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1/33 Gruppo Servizi MANDY srl Sede Legale: Via Buffoli, 9/B - 25032 Chiari (BS) con socio unico Sede Amministrativa: Via G. Ungaretti, 9 - 25033 Cologne (BS) tel 030.7050551 - 7050396 r.a. - fax 030.7156611 www.mandy.it - [email protected] Collocazione FILE: z:\gruppo di falco srl [i8305]\edilizia\2016\dvr\06 gruppo di falco- dvr per mmc...doc GRUPPO DI FALCO SRL Revisione 3.4 del 11 FEBBRAIO 2016 Il Datore di Lavoro Rappr. dei Lavoratori per la sicurezza Resp. servizio protezione prevenzione Medico Competente Documento di cui all’art. 17 c. 1 lettera “a” D.Lgs. 81/2008 Redatto a conclusione della valutazione di tutti i rischi presenti in azienda per la sicurezza e la salute ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/2008 VIA LAMBRO 5 20090 Opera (Mi) DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DVR ATTIVITA’ DI COSTRUZIONI EDILI VALUTAZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

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GRUPPO DI FALCO SRL

Revisione 3.4 del 11 FEBBRAIO 2016

Il Datore di Lavoro

Rappr. dei Lavoratori per la sicurezza

Resp. servizio protezione prevenzione

Medico Competente

Documento di cui all’art. 17 c. 1 lettera “a” D.Lgs. 81/2008 Redatto a conclusione della valutazione di tutti i rischi presenti in azienda

per la sicurezza e la salute ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/2008

VIA LAMBRO 5 20090 Opera (Mi)

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DVR ATTIVITA’ DI COSTRUZIONI EDILI

VALUTAZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

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INDICE

INDICE ..................................................................................................................................................................................... 2 PREMESSA ................................................................................................................................................................................ 3

Oggetto e scopo ................................................................................................................................................................ 3 Obiettivi ............................................................................................................................................................................ 4 Revisione ........................................................................................................................................................................... 4 Definizioni ricorrenti. ........................................................................................................................................................ 4

IDENTIFICATIVO DITTA .......................................................................................................................................................... 6 COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE................................................................................................................................................ 7 INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA ................................................................................................................ 8 VALUTAZIONE DEI RISCHI.............................................................................................................................................................. 8 SCHEMA GENERALE DI FLUSSO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO A MOVIMENTAZIONE ............................. 11 METODO DI CALCOLO ................................................................................................................................................................ 12 MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI ........................................................................................................ 22 LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ADDETTI DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI........................................................ 23 MISURE COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE ............................................................................................................................... 23 MOVIMENTI RIPETUTI ......................................................................................................................................................... 30 POSTURE INCONGRUE ............................................................................................................................................................... 32 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE .............................................................................................................................................. 33

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PREMESSA

I l presente a l legato è da considerars i parte integr ante del Documento di Valutazione dei

r ischi Az iendale parte pr incipale .

OGGETTO E SCOPO

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i al Titolo VI ( art. 167, 168, 169) e all’Allegato XXXIII disciplina la tutela dei lavoratori

nello svolgimento di attività che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso – lombari.

Le norme del decreto si applicano “alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi (MMC) e rischio di movimenti ripetitivi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso lombari per i lavoratori durante il lavoro.”. Per Movimentazione Manuale dei Carichi s’intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad

opera di uno o più lavoratori , comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano

rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico. Gli effetti dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti ad un’impropria movimentazione manuale dei

carichi sono:

Traumi e malattie osteoscheletriche in particolare del rachide lombare;

Traumi e malattie muscolotendinee;

Traumi e malattie nervovascolari;

Schiacciamenti degli arti, mani e piedi, infortuni in genere;

Affezioni cardiache, vascolari e nervose.

Il D. Lgs. 81/08 non definisce un valore limite del peso sollevabile dal singolo lavoratore.

Oltre al peso del carico, per valutare l’insorgere di un rischio per la salute dei lavoratori è necessario prendere in

considerazione anche i seguenti elementi:

Carico eccessivo

Le dimensioni, la forma e le caratteristiche del carico con eventuale difficoltà di presa o prese

particolari;

Stato di equilibrio o con contenuto non solidale con l’involucro esterno;

È collocato in una posizione tale per cui deve essere tento o maneggiato ad una certa istanza dal

tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

Può, a motivo della struttura esterna o/e consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in

particolare in caso d’urto;

Il tipo di mansione svolta dal lavoratore ( se è temporanea, oppure ripetitiva con pause più o

meno previste, oppure se è un lavoro normale e continuo).

Al fine di eliminare i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro dovrà in primo

luogo adottare le misure necessarie ad evitarla. Nel caso in cui ciò non sia possibile, egli dovrà adottare le

misure necessarie per ridurre il più possibile i rischi, procedendo nel modo seguente:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

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b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al

lavoro in questione tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro

e delle esigenze che tale attività comporta, in base all' ALLEGATO XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ ALLEGATO XXXIII.

La sorveglianza sanitaria è svolta dal medico competente e consta principalmente di due fasi:

a) accertamenti preventivi per valutare l’idoneità del lavoratore alla specifica mansione;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore

OBIETTIVI

Scopo del presente documento è valutare i rischi derivanti dalla Movimentazione Manuale dei carichi ai sensi del

Titolo VI D. Lgs. 81/08. Dall’esito della valutazione saranno adottate ed attivate specifiche misure di prevenzione e protezione, in

particolare sarà valutata la possibilità di eliminare i rischi alla fonte, ove sia possibile. Infine per i lavoratori esposti si dovrà garantire adeguata formazione e sorveglianza sanitaria.

REVISIONE

La presente valutazione sarà, comunque, aggiornata nel caso in cui gli elementi in oggetto subiscano variazioni

e/o nel caso in cui emergono ulteriori elementi significativi ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e anche in relazione ai risultati della sorveglianza sanitaria.

Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta s’introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio, quando si effettua una variazione

dell’organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi. L’azienda pienamente consapevole di quanto sopra, si propone di adeguarsi alla filosofia del D.Lgs. 81/08

ponendosi anche come obiettivo un approccio culturale d’apprendimento cognitivo che permetta di unire quelle

che sono le finalità aziendali con l’attenzione al fattore umano e professionale, attenzione rivolta ad ogni persona che opera in azienda.

DEFINIZIONI RICORRENTI.

Si adottano, nel presente documento le definizioni seguenti:

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità ( es. materiali o attrezzature di

lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente la potenzialità di causare danni;

Danno: lesione fisica e/o danno alla salute o ai beni;

Rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di

esposizione, di un determinato fattore;

Rischio residuo: rischio che permane dopo che sono state adottate le appropriate misure per ridurlo;

Valutazione rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,

della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalla circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo

di lavoro; Progettazione: percorso di ideazione e pianificazione delle attività;

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Processo: attività lavorativa connessa e successiva alla progettazione, avente lo scopo di applicare

quanto ideato e pianificato durante la fase di progettazione. Un processo può indifferentemente

identificarsi in una reazione o serie di reazioni chimiche, nella manipolazione di agenti biologici, nel funzionamento di macchine, ecc..;

Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi dli

addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per

conto delle società e degli stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,

universitaria e professionale avviati presso datori per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai

corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo

non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente

decreto fa discendere particolari obblighi; Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto

che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero

dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Leg. 3 febbraio 1993, n° 29, per datore di lavoro si intende il dirigente

quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in

cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale; Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi

esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali

nell’azienda, ovvero unità produttiva. Medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

o Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o

in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministero della

Sanità di concerto con il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

o Docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del

lavoro; o Autorizzazione di cui all’art. 55 del D. Lgs. 15 agosto 1991 n° 277 e s.m.i.;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona designata dal datore di

lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate; Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona, ovvero persone eletta o

designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività

lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

Agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la

salute. Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di

autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

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IDENTIFICATIVO DITTA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE La ditta GRUPPO DI FALCO SRL , ha sede legale in VIA LAMBRO 5 – OPERA (MI) .

