanenti hanno una durata
massima di anni tre con scadenza al 31 dicembre del terzo anno. Ai titolari di pubblici esercizi e di
attività ricettive aderenti ai progetti unitari approvati ai sensi della disciplina particolare di cui alla lettera
B) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23 giugno 2003, la concessione di occupazione
di suolo pubblico è rilasciata per un periodo di cinque anni.
In caso di variazione della residenza anagrafica o della sede sociale o del legale rappresentante o
dell’amministratore del condominio, nel caso in cui la stessa non comporti modifica del titolo
concessorio, la comunicazione va fatta entro trenta giorni.
Si sottolinea che il Regolamento Scavi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 20 ottobre
2005 n. 260, stabilisce, l’obbligo del rilascio di specifica concessione permanente al termine
dell’occupazione temporanea, ipotesi che ricorre nel caso di lavori per la messa in opera di condutture,
cavi, ecc.
Vi è inoltre il divieto di rilascio di nuove concessioni, sia temporanee che permanenti, nel caso di
mancato pagamento di quanto dovuto ai fini Cosap.
Tale ultima disposizione restrittiva non può tuttavia essere applicata alle ipotesi di occupazione
d’urgenza.
Occupazione d’urgenza
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 47
E’ possibile effettuare una occupazione d’urgenza nei casi di forza maggiore, per motivi speciali, urgenti
ed imprevedibili di interesse pubblico ai sensi dell’art. 11 del regolamento. La domanda viene presentata
successivamente. Ove non ne sussistano i requisiti, l’occupazione si considera abusiva.
Dichiarazione
L’art. 18 del Regolamento Cosap prevede, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi condutture,
impianti dalle imprese erogatrici di pubblici servizi, l’obbligo di dichiarare il numero delle utenze in
essere al 31 dicembre dell’anno precedente. Non è indicata una scadenza né uno specifico modello. La
dichiarazione può essere resa al Dipartimento Risorse Economiche, via Ostiense 131 L, 00154 Roma.
Sanzioni
Per l'omesso o parziale versamento del canone viene applicata la sanzione del 30%, oltre gli interessi
legali.
Occupazioni abusive
Si considerano abusive le occupazioni realizzate senza il rilascio della concessione, oppure eccedenti lo
spazio autorizzato ovvero non rimosse alla scadenza. Il responsabile dell'occupazione abusiva, a seguito
di verbale di constatazione della violazione, è tenuto al pagamento della indennità di occupazione, pari
al canone (determinato come entità occupazione x tariffa x coefficiente moltiplicatore) maggiorato del
50%. L'occupazione abusiva è altresì soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita in
misura del 200% dell'indennità di occupazione ed alle sanzioni in misura fissa stabilite dal Regolamento.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE 48
IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE (CIP)
Il Canone per le iniziative pubblicitarie è stato introdotto dal Comune di Roma, con deliberazione del
Consiglio Comunale del 12 aprile 2006, n. 100, recante le norme in materia di esposizione della
pubblicità e delle pubbliche affissioni. La Legge prevede infatti che il Comune possa, in sostituzione
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, istituire una tariffa che grava sulla diffusione di messaggi
pubblicitari nel territorio del Comune in luogo dell’imposta.
La disciplina del Canone è contenuta in un apposito Regolamento, da ultimo modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 2009, che interviene anche sul rilascio delle
autorizzazioni e sul servizio delle pubbliche affissioni.
Novità 2010
L’ammontare delle tariffe per il 2010 è contenuto, nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del
28-29 luglio 2010 che prevede un adeguamento degli importi
CHI PAGA IL CANONE
E’ tenuto a pagare il canone il titolare dell’autorizzazione all’ iniziativa effettuata attraverso un mezzo
pubblicitario o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni.
Per quest’ultimo tipo di esposizione infatti, effettuata su impianti di proprietà comunale o dati in
godimento al Comune, vi è il pagamento dei diritti di affissione.
Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o altro supporto che rechi un messaggio
pubblicitario luminoso o non luminoso, fisso o mobile, a carattere permanente o temporaneo.
Il messaggio pubblicitario è una qualsiasi figura, fregio, guarnizione, logo, cifra, rappresentazione visiva
o grafica, con o senza scritta, che abbia lo scopo di promuovere l’acquisto di un bene o di un servizio
ovvero promuovere o migliorare l’immagine oppure i segni distintivi ed il marchio del soggetto
pubblicizzato.
Per l’installazione priva di autorizzazione, e perciò abusiva, è tenuto al pagamento oltre a chi detiene il
mezzo pubblicitario, anche, solidalmente con il soggetto passivo, chi produce, vende o fornisce i servizi
individuati nell’installazione.
COME VIENE DETERMINATO IL CANONE
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE 49
Il canone sulla pubblicità si determina tenendo in considerazione la superficie in base alla minima figura
piana geometrica regolare in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, le caratteristiche e l’illuminazione.
Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato superiore, le
frazioni al mezzo metro quadrato superiore.
Le difformità rispetto alla superficie indicata nell’atto di autorizzazione devono essere considerate nel
modo seguente:
- una superficie espositiva inferiore senza che sia intervenuta una nuova autorizzazione, non comporta
diminuzione del canone;
- una superficie espositiva superiore rispetto a quella autorizzata, eseguita dal titolare in assenza di
autorizzazione, comporta l’obbligo del pagamento del maggior canone dovuto oltre alle indennità e
agli oneri accessori previsti per l’abusiva installazione.
Per periodi superiori a tre mesi e fino a un anno, si applica in ogni caso la tariffa annuale, salvo il caso di
rimozione anticipata dell’impianto disposta dall’Amministrazione Comunale.
Ai mezzi installati per periodi non superiori a tre mesi, è applicata la tariffa, per ogni mese o frazione,
pari ad un decimo della tariffa annuale.
Per i mezzi bifacciali il canone è calcolato separatamente sulla superficie di ciascuna facciata, per quelli
polifacciali, invece, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
Per i mezzi con dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva
che risulta dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo.
Per quanto riguarda la pubblicità effettuata su automezzi di proprietà privata, il canone è calcolato in
base alla portata del mezzo stesso e alla superficie del messaggio esposto.
Il canone non è dovuto per l’indicazione del marchio, della ragione sociale, dell’indirizzo e dei recapiti
telefonici dell’impresa, purché non siano apposti più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di
superficie maggiore a 1/2 metro quadrato.
Per quanto concerne la pubblicità effettuata con volantini il canone deve essere corrisposto in ragione
del numero dei volantini stessi.
Le tariffe sono differenziate in ragione della classificazione del territorio comunale e delle modalità di
progettazione e secondo le seguenti tipologie di tariffazione:
- Canone per la pubblicità ordinaria – pittorica
- Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Canone per la pubblicità effettuata con veicoli
- Canoni per pubblicità viaria
Le zone sono suddivise in categoria normale e speciale.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE 50
anno 2010 canone delle iniziative pubblicitarie
SUOLO PUBBLICO fino a mq 1 inf. mq. 5,50 da 5,50 a 8,50 oltre mq. 8,50
PITTORICO categoria normale 35,33 44,16 66,24 88,32
PITTORICO categoria speciale 88,32 110,40 132,48 154,56
LUMINOSO categoria normale 70,66 88,32 110,40 132,48
LUMINOSO categoria speciale 123,65 154,56 176,64 198,72
anno 2010 canone delle iniziative pubblicitarie
SUOLO PRIVATO fino a mq 1 inf. mq. 5,50 da 5,50 a 8,50 oltre mq. 8,50
PITTORICO categoria normale 23,55 29,44 44,16 58,87
PITTORICO categoria speciale 58,80 73,60 88,27 103,03
LUMINOSO categoria normale 47,10 58,88 73,60 88,54
LUMINOSO categoria speciale 82,72 103,04 117,74 132,47
LE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Insegne di esercizio
La normativa vigente esonera dal pagamento Canone sulla Pubblicità (CIP) le insegne d’esercizio fino a
mq. 5 che, in base a quanto specificato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze “sono le scritte
contenenti l’indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell’impresa che svolge l’attività, della tipologia
dell’attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto”.
Altre ipotesi di esenzione
Il regolamento prevede (art. 29) altre ipotesi di esenzione dal canone.
• Pubblicità realizzata all’interno dei locali, sulle vetrine e porte, se riferita ad attività negli stessi
esercitata, fino a mezzo metro quadrato di superficie per ciascuna vetrina o ingresso.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE 51
• Avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o nelle immediate adiacenze
del punto di vendita, relativi all’attività svolta che non superino la superficie di mezzo metro
quadrato.
• Avvisi riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la
superficie di mezzo metro quadrato.
• Avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, affissi sulle porte di ingresso
purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
• Pubblicità comunque eseguita all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico
spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
• Pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne
delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si esegue la vendita.
• Pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni tipo inerente
l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o
lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di
esecuzione del servizio.
• Pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli
e delle barche e simili.
• Pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali.
• Iniziative non aventi finalità commerciale eseguite da comitati, fondazioni e associazioni senza fine di
lucro, partiti e movimenti politici, sindacati e associazioni di categoria, chiese e confessioni religiose.
• Insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni
ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, purché non superino la superficie complessiva di
mezzo metro quadrato.
• Insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento,
sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il
mezzo metro quadrato di superficie.
Riduzioni tariffarie
• La tariffa relativa agli spettacoli viaggianti è ridotta alla metà.
• La tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati è determinata nella misura pari a due terzi
di quella stabilita per gli analoghi mezzi pubblicitari installali su beni pubblici.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE 52
• La tariffa è altresì ridotta alla metà per esposizioni pubblicitarie su ponteggi e recinzioni di cantieri
relativi al restauro conservativo dei monumenti pubblici finanziati da privati e per i mezzi pubblicitari
autorizzati da altri Enti ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Codice della Strada.
• La tariffa è ridotta della metà, qualora le installazioni pubblicitarie si trovino su siti oggetto di
recupero.
Il canone non viene comunque applicato per superfici inferiori a trecento centimetri.
Gli impianti parapedonali ed i festoni di bandierine e simili collocati in connessione tra loro si
considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario.
Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili.
QUANDO E COME SI PAGA
Il canone è dovuto per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione. Per
autorizzazioni relative a periodi inferiori all’anno il pagamento deve essere fatto in soluzione unica.
Il versamento può avvenire direttamente alla Tesoreria comunale oppure tramite bollettino di conto
corrente postale intestato al Municipio di Competenza o attraverso la SISAL o al Dipartimento entro il
31 gennaio dell’anno in corso.
Per l’assolvimento del canone annuale è possibile la corresponsione in quattro rate scadenti a gennaio,
aprile, luglio, ottobre se l’importo è superiore a 1.500 euro.
Le competenze amministrative relative al Canone Iniziative pubblicitarie nel Comune di Roma sono
suddivise tra:
• il Servizio Affissioni e Pubblicità del Dipartimento attività economiche - produttive - formazione -
lavoro (ex Dipartimento VIII) preposto alle autorizzazioni, alla riscossione e alla vigilanza sugli
impianti pubblicitari;
• 19 Municipi di Roma Capitale, che svolgono gli stessi compiti con riferimento alle insegne ed alle
altre forme pubblicitarie relative agli esercizi commerciali siti nei rispettivi territori.
In caso di mancato pagamento del canone si dà luogo al recupero mediante avviso di accertamento
comprensivo di sanzioni, interessi e spese, fino all'avvio della procedura della riscossione coattiva.
COME SI PRESENTANO LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IL CANONE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE 53
• L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico e privato è rilasciata
dall'Ufficio Pubblicità. Gli utenti interessati devono presentare allo Sportello delle Imprese - via
Ostiense 131L scala B1 5° piano - apposita istanza come da modelli predisposti dal Servizio.
• Per le autorizzazioni relative alle insegne sono competenti i Municipi di appartenenza.
L'ufficio invia alla sede legale indicata dal titolare, apposita comunicazione contenente gli importi dovuti
e il bollettino di conto corrente postale precompilato per facilitare l’adempimento.
Il Regolamento vigente prevede la successiva adozione di un Piano Regolatore degli impianti e dei
mezzi pubblicitari, sulla base del quale procedere all'esame ed alla definizione delle istanze presentate
per la collocazione di nuovi mezzi pubblicitari.
Ogni installazione è soggetta al pagamento dei canoni dovuti e condizione essenziale per il rilascio
dell'autorizzazione è l'esistenza di una regolare posizione contabile pregressa.
La disdetta per la rimozione, totale o parziale degli impianti, deve essere presentata entro il 31 gennaio
di ciascun anno.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 54
LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
PREMESSA
Nel caso in cui si violi una disposizione del Codice della Strada di cui al decreto legislativo del 30 aprile
1992, n. 285 si è soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la
cui applicazione è disciplinata, oltre che dallo stesso codice e dal relativo Regolamento di attuazione (art.
194 e segg.), anche dalla legge del 24 novembre 1981, n. 689 (art. 1-43).
I principali organi che possono occuparsi della contestazione e della notifica delle sanzioni relative ad
infrazioni stradali sono: la Polizia Stradale, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di
Finanza, la Polizia Provinciale nel suo ambito, la Polizia Municipale (Vigili Urbani) nel proprio ambito, i
funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di Polizia Stradale; la Polizia Penitenziaria e il
Corpo Forestale dello Stato in relazione ai propri compiti (art. 12 C.d.S.)
In ambito urbano possono emettere le multe anche i cosiddetti “Ausiliari del Traffico”, per i quali
valgono le competenze assegnate dal Comune tramite specifiche ordinanze.
Tali competenze sono fissate in modo generico dalla legge 127 del 15 maggio 1997 (art. 17 commi 132 e
133).
Il Comune può assegnare ai dipendenti propri o di aziende che gestiscono in concessione aree adibite
alla sosta, funzioni di accertamento dei divieti di sosta nelle aree stesse nonché assegnare ai dipendenti
delle società di trasporto pubblico funzioni di accertamento di divieto di sosta o circolazione nelle
corsie riservate al servizio stesso a norma dell’art. 17 della legge 127 del 1997, nonché ai sensi della
specifica ordinanza che li nomina e ne specifica le competenze.
I soggetti che possono elevare contravvenzioni per il Comune di Roma sono:
Polizia Municipale;
Operatori Comunali Mobilità;
Ausiliari della Sosta che possono elevare contravvenzioni per alcune infrazioni (es. strisce blu,
parcheggio su posto riservato a diversamente abili, doppia fila se intralcia l'entrata o l'uscita dai
parcheggi a pagamento);
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 55
Ausiliari del Traffico che possono elevare contravvenzioni per alcune infrazioni (es. corsie autobus,
fermate autobus, capolinea autobus, parcheggio su posto riservato a diversamente abili);
Operatori AMA (d. lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 artt. 50 e 55 bis e art. 61 della Delibera del
Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005) che possono elevare contravvenzioni relative allo
smaltimento dei rifiuti (es. spazzatura gettata fuori dai cassonetti, sosta che intralcia lo svuotamento
dei cassonetti etc.);
Operatori del Decoro Urbano (L. 689 del 1981 artt. 13 e seguenti; e Delibera n. 109 del 02 luglio
2003) che possono elevare contravvenzioni riguardanti la salvaguardia del decoro urbano scritte sui
muri (salvaguardia dei monumenti e dell'arredo urbano, abusivismo pubblicitario ecc.)
