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I FENOMENI AGGREGATIVI I FENOMENI AGGREGATIVI

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I FENOMENI AGGREGATIVII FENOMENI AGGREGATIVI

INDICE

• Le diverse tipologie di aggregazioni aziendali

• Le aggregazioni basate su rapporti informali

• Le aggregazioni basate su rapporti contrattuali

• Le aggregazioni basate su rapporti patrimoniali

LE TIPOLOGIE DI AGGREGAZIONI AZIENDALI

AGGREGAZIONIAGGREGAZIONI AZIENDALI

basate su rapporti informali

basate su rapporti contrattuali

basate su rapporti patrimoniali

reti di impresep p

A tali modalità di formalizzazione delle relazioni tra le aziende corrispondono differenti gradi di libertà/vincoli per le unità

produttive che vi partecipano

LE AGGREGAZIONI AZIENDALI

BASATE SU RAPPORTI INFORMALI

Rappresentano delle aggregazioni “di fatto”, sprovviste di strutture i li d di ll i di iconvenzionali e dotate di collegamenti di natura estremamente precaria

Aggregazioni di carattere informalegg gbasate su

Collegamenti di carattere Collegamenti di Collegamenti di carattere tecnico-produttivo carattere finanziario personale

• Subfornitura • Rapporti privilegiati • Community of interests• Reti di subfornitura• Costellazioni di imprese• Distretti industriali

banca (banche) –impresa (imprese)

• Gentlemen’s agreements

COLLEGAMENTI DI CARATTERE TECNICO-PRODUTTIVOPRODUTTIVO

Tipici collegamenti di carattere tecnico-produttivo sono quelli noti come rapporti di subfornitura. Molto spesso tali collegamenti non sono regolati da alcun contratto specifico,

ma si basano semplicemente sui rapporti di lavoro, quindi sui contratti di compravendita dei singoli oggetti prodotti.

Al giorno d’oggi sono piuttosto ricorrenti le cosiddette reti di subfornitura, ovvero un’insieme di aziende di modeste dimensioni che ruotano intorno ad un’azienda più

grande, la quale affida fasi integrative o complementari del proprio processo produttivo agrande, la quale affida fasi integrative o complementari del proprio processo produttivo a queste ultime, senza però, appunto, una formalizzazione in tal senso

Non molto diverse dalle reti di subfornitura sono le costellazioni di imprese. Si tratta di i i i di i d di di i i i l l h ( l id ) h iinsiemi di aziende di dimensioni sostanzialmente analoghe (normalmente ridotte) che si

posizionano quindi – a differenza della fattispecie precedente – sullo stesso piano e operano solitamente in settori maturi

Sotto un certo punto di vista, devono considerarsi come generatori di collegamenti di carattere tecnico-produttivo anche i distretti industriali.

Si tratta di insiemi di aziende, in prevalenza di piccola-media dimensione, legate da vincoli , p p , gterritoriali in quanto concentrate su un territorio geograficamente definito e, solitamente,

ristretto

COLLEGAMENTI DI CARATTERE FINANZIARIO

Aggregazioni di carattere informale possono discendere dalla “dipendenza finanziaria” di l i d i d lalcune aziende rispetto ad altre

Tali collegamenti appaiono più marcati qualora l’azienda sia molto indebitata in particolare erso n solo finan iatore o n gr ppo ristretto di finan iatori i q ali proprio in irtù dellaverso un solo finanziatore o un gruppo ristretto di finanziatori i quali, proprio in virtù della

notevole entità delle somme prestate, finiscono per esercitare una notevole – se non totale –ingerenza nell’amministrazione delle aziende finanziate

Benché manchi in questo caso il fondamentale supporto della partecipazione al capitale di rischio, l’aggregazione si crea intorno ad un interesse precipuo: la volontà da parte del

finanziatore di esercitare una stretta vigilanza e di supervisionare l’operato dellafinanziatore di esercitare una stretta vigilanza e di supervisionare l operato della combinazione produttiva finanziata al fine di garantire la salvaguardia del proprio

investimento

Si vuole comunque sottolineare che non è sufficiente un qualsiasi rapporto di finanziamento, ma sono necessarie almeno due condizioni: esso deve caratterizzarsi per la

notevole consistenza e deve provenire da una sola azienda finanziatrice o al limite un pnumero ristretto di finanziatori

COLLEGAMENTI DI CARATTERE PERSONALE

Collegamenti informali possono crearsi per rapporti di carattere “personale” tra due o più aziende. In questo caso il legame che le unisce non è operativo o finanziario (almeno non lo è in origine, anche se poi può indirizzarsi anche in quel senso) ma esclusivamente connesso alla conoscenza alla stimase poi può indirizzarsi anche in quel senso) ma esclusivamente connesso alla conoscenza, alla stima,

all’affetto (e quant’altro) che lega i soggetti “dominanti” delle aziende stesse

È piuttosto ricorrente riscontare combinazioni produttive, normalmente di ridotte dimensioni, che hanno lo stesso amministratore o consiglio di amministrazione oppure aziende controllate da membrihanno lo stesso amministratore o consiglio di amministrazione, oppure aziende controllate da membri

della stessa famiglia o legati da stretti rapporti di amicizia

Un tipico esempio di collegamento su base personale è rappresentato dalle “comunità di interessi” (communities of interests): un’aggregazione diffusa prevalentemente negli Stati Uniti che si(communities of interests): un aggregazione diffusa prevalentemente negli Stati Uniti che si caratterizza per la presenza di aziende con azionisti e/o consigli di amministrazione comuni

Altro esempio di aggregazione di carattere personale è rappresentato dai gentlemen’s agreements, ovvero dagli “accordi tra gentiluomini”ovvero dagli accordi tra gentiluomini

Come il termine fa capire, i gentlemen’s agreements si concretizzano in accordi personali, non scritti, che si fondano sulla fiducia che intercorre tra le persone che li stipulano

