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GUIDA DEI SERVIZI TRIBUNALE DI TERNI

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GUIDA DEI SERVIZI

TRIBUNALE DI TERNI

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La Guida ai Servizi del Tribunale di Terni è stata realizzata in attuazione del progetto di Riorganizzazione

dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Umbria, finanziato

nell’ambito del Programma Operativo Obiettivo C.R.O. del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 e con la

collaborazione del RTI formato dalle società: SCS Azioninnova S.p.A. – Intersistemi Italia S.p.A. - Luiss

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.

Si ringraziano per la collaborazione i Magistrati e il Personale Amministrativo presso il Tribunale di Terni.

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GUIDA AI SERVIZI DEL TRIBUNALE DI TERNI

INDICE

1 Presentazione .............................................................................................................. 1

1.1 Il progetto delle Buone Pratiche ............................................................................ 1 1.2 Principi e finalità della Guida ai Servizi ............................................................... 1

1.3 Principali riferimenti normativi ............................................................................. 2 1.4 Utilizzare la Guida ................................................................................................ 4

2 Criteri e modalità di accesso ai servizi ...................................................................... 5

2.1 Area territoriale di competenza ............................................................................. 5

2.2 Indirizzo e principali riferimenti ........................................................................... 5 2.3 Dislocazione degli uffici e orari di apertura al pubblico ....................................... 5 2.4 Come raggiungere gli uffici del Tribunale ............................................................ 6

2.4.1 In auto ....................................................................................................................... 6 2.4.2 In treno ..................................................................................................................... 6

2.5 Il sito web del Tribunale........................................................................................ 6

3 La struttura organizzativa del Tribunale ................................................................. 7

3.1 Attribuzioni istituzionali ....................................................................................... 7

3.2 Organizzazione del Tribunale ............................................................................... 7 3.2.1 Il personale di magistratura ...................................................................................... 8

3.2.1.1 Civile - Magistrati Assegnati: ........................................................................................ 8 3.2.1.2 Agraria - Magistrati Assegnati: ..................................................................................... 9 3.2.1.3 Fallimenti - Magistrati Assegnati: ................................................................................. 9 3.2.1.4 Lavoro e Previdenza - Magistrati Assegnati: ................................................................. 9 3.2.1.5 Ufficio G.I.P./G.U.P. - Magistrati Assegnati: ................................................................ 9 3.2.1.6 Sezione Penale e Misure Prevenzione - Magistrati Assegnati: .................................... 10 3.2.1.7 Corte di Assise - Magistrati Assegnati: ........................................................................ 10

3.2.2 Il personale amministrativo .................................................................................... 10 3.2.2.1 Dirigenza Amministrativa ............................................................................................ 11 3.2.2.2 Segreteria Amministrativa ........................................................................................... 11 3.2.2.3 Ufficio Spese di Giustizia ............................................................................................. 11 3.2.2.4 Cancelleria Procedimenti Contenziosi ......................................................................... 12 3.2.2.5 Cancelleria Volontaria Giurisdizione .......................................................................... 12 3.2.2.6 Cancelleria Esecuzioni Immobiliari ............................................................................. 13 3.2.2.7 Cancelleria Esecuzioni Mobiliari ................................................................................ 13 3.2.2.8 Cancelleria Fallimenti e Procedure Concorsuali ........................................................ 14 3.2.2.9 Cancelleria Separazioni e Divorzi ............................................................................... 14 3.2.2.10 Cancelleria Lavoro ...................................................................................................... 14 3.2.2.11 Cancelleria Dibattimento, Corte di Assise e Misure di Prevenzione ........................... 15 3.2.2.12 Cancelleria Centrale G.I.P./G.U.P. ............................................................................. 15 3.2.2.13 Ufficio Decreti Penali .................................................................................................. 16

4 I Servizi per il cittadino ............................................................................................ 17

4.1 Copie e visura atti civile/penale .......................................................................... 17 4.1.1 Tabella dei diritti di Copia ...................................................................................... 17

4.2 Servizi telematici per i cittadini .......................................................................... 18 4.3 SERVIZI CIVILI................................................................................................. 20

4.3.1 FAMIGLIA............................................................................................................. 20

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4.3.1.1 SEPARAZIONE CONSENSUALE ................................................................................ 20 4.3.1.2 SEPARAZIONE GIUDIZIALE ..................................................................................... 20 4.3.1.3 DIVORZIO CONGIUNTO ........................................................................................... 21 4.3.1.4 DIVORZIO GIUDIZIALE............................................................................................. 21 4.3.1.5 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO.................. 22 4.3.1.6 ORDINE DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI ................................. 22 4.3.1.7 ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE ............................................................. 23 4.3.1.8 PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE ........................... 24

4.3.2 PERSONE –GIUDICE TUTELARE ...................................................................... 24 4.3.2.1 INTERDIZIONE ........................................................................................................... 24 4.3.2.2 INABILITAZIONE ........................................................................................................ 25 4.3.2.3 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ......................................................................... 25 4.3.2.4 TUTELE ....................................................................................................................... 26 4.3.2.5 CURATELA .................................................................................................................. 26 4.3.2.6 AUTORIZZAZIONI DEL GIUDICE TUTELARE E DEL TRIBUNALE RELATIVE A

PERSONE INCAPACI DI AGIRE ............................................................................... 26 4.3.2.7 AUTORIZZAZIONI DEL GIUDICE TUTELARE RELATIVE A MINORI ................... 27

4.3.3 EREDITÀ E SUCCESSIONI ................................................................................. 27 4.3.3.1 RINUNCIA ALL’ EREDITÀ ......................................................................................... 27 4.3.3.2 ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ CON IL BENEFICIO D’INVENTARIO .............. 28 4.3.3.3 EREDITÀ GIACENTE: NOMINA DEL CURATORE .................................................. 29

4.3.4 TITOLI DI CREDITO ............................................................................................ 29 4.3.4.1 AMMORTAMENTO DI ASSEGNI ............................................................................... 29 4.3.4.2 AMMORTAMENTO DELLA CAMBIALE .................................................................... 30 4.3.4.3 RIABILITAZIONE DEL PROTESTATO (ASSEGNO, CAMBIALE, TRATTA) ............. 31

4.3.5 ATTI NOTORI ....................................................................................................... 31 4.3.5.1 ATTO NOTORIO .......................................................................................................... 31

4.3.6 REGISTRO STAMPA ............................................................................................ 32 4.3.6.1 ISCRIZIONE AL REGISTRO STAMPA ........................................................................ 32

4.3.7 FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI .............................................. 32 4.3.7.1 ISTANZA DI FALLIMENTO ........................................................................................ 32 4.3.7.2 DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO .............................................................. 33 4.3.7.3 CONCORDATO PREVENTIVO ................................................................................... 33 4.3.7.4 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ................................................... 34 4.3.7.5 ESDEBITAZIONE DEL FALLITO ............................................................................... 35 4.3.7.6 RECLAMO AVVERSO I DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO E DEL

TRIBUNALE ................................................................................................................ 35 4.3.7.7 RECLAMO CONTRO GLI ATTI DEL CURATORE E DEL COMITATO DEI

CREDITORI ................................................................................................................. 36 4.3.8 ESECUZIONI IMMOBILARI ............................................................................... 36

4.3.8.1 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ........................................................................... 36 4.3.8.2 CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ................................................................... 37 4.3.8.3 INTERVENTO DEI CREDITORI ................................................................................. 37 4.3.8.4 ISTANZA DI VENDITA ................................................................................................ 37

4.3.9 ASTE IMMOBILARI ............................................................................................. 38 4.3.9.1 PARTECIPAZIONE ALLE ASTE ................................................................................. 38

4.3.10 ESECUZIONI MOBILARI .................................................................................... 39 4.3.10.1 ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE ........................................ 39 4.3.10.2 ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI ........................................................................... 39

4.3.11 OPPOSIZIONI AL PROCESSO ESECUTUVO .................................................... 40 4.3.11.1 OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE ........................................................................... 40 4.3.11.2 OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI ..................................................................... 40

4.3.12 ALBO C.T.U. E PERITI ......................................................................................... 41 4.3.12.1 ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI C.T.U. E DEI PERITI .................................................. 41

4.3.13 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ............................................................ 41 4.3.13.1 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE .......................... 41

4.3.14 ULTERIORI INFORMAZIONI ............................................................................. 42 4.3.14.1 NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO .............................................................................. 42 4.3.14.2 CONTRIBUTO UNIFICATO ....................................................................................... 42

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4.4 SERVIZI PENALI .............................................................................................. 43 4.4.1.1 RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO .............................................................. 43 4.4.1.1 OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE ...................................................................... 43 4.4.1.2 OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE MISURA CAUTELARE

REALE ......................................................................................................................... 43 4.4.1.3 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE ........................ 44 4.4.1.1 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ................................................................................. 45

4.5 SERVIZI AMMINISTRATIVI ........................................................................... 45 4.5.1.1 RATEIZZAZIONE DILAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA .............................................. 45 4.5.1.2 CERTIFICATO PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA .................................. 46

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

1 Presentazione

1.1 Il progetto delle Buone Pratiche

Il progetto si inserisce nel contesto delle iniziative con cui l’amministrazione giudiziaria intende migliorare

la qualità dei servizi erogati, attraverso la riorganizzazione dei processi lavorativi e l’ottimizzazione delle

risorse. La Guida ai Servizi rappresenta l’obiettivo di una delle sei Linee di attività (Linea-3) nelle quali si

articola l’intero complesso progettuale delle “Best Practices”.

La Guida si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti con il Tribunale di Terni e contribuisce a garantire

l’attuazione concreta dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della persona e trasparenza

dell’azione amministrativa.

La realizzazione della Guida ai Servizi rappresenta dunque uno degli strumenti attraverso i quali il Tribunale

di Terni ritiene di facilitare l’accesso e la comprensione dei servizi erogati e quindi di favorire l’utente finale,

sia esso il cittadino, il professionista o altra organizzazione.

1.2 Principi e finalità della Guida ai Servizi

La Guida è uno strumento di comunicazione con i cittadini e, più in generale, con gli utenti dei servizi e

garantisce l’attuazione concreta dei principi di seguito evidenziati.

Si pone come strumento informativo in grado di guidare gli utenti attraverso la struttura degli uffici del

Tribunale e i servizi offerti, ma rappresenta altresì un impegno ad erogare servizi di qualità, attraverso un

percorso interno di verifica ed analisi finalizzato alla concretizzazione degli impegni della struttura.

La Guida ai Servizi è quindi il risultato di un percorso virtuoso che coinvolge in modo diretto tutti gli attori

coinvolti: magistrati, responsabili amministrativi, operatori ed utenti; è quindi uno strumento concreto per

comunicare la qualità ed impegnarsi nel miglioramento continuo.