COME SI VIENE A CONOSCENZA DI UNA CONTRAVVENZIONE
Si può venire a conoscenza di aver preso una contravvenzione attraverso la contestazione immediata
ovvero mediante notifica da parte dell’agente accertatore al proprietario del veicolo o del trasgressore.
Alcuni atti possono essere impugnati direttamente, per altri occorre attendere la notifica del verbale.
Il pagamento di una contravvenzione equivale all’accettazione della contravvenzione stessa e quindi una
volta pagata non si può più presentare ricorso.
a ) Preavviso di verbale di accertamento di violazione:
E’ il foglietto che si trova sul parabrezza del veicolo e che non e' il verbale vero e proprio ma un
semplice preavviso. Solitamente riguarda un divieto di sosta, pur essendo un atto pubblico non
sostituisce, infatti, il verbale ovvero l'atto formale vero e proprio con il quale il trasgressore viene
messo al corrente della multa, non è previsto per le violazioni relative all’accesso alla Zona a
Traffico Limitato e per le violazioni elevate da mezzi elettronici.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 56
Tale preavviso potrà contenere un numero
inferiore di dati ma sicuramente è presente
l’informazione se l'infrazione prevede la
decurtazione di punti dalla patente e l’organo
accertatore.
E' un atto non obbligatorio, che permette
“semplicemente” di pagare la multa senza
l'aggiunta dei costi di notifica del vero e
proprio verbale.
Sono presenti tutti i dati necessari per capire
quale violazione è stata commessa.
Nel caso si voglia contestare la
contravvenzione oppure nel caso in cui sia
prevista la sottrazione di punti dalla patente,
è necessario attendere la notifica del verbale
di accertamento.
Il preavviso di verbale di accertamento non è
un atto impugnabile.
Il pagamento è consentito entro 15 giorni e
non prevede l’aggravio per le spese di
notifica (attualmente € 11,05, così come
previsto dalla Giunta Comunale nella
delibera n. 77 del 7 marzo 2007).
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 57
b) Verbale di accertamento violazione con contestazione immediata
Qualora il vigile fermi il veicolo ed il trasgressore riceva il verbale contestualmente si parla di
contestazione immediata che implica la consegna di un verbale di accertamento che deve,
necessariamente, contenere.
Data (anno, mese, giorno), ora e località nella quale la violazione è avvenuta;
generalità e residenza del trasgressore ed estremi della sua patente di guida, nel caso di immediata identificazione;
indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale, quando non sia stato identificato il trasgressore;
targa e tipo veicolo; annotazione della norma violata e descrizione del fatto;
eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede la trascrizione;
somma da pagare termini e modalità di pagamento;
eventuali sanzioni accessorie previste per l'infrazione;
eventuali obblighi di esibizione (di documenti quali la patente, il certificato di assicurazione, etc.) ai sensi dell'art. 180 Codice della Strada
le autorità a cui proporre ricorso (Prefetto o Giudice di Pace);
firma del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
nominativo e firma degli agenti accertatori
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 58
c) Verbale di violazione senza contestazione immediata
Viene notificato a casa
attraverso il Corpo
della Polizia
Municipale o i
Funzionari dell’Ente
Poste.
E' l'atto successivo al
preavviso di verbale di
accertamento oppure è
il primo atto in caso di
infrazione in cui non è
possibile la
contestazione
immediata. I casi di
mancata contestazione
sono elencati nell’art.
201 – comma 1 bis del
Codice della Strada.
Tra i più frequenti:
Impossibilità di raggiungere il veicolo per l’eccessiva velocità;
attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 59
sorpasso vietato;
accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti
dagli organi di polizia stradale, ovvero nella loro disponibilità, che consentono la determinazione
dell’illecito in tempo successivo;
accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 della legge 1 agosto 2002, n. 168, ovvero i
mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme
di comportamento;
rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate
attraverso i dispositivi a rilevazione automatica previsti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
Nei suddetti casi non c'è bisogno della presenza degli agenti.
Nell’ipotesi in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati la firma autografa dell'agente
accertatore non è necessaria ma è sufficiente che nello stesso sia indicato il nominativo e l’eventuale
numero di matricola.
Nell’ipotesi di verbale meccanizzato deve apparire il nome del rappresentante dell'ufficio dell'organo
accertatore oppure del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo del 12
febbraio 1993, n. 39.
Per motivi di riservatezza, al verbale non va allegata l'eventuale fotografia scattata da dispositivi
elettronici; essa deve essere resa disponibile dall'ufficio accertatore su richiesta.
Nel verbale sono riportati tutti i dati utili per poter individuare il veicolo, il luogo, la data e l'ora in cui è
stata commessa l'infrazione.
Il verbale contiene, altresì, le informazioni per consentire al cittadino di provvedere al pagamento o alla
contestazione dello stesso.
Deve essere notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data della violazione.
L’Organo accertatore conserva copia del verbale in maniera tale che la stessa possa essere visionata su
richiesta.
Il verbale è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale
vi riporta e pertanto vi è l'obbligo di firma dell'agente accertatore, con esclusione dei verbali redatti con
sistemi meccanizzati.
E’ ininfluente che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale, comunque, il rifiuto deve
essere specificatamente annotato.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 60
Con lo stesso verbale si possono contestare più violazioni, con l'obbligo che sia indicato per ognuna la
somma dovuta.
Nell’ipotesi in cui soggetto fermato sia minorenne la contestazione, o comunque il verbale deve essere
notificato alle persone tenute alla sorveglianza del minore o a coloro che esercitano la potestà
genitoriale.
Il minore deve essere citato nella parte narrativa del verbale, inoltre devono essere descritti,
sommariamente, i fatti e deve essere specificato il rapporto intercorrente tra il conducente minore e
colui al quale viene contestato il verbale, così come previsto dall’art. 2 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Nell’ipotesi in cui il verbale presenti vizi sugli elementi essenziali è illegittimo e può a seguito di
presentazione di ricorso con effetto retroattivo.
I vizi possono riguardare:
l'erronea indicazione delle generalità del conducente;
l'omessa o errata indicazione della data e dell'ora nella quale e' avvenuta l'infrazione purché il vizio
in qualche modo possa pregiudicare l’identificazione del fatto;
l'erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo;
mancata esposizione dei fatti;
mancata o erronea indicazione dell'Autorità a cui presentare il ricorso;
mancata o insufficiente indicazione della motivazione del mancato fermo;
errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare;
la mancanza o l'errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente
la nullità, a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 61
LA NOTIFICA DEL VERBALE DI VIOLAZIONE
La notifica del verbale avviene:
in caso di contestazione immediata entro 100 giorni ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’art.
196 del Codice della Strada;
in altri casi il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore, oppure ad uno del soggetto
solidalmente obbligati, in genere il proprietario del veicolo, che risultino registrati al Pubblico
Registro Automobilistico alla data della commessa violazione entro 90 giorni dall’identificazione di
tali soggetti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 201 del Codice della Strada da quando
l’Amministrazione è “posta in grado di provvedere alla loro identificazione”;
nel caso in cui il proprietario risieda all'estero il verbale deve essere notificato entro 360 giorni
dall'accertamento che decorrono dalla data dell'infrazione.
La notifica, comunque, deve essere effettuata alla residenza del soggetto destinatario, residenza desunta
dall’Archivio Nazionale dei veicoli tenuto presso la Motorizzazione o dal Pubblico Registro
Automobilistico o dall’Anagrafe Tributaria.
Alla notifica dei verbali provvedono i soggetti previsti dal Codice della Strada: i messi comunali o i
funzionari dell'organo accertatore secondo quanto stabilito dal Codice di Procedura Civile o i funzionari
delle Poste.
Le norme che disciplinano le notifiche degli atti sono stabilite dal Codice Procedura Civile e dalle
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Un atto può essere notificato nelle mani del destinatario (da parte del soggetto incaricato: messo
comunale, corriere, postino), in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non
palesemente incapaci o minori di anni 14), a persona addetta alla casa, ad un vicino di casa, al portiere.
In questi casi l'atto deve essere consegnato con la relata di notifica in busta chiusa e sigillata, riportante
solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che
potrebbero indicarne il contenuto) e della notificazione deve essere data notizia al destinatario mediante
raccomandata (art. 139 C.P.C.).
Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate tramite messi o ufficiali giudiziari,
cambia leggermente in caso di notifica postale. Fino all’anno 2007 non era in alcun caso previsto l'invio
dell'avviso per raccomandata a/r in caso di consegna della prima raccomandata nelle mani di terzi,
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 62
mentre dal 1° marzo 2008, per effetto della legge 28 febbraio n. 31, tale obbligo vige in tutti i casi in
cui l'atto non venga consegnato personalmente al destinatario.
Il verbale deve essere notificato entro 90 giorni ma è fondamentale sapere che la notifica si perfeziona
per l'ente accertatore il giorno in cui consegna il verbale all’ufficio postale per l’ulteriore notifica, e
dunque il destinatario può ricevere il verbale anche dopo 90 giorni.
I 90 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, nel
caso in cui il novantesimo giorno sia un giorno festivo, il termine scade il primo giorno feriale
successivo.
Per il destinatario invece la notifica si perfeziona, ai fini del conteggio dei 60 giorni utili per pagare o
ricorrere, al momento in cui l'atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale.
Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o incapacità o rifiuto del
destinatario o dei terzi di cui sopra, l'ufficiale giudiziario o l'addetto delle poste deposita l'atto,
rispettivamente, nella casa del comune o presso l'ufficio postale.
Il destinatario deve essere messo al corrente di detto deposito con avviso affisso alla porta
dell'abitazione e con raccomandata a/r.
Nel caso di notifica attraverso messi o ufficiali giudiziari la notifica si dà per avvenuta (perfezionata) il
giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.
Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha più abitazione, ufficio o azienda nel
comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilità assoluta", la procedura è la stessa (escluso l'invio
della raccomandata a/r), ma la notifica si è perfezionata l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Nel caso di notifica a mezzo posta, la legge prevede che oltre al primo avviso (inerente al primo
tentativo di notifica) ne venga emesso un secondo da parte dell'ufficio postale (inerente alla giacenza),
da lasciare nella cassetta postale o affiggere sulla porta.
In questo caso la notifica si è perfezionata decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell'atto, e lo stesso
deve comunque rimanere disponibile per il ritiro nei successivi sei mesi (dopodichè ritorna al mittente).
Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l'amministrazione può dimostrare il
regolare invio e/o affissione degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il
destinatario è stato messo in grado di conoscere l'esistenza dell'atto e della sua notifica.
Le spese di accertamento e di notificazione sono a carico di chi é tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 63
L’obbligo, altresì, di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel
termine prescritto.
Nel caso in cui sia stato impossibile contestare la violazione, quindi quando il verbale viene notificato al
domicilio del trasgressore, su di esso deve essere annotato il motivo che ha reso impossibile il fermo.
COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE
Nell’ipotesi in cui il verbale sia stato smarrito i dati possono essere richiesti presso:
Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni;
qualsiasi Comando della Polizia Municipale;
su Internet, previa registrazione, all’interno del sito ufficiale di Roma Capitale all’indirizzo:
Roma Multe (www.comune.roma.it) nel link “Servizi Online”.
Il servizio consente ai cittadini la consultazione dei dati delle proprie contravvenzioni e, per le
sole persone fisiche, di effettuare direttamente il pagamento attraverso i servizi di pagamento.
QUANDO, COME E CHI DEVE PAGARE UN VERBALE DI VIOLAZIONE
Ogni atto di violazione emesso contiene le modalità e la scadenza dei termini di pagamento; non è
possibile pagare la contravvenzione direttamente agli agenti verbalizzanti tranne che per i casi
espressamente previsti dall’art. 202 - comma 2 bis e 9 bis - del Codice della Strada a seguito delle
modifiche apportate dalla legge del 29 luglio 2010, n. 120 entrata in vigore il 13 agosto 2010.
Tutti gli atti possono essere pagati presso gli uffici postali con i bollettini di conto corrente allegati.
Alcuni possono essere pagati con sistemi diversi:
1. Preavviso di verbale di accertamento, entro 15 giorni anche presso:
le ricevitorie del lotto autorizzate LIS;
lo Sportello Cassa del Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni in via
Ostiense 131/L, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il giovedì anche dalle ore
14.00 alle ore 16.00 senza addebito di commissione;
con la carta di credito o il Banco Posta dal sito www.comune.roma.it;
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 64
con il bancomat tramite la cassa automatica installata presso il del Dipartimento Risorse
Economiche – U.O. Contravvenzioni in via Ostiense 131/L.
2. Verbale di accertamento di violazione, entro 60 giorni (61 giorni nel caso il 60° giorno fosse
un festivo) anche presso:
le ricevitorie del lotto autorizzato LIS;
lo Sportello Cassa del Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni in via Ostiense
131/L, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore
16.00 senza addebito di commissione;
gli sportelli delle Banche Tesoriere di Roma Capitale (BNL-Unicredit-MPS);
con la carta di credito o il Banco Posta dal sito www.comune.roma.it;
con il bancomat tramite la cassa automatica installata presso il del Dipartimento Risorse
Economiche – U.O. Contravvenzioni in via Ostiense 131/L;
le ricevitorie SISAL;
presso gli sportelli bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena e della Banca Toscana.
L’importo da pagare è in questo caso in misura ridotta ovvero è corrispondente al minimo della
sanzione prevista.
Le sanzioni gravano principalmente sul conducente, ovvero sull'autore dell'infrazione, che è quindi
l'obbligato principale.
Sono responsabili solidalmente, rispetto al pagamento (ovvero alla sanzione pecuniaria):
il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, a meno
che non si possa provare che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la propria volontà;
la società di noleggio che ha affittato il veicolo;
Il titolare del contrassegno di identificazione nel caso di ciclomotori (se il conducente è minorenne
è responsabile in solido anche chi esercita la "potestà" );
l'amministratore, l'imprenditore, il titolare dell'impresa o associazione il cui dipendente o
rappresentante ha commesso l'infrazione.
Se uno dei soggetti di cui sopra paga la sanzione libera l'obbligato principale, ma può, eventualmente,
rivalersi su di lui.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 65
Il principio di solidarietà vale solo per la sanzione principale ovvero quella pecuniaria.
