11.09.19 Memoria Bastianello ricorso Cassazione46024-10

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Pag 1 di 12 ALL’ECCELLENTISSIMA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE -QUINTA SEZIONE Sul ricorso avverso la Sentenza n. 85/2010 Reg. Sent. del Tribunale Monocratico di Pesaro (Giudice Dott. Maurizio Di Palma), pronunziata alla pubblica udienza del 26 gennaio 2010, depositata l’11 marzo 2010) in discussione il 30 settembre 2011 - N° 46024/2010 R.G. MEMORIA con produzione documentale (art.121 c.p.p.) Il sottoscritto Bastianello Giuliano, nato a Padova il 27.7.1956, che tramite l’avv. Claudio Todesco ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 85 del 26.1.2010, in aggiunta alle argomentazioni enunciate dai propri difensori, sente il dovere di chiedere l’attenzione della Corte di Cassazione affinché la sua posizione sia vagliata tenendo in considerazione alcuni importanti fatti processuali inerenti alla stessa vicenda, taluni avvenuti successivamente alla proposizione del ricorso in trattazione nell’Udienza del 30 settembre. La vicenda per la quale il sottoscritto è stato querelato per diffamazione dalla signora Antonella Agnoli, riguarda il contenuto di richieste di accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90, inviate ai comuni di Pesaro Empoli, relative a procedimenti d’appalto (del 2000 e del 2002) nei quali la signora Agnoli era stata consulente e componente la commissione esaminatrice istituita da quelle Amministrazioni per la selezione del contraente. Tali richieste di atti erano finalizzate ad acquisire informazioni utili a sostenere la costituzione di parte civile del sottoscritto persona offesa nel procedimento penale avviato nei confronti della signora Agnoli presso il tribunale di Venezia per fatti illeciti relativi all’appalto per forniture alla Biblioteca di Spinea. Nel motivare le richieste di accesso ad atti delle gare d’appalto colà svoltesi il sottoscritto, pur non avendovi partecipato, che legittimamente agiva in qualità di mandatario di ATI ritualmente già costituita per l’appalto di Spinea (con poteri di rappresentanza in sede processuale), aveva riportato stralci di pesanti espressioni usate da altri commissari di quella gara d’appalto, talune ancora più gravi, addirittura pubblicate sulla stampa, nei quali si faceva esplicito riferimento a fattispecie relative a rivelazioni di segreto d’ufficio e “turbativa d’asta” nei confronti della Agnoli, bibliotecaria e componente esperta nella stessa commissione. La scelta di richiedere atti delle gare d’appalto di Pesaro, Empoli e Novi Ligure era dovuta, come spiegato innanzi, a segnalazioni pervenute da rappresentanti di altre ditte del settore.

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Depositata per l'udienza che trattava il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro di condanna per diffamazione di A.A.

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ALL’ ECCELLENTISSIMA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - QUINTA SEZIONE

Sul ricorso avverso la Sentenza n. 85/2010 Reg. Sent. del Tribunale Monocratico di Pesaro (Giudice

Dott. Maurizio Di Palma), pronunziata alla pubblica udienza del 26 gennaio 2010, depositata l’11 marzo

2010) in discussione il 30 settembre 2011 - N° 46024/2010 R.G.

MEMORIA con produzione documentale (art.121 c.p.p.)

Il sottoscritto Bastianello Giuliano, nato a Padova il 27.7.1956, che tramite l’avv. Claudio Todesco ha

presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 85 del 26.1.2010, in

aggiunta alle argomentazioni enunciate dai propri difensori, sente il dovere di chiedere l’attenzione

della Corte di Cassazione affinché la sua posizione sia vagliata tenendo in considerazione alcuni

importanti fatti processuali inerenti alla stessa vicenda, taluni avvenuti successivamente alla

proposizione del ricorso in trattazione nell’Udienza del 30 settembre.

La vicenda per la quale il sottoscritto è stato querelato per diffamazione dalla signora Antonella Agnoli,

riguarda il contenuto di richieste di accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90, inviate ai comuni di

Pesaro Empoli, relative a procedimenti d’appalto (del 2000 e del 2002) nei quali la signora Agnoli era

stata consulente e componente la commissione esaminatrice istituita da quelle Amministrazioni per la

selezione del contraente.