La Guida è stata ideata e realizzata come uno strumento di facile consultazione ed aiuto per orientarsi

all’interno della sede del Tribunale e fra i vari servizi offerti. Fornisce agli utenti informazioni dettagliate sui

principali servizi attivi e istruzioni su come accedervi e fruirne. Tutto ciò al fine di razionalizzare gli accessi

agli uffici, di ridurre gli errati contatti, limitare i tempi di attesa e quindi, in definitiva, rappresenta un

tentativo di abbattere le quotidiane barriere tra Cittadino/Utente e Ufficio Giudiziario che ostacolano

un’interazione chiara, diretta e semplice.

Ogni utente potrà quindi sapere per i servizi descritti l’ufficio di riferimento, la sua ubicazione, quali sono i

requisiti per la loro fruizione, la documentazione che deve essere presentata a corredo delle istanze e delle

richieste, le modalità di accesso e di erogazione dei servizi, i costi da sostenere.

La Guida ai Servizi si ispira principalmente alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27

gennaio 1994 e al Decreto Legislativo n. 286/199, e indica i principi fondamentali che intende indirizzare.

La Direttiva P.C.M. del 27 gennaio 1994 indica i principi fondamentali che la Guida intende indirizzare.

Eguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le

regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali

per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza,

lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio

prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente

raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità

delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei

servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio

alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Imparzialità

I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di

obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle

condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

Continuità

L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore,

deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del

servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori

devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per

tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei

soggetti erogatori.

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto

di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Efficienza ed efficacia

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti erogatori

adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Il Tribunale di Terni revisionerà periodicamente la Guida, aggiornandola ogni volta che interverranno delle

variazioni significative ai servizi e/o alle modalità di erogazione degli stessi.

1.3 Principali riferimenti normativi

Il perimetro normativo in cui la Guida ai Servizi trova definizione e attuazione è illustrato nella tabella che

segue, nella quale viene indicata la legislazione generale che disciplina l’attività amministrativa

Legge 7.8.1990, n.241

“Nuove Norme in materia di

procedimento amministrativo e

diritto di accesso ai documenti

amministrativi”

Disciplina l’attività amministrativa e determina i principi generali ai

quali questa deve ispirarsi: economicità, efficacia, imparzialità,

pubblicità e trasparenza.

Direttiva del Presidente del

Consiglio dei Ministri 27.1.1994

“Principi sull’erogazione dei

servizi pubblici”

Individua i principi a cui deve essere uniformata l’erogazione dei

servizi pubblici, anche quelli svolti in regime di concessione o

mediante convenzione.

Direttiva del Presidente del

Consiglio dei Ministri

11.10.1994

“Direttiva sui principi per

l’istituzione e il funzionamento

degli uffici per le relazioni con il

pubblico”

Definisce i principi e le modalità per l’istituzione, l’organizzazione

e il funzionamento degli uffici preposti alle relazioni con il

pubblico.

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Decreto Legislativo del

12.5.1995, n.163 (convertito con

la L. 11.7.1995, n.273) “Misure

urgenti per la semplificazione

dei procedimenti amministrativi

e per il miglioramento

dell’efficienza delle P.A.”

Art. 2 Qualità dei servizi pubblici

Comma 1 - Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

sono emanati schemi generali di riferimento di Carte dei Servizi

pubblici, predisposte, d’intesa con le amministrazioni interessate,

dal Dipartimento della Funzione Pubblica per i settori individuati

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi

dell’art. 5, comma 2, lettere b, e, f, della Legge 23.08.1988 n. 400.

Comma 1bis - I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme

del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni adottate con decreto del Ministro della Funzione

Pubblica.

Comma 2 - Gli Enti erogatori dei servizi pubblici, non oltre 120

giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1,

adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi

indicati dalla direttiva dello schema generale di riferimento dandone

adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento

della Funzione Pubblica.

Legge n.150/2000

“Disciplina delle attività di

informazione e di comunicazione

delle pubbliche

amministrazioni”

All’art. 8 circoscrive i compiti e la riorganizzazione degli uffici di

relazione con il pubblico.

All’art. 5 stabilisce che le P.A. definiscano attività di informazione

e di comunicazione al fine di illustrare le attività delle istituzioni e

il loro funzionamento.

Legge del 8.11.2000 n.328

“Legge quadro per la

realizzazione del sistema

integrato di interventi e servizi

sociali”

Art. 13 Carta dei servizi sociali

Comma 2 - Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per

l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le

condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei

soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per

assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni

soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi

riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per

via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare

ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei

servizi

D.lgs. n.165/2001 (e successive

modifiche)

“Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle

amministrazioni pubbliche”

All’art. 11 prevede che ogni P.A. nell’ambito della propria struttura

individui uffici di relazione con i pubblico rispondendo alla duplice

esigenza di garantire la trasparenza amministrativa e la qualità dei

servizi e di fornire uno strumento organizzativo adeguato alle

esigenze di attuazione delle funzioni di comunicazione istituzionale

e contatto con i cittadini.

DPR n.422/2001

“Regolamento per

l’individuazione dei titoli

professionali del personale da

utilizzare presso le pubbliche

amministrazioni […]”

Individua i requisiti formali e sostanziali del personale addetto alle

attività di informazione e comunicazione.

Direttiva della Presidenza del

Consiglio dei Ministri 7 febbraio

2002

“Attività di comunicazione delle

pubbliche amministrazioni”

Nella direttiva, il Ministro della Funzione Pubblica, al fine di

sviluppare una coerente politica di comunicazione integrata con i

cittadini e le imprese, esorta le P.A ad un’ampia circolazione delle

informazioni sulle attività dei propri uffici.

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Risoluzione CSM 26 luglio del

2010

“Uffici Relazioni con il Pubblico

e modalità di comunicazione

degli Uffici Giudiziari e del

Consiglio Superiore della

Magistratura”

Declina al proprio settore di riferimento i principi e le norme

previste dall’ordinamento, individuando nell’URP lo strumento

principale attraverso il quale riportare il cittadino al centro del

Servizio Giustizia.

1.4 Utilizzare la Guida

La Guida contiene informazioni sui servizi erogati dal Tribunale di Terni e consente all’utente di poterne

usufruire in modo semplice e diretto. E’ composta da schede analitiche ed informative, che forniscono

indicazioni dettagliate sui principali servizi e procedure.

L’elenco dei servizi è proposto nel Capitolo 4 della Guida ed è presentato attraverso un insieme di schede;

ciascuna di esse descrive un servizio ed è strutturata come indicato nello schema che segue:

COS’È

illustra il contenuto del servizio o della procedura

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

elenca le principali norme di riferimento

CHI PUO’ RICHIEDERLO

indica chi può essere interessato e in quali circostanze

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

specifica quali prerequisiti è necessario possedere e quali documenti bisogna produrre la prima volta che ci

si reca presso il servizio

DOVE SI RICHIEDE?

indica a quale sede ed ufficio rivolgersi

QUANTO COSTA?

indica l’eventuale costo da pagare e le modalità di pagamento

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

2 Criteri e modalità di accesso ai servizi

2.1 Area territoriale di competenza

L’assetto della geografia giudiziaria del Tribunale di Terni è profondamente mutato a seguito dell’entrata in

vigore del decreto legislativo n. 155 del 2012 che, nell’ottica del contenimento della spesa e dell’incremento

dell’efficienza dei servizi, ha disposto la soppressione del Tribunale di Orvieto con conseguente

accorpamento dell’ufficio giudiziario soppresso e ridefinizione dell’area di competenza della circoscrizione

giudiziaria di Terni.

Il tribunale di Terni ha competenza territoriale limitata ai Comuni di seguito elencati:

Acquasparta Montecchio

Allerona Montefranco

Alviano Montegabbione

Amelia Monteleone d'Orvieto

Arrone Narni

Attigliano Orvieto

Avigliano Umbro Otricoli

Baschi Paciano

Calvi dell'Umbria Parrano

Castel Giorgio Penna in Teverina

Castel Viscardo Piegaro

Città della Pieve Polino

Fabro Porano

Ferentillo San Gemini

Ficulle San Venanzo

Giove Stroncone

Guardea Terni

Lugnano in Teverina

Montecastrilli

Il distretto della Corte di Appello di Perugia si compone del Tribunali di Terni, Spoleto e Perugia

rispettivamente competenti nei circondari di riferimento.

2.2 Indirizzo e principali riferimenti

Il Tribunale di Terni è situata in Corso del Popolo, 40 - 05100 Terni, tel.: 07443981 fax: 0744 305612

Qui di seguito i principali Uffici del Tribunale e i relativi contatti di riferimento.

Ufficio Indirizzo PEC

Tribunale di Terni [email protected]

Tribunale di Terni [email protected]

2.3 Dislocazione degli uffici e orari di apertura al pubblico

Gli Uffici del Tribunale che offrono sportelli e servizi destinati al pubblico sono così dislocati:

Primo piano ricezione, consultazione atti (gip-gup),

Secondo piano: ricezione, consultazione atti (esecuzione mobiliare ed immobiliare, procedure

fallimentari),

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Terzo piano: ricezione atti (dibattimento),

Quarto piano: ricezione, consultazione atti contenzioso, separazione e divorzi, lavoro e volontaria

giurisdizione.

L’orario di apertura al pubblico degli uffici è dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 13:00, il deposito atti in formato

analogico (cancellerie civili) è riservato dalle ore 10,30 alle ore 12,00.

2.4 Come raggiungere gli uffici del Tribunale

2.4.1 In auto Uscire dall’autostrada A1 a Orte direzione Perugia, percorrere la E45 per circa 19 km, continuare sulla

SS675 in direzione Terni, uscire a Terni Ovest. In direzione del centro città percorrere Viale Eroi dell’Aria

(650 metri), Viale Borzacchini (600 metri), Viale dello Stadio (600 metri), alla rotonda prendere la terza

uscita, continuare per 750 metri fino alla prossima rotonda, prendere la terza uscita e imboccare Corso

del Popolo

Coordinate geografiche di riferimento per navigatori GPS:

Latitudine: 42.559438

Longitudine: 12.646249

2.4.2 In treno Dal nord: linea ferroviaria "Firenze-Roma con cambio a "Orte" sulla linea "Roma-Ancona".

Dal sud: stazione di Terni lungo la linea ferroviaria "Roma-Ancona".

Dalla Stazione di Terni, uscire nel piazzale Ovest, percorrere a piedi il Viale della Stazione per circa 400

metri, continuare oltre Piazza Cornelio Tacito nella stessa direzione su Corso Cornelio Tacito per circa 450

metri fino a Piazza della Repubblica, continuare in Piazza Mario Ridolfi e quindi imboccare Corso del Popolo.