Le sanzioni accessorie (sospensione della patente, decurtazione punti, etc.) sono personali e, pertanto,
applicabili solo all'effettivo conducente, nel caso in cui questi venga individuato.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 66
Nei casi in cui il fermo del
veicolo non avviene, ovvero
quando il conducente non è
immediatamente identificato, il
verbale viene recapitato al
proprietario del veicolo il quale
e' obbligato a comunicare i dati
del conducente entro 60 giorni,
pena l'applicabilità di una
sanzione ulteriore.
Il soggetto a cui viene notificato
il verbale deve in ogni caso
essere messo al corrente
dell'obbligo di cui sopra.
L’Amministrazione Comunale
fornisce allegato al verbale il
modulo predisposto da
compilare e da trasmettere o
presentare a:
U.O. Contravvenzioni per i
verbali elevati dagli
Ausiliari del Traffico;
qualsiasi gruppo della
Polizia Municipale per i
verbali elevati dalla Polizia
Municipale;
Per gli utenti registrati presso il sito RomaMulte c’è anche la possibilità di compilare un form in formato
elettronico.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 67
Nei casi invece in cui venga fermato un veicolo munito di targa straniera il pagamento deve avvenire
subito.
Può essere pagata la sanzione in misura ridotta, quanto possibile, oppure una “cauzione”
corrispondente allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno
Stato dell'Unione Europea (o comunque aderente all'accordo “sullo spazio economico europeo”),
oppure pari alla metà della sanzione massima negli altri casi.
Il pagamento della cauzione, al contrario del pagamento della sanzione, non pregiudica la possibilità di
ricorrere, quindi è bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.
Se non viene effettuato né il pagamento in misura ridotta né il versamento della cauzione, al veicolo
viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del
contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.
Casi particolari
Nel caso di trasgressori residenti all'estero la società Nivi Credit s.r.l. invierà un "avviso di
pagamento prima della notificazione" o una "constatazione di violazione delle norme del Codice della
Strada", e quindi potranno eseguire un bonifico bancario intestato a Banca Sella, viale Redi 59/61 -
50144 Firenze, beneficiario European Municipality outsourcing Div. of Nivi Credit s.r.l., numero di
conto 0528696612301, IBAN = IT 51 P 03268 02802 052869612301, SWIFT = SEL BIT 2BXXX,
riportando nello stesso il numero di riferimento dell’atto.
Per tutte le altre violazioni, non attinenti avvisi provenienti dalla Nivi Credit s.r.l., il pagamento
dall'estero si dovrà eseguire con bonifico bancario intestato a: Tesoriere del Comune di Roma - Banca
di Roma Cod. IBAN: IT80E0300205117000000010171 Cod. Swift: BROM IT R1052. e riportando,
anche in questo caso, il numero di riferimento dell'atto.
I TRIBUTI LOCALI E LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 68
Novità dal 13 agosto 2010
Rateazione delle sanzioni pecuniarie non iscritte a ruolo
I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di un importo superiore a 200 Euro che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Può avvalersi di tale facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.628,16 e nell’ipotesi in cui l’interessato conviva con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia e i limiti di reddito sono elevati di Euro_1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare l’ente dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera Euro 2.000, fino ad un massimo di 24 rate se l’importo dovuto non supera 5.000 euro fino ad un massimo di 60 rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Apposito Decreto Interministeriale disciplinerà la materia.
Il pagamento di una multa in ritardo, pur se si trattasse anche di un solo giorno, è assimilato al
mancato pagamento e, pertanto, segue l’iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento in
cui dall'importo totale dovuto viene decurtata la somma già corrisposta.
Viene addebitata la metà del massimo della sanzione relativa all'infrazione commessa con aggiunta delle
maggiorazioni semestrali, diritti di notifica, ecc..
Il pagamento in misura ridotta non è consentito nei casi in cui il trasgressore non abbia ottemperato
all'invito a fermarsi o si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o
qualsiasi altro documento che deve avere con sé e mostrare a richiesta.
E' altresì inapplicabile per determinate violazioni, come la circolazione con un mezzo
munito di targa non propria o di targa contraffatta, la guida senza patente, Il trasporto di
merci pericolose senza autorizzazione, l’inversione del senso di marcia su autostrade o
strade extraurbane.
COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 69
COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL RAVVEDIMENTO PER I TRIBUTI LOCALI
Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso il contribuente ha la facoltà di regolarizzare omissioni e
irregolarità commesse beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Le violazioni si distinguono generalmente nelle tre seguenti fattispecie:
• violazioni “meramente formali” che non incidono sulla determinazione della base imponibile,
dell’imposta e sul versamento del tributo e non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di
controllo da parte dell’Ente locale;
• violazioni “formali” che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione
della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma possono arrecare pregiudizio
all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Ente locale;
• violazioni “sostanziali” che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul
versamento del tributo;
Generalmente mentre le violazioni “meramente formali” non sono sanzionabili, gli altri tipi di
violazione, formali e sostanziali, sono punibili in misura diversa gradualmente in relazione alla loro
gravità.
I contribuenti che si accorgono di aver commesso degli errori o delle omissioni, sia di tipo “formale”
che “sostanziale” possono regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento operoso.
Il ravvedimento è tuttavia consentito entro determinati limiti di tempo e comunque sempre che:
• la violazione non sia stata già constatata attraverso la notifica all’autore della stessa di un atto di
accertamento, dell’invito al pagamento e della cartella di pagamento;
• non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte degli agenti accertatori; in questi casi
l’esclusione del ravvedimento non è totale ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di
controllo;
• non siano iniziate altre attività di controllo quali la notifica di inviti al contraddittorio o l’avvio
dell’accertamento con adesione formalmente comunicati all’autore o ai soggetti solidalmente
obbligati.
Indagini di altro tipo, come quelle di natura penale, non sono di ostacolo al ravvedimento.
Il Comune di Roma, nell’esercizio della propria potestà regolamentare generale in materia di entrate, ha
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/31 luglio 2010 il nuovo regolamento
concernente la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso.
Le tipologie di violazioni soggette a ravvedimento sono le seguenti:
COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 70
1. Violazioni di natura sostanziale
1.1. Mancato pagamento di tributi locali.
L’omesso o insufficiente pagamento di tributi dovuti a titolo di acconto o di saldo possono essere
regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
• del tributo dovuto;
• degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto
essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito);
• della sanzione in misura ridotta.
In particolare, la sanzione (ordinariamente prevista nella misura del 30%) viene ridotta:
• al 2,5%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
• al 3%, se si effettua il pagamento con ritardo superiore a 30 giorni ma entro un anno dall’omissione;
• al 3,75%, se si effettua il pagamento entro tre anni dalla violazione commessa e sempre che non sia
stata prima contestata la violazione con la notifica di un atto;
Il ravvedimento non è valido se manca anche uno solo degli importi dovuti (per imposta, per interessi,
per sanzione).
1.2. Errori e omissioni che configurerebbero la violazione di omessa o infedele dichiarazione
Tali violazioni si verificano nell’ipotesi di omessa indicazione di unità immobiliari ai fini Ici, di minori
superfici imponibili ai fini Tari o di utilizzo di aliquote agevolate non spettanti ovvero di indebite
riduzioni o esenzioni di imposta.
In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della maggiore imposta dovuta
oltre gli interessi legali e la sanzione ridotta nelle seguenti misure:
- 1/12 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;
- 1/10 del minimo se la regolarizzazione avviene con ritardo superiore a 90 giorni ma entro un anno
dall’omissione;
- 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro tre anni e comunque sempre che non sia stata
prima contestata la violazione con la notifica di un atto.
Nell’ipotesi di omessa dichiarazione delle unità immobiliare soggette ad ICI la regolarizzazione con il
ravvedimento comporterà il pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi oltre all’applicazione
delle seguenti sanzioni:
- 8,33% per cento (pari ad 1/12 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore
imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;
COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 71
- 10% per cento (pari ad 1/10 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore
imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro un anno;
- 12,5% per cento (pari ad 1/8 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore
imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro tre anni.
Nella fattispecie suddetta oltre al pagamento nei modi sopra indicati dovrà essere presentata, entro gli
stessi termini, la dichiarazione ICI con l’indicazione degli immobili non dichiarati.
2. Violazioni di natura formale
Per le violazioni “formali” che siano di ostacolo all’attività di accertamento dell’ente locale, la
regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione anche se in misura ridotta.
Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio:
• l’omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo
rappresentante;
• la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto
ministeriale;
• la mancata o errata compilazione di elementi della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti
ai fini della determinazione delle somme dovute;
• la mancata compilazione delle comunicazioni riguardanti le aliquote agevolate ICI.
Per tali fattispecie la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta nelle
seguenti misure:
- 1/12 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;
- 1/10 del minimo se la regolarizzazione avviene con ritardo superiore a 90 giorni ma entro un anno
dall’omissione;
- 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro tre anni e comunque sempre che non sia stata
prima contestata la violazione con la notifica dell’atto di irrogazione della sanzione.
LE MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per usufruire del ravvedimento il pagamento si esegue a mezzo F24 o mediante bollettino di conto
corrente postale ordinario utilizzato per il pagamento del tributo barrando la casella "Ravvedimento".
Si ricorda che per il ravvedimento non è prevista alcuna forma di pagamento rateale.
Se il pagamento viene effettuato con il modello F24, i versamenti vanno eseguiti, indicando gli appositi
codici tributo relativi al tributo locale che si sana, agli interessi legali ed alla sanzione (l’elenco completo
dei codici è reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate).
COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO 72
Se si utilizza il bollettino di conto corrente postale, nel caso di ravvedimento per più anni si deve
utilizzare un bollettino per ogni anno di imposta. Inoltre nello spazio relativo al singolo tributo va
indicato l’importo del tributo che si sta regolarizzando senza interessi e sanzioni mentre nel campo
importo versato si indica il pagamento complessivo di tributo, interessi e sanzioni
Gli importi espressi in euro da indicare nel campo relativo al singolo tributo devono essere arrotondati
al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro 45,743 va
arrotondato a 45,74) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro
32,605 va arrotondato a 32,61).
L' intero importo da versare (imposta + sanzione ridotta + interessi) va arrotondato all'unità di euro per
difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.
Il ravvedimento si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta, che deve essere eseguito
contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, quando dovuti,
nonché al pagamento degli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale (previsto nella misura
annua del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, e dell' 1% dal 1° gennaio 2010) con
maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere
effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.
Gli interessi moratori vanno calcolati con la seguente formula:
somma dovuta a titolo di tributo x 3% (1% dall' 1.1.2010) x giorni di ritardo : 365
Ad esempio nel caso di un contribuente che deve regolarizzare l'ICI non pagata in acconto e saldo
nell'anno 2008 ed esegue il pagamento con il ravvedimento lungo entro tre anni e precisamente entro il
31 agosto 2010:
Adempimenti Importo Adempimenti Importo Totali
acconto 2008 300,00 saldo 2008 350,00 650,00
sanzione del 3,75% 11,25 sanzione del 3,75% 13,12 24,37
Interessi del 3% * 13,88 interessi del 3% * 10,93 24,81
Interessi del 1% * 1,99 interessi del 1% * 2,43 4,42
Totali 327,12 376,48 **704,00
* I giorni di ritardo del versamento in acconto con gli interessi legali al 3% (dal 17/06/08 al 31/12/09)
sono 563 con gli interessi legali al 1% (dal 1/1/2010 al 31/8/2010) sono 243, mentre quelli del
versamento a saldo con gli interessi legali al 3% (dal 17/12/08 al 31/12/09) sono 380 con gli interessi
legali al 1% (dal 1/1/2010 al 31/8/2010) sono 243. Pertanto, gli interessi moratori sono così ripartiti:
COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO 73
acconto: 300,00 x 3% x 563 : 365 = 13,88
acconto: 300,00 x 1% x 243 : 365 = 1,99
saldo: 350,00 x 3% x 380 : 365 = 10,93
saldo: 350,00 x 1% x 243 : 365 = 2,43
** L'importo totale da versare (703,60) è stato arrotondato per eccesso all'unità di euro (704,00).
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE
GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO
L’EMISSIONE DEGLI ATTI DI RECUPERO
A partire dal 1° gennaio 2007 trova applicazione, in materia di accertamento per i tributi locali, la
disciplina dettata dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria per l’anno 2007) che prevede l’utilizzo di due
distinti atti impositivi:
• l’avviso di accertamento in rettifica
• l’avviso di accertamento d’ufficio.
L’avviso di accertamento in rettifica viene utilizzato dall’ente impositore per la rettifica della
dichiarazione incompleta o infedele presentata dal contribuente e per richiedere la differenza di
imposta, in caso di parziale pagamento oltre agli accessori. Il medesimo deve essere utilizzato anche per
contestare parziali o ritardati versamenti pur in presenza di una dichiarazione corretta.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO 74
L’avviso di accertamento d’ufficio è l’atto utilizzato dall’ente per contestare al contribuente l’omissione
della dichiarazione ed il relativo versamento del tributo e l’omissione dei versamenti pur in presenza di
dichiarazione regolarmente presentata.
Quali contenuti
L’avviso di accertamento deve contenere:
• l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all’atto notificato,
• il nominativo del responsabile del procedimento,
• l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile proporre un riesame dell’atto attraverso l’istituto
dell’autotutela,
• le modalità, i termini e l’organo cui è possibile proporre ricorso.
• la motivazione dell’atto e cioè la indicazione esplicita dei presupposti di fatto e di diritto a
fondamento dell’avviso
• l’allegazione o riproduzione del contenuto essenziale degli atti non conosciuti dal contribuente ed
indicati nella motivazione.
Misura degli interessi
La norma nazionale, limitatamente alle entrate tributarie, consente al Comune di fissare, nei limiti di tre
punti percentuali dal tasso di interesse legale, la misura del tasso di interesse applicabile ai rapporti di
credito e debito. Il Regolamento Generale delle Entrate ha fissato questa misura nel tasso di interesse
legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi moratori sono applicati, nella suddetta misura,
agli avvisi di accertamento e devono essere conteggiati con maturazione giornaliera con decorrenza dal
momento in cui sono divenuti esigibili.
Per le entrate non tributarie la misura annua degli interessi per la riscossione e per il rimborso è pari al
tasso di interesse legale.
Schema esemplificativo per il calcolo degli interessi applicabili
intervallo temporale Interessi applicabili per i tributi Interessi legali
dal 01/01/2004 al 31/12/2007 2,50% 2,50%
dal 01/01/2008 al 31/12/2008 3% 3%
dal 01/01/2009 al 31/12/2009 5% 3%
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO 75
dal 01/01/2010 3% 1%
Notifica atti
I termini di decadenza per promuovere l’azione accertatrice attraverso la notifica di atti impositivi sono
stati unificati, per i tributi locali, della legge finanziaria 2007. Il termine è quindi, per tutti i tributi, fissato
al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere eseguiti. Il termine quinquennale trova applicazione anche ai periodi d’imposta
pendenti e cioè accertabili alla data del 1° gennaio 2007.
