Guida Alle Pensioni 02-2013

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PENSIONI 2013LA GUIDA CHE PARLA CHIARO

*Offerta valida in Italiadal 5/02/2013 al 5/03/2013

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AGGIORNATA ON LINECON APPROFONDIMENTI

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Guida alle pensioni 2013 esamina tutti gli elementi di novità della riforma, analizzandone gli aspetti tecnico-operativi, fornendo tutti i numeri e gli importi pensionistici per il 2013 previsti dall’INPS e illustrando anche la disciplina che regola gli istituti previdenziali non interessati dalle modifi che.L’inserto staccabile allegato al volume che si focalizza sulle recenti disposizioni relative agli esodati e il sito internet dedicato che consente di essere costantemente aggiornati sugli sviluppi della normativa rendono particolarmente completa e dettagliata la trattazione dell’argomento.

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N.2

-Febbraio2012

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SOMMARIO

FOCUSRiforma e pensioni 2013: precisazioni Inps a tutto campoPietro Gremigni 10

Inps, messaggio 4 gennaio 2013, n. 219 15

Inps, messaggio 21 gennaio 2013, n. 1183 25

SCADENZARIO

Scadenze febbraio-marzo 2013 7

PRIMO PIANO

Pubblicato il decreto interministerialeper la salvaguardia di altri 55.000 lavoratoriRossella Schiavone

28

Ministero del lavoro, decreto 8 ottobre 2012 (G.U. 21.1.2013, n. 17) 31

Ministero del lavoro, circolare 25 gennaio 2013, n. 6 34

Così il calcolo automatizzato della contribuzione figurativaGiuseppe Rodà 42

Inps, circolare 24 gennaio 2013, n. 11 44

Inps: chiarimenti sulla prescrizione dei ratei di pensioneGiampiero Falasca, Maria Luisa Buscaini 63

Inps, messaggio 4 gennaio 2013, n. 220 64

Domanda di pensione per lavori usuranti: le istruzioni dell’InpsAldo Forte 67

Inps, messaggio 15 gennaio 2013, n. 876 71

Il nuovo cumulo contributivo per la pensionePietro Gremigni 74

La pensione delle donne dopo la riformaGiuseppe Rodà 79

NOVITÀ

Limite di reddito per la pensione agli invalidi civiliInps, messaggio 14 gennaio 2013, n. 717 84

Assegno straordinario per i salvaguardatiInps, messaggio 19 dicembre 2012, n. 20944 84

Cassetto previdenziale dei committentiInps, messaggio 4 gennaio 2013, n. 224 87

Domande di riscatto e accredito figurativo telematiche per gli ex InpdapInps, circolare 25 gennaio 2013, n. 12 88

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N.2

-Febbraio2012

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PUBBLICO IMPIEGOScatti periodici del personale militare:nuovo sistema di calcolo dopo la riformaFabrizio Bonalda

90

Inps, messaggio 31 dicembre 2012, n. 21324 91Forze dell’ordine e militari: requisiti adeguati alle speranze di vitaInps, messaggio 10 gennaio 2013, n. 545 92

PREVIDENZA COMPLEMENTARECovip: prestazione complementare riscuotibile anche solo parzialmenteGiuseppe Argentino 96Il Fondo pensione PrevicooperGiovanni Munarini 101

CONTENZIOSO PREVIDENZIALELicenziamento e opzione per la prosecuzione fino a 70 anniAlessandro Brignone 106Tribunale di Milano 14 dicembre 2012, n. 6252, e 18 dicembre 2012, n. 12756 106Rapporto indennità di mobilità e indennità di mancato preavvisoCass., sez. lav., ordinanza 28 dicembre 2012, n. 24159 111Omesso versamento di ritenute previdenziali/1Cass., sez. III pen., 8 gennaio 2013, n. 525 112Omesso versamento di ritenute previdenziali/2Cass., sez. III pen., 8 gennaio 2013, n. 536 113

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La rivista è stata chiusa in redazione il 4 febbraio 2013

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N.2

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Il numero in sintesi

Focus

Riforma delle pensioni:l’Inps spiega le novità 2013In occasione della messa a regime dal 2013 della rifor­ma pensionistica del 2011 e dell’operazione di rinnovodelle pensioni, l’Inps fornisce importanti precisazionisull’impatto delle nuove regole sui diversi istituti pensio­nistici. (Inps, messaggio 4 gennaio 2013, n. 219; Inps,messaggio 21 gennaio 2013, n. 1183)

pag. 15

In primo piano

Pubblicato il decreto interministerialeper la salvaguardia di altri 55.000 lavoratoriAlla luce di quanto disposto dal Dm 8.10.2012, checontiene norme per l’accesso al trattamento di pensionein base ai requisiti vigenti ante riforma, il Ministero hafornito le proprie istruzioni per quanto concerne la pre­sentazione delle domande da parte dei lavoratori inte­ressati alle Dtl competenti. Il termine per la presentazio­ne scadrà il prossimo 21.5.2013. (Ministero del lavo­ro, decreto 8.10.2012 ­ G.U. 21.1.2013, n. 17; Ministe­ro del lavoro, circ. 25.1.2013, n. 6)

pag. 28

Così il calcolo automatizzatodella contribuzione figurativaL’Inps comunica l’avvio della procedura Unicarpe. La pro­cedura Unicarpe è un applicativo destinato alla determina­zione del valore retributivo posta a base dell’accredito figu­rativo dei vari eventi. Le modalità di calcolo sono stabilitedall’art. 8, legge n. 155/1981. (Inps, circ. 24.1.2013, n. 11)

pag. 44

Chiarimenti Inps sulla prescrizionedei ratei di pensioneL’Inps ha fornito istruzioni operative in materia di prescri­zione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o dellerelative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. Lanecessità di dettare tali istruzioni è sorta a seguito dell’in­troduzione da parte dell’art. 38, comma 1, lett. d), n. 2, Dln. 98/2011 (legge n. 111/2011), di un nuovo art. 47­bis, alDpr n. 639/1970 il quale prevede che «si prescrivono in 5anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a

seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo di­ritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazionidella gestione di cui all’art. 24, legge n. 88/1989, o dellerelative differenze dovute a seguito di riliquidazione».(Inps, msg. 4.1.2013, n. 220)

pag. 63

Domanda di pensione per lavori usuranti:le istruzioni dell’InpsL’Inps ha reso noto che la presentazione delle domande diriconoscimento dello svolgimento di mansioni particolar­mente faticose e pesanti, da parte dei lavoratori che matu­rano i requisiti agevolati nel periodo che va dall’1.1.2013al 31.12.2013, deve avvenire entro il prossimo 1.3.2013. Ilavoratori interessati sono: gli addetti alla cosiddetta «lineacatena»; i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblicodi trasporto collettivo; i lavoratori a turni nonché quellidefiniti come «notturni». (Inps, msg. 15.1.2013, n. 876)

pag. 67

Il nuovo cumulo contributivoper la pensioneTra le diverse novità dal 2013 viene introdotta dallalegge di stabilità una nuova possibilità di cumulo gratui­to di periodi assicurativi in diverse gestioni previdenzialial fine di ottenere un’unica pensione, accanto agli istitutidella totalizzazione e della ricongiunzione onerosa.

pag. 74

La pensione delle donne dopo la riformaIl punto sulla pensione delle donne alla luce della recen­te riforma Monti che ha rivisto i requisiti anagrafici perl’accesso alle prestazioni previdenziali.

pag. 79

Novità

Limite di redditoper la pensione agli invalidi civiliL’Inps precisa che l’applicazione del limite di redditoannuo di 16.127,30 euro per avere diritto alla pensionedi inabilità per gli invalidi civili non è, provvisoriamente,da riferire al pensionato non coniugato, ma come per ilpassato al pensionato coniugato. (Inps, messaggio 14gennaio 2013, n. 717)

pag. 84

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Assegno straordinario per i salvaguardatiA seguito della riforma delle pensioni, l’Inps ha dettato leistruzioni per la gestione delle attività di monitoraggio delledomande di assegno straordinario da liquidare ai sensidella deroga prevista dalla riforma, con particolare riguar­do ai soggetti destinatari di prestazioni a carico dei fondi disolidarietà e ai beneficiari di assegno straordinario chesiano anche titolari di assegno ordinario di invalidità o dipensione di invalidità. (Inps, msg. 19.12.2012, n. 20944)

pag. 84

Pubblico impiego

Scatti periodici del personale militare:nuovo sistema di calcolo dopo la riformaIn base a quanto previsto dal Dl n. 201/2011 (legge n.214/2011), che ha introdotto il calcolo con il sistema con­tributivo per tutte le anzianità contributive maturate a de­correre dall’1.1.2012, per il personale militare, delle Forzedi polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchédel personale non contrattualizzato del pubblico impiego,in relazione ai previsti sei aumenti periodici di stipendio, lacontribuzione deve essere calcolata con l’applicazione del­l’aliquota ordinaria sullo stipendio maggiorato figurativa­mente del 15%. (Inps, msg. 31.12.2012, n. 21324)

pag. 90

Forze dell’ordine e militari:requisiti adeguati alle speranze di vitaIn attesa del regolamento di armonizzazione, l’Inps, conriferimento al personale appartenente al comparto sicurez­za, difesa e soccorso pubblico, ha precisato che è comunqueapplicabile l’adeguamento agli incrementi della speranza divita decorrenti dall’1.1.2013. Sono stati quindi illustrati irequisiti per l’accesso sia al pensionamento di vecchiaia chea quello anticipato, che vedono un innalzamento dell’etàanagrafica di 3 mesi. (Inps, msg. 10.1.2013, n. 545)

pag. 92

Previdenza complementare

Covip: prestazione complementareriscuotibile anche solo parzialmenteLa Covip, con recente «risposta a quesito», ha affermatoche al momento del pensionamento una persona puòchiedere che venga erogata una prestazione pensionisti­ca complementare calcolata sulla base di parte del mon­tante accumulato, rinviando ad un momento successivola liquidazione della quota di prestazione calcolata in

base alla parte restante del montante che non ha datoluogo alla liquidazione della prestazione già erogata.

pag. 96

Il Fondo pensione PrevicooperPrevicooper è il Fondo pensione negoziale dei soli lavo­ratori dipendenti (esclusi quindi i soci) dalle impresedella distribuzione cooperativa.

pag. 101

Contenzioso previdenziale

Licenziamento e opzioneper la prosecuzione fino a 70 anniIl Tribunale di Milano, con due recenti pronunce di conte­nuto analogo ha dichiarato illegittimi due licenziamentiindividuali, intimati entrambi nei confronti di giornalistiprofessionisti iscritti all’Inpgi, perché effettuati in violazionedelle norme in materia di flessibilità nell’accesso al pensio­namento di vecchiaia, contenute nella recente riforma pen­sionistica del 2011. (Tribunale di Milano 14 dicembre2012, n. 6252, e 18 dicembre 2012, n. 12756)

pag. 106

Rapporto indennità di mobilitàe indennità di mancato preavvisoLa Corte di cassazione, nel solco del proprio consolidatoorientamento giurisprudenziale, afferma che l’Inps è eso­nerato dal pagamento dell’indennità di mobilità per tutto ilperiodo coperto dall’indennità sostitutiva del preavvisoerogata dal datore di lavoro, ma solo se il datore effettiva­mente la corrisponda. Viceversa, in caso di mancata eroga­zione, anche se il lavoratore ne abbia diritto nei confrontidel datore, ciò non è sufficiente per procrastinare la presta­zione previdenziale a carico dell’Istituto. (Cass., sez. lav.,ord. 28.12. 2012, n. 24159)

pag. 111

Omesso versamentodi ritenute previdenzialiPer la Corte di cassazione l’attenuante del danno patrimo­niale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, c.p.è applicabile al delitto di omesso versamento delle ritenuteprevidenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratoridipendenti di cui all’art. 2, comma 1­bis, legge n. 638/1983. Per la valutazione dell’entità del danno, tuttavia,occorre accertare la speciale tenuità del danno solo sotto ilprofilo oggettivo. (Cass., sez. III pen., 8.1.2013, n. 525)

pag. 112

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SCADENZARION

.2-Febbraio

2012

7

Scadenzefebbraio - marzo 2013

1° febbraiovenerdì

Pagamentopensioni

L’Inps mette in pagamento il rateo mensile anticipato della pensione con accre-dito in c/c bancario o postale, libretto postale o carta di credito ricaricabile perpensioni da 1.000 euro in poi, oppure eroga il trattamento anche con pagamen-to in contanti tramite banche e uffici postali per importi fino a 999,99 euro (art. 3,legge n. 44/2012).

Assegnostraordinario

L’Inps mette in pagamento il rateo mensile anticipato dell’assegno straordina-rio a carico dei Fondi di solidarietà nel rispetto delle regole sul divieto di paga-mento in contanti per somme da 1.000 euro in poi.

SpettacoloDecorrono le modalità esclusivamente telematiche per presentare la domandadi pensione per le gestioni spettacolo e sport attraverso la compilazione delmodulo on line sul sito Inps, utilizzando il Pin personale per l’accesso (v. sitoweb dell’Inps).

10 febbraiodomenica(1)

Previdenzainfermieri

Scade la prima rata dei contributi previdenziali dovuti per il 2013 (soggettivo,integrativo e maternità) dovuto dagli infermieri professionisti alla Cassa Enpa-pi, con pagamento tramite bollettino postale o bonifico bancario.

14 febbraiogiovedì Enpacl

Termine massimo entro cui effettuare il pagamento della quarta rata del contri-buto soggettivo 2012 gravato della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimentoaumentato del 2%, da calcolarsi dalla scadenza al giorno del versamento. Oltretale termine, la sanzione sarà pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato dicinque punti percentuali. Sarà successivamente cura dell’Ente calcolare e ri-chiedere tale sanzione.

15 febbraiovenerdì

Cassaragionieri

Scade la prima rata pari al 20% dei contributi minimi dovuti dagli iscritti allaCassa previdenziale dei ragionieri e periti commerciali per il 2013 tramite Mav.

20 febbraiolunedì Enasarco

Le imprese preponenti nel rapporto di agenzia devono versare all’Enasarco icontributi previdenziali per il quarto trimestre 2012, relativi agli agenti e rappre-sentanti. Gli interessati devono compilare e inviare la distinta di versamento invia telematica tramite il sito Internet dell’Enasarco e i contributi verranno adde-bitati automaticamente su c/c bancario o tramite bollettino bancario Mav (art. 2,legge n. 12/1973; Dm 24.2.1984; Dm 23.12.2003).

28 febbraiogiovedì CUD 2013

Gli enti previdenziali in qualità di sostituto di imposta consegnano la certifica-zione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2012(CUD 2013) al pensionato (art. 4, Dpr n. 322/1998; art. 37, comma 10, legge n.248/2006).

1° marzovenerdì

Pagamentopensioni

L’Inps mette in pagamento il rateo mensile anticipato della pensione con accre-dito in c/c bancario o postale, libretto postale o carta di credito ricaricabile perpensioni da 1.000 euro in poi, oppure eroga il trattamento anche con pagamen-to in contanti tramite banche e uffici postali per importi fino a 999,99 euro (art. 3,legge n. 44/2012).

Assegnostraordinario

L’Inps mette in pagamento il rateo mensile anticipato dell’assegno straordina-rio a carico dei Fondi di solidarietà nel rispetto delle regole sul divieto di paga-mento in contanti per somme da 1.000 euro in poi.

Lavori usuranti

I lavoratori che hanno svolto lavori usuranti nei termini previsti dalla legge devo-no presentare all’Inps (anche per gli assicurati ex Inpdap o ex Enpals) doman-da di accesso ai benefici pensionistici per lavori usuranti, per chi matura i requi-siti per la pensione nel 2013, tramite modulistica scaricabile dal sito web del-l’Inps (Dlgs n. 67/2011 - Dm 20.9.2011 - Inps, msg. n. 876/2013).

16 marzosabato(2) Contributi Inpgi

Le aziende giornalistiche ed editoriali e i soggetti che hanno rapporti di lavorocon giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedenteall’Inpgi a mezzo mod. F24/accise.Entro lo stesso termine deve essere presentata all’Inpgi la denuncia contributi-va mensile dei contributi a mezzo supporto magnetico (procedura Dasm) (art.6, legge n. 1122/1955 - Agenzia delle Entrate, ris. n. 15/E/2006 - Dm 18.7.2005- Inpgi, delib n. 207/2004).

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SCADENZARIO

N.2

-Febbraio2012

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31 marzodomenica(3)

Contributivolontari

I lavoratori privi di copertura previdenziale devono versare all’Inps i contributivolontari relativi al 4° trimestre 2012 attraverso una delle seguenti modalità(Inps, circ. n. 79/2011):- Bollettino Mav;- on line tramite sito dell’Inps;- tramite n. verde 803164;- attraverso addebito in conto corrente bancario (Rid).

Lavori usuranti

I datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari devono inviare lacomunicazione annuale ai fini statistici del periodo o i periodi nei quali ognidipendente ha svolto le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usurantinonché, in caso di svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente, del nu-mero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia. La comunicazione deve es-sere effettuata tramite sito cliclavoro.gov.it con mod. LAV-US in via telematica(art. 2, comma 5, Dlgs n. 67/2011 - Dm 20.9.2011).

Invalidi civiliI titolari di indennità di accompagnamento e frequenza, nonché gli invalidi civiliparziali devono comunicare all’Inps in via telematica tramite modello Icric senel corso del 2012 hanno usufruito di un ricovero presso strutture pubbliche(art. 1, comma 248, legge n. 662/1996).

(1) Il termine slitta a lunedì 11 febbraio 2013.(2) La scadenza slitta a lunedì 18 marzo 2013.(3) La scadenza slitta a lunedì 1° aprile 2013.

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I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO

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N.2

-Febbraio2012

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FocusRiforma delle pensioni

L’Inps spiega le novità 2013Inps ­ Messaggio 4.1.2013, n. 219

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FOCUS

N.2

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Pietro Gremigni Esperto in materia previdenziale

Riforma e pensioni 2013:precisazioni Inps a tutto campo

In occasione della messa a regime dal 2013 dellariforma pensionistica del 2011 e dell’operazionedi rinnovo delle pensioni, l’Inps fornisce importan­ti precisazioni sull’impatto delle nuove regole suidiversi istituti pensionistici

Pensione in deroga

Pensione di vecchiaia per le donnePrima di puntualizzare le precisazioni del messaggion. 219 mettiamo a fuoco la questione che riguardale donne che potranno andare in pensione primarispetto ai requisiti generali in vigore dal 2012.Le donne in questione sono quelle che hannocompiuto 60 anni entro il 31 dicembre 2012 ehanno maturato almeno 20 anni di anzianità con­tributiva entro lo stesso anno, cosa che permetteloro di anticipare la pensione di vecchiaia rispettoai requisiti generali previsti dalla legge di riforma.In particolare si tratta delle lavoratrici dipendentidel settore privato iscritte all’Ago e alle formesostitutive della medesima (sono escluse quindi lelavoratrici del pubblico impiego) alla data del 28dicembre 2011. La pensione di vecchiaia potràperfezionarsi alternativamente:­ al ricorrere dei presupposti generali;­ al compimento del 64° anno di età, a cui si applicadal 2013 l’incremento per la speranza di vita.Ad esempio una donna che ha compiuto 60 anniil 30.9.2012 e raggiunga, sempre nel 2012, 20anni di anzianità contributiva, con il calendarioprevisto per la generalità dei casi andrà in pensio­ne di vecchiaia nel 2018 al compimento di 66anni e 11 mesi. Con le precedenti regole sarebbeandata in pensione nel 2012 e la decorrenza sa­rebbe stata da ottobre 2013, con la deroga potràinvece andare in pensione a 64 anni. Tuttavial’effetto speranza di vita innalza anche tale requi­sito di altri sette mesi (3 dal 2013 e 4 dal 2016) epertanto la data di pensionamento sarà al 30aprile 2015 (al 30 settembre 2014 compie 64anni più 7 mesi = 30 aprile 2015).L’Inps col messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013ha fatto le seguenti precisazioni:

1) la disposizione si applica anche nei confrontidelle lavoratrici che perfezionano i previsti requisiticontributivi utilizzando contribuzione accreditatanella gestione autonoma dell’Inps (artigiani e com­mercianti), a condizione che alla data del 28 dicem­bre 2011 abbiano svolto attività lavorativa dipen­dente e che siano maturati nella gestione previden­ziale autonoma interessata i predetti requisiti;2) l’eccezione è applicabile anche nei confronti di chirisulti lavoratore dipendente del settore privato al 28dicembre 2011 e successivamente risulti lavoratoreautonomo ovvero appartenente ad altra categoria;3) il soggetto che ha perso il posto di lavoro(anche di lavoro dipendente) e quindi non risultaoccupato alla data del 28.12.2011 non rientra trai destinatari della disposizione eccezionale;4) la disposizione è al contrario estensibile a colo­ro che alla predetta data si trovassero in condizio­ne di sospensione dal lavoro (ad esempio Cassaintegrazione).

Pensione anticipatain deroga per uomini e donneI lavoratori del settore privato che abbiano matura­to un’anzianità contributiva di almeno 35 anni en­tro il 31 dicembre 2012 e che avrebbero maturatola pensione di anzianità con le quote (quota 96 conun minimo di 60 anni nel 2012) in base alle nor­me previgenti, entro il 31 dicembre 2012, potran­no conseguire il trattamento della pensione antici­pata al compimento di un’età anagrafica non infe­riore a 64 anni, quindi con un certo anticipo rispet­to ai criteri generali.Per quanto concerne gli aspetti specifici legati allacondizione di lavoratore dipendente del settore pri­vato alla data del 28 dicembre 2011 rinviamo aquanto detto poc’anzi per le donne alla luce delmessaggio Inps n. 219/2013.

Lavoratori iscritti dal 1996 in poiRelativamente a tali lavoratori che hanno iniziatoo iniziano a versare contributi a forme previden­ziali obbligatorie dal 1996 in avanti, il recentemessaggio n. 219/2013 dell’Inps ha chiarito di­versi aspetti.

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In particolare continuano a trovare applicazione ledisposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, dellalegge n. 335/1995, che riconoscono i seguentiperiodi di accredito figurativo:a) per assenza dal lavoro per periodi di educazio­ne e assistenza dei figli fino al sesto anno di età inragione di 170 giorni per ciascun figlio;b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal 6°anno di età, al coniuge e al genitore purché convi­venti, nel caso ricorrano le condizioni previste dal­l’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, perla durata di 2 giorni complessivi l’anno, nel limitemassimo complessivo di 24 mesi;c) a prescindere dall’assenza o meno dal lavoroal momento del verificarsi dell’evento maternità,è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di etàrispetto al requisito di accesso alla pensione divecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e nellimite massimo di 12 mesi. In alternativa all’antici­po la lavoratrice può optare per la determina­zione del trattamento pensionistico con applica­zione del moltiplicatore di cui all’allegata tabellaA alla legge n. 335/1995 e successive modifiche,relativo all’età di accesso al trattamento pensioni­stico, maggiorato di un anno in caso di uno o duefigli, e maggiorato di due anni in caso di tre o piùfigli. Il moltiplicatore cui si fa riferimento è ilcoefficiente di trasformazione da considerare percalcolare la pensione contributiva applicandolo almontante contributivo individuale complessivo.Ciò significa che una lavoratrice di 62 anni conpiù figli che decide di non avvalersi dell’anticipodi età ma del ricalcolo della pensione, potrà appli­care al montante contributivo complessivo non ilcoefficiente di trasformazione corrispondente al­l’età di 62 anni (4,940) ma il coefficiente relativoa 64 anni di età pari a 5,259.L’Inps col recente messaggio precisa poi che neiconfronti delle lavoratrici madri, che maturano irequisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nelsistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio2012, l’anticipo dell’età pensionabile è rapportatoalle nuove età pensionabili introdotte dalla leggedi riforma, con adeguamento agli incrementi dellasperanza di vita.

Pensione anticipata senza penalizzazioneSempre col messaggio n. 219/2013 l’Inps precisache, fermo restando che ai fini della determinazio­ne dell’anzianità contributiva utile per conseguirela pensione anticipata senza la riduzione all’im­porto maturato fino al 31 dicembre 2012, deveessere valutata esclusivamente la contribuzioneprevista dalla legge, nonché (e questa è la novità)la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della

legge n. 1338/1962 (costituzione onerosa dellarendita vitalizia a fronte di periodi scoperti dicontribuzione per omissione da parte del datoredi lavoro e ormai prescritta).La contribuzione da riscatto dei periodi scopertipuò essere compresa tra la contribuzione utile perdeterminare l’anzianità contributiva necessariaper non applicare la riduzione del trattamentopensionistico, in quanto si tratta di contribuzioneper la quale è stato accertato lo svolgimento diattività lavorativa.La predetta riduzione dell’importo della pensioneanticipata maturata con le nuove regole (nel 2013con 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 e 5 mesiper gli uomini) scatta infatti se la pensione antici­pata con la sola anzianità contributiva viene matu­rata da coloro che accedono alla pensione antici­pata ad un’età inferiore a 62 anni. La riduzione èpari ad 1 punto percentuale per ogni anno dianticipo nell’accesso al pensionamento rispetto al­l’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevataa 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore dianticipo rispetto a due anni.Ad esempio (Inps circ. n. 35/2012): un soggettoche accede al trattamento anticipato all’età di 60anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1% +1% per ciascuno degli anni mancanti al compi­mento dei 60 anni. Un soggetto che accede altrattamento anticipato all’età di 58 anni subirà unariduzione del 6%, ovvero, 1% + 1% + 2% + 2%.In deroga a quanto indicato in materia di riduzio­ne percentuale dei trattamenti pensionistici, le pe­nalizzazioni non trovano applicazione, limitata­mente ai soggetti che maturano il previsto requisi­to di anzianità contributiva entro il 31 dicembre2017, qualora la predetta anzianità contributivaprevista derivi esclusivamente da (art. 6, comma2­quater, legge n. 14/2012):1) prestazione effettiva di lavoro, a cui il messag­gio Inps ha aggiunto i periodi oggetto di riscatto inquanto scoperti contributivamente;2) periodi di assenza limitatamente ai periodi diastensione obbligatoria per maternità, per l’assol­vimento degli obblighi di leva, per infortunio, permalattia e di Cassa integrazione guadagni ordina­ria.

Opzione per il sistema contributivoL’opzione per il sistema contribuivo confermatadalla legge n. 214/2011, si applica (art. 2, legge n.417/2001 ­ Inps, circ. n. 181/2001) per i lavora­tori che si trovino con un’anzianità contributivainferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre1995 i quali possono optare per il sistema dicalcolo contributivo anziché col sistema misto.

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Devono possedere l’ulteriore requisito di 15 annidi contributi di cui almeno 5 versati nel sistemacontributivo. Con l’opzione, che è irrevocabile, siapplicano quindi le regole (requisiti di età e contri­butivi) previsti per il sistema contributivo e si terràconto di tutta la contribuzione versata ai fini delcalcolo del montante contributivo, compresa quel­la precedente all’1.1.1996. In relazione a tali rego­le il recente messaggio n. 219/2013 dell’Inps hadato alcune importanti chiarimenti, distinguendole seguenti situazioni:1) quella di coloro che hanno maturato i requisitiper il diritto all’esercizio della facoltà di opzionenonché i requisiti per il diritto alla pensione nelsistema contributivo al 31.12.2011 e che eserciti­no la predetta facoltà a partire dall’anno 2012;2) quella di coloro che maturano i requisiti perl’esercizio della facoltà di opzione a decorrere dal1° gennaio 2012 e optano per la liquidazione deltrattamento pensionistico esclusivamente con leregole di calcolo del sistema contributivo.

Maturazione dei requisitiper l’opzione prima del 2012In questo caso (i requisiti per l’opzione sono statimaturati ante 2012 ma l’opzione viene esercitatadal 2012 in poi) devono sussistere i requisiti di

legge per conseguire il trattamento pensionisticosecondo la previgente normativa indipendente­mente dal momento in cui viene esercitato dallavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolocontributivo, previgente normativa e quindi quel­la in vigore prima della riforma Fornero.Ciò significa che l’assicurato al 3 dicembre 2011(la riforma pensionistica è entrata in vigore il 4dicembre 2011) doveva aver maturato i requisitiper l’opzione (almeno 15 anni di anzianità contri­butiva di cui almeno 5 nel sistema contributivo),nonché possedere i requisiti per accedere allapensione di vecchiaia contributiva, requisiti vigen­ti prima della legge n. 214/2011 in alternativacosì come indicato nel box 1 successivo.

Maturazione dei requisitiper l’opzione dal 2012 in poiNel caso invece di coloro che maturano i requisitiper l’esercizio della facoltà di opzione dal 1° gen­naio 2012 in avanti e optano per il sistema contri­butivo si applicano i nuovi requisiti di accesso allapensione di vecchiaia e alla pensione anticipataprevisti per i lavoratori in possesso di anzianitàcontributiva al 31 dicembre 1995, così come in­trodotti dalla legge Fornero.Nei confronti di questi soggetti però non si deve

Box 1Età Anzianità contributiva Assicurati con meno di 65 anni

60 anni per le donne e 65 anni di età pergli uomini

Almeno 5 anni di contribuzione effet-tiva

Possesso in alternativa di uno deirequisiti indicati e in più è necessa-rio che l’importo del trattamentopensionistico deve risultare non in-feriore ad 1,2 volte l’assegno socia-le

// Almeno 40 anni di contributi, indi-pendentemente dall’età anagrafica(escludendo i contributi versati vo-lontariamente e moltiplicando per1,5 i contributi da lavoro versati pri-ma del 18° anno di età)

58 anni e 35 anni di contribuzione nel pe-riodo 1° gennaio 2008-30 giugno 2009;- al raggiungimento di quota 95 conun’età minima di 59 anni e un’anzianitàcontributiva minima di 35 anni nel perio-do 1° luglio 2009-31 dicembre 2010;- al raggiungimento di quota 96 conun’età anagrafica minima di 60 anni eun’anzianità contributiva minima di 35anni nel periodo 1° gennaio 2011-31 di-cembre 2012;- al raggiungimento di quota 97 conun’età anagrafica minima di 61 anni eun’anzianità contributiva minima di 35anni a partire dal 1° gennaio 2013

Almeno 35 anni di contributi

L’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31.12.2011 e quindi conil sistema della finestra mobile posticipata di 12 o 18 mesi a seconda che l’assicurato sia un lavoratore dipendenteo autonomo.In ogni caso la pensione non può decorrere, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione del rapporto dilavoro dipendente, da data anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda diopzione, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l’apertura dellafinestra di accesso alla pensione.

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verificare il requisito relativo all’importo dellapensione, non inferiore a 1,5 volte l’assegno socia­le, in quanto tale requisito è stabilito esclusiva­mente per i lavoratori iscritti alla previdenza ob­bligatoria per la prima volta dal 1° gennaio 1996,ossia i cosiddetti «contributivi puri».

Irrevocabilità dell’opzioneL’opzione in base alle regole introdotte a suo tem­po dalla legge n. 335/1995 è irrevocabile con leseguenti precisazioni ribadite dal messaggio n.219/2013 dall’Inps:1) se la facoltà di opzione è esercitata al momentodel pensionamento, le sedi Inps devono rilasciareil doppio calcolo della pensione (con il sistemacontributivo e con il sistema misto) e, qualora ilsoggetto scelga il sistema contributivo, tale sceltaè da considerarsi irrevocabile;2) se è esercitata dal lavoratore nel corso dellavita lavorativa senza essere finalizzata, in quelmomento, all’accesso a pensione, l’opzione è irre­vocabile a partire dal momento in cui il lavoratorericeve, successivamente all’opzione stessa, una re­tribuzione eccedente il massimale il cui imponibi­le previdenziale viene abbattuto al massimalestesso. Se invece la retribuzione non supera ilmassimale, tale domanda risulta improduttiva dieffetti nel corso della vita lavorativa, per cui dovràessere effettuato il doppio calcolo al momentodella domanda di pensione e succederà quantoindicato al punto precedente.

Opzione al sistemacontributivo per le donneFino al 31 dicembre 2015 (salvo proroghe) ledonne con almeno 35 anni di contributi e 57anni di età (57 anni e 3 mesi dal 2013) o 58 annise autonome (57 anni e 3 mesi dal 2013) possonooptare per la pensione calcolata secondo il siste­ma contributivo, con un notevole recupero rispet­to ai più sfavorevoli requisiti generali, pur doven­do soggiacere alle regole della decorrenza postici­pata di 12 o 18 mesi.Ecco le precisazioni offerte dal messaggio n. 219/2013 dell’Inps:1) alle lavoratrici che si avvalgono della sperimen­tazione non si applicano i benefici di cui all’artico­lo 1, comma 40, della legge n. 335/1995 e cioè ilriconoscimento figurativo dei periodi citati in pre­cedenza (v. paragrafo «Lavoratori iscritti dal 1996in poi);2) le lavoratrici in questione per accedere al benefi­cio non devono fare parte della categoria dei lavo­ratori salvaguardati ossia di coloro che, nei limitistabiliti dalla legge n. 214/2011 e dai decreti attua­

tivi, potranno andare in pensione con i requisitipensionistici vigenti ante riforma del 2011;3) la domanda di pensione recante la scelta dellalavoratrice di accedere al regime sperimentalepuò essere oggetto di rinunzia.

Totalizzazione gratuitaLa legge di riforma ha confermato in blocco leregole della totalizzazione gratuita dei periodiassicurativi maturati in diverse gestioni previden­ziali, eliminando però il minimo contributivo ri­chiesto in precedenza e pari, in ciascuna gestioneda totalizzare, ad almeno 3 anni.A riguardo però l’Inps col messaggio n. 219/2013ha fatto le seguenti distinzioni:1) coloro che hanno perfezionato i requisiti per lapensione totalizzata vigenti al 31.12.2011 anchese hanno presentato domanda di pensione in regi­me di totalizzazione nel corso dell’anno 2011 e/onel 2012, e che sono in attesa dell’apertura dellacd. finestra mobile, hanno facoltà di avvalersi del­le disposizioni di cui al comma 19 dell’articolo 24della legge n. 214/2011. In pratica possono avva­lersi della possibilità (preclusa fino al 31 dicembre2011) di conteggiare anche i periodi di contribu­zione inferiore ai tre anni, rideterminando così ladecorrenza della pensione. In alternativa a taleopzione possono chiedere una pensione supple­mentare per i periodi contributivi non utilizzatiper la totalizzazione inferiori ai tre anni;2) coloro che al 31 dicembre 2011 non hannomaturato i requisiti per la pensione totalizzata mache potrebbero realizzarlo conteggiando i periodiinferiori ai 3 anni hanno davanti a sé due strade:­ aver maturato entro gennaio 2012 i requisiti con­teggiando anche i periodi inferiori ai 3 anni, cosache permette il trascorrere del periodo dei 18 mesi(pensione di vecchiaia) e/o 19 mesi, per l’anno2012 (pensione di anzianità), relativo alla «cd. fine­stra mobile», con decorrenza da gennaio 2012;­ maturare tali requisiti conteggiando come sopra iperiodi inferiori ai 3 anni, da febbraio 2012 in poi,cosa che consente lo scorrimento della cd. finestramobile a trascorrere dal mese del relativo perfezio­namento dei requisiti di legge richiesti per il diritto aitrattamenti pensionistici in regime di totalizzazione.Il diritto alle prestazioni totalizzate (vecchiaia ­anzianità ­ ai superstiti e agli invalidi) è riconosciu­to in presenza degli ulteriori requisiti, diversi daquelli di età ed anzianità contributiva, eventual­mente previsti dai singoli ordinamenti per l’acces­so alla pensione (ad esempio cessazione dell’attivi­tà lavorativa dipendente).Il messaggio n. 219/2013 chiarisce un aspettorimasto in ombra per il tutto il 2012, quello del­

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l’applicabilità della speranza di vita alla pensionedi anzianità; per l’Inps anche per la pensione dianzianità totalizzata si applica il meccanismo del­l’incremento per la speranza di vita. Pertanto dal2013 il requisito è pari a 40 anni e 3 mesi.

DecorrenzaLa pensione totalizzata decorre in ogni caso dal18° mese successivo alla maturazione dei predettirequisiti, salvo, per chi matura la pensione totaliz­zata con i soli 40 anni di anzianità contributiva(40 anni più 3 mesi dal 2013), aggiungere ai 18mesi previsti (Inps msg. n. 219/2013):­ un mese dal 2012;­ due mesi per coloro che maturano i requisitinell’anno 2013;­ tre mesi per coloro che maturano i requisiti adecorrere dal 1º gennaio 2014.Nel 2013 quindi la pensione totalizzata con lasola anzianità contributiva potrà scattare solo inpresenza di 40 anni e 3 mesi e da quel momentola finestra d’uscita si aprirà dopo 20 mesi.

Computo nella gestione separatadi periodi maturati nell’AgoIl messaggio n. 219/2013 ritorna sull’istituto delcumulo di periodi assicurativi introdotto dalla leg­ge n. 335/1995 per venire incontro agli assicuratiin possesso di contributi maturati prima del 1996,iscrittisi poi alla gestione separata Inps.La legge infatti consente di chiedere, nell’ambitodella gestione separata, il computo gratuito deicontributi accreditati nelle gestioni elencate di se­guito, ai fini del diritto e della misura della pensio­ne a carico della gestione stessa, alle condizionipreviste per la facoltà di opzione per il sistemacontributivo:­ l’assicurazione generale obbligatoria per l’invali­dità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori di­pendenti;­ le forme esclusive e sostitutive della medesima;­ le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomidi cui alla legge n. 233/1990.In merito a tale facoltà di cumulo di contributimaturati in diverse gestioni, dovrà essere verifica­

Un assicurato matura i 15 anni di anzianità contributiva di cui almeno 5 nel sistema contributivo dal 2012 in poi

Un assicurato ha maturato prima del 2012 15 anni di anzianità contributiva di cui almeno 5 nel sistema contributivo

Avrà diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata con le regole dei «contributivi puri»

Avrà diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata secondo le regole previste per i lavoratori con anzianità al 31 dicembre 1995

Pensione vecchiaia: età anagrafica 66 anni e 3 mesi di lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti pubbliche e i lavoratori autonomi maschi, 62 anni e 3 mesi le lavoratrici dipendenti private, 63 anni e 9 mesi le autonome, più almeno 20 anni di contributi oppure;più un importo della pensione non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale (circa 663 euro mensili).In alternativa almeno 70 anni e 3 mesi e 5 anni di contributiPensione anticipata: almeno 42 anni e 5 mesi gli uomini e 41 e 5 mesi le donne.In alternativa:almeno 63 anni e 3 mesi di età e 20 anni di contributipiù un importo minimo della pensione di almeno 2,8 volte l’assegno sociale (1.238 euro circa mensili)

Pensione vecchiaia: età anagrafica 66 anni e 3 mesi di lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti pubbliche e i lavoratori autonomi maschi, 62 anni e 3 mesi le lavoratrici dipendenti private, 63 anni e 9 mesi le autonome, più almeno 20 anni di contributiPensione anticipata: almeno 42 anni e 5 mesi gli uomini e 41 e 5 mesi le donne

Computo nella gestione separata dei periodi maturati nell’Ago

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Il testo del messaggio

INPS - MESSAGGIO 4 GENNAIO 2013, N. 219

Oggetto: Articolo 24, del Dl n. 201 convertito dalla legge n. 214/2011: nuove disposizioni in materiadi trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria edalle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti.

PremessaCon circolare n. 35 del 14.3.2012 sono state fornite istruzioni alle Sedi dell’Istituto in merito ai nuovirequisiti per il conseguimento del diritto nonché alle modalità di accesso alla pensione di vecchiaia epensione anticipata che, come disposto dall’articolo 24 del Dl n. 201/2011 convertito dalla legge n.214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 hanno sostituito le pensioni di vecchiaia, di vecchiaiaanticipata e di anzianità.Con il presente messaggio, il cui contenuto è stato condiviso dal Ministero del lavoro e delle politichesociali con nota n. 5869 del 16 novembre 2012, si forniscono chiarimenti in merito a taluni argomentiche sono stati oggetto di quesito da parte delle sedi territoriali.

1. Soggetti che accedono a pensione con il sistema contributivo(art. 1, comma 40, della legge n. 335/1995)Nei confronti dei soggetti che maturano il diritto ai trattamenti pensionistici in base alle disposizioni dicui all’articolo 24, commi 7, 10 e 11, della legge n. 214/2011, continuano a trovare applicazione ledisposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335/1995, che riconoscono i seguentiperiodi di accredito figurativo:a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età inragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purchéconviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, perla durata di venticinque giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

to il perfezionamento del requisito contributivonecessario per l’esercizio dell’opzione al sistemadi calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5nel sistema contributivo) nonché la sussistenza deirequisiti, richiesti a partire dal 1° gennaio 2012,per il diritto alle prestazioni pensionistiche eroga­te nella gestione separata.Ricordiamo che:1) non è possibile procedere in senso contrario ecioè trasferire i contributi dalla gestione separataad una delle predette gestioni;2) è possibile però totalizzare gratuitamente talidiversi periodi con risultati sostanzialmente analo­ghi al computo di cui stiamo parlando, dato che inentrambi i casi la pensione unica sarà calcolatacon le regole del sistema contributivo.Col messaggio n. 219/2013 l’Inps precisa, rispettoalla predetta facoltà di computo nella gestione sepa­rata, che per il diritto a pensione i periodi noncoincidenti temporalmente non vanno conteggiati,mentre per la misura della pensione vanno conside­rati tutti i periodi, anche coincidenti, accreditati nel­le gestioni previdenziali indicate in precedenza.Quanto poi al possesso dei requisiti previsti per l’ero­gazione della pensione col sistema contributivo ilmessaggio n. 219/2013 distingue i seguenti casi:

1) coloro che maturino a decorrere dal 1° gen­naio 2012, i requisiti per l’esercizio della facoltàdi computo illustrata trovano applicazione le di­sposizioni di cui all’articolo 24, commi 7 e 11,della legge n. 214/2011, ossia il diritto alla pen­sione di vecchiaia e anticipata matura in base aglistessi criteri previsti per la generalità di coloro cheperfezionano il diritto alla pensione col sistemacontributivo dal 2012 (v. sotto Pensione di vec­chiaia e anticipata);2) coloro che esercitano dopo il 31 dicembre 2011la facoltà di opzione di conteggiare nella gestioneseparata i contributi accreditati nelle altre gestioni,possono beneficiare dei meccanismi della salva­guardia dei requisiti vigenti alla data del31.12.2011. La condizione è che al 31 dicembre2011 tali assicurati siano in possesso del requisitoper l’opzione (almeno 15 anni di contributi versatidi cui almeno 5 nel sistema contributivo) e deirequisiti vigenti in quel momento per accedere allapensione contributiva (v. precedente box 1).La decorrenza in entrambi i casi sarà quellabasata sul meccanismo della finestra mobile po­sticipata.Schematizziamo quanto detto sopra detto in riferi­mento al 2013:

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c) a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, èriconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione divecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al dettoanticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazio-ne del moltiplicatore di cui all’allegata tabella A, come modificata dalla legge n. 247/2007, relativoall’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, emaggiorato di due anni in caso di tre o più figli.In particolare, si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri, che maturano i requisiti per il diritto allapensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’anticipo dell’etàpensionabile di cui alla lettera c) è rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall’articolo 24 del Dl n.201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.

2. Supplementi di pensioneIn tema di liquidazione dei supplementi di pensione, in relazione ai nuovi requisiti anagrafici per ildiritto alla pensione di vecchiaia introdotti dall’articolo 24 della legge n. 214/2011 (cfr. punti 1.1 e 1.2.,circolare n. 35/1992), sia per quanto riguarda il sistema misto che contributivo, preliminarmente siosserva quanto segue.Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 inpoi deve essere effettuato con il sistema di calcolo contributivo.Nulla è variato per quanto riguarda la quota di supplemento relativo alle anzianità maturate entro il 31dicembre 2011 (v. in proposito circolare n. 180/1996, punto 5).Si rammenta che i supplementi decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale èstata presentata la relativa domanda.Ciò posto si forniscono i seguenti chiarimenti.

2.1 Supplementi su pensioni dell’assicurazione generale obbligatoriaL’articolo 7, commi 4, 6 e 7, della legge 23 aprile 1981, n. 155, dispone che il diritto ai supplementiper contribuzione versata o accreditata nell’Ago successivamente alla decorrenza della pensione, siconsegue a domanda dopo 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico o delprecedente supplemento.In deroga al termine di cui sopra, è data facoltà all’interessato di richiedere, per una sola volta, laliquidazione del supplemento dopo che siano trascorsi solo due anni dalla decorrenza della pensioneo del precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile.Ai fini dell’individuazione dell’età pensionabile a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n.214/2011, si precisa quanto segue.La cristallizzazione dell’età anagrafica, come già previsto con circolare n. 259/1994 e messaggio n.14701 del 26.6.2008, trova applicazione per coloro che hanno perfezionato i requisiti per la pensionedi vecchiaia vigenti entro il 31.12.2011 se:a) titolari di pensione di vecchiaia entro la medesima data;b) titolari di pensione di anzianità o pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto e pensionedi vecchiaia nel sistema contributivo qualora abbiano compiuto l’età anagrafica per l’accesso allapensione di vecchiaia vigente al 31.12.2011.La cristallizzazione si applica anche nei confronti di lavoratori che abbiano perfezionato il requisitoanagrafico e contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31.12.2011 ma non risultinotitolari di trattamento pensionistico entro la stessa data.Il diritto al supplemento si conseguirà comunque trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamentopensionistico.Per i soggetti che anteriormente al 1° gennaio 2012 hanno conseguito la titolarità della pensione dianzianità, nel sistema retributivo o misto, o la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo e nonabbiano perfezionato entro il 31 dicembre 2011 l’età pensionabile per la pensione di vecchiaiavigente alla predetta data, si può dar luogo alla liquidazione del supplemento trascorsi due anni dalladecorrenza del trattamento pensionistico, a condizione che l’interessato abbia, nel corso del predettoperiodo di due anni, perfezionato l’età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita,prevista dall’articolo 24, commi 6 e 7, del Dl n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, ancorchépresenti domanda di supplemento successivamente allo scadere dei due anni.Per coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione divecchiaia e pensione anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà ovviamente tenerconto delle nuove età anagrafiche per l’accesso alla pensione di vecchiaia introdotte dall’articolo 24,commi 6 e 7, del Dl n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, adeguate agli incrementi dellasperanza di vita.

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2.2 Supplementi su pensioni nella gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335Come è noto l’articolo 1, comma 3, del Dm 2 maggio 1996, n. 282, stabilisce che i contributi versatinella gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per periodisuccessivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad unsupplemento di pensione (circolare n. 112/1996, parte seconda: disposizioni in materia di prestazionipensionistiche, di prosecuzione volontaria e di organizzazione della gestione).Ai sensi della predetta disposizione la liquidazione del supplemento può essere richiesta, per laprima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e,successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.Non essendo richiesto, per la liquidazione dei supplementi a carico della gestione separata ilcompimento dell’età pensionabile, nessuna rilevanza assume, ai predetti fini, l’elevazione dell’etàpensionabile introdotta dalle leggi in argomento.