Normalmente tali intese riguardano la determinazione di prezzi di vendita, la disciplina della concorrenza, la distribuzione dei prodotti e quindi vengono poste in essere solitamente tra aziende

appartenenti al medesimo settore produttivo (e per periodi di tempo limitati) Più che di “accordi tra gentiluomini” verrebbe quindi da pensare ad accordi conclusi segretamente conPiù che di accordi tra gentiluomini verrebbe quindi da pensare ad accordi conclusi segretamente con finalità mono-oligopolistiche, le quali non potrebbero essere messe per iscritto, pena l’intervento della legge che impedisce la stipulazione di accordi lesivi della concorrenza tramite la disciplina antitrust

LE AGGREGAZIONI AZIENDALI

BASATE SU RAPPORTI CONTRATTUALI

Si caratterizzano per la presenza di una relazione strutturata che però può limitarsi a particolari aspetti della gestione o anche a singole operazioni

A i i di f l bAggregazioni di carattere formale basate su

Contratti che creano rapporti di

Contratti che creano rapporti di dipendenza

Contratti che intendono condizionare i mercati

False i irapporti di

collaborazionerapporti di dipendenza condizionare i mercati

• Consorzi • Contratti di dominio • Cartelli

aggregazioni

• Contratti di affitto • Associazioni in

partecipazione• Patrimoni destinati ad uno

specifico affare

• Altre fattispecie • Pools• Ring e Corner• Altre fattispecie

d’azienda• Altre fattispecie

• A.T.I. • Joint venture• Unioni volontarie• Gruppi di acquisto

G E I E• G.E.I.E.• Contratti di franchising• Contratti di licensing

I CONTRATTI CHE CREANO RAPPORTI DII CONTRATTI CHE CREANO RAPPORTI DICOLLABORAZIONE

I CONSORZI

I consorzi (art. 2602 e segg. c.c.) si concretizzano in contratti di collaborazione che d ll i di ’ i i h h il it di di dconducono alla creazione di un’organizzazione comune che ha il compito di coordinare ed

indirizzare l’attività dei singoli aderenti

Il contratto può prevedere anche delle “obbligazioni negative” per le aziende aderenti maIl contratto può prevedere anche delle “obbligazioni negative” per le aziende aderenti, ma queste devono essere interpretate come un fatto “accessorio” (o conseguente) dell’accordo

e non come l’elemento o lo scopo principale dello stesso

La nostra normativa, in particolare, prevede la costituzione di tre tipologie di consorzi: i consorzi volontari, i consorzi maggioritari e i consorzi coattivi

In funzione dell’attività svolta, si possono individuare consorzi orizzontali, verticali e misti

I consorzi possono essere con attività interna e con attività esterna.co so posso o esse e co attività inte na e co attività este na.Per svolgere l’attività “esterna” le aziende facenti parte del consorzio possono costituire apposite società consortili nelle forme previste dalla legge (S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a.,

S.a.p.a. e società cooperative)p p )

ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE

L’art. 2549 c.c. prevede che l’associante attribuisca all’associato una partecipazione agli utili della sua azienda o di uno o più affari in cambio di un determinato apporto, che può

essere in denaro o in natura

Mentre l’associante deve essere necessariamente un’azienda, l’associato può essere anche una persona fisica. Tuttavia, qualora sia rappresentato da un’altra combinazione produttiva

si configura un’aggregazione aziendale su base contrattuale

L i i i i t i i i iù i ti ti i d i iLe associazioni in partecipazione possono sorgere per i più svariati motivi: da ragioni speculative legate alla possibilità di realizzare uno o più affari in comune (per ridurre i

costi di produzione o di approvvigionamento, per unire le proprie competenze sull’attività di ricerca e sviluppo ecc ) fino a motivazioni economiche che giustificano integrazionidi ricerca e sviluppo, ecc.) fino a motivazioni economiche che giustificano integrazioni

molto più penetranti e che si spingono a mettere in comune l’intera gestione e a creare così rapporti stabili e di lunga durata.

In quest’ultimo caso le aziende coinvolte, pur mantenendo la propria autonomia giuridica, pongono in essere una gestione unitaria creando un’aggregazione molto spinta, mentre le forme più semplici (che sono anche le più diffuse) che prevedono l’associazione per una oforme più semplici (che sono anche le più diffuse) che prevedono l associazione per una o

un certo numero di operazioni isolate, si caratterizzano per un vincolo estremamente debole e per una durata normalmente breve (legata all’operazione da porre in essere)

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFAREAFFARE

L’art. 2447-bis c.c. prevede la possibilità di costituzione da parte di una società per azioni di patrimoni separati con il vincolo della destinazione ad uno specifico affare

Ciò consente a tali società di enucleare una porzione di capitale e renderlo così fruibile per specifiche iniziative alle quali possono partecipare anche altri soggetti

Ogni società per azioni o in accomandita per azioni può costituire uno o più patrimoni destinati maOgni società per azioni o in accomandita per azioni può costituire uno o più patrimoni destinati ma, salve le disposizioni di leggi speciali, nel complesso non può essere distolto un patrimonio netto

della società superiore al 10%

A tutela dei terzi sono previste una serie di regole riguardanti lo costituzione del patrimonio destinato, la sua pubblicità, i diritti dei creditori, la tenuta delle scritture obbligatorie, il bilancio e la

rendicontazione finale

La legge non chiarisce cosa si debba intendere per “specifico affare”, tuttavia, tale termine deve essere senz’altro interpretato nel senso di attività “non speculativa”, ovvero in un complesso di

operazioni consecutive nel tempo in grado di configurare un’attività di impresa

Le analogie con il contratto di associazione in partecipazione sono numerose ed evidenti. Tuttavia, quest’ultima tipologia aggregativa può essere posta in essere anche tra un’azienda individuale e altri

