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L’individuazione dei clienti finali e dei produttori.
Le configurazioni private ammissibili dalla
normativa vigente e i clienti «nascosti».
Trento, 19 gennaio 2018
Andrea Galliani
Direzione mercati energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale
Unità Energia Sostenibile, Efficienza e Fonti Rinnovabili
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Grafico elaborato a partire da dati Terna 2
Produttore di energia elettrica o produttore: persona fisica o giuridica che
produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto. Egli è
l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente,
nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto
di produzione.
Cliente finale: persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e
che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica
anche attraverso reti o linee private. Un cliente finale viene identificato tramite le
unità di consumo.
Non si fai mai riferimento ai titolari intesi come proprietari degli asset.
È importante la definizione e l’identificazione di clienti finali e produttori. Questi
soggetti infatti sono quelli che possono accedere direttamente o indirettamente al
sistema elettrico, utilizzando le opportunità consentite. Ad essi si rivolgono le
disposizioni regolatorie a garanzia della qualità del servizio nonché le forme di tutela.
Definizioni preliminari
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Unità di Consumo (UC) = insieme di impianti per il consumo di energia elettrica
connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali
che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia
utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva.
In generale: Unità di Consumo (UC) = Unità Immobiliare.
(come da sempre disposto nel Testo Integrato Connessioni – TIC)
Qualora vi sia un’unica unità immobiliare in cui persone distinte svolgano attività
distinte, essa costituisce un’unica unità di consumo e il sistema elettrico identifica un
solo cliente finale; rimane naturalmente ferma la necessità di verificare se
l’accatastamento effettuato sia conforme con la vigente normativa catastale. L’unico
cliente finale fornisce servizi, non energia elettrica, ai soggetti che operano all’interno
della stessa unità immobiliare: non si può quindi configurare una attività interna di
vendita di energia elettrica e non vi deve essere una fatturazione avente a oggetto i
consumi elettrici.
Unità di Consumo (1/4)
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In alcuni casi più unità immobiliari possono comunque essere accorpate in un’unica
unità di consumo. Queste specificazioni sono state disposte con le del.
578/2013/R/eel e 539/2015/R/eel (come modificate dalla del. 894/2017/R/eel).
CASO A:
unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica
legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze
quali solai, cantine, taverne, garage) e che insistono sulla medesima particella catastale
o su particelle contigue.
La disponibilità va intesa non solo nel senso di possesso di un titolo contrattuale che
attesti il diritto di utilizzo da parte di una determinata persona, ma anche nel senso
che la stessa persona coincida con il cliente finale (cioè deve essere il soggetto che
utilizza l’energia elettrica fornita a quell’insieme di unità immobiliari per i propri
consumi finali e deve essere l’intestatario del POD).
Unità di Consumo (2/4)
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CASO B:
unità immobiliari pertinenziali (es.: solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di
diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto
insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità
di consumo relativa alle utenze condominiali.
In questi casi, il riparto delle spese relative ai consumi elettrici delle singole unità
immobiliari pertinenziali è fatto sulla base di quanto disposto dall’articolo 1123 del
Codice Civile e non si configura in alcun modo un’attività di vendita di energia
elettrica, con conseguente fatturazione, da parte del condominio verso i singoli
condòmini.
Unità di Consumo (3/4)
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CASO C:
unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica,
eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su
particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività
produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello
stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.
In tali casi, la persona giuridica che svolge l’attività principale si configura come il
cliente finale elettrico e fornisce servizi, non energia elettrica, ai soggetti che
svolgono le attività secondarie (sono tipicamente i cosiddetti «prestatori d’opera»):
non si può quindi configurare una attività interna di vendita di energia elettrica e non
vi deve essere una fatturazione avente a oggetto i consumi elettrici.