3. Pensione supplementareCom’è noto, il lavoratore iscritto all’Ago che abbia conseguito il diritto alla pensione a carico di unaforma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva dell’assicurazione predetta, oche ne comporti l’esclusione o l’esonero, ha diritto, a domanda, alla pensione supplementare acondizione che abbia compiuto l’età pensionabile di vecchiaia e non possieda i requisiti di assicura-zione e contribuzione per la liquidazione di una pensione di vecchiaia autonoma presso il Fondo nelquale sono accreditati gli ulteriori contributi. (cfr. circolari n. 53281 del 1962, A.U. pag. 642; n. 53283Prs. del 1962, A.U. pag. 822).Pertanto, in assenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per la liquidazione di unapensione di vecchiaia autonoma, la pensione supplementare è liquidata a condizione che l’interessa-to abbia compiuto l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nel Fondo dove liquida la pensionesupplementare; anche per tale trattamento pensionistico è richiesta la cessazione di attività lavorati-va dipendente alla data di decorrenza di detta prestazione.Per le domande di pensione supplementare presentate a decorrere dal 1° gennaio 2012, allo statoattuale, si deve fare riferimento alle nuove età pensionabili introdotte dall’articolo 24 della legge n.214/2011.Si precisa che per le domande presentate dal 1° gennaio 2012, in presenza dei requisiti richiesti, ladecorrenza della pensione supplementare è fissata dal 1° giorno del mese successivo alla data delladomanda.Si ricorda che il requisito dell’età pensionabile per il diritto alla pensione supplementare è daadeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.Si coglie l’occasione per precisare che - allo stato attuale - la domanda di pensione supplementarepresentata nell’anno 2012 da soggetti che hanno già perfezionato, in base ai requisiti vigenti alla datadel 31.12.2011, un diritto autonomo al trattamento pensionistico nella forma di previdenza nella qualechiedono la pensione supplementare non è suscettibile di accoglimento.Infatti, l’articolo 5 della legge n. 1338/1962 riconosce il diritto alla pensione supplementare inassenza del perfezionamento del diritto autonomo e, pertanto, nei confronti di un soggetto che hamaturato i requisiti vigenti al 31.12.2011 per il diritto a pensione, non si può dar luogo alla liquidazio-ne della pensione supplementare nulla rilevando che la liquidazione della pensione supplementarenella vigenza della riforma Monti-Fornero consente al medesimo di accedere con una decorrenza piùfavorevole rispetto a quella prevista dalla normativa vigente al 31.12.2011.

3.1 Pensione supplementare a carico della gestione separatae per gli iscritti dal 1° gennaio 1996: chiarimentiRelativamente alla pensione supplementare da liquidare a carico della gestione separata, si richiamal’articolo 1, comma 2, del Dm n. 282/1996 che ha stabilito che «qualora gli iscritti alla gestione nonraggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di untrattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchia-ia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, dellegestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233/1990, nonché delle gestioni previ-denziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplemen-tare ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché inpossesso del requisito di età di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995». (cfr. circolare n.112/1996, parte seconda: disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, di prosecuzionevolontaria e di organizzazione della gestione).

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Per quanto riguarda la pensione supplementare da liquidare nei confronti di soggetti, iscritti dal 1°gennaio 1996, titolari di pensione a carico della gestione separata, ovvero titolari di pensione a caricodi una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva dell’Ago, o che necomporti l’esclusione o l’esonero dalla predetta, si richiamano i chiarimenti forniti con messaggio n.404 dell’11 dicembre 2003.In conformità ai criteri illustrati con il messaggio da ultimo menzionato, si può dar luogo alla liquidazionedella pensione supplementare, nei confronti dei soggetti di cui al presente punto, qualora il trattamentopensionistico richiesto risulti inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (punto 1.2 della circolare n.35/2012) pur in presenza dei prescritti requisiti di età anagrafica e contributiva per la pensione divecchiaia introdotti dall’articolo 24, comma 7, del Dl n. 201 convertito dalla legge n. 214/2011 per il dirittoautonomo alla pensione (v. in proposito punti 1.1, 1.1.2, 1.2 della circolare n. 35/2012).Pertanto, le domande di pensione supplementare sono suscettibili di accoglimento nei confronti disoggetto titolare di trattamento pensionistico a carico dei Fondi come individuati dall’articolo 5 dellalegge n. 1338/1962, nonché della gestione separata, qualora il medesimo non abbia perfezionato ilrequisito minimo dell’importo del trattamento pensionistico richiesto dalla norma ed a condizione chealla data di decorrenza della pensione supplementare sia perfezionato il requisito anagrafico per lapensione di vecchiaia, adeguato agli incrementi della speranza di vita e che l’interessato abbiacessato il rapporto di lavoro dipendente.

4. Maggiorazione convenzionale per pensione di inabilitàRelativamente alla maggiorazione da attribuire alle pensioni di inabilità con decorrenza 1° febbraio2012 è stato chiesto se per l’attribuzione di detta maggiorazione si deve far riferimento all’età di 60anni ed entro il limite dei 40 anni di contribuzione, come previsto dall’articolo 1, comma 15, dellalegge n. 335/1995, sia per lavoratori dipendenti che autonomi.Ciò posto, si precisa che riguardo alle modalità di attribuzione della maggiorazione in questione sideve fare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995,illustrate con circolare n. 180/1996, punto 3.Pertanto, la maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all’attodel pensionamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorren-za della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell’interessato, computata inrelazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione erivalutate ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per le pensioni di inabilità calcolate con il sistemacontributivo, la maggiorazione è determinata in ogni caso in relazione al periodo mancante alcompimento del sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso dell’assicurato e dallagestione a carico della quale viene liquidata la pensione.Relativamente al limite dei 40 anni di contribuzione, il comma 15 dell’articolo 1 della legge n.335/1995 dispone tassativamente che le maggiorazioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n.222/1984, si computano, secondo il sistema contributivo, per l’attribuzione di un’anzianità contributi-va complessiva non superiore a 40 anni (v. in proposito punto 3, circ. n. 180/1996).

5. Contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionisticoper i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di etàCom’è noto, ai soggetti iscritti al 31.12.1995, che accedono a decorrere dal 1° gennaio 2012 ,allapensione anticipata nel sistema misto in presenza di un’età anagrafica inferiore a 62 anni, èapplicata, in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, della legge n. 214/2011, unariduzione pari all’1% della quota retributiva di pensione maturata al 31.12.2011 per ogni anno dianticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni.Come precisato al punto 2.1 della circolare n. 35/2012, la predetta riduzione si applica sulla quota ditrattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hannoun’anzianità contributiva:- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alleanzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto,la riduzione siapplica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.Peraltro, il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216/2011 convertito dalla legge n. 14/2012ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citatodecreto legge n. 201/2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovanoapplicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da

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prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvi-mento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.Al riguardo, da parte delle Sedi sono stati chiesti chiarimenti intesi a conoscere se tra la contribuzio-ne tassativamente prevista nel comma 2-quater dell’articolo 6 possa essere compresa anche lacontribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962.Ciò posto, fermo restando che ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conse-guire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola, deveessere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6;si conferma che la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 può esserecompresa tra la contribuzione utile per determinare l’anzianità contributiva necessaria per nonapplicare la riduzione del trattamento pensionistico, in quanto si tratta di contribuzione per la quale èstato accertato lo svolgimento di attività lavorativa.

6. Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratoriche esercitano la facoltà di opzione anche successivamente al 31 dicembre 2011Come è noto, i soggetti in possesso di anzianità assicurativa precedente il 1° gennaio 1996, sino al31.12.2011 potevano accedere ai trattamenti pensionistici in base alla disciplina vigente per gli iscrittidal 1° gennaio 1996, mediante l’esercizio della facoltà di opzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 23,della legge n. 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni e ai sensi della legge 27.11.2001,n. 417, di conversione del decreto legge 28.9.2001, n. 355, secondo le istruzioni fornite con circolarin. 181/2001 e n. 108/2002.Al riguardo sono stati chiesti chiarimenti per quanto riguarda i soggetti che hanno maturato i requisitiper il diritto all’esercizio della facoltà di opzione nonché i requisiti per il diritto alla pensione nelsistema contributivo al 31.12.2011 e che esercitino la predetta facoltà a partire dall’anno 2012, tenutoconto che la riforma Fornero ha disposto che i soggetti che esercitano la facoltà di opzione al sistemacontributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012 accedono ai trattamenti pensionistici in base ai requisitiprevisti per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto.In particolare è stato chiesto di conoscere se anche nei confronti dei soggetti di che trattasi si debbaapplicare la disciplina in materia di requisiti per il diritto a pensione prevista per coloro che liquidano lapensione nel sistema misto.Al riguardo, si richiama il punto 2.2 della circolare n. 149 dell’11.11.2004 nel quale è stato precisato che laverifica del possesso dei sopra citati requisiti alla data del 31 dicembre 2007 fosse effettuata indipenden-temente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolocontributivo. Peraltro, era necessario che a tale data fossero maturati sia i requisiti per il diritto a pensionenel sistema contributivo, sia i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione.Tali criteri, allo stato attuale, sono confermati anche per quanto riguarda coloro che abbiano esercita-to la facoltà di opzione al sistema contributivo entro il 31 dicembre 2011 ovvero esercitino tale facoltàsuccessivamente alla predetta data fermo restando che alla data al 31 dicembre 2011 sussistano irequisiti di legge per conseguire il trattamento pensionistico secondo la previgente normativa indi-pendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema dicalcolo contributivo.Si rammenta che i requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2011 per il diritto alla pensione divecchiaia nel sistema contributivo sono i seguenti:- anagrafico di 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini, unitamente al requisitocontributivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva previsto dalla legge n. 335/1995;- contributivo di almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica, che deveessere perfezionato escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 i contribu-ti da lavoro versati prima del 18° anno di età;- contributivo di almeno 35 anni di contributi unitamente ad un requisito anagrafico previsto (circ. n.60/2008, punto 3.1.).- se la pensione di vecchiaia è richiesta da un soggetto di età inferiore a 65 anni, deve essere perfeziona-to anche il requisito di «importo» del trattamento pensionistico che deve risultare non inferiore ad 1,2volte l’assegno sociale.In proposito si precisa, che ai fini della salvaguardia dei requisiti al 31.12.2011 i 15 anni di contribu-zione di cui almeno 5 successivamente al 31.12.1995 per esercitare la facoltà di opzione devonosussistere alla data del 31 dicembre 2011 e alla predetta data deve sussistere anche il requisito diimporto non inferiore 1,2 volte l’assegno sociale qualora la pensione sia richiesta da soggetto di etàinferiore a 65 anni.Conseguentemente, per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo lanormativa vigente al 31.12.2011, è necessario che il soggetto optante, alla data del 31 dicembre

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2011, abbia perfezionato sia i requisiti amministrativi per il conseguimento della pensione di vecchia-ia nonché quelli per l’esercizio della facoltà di opzione, ancorché eserciti la stessa successivamenteal 31 dicembre 2011.In tale fattispecie l’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenzevigente al 31.12.2011.Si precisa altresì che la pensione di vecchiaia, qualora debba essere liquidata nei confronti dilavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione, non può decorrere, sussistendo tutti i requisiti,compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, da data anteriore al 1° giorno del mesesuccessivo a quello in cui è stata presentata domanda di opzione, ancorché siano, dalla data dimaturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l’apertura della finestra di accesso allapensione (v. in proposito circolare n. 126/2010).

6.1 Soggetti che maturano i requisiti per l’eserciziodella facoltà di opzione a decorrere dal 1° gennaio 2012Si conferma che ai soggetti che maturano i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione adecorrere dal 1° gennaio 2012 e optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusiva-mente con le regole di calcolo del sistema contributivo, si applicano i requisiti di accesso allapensione di vecchiaia e alla pensione anticipata (introdotte dall’art. 24 del decreto in esame), previstiper i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1. dellacircolare n. 35/2012).Si precisa altresì che nei confronti dei soggetti di che trattasi, iscritti al 31.12.1995, al momento dellaliquidazione del trattamento pensionistico non si deve verificare il requisito relativo all’importo dellapensione, non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, in quanto tale requisito è stabilito esclusivamen-te per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996.

6.2 Irrevocabilità della domanda di opzioneL’opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento delpensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali(circ. 7.6.2002, n. 108, punto 7).In particolare, se la facoltà di opzione è esercitata al momento del pensionamento, le sedi sonotenute, ai sensi dell’articolo 69, comma 6, della legge n. 388 del 23.12.2000, a rilasciare il doppiocalcolo della pensione (con il sistema contributivo e con il sistema misto) e, qualora il soggetto scelgail sistema contributivo, tale scelta è da considerarsi irrevocabile.Peraltro, si può verificare che l’opzione sia esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senzaessere finalizzata, in quel momento, all’accesso a pensione. In questo caso, l’opzione è irrevocabile apartire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all’opzione, una retribuzione eccedente ilmassimale il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso (v. circolari n. 177/1996 en. 42/2009). Di contro, qualora il lavoratore faccia domanda di opzione, ma la sua retribuzione non abbiamai superato il massimale, tale domanda risulta, di fatto, improduttiva di effetti nel corso della vitalavorativa, per cui dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di pensione e sirende applicabile quanto stabilito al punto 7 della circolare n. 108/2002.

7. Esercizio della facoltà di computo nella gestione separata: soggetti che maturanoi requisiti per l’esercizio della facoltà di computo a decorrere dal 1° gennaio 2012Com’è noto la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del Dm n. 282/1996 consente a «gli iscritti allagestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoriaper l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive dellamedesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233/1990 di chiedere,nell’ambito della gestione separata, il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura dellapensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo1, comma 23, della legge n. 335/1995».Tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 sopra citato, l’iscritto alla gestione separata puòaccedere al trattamento pensionistico a carico della gestione separata stessa, computando per ildiritto a pensione i periodi non coincidenti temporalmente e per la misura della pensione tutti i periodi,anche coincidenti, accreditati nelle gestioni previdenziali indicate nell’articolo 3 del Dm del 1996, che,in genere, non «dialogano» (circolare n. 108/2002, punto 2).A seguito del cumulo dovrà essere verificato il perfezionamento del requisito contributivo necessarioper l’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel sistemacontributivo) nonché la sussistenza dei requisiti, richiesti a partire dal 1° gennaio 2012, per il dirittoalle prestazioni pensionistiche erogate nella gestione separata.

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Pertanto, il soggetto che esercita la facoltà di computo di che trattasi, utilizzando la contribuzionemenzionata nell’articolo 3 del Dm n. 282/ 1996, consegue il diritto alle prestazioni pensionistiche inbase ai requisiti anagrafici e contributivi e sistema di calcolo contributivo, previste per i soggetti iscrittidal 1° gennaio 1996 alla gestione separata.Ciò posto, nei confronti degli iscritti alla gestione separata che, in possesso di contribuzione in altrifondi antecedente al 1° gennaio 1996, i quali maturino a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisitiper l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del Dm n. 283, trovano applicazione ledisposizioni di cui all’articolo 24, commi 7 e 11, del Dl n. 201 convertito dalla legge n. 214/2011,illustrate ai punti 1.2 e 2.2 della circolare n. 35/2012, sia per quanto riguarda la pensione di vecchiaiache la pensione anticipata introdotta dall’articolo 24, comma 10, della legge n. 214/2011.

7.1 Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratoriche esercitano la facoltà di computo anche successivamente al 31 dicembre 2011Stante quanto precisato nel punto 6 del presente messaggio per coloro che esercitano la facoltà diopzione ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, si ritiene che i meccanismi dellasalvaguardia dei requisiti vigenti alla data del 31.12.2011 si possano estendere anche nei casi in cuila facoltà di computo dei periodi contributivi in gestione separata, ai sensi dell’art. 3 del Dm n.282/1996, sia esercitata successivamente al 31 dicembre 2011 (circolare n. 108/2002, punto 2).Anche in tale fattispecie devono essere perfezionati tutti i requisiti vigenti alla data del 31.12.2011, per ilconseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a carico della gestioneseparata (v. in proposito circ. n. 60, punto 2.3 - parte prima - del 2008).Pertanto, le sedi dovranno verificare al 31.12.2011 il perfezionamento del requisito contributivonecessario per l’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nelsistema contributivo) sia quello relativo all’importo della pensione che non può essere inferiore a 1,2volte l’assegno sociale qualora il soggetto abbia un’età inferiore a 65 anni (articolo 1, comma 20,della legge n. 335/1995).Si precisa che anche in tale situazione l’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa inmateria di decorrenze vigente al 31.12.2011.Per quanto concerne la decorrenza della pensione liquidata ai sensi dell’articolo 3 del più volte citatoDm, si precisa che la stessa - in analogia a quanto previsto per le pensioni di vecchiaia da liquidarenei confronti dei lavoratori che hanno esercitato la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23,della legge n. 335/1995 e s.m.i. (v. circolare n. 181/1996, punto 3), sussistendo tutti i requisiti,compresa la cessazione di attività lavorativa dipendente, non potrà essere anteriore al primo giornodel mese successivo a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà di computo, ancorché siano,dalla data di maturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l’apertura della finestra diaccesso alla pensione (v. in proposito circolare n. 126/2010).

8. Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionisticiSi conferma che, allo stato attuale, rimane fermo il principio che una volta acquisito il diritto alla pensionedi vecchiaia o pensione anticipata, si può accedere alla pensione da qualsiasi momento successivo, acondizione che non intervenga un’ulteriore norma che disponga modifiche alla disciplina vigente e chealla data di decorrenza della pensione i soggetti siano cessati dall’attività lavorativa dipendente.

9. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15-bis)In merito alle disposizioni di cui al presente punto, con circolare n. 35/2012, è stato precisato che ledisposizioni eccezionali si applicano ai lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicura-zione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima che alla data del 28 dicembre2011 svolgano attività lavorativa dipendente nel settore privato «a prescindere dalla gestione a caricodella quale è liquidata la pensione».Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.La disposizione si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiticontributivi utilizzando contribuzione accreditata nella gestione autonoma, a condizione che alla datadel 28 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa dipendente.Ne deriva che in tale fattispecie devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella gestione autonomanella quale si consegue il diritto a pensione (v. punto 6 della circolare n. 35/2011 e circolare n.60/2008).Qualora il soggetto, alla data del 28 dicembre 2011, risulti lavoratore dipendente del settore privato esuccessivamente risulti lavoratore autonomo ovvero appartenente ad altra categoria, può accedere altrattamento pensionistico, in presenza dei requisiti di cui all’articolo 24, comma 15-bis, in quanto alla datadel 28 dicembre 2011 poteva far valere lo status di «lavoratore dipendente del settore privato».

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Da ultimo, si precisa che relativamente ai soggetti non occupati al 28 dicembre 2011 la cui ultima attivitàera svolta come lavoratore dipendente del settore privato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,con la nota citata in premessa, ha precisato che «l’interpretazione letterale della disposizione riferisce lanozione di dipendente al lavoratore in attività e non può estendersi al lavoratore che ha perso il posto dilavoro». Pertanto, il soggetto che ha perso il posto di lavoro e quindi non risulta occupato alla data del28.12.2011 non rientra tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 15-bis dell’articolo 24. Qualoravi siano situazioni di sospensione del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratori collocati in Cassaintegrazione guadagni ordinaria), il lavoratore può accedere al trattamento pensionistico in base alledisposizioni di cui al comma 15-bis dell’articolo 24 più volte citato.Tutto ciò premesso, si conferma quanto illustrato al punto 6 della più volte citata circolare n. 35/2012.Si evidenzia, infine, che la disposizione di cui al comma 15-bis dell’art. 24 non trova applicazione neiconfronti degli iscritti alle casse della gestione ex Inpdap.

10. Contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anniper le donne che accedono al regime sperimentale (articolo 24, comma 14)Al punto 7.2 della più volte citata circolare n. 35 è stato precisato che l’articolo 24, comma 14, haprevisto che le lavoratrici, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensidell’art. 1, comma 9, della legge 23.8.2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico dianzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza deltrattamento pensionistico si collochi entro il 31.12.2015. Ai fini della valutazione della contribuzioneper il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori,da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati permalattia e disoccupazione, tenuto conto che per dette lavoratrici le quali usufruiscono della sperimen-tazione l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.

10.1 Regime sperimentale di cui all’art. 1, comma 9, legge n. 243/2004: precisazioniTenuto conto che nei confronti delle donne che accedono al regime sperimentale di cui all’art. 1, comma9, legge n. 243/2004 si applicano le sole regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti dellemedesime continuano a trovare applicazione gli istituti della pensione retributiva o mista. Pertanto, sultrattamento pensionistico liquidato alla lavoratrice che accede al regime sperimentale, si applicano ledisposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo previsto per coloroche accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo. Alle lavoratriciche si avvalgono della sperimentazione non si applicano i benefici di cui all’art. 1, comma 40, legge n.335/1995. Si coglie l’occasione per chiarire che la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 9, legge n.243/2004 è finalizzata a consentire alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, diaccedere al pensionamento di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli, 57 anni e 35 anni dicontribuzione, rispetto a quelli in vigore dall’1.1.2012. Pertanto, qualora la lavoratrice abbia perfezionato ildiritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità deilavoratori vigenti al 31.12.2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipataintrodotti dall’articolo 24 più volte citato, non può accedere al regime sperimentale di che trattasi.Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici destinatarie delle disposizio-ni in materia di «salvaguardia» introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo. Qualora talilavoratrici non rientrino tra i beneficiari della cd. «salvaguardia», potranno presentare domanda di pensio-ne di anzianità in regime sperimentale a condizione che la decorrenza della pensione di anzianità sicollochi entro il mese di dicembre 2015. Si rammenta che, nei confronti delle suddette lavoratrici, continuaa trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla lege n. 122/2010 (circ. n. 53/2011) etrovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita (v. punto 7.2 dellacirc. n. 35/2012). Si conferma, tenuto conto dell’avviso espresso al riguardo dal Ministero del lavoro edelle politiche sociali con la nota del 15 novembre c.a. citata in premessa, che la facoltà in questione nonpuò essere esercitata dalle lavoratrici che maturano il requisito anagrafico e contributivo nell’anno 2015 eper le quali, per effetto della disciplina di cui alla legge n. 122/2010, la prima decorrenza utile si collocapost 2015. Da ultimo, si chiarisce che la domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice diaccedere al regime sperimentale può essere oggetto di rinunzia, secondo i criteri di carattere generalein materia di domanda di pensione (circ. n. 53585/15 del 22.1.1982).

11. Pensioni in totalizzazione11.1 Posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che maturano a decorreredal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto al pensionamento, in presenza di un requisitodi anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagraficaIl comma 2 dell’art. 12 della legge n. 122, di conv. del Dl n. 78/2010, come mod. dal comma 22-ter

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dell’art. 18 della legge n. 111/2011, ha disposto che i soggetti che maturano, a decorrere dal-l’1.1.2012, i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica conseguo-no il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalladata di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito di 12 o 18 mesi per coloro chematurano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 edi tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dall’1.1.2014. Ciò posto, per i lavoratori chematurano, a decorrere dall’1.1.2012, il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione,indipendentemente dall’età anagrafica, le disposizioni sopra citate esplicano effetto tenuto conto chel’art. 24, comma 19, della legge n. 214/2011 ha soltanto soppresso all’art. 1, c. 1, del Dlgs 2.2.2006,n. 42, e succ. mod. e integr., le parole «di durata non inferiore a tre anni,» nulla innovando in materiadi requisiti anagrafici e/o contributivi per quanto concerne le prestazioni da liquidare in regime ditotalizzazione. Conseguentemente, i predetti lavoratori, a decorrere nell’anno 2012, potranno acce-dere alla pensione di anzianità nel regime di totalizzazione con un posticipo di 1 mese rispetto alleregole previgenti in materia di decorrenza del trattamento pensionistico «cd. finestra mobile» (v. p. 5della circ. n. 126/2010; msg. n. 016032 del 5.8.2011). Il posticipo di che trattasi sarà pari a due mesiper coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisitidall’anno 2014. Per tale prestazione continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze,già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla l. n. 122/2010 nonché le disposizioni, in materia diadeguamento alla speranza di vita (v. punto 10 della circ. n. 35/2012).

11.2 Pensioni in regime di totalizzazione(art. 24, comma 19, Dl n. 201 conv. dalla legge n. 214/2011)Com’è noto l’art. 24, comma 19, del Dl n. 201 conv. dalla legge n. 214/2011, con effetto dall’1.1.2012, hasoppresso all’art. 1, comma 1, del Dlgs 2.2.2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, leparole «, di durata non inferiore a tre anni», nulla innovando in materia di requisiti per il diritto allapensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione. Pertanto, con effetto dall’1.1.2012, è datafacoltà ai lavoratori di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al finedel conseguimento di un’unica pensione di cui al Dlgs n. 42/2006 e successive modificazioni.

a) Soggetti che hanno maturato i requisiti al 31.12.2011Tenuto conto che le disposizioni di cui al comma 19 dell’art. 24 menzionato riconoscono la facoltà divalorizzare i periodi inferiori a 3 anni con effetto dall’1.1.2012 e che, in base ai criteri di caratteregenerale, il requisito si intende perfezionato dal momento in cui il soggetto può utilizzare la contribuzioneinferiore ai 3 anni e cioè con effetto dall’1.1.2012, si precisa quanto segue. Coloro che hanno perfeziona-to i requisiti vigenti al 31.12.2011 ancorché abbiano presentato domanda di pensione in regime ditotalizzazione nel corso dell’anno 2011 e/o nel 2012, e che sono in attesa dell’apertura della cd. finestramobile, hanno facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 19 dell’art. 24. In particolare, per talisoggetti che intendano valorizzare i periodi inferiori a tre anni, tale scelta comporterà la rideterminazionedella decorrenza del trattamento pensionistico e cioè i 18 mesi per l’apertura della finestra per l’accessoalla pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità (ulteriore posticipo decorrenza legge n.111/2011), inizieranno a partire dall’1.1.2012. Qualora gli interessati non esercitino tale facoltà, sirichiamano le istruzioni fornite con circ. n. 9/2008, punto 7 «Diritto alla pensione supplementare», nelquale è stato chiarito che: «I titolari di pensione in totalizzazione, che abbiano periodi di contribuzione nelFpld, i quali rimangono esclusi dalla totalizzazione per il mancato possesso dei sei anni minimi dicontribuzione, possono richiedere, sussistendo le altre condizioni di legge, la pensione supplementarenel Fondo, a condizione che la pensione totalizzata sia composta da almeno una quota a carico di unfondo sostitutivo od esclusivo dell’assicurazione generale obbligatoria. I titolari di pensione in totalizza-zione, che abbiano periodi di contribuzione nella gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge8.8.1995, n. 335, esclusi dalla totalizzazione, possono chiedere, sussistendo gli ulteriori requisiti dilegge, la pensione supplementare a carico della predetta gestione». Pertanto, se il soggetto vuolemantenere la «vecchia» disciplina in materia di decorrenza per l’accesso al trattamento pensionistico inalternativa può chiedere una pensione supplementare al fine di valorizzare i periodi inferiori a 3 anni noncompresi nella pensione da liquidare in regime di totalizzazione.

b) Soggetti che non hanno maturato i requisiti al 31.12.2011Per i soggetti, in possesso di periodi inferiori a 3 anni non utilizzabili alla data del 31.12.2011 per ilconseguimento del diritto al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione ma utilizzabili adecorrere dall’1.1.2012 in base alle disposizioni di cui al comma 19 dell’art. 24 del Dl n. 201/2011conv. dalla l. n. 214/2011, si precisa quanto segue.Nei confronti di tali soggetti si dovrà verificare se, comprendendo i periodi inferiori a 3 anni,

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perfezionano i requisiti contributivi nonché l’età pensionabile, se trattasi di pensione di vecchiaia,entro il mese di gennaio 2012 al fine di determinare la data di accesso al trattamento pensionistico inrelazione alla disciplina in materia di decorrenze di cui alla legge n. 122/2010 (v. in proposito p. 10della circ. n. 35/2012).Se nel mese di gennaio 2012 risultino perfezionati i requisiti anagrafici e/o contributivi in base alledisposizioni di cui al menzionato comma 19, per il diritto al trattamento pensionistico in regime ditotalizzazione, il trascorrere del periodo dei 18 mesi (pensione di vecchiaia) e/o 19 mesi, per l’anno2012, (pensione di anzianità: posticipo decorrenza legge n. 111/2011) relativo alla «cd. finestramobile» inizierà da gennaio 2012 a condizione che alla predetta data siano perfezionati i 20 anni dicontribuzione e 65 anni di età per la pensione di vecchiaia ovvero i 40 anni di contribuzione per ildiritto, indipendentemente dall’età anagrafica, alla pensione di anzianità.Qualora detti requisiti, in base alle disposizioni di cui al citato comma 19 dell’articolo 24, sianoperfezionati nel mese di febbraio 2012 ovvero in data successiva, il periodo di scorrimento della cd.finestra mobile inizierà a trascorrere dal mese del relativo perfezionamento dei requisiti di leggerichiesti per il diritto ai trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione. Rimane fermo che ilrequisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e quello contributivo per la pensione di anzianitàsono soggetti alla disciplina in materia di adeguamento alla speranza di vita di cui all’art. 12 del Dl31.5.2010, n. 78, conv., con mod., dalla legge 30.7.2010, n. 122.

11.3 Decorrenza dei trattamenti in regime di totalizzazioneTenuto conto che alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua adessere applicata la disciplina della cd. «finestra mobile», si rammenta quanto segue.Per quanto riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia, si richiama il msg. n. 4497/2011 nelquale, a seguito del parere espresso dal Ministero del lavoro al riguardo, è stato precisato che «alsoggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, il trattamento pensionistico è ricono-sciuto a far tempo dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese.Resta ferma la possibilità per l’interessato di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenzadal 1° giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfeziona-mento dei prescritti requisiti».Relativamente alla pensione di anzianità, qualora la domanda sia presentata oltre il decorso dei 18mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, la decorrenza sarà attribuita dal 1°giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (v. in proposito circ. n.69/2006). Si ricorda che il diritto a tali prestazioni è riconosciuto in presenza degli ulteriori requisiti,diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti perl’accesso alla pensione (ad esempio cessazione dell’attività lavorativa dipendente).

11.4 Pensione ai superstiti e pensione di inabilità in regime di totalizzazioneCom’è noto la facoltà di totalizzazione può essere esercitata sia per la liquidazione della pensione aisuperstiti di assicurato, ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto apensione, che per la pensione di inabilità.Con il presente messaggio, si precisa che la soppressione, a decorrere dall’1.1.2012, del requisitominimo di 3 anni per l’accesso al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione non rileva incaso di domande di pensione di inabilità e pensione indiretta ai superstiti in totalizzazione. Infatti, conmsg. n. 17730/2008 per le domande di pensione di inabilità e pensione indiretta è stato precisatoquanto segue: «In caso di domande di pensione di inabilità e pensione indiretta ai superstiti intotalizzazione deve essere cumulata la contribuzione versata in qualunque gestione. Per questeprestazioni non ha, infatti, alcun rilievo il possesso del requisito contributivo minimo dei tre anni inogni gestione previdenziale (ovvero 6 anni in presenza di trattamenti aventi decorrenza anteriore al1° febbraio 2008), che si applica solo per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità. È quindi,necessario e sufficiente verificare solo che ricorrano i requisiti di assicurazione e contribuzione,nonché gli ulteriori requisiti, ordinariamente richiesti nella gestione pensionistica nella quale il lavora-tore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante (per la pensione di inabilità), ovveronella gestione nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso (per la pensioneindiretta)».

12. Lavoratori extracomunitari rimpatriatiSi confermano i contenuti della circ. n. 35/2012 e, pertanto, anche nei confronti di tale tipologia dilavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici ed adeguamenti speranza di vita introdottidall’art. 24 Dl n. 201/2011.

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13. Calcolo della quota contributiva in presenza di maggiorazioni(ad esempio non vedenti, invalidi con grado di invalidità superiore al 74% ecc.)Allo stato attuale, non è possibile valorizzare nella quota contributiva le maggiorazioni previste perparticolari categorie di lavoratori: tali maggiorazioni sono utili per il diritto ma non per la misura dellaquota contributiva.Al riguardo, rimane fermo il criterio illustrato con circolare n. 29/2002 in base al quale la maggiorazio-ne convenzionale di cui all’art. 80, c. 3, della l. n. 388/2000 non assume rilevanza nel calcolo dellaquota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidareintegralmente con il sistema di calcolo contributivo.Nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infattimoltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’etàal momento del pensionamento.

14. Indennizzi per la cessazione dell’attività commercialeSu tale argomento sono state richieste delucidazioni circa la possibilità di prorogare il godimentodell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale fino alle nuove età pensionabili dellapensione di vecchiaia, previste dall’art. 24 della legge 22.12.2011, n. 214. Al riguardo si forniscono iseguenti chiarimenti.Come è noto, l’art. 19-ter, comma 4, della legge 28.1.2009, n. 2, ha previsto che la scadenzadell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, originariamente fissata dal Dlgs n. 207/1996 al compimento del 65° anno di età per gli uomini e al 60° anno per le donne, fosse prorogatafino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.Si pone ora il problema del raccordo, per gli indennizzi la cui scadenza è fissata dal 1° gennaio 2012in poi, tra la normativa sopra citata e le nuove età pensionabili per la pensione di vecchiaia deilavoratori autonomi, stabilite dalla legge 22.12.2011, n. 214, che, come è noto, prevede per lelavoratrici autonome la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia da un minimo di 63anni e 6 mesi dall’1.1.2012, fino a raggiungere a regime, dall’1.1.2021, l’età finale di 67 anni previstadalla riforma in parola, età da adeguarsi comunque alla speranza di vita in relazione a quantostabilito dalla legge 30.7.2010, n. 122, e per i lavoratori autonomi da un’età minima di 66 annidall’1.1.2012, fino a raggiungere a regime dall’1.1.2021 l’età finale di 67 anni, età anche questa daadeguarsi comunque alla speranza di vita in relazione a quanto stabilito dalla legge 30.7.2010, n.122.Su tale argomento è stata formulata apposita richiesta di parere al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali; nell’attesa le sedi sono autorizzate alla proroga fino ad un massimo di 18 mesi dalcompimento dell’età pensionabile della previgente normativa, e cioè fino a 61 anni e 5 mesi per unarichiedente donna, e fino a 66 anni e 5 mesi per un richiedente uomo, e non oltre, purché ovviamentei richiedenti siano in possesso, al momento del compimento dell’età pensionabile della previgentenormativa, del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia.Non appena perverrà la risposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si fornirannoistruzioni al riguardo.

15. Cumulo dei periodi assicurativi: circolare n. 116/2011Per i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, come modificato dall’articolo 1, comma 76, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, inmateria di «Cumulo dei periodi assicurativi», illustrate con circolare n. 116/2011, si fa riserva dicomunicazioni con successivo messaggio.

Rettifica al messaggio Inps 4 gennaio 2013, n. 219

INPS - MESSAGGIO 21 GENNAIO 2013, N. 1183

Oggetto: Errata corrige msg. 000219 del 4 gennaio 2013.

A parziale rettifica di quanto comunicato alle Sedi con il messaggio in oggetto, si rende noto che al punto14, relativo alle proroghe degli indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale, la proroga stessapuò essere concessa, per il momento, per un massimo di 18 mesi dalle età pensionabili della vecchianormativa, e cioè fino a 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne.

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In primo piano

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Rossella Schiavone Funzionario del Ministero del lavoro presso la Direzione territoriale del lavoro di Ravenna

Salvaguardati: pubblicato il decretorelativo ad altri 55.000 lavoratori

Nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio2013 è stato pubblicato il decreto interministerialeche attua l’articolo 22, comma 1, del Dl n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135/2012, relativo alla salvaguardia di altri55.000 lavoratori dall’incremento dei requisiti diaccesso al sistema pensionistico

La salvaguardia di cui al Dl n. 95/2012L’art. 22, comma 1, del Dl n. 95/2012, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, avevastabilito che le disposizioni in materia di requisiti diaccesso e di regime delle decorrenze vigenti primadella data di entrata in vigore del Dl n. 201/2011,dovevano continuare ad essere applicate, nel limitedi ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturassero irequisiti per l’accesso al pensionamento successiva­mente al 31.12.2011, ad alcune categorie di soggetti.Il comma 2 dello stesso articolo aveva previstoche con decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro del­l’economia e delle finanze, dovevano essere defi­nite le modalità di attuazione del comma 1.Come stabilito, il decreto interministeriale 8 otto­bre 2012 ha attuato il citato articolo 22, comma1, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il21 gennaio 2013.Le categorie di lavoratori ai quali ­ grazie all’art.22, comma 1, Dl n. 95/2012 ed al Di del­l’8.10.2012 ­ si continuano ad applicare le disposi­zioni in materia di requisiti di accesso e di regimedelle decorrenze vigenti prima della data di entra­ta in vigore del Dl n. 201/2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 214/2011, sono quat­tro e saranno analizzate distintamente a seguire.

I lavoratori in mobilitàLa prima categoria salvaguardata (lett. a), art. 22,comma 1, Dl n. 95/2012), con un contingente nu­merico ammesso pari a ben 40.000 unità, è relativaai lavoratori destinatari di programmi di gestione

delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli am­mortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati insede governativa entro il 31.12.2011, ancorché alladata del 4.12.2011 gli interessati ancora non risulti­no cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobili­tà ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, con raggiungimento dei requisiti per il pensio­namento entro il periodo di fruizione dell’indennitàdi mobilità (art. 7, commi 1 e 2, legge 23 luglio1991), ovvero, ove prevista, della mobilità lunga (art.7, commi 6 e 7, legge n. 223/1991).Per tali soggetti, le imprese che hanno stipulato,entro il 31.12.2011, i relativi accordi governativi,devono comunicare al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali ­ Direzione generale delle relazio­ni industriali e dei rapporti di lavoro:a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazionedel decreto 8.10.2012 nella Gazzetta Ufficiale ­ equindi entro il 20 febbraio 2013 ­ l’elenco nomi­nativo dei lavoratori licenziati entro il 31 dicem­bre 2012, indicando per ogni lavoratore interessa­to la data del licenziamento;b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al2012 ­ quindi la prima data utile sarà il 31.3.2013 ­l’elenco nominativo dei lavoratori che saranno licen­ziati, in ciascun anno di riferimento, in base al pro­gramma di gestione delle eccedenze, indicando perogni lavoratore interessato la data del licenziamento.Le comunicazioni delle imprese dovranno esseretrasmesse dalla Direzione generale delle relazioniindustriali e dei rapporti di lavoro del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, entro quindicigiorni dal ricevimento, all’Inps, il quale, sulla basedelle suddette comunicazioni dovrà ammettere ­sulla base della data di licenziamento ­ i lavoratoriinteressati al beneficio ai sensi dell’art. 22, comma1, del citato Dl n. 95/2012.

I lavoratori non ancora titolaridella prestazione straordinariaa carico dei fondi di solidarietàLa seconda categoria salvaguardata (lettera b) delcitato articolo 22, comma 1), con un contingente

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modoimpegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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IN PRIMO PIANOLavoratori salvaguardati

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numerico ammesso pari a 1.600 unità, è relativaai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011non dovevano essere titolari della prestazionestraordinaria a carico dei fondi di solidarietà disettore, di cui all’art. 2, comma 28, della legge n.662/1996.Il diritto di accesso degli interessati ai suddettifondi deve essere stato previsto da accordi stipula­ti alla data del 4 dicembre 2011, e fermo restandoche tali lavoratori restino a carico dei fondi mede­simi fino ai 62 anni di età.

I prosecutori volontariUlteriore categoria salvaguardata (lettera c) delcitato articolo 22, comma 1), con un contingentenumerico ammesso pari a 7.400 unità, è quellarelativa ai lavoratori autorizzati alla prosecuzionevolontaria della contribuzione, antecedentementealla data del 4 dicembre 2011, i quali devonoperfezionare i requisiti anagrafici e contributiviutili a comportare la decorrenza del trattamentopensionistico, secondo la disciplina vigente alladata di entrata in vigore del decreto legge n. 201del 2011, convertito, con modificazioni, dalla leg­ge n. 214 del 2011, entro il trentaseiesimo mesesuccessivo alla data di entrata in vigore del mede­simo decreto legge e cioè entro il 6 dicembre2014.I lavoratori interessati non devono aver comun­que ripreso attività lavorativa successivamente al­l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dellacontribuzione e devono avere almeno un contri­buto volontario accreditato od accreditabile alladata di entrata in vigore del Dl n. 201/2011 ecioè al 6 dicembre 2011.In merito a questa tipologia di salvaguardati, aparere di chi scrive, dovrebbe valere quanto giàchiarito dall’Inps con messaggio n. 13343 del 9agosto 2012 e cioè che:­ qualora, successivamente alla data di autorizza­zione alla prosecuzione volontaria, i soggetti sianostati utilizzati, quali lavoratori socialmente utili,tenuto conto che tale utilizzazione non comportal’instaurazione di un rapporto di lavoro, tale attivi­tà non comporta l’esclusione dalla salvaguardia, acondizione che alla data del 6 dicembre 2011risulti accreditato o accreditabile un contributovolontario;­ le autorizzazioni ai versamenti volontari ad inte­grazione di periodi di part time ai sensi dell’art. 8del Dlgs n. 564/1996, nonché per i periodi disospensione dal lavoro non coperta da contribu­zione (ad esempio aspettative non retribuite), nonpossono essere equiparate all’autorizzazione allaprosecuzione volontaria concessa nei casi di ces­sazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori cessati in ragione di accordiindividuali o collettiviL’ultima categoria di lavoratori salvaguardati (let­tera d) del citato art. 22, comma 1), con un contin­gente numerico ammesso pari a 6.000 unità, èrelativa a:­ lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoroentro il 31.12.2011, in ragione di accordi indivi­duali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,411 e 412­ter c.p.c. senza successiva rioccupazio­ne in qualsiasi altra attività lavorativa;­ lavoratori che hanno risolto il rapporto dilavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazio­ne di accordi collettivi di incentivo all’esodostipulati dalle organizzazioni comparativamentepiù rappresentative a livello nazionale senzasuccessiva rioccupazione in qualsiasi altra atti­vità lavorativa.I soggetti interessati devono risultare in possessodei requisiti anagrafici e contributivi che, in basealla disciplina pensionistica vigente prima delladata di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, avrebbero comportato la decorrenzadel trattamento medesimo entro il trentaseiesimomese successivo alla data di entrata in vigore delDl n. 201/2011 e cioè entro il 6 dicembre 2014.I lavoratori in questione, conseguono il beneficioa condizione che la data di cessazione del rappor­to di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi,quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioniterritoriali del lavoro, ovvero agli altri soggettiequipollenti individuati sulla base di disposizioninormative o regolamentari.Per aver accesso ai benefici i soggetti interessati, aisensi dell’art. 4 del Di 8 ottobre 2012, dovrannopresentare apposita istanza entro il 21 maggio2013 (120 giorni dalla data di pubblicazione delDi 8 ottobre 2012 nella Gazzetta Ufficiale), corre­data dall’accordo che ha dato luogo alla cessazio­ne del rapporto di lavoro, alternativamente, allaDirezione territoriale del lavoro:a) innanzi alla quale detti accordi sono stati sotto­scritti, qualora si tratti di soggetti cessati in ragionedi accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412­terc.p.c.;b) competente in base alla residenza del lavorato­re cessato, in tutti gli altri casi.Tali istanze saranno esaminate da apposite com­missioni istituite presso le Direzioni territoriali dellavoro, composte da due funzionari della Dtl, dicui uno con funzioni di presidente, e da un funzio­nario dell’Inps, designato dal direttore provincialedella sede dello stesso Istituto.Il decreto prevede che le decisioni di accoglimen­

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to emesse dalle commissioni siano comunicatecon tempestività all’Inps, anche con modalità tele­matica, ed avverso tali provvedimenti l’interessatopotrà presentare riesame, entro trenta giorni dalladata di ricevimento dello stesso, innanzi alla Dire­zione territoriale del lavoro presso cui è stata pre­sentata l’istanza.Con circolare n. 6 del 25 gennaio 2013, il Mini­stero del lavoro e delle politiche sociali ha chiaritoche i lavoratori potranno far pervenire le istanzeall’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)delle Dtl o all’indirizzo e­mail appositamente dedi­cato o, in via alternativa, tramite posta raccoman­data A/R, direttamente o per il tramite dei sogget­ti abilitati ex lege n. 152/2001 (patronati) o ex legen. 12/1979 (consulenti del lavoro/commerciali­sti/avvocati).In base alle informazioni fornite con la citata cir­colare ministeriale, l’istanza di accesso ai beneficidi cui all’art. 22, comma 1, del Dl n. 95/2012,dovrà contenere gli elementi identificativi del ri­chiedente e dell’azienda presso la quale questi haprestato l’ultimo servizio nonché l’esatta indivi­duazione della tipologia/fattispecie giuridica inbase alla quale viene chiesto l’accesso ai beneficimedesimi, il tutto corredato da copia di un docu­mento di identità. Inoltre, i soggetti di cui alla

lettera d) dell’art. 2, comma 1, del decreto intermi­nisteriale, dovranno:­ allegare all’istanza la copia dell’accordo indivi­duate (fatta salva fa possibilità di richiesta alleOo.Ss. o all’amministrazione presso cui è statoratificato l’accordo) che ha dato luogo alla cessa­zione del rapporto di lavoro, sottoscritto anche aisensi degli artt. 410, 411 e 412­ter c.p.c.;­ oppure indicare gli accordi collettivi di incentivoall’esodo che hanno dato luogo alla cessazione delrapporto di lavoro, stipulati dalle organizzazionicomparativamente più rappresentative a livellonazionale;­ allegare una dichiarazione sostitutiva di certifica­zione ai sensi dell’articolo 46 del Dpr n. 445/2000, da cui si evinca che non vi è stata alcunasuccessiva rioccupazione in qualsiasi altra attivitàlavorativa.Infine si sottolinea che, a parere di chi scrive,dovrebbe essere valido quanto chiarito in passa­to dal Ministero del lavoro e delle politiche socia­li, con nota prot. n. 71196 del 22 novembre2012, per cui dovrebbero essere ritenute ammis­sibili anche le istanze presentate da lavoratoricessati in ragione di accordi individuali sotto­scritti solo dalle parti (datore di lavoro/azienda elavoratore).

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

Tipologie di soggetti Contingentenumerico Data Adempimento

Lavoratori destinatari di programmidi gestione delle eccedenze occupa-zionali con utilizzo degli ammortizza-tori sociali, sulla base di accordi sti-pulati in sede governativa entro il31.12.2011 (art. 2, comma 1, letteraa), del Di dell’8.10.2012)

40.000 20.2.2013

31.3.2013

Le imprese che hanno stipulato, entro il31.12.2011, i relativi accordi governativi, de-vono comunicare al Ministero del lavoro:

- l’elenco nominativo dei lavoratori licenziatientro il 31.12.2012, indicando per ogni lavo-ratore interessato la data del licenziamento;

- l’elenco nominativo dei lavoratori che saran-no licenziati, in base al programma di gestio-ne delle eccedenze, indicando per ogni lavo-ratore interessato la data del licenziamento

Fondi di solidarietà (art. 2, comma 1,lettera b), del Di dell’8.10.2012) 1.600Prosecutori volontari (art. 2, comma1, lettera c), del Di dell’8.10.2012) 7.400Lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6,comma 2-ter, del Dl n. 216/2011,convertito, con modificazioni, dallalegge n. 14/2012 (art. 2, comma 1,lettera d) del Di dell’8.10.2012)

6.000

21.5.2013 I lavoratori interessati dovranno presentareapposita istanza corredata dall’accordo cheha dato luogo alla cessazione del rapporto dilavoro, alla Direzione territoriale del lavoro:- innanzi alla quale detti accordi sono statisottoscritti, qualora si tratti di soggetti cessatiin ragione di accordi ai sensi degli articoli410, 411 e 412-ter c.p.c.;oppure- competente in base alla residenza del lavo-ratore cessato, in tutti gli altri casi

TOTALE 55.000

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Il testo del decreto

MINISTERO DEL LAVORO - DECRETO 8 OTTOBRE 2012 (G.U. 21 GENNAIO 2013, N. 17)

Oggetto: Attuazione dell’articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall’incre-mento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIDI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEVisto l’art. 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 6, comma 2-quater, primo periodoe comma 2-septies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dallalegge 24 febbraio 2012, n. 14;Visti l’art. 6, comma 2-ter, nonché l’art. 6-bis del citato decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, cheha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione delbeneficio di cui alle predette disposizioni;Visto l’art. 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale, ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilitedai sopra citati commi 14 e 15 dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011, e dai menzionati commi2-ter e 2-quater dell’art. 6 del decreto legge n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.14/2012, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al suindicato decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1°giugno 2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigentiprima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201/2011 continuano ad applicarsi, nellimite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamentosuccessivamente al 31 dicembre 2011:a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori socialiancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attivitàlavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, esuccessive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo difruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero,ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223/1991. Ailavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilitàin vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall’art. 6 del citato decreto ministeriale del1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazionestraordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre1996, n. 662, ma per i quali il diritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati allasuddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;c) ai lavoratori di cui all’art. 24, comma 14, lettera d), del decreto legge n. 201/2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 214/2011, nonché di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del citato decretoministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano statiautorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici econtributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplinavigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compresofra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimodecreto legge;d) ai lavoratori di cui all’art. 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 216/2011, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 14/2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, inbase alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto leggen. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avrebbero comportato la decor-renza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimomese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 214/2011;

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Visto il comma 2, primo periodo, del su richiamato art. 22 del decreto legge n. 95/2012, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, laddove dispone che con decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto leggen. 95/2012, sono definite le modalità di attuazione del precedente comma 1 dell’art. 22;Visti, altresì, il secondo e il terzo periodo del comma 2 del summenzionato art. 22, laddove è previstoche l’Inps provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delledomande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 del medesimo art. 22, cheintendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data dientrata in vigore del citato decreto legge n. 201/2011 e che qualora dal predetto monitoraggio risulti ilraggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1dell’art. 22, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate adusufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1;Tenuto conto dell’elaborazione effettuata dall’Inps - per le lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 22 deldecreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, edalla Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro edelle politiche sociali - per la lettera a) del comma 1 del medesimo art. 22 - sulla base dei relativielementi amministrativi di competenza, elaborazioni trasposte nella tabella riportata nel presentedecreto, che hanno consentito di verificare la congruità del limite numerico indicato dal comma 1dell’art. 22 del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, conriferimento ai soggetti rientranti in ciascuna delle categorie dei soggetti beneficiari ivi elencate;

Decreta

Articolo 11. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell’art. 22, comma 1, del decreto legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, individuando, allatabella di cui al successivo art. 6, la ripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai finidella concessione dei benefici di cui al comma 1 del medesimo art. 22, nel limite dei 55.000 soggettiivi complessivamente previsti.

