I reati tributari e misure cautelari reali

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REATI TRIBUTARI E MISURE CAUTELARI REALI Dr. Massimiliano GIUA Grosseto, 10 luglio 2015

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REATI TRIBUTARI E MISURE CAUTELARI REALI

Dr. Massimiliano GIUA

Grosseto, 10 luglio 2015

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PRINCIPI GENERALI

• Principio di ignoranza: nessuno può invocare

a propria scusa l’ignoranza della norma penale

• Il reato: è una condotta umana contraria a

norme imperative di legge.

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Perché si parli di reato

necessaria la coesistenza di due elementi:

- oggettivo: il fatto/comportamento

- soggettivo: l’elemento psicologico/volitivo…il dolo nei reati tributari

3 tipologie di dolo:

-Dolo specifico

-Dolo generico

-Dolo eventuale

PRINCIPI GENERALI

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Principi generali del diritto penale

DOLO EVENTUALE

l’agente prevede come possibile il verificarsi di un evento che egli non vuole realizzare, ma pone

in atto comunque la condotta accettando il rischio che esso si verifichi. (ES: durante una rapina, a

mano armata il rapinatore non vuole uccidere il rapinato, ma incespica e parte accidentalmente

un colpo. quindi non è omicidio colposo).

DOLO GENERICO

E’ compiuto il fatto descritto dalla norma incriminatrice senza indagare sul fine perseguito

dall’agente. (ES: per l’omesso versamento Iva l’elemento soggettivo si concretizza per il solo fatto

di non aver versato l’Iva).

DOLO SPECIFICO

l’agente ha agito per una determinata finalità la cui concreta realizzazione non è necessaria per

integrare il reato essendo sufficiente che essa sia strettamente perseguita. (ES: rapina che si

conclude senza «bottino»)

IL DOLO

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• I reati tributari possono essere suddivisi in due macro

tipologie:

� Delitti in materia dichiarativa

� Delitti in materia documentale e pagamento di imposte

Per ognuno di essi, andrà puntualmente verificato, il momento

consumativo del reato e la presenza di eventuali soglie di punibilità.

Il mancato superamento di dette soglie non integra la punibilità a titolo

di delitto, ma una violazione amministrativa.

REATI TRIBUTARI

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art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti

per operazioni inesistenti

art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

art. 4 Dichiarazione infedele

art. 5 Omessa dichiarazione

art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

art. 10 Occultamento o distruzioni di documenti contabili

art. 10 bis Omesso versamento di ritenute

art. 10 ter Omesso versamento di I.V.A.

art. 10 quater Indebita compensazione di imposte

art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

REATI TRIBUTARI

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«fatture o altri documenti per operazioni inesistenti»: fatture o altri documenti aventi

rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di:

- operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (INESISTENZA OGGETTIVA);

- corrispettivi o IVA indicati in misura superiore a quella reale

(SOVRAFATTURAZIONE)

- riferibilità operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (INESISTENZA

SOGGETTIVA);

elementi attivi o passivi: componenti (indicate in euro) che concorrono, in senso

positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti

ai fini dell'applicazione delle IIDD o IVA

DEFINIZIONI

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"dichiarazioni" : ricomprendono anche le dichiarazioni presentate in qualita' di

amministratore, liquidatore o rappresentante di societa', enti o persone fisiche;

"fine di evadere le imposte" e "fine di consentire a terzi l'evasione: comprensivi,

rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il

riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi

"fine di evadere le imposte" e "fine di consentire a terzi l'evasione: riguardo ai fatti

commessi da chi agisce in qualita' di amministratore, liquidatore o rappresentante di

societa', enti o persone fisiche, si intendono riferiti alla societa', all'ente o alla

persona fisica per conto della quale si agisce;

DEFINIZIONI

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"imposta evasa: differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella

dichiarazione (intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione), al netto

delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o

comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della

dichiarazione o della scadenza del relativo termine

soglie di punibilita' riferite all'imposta evasa: estese anche all'ammontare dell'indebito

rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

DEFINIZIONI

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� Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti (art. 2): chi, al fine di evadere le imposte, utilizza fatture o

altri documenti “falsi”;

