Ricorso straordinario capo dello stato

24
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EX ART. 8 D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199 Per Cuscito Enzo nato a Gioia del Colle il 18.06.1975 C.F CSCNZE75H18E038Y, residente in Gioia del Colle alla via Gianrizzi n.48, nella qualità di coordinatore del CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI GIOIA DEL COLLE, con sede in piazza Cesare Battisti n.18 (mail [email protected] tel. 0803482756 cell. 3391602495), ai fini del presente atto ricorrente Contro Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco pro tempore sig. Pietro Longo, con sede in Gioia del Colle alla piazza Margherita di Savoia n. 10; Nonché nei confronti di Dott. Dioguardi Giuseppe, Dirigente del 3° Settore del Comune di Gioia del Colle, ivi domiciliato alla p.zza Margherita di Savoia n. 10; Ing. Nicola Bartolomeo Laruccia, Dirigente del 4° Settore del Comune di Gioia del Colle, ivi domiciliato alla p.zza Margherita di Savoia n. 1

Transcript of Ricorso straordinario capo dello stato

Page 1: Ricorso straordinario capo dello stato

RICORSO STRAORDINARIO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EX ART. 8 D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199

Per Cuscito Enzo nato a Gioia del Colle il 18.06.1975 C.F

CSCNZE75H18E038Y, residente in Gioia del Colle alla

via Gianrizzi n.48, nella qualità di coordinatore del

CIRCOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI GIOIA DEL

COLLE, con sede in piazza Cesare Battisti n.18 (mail

[email protected] tel. 0803482756 cell. 3391602495), ai

fini del presente atto ricorrente

Contro Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco

pro tempore sig. Pietro Longo, con sede in Gioia del

Colle alla piazza Margherita di Savoia n. 10;

Nonché nei confronti di

Dott. Dioguardi Giuseppe, Dirigente del 3° Settore del

Comune di Gioia del Colle, ivi domiciliato alla p.zza

Margherita di Savoia n. 10;

Ing. Nicola Bartolomeo Laruccia, Dirigente del 4° Settore

del Comune di Gioia del Colle, ivi domiciliato alla p.zza

Margherita di Savoia n. 10;

Ditta Gioia Scavi S.a.s. di Angelillo Vito e Petrera Antonio

con sede alla via Prisciantelli in Gioia del Colle;

Montrone Giuseppe nato a Laterza (TA) il 08/10/1963 ed

ivi residente alla via Fontana 75.

1

Page 2: Ricorso straordinario capo dello stato

*** *** ***

Per l’annullamento dei seguenti provvedimenti:

1. Determinazione del responsabile del Settore (3°

Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi -

Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, del

Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto

“Realizzazione scultura raffigurante il Santo

Patrono S. Filippo Neri. Impegno somme” - Nr.

Gen. 786 - Nr. Sett. 214 del 29/07/2010, affissa

all’albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N.

1308 R.P.) in data 05/08/2010

e, ove occorra,

2. Determinazione del responsabile del Settore (4°

Settore) – Gestione ed Assetto del Territorio -

Servizio Lavori Pubblici Progettazione ed Appalti

del Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto

“ Lavori di realizzazione base per statua di San

Filippo Neri” - Nr. Gen. 884 - Nr. Sett. 318 del

03.09.2010, affissa all’albo Pretorio del Comune

di Gioia del Colle (N. 1510 R.P.) in data

20/09/2010

3. Determinazione del responsabile del Settore (3°

Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi -

2

Page 3: Ricorso straordinario capo dello stato

Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, del

Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto

“Realizzazione scultura raffigurante il Santo

Patrono S. Filippo Neri. Pagamento Artista”. - Nr.

Gen. 939 - Nr. Sett. 254 del 16/09/2010, affissa

all’albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N.