L’aera produtt iva, t rat tandosi d i cant ier i temporanei , ha del le t ipologie dist inte, per cui s i r imanda al s ingolo POS la descr iz ione del luogo.

DENOMINAZIONE GRUPPO DI FALCO SRL

FORMA GIURIDICA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

SEDE LEGALE VIA LAMBRO 5 – OPERA (MI)

UNITA’ LOCALE VIA LAMBRO 5 – OPERA (MI)

CODICE FISCALE/ PARTITA IVA 11888800155

ATTIVITÀ SVOLTE LAVORI EDILI IN GENERE

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COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE

Un’efficace gestione e sviluppo del sistema sicurezza richiede il sostegno e l’impegno dei dipendenti e le loro conoscenze ed esperienze.

L’azienda definirà modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in particolare per attuare:

la consultazione preventiva in merito all’individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione

delle misure preventive; riunioni periodiche da effettuarsi con frequenza e modalità che tengano conto delle richieste

minime imposte dalla legislazione vigente.

Può essere opportuno, in relazione alle esigenze ed alla struttura aziendale, realizzare forme di coinvolgimento utilizzando prioritariamente le riunioni previste per la gestione aziendale e secondariamente attraverso gruppi o

comitati di analisi e discussioni su temi inerenti il sistema sicurezza.

Ulteriore mezzo di coinvolgimento può essere la raccolta di osservazioni e commenti sulle misure preventive

adottate, sulla organizzazione della sicurezza, sulle procedure ed i metodi di lavoro.

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

La circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza sul lavoro (SSL).

Il principio che dovrebbe ispirare la realizzazione del flusso informativo è quello della cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all’impresa.

La cooperazione si dovrebbe realizzare in una cultura aziendale che dia risonanza al flusso informativo tramite la

partecipazione attiva di tutto il personale aziendale ed in particolare di tutti i lavoratori.

Maggiore è la condivisione delle informazioni e la partecipazione attiva alla gestione del sistema, maggiore sarà

la probabilità di prevenire gli infortuni e le malattie correlate al lavoro.

Il processo di comunicazione ed informazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale di SSL.

La direzione dovrebbe definire ed attuare efficaci modalità di comunicazione su politiche, obiettivi, programmi e

risultati, dovrebbe incoraggiare il ritorno di informazione in materia di SSL e la comunicazione interpersonale per migliorare gli aspetti relazionali.

Pertanto il personale dovrebbe essere: consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni inerenti la SSL e soprattutto

quando sono previsti cambiamenti che influenzano la SSL, oltre che nella successiva fase di

attuazione; informato sul nominativo e sull’incarico delle persone che detengono responsabilità sulla SSL e chi

sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti la SSL in azienda.A questo scopo si dovrebbe

realizzare:

1) una adeguata comunicazione interna per sviluppare la cooperazione fra tutti i livelli aziendali, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni, (dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto), attraverso

l’utilizzo di strumenti adeguati in funzione delle specifiche esigenze e dimensioni dell’impresa; 2) un’opportuna comunicazione esterna rivolta:

al personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori);

al pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati);

alle autorità;

3) la diffusione della politica della salute e sicurezza aziendale.

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INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA

La Ditta GRUPPO DI FALCO S.R.L ,esplica la propria attività nel settore delle lavorazioni edili settore della

manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici esistenti, ed in maniera prevalente del montaggio di opere

trasformazione, uso e smontaggio di impalcature e ponteggi in genere. Tali operazioni si possono riassumere principalmente in:

montaggio, trasformazione, uso e smontaggio di impalcatura e ponteggi; Opere murarie: demolizione e ricostruzione intonaci; Tinteggiatura facciate; Consolidamento e ricostruzione facciate in cemento decorativo; Rifacimento facciate in klinker; Sverniciatura graffiato; Pavimentazioni balconi e terrazzi; Verniciatura opere in ferro; Verniciatura opere in legno; Posa guaine per coperture provvisorie; Ristrutturazione in genere.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il D. Lgs. 81/2008 al Titolo VI ( art. 167, 168, 169, e all’Allegato XXXIII disciplina la tutela dei lavoratori nello

svolgimento di attività che comportano l’uso della forza manuale per spostare dei carichi. Le norme del decreto si applicano “alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi (MMC) con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso lombari per i lavoratori durante il lavoro.”. Per Movimentazione Manuale dei Carichi s’intendono azioni o operazioni comprendenti, non solo quelle più

tipiche di sollevamento, ma anche quelle, rilevanti, di spinta, traino e trasporto di carichi.

Gli effetti dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti ad un’impropria movimentazione manuale dei carichi sono:

Traumi e malattie muscolo scheletriche in particolare del rachide lombare;

Schiacciamenti degli arti, mani e piedi, infortuni in genere;

Affezioni cardiache, vascolari e nervose.

Il D.Lgs. 81/2008 non definisce un valore limite del peso sollevabile dal singolo lavoratore, ma indica

unicamente il valore che, se superato, crea le condizioni di rischio, tale valore è di 25 Kg. Oltre al peso del carico, per valutare l’insorgere di un rischio per la salute dei lavoratori è necessario prendere in

considerazione anche i seguenti elementi:

Le dimensioni, la forma e le caratteristiche del carico;

L’altezza di sollevamento, la distanza da percorrere, la possibilità o meno di riportare il carico;

Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro (quanto spazio si a disposizione, dove spostare i carichi,

il percorso da fare);

Il tipo di mansione svolta dal lavoratore (se è temporanea, oppure ripetitiva con pause più o meno

previste, oppure se è un lavoro normale e continuo).

Al fine di eliminare i rischi connessi alla movimentazione manuale dei Carichi, il datore di lavoro dovrà in primo

luogo adottare le misure necessarie ad evitarla. Nel caso in cui ciò non sia possibile, egli dovrà adottare le

misure necessarie per ridurre il più possibile i rischi, procedendo nel modo seguente:

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Valutare le condizioni di sicurezza e di salute al lavoro connesse al lavoro in questione, tenendo

particolarmente conto delle caratteristiche del carico ( peso, forma, dimensioni) e fornendo ai

lavoratori informazioni al riguardo,

Fornire ai lavoratori adeguata formazione (relativa alle corrette modalità di movimentazione

Manuale) mezzi ausiliari appropriati e dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati.

Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria secondo l’art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

ALLEGATO XXXIII D. LGS. 81/08. ELEMENTI DI RIFERIMENTO.

Esso fornisce un’ampia lista dei diversi elementi lavorativi ed individuali che, se presenti da soli o in modo reciprocamente interrelato, comportano un rischio più o meno elevato per il rachide dorso-lombare.

Di tali elementi, fra loro integrati, va tenuto in debito conto tanto in fase di valutazione preliminare del rischio

quanto in fase di verifica dell’adeguatezza dei provvedimenti adottati per il contenimento del rischio medesimo. L’allegato è il frutto dell’accorpamento dei due allegati originari alla direttiva CEE 269/90 dedicati

rispettivamente ai fattori lavorativi e ai fattori individuali di rischio.

1. Caratteristiche del carico. La movimentazione manuale di carico può costituire un rischio tra l’altro dorso- lombare nei casi seguenti:

Il carico è troppo pesante

È ingombrante o difficile di presa;

Non permette la visuale;

È in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

È collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza

dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; È con spigoli acuti o taglienti;

È troppo caldo o troppo freddo;

Contiene sostanze o materiali pericolosi;

Il peso è sconosciuto o frequentemente variabile;

Può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in

particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto. Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra altro dorso – lombare nei seguenti casi:

È eccessivo;

Può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

Può comportare un movimento brusco del carico;

È compiuto con il corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro. Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare la possibilità di rischio tra l’altro dorso – lombare nei casi:

Lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività

richiesta; Il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe

calzate dal lavoratore;

Il posto o l’ambiente di lavoro non consentono la movimentazione manuale di carichi a

un’altezza di sicurezza o in buona posizione;

Il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a

livelli diversi; Il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

La temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all’attività.

