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I GRUPPI AZIENDALI: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

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I GRUPPI AZIENDALI: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

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INDICE

• Le diverse definizioni di gruppoL i i i t i h d l• Le origini storiche del gruppo

• Le caratteristiche costitutive dei gruppi• La definizione di gruppo in senso lato

L di i li i idi d l• La disciplina giuridica del gruppo

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LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO

Prima definizione (la più restrittiva)

Affi hé i l di “ ” è i l d llAffinché si possa parlare di “gruppo” è necessaria la compresenza delle seguenti condizioni:

l’esistenza di più aziende con veste giuridica di società, preferibilmente “di capitali” (dotate quindi di autonomia giuridica)

il legame finanziario rappresentato dal possesso, da parte di una società del gruppo, della maggioranza o di una parte delle quote di

capitale nelle altre combinazioni produttive che le consenta dicapitale nelle altre combinazioni produttive che le consenta di esercitare il potere di controllo e direzione di queste

Questa prima definizione è di tipo tradizionale ed è largamente accolta tra l’altroQuesta prima definizione è di tipo tradizionale ed è largamente accolta, tra l altro, dalla migliore dottrina economico-aziendale italiana

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LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO

Prima definizione (la più restrittiva)

In sostanza, per identificare un gruppo secondo tale definizione occorre che vi sia:

La pluralità dei soggetti giuridiciL’ i ità d l tt iL’unicità del soggetto economicoIl controllo tramite partecipazioni al capitaleLa direzione unitariaLa direzione unitaria

Q i d fi i i è ll d i lQuesta prima definizione è quella da noi accolta

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LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO

Seconda definizione (più ampia della precedente)

Fonda il concetto di “gr ppo” s lla sola circostan a che n’a ienda possaFonda il concetto di “gruppo” sulla sola circostanza che un’azienda possa esercitare su altre il potere di gestione, ovvero che più combinazioni

produttive condividano lo stesso soggetto economico che impone linee di governo comuni e ciò indipendentemente dalla presenza di un rapporto

partecipativo

L i t d ll t i i i è i t l tLa sussistenza delle partecipazioni è vista come un elemento non necessariamente decisivo, perché il potere di direzione e di controllo può essere suscitato anche da un contratto, da una situazione “di fatto” e, in generale, da qualsiasi fattore che consente, in concreto, di esercitarlo

Questa seconda definizione è accolta da una minoranza, seppure qualificata, della d tt i i i d l it lidottrina economico-aziendale italiana

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LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO

Terza definizione (la più ampia di tutte)

I t t “ ” l i i i i d l i i lInterpreta come “gruppo” qualsiasi aggregazione aziendale in cui le aziende sono collegate sia in maniera formale che informale, purché il

loro legame sia più forte e stabile rispetto ad un accordo di breve periodo

Secondo questa definizione il concetto di “gruppo” viene ad assumere q g ppconfini estremamente vasti e il gruppo potrebbe addirittura configurasi in occasione di gentlemen’s agreements o altri rapporti di natura finanziaria

o produttiva non formalizzati purché protratti nel tempoo produttiva non formalizzati, purché protratti nel tempo

Q esta ter a defini ione è diff sa pre alentemente all’esteroQuesta terza definizione è diffusa prevalentemente all’estero

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LE DIVERSE DEFINIZIONI DI GRUPPO

La definizione“giuridica”

La presenza di una normativa giuridica e di principi contabili nazionali edLa presenza di una normativa giuridica e di principi contabili nazionali ed internazionali complica ulteriormente il quadro di riferimento

Queste fonti legislative e regolamentari, pur non fornendo esplicitamente Ques e o eg s a e e ego a e a , pu o o e do esp c a e euna definizione di “gruppo”, fissano dei termini per la redazione del

bilancio consolidato – tipico strumento contabile dei gruppi aziendali – con il risultato che spesso alcuni aggregati pur nonaziendali con il risultato che spesso alcuni aggregati pur non

riconducibili alla definizione di gruppo in senso stretto, sono soggetti alla sua compilazione