1539 R.P.) in data 23/09/2010

per la declaratoria di illegittimità e, quindi, di

annullamenti degli stessi che, a parere del ricorrente, si

presenta viziato di legittimità per falso presupposto,

violazione di legge ed eccesso di potere come qui di seguito ci

si appresta a dimostrare per ragioni di

FATTO E DIRITTO

In data 27 aprile 2010 la Giunta Comunale di Gioia del Colle

adottava la delibera n. 77 avente ad oggetto “Incarico per la

realizzazione di scultura raffigurante S. Filippo Neri: atto di

indirizzo”. La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile,

veniva pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Gioia del

Colle dal 6/05/2010 al 21/05/2010. In tale atto la Giunta,

nell’evidenziare come S. Filippo Neri sia il Patrono di Gioia del

Colle e sia già stato oggetto di vari interventi atti ad

3

Page 4: Ricorso straordinario capo dello stato

incrementare i momenti celebrativi in suo onore, ritiene di

“esprimere ulteriore devozione al Santo Patrono, che protesse

e salvò la nostra città in occasione del terribile terremoto del

lontano 1731, con l’acquisto di una scultura che Lo raffiguri

assieme a dei fanciulli, opera destinata ad abbellire il piazzale

antistante la scuola primaria a Lui intitolata” e afferma di

considerare: “la presente deliberazione un mero atto di

indirizzo, per cui non necessiterebbero i pareri di cui all’art.

49 del D.Lgs. n. 267/2000“ Di conseguenza non individua una

somma da mettere a disposizione per l’opera in programma,

ma nel contempo stabilisce:

“1. di commissionare all’artista Giuseppe Montrone nato a

Laterza il 08/10/1963 e ivi residente lo studio di una scultura

raffigurante San Filippo che lo stesso artista lo realizzerà;

2. di incaricare il Dirigente del Settore competente:

- a scegliere l’idea progettuale da realizzare fra quelle

proposte dall’artista Montrone;

- a provvedere all’impegno di spesa.

3. di dare atto che il costo dell’intervento sarà finanziato dalla

somma riveniente dalla mancata elargizione dell’indennità di

carica a cui il Sindaco Pietro Longo ha rinunciato a seguito

della nomina a Presidente del Consiglio Provinciale di Bari”.

Si fa rilevare come tale atto di Giunta risulti carente di alcuni

elementi ritenuti essenziali ai fini della sua correttezza e

legittimità (quantificazione della somma da destinare, capitoli

4

Page 5: Ricorso straordinario capo dello stato

di spesa da cui attingere, individuazione certa del “Dirigente

del Settore competente”), come meglio verrà specificato in

seguito. Di contro viene univocamente individuato colui che

sarà “l’artista” realizzatore dell’opera che dovrà raffigurare il

Santo assieme a dei fanciulli, come anche il luogo dove la

stessa sarà collocata. Tutto lasciava presupporre che la

Giunta avrebbe adottato un successivo provvedimento

ad integrazione della deliberazione n. 77 del

27/04/2010, sanandone le carenze ed esplicitando i

criteri di scelta dell’artista individuato, anche in

considerazione della natura di “atto di indirizzo” con la

quale surrettiziamente il provvedimento era stato adottato.

Infatti, nell’atto deliberativo si afferma espressamente che “la

presente deliberazione” costituisce “un mero atto di indirizzo,

per cui non necessitano i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. N.

267/2000”, anche se riesce difficile poter considerare tale un

atto che contiene già l’individuazione dell’opera nei suoi tratti

peculiari, la scelta dell’artista che la eseguirà, scelta che non

appare aver seguito alcuna procedura di evidenza pubblica

né basarsi su un curriculum che avrebbe dovuto essere

allegato all’atto. A suo tempo, quindi, non si è ritenuto di

impugnare tale atto deliberativo in quanto ritenuto parte di

un provvedimento più complesso per il quale la Giunta

avrebbe integrato in seguito gli elementi indefiniti e carenti.

Nulla di tutto ciò si è verificato. Si giunge così al

5

Page 6: Ricorso straordinario capo dello stato

29/07/2010 quando il Responsabile del 3° Settore (Cultura,

Pubblica Istruzione e Servizi) redige la Determinazione Nr.

Gen. 786 - Nr. Sett. 214, avente ad oggetto “Realizzazione

scultura raffigurante il Santo Patrono S. Filippo Neri. Impegno

somme”. Determinazione di cui col presente ricorso si

chiede di dichiararne l’illegittimità. La Determinazione

viene affissa all’Albo Pretorio in data 05/08/2010, a lavori già

da tempo avviati nella piazza dove doveva essere collocato il

monumento con la statua. Solo alla luce di questa

Determinazione si riesce a desumere che il “Responsabile del

settore competente” è il dott. Dioguardi, responsabile del 3°

Settore e non, come era presumibile che fosse, il

Responsabile del 4° Settore trattandosi di un’opera pubblica

consistente nella risistemazione di una piazza con l’erezione

di un monumento scultoreo. Il Dirigente responsabile del

3° Settore, con la richiamata determinazione di spesa,

autonomamente stabilisce l’entità della somma da

impegnare, l’individuazione dei capitoli di spesa da

interessare, le modalità di esecuzione dell’intervento.