soggetti mentre i patrimoni destinati possono essere attivati solo da società con azionisoggetti, mentre i patrimoni destinati possono essere attivati solo da società con azioni.Inoltre, i patrimoni destinati presentano una “strutturazione” maggiore rispetto all’associazione in

partecipazione che deve intendersi come un minus rispetto a questa.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Le associazioni temporanee di imprese (ATI), come afferma lo stesso termine, consistono in aggregazioni aziendali transitorie dal punto di vita temporale il cui fine è quello di cooperare per

li tt irealizzare un progetto in comune

Si tratta di una fattispecie molto simile al consorzio ma si distingue da questo per una serie di elementi. Oltre alla mancanza di una specifica regolamentazione giuridica – le previsioni legislative in

merito solo infatti soltanto “parziali” – si rileva pure l’assenza dell’organizzazione e della “responsabilizzazione” comune sul progetto, che nel consorzio è dimostrata dalla presenza di un ente

consortile, spesso addirittura con rilevanza esterna

Infatti, le aziende associate mantengono la propria indipendenza giuridica ed economica e sono direttamente responsabili, ciascuna per la parte di propria competenza, del progetto che sono tenute a realizzare. Ciò anche se ad un’azienda in particolare può essere assegnato il compito, verso i terzi, di

t t tt l lt ( i d “ fil ”)rappresentare tutte le altre (azienda “capofila”)

Inoltre, mentre il consorzio normalmente coinvolge una serie di operazioni se non addirittura tutta l’attività delle aziende consorziate, l’associazione temporanea è limitata ad uno specifico affare. p p

Il caso più ricorrente che conduce alla costituzione di una ATI è senz’altro la partecipazione alle gare di appalto. L’aggregazione consente così alle diverse aziende aderenti di raggiungere una massa critica

(associazioni orizzontali) o una serie di competenze (associazioni verticali) tali da consentire all’aggregato la partecipazione a gare appalti e di realizzare opere che le singole associate nonall aggregato la partecipazione a gare, appalti e di realizzare opere che le singole associate non

sarebbero in grado di svolgere autonomamente

JOINT VENTURES

Le joint ventures sono forme di collaborazione che hanno avuto una notevole diffusione sia nei Paesi avanzati che in quelli in via di sviluppo

Esse hanno avuto particolare fortuna soprattutto in ambito internazionale, in quanto consentono di attivare rapidamente nuove attività destinate ad inserirsi su più mercati,

nonché superare ostacoli e vincoli che spesso limitano gli investimenti all’esterop p g

Le prime tracce di inquadramento normativo delle joint ventures sono rinvenibili nel Bubble Act britannico del 1720, ma la prima disciplina giuridica completa del fenomeno è

’ lt ll t t it h l fi i d ll’ tt t h i d lsenz’altro quella statunitense che sul finire dell’ottocento, anche in conseguenza del notevole sviluppo industriale e commerciale americano, ha sentito l’esigenza di fornire uno

strumento per l’internazionalizzazione delle proprie aziende

Esse possono essere distinte in due grandi tipologie a seconda delle rispettive modalità di costituzione: joint ventures contrattuali (contractual joint ventures) e joint ventures

societarie (incorporated joint ventures)

Le iniziative più comuni per cui questa tipologia di aggregazione si presta sono la fabbricazione di un bene complesso (come una città, un’area organizzata, un grande

palazzo un grande impianto ecc ) dove servono competenze distintive su svariati campi lapalazzo, un grande impianto, ecc.) dove servono competenze distintive su svariati campi, la partecipazione ad uno specifico appalto, la realizzazione di un nuovo prodotto, la gestione

di un evento importante (come una fiera, una manifestazione sportiva, ecc.).

UNIONI VOLONTARIE

Le unioni volontarie sono fenomeni di collaborazione tipici del settore commerciale e presentano anch’essi una qualche affinità con i consorzi

Si tratta di una forma associativa che tende a sostenere la competitività dei piccoli e medi commercianti nei confronti della grande distribuzione al dettaglio. Esse sono molto

consuete soprattutto nell’ambito del mercato dei prodotti alimentariconsuete soprattutto nell ambito del mercato dei prodotti alimentari

Più precisamente, esse consistono in forme di integrazione verticale, regolate da uno statuto ed evidenziate da un marchio (e insegna) comune, fra uno o più grossisti e

i i l d li i li d i i i idicommercianti al dettaglio i quali, pur mantenendo una propria autonomia giuridica e patrimoniale, si accordano dal punto di vista operativo al fine di organizzare in comune gli

acquisti

Grazie a questa aggregazione, un grossista viene messo in grado di acquistare notevoli quantitativi di merce presso le aziende produttrici ottenendo prezzi scontati e può così

rivendere quanto acquistato a prezzi favorevoli che, singolarmente, i piccoli negozianti non q q p g p griuscirebbero ad ottenere

Molto spesso il rapporto può spingersi oltre fino a ricomprendere alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite (pubblicità e marketing) la soluzione dei problemi connessi aisviluppo delle vendite (pubblicità e marketing), la soluzione dei problemi connessi ai finanziamenti, l’organizzazione dei punti vendita, il compimento di studi e ricerche di

interesse collettivo, la creazione di ulteriori marchi commerciali comuni, ecc.