2.5 Il sito web del Tribunale

Il Tribunale di Terni ha attivato un sito internet raggiungibile all’interno del Portale degli Uffici Giudiziari

dell’Umbria, realizzato e gestito dal CISIA locale. È raggiungibile all’indirizzo

http://www.giustizia.umbria.it/giustiziapg/it/tribunaleterni.page

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

3 La struttura organizzativa del Tribunale

3.1 Attribuzioni istituzionali

La funzione fondamentale del Tribunale è quella di assicurare una risposta giusta e fornita in tempi

ragionevoli alle esigenze dei cittadini di vedere risolte le loro controversie tanto da costituire da sempre “la

ragionevole durata del processo” un obiettivo da perseguire, oltre che un valore fondamentale della nostra

Costituzione. Lo stesso art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, entrata in vigore

nel nostro ordinamento solo nel 1955, sancisce “Il diritto di ogni persona ad un’equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti un Tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della

determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa

penale che gli venga rivolta”. Statuizione questa, sinteticamente espressiva di fondamentali principi giuridici

elaborati dai sistemi giuridici europei, che ha oggi trovato un ulteriore riconoscimento nell’art. 111 Cost. Nel

quale, tra l’altro si è ritenuto di ribadire che “La legge assicura la ragionevole durata” del processo in

condizioni di parità tra le parti e di imparzialità e terzietà del giudice.

Il Tribunale Ordinario ha competenza limitata ad una circoscrizione territoriale chiamata circondario, ed è

giudice di merito in primo grado per:

Tutte le cause civili che non rientrano nella competenza del Giudice di Pace o del tribunale per i

minorenni;

Tutte le cause penali che non rientrano nella competenza del Giudice di Pace, del tribunale per i

minorenni, della corte d'Assise.

Come giudice di secondo grado (appello) il Tribunale Ordinario decide sulle impugnazioni contro le sentenze

pronunciate dal giudice di pace in materia civile o penale.

Le sentenze, in materia civile o penale, pronunciate del Tribunale come giudice di prima istanza sono

impugnabili davanti alla corte d'appello; quelle pronunciate come giudice d'appello sono, invece, impugnabili

con ricorso per cassazione.

Il Tribunale, può giudicare:

in composizione monocratica, ossia come organo composto da un solo magistrato (il giudice unico);

in composizione collegiale, ossia come collegio composto da tre magistrati: il presidente e due

giudici a latere.

La composizione monocratica costituisce la regola, mentre la composizione collegiale è prescritta nei casi

previsti dalla legge.

3.2 Organizzazione del Tribunale

L’organizzazione del Tribunale è rappresentata nella seguente struttura:

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

3.2.1 Il personale di magistratura Presidente del Tribunale

Dott. Girolamo Lanzellotto

Piano: Quarto

Stanza: 405

Il Presidente del Tribunale ha la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nei rapporti esterni, distribuisce il

lavoro tra i giudici, adottando i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giurisdizionale, e

svolge le funzioni giudiziarie che sono riservate alla sua competenza funzionale.

Area civile

3.2.1.1 Civile - Magistrati Assegnati:

Dott.ssa Marzia Di Bari

Incarico: Giudice Sezione Civile

Dott.ssa Natalia Giubilei

Incarico: Giudice Sezione Civile

Dott.ssa Chiara Aytano

Incarico: Giudice Sezione Civile

Dott.ssa Barbara Di Giovannantonio

Incarico: Giudice Sezione Civile

Dott.re Mario Montanaro

Incarico: Giudice Sezione Civile

Dott.re Alessandro Nastri

Incarico: Giudice Sezione Civile

Dott.ssa Manuela Olivieri

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Incarico: Giudice Sezione Civile

Dott.ssa Angelica Capotosto

Incarico: Giudice Sezione Civile

Dott.re Luca Ponzillo

Incarico: Giudice Sezione Civile

Dott.re Alberto Caprioli

Incarico: Giudice Sezione Civile

Giorni di udienza: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

3.2.1.2 Agraria - Magistrati Assegnati:

Dott.re Luca Ponzillo

Incarico: Giudice Sezione Civile

Dott. re Alberto Caprioli

Incarico: Giudice Sezione Civile

Giorni di udienza: un lunedì al mese

3.2.1.3 Fallimenti - Magistrati Assegnati:

Dott.ssa Angelica Capotosto

Incarico: Giudice delegato ai Fallimenti

Dott.re Alessandro Nastri

Incarico: Giudice delegato ai Fallimenti

Giorni di udienza: martedì e venerdì

3.2.1.4 Lavoro e Previdenza - Magistrati Assegnati:

Dott.ssa Chiara Aytano

Incarico: Giudice del Lavoro

Dott.ssa Gabriella Piantadosi

Incarico: Giudice del Lavoro

Dott.ssa Manuela Olivieri

Incarico: Giudice del Lavoro

Giorni di udienza: martedì, mercoledì e giovedì

Area Penale

3.2.1.5 Ufficio G.I.P./G.U.P. - Magistrati Assegnati:

Dott.re Maurizio Santoloci

Incarico: Giudice Sezione Gip-Gup

Dott.ssa Simona Tordelli

Incarico: Giudice Sezione Gip-Gup

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

3.2.1.6 Sezione Penale e Misure Prevenzione - Magistrati Assegnati:

Dott.re Massimo Zanetti

Incarico: Presidente della Sezione penale

Piano: Quarto

Dott.re Angelo Matteo Socci

Incarico: Giudice Sezione penale

Dott.re Federico Bona Galvagno

Incarico: Giudice Sezione penale

Dott.ssa Rossana Taverna

Incarico: Giudice Sezione penale

3.2.1.7 Corte di Assise - Magistrati Assegnati:

Dott.re Massimo Zanetti

Incarico: Giudice Corte di Assise

Dott.re Angelo Matteo Socci

Incarico: Giudice Corte di Assise

Dott.re Federico Bona Galvagno

Incarico: Giudice Corte di Assise

Dott.ssa Rossana Taverna

Incarico: Giudice Corte di Assise

Giorni di udienza -monocratico: lunedì e giovedì

Giorni di udienza - collegiale: martedì ed un giovedì al mese

3.2.2 Il personale amministrativo La struttura amministrativa del Tribunale è organizzata nell’area civile e penale, che sono articolate in

funzione dell’erogazione dei servizi giudiziari connessi alle relative Sezioni giurisdizionali, e dall’area

amministrativa che si occupa prevalentemente di servizi amministrativi.

L'area civile è articolata nei settori contenzioso, lavoro e previdenza, volontaria giurisdizione, esecuzioni

mobiliari e immobiliari, procedure concorsuali e fallimenti.

L'area penale è articolata nei settori dibattimentale, Giudice Indagine Preliminare / Giudice Udienza

Preliminare e nei servizi direttamente connessi quali quelli afferenti ad i corpi di reato, alle spese di giustizia

ed al Fondo Unico Giustizia.

L’area amministrativa è articolata in due settori dei quali uno si occupa delle risorse umane (personale di

magistratura e amministrativo) e materiali (beni e servizi), l’altro delle spese di giustizia (spese pagate, spese

prenotate e recupero crediti).

La direzione di questa complessa struttura è affidata ad un Dirigente amministrativo, con le attribuzioni di

cui al Decreto Legislativo n° 165 del 2001 e, con particolare riguardo agli Uffici Giudiziari, al Decreto

Legislativo n° 240 del 2006.

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

3.2.2.1 Dirigenza Amministrativa

Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Francesca Lojodice

Stanza: 401

Telefono: 0744/398101

Area amministrativa

3.2.2.2 Segreteria Amministrativa

Stanza: 404

Orario al pubblico: dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Telefono:

0744/398400

Personale Amministrativo:

Sig.ra Caterina Ottaviani (Funzionario Giudiziario)

Stanza:403 403

Telefono:0744/398102 0744/398102;

Email: [email protected];

Sig.ra Teresa Argenti (Assistente Giudiziario)

Sig.ra Carla Pompei (Assistente Giudiziario)

Sig.re Marco Sorce (Conducente di automezzi)

3.2.2.3 Ufficio Spese di Giustizia

Stanza: 402

Attività svolte: Ufficio Spese Pagate: predisposizione e registrazione delle richieste di ordinativi di

pagamento da inviare al Funzionario Delegato, presso la corte di Appello di Perugia, sia per la materia civile

che per quella penale.

Ai fini del pagamento è necessario fornire all'ufficio tutti i dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di

nascita, residenza e domicilio) nonché il codice fiscale ovvero, in caso di persone giuridiche, la esatta

denominazione, sede e partita IVA. Vanno fornite altresì le coordinate bancarie/banco posta, con particolare

riguardo al codice IBAN. Ufficio Recupero Crediti: iscrizione delle partite di credito, sia in materia civile che

in quella penale, per il recupero delle pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie e spese di giustizia.

Competente per la riscossione è la società Equitalia, a cui l’ufficio trasmette le partite di credito da recuperare.

Dall’ottobre 2008 l’ufficio non provvede più ad inviare l’invito al pagamento, in quanto tale attività è stata

demandata ad Equitalia S.p.A. (D.L. 112/08 convertito in legge 133/08, vedi Circolare Ministero Giustizia

29 settembre 2008, n. 126253/U); è consentito comunque il pagamento “spontaneo” attraverso il mod.

F23.L'ufficio Recupero Crediti, nella persona del suo responsabile, è anche competente a concedere la

dilazione e/o la rateizzazione dei soli crediti relativi a spese processuali e/o sanzioni pecuniarie processuali.

La dilazione e/o la rateizzazione può essere chiesta presentando apposita istanza prima dell'inizio della

trasmissione della partita ad Equitalia S.p.A. Successivamente all’invio ad Equitalia S.p.A. la competenza è

della predetta società. Si sottolinea che la competenza a concedere la rateizzazione delle pene pecuniarie

(multa e ammenda) è esclusivamente del magistrato (articolo 133-ter codice penale ed articolo 660 codice

procedura penale).

L'Ufficio Recupero Crediti rilascia, a seguito di apposita istanza, il certificato di avvenuto pagamento delle

spese di giustizia.

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Orario al pubblico: dalle ore 9:00 alle 13:00

Telefono:

0744/398130

Personale Amministrativo:

Sig.ra Caterina Ottaviani (Responsabile del servizio)

Stanza: 403

Telefono: 0744/398102;

Sig.re Adelmo Folletti (Assistente giudiziario)

Sig.ra Silvia Bertini (Assistente giudiziario)

Sig.ra Carla Pompei (Assistente giudiziario)

Area civile

3.2.2.4 Cancelleria Procedimenti Contenziosi

Stanza: 427

Attività svolte: Nella materia del contenzioso civile ordinario, delle cause agrarie nonché delle separazioni

e divorzi:

Ricezione e iscrizione a ruolo degli atti, deposito memorie, rilascio copie, rilascio certificazioni relative alle

risultanze dei registri; tenuta dei fascicoli, d'ufficio e di parte; pubblicazione ordinanze, decreti ingiuntivi e

sentenze.