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L’attività può comportare un rischio tra l’altro dorso – lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:

Sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo

prolungati;

Periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;

Distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

Un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

5. Fattori individuali di rischio. Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

Inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;

Indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

Insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

PROCEDURE, MODELLI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE

La valutazione del rischio connesso all’attività di movimentazione manuale di carichi va necessariamente

proceduta da una analisi del lavoro ( verosimilmente operata nel contesto della più generale valutazione dei

rischi di cui all’art. 17 comma 1 let. a) del D. Lgs. 81/08) con cui in particolare si possa evidenziare se, tra i compiti lavorativi previsti per uno o più lavoratori sono compresi quelli di movimentazione manuale di carichi

nonché, nel caso, le caratteristiche tipologiche, di durata e di frequenza degli stessi. Individuati tali compiti si dovrebbe, nello spirito di quanto previsto al titolo VI, operare secondo lo schema di

flusso generale qui indicato di seguito.

Per quanto attiene più specificatamente le tecniche di valutazione verranno qui proposti dei metodi di facile utilizzo derivati dalla letteratura e da linee guida internazionali che tengono conto dei diversi riferimenti fin qui a

lettura ed interpretazione del testo del D. Lgs 81/08. Si tratta di due percorsi diversi a seconda che si tratti di valutare da un lato azioni di sollevamento ( o

abbassamento ) di carichi e dall’altro azioni di trasporto con cammino o di tirare o di spingere.

È del tutto evidente che i metodi suggeriti non rappresentano l’unico percorso possibile per la valutazione del rischio e che pertanto sono parimenti accettabili anche altri approcci che tuttavia dovranno al contempo derivati

da esperienze validate dalla letteratura e tenere adeguato conto dell’interrelazione tra i diversi elementi di rischio riportati nell’allegato VI.

Sotto questo profilo si vuole tuttavia sottolineare che il metodo del NIOSH proposto per l’esame delle azioni di sollevamento offre il duplice vantaggio di essere stato sperimentato da molti anni negli USA e di rappresentare

la base per standard europei in corso di avanzata elaborazione.

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SCHEMA GENERALE DI FLUSSO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO A

MOVIMENTAZIONE

IL LAVORO COMPORTA ATTIVITÀ NO

DI MOVIMENTAZIONE MANUALE

SI

VI È UN POSSIBILE RISCHIO DI LESIONI

DORSO LOMBARI, OVVERO RICORRE UNO NO

O PIÙ DEGLI ELEMENTI DELL’ALLEGATO VI

SI/FORSE

È POSSIBILE AUTOMATIZZARE,

MECCANIZZARE O AUSILIARE SI

LA/LE OPERAZIONI

VI È UN POSSIBILE

RISCHIO RESIDUO NO

NO

ATTIVARE LE PROCEDURE DI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI/FORSE

IL RISCHIO È INSIGNIFICANTE SI

NO

DETERMINARE LE MISURE DI

PREVENZIONE E CONTENIMENTO

DEL RISCHIO

ATTUARE LE MISURE

IL RISCHIO È SUFFICIENTEMENTE

CONTENUTO SI

NO

TERMINE DELLA

VALUTAZIONE

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METODO DI CALCOLO

Il metodo proposto dal NIOSH ( National Istitute of Occupational Safety and Health) determina per ogni azione

di sollevamento, il cosiddetto “ limite di peso raccomodato “ attraverso un’equazione che, a partire da un peso

massimo sollevabile in condizioni ideali, considera una serie di elementi sfavorevoli e tratta questi iltimi con appositi fattori di demoltiplicazione ( compresi tra 0 ed 1).

Quando l’elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il valore di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale.

Quando l’elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il

valore di 1 e risulta tanto più piccolo quanto maggiore è l’allontanamento dalla condizione ottimale, in questo caso il peso iniziale ideale diminuisce.

Infine, quando l’elemento di rischio è considerato estremo perché si è in una condizione di assoluta inadeguatezza, il relativo fattore viene posto uguale a 0.

Applicando la procedura, si determina il peso limite raccomandato, la cui formula è riportata di seguito:

PLR = CP x HM x VM x DM x AM x CM x FM Legenda CP Peso Massimo raccomandato in condizioni ideali HM Fattore distanza Orizzontale VM Fattore distanza Verticale DM Fattore Altezza AM Fattore Asimmetria

FM Fattore Frequenza CM Fattore Presa PLR Peso Limite Raccomandato Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato ( numeratore) e peso

limite raccomandato ( denominatore) per ottenere un indicatore sintetico del rischio, denominato Indice di Sollevamento Semplice (ISS)

Peso sollevato

ISS = --------------------

PLR

Tale indice di rischio è minimo per valori inferiori a 1 ed inizia a diventare non trascurabile per valori superiori

ad 1, quindi, tanto più alto è il valore dell’indice tanto maggiore è il rischio.

La procedura di calcolo è applicabile, quando sussistono le seguenti condizioni: Sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi ( non seduta o inginocchiata) in spazi non ristretti;

Sollevamento di carichi eseguito con due mani;

Altre attività di movimentazione manuale ( trasporto, spingere o tirare ) minimali;

Adeguata frizione tra i piedi (suola) e pavimento ( coefficiente di frizione statica > 0.4);

Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco;

Carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile;

Condizioni microclimatiche favorevoli.

Quando il lavoro viene svolto da un gruppo di addetti, con più compiti diversificati di sollevamento, per valutare

il rischio si dovranno seguire procedure di analisi più articolate. In particolare per ciascuno dei compiti potranno essere aggiunti altri fattori a cui corrisponde un ulteriore fattore di demoltiplicazione.

Questi elementi sono ancora oggetto di studio e di dibattito in letteratura; ma risulta utile applicarli nella pratica comune per migliorare la capacità di analisi in alcuni contesti quali:

Sollevamenti eseguiti con un solo arto ( applicare un fattore pari a 0,6);

Sollevamenti eseguiti da 2 persone ( applicare un fattore pari a 0,85 e considerare il peso

effettivamente sollevato diviso 2).

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Per sollevamenti svolti in posizione assisa e sul banco di lavoro non superare il valore di 5 Kg per frequenze di 1

movimento ogni 5 minuti ( diminuire il peso per frequenze superiori).

LIVELLI DI RISCHIO

A seguito della valutazione e del calcolo dell’ISS, si stabiliscono i livelli di rischio e le conseguenti misure di

tutela da adottare, come riportato di seguito:

VALORE INDICE SOLLEVAMENTO

PROVVEDIMENTI

Inferiore a 0,75 Nessun provvedimento.

Compreso tra 0,75 e 1 Non è necessario uno specifico intervento, si consiglia l’informazione e la formazione del

personale.

Superiore a 1 Sorveglianza sanitaria (annuale).

Informazione e formazione del personale.

Laddove è possibile, si dovrà ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l’indice.

Vi è necessità di un intervento immediato per situazioni con indice maggiore di 3, in quanto la situazione può comportare un rischio notevole.

VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI SOLLEVAMENTO

La classificazione dei gruppi omogenei è stata effettuata in funzione della mansione svolta, del sesso e dell’età e

ad ognuna di queste caratteristiche corrisponde il peso limite raccomandato (vedi tabella).

ETÀ MASCHI FEMMINE

> 18 anni 25 20

15 - 18 anni 20 15

> 45 anni 20 15

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I gruppi omogenei dell’azienda, con l’indicazione se soggetti o meno al rischio MMC, sono elencati nella

seguente tabella:

GRUPPO OMOGENEO

MANSIONE

RISCHIO MMC e

CALCOLO NIOSH

1 IMPIEGATA/O NO

2 OPERAIO CARPENTIERE PONTATORE SI

3 OPERAIO EDILE /MURATORE SI

4 IMBIANCHINO E MAGAZZINIERE SI

In linea generale si può suggerire che, se si esclude il rischio d’infortunio, la movimentazione manuale di carichi di peso modesto (inferiore ai 5 Kg) oppure di carichi di peso anche superiore ma svolta occasionalmente, può

essere, in genere, considerata a rischio scarsamente significativo e non meritare, quindi, un preciso processo di

valutazione per rischio di lesioni dorso-lombari (secondo le indicazioni dell’ISPESL).