GRUPPI DI ACQUISTO

I gruppi di acquisto presentano notevoli affinità con le unioni volontarie ma si differenziano da queste per una serie di caratteristiche peculiari q p p

Le affinità riguardano il settore di riferimento (quello distributivo) e il comparto (prevalentemente alimentare, ma esistono esempi anche nel settore delle calzature,

d ll’i d t i t il d li ti li li hi d li l tt d ti i) hé l fi lità didell’industria tessile, degli articoli casalinghi e degli elettrodomestici), nonché la finalità di porre in essere una forma di aggregazione volta a sostenere la competitività dei

commercianti di dimensioni modeste e contrastare così il potere della grande distribuzione<

A differenza delle unioni volontarie, tuttavia, i gruppi di acquisto sono, di norma, aggregazioni orizzontali che vedono partecipare, quindi, solo soggetti appartenenti alla

stessa categoria (i dettaglianti)

Nella loro forma ortodossa, infatti, i gruppi di acquisto mancano del grossista che, invece, caratterizza le unioni volontarie

Negli ultimi tempi hanno preso campo anche i cosiddetti Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), ovvero gruppi di acquisto che hanno un approccio critico rispetto al consumo e che

vogliono applicare il principio di equità e solidarietà ai propri acquistig pp p p q p p q

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

Il gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), a dispetto del nome (“gruppo”) è una forma di aggregazione di carattere contrattuale voluta a livello comunitario ed istituito con il

Regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 25 luglio 1985 n° 2137 conRegolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 25 luglio 1985, n° 2137 con lo scopo di consentire alle aziende dell’Unione di realizzare alleanze sotto una regolamentazione

comune europea al fine di superare le differenze nazionali in materia

Il G.E.I.E. è un contratto che può essere stipulato tra soggetti che svolgono un’attività economica e dà luogo ad un fenomeno associativo con rilevanza esterna. È tuttavia necessario che siano

presenti almeno due soggetti appartenenti a Paesi diversi dell’Unione Europea

Una particolarità risiede nel fatto che è possibile introdurre nel “gruppo” non solo imprese ma anche professionisti (ovvero esercenti arti o professioni)

Esso non ha scopo di lucro: i beni ed i servizi realizzati devono essere offerti ai membri delEsso non ha scopo di lucro: i beni ed i servizi realizzati devono essere offerti ai membri del raggruppamento al loro costo. In questo modo i vantaggi economici del G.E.I.E. si realizzano

direttamente nel patrimonio delle singole aziende partecipanti

L l i l i è i i f i hi dLa relativa regolamentazione è, tuttavia, piuttosto farraginosa e non sempre chiara e prevede –questione “cruciale” – la responsabilità patrimoniale dei singoli membri, che rispondono

illimitatamente e solidalmente di tutte le obbligazioni che non vengono soddisfatte da parte del “gruppo” pur mantenendo la propria autonomia giuridica e patrimonialegruppo , pur mantenendo la propria autonomia giuridica e patrimoniale

Il G.E.I.E. non ha trovato particolare sviluppo, almeno nel nostro Paese

FRANCHISING

Il franchising (altresì noto come “affiliazione commerciale”) è un tipo di accordo contrattuale che ha trovato una veloce e ampia diffusione anche nel nostro Paese, benché fino al 2004 sia stato privo di

una disciplina giuridica specifica

il franchising oggi è un contratto mediante il quale il franchisor (altresì noto come “affiliante”) – che ha ideato un modello per la gestione di un particolare tipo di azienda – concede a dei franchisees

(altresì noti come “affiliati”) il diritto di gestire quel tipo di azienda in una determinata area geografica, a patto che venga rispettato il modello prestabilito nel contratto e tutte le regole connesse

Le singole aziende gestite dai franchisees sono indipendenti, sia giuridicamente che patrimonialmente, ma si impegnano a seguire le direttive loro imposte dal contratto. Questo, come si comprende, fa sì che si crei tra il franchisor ed i franchisees un rapporto aggregativo, peraltro molto stretto, di tipo

contrattuale

Il caso più ricorrente si manifesta nella creazione, da parte del franchisor, di una rete di distribuzione in esclusiva in cui ogni punto vendita presenta marchio e insegne comuni. Pur mantenendo la proprietà del punto vendita (assumendo la qualifica di imprenditore), infatti, ogni franchisee, accetta di vendere

solo i prodotti o servizi del franchisor ed evidenziare marchio ed insegna di quest’ultimo In alcunisolo i prodotti o servizi del franchisor ed evidenziare marchio ed insegna di quest ultimo. In alcuni casi ai franchisees vengono imposti anche ulteriori vincoli, relativi ad esempio al layout del punto

vendita, fino ad arrivare addirittura all’abbigliamento che deve tenere il personale. In cambio di tutto ciò il franchisee è tenuto al pagamento di una quota fissa a titolo di “diritto d’entrata” (entry fee) per

l’utilizzo della formula commerciale – che prevede anche la sua formazione, lo sfruttamento del know-how, la selezione dei collaboratori, ecc. – e di royalties (canoni periodici) in proporzione al

volume d’affari e agli obiettivi perseguiti

LICENSING

Il licensing (“licenza”) è un accordo contrattuale mediante il quale un’azienda, detta licenziante (licensor), trasferisce ad altre aziende – licenziatarie (licensees) – diritti di concessione o diritti

d’uso di vario genere su un fattore immateriale di sua proprietà e tutelato dalla legge

Più precisamente, mediante questo contratto il titolare di un diritto di godimento di un fattore immateriale – sia esso un marchio, un brevetto, un know how, un’opera dell’ingegno – lo cede , , , p g g

ad un terzo per un periodo di tempo prefissato e contro il pagamento di un corrispettivo

Tuttavia, non bisogna confondere il licensing con un contratto di “licenza” tradizionale. Rispetto i f i il l è d i iù l i ll’i d d la questo, infatti, il licensing è decisamente più complesso in quanto all’impegno da parte del

titolare di trasferire il godimento di un fattore immateriale si aggiungono specifici obblighi di assistenza tecnica, di formazione del personale, di marketing, di consulenza, ecc.

Il licensing si pone in un certo senso in concorrenza con il franchising. Nel licensing, tuttavia, a differenza di quanto avviene nel franchising tradizionale, il licenziatario non entra a far parte della catena di vendita del licenziante, ma appone il marchio di quest’ultimo sui suoi prodotti, pp q p

Pertanto, il licenziatario, non solo rimane a tutti gli effetti “indipendente” rispetto al licenziante, ma realizza direttamente – a differenza di quanto avviene nel franchising tradizionale, che è di

tipo distributivo – i prodotti, contraddistinguendoli però con il marchio del licenziante

I CONTRATTI CHE CREANO RAPPORTI DII CONTRATTI CHE CREANO RAPPORTI DIDIPENDENZA

CONTRATTI DI DOMINIOCon il contratto di dominio un’azienda assume il totale dominio sull’altra ovvero la possibilità di impartire a questa ordini ed istruzioni che generano benefici per l’aggregato nel suo complesso.