Orario al pubblico: Dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Telefono:

0744/398153

Personale Amministrativo:

Dott.ssa Emanuela Migozzi (Direttore Amministrativo) Stanza: 415

Telefono: 0744/398120;

Email: [email protected];

Sig.ra Giuliana Laurenzi (Funzionario giudiziario)

Dott.ssa Silvia Provenzani (Cancelliere)

Sig.ra Lucia Franconieri (Cancelliere)

Sig.ra Anna Puglia (Operatore Giudiziario)

Dott.ssa Gloria Romanini (Cancelliere)

Sig.re Massimo Magrelli (Assistente Giudiziario)

Sig.ra Stefania Cola (Assistente Giudiziario)

Sig.ra Carla Provantini (Assistente Giudiziario)

Sig.ra Monica Carsili (Assistente Giudiziario)

Sig.re Ivano Ostili (Operatore trasporti)

Sig.re Roberto Baglioni (Ausiliario)

Sig.ra Ornella Marceddu (Ausiliario)

3.2.2.5 Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Stanza: 417

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Attività svolte: Ricezione e iscrizione a ruolo degli atti relativi alla materia della volontaria giurisdizione e

delle successioni, nonché di tutti gli atti di competenza del Giudice Tutelare.

Giuramento perizie e traduzioni e ricezione atti pubblici (atti notori, e atti in materia successoria).

Tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici in materia civile e dell'Albo dei Periti in materia penale.

Tenuta del registro Stampa e attività connesse

Telefono:

0744/398154

0744/398128

Personale Amministrativo:

Dott.ssa Emanuela Migozzi (Direttore Amministrativo)

Sig.ra Giuliana Laurenzi (Funzionario giudiziario)

Stanza:416

Telefono:0744/398154;

Email: [email protected]

Sig.ra Maria Cristina Corvi (Cancelliere)

Sig.ra Claudia Sampalmieri (Assistente Giudiziario)

Sig.ra Stefania Innocenzi (Assistente Giudiziario)

3.2.2.6 Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

Stanza: 204

Attività svolte: Ricezione atti relativi alle procedure esecutive immobiliari, gestione e tenuta dei relativi

fascicoli.

Telefono:

0744/398135

Personale Amministrativo:

Dott.ssa Anna Lelli (Direttore Amministrativo)

Stanza: 203

Telefono: 0744/398151;

Email: [email protected];

Sig.ra Elvira Moricotti (Operatore giudiziario)

Sig.re Stefano Giovagnoli (Operatore giudiziario)

3.2.2.7 Cancelleria Esecuzioni Mobiliari

Stanza: 201

Attività svolte: Ricezione atti relativi alle procedure esecutive mobiliari, gestione e tenuta dei relativi

fascicoli

Telefono:

0744/398132

0744/398133

Personale Amministrativo:

Dott.ssa Anna Lelli (Direttore Amministrativo)

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Stanza:203

Telefono:0744/398151

Email: [email protected]

Dott.ssa Daniela Francia (Funzionario Giudiziario)

Sig.ra Maria Teresa Scimmi (Assistente Giudiziario)

Sig.ra Mariangela Greppellino (Ausiliario)

3.2.2.8 Cancelleria Fallimenti e Procedure Concorsuali

Stanza: 215

Attività svolte: ricezione atti relativi alle procedure concorsuali e fallimentari (procedure per la dichiarazione

di fallimento; procedure per l'accertamento dello stato d'insolvenza; fallimenti; concordati preventivi;

amministrazioni controllate; liquidazioni coatte amministrative); certificazioni in materia fallimentare.

Telefono:

0744/398140

0744/398141

0744/398143

Personale Amministrativo:

Dott.re Giovanni Cervone (Direttore Amministrativo)

Stanza: 215

Telefono: 0744/398142;

Email: [email protected];

Dott.ssa Margherita De Angelis (Funzionario Giudiziario)

Stanza:215

Telefono: 0744/398143

Email: [email protected]

Sig.ra Silvia Carotti (Assistente Giudiziario)

Sig.re Andrea Ribeca (Assistente Giudiziario)

Sig.re Paolo Marignetti (Ausiliario)

3.2.2.9 Cancelleria Separazioni e Divorzi

Stanza: 426

Attività svolte: Attività svolte: Ricezione e iscrizione a ruolo degli atti, deposito memorie, rilascio copie,

tenuta dei fascicoli, d'ufficio e di parte. Pubblicazione ordinanze, decreti e sentenze.

Telefono:

0744/398121

0744/398125

Personale Amministrativo:

Dott.ssa Emanuela Migozzi (Direttore Amministrativo)

3.2.2.10 Cancelleria Lavoro

Stanza: 408

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Attività svolte: Contenzioso in materia di lavoro e previdenza : Ricezione e iscrizione a ruolo degli atti,

deposito memorie, rilascio copie, rilascio certificazioni relative alle risultanze dei registri; tenuta dei fascicoli,

d'ufficio e di parte, pubblicazione ordinanze, decreti ingiuntivi e sentenze.

Telefono:

0744/398124

Personale Amministrativo:

Dott.ssa Patrizia Tralascia (Cancelliere)

Stanza: 408

Sig.ra Paola Carotti (Assistente Giudiziario)

Sig.re Ivano Ostili (Operatore giudiziario)

Area penale

3.2.2.11 Cancelleria Dibattimento, Corte di Assise e Misure di Prevenzione

Stanza: 322 - 323 - 324

Attività svolte: Adempimenti relativi alla fase dibattimentale precedenti e successivi all'udienza. Patrocinio

a spese dello Stato. Nomina e liquidazione Giudici Popolari. Attività relativa ai decreti /ordini di pagamento

in materia di spese di giustizia. . Adempimenti relativi ai procedimenti di riesame ed appello ai sensi degli

articoli 309, 310 e 324 codice procedura penale relativamente alle misure cautelari reali . Adempimenti

relativi ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione

Telefono:

0744/398163

0744/398167

0744/398165

0744/398166

0744/398168

Personale Amministrativo:

Dott.re Marco Cuini (Direttore Amministrativo)

Stanza:321

Telefono:0744/398161;

Email: [email protected]

Dott.ssa Manola Valentini (Funzionario Giudiziario)

Dott.ssa Gigliola Almadori (Cancelliere)

Dott.re Sandro Corvi (Cancelliere)

Dott.ssa Marinella Schirano (Cancelliere)

Sig.ra Maria Rita Barzagli (Assistente Giudiziario)

Sig.ra Francesca Valentini (Assistente Giudiziario)

Sig.ra Anna Maria Crecco (Assistente Giudiziario)

Sig.re Antonio Galiero (Ausiliario)

3.2.2.12 Cancelleria Centrale G.I.P./G.U.P.

Stanza: 121-125

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Attività svolte: Ricezione atti; iscrizione nei registri informatici

Telefono:0744/398175

Personale Amministrativo:

Dott.ssa Rita Abbate (Direttore Amministrativo)

Stanza:101

Telefono:0744/398169;

Email: [email protected]

Dott.re Umberto Pistelli (Cancelliere)

Dott.ssa Francesca Romana Cortoni (Cancelliere)

Dott.ssa Orietta Federici (Cancelliere)

Dott.ssa Matilde Passagrilli (Assistente Giudiziario)

Sig.ra Paola Patacca (Assistente Giudiziario)

Sig.ra Emma Baiocco (Operatore Giudiziario)

Sig.re Andrea Palestra (Ausiliario)

3.2.2.13 Ufficio Decreti Penali

Stanza: 110

Attività svolte: Gestione delle richieste di decreti penali di condanna, dalla fase dell’emissione fino alla fase

dell’esecutività o dell’opposizione.

Telefono:0744/398162, 0744/398176

Personale Amministrativo:

Dott.ssa Rita Abbate (Direttore Amministrativo Responsabile)

Sig.ra Laura Menestò (Funzionario Giudiziario)

Sig.ra Sonia Del Fiacco (Assistente Giudiziario)

Sig.re Andrea Palestra (Ausiliario)

Sig.ra Annita Pisano (Ausiliario)

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

4 I Servizi per il cittadino

4.1 Copie e visura atti civile/penale

Il servizio copie è svolto presso le singole cancellerie, in relazione agli atti ed ai procedimenti di propria

pertinenza. Il costo delle copie è variabile, in base ai diritti di copia, come riportato nella tabella.

4.1.1 Tabella dei diritti di Copia

Diritto di copia senza certificazione di conformità

Numero pagine Diritto di copia forfettizzato Diritto di copia con urgenza

1 2 3

1-4 1,44 4,32

5-10 2,88 8,64

11-20 5,76 17,28

21-50 11,54 34,62

51-100 23,07 69,21

Oltre le 100 23,07 più 9,62 ogni ulteriore 100 pagine o

frazione di 100

69,21 più 28,86 ogni ulteriore

100 pagine o frazione di 100

Diritto di copia autentica

Numero di pagine Diritto di copia

forfettizzato

Diritto di

certificazione di

conformità

Totale delle colonne 2

e 3 Totale con urgenza

1 2 3 4 5

1-4 1,92 9,62 11,54 34,62

5-10 3,86 9,62 13,48 40,44

11-20 5,76 9,62 15,38 46,14

21-50 9,62 9,62 19,24 57,72

51-100 19,23 9,62 28,85 86,55

Oltre le 100

19,23 più 11,54 ogni

ulteriore 100 pagine

o frazione di 100

9,62

28,85 più 11,54 ogni

ulteriore 100 pagine o

frazione di 100

86,55 più 34,62 ogni

ulteriore 100 pagine

o frazione di 100

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto Diritto di copia forfettizzato

Per ogni cassetta fonografica

di 60 minuti o di durata

inferiore

3,84

Per ogni cassetta fonografica

di 90 minuti 5,76

Per ogni cassetta video-

fonografica di 120 minuti o

di durata inferiore

6,41

Per ogni cassetta video-

fonografica di 180 minuti 7,69

Per ogni cassetta video-

fonografica di 240 minuti 9,62

Per ogni dischetto

informatico da 1,44 MB 4,5

Per ogni compact disk 320,48

Diritto di copia rilasciata in formato elettronico

Numero pagine Diritto di copia forfettizzato

1 2

1-4 0,96

5-10 1,92

11-20 3,84

21-50 7,69

51-100 15,38

Oltre le 100 15,38 più 6,41 ogni ulteriore 100 pagine

o frazione di 100

4.2 Servizi telematici per i cittadini

I cittadini possono usufruire di alcuni servizi di seguito elencati attraverso il Portale dei Servizi Telematici

(PST), disponibile sul dominio giustizia.

