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I Sistemi Elettrici Privati (SDC e SSPC):
definizione, vantaggi e prospettive future
Savona, 8 luglio 2016
Gervasio Ciaccia
Direzione MercatiUnità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
Introduzione
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� Quali sono le configurazioni realizzabili in presenza di concessioni rilasciate ad alcuni soggetti
per erogare il servizio di trasmissione e di distribuzione?
� Come e a quali fattispecie possono essere applicati gli oneri generali di sistema? Essi, a differenza
delle tariffe di trasporto, non sono correlati all’utilizzo delle reti elettriche, essendo oneri parafiscali
Queste discussioni hanno condotto a numerose definizioni, disegnando un quadro
normativo complesso.
Elementi oggetto di discussione
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Il complesso quadro normativo di riferimento� Il decreto legislativo n. 79/99 (definizione di sistemi di autoproduzione e oneri generali di
sistema applicati ai prelievi);
� Il decreto legislativo n. 115/08 (definizione di SEU e SEESEU);
� La legge n. 99/09 (oneri generali di sistema applicati al consumo, con esenzioni);
� Il decreto legislativo n. 56/10 (modifiche nella definizione di SEU e SEESEU;
precisazione esenzioni a seguito della legge n. 99/09);
� Il decreto legislativo n. 93/11 (recepimento dei SDC previsti dalla direttiva 2009/72/CE);
� Il decreto legge n. 91/14 e la legge n. 116/14 (introduzione dell’applicazione del 5% della
parte variabile delle componenti A (tranne la AE) e della componente MCT all’energia
elettrica consumata e non prelevata.
� Il decreto legge 154/15 e la legge 221/15 (abolizione della soglia di 20 MW relativa ai
SEU e allargamento dei SEESEU-A ai gruppi societari e a soggetti in regime di
amministrazione straordinaria in una parte del periodo compreso tra il 6 maggio 2010 e
l'1 gennaio 2014)
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Reti Elettriche: sistemi elettrici a configurazione complessa che, per effetto dei
rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non possono essere ricondotti
ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico
produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di
produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale.
Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una
pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica.
In tutti questi sistemi il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali
si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione.
Le Reti Elettriche si possono dividere in Reti Pubbliche e Sistemi di Distribuzione
Chiusi.
Le reti Elettriche
RIU
Punto di interconnessione tra reti
SEU
A
12 3 4 5
6 7
AT/MT
MT/BT MT/BT
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Rete
produzione
consumo
I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) sono “sistemi
caratterizzati dall’insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o
indirettamente alla rete pubblica, all’interno dei quali il trasporto di energia elettrica
per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come
attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di
autoapprovvigionamento energetico. In modo banale sono sistemi riconducibili ad
uno schema 1:1.
Tali Sistemi comprendono:
� i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU);
� i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU);
� gli SSP-A;
� gli SSP-B;
� gli Altri Sistemi Esistenti (ASE);
� gli Altri Sistemi di Autoproduzione (ASAP);
� i Consorzi e le Cooperative storiche dotate di rete
propria.
I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo
(SSPC)
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Quadro di sintesi sui sistemi di trasporto consentiti
I Sistemi di Distribuzione Chiusi
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I Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC)Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC): reti elettriche private, che distribuiscono energia
elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi
geograficamente limitato e, al netto di particolari eccezioni espressamente previste, non
riforniscono clienti civili. Tali reti, nella titolarità di soggetti diversi da Terna e dalle
imprese distributrici, sono sistemi elettrici caratterizzati dal fatto che per specifiche
ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del
sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che il sistema distribuisce energia
elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese
correlate.
L’insieme dei SDC è suddivisibile in Reti Interne di Utenza (RIU) e Altri SDC (ASDC):
� le RIU sono reti industriali esistenti al 2009 e connesse alle reti pubbliche di alta e
altissima tensione. I clienti finali a esse connessi godono di agevolazioni tariffarie;
� gli ASDC invece non prevedono agevolazioni tariffarie per i clienti finali a esse
connessi.