Articolo 21. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni inmateria di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata invigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, alle seguenti condizioni, indicate dal comma 1 dell’art. 22 del decreto legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:a) lettera a) del citato art. 22, comma 1:- lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammor-tizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011, ancorché alladata del 4 dicembre 2011 gli interessati ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati inmobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, conraggiungimento dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità dicui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga aisensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223/1991;b) lettera b) del citato art. 22, comma 1:- lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 non dovevano essere titolari della prestazionestraordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23dicembre 1996, n. 662. Il diritto di accesso degli interessati ai predetti fondi deve essere statoprevisto da accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011, e fermo restando che tali lavoratorirestano a carico dei fondi medesimi fino ai 62 anni di età;c) lettera c) del citato art. 22, comma 1:- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla datadel 4 dicembre 2011 che devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare ladecorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigoredel decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011,entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge;- i lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamenteall’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contri-buto volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011;

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d) lettera d) del citato art. 22, comma 1:- lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordiindividuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c. senza successiva rioccu-pazione in qualsiasi altra attività lavorativa; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazionicomparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsia-si altra attività lavorativa;- gli interessati devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alladisciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avrebbero comportato la decorrenza deltrattamento medesimo entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore deldecreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.2. I lavoratori di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo conseguono il beneficio acondizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali lecomunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollentiindividuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre percomprovare quanto precede è indicata al successivo art. 4.

Articolo 31. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del presente decreto, le imprese chehanno stipulato, entro il 31 dicembre 2011, i relativi accordi governativi, comunicano, al Ministero dellavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012, indicando perogni lavoratore interessato la data del licenziamento;b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l’elenco nominativo dei lavoratori chesaranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze,indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.2. L’Inps, sulla base delle comunicazioni delle imprese di cui al comma 1, che sono trasmesseall’Istituto dalla Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero dellavoro e delle politiche sociali entro quindici giorni dal ricevimento, ammette - sulla base della data dilicenziamento - i lavoratori interessati al beneficio ai sensi dell’art. 22, comma 1, del decreto legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 41. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2 del presente decreto, presentano istanza diaccesso ai benefici di cui all’art. 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, corredata dall’accordo che ha dato luogo allacessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e412-ter c.p.c., l’istanza è presentata alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale dettiaccordi sono stati sottoscritti;b) in tutti gli altri casi, l’istanza è presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in basealla residenza del lavoratore cessato.2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data dipubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.3. Presso le Direzioni territoriali del lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, sono istituitespecifiche commissioni per l’esame delle istanze di cui ai commi che precedono.4. Le commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionari della Direzione territoriale dellavoro, di cui uno con funzioni di presidente, nonché da un funzionario dell’Inps, designato daldirettore provinciale della sede dello stesso Istituto.5. Per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 3 non sono previsti oneri a carico dellapubblica amministrazione.

Articolo 51. Le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di cui all’art. 4, comma 3, del presentedecreto vengono comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica.2. Avverso i provvedimenti delle commissioni di cui all’art. 4, comma 3, del presente decretol’interessato può presentare riesame, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso,innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.

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Articolo 61. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titoloall’ottenimento del beneficio ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è determinato in 55.000 unità,ripartite come segue:

Tipologia di soggetti Contingente numericoLavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali conutilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governati-va entro il 31 dicembre 2011 [art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto]

40.000

Fondi di solidarietà [art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto] 1.600Prosecutori volontari [art. 2, comma 1, lettera c), del presente decreto] 7.400Lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 216/2011,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2012 [art. 2, comma 1, lettera d) delpresente decreto]

6.000

Totale 55.000

Articolo 7Ai lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto continua ad applicarsi ladisciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolareriguardo al regime della durata.

Il testo della circolare

INPS - CIRCOLARE 25 GENNAIO 2013, N. 6

Oggetto: Decreto ministeriale 8 ottobre 2012 - Costituzione commissioni per l’esame delle istanze diaccesso ai benefici di cui all’art. 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - Fasi e modalitàoperative - Schema di istanza dei lavoratori cd. salvaguardati.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 17 del 21 gennaio 2013 il decretointerministeriale adottato l’8 ottobre 2012 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 22, commi 1 e 2, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica coninvarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese delsettore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.In particolare, l’art. 2 del citato decreto interministeriale prevede le condizioni necessarie affinché lecategorie di lavoratori nello stesso riportate possano accedere ai benefici di cui all’art. 22, comma 1,del Dl n. 95/2012.Per la parte di competenza degli uffici territoriali di questo Ministero, i soggetti interessati risultanoessere quelli individuati nei lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter del Dl n. 216/2011,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2012, in possesso dei requisiti anagrafici e contributiviche, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del Dl n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avrebbero comportato la decorren-za del trattamento medesimo entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigoredel citato Dl n. 201/2011, secondo quanto disposto dalla lettera d) del medesimo art. 2 del decretointerministeriale dell’8 ottobre 2012.I soggetti interessati devono presentare le istanze di accesso al beneficio secondo le modalitàpreviste dal comma 1 del successivo art. 4 del citato Di dell’8 ottobre 2012 e precisamente:- l’istanza dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c.deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale gli accordi sonostati sottoscritti;- l’istanza, negli altri casi, deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro compe-tente in funzione del luogo di residenza del lavoratore cessato.Il citato decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 stabilisce, inoltre, all’articolo 4, comma 3,l’istituzione, presso le Direzioni territoriali del lavoro, di apposite commissioni con il compito di

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esaminare le istanze di concessione del beneficio - da presentarsi tassativamente entro e non oltre120 giorni dalla data dì pubblicazione dello stesso decreto in Gazzetta Ufficiale, e pertanto entro enon oltre il 21 maggio 2013.Le previste commissioni, in attuazione del comma 4 dell’art. 4 del Di, sono composte:- da due funzionari della Dtl, di cui uno con funzioni di presidente;- da un funzionario del Inps, designato dal direttore provinciale dello stesso Istituto.Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione del decreto interministeriale, in considerazionedella rilevanza sociale delle situazioni tutelate, codesti uffici si attiveranno, con la massima urgenza,per costituire le citate commissioni, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, altresì,da parte dei direttori provinciali delle sedi territoriali dell’Inps, le designazioni dei relativi rappresen-tanti.Inoltre, ciascun dirigente delle Direzioni territoriali del lavoro avrà cura di:- inviare il provvedimento di istituzione delle citate commissioni al seguente indirizzo di postaelettronica certificata [email protected];- trasmettere, inoltre, il 1° marzo 2013 un primo report delle istanze pervenute fino a tale data,sempre all’indirizzo sopra richiamato; il report dovrà essere aggiornato ed inviato, secondo lemodalità sopra descritte, con cadenza quindicinale.Inoltre, tenuto conto che le istanze presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronicacertificata di codesti uffici o all’indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramiteposta raccomandata A/R, i direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno comunicare, entro iltermine di 10 giorni dal ricevimento della presente, il nominativo del responsabile del procedimentoper la ricezione delle istanze medesime.Le Direzioni regionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.Si rappresenta che la puntuale realizzazione dell’attività richiesta incide sulla valutazione dellaperfomance, con particolare riferimento ai comportamenti organizzativi.Nel confidare nella consueta collaborazione ed al fine di consentire l’uniformità dei procedimenti cheil decreto interministeriale in parola attribuisce a codeste Dtl, si trasmettono in allegato le «fasi e lemodalità operative» connesse al procedimento di attuazione delle disposizioni di cui trattasi, unita-mente alla seguente modulistica:- istanza di ammissione ai benefici;- dichiarazione sostitutiva di certificazione;- decisione di accoglimento della commissione; o decisione di non accoglimento della commissione.Fermo restando quanto sopra, i dirigenti ed il personale delle aree funzionali delle Direzioni territorialidel lavoro, già nell’immediato, devono assicurare ogni necessario supporto, informazione, chiarimen-to, utile a facilitare l’utenza ai fini della tempestiva ed agevole attuazione delle disposizioni contenutenel decreto interministeriale in argomento.La presente circolare, redatta sulla base delle indicazioni del segretariato generale e delle inteseintercorse con l’Inps, è pubblicata sui sito internet e sulla intranet del Ministero.La relativa modulistica ed il modello di istanza sono disponibili sul sito http://www.lavoro.gov.it/ informato pdf.editabile, ed altresì sul sito istituzionale dell’Inps.Si rappresenta che la procedura di cui alla presente circolare è da considerarsi altra e diversarispetto a quella contenuta nella circolare n. 19/2012 in quanto risulta essere diversa la normativa diriferimento in base alla quale, in presenza dei requisiti richiesti, è possibile presentare istanza diammissione al beneficio, il cui contingente numerico è stabilito dal Di 8 ottobre 2012.

Fasi e modalità operative

- Avvio del procedimentoI soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi della lettera d) dell’art. 2, comma 1, del decretointerministeriale 8 ottobre 2012, devono produrre istanza alla Direzione territoriale del lavoro compe-tente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblica-zione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale.

- Modalità di trasmissioneLe istanze potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (ad esempioPatronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), allecompetenti Direzioni territoriali del lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime(ad esempio: [email protected]) o all’indirizzo di posta elettronica dedicato (ad esem-pio: [email protected]) o, in via alternativa, inviate tramite raccomandata A/R.

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Presentazione dell’istanzaL’istanza di accesso ai benefici di cui all’art. 22, comma 1, del Dl n. 95/2012, convertito dalla legge n.135/2012, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale),gli elementi identificativi dell’azienda presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individua-zione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi.in ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità. I soggetti di cuialla lettera d) dell’art. 2, comma 1, del citato decreto, unitamente all’istanza dovranno produrre copiadell’accordo individuale (fatta salva la possibilità di richiesta alle Oo.Ss. o all’amministrazione pressocui è stato ratificato l’accordo) che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, sottoscrittoanche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., senza successiva rioccupazione in qualsiasi altraattività lavorativa, ovvero dovranno indicare gli accordi collettivi di incentivo all’esodo che hanno datoluogo alla cessazione del rapporto di lavoro, stipulati dalle organizzazioni comparativamente piùrappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorati-va.I lavoratori di cui alla lettera d) sopra richiamata conseguono il beneficio a condizione che la data dicessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, come meglio specificato dall’art.2, comma 2, del decreto interministeriale.Nelle istanze i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissioneal beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’Inps, comeprevisto dall’art. 22, comma 2, del Dl n. 95/2012 e dall’art. 6 del decreto interministeriale 8 ottobre2012.

- Criteri di individuazione delle Dtl competenti a ricevere le istanzeLe Dtl competenti a ricevere le istanze nelle ipotesi di cui alla lettera d), dell’art. 2, comma 1, deldecreto interministeriale 8 ottobre 2012 sono individuate in base ai seguenti criteri:- Dtl innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuati o presso le quali tali accordi risultinodepositati;- residenza del lavoratore cessato negli altri casi e nell’ipotesi di accordi collettivi.

- Commissioni per l’esame delle istanzeAi sensi del comma 3 dell’art. 4 del decreto interministeriale 8 ottobre 2012, vengono istituite pressole Direzioni territoriali del lavoro competenti a ricevere le istanze previste dal medesimo art. 4,specifiche commissioni con il compito di esaminare le istanze pervenute e rilasciare le decisioni diaccoglimento o di diniego.- Il dirigente della Dtl istituisce, con proprio decreto, la commissione, nominando, per quanto attienealla composizione, due funzionari della Dtl ed un funzionario dell’lnps designato dal direttore provin-ciale della sede dell’Istituto.- Le funzioni di presidente della commissione saranno assolte da uno dei due membri designati dallaDtl.- La commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute,tenuto conto dell’entità e del flusso delle istanze.- Il presidente provvederà a convocare i componenti della commissione, trasmettendo agli stessil’elenco delle istanze da esaminare.- In fase istruttoria, la commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell’istan-za, verificando I’idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo alriscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.Le decisioni della commissione dovranno essere assunte entro il termine di 40 giorni dalla data discadenza prevista per la presentazione delle Istanze (21 maggio 2013).Le decisioni nell’ipotesi di non accoglimento dell’Istanza dovranno riportare idonea motivazione.L’esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provincialedell’Inps anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo Pec.In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all’istante di avvio delprocedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Il soggettodestinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dellostesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame innanzi alla Direzione territo-riale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza, ovvero apposita impugnativa ai competentiorgani di giustizia amministrativa.

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Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Territoriale del lavoro di:

Cognome

Comune o Stato estero di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

ISTANZA per l'accesso ai bene�ci per i lavoratori c.d. "salvaguardati" ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modi�cazioni dalla legge n. 135/2012, nonchè ai sensi degli articoli 2 e 4 del Decreto Interministeriale 8 ottobre 2012, in Gazzetta U�ciale n. 17 del 21/01/2013.

Luogo di residenza Provincia di:

Indirizzo (Via/Piazza)

N. Civico CAP Telefono

Nome

Sesso

Email

MAIL PEC

Mail "salvaguardati"

Indirizzo

Tipo Documento

N. Documento

Rilasciato da il

Denominazione

Dati azienda

dipendente

Con sede in

�no al della seguente azienda

Dati del lavoratore che presenta istanza

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lavoratore di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modi�cazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 , in applicazione di accordo collettivo di incentivo all'esodo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;

lavoratore di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modi�cazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 , in ragione di accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;

CHIEDE ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.I. 8 ottobre 2012, di essere ammesso ai bene�ci di cui all'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legge n. 95/2012 convertito con modi�cazioni dalla legge n. 135/2012, per la categoria di seguito indicata: lettera d), comma 1, articolo 2 del decreto interministeriale 8 ottobre 2012

Allegati alla presente istanza:

- Dichiarazione sostitutiva di certi�cazione ai sensi dell'art. 46, del DPR n. 445/2000 e successive modi�cazioni ed integrazioni dalla quale si evince di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai bene�ci ed, in particolare, quella concernente la mancata rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

- Copia dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro

- Copia del documento di identità

Preso atto delle disposizioni contenute nell'articolo 22, comma 1 e, in particolare, comma 2 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modi�cazioni dalla legge n. 135/2012, nonchè del regime di decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201

(1).

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati innanzi riportati sono veri.

Nota (1) Il comma 2 dell'articolo 22 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modi�cazioni dalla legge n. 135/2012 espressamente recita: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle �nanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono de�nite le modalità di attuazione del comma 1. L' INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma, 1 il predetto Ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento �nalizzate ad usufruire dei bene�ci previsti dalla disposizione di cui al comma 1."

FirmaData

GG/MM/AAAA

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Cognome

Comune o Stato estero di nascita

Data di nascita Codice Fiscale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modi�che ed integrazioni)

Luogo di residenza Provincia di:

Indirizzo (Via/Piazza)

N. Civico CAP

Dati anagrafici del dichiarante

Nome

Sesso

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) D I C H I A R A

Tipo Documento Numero Documento

Firma

Data

GG/MM/AAAA

luogo

di non essere stato rioccupato in nessuna altra attività lavorativa;

che il rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di:

ovvero

Lettera d)

accordo individuale, che si allega in copia.

accordo collettivo di incentivo all'esodo, che si allega in copia.

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Elenco indirizzi Pec e mail dedicata «salvaguardati»DTL Alessandria [email protected] [email protected] Ancona [email protected] [email protected] L’Aquila [email protected] [email protected] Arezzo [email protected] [email protected] Ascoli [email protected] [email protected] Asti [email protected] [email protected] Avellino [email protected] [email protected] Bari [email protected] [email protected] Belluno [email protected] [email protected] Benevento [email protected] [email protected] Bergamo [email protected] [email protected] Biella [email protected] [email protected] Bologna [email protected] [email protected] Brescia [email protected] [email protected] Brindisi [email protected] [email protected] Cagliari [email protected] [email protected] Campobasso [email protected] [email protected] Caserta [email protected] [email protected] Catanzaro [email protected] [email protected] Chieti [email protected] [email protected] Como [email protected] [email protected] Cosenza [email protected] [email protected] Cremona [email protected] [email protected] Crotone [email protected] [email protected] Cuneo [email protected] [email protected] Ferrara [email protected] [email protected] Firenze [email protected] [email protected] Foggia [email protected] [email protected] Forlì [email protected] [email protected] Frosinone [email protected] [email protected] Genova [email protected] [email protected] Gorizia [email protected] [email protected] Grosseto [email protected] [email protected] Imperia [email protected] [email protected] Isernia [email protected] [email protected] La Spezia [email protected] [email protected] Latina [email protected] [email protected] Lecce [email protected] [email protected] Lecco [email protected] [email protected] Livorno [email protected] [email protected] Lodi [email protected] [email protected] Lucca [email protected] [email protected] Macerata [email protected] [email protected] Mantova [email protected] [email protected] MassaCarrara [email protected] [email protected]

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DTL Matera [email protected] [email protected] Milano [email protected] [email protected] Modena [email protected] [email protected] Napoli [email protected] [email protected] Novara [email protected] [email protected] Nuoro [email protected] [email protected] Oristano [email protected] [email protected] Padova [email protected] [email protected] Parma [email protected] [email protected] Pavia [email protected] [email protected] Perugia [email protected] [email protected] Pesaro [email protected] [email protected] Pescara [email protected] [email protected] Piacenza [email protected] [email protected] Pisa [email protected] [email protected] Pistoia [email protected] [email protected] Pordenone [email protected] [email protected] Potenza [email protected] [email protected] Prato [email protected] [email protected] Ravenna [email protected] [email protected] Reggio Calabria [email protected] [email protected] Reggio Emilia [email protected] [email protected] Rieti [email protected] [email protected] Rimini [email protected] [email protected] Roma [email protected] [email protected] Rovigo [email protected] [email protected] Salerno [email protected] [email protected] Sassari [email protected] [email protected] Savona [email protected] [email protected] Siena [email protected] [email protected] Sondrio [email protected] [email protected] Taranto [email protected] [email protected] Teramo [email protected] [email protected] Terni [email protected] [email protected] Torino [email protected] [email protected] Treviso [email protected] [email protected] Trieste [email protected] [email protected] Udine [email protected] [email protected] Varese [email protected] [email protected] Venezia [email protected] [email protected] Verbania [email protected] [email protected] Vercelli [email protected] [email protected] Verona [email protected] [email protected] Vibo Valentia [email protected] [email protected] Vicenza [email protected] [email protected] Viterbo [email protected] [email protected] Valle d’Aosta [email protected] [email protected]

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IN PRIMO PIANOContribuzione figurativa

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Giuseppe Rodà Esperto in materia previdenziale

Così il calcolo automatizzatodella contribuzione figurativa

Al via la procedura Unicarpe per il calcolo automa­tizzato della contribuzione figurativa. Lo comunical’Inps con la circolare n. 11 del 24 gennaio 2013

La procedura Unicarpe è un applicativo destinatoalla determinazione del valore retributivo posta abase dell’accredito figurativo dei vari eventi. Lemodalità di calcolo sono stabilite dall’articolo 8della legge n. 155 del 23 aprile 1981. Sul pianoapplicativo di tale norma sono sorte delle proble­matiche nel corso degli anni. A partire dal sistemadelle marche contributive e dai modelli O1/M pergiungere all’attuale flusso E­Mens. Il calcolo auto­matizzato viene così a risolvere tali problematiche.L’accredito della contribuzione figurativa è previ­sto a tutela di determinati eventi (servizio militare,gravidanza e puerperio, malattia, disoccupazioneindennizzata, Cassa integrazione, Tbc e così via)durante i quali l’assicurato rimarrebbe altrimentiscoperto di contributi. I contributi figurativi sonoutili sia per il raggiungimento del diritto dellapensione (ad esempio: i 35 anni di contributi perla vecchia pensione di anzianità, con esclusione diquelli di malattia e di disoccupazione indennizza­ta) sia per la misura della pensione stessa.Generalmente i contributi figurativi vengono ac­creditati d’ufficio dall’Inps nei casi di disoccupa­zione indennizzata, Tbc, Cassa integrazione e in­dennità di mobilità mentre vanno accreditati sudomanda negli altri casi.L’accredito dei contributi figurativi non spetta:­ quando l’interessato ha diritto ai contributi inqualità di lavoratore dipendente o autonomo (col­tivatore diretto, colono, mezzadro, artigiano ecommerciante);­ quando esiste l’obbligo di iscrizione a formeprevidenziali «alternative» (in particolare exInpdap).Il predetto applicativo non calcola il valore retri­butivo dei periodi: di integrazione salariale, diaspettativa per cariche politiche e per incarichisindacali (legge n. 300/1970), di persecuzionepolitica o razziale (legge 10 marzo 1955, n. 96) edi ricostruzione del rapporto assicurativo previstadalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, per la cui

valorizzazione sono stabiliti criteri diversi da quel­li indicati dai primi 3 commi dell’articolo 8 dellalegge n. 155/1981.L’applicativo non tratta neppure la valorizzazionedei periodi di mobilità, che risultano registrati inestratto conto completi dell’ammontare della rela­tiva retribuzione figurativa (messaggio Inps n.15223 del 19 novembre 1996).

MalattiaRequisito fondamentale per l’accreditamento del­la malattia è il possesso di almeno un contributosettimanale obbligatorio (non sono validi i contri­buti versati presso organismi assicuratori esterinon legati con l’Italia da convenzioni in materia disicurezza sociale) precedente il periodo accredita­bile. Non sono accreditabili i periodi di malattia odi inabilità temporanea al lavoro per infortunio didurata inferiore a 7 giorni e quelli relativi aglieventi verificatisi fino al 31 dicembre 1996 ecce­denti le 52 settimane in tutta la vita assicurativa.Per gli eventi che si sono verificati dal 1° gennaio1997 in poi il limite di accreditamento figurativodi 12 mesi (52 settimane) in tutta la vita assicura­tiva viene aumentato, per effetto del Dlgs 16 set­tembre 1996, n. 564, così come modificato dal­l’art. 3 del Dlgs n. 278/1998, nella misura di 2mesi ogni 3 anni fino al raggiungimento di 22mesi, anziché di 24 mesi come aveva previsto ilDlgs n. 564/1996, per eventi verificatisi nei ri­spettivi periodi. Il limite massimo dei 22 mesi aglieffetti del diritto e della misura delle pensioni,quindi, verrà raggiunto dal 2009 in poi.L’Inps ha fornito, in proposito, dettagliate precisazio­ni contenute nel messaggio n. 89/2000 (si vedaanche la circolare Inps n. 220 del 14 novembre1996). Il periodo massimo accreditabile, a partiredal 1° gennaio 1997, passa, come già visto, dai 12mesi (52 settimane), previsti dall’art. 56 del Rd n.1827/1935 ai 14 mesi (61 settimane) con un incre­mento di 2 mesi (9 settimane) ogni 3 anni, fino araggiungere i 22 mesi (96 settimane) dal 2011.L’Inps precisa, inoltre, che fino al 31 dicembre 1999possono essere accreditati 14 mesi (61 settimane),anche se il limite di 52 contributi settimanali non èraggiunto entro il 31 dicembre 1996 e così via.

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IN PRIMO PIANOContribuzione figurativa

N.2

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Ad ogni modo ecco lo schema delle mensilità daaccreditare a partire dal 1° gennaio 1997 al 21dicembre 2011:

fino al31.12.1996

12 mesi (52 settimane)

dall’1.1.1997al 31.12.1999

14 mesi (61 settimane) dei quali nonpiù di 52 prima dell’1.1.1997

dall’1.1.2000al 31.12.2002

16 mesi (70 settimane) di cui non piùdi 61 prima dell’1.1.2000

dall’1.1.2003al 31.12.2005

18 mesi (78 settimane) di cui non piùdi 70 prima dell’1.1.2003

dall’1.1.2006al 31.12.2008

20 mesi (87 settimane) di cui non piùdi 78 anteriormente all’1.1.2006

dall’1.1.2009al 31.12.2011

22 mesi (96 settimane) dei quali nonpiù di 87 prima dell’1.1.2009

N.B. Concorrono al raggiungimento del limite massimo diutilizzo sia le settimane di malattia interamente prive di retri-buzione che quelle parzialmente retribuite.

Viene escluso il limite di durata, attualmente fissa­to in 22 mesi, quando l’accredito figurativo ri­guardi periodi di inabilità al lavoro derivante dainfortunio sul lavoro.

Valore retributivo del contributo figurativoIl valore retributivo del contributo si determinacon riferimento alle retribuzioni dell’anno solarein cui cade il periodo da riconoscere. Se nell’annonel quale si colloca il periodo corrispondente al­l’evento non esiste retribuzione, si attribuisce ilvalore retributivo settimanale medio del primoanno immediatamente precedente in cui esistecontribuzione o, se non esiste contribuzione pre­cedente, il valore retributivo medio settimanaledel primo anno immediatamente successivo. Lanormativa è disciplinata dall’art. 8 della legge n.155/1981.Va inoltre notato che il valore retributivo che laprocedura automatizzata attribuisce a ciascunevento figurativo viene calcolato sulla base degliemolumenti erogati al lavoratore ed assoggettati acontribuzione dal datore di lavoro nel corso del­l’anno o del minor periodo considerato.Nel calcolo del valore retributivo figurativo rien­trano anche:­ le retribuzioni dei periodi per i quali la contribu­zione è dovuta, non versata e non prescritta;­ quelle derivanti da costituzione di rendita vitali­zia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338e da riscatto di periodi lavorativi (all’estero, inLibia, ecc.);­ le retribuzioni legate a versamenti volontari ed ariscatti effettuati ad integrazione di periodi contri­butivi obbligatori a part time.

Le esclusioniGeneralmente vanno escluse dalla base di calcolo:­ le retribuzioni settimanali percepite in misuraridotta (presenti nelle denunce individuali dall’an­no 1989 o registrate in Arpa con codice 142) chesi riferiscono: a settimane parzialmente lavorate(ad esempio settimane nelle quali si collocanomalattie non accreditabili, per eventi di duratainferiore a 7 giorni), ad uno degli eventi che dan­no diritto all’accredito di contribuzione figurativa(malattia di almeno 7 giorni, gravidanza e puerpe­rio, donazione sangue, assistenza antitubercolaree così via) e a trattamenti di integrazione salariale;­ le somme corrisposte a titolo di indennità sostitu­tiva del mancato preavviso, non assimilabili alleretribuzioni correnti (il periodo di preavviso vienecomparato ad un periodo di lavoro effettivo sol­tanto ai fini della determinazione della misuradell’indennità);­ le retribuzioni ultramensili (13a, 14a ed eventualialtre mensilità aggiuntive, gratifiche, somme corri­sposte per ferie e festività non godute) e le sommepagate a titolo di arretrati, dovuti per legge o perprevisione contrattuale e riferiti ad anni precedenti;­ i contributi volontari (fatta eccezione per i versa­menti volontari integrativi della contribuzione ob­bligatoria);­ i contributi figurativi (per malattia, maternità, servi­zio militare, disoccupazione, malattia specifica, aspet­tative politiche/sindacali ecc.), fatta eccezione perquelli relativi a periodi di integrazione salariale;­ i contributi da riscatto relativi a fattispecie nonattinenti ad attività lavorativa, fatta eccezione ,comegià visto, per i periodi di rendita vitalizia, di lavoroall’estero, di lavoro in Libia e per quelli versati adintegrazione di periodi contributivi obbligatori.

Anno diverso da quello dell’accreditoQuando l’accredito figurativo concerne un annosolare nel quale non sono presenti valori utilizza­bili (per assenza di retribuzioni), la retribuzionefigurativa viene calcolata dalla procedura sulle re­tribuzioni relative al primo anno solare preceden­te, in applicazione dell’articolo 8, comma 2, primoperiodo, della legge n. 155/1981. Lo stesso di­scorso vale nel caso nel quale le retribuzioni pre­senti nell’anno dell’accredito figurativo risultinotutte corrisposte in misura ridotta.In questi casi il calcolo del valore retributivo prendea riferimento il primo anno solare (individuato aritroso da quello dell’accredito) in cui risulta almenouna settimana a retribuzione «intera». Tuttavia, se ilvalore medio intero così individuato risulta inferiorea quello medio ridotto di uno degli anni intermedi,cioè compreso fra il primo anno solare con retribu­

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zione piena e quello dell’evento figurativo, la proce­dura di valorizzazione attribuisce a ciascuna settima­na del periodo figurativo il valore della retribuzionemedia ridotta risultata di importo più elevato nelpredetto periodo temporale (criterio contenuto nelpunto 3.5 della circolare Inps n. 171/1082).Viene, invece, sulla base del comma 2, secondoperiodo, del predetto articolo 8, utilizzata la retri­buzione dell’anno solare di inizio assicurazione percalcolare il valore retributivo da attribuire ai perio­di figurativi riconoscibili anche in assenza di contri­buzione obbligatoria antecedente (è il caso del ser­vizio militare, di maternità extra rapporto di lavoro,di disoccupazione in favore dei frontalieri).

Articolo 7 della legge n. 638/1983L’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n.638 applicabile anche ai periodi figurativi conunica esclusione per il servizio militare stabilisceche il numero massimo delle settimane da consi­derare accreditate ai periodi successivi al 1983 è

pari al valore, arrotondato per eccesso, derivantedal rapporto fra retribuzione complessiva e mini­male settimanale.Quando, quindi, il valore medio della retribuzionefigurativa risulti di importo inferiore le relativesettimane vanno proporzionalmente ridotte.

Rinuncia all’utilizzo di periodi figurativiVa segnalata, inoltre, la possibilità della rinunciaagli accrediti già effettuabili a domanda.Se l’evento risulta acquisito in Arpa, la sede Inpsdovrà annullare la relativa registrazione (codice999 = contribuzione annullata) e riacquisire il pe­riodo, come espressamente indicato dall’interessa­to. Quando, invece, il dato sia compreso in unadenuncia annuale, la riduzione del periodo da valu­tare dovrà essere gestita in procedura Unicarpe.Va notato che la rinuncia all’accredito potrà avereper oggetto l’intero periodo dell’evento oppure unasola parte dell’evento stesso e cioè le sole settimanedell’evento espressamente indicate dall’interessato.

ESEMPLIFICAZIONI DI ACCREDITO FIGURATIVOImponibileretributivo

Numero di settimane nelperiodo considerato

Retribuzione mediasettimanale

Numero settimaneda accreditare

Importo complessivoda accreditare

25.000 euro 52 settimane trattandosi diun anno intero di riferimento

della retribuzione

481 euro (25.000diviso 52)

20 9.620 (481 per 20)

20.000 euro 26 (decorrenza della pen-sione 1° luglio)

769 (20.000 diviso 26) 10 7.690 euro (769 per 10)

30.000 euro 52 settimane (anno intero) 577 (30.000 diviso 52) 25 1.442 euro (577 per 25)

Il testo della circolare

INPS - CIRCOLARE 24 GENNAIO 2013, N. 11

Oggetto: Calcolo automatizzato delle retribuzioni figurative da attribuire agli eventi registrati negliestratti conto. Nuove modalità di esercizio del diritto di accredito figurativo. Ridefinizione dei criteri dicalcolo della retribuzione figurativa e risoluzione di alcune problematiche connesse alle modalità dicalcolo fissate dall’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Sommario: Vengono illustrate le modalità di calcolo automatizzato delle retribuzioni da attribuire aiperiodi riconosciuti figurativamente e nuove modalità di esercizio del diritto di accredito figurativo.Sono riepilogate le modalità di determinazione della retribuzione figurativa e definiti i criteri divalorizzazione in presenza di situazioni contributive particolari ai fini dell’applicazione dell’art. 8 dellalegge n. 155/1981, per carenza di alcuni elementi di calcolo.

PremessaLa presente circolare illustra il calcolo automatizzato della contribuzione figurativa; riepiloga e coordinala normativa succedutasi nel tempo, concernente la valorizzazione dei periodi figurativi caduti all’internoed all’esterno del rapporto di lavoro; definisce i criteri di valorizzazione dei periodi figurativi in presenza disituazioni particolari; detta disposizioni tecnico-operative per le sedi territoriali.Nell’ambito della procedura Unicarpe è stato realizzato un applicativo finalizzato a determinare il valoreretributivo da assegnare agli eventi figurativi registrati negli estratti conto.Detto valore, a seconda dei casi, viene calcolato applicando i criteri fissati dai primi 3 commidell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 ovvero quelli di cui all’articolo 35, comma 2, del Dlgs

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26 marzo 2001, n. 151, sulla base - rispettivamente - della retribuzione percepita dall’interessato o diuna retribuzione «convenzionale», uguale per tutti.In concomitanza con la realizzazione dell’applicativo di valorizzazione sono state affrontate e risolteuna serie di problematiche che si erano determinate nel corso degli anni, in conseguenza dei principisu cui si basava l’accredito della contribuzione figurativa (d’ufficio e a domanda) e delle modalità diesposizione negli estratti conto delle informazioni retributive/contributive acquisite attraverso ledenunce individuali.Si è posta perciò, come condizione imprescindibile, la necessità di raccordare i criteri operativi giàseguiti per l’accredito dei contributi figurativi con l’esigenza di fornire ai diretti interessati estratti contoil più possibile aggiornati ed in linea con le risultanze degli archivi automatizzati, tenuto conto che:- gli eventi riconoscibili figurativamente sono stati fino ad ora accreditati a domanda, fatta eccezioneper quelli di disoccupazione, malattia specifica ex lege n. 88/1989, integrazione salariale e mobilità;- per i periodi di vigenza delle marche assicurative non sono di norma desumibili i valori Ivs e -laddove presenti - quasi mai sono scissi per anno solare;- per i periodi antecedenti il 1989 è disponibile il valore complessivo delle retribuzioni (le competenzecorrenti sono distinte dalle altre competenze a partire dal 1989 e solo raramente per gli anni 1987 e1988) e mancano le informazioni della sezione D delle denunce annuali;- gli eventi figurativi accreditati in Arpa, a seguito di domanda, hanno dato luogo a duplicazioni contributivecon i medesimi eventi dichiarati nel quadro D dei modelli O1/M ovvero con il flusso E-Mens;- per alcuni eventi figurativi (ad esempio, la malattia) è previsto per legge un limite di utilizzo.Sono stati inoltre definiti criteri specifici in merito alla valorizzazione degli eventi esterni al rapporto dilavoro (disoccupazione, malattia, maternità) da effettuare sulla base dei dati dichiarati dalle aziende con ledenunce mensili e fissate le modalità di definizione dei valori retributivi da accreditare figurativamente incorrispondenza degli eventi interni al rapporto di lavoro e comunicati con denunce E-Mens.Per quanto riguarda la valorizzazione dei particolari eventi figurativi individuati dall’articolo 1, comma 40,della legge 8 agosto 1995, n. 335, accreditabili esclusivamente in favore di coloro che avranno titolo aduna pensione interamente contributiva, si ribadisce quanto già indicato con circolare n. 220 del 14novembre 1996.In tali casi, la valorizzazione seguirà i criteri generali fissati dall’articolo 8 della legge n. 155/1981,tenendo conto della struttura dei dati contributivi/retributivi dichiarati dalle aziende con i modelli didenuncia vigenti pro tempore.

1) Necessità di valorizzare gli accrediti figurativiLa previsione di attribuire un valore retributivo a tutti gli eventi registrati in estratto conto si basa sulleconsiderazioni di seguito espresse.La valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente è necessaria non solo nei casi in cui i relativiperiodi rientrino fra quelli utili a definire la retribuzione pensionabile in base alla quale calcolare la misuradi una prestazione secondo il sistema retributivo ma anche quando gli stessi siano oggetto di trasferi-mento ad altro ordinamento pensionistico ovvero contribuiscano alla determinazione del montanteindividuale da utilizzare per liquidare una prestazione secondo il sistema contributivo.In linea generale, la valorizzazione è comunque opportuna per tutti i periodi successivi al 1983: taleoperazione rappresenta infatti un elemento di verifica degli effetti, positivi o negativi, determinati daiperiodi figurativi in rapporto al valore settimanale minimo richiesto per l’integrale riconoscimentodell’anzianità contributiva in favore dei soggetti interessati.Solo attraverso la valorizzazione generalizzata è possibile verificare se la durata dell’evento accredi-tato figurativamente debba o meno essere «contratta», per effetto della retribuzione riconosciutaal relativo periodo (inferiore al minimale) ovvero se la valorizzazione possa concorrere al recuperodi settimane di contribuzione obbligatoria, diversamente non riconoscibili in conseguenza dell’appli-cazione dell’articolo 7 della legge n. 638/1983.Considerata la rilevanza che può assumere la valorizzazione degli eventi figurativi e tenuto conto chele informazioni necessarie al calcolo della retribuzione figurativa (competenze correnti, altre compe-tenze, retribuzioni ridotte e relative settimane) sono disponibili, in linea generale, solo a partiredall’anno 1989, sarà cura dell’operatore acquisire in Arpa (con i codici 141 e 142, come specificatonel msg. n. 4945 del 23 febbraio 2007 e ribadito al punto 7 della presente circolare) i dati necessarialla valorizzazione di tutti gli eventi compresi entro il 1988, purché rilevabili da dichiarazioni delleaziende già agli atti della sede.

2) Accrediti a domandaI riconoscimenti figurativi a domanda discendono dalla previsione dall’articolo 56, lettera a), del Rdl 4ottobre 1935, n. 1827, norma che trovava il suo fondamento nell’allora evidente impossibilità dell’Isti-

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tuto di conoscere autonomamente l’esistenza e la durata degli eventi per i quali era prevista unatutela ai fini previdenziali.Il principio dell’accredito a domanda - fissato dalla suddetta norma per i periodi di servizio militare, dimalattia tempestivamente accertata e quelli di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro pergravidanza e puerperio - è stato poi esteso ad eventi riconoscibili figurativamente da momentisuccessivi (donazioni sangue ex lege n. 107/1990, permessi ex lege n. 104/1992, congedi straordi-nari ex art. 42, comma 5, Dlgs n. 151/2001, ulteriori eventi quali i permessi per allattamento, malattiefigli, donazioni di midollo osseo).Il suddetto criterio ha continuato ad essere applicato anche a seguito di sostanziali modifiche,intervenute nel sistema di accredito dei contributi, che hanno consentito di individuare natura edurata (anche se in termini di sole settimane) di tutti gli eventi intervenuti nel corso di un rapporto dilavoro, di procedere alla loro esposizione in estratto conto e, laddove necessario, di effettuarne larelativa valorizzazione utilizzando le informazioni contributive/retributive fornite dai datori di lavoroattraverso le denunce individuali.L’attuale possibilità di utilizzo sistematico ed uniforme delle informazioni già presenti negli archiviautomatizzati consente peraltro di fornire un estratto più completo, evitando il ricorso ad ulterioredocumentazione di parte e ad interventi di acquisizione manuale. Ciò consente inoltre, di realizzareuna più fedele corrispondenza fra le anzianità contributive dei periodi a suo tempo indennizzati/di-chiarati dalle aziende e quelle riconosciute figurativamente, facilitandone la corretta e più favorevolevalutazione ai fini delle prestazioni.Detta scelta consente anche di estendere l’ambito di intervento degli applicativi realizzati, creando unvalore aggiunto rispetto alle procedure già in uso: diversamente, la valorizzazione avrebbe interessa-to i soli periodi acquisiti in Arpa.Apposita domanda dovrà essere presentata dagli interessati per il riconoscimento degli eventicollocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia e maternità fuori rapporto dilavoro), per i quali non sono presenti informazioni negli archivi di gestione ovvero degli eventi che,seppure verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, si riferiscono ad anni in cui non era o non èprevista la relativa dichiarazione a carico del datore di lavoro.

3) Rinuncia all’utilizzo di periodi figurativi a domanda registrati in estrattoLa registrazione automatica in estratto conto e la valutabilità ai fini delle prestazioni degli eventi figurativiper il cui accredito è di norma prevista la domanda degli interessati non limita in alcun modo la facoltàdegli stessi di disporre del proprio conto assicurativo, né compromette il loro potere decisionale. Anche inpresenza delle rinnovate modalità di esercizio del diritto all’accredito, gli interessati potranno decidere dirinunciare all’accredito ai fini pensionistici, chiedendo espressamente l’esclusione di tutti i periodi figurativiregistrati in estratto conto o solo di alcuni di essi e di scegliere, per quanto riguarda la malattia, i periodi daconsiderare ai fini delle prestazioni e quelli da escludere, perché eccedenti i previsti limiti di legge.Per gestire le operazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di rinuncia agli accrediti già effettua-bili a domanda è stato istituito in Unicarpe un pannello riepilogativo di tutti gli eventi figurativi diversidalla malattia e presenti in estratto conto («sett. 1» e/o «sett. 2»), che consente all’operatore di«marcare», registrazione per registrazione, i periodi da non utilizzare ai fini del calcolo.La rinuncia all’accredito potrà riguardare l’intero periodo dell’evento considerato ovvero una solaparte dello stesso.In tale ultima ipotesi, quindi, sarà possibile limitare la valutazione alle sole settimane dell’eventoespressamente indicate dall’interessato.In merito a quanto precede si rinvia al punto 5 dell’allegato alla presente circolare.Per consentire all’assicurato di attivarsi per indicare le modalità di utilizzo (totale o parziale) dellacontribuzione figurativa ovvero per esplicitare la volontà di non avvalersene, i contributi figurativiaccreditabili a domanda, già presenti in estratto conto, saranno contrassegnati da apposita notaesplicativa del seguente tenore «Contribuzione figurativa rinunciabile a richiesta, fino al suo utilizzoai fini delle prestazioni».

3.1) Esclusione della facoltà di rinunciaLa possibilità di rinunciare alla valutazione di periodi di contribuzione figurativa resta ovviamentesubordinata, come già nel passato, all’assenza di motivi ostativi. Non è infatti possibile esercitare talefacoltà in relazione a periodi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti prestazioni.Non possono essere pertanto esclusi i periodi di contribuzione figurativa già valutati nel calcolo deglioneri di riscatto e di ricongiunzione, quelli considerati ai fini del calcolo dell’assegno di invalidità equelli che sono stati oggetto di «neutralizzazione» ai fini della ricerca del requisito contributivo perl’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

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Si precisa, inoltre, che l’accredito figurativo di periodi antecedenti l’1.1.1996, facendo assumere allavoratore la qualità di «vecchio iscritto» ai fini della non applicazione del massimale contributivo,vale quale «utilizzo» della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causaostativa all’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito.Resta inteso che la facoltà di rinuncia in esame è limitata agli eventi figurativi riconoscibili a domandadell’interessato, non potendo costituire oggetto di rinuncia la contribuzione figurativa accreditabiled’ufficio in forza di norme imperative.

4) Limiti di utilizzo dei periodi di malattiaIl riconoscimento d’ufficio dei periodi di malattia registrati in estratto conto non può prescindere dalrispetto del limite di utilizzo previsto dalla normativa vigente in materia (art. 1, comma 1, Dlgs n.564/1996, modificato dall’art. 3, comma 1, Dlgs n. 278/1998).Il predetto limite, già fissato in 52 settimane dall’articolo 56, n. 2, del Rdl 4 ottobre 1935, n. 1827, è statoprogressivamente elevato fra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2008 e si è ormai attestato a 96settimane (limite massimo), con effetto dal 1° gennaio 2009, come rilevabile dal prospetto che segue.

Valutabilità dei periodi di malattia rispetto alla collocazione temporale degli eventi

Collocazione eventi Limiti di utilizzo Limitie collocazione periodi utili

fino al 31.12.1996 12 mesi = 52 sett. nella vita assicurativa1.1.1997 31.12.1999 14 mesi = 61 sett. di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.19961.1.2000 31.12.2002 16 mesi = 70 sett. di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.19991.1.2003 31.12.2005 18 mesi = 78 sett. di cui almeno 8 sett. successive al 31.12.20021.1.2006 31.12.2008 20 mesi = 87 sett. di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.20051.1.2009 31.12.2011 22 mesi = 96 sett. di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.2008

dall’1.1.2012 22 mesi = 96 sett. nella vita assicurativa

Fino al 31 dicembre 2011 andrà tuttavia rispettato il criterio previsto al punto 2.1.1 della circolare n.220/1996, in base al quale l’incremento degli ultimi due mesi è riconoscibile a condizione che i relativieventi di malattia siano relativi a periodi successivi al 31 dicembre 2008 (almeno 9 settimane devonocollocarsi dopo il 2008). A partire dal 1° gennaio 2012 sarà poi possibile riconoscere fino ad un massimodi 96 settimane nella vita assicurativa, salvo quanto precisato al successivo punto 4.1).Si ritiene utile ricordare che concorrono al raggiungimento del limite massimo di utilizzo sia le settimane dimalattia interamente prive di retribuzione (sett. 1), sia quelle parzialmente retribuite (sett. 2).Ove l’esclusione per superamento dei limiti di utilizzo riguardi periodi caratterizzati da «settimane di tipo 2»,in fase di determinazione della retribuzione pensionabile verranno esclusi dal calcolo anche i corrispon-denti valori delle retribuzioni ridotte, sempre che gli stessi siano rilevabili in automatico dalla procedura.Non sono invece neutralizzabili le retribuzioni ridotte riferite a periodi di malattia inferiori a 7 giorni (v.anche msg. n. 20499 del 19 luglio 2006) e quelle relative a periodi di malattia esclusi dal calcolo perrinuncia espressa dell’interessato.

4.1) Superamento dei limiti di utilizzo dei periodi di malattia (art. 45, legge n. 183/2010)In merito al riconoscimento figurativo dei periodi di malattia è intervenuto l’articolo 45 della legge 4novembre 2010, n. 183 (in vigore dal 24 novembre 2010), che ha integrato l’articolo 1 del Dlgs n.564/1996, aggiungendo il comma 1-bis.Secondo la nuova previsione normativa il limite dei ventidue mesi (96 settimane) di cui all’articolo 1,comma 1, del citato Dlgs n. 564/1996 «non si applica, a partire dall’insorgenza dello stato di inabilità aisensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità aseguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in talcaso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell’ente previdenziale».In altri termini, viene esclusa l’applicazione del limite di durata, attualmente fissato in 22 mesi, neicasi in cui l’accredito figurativo riguardi periodi di inabilità al lavoro (ossia l’assoluta e permanenteimpossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa) derivante da infortunio sul lavoro.L’innovazione legislativa ha efficacia con la stessa decorrenza della norma integrata: ne consegueche i periodi per i quali è possibile derogare all’applicazione del limite di durata devono collocarsi inepoca successiva al 31 dicembre 1996.In merito a quanto precede si precisa inoltre che - fermo il riconoscimento degli eventuali periodi dimalattia antecedenti all’insorgenza dello stato di inabilità, entro i limiti previsti dall’articolo 1, comma 1,

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del Dlgs n. 564/1996 - i periodi di assenza dal lavoro decorrenti da tale momento sono riconoscibilifigurativamente senza limiti di durata, laddove non sia liquidata la pensione di inabilità a carico delleforme pensionistiche gestite da questo Istituto.L’efficacia della contribuzione figurativa accreditata nei periodi in esame è regolata dalla disciplinagenerale degli accrediti figurativi.Posto che la norma in esame ha previsto unicamente il superamento del limite di durata dei periodi dimalattia/infortunio, nulla disponendo in merito all’efficacia della contribuzione figurativa accreditata aiperiodi in esame ai fini pensionistici, si ritiene applicabile agli stessi la disciplina generale, che neesclude il computo per il perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità, ferma la lorovalutazione per il raggiungimento del maggior requisito contributivo.Per l’acquisizione in Arpa dei periodi in argomento - che, come detto, devono essere temporalmentesuccessivi al 31 dicembre 1996 - è stato appositamente istituito il codice tipo contribuzione 314, dautilizzare, eventualmente anche in sostituzione del codice 310, al verificarsi delle condizioni fissate dalsopra citato articolo 45.