Il tutto, a parere dei ricorrenti, andando oltre i suoi poteri

di autonomia e, quindi, sconfinando in un eccesso di

potere. Inoltre, la citata determinazione di spesa, che qui

viene impugnata, nulla chiarisce circa l’utilizzo delle somme

eventualmente rivenienti dalle ipotetiche e inesistenti

economie conseguenti alla cosiddetta rinuncia all’indennità di

6

Page 7: Ricorso straordinario capo dello stato

carica da parte del Sindaco. Tale circostanza fa supporre

che lo stesso estensore della determinazione di spesa

non abbia ritenuto legittima e praticabile la strada

indicata dalla Giunta Comunale nel suo atto deliberativo

n77 del 27 aprile c.a. Infatti, il Dirigente del 3° settore imputa

la spesa complessiva di € 27.825,77 (di cui € 21.120,00 per la

realizzazione dell’opera scultorea ed € 6.705,77 per la

collocazione della scultura ad opera dell’Ufficio Tecnico

Comunale) come di seguito:-----------------------------------

Per € 21.416,74 sul cap. 21501 art.502 bilancio 2010--------

Per € 6.409,03 sul cap. 21519 del bilancio 2010 ;------------

E’ appena il caso di far rilevare che il cap. 21501/502 del

bilancio di previsione 2010 del Comune di Gioia del Colle reca

la seguente intestazione: “Oneri di urbanizzazione,

valorizzazione e miglioramento patrimonio comunale.

Gestione beni demaniali e patrimoniali” con una disponibilità

complessiva di € 50.000,00; mentre il cap. 21519 del bilancio

di previsione 2010 del Comune di Gioia del Colle reca la

seguente intestazione: “Destinazione proventi alienazioni

beni patrimoniali (voci di entrata corrispondenti

473/472/222 )” con una complessiva disponibilità prevista di

€ 1.100.000,00.

Orbene i proventi dall’alienazione di beni patrimoniali devono

avere una specifica destinazione che va individuata

contestualmente alla decisione di alienazione dei beni. Nel

7

Page 8: Ricorso straordinario capo dello stato

caso che ci riguarda, non risulta affatto la destinazione

parziale per la realizzazione di un monumento a San Filippo,

che peraltro, non compare nemmeno nei PEG di pertinenza

del cap. 21501/502. La conclusione, allora è che, senza

alcuna indicazione e decisione della Giunta (o meglio

del Consiglio Comunale) il Dirigente del 3° Settore non

avrebbe potuto assumere decisioni autonome circa

l’utilizzo di risorse del bilancio di previsione. E, in ogni

caso, nulla c’entrano i predetti capitoli di spesa (e le

corrispondenti voci di entrata. Almeno per il secondo

dei due citati) con supposte e fantomatiche economie

rivenienti dalla mancata erogazione dell’indennità di

funzione al sindaco. La Determinazione di spesa,

oggetto del presente ricorso, va dichiarata illegittima e

pertanto è da annullare, non solo per le considerazioni di

fatto fin qui espresse, ma anche in via di diritto perché

basata su falso presupposto ed eccesso di potere

anche per le motivazioni che seguono. Nell’atto

impugnato si legge: “con deliberazione di Giunta Comunale n.

77 del 27 aprile 2010 è stato selezionato Giuseppe Montrone,

artista di Laterza per la predetta realizzazione”. In realtà la

richiamata deliberazione non fa alcun accenno a procedure di

selezione atte ad orientare la scelta su Giuseppe Montrone.In

assenza di ulteriori atti e documenti, il Dirigente del 3°

Settore compare inaspettatamente come Dirigente

8

Page 9: Ricorso straordinario capo dello stato

responsabile, nonostante nella deliberazione di Giunta n.

77/2010, il 3° Settore non fosse stato univocamente

individuato come settore competente a porre in essere gli atti

consequenziali al cosiddetto “atto di indirizzo” della Giunta

Comunale. Il Settore competente, anche se non indicato

esplicitamente nel corpo della delibera, avrebbe potuto

desumersi se la stessa fosse corredata dei pareri di cui all’art.