Considerato che per movimentazione occasionale si può intendere, ad esempio, un'attività che:

è svolta saltuariamente o non quotidianamente;

che viene svolta con frequenze di sollevamento inferiori a 12 movimenti per ora nella giornata lavorativa tipo;

che è svolta con frequenza bassa per periodi brevi (es. inferiore ad una o due ore), che permettono sufficienti tempi di recupero.

Si ritengono la mansione impiegatizia e quella di addetta alla rivendita del pane esposte a rischio scarsamente

significativo.

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Le altre mansioni nel dettaglio:

OPERAIO CARPENTIERE PONTATORE

GRUPPO OMOGENEO 2 A = Maschio, costante di peso pari a 20 Kg, cioè quella dei lavoratori con età

superiore ai 45 anni o inferiore a 18 anni. GRUPPO OMOGENEO 2 B = Maschio, costante di peso pari a 25 Kg, cioè quella dei lavoratori con età

compresa fra 18 ei 45 anni di età.

OPERAIO EDILE/MURATORE

GRUPPO OMOGENEO 3 A = Maschio, costante di peso pari a 20 Kg, cioè quella dei lavoratori con età superiore ai 45 anni o inferiore a 18 anni.

GRUPPO OMOGENEO 3 B = Maschio, costante di peso pari a 25 Kg, cioè quella dei lavoratori con età

compresa fra 18 ei 45 anni di età.

IMBIANCHINO E MAGAZZINIERE

GRUPPO OMOGENEO 4 A = Maschio, costante di peso pari a 20 Kg, cioè quella dei lavoratori con età

superiore ai 45 anni o inferiore a 18 anni.

GRUPPO OMOGENEO 4 B = Maschio, costante di peso pari a 25 Kg, cioè quella dei lavoratori con età compresa fra 18 ei 45 anni di età.

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OPERAIO CARPENTIERE PONTATORE– GRUPPO OMOGENEO 2A

COSTANTE DI PESO CP

(kg.) 18-45 ANNI

<18 e >45 ANNI

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 A

FATTORE 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 B

FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00

X

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63 C

FATTORE 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00

X

Dislocazione angolare 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° D

FATTORE 1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00

GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO X

E GIUDIZIO BUONO SCARSO E

FATTORE 1,00 0,90

X

F

FREQUENZA

<0,1

<0,2 to <=0,1

0,2

0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

>15

NO SI

G SOLLEVA CON UN SOLO ARTO 1,00 0,60 1NO SI

H SOLLEVANO IN DUE OPERATORI 1,00 0,85 1

KG. DI PESO PESO LIMITE

EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO Kg.

SOLLEVATO

1,373267966 PESO SOLLEVATO

INDICE DIPESO RACCOMANDATO SOLLEVAMENTO

0,00

0,00

0,00

DURATA DEL LAVORO (CONTINUO)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,27

0,22

0,75

0,18

0,00

0,65

0,55

0,45

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,26

0,00

0,00

0,60

0,50

0,42

0,35

0,00

2 ORE

(MEDIA)

1,00

0,95

0,92

0,88

0,84

0,79

0,72

0,37

0,00

0,00

0,00

0,60

0,52

0,45

0,41

1 ORA

(BREVE)

1,00

1,00

0,88

0,94

0,91

1,00

1

MOLTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM

Uomini Donne

25 20

20 15

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI )

DM

HM

AM

CM

AZIONI/MIN. 8 ORE

(LUNGA)

0,97

1,00

0,85

0,81

0,85 0,95

20

1

0,9

14,5638

0,70

DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MAX DURANTE IL SOLLEVAMENTO )

FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA

1,4

20

0,93

0,87

1

0,84

0,80

0,75

VM

FM

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G r u p p o S e r v i z i M A N D Y s r l S e d e L e g a l e : V i a B u f f o l i , 9 / B - 2 5 0 3 2 C h i a r i ( B S )

c o n s o c i o u n i c o S e d e A m m i n i s t r a t i v a : V i a G . U n g a r e t t i , 9 - 2 5 0 3 3 C o l o g n e (B S )

t e l 0 3 0 . 7 0 5 0 5 5 1 - 7 0 5 0 3 9 6 r . a . - f a x 0 3 0 . 7 1 5 6 6 1 1

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06

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vr

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mc..

.do

c

OPERAIO CARPENTIERE PONTATORE – GRUPPO OMOGENEO 2B

COSTANTE DI PESO CP

(kg.) 18-45 ANNI

<18 e >45 ANNI

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 A

FATTORE 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 B

FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00

X

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63 C

FATTORE 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00

X

Dislocazione angolare 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° D

FATTORE 1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00

GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO X

E GIUDIZIO BUONO SCARSO E

FATTORE 1,00 0,90

X

F

FREQUENZA

<0,1

<0,2 to <=0,1

0,2

0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

>15

NO SI

G SOLLEVA CON UN SOLO ARTO 1,00 0,60 1NO SI

H SOLLEVANO IN DUE OPERATORI 1,00 0,85 1

KG. DI PESO PESO LIMITE

EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO Kg.

SOLLEVATO

1,098614373 PESO SOLLEVATO

INDICE DIPESO RACCOMANDATO SOLLEVAMENTO

0,00

0,00

0,00

DURATA DEL LAVORO (CONTINUO)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,27

0,22

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0,00

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0,00

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0,00

0,30

0,26

0,00

0,00

0,60

0,50

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0,35

0,00

2 ORE

(MEDIA)

1,00

0,95

0,92

0,88

0,84

0,79

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0,37

0,00

0,00

0,00

0,60

0,52

0,45

0,41

1 ORA

(BREVE)

1,00

1,00

0,88

0,94

0,91

1,00

1

MOLTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM

Uomini Donne

25 20

20 15

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI )

DM

HM

AM

CM

AZIONI/MIN. 8 ORE

(LUNGA)

0,97

1,00

0,85

0,81

0,85 0,95

20

1

0,9

18,20475

0,70

DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MAX DURANTE IL SOLLEVAMENTO )

FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA

1,1

25

0,93

0,87

1

0,84

0,80

0,75

VM

FM

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G r u p p o S e r v i z i M A N D Y s r l S e d e L e g a l e : V i a B u f f o l i , 9 / B - 2 5 0 3 2 C h i a r i ( B S )

c o n s o c i o u n i c o S e d e A m m i n i s t r a t i v a : V i a G . U n g a r e t t i , 9 - 2 5 0 3 3 C o l o g n e (B S )

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c

OPERAIO EDILE\MURATORE– GRUPPO OMOGENEO 3A –

COSTANTE DI PESO CP

(kg.) 18-45 ANNI

<18 e >45 ANNI

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 A

FATTORE 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 B

FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00

X

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63 C

FATTORE 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00

X

Dislocazione angolare 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° D

FATTORE 1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00

GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO X

E GIUDIZIO BUONO SCARSO E

FATTORE 1,00 0,90

X

F

FREQUENZA

<0,1

<0,2 to <=0,1

0,2

0,5

1

2

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>15

NO SI

G SOLLEVA CON UN SOLO ARTO 1,00 0,60 1

NO SI

H SOLLEVANO IN DUE OPERATORI 1,00 0,85 1

KG. DI PESO PESO LIMITE

EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO Kg.