� NO soglia minima;

� Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3): chi, al fine di evadere le

imposte, mediante falsa rappresentazione nelle scritture contabili espone elementi

attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi;

� congiuntamente, l’imposta evasa (ai fini IVA o IIDD) è superiore a Euro 30.000 e

l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione è superiore al 5%

dell’ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione (o comunque

superiore a Euro 1.000.000)

REATI TRIBUTARI

Page 11: I reati tributari e misure cautelari reali

� Dichiarazione infedele (art. 4): chi, al fine di evadere le imposte, indica nella

dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi

� congiuntamente, l’imposta evasa (relativo sia a IVA che a IIDD) è superiore a Euro

50.000 e l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione è

superiore al 10% dell’ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione (o

comunque superiore a Euro 2.000.000)

� Omessa dichiarazione (art. 5): chi, al fine di evadere le imposte, non presenta la

dichiarazione;

� l’imposta evasa (per IVA o IIDD) è superiore a Euro 30.000; il fatto si consuma nel

90° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della

dichiarazione annuale;

REATI TRIBUTARI

Page 12: I reati tributari e misure cautelari reali

� Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8): chi, al

fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte, emette fatture o altri documenti

“falsi”;

� NO soglia minima

� il fatto si consuma nel momento di emissione dei documenti

� Reato di pericolo presunto

� Operazioni soggettivamente inesistenti

� Operazioni oggettivamente inesistenti

� Operazioni sovrafatturate

REATI TRIBUTARI

Page 13: I reati tributari e misure cautelari reali

� Occultamento o distruzioni di documenti contabili (art. 10): chi, al fine di evadere

le imposte, agisce in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del

volume d’affari.

� NO soglia minima e commessa anche a favore di terzi.; il fatto si consuma nel

momento della distruzione o occultamento delle scritture;

� Omesso versamento di ritenute (art. 10 bis): chi non versa, entro il termine per la

presentazione dichiarazione sostituto d’imposta, le ritenute certificate per importo

superiore a Euro 50.000,00;

� il fatto si consuma nel momento successivo alla scadenza termine presentazione

dichiarazione annuale

� DOLO GENERICO

� Omesso versamento di I.V.A. (art. 10 ter): chi non versa, entro il termine per il

versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per un importo

superiore a Euro 50.000,00;

� il fatto si consuma nel momento successivo alla scadenza termine per versamento

acconto relativo al periodo d’imposta successivo;

� DOLO GENERICO

REATI TRIBUTARI

Page 14: I reati tributari e misure cautelari reali

� Indebita compensazione di imposte (art. 10 quater): chi non versa le

somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o

inesistenti per un importo superiore a Euro 50.000,00.

� Il fatto si consuma nel momento di effettuazione della compensazione con

riferimento al singolo periodo di imposta;

� DOLO GENERICO

� Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11): chi al fine di

sottrarsi al pagamento delle imposte simula l’alienazione o il compimento

di atti fraudolenti su beni propri o altrui per rendere inefficace la

procedura di riscossione coattiva; la frode si realizza soltanto se l’importo

delle imposte non pagate è superiore a Euro 51.645,69.

� Il fatto si consuma nel momento del compimento dell’alienazione

simulata;

REATI TRIBUTARI

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La confiscabilità di beni per equivalente in caso di reati tributari trae origine

dall’all'art. 1, comma 143, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244: «Nei casi di

cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto

legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le

disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale».

MISURE CAUTELARI REALI

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Art.322-ter cod.pen.

«è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il

prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando

essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un

valore corrispondente a tale prezzo o profitto.»

La disponibilità può essere diretta o indiretta/mediata

Problema di Interposizione soggettiva reale o fittizia

MISURE CAUTELARI REALI

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Grazie per l’attenzione