49 del D. Lgs. N. 267/2000 (in tal caso il Dirigente del Settore

competente avrebbe espresso il parere tecnico). Ma, come

già detto, tali pareri non si trovano a corredo della delibera in

questione. Nelle premesse della Determinazione di spesa

impugnata si legge ancora: “Visto che con la stessa

deliberazione si dava incarico al dirigente di scegliere l’idea

progettuale da realizzare fra quelle proposte dall’artista

Montrone”, ma lo stesso atto non dà conto di alcuna

procedura di scelta (fosse pure discrezionale)

eventualmente tra più idee progettuali che avrebbero

dovute essere presentate dall’artista, né tantomeno si fa

cenno a criteri in base ai quali il Dirigente “determina, preso

atto di quanto descritto in premessa: 1) di scegliere il gruppo

scultoreo raffigurante il Santo insieme a due fanciulli

dell’artista Giuseppe Montrone …” Il falso presupposto

allora va individuato in relazione alla più volte citata

deliberazione di Giunta Comunale n. 77/2010 laddove si

legge: “Ritenuto di esprimere ulteriore devozione al Santo

9

Page 10: Ricorso straordinario capo dello stato

Patrono, che protesse e salvò la nostra città in occasione del

terribile terremoto del lontano 1731, con l’acquisto di una

scultura che lo raffiguri assieme a dei fanciulli…”. Infatti,

viene da chiedersi: si voleva acquistare un’opera già

realizzata e conosciuta, oppure si voleva commissionare la

realizzazione di un’opera frutto di una idea progettuale da

scegliere “fra quelle proposte dall’artista Montrone” (come

espresso al punto 1 del citato atto deliberativo)? Se così

fosse, si capisce come il Dirigente del 3° Settore non abbia

dovuto sobbarcarsi l’onere di scegliere fra varie idee

progettuali, come voleva formalmente l’atto deliberativo

presupposto alla sua Determinazione di spesa. Inoltre, la

Determinazione di spesa oggetto del presente ricorso,

va ulteriormente dichiarata illegittima perché inficiata

da eccesso di potere da parte del Dirigente del 3°

Settore. Infatti, al punto 2. del dispositivo si legge: “di

impegnare la somma complessiva di € 27.825,77 di cui €

21.120,00 per la realizzazione dell’opera scultorea ed €

6.705,77 per la collocazione della scultura ad opera

dell’Ufficio Tecnico Comunale come di

seguito:------------------------------------

per € 21.416,74 sul cap. 21501 art. 502 bilancio 2010-09-17

per € 6.409,03 sul cap. 21519 del bilancio 2010”------------

L’impegno di spesa, nella sua entità, viene stabilito

unilateralmente e direttamente dal Dirigente, in

10

Page 11: Ricorso straordinario capo dello stato

assenza di una destinazione di somma (atto propedeutico e

necessario) da parte dell’Organo competente rappresentato

dalla Giunta e non dal Dirigente, come le norme contabili e il

Regolamento di contabilità comunale stabiliscono. E’ nei limiti

della somma destinata dalla Giunta che il Dirigente pone in

essere i propri atti gestionali. L’eccesso di potere del

Dirigente, a parere del ricorrente, si configura nell’aver

autonomamente impegnato risorse di bilancio senza

alcun indirizzo dell’Organo Esecutivo.---------------------

Ma vi è di più. Pur non quantificando l’ammontare della

spesa, al punto 3 della Delibera Giuntale n. 77/2010 si

afferma espressamente: “di dare atto che il costo

dell’intervento sarà finanziato dalla somma riveniente dalla

mancata elargizione dell’indennità di carica a cui il sindaco

Pietro Longo ha rinunciato a seguito della nomina a

Presidente del Consiglio Provinciale di Bari”. E’ di tutta

evidenza che tale affermazione costituisce un falso

presupposto che inficia poi la conseguente

Determinazione di spesa del Dirigente. Infatti, il sindaco

Pietro Longo è stato eletto consigliere provinciale e

Presidente del Consiglio provinciale già nello scorso anno

2009. Orbene, l’art. 82 del D. Lgs 267/2000, al comma 6,

dispone espressamente, come testualmente: “Le indennità di

funzione previste dal presente capo non sono tra loro

cumulabili. L’interessato opta per la percezione di una delle

11

Page 12: Ricorso straordinario capo dello stato

due indennità, ovvero per la percezione del 50% di ciascuna”.