Il Portale dei Servizi Telematici rappresenta il nuovo ed importante strumento fornito dal Ministero della

Giustizia per la fruizione digitale di numerosi servizi di Cancelleria in ambito civile e penale rivolti all'utenza

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

professionale (avvocati, commercialisti, CTU, ecc.) e non professionale (cittadini, associazioni, ecc..) che a

vario titolo si rivolge presso un Ufficio Giudiziari.

Collegandosi al sito http://pst.giustizia.it l'utente può accedere alle diverse tipologie di servizio, seguendo un

percorso di navigazione già classificato per tipologia di utente/servizio.

SERVIZI AD ACCESSO LIBERO

Punti di Accesso

Consultazione Pubblica dei Registri

Servizi on-line Giudici di Pace

Portale delle Procedure Concorsuali

Consultazione Uffici Giudiziari

SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO

Servizio Generale Indirizzi Elettronici

Deposito Atti Giudiziari

Consultazione Registri

Notifiche e Comunicazioni Telematiche

Pagamenti Telematici

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

4.3 SERVIZI CIVILI

4.3.1 FAMIGLIA

4.3.1.1 SEPARAZIONE CONSENSUALE

COS’È?

I coniugi hanno facoltà di richiedere la separazione consensuale quando tra loro vi è l’accordo su tutti gli

aspetti (personali ed economici) ovvero le condizioni concernenti la disciplina della separazione; inoltre i

coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del

Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 158 c.c., art. 711 ss. c.p.c., art. 12 d.l.2014 n. 132

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

I coniugi congiuntamente assistiti da un difensore

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il ricorso, deve essere firmato da entrambi i coniugi, ed in allegato deve essere depositata la seguente

documentazione:

· Estratto di matrimonio

· Stato di famiglia di entrambi i coniugi

· Certificato di residenza di entrambi i coniugi

· Dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi

· Nota di iscrizione a ruolo

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Civile- contenzioso

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 43,00)

4.3.1.2 SEPARAZIONE GIUDIZIALE

COS’È?

In assenza di accordo, ciascun coniuge può, indipendentemente dalla volontà dell’altro, ottenere la

separazione allorquando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da

arrecare grave pregiudizio alla educazione della prole.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 151 cc, art. 706 ss. c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Ciascun coniuge assistito da un difensore

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare al ricorso:

· Estratto di matrimonio,

· Stato di famiglia del richiedente,

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

· Certificato di residenza,

· Dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi,

· Nota di iscrizione a ruolo

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria civile- contenzioso

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 98,00)

4.3.1.3 DIVORZIO CONGIUNTO

COS’È?

I coniugi, già separati, possono ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del

matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il

rito religioso e trascritto).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

I coniugi assistiti da un difensore.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare al ricorso:

· Estratto dell’atto di matrimonio,

· Stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi,

· Copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione

passata in giudicato, nonché eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del

Tribunale per comprovare il passaggio dei tre anni di vita da separati,

· Dichiarazione dei redditi,

· Nota di iscrizione a ruolo.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Civile-contenzioso

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 43,00).

4.3.1.4 DIVORZIO GIUDIZIALE

COS’È?

In assenza di accordo ciascun coniuge può, indipendentemente dalla volontà dell’altro, ottenere lo

scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili allorquando siano decorsi tre anni dalla

separazione consensuale ovvero giudiziale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Ciascun coniuge assistito da un difensore

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Documentazione da allegare al ricorso:

· Estratto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio,

· Stato di famiglia e certificato di residenza del richiedente,

· Copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione

passata in giudicato, nonché eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del

Tribunale per comprovare il passaggio dei tre anni di vita da separati,

· Dichiarazione dei redditi,

· Nota di iscrizione a ruolo

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria civile- contenzioso

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 98,00).

4.3.1.5 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO

COS’È?

È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione, consensuale ovvero giudiziale, o

divorzio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 710 c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

I coniugi, congiuntamente o singolarmente, assistiti dall’avvocato

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare al ricorso:

· Copia autentica dell’omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o

della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio,

· Stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi,

· Nota di iscrizione a ruolo.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 98,00).

4.3.1.6 ORDINE DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

COS’È?

È una misura di protezione che il giudice può applicare a tutela delle persone facenti parte del nucleo familiare

nell’ipotesi in cui vengano riscontrate condotte di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all’integrità

fisica o morale ovvero alla libertà.

La durata dell’ordine di protezione (ordine di cessazione della condotta, allontanamento dalla casa familiare,

intervento dei servizi sociali, pagamento di un assegno periodico) non può essere superiore a un anno, salvo

la proroga, che va richiesta, in caso del perdurare dei gravi motivi, con apposita istanza, da presentarsi prima

della scadenza del termine prefissato dal giudice.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Artt. 342-bis e 342-ter c.c., art. 736-bis c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Il coniuge, il convivente ovvero altro componente (maggiorenne) del nucleo familiare assistiti da un avvocato.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare al ricorso:

· Certificato di residenza e stato di famiglia delle parti,

· Eventuale certificazione medica o altra documentazione a dimostrazione dei fatti esposti (esente

bollo),

· Nota di iscrizione a ruolo.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

QUANTO COSTA?

Esente.

4.3.1.7 ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE

COS’È?

L’istituto soddisfa l’esigenza di adottare una persona maggiorenne; con essa l’adottato assume il cognome

dell’adottante, acquista il diritto a succedere all’adottante alla pari dei figli legittimi, acquisisce il diritto agli

alimenti da parte dell’adottante.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 291 ss. c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

L’adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30, se il Tribunale ravvisi circostanze eccezionali

che lo giustifichino), l’adottando deve avere almeno 18 anni meno di lui. Di regola, inoltre, chi adotta non

deve avere figli minorenni (siano essi legittimi, legittimati o naturali riconosciuti). È necessaria l’assistenza

di un avvocato.

Per l’adozione ordinaria è richiesto:

· Il consenso di chi adotta

· Il consenso dell’adottando

· L’assenso dei genitori dell’adottando

· L’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati

· L’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante (legittimi, legittimati o naturali riconosciuti)

In casi particolari il Tribunale può pronunciare l’adozione anche qualora non sia prestato o non possa essere

richiesto l’assenso degli aventi diritto a pronunciarsi.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare al ricorso:

· Copia integrale dell'atto di nascita, certificato di residenza, certificato di matrimonio o di stato libero,

stato di famiglia storico dell’adottante;

· Copia integrale dell'atto di nascita, certificato di residenza e stato di famiglia, certificato di

matrimonio o di stato libero, certificato di morte dei genitori, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno

invece manifestare il loro consenso secondo l’art. 311 c.c.) dell’adottando.

DOVE SI RICHIEDE?

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00)

4.3.1.8 PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

COSA SONO?

Il servizio è diretto a garantire la correzione, la ricostituzione, la formazione di un atto omesso o la

cancellazione in ipotesi di indebita registrazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 95 ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

CHI PUÒ RICHIEDERLI?

Chi ha necessità di:

· Cancellare o modificare un atto dello stato civile

· Ricostruire un atto smarrito o distrutto

· Promuovere la formazione di un atto omesso

· Opporsi al rifiuto di un ufficiale di stato civile di eseguire le pubblicazioni di matrimonio

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare al ricorso:

· Copia autentica dell’atto di cui si chiede la correzione,

· Eventuale documentazione a giustificazione della correzione richiesta,

· Nota di iscrizione a ruolo

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 98,00).

4.3.2 PERSONE –GIUDICE TUTELARE

4.3.2.1 INTERDIZIONE

COS’È?

L’interdizione è l’istituto che si pone a tutela dei soggetti che si trovano in stato di abituale infermità di mente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 414 c.c., art. 712 e ss. c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Il coniuge (o la persona stabilmente convivente), i familiari entro il 4° grado, gli affini entro il secondo grado

assistiti dall’avvocato costituito ed il p.m. costituito

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare al ricorso:

· Estratto dell'atto di nascita,

· Estratto dello stato di famiglia,

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

· Documentazione medica,

· Nota di iscrizione della causa a ruolo

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria civile - contenzioso

QUANTO COSTA?

Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00).

4.3.2.2 INABILITAZIONE

COS’È?

L’inabilitazione è l’istituto che si pone a tutela dei soggetti che si trovano in uno stato di parziale incapacità

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 414 c.c., art. 712 e ss. c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Il coniuge (o la persona stabilmente convivente), i familiari entro il 4° grado, gli affini entro il secondo grado

assistiti dall’avvocato costituito ed il p.m. costituito

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare al ricorso:

· Estratto dell'atto di nascita;

· Estratto dello stato di famiglia

· Documentazione medica

· Nota di iscrizione della causa a ruolo

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria civile - contenzioso

QUANTO COSTA?

Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00).

4.3.2.3 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

COS’È?

L’amministrazione di sostegno è la misura di protezione prevista dalla legge al fine di tutelare gli interessi di

una persona incapace di provvedere alle proprie necessità per effetto di un’infermità o di una menomazione

fisica o psichica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 9 gennaio 2004, n. 6, artt. 404 ss. c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Il soggetto beneficiario, il coniuge, i parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, il

convivente, il tutore o curatore, il Pubblico Ministero o i responsabili dei servizi sociali e sanitari impegnati

nella cura e assistenza della persona bisognosa.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare al ricorso:

· Estratto dell'atto di nascita;

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

· Estratto dello stato di famiglia

· Documentazione medica

· Nota di iscrizione della causa a ruolo

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Volontaria giurisdizione

QUANTO COSTA?

Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

4.3.2.4 TUTELE

· TUTELA GIUDIZIALE

La tutela giudiziale è una misura di protezione prevista dalla legge al fine di tutelare gli interessi delle persone

incapaci di provvedere alle proprie necessità per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o

psichica.

La tutela giudiziale viene aperta in seguito alla pronuncia della sentenza di interdizione; dopo l’apertura della

tutela viene nominato un tutore che rappresenta l’interdetto in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

· TUTELA DEI MINORI

Fino all’età di 18 anni, tutte le persone sono rappresentate legalmente dai genitori.

Quando un minore non ha genitori, viene aperta la tutela, che è la misura di protezione prevista dalla legge

per tutelare gli interessi di un minore. La tutela di un minore viene aperta d’ufficio in seguito a segnalazione

da parte del Tribunale per i Minorenni, dell’ufficiale di stato civile ovvero dei parenti del minore.

Ricevuta la segnalazione, il Giudice tutelare assume le opportune informazioni e decide di nominare tutore e

protutore, scegliendo tra i parenti del minore.

4.3.2.5 CURATELA

La curatela viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Dopo

l’apertura della curatela viene nominato un curatore, che è la persona che assiste l’inabilitato nel compimento

di atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Giudice tutelare.