5) Accrediti ad integrazione per periodi antecedenti il 1989In fase di elaborazione dell’estratto conto si possono «rilevare» eventi anteriori al 1989, acquisitifigurativamente in Arpa, per i quali non è possibile effettuare l’accredito in quota integrativa, perassenza dei dati necessari. Ciò in quanto:- le disposizioni emanate in materia hanno frequentemente ribadito il principio del ricorso a documen-tazione di parte solo per informazioni non altrimenti acquisibili, escludendo la possibilità di richiederedichiarazioni sostitutive per l’accredito di periodi figurativi in assenza di istanze di liquidazione diprestazioni (v. anche circ. n. 203 Dsead del 30 marzo 1974);- la delibera del Cda n. 212/1980 ha previsto che le domande di accredito di tutti i periodi figurativi dafar valere potessero essere presentate in occasione del loro utilizzo (per prestazioni, per ricongiun-zione o riscatto ecc.) e che, comunque, le sedi dovessero rinviare la definizione delle domandestesse a tali occasioni (v. circ. n. 169 del 6 agosto 1981);- le aziende - ancorché attive - potrebbero non disporre più degli elementi utili alla corretta applicazio-ne dell’articolo 8 della legge n. 155/1981, dato il lungo tempo trascorso.La carenza di informazioni determinatasi per le predette motivazioni, pregiudica di fatto la puntualeapplicazione della norma sopra richiamata, con possibili effetti penalizzanti per i diretti interessati aifini del raggiungimento del diritto a pensione e/o ai fini della quantificazione del relativo importo.L’impossibilità di accreditare retribuzione in quota integrativa non determina particolari effetti negativiquando i periodi figurativi da integrare sono anteriori al 1984 ovvero quando, pur essendo collocati fra il1984 ed il 1988, la loro mancata integrazione non comporta riduzione delle settimane di contribuzioneobbligatoria per applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638/1983. Quanto precede sempre che irelativi imponibili non debbano, ovviamente, rientrare nel calcolo della pensione.Diverse sono invece le conseguenze della mancata integrazione quando l’applicazione del richiama-to articolo 7 determina l’abbattimento dell’anzianità contributiva obbligatoria, ovvero quando i suddet-ti periodi rientrano nell’arco temporale di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, conconseguenze sul raggiungimento del diritto a pensione e/o sulla base di calcolo della relativa misura.Si ritiene pertanto che - in presenza di eventi accreditati per periodi compresi fra il 1984 ed il 1988, incorrispondenza dei quali dovrebbe essere riconosciuta un’integrazione figurativa non quantificabileper carenza dei dati necessari - debba essere accreditato un valore figurativo integrativo a compensa-zione del minimale di retribuzione vigente nell’anno interessato, quando il valore medio settimanaledella retribuzione di detto anno sia inferiore al predetto minimale. A tal fine a ciascuna delle settimanedel periodo figurativo accreditato dovrà essere attribuito un importo pari alla differenza fra il minimale diretribuzione vigente nell’anno in cui si colloca l’evento e la retribuzione media settimanale effettiva,determinata sulla base degli elementi rilevati dalla denuncia relativa al medesimo anno.

6) Valutazione dei dati retributivi di periodi anteriori alla delibera del Cda n. 200/1986Come noto, il consiglio di amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 200 del 5 dicembre 1986,ha modificato i criteri di determinazione della retribuzione figurativa già definiti con delibera n. 100 del30 aprile 1982, stabilendo l’esclusione degli emolumenti ultramensili dall’imponibile annuo e confer-mando la già prevista esclusione delle retribuzioni percepite in misura ridotta in conseguenza:- di eventi per i quali è dovuto l’accredito figurativo;- di prestazione lavorativa ad orario ridotto interessata da trattamenti di integrazione salariale.La disponibilità delle informazioni relative a competenze correnti, altre competenze, retribuzioni ridotte erelative settimane si è concretizzata peraltro in modo generalizzato solo a partire dalle denunce indivi-duali dell’anno 1989.

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Pertanto al fine di assicurare la massima semplificazione delle operazioni di accredito per eventirelativi ad anni nei quali non siano interamente disponibili i dati necessari al calcolo e quindi nonsiano integralmente applicabili i criteri della delibera n. 200/1986, si procederà a riconoscere aciascuna settimana dei periodi privi di copertura un valore retributivo, calcolato tenendo contodell’intero importo delle retribuzioni dichiarate nella denuncia individuale di riferimento.Va perciò escluso il ricorso a qualsiasi soluzione diversa dall’utilizzo dell’imponibile complessivo intutti i casi in cui non sia disponibile il dettaglio di informazioni fornito dalle aziende con l’allegato 2 allacircolare n. 171 del 24 luglio 1982, tenuto peraltro conto che la richiamata delibera nulla ha previstorelativamente alla scissione dei valori retributivi relativi a periodi pregressi.Resta ferma invece l’integrale applicazione della delibera n. 200/1986 in presenza di tutte le informazionigià disponibili agli atti delle sedi, che consentano il rispetto della previsione del comma 1 dell’articolo 8della legge n. 155/1981; nessuna richiesta in tal senso dovrà essere comunque rivolta alle aziende, dato illungo tempo trascorso.Esclusivamente nei casi in cui siano disponibili tutti i dati necessari (altre competenze, retribuzioniridotte e relative settimane) le sedi dovranno memorizzarli negli archivi Arpa utilizzando i codici 141 e142 di cui al msg. n. 4945 del 23 febbraio 2007. Diversamente, tali codici non dovranno essereutilizzati ed il valore figurativo da determinare con riferimento alle retribuzioni degli anni in argomentoverrà calcolato dalla procedura sulla base dell’imponibile complessivo.

7) Periodi figurativi dichiarati con le denunce mensili (E-Mens)Sulla base delle considerazioni già espresse in ordine alla valutazione degli eventi figurativi presentiin estratto conto, devono essere considerati utilizzabili ai fini delle prestazioni anche gli eventidichiarati nelle denunce individuali mensili (E-Mens), compresi quelli istituzionalmente riconosciuti arichiesta degli assicurati.Il passaggio all’attuale sistema E-Mens e la difficoltà di mutuare nella denuncia mensile i criteri dicalcolo della retribuzione figurativa - dettati dalla legge n. 155/1981 con evidente riferimento all’alloravigente sistema di denuncia annuale - ha imposto, fra l’altro, un adattamento dei criteri di esposizionee di valorizzazione degli eventi figurativi.Diversamente, sarebbe stato necessario rinviare all’anno successivo l’aggiornamento dei contiindividuali, vanificando in tal modo gli effetti di maggiore tempestività conseguenti alla mensilizzazio-ne e richiedendo peraltro una specifica dichiarazione aggiuntiva a carico delle aziende, con ulteriorerielaborazione dei dati già trasmessi mensilmente, secondo uno schema analogo a quello dell’ormaisuperata denuncia annuale.Si è ritenuto quindi opportuno abbandonare il sistema di calcolo per medie imposto dalle informazionistrutturate su base annua e, nel pieno rispetto dello spirito della normativa vigente, fare riferimento aivalori retributivi in atto nei periodi di assenza del lavoratore, quali sarebbero stati corrisposti incostanza di normale prestazione lavorativa.In merito a quanto precede, l’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è intervenuto adisciplinare le diverse modalità di determinazione della retribuzione figurativa da attribuire agli eventiche si sono verificati successivamente al 31 dicembre 2004 in costanza di attività lavorativa,perfezionando gli effetti derivanti dall’introduzione della denuncia contributiva mensile disposta dallalegge 24 novembre 2003, n. 326 e realizzando in tal modo gli obiettivi di un più tempestivoaggiornamento degli estratti conto individuali, anche relativamente a tali periodi contributivi.In base alla norma citata - che lascia inalterate, rispetto al sistema esistente, le voci retributive checoncorrono a determinare la retribuzione da attribuire ai periodi accreditati figurativamente - gli eventicollocati nel corso di un rapporto di lavoro e dichiarati con i flussi E-Mens vengono valorizzati con una«differenza» retributiva pari alla quota di retribuzione «persa» dal lavoratore nei periodi di assenza.Il valore retributivo figurativo comunicato con E-Mens - quantificato dalle aziende sulla base deicriteri già precisati con msg. n. 16329 del 22 aprile 2005 - comprende tutte le competenze che sononormalmente presenti nella retribuzione mensile. Restano perciò escluse le voci retributive noncollegate all’ordinaria prestazione lavorativa e quelle riferite a retribuzioni ultramensili (tredicesima,gratifiche, compensi dovuti per ferie e festività non godute, arretrati relativi ad anni precedenti). Glieventi in esame, che vengono esposti in estratto conto già completi del valore retributivo, nonvengono perciò considerati dall’applicativo di valorizzazione figurativa, attivo in Unicarpe.Peraltro, nel caso in cui risultino errori evidenti nelle denunce E-Mens, la variazione dei dati deveavvenire esclusivamente sulla base di nuove comunicazioni aziendali, secondo le segnalazionieffettuate dall’operatore come da msg. n. 11324 del 4 maggio 2007 (v. anche msg. n. 29965 del 9novembre 2006 e manuale di gestione interna).Resta inteso che continua a rientrare fra le competenze dell’Istituto la verifica della congruità delleinformazioni fornite dai datori di lavoro mediante acquisizione di documentazione idonea al controllo

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dei dati retributivi in base ai quali deve essere effettuata la valorizzazione degli accrediti figurativi.In particolare, per gli eventi intervenuti nel corso del 2008 la «retribuzione teorica mensile», che èdisponibile nelle denunce trasmesse all’Istituto in data successiva al 30 giugno 2008, costituirà unutile elemento di raffronto in ordine alla correttezza del dato «differenze accredito» fornito dalleaziende con il flusso E-Mens.

8) Retribuzioni di riferimento per la valorizzazione dei periodi figurativinon interessati dalla denuncia E-MensPer la valorizzazione dei periodi figurativi non interessati dalla denuncia E-Mens, trova applicazionel’articolo 8 della legge n. 155/1981; secondo le linee generali dettate dalla norma citata, il valore retributivoda attribuire a ciascuna settimana dei periodi riconosciuti figurativamente è pari alla media delle retribu-zioni intere, percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell’annodi decorrenza della pensione, nel periodo compreso entro la data di decorrenza della prestazione (si vedaanche circolare n. 171/1982).

8.1) Retribuzione teoricaCome detto, in applicazione della delibera n. 200 del 5 dicembre 1986, in sede di valorizzazione deglieventi accreditati figurativamente, siano essi interni o esterni al rapporto di lavoro, gli emolumentiultramensili devono essere esclusi dall’imponibile annuo.In ordine a tale criterio, nella valorizzazione degli eventi figurativi si deve tenere conto della struttura deidati contributivi/retributivi dichiarati dai datori di lavoro con i modelli di denuncia pro tempore vigenti(modelli O1/M fino al 31.12 2004 e denunce mensili dall’1.1.2005) e del fatto che a decorrere dal mese diluglio 2008 i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere, con il flusso E-Mens, il valore della «retribuzioneteorica» mensile.Il dato della «retribuzione teorica» mensile non comprende le competenze ultramensili e quelle correlatealla effettiva prestazione lavorativa e corrisponde, di fatto, al valore «intero» delle «competenze correnti»di cui alle denunce annuali, cioè alla normale retribuzione che verrebbe corrisposta al lavoratore - meseper mese - se non intervenissero eventi accreditabili figurativamente ovvero eventi non tutelati.La denuncia E-Mens relativa al mese nel quale vengono corrisposte anche retribuzioni ultramensiliriporta, alla voce «imponibile», il dato complessivo degli emolumenti percepiti dal lavoratore (retribu-zione mensile ed extramensile), mentre indica - alla voce «retribuzione teorica» - il valore teoricomensile della retribuzione corrente, nel senso sopra descritto.Le modalità di determinazione della «retribuzione teorica» da utilizzare per la valorizzazione dieventi esterni ad un rapporto di lavoro sono specificate al punto 6 dell’allegato.

9) Attribuzione della gestione in cui valutare il periodo figurativoIn presenza di contribuzione versata e/o accreditata in più gestioni pensionistiche (Fpld, gestioni autono-me, Fondi speciali, …) ovvero in corrispondenza di periodi di occupazione in diversi settori di attività(lavoro agricolo, lavoro domestico, apprendistato, pescatore autonomo ecc.), prima di procedere allavalorizzazione del periodo figurativo va individuata la gestione/categoria a cui attribuire l’evento, verifican-done la relativa riconoscibilità sulla base della normativa di riferimento e l’esistenza del requisito ammini-strativo necessario a convalidare l’accredito.Qualora l’accredito figurativo sia richiesto per eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro e i requisitiper il relativo riconoscimento risultino perfezionati in più gestioni, l’accredito sarà subordinato allascelta formalizzata dall’interessato.Dopo le suddette operazioni - che la procedura Unicarpe, a regime, effettuerà in automatico, ancherelativamente alla quantificazione della «retribuzione figurativa» - il periodo considerato verràvalorizzato sulla base delle sole retribuzioni relative ai periodi maturati nel regime obbligatoriointeressato dall’accredito, con esclusione delle retribuzioni o dei redditi relativi ai periodi contributivifatti valere dall’interessato in altre gestioni.Va tenuto comunque presente che - qualunque sia l’ordinamento pensionistico in cui avvienel’accredito - il periodo riconosciuto figurativamente deve essere in ogni caso privo di altra coperturaassicurativa, non solo nella gestione interessata ma anche in tutte le gestioni nelle quali il soggettorisulta titolare di contribuzione.Per quanto riguarda la valorizzazione dei periodi figurativi riconosciuti in favore degli iscritti allegestioni dei lavoratori autonomi si rinvia al successivo paragrafo.Relativamente agli accrediti figurativi previsti per i titolari di contribuzione agricola e per gli iscritti aifondi speciali gestiti da questo Istituto - tenuto conto della specificità delle disposizioni che disciplina-no la materia - si ritiene opportuno rinviarne la trattazione ad apposite successive circolari.

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9.1) Accrediti figurativi per i lavoratori autonomiDi norma, gli accrediti figurativi in favore dei lavoratori autonomi vengono effettuati nel Fpld e nonnella gestione speciale in tutti i casi in cui esista anche un solo contributo versato nel regimeobbligatorio dei lavoratori dipendenti.In deroga al predetto criterio ed in presenza del requisito per l’accredito nella gestione autonoma ècomunque salva la facoltà dell’interessato di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo indetta gestione.Nel caso in cui il requisito per l’accredito risultasse perfezionato in più gestioni, l’intero periodo dovràessere accreditato in base alla scelta formalizzata dall’interessato.In presenza dei prescritti requisiti contributivi, in favore dei lavoratori autonomi sono accreditabilifigurativamente i periodi di:- servizio militare;- malattia;- congedo parentale;- malattia specifica ex lege n. 88/1987.Fatta eccezione per il servizio militare, accreditabile anche come periodo di inizio assicurazione (ilcontributo obbligatorio da far valere può essere anche successivo all’evento), per gli altri eventisopra elencati è necessario che il contributo obbligatorio sia precedente all’evento da riconoscere.Va peraltro ricordato che per il riconoscimento figurativo dei periodi di assistenza per malattiaspecifica è necessario far valere, unitamente al contributo obbligatorio precedente l’evento, almeno52 settimane di contribuzione obbligatoria.Quando nel regime generale dei lavoratori dipendenti non esiste contribuzione o quando non esisteun contributo precedente l’inizio del periodo figurativo (fatto salvo quello di servizio militare) el’accredito figurativo avvenga in una delle gestioni speciali dei lavoratori ART/COM e CDCM valgonosostanzialmente le disposizioni di carattere generale previste dall’articolo 8 della legge n. 155/1981per i lavoratori dipendenti, fatta eccezione per i criteri di integrazione figurativa, non compatibili conquelli che disciplinano la copertura contributiva nelle gestioni autonome (è consentito solo l’accreditoa copertura di periodi privi di contribuzione).Ai lavoratori autonomi non si applicano neppure le modalità dell’accredito convenzionale, posto che sonopreviste solo in corrispondenza di eventi figurativi non riconoscibili nelle gestioni ART/COM e CDCM.Il valore figurativo da attribuire ad eventi riconosciuti in una gestione dei lavoratori autonomi vienepertanto determinato con riferimento all’ammontare medio dei redditi assoggettati a contribuzione obbli-gatoria nell’anno in cui si colloca l’accredito, per quanto riguarda gli iscritti nelle gestioni ART/COM.Per quanto concerne invece gli eventi accreditati nella gestione CDCM, il valore figurativo verràdeterminato sul reddito medio convenzionale della fascia di reddito agrario relativo al periodoobbligatorio preso a riferimento per il calcolo.In ogni caso, il valore figurativo da attribuire al periodo riconosciuto viene quantificato prendendo abase del calcolo il solo imponibile della gestione interessata dall’accredito.

ALLEGATO

Riepilogo dei criteri di valorizzazione dei periodi accreditati figurativamente,applicati dalla procedura di valorizzazione automaticaL’applicativo che determina in automatico il valore retributivo da accreditare ai periodi di contribuzio-ne figurativa opera sulla base delle disposizioni che nel tempo, a partire dalla circolare n. 598RCV/171 del 24 luglio 1982, sono state emanate sulla materia.L’applicativo in esame non calcola il valore retributivo dei periodi:- di integrazione salariale;- di aspettativa per cariche politiche e per incarichi sindacali (legge n. 300/1970);- di persecuzione politica o razziale (legge 10 marzo 1955, n. 96);- di ricostruzione del rapporto assicurativo di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36;per la cui valorizzazione sono previsti criteri diversi da quelli indicati dai primi 3 commi dell’articolo 8della legge n. 155/1981. L’applicativo non tratta neppure la valorizzazione dei periodi di mobilità, cherisultano registrati in estratto conto completi dell’ammontare della relativa retribuzione figurativa (v.msg. n. 15223 del 19 novembre 1996).

1) Criteri di valorizzazione dei periodi figurativiIl valore retributivo che la procedura automatizzata attribuisce a ciascun evento figurativo vienecalcolato sulla base degli emolumenti erogati al lavoratore ed assoggettati a contribuzione dal datoredi lavoro nel corso dell’anno o del minor periodo considerato.

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Nel calcolo del valore retributivo figurativo rientrano anche le retribuzioni dei periodi per i quali lacontribuzione è dovuta, non versata e non prescritta, quelle derivanti da costituzione di renditavitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e da riscatto di periodi lavorativi (all’estero,in Libia ecc.), nonché le retribuzioni correlate a versamenti volontari ed a riscatti effettuati adintegrazione di periodi contributivi obbligatori a part time.Di norma, devono essere invece escluse dalla base di calcolo:a) le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta (presenti nelle denunce individuali dall’an-no 1989 o registrate in Arpa con codice 142) che si riferiscono:- a settimane parzialmente lavorate (ad esempio settimane nelle quali si collocano malattie nonaccreditabili, per eventi di durata inferiore a 7 giorni);- ad uno degli eventi che danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa (malattia di almeno 7giorni, gravidanza e puerperio, donazione sangue, assistenza antitubercolare, …);- a trattamenti di integrazione salariale;b) le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, non assimilabilialle retribuzioni correnti (il periodo di preavviso viene comparato ad un periodo di lavoro effettivosoltanto ai fini della determinazione della misura dell’indennità);c) le retribuzioni ultramensili (13a, 14a ed eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, sommecorrisposte per ferie e festività non godute) e le somme pagate a titolo di arretrati, dovuti per legge oper previsione contrattuale e riferiti ad anni precedenti.Non vengono inoltre considerati nel calcolo:- i contributi volontari (fatta eccezione per i versamenti volontari integrativi della contribuzioneobbligatoria);- i contributi figurativi (per malattia, maternità, servizio militare, disoccupazione, malattia specifica,aspettative politiche/sindacali ecc.), fatta eccezione per quelli relativi a periodi di integrazionesalariale;- i contributi da riscatto relativi a fattispecie non attinenti ad attività lavorativa, fatta eccezione -come sopra specificato - per i periodi di rendita vitalizia, di lavoro all’estero, di lavoro in Libia e perquelli versati ad integrazione di periodi contributivi obbligatori.

1.1) Eventi collocati in vigenza delle marche assicurativeI criteri di valorizzazione dei periodi figurativi definiti dall’articolo 8 della legge n. 155/1981 trovanoapplicazione anche quando la base di calcolo della «retribuzione figurativa» è costituita dai contributiIvs accreditati ai periodi di vigenza delle marche assicurative.Ad ogni periodo antecedente al sistema DM/1969, in corrispondenza del quale risulta registrato ilcontributo Ivs, la procedura attribuisce il corrispondente valore di retribuzione, desumendolo dallatabella C allegata al Dpr n. 488/1968 (tabella successivamente sostituita dalla «tabella E», allegata aldecreto legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito con legge 26 settembre 1981, n. 537) e determina larelativa retribuzione media settimanale, che viene accreditata a ciascuna settimana del periodo figurati-vo. In presenza di più periodi nello stesso anno solare la procedura calcola per ciascuno di essi laretribuzione corrispondente al rispettivo valore Ivs, determina la retribuzione media settimanale subase annuale e l’attribuisce al periodo accreditato figurativamente.In concreto, pertanto, ogni volta che il calcolo del valore figurativo prende a riferimento un annosolare antecedente all’introduzione del sistema DM/1969, il valore retributivo assegnato al periodofigurativo viene determinato effettuando la media settimanale delle retribuzioni dedotte dai contributibase Ivs, mediante l’uso delle richiamate tabelle. Tale valore figurativo medio viene attribuito nellamisura determinata, anche se di importo superiore a quello della retribuzione della classe massimadi ciascuna tabella dei contributi Ivs in uso pro tempore (cfr. punto 1, circ. n. 56 del 6.3.1985).Qualora le retribuzioni desunte dall’anzidetta tabella C siano relative a periodi antecedenti al 30aprile 1968 e rientrino nel calcolo della retribuzione pensionabile, la rivalutazione di cui all’art. 3,comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297 viene operata in misura corrispondente alla variazio-ne dell’indice Istat fra il 1968 - anno al quale dette retribuzioni pregresse sono state attualizzate - el’anno precedente la decorrenza della pensione (cfr. circ. n. 124 del 10.11.2006).Si precisa che le registrazioni pluriennali presenti negli archivi Arpa vengono elaborate dalla proceduracon frazionamento per anno solare e contestuale ridistribuzione proporzionale del numero di settimanedel periodo considerato e della relativa contribuzione Ivs, laddove presente. L’importo medio settimana-le Ivs, così ottenuto ed attribuito all’anno di riferimento del calcolo, costituisce l’elemento su cui laprocedura determina il valore da assegnare all’accredito figurativo (retribuzione corrispondente allaclasse Ivs immediatamente superiore).Per quanto ovvio, si fa presente che per un calcolo coerente con l’importo Ivs dell’anno di accreditodell’evento figurativo è necessaria la scissione di una registrazione pluriennale in registrazioni

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annuali a cura dell’operatore, con attribuzione a ciascun anno dell’effettivo numero di settimane e delrelativo importo di contribuzione, in particolare quando il periodo considerato risulta non interamentecoperto.A tale proposito si precisa che l’importo Ivs di ciascun anno non deve essere depurato della quota Ivsrelativa a mensilità aggiuntive (gratifiche ecc.), considerata l’assenza di informazioni in meritoall’ammontare delle retribuzioni ridotte, che devono essere detratte dall’imponibile per espressaprevisione normativa. Consegue che i codici Arpa 141 e 142 non devono essere utilizzati perperiodi coperti con marche assicurative.

1.2) Retribuzione figurativa desunta dall’imponibile di un anno diverso da quello dell’accreditoNel caso in cui l’accredito figurativo riguardi un anno solare nel quale non sono presenti valori utilizzabili(per assenza di retribuzioni), la retribuzione figurativa viene calcolata dalla procedura sulle retribuzionirelative al primo anno solare precedente, in applicazione dell’articolo 8, comma 2, primo periodo, dellalegge n. 155/1981. La procedura opera in modo analogo anche nel caso in cui le retribuzioni presentinell’anno dell’accredito figurativo risultino tutte corrisposte in misura ridotta.In tali ipotesi il calcolo del valore retributivo prende a riferimento il primo anno solare (individuato aritroso da quello dell’accredito) in cui risulta almeno una settimana a retribuzione «intera». Tuttavia,se il valore medio intero così individuato risulta inferiore a quello medio ridotto di uno degli anniintermedi, cioè compreso fra il primo anno solare con retribuzione piena e quello dell’eventofigurativo, la procedura di valorizzazione applica il criterio di cui al punto 3.5 della circolare n.171/1982 attribuendo a ciascuna settimana del periodo figurativo il valore della retribuzione mediaridotta risultata di importo più elevato nel predetto periodo temporale.In applicazione del comma 2, secondo periodo, dell’articolo 8 sopra citato viene invece utilizzata laretribuzione dell’anno solare di inizio assicurazione per calcolare il valore retributivo da attribuireai periodi figurativi riconoscibili anche in assenza di contribuzione obbligatoria antecedente (è il casodel servizio militare, di maternità extra rapporto di lavoro, di disoccupazione in favore dei frontalieri).In ogni caso, laddove il valore della retribuzione figurativa venga calcolato su retribuzioni relative adun anno diverso da quello di accredito dell’evento, la procedura memorizza tale anno al fine di unacorretta rivalutazione delle retribuzioni in fase di determinazione della retribuzione pensionabile.Per quanto riguarda i periodi figurativi da valutare nel sistema pensionistico contributivo si precisache il valore figurativo calcolato su retribuzioni di un anno diverso da quello di accredito vieneattualizzato all’anno dell’accredito stesso con il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni utili alcalcolo della quota A di pensione.In fase di determinazione del montante, tale valore viene rivalutato con il coefficiente di capitalizza-zione di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 335/1995, relativo all’anno nel quale si colloca l’evento.

1.3) Periodi figurativi collocati nell’anno di decorrenza della pensioneIl periodo di riferimento per il calcolo del valore retributivo da attribuire agli eventi figurativi accreditatinell’anno di decorrenza della pensione si diversifica in relazione alla collocazione temporale diciascun periodo rispetto alla decorrenza stessa.La retribuzione da assegnare al periodo figurativo compreso entro la decorrenza della pensione vienecalcolata con riferimento all’imponibile della frazione di anno antecedente la decorrenza stessa, esclu-dendo dal calcolo le eventuali retribuzioni «ridotte» del medesimo periodo.La retribuzione da attribuire invece al periodo figurativo collocato nella successiva frazione di annoviene determinata con riferimento all’imponibile dell’intero anno solare, depurato - in questo caso -dell’importo totale delle eventuali retribuzioni «ridotte» dell’anno solare interessato.Tale criterio trova applicazione anche sui periodi di provenienza E-Mens. Attraverso lo strumento ditotalizzazione «parziale» vengono inviati a Unicarpe i dati relativi al solo periodo di contribuzionecompreso entro la decorrenza della pensione e la procedura valorizza un eventuale periodo figurati-vo extra rapporto di lavoro sulla base di tale dato parziale.Ovviamente, nessuna operazione deve essere effettuata in relazione alle registrazioni di eventi figurativida E-Mens, valorizzati con le cd. «differenze da accreditare», atteso che nel «montante parziale»verranno valutati gli importi relativi ai soli eventi compresi entro la decorrenza della pensione.

1.4) Valorizzazione di periodi che prendono a riferimento contribuzione da apprendistaNel periodo anteriore all’introduzione del sistema DM/1969 i contributi dovuti per gli apprendisti sonostati versati mediante specifiche marche settimanali. I relativi periodi sono registrati in Arpa concodice 100.Dalla data di introduzione del sistema DM/1969 i dati contributivi sono rilevabili dal modello O1/M esono memorizzati nell’archivio Hydra.

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I periodi di apprendistato prestati presso un’azienda artigiana venivano invece denunciati dal datoredi lavoro attraverso i modelli 487 (inizio del rapporto) e 488 (fine del rapporto per avvenuta qualifica-zione ovvero per dimissioni del lavoratore). I relativi periodi sono registrati in Arpa con codice 110.A partire dal 1° gennaio 1980 è stata estesa anche agli apprendisti artigiani la denuncia mediantemodello O1/M.La qualifica assicurativa degli apprendisti era indicata nel modello O1/M (o nel mod. CUD) con ilvalore «4», per i soggetti non obbligati all’assicurazione contro gli infortuni, ovvero con il valore «5»,per i lavoratori assoggettati anche a contribuzione Inail (la distinzione fra soggetti con e senza Inail èscomparsa con effetto da gennaio 2007).Nelle denunce individuali si rilevano anche le qualifiche assicurative R e W che identificano, rispetti-vamente, lavoratori qualificati impiegati ed operai, per i quali le aziende continuano a versare lacontribuzione nella misura prevista per gli apprendisti per la durata di un anno a decorrere dalla datadella trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Fino al 31 dicembre 1974 il contributo Ivs accreditabile agli apprendisti era pari a 12 lire settimanali.Dal 1° gennaio 1975 il contributo è stato annualmente aggiornato in base alla percentuale diincremento del costo della vita, calcolata dall’Istat.Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007, la legge 29 dicembre2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha stabilito che la contribuzione dovuta per gli apprendisti (artigiani enon artigiani) è determinata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (v. comma 773).Pertanto, gli eventi figurativi da riconoscere in favore di tali lavoratori, se collocati in epoca successi-va al 2006, non sono più valorizzati con riferimento ai valori convenzionali di cui alla tabella sottoproposta ma sulla base degli imponibili assoggettati a contribuzione obbligatoria nel periodo conside-rato e dei normali criteri di calcolo indicati all’articolo 8, commi da 1 a 3, della legge n. 155/1981.

Anno Ivssettimanale

Retribuzionemedia sett. Anno Ivs

settimanaleRetribuzionemedia sett.

fino al 1974 12 11.300 1991 104 94.4501975 15 13.850 1992 111 101.2501976 18 16.350 1993 111 101.2501977 21 19.300 1994 120 109.1001978 25 22.800 1995 120 109.1001979 29 26.450 1996 129 117.5501980 33 30.100 1997 138 125.9501981 37 33.700 1998 138 125.9501982 45 41.900 1999 138 125.9501983 51 46.200 2000 148 134.3001984 60 54.600 2001 148 134.3001985 69 63.000 2002 € 0,0764 € 69,36021986 74 67.200 2003 € 0,0816 € 73,69841987 78 71.650 2004 € 0,0816 € 73,69841988 84 76.600 2005 € 0,0868 € 78,26911989 90 82.100 2006 € 0,0868 € 78,26911990 97 88.150 2007 retribuzioni effettive

1.5) Duplice registrazione dello stesso evento figurativoPer la massima parte dei casi l’ipotesi di doppia registrazione del medesimo evento riguarda periodidi malattia, maternità e donazione sangue successivi al 1988, dichiarati nelle denunce annuali edacquisiti anche in Arpa su istanza degli interessati.Tale ipotesi potrebbe tuttavia verificarsi anche in relazione ad eventi dichiarati con flusso E-Mens.In presenza di tali duplici registrazioni la procedura verifica prioritariamente l’univocità del codiceutilizzato per l’acquisizione in Arpa con il codice che identifica l’evento dichiarato dall’azienda nelladenuncia individuale (O1/M - E-Mens).Rilevata tale univocità, la contestuale presenza di contribuzione figurativa - evidenziata dalla proce-dura con apposito messaggio - deve dare luogo, a cura dell’operatore, all’annullamento dei datipresenti in Arpa.

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In deroga al suddetto principio deve essere invece privilegiata la registrazione Arpa relativa a donazioni dimidollo osseo - attualmente identificate dai codici 380 e 378, rispettivamente per settimane di tipo 1 e ditipo 2 (v. msg. n. 23265 del 26 settembre 2007) - e resa conseguentemente non utilizzabile quella diprovenienza Hydra.Ciò in considerazione del fatto che, per gli anni dal 2001 al 2004, le assenze correlate a donazione dimidollo osseo sono state dichiarate nelle denunce individuali come periodi di malattia e che l’acquisi-zione Arpa di detti eventi, secondo le indicazioni di cui al punto 4 della circolare n. 97 del 15settembre 2006, ha la finalità di definirne la diversa natura e la diversa valenza di tale evento ai finidel diritto a pensione.

1.6) Periodi di congedo straordinario (art. 42, comma 5, Dlgs n. 151/2001)Una parziale eccezione ai criteri generali di valorizzazione è prevista nei casi in cui si debbacalcolare la retribuzione figurativa da assegnare ai periodi di congedo straordinario di cui all’artico-lo 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001.Infatti, il valore retributivo riconoscibile in corrispondenza di detto evento, pur essendo determinatosecondo i criteri dell’art. 8 della legge n. 155/1981, non deve comunque eccedere quello massimocalcolato secondo i criteri illustrati con circ. n. 14 del 15 gennaio 2007 e riepilogato nella tabella diseguito proposta.

Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabileImporti calcolati in euro secondo l’aliquota del 32,70%

A B C D

Anno Retribuzione figurativamassima annua

Retribuzione figurativa massimasettimanale

Retribuzione figurativa massimagiornaliera

2001 27.243,00 523,91 74,642002 27.979,00 538,06 76,652003 28.650,00 550,97 78,492004 29.367,00 564,74 80,242005 29.954,00 576,04 82,072006 30.463,00 585,83 83,46

Importi calcolati in euro secondo l’aliquota del 33,00%2007 31.002,00 596,20 84,942008 31.529,00 606,33 86,142009 32.538,00 625,73 89,152010 32.766,00 630,11 89,772011 33.290,00 640,19 91,212012 34.189,00 657,48 93,41

Si precisa che i criteri dell’art. 8 della legge n. 155/1981 sono integralmente applicabili solo ai casi in cui ilvalore figurativo calcolato sulle retribuzioni dell’interessato risulti compreso entro il valore massimo sopraaccennato; nei confronti dei soggetti che possono far valere una retribuzione media settimanale ecceden-te il limite riconoscibile viene, invece, attribuito all’evento il valore retributivo massimo con conseguenteperdita di una quota di imponibile, assimilabile a quella che si determina con la valorizzazione «conven-zionale» introdotta per alcune tipologie di eventi dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e confermata dal Dlgs n.151/2001 (v. punto 13).Nei casi in cui la retribuzione figurativa, calcolata con i criteri dell’articolo 8 sopra richiamato, vengaridotta all’importo massimo riconoscibile, si ritiene applicabile ai periodi di congedo in esame l’art. 35,comma 2, del Dlgs n. 151/2001 nella parte in cui prevede la facoltà di integrare la retribuzionefigurativa mediante riscatto o con versamento di contributi volontari.L’argomento sarà oggetto di successive disposizioni.

2) Applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638/1983L’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 - applicabile anche ai periodi figurativi, con unicaesclusione per il servizio militare - stabilisce che il numero massimo delle settimane da considerareaccreditate ai periodi successivi al 1983 è pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dalrapporto fra retribuzione complessiva e minimale settimanale.

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Una volta valorizzato il periodo figurativo, la procedura raffronta perciò la retribuzione media settima-nale attribuita allo stesso con il minimale di cui al citato articolo 7 e, nel caso in cui il valore mediodella retribuzione figurativa risulti di ammontare inferiore, le relative settimane devono essereproporzionalmente ridotte.Il meccanismo di riduzione delle anzianità contributive viene applicato anche alle retribuzioni conven-zionali, fatta eccezione per quelle derivanti da lavoro domestico, agricolo, da apprendista e dapescatore.Se il valore retributivo attribuito al periodo figurativo viene desunto da una retribuzione convenziona-le di ammontare inferiore al minimale valgono tutte le considerazioni già svolte per la trattazione disituazioni derivanti dalla valutazione di retribuzioni effettive, salvo quanto precisato al successivopunto 2.1).La procedura tiene inoltre conto delle seguenti particolarità:- quando il valore attribuito all’evento viene desunto dall’imponibile di un anno diverso da quello in cuisi colloca il periodo figurativo, il numero massimo delle settimane «riconoscibili» viene determinatoconfrontando la retribuzione figurativa media con il minimale vigente nell’anno solare in cui sonostate percepite le retribuzioni prese a riferimento per il relativo calcolo (cfr. circ. n. 243 del17.10.1987);- nel caso in cui l’evento sia successivo al 1983 ed il relativo valore figurativo sia stato calcolato suretribuzioni di un anno antecedente il 1984, l’anzianità del periodo figurativo non subisce alcunariduzione, qualunque sia la natura dell’evento considerato e l’importo medio della retribuzionefigurativa assegnata, non esistendo un valore minimo con cui effettuare il raffronto;- se l’evento è antecedente al 1984 ed il relativo valore figurativo viene calcolato su retribuzioni di unanno successivo al 1983, le settimane accreditate al periodo figurativo non subiscono alcunariduzione, qualunque sia la natura dell’evento considerato ed a prescindere dall’importo medio dellaretribuzione figurativa allo stesso assegnata, non esistendo prima del 1984 un valore minimosettimanale di riferimento per determinare l’anzianità contributiva riconoscibile.

2.1) Soggetti non interessati al rispetto del minimale settimanaleCome ricordato al punto precedente, il criterio di riduzione delle anzianità contributive non si applica,per legge, ai lavoratori domestici, agli agricoli, agli apprendisti, ai pescatori autonomi: l’anzianitàcontributiva relativa ai periodi di attività prestata in tale qualifica prescinde, pertanto, dall’ammontaredelle relative retribuzioni anche successivamente al 1983.Analogamente, non è soggetto ad alcuna riduzione il numero delle settimane accreditate figurativa-mente in corrispondenza di eventi valorizzati sulla base di retribuzioni riferite esclusivamente adattività prestata nelle suddette qualifiche, per legge escluse dall’applicazione dell’articolo 7 dellalegge n. 638/1983.

3) Contribuzione figurativa e rapporti di lavoro part timeLa valorizzazione di un evento figurativo che avvenga con riferimento alle retribuzioni di un periodo dilavoro part time segue gli stessi criteri applicati per la valorizzazione dei periodi di full time.L’importo della retribuzione figurativa da accreditare corrisponde pertanto al valore medio settimana-le determinato dividendo l’imponibile dell’anno (dedotte le «altre competenze» e le eventuali «retribu-zioni ridotte») per il numero delle settimane retribuite in misura intera (differenza fra settimanecomplessivamente retribuite e settimane a retribuzione ridotta).Per determinare l’anzianità contributiva da riconoscere ai fini del diritto a pensione all’evento figurati-vo viene accreditato il numero delle settimane comprese nel rispettivo periodo, salva l’applicazionedell’articolo 7 della legge n. 638/1983.Per determinare l’ammontare del trattamento di pensione deve essere invece attribuito all’eventofigurativo un numero di settimane calcolato computando l’anzianità dei periodi part time proporzional-mente all’orario di lavoro effettivamente svolto. Tale criterio trova applicazione tanto per gli eventicollocati nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale, quanto per quelli da valorizzare prenden-do semplicemente a riferimento le retribuzioni di un periodo di lavoro part time, salvo quantoprecisato di seguito, in relazione alle diverse tipologie di attività a tempo parziale.Nei casi di part time verticale - che presuppone attività svolta a tempo pieno in alcune settimane delmese o in alcuni mesi dell’anno, alternata ad assenza di prestazione lavorativa e di copertura contributi-va - il numero delle settimane accreditate ai fini del diritto a pensione coincide con l’anzianità contributi-va valutabile ai fini della misura delle prestazioni. Conseguentemente, anche nel periodo figurativo lesettimane utili per il diritto coincideranno con quelle utili per la misura della pensione.Nei casi di part time orizzontale (caratterizzato da prestazioni ad orario ridotto nel periodolavorativo) e nei casi di part time verticale con attività prestata a tempo pieno in alcuni giorni della

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settimana, le settimane utili per la misura della pensione, da riconoscere in corrispondenza dell’even-to figurativo, devono essere invece determinate mantenendo il medesimo rapporto proporzionaleesistente fra anzianità contributive utili al calcolo ed al diritto, rilevato sui periodi di contribuzioneobbligatoria presa a riferimento. In tali casi la procedura riconosce al periodo figurativo un numero disettimane utili per la misura determinato applicando alle settimane figurative (di calendario) utili per ildiritto il coefficiente desunto dal rapporto

settimane utili per misurasettimane utili per diritto

come dichiarate dall’azienda per il periodo lavorativo di riferimento.Ovviamente, nei casi di part time misto (caratterizzato da periodi lavorati ad orario ridotto alternatia periodi non lavorati e privi di copertura):- le modalità di calcolo del valore figurativo da riconoscere agli eventi figurativi privi di copertura (sett. 1)sono le stesse previste per gli accrediti effettuati in regime di full time (va determinato con riferimento alnumero delle settimane retribuite nell’anno in misura intera ed all’ammontare della relativa retribuzionecorrente «piena»);- i criteri di determinazione proporzionale dell’anzianità contributiva utile per la misura della pensionesono quelli sopra illustrati.Nell’ipotesi in cui l’evento accreditato figurativamente si collochi all’inizio dell’assicurazione - in un arcotemporale che comprenda il 6 gennaio 1985 (data di entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984, n.863) - e sia valorizzato con riferimento alle retribuzioni di un periodo di attività prestata a tempo parziale,la frazione dell’evento figurativo collocata a partire dalla predetta data viene valutata con i criteri previstiper i periodi a tempo parziale e vengono conseguentemente determinate le corrispondenti settimane utiliai fini della misura della pensione.Nessuna valutazione proporzionale viene invece effettuata sulle settimane del periodo figurativoantecedente al 6 gennaio 1985: queste verranno considerate nella stessa entità ai fini del diritto edella misura della pensione, salva l’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638/1983 sui periodidecorrenti da gennaio 1984.La procedura Unicarpe non interviene in alcun modo sugli eventi figurativi collocati nel corso di unrapporto di lavoro part time e dichiarati nelle denunce E-Mens. Ciò in quanto, in fase di elaborazione delmontante relativo alle denunce mensili, il numero delle settimane utili ai fini della misura della pensioneviene determinato in automatico, sulla base del rapporto proporzionale esistente fra settimane utili esettimane retribuite dei periodi comunicati con il flusso E-Mens: i periodi figurativi in esame vengonoperciò esposti in estratto conto con l’indicazione delle settimane utili ai fini del diritto e della misura dellapensione e risultano già valorizzati con la «differenza accredito», quantificata e dichiarata dall’azienda.

4) Valore figurativo «convenzionale»Le disposizioni in materia di accrediti figurativi di cui all’art. 8, commi da 1 a 3, della legge n.155/1981 sono state integrate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (cfr. art. 3, comma 4), con l’introduzio-ne di una diversa modalità di valorizzazione applicabile agli eventi sotto elencati con effetto suiperiodi decorrenti dal 28 marzo 2000:- congedo parentale (cd. astensione facoltativa) fruito oltre i sei mesi (anche collocati entro il terzoanno di età del bambino) e/o goduta fra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino;- ore di allattamento (tali permessi sono quantificati su base settimanale);- permessi per malattia del bambino di età compresa fra il terzo e l’ottavo anno (nel limite massimo di5 giorni all’anno per ciascun genitore);- permessi per assistenza a minori di 3 anni, diversamente abili (articolo 33, comma 2, legge 5febbraio 1992, n. 104).La retribuzione figurativa da attribuire ai predetti eventi, in proporzione alla relativa durata, vienequantificata prendendo a riferimento il 200% del valore massimo annuo dell’assegno sociale inpagamento al 1° gennaio dell’anno interessato. Secondo i nuovi criteri, pertanto, ogni settimana deglieventi sopra elencati viene valorizzata con una retribuzione figurativa pari ad 1/52 della predettabase di calcolo.La legge n. 53/2000 - in deroga ai principi di cui all’articolo 8, commi da 1 a 3, della legge n.155/1981, che pongono a base del calcolo del valore figurativo la retribuzione percepita dagliinteressati nell’anno dell’evento - ha perciò disposto l’accredito di un valore di retribuzione figurativaunivoco, non correlato alla retribuzione effettivamente percepita ed ha altresì previsto che tale valorefigurativo possa essere integrato dagli interessati mediante riscatto o con versamento di contribuzio-ne volontaria.

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4.1) Codici UNEX-ARPA relativi ad eventi valorizzati in misura convenzionaleFino all’entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n. 53, la generalità degli eventi figurativi venivavalorizzata esclusivamente secondo i criteri fissati dall’art. 8 della legge n. 155/1981, sulla base dellaretribuzione media percepita dall’interessato nel periodo di riferimento.Come già evidenziato al punto precedente, la richiamata legge n. 53/2000, estendendo l’accreditofigurativo ad ulteriori eventi, fino ad allora non riconosciuti ai fini pensionistici, ha anche introdotto unadiversa modalità di valorizzazione, basata su un importo retributivo «convenzionale», uguale per tutti.Ciò ha reso necessaria l’istituzione di uno specifico codice ARPA-UNEX (codice 321) che indicassela tipologia di calcolo del valore figurativo da accreditare (cfr. msg. n. 41 del 2 aprile 2003). Dettocodice ha integrato la serie di quelli già in uso per la registrazione dei periodi da valorizzare inapplicazione dell’articolo 8 della legge n. 155/1981 (codici 320 e 329).Con l’entrata in vigore del Dlgs n. 151/2001, i codici 320 e 321 sono stati sostituiti, rispettivamente,dai nuovi codici 322 e 323, con effetto sulle informazioni Hydra provenienti da SA770/2002 esuccessivi: detti codici, ancorché caratterizzati da un diverso riferimento normativo, identificano lamedesima tipologia di eventi già contraddistinti dai codici sostituiti.Per identificare le settimane a retribuzione ridotta da valorizzare con retribuzione convenzionalesono stati poi istituiti i codici 307 e 308, correlati, rispettivamente, ai codici 321 e 323, riservando ilcodice 329 per le integrazioni figurative relative alle tipologie di eventi identificati con i codici 320 e322 (cfr. msg. n. 4944 del 23 febbraio 2007).

4.2) Comparazione codici UNEX-ARPAcon i codici E-Mens relativi ad eventi di maternità e congediFino a quando è rimasto in vigore il sistema di denuncia annuale, le assenze dal lavoro correlate aglieventi di maternità venivano dichiarate utilizzando un numero limitato di codici ARPA-UNEX.Con l’introduzione delle denunce mensili è stato istituito uno specifico codice E-Mens per ciascunodegli eventi disciplinati dal Dlgs n. 151/2001, come evidenziato nella tabella sotto riportata, dallaquale sono rilevabili anche i corrispondenti codici ARPA-UNEX.