Unità di Consumo (4/4)
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La normativa catastale definisce l’unità immobiliare come ogni fabbricato, o
porzione di fabbricato o insieme di fabbricati, ovvero un’area che appartenga allo
stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta
potenzialità di autonomia funzionale e reddituale e quindi rappresenta un cespite
indipendente. L’unità immobiliare è quindi identificata attraverso tre diversi
parametri:
è un’entità fisica: un intero fabbricato (convitto, scuola, ecc.), ovvero una
porzione di fabbricato (appartamento, negozio, ecc.), ovvero un insieme di
fabbricati (opificio, caserma, ospedale costituito da diversi padiglioni, ecc);
è un’entità giuridica: appartenenza ad uno stesso proprietario inteso come ditta
catastale;
è un’entità economica: cespite indipendente, inteso come minimo perimetro
immobiliare avente capacità di produrre un reddito indipendente e quindi avente
autonomia funzionale e reddituale.
Approfondimento: Unità Immobiliare Urbana (definizione)
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In presenza di un impianto di produzione di energia elettrica i consumi di energia
elettrica imputabili a:
servizi ausiliari di generazione;
servizi equiparati ai servizi ausiliari di generazione,
non costituiscono una Unità di Consumo propriamente detta e pertanto non viene
identificato un cliente finale elettrico benché vi siano prelievi e consumi di energia
elettrica. Tali prelievi e consumi sono pertanto imputabili al produttore.
Approfondimento: Consumi non configurabili come UC
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Le Reti Elettriche
Reti Elettriche: sistemi elettrici a configurazione complessa che, per effetto dei
rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non possono essere ricondotti
ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico
produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di
produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale.
Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una
pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica.
In tutti questi sistemi il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali
si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione. Tali attività non sono
libere (le reti sono infatti in monopolio naturale) e possono essere esercitate solo da
alcuni soggetti opportunamente identificati.
Le Reti Elettriche si possono dividere in Reti Pubbliche e Sistemi di Distribuzione
Chiusi.
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Le Reti Pubbliche
Reti Pubbliche: reti elettriche gestite da soggetti titolari di una concessione di
trasmissione o di distribuzione di energia elettrica. Tali gestori, essendo esercenti di
un pubblico servizio, hanno l’obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti
che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché
siano rispettate le regole tecniche previste.
L’insieme delle Reti Pubbliche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le Reti
utilizzate da Terna per l’erogazione del servizio di trasmissione e le Reti di
Distribuzione.
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I Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC)
Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC): reti elettriche che distribuiscono energia
elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi
geograficamente limitato e, al netto di particolari eccezioni espressamente previste,
non riforniscono clienti civili. Tali reti, nella titolarità di soggetti diversi da Terna e
dalle imprese distributrici, sono sistemi elettrici caratterizzati dal fatto che per
specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione
degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che il sistema
distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o
alle loro imprese correlate – del. 539/2015/R/eel (TISDC).
Questa definizione è di origine europea (art. 28 della direttiva 2009/72/CE).
L’insieme dei SDC è individuato dall’Autorità ed è suddivisibile in Reti Interne di
Utenza (RIU) e Altri SDC (ASDC): le RIU sono reti industriali esistenti al 2009 e
connesse alle reti pubbliche di alta e altissima tensione; gli ASDC sono le altre reti
esistenti al 2009 che rispettano la definizione di SDC.
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Reti utilizzate da
Terna per
l'erogazione del
servizio di
trasmissione
Reti di
Distribuzione
Reti Interne
d'Utenza
(RIU)
(definite dalla
legge n. 99/09)
Altri SDC
(ASDC)
(tutte le reti diverse
dalle RIU che
soddisfano i
requisiti degli SDC)
Reti Pubbliche
Reti elettriche
Sistemi di
Distribuzione
Chiusi
(SDC)
Riepilogo in merito alle tipologie di reti elettriche
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Identificazione di clienti finali e produttori su reti
In generale, ogni cliente finale (identificato tramite la sua unità di consumo) e ogni
produttore (identificato tramite la sua officina elettrica ove presente) viene
direttamente connesso alla rete elettrica (sia essa pubblica o SDC) tramite un
proprio punto di connessione identificato con un codice POD.