Il sindaco Pietro Longo, ricoprendo dal 2009 le cariche di

sindaco di Gioia del Colle e di Presidente del Consiglio

Provinciale, aveva già optato per l’indennità di funzione

relativa a quest’ultima carica e quindi

necessariamente già non percepiva indennità di

funzione per la carica di sindaco, ai sensi del citato

art. 82 del Dlgs 267/2000. Né poteva essere diversamente,

pena indebita appropriazione di denaro pubblico per

compensi non spettanti. Di conseguenza “la somma

riveniente dalla mancata elargizione dell’indennità di carica a

cui il sindaco Pietro Longo ha rinunciato a seguito della

nomina a Presidente del Consiglio Provinciale di Bari” non

poteva trovare, come non trova, allocazione nel bilancio di

previsione 2010. Non corrisponde a verità perciò

l’affermazione che il costo dell’intervento sarà

finanziato con una inesistente economia di

bilancio.----------------------------

E ancora. Dimostrato che l’indennità non era iscritta in

bilancio, né lo poteva essere, a meno di commettere

un falso in bilancio, come è stata calcolata? Considerata

la cifra che successivamente si è potuto quantificare, tramite

la determina dirigenziale, il sindaco sembra essere sicuro e

certo della durata del suo mandato elettivo (sia come sindaco

che come presidente del consiglio provinciale) tale che la

12

Page 13: Ricorso straordinario capo dello stato

ipotetica economia riveniente dalla mancata elargizione

dell‘indennità di carica sindacale possa essere sufficiente a

coprire i costi dell‘intervento? Si è pensato quindi di

impegnare una spesa certa con una economia

inesistente e, ove lo fosse, di incerta quantificazione.--

Queste ultime considerazioni, a parere del ricorrente,

sembrerebbero essere state fatte proprie dal Dirigente che ha

redatto la Determinazione di spesa impugnata, tanto è vero

che in essa non si ritrova più traccia della “mancata

elargizione di indennità di carica” al sindaco, per far fronte

alla spesa prevista, ma si attinge, con eccesso di potere

del Dirigente, in quanto non suffragato dalla

destinazione e dall’impegno della somma da parte

della Giunta Municipale, a capitoli di spesa che nulla

hanno a che vedere con l’indirizzo della Giunta. Infatti,

si fa ricorso alle disponibilità di bilancio sul cap. 21501 art

502 “Oneri di urbanizzazione, valorizzazione e miglioramento

patrimonio comunale. Gestione beni demaniali e patrimoniali“

quanto a € 21.416,74 e al cap. 21519 “Destinazione proventi

alienazioni beni patrimoniali” per € 6.409,03. Per tali capitoli

non sembra sia coinvolto alcun PEG di competenza del 3°

settore. Ma, ancor di più, fra i PEG 2010 approvati dalla

Giunta non à reperibile traccia di previsione di realizzazione

di un monumento. Altrettanto dicasi della conclamata

assenza di detta realizzazione nel programma annuale 2010

13

Page 14: Ricorso straordinario capo dello stato

delle OO.PP.