SOLLEVATO

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0,00

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2 ORE

(MEDIA)

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0,00

0,00

0,60

0,52

0,45

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1 ORA

(BREVE)

1,00

1,00

0,88

0,94

0,91

1,00

1

MOLTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM

Uomini Donne

25 20

20 15

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI )

DM

HM

AM

CM

AZIONI/MIN. 8 ORE

(LUNGA)

0,97

1,00

0,85

0,81

0,85 0,95

20

1

0,9

14,5638

0,70

DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MAX DURANTE IL SOLLEVAMENTO )

FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA

1,4

20

0,93

0,87

1

0,84

0,80

0,75

VM

FM

Page 19: GRUPPO DI FALCO SRL...Le norme del decreto si applicano “alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi (MMC) e rischio di movimenti ripetitivi con i rischi,

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G r u p p o S e r v i z i M A N D Y s r l S e d e L e g a l e : V i a B u f f o l i , 9 / B - 2 5 0 3 2 C h i a r i ( B S )

c o n s o c i o u n i c o S e d e A m m i n i s t r a t i v a : V i a G . U n g a r e t t i , 9 - 2 5 0 3 3 C o l o g n e (B S )

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c

OPERAIO EDILE\MURATORE – GRUPPO OMOGENEO 3B –

COSTANTE DI PESO CP

(kg.) 18-45 ANNI

<18 e >45 ANNI

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 A

FATTORE 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 B

FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00

X

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63 C

FATTORE 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00

X

Dislocazione angolare 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° D

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GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO X

E GIUDIZIO BUONO SCARSO E

FATTORE 1,00 0,90

X

F

FREQUENZA

<0,1

<0,2 to <=0,1

0,2

0,5

1

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>15

NO SI

G SOLLEVA CON UN SOLO ARTO 1,00 0,60 1NO SI

H SOLLEVANO IN DUE OPERATORI 1,00 0,85 1

KG. DI PESO PESO LIMITE

EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO Kg.

SOLLEVATO

1,098614373 PESO SOLLEVATO

INDICE DIPESO RACCOMANDATO SOLLEVAMENTO

0,00

0,00

0,00

DURATA DEL LAVORO (CONTINUO)

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,60

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2 ORE

(MEDIA)

1,00

0,95

0,92

0,88

0,84

0,79

0,72

0,37

0,00

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0,00

0,60

0,52

0,45

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1 ORA

(BREVE)

1,00

1,00

0,88

0,94

0,91

1,00

1

MOLTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM

Uomini Donne

25 20

20 15

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI )

DM

HM

AM

CM

AZIONI/MIN. 8 ORE

(LUNGA)

0,97

1,00

0,85

0,81

0,85 0,95

20

1

0,9

18,20475

0,70

DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MAX DURANTE IL SOLLEVAMENTO )

FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA

1,1

25

0,93

0,87

1

0,84

0,80

0,75

VM

FM

Page 20: GRUPPO DI FALCO SRL...Le norme del decreto si applicano “alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi (MMC) e rischio di movimenti ripetitivi con i rischi,

20 /33

G r u p p o S e r v i z i M A N D Y s r l S e d e L e g a l e : V i a B u f f o l i , 9 / B - 2 5 0 3 2 C h i a r i ( B S )

c o n s o c i o u n i c o S e d e A m m i n i s t r a t i v a : V i a G . U n g a r e t t i , 9 - 2 5 0 3 3 C o l o g n e (B S )

t e l 0 3 0 . 7 0 5 0 5 5 1 - 7 0 5 0 3 9 6 r . a . - f a x 0 3 0 . 7 1 5 6 6 1 1

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c

IMBIANCHINO E MAGAZZINIERE – GRUPPO OMOGENEO 4A

COSTANTE DI PESO CP

(kg.) 18-45 ANNI

<18 e >45 ANNI

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 A

FATTORE 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 B

FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00

X

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63 C

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X

Dislocazione angolare 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° D

FATTORE 1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00

GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO X

E GIUDIZIO BUONO SCARSO E

FATTORE 1,00 0,90

X

F

FREQUENZA

<0,1

<0,2 to <=0,1

0,2

0,5

1

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12

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>15

NO SI

G SOLLEVA CON UN SOLO ARTO 1,00 0,60 1

NO SI

H SOLLEVANO IN DUE OPERATORI 1,00 0,85 1

KG. DI PESO PESO LIMITE

EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO Kg.

SOLLEVATO

1,373267966 PESO SOLLEVATO

INDICE DIPESO RACCOMANDATO SOLLEVAMENTO

0,00

0,00

0,00

DURATA DEL LAVORO (CONTINUO)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,27

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0,75

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0,60

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0,35

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2 ORE

(MEDIA)

1,00

0,95

0,92

0,88

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0,60

0,52

0,45

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1 ORA

(BREVE)

1,00

1,00

0,88

0,94

0,91

1,00

1

MOLTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM

Uomini Donne

25 20

20 15

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI )

DM

HM

AM

CM

AZIONI/MIN. 8 ORE

(LUNGA)

0,97

1,00

0,85

0,81

0,85 0,95

20

1

0,9

14,5638

0,70

DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MAX DURANTE IL SOLLEVAMENTO )

FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA

1,4

20

0,93

0,87

1

0,84

0,80

0,75

VM

FM

Page 21: GRUPPO DI FALCO SRL...Le norme del decreto si applicano “alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi (MMC) e rischio di movimenti ripetitivi con i rischi,

21 /33

G r u p p o S e r v i z i M A N D Y s r l S e d e L e g a l e : V i a B u f f o l i , 9 / B - 2 5 0 3 2 C h i a r i ( B S )

c o n s o c i o u n i c o S e d e A m m i n i s t r a t i v a : V i a G . U n g a r e t t i , 9 - 2 5 0 3 3 C o l o g n e (B S )

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mc..

.do

c

IMBIANCHINO E MAGAZZINIERE – GRUPPO OMOGENEO 4B

COSTANTE DI PESO CP

(kg.) 18-45 ANNI

<18 e >45 ANNI

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 A

FATTORE 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 B

FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00

X

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63 C

FATTORE 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00

X

Dislocazione angolare 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° D

FATTORE 1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00

GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO X

E GIUDIZIO BUONO SCARSO E

FATTORE 1,00 0,90

X

F

FREQUENZA

<0,1

<0,2 to <=0,1

0,2

0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

>15

NO SI

G SOLLEVA CON UN SOLO ARTO 1,00 0,60 1NO SI

H SOLLEVANO IN DUE OPERATORI 1,00 0,85 1

KG. DI PESO PESO LIMITE

EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO Kg.

SOLLEVATO

1,098614373 PESO SOLLEVATO

INDICE DIPESO RACCOMANDATO SOLLEVAMENTO

0,00

0,00

0,00

DURATA DEL LAVORO (CONTINUO)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,27

0,22

0,75

0,18

0,00

0,65

0,55

0,45

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,26

0,00

0,00

0,60

0,50

0,42

0,35

0,00

2 ORE

(MEDIA)

1,00

0,95

0,92

0,88

0,84

0,79

0,72

0,37

0,00

0,00

0,00

0,60

0,52

0,45

0,41

1 ORA

(BREVE)

1,00

1,00

0,88

0,94

0,91

1,00

1

MOLTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM

Uomini Donne

25 20

20 15

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI )

DM

HM

AM

CM

AZIONI/MIN. 8 ORE

(LUNGA)

0,97

1,00

0,85

0,81

0,85 0,95

20

1

0,9

18,20475

0,70

DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MAX DURANTE IL SOLLEVAMENTO )

FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA

1,1

25

0,93

0,87

1

0,84

0,80

0,75

VM

FM

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c o n s o c i o u n i c o S e d e A m m i n i s t r a t i v a : V i a G . U n g a r e t t i , 9 - 2 5 0 3 3 C o l o g n e (B S )

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c

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DELL’INDICE DI SOLLEVAMENTO

VALORE INDICE

SOLLEVAMENTO SITUAZIONE PROVVEDIMENTI

Inferiore a 0,75 ACCETTABILE Nessun provvedimento.

Compreso tra 0,75 e 1 LIVELLO DI

ATTENZIONE Non è necessario uno specifico intervento, si consiglia

l’informazione e la formazione del personale.

Superiore a 1 RISCHIO Sorveglianza sanitaria (annuale).

Informazione e formazione del personale.