Evidentemente, il rapporto di subordinazione può causare invece danni di diversa natura perEvidentemente, il rapporto di subordinazione può causare invece danni di diversa natura per l’azienda dominata, ma tale situazione è da ritenersi fisiologica per la finalità di tale contratto

I contratti di dominio sono particolarmente diffusi in Germania dove sono previsti dall’ordinamento giuridico (§ 308 della legge azionaria tedesca) con il nome didall ordinamento giuridico (§ 308 della legge azionaria tedesca) con il nome di

beherrschungsvertrag e prevedono però che l’azienda debba avere la forma giuridica di società per azioni o in accomandita per azioni

Caratteristica di tale contratto è il totale asservimento della società dominata alla società dominante, la quale può quindi impartire a questa anche disposizioni per lei estremamente

sconvenienti. Si parte infatti dal presupposto che se una società è disposta a farsi dominare da un’altra riceverà comunque in cambio dei beneficiun altra riceverà comunque in cambio dei benefici

Per la sua particolare pregnanza, nel nostro ordinamento il contatto di dominio è ritenuto inammissibile, quantomeno per le società lucrative. Infatti, esso è stato di fatto riconosciuto, ma

solo per le società cooperative, in seguito alla riforma del diritto societario del 2003.Invero, con il D.Lgs. 6/2003 è stato introdotto, tra l’altro, l’art. 2545-septies al codice civile che disciplina il Gruppo cooperativo paritetico. Tale articolo consente di formare un aggregato di

imprese cooperative sottoposte alla direzione e al coordinamento di una o più di esseimprese cooperative sottoposte alla direzione e al coordinamento di una o più di esse.D’altronde, la struttura delle società cooperative ed in particolare il principio del c.d. “voto

capitario”, non consente di formare un gruppo con a capo una holding che controlli altre società

ALTRE FATTISPECIEAlcune forme di collaborazione possono, nei casi estremi, sfociare in un rapporto di dominanza

se i vincoli risultano eccessivamente stringenti

Tali vincoli, peraltro, possono derivare dal contratto o anche, semplicemente, da situazioni “di fatto” che in concreto creano un rapporto di assoluta dipendenza tra un’aggregazione rispetto ad

un’altra

Un esempio illuminante è fornito dal contratto di franchising. Già in condizioni normali i singoli franchisees si trovano in una situazione di subordinazione rispetto al franchisor che è il soggetto

principale dell’accordo

Quando gli obblighi ed i vincoli a carico dei primi diventano eccessivi si configura, “di fatto”, un vero e proprio rapporto di dominanza benché disciplinato all’interno di un regolare contratto di

franchisingfranchising

D’altronde, in molti casi i franchisees hanno comunque convenienza ad accettare clausole ed imposizioni di tipo vessatorio, soprattutto quando il franchisor è un’azienda leader del settore di

t ti l t tti i i i ti i i di t ti l i t tt lappartenenza e garantisce loro tutti i servizi tipici di questa tipologia contrattuale.Ciò posto, si osserva che, in generale, possono riscontrarsi situazioni “di dominio” in diverse

fattispecie contrattuali

Questo accade quando i termini degli accordi, per mezzo dei relativi contratti o in conseguenza di comportamenti concreti, vengono esasperati a totale vantaggio di una sola parte in causa a

discapito delle altre

I CONTRATTI CHE CREANO CONDIZIONAMENTII CONTRATTI CHE CREANO CONDIZIONAMENTII CONTRATTI CHE CREANO CONDIZIONAMENTI DEI MERCATI

CARTELLIIl “cartello” è un accordo che viene stipulato tra due o più aziende con lo scopo precipuo di limitare la

concorrenza o indirizzarla secondo regole predefinite

Tale accordo di norma è di carattere contingentativo, nel senso che intende regolare le quantità prodotte, i prezzi praticati, i mercati da servire, ecc. sul presupposto che agendo su tali variabili le

aziende interessate possono avere dei vantaggi di carattere economico

L’obbligazione derivante dal cartello assume così carattere “negativo” nel senso che vuole imporre dei limiti quali non produrre oltre una certa quantità, non praticare prezzi superiori o inferiori ad una certa

somma, non vendere in una determinata area, ecc.

I cartelli hanno trovato larga diffusione, soprattutto in passato, in Germania (Kartell): qui avevano addirittura il sostegno da parte dello Stato che vedeva in essi dei mezzi utili per limitare le conseguenze

negative di una concorrenza esasperata, nonché per sostenere l’espansione economica delle aziende i li llnazionali all’estero

L’uso improprio o estremo dei cartelli, finisce per snaturare anche lo scopo che si vuole raggiungere: dalla limitazione della concorrenza si perviene così spesso alla sua totale eliminazione. Per questo

motivo numerosi Paesi, fra cui anche il nostro, hanno progressivamente introdotto delle limitazioni alla formazione dei cartelli tramite specifiche legislazioni

antitrust

Con il passare del tempo, pertanto, le aziende hanno quindi preferito stipulare “cartelli non formalizzati” sulla falsariga dei gentlemen’s agreements

POOLSMolto simili ai cartelli sono i pools, una forma aggregativa che, al pari dei precedenti, lega le aziende mediante un contratto scritto e ha lo scopo di disciplinare e limitare la concorrenza tra le varie aziende aderenti e che ha trovato, soprattutto in tempi passati, notevole sviluppo negli Stati Uniti d’America.

