Danni derivati dalla risoluzione del contratto Un tema controverso nel Diritto Argentino 1 Carlos A....
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Danni derivati dalla risoluzione del contratto
Un tema controverso nel Diritto Argentino
1
Carlos A. ParelladaCarlos A. ParelladaProf.Ord. di Diritto Civile Prof.Ord. di Diritto Civile Obbligazioni e Diritto di Obbligazioni e Diritto di
Danni . Prof. Ord. Di Danni . Prof. Ord. Di Diritto InformáticoDiritto Informático
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dei Danni - U.N.Cuyo y dei Danni - U.N.Cuyo y U.N.LitoralU.N.Litoral
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La Ley Gran CuyoLa Ley Gran Cuyo
Il nostro scopo è discutere…
• Qual’è l’orbita in cui si manifesta la questione della responsabilità che deriva dalla risoluzione del contratto?
• Il mancato guadagno è un danno indennizzabile?
• E, come riflessione per la dottrina italiana: qual’è il criterio che ispirano le norme Acquis su questo argomento?
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Partiamo dalla tradizionale divisione tra le sfere della responsabilità
Extracontrattuale• A causa della violazione del
dovere di non arrecare danno tra persone tra cui non sussiste un vincolo giuridico.
Contrattuale• A causa del’inadempimento
di un obbligo in senso tecnico
“È la relazione giuridica, in virtù della quale una persona, determinata, chiamata debitore, è vincolata a una condotta patrimonialmente valutabile con lo scopo di soddisfare un
interesse –benché non patrimoniale- di un’altra persona determinata, chiamata creditore, la quale ha il diritto alla condotta del debitore” (“L’ obbligo. La parte generale degli
obbligi”, Barcelona, Bosch, 1958, pág. 135)3
Extracontrattuale• Estensione:
– Danni causati con colpa oppure quelli che si attribuiscono al rischio creato: conseguenze immediate e mediate
– Dolo: possono essere risarcite anche le conseguenze casuali, se sono state prese in considerazione dall’ autore
• Prescrizione: 2 anni
Contrattuale• Estensione:
– Inadempimento colposo: Conseguenze immediate
– Inadempimento doloso o malizioso: Conseguenze immediate e mediate
• Prescrizione: 10 anni
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Quando il contratto è stato risolto la responsabilità è …
Contrattuale Extracontrattuale
5
Primo orientamento: è extracontrattuale
• Perchè il contratto oppure gli obblighi risolti si estingono ‘ex tunc’– Il risarcimento per equivalente –
art. 505 ap. 3 C.C.Arg.- è lo stesso obbligo originario
– Invece, gli altri danni sono responsabilità propriamente detta
“Aestimatio rei” o “Id quod interest”È un surrogato nella
prestazioneQuesti altri danni
sarebbero conseguenza del
fatto illecito (inadempimento)
6
Secondo orientamento: è contrattuale
• L’inadempimento fa nascere un obbligo nuovo (l’obbligo sostitutivo), che continua ad essere disciplinato dalla orbita contrattuale
7
Ma, comprende il mancato guadagno ?• No, il lucro cessante non
è compreso.• Bisogna distinguire:– Nel caso in cui si richieda la
esecuzione forzata, il negozio (e in conseguenza, gli obblighi reciproci) si mantiene.
– Nel caso in cui il contratto è stato risolto, il negozio (e in conseguenza, gli obblighi reciproci) non si mantiene.
no
8
Nel caso di esecuzione forzata
• Danno al’ interesse positivo
La prestazione dovutae i frutti della cosa dal giorno della mora
Venditore Compratore
no
9
Nel caso di risoluzione• Danno all’ interesse negativo
Colui che risolve:- Recupera la
prestazione eseguita - Si disobbliga dalle
prestazioni pendenti - Recupera le spese
fatte a causa del contrattoPerò non i frutti che avrebbe percepito nel caso in cui il contratto fosse andato a compimento
Venditore Compratore
no
10
• È assurdo che colui che adempie e sceglie la risoluzione del contratto
Riceva i frutti dell’albero (mancato guadagno)E non sia obbligato a pagare l’albero
no
11
• In definitiva, – È contraddittorio chiedere la
estinzione retroattiva del contratto o degli obblighi da esso nascenti, ed
– Esigere il mancato guadagno che presuppone che il contratto sia stato adempiuto, giacchè questo lucro sarebbe stato una conseguenza dell’ adempimento della prestazione dovuta
no
12
Comprende il lucro cessante?