Il Giudice tutelare a tal fine convoca d’ufficio la persona che ritiene più idonea per essere nominata curatore,

scegliendola innanzitutto fra i parenti dell’inabilitato e tenendo in considerazione le eventuali osservazioni

scritte fatte pervenire in cancelleria dai parenti o da chi conosce l’inabilitato.

4.3.2.6 AUTORIZZAZIONI DEL GIUDICE TUTELARE E DEL TRIBUNALE

RELATIVE A PERSONE INCAPACI DI AGIRE

COSA SONO?

Il tutore (o il curatore o l’amministratore di sostegno) deve chiedere l’autorizzazione al Giudice tutelare per

tutti gli atti di straordinaria amministrazione da compiere, quali ad esempio:

- L’accettazione o la rinuncia all’eredità

- L’accettazione di donazioni

- La stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni

- Promuovere giudizi

- Riscuotere capitali

- Effettuare investimenti finanziari

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 372, 373, 374, 375 e 411 c.c.

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

CHI PUÒ RICHIEDERLE?

Il tutore (o il curatore o l’amministratore di sostegno), eventualmente con l’assistenza di un avvocato in

relazione alla complessità dell’atto di straordinaria amministrazione da compiere.

COME SI RICHIEDONO E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare al ricorso:

Documentazione giustificativa (p. es. l’offerta della banca relativa all’investimento proposto, la

bozza del contratto da stipulare, i preventivi della spesa da autorizzare ecc.),

Nota di iscrizione della causa al ruolo.

DOVE SI RICHIEDONO?

Cancelleria volontaria giurisdizione

QUANTO COSTA?

Pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00).

4.3.2.7 AUTORIZZAZIONI DEL GIUDICE TUTELARE RELATIVE A MINORI

COSA SONO?

I genitori di un minore congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano

i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

È necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice tutelare per tutti gli atti che eccedono l’ordinaria

amministrazione, come per esempio:

- Alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte

- Accettare o rinunciare a eredità o legati

- Accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultra

novennali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 320 c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLE?

I genitori del minore congiuntamente o chi esercita in via esclusiva la potestà genitoriale.

COME SI RICHIEDONO E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare al ricorso:

Documentazione giustificativa (p. es. l’offerta della banca relativa all’investimento proposto, la

bozza del contratto da stipulare, i preventivi della spesa da autorizzare ecc.),

Nota di iscrizione della causa al ruolo.

DOVE SI RICHIEDONO?

Cancelleria volontaria giurisdizione

QUANTO COSTA?

Pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00).

4.3.3 EREDITÀ E SUCCESSIONI

4.3.3.1 RINUNCIA ALL’ EREDITÀ

COS’È?

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Chi non intende accettare un’eredità deve fare espressa rinuncia mediante dichiarazione ricevuta da un notaio

o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio

del defunto).

La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può essere limitata solo ad una

parte dell'eredità stessa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 519 ss. c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Il chiamato all’eredità.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

L’interessato deve presentare la seguente documentazione:

· Certificato di morte,

· Documento di identità valido,

· Codice fiscale,

· Copia autentica dell'eventuale testamento,

· Copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni,

persone dichiarate interdette o inabilitate.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria volontaria giurisdizione, previa fissazione di appuntamento nei giorni di lunedì, mercoledì,

venerdì (per la fissazione dell’appuntamento chiamare il numero 0744398129 dalle 12,30 alle 13,30)

QUANTO COSTA?

Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, è previsto il pagamento dell’imposta da

bollo (euro 16,00) e dell’imposta di registro (EURO 200,00).

4.3.3.2 ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ CON IL BENEFICIO D’INVENTARIO

COS’È?

L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto

da quello dell’erede, in questo modo l’erede non è tenuto al pagamento i debiti ereditari ed i legati oltre il

valore dei beni a lui pervenuti; se l’erede è minore oppure è stato interdetto o inabilitato questa procedura è

obbligatoria.

L’accettazione con il beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal

cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 484 ss. c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Il chiamato all’eredità.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario,

per la cui formazione l’interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto

di designazione del pubblico ufficiale (notaio o cancelliere).

Se l’erede è in possesso di beni ereditari e intende accettare l’eredità con il beneficio d’inventario, deve fare

l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se

l’inventario non è compiuto entro questo termine, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro

e semplice.

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Se l’erede non è in possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare l’eredità con beneficio

d’inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Una volta fatta la dichiarazione di accettazione

con beneficio, l’inventario deve essere redatto entro tre mesi.

L’interessato deve presentare la seguente documentazione:

· Certificato di morte,

· Documento di identità valido,

· Codice fiscale,

· Copia autentica dell'eventuale testamento,

· Copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra gli accettanti vi sono dei minorenni,

persone dichiarate interdette o inabilitate,

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria volontaria giurisdizione, previa fissazione di appuntamento nei giorni di lunedì, mercoledì,

venerdì (per la fissazione dell’appuntamento chiamare il numero 0744398129 dalle 12,30 alle 13,30)

QUANTO COSTA?

Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, è previsto il pagamento dell’imposta da bollo (euro 16,00), il pagamento dell’imposta di trascrizione (euro 294,00), e una marca da bollo per diritti

copia (per copia conforme uso trascrizione).

4.3.3.3 EREDITÀ GIACENTE: NOMINA DEL CURATORE

COS’È?

Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il Tribunale del

circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto), su istanza delle persone

interessate o anche d’ufficio (dalla Procura), nomina un curatore dell’eredità (giacente).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 528 ss. c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Chi ha un interesse da far valere.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare al ricorso

il certificato di morte del defunto,

la necessaria documentazione comprovante quanto dichiarato.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria volontaria giurisdizione

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 98,00), pagamento dei diritti di cancelleria (euro 27,00).

4.3.4 TITOLI DI CREDITO

4.3.4.1 AMMORTAMENTO DI ASSEGNI

COS’È?

L’ ammortamento è la procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto

e assicurarne il pagamento al titolare dello stesso.

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

In tali evenienze è necessario fare denuncia al trattario o all'istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento,

il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui l’assegno è

pagabile (o nel domicilio del richiedente) per renderlo inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato

a chi di dovere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 2006 ss. c.c. e 2016 ss. c.c., artt. 69 ss. R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

In caso di assegno bancario: solo il beneficiario.

In caso di assegno circolare: il beneficiario o l’istituto che lo ha emesso.

In caso di assegno bancario non trasferibile: non si può effettuare l’ammortamento del titolo, ma il

beneficiario può ottenere un duplicato dell’assegno a proprie spese dopo 20 giorni dalla denuncia di

smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l’assegno e alla banca che deve effettuare

il pagamento.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale indicando i

requisiti del titolo; inoltre occorre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all’istituto che

ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l’avvenuta comunicazione.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00).

4.3.4.2 AMMORTAMENTO DELLA CAMBIALE

COS’È?

L’ammortamento di un titolo di credito è la procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto,

smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale, per ottenerne il pagamento, il possessore

può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per renderlo

inefficace verso terzi ed assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 2006 ss. c.c. e 2016 ss. c.c., artt. 89 ss. R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Chi ne era in possesso prima dello smarrimento (o distruzione o sottrazione).

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui

il titolo è pagabile.

Nel ricorso vanno indicati i requisiti del titolo; se la cambiale è in bianco, sono da indicare quelli sufficienti

ad identificarla.

Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all’istituto che ha emesso il titolo,

con raccomandata o altro mezzo che certifichi l’avvenuta comunicazione.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

QUANTO COSTA?

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Versamento del contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00).

4.3.4.3 RIABILITAZIONE DEL PROTESTATO (ASSEGNO, CAMBIALE,

TRATTA)

COS’È?

La riabilitazione è un provvedimento che viene emesso dal Presidente del Tribunale su richiesta del debitore,

il quale abbia pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore

non abbia subito altri protesti nell’ultimo anno.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 17 L. 7 marzo 1996, n. 108

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Può essere riabilitato dal Tribunale del luogo di residenza chi ha pagato il titolo di credito al quale era legato

il protesto, a patto che egli non abbia ricevuto più protesti negli ultimi 12 mesi.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare al ricorso:

· L’originale del titolo protestato unitamente alla levata di protesto (in mancanza dell’originale del titolo è

necessario sporgere denuncia di smarrimento presso Carabinieri o Polizia, riportando nella stessa più dati

possibili tesi ad identificare il titolo e, se possibile, fotocopia del titolo rilasciata dalla banca),

· La quietanza del titolo, ovvero bonifico bancario da cui risultino gli estremi del titolo protestato o, in

alternativa alla quietanza, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del creditore

· Una visura camerale rilasciata e vistata dalla Camera di Commercio aggiornata, ovvero non più vecchia di

15 giorni rispetto alla data di presentazione del ricorso,

· La nota di iscrizione a ruolo.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00).

4.3.5 ATTI NOTORI

4.3.5.1 ATTO NOTORIO

COS’È?

L’atto di notorietà consiste nella dichiarazione fatta dinanzi a un pubblico ufficiale, sotto il vincolo del

giuramento, da parte di persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente

conosciuti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 30 L. 7 agosto 1990, n. 241

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Chiunque abbia interesse all'atto.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il dichiarante e i due testimoni (persone a conoscenza del fatto che viene attestato) devono presentarsi muniti

di documento di identità in corso di validità.

DOVE SI RICHIEDE?

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Cancelleria volontaria giurisdizione, previa fissazione di appuntamento nei giorni di lunedì, mercoledì,

venerdì (per la fissazione dell’appuntamento chiamare il numero 0744398129 dalle 12,30 alle 13,30)

QUANTO COSTA?

Pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00)

4.3.6 REGISTRO STAMPA

4.3.6.1 ISCRIZIONE AL REGISTRO STAMPA

COS’È?

Il servizio si occupa di curare la pubblicazione dei giornali o periodici, in particolare nel Registro Stampa

vengono indicati i dati relativi alla stampa periodica, ovvero il titolo, il carattere, la periodicità con cui viene

stampata, la tipografia, la sede della direzione (redazione), nonché i nomi del proprietario, dell’editore e del

direttore responsabile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 marzo 2001, n. 62

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Chiunque voglia pubblicare un periodico soggetto all’iscrizione nel Registro Stampa

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare alla domanda:

Certificato di iscrizione all’Albo dei Giornalisti o copia del tesserino di giornalista,

Copia autentica dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha

deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica,

Dichiarazione dello stampatore di aver ricevuto l’incarico a provvedere alla stampa

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria volontaria giurisdizione

QUANTO COSTA?

Pagamento dell’imposta di bollo (euro16,00), versamento della tassa sulle concessioni governative (euro

168,00)

4.3.7 FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

4.3.7.1 ISTANZA DI FALLIMENTO

COS’È?