Descrizione evento(tipo evento e riferimenti normativi attualmente in vigore)

CodiciARPA-UNEXdal 2001 (*)

CodiciE-Mensdal 2005

Congedo di maternità o paternità ex artt. 16, 17, 20 e 28, Dlgs n. 151/2001 322 (sett. 1)329 (sett. 2)

MA1

Congedo parentale ex art. 35, comma 1, Dlgs n. 151/2001 (6 mesi entro i 3 anni dietà del bambino)

322 (sett. 1)329 (sett. 2)

MA2

Congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, ex art. 49, comma 1,Dlgs n. 151/2001

322 (sett. 1)329 (sett. 2)

MA3

Prolungamento congedo parentale fino a 3 anni di età del bambino con handicap,ex art. 33, comma 1, Dlgs n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992)

322 (sett. 1)329 (sett. 2)

MA4

Permessi mensili per figli con handicap grave, ex art. 42, commi 2 e 3, Dlgs n.151/2001 (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992)

329 (sett. 2) MA5

Permessi mensili fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6,legge n. 104/1992

329 (sett. 2) MA6

Permessi mensili per assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicapgrave, ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992

329 (sett. 2) MA7

Riposi giornalieri (per allattamento) fino al 1° anno di età del bambino, ex artt. 39 e49, Dlgs n. 151/2001

323 (sett. 2) MB1(**)

Congedo parentale ex art. 35, comma 1, Dlgs n. 151/2001 (oltre i 6 mesi entro i 3anni di età del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l’8° anno di età del bambino)

323 (sett. 1)308 (sett. 2)

MB2

Riposi giornalieri per figli con handicap grave (fino a 3 anni di età), ex art. 42,comma 1, Dlgs n. 151/2001 (art. 33, comma 2, legge n. 104/1992)

323 (sett. 2) MB3(**)

Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (nel limite di 5giorni l’anno per ciascun genitore, fruibili alternativamente), ex art. 47, comma 2,Dlgs n. 151/2001

323 (sett. 1)308 (sett. 2)

MB4

Riposi giornalieri fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6,legge n. 104/1992

323 (sett. 2) MB5(**)

(*) Per l’anno 2001 le acquisizioni Arpa sono consentite solo dal 27 aprile 2001 (v. punto 4.2 msg. n. 41/2003). Per periodiprecedenti vanno utilizzati i codici 320 e 329.(**) Gli eventi sono dichiarati come «sett. 2» perché relativi a settimane interessate da attività lavorativa e copertura obbligatoria(ridotta). Si tratta tuttavia di settimane «intere», determinate rapportando a settimana piena il numero di ore/giorni fruiti al titoloindicato.

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Si ribadisce che devono essere acquisiti in archivio Arpa, utilizzando i rispettivi codici, solo gli eventi nonmemorizzati in nessuno degli archivi automatizzati (ad esempio: eventi anteriori al 1989, debitamentedocumentati e non dichiarati nelle denunce annuali) ovvero relativi a soggetti per i quali le aziende nonsono tenute a fornire tali dati.I codici E-Mens vengono invece utilizzati esclusivamente per la codifica di eventi intervenuti nel corso dirapporti di lavoro successivi al 2004, dichiarati nelle denunce mensili. Per soggetti non interessati dalledenunce E-Mens si dovranno ancora utilizzare i codici Arpa.

5) Rinuncia all’utilizzo di periodi figurativiCome precisato al punto 3 della presente circolare, è possibile la rinuncia parziale allavalutazione di un accredito figurativo.Qualora l’evento risulti acquisito in Arpa, la sede dovrà annullare la relativa registrazione(codice 999 = contribuzione annullata) e riacquisire il periodo, come espressamente indicatodall’interessato.Qualora, invece, il dato sia compreso in una denuncia annuale, la riduzione del periodo davalutare dovrà essere gestita in procedura Unicarpe.In tale ultima ipotesi, tenuto conto che gli eventi sono dichiarati nelle denunce annuali O1/M per tipologia(malattia/infortunio, astensione obbligatoria e/o facoltativa per maternità ecc.), con indicazione delcorrispondente numero di settimane non retribuite, interamente e parzialmente e di un valore complessi-vo di retribuzioni ridotte, la valutazione parziale potrà rendere necessaria anche la riduzione proporzio-nale dei valori retributivi da utilizzare per la corretta valorizzazione dei restanti periodi.Di seguito vengono illustrati i criteri con cui effettuare la valutazione parziale, con particolareriferimento agli eventi presenti nelle denunce annuali O1/M.

5.1) Pluralità di eventi dello stesso tipo dichiarati in unica registrazioneSi ipotizzi che nell’anno 1990 una lavoratrice abbia fruito di tre distinti periodi di astensione facoltativadal lavoro per maternità e che chieda di non valutare il primo periodo nell’anzianità contributiva utile apensione.I periodi di assenza documentati dall’interessata si collocano:- dal 15 febbraio al 20 marzo (4 sett. interamente non lavorate, 2 sett. parzialmente non lavorate);- dal 10 al 30 maggio (2 sett. interamente non lavorate, 2 sett. parzialmente non lavorate);- dal 12 al 31 luglio (2 sett. interamente non lavorate, 2 sett. parzialmente non lavorate).Come si rileva dallo schema di denuncia individuale sotto proposta, per detti periodi sono state dichiaratedall’azienda complessivamente 8 settimane interamente non lavorate (sett. 1) e 6 settimane parzialmentelavorate (sett. 2).

Anno 1990 prog. 001

Cognome XXXXX Nome YYYYYYY Sesso FNascita 10.6.1957 Comune Cavarzere Pr. VE C.F. XXXYYY57H50C383K

in Lire

Cod. Ind. XXX41YY11 Matr. Az. XXXXXXXXX XX CSC 10403 Qual. 1 Ass. IVS DS TBCComp. Corr. 23.506.000 Altre Comp. 2.194.000 Sett. 44 gg. 252Mesi retr. Tutti Cod. Contr. 127 Liv. Inq. 3 Prov. lav.Data cess. Tipo Reg. 1 T/S O3M 1/0 Assegni Fam. NO Anno O3M 90Tipo Rapp. Trasf. Rapp. NO Sett. utili AP 5.350,49 R.D. 148 Flus.N. TR Periodo Retribuzioni Sett.1234Retrib. rid. Imp. Retr. 1.080.000 Sett. 6 Diff. CigMalattia Sett. 1 Sett. 2Mal. legge n. 88/1987 Sett. 1 Sett. 2Maternità Sett. 1 8 Sett. 2 6Cig ord.+str. Sett. 1 Sett. 2 Donatori sangue Sett. 2 Valuta £Codici errore: Inser. D.B. 14.10.1992

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Posto che l’interessata chiede l’esclusione del periodo 15 febbraio-20 marzo (pari a 4 sett. 1 e 2 sett. 2),nell’anno 1990 dovranno essere valorizzate le residue 4 settimane di tipo sett. 1 e 4 settimane di tipo sett. 2.A tal fine, sulla base delle competenze correnti, delle retribuzioni ridotte, delle settimane retribuite edi quelle retribuite in misura ridotta, la procedura effettuerà il calcolo del valore retributivo mediosettimanale intero (utile a valorizzare le settimane di tipo «sett. 1») e di quello medio settimanale daaccreditare ad integrazione (utile a valorizzare le settimane di tipo «sett. 2»).

Calcolo retribuzioniCompetenze correnti 23.506.000 Sett. 44Retribuzioni ridotte 1.080.000 Sett. 6Retribuzioni intere 22.426.000 Sett. 38

RMS intera (copertura sett. 1) 22.426.000/38 = 590.158RMS ridotta 1.080.000/6 = 180.000RMS (ad integrazione sett. 2) differenza = 410.158

Nel caso in esame, per effetto della rinuncia parziale all’accredito, le settimane di maternità cheverranno riconosciute ai fini pensionistici e valorizzate saranno 4 di tipo «sett. 1» e 4 di tipo «sett. 2».

Sett. RMS intera RMS ad integraz. Valore accreditoSettimane non retribuite 4 590.158 2.360.632Sett. parzialmente retribuite 4 410.158 1.640.632Valore complessivo accreditato 4.001.264

Per l’anno considerato, alla fine dell’operazione si otterrà la seguente situazione contributiva.

Retribuzioni (a) Settimane (b)Competenze correnti 23.506.000 44Altre competenze 2.194.000Accredito a copertura maternità 2.360.632 4Accredito ad integrazione di 4 sett. maternità 1.640.632Totali 29.701.264 48RMS utile a pensione (a/b) 618.776

5.2) Pluralità di eventi di malattia dichiarati in unica registrazioneAnaloga e distinta modalità di gestione è stata prevista per i periodi di malattia, in relazione ai qualiesiste, oltre alla possibilità di rinuncia, anche un limite di utilizzo.In fase di verifica dell’estratto conto la procedura segnala all’operatore il superamento del limitemassimo di utilizzo e consente la gestione dei relativi periodi, per la loro esclusione o per unavalutazione parziale di alcuni di essi, proponendo uno specifico pannello riepilogativo degli eventi(«sett. 1» e «sett. 2»). A tal fine sono state previste tre distinte modalità:- conferma dei dati dell’estratto (in tal caso verranno utilizzati i periodi di malattia a partire dal piùrecente ed esclusi quelli più remoti);- scelta dell’opzione che consente l’utilizzo dei periodi di malattia a partire dal più remoto e laconseguente esclusione dei periodi più recenti;- selezione dei periodi che l’interessato ha chiesto espressamente di escludere o variare.Qualora, per effetto del superamento dei limiti di utilizzo, vengano escluse settimane di tipo «sett. 2»,dovranno essere anche neutralizzate le relative retribuzioni ridotte.Per meglio esplicitare quanto sopra detto si propongono i seguenti esempi.Si devono escludere dalla valutazione, per superamento del limite di utilizzo, 4 settimane di malattiadi tipo «sett. 1» e 2 settimane di tipo «sett. 2» in un anno in cui sono state dichiarate dall’aziendacomplessivamente 8 settimane interamente non lavorate (sett. 1) e 6 settimane parzialmente lavora-te (sett. 2), come rilevabile dallo schema di denuncia individuale sotto proposta.

Anno 1990 prog. 001

Cognome XXXXX Nome YYYYYYY Sesso FNascita 10.6.1957 Comune Cavarzere Pr. VE C.F. XXXYYY57H50C383K

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in Lire

Cod. Ind. XXX41YY11 Matr. Az. XXXXXXXXX XX CSC 10403 Qual. 1 Ass. IVS DS TBCComp. Corr. 23.506.000 Altre Comp. 2.194.000 Sett. 44 gg. 252Mesi retr. Tutti Cod. Contr. 127 Liv. Inq. 3 Prov. lav.Data cess. Tipo Reg. 1 T/S O3M 1/0 Assegni Fam. NO Anno O3M 90Tipo Rapp. Trasf. Rapp. NO Sett. utili AP 5.350,49 R.D.148 Flus.N. TR Periodo Retribuzioni Sett.1234Retrib. rid. Imp. Retr. 1.080.000 Sett. 6 Diff. CigMalattia Sett. 1 8 Sett. 2 6Mal. legge n. 88/1987 Sett. 1 Sett. 2Maternità Sett. 1 Sett. 2Cig ord.+str. Sett. 1 Sett. 2 Donatori sangue Sett. 2 Valuta £Codici errore: Inser. D.B. 14.10.1992

A tal fine, sulla base dei previsti elementi di calcolo (competenze correnti, retribuzioni ridotte,settimane retribuite e retribuite in misura ridotta), la procedura determina il valore retributivo mediosettimanale intero (utile a valorizzare le settimane di tipo «sett. 1»), quello medio settimanaledell’integrazione (utile a valorizzare le settimane di tipo «sett. 2») ed il valore delle retribuzioni ridottecorrispondente alle settimane di tipo «sett. 2» da neutralizzare.

Calcolo retribuzioniCompetenze correnti 23.506.000 Sett. 44Retribuzioni ridotte 1.080.000 Sett. 6Retribuzioni intere 22.426.000 Sett. 38RMS intera (copertura sett. 1) 22.426.000/38 = 590.158RMS ridotta 1.080.000/6 = 180.000RMS (ad integrazione sett. 2) differenza = 410.158Retr. ridotte da neutralizzare 180.000 x 2 = 360.000

Nel caso esaminato, operando l’esclusione parziale delle settimane di malattia dichiarate nell’anno,verranno riconosciute ai fini pensionistici e conseguentemente valorizzate le residue 4 settimane ditipo «sett. 1» e le residue 4 di tipo «sett. 2».

Sett. RMS intera RMS ad integraz. Valore accreditoSettimane non retribuite 4 590.158 2.360.632Sett. parzialmente retribuite 4 410.158 1.640.632Valore complessivo accreditato 4.001.264

Per l’anno considerato, alla fine dell’operazione si otterrà la seguente situazione contributiva.

Retribuzioni (a) Settimane (b)Competenze correnti 23.506.000 + 44 +Altre competenze 2.194.000 +Accredito a copertura malattia 2.360.632 + 4 =Accredito ad integrazione di 4 sett. malattia 1.640.632 =Totali 29.701.264 - 48 -Retrib. e sett. ridotte neutralizzate (da sottrarre) 360.000 = 2 =Totali 29.341.264 46RMS utile a pensione (a/b) 637.854

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IN PRIMO PIANOContribuzione figurativa

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6) Eventi extra rapporto di lavoro valorizzati su dati E-MensPer valorizzare un evento extra rapporto di lavoro sulla base dei dati retributivi dichiarati con flussoE-Mens devono essere utilizzate le retribuzioni teoriche mensili del periodo di riferimento.In attesa che l’applicativo di valorizzazione dei periodi figurativi in esame calcoli in automatico la«retribuzione teorica media settimanale», detto valore deve essere determinato a cura dell’operato-re. A tal fine va tenuto presente che l’importo della «retribuzione teorica» dichiarata nelle denunceE-Mens è rapportato al valore retributivo di un mese intero. È invece riferito ad un periodo di duratainferiore nei casi di assunzione e/o cessazione intervenuta in corso di mese.Il valore complessivo delle retribuzioni teoriche mensili dichiarate nell’anno solare (o nel minorperiodo) interessato va rapportato a valore settimanale sulla base del numero delle settimane dicalendario ricadenti nel periodo medesimo e costituisce il valore retributivo da attribuire a ciascunadelle settimane dell’evento figurativo.A titolo di esempio si ipotizzi di dover valorizzare 26 settimane di disoccupazione collocate in unanno nel quale risultano accreditate 21 settimane di contribuzione obbligatoria e sono presenti«retribuzioni teoriche» relative a 5 mesi, per un valore complessivo di 8.900,00 euro.Al predetto fine si dovrà:- calcolare il valore medio settimanale delle retribuzioni teoriche (8.900,00 euro/21 = 423,81 euro);- determinare il valore complessivo delle retribuzioni figurative (423,81euro x 26 = 11.019,06 euro).Tenuto conto che la retribuzione teorica media settimanale è pari a 423,81 euro, il periodo didisoccupazione (26 settimane) verrà valorizzato con una retribuzione figurativa di importo complessi-vo pari a 11.019,06 euro.

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IN PRIMO PIANOPrescrizione dei ratei

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Avv. Giampiero Falasca, Dott.ssa Maria Luisa Buscaini Studio legale Dla Piper

Inps: chiarimenti sulla prescrizionedei ratei di pensione

Con il messaggio n. 220 del 4 gennaio 2013l’Inps ha fornito istruzioni operative in materia diprescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pen­sionistici o delle relative differenze dovute a seguitodi riliquidazioni

Il quadro normativoLa necessità di dettare tali istruzioni è sorta aseguito dell’introduzione da parte dell’articolo 38,comma 1, lett. d), n. 2, del decreto legge 6 luglio2011, n. 98, convertito con modificazioni dallalegge n. 111/2011, di un nuovo articolo 47­bis, alDpr n. 639/1970.Tale norma prevede che: «si prescrivono in cinqueanni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovutia seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa delrelativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonchédelle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relativedifferenze dovute a seguito di riliquidazione».Fino all’entrata di vigore delle nuove regole, cioèfino al 6 luglio 2011, la prescrizione dei singoliratei pensionistici prevedeva un termine più brevedi prescrizione, pari a cinque anni, esclusivamenteper le rate di pensione già liquidate ma non riscos­se; negli altri casi la prescrizione era invece ritenu­ta decennale; la disposizione di cui sopra, ai sensidell’articolo 38, comma 4, del decreto n. 98/2011, si applica anche ai giudizi pendenti in pri­mo grado alla data di entrata in vigore del decretostesso.

Le istruzioni InpsAlla luce delle novità introdotte, diviene di impor­tanza fondamentale analizzare le indicazioni con­tenute nel messaggio Inps n. 220/2013, al fine diverificare l’applicazione del nuovo termine di pre­scrizione ai ratei di pensione già maturati primadell’entrata in vigore della nuova disciplina.L’Inps, infatti, ai fini dell’applicazione della prescri­zione quinquennale ha distinto due ipotesi:1. ratei arretrati maturati dopo il 6 luglio 2011;2. ratei arretrati maturati entro il 6 luglio 2011.Per quanto riguarda il diritto ai ratei arretrati dei

trattamenti pensionistici o delle relative differenzedovute a seguito di riliquidazioni, maturati dopo il6 luglio 2011, anche se non liquidati e dovuti aseguito di pronuncia giudiziale dichiarativa delrelativo diritto, la prescrizione è pari a cinque annianche in caso di giudizi pendenti alla predettadata.Traducendo quanto sopra in un caso concreto, ilrateo maturato il 7 luglio 2011 si prescriverà il 7luglio 2016.Quanto invece al diritto ai ratei arretrati maturatientro il 6 luglio 2011, anche nei casi di giudizipendenti in primo grado alla predetta data, questosi prescrive secondo un particolare «meccanismodi riduzione» del previgente periodo di prescrizio­ne decennale.Il predetto meccanismo, illustrato nel messaggiodell’Inps, può essere così sintetizzato:a) se alla data del 6 luglio 2011 residua un perio­do del previgente termine decennale di prescrizio­ne superiore a cinque anni, detto periodo deveessere ridotto a cinque anni.Quindi, se il diritto è stato acquisito in data 6luglio 2008, secondo la vecchia disciplina questosi sarebbe prescritto il 6 luglio 2018.Applicando invece il meccanismo della riduzione,essendo alla data del 6 luglio 2011 trascorsi treanni e residuando 7 anni, questi non potrannoessere goduti per intero ma verranno ridotti acinque. La prescrizione maturerà pertanto il 6luglio 2016;b) se alla data del 6 luglio 2011 residua un perio­do del previgente termine decennale di prescrizio­ne inferiore a cinque anni, detto periodo potràessere fruito per intero.Quindi, se il diritto è stato acquisto alla data del 6luglio 2004, secondo la vecchia disciplina questosi sarebbe prescritto il 6 luglio 2014.Essendo alla data del 6 luglio 2011 trascorsi giàsette anni e residuando tre anni, questi potrannoessere fruiti per intero, proprio perché rientrantinei cinque anni previsti dal nuovo termine di pre­scrizione. La prescrizione maturerà pertanto il 6luglio 2014.L’applicazione del nuovo termine prescrizionalenon potrebbe infatti comportare un indebito van­

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taggio per l’interessato, cioè portare al paradossodi sommare il termine quinquennale a quanto giàdecorso del termine decennale, arrivando così aconcedere un termine ultradecennale.Il messaggio Inps precisa poi che le regole sopraillustrate si applicano anche ai casi di ricostituzio­ne di ufficio, e ricorda che il termine di prescrizio­ne del diritto alla ricostituzione decorre dal mo­mento in cui lo stesso può essere fatto valeredall’interessato.Tenuto conto che il termine di prescrizione è statoridotto a cinque anni, nulla è cambiato pergli iscritti al Fondo speciale dipendenti delle Ferro­vie dello Stato Spa e al Fondo di quiescenza Poste.Per tali soggetti, infatti, ai sensi dell’articolo 2 delRdl del 19 gennaio 1939, n. 295, come modifica­to dalla legge 7 agosto 1985, n. 428, il diritto allerate o quote di rate di pensione, anche arretrate, siprescrive con il decorso di cinque anni.Pertanto rimangono invariate, inoltre, le istruzionifornite con il messaggio n. 19508 del 3 settembre

2008 relativo agli iscritti al Fondo dipendenti del­le Ferrovie dello Stato.Per quanto riguarda la prescrizione dei ratei deicrediti per invalidità civile, l’Inps precisa che inassenza di specifico richiamo, da parte dell’artico­lo 47­bis, alle prestazioni di tipo assistenziale, irelativi ratei continueranno ad essere assoggettatialla disciplina generale prevista dal codice civile.In particolare i ratei già liquidati e non riscossi sonoassoggettati alla prescrizione quinquennale di cuiall’articolo 2948, n. 4, c.c., mentre i ratei non anco­ra liquidati sono assoggettati alla prescrizione de­cennale ordinaria di cui all’articolo 2946 c.c.L’Inps precisa infine che la nuova disciplina inmateria di prescrizione non trova applicazione perquanto riguarda il recupero degli indebiti pensio­nistici.Il diritto dell’Istituto alla relativa ripetizione, infat­ti, si prescrive nell’usuale termine di dieci anni adecorrere dal momento in cui è stata effettuatal’indebita erogazione.

Il testo del messaggio

INPS - MESSAGGIO 4 GENNAIO 2013, N. 220

Oggetto: Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovutea seguito di riliquidazioni. Articolo 38, comma 1, lettera d), n. 2 e comma 4, del decreto legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Istruzioni operative.

PremessaCon i messaggi n. 14490 del 12 luglio 2011 e n. 16032 del 5 agosto 2011 è stata tra l’altro fornita unaprima informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nell’articolo 38del Dl 6 luglio 2011, n. 98, conv., con mod., dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il predetto decretolegge è entrato in vigore il 6 luglio 2011, data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 155.Con il presente messaggio, nel quale sono state recepite le indicazioni contenute nella nota n. 4496 del24 agosto 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni operativeriguardanti la materia della prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relativedifferenze dovute a seguito di riliquidazioni, in applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 ecomma 4, del Dl n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011. Le predette istruzionimodificano, relativamente alla durata del termine di prescrizione, quelle già impartite con la circ. n. 164del 24 luglio 1989. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 giugno 2012 è stata pubblicata l’ordinanza delTribunale di Roma dell’8 febbraio 2012 di remissione al giudice delle leggi della questione di legittimitàcostituzionale dell’articolo 38, comma 4, del decreto legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 111/2011, nella parte in cui estende l’applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1,lettera d), del medesimo art. 38 ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del Dl n.98/2011, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Pertanto, si fa riserva di fornire eventuali ulterioriistruzioni riguardanti la norma in esame, all’esito del giudizio pendente innanzi la Corte costituzionale.

1. Disposto normativoL’art. 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98:- con il comma 1, lett. d), numero 2), ha aggiunto all’articolo 47 del Dpr n. 639/1970 il seguentearticolo:«47-bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito dipronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle presta-zioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenzedovute a seguito di riliquidazioni»;- con il comma 4 ha previsto che:

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«Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primogrado alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2. Termine quinquennale di prescrizionePer effetto delle novità legislative, il nuovo termine di prescrizione quinquennale si applica come diseguito indicato.

2.1 Ratei arretrati maturati dopo il 6 luglio 2011Il diritto ai ratei arretrati - anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativadel relativo diritto - dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito diriliquidazioni, maturati dopo il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato articolo 38), siprescrive in cinque anni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data.Ad esempio: il rateo maturato il 7 luglio 2011 si prescrive il 7 luglio 2016.

2.2 Ratei arretrati maturati entro il 6 luglio 2011Il diritto ai ratei arretrati - anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativadel relativo diritto - dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito diriliquidazioni, maturati entro il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato articolo 38), anche neicasi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data, si prescrive secondo il seguente meccani-smo di «riduzione» del previgente periodo decennale di prescrizione.A. Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizio-ne superiore a cinque anni, detto periodo deve essere ridotto a cinque anni.Ad esempio: diritto acquisito in data 6.7.2008. In base alla previgente normativa la prescrizioneavrebbe avuto termine il 6.7.2018. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 3 anni e il restanteperiodo di 7 anni non potrà essere fruito per intero ma sarà ridotto fino al previsto limite dei 5 anni. Laprescrizione maturerà, pertanto, il 6.7.2016.Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l’intervenuta prescrizione diquanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalità operative:a) considerare la data di presentazione della domanda di rateo (ad esempio 6 luglio 2010);b) considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (ad esempio 6 luglio 2000);c) verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (ad esempio 9anni, essendo decorso 1 anno dal 6 luglio 2010 al 6 luglio 2011);d) ridurre a cinque anni il residuo termine decennale di prescrizione da far decorre dal 6 luglio 2011(ad esempio il rateo del 6 luglio 2000 si prescrive il 6 luglio 2016).B. Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizio-ne inferiore a cinque anni, detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.Ad esempio: diritto acquisito in data 6.7.2004. In base alla previgente normativa la prescrizioneavrebbe avuto termine il 6.7.2014. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 7 anni e il restanteperiodo di 3 anni potrà essere fruito per intero perché entro il limite dei 5 anni previsti dalla nuovanormativa. La prescrizione maturerà, pertanto, il 6.7.2014.Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l’intervenuta prescrizio-ne di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalitàoperative:a) considerare la data di presentazione della domanda di rateo (ad esempio 6 luglio 2012);b) considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (ad esempio 6 luglio 2002);c) verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (ad esempio 1anno, essendo decorsi 9 anni dal 6 luglio 2002 al 6 luglio 2011);d) verificare che la domanda sia stata presentata entro il termine residuale della prescrizionedecennale da far decorrere dal 6 luglio 2011 (ad esempio domanda presentata il 6 luglio 2012 entro 1anno dal 6 luglio 2011, pertanto, il rateo di luglio 2002 non è prescritto).Tali disposizioni si attengono ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi inoccasione della riduzione del termine prescrizionale a cinque anni in materia di contributi, comeoperato dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, prendendo soprattutto a base di riferimen-to interpretativo il disposto normativo di cui all’articolo n. 252 delle disposizioni di attuazione delcodice civile, norma cui deve attribuirsi valore di regola generale, secondo quanto affermato dallaSuprema Corte di cassazione a sezione unite con la sentenza n. 6173 del 7 marzo 2008, conrichiamo alla pronunzia della Corte costituzionale n. 20 del 3 febbraio 1994.

3. RicostituzioniLe regole sopra illustrate si applicano anche ai casi di ricostituzione d’ufficio.

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Si ricorda che, in tali casi, il termine di prescrizione del diritto alla ricostituzione decorre dal momentoin cui lo stesso può essere fatto valere dall’interessato.

4. Fondo Ferrovie dello Stato Spa e Fondo di quiescenza PosteNulla è mutato per gli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa ed al Fondodi quiescenza Poste, ai quali, in base all’art. 2 del Rdl 19.1.1939, n. 295, come modificato dalla legge7.8.1985, n. 428, il diritto alle rate o quote di rate, anche arretrate, di pensione si prescrive con ildecorso di cinque anni. Rimangono, pertanto, invariate le istruzioni fornite con il msg. n. 19508 del 3settembre 2008 relativamente agli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa.

5. Prescrizione dei ratei dei crediti per invalidità civileIn assenza di esplicito richiamo, nell’ambito del disposto di cui all’art. 47-bis, alle prestazioni di tipoassistenziale, i ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile continuano ad essereassoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue:a) i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquen-nale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.;b) i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all’art.2946 c.c.

6. Recupero degli indebiti pensionisticiSi rileva, infine, che la su descritta disciplina della prescrizione non trova applicazione in materia direcupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell’Istituto alla relativa ripetizione si prescrivenell’usuale termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione.È possibile che a seguito di una ricostituzione effettuata per un’unica causale su medesimo tratta-mento pensionistico risultano sia ratei o quote di ratei indebitamente corrisposte, sia ratei o maggiorisomme spettanti al pensionato. In tal caso il diritto dell’Istituto alla ripetizione delle somme indebita-mente corrisposte si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di corresponsione dell’indebito,mentre il diritto ai ratei o alle maggiori somme spettanti al pensionato si prescrive nel nuovo terminecome sopra individuato (cinque o dieci anni dalla maturazione del relativo diritto).Ne consegue che eventuali compensazioni tra crediti reciproci possono essere effettuate solo dopoche l’ammontare complessivo degli stessi sia stato determinato secondo le modalità sopra illustrate.Ulteriori indicazioni per gli operatori delle sedi sono fornite in allegato.

ALLEGATO N. 1

EsemplificazioniAl fine di una migliore comprensione dell’applicazione del nuovo regime di prescrizione in materia dipensioni, si forniscono, a mero titolo esemplificativo, i seguenti casi.1. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2009, a luglio 2011 residuano 8 anni del previgente terminedecennale di prescrizione, che devono essere ridotti a 5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, ilrateo sorto a luglio 2009 si prescrive a luglio 2016.2. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2005, a luglio 2011 residuano 4 anni del previgente terminedecennale di prescrizione da computare a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio2005 si prescrive a luglio 2015.3. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2000 e l’interessato presenta domanda a luglio 2009, a luglio2011 residuano 8 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2000 si prescrive a luglio 2016.4. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2000 e l’interessato presenta domanda a luglio 2011, i ratei daluglio 2000 a luglio 2001 sono prescritti essendo trascorso il termine decennale di prescrizione; ilrateo di luglio 2001 si prescrive a luglio 2016, ovvero, trascorsi 5 anni da luglio 2011.5. Se in favore del titolare di pensione avente decorrenza luglio 2000 sorge il diritto alla ricostituzionedella pensione a luglio 2005, a luglio 2011 residuano 4 anni del previgente termine decennale diprescrizione da computare a decorrere da luglio 2011, pertanto, la differenza del rateo di luglio 2000si prescrive a luglio 2015.6. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2007 e l’interessato presenta domanda a luglio 2017, a luglio2011 residuano 6 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2007 si è prescritto a luglio 2016.7. Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2008 e l’interessato presenta domanda a luglio 2017, a luglio2011 residuano 7 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2008 si è prescritto a luglio 2016.

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Aldo Forte Esperto in materia previdenziale

Domanda di pensione per lavori usuranti:le istruzioni dell’Inps

Entro il 1° marzo 2013, i lavoratori che hannosvolto lavori particolarmente faticosi, usuranti, cheraggiungono il diritto a pensione tra il 1° gennaioed il 31 dicembre 2013 devono presentare la rela­tiva domanda all’ente previdenziale interessato. Loricorda l’Inps con messaggio n. 876 del 15 genna­io 2013. Vediamo di seguito, con l’occasione, gliaspetti di particolare importanza sulla materia

Innanzitutto, è da ricordare che i requisiti da que­st’anno per accedere alla pensione da parte dicoloro che svolgono lavori usuranti aumenta­no; fra l’altro, è da ricordare, che dal 2013 dovevascattare lo sconto di tre anni sull’età anagrafica edinvece i requisiti per l’accesso alla pensione dianzianità con il sistema delle quote previsto per ilavoratori dipendenti usuranti saranno pari a quo­ta 97 e almeno 61 anni di età. Inoltre, anche irequisiti saranno adeguati al meccanismo legatoalla speranza di vita; in pratica i parametri passa­no a quota 97 e 3 mesi e l’età anagrafica necessa­ria passa a 61 anni e tre mesi per effetto dell’ade­guamento alla speranza di vita.

Le novità con la legge n. 214/2011La riforma Monti­Fornero, all’art. 24, reca disposi­zioni in materia di trattamenti pensionistici; in parti­colare, i commi 17 e 17­bis del citato articolo 24hanno modificato, in parte, quanto stabilito dal de­creto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 in materia diaccesso anticipato al pensionamento per gli addettialle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.Innanzitutto, è da sottolineare che la domanda inte­sa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimentodi lavori particolarmente faticosi e pesanti può es­sere presentata anche da lavoratori dipendenti cheabbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che rag­giungono il diritto alla pensione di anzianità con ilcumulo della contribuzione versata in una dellegestioni speciali dei lavoratori autonomi.In tali casi, si terrà conto delle quote in funzionedei requisiti previsti per i lavoratori autonomi.Vediamo di seguito, quali sono le categorie di lavora­tori che rientrano nel beneficio in argomento.

Per i lavoratori impegnati in mansioni particolar­mente usuranti di cui all’art. 2 del Dm 19.5.1999,i lavoratori notturni turnisti che hanno almeno 78notti all’anno, i lavoratori notturni non turnisti, ilavoratori addetti alla linea catena, ed i conducen­ti di veicoli di capienza non inferiore a 9 postiadibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo,dal 2012 in poi i requisiti di accesso agevolato alpensionamento sono quelli indicati nella Tab. Bdella legge n. 247/2007, e vale a dire:

Anno

Quota(somma dell’età

anagraficae anzianità

contributiva)

Etàanagrafica

minima

Requisitocontributivo

minimo

Lavoratori dipendenti2013 97,3 61 e 3 mesi 35 anni

Gestioni lavoratori autonomi2013 98,3 62 e 3 mesi 35 anni

Lavoratori notturniPer i lavoratori notturni turnisti impegnati inveceper meno di 78 notti all’anno i requisiti di accessoagevolato maturati dall’1.1.2012 in poi, sono iseguenti:­ per coloro che svolgono da 64 a 71 notti all’an­no il requisito anagrafico e la quota previsti dallasopra indicata Tab. B sono incrementati rispettiva­mente di due anni e di due unità:

Anno

Quota(somma dell’età

anagraficae anzianità

contributiva)

Etàanagrafica

minima

Requisitocontributivo

minimo

Lavoratori dipendenti2013 99,3 63 e 3 mesi 35 anni

Gestioni lavoratori autonomi2013 100,3 64 e 3 mesi 35 anni

­ per coloro che svolgono da 72 a 77 notti all’an­no il requisito anagrafico e la quota previsti dallamedesima Tab. B sono incrementati rispettiva­mente di un anno e di un’unità.

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Anno

Quota(somma del-

l’età anagraficae anzianità

contributiva)

Etàanagrafica

minima

Requisitocontributivo

minimo

Lavoratori dipendenti2013 98,3 62 e 3 mesi 35 anni

Gestioni lavoratori autonomi2013 99,3 63 e 3 mesi 35 anni

Adeguamento speranza di vitaTutti i requisiti riportati nelle varie tabelle di cuisopra, sono stati adeguati all’incremento della spe­ranza di vita per effetto del decreto interministe­riale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo12 della legge n. 122/2010 e successive modifica­zioni ed integrazioni.

Lavoratori impegnati in mansioni particolar-mente usuranti - Ai sensi dell’articolo 2 del de-creto del Ministro del lavoro 19 maggio 1999, glistessi devono essere stati impegnati in mansioniafferenti ai lavori indicati di seguito:- «lavori in galleria, cava o miniera»: mansionisvolte in sotterraneo con carattere di prevalenzae continuità;- «lavori nelle cave», mansioni svolte dagli addettialle cave di materiale di pietra e ornamentale;- «lavori nelle gallerie», mansioni svolte dagli ad-detti al fronte di avanzamento con carattere diprevalenza e continuità;- «lavori in cassoni ad aria compressa»;- «lavori svolti dai palombari»;- «lavori ad alte temperature»: mansioni che espon-gono ad alte temperature, quando non sia possibileadottare misure di prevenzione, quali, a titoloesemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di2a fusione, non comandata a distanza, dei refrattari-sti, degli addetti ad operazioni di colata manuale;- «lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffia-tori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano ea soffio;- «lavori espletati in spazi ristretti», con carattere diprevalenza e continuità ed in particolare delle attivi-tà di costruzione, riparazione e manutenzione na-vale, le mansioni svolte continuamente all’interno dispazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppifondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;- «lavori di asportazione dell’amianto»: mansionisvolte con carattere di prevalenza e continuità.

Lavoratori addetti alla cd. «linea catena» - Perquanto riguarda i lavoratori addetti alla cd. «lineacatena», ci si riferisce ai lavoratori alle dipenden-ze di imprese per le quali operano le voci di tariffaper l’assicurazione contro gli infortuni sul lavorogestita dall’Inail, impegnati all’interno di un pro-

cesso produttivo in serie, con ritmo determinatoda misurazione di tempi, sequenze di postazioni,ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativosu parti staccate di un prodotto finale; sono carat-terizzati dallo spostamento a flusso continuo o ascatti con cadenze brevi determinate dall’organiz-zazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclu-sione degli addetti a lavorazioni collaterali a lineedi produzione, alla manutenzione, al rifornimentomateriali, ad attività di regolazione o controllocomputerizzato delle linee di produzione e al con-trollo di qualità.

Conducenti di veicoli - Su tali lavoratori, la circola-re ministeriale n. 22/2011, chiarisce quanto segue.Precisato che, ai sensi dell’articolo 46 del Codicedella strada (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285), si inten-dono per veicoli «tutte le macchine, di qualsiasispecie, che, guidate dall’uomo, circolano sullestrade», in assenza di specifiche indicazioni daparte del legislatore e uniformemente a quantoprevisto da altre disposizioni normative, (v. ad es.art. 54 del codice della strada) il limite minimo dicapienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersicomprensivo del posto riservato al conducente.

Regime delle decorrenzee domanda di pensioneLa riforma Monti­Fornero, legge n. 214/2011,prevede che, ai trattamenti pensionistici da liqui­dare ai lavoratori destinatari del beneficio in argo­mento, continuano ad applicarsi le cosiddette «fi­nestre mobili» di cui alla precedente normativa.Pertanto la prima decorrenza utile è fissata:­ trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione deirequisiti, per coloro che accedono al trattamentopensionistico a carico di una delle gestioni lavora­tori dipendenti;­ trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requi­siti, per i lavoratori che accedono al trattamentopensionistico a carico della gestione speciale lavo­ratori autonomi.La presentazione della domanda, deve avvenireentro il 1° marzo dell’anno di maturazione deirequisiti agevolati qualora tali requisiti siano ma­turati a decorrere dal 1° gennaio 2012.La presentazione della domanda oltre il termine del1° marzo 2013 comporta, in caso di accertamentopositivo dei requisiti, il differimento della decorrenzadel trattamento pensionistico anticipato pari a:a) un mese, per un ritardo della presentazionecompreso in un mese;b) due mesi, per un ritardo della presentazionecompreso tra un mese e due mesi;c) tre mesi per un ritardo della presentazione ditre mesi ed oltre.

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Presentazione della domandadi riconoscimento del beneficioentro il 1° marzo 2013e relativa documentazioneLa domanda di accesso al beneficio (disponibilesul sito internet www.inps.it nella sezione moduli)e la relativa documentazione devono essere pre­sentate alla competente struttura territoriale del­l’Inps entro il 1° marzo dell’anno di perfeziona­mento dei requisiti agevolati, qualora tali requisitisiano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.Di conseguenza, i lavoratori che maturano i requi­siti agevolati nel corso dell’anno 2013 devonopresentare la domanda e la necessaria documen­tazione entro il 1° marzo 2013.

Comunicazione dell’ente previdenzialeal soggetto interessatoL’ente previdenziale comunica al lavoratore inte­ressato, entro il 30 ottobre:a) l’accoglimento della domanda, con indicazionedella prima decorrenza utile del trattamento pen­sionistico, qualora sia accertato il possesso deirequisiti relativi allo svolgimento delle lavorazionifaticose e pesanti e sia verificata la sussistenzadella relativa copertura finanziaria;b) l’accertamento del possesso dei requisiti relativiallo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti,con differimento della decorrenza del trattamento

pensionistico in ragione dell’insufficiente coperturafinanziaria; in tal caso, la prima data utile per l’acces­so al pensionamento viene indicata con successivacomunicazione in esito al monitoraggio di cui all’art.3 del decreto interministeriale 20 settembre 2011;c) il rigetto della domanda, qualora non sia accer­tato il possesso dei requisiti relativi allo svolgi­mento delle lavorazioni faticose e pesanti.

Presentazione domanda di pensionee riconoscimento del beneficioL’accesso alla pensione di anzianità è riconosciutodopo la presentazione della domanda di pensiona­mento, il cui accoglimento è subordinato alla sussi­stenza di ogni altra condizione di legge. Se, dalladocumentazione eventualmente prodotta dall’inte­ressato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto,non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso albeneficio in argomento, la domanda di pensionecon riconoscimento del beneficio di accesso antici­pato non potrà trovare favorevole accoglimento.

Presentazione della domanda da partedegli iscritti alla gestione ex Inpdap edex EnpalsLe domande di accesso al beneficio in argomentodevono essere presentate dagli iscritti alla gestio­ne ex Inpdap ed ex Enpals secondo le modalitàstabilite da quest’ultime.

CASI PARTICOLARI

Titolari di assegno o pensione di invaliditàLa titolarità di assegno ordinario o pensione di invalidità non costituisce elemento ostativo ai fini dellacertificazione attestante lo svolgimento dell’attività da lavoro faticoso e pesante ai sensi del decretolegislativo n. 67/2011. Infatti, la liquidazione della pensione di anzianità con il riconoscimento delbeneficio in argomento, può avvenire solo previa revoca o mancata conferma delle predette prestazioniin conformità con le disposizioni vigenti.Lavoratori che perfezionano il requisito agevolato sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendentiche in una delle gestioni del lavoratori autonomiÈ possibile che, in favore di lavoratori che hanno presentato domanda per accedere al beneficiopensionistico in esame, risulti perfezionato nel medesimo anno o in anni diversi il requisito agevolatorichiesto per il riconoscimento del beneficio sia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratoridipendenti, sia in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, per effetto del cumulo dei periodiassicurativi previsto dall’articolo 16, legge n. 233/1990.In questi casi, la certificazione deve essere rilasciata nella gestione speciale o Fondo pensione lavoratoridipendenti dove per primo si perfeziona il requisito agevolato (a prescindere dalla decorrenza dellapensione e del relativo importo).Ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo n. 67/2011 (come ribadito dal Dm 20settembre 2011) la data di raggiungimento del requisito agevolato è criterio di priorità ai fini delmeccanismo di salvaguardia per la copertura degli oneri previsti per ciascun anno.Peraltro, il diritto a pensione con il requisito agevolato può essere conseguito solo nella gestione per la

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quale è stato rilasciato il certificato in questione, fermo restando la possibilità di conseguire il diritto apensione in altra gestione, al raggiungimento dei requisiti ordinari.

Soggetti che perfezionano il diritto al trattamento pensionisticocon il sistema delle cd. «quote». (Messaggio Inps n. 20600/2012)Il decreto interministeriale del 6 dicembre 2011 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 «ivalori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità».In particolare, il citato decreto ministeriale stabilisce in 3 mesi l’incremento dei requisiti anagrafici econtributivi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ed in 0,3 unità l’incremento deivalori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (cd. «quote») per il conseguimento deldiritto al trattamento pensionistico.Pertanto, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i soggetti per i quali continuano a trovareapplicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto al trattamento pensionistico vigenti primadell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, possono conseguire tale diritto ove in possessodi un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’etàanagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, e, se lavoratoriautonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungi­mento di quota 98,3.In definitiva, coloro che accedono al trattamento pensionistico con il cd. sistema delle quote devono, inpresenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni utile per il diritto (v. in proposito circ. n.60/2008), conseguire contestualmente un’età minima di 61 anni e 3 mesi (corrispondenti a 61 anni eda 89 a 92 giorni) ed una quota minima di 97,3 se lavoratori dipendenti, ovvero, un’età minima di 62anni e 3 mesi (corrispondenti a 62 anni e da 89 a 92 giorni) ed una quota minima di 98,3 se lavoratoriautonomi.

DOMANDE & RISPOSTE

D. Ho ottenuto la pensione da lavoro usurante, posso continuare a lavorare in un’attività da lavoroautonomo?R. Certamente, non esistono ostacoli allo svolgimento di un’attività da lavoro autonomo dopo ilpensionamento da lavoro usurante.

D. Ho raggiunto i requisiti per ottenere la pensione con i benefici dei lavori usuranti. Ma vorrei chiederequale sistema di calcolo si applica per la pensione.R. Il sistema di calcolo è quello che si applica a tutti i lavoratori in generale; di conseguenza, non vi sonoparticolarità per i lavori usuranti. In pratica, avremo il sistema misto per coloro che hanno meno di 18anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, retributivo per coloro che hanno 18 anni dicontributi alla data del 31 dicembre 1995 e contributivo per coloro che non hanno contribuzione alladata del 31 dicembre 1995. In ogni caso, è da ricordare che dal 1° gennaio 2012, si applica, da taledata, il sistema contributivo per tutti, anche per coloro che hanno 18 anni di contributi al 31.12.1995.

D. Raggiungo i requisiti per la pensione da lavoro usurante, con la somma dei contributi da lavorodipendente e autonomo; mi hanno detto che dovrò seguire le regole della pensione da lavoro autono­mo.R. Quando vengono raggiunti i requisiti contributivi con la somma dei contributi da dipendente e dalavoro autonomo, si dovrà raggiungere la quota prevista per i lavoratori autonomi.

D. Ho presentato la domanda nel 2012 con due mesi di ritardo rispetto al 1° marzo. Mi è stata liquidatain ritardo: è giusto tale comportamento dell’Inps?R. Se la domanda è stata presentata in ritardo, le norme prevedono il differimento del trattamentopensionistico. Nel caso in esame, essendo il ritardo di due mesi la pensione sarà stata, giustamente,differita di due mesi rispetto alla decorrenza prevista.

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Il testo del messaggio

INPS - MESSAGGIO 15 GENNAIO 2013, N. 876

Oggetto: Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente fatico-si e pesanti entro il 1° marzo 2013 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso altrattamento pensionistico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Dlgs n. 67/2011, come modificatodalla legge n. 214/2011.

1. PremessaCon messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012 sono state fornite indicazioni per la presentazione delledomande, entro il 1° marzo 2012, di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi epesanti, di cui al decreto legislativo n. 67/ 2011, come modificato dalla legge n. 214/2011, per i lavoratoriche hanno maturato i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2012 al31 dicembre 2012.Di seguito, si forniscono istruzioni per la presentazione, entro il 1° marzo 2013, delle domande diriconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento aisoggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2013.Come precisato nei precedenti messaggi diramati sulla materia, la domanda intesa ad ottenere ilriconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentataanche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensionedi anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratoriautonomi secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

2. Beneficio

2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usurantiLavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico ditrasporto collettivo.Le categorie di lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel 2013, possonoconseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, selavoratori dipendenti, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento diquota 97,3, se lavoratori autonomi, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando ilraggiungimento di quota 98,3, così come riassunto nella tabella 1 qui sotto riportata.

Tabella 1 - Periodo di maturazione dei requisiti dall’1.1.2013 al 31.12.2013Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Anzianitàcontributiva

Etàanagrafica

Quota (sommaetà anagrafica

e anzianitàcontributiva)

Anzianitàcontributiva

Etàanagrafica

Quota (sommaetà anagrafica

e anzianitàcontributiva)

almeno 35 anni minimo 61e 3 mesi* 97,3* almeno 35 anni minimo 62

e 3 mesi* 98,3*

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, inattuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 e s.m.i. (v. in proposito anche msg. n. 20600 del 13.12.2012 - punto 3.2).

2.2 Lavoratori notturni

2.2.1 Lavoratori a turni

1) Occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 gg. all’annoPer detta categoria di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati inmansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.

2) Occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’annoI lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2013, possono conseguire iltrattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratoridipendenti, di un’età anagrafica minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota99,3, se lavoratori autonomi, di un’età anagrafica minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungi-mento di quota 100,3, così come riassunto nella tabella 2 alla pagina successiva.

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Tabella 2 - Periodo di maturazione dei requisiti dall’1.1.2013 al 31.12.2013Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Anzianitàcontributiva

Etàanagrafica

Quota (sommaetà anagrafica

e anzianitàcontributiva)

Anzianitàcontributiva

Etàanagrafica

Quota (sommaetà anagrafica

e anzianitàcontributiva)

almeno 35 anni minimo 63e 3 mesi* 99,3* almeno 35 anni minimo 64

e 3 mesi* 100,3*

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, inattuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 e s.m.i. (v. in proposito anche msg. n. 20600 del 13.12.2012 - punto 3.2).

3) Occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’annoI lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2013, possono conseguire iltrattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, selavoratori dipendenti, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungi-mento di quota 98,3, se lavoratori autonomi, di un’età anagrafica minima di 63 anni e 3 mesi,fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, così come riassunto nella tabella 3qui sottoriportata.

Tabella 3 - Periodo di maturazione dei requisiti dall’1.1.2013 al 31.12.2013Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Anzianitàcontributiva

Etàanagrafica

Quota (sommaetà anagrafica

e anzianitàcontributiva)

Anzianitàcontributiva

Etàanagrafica

Quota (sommaetà anagrafica

e anzianitàcontributiva)

almeno 35 anni minimo 62e 3 mesi* 98,3* almeno 35 anni minimo 63

e 3 mesi* 99,3*

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, inattuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 e s.m.i. (v. in proposito anche msg. n. 20600 del 13.12.2012 - punto 3.2).

2.2.2 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativoPer tale tipologia di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati inmansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.

2.2.3 Precisazioni relative ai lavoratori notturniIl comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori cheprestano attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica ilbeneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore notturno, che presta attività in turniper un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;- lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»;- conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;- lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a 78;- lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e lecinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.In quest’ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turniinferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sonostate svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per unperiodo superiore alla metà.