Dal punto di vista giuridico ha infatti prevalenza il concetto di “controllo di fatto”, con qualsiasi mezzo esso sia conseguito, piuttosto che la presenza

di un “controllo di diritto” – che scaturisce dalla detenzione didi un controllo di diritto che scaturisce dalla detenzione di partecipazioni – sulle singole combinazioni produttive da parte di

un’azienda leader

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LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO

L’impulso alla nascita dei gruppi intesi in senso “moderno” è p g ppdovuto infatti a due circostanze verificatesi negli Stati Uniti

L’emanazione nel 1890 dello Una legge del New Jersey sulle L emanazione, nel 1890, dello Sherman Act, con il quale si

vietavano i trust e le

gg ycorporation, emanata nel 1888 e

emendata nel 1893 che consentiva espressamente alle società aventi sede“conspiracy” volti a limitare

la libera concorrenza

espressamente alle società aventi sede legale nello Stato di acquisire

partecipazioni di capitale in altre società

forte impulso alla nascita e sviluppo delleforte impulso alla nascita e sviluppo delle holding companies

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LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO

Fino ad allora la situazione era esattamente rovesciata

Era vietata la detenzione diEra vietata la detenzione di partecipazioni al capitale in

altre aziende

La legge consentiva la formazione di trusts

Fu così che John D. Rockefeller rispolverò un antico istituto

anglosassone – il trust, appunto – che consiste nell’assegnare ad unconsiste nell assegnare ad un

fiduciario diritti su propri beni

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LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO

Rockefeller “estese” tale istituto alle aziende ed ebbe talmente successo che nel giro di soli venti anni si formarono diversi trusts chesuccesso che nel giro di soli venti anni si formarono diversi trusts che

dominavano, letteralmente, il mercato dell’acciaio, del tabacco, del petrolio, dello zucchero, del grano e di molte altre materie prime,

hé ll d i t ti f i i L’ i iù i t t ènonché quello dei trasporti ferroviari. L’esempio più importante è costituito dalla Standard Oil Company

Mediante il trust Rockefeller riuscì ad aggirare il divieto di possesso di partecipazioni da parte di una società, in quanto, benché si

verificasse, nella sostanza, uno “spossessamento” di fatto delleverificasse, nella sostanza, uno spossessamento di fatto delle aziende da parte dei legittimi proprietari con il passaggio di tutti i

poteri gestionali ai trustees (organizzati in Boards), dal punto di vista f l ti lti i i i tifi ti i i l l fi diformale questi ultimi ricevevano i certificati azionari al solo fine di

gestire i beni dei soggetti aderenti sulla scorta di un contratto regolare e ammesso dall’ordinamentog

Si crearono così dei grandi mono/oligopoli in diversi settori

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LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO

Nel giro di pochi anni, tuttavia, le grandi industrie organizzate in trusts misero a dura prova le piccole e medie aziende ed intrusts misero a dura prova le piccole e medie aziende ed in

particolare agricoltori e commercianti e ciò scatenò l’aspra reazione della classe media americana

La questione era talmente sentita che durante le elezioni politiche del 1888 sia i Repubblicani che i Democratici nei propri programmi

promisero delle misure anti trustpromisero delle misure anti-trust

Fu così che, il 14 dicembre 1889 un senatore repubblicano dell’Ohio, J h Sh tò l C d li St ti U iti tt diJohn Sherman, presentò al Congresso degli Stati Uniti un progetto di

legge che intendeva dichiarare l’illegalità dei trusts in quanto evidentemente lesivi della concorrenza e dello sviluppo dei liberi pp

mercati

Dopo diversi mesi di discussione e una serie di modifiche rispetto alla p pstesura originaria, il 2 luglio 1890, dopo essere stato approvato da

entrambe le camere legislative, diventò legge federale

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LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO

Una legge del New Jersey sulle corporation, emanata nel 1888 e emendata nel 1893, consentiva espressamente alle società aventi , p

sede legale nello Stato di acquisire partecipazioni di capitale in altre aziende, legalizzando a tutti gli effetti le holdings come forme di

aggregazione aziendaleaggregazione aziendale

Questa suscitò subito particolare interesse, proprio a causa del fatto che in quello stesso periodo lo stato federale aveva banditoche, in quello stesso periodo, lo stato federale aveva bandito

definitivamente il trust

Fu così che immediatamente dopo l’approvazione dello Sherman ActFu così che, immediatamente dopo l approvazione dello Sherman Act, la Standard Oil Company abbandonò la struttura di trust e trasferì la

sede sociale da New York in New Jersey assumendo la denominazione di Standard Oil Company of New Jersey (SONJ)

diventando una holding a tutti gli effetti

Il suo esempio fu rapidamente seguito da numerose altre società e, in breve tempo, il possesso delle partecipazioni venne ammesso in tutti gli Stati Uniti

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LE ORIGINI STORICHE DEL GRUPPO

Attualmente i gruppi aziendali costituiscono un fenomenoAttualmente, i gruppi aziendali costituiscono un fenomeno estremamente diffuso. Nel tempo, infatti, le grandi aziende

conglomerali hanno ceduto il passo a queste strutture più snelle co g o e a a o ceduto passo a queste st uttu e p ù s e eche, rispetto alle precedenti, presentano una serie di vantaggi

non indifferenti

I più grandi colossi internazionali che operano nei campi piùI più grandi colossi internazionali che operano nei campi più svariati sono organizzati sotto forma di gruppo. Si pensi alla Ford, alla General Motors, all’IBM, alla Volkswagen, alla , , , g ,

Nestlè, all’Unilever, alla Procter & Gamble, alla FIAT, solo per citarne alcuni tra i più noti

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LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI

Secondo la definizione più restrittiva il gruppo è un aggregato aziendale fra più aziende dotate di autonomia giuridica ma soggette al controllopiù aziende dotate di autonomia giuridica ma soggette al controllo

economico, mediante partecipazioni al capitale, da parte di un unico soggetto che governa lo stesso secondo un indirizzo gestionale unitario

In “senso stretto”, pertanto, si può parlare di “gruppo aziendale” quando si manifestano contemporaneamente le seguenti condizioni:

• pluralità dei “soggetti giuridici” (le singole aziende)

quando si manifestano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

• unicità del “soggetto economico” (il dominus, per conto del quale viene svolta l’attività aziendale)

controllo tramite partecipazioni al capitale• controllo tramite partecipazioni al capitale

• direzione unitaria

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LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI

PLURALITÀ DEI “SOGGETTI GIURIDICI”

Presenza di più aziende formalmente indipendenti sulle quali è possibile esercitare un controlloesercitare un controllo

Rilevanza della forma

i idigiuridica

SOCIETÀ DICAPITALI

Unica forma giuridica che consente di realizzare pienamente l’autonomia giuridica delle diverse entità del gruppo per effetto del riconoscimentoCAPITALI

SOCIETÀ DI

giuridica delle diverse entità del gruppo per effetto del riconoscimento della “personalità giuridica”

L’autonomia patrimoniale permette che un altro soggetto possa PERSONE acquisirne una partecipazione di controllo (ex art. 2361 c.c.) ma la

prevalenza dell’elemento personale (si pensi al CdA) pregiudica l’effettivo esercizio del potere di gestione e di controllo

IMPRESAINDIVIDUALE

Ricorso a relazioni informali e contrattuali per l’impossibilità di realizzare un controllo di tipo patrimoniale

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LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI

UNICITÀ DEL “SOGGETTO ECONOMICO”

Sebbene le diverse aziende siano formalmente indipendenti dalSebbene le diverse aziende siano formalmente indipendenti dal punto di vista giuridico, per poter identificare un gruppo occorre infatti che il soggetto economico sia unico ed identico per tuttegg