TABELLA CONCLUSIVA:

GRUPPO

OMOGENEO MANSIONE

COSTANTE

DI PESO

VALORE INDICE

DI SOLLEVAMENTO

1 IMPIEGATA/O - < 0,75

2 A OPERAIO CARPENTIERE PONTATORE 20 Kg 1,4

2 B OPERAIO CARPENTIERE PONTATORE 25 Kg 1,1

3 A OPERAIO EDILE /MURATORE 20 Kg 1,4

3 B OPERAIO EDILE /MURATORE 25 Kg 1,1

4 A IMBIANCHINO E MAGAZZINIERE 20 Kg 1,4

4 B IMBIANCHINO E MAGAZZINIERE 25 Kg 1,1

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Viene effettuata la sorveglianza sanitaria specifica a tutti i lavoratori soggetti al rischio e l’aggiornamento della

formazione e informazione.

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c o n s o c i o u n i c o S e d e A m m i n i s t r a t i v a : V i a G . U n g a r e t t i , 9 - 2 5 0 3 3 C o l o g n e (B S )

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ADDETTI DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI

CARICHI

L’art. 168, comma 2, punto d) del D. Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro sottoponga a sorveglianza sanitaria gli addetti ad attività di movimentazione manuale di carichi.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente e comprende: Accertamenti preventivi per valutare l’eventuale presenza di controindicazioni al lavoro specifico,

Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore,

Tali accertamenti comportano l’espressione di giudizi di idoneità e comprendono esami clinici, biologici ed

indagini diagnostiche mirate allo specifico rischio, ossia, lesioni del rachide dorso-lombare.

Le finalità generali della sorveglianza sanitaria sono di tipo preventivo e destinare a verificare, prima dell’avvio al lavoro e poi nel tempo l’adeguatezza del rapporto tra specifica condizione di salute e specifica di lavoro dei

lavoratori. Si possono individuare obiettivi più specifici della sorveglianza, quali:

Identificare eventuali condizioni negative di salute ad uno stadio precoce al fine di prevenirne l’ulteriore

decorso

Identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità per quali vanno previste misure protettive

più cautelative di quelle adottate per il resto dei lavoratori Contribuire all’accuratezza della valutazione del rischio collettivo ed individuale

Verificare nel tempo l’adeguatezza delle misure di protezione e prevenzione adottate

Raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi

differenti.

In fase di assunzione si tratta di sottoporre a screening quelle patologie del rachide anche di natura non lavorativa la cui presenza potrebbe rilevarsi la cui presenza potrebbe rilevarsi incompatibile con la specifica

condizione di lavoro anche per i livelli di esposizione relativamente sicuri per la grande maggioranza della popolazione .

La sorveglianza sanitaria periodica, ha invece, finalità diverse e più ampie di quella preventiva. Essa va attivata

per tutti i soggetti esposti a condizioni di movimentazione manuale di carichi in cui l’indice di movimentazione sia risultato, alla valutazione del rischio, superiore a 1.

La cadenza dei controlli andrà stabilita dal medico competente scelga di adottare periodicità differenziate per i singoli soggetti. In linea di massima si stabilisce una periodicità triennale per monitorare soggetti esposti a

condizioni di movimentazione con relativo indice compreso tra 1 e 3, e età compresa tra 18 e 45 anni. Qualora

l’indice fosse superiore, per il periodo necessario a ridurre il rischio lavorativo, sarà bene aumentare la frequenza dei controlli sanitari mirati (annuale e/o biennale). Per i soggetti più giovani e per

ultraquarantacinquenni la periodicità dei controlli dovrebbe di norma essere biennale.

MISURE COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE

Nella introduzione si è fatto un breve cenno alla specificità della forma e delle funzioni statiche e dinamiche del rachide. Tali proprietà sono uniche nel regno animale e si sono consolidate nel corso della evoluzione

caratterizzando e perfezionando la stazione eretta. E’ interessante osservare, come risulta dagli studi di antropologia e paleontologia, che negli ominidi risalenti a più di 3 milioni di anni fa la stazione eretta è la

caratteristica che contraddistingue la specie umana ben prima dello sviluppo della scatola cranica, del

linguaggio, della capacità di fabbricare utensili, etc. Tale postura, per essere mantenuta, comporta lo svolgimento da parte del rachide di lavoro muscolare complesso, continuo e con un consumo di energia. La

posizione fissa (statica) è ottenuta tramite un gioco di tiranti e di leve della muscolatura posteriore del rachide che genera equilibrio tra forza di gravità e tensione/trazione dei muscoli. Si comprende dunque come le

curvature fisiologiche della colonna vertebrale nella stazione eretta assumono un valore e una configurazione differente rispetto ai quadrupedi o anche a quei primati che non hanno seguito la nostra evoluzione, nei quali gli

impulsi della forza di gravità vengono scaricati sui quattro piloni degli arti. Ecco dunque perché avvertiamo

facilmente disagio o fastidio alla schiena, quando non vero e proprio dolore, dopo una prolungata stazione eretta o seduta o dopo un utilizzo scorretto o eccessivo delle notevoli proprietà del nostro rachide. Il settore

lombare è quello predominante e conferisce le maggiori libertà di movimento del tronco rispetto agli altri

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c o n s o c i o u n i c o S e d e A m m i n i s t r a t i v a : V i a G . U n g a r e t t i , 9 - 2 5 0 3 3 C o l o g n e (B S )

t e l 0 3 0 . 7 0 5 0 5 5 1 - 7 0 5 0 3 9 6 r . a . - f a x 0 3 0 . 7 1 5 6 6 1 1

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distretti della colonna. E’ utile sapere che il dolore lombare acuto, (lombalgia o low back pain) - il comune mal

di schiena - è assai diffuso nella popolazione generale di tutti i paesi e non è certo una malattia “professionale”.

Si tratta anzi, di una malattia multifattoriale che può essere correlata alla adozione di posture scorrette anche,

ma non solo, durante il lavoro. Esso può dipendere da molte cause, inclusi difetti congeniti, fattori genetici o legati alle dimensioni corporee, disfunzioni neurologiche, stress emozionali e socio-economici, disturbi

psicosomatici ed altro ancora. Ci sono quindi molti motivi per decidersi ad adottare, anche nella vita extralavorativa, misure di comportamento e di igiene della postura che ci aiutino a proteggere questa delicata e

importante parte del nostro corpo. Per imparare ad assumere un corretto atteggiamento in generale si raccomanda di apprendere e praticare costantemente esercizi per preservare e rinforzare la schiena. Un

esempio di tali esercizi viene suggerito nel prossimo capitolo. Esiste anche la possibilità di frequentare appositi

corsi di ergonomia e igiene della postura che trattano in generale i seguenti argomenti:

definizioni di centro di gravità e base di appoggio;

conoscenza e pratica delle condizioni di maggior stabilità in diverse posture;

educazione gestuale e posturale;

apprendimento del “gesto ergonomico”, cioè di quel movimento che più si adatta a seconda del

compito lavorativo da eseguire;

rilassamento e stretching (stiramento).

Per assumere un atteggiamento corretto ogni volta che si deve effettuare la

movimentazione manuale di un carico occorre tenere bene in mente alcune raccomandazioni, che costituiscono i principi e i contenuti da applicare anche in campo

formativo e nell’addestramento nella maggior parte delle attività, a cura dei datori di lavoro. Avere bene in mente e sapere adottare al bisogno ogni raccomandazione,

costituisce un valido presidio di prevenzione di qualsiasi alterazione del rachide, sia che la movimentazione di carichi avvenga nella quotidiana attività lavorativa sia che la si

effettui nella vita extralavorativa. Per eseguire in maniera corretta la movimentazione

manuale dei carichi, occorre:

non superare mai i limiti di peso del carico sopra richiamati;

evitare la flessione del rachide, puntando sempre al massimo equilibrio

evitare di sottoporre la colonna vertebrale ed il resto del corpo a tensioni

meccaniche nocive, attenendosi alle regole di seguito illustrate.

Chiedere informazioni ai dirigenti e ai preposti sul peso e sul centro di gravità del carico, ove non

riportato chiaramente sui contenitori dei pesi da movimentare.

Infatti un carico può essere più pesante di quanto sembri oppure disposto male all’interno di un contenitore ed

indurre un soggetto non pronto a fare uno sforzo muscolare troppo grande, che può provocare sbilanciamento

del corpo.