Tali richieste di atti erano finalizzate ad acquisire informazioni utili a sostenere la costituzione di parte

civile del sottoscritto persona offesa nel procedimento penale avviato nei confronti della signora Agnoli

presso il tribunale di Venezia per fatti illeciti relativi all’appalto per forniture alla Biblioteca di Spinea.

Nel motivare le richieste di accesso ad atti delle gare d’appalto colà svoltesi il sottoscritto, pur non

avendovi partecipato, che legittimamente agiva in qualità di mandatario di ATI ritualmente già costituita

per l’appalto di Spinea (con poteri di rappresentanza in sede processuale), aveva riportato stralci di

pesanti espressioni usate da altri commissari di quella gara d’appalto, talune ancora più gravi,

addirittura pubblicate sulla stampa, nei quali si faceva esplicito riferimento a fattispecie relative a

rivelazioni di segreto d’ufficio e “turbativa d’asta” nei confronti della Agnoli, bibliotecaria e componente

esperta nella stessa commissione.

La scelta di richiedere atti delle gare d’appalto di Pesaro, Empoli e Novi Ligure era dovuta, come

spiegato innanzi, a segnalazioni pervenute da rappresentanti di altre ditte del settore.

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Si deve evidenziare che sulla stessa vicenda e sulla stessa lettera scritta a Pesaro, il sottoscritto ha già subito un procedimento penale a Empoli con l’assoluzione in primo grado, confermata in appello (sentenza n. 11/08 del 23.7.2008 – allegato 1) che, sotto il profilo penale, ha

raggiunto il definitivo giudicato assolutorio.

Quel che ora si chiede a questa Ecc.ma Corte è molto semplice: può il sottoscritto risultare

definitivamente assolto per un medesimo fatto al Tribunale di Empoli ed al contempo subire una

condanna in un altro Tribunale?

Entrando nel merito della Sentenza di condanna qui impugnata, questa si basa su un ragionamento

che, di per sé, apparirebbe logico:

“Poiché Bastianello non aveva titolo alcuno per chiedere gli atti a Pesaro, la sua lettera era un pretesto

per screditare la Agnoli”.

Sembrerebbe, quindi, che la sussistenza del reato di diffamazione dipenda, non dai contenuti della

lettera del sottoscritto - nella quale si fa riferimento ad affermazioni anche pubbliche, quelle sì gravi, ma

di altre persone, pubblici funzionari - ma dal fatto se il sottoscritto avesse o meno titolo di formulare una

richiesta di atti.

I Giudici di primo e secondo grado si sono soffermati sul fatto, sul quale ha fatto insistentemente leva la

difesa di parte civile, che il sottoscritto avrebbe strumentalmente inviato la richiesta di atti dell’appalto

della Biblioteca di Pesaro (ai sensi della L. 241/90), anche se la sua ditta non aveva partecipato a quel

procedimento di gara, deducendone che ciò manifesti, senza se e senza ma, il suo intento diffamatorio

nei confronti della signora Agnoli, persona proba e stimata professionista. Ma così non è.

La tesi è suggestiva ma trascende la sostanza dei fatti così come sono avvenuti.

Più e più volte, sia attraverso i difensori, sia con dichiarazioni spontanee è stato rammentato ai

Giudicanti di Pesaro (al pari di quelli di Empoli che, diversamente, ne hanno tenuto conto) che la lettera

era stata inviata dal sottoscritto per ottenere documenti che Tecnocoop non aveva mai nè richiesto nè

ottenuto e che non erano, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile, reperibili sul sito del

Comune di Pesaro.

La richiesta - e vi è più di un riferimento nel testo - era formulata dal sottoscritto in qualità di legale

rappresentante della ditta Elvis elettronica capogruppo e mandataria di un’A.T.I. già regolarmente costituita con Tecnocoop srl con atto notaio Loris Camporese 41940 nel quale vi era espressa procura

a rappresentare, anche processualmente, il Consorzio.

ma dal fatto se il sottoscritto avesse o meno titolo di formulare una

richiesta di atti.

la sussistenza del reato di diffamazione dipenda,

il sottoscritto avrebbe strumentalmente inviato la richiesta di atti

anche se la sua ditta non aveva partecipato a quel

procedimento di gara, il suo intento diffamatorio

La richiesta era formulata dal sottoscritto in qualità di legale

rappresentante della ditta Elvis elettronica capogruppo e mandataria di un’A.T.I. già regolarmente costituita con Tecnocoop srl con atto notaio Loris Camporese 41940 nel quale vi era espressa procura

a rappresentare, anche processualmente, il Consorzio.

