RICORSO AVVERSOILGIUDIZIO … ministeriale di RICORSO avverso il... · Te!'040.3794381-040.3794905...
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RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALECML
PER IL RILASCIO DELLA PATENTE SPECIALE(art. 23 della L. 120/2010 di modifica all'art.119 comma 5 del Codice della Strada)
da inoltrare con RACCOMANDATA A/R
Spett.leRFI S.p.A
D.P.O Direzione Sanita'UNITA' TERRITORIALE DI
Il sottoscritto .
nato a il .
candidato/titolare della patente di guida Cat... rilasciata da .
il , gia' sottoposto a visita presso la Commissione Medica
Locale dell' ASLAL in data .
e da questa giudicato
CHIEDE
ai sensi del comma 5 dell' art. 23 della Legge n. 120 del 29.07.2010, di essere sottoposto a visitamedica. finalizzata ad una diversa valutazione rispetto a quella espressa dalla suddetta CommissioneMedica Locale, che il sottoscritto non condivide Qs:ri s~guenti moJivi:
Si allega copia del certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Locale (CML)dell'ASL AL.
Data FIRMA
INDIRIZZO DOVE INVIARE LA LETTERA RACCOMANDATA A/R DI CONVOCAZIONE A VISITA:
Via n. civico .
CAP CITTA' .
RECAPITO TELEFON ICO .
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MANCATA ACCETTAZIONE DEI GIUDIZI EMESSI DALLECOMMISSIONI MEDICHE LOCALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIDIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICIDirezione generale per la moloriu.azione
Divisione 6
Prol. n. 71348 - 06.09.20 IO Roma, 6 settembre 20 IO
OGGETTO: Art. 119,5 comma. Tutl'la avverso i giudizi delle Commissioni Mediche Locali.
......... Omissis .
2) TUTELA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O REVOCA O PROVVEDIMENTICHE INCIDONO SULLA PATENTE (TERMINI, DECLASSAMENTI, ADATTAMENTI)
Ferma restando la possihilità di esperire direttamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo delloStato avverso i provvedimenti sopra citati, con la citata norma il legislatore ha inteso introdurre, in luogo delpiù dispendioso e lungo ricorso gerarchico avycrso i giudizi delle commissioni mediche, un regime di tutelasemplificato c presumibilmente più rapido ed economico.Tale sistema prevede che l'interessato nel caso in cui nOli condivida il giudizio delle Commissioni mediche, possasottoporsi direttamente e a sue spese a visita medica presso gli organi sanitari periferici della Soc. ReteFerroviara Italiana s.p.a. La richiesta di nuova visita medica presso i suddetti organi sanitari dovrà quindi essereeffettuata direttamente dall"utente senza necessità di passaggi intennedi. Al fine di agevolare gli utenti si pregano gliUnici da una partc c le Commissioni dall"altra di fornire agli interessati gli indirizzi delle unità sanitarie territorialidelle F.S. reperibili anche sul sito w\\w.rfi.it alla voce "Le nostre attività" - Servizi sanitari - Le strutture aperte alpubblico.Qualora i suddetti organi sanitari pervengano ad una diversa c più tàvorevolc valutazione medica, l'interessato potràprodurre la suddetta nuova cel1ificazione direttamente agli uffici della motorizzazione.Sulla base della sopra citata nuova certificazione degli organi sanitari delle F.S., gli Uffici della motorizzazioneprovvederanno, in autotutela, ad annullare o comunque modificare i provvedimenti di sospensione e revoca nel sensoindicato dai certi ticati stessi. Analogamente gli U rtici provvederanno per quanto attiene alle riduzioni di validità, aideclassamenti e agli adattamenti.
3) TERMINI PER LA PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ORGANI SANITARI DELLASOCIETÀ I{ETE FERROVIARIA ITALIANA 1'.1\.
Al fine di assicurare la certezza e la stabilità delle situazioni, il nuovo comma 5 dell'art. 119 prevede che la facoltàdell'interessato di richiederc il riesame del giudizio medico delle commissioni mediche locali possa essere esercitatoentro precisi limiti temporali.Più in particolare la nuova norma prevedc che l'interessato debba produrre la nuova ccrtiticazione più favorevolel'messa dagli organi sanitari delle F.S. cntro i termini previsti per l'evcntuale ricorso al Tar o al Capo dello Stato edunque entro il termine massimo di 120 giorni.
4) CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA TARDIVA PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
La produzione del certificato degli organi sanitari della Soc. Rti è considerata dalla legge un onere econseguentemente la produzione del suddetto certificato oltre il termine massimo di 120 giorni sopra indicatocomporterà la stabilizzazione della valutazione delle Commissioni mediche locali che non potrà più essere modificatacd altresì la decadenza dalla possibilità di esperire ricorso giurisdizionale al Tar o straordinario al Capo dello Stato.Tuttavia. qualora l'utcnte dimostri di avcr tempestivamente e nei termini richiesto la visita medica agli organi sanitaridella Soc. Rfi ed il ritardo nella produzione della certificazione sia imputabile unicamente ai tempi di attesa per"espletamento della visita stessa, l'Urticio potrà comunque procedere. in caso di esito pitl nworevole, al riesame inautotutela della certificazione delle commissioni mediche.Si evidenzia da ultimo che, sulla basc dclle modiliche apportate al comma 5 dell'art. 119. il comma 7 dello stessoarticolo non può più trovare applicazione e pel1anto. pur se non abrogalo in IlJrlna esplicita. devc ritenersi non piùoperante.
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