Attenzione!
Per il pagamento degli importi conseguenti ad avvisi di accertamento, il termine fissato dalla legge è di
60 giorni. Per l’ICI deve essere utilizzato il bollettino di conto corrente modello ICI – VIOLAZIONI
allegato all’avviso che reca i riferimenti dello stesso.
Trascorsi i sessanta giorni, il Comune può iscrivere a ruolo le somme non versate.
Gli stessi termini di decadenza valgono per la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni
amministrative tributarie.
Per la riscossione di alcune entrate non versate alla scadenza da parte del contribuente moroso, quali ad
esempio il cosap, viene utilizzato, in sostituzione dell’atto di accertamento, l’invito al pagamento. Tale
atto che contiene gli elementi caratterizzanti dell’avviso di accertamento costituisce la messa in mora del
contribuente moroso e quindi il titolo giuridico, in caso di mancato pagamento, per la successiva
iscrizione a ruolo coattivo.
LA RATEAZIONE DEGLI AVVISI
La rateizzazione degli avvisi di accertamento e degli inviti a pagamento è disciplinata nel Regolamento
Generale delle Entrate. Le attuali disposizioni, più volte riviste anche dal legislatore negli ultimi anni,
valgono per le entrate tributarie ed extra-tributarie e sono le seguenti:
• la dilazione è concessa dal responsabile dell’entrata;
• in via ordinaria, viene concessa in un numero massimo di rate pari a 24;
• per debiti superiori a 50.000 euro e/o rateizzazioni tra 25 e 72 rate vi è la necessità della fideiussione
bancaria o polizza fideiussoria che copra l’ammontare del debito e gli interessi e con durata superiore
di almeno un anno a quella di estinzione del debito;
• gli interessi applicati alle rate sono quelli legali su base giornaliera;
• le rate scadono nel giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO 76
Attenzione!
In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, si decade dal beneficio della rateizzazione e gli
importi vengono iscritti a ruolo.
A chi rivolgersi:
per ICI e Tariffa Rifiuti e per gli atti emessi da Roma Entrate per Cosap e CIP allo sportello di Roma
Entrate:
via Ostiense 131/L 00154 Roma piano 3° Corpo C, negli orari e nei giorni sotto indicati: dalle ore 9,00
alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il venerdì
ANNULLAMENTO DELL’ATTO O RICORSO E RELATIVA SOSPENSIONE
A seguito del ricevimento dell’avviso di accertamento si prospettano le possibilità indicate di seguito.
• Il contribuente paga interamente il dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso con il
beneficio della riduzione ad ¼ delle sanzioni irrogate. E’ ammessa anche la definizione agevolata delle
sole sanzioni con il pagamento di un importo pari a ¼ delle sanzioni irrogate e l’eventuale ricorso
contro l’imposta e gli interessi.
Attenzione!
Non può essere definita in via agevolata la sanzione del 30% relativa all’omesso-parziale-ritardato
pagamento
Per il pagamento deve essere utilizzato esclusivamente il bollettino di conto corrente (per l’ICI
secondo il modello approvato con decreto ministeriale “ICI VIOLAZIONI”) ed allegato all’avviso di
accertamento o all’invito al pagamento che contiene anche i riferimenti al numero dell’atto.
• Il contribuente presenta istanza di annullamento o revisione in autotutela.
In questo caso è opportuno richiedere in via preliminare tutte le informazioni alla società Roma
Entrate S.p.A, ai seguenti recapiti: telefono: 06/57.131.800 fax: 06/57.131.534 oppure all’indirizzo di
posta elettronica: [email protected] o [email protected]
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO 77
Se vi sono gli elementi il contribuente può presentare istanza di annullamento o revisione in
autotutela per il tramite di Roma Entrate S.p.A, che la farà pervenire agli Uffici competenti del
Comune o di AMA o dei Municipi che si avvalgono di Roma entrate per il recupero di Cip e Cosap,
nei seguenti modi:
1) via e-mail
2) via internet, previa autenticazione, sul sito del Comune di Roma www.comune.roma.it.
3) via fax al numero di Roma Entrate S.p.A 06 / 57.131.534, utilizzando esclusivamente il
modulo allegato all’avviso di accertamento o il modulo scaricabile da internet dal sito
www.romaentratespa.it;
4) via posta a Roma Entrate S.p.A. Via Ostiense 131/L – 00154 Roma
5) fissando un appuntamento tramite il CALL-CENTER di Roma Entrate S.p.A al numero 06 /
57.131.800 o tramite il sito internet di Roma Entrate S.p.A;
6) presso gli sportelli della società Roma Entrate S.p.A incaricata dei controlli, nei locali di Via
Ostiense 131/L piano 3° Corpo C, negli orari e nei giorni sotto indicati:
- dalle ore 9,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il venerdì;
Il modello per la presentazione dell’istanza di autotutela è allegato all’avviso di accertamento per
l’annullamento totale o parziale dell’atto.
In questo caso il cittadino deve attendere la risposta dell’Ufficio e provvedere al pagamento quando
l’atto viene rinnovato o parzialmente annullato.
Attenzione!!
L’aver proposto istanza di autotutela non interrompe i termini per la proposizione del ricorso, anche
qualora la risposta dell’Ufficio non sia tempestiva
• Il contribuente presenta ricorso, per l’ICI, alla Commissione Tributaria provinciale, proponendo il
ricorso dapprima al Comune di Roma - Dipartimento Risorse Economiche - U.O. Gestione dei
procedimenti di lotta all'evasione ed elusione fiscale e del contenzioso - Via Ostiense 131/L - 00154
Roma attraverso il deposito della copia conforme all’originale a norma degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione dell’originale a mezzo plico
raccomandato senza busta con avviso di ricevimento ed in carta recante il bollo da Euro 14,62 per
ogni quattro facciate. Il tutto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, tenuto conto della sospensione
feriale di 45 giorni.
Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente si deve costituire in giudizio mediante
deposito, presso la Commissione Tributaria adita, oppure mediante trasmissione a mezzo posta, in
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO 78
plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell’originale del ricorso notificato a
norma degli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato
o spedito per posta con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a
mezzo del servizio postale.
Attenzione!
Per avvisi di accertamento recanti imposte o maggiori imposte accertate in misura uguale o superiore
ad Euro 2.582,28, è obbligatoria l’assistenza tecnica di un difensore abilitato.
Per la Tariffa Rifiuti il ricorso va presentato ad AMA ed alla Commissione Tributaria, per il Canone di
Occupazione Suolo Pubblico, ai Municipi ed al Giudice Ordinario.
Attenzione!
A seguito della pronuncia n. 64 del 2008 della Corte Costituzionale è stata riconosciuta la natura non
tributaria del Cosap e negata, di conseguenza, la competenza delle Commissioni Tributarie in materia
di contenzioso. Per i ricorsi pendenti davanti al giudice tributario in materia di Cosap, è necessaria la
riassunzione presso il giudice ordinario, pena l’estinzione del giudizio.
• Il cittadino può ottenere la sospensione dell’atto con una richiesta di sospensiva inoltrata alla
Commissione Tributaria presentata separatamente o unitamente al ricorso. Inoltre può produrre
un’istanza di sospensione all’Ufficio che ha emesso l’atto; in entrambi i casi per produrre gli effetti è
necessario che la sospensione venga accolta, poiché la proposizione del ricorso non sospende la
riscossione che prosegue dapprima con l’iscrizione a ruolo coattivo e successivamente con l’avvio
delle azioni esecutive.
LA RISCOSSIONE FRAZIONATA
Se il contribuente non ottiene la sospensione dell’atto di accertamento dalla Commissione Tributaria o
dall’Ufficio che ha emanato il provvedimento, il Comune può procedere alla riscossione a mezzo ruolo
coattivo, a titolo provvisorio, della metà degli importi accertati a titolo di tributo ed interessi, con
esclusione delle sanzioni.
In tal caso il contribuente può pagare gli importi indicati nella cartella di pagamento ovvero presentare
ricorso richiedendo la sospensione della stessa.
Se paga e successivamente il ricorso contro l’atto di accertamento viene accolto, il tributo corrisposto in
eccedenza rispetto a quanto contenuto nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con i
relativi interessi, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO 79
I CONTROLLI SUL TERRITORIO E LE GARANZIE DEL CONTRIBUENTE
Gli agenti accertatori
Con la legge finanziaria per il 2007, che ha modificato la disciplina dell’accertamento dei tributi locali, è
stata prevista la nuova figura professionale degli “addetti accertatori”. Si tratta di impiegati dipendenti
dell’ente locale o di società affidatarie, cui viene demandato lo svolgimento di attività di controllo sul
territorio e di contestazione immediata delle violazioni.
Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 25 Febbraio 2008, il Comune di Roma ha
disciplinato le modalità per il conferimento delle funzioni di addetto accertatore prevedendo che la
relativa nomina sia adottata dal Dirigente dell’Ufficio competente, dopo il superamento di un esame di
idoneità. Gli addetti accertatori hanno poteri di accertamento, contestazione immediata, redazione e
sottoscrizione del processo verbale di constatazione in relazione alle violazioni relative alle entrate
comunali che si verificano sul territorio del Comune, con esclusione, quindi, delle violazioni delle
disposizioni del “Codice della Strada”, che rimangono di competenza degli organi della Polizia
Municipale.
I verbali redatti dagli addetti accertatori sono atti pubblici e come tali costituiscono prova fino a querela
di falso.
L’addetto accertatore, in quanto Pubblico Ufficiale, ha l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria per
i reati di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.
Controlli sul territorio
L’attività di accertamento delle violazioni della normativa e dei regolamenti che disciplinano le entrate
comunali può essere svolta anche attraverso controlli nei luoghi di esercizio di attività commerciali,
industriali, agricole, artigianali, artistiche e professionali da parte degli addetti accertatori.
Per lo svolgimento della sua attività, l’addetto accertatore deve essere sempre autorizzato con atto del
Dirigente della struttura da cui dipende, che deve contenere le indicazioni delle operazioni da compiere.
L’autorizzazione deve essere esibita prima dell’inizio del controllo unitamente al tesserino personale di
riconoscimento.
L’autorizzazione deve contenere:
- l’indicazione dei soggetti da controllare;
- l’indicazione del luogo del controllo;
- l’indicazione dello scopo del controllo.
Garanzie del contribuente
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO 80
Le norme contenute nello Statuto del contribuente prevedono particolari forme di tutela a favore dei
soggetti sottoposti a controlli nei luoghi di esercizio dell’attività.
In particolare, gli addetti accertatori devono informare il contribuente controllato:
- dell’oggetto del controllo
- delle modalità di svolgimento
- della possibilità di farsi assistere da un professionista di fiducia
- dei diritti e degli obblighi che la legge riconosce al contribuente.
Gli addetti accertatori devono inoltre informare il contribuente della possibilità di:
- far verbalizzare le osservazioni e i rilievi propri o del legale che lo assiste;
- opporsi alla ricerca di documentazione nelle borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili.
L’accesso deve avvenire durante il normale orario di lavoro dell’azienda o dell’esercizio commerciale e
con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività.
Gli addetti accertatori possono porre domande le cui risposte devono risultare nel processo verbale di
constatazione nel quale si deve dare atto anche dell’eventuale rifiuto del contribuente di esibire la
documentazione richiesta.
Attenzione: sono esclusi dall’accesso i locali adibiti ad uso di civile abitazione
Tutta l’attività svolta deve essere descritta nel processo verbale di constatazione unitamente all’esito
delle operazioni compiute. Il verbale deve essere sottoscritto dall’addetto accertatore e dal contribuente
o da chi lo rappresenta. Il verbale di constatazione è un atto non impugnabile autonomamente, ma
soltanto unitamente all’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, o all’atto di irrogazione delle
sanzioni che ne riproduce il contenuto.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO 81
Si riporta il modello di verbale utilizzato per i controlli sul territorio.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E GLI INVITI AL PAGAMENTO 85
LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
LA RISCOSSIONE MEDIANTE CARTELLA
La riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie dell’Amministrazione Comunale avviene, su
tutto il territorio nazionale, tramite il Gruppo Equitalia, con esclusione della sola regione Sicilia, con 17
Agenti della riscossione (AdR).
Le somme non pagate che risultano dovute a seguito degli accertamenti effettuati vengono iscritte a
ruolo. Il ruolo non è altro che un elenco contenente i debitori e le somme da essi dovute, formato
dall’ente impositore ai fini della riscossione.
Il ruolo viene trasmesso agli Agenti della Riscossione che provvedono alle successive procedure:
predisposizione e notifica delle cartelle di pagamento;
riscossione delle somme e relativo riversamento all’ente impositore;
avvio dell’esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.
Gli Agenti della Riscossione attivano le procedure di riscossione per il recupero del credito inviando ai
contribuenti, come primo atto, la cartella di pagamento, come da modello sotto riportato.
La notifica delle cartelle ai contribuenti è effettuata dal personale dell’Agente della Riscossione o da altri
soggetti abilitati dallo stesso Agente e può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento.
Le cartelle di pagamento contengono la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di
pagamento, l’invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte comprese il compenso, in misura
ridotta, a favore dell’Agente della riscossione (c.d. “aggio”), le indicazioni delle modalità per proporre
eventuali ricorsi, il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione
e di notificazione della cartella.
In caso di mancato pagamento entro 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di
mora maturati giornalmente dalla data di notifica della cartella, nonché l’intero compenso dovuto
all’Agente della Riscossione (fissato per legge al 9% di quanto iscritto a ruolo, a carico del contribuente
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 86
in misura del 4,65%, scaduti i 60 giorni, l'aggio è interamente a carico del contribuente) e tutte le
eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o tempestivo) pagamento della cartella.
Trascorso questo termine, l’Agente della Riscossione può avviare azioni cautelari e conservative e le
procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come, ad
esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).
Per quanto concerne le violazioni al Codice della Strada, qualora nei termini previsti non sia stato
proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per
una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento.
La procedura comporta inoltre l'addebito delle maggiorazioni previste dal combinato disposto degli artt.
194 e 206 del Codice della Strada d.S. e 27, c. 6, della Legge n. 689 del 1981 “in caso di ritardo nel
pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui
la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’Esattore”.
Fig. 1 – cartella di pagamento - frontespizio
Fig. 2 – cartella di pagamento – dettaglio degli addebiti
Fig. 3 – cartella di pagamento – istruzioni per il pagamento
Fig. 4 – cartella di pagamento – dati identificativi e comunicazioni
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 87
IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA
La cartella di pagamento notificata al contribuente contiene uno o più bollettini di versamento
precompilati, denominati RAV (in cui l’importo da versare è prestampato), che possono essere utilizzati
esclusivamente se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato presso:
tutti gli sportelli degli uffici postali;
tutti gli sportelli bancari;
il call center e il sito web, chiamando il numero 800.422.687 o collegandosi al sito
www.equitaliagerit.it – per l’ambito Roma e Provincia;
Il pagamento può essere effettuato anche a mezzo carta di credito per importi fino a 1.000 euro per
transazione eseguita e presso tutti gli sportelli di Equitalia Gerit SpA:
in contanti per importi inferiori a 12.500 euro (Art. 49 comma 1 del d.lgs. 231 del 2007);
con assegno circolare non trasferibile, intestato a Equitalia Gerit SpA;
con bancomat, agli sportelli muniti di postazione POS;
con assegno bancario / postale.
RATEAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e, quindi, sono
nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, comprensivo anche dei tributi
e delle entrate del Comune di Roma, possono rivolgersi agli sportelli dell’Agente della Riscossione per
ottenere la rateazione del debito.
Occorre presentare domanda in carta libera, su appositi moduli predisposti da Equitalia, unitamente a
idonea documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà. Per le richieste inferiori a
5.000 Euro è sufficiente un’autodichiarazione.
La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) che contengono anche
gli interessi di mora e i compensi di riscossione (i diritti di notifica e le spese per le procedure di
riscossione coattiva sono invece compresi nella prima rata). L’importo minimo della rata, salvo
eccezioni, è di 100 euro.
Per le rateazioni di somme superiori a 50.000 Euro non è più necessario presentare garanzie
(fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, eccetera).
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 88
Per poter concedere il beneficio, l’Agente della Riscossione deve accertare l’esistenza della temporanea
difficoltà. In tal senso, a titolo esemplificativo, sono state individuate le seguenti situazioni:
carenza temporanea di liquidità finanziaria;
stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio;
trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo;
contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi o contributi;
precaria situazione reddituale.
A fronte della domanda di rateazione (che deve riguardare l’intero importo delle cartelle scadute),
l’Agente della Riscossione emette un provvedimento finale di accoglimento o di rigetto. In quest’ultimo
caso il provvedimento è motivato ed è preceduto da un preavviso di rigetto contenente le ragioni che
impediscono l’accoglimento della domanda.
Avverso il preavviso il debitore può presentare entro dieci giorni osservazioni scritte all’Agente della
Riscossione.
In caso di mancata presentazione di tali osservazioni, o in caso di rigetto delle stesse, l’Agente della
Riscossione notifica al debitore il provvedimento definitivo di diniego.
Scadenza di pagamento delle rate
La data di scadenza del pagamento delle rate corrisponde al giorno di ciascun mese indicato nel
provvedimento di accoglimento dell’istanza di dilazione.
La data della prima rata è fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni
lavorativi per effettuare il pagamento.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile
in unica soluzione;
il carico non può più essere rateizzato.
Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti,
in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione).
Per le modalità operative di calcolo delle rate e di presentazione delle istanze si rimanda al sito
http://www.equitaliagerit.it.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 89
Novità
A partire dai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione successivamente al 30 settembre 2010,
entrerà in vigore il nuovo modello della cartella di pagamento, introdotto con provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010.
La cartella di pagamento notificata dagli agenti della riscossione del gruppo Equitalia ai contribuenti
diventerà più leggibile e chiara. Caratteri più grandi che agevoleranno la lettura del documento e
informazioni più dettagliate consentiranno di comprendere con maggiore chiarezza la natura della
somma richiesta.
Tipo di cartella di pagamento
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 103
ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA O RICORSO E RELATIVA SOSPENSIONE
La richiesta di autotutela
Se il contribuente ritiene che la richiesta contenuta nella cartella di pagamento non sia dovuta, deve
rivolgersi al Comune per ottenere il cosiddetto 'sgravio', cioè il provvedimento che annulla, in tutto o in
parte, l’ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo ricevuto dall’agente della riscossione ed indicate
nella cartella.
Eventuali contestazioni al Comune possono essere effettuate meditante richiesta di autotutela e/o
presentando ricorso all'autorità giudiziaria competente.
Il contribuente può presentare istanza di autotutela all'ente creditore titolare della pretesa debitoria
senza alcun termine di scadenza. Nella domanda occorre riportare:
l’atto di cui si chiede l’annullamento;
i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.
I casi più frequenti in cui si può richiedere uno sgravio di una cartella di pagamento contenente tributi
locali, sono:
errore di persona;
evidente errore logico o di calcolo;
errore sul presupposto dell’imposta;
doppia imposizione;
mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni o agevolazioni;
L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:
il giudizio è ancora pendente;
l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità,
improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.
I casi più frequenti in cui si può richiedere uno sgravio di una cartella di pagamento contenente
sanzioni amministrative, sono:
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 104
il veicolo non risulta di proprietà dell'intestatario alla data dell'infrazione come attestato da visura
presso il Pubblico Registro automobilistico o da atto notarile o da scrittura privata autenticata;
l’intestatario sia deceduto dopo la data di infrazione come attestato da apposita certificazione o da
visura presso l’Anagrafe Comunale se residente a Roma;
la cartella di pagamento è stata notificata oltre i 5 anni dalla data di notifica del verbale di
accertamento e non sia intervenuta interruzione a norma del Codice Civile come attestato dalla
relata di notifica della cartella di pagamento;
il verbale riportato nella cartella sia stato pagato per l’intera somma dovuta entro il termine di gg. 60
dalla data di notifica del verbale stesso, come attestato dalla ricevuta di pagamento;
il verbale riportato nella cartella sia stato pagato oltre i termini, come attestato dalla ricevuta di
pagamento, pertanto l’ente effettua il discarico parziale ricalcolando la somma dovuta comprensiva
della maggiorazione.
il verbale sia stato elevato a veicolo "autorizzato" come risultante dalla Banca Dati dei Permessi in
essere presso “Roma Servizi Mobilità S.p.A”.;
nell'ipotesi di unificazione di più verbali per i quali si è riscontrato lo stesso comportamento
antigiuridico (violazioni statiche: cfr. art. 7 del C.d.S. – più violazioni accertate nel periodo di 24
ore, cfr. art. 158 c. 7 del Codice della Strada più violazioni commesse nello stesso giorno di
calendario e sospensione circolazione per motivi di inquinamento art. 7 c. 13 del Codice della
Strada.
nell'ipotesi di veicolo rubato risultante dalla denuncia di furto, verbale di ritrovamento e/o
annotazione di perdita di possesso, per i veicoli presso il P.R.A. e radiazione per i ciclomotori
presso la Motorizzazione;
nel caso di veicolo intestato a Forze di Polizia, previa presentazione di attestazione a firma del
Responsabile dell'Ufficio che dichiari il servizio di istituto;
nell’ipotesi di presentazione nei termini di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace a seguito della
notifica del verbale di violazione, previa presentazione di copia del ricorso, e copia della ricevuta di
presentazione dello stesso o dell’avviso di ricevimento della raccomandata se spedito per posta.
In tutti i casi in cui si presenta istanza di discarico, comunque, si deve allegare l'atto che si intende
contestare e la fotocopia di un documento di identità. La documentazione può essere inoltrata:
per i tributi locali: al Dipartimento Risorse Economiche o a Roma Entrate;
per le sanzioni amministrative: al Dipartimento Risorse Economiche- U.O. Contravvenzioni.
L'ufficio dell'ente creditore, dopo le verifiche del caso, se riscontra che il contribuente ha ragione adotta
un provvedimento di sgravio che, successivamente, inoltra all'Agente della Riscossione.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 105
Al provvedimento di sgravio può seguire il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente
versate.
Novità
Direttiva anti-burocrazia
Per snellire le procedure e per agevolare il cittadino, Equitalia, con direttiva n. 10 del 6 maggio 2010 consente al contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento, interessata da un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall’ente creditore, da una sospensione giudiziale o da una sentenza dell’Autorità giudiziaria, oppure da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, di presentare all’Agente della Riscossione un’istanza di autotutela per la sospensione delle procedure di riscossione ed esecutive. All’istanza di autotutela, per poter essere accolta, deve essere allegato uno dei seguenti documenti:
provvedimento di sgravio dell’ente creditore, che sia stato emesso almeno 30 giorni prima rispetto alla data di presentazione dell’istanza;
provvedimento di sospensione amministrativa dell’ente creditore, che sia stato emesso almeno 30 giorni prima rispetto alla data di presentazione dell’istanza;
sospensione giudiziale emessa in un giudizio nel quale l’Agente della riscossione non ha preso parte. In caso di sospensione parziale, è richiesta l’indicazione dei tributi a cui si riferisce la sospensione;
sentenza favorevole di un organo giudiziario (copia della sentenza o del dispositivo di sentenza) emessa in un giudizio nel quale l’Agente della riscossione non ha preso parte;
copia del pagamento effettuato a favore dell’ente creditore avente data antecedente alla formazione del ruolo.
Nei casi sopra riportati e per i soli tributi indicati nei relativi provvedimenti, l’attività di riscossione e le procedure esecutive saranno sospese. Entro i successivi 10 giorni, l’Agente della riscossione si attiverà nei confronti dell’ente creditore per avere conferma o meno della documentazione consegnata dal contribuente. In caso di pagamento, effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, la sospensione riguarderà sia il tributo principale sia i relativi tributi accessori. Per predisporre l’’istanza di autotutela si può accedere al sito http://www.equitaliagerit.it e scaricare il relativo modulo.
Il ricorso
Se il contribuente intende impugnare la cartella di pagamento contenente tributi locali può
rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale.
Prima di instaurare un contenzioso tributario occorre comunque ponderare sia tempi che costi; infatti,
la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati
dall’obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al
pagamento delle spese.
Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:
in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente;
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 106
in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le
sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.
Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione.
Il processo tributario contro la cartella di pagamento che può essere avviato solo per vizi propri della
stessa inizia con la proposizione del ricorso in bollo alla competente Commissione tributaria
provinciale, che va notificato all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro 60 giorni dalla data in
cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto nonché all’agente della riscossione che ha proceduto
alla notifica della cartella medesima, mediante:
consegna diretta;
per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento;
a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi
in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del ricorso, con
fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato. Tuttavia, il ricorrente
ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell’atto impugnato
mediante la proposizione di un’apposita istanza, qualora ritenga che dall’atto gli possa derivare un
danno grave e irreparabile.
La richiesta motivata può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può essere presentata con atto
separato. In quest’ultimo caso l’istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la prova
dell’avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.
Se la Commissione concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della
sentenza di primo grado.
Per le controversie contro cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28
euro è indispensabile l’assistenza di un difensore abilitato. Il Presidente della Commissione (o della
Sezione) o il Collegio possono ordinare alla parte di munirsi dell’assistenza tecnica, anche nei casi in cui
questa non è obbligatoria.
Novità
Tramite una procedura telematica, il contribuente ha la possibilità di verificare lo stato di lavorazione
del ricorso presentato, conoscere la data fissata per le udienze e la composizione del collegio giudicante.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 107
L’accesso alle informazioni è consentito ai cittadini e ai comuni per i ricorsi in cui sono parte in causa,
nonché ai soggetti abilitati, tramite il servizio telematico “Entratel”.
Gli interessati possono accedere alle informazioni se in possesso degli estremi di identificazione che
consentono l’abilitazione al servizio telematico Fisconline.
Se il contribuente intende impugnare la cartella di pagamento contenente sanzioni amministrative
può presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente per territorio – Giudice di Pace- entro 30
giorni dalla notifica della cartella.
Per ricorsi riguardanti importi superiori ad Euro 15.493,70 (già 30 milioni di lire) l’autorità competente è
il Tribunale.
Il ricorso alla cartella può essere presentato solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica,
ma non può essere proposto per contestare nel merito il verbale.
Infatti, quando viene inviata la cartella sono già scaduti i termini per proporre ricorso al Prefetto o al
Giudice di Pace contro il verbale.
Per la documentazione da presentare e l’iter procedurale vedi IL CAPITOLO relativo a IL RICORSO
CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.
Se Il Giudice di Pace accoglie il ricorso, in tutto o in parte, dispone l'annullamento e il conseguente
provvedimento di sgravio.
Avverso le sentenze dei Giudici di Pace è ammesso un doppio gravame di merito (appello innanzi al
Tribunale) e di legittimità (ricorso per Cassazione).
Una volta emesso lo sgravio, l'ente è poi tenuto a darne comunicazione all'Agente della Riscossione.
Il ricorso non interrompe i termini per il pagamento.
La sospensione del pagamento deve essere esplicitamente richiesta nel ricorso.
Durante il perfezionamento dell’iter procedurale del ricorso si può verificare:
L’interruzione che si ha per:
morte di una delle parti;
perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti diverse dall'ufficio tributario;
morte, radiazione, sospensione dall'albo, ruolo, elenco di uno dei difensori tecnici;
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 108
Durante l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
L’estinzione che si ha per:
rinuncia al ricorso – scatta quando il ricorrente rinuncia al ricorso e lo dichiara per iscritto;
inattività delle parti - scatta quando le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere, integrare il
giudizio (ad esempio dopo la sospensione o l'interruzione del giudizio stesso) non vi abbiano
provveduto nei termini perentori stabiliti dalla legge.
cessazione della materia del contendere – scatta nei casi di definizione delle pendenze tributarie
previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
LA RISCOSSIONE COATTIVA
Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente della Riscossione competente per
territorio nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento, può attivare le procedure
cautelari/esecutive previste dalla vigente normativa per il recupero delle somme iscritte a ruolo.
A questo fine, l'Agente della riscossione può procedere a notificare:
1. Sollecito di pagamento
Ha la funzione di ricordare al contribuente la presenza di debiti, per i quali è già stata effettuata la
notifica, ma che risultano ancora inevasi, ed è il primo atto emesso dall'Agente per la Riscossione
dopo la cartella di pagamento.
Si tratta quindi di un invito, in via bonaria, ad effettuare una rapida definizione delle pendenze
prima che vengano attivate le azioni di riscossione coattiva.
Il documento contiene, oltre al bollettino per il pagamento, la situazione analitica dei debiti a ruolo
e delle relative spese accessorie maturate.
2. Avviso di intimazione
Serve a sollecitare il versamento dei crediti iscritti a ruolo ancora non pagati e a rinnovare la notifica
qualora essa sia stata effettuata da oltre 12 mesi.
Il documento è simile, nella forma e nei contenuti, alla cartella di pagamento e contiene
l'intimazione a provvedere entro 5 giorni al pagamento del debito scaduto.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 109
3. Iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili registrati
Viene sempre preceduto da una comunicazione di preavviso di fermo contenente l'avvertenza che,
decorsi 20 giorni, verrà disposta senza ulteriore avviso l’effettiva annotazione presso il PRA
(Pubblico Registro Automobilistico). Il preavviso di fermo, oltre al dettaglio degli addebiti oggetto
dell'intimazione, contiene indicazioni per il pagamento ed ha in allegato il relativo bollettino di
versamento. Il fermo amministrativo dei veicoli determina il divieto di circolazione con applicazione
ai contravventori di una sanzione pecuniaria e la confisca del veicolo. Esso viene applicato ai veicoli
che, sulla base delle risultanze del PRA, risultano intestati al contribuente.