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Non si trattava, come accade sovente, di una “costituenda” ATI nella quale la procura alle liti non è

formalmente sottoscritta. Il sottoscritto agiva a pieno titolo di rappresentanza in sede processuale

anche per conto della Tecnocoop srl. (come si evince dal seguente estratto)

I Giudici di Pesaro non hanno tenuto in alcun conto questo importante aspetto raccogliendo

supinamente la tesi della parte civile che, si rimarca, ha insistito sull’assenza di titolo a richiedere

accesso agli atti, anziché smentire le argomentazioni con le quali il sottoscritto motivava, a distanza di

un anno dalla conclusione dell’appalto, la richiesta di atti.

La difesa della parte civile ha insistito nello sviare i giudici di primo e secondo grado affermando che

tutti gli atti dell’appalto di Pesaro (li ha definiti enfaticamente sancta santorum) erano stati già

consegnati a Tecnocoop alla conclusione della gara.

Si è trattato di un’abile, ma scorretta, azione difensiva, che i Giudici di Pesaro avrebbero potuto - e

dovuto - ignorare, sia leggendo con più attenzione l’elenco di atti richiesti dal sottoscritto nella sua

lettera, che andava ben oltre i verbali di gara, sia raccogliendo la dichiarazione del sottoscritto e del

suo difensore che hanno illustrato la natura diversa e l’importanza ai fini processuali degli altri atti

richiesti.

Accusare quindi il sottoscritto, per ottenere la sua condanna per diffamazione, di essersi inventato un

pretesto per chiedere gli stessi atti che il comune di Pesaro aveva già trasmesso a Tecnocoop, ha

rappresentato una strumentale, e non vera, ricostruzione dei fatti: sia perché gli atti richiesti erano

diversi da quelli consegnati a Tecnocoop, e perché il sottoscritto, persona offesa nel procedimento

contro Agnoli presso la Procura di Venezia per fatti inerenti un altro appalto, aveva più di un interesse a

“vederci chiaro” nelle altre procedure di gara dove Agnoli era stata presente in commissioni di gara.

Non si trattava, come accade sovente, di una “costituenda” ATI nella quale la procura alle liti non è

formalmente sottoscritta. Il sottoscritto agiva a pieno titolo di rappresentanza in sede processuale

anche per conto della Tecnocoop srl.

, ha insistito sull’assenza di titolo a richiedere

accesso agli atti,

Accusare quindi il sottoscritto, per ottenere la sua condanna per diffamazione, di essersi inventato un

pretesto per chiedere gli stessi atti che il comune di Pesaro aveva già trasmesso a Tecnocoop, ha

rappresentato una strumentale, e non vera, ricostruzione dei fatti: sia perché gli atti richiesti erano

diversi da quelli consegnati a Tecnocoop, e perché il sottoscritto, persona offesa nel procedimento

contro Agnoli presso la Procura di Venezia per fatti inerenti un altro appalto, aveva più di un interesse a

“vederci chiaro” nelle altre procedure di gara dove Agnoli era stata presente in commissioni di gara.

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Il sottoscritto aveva quindi pieno titolo per chiedere, anche a distanza di anni - e non certo per

screditare il professionista che aveva già da tempo concluso il suo lavoro - gli atti formativi del rapporto

professionale della Agnoli con il comune di Pesaro, in ragione del fatto che Agnoli era stata incaricata a

Pesaro il 15.12.2000, pochi giorni prima (18.12.2000) dell’illegittima aggiudicazione dell’appalto per la

Biblioteca di Spinea alla ditta Harmonie, la medesima ditta che si è aggiudicata l’appalto delle

biblioteche di Novi Ligure, Empoli e di Pesaro.

In tutti e quattro questi appalti la signora Agnoli era componente la commissione aggiudicatrice e tutti e quattro sono stati aggiudicati alla ditta Harmonie di Merano.

Al sottoscritto interessa evidenziare a questa Ecc.ma Corte - poiché sono di fondamentale importanza -

le circostanze che lo hanno indotto a scrivere a Empoli ed a Pesaro per chiedere, mediante le richieste

di atti, informazioni di eventuale rilevanza processuale sul conto della signora Agnoli.

