I danni subiti a causa del divorzio Carlos A. Parellada Prof.Ord. di Diritto Civile Obbligazioni e...
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I danni subiti a causa del divorzio
Carlos A. ParelladaCarlos A. ParelladaProf.Ord. di Diritto Civile Prof.Ord. di Diritto Civile Obbligazioni e Diritto di Obbligazioni e Diritto di
Danni . Prof. Ord. Di Danni . Prof. Ord. Di Diritto InformáticoDiritto Informático
Direttore dell Corso di Direttore dell Corso di Specializzazione in Diritto Specializzazione in Diritto
dei Danni - U.N.Cuyo y dei Danni - U.N.Cuyo y U.N.LitoralU.N.Litoral
Direttore della Rivista di Direttore della Rivista di Giurisprudenza e Dottrina Giurisprudenza e Dottrina
La Ley Gran CuyoLa Ley Gran Cuyo1
La crisi matrimoniale definitiva che distrugge la coppia e danneggia ai coniugi
2
Prima parte: Panorama generale del divorzio nell’Argentina
Seconda parte: gli ex coniugi possono richiamarsi tra loro danni subiti a causa del divorzio?
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Le soluzioni tradizionali nel Le soluzioni tradizionali nel confronto della crisi nel Diritto confronto della crisi nel Diritto
Argentino Argentino
Divorcio non Divorcio non vinculare sanzionevinculare sanzioneSistema originale della
Legge 2393 (1888)
Il giudice valutaba la colpa di ognuna delle
parti, la cui poteva essere di uno di loro ovvero di
entrambi.
Divorcio non Divorcio non vinculare remediovinculare remedio
Dec-Ley 17.711 (1968)
Richiesta congiunta (presunzione di colpa di
entrambi coniugi)
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Le soluzioni tradizionali nel Le soluzioni tradizionali nel confronto della crisi nel Diritto confronto della crisi nel Diritto
Argentino Argentino
Divorcio non Divorcio non vinculare sanzionevinculare sanzioneSistema originale della
Legge 2393 (1888)
Il giudice valutaba la colpa di ognuna delle
parti, la cui poteva essere di uno di loro ovvero di
entrambi.
Divorcio non Divorcio non vinculare remediovinculare remedio
Dec-Ley 17.711 (1968)
Richiesta congiunta (presunzione di colpa di
entrambi coniugi)
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1º. L’adulterio del marito o della moglie 2o. Il tentativo di omicidio contro il coniuge (come autore, complice
mandante)3º. La induzione di uno dei coniugi all’altro a comettere reati
4º. La sevizia5º. Le ingiurie gravi. per la sua valutazione il giudice terrà in
considerazione l’educazione, posizione sociale e gli altri circunstanze di fatto che possano presentarsi
6. I cattivi trattamenti, sebbene non gravi, quando siano tanto frequenti che rendino intolerabile la vita in comune
6º. L’abbandono voluntario.
Cause soggettiveSenza esprimere le
cause
Le soluzioni attuali nel confronto Le soluzioni attuali nel confronto della crisi nel Diritto Argentino della crisi nel Diritto Argentino
Separazione personaleSeparazione personaleLegge 23.515
Divorzio per cause soggettive e obiettive o
per cause riservate
Divorzio vincolare -Divorzio vincolare -remedioremedio
Legge 23.515Divorzio per cause
obiettiveDivorzio per
presentazione congiunta con riserva
delle cause
Divorzio vincolare –Divorzio vincolare –sanzionesanzione
Legge 23.515Divorzio per cause
soggettive
6
Le soluzioni attuali nel confronto Le soluzioni attuali nel confronto della crisi nel Diritto Argentino della crisi nel Diritto Argentino
Divorzio vincolare -Divorzio vincolare -sanzionesanzione
Legge 23.515Divorzio per cause
soggettive
Art. 214 inc. 1º. remite al Art. 202 C.Civ.
1º. L’adulterio del marito o della moglie
2o. Il tentativo di omicidio contro il coniuge (come autore, complice
mandante)3º. La induzione di uno dei coniugi
all’altro a comettere reati4º. La sevizia
5º. Le ingiurie gravi. per la sua valutazione il giudice terrà in considerazione l’educazione,
posizione sociale e gli altri circunstanze di fatto che possano
presentarsi6. I cattivi trattamenti, sebbene non gravi, quando siano tanto frequenti
che rendino intolerabile la vita in comune
6º. L’abbandono voluntario.
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Le soluzioni attuali nel confronto Le soluzioni attuali nel confronto della crisi nel Diritto Argentino della crisi nel Diritto Argentino
Divorzio vincolare -Divorzio vincolare -remedioremedio
Legge 23.515Divorzio per cause
obiettiveDivorzio per richiesta congiunta con riserva
delle cause
Art. 214 comma 2º. …quando viene interrotta la coabitazione senza volontà di riunirsi per un termine
superiore a tre anni.