• Sì, il lucro cessante è compreso tra i danni risarcibili.
• La riparazione ottenuta per lo adempiente deve essere integrale e deve comprendere tanto il lucro cessante quanto il danno emergente.
si
13
• Non è il mancato guadagno che il danneggiato avrebbe ottenuto se il contratto fosse stato adempiuto,
• Bensì gli altri guadagni che avrebbe ottenuto e che, invece, ha perso per aver confidato nello adempimento del contratto risolto.
Interesse nello adempimento
Interesse di fiducia
si
14
• È Il nesso di causalità quello che determina se il danno sia o meno indennizzabile nel caso della risoluzione del contratto, e non la sua qualificazione come lucro cessante o danno emergente.
• Il mancato guadagno è indennizzabile nel caso in cui sussista un nesso di causalità adeguato con l’inadempimento che ha causato la risoluzione del contratto.
si
15
• Questo indirizzo, sostiene:– Il contraente ‘in bonis’ può scegliere se
domandare l’adempimento oppure la risoluzione.– In ogni caso, sta esercitando un diritto proprio,
originato dall’ inadempimento, che deve subire nonstante non sia stato da lui causato.
– I danni -sia quello emergente che il lucro cessante- hanno avuto origine quando ancora il contratto era vigente, prima della sua estinzione.
si
16
– Il contraente ‘in bonis’ ha il diritto a sciogliere il vincolo negoziale che non si è potuto concludere per causa imputabile all’ inadempimento della sua controparte, e• Rimborsare le spese• E quello che avrebbe ottenuto se la controparte
avesse adempiuto.
si
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– Il contratto è esistito e ha prodotto degli effetti, mentre era in vigore.
– A causa della condotta della parte inadempiente, il contraente ‘in bonis’ è stato privato• delle spese fatte a causa del contratto• dei benefici che avrebbe potuto ottenere
mentre il contratto era in vigore se fosse stato adempiuto.
si
18
– Coloro che non ritengono risarcibile il lucro cessante, fondano la propria teoria su una finzione• Che il contratto non è mai esistito• E che, in conseguenza di ciò non si può
reclamare nulla che dipenda dal contratto
si
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Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci
• Articolo 74 – Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subita compreso il lucro cessante dell’altra parte in seguito alla violazione.
• Artícolo 81 – 1) Lo scioglimento del contratto libera le due parti dai loro obblighi, ad eccezione del risarcimento che può essere dovuto.
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La risposta positivaNessuna regola speciale governa questa materia… il
risarcimento del danno costituisce l’equivalente del sacrificio derivato dallo scioglimento del
contratto, e non l’equivalente della prestazione mancante; l’utilità del contratto, infatti, non si è esaurita con la prestazione: può consistire anche in altre utilità … Comunque, può capitare che, in concreto, la somma dell’ uno sia uguale a quella dell’ altro: dipende della natura del contratto e
degli elementi di fatto
Messineo, Francesco “Doctrina general del contrato”, To. II pág. 346.
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C.Nac.Civ., en pleno, febrero 11-1990, “Civit, Juan c/Progress S.A. y ot.”
In caso di scioglimento del contratto determinato dall’ esercizio della facoltà
risolutoria, è risarcibile il lucro cessante per i danni insorti nel periodo di mora del
contraente inadempiente.
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Conclusione• Così, la norma dell’ art. 8:402 delle norme Acquis
sembra ispirarsi all’indirizzo prevalente nella dottrina argentina e nell’ ordine internazionale, quando stabilisce che:
(1) Il risarcimento consiste nella corresponsione di una somma di denaro il cui ammontare dev’essere pari a quanto si renda necessario per porre il creditore nella condizione in cui si sarebbe venuto a trovare se l’obbligazione fosse stata esattamente adempiuta.
(2) Il risarcimento deve comprendere le perdite subite dal creditore, nonché il mancato guadagno
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Conclusione
Non sarebbe logico che il Diritto –protettivo- del Consumo offra al consumatore una tutela
inferiore a quella del Diritto dei cittadini o del Diritto dei commercianti
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