1) Durante la manifestazione Bibliocom (Fiera delle Biblioteche italiane) svoltasi a Roma dal 15 al 17

ottobre 2002, Il sottoscritto era stato avvicinato da altri colleghi rappresentanti di aziende del settore: il

sig. Luigi Lavezzari di Abaco Forniture ed il sig. Giovanni Sala di Gonzaga Arredi; costoro gli avevano

segnalato il verificarsi nelle procedure d’appalto per le biblioteche di Empoli e di Pesaro di situazioni

che, a loro giudizio, potevano dirsi analoghe a quanto successo nella gara d’appalto di Spinea, alla

quale, nonostante l’invito avevano rinunciato a partecipare “avendo sentore che sarebbe stata

aggiudicata alla Harmonie Project” per la nota preferenza che la signora Agnoli nutriva per i prodotti di

quell’Azienda.

2) Un mese prima, il 16.9.02, il sottoscritto, dopo rituale istanza al TAR del Veneto, aveva ottenuto

copia della RELAZIONE RISERVATA datata 4.8.2000, sottoscritta dall’ing. Raniolo e dal Dott

Angiolelli, presidente e segretario della commissione esaminatrice d’appalto per la gara di Spinea e

inviata alla Giunta Comunale, nella quale veniva denunciato un grave episodio di rivelazione di segreto d’ufficio, collegato al “costante e analogo atteggiamento tenuto dalla

signora Antonella Agnoli nel corso del procedimento d’appalto per le forniture della biblioteca

comunale. I firmatari della RELAZIONE RISERVATA sostengono che la pesante accusa nei confronti

della collega “è confortata da un costante e diffuso giudizio della commissione giudicatrice

dell'appalto concorso circa lo scarso equilibrio di giudizio ed imparzialità che la

Signora Agnoli assumeva nel corso di tutte le operazioni di esame delle offerte pervenute per la

gara di cui trattasi.”

(segue Relazione Riservata Prot Riserv.n°36 8.4.2000 Comune Spinea)

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3) Tra il 12 ed il 14 dicembre 2002 la stampa dava notizia dell’iscrizione nel registro della Procura dei

commissari di gara indagati per abuso d’ufficio, falso e turbativa d’asta. In particolare una dichiarazione

dell’ing. Mario Raniolo riportata testualmente dal Gazzettino ha particolarmente colpito il sottoscritto:

“…Durante le procedure per l'asta noi stessi membri della Commissione, e non solo quindi il

sig. Bastianello, avevamo segnalato per turbativa d'asta alla Procura uno dei membri che

teneva un comportamento a nostro avviso non corretto cercando di favorire la Harmonie”.

Queste sono le ben motivate ragioni che hanno indotto il sottoscritto, che aveva già fornito alla

Procura della Repubblica copiosa documentazione ricavata dal contenzioso amministrativo (conclusosi

con la condanna per colpa del Comune come da sentenza TAR Veneto 5986/03 confermata in

appello e qui allegata) a richiedere a Empoli e Pesaro tutta la documentazione relativa alle modalità del

coinvolgimento della Agnoli a quelle gare d’appalto nelle quali si era verificata la singolare circostanza,

ripetutasi nel tempo, che ha visto aggiudicataria la Harmonie ogni qualvolta Agnoli figurava come

consulente e/o commissaria di gara.

È quindi pacificamente dimostrato, con prove concrete e documentali, l’intento del sottoscritto di

raccogliere ogni elemento possibile per sostenere la sua posizione di persona offesa (come risulta

dalla richiesta di rinvio a giudizio della Agnoli nel P.P. 11479/01) nel processo che si sarebbe svolto, di

lì a breve, a Venezia.

E’ noto, infatti, che per sostenere validamente la presenza del dolo intenzionale si possono utilizzare

alcuni elementi sintomatici e tra questi vi è la condotta dell’imputato che può, o deve, essere valutata

prima, durante e successivamente ai fatti contestati.

Dichiarazione tra virgolette dell’ing. Raniolo presidente la commissione di gara di Spinea IL GAZZETTINO 14.12.2002

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Per il sottoscritto era importante collocare quanto era avvenuto nell’appalto di Spinea all’interno di un

anomalo contesto di fidelizzazione che sembrava ormai risaputo in tutto l’ambiente delle forniture per

biblioteche.

Il solo dato dei soli 3 concorrenti a fronte di 23 ditte invitate, la dice lunga sulle aspettative di

trasparenza di cui godeva l’appalto di Spinea presso gli operatori del settore.