Ciò consente a ogni utente di scegliere autonomamente il proprio venditore o la
propria controparte contrattuale.
In alcune situazioni, clienti finali e produttori (anche diversi) possono condividere
lo stesso punto di connessione a una rete elettrica. Queste situazioni devono però
essere consentite dalle leggi vigenti, cioè devono rispettare una delle numerose
definizioni oggi esistenti afferenti all’insieme dei Sistemi Semplici di Produzione e
Consumo (SSPC). I SSPC non sono classificati tra le reti elettriche e, al loro interno,
il trasporto di energia elettrica non si configura come attività di trasmissione e/o di
distribuzione.
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Tipologie di SSPC consentiti
A decorrere dall’1 gennaio
2017 non è più necessario
presentare al GSE richiesta
di qualifica di SEU o
SEESEU. Trova
applicazione solo il
normale iter di
connessione.
È quindi cura del gestore di
rete indicare su GAUDÌ la
tipologia di SSPC all’atto
dell’attivazione della
connessione.
del. 578/2013/R/eel
(TISSPC)
Cooperative
storiche dotate di
rete propria
Consorzi storici
dotati di rete
propria
Altri Sistemi di
Autoproduzione
(ASAP)
SSP-A
SSP-B
Sistemi Efficienti
d'Utenza
(SEU)
SEESEU-A
SEESEU-B
SEESEU-C
SEESEU-D
Altri Sistemi
Esistenti
(ASE)
Sistemi semplici di
produzione e
consumo
(SSPC)
Sistemi di Auto-
Produzione
(SAP)
Sistemi Esistenti
Equiparati ai
Sistemi Efficienti
d'Utenza
(SEESEU)
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Alcune osservazioni su SSPC (1/2)
Escludendo cooperative storiche e consorzi storici (che sono realtà storiche, non
più realizzabili, nelle quali tanti clienti finali e produttori «soci» vengono trattati
come se fossero un unico autoproduttore), gli altri SSPC (o ASSPC) presentano le
seguenti caratteristiche:
i SEU sono realizzabili ex novo e sono, tra l’altro, caratterizzati dalla presenza di
un unico cliente finale (cioè unica unità di consumo) e un unico produttore;
gli ASAP sono realizzabili ex novo e, tra l’altro, possono presentare al loro
interno più clienti finali (cioè più unità di consumo) e produttori purché tutti
facenti capo allo stesso gruppo societario e purché la loro produzione su base
annuale sia consumata in sito almeno per il 70%;
i SEESEU e gli ASE non sono più realizzabili ex novo. Essi, tra l’altro e con
l’unica eccezione dei SEESEU-B, possono presentare al loro interno più clienti
finali (cioè più unità di consumo) e produttori purché sia rispettata la loro
definizione.
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Alcune osservazioni su SSPC (2/2)
per tutti gli ASSPC, il titolare per punto di connessione con la rete (pubblica o
SDC) deve essere il cliente finale. Nei casi in cui gli ASSPC possono presentare
al loro interno più clienti finali, il titolare per punto di connessione con la rete
(pubblica o SDC) deve essere uno di essi (tipicamente la capogruppo);
nei casi in cui all’interno di un ASSPC operano soggetti diversi (ivi inclusi i casi
in cui vi è un solo cliente finale e un solo produttore diversi tra loro) è possibile
scegliere una tra le diverse modalità di accesso al sistema elettrico. Tali diverse
modalità sono descritte a questo link:
https://www.autorita.energia.it/allegati/elettricita/profili_SSPC.pdf
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L’azione di razionalizzazione in corso (1/5)
È attualmente in corso un’azione di razionalizzazione sistemica finalizzata a fare in
modo che tutti i clienti finali e tutti i produttori siano correttamente identificati e,
qualora non direttamente connessi a una rete elettrica riconosciuta (cioè rete
pubblica o SDC), rientrino in una configurazione ammessa.