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t e l 0 3 0 . 7 0 5 0 5 5 1 - 7 0 5 0 3 9 6 r . a . - f a x 0 3 0 . 7 1 5 6 6 1 1

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Se il carico è pesante (sempre comunque inferiore ai limiti di peso indicati) è necessario attenersi alla seguente

sequenza di azioni:

prendere posizione vicino al carico, di fronte alla direzione di spostamento, con

i piedi su una base stabile e leggermente divaricati a circondare parzialmente

il carico;

Così facendo si allontanano i rischi di squilibrio, si ottiene un maggior controllo dello

sforzo e si avvicina il centro di gravità corporeo a quello del carico da sollevare.

flettere le anche e le ginocchia e non la colonna;

La pressione sui dischi e i corpi vertebrali, imposta

dall’inclinazione del tronco e dal carico supplementare, sarà

contenuta e molto più sopportabile;

tendere i muscoli della schiena prima di spostare il

carico ed afferrare il carico con una presa sicura;

Tendendo i muscoli della schiena si favorisce il sostegno della colonna

durante lo sforzo e ogni situazione imprevista sarà meglio gestita. Una

presa sicura, poi, è estremamente importante. Infatti, cedimenti o

scivolamenti delle mani possono portare a movimenti a scatto o incontrollati che possono

creare problemi o causare infortuni.

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portare a movimenti a scatto o incontrollati che possono creare problemi o causare infortuni.

Riducendosi le distanze tra i centri di gravità ogni movimento diventa più

semplice ed equilibrato e si ottiene un controllo migliore dello sforzo;

eseguire il movimento con gradualità e senza strappi;

Il movimento graduale evita eventuali tensioni muscolari che

potrebbero causare strappi o eccessiva pressione sui dischi

vertebrali.

Esaminando nel suo complesso questa tecnica di sollevamento a ginocchia flesse è opportuno osservare quanto

segue:

deve esserci una effettiva riduzione della distanza tronco-carico e il peso deve

trovarsi tra le ginocchia;

se per ipotesi, a causa del volume eccessivo, il carico venisse sollevato davanti alle ginocchia, si

avrebbe l’effetto contrario di un aumento della forza applicata sulle vertebre lombari;

il carico non deve essere troppo pesante, poiché la forza dei muscoli delle gambe è inferiore a quella

che può essere sviluppata dai muscoli erettori della schiena;

quando si solleva un carico troppo pesante, chinati e con le ginocchia flesse, si tende d’istinto a

sporgersi in avanti con il tronco per utilizzare la forza dei muscoli della schiena. In tal caso, si

cadrebbe nell’errore di operare il sollevamento a schiena flessa.

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Se il carico è molto pesante (sempre comunque inferiore ai limiti di peso indicati) e non è

possibile ricorrere ad un ausilio meccanico o di altre persone, occorre :

tentare di far scivolare il carico, appoggiandolo su tappeti, rulli, ecc., senza inarcare mai la schiena in avanti o

indietro, spingendolo anziché tirarlo;

preferibilmente aiutarsi mettendo sotto il carico da spostare un

carrello

i carrelli a quattro ruote, se non

hanno timone o apposite barre di

tiro, devono essere spinti (e non

tirati) e devono essere caricati in

modo che l’operatore possa

vedere dove si sta dirigendo

Tenere le mani in modo da evitare di essere stretti pericolosa-

mente tra carrello ed ingombri fissi (pareti, colonne, ecc.);

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Non trasportare carichi dove il pavimento non è uniforme

(buche, sporgenze, salti o gradini) senza che siano state

prese le necessarie precauzioni.

Anche se il carico è leggero, purché superiore a Kg. 3, (solo al di

sotto di questo peso, infatti, il rischio di lesioni è generalmente ritenuto

trascurabile)

occorre seguire alcune regole:

è meglio effettuare più volte il tragitto con un carico minore che fare

meno tragitto con carichi più pesanti;

se l’oggetto è munito di manico, si può

portare lungo il corpo (ovviamente se non è

troppo pesante) con l’accortezza di

cambiare frequentemente il lato;

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se devono essere trasportati vari carichi con manico, è opportuno prenderne uno per ogni lato

facendo in modo di dividere equamente il peso

se si devono spostare degli oggetti non si deve ruotare

solo il tronco ma tutto il corpo;

se si deve porre un oggetto in alto è necessario evitare

di inarcare la schiena utilizzando invece uno sgabello

o una scaletta.

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MOVIMENTI RIPETUTI

Le patologie muscolo-scheletriche, definite come alterazioni delle unità muscolo tendinee, dei nervi periferici e del sistema vascolare, sono in continuo aumento a causa delle modalità di lavoro odierne che comportano nuovi

fattori di rischio, quali ripetitività dei movimenti, applicazione di sforzi ripetuti, assunzione e/o mantenimento di

posture fisse e scorrette, ritmo di lavoro imposto, mancanza di tempi di recupero fisiologico, uso di strumenti vibranti, esposizione a freddo, uso di guanti, disergonomia degli strumenti di lavoro ecc.

Il NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) aveva evidenziato già nel 1997 che esisteva una correlazione che tali fattori di rischio avevano con lo sviluppo di affezioni occupazionali.

Le patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori sono indicate con l’acronimo UL WMSDs “Upper Limbs

Work-related Musculoskeletal Disorders”. Anche se in Italia le patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori non sono inserite nell’elenco

delle malattie professionali "tabellate", per il D.M. 27 Aprile 2004 è diventato obbligatorio denunciarle. Tale decreto introduce un elenco di malattie, suddiviso in tre liste, in funzione della probabilità che la loro

insorgenza sia correlata all’attività lavorativa (lista I: elevatà probabilità; lista II: limitata probabilità, lista III: possibile probabilità).

Una delle Misure generali di tutela, così come indicato dall’art. 15 comma 1 lettera d), d.lgs. 81/08, è “il rispetto

dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, al fine di ridurre gli effetti sulla salute del

lavoro monotono e di quello ripetitivo”. A fronte di questo principio, il datore di lavoro dunque valuta il rischio secondo l’art. 28 comma 1, applicando i

metodi che la normativa mette a disposizione.

Dato che la normativa italiana non ha adottato nessun metodo per la valutazione del rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori, il metodo utilizzato per tale valutazione è il metodo OCRA, un metodo validato a

livello internazionale che si basa sul calcolo di un indice che permette di prevedere il numero di casi patologici attesi secondo la fase di rischio.

I segnalatori di una possibile esposizione a movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori (sono ritenuti

problematici i lavori in cui sono presenti uno o più segnalatori) possono essere:

1 – RIPETITIVITÀ

Lavori con compiti ciclici che comportino l’esecuzione dello stesso movimento (o breve insieme di movimenti) degli arti superiori ogni pochi secondi oppure la ripetizione di un ciclo di movimenti per più di 2 volte al minuto

per almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo.

2 – USO DI FORZA

Lavori con uso ripetuto (almeno 1 volta ogni 5 minuti) della forza delle mani per almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo.

Sono parametri indicativi al proposito: – afferrare, con presa di forza della mano (grip), un oggetto non supportato che pesa più di 2,7 kg. o usare un’equivalente forza di GRIP; – afferrare, con presa di precisione della mano (per lo più tra pollice e indice = pinch), oggetti non supportati che pesano più di 900 grammi o usare un’equivalente forza di PINCH; – sviluppare su attrezzi, leve, pulsanti, ecc., forze manuali pressoché massimali (stringere bulloni con chiavi, stringere viti con cacciavite manuale, ecc.).

3 – POSTURE INCONGRUE Lavori che comportino il raggiungimento o il mantenimento di posizioni estreme della spalla o del polso per

periodi di 1 ora continuativa o di 2 ore complessive nel turno di lavoro. Sono parametri indicativi al proposito: – posizioni delle mani sopra la testa e/o posizioni del braccio sollevato ad altezza delle spalle – posizioni in evidente deviazione del polso

4 – IMPATTI RIPETUTI Lavori che comportano l’uso della mano come un attrezzo (ad es.: usare la mano come un martello) per più di

10 volte all’ora per almeno 2 ore complessive sul turno di lavoro.