La difesa di Agnoli, nel tentare di convincere un Giudice disposto a raccogliere la propria fuorviante ed

infondata chiave di lettura, non ha esitato a produrre, anche nel precedente giudizio davanti alla

Cassazione, la sentenza dei Giudici Veneziani che l’hanno assolta dall’accusa di abuso d’ufficio,

evidenziando a larghi caratteri che si tratta di un’assoluzione nella formula più ampia: “perché il fatto non sussiste”.

Peccato non sia così, a Venezia, dopo l’impugnazione della Procura Generale della Corte Di Appello,

la signora Agnoli è stata assolta sì, ma perché il fatto non costituisce reato; formula che sta ad

indicare che le condotte ai danni della P.A. e del sottoscritto sono state effettivamente commesse

(anche se è non stata dimostrata la sussistenza dell’ elemento soggettivo). Ed è proprio l’effettiva

commissione di tali condotte, come già ben evidenziato dal Giudice d’Appello di Empoli nella sua

motivazione, il giudizio del tutto legittimo espresso nella lettera del sottoscritto anche laddove si parla di

eventuale azione penale , quindi con il mantenimento del beneficio del dubbio riconosciuto nella

sentenza con la quale il sottoscritto è stato, appunto, definitivamente assolto.

Vi è poi un fatto, che al sottoscritto appare molto grave e che solo ora può documentare e portare

all’attenzione di questa Ill.ma sezione della Corte, che riguarda lo svolgimento dell’ultima udienza del

Processo davanti al Giudice di Pace di Pesaro. Si tratta di una irrituale circostanza che ha

indubbiamente influenzato il Giudice di Pace di Pesaro e che la difesa di Agnoli - dopo aver ottenuto il

suo scopo: la condanna del sottoscritto - si è ben guardata di far registrare in atti.

Il fatto è questo: al termine delle sue conclusioni, per dimostrare l’insussistenza della posizione di

parte offesa del sottoscritto e smontare la reale motivazione della richiesta di atti, il difensore di Agnoli,

ha declamato, con l’enfasi del coup de théâtre l’archiviazione del procedimento 11479/01 in capo alla

stessa Agnoli presso la Procura della Repubblica , fornendo come prova una lettera del collega

(difensore di Agnoli a Venezia) nella quale si affermava che il P.M. aveva richiesto l’archiviazione.

(estratto fax del 30.6.2004 da avv. Vassallo a Avv. Chiocci ) ( allegato 2)

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Si tratta di una lettera che a modesto avviso del sottoscritto, che ritiene essere stato seriamente

danneggiato dal suo falso contenuto, meriterebbe qualche censura in riferimento al fatto che, come

è stato esposto, la difesa della parte civile ha appoggiato le altre sue tesi sull’estraneità di Agnoli ad

ogni accusa per i fatti di Spinea e sull’assenza di titoli del sottoscritto a richiedere atti.

Lo scrivente non ha certo esperienza in campo penale, ma l’esser stato condannato immediatamente

dopo il transitare in un’Aula di Giustizia di una siffatta lettera, lo induce a rimettere a questa Ill.ma Corte

la valutazione sulla genuinità di tale pronunciamento poiché l’altro procedimento a Empoli per il

medesimo fatto - non inquinato da comunicazioni infondate sul proscioglimento della Agnoli - ha avuto

un esito opposto.

V’è più di un motivo di critica per questa strategia processuale della parte civile:

a) Riguardo al C.P.P.: l’imputato (Agnoli) non dovrebbe avere conoscenza, prima della persona offesa,

delle intenzioni della Procura in merito all’archiviazione.

b) Riguardo al fatto che un P.M. non dovrebbe “confermare” all’imputato (o al suo difensore) le sue

determinazioni in merito alle conclusioni del procedimento, e men che meno esplicitarne le motivazioni,

addirittura ancor prima di averle formalizzate in atti.

c) Sul ricorso ad un artificio (infondato) per demolire, senza contraddittorio, la più importante prova

della difesa dell’imputato (nel caso il sottoscritto) oltre che esimente del diritto di critica in un processo

per diffamazione (Agnoli era nella veste di Pubblico Ufficiale);

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d) sull’utilizzo in altra sede processuale di informazioni confidenziali, ottenute - irritualmente - dal P.M.

affidatario del procedimento penale.