4. Iscrizione di ipoteca su beni immobili
Consiste nell’iscrizione di ipoteca legale presso i Pubblici Registri Immobiliari dell’Agenzia del
Territorio sui beni immobili di proprietà, anche parziale, del debitore. L'importo dell'iscrizione è
pari al doppio del carico a ruolo scaduto e non pagato. A seguito dell’iscrizione ipotecaria viene
inviata comunicazione al contribuente contenente, oltre al dettaglio degli addebiti, i dati catastali
degli immobili ipotecati.
5. Espropriazione presso terzi
Consiste nel pignoramento di crediti vantati a qualsiasi titolo dal contribuente iscritto a ruolo nei
confronti di terzi (quote di stipendio, corrispettivi, somme depositate su conti correnti bancari o
postali, ecc). La procedura prevede che venga intimato e fatto obbligo al terzo di versare, in unica o
in più soluzioni, direttamente all'Agente della Riscossione le somme di cui sopra fino a concorrenza
del debito richiesto.
6. Espropriazione immobiliare
La procedura prevede il pignoramento e la successiva vendita, attraverso asta pubblica,
dei beni immobili di proprietà del debitore. Il pignoramento si esegue tramite
trascrizione di un avviso di vendita, da notificare al contribuente entro 5 giorni.
LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE
REGOLE DI APPLICAZIONE
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE 110
Per la violazione di un adempimento nel campo dei tributi e delle entrate locali è prevista l’applicazione
di una sanzione consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro c.d. “sanzione
pecuniaria”.
A questa possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni accessorie come, ad esempio, la sospensione
dell’attività commerciale per un periodo di tre giorni nel caso in cui sia stata contestata, nell’arco di 180
giorni, più volte la medesima violazione per occupazione abusiva o per violazione ai regolamenti in
materia di cosap (c.d. recidiva).
Le regole in base alle quali si applicano le sanzioni possono essere riassunte nei seguenti punti:
1) le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso la violazione (principio di
personalità). Le sanzioni, pertanto, non si trasmettono agli eredi;
2) sulla somma irrogata a titolo di sanzione non si applicano gli interessi;
3) le disposizioni normative che introducono sanzioni più favorevoli successivamente alla violazione
commessa si applicano al contribuente (principio del favor rei), a condizione che il provvedimento
di irrogazione non sia divenuto definitivo. Perciò, se il fatto commesso non è più qualificato come
violazione da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano
già divenute definitive. Se, comunque, rimane un debito residuo, questo non sarà più dovuto anche
se non sarà restituito quanto già pagato. Laddove la nuova norma punisca il fatto con una sanzione
più favorevole, si applica quest’ultima, sempre a condizione che il provvedimento di irrogazione non
sia divenuto definitivo;
4) le sanzioni possono essere applicate solo in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione
(principio di irretroattività);
5) non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la
capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale (principio di imputabilità)
né coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa);
6) se l’autore della violazione ha agito nell’interesse di una società o ente con personalità giuridica,
quest’ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione. Ad esempio, in caso di
violazione commessa dall’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, in base al
“principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica” è responsabile la società, nei cui confronti
verrà emessa la sanzione;
7) le sanzioni non si applicano nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni o quando la
violazione deriva da equivocità dei modelli o dalle richieste di informazioni rilasciate per iscritto
dall’Ente locale. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio
delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e
sul versamento dei tributi (c.d. violazioni meramente formali);
8) non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore;
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE 111
9) in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, anche in tempi diversi, si applica
un’unica sanzione tenendo presente che la sanzione concretamente irrogata non può essere
superiore a quella risultante dal cumulo delle varie sanzioni previste per le violazioni commesse;
10) le sanzioni sono ridotte anche in caso di regolarizzazione spontanea (cd. “ravvedimento operoso”,
di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi (come nell’ipotesi di
acquiescenza, di adesione all’invito al contraddittorio, di accertamento con adesione e conciliazione);
11) le sanzioni devono essere sempre adeguate all’effettivo danno subito dall’erario e all’entità
soggettiva ed oggettiva delle violazioni, in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni
analoghe. Non ci può essere la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la
sanzione.
L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
In ogni caso, le sanzioni possono essere irrogate con due procedimenti distinti: l’atto di contestazione
(art. 16 D.Lgs. 472 del 1997) e l’irrogazione immediata (art. 17).
L’atto di contestazione deve indicare:
• la violazione attribuita al trasgressore;
• le motivazioni;
• le norme applicate per l’applicazione della sanzione;
• i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;
• l’indicazione dei minimi;
• l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione e,
ancora, l’invito a produrre nello stesso termine le deduzioni difensive;
• l’indicazione dell’organo al quale proporre l’eventuale impugnazione immediata.
Se, entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente versa 1/4 della sanzione contestata, la controversia è
definita, e non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie. Entro lo stesso termine, in
alternativa, il contribuente può presentare deduzioni difensive ovvero ricorrere in Commissione
tributaria (in quest’ultimo caso l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione). Va
ricordato, però, che l’impugnazione non è ammessa in caso di presentazione di deduzioni difensive.
L’atto di contestazione, in pratica, cambia natura in seguito al comportamento del contribuente, e dal
momento in cui questi presenta le sue deduzioni, non è più in nessun senso atto di irrogazione sanzioni.
L’ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni con atto apposito (che deve
essere motivato anche in relazione alle deduzioni stesse), e solo 120 giorni dalla data di presentazione
delle deduzioni difensive per notificare il provvedimento di irrogazione di sanzione al fine di evitare che
le misure cautelari adottate perdano efficacia.
IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE LE SANZIONI SULLE ENTRATE DEL COMUNE 112
In alternativa al suddetto procedimento, ma solo per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono,
l’ufficio può provvedere all’irrogazione contestuale all’avviso di accertamento, di rettifica o all’invito al
pagamento, motivato a pena di nullità. Anche in questo caso il contribuente (cioè, ciascuno dei
destinatari del provvedimento anche in solido) può, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento,
definire il provvedimento pagando 1/4 della sanzione irrogata. La definizione si riferisce esclusivamente
alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo che, viceversa comporta, oltre alla
riduzione delle sanzioni, la rinuncia all’impugnazione e la definitività del provvedimento di
accertamento.
Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni riguardanti
l’omesso o ritardato pagamento della tariffa rifiuti sempre che sia stato precedentemente notificato
l’avviso di pagamento o il sollecito di pagamento.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO 113
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI
IL DIRITTO DI INTERPELLO
L’INTERPELLO A ROMA CAPITALE
La legge 27 luglio 2000 n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto del contribuente" ha dettato
le linee guida sulle quali conformare rapporti tra il fisco e i contribuenti, ampliando e rafforzando il
dialogo tra l'Amministrazione e questi ultimi.
Ai sensi dell’art. 11 della citata legge n. 212 del 2000, il contribuente ha la possibilità di rivolgere un
quesito all’Ente locale per conoscere la soluzione che può essere data al caso concreto e personale sul
quale sussistono condizioni obiettive di incertezza.
Il Comune di Roma nell'esercizio della propria potestà regolamentare generale, in materia di entrate,
con delibera di Consiglio n. 253 del 19 dicembre 2003 ha approvato il regolamento concernente
la "Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello", relativamente ai tributi di propria
competenza.
L’interpello ordinario è soggetto a determinate condizioni e deve svolgersi secondo precise regole.
In primo luogo la richiesta di parere deve riguardare l'esatta interpretazione dei regolamenti in materia
di tributi locali (escluse le entrate non tributarie quali le violazioni al codice della strada); rientrano,
pertanto, nell'ambito oggettivo dell'interpello, le istanze concernenti la disciplina degli aspetti sostanziali
e formali del rapporto tra Comune e contribuente, relativamente ai tributi locali attualmente gestiti,
quali ad esempio l'Imposta comunale sugli immobili e la tariffa rifiuti.
Stante il carattere preventivo dell'interpello, lo stesso non può trovare applicazione per i tributi locali
soppressi da precedenti norme quali ad esempio l’ICIAP, né per quei tributi che hanno perso i
requisiti dell'obbligazione tributaria per assumere il carattere di corrispettivo specifico a fronte di uno
specifico servizio, quali la TOSAP divenuta COSAP. Va inoltre esclusa la possibilità di ottenere una
pronuncia dell'Amministrazione su atti privi di contenuto normativo, quali circolari, istruzioni e note.
L'istanza d'interpello deve contenere a pena di inammissibilità quanto segue:
- il riferimento ad una difficoltà interpretativa connessa all'applicazione di una disposizione normativa
tributaria ad un caso concreto e personale;
- l'istanza deve essere proposta prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante
ovvero prima di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello;
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO 114
- devono sussistere obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione
tributaria ritenuta applicabile al caso concreto e personale prospettato dal contribuente.
Quanto al primo dei requisiti sopra evidenziati, l'interpello deve servire al contribuente, non già per
ottenere pareri o consulenze di carattere generale, ma per risolvere specifici problemi riguardanti atti,
comportamenti ed operazioni concrete direttamente riconducibili alla sfera di interessi dell'istante.
Il contribuente deve presentare l'istanza prima di porre in essere il comportamento (ad esempio prima
di applicarsi un'aliquota agevolata nel versamento ICI) o di dare attuazione alla norma oggetto di
interpello.
Eventuali istanze "non preventive" potranno comunque ottenere una risposta, ma l'istanza non potrà
essere trattata, sul piano degli effetti, come interpello del contribuente.
L'istanza è da ritenere inammissibile qualora concerna questioni sulle quali non sussistono obiettive
condizioni di incertezza. Ad esempio non ricorrono le condizioni di incertezza nel caso di ignoranza o
d'errore sulla norma, compiuto dal contribuente o qualora l'Amministrazione abbia compiutamente
fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dall'istante, mediante
circolare, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito
del Comune di Roma.
L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente (anche residente all'estero) ovvero dai
soggetti legittimati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente, o obbligati a
ciò in base a specifiche disposizioni di legge.
I soggetti legittimati a presentare l’istanza di interpello sono ad esempio i proprietari degli immobili per
l’ICI o i titolari dell’utenza per la TARI.
Oltre che dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza di contribuenti diversi dalle persone fisiche,
l’interpello può essere attivato anche dal procuratore generale o speciale del contribuente.
Sono esclusi i soggetti portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria e gli
ordini professionali, fatta eccezione ovviamente per le istanze che affrontano questioni riferite alla loro
posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati.
L'istanza d'interpello è redatta in carta libera, quindi non è soggetta all'imposta di bollo, ed è indirizzata
al Direttore del Dipartimento II – Risorse Economiche, mediante una delle seguenti modalità:
- consegna a mano, nel qual caso verrà rilasciata apposita ricevuta;
- spedizione a mezzo del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Non sono ammessi altri mezzi di comunicazione quali il fax o la posta elettronica, in considerazione
dell'importanza che nell'ambito del procedimento di interpello assume la data di ricezione dell'istanza, ai
fini della decorrenza dei 120 giorni per la risposta.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO 115
La presentazione dell'istanza d'interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie,
né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di
prescrizione.
Pertanto nel caso di adempimenti periodici (es. versamento del saldo ICI), il contribuente non potrà
rinviare il relativo adempimento alla data in cui l'Ente avrà fornito risposta all'interpello.
Va precisato però che le istanze di interpello sono soggette all'applicazione della sospensione della
feriale giudiziaria (1° agosto - 15 settembre).
L'istanza d'interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
- i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul
quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- l’indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono
essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
Nel caso in cui l’istanza non sia stata sottoscritta dal contribuente, la stessa istanza può essere
regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito da parte dell’Ente locale.
Il termine entro il quale l’Ente locale è tenuto a rispondere decorrerà dalla data di sottoscrizione
dell’interpello.
Se la documentazione allegata non è sufficiente per consentire il corretto inquadramento della
questione, l’Ente locale può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione.
In questo caso, il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere ex novo dalla data di
ricezione da parte dell’Ente locale di tutti i documenti richiesti.
Nell'istanza deve essere formulata, in modo chiaro ed univoco il comportamento e la soluzione
interpretativa che si intendono adottare. Tale indicazione, pur non essendo richiesta a pena di
inammissibilità, deve ritenersi indispensabile affinché possano prodursi gli effetti dell'interpello.
La risposta scritta e motivata dell'ente locale sull'interpello proposto dal contribuente deve essere
fornita entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
Il momento iniziale per il calcolo del termine di 120 giorni per il pronunciamento dell'Amministrazione
decorre:
- dalla data di consegna dell'istanza ovvero di ricezione da parte dell'ufficio dell'istanza medesima
quando è inoltrata a mezzo del servizio postale;
- dalla data in cui il contribuente ha provveduto a regolarizzare l'istanza, in precedenza presentata priva
di sottoscrizione;
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO 116
- dalla data di ricevimento della documentazione integrativa da parte dell'ufficio, nel caso in cui l'Ente
locale si sia avvalso della facoltà di richiedere al contribuente l'integrazione della documentazione
prodotta a supporto dell'istanza di interpello.
Si rammenta che nel caso in cui l'istanza d'interpello ricada nel periodo della sospensione feriale
giudiziaria compreso tra il 1° agosto e 15 settembre, il calcolo del termine per la risposta rimane sospeso
(ad esempio per un'istanza prodotta in data 1° luglio 2010 i 120 giorni scadranno il 14/12/2010)
Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da più contribuenti concerna la stessa questione o
questioni analoghe fra loro, l'Ente locale può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una
nota esplicativa, da pubblicare nel sito sezione "tributi" di Roma Capitale.
La risposta scritta e motivata fornita dall'Ente locale è comunicata all'interpellante con le seguenti
modalità:
- mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio del
contribuente o dell'eventuale domiciliatario all'uopo indicato nell'istanza;
- per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza. In tal caso l'ufficio
competente conserverà agli atti la documentazione comprovante la data in cui la risposta si intende
fornita, che coinciderà con la data di inoltro della comunicazione (rapporto attività - fax o ristampa e-
mail).
La risposta fornita dall'ufficio esplica efficacia limitatamente alla questione oggetto di interpello ed
esclusivamente nei confronti dell'istante il quale è libero di determinarsi in senso non conforme alla
risposta. La risposta tempestiva fornita dall'Ente locale estende i propri effetti anche in relazione ad
eventuali comportamenti successivi posti in essere dal contribuente purché riconducibile alla stessa
fattispecie dell'interpello.
La risposta fornita dall'Amministrazione e pervenuta all'istante entro il termine di 120 giorni vincola
l'attività degli uffici, i quali non potranno emettere atti a contenuto impositivo o sanzionatorio in
contrasto con la soluzione interpretativa fornita.
