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I CONTRATTI DI RETE TRA IMPRESE AGRICOLE Convegno per le forme di aggregazione in agricoltura - Viterbo, 26 settembre 2017 Relazione di Massimo Bagnoli – Responsabile ufficio fiscale Cia – Agricoltori Italiani

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I CONTRATTI DI RETE TRA IMPRESE AGRICOLE

Convegno per le forme di aggregazione in agricoltura - Viterbo, 26 settembre 2017

Relazione di Massimo Bagnoli – Responsabile ufficio fiscale Cia – Agricoltori Italiani

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1. INQUADRAMENTO CIVILISTICO DEL CONTRATTO DI RETE

2. REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI ALLA RETE AGRICOLA

3. REQUISITI OGGETTIVI DEI PARTECIPANTI ALLA RETE AGRICOLA

4. FINALITA’ DEL CONTRATTO DI RETE AGRICOLA

5. CONDIZIONI ESSENZIALI AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE A TITOLO ORIGINARIO

6. IMPOSSIBILITA’ DI VENDITA DEL PRODOTTO TRA I RETISTI

7. DISCIPLINA FISCALE DEL CONTRATTO DI RETE AGRICOLO

Sommario

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Inquadramento civilistico del contrato di rete

Il contrato di rete è un contratto con comunione di scopo, mirando le prestazioni delle parti a un fine comune normativamente individuato (art. 3, del D.L. 5/2009)

Definito dal D.L. n. 5/2009 come il contratto con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Ai fini del raggiungimento di tale scopo le parti dovranno definire un programma di rete attraverso il quale si impegnano a: Collaborare in forme e ambito predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese; Scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; Esercitare una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Sono previste le seguenti forme di partecipazione al contratto di rete: Partecipazione al contratto di rete «standard» di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009; Partecipazione al contratto di rete tra imprenditori agricoli di cui all’art. 1-bis,

comma 3 del D.L. n. 91/2014.

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Requisiti soggettivi dei partecipanti alla rete agricola

Ai sensi di quanto disposto dal Reg. CE 800/2008. Si considerano tali le imprese: Che occupano meno di 250 persone; Il cui fatturato annuo sia superiore a 50

milioni di euro; ovvero Il cui totale di bilancio annuo supera i 43

milioni di euro.

Art 1-bis D.L. 91/2014

L’Imprenditore agricolo è colui che svolge una delle attività di cui al comma 1 dell’art. 2135 c.c., iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese in possesso della qualifica di: CD (coltivatore diretto); IAP (imprenditore agricolo professionale)

ai sensi del D.L. 99 del 29 marzo 2004.

Ai sensi dell’art. 1-bis, comma 3 del D. Lgs. n. 91/2014 la disciplina del contratto di rete agricolo trova applicazione «Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete»

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Requisiti oggettivi dei partecipanti alla rete agricola

L’imprenditore agricolo deve svolgere attività agricola «essenziale» ai sensi del comma 1, art. 2135 c.c., vale a dire: Attività di coltivazione del fondo; Selvicoltura; Allevamento di animali e attività

connesse; Attività connesse all’attività

«essenziale» di cui al comma 3 dell’art. 2135 c.c..

Caratteristiche delle attività che possono essere svolte dai soggetti aderenti alla rete agricola e fattispecie escluse dalla disciplina del contratto di rete

Non è possibile stipulare un contratto di rete agricola tra imprenditori agricoli in forma singola o associata che concorrono nel contratto di rete attraverso le sole: attività agricole connesse di cui al

comma 3, art. 2135 c.c. (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dallo svolgimento dell’attività di coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali);

Attività agricole che tra di loro non hanno alcun collegamento funzionale.

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Finalità del contratto di rete agricola

Ripartizione dei prodotti ottenuti a titolo originario

tra tutti i partecipanti alla

rete

I partecipanti alla rete agricola possono, nel rispetto di determinate condizioni, ottenere la propria quota di prodotto a titolo originario, vale a dire l’attribuzione della produzione come fosse frutto della propria attività.

L’ammontare della quota di prodotto attribuita ad ogni

retista sarà proporzionale alla quota stabilita nel contratto di rete.

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Condizioni essenziali ai fini della ripartizione della produzione a titolo originario

Risoluzione n. 75/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate – Consulenza giuridica n. 954-84/2015, in attuazione delle direttive del MIPAAF

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 75/E/2017, recependo le direttive del MIPAAF e confermando quanto chiarito con la consulenza giuridica n. 954-84/2015 in ordine alle condizioni da rispettare in pendenza del contratto di rete: i retisti aderenti al contratto sociale dovranno svolgere attività agricola ai sensi del comma 1, art. 2135 c.c. e

le eventuali attività connesse non dovranno risultare prevalenti ma legate alle prime da un rapporto di stretta complementarietà (si dovrà quindi ritenere esclusa la rete agricola nel caso in cui vi siano produttori di pomodori e un retista faccia esclusivamente attività di trasformazione);

la messa in comune dei terreni sia obbligatoria e significativa per tutti i partecipanti alla rete; in caso contrario, difatti, verrebbe meno l’esercizio in comune dell’attività contemplata dalla norma;

la partecipazione al conseguimento dell’obiettivo comune, mediante divisione della stessa tipologia di prodotto, deve essere realizzata attraverso apporti equivalenti e condivisione di mezzi umani e tecnici che siano proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze;

la divisione della produzione tra i retisti deve avvenire in maniera proporzionata al valore del contributo che ciascun partecipante ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;

i prodotti oggetto di divisione non vengano successivamente ceduti ai retisti, posto che lo scopo della rete è che essa sia finalizzata alla sola produzione.

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Impossibilità di vendita del prodotto tra retisti

La posizione del MIPAAF, avallata dall’A.E., non appare condivisibile per due ordini di motivi: Il retista, una volta acquistata la titolarità delle quote a lui spettanti, entra nelle piena titolarità dei beni e deve poterne disporre

liberamente; La vendita ad un altro retista non fa venir meno lo scopo della produzione: ed infatti, la vendita avviene in una fase successiva a

quella di produzione che dovrebbe intendersi conclusa al momento della realizzazione del prodotto e non alla fase si commercializzazione del bene.

La consulenza giuridica dell’A.E. n. 954-84/2015 chiarisce che: «Alla luce dei chiarimenti forniti dal MIPAAF, dunque, si ritiene opportuno ribadire che l'acquisto a titolo originario della produzione agricola è subordinato alle seguenti condizioni: (…) - che i prodotti oggetto di divisione non vengano successivamente ceduti tra i retisti, dal momento che la ratio di tale tipologia di rete è il fatto che essa è finalizzata alla produzione».

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Disciplina fiscale del contratto di rete agricolo

Risoluzione n. 75/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate

Imposte indirette- IVA:

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che la ripartizione della produzione agricola tra i retisti, in quanto divisione in natura dei prodotti a titolo originario secondo quote predeterminate dal contratto di rete, non produce effetti traslativi tra le imprese e pertanto non sussiste il presupposto oggettivo ai fini IVA

Imposte dirette: Il reddito agrario di ciascun retista dovrà essere determinato in percentuale corrispondente alla quota di prodotto stabilita nel contratto di rete

L’attribuzione a titolo originario delle quota di produzione ai singoli retisti

non discende automaticamente dall’applicazione del contratto di rete ma è subordinata alla sussistenza dei

requisiti indicati dall’A.E. nella consulenza giuridica n. 954-84/2015