Ciò in quanto il soggetto economico influenza in maniera decisiva la politica di gestione delle singole partecipate attraverso l’espressione di un’unica volontà economica ispirata, per

l’appunto ad una visione “complessiva” di gruppo che va oltre glil appunto, ad una visione complessiva di gruppo che va oltre gli interessi della specifica combinazione produttiva

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LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI

UNICITÀ DEL “SOGGETTO ECONOMICO”

È tuttavia estremamente difficile individuareÈ tuttavia estremamente difficile individuare concretamente il soggetto economico dei gruppi aziendali

La situazione si complica infatti notevolmente a causa della coesistenza di distinti soggetti economici facenti capo

rispettivamente alla società madre e a quelle sottoposte a controllo, nonché, volendo ragionare in termini scientifici, a causa delle diverse definizioni di “soggetto economico” checausa delle diverse definizioni di “soggetto economico” che

possono essere prese in considerazione

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LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI

UNICITÀ DEL “SOGGETTO ECONOMICO”

Nella dottrina economico-aziendale italiana esistonoNella dottrina economico aziendale italiana esistono sostanzialmente due diverse definizioni di soggetto

economico

In base alla definizione tradizionale il soggetto economico è rappresentato da coloro per conto dei quali (nell’interesserappresentato da coloro per conto dei quali (nell interesse

dei quali) viene svolta l’attività aziendale

Secondo una visione più moderna (quella che noi seguiamo)Secondo una visione più moderna (quella che noi seguiamo), invece, esso è costituito dai soggetti in cui si accentra il

potere volitivo e che, di conseguenza, dominano ipotere volitivo e che, di conseguenza, dominano i massimi organi di governo aziendale

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LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI

UNICITÀ DEL “SOGGETTO ECONOMICO”

Anche ricorrendo alla seconda definizione di “soggetto economico” si incontra qualche problema nell’individuare correttamente in chi esso

consista all’interno dei gruppi

In prima approssimazione possiamo affermare che esso coincide con ll d ll’ i d d i t i t it l i i flquello dell’azienda dominante, in quanto esercita la propria influenza

anche sulle decisioni delle controllate

Approfondendo ulteriormente l’analisi possiamo giungere addiritturaApprofondendo ulteriormente l analisi, possiamo giungere addiritturaall’individuazione di due distinti soggetti economici nell’ambito deigruppi aziendali:

il i t t d ll “ i tà d ” bb il tt- il primo, rappresentato dalla “società madre”, sarebbe il soggettoeconomico immediato del gruppo stesso- il secondo, rappresentato dal soggetto economico della società madre,sarebbe il suo soggetto economico mediato, in quanto decisore diultima istanza

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LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI

CONTROLLO TRAMITE PARTECIPAZIONI AL CAPITALECONTROLLO TRAMITE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE

l i i i i i l i l di diIl possesso di partecipazioni di controllo al capitale di diverse aziende indipendenti consente immediatamente di concentrare in

una sola figura (il soggetto economico) sia essa una persona o ununa sola figura (il soggetto economico) – sia essa una persona o un gruppo di persone – il potere di dominio sull’intero aggregato

È decisivo che tale “dominio” sia effettivamente esercitato

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LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI

CONTROLLO TRAMITE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE

La partecipazione di controllo è ogni partecipazione che consente l’esercizio del ll d d ll i à i lcontrollo economico da parte della società titolare

CONTROLLO GIURIDICO

CONTROLLO DI FATTOnumero di voti sufficiente per

possesso maggioranza assoluta del capitale

ff pesercitare un’influenza

dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra società

possibilità di esercitare il dominio delle assemblee sociali, le cui deliberazioni indicano le manifestazioni di volontà dellecui deliberazioni indicano le manifestazioni di volontà delle società ( scelte strategiche e operative della combinazione

produttiva, composizioni degli organi di governo, ecc.)

