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I rapporti di gruppo nel diritto tributario Master Antonio Berliri Alma Mater Studiorum Università di Bologna

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I rapporti di gruppo nel diritto tributario

Master Antonio Berliri Alma Mater Studiorum Università di Bologna

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Rilevanza del gruppo ai fini giuridico-tributari

• Fenomeno in primo luogo economico (azione e strategia unitaria e coordinata vs. strutture giuridicamente autonome)

• Progressiva rilevanza del gruppo nel diritto societario (es. bilancio consolidato/responsabilità da “direzione e coordinamento”) – Non ne è comunque conseguita la creazione di un nuovo soggetto di

diritto

• Nel diritto tributario, il gruppo è apprezzato in duplice prospettiva:– fattore di potenziale distrazione di base imponibile (es: transfer pricing –

anche interno – e cfc rules) verso regimi fiscali più vantaggiosi– espressione di una capacità economica unitaria in considerazione

dell’unitaria gestione (consolidato/trasparenza) → in questo senso, la previsione di regole peculiari per il gruppo ha carattere sostanzialmente agevolativo

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I regimi tributari del gruppo di società

Oggi concentreremo l’attenzione su:

- Consolidamento nazionale e mondiale delle basi imponibili ai fini reddituali

- Trasparenza societaria ai fini reddituali

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Il consolidato nazionale delle basi imponibili

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Il consolidamento delle basi imponibili

Determinazione di un'unica base imponibile, corrispondente alla somma algebrica degli utili e delle perdite delle società partecipanti

Riconoscimento fiscale dell'unità economica del gruppo di società Coerente con spirito della Riforma 2003 (decentramento della

tassazione “dalle persone alle cose”) Ante-2003 → consolidato “artigianale” → le società potevano

svalutare – anche ai fini fiscali – il valore delle partecipazioni detenute e, pertanto, ottenere effetti affini a quelli del consolidato (facoltà venuta meno con Riforma 2003)

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Ambito soggettivo Regime facoltativo il cui accesso dipende

dall'esercizio di un'opzione (da parte della consolidante e da parte di ogni consolidata)

Tante opzioni a coppia quante sono le società controllate che esercitano tale facoltà

Metodo del c.d. cherry-picking → la consolidante sceglie le controllate da inserire nel perimetro di consolidamento

Perimetro a geometria variabile

Possibilità di avere tanti consolidati tra soggetti diversi di uno stesso gruppo, a seconda di quanti siano i soggetti consolidanti

LIMITE → Una stessa società può esercitare l'opzione in qualità di consolidante oppure di consolidata (non può cumulare le due funzioni)

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Ambito soggettivo

Soggetto consolidante Società di capitali residenti

Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione

Enti pubblici e privati residenti, diversi dalle società, che hanno per oggetto principale o esclusivo l'esercizio di attività commerciali

Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti, purché:

Residenti in Stato con cui è in vigore una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni

Munite di stabile organizzazione nello Stato, cui siano connesse le partecipazioni nelle società che si intende includere nel perimetro di consolidamento

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Ambito soggettivo

Soggetto consolidato Società per azioni, società in accomandita per

azioni, società a responsabilità limitata Residenti nel territorio dello Stato

Platea di soggetti più ristretta Non ammesso ai soggetti non residenti La sentenza della ECJ Papillon → ammesse al

perimetro di consolidato le società residenti indirettamente controllate per il tramite di soggetti esteri

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Ambito soggettivo

Soggetti NON ammessi Società ed enti che fruiscono di una riduzione

dell'aliquota IRES (regimi di favore, es: regime di tonnage tax) Disomogeneità delle aliquote è causa

ostativa/interruttiva del regime Società soggette a procedure di fallimento o

liquidazione coatta amministrativa o alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