I Sistemi Semplici di Produzione e
Consumo
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I SEU
Il sistema efficiente di utenza (SEU) è un sistema in cui
� uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore,
eventualmente diverso dal cliente finale,
� sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza
obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona
fisica o giuridica)
� e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di
strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del
medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei
proprietari dei relativi impianti di produzione.
I SEU, come anche i Sistemi Esistenti ad essi Equiparati (SEESEU), godono di
esenzioni tariffarie.
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I Sistemi in Scambio sul Posto (SSP)
I sistemi in scambio sul posto possono essere di due tipi:
a) gli SSP-A, definiti come ASSPC in regime di scambio sul posto
caratterizzato da soli impianti alimentati da fonti rinnovabili e con una
potenza installata complessiva non superiore a 20 kW;
b) gli SSP-B, definiti come ASSPC in regime di scambio sul posto non
rientrante nella categoria di SSP-A.
La classificazione SSP-A o SSP-B è rilasciata in automatico dal GSE e dà diritto al
trattamento previsto per i SEU, fino a che è vigente il contratto di scambio sul
posto.
Gli SSP-A e gli SSP-B godono di esenzioni tariffarie.
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I SEESEU-A sono:
� sistemi “esistenti” caratterizzati dalla presenza di un unico soggetto giuridico che, nel
contempo, assume la qualifica di cliente finale e di produttore. L’univocità del soggetto
giuridico deve essere verificata alla data dell’1 gennaio 2014 ovvero, qualora successiva, alla
data di entrata in esercizio del predetto sistema. Nel caso di soggetti che, nel periodo
compreso tra il 6 maggio 2010 e l’1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte
del suddetto periodo, sottoposti al regime di amministrazione straordinaria, l’unicità del
soggetto giuridico titolare dell’unità di produzione e dell’unità di consumo di energia
elettrica deve essere verificata alla data dell’1 gennaio 2016;
ovvero, dal 2 febbraio 2016,
� sistemi “esistenti”, caratterizzati dalla presenza di unità di produzione e di consumo di
energia elettrica gestite da soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile. L’appartenenza dei soggetti allo stesso gruppo
societario deve essere verificata alla data di entrata in vigore della legge 221/15 (2 febbraio
2016) ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema
I SEESEU-A (1/2)
14 di 6525 maggio 2015 14
Per sistemi esistenti si intendono sistemi che soddisfano entrambi i seguenti requisiti :
� sono realizzazioni per le quali l’iter autorizzativo è stato avviato in data
antecedente al 4 luglio 2008;
� ii. sono sistemi per cui, al 1 gennaio 2014 sono state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
I SEESEU-A (2/2)
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Gli ASAP
L’altro sistema di autoproduzione (ASAP) è un sistema in cui una persona fisica o
giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in
misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società
controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima
controllante.
Non vengono considerati gli autoproduttori «commerciali», cioè quelli che non
dispongono di collegamenti privati tra produzione e consumo.
Gli ASAP non godono di esenzioni tariffarie.
Come distinguere tra SDC e SSPC ?
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Ai fini di valutare se un sistema privato è configurabile tra i SSPC o gli SDC è
necessario partire dall’individuazione dei seguenti elementi di base:
� impianti di produzione di energia elettrica;
� Unità di Consumo (UC);
� collegamento elettrico privato che collega tra loro gli impianti di produzione e le
unità di consumo che compongono il sistema;
� uno o più punti di connessione alla rete elettrica;
� uno o più produttori (responsabili della gestione degli impianti di produzione), siano essi
persone fisiche o giuridiche;
� uno o più clienti finali siano essi persone fisiche o giuridiche.