Art. 215. Trascorsi almeno tre anni dal matrimonio, i coniugi tramite
presentazione congiunta potranno manifestare al giudice competente
l’esistenza di cause che rendono moralmente impossibile la vita in
comune e chiedere il divorzio.
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Le soluzioni attuali nel confronto Le soluzioni attuali nel confronto della crisi nel Diritto Argentino della crisi nel Diritto Argentino
Separazione Separazione personalepersonaleLey 23.515
Divorzio per cause soggettive e obiettive
Quelle dell’art. 202
Art. 203 - Quando l’altro coniuge presenta delle alterazioni mentali gravi di carattere permanente, alcoolismo o dedizione alla droga, se tali malattie provocano disturbi di condotta che impediscano la
vita in comune o la convivenza del coniuge malato con i figli
Art. 204 - Quando sono vissuti separati di fatto senza volontà
di riunirsi per due anni
Art. 205 - Trascorsi due anni per cause riservate che rendono moralmente
impossibile la vita in comune
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Una curiosità… tutti i casi di separazione personale possono concludersi con
divorzio vincolare
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Poca esperienza argentina sul tema
• Nel Diritto Francese: • Corte di Montpellier (1897) Dalloz 1899-2 pág. 15.
“Non c’é ragione per non applicare l’art. 1382 C.C.Fr.”• Art. 301 (Legge 2 aprile 1941) “Indipendentemente da
tutte le riparazioni dovute dal marito contro cui il divorzio é stato prononciato i guidici possono concedere al coniuge che ha ottenuto il divorzio danni e interessi per il pregiudizio materiale o morale cagionato per la dissoluzione del matrimonio”
• Art. 311 (Ley 29 mayo 1948) per la separazione personale
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• Nel Diritto Svizzero (Codice Civile del 1907): • Art. 151 - Il marito innocente i cui interessi
pecuniari, anche eventuali, sono coinvolti per il divorzio ha il diritto ad un equo indennizzo dal coniuge colpevole. Se i fatti che hanno determinato il divorzio hanno cagionato un grave attentato agli interessi personali del coniuge innocente, il giudice può concedere inoltre una somma di denaro a titolo di riparazione morale.
• Art. 153 Il marito a cui è stata concessa una rendita vitalizia, per sentenza o convenzione, a titolo di danni e pregiudizi, di riparazione morale o di alimenti, perde tale diritto se contrae un nuovo matrimonio.
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• Nel diritto tedesco• Nella relazione introduttiva del B.G.B. si
manifesta contrarietà rispetto alla possibilità di concedere un risarcimento, in quanto le basi del matrimonio sono esclusivamente morali, ed il matrimonio non va considerato un atto giuridico che possa essere fonte di vantaggi economici.
• Giurisprudenza e dottrina riconoscono invero la riparazione quando il fatto del coniuge colpevole costituisce una violazione dei principi generali dei fatti illeciti.
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Possono gli ex-coniugi intentare causa per i danni?
Fino al 1983 la giurisprudenza non aveva dato accoglimento a queste pretese
L’ adulterio, che é stato la causa del divorzio, produce indubbiamente danno morale all’ attore secondo l’ articolo 1078 del Cód. Civil. Ha subito danno morale il coniuge che non soltanto ha visto lesa la fedeltà coniugale a causa dei rapporti sentimentali dell’ altro coniuge, aggravato dalla
pubblicità del fatto all’ interno del gruppo che costituisce le intime conoscenze personali.
Prima Camera d’ Appello Civile e Commerciale di La Plata, sala seconda • 07/04/1983 • A., A. c. A., M. N. • LA LEY1983-C, 350, con nota adesiva di Jorge Mosset Iturraspe.
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Possono gli ex-coniugi intentare causa per i danni?
La legge 2393 esclude qualunque possibilità di rechiamare un indennizzo a causa del divorzio, e
nessun giudice può attribuirsi facoltà legislative né interpretare la legge in modo tale da prescindere
dalla disciplina della materia.
Camera Seconda d’ Appello Civile e Commerciale di La Plata, sala II • 08/08/1986 • A. V. de G., M. c. G., O. • La Ley To. 1986-E, 589
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LA DISCUSSIONE SI ERA PERÒ ANIMATA
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I coniugi possono chiedere l’un l’altro il risarcimento dei danni?NON SI PUÒ
1.Ci sono principi specifici del diritto di famiglia
2.Nel caso di nullità del matrimonio, esiste una
specifica previsione, che non è invece contemplata
nella disciplina del divorzio.