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LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI

CONTROLLO TRAMITE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE

Normalmente la “grandezza” della quota di capitale necessariaNormalmente la grandezza della quota di capitale necessaria ad esercitare il controllo è inversamente proporzionale alla

“grandezza” dell’azienda partecipatag p p

Questo fenomeno può essere ulteriormente enfatizzato dalloQuesto fenomeno può essere ulteriormente enfatizzato dallo sfruttamento della “leva azionaria”, che consente alla

capogruppo, attraverso successivi rapporti di partecipazione “a cascata”, di controllare indirettamente numerose altre

aziende con un esborso ridotto di capitale

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LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI

CONTROLLO TRAMITE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE

Poniamo, ad esempio, il caso in cui la società ALFA S.p.a. con un capitale sociale di 1000 possieda il 51% del capitale sociale di BETA S.p.a. (pari a 500), la quale possiede a sua volta il 51% del capitale

sociale di GAMMA S p a (pari a 300) che possiede infine il 51%sociale di GAMMA S.p.a. (pari a 300) che possiede, infine il 51% capitale sociale di DELTA S.p.a. (pari a 200), identificando un tipico

gruppo “a cascata”

Per controllare tutte queste aziende (che in totale hanno un capitale sociale complessivo di 2000), occorre soltanto il 51% di 1000 (il capitale sociale della società ALFA S.p.a.), pari a

510, ovvero ad un quarto del capitale sociale nominale l i d ll’ i b hé l t i i icomplessivo dell’aggregazione, benché la partecipazione sia

in tutti i casi maggioritaria (51%)

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LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE DEI GRUPPI

DIREZIONE UNITARIA

Possibilità effettiva del soggetto economico di definire ed imporre laPossibilità effettiva del soggetto economico di definire ed imporre la realizzazione di una politica complessiva sulla base di un proprio disegno

strategico e che vede, variamente, partecipare tutte le aziende del gruppo stesso

Affermazione dell’unicità del soggetto economico e della relativaAffermazione dell unicità del soggetto economico e della relativa prevalenza sull’autonomia giuridica delle singole società partecipate

Concretizzazione dell’entità economica di grado superiore rispetto alle i l bi i i d i i i à i f dsingole combinazioni produttive su cui questa stessa entità si fonda

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LA DEFINIZIONE DI GRUPPO IN SENSO LATO

RICAPITOLANDO, secondo la definizione da noi seguita:Il è li l li à di i dIl gruppo non è semplicemente una pluralità di aziende

Il disporre del diritto di esercitare il controllo (mediante congrue partecipazionial capitale) sulle partecipate è condizione necessaria ma non sufficiente perchéal capitale) sulle partecipate è condizione necessaria ma non sufficiente perchési possa identificare un “gruppo

Occorre altresì che tale diritto sia effettivamente esercitato

Possibilità di sviluppare altre definizioni di gruppo che non considerano il rapporto partecipativo (elemento formale) come essenziale, ma che prevedono comunque il dato

sostanziale (la capacità di esercitare il controllo)sostanziale (la capacità di esercitare il controllo)

Il dato sostanziale è raggiungibile anche mediante altri mezzi: relazioni informali o contrattuali?

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LA DEFINIZIONE DI GRUPPO IN SENSO LATO

Un “gruppo” non basato sulle partecipazioni al capitaleUn gruppo non basato sulle partecipazioni al capitale poggerebbe su fondamenta senza dubbio più fragili

• l’esercizio del potere di controllo è indiretto e mediato da parte dei soci delle società dominate i quali almeno formalmentedei soci delle società dominate, i quali, almeno formalmente, sono gli unici a poter esercitare il proprio diritto di voto (anche se indirizzato dalla società dominante))

• la tenuta a medio-lungo termine dell’aggregazione dovrebbe ti i i tt t istimarsi come piuttosto precaria

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LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL GRUPPO