I clienti finali “nascosti” sono clienti finali a cui è attribuita un’unità di consumo ma
che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su SDC in
quanto condividono un POD con altri clienti finali e che non rientrano nelle
configurazioni per le quali ciò è consentito (cioè SEESEU-A, SEESEU-C,
SEESEU-D, ASE e ASAP).
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L’azione di razionalizzazione in corso (2/5)
Con la deliberazione 276/2017/R/eel, l’Autorità ha previsto che:
ai fini della corretta individuazione dei clienti finali del sistema elettrico si faccia
riferimento alla definizione di “unità di consumo” di cui al TISSPC e al TISDC;
i clienti finali “nascosti” siano tenuti ad auto-dichiararsi entro il 30 giugno 2018,
richiedendo la connessione al gestore di rete territorialmente competente
oppure (se ne ricorrono i presupposti) richiedendo all’Autorità l’identificazione
di un ASDC ai sensi del TISDC;
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L’azione di razionalizzazione in corso (3/5)
ai clienti finali “nascosti” che si auto-dichiarano entro il 30 giugno 2018 siano
applicati conguagli solo nei casi in cui, pur non avendo richiesto nessuna
qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto
essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa
vigente (SSPC o SDC). Qualora siano necessari conguagli, tali clienti finali sono
tenuti a versare a CSEA, secondo modalità definite dalla medesima anche
prevedendo la possibilità di effettuare pagamenti rateali, la differenza tra le
componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che avrebbero
dovuto versare se fossero stati correttamente identificati come clienti della rete
pubblica e le componenti tariffarie eventualmente versate, senza maggiorazioni
o penali, per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 (o la data della loro
entrata in operatività se successiva) e la data della loro regolarizzazione;
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L’azione di razionalizzazione in corso (4/5)
i clienti finali “nascosti” che vengono individuati oltre il 30 giugno 2018 anche a
seguito di segnalazione di altri soggetti, quali gestore di rete, Agenzia delle
Dogane, etc., siano tenuti a versare a CSEA, secondo modalità definite dalla
medesima anche prevedendo la possibilità di effettuare pagamenti rateali, la
differenza, maggiorata del 30%, tra le componenti tariffarie a copertura degli
oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati
correttamente identificati come clienti della rete pubblica e le componenti
tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema eventualmente versate, per il
periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 (o la data della loro entrata in operatività
se successiva) e la data della loro regolarizzazione. Al riguardo, i gestori di rete,
qualora dovessero individuare, anche in via presunta, alcuni clienti finali
“nascosti”, sono tenuti a darne comunicazione a CSEA e all’Autorità per le
azioni di competenza. L’Autorità, ove necessario, può avviare istruttorie e
procedimenti sanzionatori in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra.
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L’azione di razionalizzazione in corso (5/5)
Ai fini dell’attività di razionalizzazione è importante il ruolo del GSE.
Il GSE, oltre a completare l’attività di valutazione delle richieste di SEU e
SEESEU già pervenute al medesimo, ha implementato una procedura finalizzata
a identificare gli ASSPC già in esercizio alla data del 30 aprile 2017 per i quali
non è stata presentata nessuna richiesta di qualifica, riportando l’esito sul sistema
GAUDÌ. Tale attività viene effettuata a partire dai dati e dalle informazioni a
qualunque titolo già in possesso del GSE, dai dati resi disponibili dai gestori di
rete su richiesta del medesimo GSE quali, a titolo d’esempio, quelli afferenti ai
punti di connessione utilizzati sia per le immissioni sia per i prelievi di energia
elettrica non afferenti a produttori puri di energia elettrica, ovvero a partire dai
dati disponibili presso CSEA o presso il Sistema Informativo Integrato (SII),
nonché dai dati contenuti nelle dichiarazioni fornite all’Agenzia delle Dogane.