A seconda dell’oggetto dell’accordo si possono individuare diverse forme di poolsA seconda dell oggetto dell accordo si possono individuare diverse forme di pools

La più comune è quella inerente ai prezzi (price pool), che consiste appunto nella determinazione di prezzi comuni per tutte le aziende dell’aggregazione o di prezzi minimi al di sotto dei quali le aziende

non possono scenderenon possono scendere

Un’altra forma di pool è quello interente i prezzi e gli utili (price and profits pool) che unisce al precedente dei vincoli alla distribuzione degli utili tra gli aderenti. Più precisamente, l’azienda a cui

viene assegnato un contratto viene vincolata al versamento integrale o parziale dell’utile conseguito inviene assegnato un contratto viene vincolata al versamento integrale o parziale dell utile conseguito in un fondo che poi viene distribuito tra le imprese del pool

Un terzo tipo di pool riguarda la riduzione della produzione delle aziende partecipanti al fine, evidente, di evitare il calo dei prezzi Solitamente esso viene accostato ad uno dei due precedentidi evitare il calo dei prezzi. Solitamente esso viene accostato ad uno dei due precedenti

Una quarta tipologia di pool si riconnette alla divisione dei mercati di vendita che può avvenire in funzione dei prodotti, dei clienti o del territorio servito

Una quinta forma di pool, anch’esso collegato a quello dei prezzi, consiste in un accordo per distribuire la produzione tra le aziende aderenti secondo criteri di equità

Esso può inoltre arrivare a prevedere la costituzione di un’agenzia di vendita comune al fine di pervenire ad una più efficace politica di vendita e dei prezzi di tutte le aziende partecipanti

Come nel caso dei cartelli, i pools non sono scomparsi ma si sono “trasformati” in accordi informali, non scritti, al fine di aggirare la normativa antitrust

RINGS E CORNERS

I rings ed i corners sono fattispecie contrattuali tipiche del mondo anglosassone, anche se ormai sostanzialmente in disuso, assimilabili sotto diversi aspetti alle nostre associazioni in partecipazione e

con finalità analoghe a quella dei gruppi di acquistocon finalità analoghe a quella dei gruppi di acquisto

Infatti, con i rings diverse aziende si uniscono sulla base di un contratto di durata limitata allo scopo di acquistare in blocco delle partite di merci o materie in modo da spuntare condizioni più favorevoli e

i d l i i iù l tirivenderle poi a prezzi più elevati

Quando tutte le aziende facenti parte del ring riescono a monopolizzare l’acquisto di quella data merce o materia (situazione di “monopsonio”), l’accordo prende il nome di corner

L’intendimento di fondo è quello, attraverso la limitazione o l’annullamento della concorrenza, di creare una sorta di mercato oligopolistico (ring) o addirittura monopolistico (corner) sugli acquisti e

sulle successive rivendite, con i conseguenti effetti sui costi di acquisto ed i prezzi di vendita

Questi accordi sono spesso considerati come delle forme di aggregazione aziendale che causano effetti patologici sui mercati ed hanno finalità prettamente speculativa, in quanto connessa ad una specifica

azione di “accaparramento” di determinati beni. Ciò ha comportato un crescente livello di attenzione e di ll d d i bbli i i li f i il i l h lldi controllo da parte dei pubblici poteri su tali forme aggregative, con il risultato che allo

stato attuale esse sono praticamente in disuso, almeno nella loro forma “ortodossa” che prevede la stipulazione di un contratto specifico

Al pari di altre forme contrattuali poco apprezzate dall’ordinamento giuridico, infatti, molte aziende continuano a stipulare accordi che conducono ai risultati dei rings e dei corners, ma senza la relativa

formalizzazione, quindi sulla base di rapporti informali tipo gentlemen’s agreements

ALTRE FATTISPECIE

Anche altre forme di aggregazioni contrattuali, in linea di principio del tutto “lecite”, si t i l fi lità di di i i tiprestano per raggiungere la finalità di condizionare i mercati

Un esempio concreto può essere costituito dai consorzi. Qualora essi raggruppino un numero rilevante di aziende di un determinato settore possono essere senza dubbio in gradonumero rilevante di aziende di un determinato settore possono essere senza dubbio in grado

di incidere sulle contrattazioni

Se è vero che di norma i consorzi nascono per superare i limiti della piccola dimensioneSe è vero che, di norma, i consorzi nascono per superare i limiti della piccola dimensione delle singole unità produttive, con riferimento a determinate attività e/o aree geografiche

essi spesso finiscono per diventare il principale operatore e punto di riferimento.In un simile contesto non è difficile che i membri dell’aggregazione decidano di accordarsiIn un simile contesto non è difficile che i membri dell aggregazione decidano di accordarsi

al fine di esercitare un’influenza di tipo mono-oligopolistico sulle contrattazioni nei confronti dei soggetti esterni alla coalizione, falsando così le regole della libera concorrenza

Riflessioni analoghe valgono per altre fattispecie aggregative, quali le joint ventures e le associazioni temporanee di imprese (in teoria anche le unioni volontarie ed i gruppi di

acquisto), qualora si trovino nelle condizioni suddette.