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Ambito soggettivo

Consolidato e trasparenza I due regimi non possono mai coesistere in

capo alla stessa società Una società trasparente non può essere

consolidante o consolidata L'esercizio dell'opzione per il consolidato

nazionale (sia in qualità di consolidante, sia di consolidata) è viceversa consentito alle società che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza in qualità di soci partecipanti

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Ambito soggettivo

Consolidato e trasparenza

ALFA

BETA GAMMA

DELTA

EPSILON

80%

100%

50%50%trasparenza

consolidato

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Ambito soggettivo

Consolidato e trasparenza

Alfa

GammaBeta

Delta

100%

50% 50%

consolidato

trasparenza

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Requisiti partecipativiPossesso di una partecipazione rilevante:

CONTROLLO 2359 comma 1, n. 1), c.c. (maggioranza dei diritti di

voto esercitabili nell’assemblea ordinaria) (art. 117 tuir) >50% del capitale e degli utili di bilancio, tenendo conto

dell'eventuale demoltiplicazione e delle partecipazioni prive del diritto di voto (art. 120 tuir) Il rapporto di controllo deve sussistere al momento dell'esercizio

dell'opzione e permanere durante il consolidato Si computano i voti esercitabili dal soggetto controllante per il

tramite di società controllate, persone interposte o società fiduciarie

Non rilevano ai fini del controllo le partecipazioni prive del diritto di voto

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Requisiti partecipativi

Irrilevanti ai fini del computo Azioni che non attribuiscono il diritto di voto in

assemblea ordinaria Azioni senza diritto di voto Azioni con diritto di voto limitato a particolari

argomenti Azioni con diritto di voto subordinato al

verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative

Strumenti finanziari ibridi

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Ambito oggettivo

Esempio Alfa detiene una partecipazione in Beta e

intende esercitare l'opzione Il capitale di Beta è formato da 60 azioni

ordinarie (31 delle quali sono detenute da Alfa) e da 40 azioni prive di diritto di voto (detenute da Gamma).

(31/60) x 100 = 51,6%

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Perimetro consolidamento

ESEMPIO 1

Alfa

Beta

Gamma

100%

100%

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Perimetro consolidamento

ESEMPIO 2

Alfa

Beta

Gamma

80%

70%

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Perimetro consolidamento

ESEMPIO 3

Alfa

Beta

Gamma

90%

55%

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Perimetro consolidamento

ESEMPIO 4

Alfa

Gamma

Epsilon

20%

30%

Beta Delta

20% 100%

5% 45%

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Perimetro consolidamento

ESEMPIO 4

Alfa

Gamma

Epsilon

60%

30%

Beta Delta

20% 100%

5% 45%

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Esercizio dell'opzioneCONDIZIONI

Identità esercizio sociale di ciascuna controllata con quello della controllante Ciò tuttavia non comporta che le consolidate non possano subentrare in un

consolidato “in corso” (nel qual caso il consolidato con le subentranti terminerà successivamente – stante l’irrevocabilità per un triennio – rispetto a quello con le consolidate originarie)

Esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e della controllante

Elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la controllante ai fini delle notifiche di atti e provvedimenti

Comunicazione all'Agenzia entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'opzione

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Effetti dell'opzione

REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE Determinazione di un reddito complessivo

globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante

Riferimento all'utile/perdita risultante dal conto economico con le variazioni imposte delle norme fiscali

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Disciplina delle rettifiche di consolidamento

Prima del 2007 → Disciplina specifica (artt. 122 e 123 tuir) finalizzata a neutralizzare gli effetti di eventuali operazioni infragruppo (es.: distribuzione di dividendi, pro-rata interessi passivi, cessione di beni strumentali)

Post 2007 → Rettifiche correlate a:

- Interessi passivi → trasferimento al consolidato degli interessi passivi incapienti/utilizzabilità nei limiti del plafond “attribuito” al consolidato da altre società partecipanti

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Disciplina delle perdite

PERDITE PREESISTENTI Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della

tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono, quindi possono essere compensate soltanto con gli imponibili positivi conseguiti dallo stesso soggetto nel corso di durata dell’opzione