Il codice civile non fornisce una definizione di gruppo aziendale, ma si è limitato d i di l’ i l 2359 i i id ifi l i diad indicare, con l’articolo 2359 , i presupposti per identificare relazione di

COLLEGAMENTOCONTROLLO

CONTRATTUALEDI DIRITTO CONTRATTUALE

possesso maggioranza

assoluta del capitale

Possibilità di esercitare un’influenza dominante su

un’altra in virtù di particolari vincoli

Possibilità di esercitare un’influenza notevole, ovvero di influire, seppure in maniera non

determinante, sulle scelte di assoluta del capitale

DI FATTO

particolari vincoli contrattuali

altre società

Possibilità di it l ilpossesso di numero di voti

sufficiente per esercitare un’influenza dominante

nell’assemblea ordinaria

esercitare almeno il 20% dei voti

nell’assemblea ordinaria (il 10% se la

società è quotata)

GRUPPO IN SENSO LATO

di un’altra società

GRUPPO IN SENSO STRETTO

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LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL GRUPPO

Ai “gruppi” individuati dal punto di vista giuridico si ricollegano una serie di adempimenti obblighi e vincoli attraverso cui si intendeserie di adempimenti, obblighi e vincoli attraverso cui si intende tutelare i terzi ed i soci di minoranza delle aziende “controllate”:

la redazione per la capogruppo del bilancio consolidato salvi i previsti casi di esonero (cfrla redazione, per la capogruppo, del bilancio consolidato, salvi i previsti casi di esonero, (cfr.art. 25 e segg. D.Lgs. 127/1991 di recepimento della VII Direttiva CEE)la corretta gestione societaria ed imprenditoriale da parte del soggetto controllante che èesposto all’a ione di responsabilità da parte che i soci ed i creditori delle controllate (artesposto all’azione di responsabilità da parte che i soci ed i creditori delle controllate (art.2497-bis c.c.)la pubblicità e comunicazione, per le società che subiscono la direzione unitaria, del proprio

( 2497 b )status (art. 2497-bis c.c.).la redazione (da riportare in Nota integrativa), per le società controllate, di un prospettoriepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita sudi essa l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis, quarto comma, c.c.)l’indicazione nella relazione sulla gestione da parte degli amministratori delle controllate,dei rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altreppsocietà che vi sono soggette, oltre all’effetto che tale attività ha avuto sull’eserciziodell’impresa e sui suoi risultati (art. 2497-bis, quinto comma, c.c.)

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CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO

Nel gruppo, poiché le diverse aziende sono indipendenti dal punto di vista giuridico ognuna di esse manifesta un proprio capitale e unvista giuridico, ognuna di esse manifesta un proprio capitale e un

proprio reddito che rilevano di fronte ai terzi

T tt i il i id tità h i f dTuttavia, il gruppo assume una sua propria identità, che si fonda su tutte le combinazioni produttive facenti parte dell’aggregazione che tra loro interagiscono sotto la guida comune della capogruppo. Per tale g g p g pp

motivo, assume una particolare importanza l’identificazione del capitale e del reddito del gruppo

Queste due variabili non possono però essere semplicisticamente determinate come somma dei capitali e dei redditi delle singole unità

Infatti, sussistono delle operazioni interne al gruppo, che vedono le diverse aziende, contemporaneamente, controllanti e controllate, , p , ,

venditrici ed acquirenti, creditrici e debitrici l’una nei confronti dell’altra

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CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO

Il capitale ed il reddito del gruppo devono essere “depurati” dalle poste t bili “ i h ” h t i d iò i t i i t dcontabili “reciproche” che scaturiscono da ciò in quanto non originate da

rapporti “esterni” al gruppo stesso.