I CONTRATTI CHE CREANO “FALSE”I CONTRATTI CHE CREANO FALSE AGGREGAZIONI

CONTRATTI DI AFFITTO DI AZIENDA

Molti autori considerano i contratti di affitto di azienda come una fattispecie che crea un rapporto aggregativo tra combinazioni produttive diverse

Tuttavia, a nostro parere si tratta di una concezione errata in quanto, di fatto, tra proprietario ed affittuario non si crea alcun legame di collaborazione, ma soltanto un vincolo giuridico. Con il

contratto di affitto il proprietario di un’azienda trasferisce infatti, per un periodo di tempo determinato, il godimento della medesima ad un altro soggetto dietro il corrispettivo di un canone periodico

Mediante tale contratto è quindi concessa all’affittuario la piena disponibilità dei beni della combinazione produttiva, la quale viene ad essere gestita secondo i piani del medesimo, mentre il p , q g p ,proprietario perde ogni possibilità di ingerenza sulla sua gestione, pur mantenendone la proprietà

formale

L’affittuario diventa così il vero dominus dell’azienda affittata, anche perché normalmente tali contratti , phanno una durata molto lunga. Quando la durata del contratto di affitto supera determinati limiti esso

maschera in realtà una vera e propria cessione con la previsione di un pagamento “a rate”

In definitiva, il contratto di affitto d’azienda consente di creare aggregazioni aziendali ma solo dal , gg gpunto di vista giuridico

Sotto il profilo economico, invece, il coordinamento posto in essere normalmente risulta estremamente ridotto se non addirittura nullo Ciò in quanto il contratto determina la netta separazione (e laridotto, se non addirittura nullo. Ciò in quanto il contratto determina la netta separazione (e la

sostituzione) tra il locatore ed il locatario: il primo perde la gestione dell’azienda, mantenendone solo la proprietà, mentre il secondo la gestisce in totale autonomia

ALTRE FATTISPECIE

“False” aggregazioni possono scaturire anche da contratti che, in linea di principio,False aggregazioni possono scaturire anche da contratti che, in linea di principio, vorrebbero proprio favorire la nascita di un rapporto aggregativo

Alcuni, in particolare, si prestano alla possibilità che uno o più soggetti, benché , p , p p p gg ,formalmente “aggregati”, siano di fatto avulsi dalla coalizione

Tipico esempio è rappresentato dalle associazioni in partecipazione (ma il ragionamento può estendersi ai patrimoni destinati ad uno specifico affare) qualora l’associato si limiti semplicemente a finanziare l’iniziativa dell’associante senza instaurare con questo alcun

rapporto di collaborazione tecnica o operativa o, più in generale, senza fornire un qualsivoglia tipo di contributo che non sia quello prettamente finanziario

Peraltro, nella realtà questa situazione si presenta piuttosto frequentemente. In questo caso i i l i f lnon nasce una vera e propria aggregazione, se non sul piano prettamente formale, quanto

piuttosto un rapporto di finanziamento, seppure all’interno di un contratto più strutturato come quello dell’associazione in partecipazione

LE AGGREGAZIONI AZIENDALI

BASATE SU RAPPORTI PATRIMONIALI

Si caratterizzano per la presenza di una partecipazione al capitale nelle diverse aziende

• Trust

• Holding Company

• Konzern

• Keiretsu

• Gruppo

IL TRUST

Il trust può essere considerato, in un certo senso, l’antesignano dei moderni gruppi aziendali. Esso, peraltro, trova le sue origini in tempi molto lontani – addirittura nel medioevo – anche se per secoli ha

t t tt’ lt i ifi tavuto tutt’altro significato

Alla base del trust risiede la “fiducia” che alcune persone ripongono in un gruppo di “fiduciari”, detti trustees, ai quali affidano la gestione di beni o anche di aziende di loro proprietà

Nella versione “moderna” del trust ai conferenti (o ad altre persone da esse designate) vengono assegnati, in cambio, dei titoli trasferibili i quali conferiscono il diritto di partecipare agli utili periodici

e alla ripartizione delle attività alla scadenza del relativo contratto

L’insieme delle aziende che entravano in tal modo a far parte del trust, pur continuando a mantenere la propria autonomia giuridica, venivano ad essere gestite in maniera unitaria per effetto della “direzione

comune” a cui erano, di fatto, sottoposte

Nello specifico, la forma più tipica di trust inteso come aggregazione aziendale di carattere patrimoniale assume la seguente configurazione. Diverse aziende operanti nel medesimo settore

economico o in settori complementari cedono ad uno specifico organo centrale – il Board of Trustees –titoli sufficienti a garantire il controllo delle medesime ricevendo in cambio “certificati di trust”,

ovvero titoli che conferiscono loro il diritto di partecipare agli utili in proporzione alle quote rappresentate dai certificati stessi ma non di partecipare alla gestione, che viene assunta, in via

esclusiva dal board of trustees In questo modo le singole aziende pur mantenendo formalmente laesclusiva, dal board of trustees. In questo modo le singole aziende, pur mantenendo formalmente la propria indipendenza giuridica, rinunciano al potere gestorio in cambio di migliori benefici economici

che dovrebbero derivare dalla gestione unitaria dell’aggregazione

LA HOLDING COMPANY

La holding company statunitense è la tipologia di aggregazione di tipo patrimoniale che ha dato origine al moderno “gruppo di imprese”. Se il trust deve infatti essere considerato l’antesignano

del gruppo, la holding company, nata per sopperire al venir meno del trust, è quella che, per l’appunto, più somiglia all’attuale fenomeno del gruppo

A dispetto del nome, infatti, che si riferisce alla capogruppo piuttosto che all’aggregazione nel p , , p g pp p gg gsuo complesso, la holding company rappresenta, storicamente, il primo tentativo posto in essere

in tal senso

La sua nascita coincide sostanzialmente con la “morte” del trust Dal punto di vista formale ilLa sua nascita coincide, sostanzialmente, con la morte del trust. Dal punto di vista formale il punto di partenza è rappresentato da una legge del New Jersey del 1888, ed emendata nel 1893, la quale autorizzava le società per azioni ad acquisire azioni di altre società, attività prima di allora vietata. L’importanza di questa norma è notevole in quanto ha esteso a tutte le società per azioni, p q q p ,operanti in tutti i settori, una possibilità che fino ad allora era riconosciuta solo a società operanti in specifici settori (in particolare quello ferroviario) e in virtù di autorizzazioni concesse da leggi

speciali

L’esempio del New Jersey fu seguito velocemente da altri Stati dell’Unione e in breve tempo le holding companies si diffusero a macchia d’olio. Ben presto ci si accorse che si potevano

perseguire gli scopi dei trusts con le holding companies, le quali erano invece riconosciute dallaperseguire gli scopi dei trusts con le holding companies, le quali erano invece riconosciute dalla legge (e quindi consentivano di aggirare i divieti imposti dallo Sherman Act) e ciò ne decretò il

rapido successo

IL KONZERN

Il konzern è un aggregato aziendale su base patrimoniale tipico della Germania e ha avuto ti l il t l d di li t i l t li t i ti iun particolare sviluppo tra le due guerre mondiali, sostanzialmente per gli stessi motivi