Risultato ante-consolidato

I esercizio di consolidato

II esercizio di consolidato

III esercizio di consolidato

Alfa (100) 70 50 30

Beta 80 50 20 50

Gamma 90 (20) 30 (20)

Totale consolidato 30 80 60

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Disciplina delle perdite

PERDITE IN CORSO DI CONSOLIDATO Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante

dalla somma algebrica degli imponibili

Le perdite del consolidato possono essere portate a nuovo soltanto dal consolidante e, quindi, compensate con il reddito complessivo globale dei periodi di imposta successivi (senza alcuna limitazione temporale, ferma restando l’interruzione anticipata o il mancato rinnovo dell’opzione; cfr. slide seguente)

I esercizio di consolidato II esercizio di consolidato

III esercizio di consolidato

Alfa 70 20 50

Beta 50 90 50

Gamma (150) (100) (20)

Totale consolidato (30) 0 (20) 60

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Disciplina delle perditePERDITE RESIDUE IN CASO DI

INTERRUZIONE ANTICIPATA O MANCATO RINNOVO DELL'OPZIONE

Le perdite del consolidato rimangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante, salvo che non siano imputate alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo

Libera scelta delle parti Es., l'opzione tra A e B prevede la permanenza delle perdite

di B nella disponibilità di A; quella tra A e C stabilisce la restituzione a C

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Obblighi di versamento

Gli obblighi di versamento a saldo e in acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi del consolidato competono esclusivamente al soggetto consolidante.

L'acconto è determinato sulla base dell'imposta (al netto di detrazioni, crediti di imposta e ritenute di acconto) corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle singole società consolidate.

Il consolidante terrà conto dell'effetto compensativo tra redditi e perdite delle consolidate

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Obblighi delle consolidate

Esercizio dell'opzione, elezione di domicilio, identità esercizio sociale

Redazione e presentazione della propria dichiarazione dei redditi, senza liquidare la relativa imposta

Fornire alla controllante ogni necessaria collaborazione per consentire a questa l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione

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Obblighi del consolidante

Presentare la dichiarazione dei redditi propria e del consolidato

Calcolare il reddito complessivo globale Liquidare l'imposta di gruppo

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Interruzione e mancato rinnovo dell'opzione

Irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un triennio, salvo il venir meno del requisito del controllo

In caso di interruzione: Il consolidante deve integrare quanto versato a

titolo di acconto, se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione

Ciascuna società controllata deve effettuare la predetta integrazione riferita ai redditi propri

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Interruzione del consolidato

Viene meno il requisito del controllo; Fusione della controllante con società e enti non

inclusi nel consolidato, salvo richiesta di continuazione tramite interpello;

Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Interruzione dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale intervengono: La data di omologa della sentenza dichiarativa di fallimento La data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta

amministrativa La data del decreto che dispone la procedura di

amministrazione straordinaria

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Interruzione del consolidato

Liquidazione giudiziale; Trasformazione di una società soggetta ad IRES in società

non soggetta ad IRES (cd. “trasformazione regressiva”); Trasformazione della consolidante o della consolidata in

un soggetto avente natura giuridica diversa da quelle ammesse al consolidato;

Trasferimento all'estero della residenza; Fusione tra consolidata e società non inclusa nel

consolidato. Fusione tra consolidante e consolidata, anche se non si

interrompe la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate.