Elementi principali di un SDC o di un SSPC
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Unità di Consumo: definizione
unità di consumo (UC): insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi
ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il
prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato
per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità
immobiliare o con l’insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue
relative pertinenze qualora insistenti sulla medesima particella catastale o su
particelle contigue. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di
unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione che ricorrano
entrambe le seguenti condizioni:
- sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito
produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;
- sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi
destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico
prodotto finale e/o servizio.
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La definizione di unità di consumo stabilisce, in generale, che:
Unità di Consumo (UC) = Unità Immobiliare;
Rispetto a questo criterio generale, il TISSPC prevede due casistiche in cui più unità
immobiliari possono comunque essere classificate come un’unica unità di consumo.
CASO A:
in presenza di un’unità immobiliare e di sue pertinenze insistenti sulla medesima
particella catastale o su particelle contigue si può ricomprendere il predetto insieme
in un’unica unità di consumo
L’Unità di Consumo (1/3)
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CASO B:
in presenza di più unità immobiliari non legate da vincolo pertinenziale, esse
possono essere ricomprese in un’unica unità di consumo qualora siano verificate
contemporaneamente le seguenti due condizioni:
• le unità immobiliari ricomprese nel predetto insieme devono essere localizzate su
particelle catastali contigue all’interno di un unico sito produttivo e devono essere
nella disponibilità della stessa persona giuridica. Tale disponibilità va intesa non solo
nel senso di possesso di un titolo contrattuale che attesti il diritto di utilizzo di
ciascuna delle predette unità da parte di una determinata persona giuridica, ma
anche nel senso che la stessa persona giuridica coincida con il cliente finale (cioè
deve essere il soggetto che utilizza l’energia elettrica fornita a quell’insieme di
unità immobiliari per i propri consumi finali e deve essere l’intestatario del
POD);
• le predette unità immobiliari devono essere utilizzate dalla medesima persona
giuridica per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla
realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.
L’Unità di Consumo (2/3)
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Riassumendo, quindi:
� qualora in un’unica unità immobiliare persone giuridiche distinte svolgano attività
distinte, essa costituisce un’unica unità di consumo; rimane naturalmente ferma la
necessità di verificare se l’accatastamento effettuato sia conforme con la vigente
normativa catastale;
� qualora vi siano due o più unità immobiliari distinte, in ognuna delle quali i
consumi di energia elettrica sono imputabili ad una distinta persona giuridica o ad
un distinto prodotto e/o servizio, non è possibile considerare l’insieme di tali unità
immobiliari come un’unica unità di consumo.
L’Unità di Consumo (3/3)
22 di 65
Nel caso in cui vi siano processi produttivi integrati che, a partire dalle stesse materie
prime o utilizzando i medesimi impianti, consentono di ottenere più prodotti tra loro
affini, questi ultimi ai fini del TISSPC sono concettualmente equiparabili a un “unico
prodotto finale”.
Unico prodotto finale e/o servizio
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La normativa catastale definisce l’unità immobiliare come ogni fabbricato, o
porzione di fabbricato o insieme di fabbricati, ovvero un’area che appartenga allo
stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta
potenzialità di autonomia funzionale e reddituale e quindi rappresenta un cespite
indipendente. L’unità immobiliare è quindi identificata attraverso tre diversi
parametri:
� è un’entità fisica: un intero fabbricato (convitto, scuola, ecc.), ovvero una
porzione di fabbricato (appartamento, negozio, ecc.), ovvero un insieme di
fabbricati (opificio, caserma, ospedale costituito da diversi padiglioni, ecc);
� è un’entità giuridica: appartenenza ad uno stesso proprietario inteso come ditta
catastale;
� è un’entità economica: cespite indipendente, inteso come minimo perimetro
immobiliare avente capacità di produrre un reddito indipendente e quindi avente
autonomia funzionale e reddituale.