L’Autorità si avvale del GSE per effettuare verifiche con sopralluogo. Un primo
regolamento per le verifiche è stato recentemente approvato.
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Grazie per l’attenzione
Direzione mercati energia all’ingrosso e sostenibilità ambientale
Unità Energia Sostenibile, Efficienza e Fonti Rinnovabili
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Piazza Cavour, 5 20121 Milano
Tel: 02 – 655 65 351
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Porti, Aeroporti, Stazioni Ferroviarie
In presenza di strutture complesse come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, la
normativa catastale prevede che si debbano distinguere gli immobili o loro porzioni
strumentali allo svolgimento del servizio pubblico erogato (che quindi possono essere visti
come unica unità immobiliare e unica unità di consumo elettrico: unità immobiliare
“stazione”) dagli immobili o loro porzioni in cui vengono svolte attività che invece
non appaiono strettamente funzionali all’erogazione del predetto servizio. Questi
ultimi andrebbero censiti come altre distinte unità immobiliari, in quanto non
strettamente correlabili al servizio di trasporto e ciò indipendentemente dal fatto che
siano fisicamente localizzate all’interno del “recinto stazione”; conseguentemente le
predette unità immobiliari, distinte dalla unità immobiliare “stazione” devono essere
identificate ognuna come una distinta unità di consumo elettrico.
Approfondimento: Unità Immobiliare Urbana (esempi)
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Porti, Aeroporti, Stazioni Ferroviarie
Unità immobiliare “stazione”: vi rientrano i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e
dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d’attesa e di
imbarco, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del
personale, le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi)
e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla
movimentazione delle merci, i parcheggi siti all’interno del perimetro della stazione
fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto o adibite alla sosta dei veicoli di
trasporto asserviti alla stazione, i locali utilizzati per il pronto soccorso, quelli adibiti
a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi d’ordine
e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti la stazione. Costituiscono altresì
cespite unico con la “stazione”, strettamente funzionali alla gestione della
infrastruttura del trasporto, le torri di controllo, i magazzini e le aree per il deposito
temporaneo delle merci, le aree o officine destinate alla manutenzione ordinaria dei
mezzi di trasporto ed ogni altro spazio o locale indispensabile all’esercizio del
pubblico trasporto.
Approfondimento: Unità Immobiliare Urbana (esempi)
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Porti, Aeroporti, Stazioni Ferroviarie
Altre Unità immobiliari (distinte dall’Unità immobiliare “stazione”): le abitazioni e
foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e di tabacchi, i
locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi altra merce, i centri commerciali, i
duty free, gli alberghi, gli ostelli, i dormitori, e gli uffici pubblici o privati, i locali del
dopolavoro. Vengono altresì considerate unità immobiliari autonome, le caserme per
gli organi addetti alla vigilanza e alla sicurezza se ospitati in specifici fabbricati, gli
hangar ed i capannoni per la costruzione e/o manutenzione straordinaria periodica
dei veicoli ed il loro ricovero, i magazzini, le aree di deposito per stoccaggio
container o merci in genere, le autorimesse e le aree di parcheggio appositamente
realizzate ed altre destinazioni autonome rispetto ai servizi di pubblico trasporto.
Tali unità immobiliari costituiscono unità immobiliari autonome, censibili nelle
categorie ordinarie o speciali.
Approfondimento: Unità Immobiliare Urbana (esempi)
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Fiere Campionarie
Unità immobiliare “Fiera”: biglietterie, sale di attesa, locali adibiti ad uffici a diretto servizio
di gestione del complesso; servizi igienici; parcheggi auto siti all’interno del perimetro
della fiera, ad uso del personale dipendente ed espositori; magazzini merci, piazzali
deposito merci e piani caricatori; impianti di trasformazione e produzione dell’energia
elettrica per assicurare la continuità dei servizi; impianti di stoccaggio e distribuzione
carburanti ad uso interno del complesso fieristico; padiglioni ed aree destinate
all’esposizione con relative pertinenze; locali destinati al personale adibito alla vigilanza e
alla sicurezza; pronto soccorso; ogni altro spazio o locale strettamente strumentale
all’esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d’uso.