(incoraggiare e sostenere lo sviluppo industriale tedesco, nonché favorire l’espansione delle aziende sui mercati esteri) indicati con riferimento ai cartelli, anch’essi sviluppatisi nel

medesimo Paese nello stesso periodomedesimo Paese nello stesso periodo

In un primo momento il konzern raggruppava aziende operanti nel medesimo settore produttivo legate insieme da rapporti sia verticali che orizzontali mentre in seguito haproduttivo, legate insieme da rapporti sia verticali che orizzontali, mentre in seguito ha

esteso il proprio ambito anche ad aggregazioni di aziende con attività diversificate.Nella sostanza, attualmente il konzern, al di là del nome particolare, rappresenta la

“variante” tedesca del “gruppo aziendale”variante tedesca del gruppo aziendale

È interessante accennare al konzern in quanto, non solo per prassi, ma anche dal punto di vista giuridico (e in questo senso la Germania è stata un’antesignana), esso configura un g ( q g ), ggruppo che può instaurarsi non solo su base patrimoniale, ma su base mista patrimoniale-

contrattuale, o addirittura esclusivamente su base contrattuale.

IL KEIRETSU

Il keiretsu è un aggregato aziendale estremamente complesso che si caratterizza per la presenza di numerose aziende legate da partecipazioni incrociate e da stretti rapporti di collaborazione oltre che da

vincoli “etici”vincoli eticiI keiretsu si sono sviluppati in Giappone dopo la seconda guerra mondiale dalle ceneri degli zaibatsu,

speciali gruppi aziendali controllati da holding le cui azioni erano possedute da singole famiglie.Gli zaibatsu furono posti fuori legge durante l’occupazione alleata del Giappone in quanto considerati p gg p pp qcome strumenti distorsivi della concorrenza e dei mercati poiché tendevano a generare dei monopoli o oligopoli. Ad essi si sono sostituiti i keiretsu “orizzontali” (o “finanziari”): è scomparsa la holding di vertice e le diverse società si sono fra loro collegate mediante partecipazioni azionarie incrociate e

ti “ li” i il i tirapporti “personali” privilegiati

I keiretsu orizzontali tendono ad allargare i propri interessi in pressoché tutti i settori produttivi. In pratica, ogni keiretsu ha al proprio interno almeno una banca, un’azienda assicurativa, un’azienda

hi i ’ ie d e i ’ ie d elett i echimica, un’azienda meccanica, un’azienda elettrica, ecc.

Accanto a questa forma “tradizionale” di keiretsu (“orizzontali” o “finanziari”), si possono individuare anche dei keiretsu “di capitale” (o “verticali”). Questi, presenti prevalentemente nel settore industriale, sono organizzati “in linea” ovvero mediante “catene di subfornitura” che lega le diverse aziende di unasono organizzati in linea , ovvero mediante catene di subfornitura che lega le diverse aziende di una

filiera con una società “principale” che funge da riferimento per il gruppo

La mancanza della capogruppo è in qualche modo mitigata, soprattutto nei keiretsu verticali, dalla presenza di un Club dei Presidenti un organo informale che si riunisce periodicamente più che altropresenza di un Club dei Presidenti, un organo informale che si riunisce periodicamente più che altro

per lo scambio di informazioni e per dirimere eventuali controversie, ma che può anche, a seconda dei rapporti esistenti tra le diverse società, operare come organo di pianificazione strategica

IL GRUPPO: RINVIO

Il gruppo è il fenomeno aggregativo più rilevante a livello mondiale

Vi sono tuttavia difficoltà interpretative, sia a causa delle diverse definizioni di gruppo che possono essere fornite, sia a causa della legge che disciplina i vincoli per tali coalizioni

Su questi ed altri aspetti ci soffermeremo nel prosieguo del corsoSu questi ed altri aspetti ci soffermeremo nel prosieguo del corso

UN MODELLO A PARTE: LA RETE DI IMPRESE

Le “reti di imprese” costituiscono un fenomeno “trasversale” rispetto alle forme aggregative illustrate sino ad ora. Ciò in quanto possono concretizzarsi sia in accordi informali,

contrattuali e partecipativi di vario ordine e grado

Una rete di imprese si configura ogni qualvolta degli operatori, formalmente indipendenti, pongono in essere relazioni di co produzione mediante accordi che appunto possono esserepongono in essere relazioni di co-produzione mediante accordi che, appunto, possono essere di diverso tipo, e si basano sulla presenza di una struttura relazionale fondata su meccanismi

di comunicazione e di coordinamento tra le diverse aziende della rete

Tali relazioni possono essere strutturate con un’azienda leader e una serie di aziende “subordinate”, oppure con un insieme di aziende che si pongono sullo stesso piano

instaurando così relazioni paritetiche

Il network che ne deriva si caratterizza per un legame strategico e duraturo che consente di ottenere, per le singole unità aziendali, dei vantaggi variamente configurati rispetto ai

concorrenti che si pongono all’esterno del network stessoconcorrenti che si pongono all esterno del network stesso

Una rete può costituirsi ad esempio con un accordo informale di carattere produttivo, oppure mediante un contratto di collaborazione (anche con la presenza di rapporti t i ti i) diff di ti l i ’i t i hpartecipativi) ma a differenza di questi, presuppone una relazione e un’interazione che va

ben oltre i termini specifici di tali accordi e, soprattutto, non risulta soggetta ad eccessive rigidità strutturali