L’Unità Immobiliare Urbana: definizione
Censimento/qualifica
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La procedura di censimento dei SDC
Censimento RIU: ai fini dell’inserimento all’interno del registro delle RIU era
necessario presentare richiesta entro il 30 giungo 2016 all’AEEGSI secondo
modalità dalla medesima definite.
Censimento ASDC: necessario presentare richiesta di censimento all’impresa
distributrice territorialmente competente, secondo modalità definite dall’AEEGSI
con la deliberazione 539/2015/R/eel. A tal fine si deve richiedere il codice
distributore a Terna, compilare la documentazione prevista e inviarla all’impresa
distributrice competente territorialmente. Ciascuna impresa distributrice procederà,
sulla base delle info ricevute ad inviare una comunicazione all’AEEGSI che poi
procederà a pubblicare il registro degli ASDC.
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La procedura di qualifica per i SSPC
Nel caso di sistemi esistenti al 1 gennaio 2014 la qualifica per rientrare fra i SEU o
SEESEU e godere dei benefici tariffari (in termini di esonero parziale dal
pagamento degli oneri generali di sistema) consiste nel presentare una richiesta di
qualifica al GSE secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo;
Nel caso di sistemi esistenti al 1 gennaio 2014 da classificare tra gli ASAP o gli ASE
è necessario presentare una autodichiarazione alla CSEA secondo modalità e
tempistiche definite dal medesimo;
Nel caso di sistemi realizzati a partire dal 1 gennaio 2014 ai fini del censimento fra i
SSPC è necessario presentare una autodichiarazione all’impresa distributrice all’atto
della richiesta di connessione e poi, qualora si voglia usufruire dei benefici previsti
per i SEU e i SEESEU è necessario, a seguito dell’entrata in esercizio del SSPC
presentare richiesta di qualifica al GSE secondo modalità e tempistiche definite dal
medesimo.
I vantaggi previsti
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Tipologie di
sistemi
Componenti a copertura degli Oneri generali di
sistema Corrispettivo di trasmissione e di distribuzione Corrispettivo di dispacciamento
SSP-A
Pagamento della parte fissa in relazione al punto
di connessione con la rete pubblica e della parte
variabile per l'energia elettrica prelevata da rete
pubblica
Pagamento della parte fissa in relazione al punto
di connessione con la rete pubblica e della parte
variabile per l'energia elettrica prelevata da rete
pubblica
Pagamento della parte variabile per l'energia
elettrica prelevata da rete pubblica
SEU
SSP-B
SEESEU
Pagamento della parte fissa in relazione al punto
di connessione con la rete pubblica e della parte
variabile per l'energia elettrica prelevata da rete
pubblica + pagamento del 5% della parte variabile
delle componenti tariffarie A (ad eccezione della
AE) e MCT per l'energia elettrica consumata e non
prelevata da rete pubblica
Pagamento della parte fissa in relazione al punto
di connessione con la rete pubblica e della parte
variabile per l'energia elettrica prelevata da rete
pubblica
Pagamento della parte variabile per l'energia
elettrica prelevata da rete pubblica
ASAP
ASE
Pagamento della parte fissa in relazione al punto
di connessione con la rete pubblica e della parte
variabile per l'energia elettrica complessivamente
consumata.