SI PUÒ1. Non è giustificabile una impunità per il Diritto di
Famiglia2.Il silenzio della legge non
può essere interpretato come esclusione del
principio del “neminem laedere”
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Nel nostro diritto positivo è suscettibile di risarcimento il danno morale provocato dal coniuge colpevole, in conseguenza dei fatti
che costituiscono le cause del divorzio.
il danno morale
Non si pronuncia sul danno materiale
che costituiscono le cause
Ai fini del risarcimento posto a carico del coniuge responsabile, vanno distinti i danni derivati dai fatti che motivarono il
divorzio o la separazione personale da queli causati dal fatto stesso del divorzio o della separazione.
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C.Nac.Civ., EN PLENO • 20/09/1994 • “G., G. G. c. B. de G., S. M.” • L.L. To. 1994-E pág. 538
fatti
Va cassata la sentenza che ha negato il risarcimento del danno originariamente richiesto in una causa intentata per divorzio contenzioso,
poi modificata in domanda di divorzio congiunto, in quanto l’aver acconsentito alla modifica della
domanda inizialmente proposta può aver comportato la rinuncia a esporre le ragioni
soggettive dell’imputabilità della colpa, ma non ha in alcun modo comportato la rinuncia alla
pretesa risarcitoria.
Camera Nazionale d’ Appello Civile, sala G • 04/08/2004 • C., S. M. c. S., R. A. • La Ley Online
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NON SI PUÒ1.Ci sono principi
specifici del diritto di famiglia
2.Nel caso di nullità del matrimonio, c’è
la espressa previsione che manca nella disciplina del
divorzio.
Sì, SI PUÒ1.Non c’è un ambito
famigliare d’ impunità
2. Il silenzio della legge non
significa che non sia applicabile il
principio del “nemiden laedere”
Sì, SI PUÒSempre che
sussistano ragioni di eccezionale
gravità(Cifuentes –
Zannoni)Evitare la vendetta
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Camera Nazionale d’ Appello Civile, sala F • 21/05/1993 • V. G., O. c. T., A. C. • LA LEY, 1995-B, 335, con nota di Eduardo Molina
Quiroga. - JA1994-I, 321 - ED157, 526
Il risarcimento dei danni derivati dal divorzio non è ammesso quando si tratta
di atti che rivelano il semplice venir meno del
legame affettivo, essendo limitato ai soli danni derivati da atti che realizzano offese al
coniuge.
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Le cause di divorzio, in sè stesse, non sono sufficienti per generare il diritto alla
riparazione del danno, sebbene l’indennizzo sia
dovuto quando sono danneggiati diritti della personalità, giacchè il
diritto all’indennizzo in tal caso compete non già in
quanto coniuge, bensì, più in generale, in quanto
vittima di un fatto illecito.
Camera d’ Appello Civile e Commerciale di Junín • 27/02/2007 • M., E. C. c. J.,A. L. • LLBA2007 (giugno), 558
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La polemica non è ancora finita• Punti fermi:
– Il Diritto di Famiglia va interpretato in sintonia col Diritto dei Danni.
– L’ articolo 19 della Costituzione Nazionale –in cui risiede il diritto al risarcimento- prevale sul silenzio delle leggi di rango inferiore, nonostante queste paiano escludere il risarcimento dei danni arrecati tra i coniugi.
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La polemica non è ancora finita• Punti fermi:
– Vanno risarciti quei danni causati dai fatti che costituiscono le cause del divorzio, non va invece risarcita una scelta sbagliata del compagno, ovvero i danni derivanti dal divorzio in sè.
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Vanno distinti i danni derivanti dai fatti che motivarono il divorzio ovvero la separazione personale dai danni causati dal divorzio o la
separazione in sè.(All'unanimità nelle Jornadas Nacionales de Derecho Civil – Santa Fe-
1990)
• Punti fermi:
– Non spetta alcun indennizzo quando il divorzio è conseguenza di cause obiettive.
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Vengono applicate le regole generali della responsabilità extracontrattuale, esclusivamente per risarcire i danni derivanti dai fatti illeciti indicati nelle cause del articolo
202 C.Civ.(Jornadas Nacionales de Derecho Civil – Santa Fe – 1990)
• Punti fermi:
– La responsabilità è extracontrattuale
– Il criterio di imputazione è la colpa oppure il dolo. Non ci sono criteri obiettivi di imputazione.
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Questi danni sono regolati dal regime della responsabilità extracontrattuale fondata sul criterio di
imputazione soggettivo(Jornadas Nacionales de Derecho Civil – Santa Fe- 1990
• Punti controversi
• Vanno risarciti tanto i danni materiali quanto quelli morali.
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Secondo alcuni l’ unico risarcimento possibile è
quello dell’ assegno alimentare
(Minoranza nelle Jornadas Nacionales de Derecho Civil – Santa Fe -1990
La maggioranza della dottrina sostiene che
vanno risarciti autonomamente dallo
assegno alimentare
Bisogna riflettere ancora su questo argomento…
…dibattito che in Argentina ha soltanto veinticinque anni di riflessione, periodo che
per il diritto è davvero poco!!
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