3. Regime delle decorrenzeIl comma 17-bis dell’art. 24 della citata legge n. 214/2011 dispone che, ai trattamenti pensionistici daliquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette«finestre mobili» di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.Pertanto la prima decorrenza utile è fissata:

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- trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamentopensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;- trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamentopensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67/2011, la presentazionedella domanda oltre il termine del 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti comporta, in caso diaccertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionisticoanticipato pari a:a) un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficioentro il 1° marzo 2013 e relativa documentazioneLa domanda di accesso al beneficio di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 67/2011 (lamodulistica è disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli) e la relativa documenta-zione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto entro il 1° marzo del2013 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

4.1 Presentazione della domanda da parte degli iscritti alla gestione ex Inpdap ed ex EnpalsLe domande di accesso al beneficio in argomento devono essere presentate dagli iscritti alla gestione exInpdap ed ex Enpals secondo le modalità stabilite da queste ultime.

5. Procedimento accertativoNel caso in cui l’interessato presenti domanda entro il 1° marzo 2013, senza ancora aver perfezionato iprescritti requisiti ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre 2013, l’Istituto, entro il30 ottobre 2013, comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva. L’efficacia del provvedimento diaccoglimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31dicembre 2013.

6. Comunicazione dell’ente previdenziale al soggetto interessatoCome previsto dall’art. 4, comma 1 del decreto interministeriale del 20 settembre 2011, in esito alladomanda di accesso al beneficio di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, l’ente previdenzialecomunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre 2013:a) l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamentopensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavora-zioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa coperturafinanziaria;b) l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmentefaticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’in-sufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento vieneindicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all’art. 3 del citato decretointerministeriale (sul monitoraggio, v. punto 7 del messaggio n. 22647 del 30.11.2011);c) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allosvolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

7. Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficioL’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione delladomanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizio-ne di legge.In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verrannoesaminati i casi in cui l’accoglimento della domanda di accesso al beneficio è avvenuto con riserva diaccertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2013.A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta acorredo della domanda di accesso al beneficio.Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio inpossesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, ladomanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essereaccolta.

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IN PRIMO PIANOCumulo contributivo

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Pietro Gremigni Esperto in materia previdenziale

Il nuovo cumulo contributivoper la pensione

Al via dal 1° gennaio 2013 una nuova e ulteriorepossibilità di cumulare gratuitamente i contributiaccreditati in diverse gestioni previdenziali ai finidella maturazione della pensione di vecchiaia

Tra le diverse novità dal 2013 viene introdottadalla legge di stabilità (commi 239, 241, 243,244, 245, 246, 247, 248) una nuova possibilitàdi cumulo gratuito di periodi assicurativi in diver­se gestioni previdenziali al fine di ottenere un’uni­ca pensione, accanto agli istituti della totalizzazio­ne e della ricongiunzione onerosa.Questi ultimi, come è noto, permettono:­ la totalizzazione, di sommare gratuitamente di­versi periodi assicurativi per maturare i requisitispecifici della pensione totalizzata (65 anni di etàe 20 anni di contributi oppure i soli 40 anni dicontributi);­ la ricongiunzione, di accentrare in modo onerosoi contributi in una sola gestione trasferendone unaparte da un’altra gestione. La pensione è poi rag­giunta nel rispetto dei requisiti in vigore nellagestione accentrante.Vediamo quali possono essere le differenze e leparticolarità del nuovo sistema del quale, in attesaanche delle istruzioni da parte dell’Inps, vedremodi mettere in luce soprattutto il campo di applica­zione, i destinatari, le specificità rispetto agli altristrumenti per unificare i periodi assicurati, rinvian­do ai prossimi numeri gli aspetti più operativi legatiad esempi di calcolo e al confronto in termini diconvenienza con totalizzazione e ricongiunzione.

Oggetto del cumuloCol nuovo meccanismo di cumulo contributivo isoggetti iscritti a due o più forme di assicurazioneobbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstitidei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscrittialla gestione separata Inps e alle forme sostitutive(ad esempio ex Enpals) ed esclusive della medesi­ma (ad esempio ex Inpdap), hanno facoltà di cu­mulare tutti i periodi assicurativi non coincidenti(non è possibile un cumulo parziale, limitato cioèsolo ad alcuni mesi o anni) al fine del consegui­mento di un’unica pensione a condizione che:

­ non siano in possesso dei requisiti per il diritto altrattamento pensionistico;­ non siano già titolari di trattamento pensionisticopresso una delle predette gestioni interessate alcumulo.La seconda condizione è identica a quella previstadal Dlgs n. 42/2006 sulla totalizzazione e com­porta che:­ se Tizio ha versato contributi presso l’Ago Inps,la gestione commercianti Inps ed è pensionatonella gestione separata Inps;­ può comunque cumulare i contributi accreditatinelle prime due gestioni.La prima condizione (non siano in possesso deirequisiti per il diritto al trattamento pensionistico),è invece specifica per il nuovo istituto, mentre nelcaso di totalizzazione col Dlgs n. 42/2006 l’assi­curato che in una delle gestioni interessate ha giàmaturato i requisiti per la pensione può comun­que totalizzarli sempreché appunto non abbiachiesto in quella gestione la liquidazione di unapensione autonoma.

Tipologia della pensione diretta ­ La facoltàpuò essere esercitata esclusivamente «per la liqui­dazione del trattamento pensionistico di vecchiaiacon i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 24,comma 6 e il requisito contributivo di cui al com­ma 7 del medesimo articolo 24 del decreto legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstitidi assicurato deceduto prima di aver acquisito ildiritto a pensione».Tralasciamo per ora i trattamenti di inabilità e aisuperstiti, per concentrarci sulla prima parte cheriguarda la pensione diretta di vecchiaia.Dall’analisi testuale si ricava che l’unico tratta­mento a cui il nuovo sistema di cumulo si riferisceè quello di vecchiaia previsto per gli assicurati chehanno iniziato a versare contributi obbligatori pri­ma del 1996 e che sono in possesso dei requisitianagrafici per tale prestazione, così come rivisitatidalla legge n. 214/2011 (v. box 1) e del requisitodi anzianità contributiva di almeno 20 anni.

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Pertanto mentre fino al 31 dicembre 2012 il rag­giungimento dei requisiti indicati per la pensionedi vecchiaia «mista» (con contributi ante e dopo il1996) era possibile solo con il possesso di un’an­zianità contributiva maturata integralmente inun’unica gestione previdenziale, dal 1° gennaio2013 tale requisito dei 20 anni può essere perfe­

zionato anche cumulando contribuzione in diver­se gestioni previdenziali.La facoltà di cumulo quindi non è prevista:1) né per maturare la pensione anticipata;2) né per perfezionare la pensione contributiva. Inquest’ultimo caso infatti già esiste per chi ha ver­sato contribuzione obbligatoria dal 1996 in poi il

BOX 1

Anno Lavoratori dipendentie autonomi

Lavoratrici settoreprivato

Lavoratrici settorepubblico

Lavoratriciautonome

2012 66 62 66 63 e 6 mesi2013 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi2014 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 66 e 3 mesi 64 e 9 mesi2015 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 66 e 3 mesi 64 e 9 mesi2016 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 1 mese2017 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 1 mese2018 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi2019 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi2020 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi2021 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi2022 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi 67 e 2 mesi2023 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi2024 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi 67 e 5 mesi2025 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8mesi 67 e 8 mesi2026 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8mesi 67 e 8 mesi2027 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi2028 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi 67 e 11 mesi2029 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese2030 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese 68 e 1 mese2031 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi2032 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi 68 e 3 mesi2033 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi2034 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi 68 e 5 mesi2035 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi2036 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi 68 e 7 mesi2037 68 e 9 mesi 68 e 9 mesi 68 e 9 mesi 68 e 9 mesi2038 68 e 9 mesi 68 e 9 mesi 68 e 9 mesi 68 e 9 mesi2039 68 e 11 mesi 68 e 11 mesi 68 e 11 mesi 68 e 11 mesi2040 68 e 11 mesi 68 e 11 mesi 68 e 11 mesi 68 e 11 mesi2041 69 e 1 mese 69 e 1 mese 69 e 1 mese 69 e 1 mese2042 69 e 1 mese 69 e 1 mese 69 e 1 mese 69 e 1 mese2043 69 e 3 mesi 69 e 3 mesi 69 e 3 mesi 69 e 3 mesi2044 69 e 3 mesi 69 e 3 mesi 69 e 3 mesi 69 e 3 mesi2045 69 e 5 mesi 69 e 5 mesi 69 e 5 mesi 69 e 5 mesi2046 69 e 5 mesi 69 e 5 mesi 69 e 5 mesi 69 e 5 mesi2047 69 e 7 mesi 69 e 7 mesi 69 e 7 mesi 69 e 7 mesi2048 69 e 7 mesi 69 e 7 mesi 69 e 7 mesi 69 e 7 mesi2049 69 e 9 mesi 69 e 9 mesi 69 e 9 mesi 69 e 9 mesi2050 69 e 9 mesi 69 e 9 mesi 69 e 9 mesi 69 e 9 mesi

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sistema di cumulo introdotto dall’art. 1 del Dlgs n.184/1997 (v. Inps, circ. n. 116/2011).Inoltre sono esclusi da tale possibilità i periodi dicontribuzione maturati presso Casse professionaliin quanto non espressamente richiamate, differen­temente dalla totalizzazione ex Dlgs n. 42/2006che si estende anche alle Casse professionali.

Requisiti per la pensione di vecchiaia ­ Lapensione di vecchiaia è conseguita in presenza direquisiti anagrafici e di contribuzione più elevatitra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti e degliulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anziani­tà contributiva, previsti dalla gestione previden­ziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risultada ultimo iscritto.La norma indica in pratica il criterio da seguire nelcaso in cui le due o più gestioni oggetto del cumuloprevedano requisiti diversi per andare in pensione.Ad esempio già oggi il semplice adeguamentodelle età anagrafiche fino al 2018 (anno del pa­reggio) comporta requisiti anagrafici diversi:

Ann

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Lavo

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setto

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o

Lavo

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setto

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o

Lavo

ratr

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e

2013 66 e 3 mesi 62 e 3 mesi 66 e 3mesi

63 e 9mesi

Se pertanto una lavoratrice è stata iscritta per 10anni all’Ago Inps dei lavoratori dipendenti e peraltri 10 alla gestione autonoma degli artigiani,dovrà selezionare nei due ordinamenti quello conl’età più elevata, e quindi quello della gestioneartigiani. La pensione di vecchiaia col cumulo po­trà perfezionarsi solo se, ad esempio nel 2013,raggiunge 63 anni e 9 mesi.Pertanto se la stessa lavoratrice compie nel 201363 anni il 1° novembre 2013 dovrà rimandare ladata del perfezionamento. Vediamo fino a quando.Nel 2014 compirà 64 anni il 1° novembre e inquell’anno i requisiti anagrafici saranno:­ per l’Ago Inps: 63 e 9 mesi;­ per la gestione commercianti donne: 64 e 9mesi.Non ha ancora i requisiti perché deve scegliere trai due il più elevato, cosa che potrà fare il 1°settembre 2015 al compimento di 64 anni e 9mesi (per le autonome nel 2015 il requisito ana­grafico è identico al 2014).Stesso discorso vale nel caso in cui l’assicuratoabbia maturato della contribuzione nella gestione

ex Enpals dove si richiedono requisiti anagrafici,per alcune attività (ballerini, coristi, cantanti ecc.)più bassi rispetto a quelli generali.Per quanto concerne gli ulteriori requisiti da pos­sedere nel Fondo di ultima iscrizione, tra i princi­pali segnaliamo quello della cessazione del rap­porto di lavoro, necessario per chi è iscritto alFondo pensioni lavoratori dell’Inps. Nell’esempioprecedente, fermo restando la necessità di rag­giungere (almeno fino al 2018) l’età prevista perle gestioni autonome, se la lavoratrice è iscritta daultimo all’Inps deve anche cessare il rapporto dilavoro, mentre non lo deve fare se è iscritta allagestione artigiani.

Sistema di calcolo, anzianità contributiva epagamento ­ Le gestioni interessate, ciascuna perla parte di propria competenza, determinano iltrattamento pro quota in rapporto ai rispettivi pe­riodi di iscrizione maturati, secondo le regole dicalcolo previste da ciascun ordinamento e sullabase delle rispettive retribuzioni di riferimento.Per il pagamento dei trattamenti liquidati, si farinvio alle disposizioni del Dlgs n. 42/2006 ecioè il pagamento verrà effettuato dall’Inps.Per la determinazione dell’anzianità contributivarilevante ai fini dell’applicazione del sistema dicalcolo della pensione si tiene conto di tutti iperiodi assicurativi non coincidenti, accreditatinelle diverse gestioni, fermo restando la regola inbase alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012,con riferimento alle anzianità contributive matu­rate a decorrere da tale data, la quota di pensionecorrispondente a tali anzianità è calcolata secondoil sistema contributivo.Pertanto la norma impone due regole da tenere inconsiderazione per calcolare la pensione di vec­chiaia risultante dal cumulo:1) ogni gestione determina il pro quota di pensio­ne a proprio carico secondo le regole di calcoloprevisto;2) per stabilire in quale sistema di calcolo si èinseriti (misto con quota retributiva fino al 2012oppure misto con quota retributiva fino al 1996)si tiene conto di tutti i periodi assicurativi noncoincidenti, accreditati nelle diverse gestioni.Fermo restando, come detto poc’anzi, che il nuovosistema di cumulo è riferito a chi ha iniziato a versa­re contributi prima del 1996, come si determinal’anzianità di 18 anni a quella data? Lo si fa tenendoconto di tutti i periodi assicurativi non coincidentiaccreditati in diversi gestioni prima di quella data.Pertanto:1° esempio: Tizio, nato nel 1955, ha iniziato alavorare nel 1975 come dipendente privato iscrit­to all’Ago Inps fino al 1989. Dal 1990 ha fatto

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l’insegnante nella scuola pubblica con iscrizioneall’Inpdap per 15 anni.Pertanto ai fini del conteggio dell’anzianità ante1996 si devono sommare i due periodi (15 di Inpse 6 di Inpdap) arrivando al totale di 21 anniaccreditati al 31 dicembre 1995. Dal 2005 hasmesso di lavorare.In ciascuna gestione non raggiunge il requisito dei20 anni di anzianità contributiva, ma sommando idue periodi sì. Non resta che attendere il compi­mento dell’età anagrafica più elevata tra le duegestioni per poter accedere alla pensione di vec­chiaia secondo la nuova regola.Essendo in possesso di almeno 18 anni di contri­buti al 31 dicembre 1995, la pensione per questoassicurato sarà retributiva fino al 31 dicembre2011 e quindi ciascuna delle due gestioni calcole­rà la propria quota di pensione con il sistemaretributivo non avendo anzianità contributiva suc­cessiva al 2012.Data della pensione con il nuovo cumulo dei contri­buti: 2022 con 67 anni e 2 mesi (prima colonnabox 1). C’è da notare che senza tale possibilità dicumulo in ogni gestione non raggiungerebbe mai irequisiti perché in ciascuna ha meno di 20 anni dicontributi minimi. Potrebbe solo maturare la pen­sione di vecchiaia nell’Ago Inps con i 65 anni dietà (nel 2020) avendo maturato almeno 15 annidi contributi entro il 31 dicembre 1992.La terza opzione sarebbe la totalizzazione ex Dlgsn. 42/2006 dei due periodi cosa che avverrebbecon almeno 20 anni di contributi (ci sono) e con ilrequisito dei 65 anni di età incrementati dellasperanza di vita e quindi nel 2016 (65 anni e 7mesi) più la finestra di 18 mesi e quindi conliquidazione della pensione dal 2017.Sistema di calcolo applicabile: la nuova pensione divecchiaia con cumulo matura più tardi delle altredue scelte, ma ha il vantaggio del sistema di calco­lo rispetto alla totalizzazione di cui al Dlgs n. 42/2006. Quest’ultimo comporterà una pensione cal­colata con il sistema contributivo, mentre il nuovocumulo permetterà a ciascuno dei due enti di con­teggiare il trattamento col sistema misto, ossia re­tributivo fino al 31 dicembre 2011 e contributivodopo, dato che nell’esempio l’assicurato ha matu­

rato 18 anni al 31 dicembre 1995 avvalendosidella somma dei due periodi. Nel caso specifico illavoratore ha lavorato fino al 2005 e quindi lapensione «cumulata» sarà di fatto retributiva. Nel­lo schema successivo riepiloghiamo i sistemi dicalcolo a confronto (v. tabella sopra riportata).Rispetto all’altra opzione (pensione di vecchiaia conalmeno 15 anni al 31.12.1992) il calcolo sarà intera­mente retributivo ma basato unicamente sull’anzia­nità contributiva maturata presso l’Ago Inps dal1975 al 1989 e quindi con un importo inferiore.2° esempio: Tizio ha iniziato a lavorare nel 1980come dipendente privato iscritto all’Ago Inps finoal 1989. Dal 1987 ha fatto l’insegnante nellascuola pubblica con iscrizione all’Inpdap per 15anni. Poi dal 2002 ha fatto delle collaborazionicon iscrizione alla gestione separata per 10 anni.Pertanto ai fini del conteggio dell’anzianità ante1996 si devono sommare i due periodi non coin­cidenti (10 anni di Inps e 6 anni di Inpdap noncoincidenti con quelli Inps) arrivando al totale di16 anni accreditati al 31 dicembre 1995.In ciascuna gestione non raggiunge il requisito dei20 anni di anzianità contributiva, ma sommando idiversi periodi sì. Non resta che attendere il com­pimento dell’età anagrafica più elevata tra le tregestioni per poter accedere alla pensione di vec­chiaia. In questo caso il requisito anagrafico ècomune a tutti i tre i casi.Essendo in possesso di meno 18 anni di contributial 31 dicembre 1995, la pensione mista per que­sto assicurato sarà retributiva fino al 31 dicembre1995 e contributiva dopo.Quindi avremo i seguenti pro quota di pensione:1) per l’Ago Inps, quota retributiva dei 9 anni dianzianità contributiva con calcolo della quota A;2) per i periodi Inpdap si conteggerà una primaquota (dal 1987 al 1996 escluso) col sistema retri­butivo (nelle due quote A e B rispettivamente peranzianità fino al 1993 e per quella successiva), euna seconda quota contributiva dal 1996 al 2002;3) la gestione separata Inps calcolerà la quotarelativa (anzianità dal 2002 al 2012) col sistemacontributivo.Anche in questo caso sarà possibile, in alternativa,chiedere la totalizzazione dei tre periodi accredi­

Cumulo contributivo ex art. 1, legge n. 228/2012 Totalizzazione ex Dlgs n. 42/2006Periodi Inps (calcolo pro rata) Periodi ex Inpdap (calcolo pro rata) I periodi dal 1975 al 31 dicembre

1995 vengono trasformati in montan-te contributivo rivalutato.I periodi accreditati dal 1996 sarannoconteggiati col sistema contributivo.La somma dei due montanti con l’ap-plicazione dei coefficienti di trasfor-mazione darà la pensione

Sistema di calcolo misto con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995Dal 1975 al 1989: quota A del calcoloretributivo

Dal 1990 al 31.12.1992:quota ADal 1993 al 31.12.2005: quota B

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tati, in base al Dlgs n. 42/2006, tenendo contoperò che il sistema di calcolo sarà interamentecontributivo.

Decorrenza ­ La norma non parla della decorren­za della nuova pensione di vecchiaia cumulata, mail rinvio a tale prestazione prevista dall’art. 24, cc.6 e 7, legge n. 214/2011 ci induce a pensare chedebba applicarsi anche la stessa regola sulla decor­renza ossia (Inps, circ. n. 35/2012) al primo giornodel mese successivo alla maturazione dei requisiti.

Revoca ricongiunzione ­ Coloro che hanno pre­sentato domanda di ricongiunzione da 1° luglio2010 senza avere maturato un trattamento pen­sionistico e che abbiano i requisiti per chiedere ilcumulo dei contributi maturati in diverse gestio­ni col nuovo meccanismo sopra descritto, hannofacoltà, su richiesta degli interessati, di recederedalla domanda di ricongiunzione e chiedere la re­stituzione di quanto già versato. Il recesso nonpuò, comunque, essere esercitato oltre il terminedi un anno dal 1° gennaio 2013 ossia dovrà esse­re effettuato entro il 31 dicembre 2013.

Revoca totalizzazione ­ Gli assicurati che hannofatto domanda di totalizzazione prima del 31 di­

cembre 2012 in base alle regole del Dlgs n. 42/2006, e in grado di chiedere il cumulo dei contri­buti col nuovo sistema descritto in precedenza,potranno presentare la relativa domanda, a condi­zione che il relativo procedimento per la doman­da di totalizzazione amministrativo non sia statoancora concluso.

Cumulo, pensioni indirette e di inabilitàPer i soggetti iscritti a due o più forme di Ago perinvalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori di-pendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestioneseparata di cui all’art. 2, comma 26, legge n.335/1995, e alle forme sostitutive ed esclusivedella medesima, il trattamento di inabilità è liqui-dato tenendo conto di tutta la contribuzione di-sponibile nelle gestioni interessate, anche se talisoggetti abbiano maturato i requisiti contributiviper la pensione di inabilità in una di tali gestioni. Ildiritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti èconseguito in conformità con quanto disposto dal-l’art. 2, comma 2, Dlgs n. 42/2006. Pertanto ildiritto alla pensione di inabilità è conseguito inbase ai requisiti di assicurazione e di contribuzio-ne richiesti nella forma pensionistica nella quale illavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invali-dante, mentre per quella ai superstiti nella gestio-ne a cui era iscritto l’assicurato deceduto.

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Giuseppe Rodà Esperto in materia previdenziale

La pensione delle donnedopo la riforma

Il punto sulla pensione delle donne alla luce dellarecente riforma Monti

Sul piano pensionistico alla donna è stata riser­vata una posizione più favorevole di quella del­l’uomo.In particolare si è registrata una differenza di etàpensionabile inferiore rispetto all’età per la pen­sione degli uomini.Questa posizione di favore ha trovato la sua giusti­ficazione nella circostanza che la donna lavoratri­ce una volta rientrata nelle mura domestiche devefare i conti spesso con i lavori casalinghi.Questa posizione è stata anche diversi anni addie­tro affermata dalla Corte costituzionale.In sostanza la Corte ha sostenuto la legittimitàcostituzionale delle norme che prevedevanoun’età pensionabile inferiore a quella dell’uomocon l’auspicio di parità sul versante lavoristico.La donna, soprattutto appartenente al settore pub­blico, ha visto allontanarsi il traguardo pensionisti­co anche prima del 1° gennaio 2012 e cioè ladata fissata dalla legge n. 214 del 22 dicembre2011, di conversione del decreto legge n. 201 del6 dicembre 2011 (manovra Monti per le nuovepensioni).Vale la pena passare in rassegna i requisiti anagra­fici per la pensione di vecchiaia per la donna.Vengono ridefiniti dalla predetta manovra Monti irequisiti anagrafici per l’accesso alla pensione divecchiaia. Eccoli:­ 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pen­sione è liquidata a carico dell’Ago e delle formesostitutive della stessa dal 1° gennaio 2012. Que­sto requisito anagrafico è fissato a 63 anni e seimesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 annia decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni adecorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni casoferma la disciplina di adeguamento dei requisiti diaccesso al sistema pensionistico agli incrementidella speranza di vita (3 mesi già dal 2013) secon­do l’articolo 12 del decreto legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122;­ 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la

cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazionegenerale obbligatoria, nonché della gestione sepa­rata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335 dal 1° gennaio 2012. Talerequisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi adecorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 annia decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ognicaso ferma la disciplina di adeguamento dei requi­siti di accesso al sistema pensionistico agli incre­menti della speranza di vita, come già visto, tremesi dal 1° gennaio 2013.L’Inps ha precisato nella circolare n. 35/2012che nulla è modificato per età anagrafica e disci­plina delle decorrenze per la pensione di vecchia­ia per i soggetti non vedenti (articolo 1, comma 6,del decreto legislativo n. 503/1992; circolareInps n. 65/1995) e per gli invalidi in misura noninferiore all’80% (articolo 1, comma 8, del decre­to legislativo n. 503/1992; circolare Inps n. 65/1995).

Due situazioni eccezionaliL’articolo 24, comma 15­bis, della legge n. 214/2011 prevede a favore dei lavoratori dipendentidel settore privato le cui pensioni vengono liqui­date a carico dell’assicurazione generale obbliga­toria e delle forme sostitutive della stessa assicura­zione quanto segue:­ i lavoratori che abbiano maturato un’anzianitàcontributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicem­bre 2012 i quali avrebbero raggiunto prima del 6dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decre­to legge n. 201/2011) i requisiti per il trattamentopensionistico entro il 31 dicembre 2012 con il siste­ma delle quote (quota 96 con 60 anni di età) posso­no ottenere la pensione anticipata al compimento inun’età anagrafica non inferiore a 64 anni;­ le lavoratrici possono conseguire la pensione divecchiaia oltre che, se più favorevole secondo l’arti­colo 24, comma 6, lettera a) della manovra Monti,con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni acondizione che maturino entro il 31 dicembre2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni ealla stessa data abbiano almeno 60 anni di età.L’Inps (messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013) ha

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ribadito quanto segnalato nella circolare n. 35 del2012 e cioè che le predette disposizioni eccezio­nali si applicano ai lavoratori le cui pensioni sonoliquidate a carico dell’assicurazione generale ob­bligatoria e delle forme sostitutive della medesimache alla data del 28 dicembre 2011 svolganoattività lavorativa dipendente nel settore privato«a prescindere dalla gestione a carico della qualeè liquidata la pensione».Con lo stesso messaggio n. 219/2013 l’Istituto hafornito i seguenti chiarimenti.La disposizione si applica anche nei confronti deilavoratori che perfezionano i prescritti requisiticontributivi utilizzando contribuzione accreditatanella gestione autonoma, a condizione che alladata del 28 dicembre 2011 abbiano svolto attivi­tà lavorativa dipendente.Ne deriva che in questo caso devono essere rag­giunti i requisiti vigenti nella gestione autonomanella quale si consegue il diritto a pensione (punto6 della circolare n. 35/2011 e circolare n. 60/2008).Quando il soggetto, alla data del 28 dicembre2011, risulti lavoratore dipendente del settore pri­vato e successivamente risulti lavoratore autono­mo ovvero appartenente ad altra categoria, puòaccedere al trattamento pensionistico, in presenzadei requisiti di cui al predetto articolo 24, comma15­bis, in quanto alla data del 28 dicembre 2011poteva far valere lo status di «lavoratore dipen­dente del settore privato».Viene precisato, inoltre, che relativamente ai sog­getti non occupati al 28 dicembre 2011 la cuiultima attività era svolta come lavoratore dipen­dente del settore privato, il Ministero del lavoro,con la nota n. 5869 del 16 novembre 2012, hasottolineato che «l’interpretazione letterale della

disposizione riferisce la nozione di dipendente allavoratore in attività e non può estendersi al lavo­ratore che ha perso il posto di lavoro».Il soggetto che ha perso il posto di lavoro e,quindi, non risulta occupato alla data del 28 di­cembre 2011 non rientra tra i destinatari delledisposizioni di cui al predetto comma 15­bis del­l’articolo 24.In caso di situazioni di sospensione del rapportodi lavoro (ad esempio lavoratori collocati in Cassaintegrazione guadagni ordinaria), il lavoratore puòaccedere al trattamento pensionistico in base alledisposizioni di cui al comma 15­bis dell’articolo24 della legge n. 214/2011.Va evidenziato, inoltre, che la disposizione di cuial comma 15­bis dell’articolo 24 della legge n.214/2011 non trova applicazione nei confrontidegli iscritti alle Casse della gestione ex Inpdap.

Settore pubblicoIn tale settore pubblico le cose si presentato in mododiverso.Ecco come.Per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche ammini­strazioni il nuovo requisito di 66 anni di età, a decor­rere dal 1° gennaio 2012, corrisponde nel concretoa quello previgente di 65 anni considerando l’aboli­zione delle finestre.

Opzione per il regime sperimentaleLa manovra Monti conferma quanto stabilito dal­l’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 23agosto 2004.Questa norma stabilisce a favore delle lavoratricidipendenti appartenenti sia al settore privato chea quello pubblico e per le lavoratrici autonome, invia sperimentale fino al 31 dicembre 2015 lapossibilità di conseguire il diritto alla pensione dianzianità liquidata però secondo le regole di cal­colo del sistema contributivo. Per l’esercizio diquesta facoltà di opzione le lavoratrici devonopossedere i seguenti requisiti:­ almeno 35 anni di anzianità contributiva;­ età di 57 anni o superiore per le lavoratricidipendenti e 58 per quelle autonome.Va notato che entro il 31 dicembre 2015 ilGoverno verifica i risultati della predetta speri­mentazione allo scopo di una sua eventuale pro­secuzione.Va notato, inoltre, che il trattamento pensionisticodi anzianità derivante dal predetto esercizio diopzione va soggetto alla finestra mobile e cioèdecorrenza trascorsi 12 mesi (18 mesi per le lavo­ratrici autonome) dalla data di maturazione deirelativi requisiti pensionistici.Tale decorrenza deve collocarsi prima del 31 di­cembre 2015.L’Inps, sempre con il messaggio n. 219 del 4 gen­naio 2013, ha fornito una serie di ulteriori chiari­menti.Eccoli di seguito.Per la valutazione della contribuzione per il perfe­zionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52settimane annue, i contributi obbligatori, da riscattoe/o da ricongiunzione, volontari, figurativi conesclusione dei contributi accreditati per malattia edisoccupazione, tenuto conto che per queste lavora­trici le quali usufruiscono della sperimentazionel’applicazione del sistema contributivo è limitata allesole regole di calcolo.Considerato che nei confronti delle donne che acce­dono al predetto regime sperimentale si applicanole sole regole di calcolo del sistema contributivo, nei

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confronti delle medesime continuano a trovare ap­plicazione gli istituti della pensione retributiva omista.Questo significa che viene riconosciuto il trattamen­to pensionistico minimo e non è richiesto il requisitodell’importo minimo previsto per coloro che acce­dono al trattamento pensionistico in base alla disci­plina del sistema contributivo.Alle lavoratrici che si avvalgono della sperimenta­zione non si applicano i benefici di cui all’articolo1, comma 40, della legge n. 335/1995 (accreditifigurativi per assenza dal lavoro per periodi diassistenza ed educazione dei figli fino al sestoanno di età in ragione di 170 giorni per ciascunfiglio, un anticipo di età per la pensione di vec­chiaia a prescindere dall’assenza o meno dal lavo­ro al momento del verificarsi dell’evento materni­tà e così via).Se la lavoratrice ha raggiunto il diritto al tratta­mento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in ba­se ai requisiti previsti per la generalità dei lavora­tori vigenti al 31 dicembre 2011 o i nuovi requisi­

ti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipa­ta introdotti dal predetto articolo 24 non puòaccedere al regime sperimentale di opzione per ilcalcolo contributivo.Non possono beneficiare della sperimentazione, lelavoratrici destinatarie delle disposizioni in mate­ria di «salvaguardia» introdotte dalle norme chesono intervenute nel tempo.Qualora tali lavoratrici non rientrino tra i benefi­ciari della cosiddetta «salvaguardia», potrannopresentare domanda di pensione di anzianità inregime sperimentale a condizione che la decor­renza della pensione di anzianità si collochi entroil mese di dicembre 2015.Nei confronti delle suddette lavoratrici scattano gliincrementi legati alla speranza di vita.Viene chiarito, infine, che la domanda di pensionerecante la scelta della lavoratrice di accedere alregime sperimentale può essere oggetto di rinun­zia, secondo i criteri di carattere generale in mate­ria di domanda di pensione (circolare Inps n.53585/15 del 22 gennaio 1982).

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Limite di redditoper la pensione agli invalidi civili

A parziale correzione rispetto a quanto indicato nella circolare n. 149/2012 dell’Inps, il messaggio n.717/2013 precisa che l’applicazione del limite di reddito annuo di 16.127,30 euro per avere diritto allapensione di inabilità per gli invalidi civili non è, provvisoriamente, da riferire al pensionato non coniugato,ma come per il passato al pensionato coniugato. La circolare n. 149/2012 aveva infatti riferito tale limiteper la prima volta a decorrere dal 2013 al pensionato senza coniuge. L’applicazione di tale nuovo criterioresta quindi sospesa in attesa di determinazioni da parte del Ministero del lavoro.

Il testo del messaggio

INPS - MESSAGGIO 14 GENNAIO 2013, N. 717

Oggetto: Limiti reddituali per la liquidazione delle pensioni di inabilità civili.

In attesa della preannunziata nota ministeriale a chiarimento della complessa materia dei limitireddituali delle pensioni di inabilità civile ed in considerazione di un’interpretazione costituzionalmen-te orientata degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971, si ritiene di non modificare l’orientamentoamministrativo assunto a suo tempo dal Ministero dell’interno (circ. Ministero dell’interno n. 5 del20.6.1980) e successivamente confermato nel tempo da questo Istituto all’atto del subentro nellafunzione di erogazione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili.Pertanto, sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per lapensione di inabilità civile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido.

Assegno straordinarioper i salvaguardati

Il preesistente regime pensionistico in vigore fino al 31 dicembre 2011 continua ad applicarsi ad una seriedi categorie di lavoratori tra i quali gli iscritti ai Fondi di solidarietà di settore e in particolare:a) a coloro che alla data del 4 dicembre 2011 siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondidi solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;b) a coloro a cui sia stato previsto, da accordi collettivi stipulati entro la medesima data, il diritto di accessoai predetti Fondi di solidarietà, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successiva­mente al 31 dicembre 2011.Il Dm 1° giugno 2012 ha individuato il primo contingente di salvaguardati di cui 17.710 unità apparte­nenti ai predetti Fondi. Per i lavoratori indicati nel precedente punto b) il Dm attuativo ha previsto poi lapermanenza nel Fondo di solidarietà fino al compimento di almeno 62 anni di età ancorché maturinoprima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento.Novità ­ Secondo il messaggio dell’Inps i Comitati amministratori dei Fondi possono deliberare ilprolungamento dell’erogazione dell’assegno straordinario (fino ai 62 anni di età) anche oltre il limite didurata massima di permanenza del lavoratore nel Fondo prevista dai rispettivi regolamenti di settore. Glioneri derivanti da tale differimento sono posti a carico delle aziende esodanti.

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Il testo del messaggio

INPS - MESSAGGIO 19 DICEMBRE 2012, N. 20944

Oggetto: Monitoraggio delle domande di assegno straordinario da liquidare ai sensi della derogaprevista dai commi 14 e 15 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successivemodifiche ed integrazioni.

PremessaCome è noto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modifiche ed integrazioni, ledisposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del citato decreto continuano ad applicarsi - neilimiti stabiliti - ad alcune categorie di lavoratori (articolo 24, comma 14).In particolare, il regime previgente continua ad applicarsi - tra gli altri - ai lavoratori:a) che alla data del 4 dicembre 2011 siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi disolidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;b) per i quali sia stato previsto, da accordi collettivi stipulati entro la medesima data, il diritto diaccesso ai predetti Fondi di solidarietà, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamentosuccessivamente al 31 dicembre 2011.Considerato che i lavoratori di cui alla lettera a) risultano già inseriti nell’applicativo Monitoraggio65.000, le indicazioni fornite nel presente messaggio riguardano esclusivamente le modalità dimonitoraggio dei lavoratori ammessi, dal 1° gennaio 2012, alla prestazione straordinaria finalizzata alconseguimento della pensione in applicazione della deroga in argomento.

1. Criteri di ammissione all’assegno straordinario finalizzato alla salvaguardiacon decorrenza da gennaio 2012. Contingente di cui al decreto 1° giugno 2012Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, del 1° giugno 2012 (pubblicato nella G.U. del 24 luglio 2012) ha determinato in 17.710unità il contingente numerico dei lavoratori, di cui alla lettera c), interessati dalla concessione delbeneficio previsto dal comma 14.Ha contestualmente disposto che i lavoratori, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulatientro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà ancorché maturino i

Per il settore del credito (ad oggi l’unico ad avere emanato la delibera) il limite individuale di permanenzanel Fondo può superare il limite individuale di 60 mesi nel caso in cui l’assegno straordinario siafinalizzato all’accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità in applicazione della salvaguardia.Domande ammesse ­ In base al monitoraggio dell’Inps delle domande presentate, la data di cessazionedel rapporto di lavoro dei soggetti che possono beneficiare della salvaguardia è il 31 dicembre 2012.Le sedi Inps sono autorizzate a definire le domande di liquidazione dell’assegno straordinario di sostegnodel reddito, finalizzate al raggiungimento del trattamento pensionistico con i requisiti previgenti la legge n.214/2011, con decorrenza assegno compresa nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013.Domanda di assegno straordinario ­ Le domande di assegno straordinario relative al secondocontingente di complessivi 55.000 lavoratori ammessi alla salvaguardia, per i lavoratori che perfezionanoi requisiti per il pensionamento, ai sensi della deroga, devono essere presentate dalle aziende esodanti allesedi Inps competenti per la liquidazione della prestazione, necessariamente entro il mese antecedente ladata presunta di risoluzione del rapporto di lavoro (ad esempio, entro il 31 dicembre 2012 nel caso ladata prevista di cessazione del rapporto di lavoro sia il 31 gennaio 2013).Una volta presentata la domanda l’Inps dovrà:1) redigere la graduatoria dei beneficiari su base nazionale ed in ordine cronologico di presentazione delladomanda;2) verificare la disponibilità dei posti nel plafond assegnato alla categoria;3) autorizzare le sedi interessate alla liquidazione delle prestazioni entro i limiti delle disponibilità stesse.Nel caso in cui la domanda venga accolta, le parti si impegnano a cessare il rapporto di lavoro entro ilmese successivo a quello di presentazione della domanda.Qualora il lavoratore inserito nel plafond non cessi l’attività di lavoro entro il mese successivo allapresentazione della domanda all’Inps, la domanda di assegno straordinario viene respinta con conseguenteliberazione del posto prenotato.

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requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, restino a carico deiFondi di solidarietà fino al compimento di almeno 62 anni di età ancorché maturino prima delcompimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti antecedentementealla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (articolo 3, decreto 1° giugno 2012).Le domande di assegno straordinario che non prevedano la permanenza nel Fondo fino ad almeno62 anni di età devono essere integrate dalle aziende.Per soddisfare la condizione dei 62 anni, i Comitati amministratori dei Fondi possono deliberare ilprolungamento dell’erogazione dell’assegno straordinario anche oltre il limite di durata massima dipermanenza del lavoratore nel Fondo prevista dai rispettivi regolamenti di settore.Si precisa che gli oneri derivanti da tale differimento sono posti a carico delle aziende esodanti.Al momento, soltanto il Comitato amministratore del Fondo credito ordinario ha deliberato al riguar-do, con atto del 15 ottobre 2012.Ne consegue che per i soggetti destinatari delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà delsettore credito ordinario il limite individuale di permanenza nel Fondo può superare il limite individua-le di 60 mesi nel caso in cui l’assegno straordinario sia finalizzato all’accesso al pensionamento divecchiaia o di anzianità in applicazione della salvaguardia in argomento.Il decreto del 1° giugno 2012 ha anche previsto che al beneficio vengano ammessi i soggettiautorizzati dall’Inps, al quale la legge affida il complessivo monitoraggio del numero del lavoratoribeneficiari della deroga in argomento. Secondo quanto stabilito dal comma 15 dell’articolo 24 dellalegge n. 214/2011, l’Istituto effettua il monitoraggio delle domande di assegno straordinariopresentate per i lavoratori di cui alla lettera c) del comma 14, i quali intendano avvalersi deirequisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dellalegge di riforma, seguendo il criterio - previsto dalla legge - della data di cessazione del rapporto dilavoro.Con riguardo alle disponibilità nel plafond 17.710, la Direzione centrale pensioni ha verificato che, inbase alle domande presentate, la data di cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti che possonobeneficiare della salvaguardia è il 31 dicembre 2012. Ne consegue che le sedi sono autorizzate adefinire le domande di liquidazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito, finalizzate alraggiungimento del trattamento pensionistico con i requisiti previgenti la legge n. 214/2011, condecorrenza assegno compresa nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013.Si invitano le sedi a provvedere con sollecitudine, entro il 9 gennaio 2013, alla definizione dei predettiassegni al fine di autorizzare ulteriori accessi dal 1° febbraio 2013 sulla base delle eventualidisponibilità residue.

2. Beneficiari di assegno straordinario titolaridi assegno ordinario di invalidità o di pensione di invaliditàCome già chiarito con messaggi n. 4465 del 7 febbraio 2005 e n. 18008 del 18 maggio 2005, aseguito della sentenza della Corte di cassazione n. 9492 del 19 maggio 2004, i beneficiari di assegnostraordinario che siano anche titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità nonpossono essere ammessi, alla scadenza dell’assegno straordinario, a fruire della pensione dianzianità.In favore di questi lavoratori è possibile procedere alla liquidazione della pensione di anzianità allascadenza dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero alla revoca della prestazione di invalidità.

3. Istruzioni operativePer gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà (categorie 027-VO-CRED; 028-VOCOOP; 029-VOESO), la procedura IVS74 di prima liquidazione, pannello MNLAN30,è stata implementata del nuovo campo: Deroga legge n. 214/2011, nel quale deve essere acquisital’informazione SÌ nel caso di liquidazione di prestazioni straordinarie in applicazione della deroga.Se l’informazione acquisita è SÌ, viene effettuato il controllo che la decorrenza assegno sia successi-va al 1° dicembre 2011.La scadenza non può essere antecedente al compimento del 62° anno di età del richiedente.Per gli assegni di categorie 027 la scadenza dell’assegno, per i soli casi in questione, può superare ilperiodo massimo individuale di permanenza previsto dal regolamento del Fondo di settore. Gli assegnistraordinari autorizzati ai sensi della legge n. 214/2011, art. 24, riporteranno in GP1AJ11 il valore 6.

4. Ampliamento 55.000 beneficiari, di cui al decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012convertito nella legge n. 135/2012. Disponibilità per i titolari di assegno straordinarioda data successiva al 4 dicembre 2011 pari a 1.600 unitàCon riferimento all’ulteriore contingente previsto dalla legge n. 135/2012, di cui si attende il decretoattuativo, si comunica che le nuove domande presentate con decorrenza assegno straordinario dal

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1° febbraio 2013 avranno carattere di prenotazione e saranno acquisite dalle sedi solo dopol’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.In particolare, le domande di assegno straordinario per i lavoratori che perfezionano i requisiti per ilpensionamento, ai sensi della deroga di cui alle citate norme, devono essere presentate dalle aziendeesodanti alle sedi Inps competenti per la liquidazione della prestazione, necessariamente entro il meseantecedente la data presunta di risoluzione del rapporto di lavoro (ad esempio, entro il 31 dicembre 2012nel caso la data prevista di cessazione del rapporto di lavoro sia il 31 gennaio 2013).Le sedi segnalano tempestivamente alla Direzione regionale il numero delle domande interessate alladeroga in argomento, utilizzando il foglio excel allegato al presente messaggio (allegato 1). La Direzioneregionale provvede all’invio dei dati alla Direzione centrale pensioni, unitamente alla richiesta di autorizza-zione alla liquidazione, alla casella di posta elettronica [email protected].È a cura della Direzione centrale pensioni:1) redigere la graduatoria dei beneficiari su base nazionale ed in ordine cronologico di presentazionedella domanda;2) verificare la disponibilità dei posti nel plafond assegnato alla categoria;3) autorizzare le sedi interessate alla liquidazione delle prestazioni entro i limiti delle disponibilitàstesse.Nel caso di domande presentate nella stessa data, per la formazione della graduatoria sono applicatii medesimi criteri di accesso all’esodo fissati dai regolamenti di settore. Nel caso in cui la domandavenga accolta, le parti si impegnano a cessare il rapporto di lavoro entro il mese successivo a quellodi presentazione della domanda. Qualora il lavoratore inserito nel plafond non cessi l’attività di lavoroentro il mese successivo alla presentazione della domanda all’Inps, la domanda di assegno straordi-nario viene respinta con conseguente liberazione del posto prenotato. Si precisa altresì che l’azien-da, per il lavoratore in questione, può presentare una nuova domanda con riferimento ad una nuovadecorrenza dell’assegno straordinario. Le domande di accesso per i lavoratori del Fondo per ilperseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale dellesocietà del gruppo Ferrovie dello Stato, che devono essere deliberate dal rispettivo Comitatoamministratore, seguono l’iter descritto e sono monitorate direttamente a livello centrale.Le sedi competenti devono definire tempestivamente le domande autorizzate.

5. Dinamicità del monitoraggioIn considerazione della natura dinamica dei rapporti e della permanenza individuale nei Fondi disolidarietà (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di decesso o al conseguimento della pensione di inabilità)è possibile che il numero dei beneficiari della salvaguardia di cui alle norme sopra richiamate subiscadelle variazioni in diminuzione. Ne consegue che la Direzione centrale pensioni effettuerà l’attività dimonitoraggio con cadenza mensile per tenere conto delle eventuali disponibilità conseguenti alverificarsi di situazioni corrispondenti o analoghe agli esempi indicati, per consentire l’aggiornamentodei dati relativi al monitoraggio della categoria.

RASSEGNA NORMATIVA, CIRCOLARI E MESSAGGIInps - Msg. 4.1.2013, n. 224

Oggetto: Pubblicazione del «Cas-setto Committenti Gestione Sepa-rata»

Cassetto previdenzialedei committenti

Dal 31 dicembre 2012, è disponibile il CassettoPrevidenziale per i Committenti della gestioneseparata in relazione ai rapporti di collaborazio-ne e di associazione in partecipazione e per-mette di avere una visione d’insieme della situa-zione aziendale tramite un unico canale di ac-cesso alle informazioni contenute negli archivigestionali dell’Inps. L’accesso alle funzionalitàsopra descritte è consentito esclusivamente aicommittenti persone fisiche, ai legali rappresen-tanti di aziende iscritte alla gestione separata eai loro intermediari direttamente delegati.Alla funzione si può accedere, direttamente oper il tramite di un intermediario delegato, attra-verso il sito dell’Istituto www.inps.it, nell’ambitodella sezione dedicata ai «Servizi on line», au-tenticandosi con il Pin di accesso abbinato alproprio codice fiscale.Gli utenti hanno a disposizione la possibilità diverificare la propria posizione previdenziale, ledenunce E-Mens inviate ed i versamenti effet-tuati

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Inps - Circ. 25.1.2013, n. 12

Oggetto: Gestione ex Inpdap. De-terminazione presidenziale del 30maggio 2012, n. 95. «Presentazio-ne e consultazione telematica invia esclusiva - Decorrenza». Nuo-ve modalità di presentazione delleistanze per il riconoscimento delservizio militare, per l’accredito fi-gurativo dei periodi di congedo dimaternità, per l’autorizzazione del-la prosecuzione volontaria, per i ri-scatti di periodi o servizi ai fini pen-sionistici e per il computo dei ser-vizi

Domande di riscattoe accredito figurativotelematicheper gli ex Inpdap

Dal 4 aprile 2013 le domande presentate dagliiscritti alla gestione ex Inpdap per le seguentiprestazioni dovranno essere inoltrate tramitel’esclusivo canale telematico:- riconoscimento del servizio militare;- accredito figurativo per il riconoscimento deiperiodi corrispondenti all’astensione obbligato-ria per maternità verificatisi al di fuori del rappor-to di lavoro;- autorizzazione alla prosecuzione volontariadei contributi;- riscatto per la valutazione onerosa ai fini pen-sionistici di periodi o servizi non coperti da con-tribuzione altrimenti non utili;- computo dei periodi di lavoro con iscrizione al-la Cassa trattamenti pensionistici dei dipendentistatali per il riconoscimento gratuito dei serviziresi allo Stato o altri enti pubblici.Le domande saranno presentate tramite unodei seguenti servizi:- web - servizi telematici accessibili direttamentedal cittadino tramite Pin attraverso il portale del-l’Inps;- Contact center integrato - n. 803164;- Patronati - attraverso i servizi telematici offertidagli stessi.La circolare n. 12/2013 fornisce per ciascun isti-tuto il dettaglio per la compilazione dei relativicampi della richiesta

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LE GUIDE PRATICHE DE IL SOLE 24 ORE

GUIDA PRATICA GESTIONE CRISI AZIENDALIdi F. Balbi, G. Cella e R. Livatino

Guida Pratica Gestione Crisi Aziendali vuole essere uno strumento che aiuti gli operatori del settore nella scelta della soluzione più adeguata per fronteggiare lo stato di crisi e nella conoscenza dei requisiti necessari per l’utilizzo dei diversi strumenti. Il volume approfondisce le fasi più delicate della messa in stato di crisi quali la scelta del personale da sospendere, a fronte del principio generale di rotazione nella CIGS, nonché la scelta dei lavoratori da porre eventualmente in mobilità al termine delle relative procedure che comportano rilevanti problemi applicativi, i quali spesso sfociano in un contenzioso davanti al Giudice del lavoro. Amplio spazio, inoltre viene dedicato al rapporto con le organizzazioni sindacali in merito agli obblighi procedurali relativi alla preventiva informazione, nonché al successivo confronto con le stesse nel merito della situazione di crisi e degli strumenti da adottare.