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Non interruzione del consolidato

Fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata (fusione inversa)

Il consolidato sopravvive nei confronti delle altre consolidate Fusione propria (o per incorporazione) della consolidante

con (o in) società non inclusa nel consolidato Non è “automaticamente” attratta nel regime di tassazione

consolidato, ma è necessario presentare istanza di interpello Fusione tra società consolidate

Il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle partecipanti alla fusione si trasferisce alla società risultante dalla fusione

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Non interruzione del consolidato (segue)

Scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale

Consolidata o consolidante beneficiaria di una scissione di società, anche non inclusa nella tassazione di gruppo

Scissione parziale della consolidante Scissione totale della consolidante Conferimenti effettuati da soggetti partecipanti al

consolidato Liquidazione volontaria della consolidante o della

consolidata

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Regime di responsabilità

Il consolidato non dà luogo ad un unico e autonomo soggetto passivo di imposta

Somma algebrica dei singoli redditi, obbligo di presentazione della singola dichiarazione, ma non obblighi di liquidazione

Peculiare regime di responsabilità

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Responsabilità delle consolidate

Responsabilità solidale con la controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito di gruppo, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile

Responsabilità solidale con il controllante per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale ex art. 36-ter e di liquidazione ex art. 36-bis DPR 600/73

Responsabilità per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito di gruppo, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi

Responsabilità per le sanzioni connesse con le violazioni degli obblighi strumentali per la determinazione del proprio reddito

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Responsabilità del consolidante

Responsabilità “propria”, relativa alla determinazione del proprio reddito complessivo

Responsabilità “da consolidamento”, per la maggiore imposta accertata e gli interessi dovuti relativa alla determinazione dell'imponibile di gruppo

Responsabilità “solidale” con le controllate, per i redditi propri di ciascuna di esse e per le sanzioni applicate alle consolidate

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Responsabilità da consolidamento

Riferibile alla corretta esecuzione degli adempimenti volti alla determinazione dell'unica base imponibile e dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del consolidato

Corretta esecuzione delle rettifiche in caso di interruzione anticipata o di mancato rinnovo dell'opzione

Non vi è responsabilità laddove siano operate rettifiche in base a comunicazioni di dati errati da una consolidata

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Il consolidato mondiale delle basi imponibili

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Consolidato mondiale. Compensazione internazionale di profitti e perdite

In alcuni Stati le norme di consolidamento nazionale sono estese anche alle consociate estere.

Pochi Stati (Francia, Danimarca, Italia e Austria) ammettono il consolidato mondiale e si basano su schemi di:

compensazione “verticale verso l’alto” (le perdite delle controllate si compensano a livello della controllante e non viceversa);

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Compensazione di profitti e perdite

Consolidato nazionale Consolidato mondiale

B C

A

B C

A

Compensazione verso l’altoCompensazione verso il bassoCompensazione orizzontale

Compensazione solo verticale

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Consolidato mondiale (artt. 130-142 del tuir)

Con la Riforma Ires del 2003 si è data rilevanza fiscale anche ai gruppi multinazionali

Le condizioni per accedere al consolidato mondiale sono tuttavia più restrittive di quelle previste per il consolidato nazionale

Inoltre, anche gli effetti complessivi a livello di gruppo sono meno vantaggiosi

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Consolidato mondiale

Anche il consolidato mondiale è un regime opzionale di tassazione dei gruppi di società

Una rilevante differenza rispetto al consolidato nazionale è rappresentata dalla circostanza che i redditi e le perdite delle consolidate sono attribuiti alla consolidante proporzionalmente e non integralmente

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Regola “all in-all out”

Un’altra rilevante differenza rispetto al consolidato mondiale consiste nella regola “all in-all out”– In base a tale regola, tutte le società controllate non

residenti rientrano nel consolidato (anche quelle acquisite successivamente all’opzione; cfr. ris. N. 229/E del 2008)

– La consolidante non può dunque “selezionare” le controllate non residenti

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In sintesi, le principali caratteristiche:

La società consolidante deve essere una società o un ente residente:– I cui titoli siano quotati nei mkt regolamentati, oppure

– Controllata, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del codice civile, dallo Stato o da altri enti pubblici, o da persone fisiche residenti non controllanti a loro volta altre società o enti residenti e non residenti

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Caratteristiche dei soggetti controllati

Solo società ed enti non residenti:– Controllati dalla consolidante italiana ai sensi

dell’art. 2359, c.c.