Se entro 120 giorni non si riceve alcuna risposta, si deve intendere che l’Ente locale concordi con
l’interpretazione prospettata dal richiedente (silenzio-assenso).
Conseguentemente eventuali atti di accertamento emessi in difformità della soluzione prospettata dal
contribuente (ed implicitamente condivisa dall’Ente locale per effetto del silenzio-assenso) sono nulli.
Il Comune può rettificare la risposta già resa dando al contribuente un parere diverso da quello fornito
in precedenza ovvero dall’interpretazione che emerge nel caso di silenzio-assenso.
Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto dell’istanza di
interpello, uniformandosi all’interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in caso di mancata
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO 117
risposta, a quella da lui prospettata nell’istanza), nessuna pretesa può essere avanzata dall’ente locale né
per le imposte né per le sanzioni.
Se, invece, il contribuente alla data di ricezione della risposta rettificativa abbia già posto in essere il
comportamento, ma nell’istanza di interpello abbia omesso di indicare la soluzione interpretativa, l’Ente
locale può recupererà il tributo e gli interessi, escluse le sanzioni.
Infine, qualora il contribuente non abbia ancora attuato il comportamento conforme alla prima risposta
e, nonostante la mutata interpretazione dell’Ente locale, dà attuazione alla soluzione interpretativa
originaria, lo stesso contribuente sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i
relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.
SCHEMA D'ISTANZA D'INTERPELLO
Istanza di Interpello ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 19
dicembre 2003 (Legge n. .212/2000).
.l. sottoscritto ...................................... nato a ............................. il ................................. residente in
......................... Via ..................................................................... cap .............. n. telefonico
............................., n. fax ....................................., e-mail................................
oppure
La Società ........................................................ con sede in .............................................…. Via
......................................................... cap ................... n. telefonico ............................. Codice fiscale
................................................ P.IVA ..........................................................
nella persona del legale rappresentante ................................................................................
espone
Il seguente caso concreto e personale (1) : ............................................................................ ………………………………………………………………………………………………
…………………….… ………………………………………...............................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente (2):
………………………………………...............................................................................................
........................................................................................................................................................................
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL DIRITTO DI INTERPELLO 118
..................................................................................................................................................................................................................................................................
e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento
………………………………………............................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni d'incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto allega la documentazione utile confidando di poter ottenere quanto prima una motivata risposta e si dichiara fin d'ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni. Data................................................... Firma
(1) Descrivere tutte le circostanze di fatto la cui conoscenza è utile per formulare la risposta. (2) Esporre la soluzione che si vuole prospettare.
COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE
L’AUTOTUTELA
Nell’ambito dei rapporti tra contribuente ed ente locale, una volta ricevuto l’atto di accertamento,
l’invito al pagamento o la cartella di pagamento, esistono diverse possibilità per addivenire ad una
soluzione bonaria della questione al fine di evitare il contenzioso tributario e sottrarsi a lunghi e costosi
giudizi.
La prima possibilità consiste nell’autotutela che si attua quando il Comune prende atto di aver
commesso un errore nell’emissione dell’atto e quindi procede ad annullare il proprio operato e
correggere l’errore senza necessità di attendere la decisione di un giudice.
La competenza ad effettuare la correzione è dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto di accertamento,
l’invito a pagamento o il ruolo; per la gestione delle pratiche di autotutela l’Ufficio generalmente si
avvale della società Roma Entrate.
L’atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del
contribuente. In tale ultima ipotesi, il contribuente può trasmettere generalmente a Roma Entrate una
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semplice domanda in carta libera contenente l’esposizione sintetica degli elementi che hanno generato
l’errore, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.
Nella domanda, inoltre, occorre riportare:
• le generalità del contribuente e i recapiti dove essere contattato;
• il numero dell’atto di cui si chiede l’annullamento;
• i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile totalmente o
parzialmente;
• eventuale documentazione a supporto per dimostrare l’errore commesso dall’Ente locale.
ATTENZIONE
L’istanza di autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario.
Pertanto, se l’ufficio non risponde in tempo utile è necessario prestare attenzione a non far decorrere
inutilmente i termini per presentare il ricorso tributario.
I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:
• errore di persona;
• evidente errore di calcolo;
• errore sul presupposto dell’imposta;
• mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
• sussistenza dei requisiti per fruire di agevolazioni o esenzioni;
• errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Ente locale.
L’annullamento in autotutela dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:
• il giudizio è ancora pendente;
• l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
• il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità,
improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.
La cancellazione dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso
consequenziali per cui l’annullamento di un avviso di accertamento infondato comporta anche il ritiro
della conseguente cartella di pagamento e dell’eventuale azione esecutiva intrapresa dall’agente della
riscossione, nonché l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.
L’AVVISO BONARIO
Viene emesso dall’Amministrazione Comunale prima della produzione del ruolo relativo ai verbali di
infrazione al Codice della Strada.
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Il Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Contravvenzioni - invia una comunicazione ai cittadini
contenente i verbali per i quali non risultano effettuati pagamenti o ricorsi al fine di poter saldare
l’eventuale posizione debitoria prima della formazione del ruolo ai sensi dell’art. 389, comma 3 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della Strada.
L’Avviso Bonario ha lo scopo sia di segnalare ai cittadini interessati le irregolarità riscontrate, invitandoli
a verificare la propria posizione sulla base della documentazione posseduta ed eventualmente
regolarizzare la stessa sia di consentire di provvedere al pagamento del verbale prima dell'iscrizione a
ruolo e della conseguente emissione della cartella di pagamento, senza l'applicazione delle
maggiorazioni, che sono progressive nel tempo.
Se le verifiche effettuate dall’Amministrazione risultano corrette il cittadino può definire la propria
posizione pagando l'importo indicato nella comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso
bonario con un evidente beneficio economico in caso contrario può spedire il modello di esonero
allegato all’avviso, sotto riportato, per consentire all’Ufficio di apportare, dopo le verifiche, le eventuali
correzioni nella Banca Dati.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE 123
Si precisa che per l'avviso bonario non è possibile richiedere la rateizzazione.
L’ACQUIESCENZA E LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI
Per evitare di sostenere gli oneri legati al ricorso tributario e conseguentemente ottenere uno sconto
sulle sanzioni irrogate, qualora gli atti di accertamento siano fondati su elementi e motivazioni
difficilmente contrastabili, i contribuenti hanno l’opportunità, se rinunciano a presentare ricorso, di
ottenere una riduzione ad 1/4 delle sanzioni amministrative irrogate.
Tale riduzione si esplica sempre che il contribuente formalizzi la sua “acquiescenza” all’atto ricevuto,
ovvero:
• rinunci ad impugnare l’atto di accertamento o l’invito al pagamento;
• rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
• provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute
tenendo conto delle riduzioni.
Una ulteriore riduzione delle sanzioni ad 1/8 di quella irrogata è prevista se l’avviso di accertamento
non è stato preceduto da “invito al contraddittorio”. La riduzione delle sanzioni ad un ottavo però può
essere applicata esclusivamente per l’acquiescenza agli avvisi di accertamento relativi a materia
concordabile, ossia soltanto alle fattispecie potenzialmente definibili con accertamento con adesione o
con la preventiva adesione agli inviti al contraddittorio quali a titolo esemplificativo l’imposta comunale
sugli immobili relativa alle aree edificabili oppure la stima della base imponibile Tarsu o Tari relativa a
superfici di locali in cui si producono contestualmente rifiuti speciali e rifiuti assimilati agli urbani. Si
precisa comunque che l’Ente locale non ha l’obbligo di notificare preventivamente l’invito al
contraddittorio.
Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano contestualmente con l’imposta e gli interessi e
valgono le stesse regole previste per la rateizzazione dell’atto di accertamento.
Discorso diverso riguarda la definizione agevolata delle sole sanzioni, ossia una riduzione delle sanzioni
contenute negli atti di contestazione o di irrogazione delle stesse, qualora il contribuente rinunci a
proporre ricorso.
La definizione agevolata permette la riduzione delle sanzioni di un importo pari ad un quarto della
sanzione indicata o irrogata. Nella definizione agevolata delle sanzioni, a differenza di quanto avviene
per l’acquiescenza, il contribuente può proporre ricorso in ordine all’imposta.
La definizione delle sole sanzioni è, quindi, una scelta alternativa che il contribuente può perseguire in
ragione di un’analisi di opportunità.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE 124
L’ADESIONE ALL’INVITO AL CONTRADDITTORIO
Il decreto legge 185 del 2008 ha introdotto un nuovo istituto deflativo del contenzioso denominato
“adesione all’invito al contraddittorio” che, in considerazione del suo recepimento nel regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30/31 luglio 2010, trova applicazione
agli atti emessi dal 1° gennaio 2010.
In sostanza, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio, in cui è indicata la
pretesa fiscale e i motivi che l’hanno determinata, ottiene un regime agevolato, in tema di sanzioni e di
pagamento rateale.
La definizione comporta infatti l’abbattimento delle sanzioni ad 1/8 del minimo e si realizza con
l’acquisizione dell’assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute, entro il quindicesimo
giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
Il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione all’ ufficio che ha emesso l’invito
versando le somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
Il pagamento potrà essere effettuato anche ratealmente, senza prestazione delle garanzie, indicando
nella comunicazione di adesione il numero delle rate prescelte ed allegando la quietanza dell’avvenuto
pagamento della prima rata; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di adesione, si
provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Obiettivo specifico della nuova disposizione è quello di impedire l’insorgere della lite definendo la
questione entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione, per cui in cambio
dell’accettazione incondizionata delle risultanze dell’attività di controllo il contribuente ottiene
l’abbattimento consistente delle sanzioni ad un ottavo del minimo.
L’invito al contraddittorio tuttavia non vincola il contribuente che può disattendere la richiesta
formulata dall’ufficio avviando eventualmente il contraddittorio al fine di ottenere una riduzione della
pretesa laddove esistano elementi certi e/o presuntivi per la rideterminazione della stessa. La mancata
adesione all’invito al contraddittorio impedisce al contribuente di avvalersi, una volta notificato l’avviso
di accertamento, della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.
L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal
modo, l’insorgere di una lite tributaria.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE 125
L'accertamento con adesione è disciplinato dal D.Lgs. n. 218 del 1997; in base a quanto previsto dall’art.
50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicabile ai tributi locali, in quanto adottato con
regolamento, ed è esteso a tutti i contribuenti e a tutti i tributi del Comune.
Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima
dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso
davanti al giudice tributario. La procedura può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’Ente
locale.
L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione ad ¼ del minimo
delle sanzioni amministrative.
Il vantaggio per l’ente locale è quello di assicurarsi il diritto a riscuotere le somme, mentre il vantaggio
per il contribuente è quello di ottenere una rettifica a proprio favore dell’accertamento iniziale.
L’accertamento con adesione può avvenire su iniziativa dell’ufficio, tramite un invito a comparire, con il
quale si invita il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario,
prima ancora di procedere alla notifica di un atto di accertamento.
L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati il giorno e il luogo
dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.
Inoltre può essere proposto dal contribuente stesso; lo possono richiedere tutti i contribuenti, persone
fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti e associazioni.
La domanda può essere presentata all’ufficio competente:
• prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento sempre che non sia stato notificato un
invito al contraddittorio;
• dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino
al momento in cui non siano scaduti i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
La domanda, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico,
deve essere presentata all’ufficio che ha emesso l’atto di accertamento entro 60 giorni dalla notifica
mediante consegna diretta o a mezzo posta.
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche
telefonicamente, l’invito a comparire. Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio
e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi
rappresentare o assistere da un procuratore.
Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che
va sottoscritto da entrambe le parti. Il rapporto tributario si perfeziona soltanto con il pagamento delle
somme risultanti dall’accordo stesso.
Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario
contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE 126
Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per
un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate.
Anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’ufficio è effettuata,
ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione.
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi
alla redazione dell’atto oppure in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12
rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il
termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.
Per le rate successive (maggiorate degli interessi legali) il contribuente deve prestare le garanzie richieste
dalla legge (fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far
pervenire all’ufficio la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla
garanzia.
In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo
entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, si provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a
carico del contribuente e dello stesso garante.
LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
La conciliazione giudiziale è lo strumento con il quale si può chiudere un contenzioso esistente con il
Comune. Si applica però solo alle controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni
tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.
Può essere proposta dalla Commissione tributaria provinciale che, d’ufficio, può prospettare alle parti il
tentativo di conciliazione o dalle parti stesse (contribuente, Ente locale o agente della riscossione).
Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo
non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
I vantaggi della conciliazione sono quelli di evitare i rischi e i costi legati alla prosecuzione del
contenzioso, la compensazione delle spese di giudizio e la riduzione ad 1/3 delle sanzioni
amministrative.
La conciliazione può essere avviata in udienza su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In
particolare si può verificare uno dei seguenti casi:
• il contribuente o l’ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza, può chiedere di
conciliare in tutto o in parte la controversia;
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE 127
• l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può
depositare una proposta scritta di conciliazione già concordata con il ricorrente;
• il giudice tributario, con intervento autonomo in udienza, può invitare le parti a conciliare la
controversia.
Se viene raggiunto l’accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della
conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
Invece, la conciliazione fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo tra
l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi, lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare
presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti
dell’accordo. Se l’accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto,
l’estinzione del giudizio.
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere
effettuato:
• in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della
comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
• in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12 rate
trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro.
La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o
della comunicazione del decreto presidenziale, mentre per le rate successive, che sono gravate degli
interessi legali, è necessario che il contribuente presti garanzia tramite fideiussione bancaria o polizza
assicurativa fideiussoria, per tutto il periodo di rateazione aumentato di 1 anno.
In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo
entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, si provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a
carico del contribuente e dello stesso garante.
Si sintetizzano nella seguente cartella gli strumenti deflattivi del contenzioso posti a disposizione del
contribuente e i relativi vantaggi.