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I gruppi omogenei dell’azienda, con l’indicazione se soggetti o meno al rischio derivante dall’effettuazione di

movimenti ripetuti, sono elencati nella seguente tabella:

GRUPPO OMOGENEO

MANSIONE

RISCHIO

MOVIMENTI RIPETUTI

1 IMPIEGATA/O NO

2 OPERAIO CARPENTIERE PONTATORE SI

3 OPERAIO EDILE /MURATORE SI

4 IMBIANCHINO E MAGAZZINIERE SI

INTERVENTI DI PREVENZIONE

Lo studio dell’esposizione al rischio da traumi da sforzi ripetuti di alcune mansioni in edilizia

presenta difficoltà di standardizzazione poiché lo svolgimento di compiti ripetitivi non è

continuo nell’arco delle lavorazioni e poiché il ciclo lavorativo in cantiere presenta gradi di

variabilità.

Il nostro personale opera presso cantieri Edili e ciascun cantiere è un unicum, è la sintesi di un

insieme specifico di elementi e di condizioni che si correlano tra loro in maniera singolare.

La specificità del contesto in cui si inserisce l’opera edile, la diversa natura dell’opera da

realizzare, la tecnologia utilizzata e la natura stessa del cantiere, considerato come una

situazione in continuo divenire, determinano una difficoltà nella standardizzazione delle

procedure lavorative e quindi delle singole mansioni.

Tutte le variabili sopraelencati determinano una serie infinita di combinazioni di lavorazioni

esistenti, e pertanto tentare di ottenere una valutazione attendibile mediante i metodi

riconosciuti (es. Indice Ocra) non è facilmente gestibile.

Pertanto è stato utilizzato il progetto di ricerca:

”trauma da sforzi ripetuti in edilizia” realizzato in collaborazione INAIL, CGIL, CISL, UIL con il

contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del DM del 31.12.1997 e

del DM 16.12.1999;

da tale valutazione si è potuto estrapolare i dati finali e successivamente attuare un piano di

miglioramento specifico e mirato alla natura della nostra attività aziendale riducendo al

minimo l’esposizione. Ovvero: Gli addetti soggetti al rischio movimenti ripetuti svolgono compiti che non possono essere modificati. Il rischio è già ridotto al minimo grazie alla dotazione impiantistica (come ad es. argano) Inoltre, nei limiti del possibile, gli addetti effettuano anche operazioni accessorie diversificando pertanto le attività e sollecitando in maniera inferiore gli arti superiori. Non è possibile effettuare altri interventi di prevenzione. Data la bassa esposizione (limitata nel tempo e legata), la massa nei carichi movimentati ed il tipo di movimento, si ritiene il rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori per le mansioni sopraccitate “BASSO”.

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POSTURE INCONGRUE

Nel Decreto Legislativo 81/08 non esiste un titolo specifico per il rischio posturale.

Tuttavia, una lettura attenta del Decreto Legislativo 81/08 ci permette di individuare nell’art. 15 c.1 lettera d) il

concetto: “rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro,..., nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, …”.

Questo è uno dei principi tra le misure generali di tutela che devono essere adottate per la salute e la sicurezza. Ne consegue che l’eventuale mancato rispetto dei principi ergonomici costituisce un fattore di rischio per la

sicurezza e salute dei lavoratori.

La postura di lavoro non è di per sé un fattore di rischio: lo diviene quando si realizza, secondo meccanismi diversificati, una condizione di sovraccarico meccanico per un qualsivoglia distretto corporeo, in tal caso si parla

di postura incongrua.

Il sovraccarico meccanico si realizza, per lo più, in queste condizioni:

forte impegno e sforzo eccessivo di strutture articolari, tendinee e muscolari quale quello determinato

dallo spostamento, sollevamento e trasporto manuale di oggetti; impegno, magari modesto ma continuativo, delle medesime strutture corporee quale quello che deriva

dal mantenimento di posture fisse prolungate, specie se vi è un atteggiamento in posizione non fisiologica di un qualche segmento del corpo o del tronco;

presenza di movimenti ripetitivi e continuativi di un particolare segmento corporeo le cui strutture sono

sollecitate in modo eccessivo secondo un'unica modalità. Casi di questo genere si realizzano spesso nelle operazioni di digitazione, nell'uso di utensili manuali (forbici, cacciaviti, coltelli) o ancora nelle

operazioni di confezionamento.

In azienda il lavoro è molto vario e dinamico. Osservando le considerazioni fatte sopra, non ci sono le condizioni che potrebbero portare ad avere posture incongrue da parte degli addetti delle varie mansioni presenti in

azienda.

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MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

In determinati ambiti lavorativi, non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi per cui occorre adottare sistemi ed accorgimenti nel corso delle operazioni di trasporto e di sollevamento.

Dovendo sollevare un carico, maggiore è l’inclinazione del tronco e maggiore risulta il carico dei muscoli dorsali

e dei dischi intervertebrali, per cui anche pesi leggeri possono risultare pericolosi se sollevati con il tronco inclinato in avanti.

In generale si dovranno tenere in considerazione le seguenti indicazioni: Essere in posizione stabile

Afferrare il carico con sicurezza e possibilmente sempre con entrambe le mani;

Tenere il carico il più vicino possibile al corpo

Non depositare o prelevare materiali al di sopra dell’altezza delle spalle o direttamente sul pavimento

Evitare la torsione del busto girando tutto il corpo e muovendo i piedi

Tenere la schiena ben eretta e distesa, mai piegare la schiena; in caso di sollevamento di oggetti posti

in basso è necessario piegare le ginocchia;

Sia in piedi che seduti la schiena non deve mai essere curva;

Il piano di lavoro deve essere ad una altezza tale da poter tenere i gomiti ad angolo retto;

Per lavorare seduti il tavolo deve lasciare sufficiente spazio alle gambe, i piedi devono essere appoggiati

sul pavimento o su di un poggiapiedi. E sempre bene cambiare con una certa frequenza la posizione del corpo;

Sarà necessario gestire l’organizzazione del lavoro ad esempio, prima di iniziare a spostare un oggetto è

indispensabile valutare:

Il percorso da compiere ( la lunghezza del tragitto, la presenza di spazi ristretti, di scale, di pavimenti

sconnessi o scivolosi, la temperatura ambiente ecc..;) La necessità di altri operatori ( meglio trasportare il carico in due) o di ausili meccanici

Le caratteristiche del contenitore (forma, dimensioni, baricentro, afferrabilità e stabilità) e del contenuto

( sostanze infiammabili, corrosive ecc.)

Evitare che i periodi in cui si sollevano i carichi siano concentrati nella giornata, alternarli con altri lavori

meno gravosi Evitare di spostare oggetti troppo ingombranti tali da impedire la visibilità

Suddividere i carichi eccessivi in più carichi in peso minore. La regolare di suddividere il carico vale

anche in caso di peso minore. Se non si può dividere il carico è bene utilizzare un mezzo di trasporto.

La regola di suddividere il carico vale anche in pesi leggeri e di pesi leggeri e di percorso lungo, infatti,

se il tragitto da percorrere è lungo anche il trasporto di un peso leggero può diventare faticoso Anche le modalità di immagazzinamento sono importanti:

Le scaffalature e gli armadi devono essere solidamente ancorati per evitarne il ribaltamento

I ripiani non devono essere caricati oltre misura

È vietato arrampicarsi sugli scaffali o armadi per prelevare o deporre materiali, è obbligatorio

servirsi di scale a norma Non lanciare gli oggetti da riporre in alto

Il materiale deve essere disposto in modo da non presentare sporgenze pericolose e da non

intralciare il passaggio e le uscite

Evitare lo stoccaggio di materiali pesanti al di spora dell’altezza delle spalle o sul pavimento;

mettere i materiali più pesanti a 60-80 cm da terra Evitare di formare cataste o pile su scaffali alti.