– Nei quali la società consolidante detiene, direttamente o indirettamente, più del 50 % delle quote, azioni, diritti di voto e di partecipazione agli utili, tenuto conto dell’effetto demoltiplicatore prodotto dalla catena societaria di controllo

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Determinazione del reddito

• Il consolidato mondiale si estende esclusivamente alle società non residenti e alla loro controllante italiana

• La società o l’ente consolidante determina il reddito di consolidato sommando algebricamente i redditi e le perdite delle consolidate, proporzionalmente alla partecipazione in ciascuna (direttamente o indirettamente) detenuta

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Alfa, Italia

Beta, Italia

Gamma, Francia

Delta, Svizzera

51 %

20 %

40 %

60 %

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Nell’esempio precedente:

Alfa, Gamma e Delta possono optare per il consolidato, Beta resta fuori dal consolidato– Alfa realizza un reddito di 200

– Gamma realizza una perdita di 100

– Delta realizza una perdita di 100

– La perdita di Gamma è imputata ad Alfa per 51

– La perdita di Delta è imputata ad Alfa per 52 (40 direttamente, e 12 proporzionalmente alla partecipazione indiretta in Beta)

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La trasparenza fiscale delle società di capitali

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Trasparenza delle società di capitali• Il regime fiscale di trasparenza permette di imputare il

reddito della società direttamente ai soci, e dunque tassare l’utile societario in capo a questi ultimi

• Prima della riforma attuata in Italia con il d. lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (c.d. Riforma Ires), il regime di trasparenza operava esclusivamente – e strutturalmente – per i redditi prodotti dalle società di persone (art. 5, tuir)

• Finalità:

– Evita doppia tassazione degli utili societari

– Consente la compensazione delle perdite tra società di uno stesso gruppo

– Si applica in presenza di requisiti speculari a quelli stabiliti per il consolidato

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Nuovo regime di trasparenza delle società di capitali

• artt. 115 (trasparenza) e 116 (trasparenza delle società a ristretta base proprietaria) tuir

• Come per il consolidato, il regime è opzionale• Alternatività consolidato-trasparenza → i due

regimi non possono cumularsi:– una società trasparente non può essere né

consolidata né consolidante– viceversa, la società alla quale è attribuito l’utile per

trasparenza, può optare per il consolidato in qualità di consolidante o di consolidata

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Il regime di trasparenza di cui all’art. 115 t.u.i.r..

Requisiti soggettivi

• società di capitali (spa, srl, sapa, società cooperative, mutue assicuratrici)

• residenti in Italia

• Entrambi i requisiti devono:– sussistere sia per la società partecipata, sia per le società

partecipanti• Le società non residenti possono beneficiare del regime di

trasparenza, solo in qualità di partecipanti, qualora non sia previsto un regime di tassazione alla fonte dei dividendi distribuiti

– sussistere dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata, ininterrottamente per tutto il periodo dell’opzione

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Requisiti partecipativi

• Partecipazione compresa tra il 10 e il 50% degli utili e dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria

– Ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione, si tiene conto solo della partecipazione direttamente detenuta nella società

– Non rilevano le partecipazioni detenute indirettamente, per il tramite di società controllate

– Rilevano le partecipazioni detenute tramite società fiduciarie

– I requisiti partecipativi devono sussistere dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata, ininterrottamente per tutto il periodo dell’opzione

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Alfa srl

Gamma sapa

Beta spa

Delta s.coop

10%

40%

50%

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Alfa spa

Gamma sapa

Beta srl

Delta s.coop

10%

39%

51%

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Alfa spa

Gamma m.ass.

Tizio (p.f.)