È un atto con il quale viene richiesto il fallimento di un imprenditore commerciale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

L'istanza, previa assistenza dell’avvocato, può essere presentata da:

· Uno o più creditori

· Il debitore

· Il Pubblico Ministero

· L’erede nel caso di imprenditore defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Documentazione da allegare al ricorso:

· Visura C.C.I.A.A. della società (obbligatorio)

· Eventuale certificato camerale sui protesti

· Copia dell’ultimo bilancio oppure una situazione patrimoniale aggiornata

· Certificato di residenza e cittadinanza di tutti i soci illimitatamente responsabili per le società di

persone, s.a.s., s.n.c. e individuali

· La nota di iscrizione della causa a ruolo

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Fallimentare

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00).

4.3.7.2 DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

COS’È?

La fase dell’accertamento del passivo è diretta all’ individuazione dei creditori ammessi al concorso, nonché

coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito; in

questa fase si procede alla verifica dei crediti e delle domande di rivendicazione, restituzione o separazione

delle cose mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 92, 93, 95 ss. L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni)

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Il ricorso di ammissione al passivo dei crediti può essere presentato dai creditori anteriori alla data del

fallimento.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Trasmettere il ricorso, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, previa

indicazione della procedura cui si intende partecipare, le generalità del creditore, la somma che si intende

insinuare al passivo, la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, l’esposizione

dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, l’eventuale indicazione di un

titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se ha carattere speciale

(in mancanza il credito è considerato chirografario).

DOVE SI RICHIEDE?

Inoltro all’indirizzo di posta certificata della procedura aperta dal curatore, che a sua volta è tenuto a

depositare il progetto di stato passivo presso la cancelleria fallimentare entro 15 gg. dall’udienza.

QUANTO COSTA?

Esente dal versamento del contributo unificato.

4.3.7.3 CONCORDATO PREVENTIVO

COS’È?

Il concordato preventivo è diretto al raggiungimento di un accordo tra l’imprenditore e la maggioranza dei

creditori al fine di risolvere la crisi aziendale mediante una soddisfazione anche parziale delle ragioni

creditorie.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

L’imprenditore che si trova in stato di crisi.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare al ricorso:

Il certificato visura Camera di Commercio della società,

La relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’impresa,

Lo stato analitico ed estimativo delle attività,

L’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione,

l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore elenco

dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili, ex art 161 legge

fallimentare,

Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta,

La relazione di un professionista iscritto all’ordine dei revisori contabili che attesti la veridicità dei

dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento,

La proposta di concordato preventivo e della relazione del professionista in triplice copia (1 originale

e 2 copie);

La nota di iscrizione a ruolo.

Ai sensi dell’art. 161, comma 6, l’imprenditore può depositare il ricorso, contenente la domanda di

concordato, allegando:

I bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi,

L’elenco dei creditori con i rispettivi crediti,

Riservandosi di depositare la proposta, il piano ed i documenti sopra elencati entro un termine

fissato dal giudice; nello stesso termine può, in alternativa, presentarsi l’accordo di ristrutturazione

ai sensi dell’art. 182 bis L.F.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Fallimentare

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00).

4.3.7.4 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

COS’È?

Il debitore, per far fronte alla crisi dell’impresa, ha la possibilità di stipulare un accordo stragiudiziale di

ristrutturazione dei debiti attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori

L’accordo, redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del

passivo del debitore e deve garantire l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno

partecipato alla sua stipulazione.

Alla prima fase privatistica segue poi quella giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori

e di ogni altro interessato, procede all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 182-bis L.F

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

L’accordo di ristrutturazione può essere presentato dall’imprenditore che si trova “in stato di crisi”.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione da allegare all’accordo di ristrutturazione dei debiti:

relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa,

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei

rispettivi crediti e delle cause di prelazione

l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore

il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili

nota di iscrizione a ruolo.

Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti

di cui all’art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la

fattibilità del piano medesimo.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Fallimentare

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 98,00).

4.3.7.5 ESDEBITAZIONE DEL FALLITO

COS’È?

L’istituto dell’esdebitazione è diretto alla liberazione del fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori

concorsuali non soddisfatti allorquando ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 142 ss. L.F.

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Può beneficiare dell’esdebitazione solo il fallito persona fisica, sono pertanto escluse dall’istituto le società

dichiarate fallite.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il beneficio può essere concesso dal Tribunale, o con il decreto con cui è dichiarata la chiusura del fallimento

o su ricorso del debitore presentato successivamente, purché entro un anno dalla chiusura del fallimento.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Fallimentare

QUANTO COSTA?

Versamento contributo unificato (euro 98,00) pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00)

4.3.7.6 RECLAMO AVVERSO I DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO E DEL

TRIBUNALE

COS’È?

Il servizio è diretto a gestire le istanze con cui si propone reclamo avverso i decreti del giudice delegato e

del Tribunale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 26 L.F.

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Il curatore, il fallito, il comitato dei creditori ovvero chiunque vi abbia interesse

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Entro 10 gg. dalla comunicazione, notificazione ovvero dall’esecuzione delle forme pubblicitarie (nel caso

degli interessati) depositare il ricorso, la documentazione correlata e la nota di iscrizione della causa a ruolo

DOVE SI RICHIEDE?

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Cancelleria Fallimentare

QUANTO COSTA?

Versamento contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00)

4.3.7.7 RECLAMO CONTRO GLI ATTI DEL CURATORE E DEL COMITATO

DEI CREDITORI

COS’È?

Il servizio è diretto a gestire le istanze con cui si propone reclamo avverso gli atti di amministrazione del

curatore, le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 36 ss. L.F.

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Il fallito ovvero chiunque vi abbia interesse

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Entro 8 gg. dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida

a provvedere depositare il ricorso con la documentazione corredata e la nota di iscrizione della causa a ruolo

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Fallimentare

QUANTO COSTA?

Versamento contributo unificato (euro 98,00), pagamento diritti di cancelleria (euro 27,00).

4.3.8 ESECUZIONI IMMOBILARI

4.3.8.1 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

COS’È?

L’espropriazione inizia con il pignoramento ovvero con un un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa, su

richiesta di uno o più creditori muniti di titolo esecutivo, al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a

sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano ad espropriazione. Il

pignoramento immobiliare ha per oggetto beni e diritti immobiliari del debitore che si intendono sottoporre

ad esecuzione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 555 ss. c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Il pignoramento può essere richiesto da uno o più creditori muniti di titolo esecutivo.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il pignoramento va richiesto all’ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale competente.

Entro 15 gg dalla consegna dell’atto di pignoramento dall’ufficiale giudiziario il creditore deve depositare:

· le copie conformi del titolo esecutivo del precetto e dell’atto di pignoramento

· la nota di iscrizione a ruolo.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

4.3.8.2 CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

COS’È?

Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose ovvero ai

crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore

pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all’istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un

quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti

indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova

documentale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 495 c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Il debitore.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione il debitore deve depositare l’istanza unitamente ad una

somma non inferiore ad un quinto del precetto per cui è stato eseguito il pignoramento dedotti i versamenti

effettuati di cui sia stata fornita prova

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

4.3.8.3 INTERVENTO DEI CREDITORI

COS’E’?

Con l’intervento il creditore ha la possibilità di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché

di partecipare all’espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti esecutivi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 499 ss. c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Possono richiederlo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo,

nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati,

ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ovvero erano

titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Depositare il ricorso previa indicazione del credito e del suo titolo, della domanda per partecipare alla

distribuzione della somma ricavata; ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture

contabili di cui all’art. 2214 c.c. viene richiesto un ulteriore adempimento, ovvero l’allegazione, a pena di

inammissibilità, dell’estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

4.3.8.4 ISTANZA DI VENDITA

COS’È?

L’istituto ha la funzione di convertire i beni pignorati in denaro liquido al fine di soddisfare le ragioni dei

creditori (procedenti ed intervenuti)

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 567 c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Il creditore (procedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

L’istanza di vendita va presentata tramite ricorso da depositare decorsi 10 giorni dal pignoramento e nel

termine di 90 giorni dal suo compimento (artt. 497 e 501 c.p.c.).

L’inosservanza del termine stabilito per il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del

pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo.

Entro centoventi giorni dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare

la documentazione di cui all’art. 567 c.p.c.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 278,00), pagamento di euro 27,00 per anticipazione forfettaria

diritti di notifica.

4.3.9 ASTE IMMOBILARI

4.3.9.1 PARTECIPAZIONE ALLE ASTE

COS’È?

A seguito dell’ordine di vendita, di cui è dato pubblico avviso, tutti i soggetti interessati, fatta eccezione per

il debitore, sono ammessi a concorrere per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di

procuratore legale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 571 c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Tutti i soggetti interessati, personalmente o a mezzo di procuratore legale.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La domanda di partecipazione deve essere presentata in busta chiusa, all’esterno della quale vanno annotati

il nome del giudice e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte.

L’offerta deve essere presentata entro le ore 11:00 del giorno precedente all'asta e deve contenere:

l’indicazione delle generalità dell’offerente e del prezzo offerto e ogni altro elemento utile alla

valutazione dell’offerta

una cauzione pari al 10% del prezzo offerto da versare mediante assegno circolare (che va inserito

nella busta) intestato alla procedura

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

4.3.10 ESECUZIONI MOBILARI

4.3.10.1 ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

COS’È?

L’espropriazione inizia con il pignoramento ovvero con un un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa, su

richiesta di uno o più creditori muniti di titolo esecutivo, al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a

sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano ad espropriazione. Il

pignoramento mobiliare ha per oggetto beni e diritti mobiliari del debitore che si trovano nella casa del

debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 513 ss. c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Il pignoramento può essere richiesto da uno o più creditori muniti di titolo esecutivo.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il pignoramento va richiesto all’ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale competente.

Entro 15 gg dalla consegna dell’atto di pignoramento dall’ufficiale giudiziario il creditore deve depositare:

· la nota di iscrizione a ruolo

· le copie conformi del titolo esecutivo del precetto e dell’atto di pignoramento.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Esecuzioni Mobiliari

4.3.10.2 ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

COS’È?

L’espropriazione inizia con il pignoramento di crediti o di cose del debitore che sono in possesso di terzi che

si esegue mediante un atto notificato personalmente al terzo o al debitore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 543 ss. c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Può essere richiesta dal creditore munito di titolo esecutivo.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il pignoramento va richiesto all’ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale competente.

Entro 30 gg dalla consegna dell’atto di pignoramento dall’ufficiale giudiziario il creditore deve depositare:

la nota di iscrizione al ruolo,

le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria Esecuzioni Mobiliari

QUANTO COSTA?

Versamento del contributo unificato (euro 139,00 se la somma precettata è superiore a 2.500,00 ovvero euro

43,00 se è inferiore), pagamento di euro 27,00 per anticipazione diritti di notifica.