Il sottoscritto ha buoni e fondati motivi per ritenere che questa lettera non solo abbia influenzato la

decisione del Giudice di Pace di Pesaro, al quale è stata mostrata, appositamente, pochi istanti prima

della Camera di Consiglio, cogliendo tutti di sorpresa e senza che potesse essere confutata nella sua

totale infondatezza, ma che anche il suo contenuto getti qualche ombra sulla conduzione delle indagini

del procedimento 11479/01 nel quale sono “scomparse” dal fascicolo alcune fattispecie penali (art. 326

e art.476) per le quali non è stata richiesta archiviazione né c’è stato rinvio a giudizio. (estratto da ex 335

27.1.2005) allegato 3

A questo si deve aggiungere che il Giudice del Tribunale di Pesaro ha disposto il rinvio del processo di Appello fino alla conclusione del procedimento per i fatti di Spinea, come se dal suo esito dipendesse l’effettiva commissione della diffamazione del sottoscritto nei confronti di Agnoli.

Il Giudice d’Appello ha quindi di fatto appoggiato la sua decisione in merito all’accusa per diffamazione - nei confronti del sottoscritto - sul rinvenimento o meno di responsabilità penali in capo alla Agnoli. Secondo questo ragionamento, esplicitato in sentenza d’Appello, se Agnoli fosse stata ritenuta responsabile di abuso d’ufficio sarebbe automaticamente caduta l’accusa di diffamazione nei confronti del sottoscritto. Per il Giudice di Pesaro, perciò “la piena assoluzione della Agnoli non può che confermare l'assoluta gratuità (oltre che gravità) di quegli attacchi”. (Sent. n. 85 del 26.1.2010 pag.9 )

Ma, come si è visto, l’assoluzione di Agnoli (perché il fatto non costituisce reato) è tutt’altro che piena, e le risultanze del processo di Spinea hanno dimostrato, nonostante la scarsa incisività dell’attività di indagine (e la sparizione di importanti capi d’imputazione dal fascicolo 11479/01) che di rapporti di contiguità tra la Agnoli e la ditta Harmonie non solo ve ne sono stati, ma hanno prodotto i suggerimenti dati dalla Agnoli alla ditta Harmonie per modificare la sua offerta tecnica durante l’esame delle offerte che, di rito, devono svolgersi in seduta segreta.

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Il sottoscritto può sostenere quanto qui affermato producendo: a) copia dell’informativa ex 335 rilasciata in data 27.1.2005 nella quale figura il reato di violazione del segreto d’ufficio cp 326, rubrica nè archiviata nè contestata alla Agnoli. b) stralcio del verbale udienza del del PP 11479/01 relativo all’esame del coimputato Raniolo Mario, presidente della Commissione della gara di Spinea e firmatario della relazione riservata, laddove motiva le pesanti accuse mosse alla Agnoli, con il fatto che in un colloquio al rappresentante della ditta Harmonie era sfuggita l’affermazione di avere un “membro all’interno della commissione”. (allegato 4) c) i progetti di arredo di Spinea che la ditta Harmonie ha modificato in corso di gara dai quali si evince che è stata copiata una soluzione tecnica particolarmente efficace contenuta nell’offerta della ditta del sottoscritto (Elvis) e che la Harmonie non avrebbe mai potuto conoscere senza la “soffiata” di un membro della commissione.

Sequenza che dimostra che il progetto Harmonie presentato in gara (2) è stato corretto e modificato (3-4) FUORI TERMINE durante l’esame della commissione in seduta segreta, COPIANDO pure la soluzione del sottoscritto di aprire un varco dietro al bancone (1). Modifiche intervenute dopo i suggerimenti ricevuti dalla Harmonie, secondo Raniolo e Angiolelli, dalla Agnoli (vedasi la relazione riservata del 4.8.2000).

1 - PROGETTO ELVIS/TECNOCOOP (gara3.3.2000) Con indicato un eventuale finestra o passaggio

2 - PROGETTO HARMONIE (gara 3.3.2000) Disegni in tedesco non capiti dai commissari

Sullo stesso punto ci sono 2 scaffali

3- Prima modifica PROGETTO HARMONIE (IN CORSO DI GARA! 8.5.2000) Con aggiunta la scritta “APERTURA MURO”

4 - SECONDA modifica PROGETTO HARMONIE : (2.6.2000) con il C.A.D. è disegnato e scritto “CONSIGLIAMO PASSAGGIO”

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Questi atti documentano che la violazione del segreto d’ufficio da parte di Agnoli denunciata nella relazione riservata c’è stata, che le illegittime interlocuzioni della Agnoli con la ditta Harmonie sono state tutt’altro che ininfluenti e che, a seguito di segnalazione del sottoscritto, anche questa rubrica era stata inserita nel fascicolo del PP 11479/01.