Pagg. 376 – e 44,00

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Fabrizio Bonalda Revisore dei conti in Trento

Scatti periodici del personale militare:nuovo sistema di calcolo dopo la riforma

L’Inps, con messaggio 31 dicembre 2012, n.21324, spiega gli effetti della riforma sulla mag­giorazione della base pensionabile di militari, for­ze di polizia, vigili del fuoco e personale non con­trattualizzato

In base all’art. 4, Dlgs 30.4.1997, n. 165, al persona­le militare, appartenente alle forze di polizia, alCorpo nazionale vigili del fuoco e quello noncontrattualizzato del pubblico impiego sono attribu­iti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pen­sionabile, così come definita ai sensi dell’art. 13, Dlgs30.12.1992, n. 503, calcolati all’atto della cessazionedal servizio per qualsiasi causa determinata. Tali au­menti periodici della base pensionabile incidono inmaniera differente sull’ammontare del trattamento diquiescenza e sulle modalità di versamento del relati­vo contributo, a seconda del sistema di calcolo pen­sionistico applicabile all’interessato, retributivo, mistoe contributivo puro, come spiegato dall’Inpdap, an­cora con la nota operativa 31.12.2004, n. 28.

Calcolo con le regole del sistemaretributivo fino al 31.12.2011A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti,ciascuno del 2,50%, vengono calcolati sullo sti­pendio cd. «parametrato» (valori stipendiali corre­lati ai livelli retributivi, indennità integrativa spe­ciale, classi e scatti del personale con qualificadirigenziale) e sull’importo relativo alla retribuzio­ne individuale di anzianità.Considerato che i sei aumenti periodici vengonocorrisposti in aggiunta alla base pensionabi­le, l’importo corrispondente al beneficio ­ rappor­tato all’aliquota pensionistica totale maturata dal­l’interessato all’atto della cessazione dal servizio ­deve essere aggiunto alle quote di pensione A) eB), precedentemente determinate a norma del­l’art. 13, Dlgs n. 503/1992. Ciò senza tenere con­to, ovviamente, del beneficio stesso e senza opera­re la maggiorazione del 18%.

Maggiorazione 18% ai fini pensionisticiVale la pena ricordare che, per gli iscritti alla Cas-sa Stato, l’art. 15 della legge n. 724/1994 ha pre-

visto, a decorrere dall’1.1.1995 e ai soli fini pen-sionistici, che lo stipendio e gli altri assegni pen-sionabili, con esclusione dell’indennità integrativaspeciale e degli assegni ed indennità corrispostiper lo svolgimento di particolari funzioni, sianofigurativamente aumentati nella misura del 18%.L’elenco delle voci per le quali scatta la maggiora-zione ai fini dell’assoggettamento a contribuzioneè tassativo ed è previsto, per i dipendenti iscrittialla Cassa Stato, dagli artt. 43 e 53, Dpr29.12.1973, n. 1092, rispettivamente, per il perso-nale civile e militare; riguarda, nella sostanza lostipendio tabellare, la retribuzione individuale dianzianità e l’eventuale assegno ad personam le-gato a valori stipendiali. Per effetto, poi, dell’art. 2,commi 9 e 10 della legge 8.8.1995, n. 335, laretribuzione accessoria deve essere assoggettataa contribuzione solo per la parte eccedente lamisura del 18%. Il datore di lavoro è, dunque,tenuto, a fine anno, a confrontare la retribuzioneaccessoria erogata e già assoggettata a contribu-zione nel corso dei mesi, con l’importo del 18%della retribuzione fissa. Nel caso in cui la retribu-zione accessoria sia inferiore al 18% dovrà esse-re versata la contribuzione ai fini pensionistici eper il Fondo credito sulla quota differenziale; qua-lora, invece, l’accessorio erogato sia di ammonta-re superiore al 18%, non dovrà essere versataalcuna ulteriore contribuzione.

Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione dellapensione non sia applicato il calcolo della pensionein «quote» introdotto dal citato Dlgs n. 503/1992,ossia per coloro che al 31.12.1992 avevano matura­to la massima anzianità contributiva corrispondenteal rendimento dell’80% della base pensionabile, ilbeneficio in questione deve essere consideratoquale unicum con lo stipendio e, come tale, è assog­gettato alla maggiorazione del 18%.Per tali aumenti periodici la misura della contribu­zione a carico del dipendente veniva incrementa­ta progressivamente a partire dal 1998 dello0,20% fino ad arrivare allo 0,40% nel 2008,secondo la tab. A), allegata al Dlgs n. 165/1997.Nei confronti di coloro che cessano per dimissio­ni, la maggiorazione della base pensionabile èattribuita previo pagamento di un’ulteriore speci­fica contribuzione, calcolata in relazione ai limitidi età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.

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Pertanto, agli stessi competono i medesimi au­menti periodici sul trattamento pensionistico, cal­colati secondo le modalità illustrate; per operarela trattenuta della relativa contribuzione riferitaagli anni mancanti al raggiungimento del limite dietà anagrafica prevista per il grado rivestito, gliuffici competenti alla liquidazione del trattamentopensionistico calcolano l’importo della relativacontribuzione, ai sensi dell’art. 4, Dlgs n. 165/1997, evidenziando sul provvedimento di pensio­ne sia l’ammontare della ritenuta mensile che ilnumero delle rate.

Calcolo con le regole del sistema mistoo interamente contributivoPer le anzianità maturate a decorrere dal­l’1.1.1996, l’istituto dei sei scatti periodici vienetrasformato in un incremento figurativo pari al15% dello stipendio su cui opera la misura ordi­naria della contribuzione. Ciò, naturalmente, valeanche per il personale che esercita la facoltà diopzione per il sistema contributivo prevista dal­l’art. 1, comma 23, legge n. 335/1995.L’ulteriore contribuzione accreditata determinaun incremento dell’imponibile retributivo per cia­scun anno di riferimento ed incide sul montantecomplessivo rivalutato.Va precisato che, per le anzianità contributive ma­turate fino al 31.12.1995, per i destinatari delsistema misto, i sei aumenti periodici sono calcola­ti secondo le regole del sistema retributivo, sopraevidenziate.

Effetti del calcolo contributivodall’1.1.2012:messaggio Inps n. 21324/2012In tale contesto, interviene l’art. 24, comma 2, Dln. 201/2011, in base al quale, per le anzianitàcontributive maturate dal 1° gennaio 2012, parte ilcalcolo della pensione con il sistema contributivo,

anche per quei lavoratori, sia pubblici che privati,con 18 anni di anzianità contributiva al 1° gennaio1996 e che, fino a tutto il 2011, lasciavano il lavorocon la pensione interamente retributiva.L’Inps, con il messaggio n. 21324/2012, aggiornale precedenti direttive impartite dall’Inpdap, nelfrattempo confluita nell’Inps per effetto dell’art.21, Dl n. 201/2011, evidenziando l’effetto dellenuove disposizioni sulle modalità di valutazionedei sei aumenti periodici.Tenuto conto di quanto spiegato in precedenza edin considerazione dell’introduzione del sistemacontributivo a decorrere dall’1.1.2012, per tutto ilpersonale destinatario dei sei scatti, in aggiuntaalla base pensionabile prevista dall’art. 13, Dlgs n.503/1992 (quella, cioè, utilizzata per il calcolodelle quote A e B della pensione), la relativa con­tribuzione deve essere calcolata con l’applicazionedell’aliquota ordinaria sullo stipendio maggiora­to figurativamente del 15%. Per coloro il cuitrattamento pensionistico viene computato con ilsistema retributivo fino al 31.12.2011 (cioè coloroche avevano i 18 anni di contributi al 31.12.1995),dal 1° gennaio dell’anno scorso, l’importo dellaritenuta pensionistica non è più incrementato dello0,40% (come previsto dalla tab. A allegata al Dlgsn. 165/1997), ma con le modalità già vigenti per ilpersonale il cui trattamento è già liquidato in parte(meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995) ointeramente (anzianità contributiva successiva al­l’1.1.1996) con il sistema contributivo.L’Istituto, da ultimo, conferma che l’imponibile sog­getto alla maggiorazione figurativa del 15% corri­sponde allo stipendio parametrato, secondo le evi­denziate indicazioni contenute nella n.o. Inpdap n.28/2004 e che su tale maggiorazione si applical’aliquota pensionistica complessiva attualmente invigore e pari al 33% (di cui 8,80% a carico deldipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro),oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito.

Il testo del messaggio

INPS - MESSAGGIO 31 DICEMBRE 2012, N. 21324

Oggetto: Art. 24, comma 2, del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214e art. 4 del Dlgs 30 aprile 1997, n. 165 di previsione della maggiorazione della base pensionabile.

Si premette che l’art. 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22dicembre 2011, n. 214, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, che: «con riferimento alleanzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a talianzianità è calcolata secondo il sistema contributivo».Tale la previsione, dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del decreto legislativo n.165/1997, per tutto il personale destinatario dei sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta allabase pensionabile definita ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la

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relativa contribuzione deve essere calcolata con l’applicazione dell’aliquota ordinaria sullo stipendiomaggiorato figurativamente del 15%.Pertanto, per coloro, il cui trattamento pensionistico viene computato con il sistema retributivo fino al31 dicembre 2011, a decorrere dalla modifica intervenuta, l’importo della ritenuta pensionistica èincrementato non più secondo le percentuali - attualmente pari a 0,40% - riportate nella tabella Aallegata al predetto decreto legislativo, ma con le modalità già vigenti per il personale il cui trattamen-to è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo.Si precisa, da ultimo, che l’imponibile soggetto alla maggiorazione figurativa del 15% corrisponde allostipendio cosiddetto «parametrato», nel quale confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelliretributivi, l’indennità integrativa speciale nonché le classi e gli scatti per il personale con qualificadirigenziale, e che su detta maggiorazione si applica l’aliquota complessiva attualmente in vigore,pari al 33% (ripartita nella misura di 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore dilavoro), oltre quella pari a 0,35% relativa al Fondo Credito.

Forze dell’ordine e militari:requisiti adeguati alle speranze di vita

L’Inps, con messaggio 10 gennaio 2013, n. 545, chiarisce i nuovi requisiti di accesso al pensionamento,validi dal 2013, per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita per il personale appartenente al compartosicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico non è stato direttamente edimmediatamente destinatario delle nuove regole introdotte dalla riforma delle pensioni (Dl 6.12.2011, n.201, «Salva Italia»), in materia di prestazioni pensionistiche e requisiti di accesso. L’art. 24, comma 18, Dl n.201/2011, infatti, nell’ambito del generale obiettivo di omogeneizzazione delle regole del sistema pensionisti­co italiano ed al fine di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamentoanche per quei regimi e per quelle gestioni caratterizzate da una differente disciplina rispetto a quella vigentenell’Ago, aveva previsto l’adozione di specifiche misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistemapensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze, per il personale di: Forze armate, Armadei Carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia diStato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e Corpo naziona­le dei vigili del fuoco. Il termine per l’adozione del relativo regolamento, inizialmente fissato al 30 giugno, èstato poi spostato al 31.10.2012, dall’art. 12, comma 88, Dl n. 95/2012 («Spending review»).Ad oggi, tale regolamento non è stato ancora adottato e per il personale in questione continuano adapplicarsi i requisiti pensionistici vigenti, i quali, tuttavia, sono anch’essi soggetti, a decorrere dal 1°gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei termini specificati dal­l’Inps con messaggio 10.1.2013, n. 545.Per comprendere l’evoluzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità nel2013, bisogna partire dall’art. 12, comma 12­quater, Dl 31.5.2010, n. 78. Tale norma ha previstol’adeguamento dei requisiti, in un primo tempo solo anagrafici, alla speranza di vita, anche nei confrontidel personale in questione. L’art. 24, comma 12, Dl n. 201/2011 («Salva Italia») ha poi modificato ilcomma 12­quater nella parte in cui prevedeva l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vitaesclusivamente ai requisiti anagrafici. Pertanto, dal 1° gennaio 2013, l’adeguamento agli incrementidella speranza di vita si applica oltre che al requisito anagrafico, anche a quello contributivo, qualoral’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età.

Adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione 1.1.2013­31.12.2015

1. Pensione di vecchiaiaLa pensione di vecchiaia si perfeziona con il raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta

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Il testo del messagio

INPS - MESSAGGIO 10 GENNAIO 2013, N. 545

Oggetto: Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita deirequisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa esoccorso pubblico.

PremessaL’art. 24, c. 18, del Dl n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previstol’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incrementodei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al compartosicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigentinell’assicurazione generale obbligatoria. Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, perdetto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, i quali, tuttavia, sono sogget-ti, a decorrere dall’1.1.2013, all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei termini che diseguito si specificano. I commi da 12-bis a 12-quinquies dell’art. 12 del Dl 31.5.2010, n. 78, conv.,con mod., dalla legge 30.7.2010, n. 122, hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita deirequisiti per l’accesso al pensionamento, in attuazione a quanto previsto dall’art. 22-ter della legge3.8.2009, n. 102; in particolare, il comma 12-quater ha previsto l’adeguamento dei requisiti (inizial-mente esclusivamente quelli anagrafici) alla speranza di vita anche nei confronti del personaleappartenente ai comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale delle Forzearmate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze dipolizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’ammini-strazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’art. 24, c. 12,del Dl n. 201/2011 conv. con mod. dalla legge n. 214/2011, ha modificato, tra l’altro, il citato comma12-quater della legge n. 122/2011 nella parte in cui prevedeva l’applicazione degli adeguamenti alla

dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica/grado, congiuntamente al requisitocontributivo previsto per la generalità dei lavoratori. In via generale, il datore di lavoro pubblico,secondo le indicazioni contenute nella circolare della Funzione pubblica n. 2/2012, deve collocare ariposo d’ufficio e, dunque, far cessare, il rapporto di lavoro in corrispondenza dell’età massima per lapermanenza in servizio fissata dai singoli ordinamenti. Nello specifico, il rapporto di lavoro deve cessarequando al raggiungimento del limite di età il dipendente risulta in possesso dei requisiti per il diritto altrattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, ildipendente deve essere mantenuto in servizio per tutta la durata della finestra.Nel caso, invece, in cui il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica/gradodi appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione dianzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essereincrementato di 3 mesi.Vale, in ogni caso, la disciplina delle decorrenze introdotta con l’art. 12, commi 1 e 2, Dl n. 78/2010,convertito con legge n. 122/2010.

2. Pensione di anzianitàL’Inps, nel messaggio n. 545/2013, procede anche all’aggiornamento dei requisiti per l’accesso allapensione di anzianità che, nel periodo 1.1.2013­31.12.2015, per effetto dell’incremento della speranzadi vita di 3 mesi scattato da quest’anno, diventano i seguenti:­ raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente dall’età;­ raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un età di almeno 57anni e 3 mesi;­ raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80% acondizione che la stessa sia stata raggiunta entro il 31.12.2011 (si veda la circolare Inps n. 37/2012, par.4) ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.Anche per le pensioni di anzianità rimane fermo il regime delle decorrenze previsto dall’art. 12, comma 2, Dln. 78/2010. Con la precisazione che, in caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni e 3 mesi dicontribuzione indipendentemente dall’età anagrafica, la finestra di 12 mesi si incrementa di un mese nel2012, di due mesi nel 2013 e di 3 mesi per coloro che maturano il requisito nel 2014.

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speranza di vita esclusivamente ai requisiti anagrafici. Con la modifica introdotta, pertanto, a decor-rere dall’1.1.2013 l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafi-ci e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivoprevisto per il diritto al trattamento pensionistico. Di seguito sono specificati i nuovi requisiti perl’accesso al pensionamento vigenti a decorrere dall’1.1.2013 e fino al 31.12.2015.

1. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaiaLa pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta daisingoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contribu-tivo previsto per la generalità dei lavoratori. Preliminarmente occorre evidenziare, anche in rispostaai numerosi quesiti pervenuti, che, come confermato dal Dipartimento della funzione pubblica, dalMinistero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze, ilcollocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dall’1.1.2013, continua ad avvenire in corrispondenzadell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e nonadeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite dietà risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione. Pertanto, resta confermato ilprincipio generale, già esplicitato nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2/2012,secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con ildipendente medesimo raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando alraggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamentopensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipenden-te deve essere mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico (cd. finestra). Percontro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado diappartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione dianzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essereincrementato di 3 mesi. Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’art. 12,commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (cd. finestra mobile).

2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianitàPer effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dall’1.1.2013 e fino al31.12.2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e annie 3 mesi;- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condi-zione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo prorata dall’1.1.2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma2 della legge n. 122/2010. In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementidella speranza di vita a partire dall’1.1.2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamentopensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisitimaturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisitimaturati a decorrere dal 2014 (art. 18, c. 22-ter, del Dl 6.7.2011, n. 98, conv. in legge 15.7.2011, n. 111).

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Giuseppe Argentino Caposervizio Studi del Patronato Acli

Covip: prestazione complementareriscuotibile anche solo parzialmente

La Covip, con recente «risposta a quesito», haaffermato che al momento del pensionamento unapersona può chiedere che venga erogata una pre­stazione pensionistica complementare calcolatasulla base di parte del montante accumulato, rin­viando ad un momento successivo la liquidazionedella quota di prestazione calcolata in base allaparte restante del montante che non ha dato luogoalla liquidazione della prestazione già erogata. Sitratta di un’interpretazione innovativa che meritadi essere approfondita per poter comprendere me­glio il senso della posizione assunta dalla Covip

L’art. 11, comma 2 del Dlgs n. 252/2005, affer­ma che «Il diritto alla prestazione pensionistica siacquisisce al momento della maturazione dei requi­siti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regimeobbligatorio di appartenenza, con almeno cinqueanni di partecipazione alle forme pensionistichecomplementari»; per ragioni di brevità, nel testoche segue il Dlgs n. 252/2005, verrà designatocon la sola parola «decreto».Il successivo comma 3 dispone inoltre che le pre­stazioni possano essere erogate in capitale, fino adun massimo del 50% del montante finale accu­mulato, e in rendita, precisando che «nel caso incui la rendita derivante dalla conversione di almenoil 70% del montante finale sia inferiore al 50%dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa puòessere erogata in capitale».Il diritto alla prestazione insorge dunque nel mo­mento in cui si perfezionano i «requisiti di accesso»vigenti nel «regime obbligatorio di appartenenza»,ma le modalità di erogazione della prestazionepossono essere diverse: conversione dell’interomontante in rendita, conversione parziale delmontante in rendita, e liquidazione in capitalenella misura massima del 50% del montante; pos­sibilità infine di liquidazione totale del montantein capitale, ma solo nel caso in cui la renditaammonti ad un importo molto basso.A tali modalità se ne è aggiunta recentemente unadi ordine, per così dire, procedurale, consentita daun’interpretazione estensiva della norma da parte

della Covip, con una «risposta a quesito» del di­cembre 2012.Si consideri che la Covip è già intervenuta altrevolte sulla norma, per precisarne la portata, e disci­plinarne le modalità attuative: nelle note seguenti sicoglie l’occasione per fare il punto della situazionealla luce dei principali orientamenti espressi dallaCovip nel corso degli anni, soprattutto in considera­zione dei cambiamenti più volte intervenuti nel re­gime obbligatorio, che costituisce un punto di riferi­mento necessario per l’erogazione della prestazionepensionistica complementare.

1) Le norme vigentinel regime obbligatorioL’art. 24 del Dl n. 201/2011, convertito in leggen. 211/2011 (cosiddetto «decreto Salva Italia»),ha profondamente modificato le regole in materiadi accesso al pensionamento.In particolare, accanto alla conferma della pensio­ne di vecchiaia, per il conseguimento della qualesono stati modificati i requisiti dell’età pensionabi­le, e in parte anche i requisiti contributivi, ed èstata istituita la «pensione anticipata», che ha so­stituito la «pensione di anzianità».I due trattamenti pensionistici sono erogati in basealle seguenti condizioni:

a) Pensione di vecchiaia:q Requisito contributivo: 20 anni di contribuzione;q Requisito dell’età:­ a decorrere dall’anno 2021, 67 anni, sia per ledonne, sia per gli uomini; sia per i lavoratori auto­nomi, sia per i lavoratori dipendenti, a prescindereche siano dipendenti del settore privato o pubblico;­ nella fase transitoria, al compimento dell’età ri­portata nella tabella alla pagina seguente.

b) Pensione anticipataA prescindere dal compimento di una determina­ta età, la pensione anticipata può essere liquidataalle donne lavoratrici e agli uomini lavoratori, au­tonomi e dipendenti, compresi i dipendenti delpubblico impiego, in base ai requisiti esposti nellaseguente tabella.

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UOMINI2012 42 anni e 1 mese - 42 anni e 1 mese2013 42 anni e 2 mesi 3 mesi 42 anni e 5 mesi2014 42 anni e 3 mesi 3 mesi 42 anni e 6 mesi2015 42 anni e 3 mesi 3 mesi 42 anni e 6 mesi2016 42 anni e 3 mesi 7 mesi (*) 42 anni e 10 mesi2017 42 anni e 3 mesi 7 mesi (*) 42 anni e 10 mesi2018 42 anni e 3 mesi 7 mesi (*) 42 anni e 10 mesiDONNE2012 41 anni e 1 mese - 41 anni e 1 mese2013 41 anni e 2 mesi 3 mesi 41 anni e 5 mesi2014 41 anni e 3 mesi 3 mesi 41 anni e 6 mesi2015 41 anni e 3 mesi 3 mesi 41 anni e 6 mesi2016 41 anni e 3 mesi 7 mesi (*) 41 anni e 10 mesi2017 41 anni e 3 mesi 7 mesi (*) 41 anni e 10 mesi2018 41 anni e 3 mesi 7 mesi (*) 41 anni e 10 mesi(*) Incremento presunto.

c) EccezioniIl «decreto Salva Italia», stabilisce che le regoleprecedenti restino in vigore per coloro che ave­vano perfezionato i previgenti requisiti entro il31 dicembre 2011, nonché per altre particolaricategorie di lavoratori, tra i quali i cosiddetti«esodati».Circoscrivendo il campo ai soli lavoratori cheavevano perfezionato i requisiti entro il 31 di­cembre 2011, si rammentano le «regole» checonsentivano l’accesso al pensionamento fino atale data, perché vi sono ancora persone che per

qualche tempo potranno ottenere la pensione inbase alla norme previgenti, evidenziando in par­ticolare che tali norme distinguono tra il perfe­zionamento dei requisiti di accesso al pensiona­mento, e la data a decorrere dalla quale unaprestazione pensionistica può essere posta in li­quidazione.

A) Requisiti di accesso al pensionamentoCon riferimento all’espressione «regime obbligato­rio di appartenenza», di cui al Dlgs n. 252/2005,si ritiene utile, per ragioni di sintesi, circoscrivereil campo di osservazione ai regimi obbligatori deilavoratori dipendenti del settore privato, alle ge­stioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani,commercianti e coltivatori diretti), e alla cosiddet­ta «gestione separata», di cui all’art. 2, comma 26,della legge n. 335/1995, assimilata, per quanto siesporrà di seguito, alle gestioni speciali dei lavora­tori autonomi.Le norme in vigore fino al 31 dicembre 2011prevedevano che i requisiti per il pensionamentosi perfezionassero al verificarsi delle seguenti con­dizioni:

1) Pensione di vecchiaiaq Requisiti di età: 65 anni di età per gli uomini e60 per le donne; a partire dal compimento di taleetà si sarebbe poi calcolata la decorrenza dellaprestazione pensionistica secondo i criteri espostiin un paragrafo successivo;q requisiti di contribuzione:­ 20 anni: per coloro ai quali sarebbe stata liqui­data la pensione con il sistema retributivo o misto;­ 5 anni: per coloro che avrebbero ottenuto lapensione secondo il metodo di calcolo interamen­te contributivo;q per l’ottenimento della pensione i lavoratori dipen­denti avrebbero dovuto cessare il rapporto di lavoro.

Anni Uomini lavoratori (dipendenti e autonomi)e donne dipendenti settore pubblico

Donne dipendentisettore privato

Donne lavoratriciautonome

2012 66 62 63 + 6 mesi2013 66 + 3 mesi 62 + 3 mesi 63 + 9 mesi2014 66 + 3 mesi 63 + 9 mesi 64 + 9 mesi2015 66 + 3 mesi 63 + 9 mesi 64 + 9 mesi2016 66 + 7 mesi (*) 65 + 7 mesi (*) 66 + 1 mese (*)2017 66 + 7 mesi (*) 65 + 7 mesi (*) 66 + 1 mese (*)2018 66 + 7 mesi (*) 66 + 7 mesi (*) 66 + 7 mesi (*)2019 66 + 11 mesi (*) 66 + 11 mesi (*) 66 + 11 mesi (*)2020 66 + 11 mesi (*) 66 + 11 mesi (*) 66 + 11 mesi (*)2021 67 anni 67 anni 67 anni

(*) Incremento presunto.

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2) Pensione di anzianitàFerma restando la condizione della cessazione delrapporto di lavoro, i requisiti di età e di contribu­zione si intendevano perfezionati in base al cosid­detto «sistema delle quote», per effetto del qualeil diritto alla pensione sarebbe maturato al rag­giungimento di una quota data dalla somma trauna determinata età anagrafica e un’anzianitàcontributiva di almeno 35 anni, escludendo tutta­via la contribuzione figurativa per disoccupazioneordinaria e malattia.In base al «sistema delle quote», i requisiti per ilpensionamento di anzianità si sarebbero perfezio­nati, nell’anno 2011, al verificarsi delle seguenticondizioni:­ lavoratori dipendenti: raggiungimento di quota«96», con almeno 60 anni di età;­ lavoratori autonomi: raggiungimento di quota«97», con almeno 61 anni di età.La normativa prevedeva infine che la pensione dianzianità potesse essere liquidata a prescinderedall’età anagrafica in caso di anzianità contributi­va di almeno 40 anni: in tale ipotesi sarebbe stataconsiderata valida anche la contribuzione figurati­va per malattia e disoccupazione perché aggiunti­va rispetto al requisito minimo di 35 anni di con­tribuzione effettiva.

B) Decorrenza delle prestazioniPerfezionati i requisiti di età e di contribuzione, lanormativa prevedeva che la decorrenza venisseposticipata di un certo numero di mesi, che varia­vano a seconda che la prestazione pensionisticafosse liquidata da un regime generale per lavora­tori dipendenti, o da una gestione speciale perlavoratori autonomi, compresa la cosiddetta «ge­stione separata».Si trattava del metodo meglio noto come «sistemadelle finestre mobili di pensionamento», secondo ilquale i trattamenti pensionistici, sia di vecchiaia,sia di anzianità, venivano liquidati secondo le se­guenti scansioni temporali:­ pensione a carico di una gestione previdenzialeper lavoratori dipendenti: dal 13° mese successivoalla data di perfezionamento dei requisiti;­ pensione a carico di una gestione speciale perlavoratori autonomi o della «gestione separata»:dal 19° mese successivo alla data di perfeziona­mento dei requisiti.

3) Relazione tra regimi obbligatorioe complementarePer effetto di quanto disposto dall’art. 11, comma2, del decreto, le norme relative alle modalità diaccesso al pensionamento nei regimi generali diprevidenza sono dunque determinanti ai fini della

erogazione della prestazione pensionistica com­plementare.Va tuttavia considerato che la normativa dettatadal decreto è stato oggetto di interpretazione daparte della Covip, che con la deliberazione del 28giugno 2006, nell’ambito delle «Direttive generalialle forme pensionistiche complementari», ha preci­sato quanto segue: «ai fini della determinazionedell’anzianità necessaria per la richiesta delle pre­stazioni pensionistiche dovranno considerarsi utilitutti i periodi di partecipazione, e cioè di iscrizione,a forme pensionistiche complementari, per i qualinon sia stato esercitato il riscatto totale della posi­zione individuale».Si tratta di una precisazione che segna un’eviden­te differenza rispetto alla nozione di requisito con­tributivo vigente nei regimi di previdenza obbliga­toria, affermando che nel regime della previdenzacomplementare, per poter ottenere una prestazio­ne, è sufficiente la «partecipazione», cioè la sem­plice iscrizione, ad un Fondo pensione per almenocinque anni, a prescindere dalla circostanza chesiano stati effettuati versamenti contributivi peralmeno cinque anni.Riprendendo il testo della norma, la deliberazionedella Covip precisa poi, riguardo alle condizioni diliquidazione della prestazione interamente in ca­pitale, che essa può avvenire se «l’importo derivan­te dalla conversione in rendita pensionistica annuaa favore dell’iscritto del 70% del montante finaleaccumulato sia inferiore al 50% dell’importo annuodell’assegno sociale».A titolo esemplificativo si rappresenta che nelcorrente anno 2013 l’importo annuo dell’assegnosociale ammonta a euro 5.749,90, che nella mi­sura del 50% corrisponde pertanto a euro2.874,95.Il decreto dispone inoltre, al comma 4 dell’artico­lo 11, che «in caso di cessazione dell’attività lavora­tiva che comporti l’inoccupazione per un periodo ditempo superiore a 48 mesi», le prestazioni pensio­nistiche possono essere liquidate con un anticipomassimo di cinque anni rispetto «ai requisiti perl’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio diappartenenza».La citata deliberazione della Covip del 28 giugno2006 afferma tuttavia che tale norma va coordi­nata con la disposizione dettata dall’art. 14, com­ma 2, lettera c), del decreto, in base alla quale ilriscatto totale può essere ottenuto in caso di «in­validità permanente che comporti la riduzione dellacapacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito dicessazione dell’attività lavorativa che comportil’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a48 mesi».Tale facoltà, aggiunge il successivo periodo della

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lettera c), «non può essere esercitata nel quinquen­nio precedente la maturazione dei requisiti di acces­so alle prestazioni pensionistiche complementari; inquesti casi si applicano le previsioni di cui al comma4 dell’articolo 11».La combinazione della lettura dei due commi haformato oggetto di interpretazione della delibera­zione della Covip, che in proposito si è espressanel modo seguente: «dalla lettura coordinata degliarticoli 14, comma 2, lettera c), e 11, comma 4, deldecreto deriva che, su richiesta dell’aderente, l’acces­so alle prestazioni pensionistiche complementari, siain capitale sia in rendita, potrà essere conseguito invia anticipata rispetto ai termini sopra indicati, conun anticipo massimo di cinque anni rispetto ai re­quisiti per l’accesso alle prestazioni di base, nel casodi invalidità permanente che comporti la riduzionedella capacità di lavoro a meno di un terzo e aseguito di cessazione dell’attività lavorativa che com­porti l’inoccupazione per un periodo di tempo supe­riore a 48 mesi».Non resta che registrare l’interpretazione estensi­va attribuita dalla Covip alla norma che anticipafino a cinque anni la possibilità di percepire antici­patamente la prestazione pensionistica comple­mentare, pur essendo tale possibilità circoscritta,dal comma 4, dell’art. 11, del decreto, al solo casodi «cessazione dell’attività lavorativa che comportil’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a48 mesi».

4) L’orientamento Covip del 9 marzo 2011Con orientamento del 9 marzo 2011, la Covip èritornata sulla questione delle prestazioni pensio­nistiche complementari per dettare alcune preci­sazioni, alla luce della normativa della decorrenzadelle prestazioni pensionistiche obbligatorie. Talenormativa è ormai superata dalla riforma «Monti­Fornero» dettata dal «decreto Salva Italia», ma ­come accennato ­ la legislazione previgente so­pravvive alla nuova normativa per chi aveva per­fezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2011,perpetuando pertanto l’efficacia dell’orientamentodella Covip, almeno finché vi saranno persone chepotranno andare in pensione in base alla normati­va previgente il «decreto Salva Italia».La questione è nata a seguito dell’emanazionedella norma dettata dall’art. 12, commi 1 e 2 delDl n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010,che ha introdotto nell’ordinamento pensionisticoil sistema delle cosiddette «finestre mobili», espo­sto in un paragrafo precedente.La Covip, nell’esprimere il parere in relazione alladecorrenza da attribuire alle prestazioni a caricodella previdenza complementare, ha dettato chia­rimenti con l’orientamento del 9 marzo 2011,

precisando, in base ad un’interpretazione letteraledell’art. 11, comma 2, del decreto, che tale norma,con riferimento alla liquidazione di prestazioniderivanti da piani di accumulo attivati presso Fon­di a contribuzione definita, non richiede la pre­ventiva liquidazione di una prestazione da partedel regime obbligatorio di appartenenza, circo­stanza invece richiesta dall’art. 20, comma 6, deldecreto, per le prestazioni erogate da Fondi aprestazione definita.La norma ­ si legge nell’orientamento della Covip­ «fa riferimento alla maturazione dei requisiti diaccesso alla prestazione obbligatoria e non già allaeffettiva decorrenza della stessa», e trova confermaanche in base ad un’interpretazione logico­siste­matica, desumibile dalla diversa disciplina appli­cata alle prestazioni erogate da Fondi a prestazio­ne definita.Tale disciplina, afferma la Covip, può essere consi­derata solo in senso derogatorio, considerato chese essa «contenesse il principio dell’allineamentodelle due decorrenze, la specifica previsione dell’art.20, comma 6, diretta solo a certe tipologie di fondipensione, non avrebbe ragione d’essere».Dopo aver osservato che le norme dettate dalDecreto legge n. 78/2010 distinguono il momen­to della maturazione dei requisiti di accesso daquello della decorrenza, l’orientamento della Co­vip conclude che l’articolo 11, comma 2, del de­creto nel limitarsi alla sola «maturazione dei requi­siti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regimeobbligatorio di appartenenza», va inteso nel sensoche esso va riferito solo al momento della matura­zione dei requisiti.La Covip osserva infine che, pur essendo stato defi­nito il temine iniziale per la decorrenza della presta­zione complementare, è pur sempre possibile posti­cipare liberamente tale decorrenza, anche ad unadata successiva alla decorrenza della pensione liqui­data dal regime obbligatorio di appartenenza.

5) La risposta al quesito del dicembre 2012Il quesito posto da un Fondo pensione preesisten­te alla Covip, riguardava la possibilità, per unassociato «vecchio iscritto», di ottenere la presta­zione pensionistica, in forma di rendita, calcolatain base ad una quota parziale del montante indivi­duale maturato, conservando la restante quotapresso il Fondo, con riserva di chiedere successi­vamente una nuova rendita calcolata con il capita­le residuo, oppure la liquidazione totale del mon­tante sottoforma di capitale.Dopo aver rammentato il testo dell’articolo 11,comma 3, del decreto, la Covip ha inoltre osserva­to che per i cosiddetti «vecchi iscritti», cioè percoloro che risultavano già iscritti a un Fondo pen­

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sione al 15 novembre 1992 (data di entrata invigore della legge n. 421/1992, cosiddetta «rifor­ma Amato») permangono regole particolari, e traqueste la possibilità di chiedere al pensionamentola liquidazione dell’intera prestazione pensionisti­ca in capitale.Nel dover rispondere al «quesito», la Covip haosservato in particolare che «l’assenza di espliciteindicazioni normative sul punto, fa ritenere in viagenerale ammissibile che, a seguito dell’eserciziodell’opzione in ordine alle modalità di erogazionedella prestazione pensionistica, in rendita e/o incapitale, solo una parte della stessa (o quella inrendita o quella in capitale) venga immediatamen­te percepita.La restante parte della posizione potrà esseremantenuta presso il Fondo dando luogo alla relati­

va quota di prestazione in un momento successivosu richiesta dell’iscritto».La Covip ammonisce inoltre sulla necessità chevenga evitata un’eccessiva frammentazione delleprestazioni, affermando che la quota restante delmontante non destinato immediatamente a pre­stazione «non possa formare a sua volta oggettodi una pluralità di richieste di prestazioni succes­sive».In conclusione, perfezionati i requisiti previsti dal­la legge, una persona potrà chiedere che vengaliquidata una prestazione pensionistica comple­mentare calcolata solo in base ad una parte delmontante maturato, conservandosi poi la facoltàdi chiedere successivamente l’erogazione dellaparte di prestazione fondata sul montante rimastonel Fondo.

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Giovanni Munarini Consulente della società Bruni, Marino & C. Srl

Il Fondo pensionePrevicooper

Rec

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utili Sede legale e operativa Via C.B. Piazza, 8 - 00161 - Roma

Telefono 06/44254842Fax 06/44118106E-mail [email protected] web www.previcooper.it

Sogg

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Possono aderire a Previcooper dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempodeterminato ovvero con periodicità stagionale - la cui attività lavorativa abbia però una durata complessiva-mente pari ad almeno 3 mesi nell’anno - delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del Ccnl della distri-buzione cooperativa.Esistono poi dei settori «affini», per i quali può essere ammessa l’adesione dei relativi dipendenti qualora venganostipulati accordi collettivi nazionali di lavoro che prevedano l’adesione al Fondo: è però necessario che i Ccnl diriferimento del settore «affine» siano stipulati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sotto-scritto il Ccnl di riferimento di Previcooper; inoltre, in questi casi l’adesione al Fondo deve essere preventivamenteconcordata, mediante apposito accordo collettivo nazionale stipulato per ciascun settore, tra le organizzazioni sin-dacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni datoriali, che stabiliscono anche i tempi di adesione.I lavoratori dei settori «affini» sono:- i dipendenti di amministratori di condominio;- i lavoratori domestici;- i dipendenti di studi professionali;- i dipendenti di studi professionali tecnici e società operanti nel settore;- i dipendenti di istituti di vigilanza privata;- i dipendenti da farmacie private;- i dipendenti da aziende farmaceutiche speciali;- i dipendenti da proprietari di fabbricati.In linea generale, inoltre, è prevista la possibilità di aderire anche per i familiari fiscalmente a carico degli iscritti.

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ne Come per le altre forme di previdenza complementare rivolte a lavoratori dipendenti, l’adesione a Previcooperè oggi possibile secondo due modalità: con modalità esplicite (ossia compilando il modulo di adesione reperi-bile sul sito web del Fondo), ovvero mediante «silenzio-assenso», qualora il lavoratore nei sei mesi di temposuccessivi all’assunzione non abbia espressamente comunicato di non voler destinare il suo trattamento difine rapporto alla previdenza complementare.La differenza principale tra le due tipologie di adesione è che in caso di adesione «tacita» non è previsto ilversamento di un contributo a carico dell’azienda e del dipendente, per cui il Fondo viene finanziato unicamen-te attraverso il 100% del trattamento di fine rapporto (Tfr) in maturazione.La prima volta che un dipendente decide di aderire a Previcooper, anche l’azienda deve a propria volta iscri-versi compilando una «Scheda Anagrafica Azienda» che è pure disponibile sul sito web del Fondo; per

Previcooper e Cooperlavoro sono le due forme di previdenza complementare di riferimento per il mondodelle cooperative: in particolare, mentre Cooperlavoro si rivolge ai lavoratori (sia soci che dipendenti) dellecooperative di lavoro, Previcooper è il Fondo pensione negoziale dei soli lavoratori dipendenti (esclusiquindi i soci) dalle imprese della distribuzione cooperativa.Infatti, dal punto di vista delle associazioni di rappresentanza che ne hanno promosso la costituzione (le«fonti istitutive») Previcooper è nato per effetto degli accordi collettivi sottoscritti dall’Associazione nazio­nale delle cooperative di consumatori (Ancc­Lncm), dall’Associazione nazionale delle cooperative fradettaglianti (Ancd­Lncm), dalla Federazione nazionale delle cooperative di consumo e della distribuzione(Cci) e dall’Associazione italiana cooperative di consumo (Agci) con le rispettive organizzazioni dirappresentanza dei lavoratori (Filcams­Cgil, Fisascat­Cisl e Uiltucs­Uil); Cooperlavoro, invece, è promossosu iniziativa di Agci, Confcooperative, Legacoop e, anche in questo caso, delle sigle sindacali del settore.

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quanto riguarda invece l’adesione del dipendente, l’azienda, oltre a completare il modulo di adesione con i datidell’azienda e ad apporvi la data di ricevimento, il timbro e la firma, deve consegnarne una copia al dipendente,conservarne una ed inviare al Fondo la domanda di adesione entro l’ultimo giorno lavorativo del mese in cuil’ha ricevuta.L’invio può avvenire per via informatica, tramite l’applicativo WebUploader System (WUS), ovvero via fax o viaposta; in ogni caso, comunque, qualunque sia la modalità scelta la domanda di adesione deve essere semprespedita al fondo per posta in originale.Infine, dal mese successivo a quello in cui ha ricevuto la domanda di adesione il datore di lavoro deve effettua-re la trattenuta della quota di iscrizione una tantum, pari a 15,50 euro (di cui 11,88 euro a carico dell’azienda e3,62 euro a carico del dipendente) e del contributo a carico del lavoratore, e versarli a Previcooper unitamenteal contributo a proprio carico ed al Tfr (su questi aspetti torneremo tra breve).

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Previcooper prevede le seguenti fonti di finanziamento:Contributo azienda: 1,55% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.Contributo lavoratore: 0,55% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.Tfr: per i lavoratori che erano già occupati alla data del 28.04.93, 50% del Tfr che matura ogni anno; per irestanti lavoratori (ovvero per chi aderisce tramite silenzio-assenso), 100% del Tfr maturando.In ogni caso, anche i lavoratori che non sarebbero tenuti a versare l’intero Tfr possono, su base volontaria,destinarlo integralmente al Fondo (anche se è necessario ricordare che questa scelta è irreversibile, per cuinon è più possibile tornare ad un versamento parziale), così come l’aderente può anche decidere di versare uncontributo a proprio carico più elevato del minimo previsto dalla contrattazione collettiva (a cui tuttavia noncorrisponde un incremento del contributo a carico dell’azienda).Allo stesso modo, l’iscritto può chiedere di sospendere i versamenti a proprio carico, con conseguente so-spensione della contribuzione a carico del datore di lavoro e versamento al Fondo del solo Tfr (che non puòmai essere sospeso).Queste scelte possono essere comunque riviste compilando il modulo «Sospensione - Attivazione della con-tribuzione» reperibile nella sezione «Modulistica iscritti» del sito web.L’azienda dovrà effettuare i versamenti a Previcooper con cadenza mensile, con disponibilità e valuta entro il16 del mese successivo al mese di competenza; nel caso in cui il 16 cada di sabato o di giorno festivo, i versa-menti dovranno essere effettuati con disponibilità e valuta pari al primo giorno lavorativo successivo.Per i familiari fiscalmente a carico degli iscritti, invece, la misura della contribuzione è sostanzialmente liberae può essere determinata sia in cifra fissa (per cui, dopo aver effettuato il versamento, è necessario che il lavo-ratore aderente trasmetta al Fondo il modulo «Contribuzione ad importo libero») ovvero può anche esserestabilita in misura percentuale della retribuzione del dipendente di cui il familiare è a carico.In questa seconda ipotesi, il lavoratore dovrà far pervenire alla propria azienda l’apposito modulo «Contribu-zione in misura percentuale per i soggetti fiscalmente a carico», disponibile sul sito www.previcooper.it, indi-cando la percentuale di contributo da trattenere dalla propria retribuzione; a propria volta, l’azienda provvede-rà a spedire copia del modulo a Previcooper.La contribuzione percentuale a favore del familiare potrà essere modificata o sospesa dal dipendente iscrittocompilando l’apposito modulo «Sospensione della contribuzione in misura percentuale per i soggetti fiscal-mente a carico».Chiaramente, il familiare a carico che sia già maggiorenne potrà anche effettuare versamenti diretti al Fondo,compilando il modulo «Contribuzione volontaria».

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Al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge (ossia, l’aver maturato il diritto alla pensione a carico delsistema pubblico ed almeno 5 anni di iscrizione alle forme di previdenza complementare) l’iscritto a Previcoo-per può chiedere l’erogazione di una delle rendite previste dalle convenzioni che il Fondo pensione ha stipula-to con le Compagnie Unipol Assicurazioni Spa e Assicurazioni Generali Spa (che a questo fine si è associataa Ina Assitalia Spa).In particolare, le diverse opzioni disponibili sono rappresentate da:1. una rendita vitalizia immediata rivalutabile su una testa;2. una rendita vitalizia reversibile a favore di uno o più reversionari, con facoltà dell’aderente di optare per unapercentuale di reversibilità compresa tra il 50% ed il 100%;3. una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;4. una rendita controassicurata in caso di decesso dell’assicurato, che prevede la restituzione dell’eventualemontante residuale al beneficiario;5. una rendita vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza.Le rendite di cui ai punti da 1 a 4 sono erogate da Unipol, quelle di cui al punto 5 da Generali e da Ina.Una volta scelta la rendita, l’iscritto non può più modificare la propria decisione, perché da essa discende l’indi-viduazione dei coefficienti di conversione, e, di conseguenza, l’importo effettivo della rendita spettante.Tutte le informazioni relative alle rendite sono reperibili nell’ultima sezione della nota informativa (dedicata ai«Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare») ed in un apposito «Documento sul-l’erogazione delle rendite» allegato alla nota informativa e scaricabile dal sito web del Fondo.In alternativa alla rendita, l’aderente può chiedere che la prestazione pensionistica gli venga liquidata in formadi capitale (al raggiungimento dei medesimi requisiti descritti per la rendita): in questo caso, però, la liquidazio-ne in capitale è comunque limitata al 50% del totale del montante maturato (mentre la parte restante deveessere percepita in forma di rendita).È invece possibile percepire l’intera prestazione in forma di capitale qualora convertendo il 70% del montantematurato si ottenga una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale.

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niL’iscritto a Previcooper può chiedere, anche prima del pensionamento, la liquidazione di una parte del capitalematurato, purché però ricorrano determinate condizioni tassativamente elencate dalla legge, ossia:1. per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e inter-venti straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; in questa ipotesi (a differenza di quelle cheseguono) non è richiesta un’anzianità minima di iscrizione al Fondo e l’ammontare liquidato può arrivare finoal 75% del capitale maturato sulla posizione individuale dell’iscritto;2. per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa diabitazione, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro ecc.: in questo caso è però neces-sario che l’aderente abbia maturato almeno 8 anni di iscrizione (in cui vengono computati anche gli anni matu-rati presso altri fondi da cui abbia esercitato il trasferimento della posizione individuale); anche in questa ipote-si, per l’anticipazione è fissato il limite del 75% del montante maturato;3. per «ulteriori esigenze»: la causale in questo caso è libera (ossia, l’iscritto non è neppure tenuto a indicarla);tuttavia è necessario aver maturato 8 anni di iscrizione, e l’importo che il Fondo può liquidare non può esseresuperiore al 30% del montante maturato.In ogni caso, inoltre, il totale delle anticipazioni non può eccedere il 75% del montante maturato, incrementatodelle anticipazioni precedentemente erogate e non reintegrate.La regolamentazione e la modulistica dedicata alla liquidazione delle anticipazioni sono disponibili sul sito webdel Fondo: in particolare, le modalità operative per le richieste di anticipazione e la documentazione da allega-re sono contenute nel «Documento sulle anticipazioni» pubblicato sul sito web del Fondo.Per la tassazione applicata alle anticipazioni, invece, è necessario fare riferimento al «Documento sul regimefiscale», che riguarda anche i versamenti contributivi, le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita ed iriscatti.