Delta srl

10%

40%

50%

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Redditi e perdite

• Con l’opzione per la trasparenza, i redditi e le perdite della società trasparente sono imputati direttamente in capo ai partecipanti, in proporzione della partecipazione da ciascuno detenuta

• Perdite pregresse: Le eventuali perdite della società partecipata relative a esercizi precedenti a quello di opzione riducono il reddito formatosi in capo alla predetta società nel periodo di "trasparenza" secondo le ordinarie regole del riporto previste dall'art. 84 tuir

• Le perdite fiscali della società partecipata relative ai periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata

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Opzione per la trasparenza

• Tutti i soggetti coinvolti devono esercitare l’opzione per la trasparenza

• Il regime non si applica nel caso in cui anche uno solo dei soci non eserciti l’opzione

• L’opzione deve essere esercitata in modo espresso:– sia dalla partecipata (sulla quale gravano gli obblighi di comunicazione all’Agenzia

delle Entrate);

– sia da ciascuno dei soci (tenuti ad inviare una comunicazione alla partecipata contenente l’intenzione di avvalersi del regime opzionale)

• Irrilevanza dell’identità del periodo d’imposta tra partecipata e partecipanti

• Irrevocabilità per 3 periodi d’imposta

• L’opzione va esercitata, da ciascuna società, entro il termine del primo dei 3 periodi d’imposta

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Circostanze escludenti

L’opzione non può essere esercitata se:

• i soci possono usufruire di riduzioni dell’aliquota dell’IRES, oppure

• la società partecipata (trasparente) esercita l’opzione per il consolidato fiscale nazionale o mondiale

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Alfa srl

Gamma spa

Beta spa

Delta s.coop.

50%

40%

10%

Epsilon spa

51%

No consolidato

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Alfa srl

Gamma spa

Beta spa

Delta s.coop.

50%

40%

10%

Epsilon spa

41%

20%

p. consolidato

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Il trattamento degli utili distribuiti

• Gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione, ove distribuiti, non concorrono a formare il reddito dei soci

• Tale disposizione si applica anche nel caso in cui le distribuzioni avvengano successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione o i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi • Es.: tra il 2007 (anno di imputazione degli utili

per trasparenza) e il 2011 (anno di distribuzione) cambia la compagine sociale → tale circostanza non rileva ai fini dell’esenzione degli utili distribuiti

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Art. 116 tuir: la trasparenza nelle società di capitali a ristretta base

proprietaria

• Il regime opzionale di trasparenza sopra visto è esteso anche alle società di capitali a ristretta base proprietaria

– Quelle in cui i soci sono solamente persone fisiche in numero non superiore a 10 (o a 20 nel caso di cooperative)

• La logica è quella di assimilare le società di capitali a ristretta base proprietaria alle società di persone

• La doppia imposizione economica dell’utile è radicalmente eliminata

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I presupposti, in sintesi:

• La società partecipata: solo società a responsabilità limitata il cui volume d’affari non superi le soglie per l’applicazione degli studi di settore

• I soci possono essere solamente persone fisiche, in numero non superiore a 10, o a 20 nel caso di società cooperativa

Page 66: I rapporti di gruppo nel diritto tributario Master Antonio Berliri Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Caio

Sempronio

Società Beta

Società Alfa

Mevio

Tizio

1 %

Page 67: I rapporti di gruppo nel diritto tributario Master Antonio Berliri Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Riferimenti

I principali contributi di dottrina con cui ho preparato la lezione sono:- Padovani, Consolidato fiscale nazionale: riflessioni in tema di attuazione

del rapporto obbligatorio d’imposta, Riv. Dir. trib. 2010, 1189 - Beghin, Il consolidato nazionale, in AA.VV. (a cura di Tesauro), Imposta

sul reddito delle società, Bologna 2007, 570 - Fantozzi, La nuova disciplina Ires: I rapporti di gruppo, Riv. Dir. trib. 2004,

489- Miccinesi, Alcune riflessioni in tema di consolidato nazionale, Giur.

Imposte 2004, 481- Lupi, Prime osservazioni sulla proposta di consolidato fiscale, Gir.

Imposte 2002, 494

Buon lavoro!