Ulteriori elementi aggiuntivi, che fanno ritenere illegittimi gli

atti qui impugnati per eccesso di potere, sviamento e falso

presupposto, emergono non appena si cerca di mettere in

relazione gli stessi, come ci si appresta a dimostrare.----------

La Determinazione di spesa 786 del 29/07/2010 prevede la

scelta dell’opera “dell’artista Giuseppe Montrone nato a

Laterza il 08/10/1963 e ivi residente in via della Pace 26/a con

p.iva 02396220739 … (omissis)… di liquidare e pagare la

somma di € 21.120,00 destinata all’artista Giuseppe

Montrone alla consegna della scultura su presentazione di

fattura opportunamente siglata per regolarità dal

dirigente del terzo settore”. Poiché la liquidazione e il

pagamento viene condizionato alla presentazione di fattura

da parte dell’artista prescelto, è evidente che il Dirigente del

3° Settore era convinto di avere a che fare o con un soggetto

(impresa o professionista) con tanto di partita Iva. Senza

produrre ulteriori atti, l’opera veniva realizzata, consegnata e

installata nel mese di agosto 2010, tanto che viene

inaugurata dal Sindaco con tanto di festa e di pubblicità verso

la fine dello stesso mese. Sembra tutto concludersi con

tranquillità; se nonché si apprende, con somma meraviglia, e

solo dalla premessa contenuta nella Determinazione di spesa

n. Gen. 939 del 16.09.2010, che “con nota pervenuta il 14

settembre 2010 l’artista ha informato questa

14

Page 15: Ricorso straordinario capo dello stato

Amministrazione che non è più in possesso di partita

Iva e che pertanto non può emettere fattura e che ha

spostato anche la propria residenza in via Fontana 75

int. 12”. Peccato però che il Montrone Giuseppe abbia

cessato la partita Iva non nell’intervallo di tempo che

intercorre tra la Determinazione del 29/07/2010 n. 786 (dove

lo si indica come titolare di partita Iva) e la Determinazione

del 16/09/2010, nel qual caso il Dirigente in questione non

avrebbe potuto che prendere atto di una circostanza

imprevista e sopravvenuta. La partita Iva n. 02396220739

già intestata a Montrone Giuseppe, da notizie raccolte

presso il sito dell’Agenzia delle Entrate e la Camera di

Commercio di Bari, risulta cessata sin dal 31 dicembre

2009 unitamente alla cessazione dell’attività da parte

dello stesso Montrone Giuseppe, e quindi molto tempo

prima dell’affidamento dell’incarico all’artista in questione, il

quale però si guarda bene dall’informare prima il Dirigente

del Comune di Gioia del Colle o, quantomeno,

contestualmente alla ricezione dell’incarico. Anche lo

spostamento della residenza del Montrone da via della Pace a

via Fontana, comunicata dallo stesso solo il 14 settembre,

risulterebbe avvenuta in data ben anteriore. La

Determinazione n. 786 del 29/07/2010, pertanto,

conterrebbe incongruenze, approssimazione e forse

anche temerarietà, oltre che essere basata su un falso

15

Page 16: Ricorso straordinario capo dello stato

presupposto che ha comportato uno sviamento nella

determinazione della somma da impegnare, quantificata in €

21.120,00 (pari a € 17.600,00 più Iva 20% pari a € 3.520),

tant’è che lo stesso Dirigente è costretto a rettificarla con la

citata sua Determinazione del 16/09/2010.---------------------

Relativamente alla Determinazione n. Gen. 884 del

03/09/2010 si fa osservare che il Dirigente del 4° Settore,

Gestione ed Assetto del Territorio, con tale atto

amministrativo approva il preventivo di spesa presentato

dalla ditta Gioia Scavi S.a.s. di Gioia del Colle, finalizzato alla

realizzazione del basamento della statua realizzata dal

Montrone Giuseppe, e determina “di affidare l’esecuzione dei

lavori di che trattasi alla ditta Gioia Scavi S.a.s. di Gioia del

Colle per la somma di € 6.705,77, compreso iva al 20%”.

Contemporaneamente, nella premessa si legge: “Dato atto

che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo

l’apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria”. Il parere di regolarità

contabile interviene in data 17/09/2010. Da questa data,

perciò, potevano essere affidati i lavori ed eseguiti. Ma,

come si è avuto modo di evidenziare in precedenza,

tutti i lavori erano già stati eseguiti ed inaugurati nel

mese di agosto 2010, cioè circa un mese prima

dell’autorizzazione. La Determinazione n. 884 del

03/09/2010, pubblicata all’albo Pretorio in data 20/09/2010,

16

Page 17: Ricorso straordinario capo dello stato

a parere del ricorrente, è da ritenersi nulla e, quindi,

illegittima in quanto autorizzativa di lavori già eseguiti

da un mese, senza che il Dirigente responsabile accenni

minimamente a una sanatoria di cose già avvenute, e

pertanto prodotta in violazione di legge. Per tutto quanto

sopra detto la parte ricorrente rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, illegittimità

e, comunque, l’inefficacia dei seguenti atti:

1. Determinazione di spesa del 29/07/2010, Nr. Gen.

786 - Nr. Sett. 214, affissa all’albo Pretorio del

Comune di Gioia del Colle (N. 1308 R.P.) in data

05/08/2010, avente ad oggetto: “Realizzazione

scultura raffigurante il Santo Patrono S. Filippo

Neri. Impegno somme”

e quelle che sono seguite in ordine alla realizzazione

della base della statua e del pagamento dell’artista,

2. la Determinazione del responsabile del Settore

(4° Settore) – Gestione ed Assetto del Territorio -

Servizio Lavori Pubblici Progettazione ed Appalti

del Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto

“ Lavori di realizzazione base per statua di San

Filippo Neri” - Nr. Gen. 884 - Nr. Sett. 318 del

03.09.2010, affissa all’albo Pretorio del Comune

di Gioia del Colle (N. 1510 R.P.) in data

17

Page 18: Ricorso straordinario capo dello stato

20/09/2010;