Pagamento della parte fissa in relazione al punto
di connessione con la rete pubblica e della parte
variabile per l'energia elettrica prelevata da rete
pubblica
Pagamento della parte variabile per l'energia
elettrica prelevata da rete pubblica
RIU
Pagamento della parte fissa in relazione al punto
di connessione con la rete pubblica e della parte
variabile per l'energia elettrica prelevata da rete
pubblica + pagamento del 5% della parte variabile
delle componenti tariffarie A (ad eccezione della
AE) e MCT per l'energia elettrica consumata e non
prelevata da rete pubblica
Pagamento della parte fissa in relazione al punto
di connessione con la rete pubblica e della parte
variabile per l'energia elettrica prelevata da rete
pubblica + eventuali altri oneri a copertura dei
costi della rete privata
Pagamento della parte variabile per l'energia
elettrica prelevata dalla rete privata
ASDC
Pagamento della parte fissa in relazione ai punti di
connessione con la rete privata e della parte
variabile per l'energia elettrica prelevata dalla
rete privata
Pagamento della parte fissa in relazione al punto
di connessione con la rete pubblica e della parte
variabile per l'energia elettrica prelevata da rete
pubblica + eventuali altri oneri a copertura dei
costi della rete privata
Pagamento della parte variabile per l'energia
elettrica prelevata dalla rete privata
Applicazioni tariffarie per i sistemi privati
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Il 5% delle componenti A e MCT
In deroga al calcolo puntuale del 5%, per semplicità:
� Nel caso di SEU e SEESEU connessi in BT, nel 2015 e nel 2016 si applica una
maggiorazione forfetaria annua pari a 36 €/punto di connessione.
� Nel caso di SEU e SEESEU connessi in MT a partire dal 2015 si applica una
maggiorazione forfetaria annua pari a:
Potenza x ore x αααα x Aliquota unitaria
dove:
� Potenza è la potenza nominale dell’impianto di produzione di energia elettrica;
� ore è il numero di ore di riferimento differenziato per fonte ed è
convenzionalmente posto pari a: 1200 per la fonte solare fotovoltaica; 4000 per la
fonte idrica; 1200 per la fonte eolica; 5000 per le altre fonti;
� α è un parametro relativo all’incidenza dell’autoconsumo in sito sulla produzionetotale di energia elettrica ed è convenzionalmente posto pari a: 0,35 per la fonte
solare fotovoltaica; 0,25 per la fonte idrica; 0,1 per la fonte eolica; 0,6 per le altre
fonti;
� Aliquota unitaria per gli anni 2015 e 2016 è pari a 2,73 €/MWh.
Grafico elaborato da AEEGSI.
Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con 3 kW di potenza impegnata e 2.700
kWh di consumo annuo
Totale (II trimestre 2016):
17,91 c€/kWh
Gettito annuo delle componenti A, UC e MCT a
copertura degli oneri generali di sistema [dati in M€]
Gli oneri generali di sistema non sono correlati all’utilizzo delle reti
elettriche. Sono molto importanti le scelte di allocazione per evitare
distorsioni.
Dati tratti da AEEGSI, “Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta”, 2016
Prospettive future per i SSPC e gli SDC
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Prospettive di breve termine
Il sistema di incentivazione implicita relativo alle RIU e ai SEU e SEESEU sarà
fortemente influenzato da:
� Compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di stato;
� Attuazione dell’articolo 24, comma 4 del DL 91/14 ( cioè possibilità per i SEU
entrati in esercizio dopo il 2014 di vedersi aggiornate con decreti del Ministro dello Sviluppo del
Economico le aliquote relative alla quota di oneri generali che deve essere corrisposta sull’energia
autoconsumata (il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e
successivamente con cadenza biennale, e le nuove aliquote non possono essere incrementate ogni
volta più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti e si applicano agli impianti entrati in
esercizio dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto);
� Modifiche al sistema tariffario
� Evoluzione dei sistemi di accumulo e relativa riduzione del loro costo.
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Prospettive di medio-lungo termine
Sul medio-lungo termine la permanenza di un siffatto tipo di incentivazione è da
valutare sulla base dei seguenti elementi:
� Sostenibilità di un siffatto sistema di incentivazione implicita;
� Compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di stato;
� Disparità e distorsioni che siffatto sistema introduce nella concorrenza tra
imprese presenti in una RIU e imprese connesse alla rete pubblica;
� Disparità e distorsioni che siffatto sistema introduce nello sviluppo del sistema
elettrico e nelle dinamiche evolutive delle imprese che decidono di realizzare
un SEU.
Grazie per l’attenzione
Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idricoDirezione mercati
Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energeticaPiazza Cavour, 5 20121 Milano
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