Tuttavia, ogni azienda, in quanto formalmente indipendente, è tenuta alla presentazione di un bilancio di esercizio, il quale verrà quindi redatto – e

non potrebbe essere altrimenti – come se ogni singola unità fossenon potrebbe essere altrimenti come se ogni singola unità fosse indipendente dalle altre. Ne consegue che i redditi ed i capitali di ogni

azienda risultano in qualche modo “falsati” dall’incidenza di operazioni di it l di fi i t di i t di dit i fcapitale, di finanziamento, di acquisto e di vendita infragruppo

A questo fisiologico “errore” informativo viene posto rimedio con la gredazione del bilancio consolidato, che la capogruppo deve redigere

tenendo appunto conto delle operazioni intervenute tra le diverse aziende dell’aggregazione e eliminando di conseguenza gli effetti sul capitale e suldell aggregazione e eliminando di conseguenza gli effetti sul capitale e sul

reddito dovuti a transazioni e rapporti interni tra aziende del gruppo

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CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO

In altri termini, il bilancio consolidato interpreta il gruppo come un’unica f fazienda e fornisce pertanto un’informativa più corretta e coerente

rispetto a quella scaturente dai singoli bilanci di esercizio delle differenti unitàdifferenti unità

I calcoli connessi, comunque, non sono agevoli, in quanto a seconda d ll t i di h i d tt t bi t l ltdella teoria di gruppo che viene adottata, cambiano, talvolta

significativamente, le tecniche di consolidamento, il che conduce a risultati differenti

Le teorie di gruppo sviluppate in dottrina sono sostanzialmente quattro:quattro:

la teoria dell’entitàla teoria della proprietàla teoria della capogruppola teoria della capogruppo modificata

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CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO

È opportuno riflettere su alcune circostanze che ci portano a considerare più o meno espressivi i concetti (e quindi i valori) diconsiderare più o meno espressivi i concetti (e quindi i valori) di

“capitale” e di “reddito” di gruppo a seconda del grado di integrazione “produttiva” che caratterizza il gruppo stesso g p g pp

(gruppi “industriali” o “economici” e gruppi “finanziari”)

In un gruppo “industriale” l’integrazione tecnico economica delle singole unitàIn un gruppo industriale l integrazione tecnico-economica delle singole unità comporta l’individuazione di un capitale di gruppo che ha un preciso significato

“tecnico”. L’integrazione “tecnica” delle diverse unità produttive, infatti, fa assumere al capitale di gruppo un significato strumentale che si identifica nel “capitale dial capitale di gruppo un significato strumentale che si identifica nel capitale di

funzionamento” di un’azienda industriale

In un gruppo “finanziario” invece la presenza di aziende svolgenti attività differentiIn un gruppo finanziario , invece, la presenza di aziende svolgenti attività differenti fa sì che la configurazione unitaria del capitale di gruppo contrasti con l’eterogeneità esistente tra le diverse unità produttive. Il capitale che scaturisce dal consolidamento in questo caso non è altro che una semplice somma algebrica – seppure depurata, siin questo caso non è altro che una semplice somma algebrica seppure depurata, si

intende, degli effetti delle operazioni infragruppo – che non ha alcun significato “tecnico” specifico

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CAPITALE E REDDITO DEL GRUPPO

Analoghe riflessioni devono essere effettuate per quantoAnaloghe riflessioni devono essere effettuate per quanto riguarda il reddito del gruppo. Questo può essere, in linea di

principio, identificato con il risultato economico che deriva dalle operazioni svolte dal gruppo considerato nel suo insieme nei

confronti dei terzi

Per quanto riguarda i gruppi “industriali”, ancora una volta, la definizione di reddito di gruppo ha un significato preciso e indicativo, in quanto il gruppo si

’ i ità di d i f t t i t tmuove come un’unica unità di produzione fortemente integrata

Per i gruppi “finanziari”, invece, il reddito perde il proprio significato connesso all’unitarietà e all’omogeneità dei processi produttivi, finendo per

diventare niente di più che la semplice espressione matematica della somma dei redditi delle singole aziende derivanti da processi distinti, g p ,

depurati ovviamente dai costi/ricavi infragruppo