3. la Determinazione del responsabile del Settore

(3° Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e

Servizi - Servizio Cultura e Pubblica Istruzione,

del Comune di Gioia del Colle avente ad oggetto

“Realizzazione scultura raffigurante il Santo

Patrono S. Filippo Neri. Pagamento Artista”. -

Nr. Gen. 939 - Nr. Sett. 254 del 16/09/2010,

affissa all’albo Pretorio del Comune di Gioia del

Colle (N. 1539 R.P.) in data 23/09/2010

Poiché lesivi di interessi legittimi e diritti soggettivi fatti

valere dal ricorrente con il presente atto poiché affetti da

violazione di legge e/o eccesso di potere, unitamente ai pareri

di congruità tecnica e contabile oltre a tutti gli atti

antecedenti e/o conseguenti e/o comunque connessi ed

allegati.

PER QUESTI MOTIVI

Il ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati.

Si depositano i seguenti documenti:

1) Determinazione del responsabile del Settore (3°

Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi -

Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, del Comune di

18

Page 19: Ricorso straordinario capo dello stato

Gioia del Colle avente ad oggetto “Realizzazione

scultura raffigurante il Santo Patrono S. Filippo Neri.

Impegno somme” - Nr. Gen. 786 - Nr. Sett. 214 del

29/07/2010, affissa all’albo Pretorio del Comune di

Gioia del Colle (N. 1308 R.P.) in data 05/08/2010

2) la Determinazione del responsabile del Settore (4°

Settore) – Gestione ed Assetto del Territorio – Servizio

Lavori Pubblici Progettazione ed Appalti, del Comune

di Gioia del Colle avente ad oggetto “ Lavori di

realizzazione base per statua di San Filippo Neri” – Nr.

Gen. 884 – Nr. Sett. 318 del 03.09.2010, affissa all’albo

Pretorio del Comune di Gioia del Colle (N. 1510 R.P.) in

data 20/09/2010;

3) la Determinazione del responsabile del Settore (3°

Settore) - Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi -

Servizio Cultura e Pubblica Istruzione, del Comune di

Gioia del Colle avente ad oggetto “Realizzazione

scultura raffigurante il Santo Patrono S. Filippo Neri.

Pagamento Artista”. - Nr. Gen. 939 - Nr. Sett. 254 del

16/09/2010, affissa all’albo Pretorio del Comune di

Gioia del Colle (N. 1539 R.P.) in data 23/09/2010

4) Delibera. di Giunta Comunale di Gioia del Colle del

27 aprile 2010, n. 77, avente ad oggetto “Incarico per

la realizzazione di scultura raffigurante S. Filippo Neri:

atto di indirizzo”.

19

Page 20: Ricorso straordinario capo dello stato

Gioia del Colle 23 novembre 2010

20

Page 21: Ricorso straordinario capo dello stato

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Su istanza del sig. Enzo Cuscito, nella qualità in atti, io sottoscritto

Ufficiale Giudiziario –Tribunale Civile e Penale di Bari- Sez. distaccata

di Acquaviva delle Fonti

-Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in

piazza Margherita di Savoia n. 10, a mani

-Dott. Dioguardi Giuseppe Dirigente 3° Settore nella sede medesima del comune di

Gioia del Colle, piazza Margherita di Savoia.10.

-Ing. Nicola Bartolomeo Laruccia Dirigente 4° Settore nella sede medesima del

comune di Gioia del Colle, piazza Margherita di Savoia.10.

-Ditta Gioia Scavi S.a.s. di Angelillo Vito e Petrera Antonio con sede alla via

Prisciantelli in Gioia del Colle a mani

-Montrone Giuseppe nato a Laterza (TA) il 08/10/1963 ed ivi residente alla via

Fontana 75, int. 12 a mani

Gioia del Colle lì L’UFFICIALE GIUDIZIARIO

21

Page 22: Ricorso straordinario capo dello stato

22