Tras

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catti

Oltre che nei casi sopra indicati per le anticipazioni, l’iscritto può ottenere una liquidazione totale o parziale delcapitale accantonato prima che intervenga il pensionamento anche nelle ipotesi del cd. «riscatto», che è peròanch’esso subordinato al verificarsi di alcune condizioni elencate tassativamente dalla legge e sostanzialmen-te identiche per ogni Fondo pensione.Nel dettaglio, il riscatto è ammesso:1. per il 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comportil’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso diricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordi-naria;2. per l’intera posizione individuale maturata, in caso di decesso, di cessazione dell’attività dovuta ad invaliditàpermanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o in caso di inoccupazioneper un periodo di tempo superiore a 48 mesi;3. sempre per l’intero importo della posizione individuale maturata in caso di cessazione del rapporto dovuta acause diverse da quelle elencate sopra (ad esempio, per dimissioni, licenziamento ecc.): la tassazione è peròpiù sfavorevole di quella prevista per i riscatti di cui ai punti precedenti.Anche qualora ricorrano queste condizioni, comunque, è l’aderente che decide liberamente se richiedere omeno il riscatto del capitale maturato, ovvero se mantenere la posizione individuale accantonata nel Fondo,anche in assenza di contribuzione, attendendo il pensionamento.In tutti i casi di cambiamento di attività lavorativa, inoltre, l’aderente può chiedere, invece del riscatto, il trasferi-mento della posizione individuale maturata presso Previcooper ad altra forma pensionistica alla quale possaaccedere in relazione alla nuova attività: questa scelta ha il vantaggio (oltre a non comportare l’applicazione diimposte, a differenza del riscatto) di consentire la prosecuzione del piano previdenziale senza interruzione,ossia facendo valere nel Fondo pensione di destinazione l’anzianità maturata in quello di provenienza (e que-sto, ad esempio, ai fini del raggiungimento degli 8 anni di iscrizione richiesti per poter ottenere alcuni tipi dianticipazione, come abbiamo osservato).Il trasferimento ad un’altra forma pensionistica è comunque possibile anche in costanza dei requisiti di parteci-pazione al Fondo, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’adesione: questo trasferimento, però,determina il venir meno dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.

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Previcooper ha istituito tre Comparti di investimento (Sicuro, Bilanciato e Dinamico): tuttavia, l’aderente puòscegliere di ripartire i flussi contributivi o la posizione individuale maturata tra le tre linee, senza limitarsi ad unasola.In caso di adesione «tacita», mediante silenzio-assenso, invece, il Tfr del lavoratore viene destinato al Com-parto Sicuro, caratterizzato da una garanzia di restituzione del capitale versato, incrementato da un tasso direndimento pari al 2% annuo. L’iscritto potrà però invocare la garanzia (obbligando così il gestore a versarel’eventuale differenza, qualora gli importi maturati risultassero inferiori a questa soglia) solo nei casi in cui larichiesta di liquidazione sia dovuta a:- pensionamento;- decesso;- invalidità permanente;- inoccupazione superiore a 48 mesi.La scelta del Comparto espressa al momento dell’adesione può essere successivamente rivista dall’aderente,che può chiedere la «riallocazione» sia della posizione individuale maturata sia dei flussi contributivi futuri (èperò necessario che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla riallocazione precedente).Le richieste di variazione di Comparto (cd. «switch») devono essere inviate con preavviso di 30 giorni rispettoal giorno di valorizzazione della quota in cui verranno eseguite.

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PREVIDENZA COMPLEMENTAREFondo Previcooper

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Ren

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enti

Di seguito si riportano i rendimenti dei tre Comparti di Previcooper negli ultimi 3 anni.Sp

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L’adesione a Previcooper è accompagnata dal versamento di 15,50 euro (di cui 3,62 a carico del lavoratore e11,88 a carico dell’impresa); per i soggetti fiscalmente a carico la quota di adesione viene trattenuta dal primoversamento (ovvero, in assenza di contribuzione o in caso di contribuzione insufficiente, dalla posizione del-l’aderente che ha a carico il familiare iscritto).Ogni anno, inoltre, a titolo di quota associativa viene trattenuto un importo pari allo 0,11% della retribuzioneutile ai fini del Tfr, prelevato mensilmente dai versamenti contributivi; in caso di sospensione dal lavoro o aspet-tativa (con conseguente interruzione della contribuzione), oppure di mantenimento della posizione in seguitoa perdita dei requisiti di partecipazione, viene invece prelevato dal capitale accumulato un contributo annuopari a 15,00 euro.Lo stesso importo viene prelevato per i soggetti fiscalmente a carico.Previcooper, a differenza di altri Fondi pensione negoziali, non prevede invece il pagamento di commissioni incaso di trasferimenti, riscatti, anticipazioni ecc.Infine, dal patrimonio dei singoli Comparti sono trattenute delle commissioni destinate a remunerare i gestorie la banca depositaria.Per la banca depositaria è prevista una commissione annua pari allo 0,024% del patrimonio, mentre per i ge-stori le commissioni sono distinte per i differenti Comparti:- per il Comparto Sicuro, la commissione è pari allo 0,23% del patrimonio del Comparto;- per il Comparto Bilanciato, 0,10% del patrimonio;- per il Comparto Dinamico, 0,12% del patrimonio.Per i Comparti Bilanciato e Dinamico sono inoltre previste delle commissioni di overpeformance, che vengonopagate solo nel caso in cui il gestore raggiunga determinati risultati.

Ges

tione

Gestore amministrativo Previnet SpaGestore finanziario Comparto Sicuro: Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.va;

Comparto Bilanciato:- Unipol Assicurazioni Spa, con delega per la parte azionaria ed obbligazionaria ex-tra euro a J.P. Morgan A.M. Londra;- Eurizon Capital Sgr Spa;Comparto Dinamico: Amundi.

Banca depositaria State Street Bank SpaAderenti al 31.12.2011 32.265

Comparto 2009 2010 2011Sicuro 6,96% 1,28% - 0,13%

Bilanciato 9,16% 3,89% 0,13%Dinamico 12,55% 3,57% - 3,17%

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Trib. Milano 14 dicembre 2012, n. 6252Trib. Milano 18 dicembre 2012, n. 12756

Previdenza e assistenza - Pensione divecchiaia - Riforma Fornero - Norme intema di opzione per la continuazione del-l’attività lavorativa fino al settantesimoanno di età - Applicabilità agli iscritti al-l’assicurazione generale obbligatoria -Applicabilità agli iscritti alle forme pensio-nistiche sostitutiveLe norme che consentono il proseguimentodell’attività fino all’età di settant’anni, contenuteall’art. 24, comma 4 del decreto legge 6 dicem-bre 2011, n. 201, convertito con modificazioni inlegge 22 dicembre 2011, n. 211, si applicano,oltre che agli iscritti all’assicurazione generaleobbligatoria, anche agli iscritti alle forme esclu-sive e sostitutive della medesima, tra cui rientrapacificamente l’Istituto nazionale di previdenzadei giornalisti italiani (Inpgi).

Prof. Alessandro Brignone Salonia e Associati Studio legale in Roma e Milano

Licenziamento e opzioneper la prosecuzione fino a 70 anni

Dal Tribunale di Milano le prime pronunce sullenuove norme in tema di flessibilità nell’accesso alpensionamento di vecchiaia

Il Tribunale di Milano, con due recenti pronuncedi contenuto analogo depositate il 14 dicembre2012 e il 18 dicembre 2012, recanti rispettiva­mente i numeri di ruolo 6252/2012 e 12756/2012, ha dichiarato illegittimi due licenziamentiindividuali, intimati entrambi nei confronti di gior­nalisti professionisti iscritti all’Inpgi, perché effet­tuati in violazione delle norme in materia di flessi­bilità nell’accesso al pensionamento di vecchiaia,contenute nella recente riforma pensionistica del2011 (nota anch’essa, al pari di quella del mercatodel lavoro, come «riforma Fornero», dal nome delMinistro del lavoro proponente).

Le norme in tema di opzioneper la continuazione dell’attivitàlavorativa fino al settantesimo anno di etàSembra, qui, utile preliminarmente rammentare

che l’art. 24, comma 4, del decreto legge 6 dicem­bre 2011, n. 201, convertito con modificazioni inlegge 22 dicembre 2011, n. 211, premesso che«per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione èliquidata a carico dell’Assicurazione generale obbli­gatoria (di seguito Ago) e delle forme esclusive esostitutive della medesima, nonché della gestione se­parata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia sipuò conseguire all’età in cui operano i requisiti mini­mi previsti dai successivi commi», dispone che «ilproseguimento dell’attività lavorativa è incentivato,fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivisettori di appartenenza, dall’operare dei coefficientidi trasformazione calcolati fino all’età di settant’an­ni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita,come previsti dall’articolo 12 del decreto legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivemodificazioni e integrazioni».Il comma 4 richiamato si chiude con la precisazio­ne secondo cui «nei confronti dei lavoratori dipen­denti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successivemodificazioni opera fino al conseguimento del pre­detto limite massimo di flessibilità».Le norme contenute nella riforma del 2011 pre­vedono, dunque, in primo luogo, la possibilità peril lavoratore di optare per la prosecuzione dellasua attività lavorativa fino al settantesimo anno dietà, sulla scorta dell’incentivazione derivante dallaprevisione di coefficienti di trasformazione più fa­vorevoli, in funzione dell’ulteriore decorso deltempo.L’opzione, con ogni evidenza, è concessa al lavo­ratore, sebbene nulla vieti che l’iniziativa per pro­porre a questi di trattenersi al lavoro oltre lesoglie di legge sia assunta dallo stesso datore dilavoro.Che la disposizione in esame preveda un’opzione(che civilisticamente sembra assumere la connota­zione del diritto potestativo) a favore del lavorato­re si ricava proprio dall’angolo visuale che il legi­slatore assume, allorché ­ come ora detto ­ pro­spetta un miglioramento delle modalità di calcolo(i coefficienti di trasformazione) della pensione,

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per il periodo di lavoro aggiuntivo, rispetto a quel­le utilizzabili al conseguimento delle soglie mini­me legali.Un secondo elemento di rilievo, come si è giàsottolineato, è, poi, quello desumibile dal perio­do che chiude il comma 4 dell’articolo 24 inesame.Esso dispone, in estrema sintesi, che i lavoratoriche optano per la prosecuzione dell’attività lavo­rativa oltre le soglie minime di legge e fino alsettantesimo anno di età non vengono a trovarsinella cd. area di libera recedibilità, ossia nel perio­do in cui ­ avendo conseguito i requisiti per ilpensionamento di vecchiaia ­ il datore di lavoropuò recedere senza giusta causa o senza giustifica­to motivo.Una volta effettuata l’opzione, anche in forma li­bera, data l’assenza di ogni deroga stabilita dallalegge al principio della libertà delle forme (ma,come è ovvio, è consigliabile manifestare la pro­pria volontà con atto scritto e con invio che neattesti con certezza la data), se il datore di lavoroassume la determinazione di recedere dovrà farloin presenza di una giusta causa o di un giustificatomotivo.Un cenno merita il tema dell’applicabilità o menodelle norme in esame al lavoro dirigenziale.Sembra a chi scrive che non vi sia dubbio che sidebba dare risposta affermativa a tale quesito,dato che il lavoro dirigenziale, non essendo statoespressamente escluso dal campo di applicazionedell’articolo 24, comma 4, deve esservi necessa­riamente ricompreso (non vale in contrario l’obie­zione secondo cui le nuove norme di legge contra­stino con la disciplina collettiva, in particolarequella dei dirigenti dell’industria, dato che nelcontrasto tra norme di legge e di contratto leprime prevalgono sulle seconde, per dottrina egiurisprudenza uniformi)(1).Ciò detto, occorre però considerare che proprioper la natura dirigenziale del rapporto di lavoro,l’art. 18 della legge n. 300/1970 non trova, comeampiamente noto, applicazione, salvo il caso incui le ragioni del licenziamento celino un intentodiscriminatorio.Vengono, tuttavia, in soccorso, in tale caso, adesempio, le disposizioni del contratto collettivonazionale dei dirigenti industriali, secondo cui il

licenziamento ingiustificato genera una responsa­bilità risarcitoria a carico dell’azienda (artt. 19 e22 del Ccnl dei dirigenti dell’Industria).

La pronuncia del Tribunale di Milanodel 14 gennaio 2013Tanto premesso, limitando il commento alla pro­nuncia del 14 gennaio 2012, la cui motivazione indiritto appare più ricca e articolata, il caso sotto­posto al vaglio del Tribunale di Milano riguardaun licenziamento individuale intimato a una lavo­ratrice dipendente inquadrata da ultimo, dopouna lunga carriera, come redattore ai sensi delcontratto collettivo nazionale di lavoro giornalisti­co con trattamento economico e normativo dacapo servizio, per l’avvenuto «raggiungimento deirequisiti assicurativi e contributivi fissati dalla leg­ge per la maturazione del diritto alla pensione divecchiaia». Il licenziamento era stato intimato, pe­raltro, solo dopo la comunicazione dell’esercizioda parte della dipendente dell’opzione per la con­tinuazione dell’attività lavorativa fino al settantesi­mo anno di età.Impugnato il licenziamento, essenzialmente sullabase ­ secondo quanto sinteticamente riportatodalla pronuncia del Tribunale ­ della ritenutaviolazione delle citate disposizioni della riformapensionistica del 2011, le difese della parte resi­stente si sono fondate su due ordini di argomen­tazioni.Da un lato, si ritiene che il nuovo regime pensioni­stico debba trovare applicazione solo nei confrontidei lavoratori che maturano il diritto di accederealla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1°gennaio 2012.Ciò, in base ad un’interpretazione del comma 3del citato articolo 24, ove si afferma che ai lavo­ratori che maturano i requisiti di età e di anziani­tà contributiva, sulla base della normativa vigen­te «entro il 31 dicembre 2011», ossia prima del­l’entrata in vigore della nuova riforma, «hannodiritto alla prestazione pensionistica secondo ilregime previgente», volta, pertanto, ad escluderein toto l’applicabilità, a quei soggetti, della rifor­ma stessa, ivi comprese le norme riguardanti ildiritto ad esercitare l’opzione per la continuazio­ne dell’attività lavorativa fino al settantesimo an­no di età.

(1) In particolare, il contrasto si verifica con quanto stabilito attualmente dall’ultimo comma dell’art. 22 del Ccnl, citato neltesto, ove si afferma che «le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1, non siapplicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di leggeper avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60° se donna)». Con lariforma, il dato anagrafico indicato dalla disposizione ora richiamata deve intendersi sostituito ope legis, da quello oraprevisto come requisito per il pensionamento di vecchiaia (66 anni).

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La Corte respinge recisamente una tale letturadelle norme, affermando che, benché sia indubita­bile che il nuovo «sistema contributivo» (ma nonsolo, in verità) si applichi a chi matura i requisitiper l’accesso alla pensione dopo il 31 dicembre2011, «non è possibile ritenere che il prosegui­mento dell’attività lavorativa fino al 70° anno dietà sia riservato a coloro ai quali si applica ilnuovo sistema pensionistico».A sostegno della propria motivazione, per il profi­lo che qui si indaga, il Tribunale allega l’argomen­to testuale ricavabile dal tenore della norma invo­cata dalla resistente, che in effetti, lungi dal limita­re nel senso proposto nelle sue difese l’esercitabili­tà dell’opzione, si limita a indicare che l’opzionede qua spetti ai lavoratori la cui pensione è liqui­data a carico dell’assicurazione generale obbliga­toria e, testualmente, «delle forme esclusive e so­stitutive della medesima».Seguendo la parte motiva della pronuncia in esame,il Tribunale affronta, poi, il secondo dei due argo­menti addotti dalla resistente a sostegno della legitti­mità del licenziamento, secondo cui, in ogni caso, lenorme contenute nel comma 4 dell’art. 24, in esa­me, non troverebbero applicazione nei confrontidell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalistiitaliani, Inpgi (si rammenti che la lavoratrice licen­ziata è, infatti, giornalista professionista), che nondeve ritenersi una forma pensionistica sostitutivadell’assicurazione generale obbligatoria.Il Tribunale ritiene anche tale seconda argomen­tazione di parte resistente non condivisibile. Ci­tando, infatti, la consolidata giurisprudenza dellaSuprema Corte(2), il Tribunale rammenta come siadel tutto pacifico che l’Inpgi gestisca una forma diprevidenza «sostitutiva» dell’Ago(3), ancorché sia

un ente privatizzato ai sensi del decreto legislativo30 giugno 1994, n. 509.Peraltro, al di là di quanto deciso dalla giurispru­denza del Supremo Collegio, che l’Inpgi sia unaforma di assicurazione pensionistica sostitutivadell’assicurazione generale obbligatoria è stabilitoinequivocabilmente dalla legge.L’art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ilcui comma 1 sostituisce l’articolo 38 della legge 5agosto 1981, n. 416, prevede, infatti, testualmenteche, «L’Istituto nazionale di previdenza dei giorna­listi italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi) ai sensidelle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novem­bre 1955, n. 1122 e 25 febbraio 1987, n. 67,gestisce in regime di sostitutività(4) le forme di previ­denza obbligatoria nei confronti dei giornalisti pro­fessionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analo­ga gestione anche in favore dei giornalisti pubblici­sti di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 3febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto dilavoro subordinato di natura giornalistica».Interessanti appaiono, a chi scrive, anche i passag­gi della motivazione della pronuncia del Tribunalein cui, per dimostrare come l’Inpgi rientri nel cam­po di applicazione dell’art. 24, comma 4 (risultatoper il quale, come sopra detto, appare più chesufficiente il dato letterale di questa disposizione),aggiunge come le forme pensionistiche sostitutive,diversamente da quanto accade per gli enti priva­tizzati cui fanno capo soggetti che «all’Ago nonavrebbero mai potuto essere iscritti, non essendolavoratori subordinati», sono «maggiormente at­tratte nel regime generale», come è comprovatoda numerose disposizioni che nel corso degli annihanno previsto, per taluni istituti giuridici (tra tut­ti, il cumulo tra pensione e redditi da lavoro di­pendente)(5), una disciplina unica o consimile. Su

(2) Da ultimo, Cass. 26 gennaio 2012, n. 1098, in Giust. civ. Mass., 2012, 1, 76.(3) Il Tribunale, meritevolmente, non si limita però a ricordare l’insegnamento del Supremo Collegio a sostegno del proprio

convincimento. Premesso che devono essere iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps tutte le persone cheprestino attività retribuita alle dipendenze di un altro soggetto pubblico o privato (il riferimento normativo che si legge insentenza è, tuttavia, errato) e che l’ampia formulazione della norma che prevede tale principio (art. 3, comma 1, del Regiodecreto legge 14 aprile 1939, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272) «sta a dire che chiunque presti lavoro subordinatodeve essere iscritto all’Inps, a meno che non sia soggetto all’iscrizione presso altra forma di previdenza, che comportil’esclusione, l’esonero o la sostituzione, la pronuncia in esame rammenta didatticamente che «sono esclusivi i fondi deidipendenti delle amministrazioni pubbliche (Inpdap, ora confluito nell’Inps); esonerativi erano i fondi dei dipendenti dellebanche; sostitutivi è l’Inpgi (sic)» come parimenti lo erano, «perché ormai sono praticamente aboliti, quelli gestiti dall’Inps per idipendenti delle imprese di trasporto, degli addetti alla telefonia, alle aziende elettriche, per la gente dell’aria, per i dirigentiindustriali, già gestito dall’Inpdai, per i lavoratori dello spettacolo gestito dall’Enpals (anch’esso di recente abolito)».

(4) Il corsivo è di chi scrive.(5) L’art. 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 afferma, infatti, che «a decorrere dal 1º gennaio 2003, il

regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazio­ne generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizioneche il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all’atto del pensionamento».Medesima, pacifica, parificazione tra l’Inpgi e l’Ago è prevista, sul medesimo tema, dall’art. 19, rubricato «Abolizione deilimiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro», della legge 6 agosto 2008, n. 133. Sul tema è anche, recentemente,intervenuta la Corte di cassazione con la citata sentenza del 26 gennaio 2012, n. 1098.

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tale profilo, sebbene si tratti di un filone giurispru­denziale recentemente avviatosi, la Suprema Cor­te ha con chiarezza affermato che «le forme previ­denziali gestite dall’Inpgi devono essere coordina­te con le norme che regolano, in particolare, ilregime delle prestazioni delle forme generali diprevidenza sociale obbligatoria.In tal senso, le disposizioni generali sul cumulo trapensione di anzianità e reddito da lavoro dipen­dente o autonomo, in quanto più favorevoli diquelle stabilite dall’Inpgi, devono applicarsi ancheagli iscritti a tale Istituto, con conseguente disap­plicazione delle norme regolamentari del medesi­mo Istituto»(6).Oltre a ciò, il Tribunale richiama anche, a rimarca­re la diversità ontologica tra l’Inpgi e le altre Casseprivatizzate di previdenza sostitutiva, la legislazio­ne che prevede il sostegno finanziario pubblicoall’Istituto previdenziale dei giornalisti sia per iprepensionamenti che per la cassa integrazioneguadagni straordinaria, consacrandone, a suo giu­dizio (qui condiviso), la qualificazione dell’Istitutocome forma sostitutiva dell’Ago.

Alcune considerazioni conclusiveLa pronuncia del Tribunale di Milano, oggetto diqueste brevi note, costituisce occasione per svol­gere alcune, altrettanto sintetiche, considerazionidi carattere più generale, premesso che un giudi­zio meno approssimativo sulle disposizioni incommento della riforma pensionistica del 2011sarà possibile solo quando esse avranno avuto unpiù ampio periodo di applicazione e l’elaborazio­ne giurisprudenziale e dottrinaria su di esse saràmaggiormente consolidata.Ebbene, sembra, in primo luogo, di dover sottoli­neare come la norma che prevede la possibilitàper i lavoratori di esercitare l’opzione per la prose­cuzione dell’attività lavorativa fino al settantesimoanno di età soffra di almeno due difetti funzionali.Il primo, che discende dall’estrema laconicità del­la disposizione, attiene alla mancanza di una disci­plina relativa al tempo in cui può essere esercitatal’opzione.L’art. 24, comma 4, del decreto legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito con modificazioni in leg­

ge 22 dicembre 2011, n. 211, infatti, si limita aprevedere il diritto a esercitare tale opzione, manon indica quando (e, inoltre, entro quando) essadeve essere esercitata. Per eccesso, come pure si èsostenuto, potrebbe accadere che il lavoratore ne­oassunto, comunichi, appena stipulato il contrattodi lavoro, il suo intendimento di avvalersi dellapossibilità concessa dalle disposizioni in esame,vincolando il datore di lavoro al suo mantenimen­to in servizio fino al compimento del settantesimoanno di età.Inoltre, lacuna che pare a chi scrive ancor piùgrave, non è previsto in alcun luogo un termineentro il quale l’opzione deve essere esercitata, conciò consentendo al lavoratore di comunicare alproprio datore di lavoro il proprio intendimento inqualsiasi momento, anche quando ­ come sta ac­cadendo ­ quest’ultimo abbia già assunto il sostitu­to del lavoratore più anziano, ma non abbia anco­ra comunicato a questi il recesso.È evidente, qui, che la situazione che viene acrearsi, caratterizzata dallo stato di soggezionegiuridica in cui le nuove norme pongono il datoredi lavoro che abbia lecitamente (e meritevolmen­te) avviato il ricambio generazionale della propriaazienda, ad organico invariato, assume connota­zioni grottesche e paradossali.Meglio sarebbe stato prevedere che l’opzione inparola possa essere esercitata, ad esempio, inun periodo circoscritto di tempo, prima dellamaturazione del diritto alla pensione di vec­chiaia.Un secondo difetto, macroscopico, delle nuovenorme risiede nel richiamo del solo art. 18 delloStatuto, per garantire la tutela dei lavoratori cheabbiano esercitato l’opzione contro i licenzia­menti illegittimi, e non anche delle disposizionidella legge n. 604/1966 in tema di tutela obbli­gatoria.Ne discende una zoppia intollerabile della tutelaaccordata ai lavoratori che abbiano deciso di av­valersi della possibilità di continuare a lavorarefino al settantesimo anno di età, in funzione dellaloro appartenenza a imprese che abbiano più omeno di quindici dipendenti.Ma, in questo caso, non si tratta del discrimine tratutela reale e tutela, come detto, obbligatoria(7),

(6) Cass. 26 gennaio 2012, n. 1098, cit.(7) La Corte costituzionale ha reiteratamente espresso il proprio giudizio di compatibilità costituzionale delle norme che

disegnano l’attuale assetto della normativa di tutela contro i licenziamenti legittimi, con riferimento al profilo che quirileva, della differenza di trattamento riservata ai lavoratori in funzione della dimensione dell’impresa dalla quale sonodipendenti. Sul punto Corte cost. 26 febbraio 1996, n. 44, in Dir. lav., 1996, II, 104, con note di Galgani e Sandulli (insenso conforme, si vedano anche Corte cost. 23 novembre 1994, n. 398, in Foro it., 1995, I, 19; Corte cost. 8 luglio 1975,n. 189, e altre), ove si afferma che i motivi di tale differente trattamento «vanno ricercati nelle esigenze di funzionalità

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bensì tra tutela reale e alcuna tutela. Potrebbecioè accadere che il datore di lavoro di un’impresasoggetta alla tutela obbligatoria, che pure abbiaconsentito la prosecuzione dell’attività lavorativadi un proprio dipendente oltre il limite legale delconseguimento della pensione di vecchiaia, possapoi ripensarci, intimando un licenziamento che, senon discriminatorio o viziato da altre cause dinullità, non sarebbe soggetto a reazione alcuna daparte dell’ordinamento.Si potrebbe sostenere che, anche in questo caso,la diversa disciplina legale relativa alle piccoleimprese trovi un fondamento identico a quello piùvolte individuato, dalla dottrina e dalla giurispru­denza, a sostegno della diversità del regime delletutele contro i licenziamenti illegittimi in funzionedella dimensione delle imprese, ma certo ­ consi­derando che le nuove norme si inseriscono in un

provvedimento di riforma di portata storica e diamplissimo respiro ­ una maggiore cura nella scrit­tura nelle norme non avrebbe guastato.Apprezzabile, appare, invece, il lavoro di ricostru­zione operato, in entrambe le sentenze citate inapertura, dai giudici del Tribunale di Milano.Essi, trovandosi ad applicare le nuove norme te­nendo conto del petitum, da un lato, e delle difesedi parte resistente dall’altro, non sono potuti en­trare nel merito dei meccanismi di funzionamentodel nuovo istituto, dati per acquisiti, dovendosi,essenzialmente, limitare a giudicare se esso fosseo meno applicabile al regime pensionistico gestito,in via di sostitutiva dell’assicurazione generale ob­bligatoria, dall’Inpgi. Ma, considerando il perime­tro della materia ad essi sottoposta, non sembrapossano muoversi nei confronti delle loro decisio­ni censure significative.

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PRONTUARIOCONTRATTIIl volume contiene, oltre alle novità intervenute nel corso del 2012, anche una sintesi ampia e autorevole di tutti i principali istituti dei 155 CCNL di maggiore diffusione. La struttura razionale delle schede, il formato pratico, la suddivisione per istituti segnalata dalla banda laterale che si ripete sempre identica, l’indice per ordine alfabetico: ogni dettaglio è studiato per rendere estremamente facile e veloce la consultazione di tutti i CCNL considerati. L’opera è pensata per fornire risposte chiare, immediate e af-fidabili a coloro che nella pratica professionale sono chiamati a garantire il corretto adempimento degli obblighi contrattuali senza incorrere in errori o incertezze applicative. Il CD-Rom allegato contiene – per i principali settori – i valori dei minimi tabellari e della contingenza vigenti e quelli previgenti.

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delle unità produttive, soprattutto ai fini occupazionali, nonché nel diverso grado di fiduciarietà e di tensione psicologicariscontrabile nei rapporti diretti fra dipendente e piccolo imprenditore rispetto alla situazione nella grande impresa». InCorte cost. 6 marzo 1974, n. 55, si afferma che «deve ritenersi che il legislatore, senza dare esclusivo rilievo al criteriodella fiduciarietà nel rapporto di lavoro o all’esigenza di non gravare di oneri economici eccessivi le imprese di minoridimensioni, abbia attribuito prevalente e determinante valore all’esigenza di salvaguardare la funzionalità delle unitàproduttive, (...) (secondo l’indice numerico che ha ritenuto opportuno di stabilire)».

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Rassegna della Cassazione

Rapporto indennitàdi mobilità e indennitàdi mancato preavviso

Cass., sez. lav.,ordinanza 28 dicembre 2012, n. 24159Previdenza e assistenza - Indennità di mobili-tà - Rapporto con l’indennità di mancato pre-avviso - Effettivo pagamento di questa daparte del datore di lavoro - Differimento del-l’indennità di mobilità al termine del periodocoperto economicamente dal preavvisoL’Inps è esonerato dal pagamento dell’indennitàdi mobilità per tutto il periodo coperto dall’inden-nità sostitutiva del preavviso erogata da datore dilavoro, ma solo se il datore effettivamente la cor-risponda. Viceversa, in caso di mancata eroga-zione, anche se il lavoratore ne abbia diritto neiconfronti del datore, ciò non è sufficiente perprocrastinare la prestazione previdenziale a cari-co dell’Istituto.In tema di indennità di mobilità, infatti, l’art. 7,comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223,rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazio-ne obbligatoria contro la disoccupazione e, quin-di, all’art. 73 del Rdl 4 ottobre 1935, n. 1827,convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, chedifferisce la decorrenza dell’indennità di disoccu-pazione alla fine del periodo di preavviso solo sel’indennità sostitutiva del preavviso sia stata «pa-gata» dal datore; ne consegue che, come detto,l’Istituto previdenziale non è esonerato dall’ero-gazione dell’indennità di mobilità per il periodocoperto dall’indennità di mancato preavviso qua-lora non sia provato che quest’ultima sia stataeffettivamente corrisposta.

Nota - L’incompatibilità tra preavviso e indennità di mobi­lità è oggetto della breve, ma interessante, pronuncia che siannota. La Suprema Corte si trova a decidere della legittimi­tà di una sentenza di Corte d’appello con la quale si era

accolta la domanda proposta da un lavoratore nei confrontidell’Inps, al fine di veder dichiarare infondata la richiesta direstituzione della somma corrispostagli a titolo di indennitàdi mobilità, «asseritamente non spettante in quanto erogatain concomitanza con il pagamento, da parte del datore dilavoro, dell’indennità di mancato preavviso».La decisione della Corte territoriale era stata motivatasulla base della mancata prova, da parte dell’Inps, che allavoratore fosse stata effettivamente corrisposta l’indennitàsostitutiva del preavviso, così da rendere indebita la perce­zione dell’indennità di mobilità erogata a copertura dellostesso periodo. Nell’accordo transattivo a seguito del qualeera stato collocato in mobilità un numero cospicuo dilavoratori, tra cui il ricorrente, sottolinea la Corte, non erastata fatta menzione dell’indennità di preavviso e nel mo­dello di richiesta della mobilità la stessa società avevabarrato la voce «con diritto all’indennità di preavviso».Contro la pronuncia della Corte d’appello, l’Inps avevapresentato ricorso, fondato su due motivi di doglianza. Colprimo si contesta difetto di motivazione circa l’asseritomancato rispetto del termine di preavviso da parte deldatore di lavoro, che risulterebbe dalla «scansione cronolo­gica» dei fatti, ed in particolare dalla data dell’accordosindacale (firmato il 4 novembre 1993) ­ richiamato nelverbale di conciliazione del gennaio 1994 ­ e da quella dellicenziamento (intimato con decorrenza 28 dicembre1993). Con il secondo motivo di ricorso, l’Istituto denun­cia violazione del Rdl n. 1827/1935, articolo 73, comma3, convertito con modificazioni nella legge n. 1155/1936,con riferimento alla legge n. 223/1991, articolo 7, com­ma 12, chiedendo contestualmente alla Corte di stabilire se«l’accertamento di obbligazione del datore di lavoro aventead oggetto l’indennità sostitutiva di preavviso in favore dellavoratore, collocato in mobilità in esito all’espletamentodella relativa procedura, comporti il differimento del paga­mento dell’indennità di mobilità all’ottavo giorno successi­vo a quello della scadenza del periodo corrispondenteall’indennità per mancato preavviso ragguagliato a gior­nate», e ciò ­ elemento non irrilevante ­ «a prescindere dalfatto che tale indennità sia stata o meno concretamentecorrisposta del datore di lavoro».La Corte respinge il ricorso dell’Inps, ritenendolo «manife­stamente infondato».Essa, infatti, richiama il proprio recente insegnamento(1),secondo cui in tema di indennità di mobilità, la legge n.

Salonia e Associati Studio legale in Roma e Milano - Rassegna curata dal Prof. Alessandro Brignone

(1) La sentenza in commento cita essa stessa Cass. 9 marzo 2012, n. 3836, in Guida al Diritto, 2012, 20, 58; Cass. 28dicembre 2011, n. 29237, in Giust. civ. Mass., 2011, 12, 1873, ove si afferma che «in tema di indennità di disoccupazione,l’art. 73, Rdl 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, fissa la decorrenza della suddettaindennità a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamentecorrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale ultima indennità, e a prescindere dal fatto che illavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento dellaprestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato».

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223/1991, articolo 7, comma 12, rinvia alla normativa chedisciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupa­zione e, quindi, all’articolo 73, Rdl n. 1827/1935, converti­to nella legge n. 1155/1936, che differisce la decorrenzadell’indennità di disoccupazione alla fine del periodo di pre­avviso solo se l’indennità sostitutiva del preavviso sia stataeffettivamente «pagata» dal datore di lavoro. Ciò stante, nonpuò che discenderne che l’Istituto previdenziale non può rite­nersi liberato dalla propria obbligazione di erogare l’inden­nità di mobilità per il periodo coperto dall’indennità di man­cato preavviso qualora non sia stato provato che quest’ultimasia stata «effettivamente» corrisposta.In sede di commento non può non notarsi che nel caso dispecie, come nei molti altri analoghi che giungono al va­glio della Suprema Corte, questa si trova di fronte aldilemma tra la doverosa applicazione della chiara letteradella legge e, se ci è consentito il termine, il sentore che, aldi là delle forme, l’Inps non abbia torto a dubitare che,nascosta da altra qualificazione giuridica, l’indennità dipreavviso sia stata in effetti pagata dall’impresa ai lavora­tori (ad esempio, come incentivo all’esodo). La Corte, infat­ti, pur dichiarando i motivi addotti a sostegno del ricorsoper la cassazione della pronuncia di merito come «manife­stamente infondati», al contrario apprezza la tesi dell’Isti­tuto previdenziale, in quanto volta a «scongiurare l’effica­cia di accordi tra le parti del rapporto di lavoro a dannodello stesso Istituto».Peraltro, sebbene questo profilo non emerga nella motivazio­ne della pronuncia in esame, il divieto di cumulo tra indenni­tà di mancato preavviso e indennità di mobilità trova il suofondamento giuridico nella natura dell’intervento di sostegnoal reddito previsto dalle norme in tema di mobilità. Questoha lo scopo di consentire al lavoratore che ha perduto la suafonte di sostegno reddituale di poter contare su un pur ridottosupporto economico, che però perde la sua ragion d’essere see in quanto, per un determinato periodo, tale supporto siagarantito dalle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro atitolo di mancato preavviso.Ciò detto, nonostante il tentativo effettuato dall’Inps, ildato normativo non consente di essere aggirato. Come siè visto, oltre al richiamo che l’art. 7, comma 12, della leggen. 223/1991, concernente l’indennità di mobilità, rivolgealla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoriacontro la disoccupazione e, in particolare, all’art. 73, an­ch’esso già citato, che fissa la decorrenza dell’indennità didisoccupazione dalla fine del periodo di preavviso, ma solose la relativa indennità sostitutiva sia stata corrisposta daldatore, viene altresì in rilievo anche il secondo commadell’articolo da ultimo richiamato.Questo dispone, infatti, che «qualora all’assicurato siapagata un’indennità per mancato preavviso, l’indennitàper disoccupazione è corrisposta dall’ottavo giorno suc­cessivo a quello della scadenza del periodo corrispondenteall’indennità per mancato preavviso ragguagliata a gior­nate».Conclusivamente, la Corte conferma la propria costanteinterpretazione delle norme ora sinteticamente richiamate,sottolineando come l’Istituto previdenziale possa conside­rarsi esonerato dal pagamento dell’indennità di mobilitàper tutto il periodo coperto dall’indennità sostitutiva ero­gata dal datore di lavoro, «ma ciò solo se il datore medesi­mo effettivamente la corrisponda».Al contrario, nell’ipotesi che tale indennità non sia eroga­ta, in particolare nel caso in cui il lavoratore non ne abbia

il diritto, il differimento del pagamento della prestazioneprevidenziale fino alla scadenza del periodo di preavvisonon lavorato, non opera.

Omesso versamentodi ritenute previdenziali/1

Cass., sez. III pen., 8 gennaio 2013, n. 525Previdenza e assistenza - Ritenute previden-ziali e assistenziali - Reato di omesso versa-mento delle stesse - Determinazione della pe-na - Attenuante della speciale tenuità del dan-no patrimonialeL’attenuante del danno patrimoniale di speciale te-nuità di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, c.p. è applica-bile al delitto di omesso versamento delle ritenuteprevidenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei la-voratori dipendenti di cui all’art. 2, comma 1-bis,legge 11 novembre 1983, n. 638.Per la valutazione dell’entità del danno, tuttavia,occorre accertare la speciale tenuità del dannosolo sotto il profilo oggettivo.

Nota - La pronuncia della sezione III penale della Supre­ma Corte che qui si annota merita spazio in questa rasse­gna sia per la mirabile sintesi delle sue motivazioni, siaper la correttezza, ad avviso di chi scrive, della sua decisio­ne.La vicenda che ha prodotto il giudizio nei tre gradi, fino alvaglio di legittimità della Cassazione, è estremamente sem­plice. A seguito dell’accertamento dell’omissione del versa­mento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operatesulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti neimesi da febbraio 2005 a novembre 2005, per la sommacomplessiva di euro 3.232,00, il Tribunale di Torinoaveva condannato un imprenditore, ai sensi dell’art. 2, deldecreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nellalegge 11 novembre 1983, n. 638, alla pena di mesi due direclusione ed euro 300,00 di multa.Nonostante l’esiguità della pena, la parte soccombenteaveva proposto appello contro la pronuncia di prime cure,ottenendo uno sconto di pena dai giudici del gravame, cheavevano apprezzato talune argomentazioni proposte dalricorrente a sua difesa, attinenti a una sua non megliospecificata «particolare situazione soggettiva». Ritenendo,infatti, che il Tribunale si fosse «immotivatamente e sensi­bilmente discostato dal minimo edittale», la Corte d’appel­lo aveva rideterminato la pena in mesi 1 e giorni 15 direclusione ed euro 150,00 di multa, ridotti per le atte­nuanti generiche a mesi 1 ed euro 100,00.Ciononostante, l’imputato aveva proposto (personalmente…) ricorso per cassazione, lamentando ancora come laCorte d’appello, «pur avendo ridotto la pena», avesse peròcommesso lo stesso errore del giudice di primo grado,determinando «senza motivazione» una pena che si disco­sta anch’essa dal minimo edittale.Una seconda censura mossa alla sentenza d’appello aveva,poi, riguardato anche la mancata concessione dell’atte­nuante comune della particolare tenuità del danno patri­moniale a carico dell’Inps, senza, peraltro, fornire adegua­ta motivazione.

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La Suprema Corte non apprezza le doglianze del ricorren­te e ne respinge il ricorso.Il breve ragionamento della Corte si basa tutto sulle normerelative al calcolo della pena, in generale, e alla determina­zione della stessa, con riferimento al caso sottoposto al suovaglio. Essa rammenta, infatti, che il comma 1­bis delcitato articolo 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638,prevede la pena della reclusione fino a tre anni e dellamulta fino a lire due milioni.Tanto premesso, sottolineato come i giudici dell’appello,«a fronte di ben dieci reati di omesso versamento (dalfebbraio al novembre 2005)», abbiano fissato per tutti ifatti illeciti accertati la pena base di mesi 1 e giorni 15di reclusione ed euro 150,00 di multa, «comprensiva deinove aumenti per la continuazione, poi ridotta per leattenuanti generiche a mesi uno di reclusione ed euro100,00 di multa», la Suprema Corte ritiene che essiabbiano determinato una pena «sensibilmente prossimaal minimo edittale» e, pertanto, non certo censurabile insede di legittimità.Anzi, secondo il Supremo Collegio, proprio l’esiguità dellapena stabilita dai giudici di merito in appello, non nerichiedeva neppure una «particolare» motivazione.Al contrario, l’importo di cui era stata accertata l’omissio­ne di versamento «non può senz’altro ed oggettivamenteconsiderarsi di speciale tenuità», considerando in partico­lare che nel calcolo del danno per l’Istituto si devonoricomprendere sia gli interessi maturati sulle somme stesse,sia (e forse soprattutto) i costi delle azioni intentate dal­l’Istituto stesso per il recupero del credito. Anche per questosecondo aspetto, la Corte ritiene che l’esigua motivazioneproposta dai giudici del gravame sia sufficiente a tenereindenne da censure la relativa pronuncia, e ciò anche sullascorta di un cospicuo, conforme, orientamento della stessaCorte di cassazione(2).La pronuncia della Corte d’appello resiste quindi al ricorsoper la sua cassazione e il ricorrente, oltre a vedersi respintele ragioni della sua insoddisfazione, è anche condannatoal pagamento delle spese processuali.Conclusivamente, mentre ­ purtroppo ­ non sono note leragioni di carattere personale addotte a sua parziale di­scolpa dall’imputato, in sede d’appello, che pure avevanoindotto i giudici di secondo grado a ridurre sensibilmentela già esigua pena comminata dal Tribunale, la sentenzache si annota si distingue, come detto, per la ragionevolez­za delle sue conclusioni, sotto il profilo del diritto, maanche per la pragmaticità dell’approccio nei confronti dellecensure rivolte alle motivazioni proposte dalla Corte d’ap­pello.Queste, come emerge chiaramente dalla lettura della sen­tenza della Cassazione, erano state sommarie, ma comun­que sufficienti ­ per la Cassazione ­ a dare conto dellevalutazioni che avevano determinato la riduzione dellapena, pur non fino al minimo edittale.Inoltre, a motivazione autonoma e autosufficiente di taledeterminazione, si pongono, nella ricostruzione offerta dal

Supremo Collegio, da un lato, proprio la contiguità dellapena comminata al minimo edittale e, dall’altra, per lamancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62,comma 1, n. 4, c.p., l’oggettiva consistenza del dannoinferto all’Istituto previdenziale, ritenuto tutt’altro che esi­guo.

Omesso versamentodi ritenute previdenziali/2

Cass., sez. III pen., 8 gennaio 2013, n. 536

Previdenza e assistenza - Ritenute previden-ziali e assistenziali - Reato di omesso versa-mento delle stesse - Elemento psicologico -Dolo specifico - Non richiesto - Coscienza evolontà della omissioneIl reato di omesso o intempestivo versamento diritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art.2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre1983, n. 638, non richiede il dolo specifico, esau-rendosi con la coscienza e volontà dell’omissio-ne o della tardività del versamento delle ritenute;pertanto, è sufficiente il dolo generico e questonon viene meno e non è comunque intaccato nédall’esiguità della somma di cui si è omesso ilversamento, né dalla limitatezza del periodo dicommissione del reato.

Nota - L’omesso versamento delle ritenute previdenziali èuno dei reati, nella tenace stagione di crisi che il nostroPaese sta vivendo, che più sono commessi da imprenditoridi ogni dimensione e settore produttivo, ma in particolareda quelli le cui realtà economiche sono minori, più fragili equindi più esposte alla fluttuazione dei mercati e allasfiducia dei consumatori.È comprensibile, pertanto, più umanamente che giuridica­mente, in verità, che qualche Corte di merito tenti di tenereun atteggiamento non oppressivo nei confronti di soggettigià in difficoltà, i cui comportamenti penalmente rilevantisono spesso commessi, in effetti, a causa dell’affanno chevivono quotidianamente nella gestione della propria attivi­tà economica, piuttosto che in esecuzione di un qualchedisegno criminoso.In un tale quadro si inserisce, secondo l’impressione che sitrae dalla lettura della pronuncia della Suprema Corte chequi si annota, la decisione del giudice delle indagini preli­minari presso il Tribunale di Cagliari che, con una senten­za del gennaio del 2011, aveva dichiarato non doversiprocedere nei confronti dell’imputata, rigettando la richie­sta avanzata dal pubblico ministero di emissione del decre­to penale di condanna nei sui confronti per il reato diomesso versamento delle ritenute previdenziali, operate

(2) Cass., sez. III pen., 4 marzo 2010, n. 16483, in Dir. Prat. Lav., 2010, 26, secondo cui «l’attenuante del danno patrimonialedi speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4 c.p. è applicabile al delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali eassistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di cui all’art. 2, comma 1­bis, legge 11 novembre 1983, n. 638, eper la valutazione dell’entità del danno non è consentito ricorrere al criterio sussidiario di riferimento alle condizionieconomiche del danneggiato, ma occorre accertare la speciale tenuità del danno solo sotto il profilo oggettivo». Si vedaanche Cass., sez. III pen., 15 novembre 2007, n. 47340.

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sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importodi euro 1.408,00.La Procura generale presso la Corte di appello di Cagliariaveva proposto ricorso per cassazione avverso la pronun­cia del Gip, dogliandosi che questi avesse, da un lato ­ inviolazione della legge n. 638/1983, articolo 2, commi 1e 1­bis, dell’articolo 43, c.p., e dell’art. 129, c.p.p. ­disatteso la richiesta del pubblico ministero sulla basedell’asserita inutilità di un approfondimento in dibatti­mento in ordine all’elemento soggettivo del reato, a suogiudizio carente.In particolare, la Procura sarda si era lamentata, nelricorso, che un tale convincimento del Gip fosse fondatosull’irrisorio importo delle somme non versate, sulla limi­tatezza del periodo a cui si riferisce l’inadempimento con­tributivo e, soprattutto, come si è detto in apertura, sulla«carenza di volontà nell’imputato di appropriarsi dellesomme ritenute e non versate».La Procura riteneva (non a torto, in effetti) che tali elemen­ti fossero tutt’altro che decisivi ai fini della valutazionedell’assenza della penale responsabilità dell’imputata, nonescludendo, nessuno di essi, la rilevanza, proprio ai finidella legge penale, dei relativi fatti.La Corte ritiene il ricorso fondato e lo accoglie (con inviodegli atti al Tribunale), sottolineando, in apertura di moti­vazione, come le argomentazioni, qui sopra sinteticamente

riportate, del Gip a sostegno della propria decisione asso­lutoria siano «del tutto» errate.Sostiene, cioè, la Corte ­ con un passaggio in motivazione dieccessiva stringatezza ­ che, ai fini della rilevanza penale delreato ascritto all’imputata, non ha rilievo né l’esiguità (tuttada dimostrare, in effetti) dell’omissione contributiva, né lalimitatezza del periodo di commissione del reato, né infinel’elemento soggettivo, «visto che l’omesso versamento delleritenute effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti,ipso iure, cristallizza l’illecito previsto e punito dalla legge n.638/1983, articolo 2, commi 1 e 1­bis».Sebbene la Corte non citi propri precedenti, la sua decisio­ne si inserisce nel consolidato insegnamento della giuri­sprudenza di legittimità che, anche da ultimo(3), ha stabili­to che il reato di omesso o intempestivo versamento diritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2, com­ma 1­bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463,convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, non ri­chiede il dolo specifico, esaurendosi con la coscienza evolontà dell’omissione o della tardività del versamentodelle ritenute.Pertanto, ai fini della commissione del reato in parola, èsufficiente il dolo generico e questo non viene meno e non ècomunque intaccato né dall’esiguità della somma di cui siè omesso il versamento, né dalla limitatezza del periodo dicommissione del reato.

(3) Cass., sez. III pen., 15 luglio 2011, n. 35895. In dottrina, Minghelli, Appunti sul delitto di omesso versamento di ritenuteprevidenziali, in Mass. giur. lav., 1988, 427; Giordano, Contributi previdenziali e responsabilità penale (nota a Cass., sez. IIIpen., 6 febbraio 2002, Lomonaco), in Dir. & Lav., 2002, 466.

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