Di fronte a queste circostanze il sottoscritto si vede condannato per “affermazioni malevoli e strumentali” e per aver definito Agnoli soggetto “corrotto”. Aggettivo mai utilizzato che viene aggiunto, questa volta sì strumentalmente, per rafforzare la motivazione della Sentenza di Appello.

Se, come sostiene il Giudice di Pesaro, per il sottoscritto “non vi era necessità di ricorrere a tali pesanti accuse per ottenere copia dei documenti relativi ad appalti pubblici”, non vi era alcuna necessità - per confermare la condanna per diffamazione - di incolpare il sottoscritto di aver accusato Agnoli di corruzione! Nessuno dei Giudici di Pesaro ha considerato che le frasi ritenute diffamanti – peraltro provenienti da articoli di giornale stampati in decine di migliaia di copie e da lettere dei colleghi della Agnoli - riguardano una critica più che legittima al ruolo di consulente/commissario/pubblico ufficiale tenuto ad una condotta super partes.

La sentenza qui impugnata conclude la motivazione raccogliendo in toto la tesi della parte civile, secondo la quale la Tecnocoop (che era in ATI con la ditta del sottoscritto) aveva già ricevuto i verbali dal Comune e gli altri documenti richiesti dal erano comunque disponibili in Internet. (allegato 5) Motivo totalmente destituito di fondamento, visto che il Comune di Pesaro, al contrario, ha negato al sottoscritto l’accesso agli altri documenti con la motivazione che “sono da considerarsi in questa fase esclusi dall'accesso, sia in base alla cosiddetta legge sulla privacy, sia in base ali'art. 9 del vigente Regolamento comunale sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi.”(estratto comunicazione. prot, Comune di Pesaro 3739 del 22.1.2003)

Anche questo passaggio della motivazione della sentenza impugnata dimostra quanto sia stata quantomeno superficiale l’adesione del Giudice alle tesi della parte civile, interessata a distorcere lo svolgimento di fatti e circostanze pur di ottenere la condanna del sottoscritto.

La complessa vicenda di Spinea che è all’origine del fatto meriterebbe una completa ricostruzione che risulterebbe ben diversa da quanto riferito dalla parte civile, ma non è intenzione dello scrivente approfittare ulteriormente dell’attenzione di questa Ill.ma Corte.

C’è, invece, un’altra sentenza, passata in giudicato, che spiega bene come sono andate le cose e riguarda un’altra querela contro il sottoscritto – l’ennesima - mossagli dal Sindaco di Spinea per pubbliche dichiarazioni sulle violazioni di quell’appalto.

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Querela finita con la Sentenza 625/10 del Tribunale di Venezia del 23.4.2010 che ha condannato - per

colpa grave - il Sindaco di Spinea al risarcimento del danno in favore del sottoscritto, ingiustamente

tratto a giudizio per aver dichiarato il vero: quello delle forniture alla Biblioteca era un appalto truccato.

Le motivazioni di questa assoluzione come di analoghe sentenze emesse da altri Tribunali (Empoli e

Firenze (allegato 7 ) invano aditi anche dal rappresentante della Harmonie, dimostrano la fondatezza

delle doglianze e delle critiche mosse dal sottoscritto ai principali attori del procedimento d’appalto della

biblioteca di Spinea, conclusosi amministrativamente, è bene precisarlo, con la definitiva condanna del

Comune al risarcimento del danno - per colpa - della commissione di gara del Comune di Spinea per

“negligenza, imperizia, nell’applicazione delle norme di gara se non nella loro consapevole

violazione”.

Con ciò il sottoscritto spera di aver fornito a questa Ill.ma Corte gli elementi necessari per valutare con

obiettività la fondatezza della sentenza qui impugnata.

Dichiara inoltre l’autenticità di tutte le copie ed estratti dei documenti allegati.

con osservanza Giuliano Bastianello

Padova, 19 settembre 2011