Altre Unità immobiliari (distinte dall’Unità immobiliare “Fiera”): abitazioni e foresterie; bar,
caffè e ristoranti; rivendite di giornali e tabacchi; negozi di vendita od esposizione di
qualsiasi merce; centri commerciali; alberghi e ostelli; uffici pubblici o privati; caserme per
gli Organi di vigilanza e sicurezza; musei, pinacoteche, sale convegni e scuole; magazzini,
aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere; autosilos e aree di parcheggio;
altre destinazioni autonome rispetto al servizio espositivo.
Approfondimento: Unità Immobiliare Urbana (esempi)
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Centri commerciali, Ortomercati
Quanto precisato per le
infrastrutture dei trasporti pubblici e
le fiere è estensibile, in analogia, a
tutte le altre categorie caratterizzate
da similari articolazioni come i centri
commerciali, gli ortomercati, ecc.
Nello specifico nel caso dei centri commerciali, degli ortomercati, ecc., cioè nel caso di
una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono stati
inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni
e di spazi di servizio gestiti, occorre procedere ad una distinzione fra l’unità immobiliare
afferente ai servizi condivisi del centro commerciale o dell’ortomercato, dalle altre unità
immobiliari identificate nelle singole unità commerciali autonome e capaci di produrre,
con caratteri di ordinarietà, un reddito proprio.
Approfondimento: Unità Immobiliare Urbana (esempi)
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Servizi ausiliari di generazione: sono i servizi ausiliari della centrale direttamente
connessi con la produzione di energia elettrica e comprendono gli impianti di
movimentazione del combustibile, l’impianto dell’acqua di raffreddamento, i servizi di
centrale, il riscaldamento, l’illuminazione, le officine e gli uffici direttamente connessi con
l’esercizio della centrale, nonché tutti quegli elementi degli impianti di produzione da
fonti rinnovabili che, ai sensi della deliberazione 47/2013/R/efr, sono ricompresi fra i
servizi ausiliari. Rientrano tra i servizi ausiliari anche i consumi delle utenze installate per
il rispetto degli obblighi derivanti da decreti di autorizzazione all’esercizio (es. rilevazione
emissioni in atmosfera, monitoraggio qualità aria, tutela ambientale, etc.), anche se
collocate al di fuori del perimetro dell’impianto di produzione. Infine, nel caso di impianti
che utilizzano rifiuti per la produzione di energia elettrica rientrano tra i consumi degli
ausiliari di centrale, e pertanto non costituiscono una unità di consumo, tutti i consumi
finalizzati alla movimentazione, combustione, trattamento e trasformazione del rifiuto ai
fini della produzione di energia elettrica e dei relativi effluenti nel perimetro dell’impianto.
Approfondimento: servizi ausiliari di generazione
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Servizi equiparati ai servizi ausiliari di generazione: ai fini dell’individuazione
dei clienti finali, sono equiparati ai consumi dei servizi ausiliari di generazione anche i
consumi di energia elettrica degli impianti di pompaggio e, nel caso di centrali di
produzione di energia elettrica e termica abbinati a reti di teleriscaldamento o
teleraffrescamento, anche i consumi di energia elettrica relativi alla produzione e
immissione in rete del calore comunque prodotto nell’impianto relativi ad utenze
collocate entro il perimetro della centrale di cogenerazione (quali, ad esempio, i
consumi elettrici per pompe di calore, frigoriferi ad assorbimento, caldaie ausiliarie).
Tali consumi infatti sono strettamente correlati all’attività di produzione di energia
elettrica e termica e, pertanto, non costituiscono una unità di consumo.
Approfondimento: servizi equiparati agli ausiliari
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