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

4.3.11 OPPOSIZIONI AL PROCESSO ESECUTUVO

4.3.11.1 OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

COS’È?

L’opposizione all’esecuzione costituisce il rimedio di cui il debitore ovvero il terzo possono avvalersi al fine

di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 615 ss. c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Il debitore assistito dall’avvocato ovvero il terzo

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Se l’esecuzione non è ancora iniziata è prevista la notifica della citazione ed il deposito della seguente

documentazione:

la nota di iscrizione della causa a ruolo

il fascicolo di parte contenente l’originale dell’atto di citazione, la procura e i documenti offerti in

comunicazione

Se è iniziata l’esecuzione: depositare il ricorso insieme con i documenti in esso indicati

DOVE SI RICHIEDE?

Nel caso di opposizione preventiva cancelleria contenzioso

Nel caso di opposizione incidentale cancelleria esecuzioni

QUANTO COSTA?

Nel caso di opposizione preventiva è previsto il versamento del contributo unificato in ragione del valore

della causa.

4.3.11.2 OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

COS’È?

L’opposizione agli atti esecutivi costituisce il rimedio di cui il debitore ovvero il terzo possono avvalersi al

fine di contestare la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto ovvero, più in generale, degli atti

esecutivi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 617 c.p.c. e ss.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Il debitore assistito dall’avvocato ovvero il terzo

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Se l’esecuzione non è ancora iniziata è prevista la notifica, entro il termine perentorio di 20 gg. dalla

notifica del titolo esecutivo o del precetto, della citazione ed il successivo deposito della seguente

documentazione:

la nota di iscrizione della causa a ruolo

il fascicolo di parte contenente l’originale dell’atto di citazione, la procura e i documenti offerti in

comunicazione

Se è iniziata l’esecuzione: depositare il ricorso, entro il termine perentorio di 20 gg. dal primo atto di

esecuzione oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti, insieme con i documenti in esso indicati

DOVE SI RICHIEDE?

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Nel caso di opposizione preventiva cancelleria contenzioso

Nel caso di opposizione incidentale cancelleria esecuzioni

QUANTO COSTA?

Nel caso di opposizione preventiva è previsto il versamento del contributo unificato in ragione del valore

della causa .

4.3.12 ALBO C.T.U. E PERITI

4.3.12.1 ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI C.T.U. E DEI PERITI

COS’È?

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da

consulenti ovvero periti di particolare competenza tecnica, scelti tra le persone iscritte in albi professionali; a

tal fine, presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici e un Albo dei Periti divisi in

categorie, tenuto dal Presidente del Tribunale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 61 ss. c.p.c. e artt. 13 ss. att. c.p.c. (Albo dei Consulenti Tecnici); artt. 221 ss. c.p.p. e artt. 67 ss. att.

c.p.p. (Albo dei Periti)

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Professionisti appartenenti alle seguenti categorie: medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola,

bancaria, assicurativa appartenenti ad ordini, collegi ovvero associazioni riconosciute.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Depositare la domanda allegando la seguente documentazione:

la dichiarazione sostitutiva sottoscritta,

il certificato generale del casellario giudiziale,

il curriculum

la fotocopia della carta d’identità

certificato di residenza in uno dei Comuni appartenenti al circondario di Terni

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria volontaria giurisdizione

QUANTO COSTA?

Pagamento marca da bollo (euro 16,00) e tassa di concessione governativa (euro 168,00)

4.3.13 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

4.3.13.1 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE

COS’È?

La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate

Per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite (ad esempio le copie

degli atti processuali), altre sono anticipate dall’erario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 74 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito civile è necessario che sussistano le condizioni

di ammissibilità previste dalla legge (il richiedente deve essere titolare di un reddito imponibile ai fini

dell’imposta personale sul reddito , risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24).

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

· i cittadini italiani

· gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Presentare la richiesta sottoscritta dall’interessato ed autenticata dal funzionario ovvero dal difensore in cui

si deve indicare: il processo cui si riferisce, se già pendente; le generalità dell'interessato, una dichiarazione

sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito

previste per l'ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo; l'impegno a comunicare,

fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno

precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza

o della eventuale precedente comunicazione di variazione. ll cittadino non appartenenti all'Unione europea

correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto

in essa indicato

DOVE SI RICHIEDE?

Consiglio dell’ordine degli Avvocati in cui ha sede il magistrato dinanzi al quale pende il processo ovvero a

quello in cui è competente a conoscere il merito Stanza

QUANTO COSTA?

Esente.

4.3.14 ULTERIORI INFORMAZIONI

4.3.14.1 NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

COS’È?

La nota di iscrizione della causa a ruolo è l’istanza rivolta al cancelliere di iscrivere la causa nel ruolo

generale.

Allo scopo di standardizzare le modalità di iscrizione delle cause nei ruoli civili (contenzioso, volontaria

giurisdizione, fallimentare e altro) il Ministero della Giustizia ha istituito un modello unico di nota di

iscrizione a ruolo.

La nota di iscrizione a ruolo deve essere compilata in ogni sua parte (indicazione delle parti, loro generalità

e codice fiscale, l’oggetto della domanda ecc.).

Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno inoltre apporre la ricevuta di versamento del contributo

unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 168 c.p.c., D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 e circolare Ministero della Giustizia del 2 agosto 2000

4.3.14.2 CONTRIBUTO UNIFICATO

COS’È?

Il Contributo Unificato (C.U.) è un’imposta forfetizzata in un unico importo stabilito dal legislatore al fine di

semplificare e sostituire le singole voci di tributi erariali gravanti sul procedimento giurisdizionale.

Il C.U. è commisurato al valore o alla tipologia del processo.

La parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo o che, nel procedimento

esecutivo, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del

C.U.

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Oltre al versamento del C.U. sono previste le seguenti voci di spesa:

diritto di copia e di certificato

diritto di certificato pari a € 3,68

diritti forfettari di notifica pari a € 27,00

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia - Testo A) e succesive modifiche

4.4 SERVIZI PENALI

4.4.1.1 RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO

COS’È?

Il servizio si occupa di ricevere le richieste di incidente probatorio nel corso delle indagini ovvero dell’udienza

preliminare al fine di procedere all’assunzione delle prove non rinviabili

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 392 e ss. c.p.p.

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Il PM, la persona sottoposta alle indagini (ovvero l’imputato) ed il suo difensore

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Nel corso delle indagini, entro 6 mesi dall’iscrizione della notizia di reato e comunque in tempo sufficiente

per l’assunzione della prova prima della scadenza del medesimo termine, a conclusione delle indagini,

ovvero, nel corso dell’udienza preliminare depositare l’istanza, unitamente a eventuali cose o documenti

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria gip-gup

4.4.1.1 OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE

COS’È?

Il servizio si occupa di ricevere le richieste di opposizione al decreto penale al fine di sospendere l’efficacia

della condanna ed imporre che l’accertamento del fatto avvenga in forme diverse da quelle del procedimento

per decreto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 461, 557 c.p.p.

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

L’imputato, la persona civilmente obbligata, il rappresentante legale della persona giuridica ed il suo

difensore.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Entro 15 gg. dalla notifica del decreto depositare istanza contenente gli estremi del decreto, la data del

decreto ed il giudice che lo ha emesso

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria gip-gup

4.4.1.2 OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE MISURA

CAUTELARE REALE

COS’È?

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GUIDA DEI SERVIZI

Tribunale di Terni

Contro l’ordinanza che dispone il sequestro conservativo ovvero contro il decreto che dispone il sequestro

preventivo i soggetti legittimati possono presentare una richiesta di riesame, anche nel merito, diretta alla

riforma del provvedimento impugnato la cui esecuzione non viene sospesa per effetto della proposizione del

rimedio in oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 324 ss. c.p.p.

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

L’imputato, il difensore, la persona a cui le cose sono state sequestrate ovvero chi avrebbe diritto alla

restituzione

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Entro 10gg. dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro ovvero dalla diversa data

in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro depositare la richiesta di riesame.

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria dibattimento - Ufficio del riesame.

4.4.1.3 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

COS’È?

La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o

danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda).

Per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate

dall’erario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 74 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare

di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

· i cittadini italiani

· gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato

· l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intendano

costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la

repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

se il richiedente è assistito da più di un difensore

per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di

tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla L. 24 luglio 2008, n. 125)

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Presentare la richiesta sottoscritta dall’interessato ed autenticata dal funzionario ovvero dal difensore in cui

si deve indicare: il processo cui si riferisce, se già pendente; le generalità dell'interessato, una dichiarazione

sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito

previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo; l'impegno a comunicare,

fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno

precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza

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o della eventuale precedente comunicazione di variazione e la fotocopia della carta di identità. ll cittadino

non appartenente all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare

competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

DOVE SI RICHIEDE?

Presso la cancelleria del magistrato innanzi al quale pende il giudizio .

QUANTO COSTA?

Esente.

4.4.1.1 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI

COS’È?

La presentazione dell’istanza di liquidazione consente al soggetto richiedente, avente diritto alla liquidazione,

il pagamento degli onorari e delle spese a lui spettanti a seguito dell’attività svolta a vario titolo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 165 ss. T.U.115/2002

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

I soggetti interessati

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Entro 100 gg dal compimento delle operazioni ovvero dall’espletamento dell’incarico l’interessato deposita

l’istanza di liquidazione, la nota spese e la fattura

DOVE SI RICHIEDE?

Cancelleria del giudice che ha conferito l’incarico ovvero presso quella cui pende il procedimento

4.5 SERVIZI AMMINISTRATIVI

4.5.1.1 RATEIZZAZIONE DILAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA

COS’È?

Il debitore può chiedere la rateizzazione ovvero la dilazione dell’importo dovuto per le spese processuali

indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito previa indicazione del termine

più breve entro cui provvedervi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 232 ss. T.U. 115/2002

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

I soggetti interessati ovvero gli incaricati previa delega scritta

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Prima dell’inizio della procedura esecutiva ovvero dell’atto di pignoramento il debitore può depositare

l’istanza contenente l’indicazione esatta del debito erariale, numero di ruolo della pendenza, titolo esecutivo

nonché indicazione dei tempi della dilazione richiesta.

DOVE SI RICHIEDE?

Segreteria amministrativa- Ufficio recupero crediti

QUANTO COSTA?

Pagamento marca da bollo (euro 16,00)

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4.5.1.2 CERTIFICATO PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

COS’È?

Il servizio si occupa di rilasciare il certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

I soggetti interessati

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Presentare istanza (nella quale dovranno precisarsi i riferimenti personali nonché la dichiarazione di avvenuto

pagamento delle spese), previa esibizione di un valido documento di identità.

DOVE SI RICHIEDE?

Ufficio spese di giustizia

QUANTO COSTA?

Pagamento marca da bollo (euro 16,00)