Strumenti deflativi Utilità dello strumento
AUTOTUTELA consente di rilevare un errore dell’Ente locale e di ottenerne la correzione senza presentare ricorso
ACQUISCENZA consente di definire un atto e pagare sanzioni ridotte
DEFINIZIONE AGEVOLATA consente di pagare sanzioni ridotte riservandosi la possibilità di presentare ricorso su imposte ed interessi
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI COME EVITARE LE LITI TRIBUTARIE 128
ADESIONE ALL’INVITO AL
CONTRADDITTORIO
consente di definire la propria posizione prima di ricevere un accertamento e di usufruire di una riduzione consistente sulle sanzioni
ACCERTAMENTO CON ADESIONE consente di concordare le imposte effettivamente dovute e ottenere la riduzioni delle sanzioni
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE consente di porre fine a un contenzioso in essere e avere uno sconto sulle sanzioni
Strumenti deflativi Sanzioni applicabili
Adesione all’invito al contraddittorio 1/8 del minimo Accertamento con adesione se non preceduto da invito al contraddittorio ¼ del minimo
Acquiescenza all’atto di accertamento non preceduto da invito al contraddittorio e rinuncia da parte del contribuente all’accertamento con adesione e al ricorso
1/8 di quelle irrogate
Acquiescenza all’atto di accertamento preceduto da invito al contraddittorio e rinuncia da parte del contribuente all’accertamento con adesione e al ricorso
¼ di quelle irrogate
Definizione agevolata delle sanzioni con possibilità di impugnare l’atto per l’imposta e gli interessi ¼ di quelle irrogate
Conciliazione giudiziale in udienza o fuori udienza 1/3 di quelle irrogate
IL RICORSO TRIBUTARIO
Se il contribuente ritiene infondato un atto emesso nei suoi confronti (ad esempio avviso di
accertamento, invito al pagamento o cartella di pagamento), può rivolgersi alla Commissione tributaria
per chiederne l’annullamento totale o parziale.
La proposizione di un ricorso comporta, comunque, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo di farsi
assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.
Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:
• in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si può
ricorrere contro gli atti emessi dall’Ente locale e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti
emessi dagli agenti della riscossione;
• in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le
sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria circoscrizione.
Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione.
Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO TRIBUTARIO 129
• tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi comunali (ICI, Tariffa Rifiuti), le addizionali, le sanzioni
amministrative e gli interessi;
• le controversie di natura catastale come quelle concernenti, ad esempio, il “classamento” delle unità
immobiliari e l’attribuzione della rendita catastale;
• le controversie riguardanti le azioni esecutive intraprese dall’agente della riscossione quali il fermo
amministrativo e l’iscrizione di ipoteca a fronte di cartelle di pagamento riguardanti i tributi locali.
COME INIZIA IL PROCESSO TRIBUTARIO
Il processo tributario si avvia con la proposizione del ricorso in bollo intestato alla Commissione
tributaria provinciale che deve essere notificato all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro 60
giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto, attraverso:
• consegna diretta;
• per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento;
• a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.
Entro 30 giorni dalla data in cui è stato notificato il ricorso all’ufficio, il contribuente deve costituirsi in
giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del ricorso, con
attestazione che trattasi di copia conforme all’originale, allegando fotocopia della ricevuta di deposito o
della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Per le controversie aventi ad oggetto importi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile
l’assistenza di un difensore abilitato.
I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1º agosto al 15 settembre.
Ad esempio per un atto notificato il 15 luglio, il termine di 60 giorni per proporre ricorso scade il 29
ottobre (16 giorni di luglio, 15 giorni di settembre e 29 giorni di ottobre).
LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato.
Tuttavia, qualora ritenga che dall’atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile, può essere
richiesta alla Commissione tributaria competente la sospensione dell’atto impugnato, mediante la
proposizione di un’apposita istanza che può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può essere
presentata con atto separato. In quest’ultimo caso l’istanza va notificata alle altre parti e depositata, con
la prova dell’avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO TRIBUTARIO 130
Se la Commissione concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della
sentenza di primo grado.
Il ricorso, come visto per la riscossione frazionata, non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in
misura parziale, delle somme richieste con l’atto impugnato; per i tributi e le altre entrate locali che si
riscuotono con il ruolo, ad eccezione delle violazioni al codice della strada, è prevista l’iscrizione a ruolo
della metà delle somme.
Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza
della Commissione deve essere rimborsato dall’Ente locale con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla
notificazione della sentenza.
Se non si procede al rimborso il contribuente può produrre ricorso dopo 90 giorni dalla data di
presentazione della richiesta.
ESITO DEL RICORSO E LA DEFINITIVITA’ DELLA SENTENZA
Generalmente, la controversia di natura tributaria è trattata in “Camera di consiglio”, ossia senza la
partecipazione delle parti. Tuttavia, una delle parti può richiedere che il ricorso sia discusso in pubblica
udienza. L’istanza di pubblica udienza può essere proposta contestualmente al ricorso o depositata in
segreteria della Commissione con atto separato e notificata alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi
prima della data di trattazione.
Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il dispositivo della
sentenza.
Le sentenze tributarie hanno effetto un volta che sono passate in giudicato e quindi non sono più
appellabili.
La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale
competente. Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di sessanta
giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte. La parte che ha interesse provvede a notificare
la sentenza. La parte che ha provveduto alla notifica dovrà depositare nella segreteria della
Commissione l’originale (o copia autentica) della sentenza notificata.
Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre
appello è più lungo. Si applica la sospensione dei termini feriali dal 1° agosto al 15 settembre.
Nel campo tributario esistono due termini entro i quali l'appello stesso può essere proposto, perché la
sentenza non è definitiva:
- un termine breve di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza di primo
grado ad istanza della parte interessata.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO TRIBUTARIO 131
- un termine lungo di un anno e 46 giorni che, in mancanza di notificazione, decorre dalla
data di pubblicazione della sentenza coincidente con la data del suo deposito in segreteria;
Dal 4 luglio 2009, tale termine è stato ridotto a sei mesi dalla pubblicazione della stessa sentenza
(deposito). Il nuovo termine si applica a tutti i processi tributari iniziati dopo il 4 luglio 2009 (facendo
riferimento alla data di notifica all’Ufficio del ricorso alla Commissioni tributaria provinciale).
Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronunci a favore del
contribuente, l’ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di un
termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli obblighi
stabiliti dalla sentenza stessa. Se l’ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può
presentare un ulteriore ricorso per chiedere l’esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza).
Il ricorso va presentato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in giudicato
e di cui si chiede l’ottemperanza.
Con la sentenza che definisce il giudizio, la Commissione tributaria decide anche l’ammontare delle
spese processuali a carico della parte soccombente. In casi particolari la Commissione tributaria può
decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.
LA RISCOSSIONE IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE
Il Regolamento generale delle entrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.72 del 30/31
2010 , consente, in conformità all’art. 68 del D.Lgs. 546 del 1992, di riscuotere a titolo provvisorio ed in
via frazionata in pendenza di ricorso, il tributo oggetto di giudizio con i relativi interessi:
a) per i due terzi dell'intero importo, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che
respinge il ricorso del contribuente;
b) per l' ammontare ivi deciso in caso di sentenza della commissione tributaria provinciale che accoglie
parzialmente il ricorso del contribuente e comunque non oltre i due terzi;
c) per il residuo, nei limiti dell'ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria
regionale.
Lo stesso sistema di riscossione provvisoria ed in via frazionata si applica alle sanzioni quando vie è
stata già una sentenza, mentre resta comunque esclusa l'iscrizione a ruolo della sanzione dopo la notifica
dell'avviso di accertamento ed in pendenza di giudizio.
Tutti gli importi iscritti a ruolo, dopo le sentenze della Commissione Tributaria, devono essere diminuiti
dell’eventuale somma già corrisposta dal contribuente.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO TRIBUTARIO 132
La previsione relativa alla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio si riferisce certamente agli atti
impugnabili diversi dal ruolo o dalla cartella dei pagamento, cioè agli avvisi di accertamento o agli inviti
a pagamento.
Nel caso in cui la sentenza, sia pure non ancora passata in giudicato, abbia, in accoglimento del ricorso
del contribuente, annullato l’atto impositivo, la pretesa tributaria non può più formare oggetto di alcuna
forma di riscossione provvisoria, e, quindi, le somme eventualmente conseguite a titolo cautelare in fase
di iscrizione a ruolo provvisoria devono essere rimborsate.
IL RICORSO IN APPELLO
La sentenza della Commissione provinciale, prima che diventi definitiva, può essere appellata alla
Commissione regionale competente.
Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria provinciale),
nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato,
entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria regionale adita.
Inoltre, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena
d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria
provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il termine coincide con quello previsto per la costituzione in giudizio, cioè entro trenta giorni dalla data
di proposizione dell’appello.
IL RICORSO IN CASSAZIONE
Le sentenze pronunciate in grado d’appello possono essere impugnate con ricorso per Cassazione solo
per i seguenti motivi:
• motivi attinenti alla giurisdizione;
• violazione delle norme sulla competenza;
• violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
• nullità della sentenza o del procedimento;
• omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto
nell’apposito albo, munito di procura speciale.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 133
IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
COME SI ATTIVA IL CONTENZIOSO
Prima di presentare un ricorso è bene verificare se è possibile presentare istanza al fine di ottenere un
annullamento dell’atto in applicazione del principio dell’autotutela.
Il potere di autotutela è garantito all’Amministrazione in ordine alla possibilità di risolvere un conflitto
di interessi attuale o potenziale e, in particolare, di sindacare la validità dei propri atti producendo effetti
incidenti sugli stessi, nell'ambito di tutela dell'interesse pubblico.
L'autotutela si può attivare d'ufficio o su richiesta del cittadino.
I principali casi in cui è possibile attivare l’istituto dell’autotutela sono:
1. Il tipo di veicolo indicato nel verbale è errato;
2. la targa del veicolo indicata nel verbale è errata;
3. il verbale è stato notificato oltre i termini previsti – 90 giorni;
4. il verbale si riferisce ad un veicolo venduto prima della data di infrazione;
5. nel caso in cui siano state emesse due o più contravvenzioni, per sosta vietata, nell'arco delle 24 ore
(art. 7 Codice della Strada) o nel medesimo giorno di calendario (art. 158 Codice della Strada), nella
stessa via e stesso numero civico, si può richiedere l'unificazione del verbale nel caso di sospensione
circolazione per motivi di inquinamento (art. 7 c. 13 del Codice della Strada);
6. il verbale è stato elevato ad un contravventore deceduto successivamente alla data di infrazione;
7. il verbale è stato elevato ad un veicolo rubato prima della data di infrazione;
8. il verbale è stato elevato ad un veicolo intestato a Forze di Polizia.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 134
Nei suindicati casi il
cittadino può
presentare istanza di
annullamento del
verbale su apposito
modulo a qualsiasi
comando della Polizia
Municipale nel caso si
tratti di una
violazione accertata
dai Vigili Urbani allo
Sportello al Pubblico
del Dipartimento
Risorse Economiche
nel caso in cui si tratti
di una violazione
accertata dagli
Ausiliari del Traffico.
A corredo della istanza è bene inoltrare la documentazione giustificativa dell’eventuale annullamento
dell’atto ovvero:
copia del mod. 19-20 o foto del sistema di rilevamento automatizzato da ritirare presso i Gruppi
della Polizia Municipale o lo Sportello al Pubblico del Dipartimento Risorse Economiche per i casi
di cui ai punti 1 e 2;
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 135
copia della denuncia di furto, verbale di ritrovamento e/o annotazione di perdita di possesso, per i
veicoli presso il Pubblico Registro Automobilistico e radiazione per i ciclomotori presso la
Motorizzazione Civile per il caso di cui al punto 7;
attestazione a firma del Responsabile dell'Ufficio che dichiari il servizio di istituto per il caso di cui
al punto 8.
Qualora il cittadino voglia presentare ricorso, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del
verbale, non deve pagare la sanzione indicata nel verbale e può rivolgersi al Prefetto o Giudice di Pace,
spiegando le ragioni.
IL RICORSO AL PREFETTO E L’ORDINANZA INGIUNTIVA
Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del Codice della Strada possono proporre
ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'Ufficio o comando cui
appartiene l'Organo Accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione
personale – art. 203 Codice della Strada.
Il responsabile dell'ufficio o del comando a cui appartiene l’organo accertatore è tenuto a trasmettere gli
atti al Prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal
ricorrente.
Il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso ed
i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento
emette, entro 120 giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma
determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.
Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il Prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza
motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene
l'organo accertatore.
L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata
nelle forme previste dall'articolo 201 del Codice della Strada.
Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione all'ufficio indicato nella stessa ingiunzione.
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 136
In conclusione, dal momento in cui il ricorso viene presentato o inviato per raccomandata A/R, il
procedimento amministrativo può durare fino a 360 giorni nel caso di ricorso al Prefetto, e fino a 330
giorni nel caso di ricorso presentato o inviato direttamente all'Ufficio/Comando competente.
Se dopo questo periodo non si ottiene risposta il ricorso si deve ritenere accolto.
IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE
In alternativa al ricorso al Prefetto si può presentare istanza al Giudice di Pace – art. 204 bis del Codice
della Strada - competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, sempre, nel
termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
secondo il procedimento fissato dall’art. 23 della stessa legge purché non sia stato presentato ricorso al
Prefetto.
La documentazione richiesta per presentare il ricorso è la seguente:
ricorso completo e firmato;
n. 5 fotocopie del ricorso;
n. 5 fotocopie della contravvenzione;
n. 5 fotocopie della busta, se l’atto è stato ricevuto per posta, oppure il certificato dell’Ufficio
postale.
Al Giudice di Pace è possibile richiedere la "sospensiva dei termini di pagamento".
Il ricorso e il decreto con cui il Giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della
Cancelleria del Tribunale, all’opponente o nel caso sia indicato al suo procuratore.
Tra il giorno di notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non
maggiori di 30 giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di 60 giorni se si trova all’Estero.
Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione
deve essere fissata dal giudice entro 20 giorni dal deposito dello stesso.
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice ricorrendo gravi e
documentati motivi disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l’autorità che
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI IL RICORSO CONTRO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 137
ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso al
tribunale.
Nel caso di sentenza di rigetto il Giudice determina l’importo della sanzione e impone il pagamento
della somma con sentenza immediatamente eseguibile, il pagamento della somma deve avvenire entro i
30 giorni successivi alla notificazione della sentenza con le modalità di pagamento determinate
dall’amministrazione.
Qualora nella sentenza il Giudice di Pace abbia provveduto a disporre a favore del Comune anche le
spese di lite, il cittadino dovrà effettuare il pagamento presso la cassa del Dipartimento Risorse
Economiche – U.O. Contravvenzioni delle stesse.
La copia del ricorso e della ricevuta attestante la presentazione devono essere conservate per almeno 5
anni.
Quando il ricorso è presentato presso il Giudice di Pace, è bene informare il Dipartimento Risorse
Economiche - U.O. Contravvenzioni - in modo da permettere la sospensione dell'eventuale emissione
di successivi atti.
Novità
E’ possibile la presentazione on-line del ricorso al Giudice di Pace (https://gdp.giustizia.it/ ).
La presentazione del ricorso al Giudice di Pace, dal 31/7/2010, comporta il versamento per
ricorsi di valore fino a 1.100,00 Euro della somma di euro 41,00 (33 euro di contributo unificato e
8 euro di bollo per rimborso forfettario delle spese processuali - decreto legge 78/10).
Il versamento può avvenire con l'apposizione di contrassegni telematici (acquistabili in tabaccheria) o con il
modello di versamento - detto "Comunicazione di versamento del contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari"- da consegnare o spedire insieme al ricorso.